Sentenza 24 ottobre 2011
Massime • 1
La regola dell'<<al di là di ogni ragionevole dubbio>>, introdotta dalla legge n. 46 del 2006, che ha modificato l'art. 533 cod. proc. pen., impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del <
Commentari • 5
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 3273 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3273 Anno 2013 Presidente: MARZANO FRANCESCO Relatore: DOVERE SALVATORE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) OLIVIERI MARIO, N. IL 29/19/1966; 2) CATTOLICA ASSICURAZIONI S.C.R.L.- RESPONSABILE CIVILE; avverso la sentenza n. 3192/2008 della Corte di Appello di Firenze del 24/3/2011; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere; udite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, relativamente alle statuizioni civili in favore del Meacci; rigetto nel resto; udito il difensore della parte civile Meacci, avv. Daniela Vallini, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la …
Leggi di più… - 2. Garlasco, il processo indiziario e il ragionevole dubbioAndrea Cagliero · https://www.studiocataldi.it/ · 8 maggio 2026
Il tristemente noto caso di Garlasco, che da quasi vent'anni interessa oltre misura l'opinione pubblica, con la nuova indagine (prossima alla conclusione delle indagini, al momento della stesura di questo contributo) rischia di lasciare nella collettività più dubbi che certezze sull'amministrazione della giustizia. Anche i profani della materia giuridica sanno perfettamente - per mera logica - che un processo può concludersi con la condanna solo se le prove, legittimamente acquisite, depongano incontrovertibilmente a sostegno di un'accusa. In assenza di prova, è necessaria la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Diversamente, che piaccia o meno, il processo deve concludersi …
Leggi di più… - 3. Malato di AIDS trasmette al partner inconsapevole il virus: lesioni gravissime (Cass. 6911/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2023
la formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", che impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana: indimostrati altri rapporti sessuali, siccome negati dalla persna offesa, sussite il nesso cauale con la trasmissione del virus HIV. E' sufficiente a provare il dolo eventuale il fatto che l'agente, pienamente consapevole …
Leggi di più… - 4. Prova indiziaria e ragionevole dubbio (Cass. 25016/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 agosto 2022
Per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, …
Leggi di più… - 5. Colpa medica: giudizio di probabilità logica non definisce il nesso causaleAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 22 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2011, n. 41110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41110 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/10/2011
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 1137
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 10675/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
1) AV MA N. IL 21/08/1981 C/;
avverso la sentenza n. 42/2009 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 28/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Assise di Appello di Milano, con sentenza deliberata il 27 ottobre 2010, ha confermato quella emessa dalla Corte di Assise della sede il 28 aprile 2009, impugnata dal Procuratore Generale della Repubblica presso quella stessa Corte, dalla costituita parte civile nonché, in via incidentale, dall'imputato AD AI, che ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., comma 2, aveva assolto il predetto imputato, dall'accusa di aver volontariamente cagionato la morte di DW AB IR in Milano, il 6 luglio 2007, per non aver commesso il fatto. Ritenevano infatti i giudici di appello:
- che i fatti a sostegno dell'accusa ricostruiti nel verbale di fermo dell'Indiziato, erano costituiti: a) dalla piena corrispondenza delle caratteristiche fisiche dell'imputato e del suo abbigliamento (carnagione olivastra, altezza di circa m. 1,70/1,75; camicia o maglietta di colore rosso, jeans, capelli rasati ai lati e più lunghi al centro), con la descrizione fatta dal teste DO EZ - come la vittima di nazionalità ecuadoregna e suo buon amico - di una delle due persone, di probabile origine nordafricana, che la notte del 6 luglio 2007 egli aveva scorto, nel fare ritorno a casa, nei pressi di un parco pubblico, sito tra via Giambellino e Via Tulipani, in prossimità di una terza persona riversa a terra, poi rivelatasi essere la vittima AB IR, e precisamente di quello che, in piedi, sembrava svolgere attività di "palo" rispetto all'altro individuo, che era invece piegato sull'uomo a terra, appoggiando "un ginocchio sul petto" della vittima e che "poggiava le sue mani per terra come se stesse utilizzando qualche oggetto o qualche cosa per far pressione"; b) nell'esito positivo della ricognizione fotografica operata dal teste EZ, il quale aveva riconosciuto con "certezza" quella riproducete l'indagato tra le altre nove contenute in un apposito album sottoposto alla sua attenzione, precisando agli inquirenti, a spiegazione della sua certezza, che nell'avvicinarsi alla scena del delitto, egli aveva deliberatamente "fatto rumore" strisciando con le scarpe sul pietrisco che stava per terra", circostanza che aveva in effetti richiamato l'attenzione dell'uomo in piedi, che si era voltato nella sua direzione, "facendosi vedere bene in volto"; c) l'esito positivo della ricognizione personale, eseguita dopo circa quattro mesi da quella fotografica;
- che i fatti a sostegno della difesa, erano rappresentati, in via generale, dalla preliminare considerazione in diritto, che "la ricognizione di persona, fondata su un procedimento intuitivo prelogico, pur essendo inserita dal codice di rito tra i mezzi di prova, deve essere utilizzata per la formazione del convincimento del giudice sulla base del suo prudente apprezzamento;
che nello specifico, l'album fotografico utilizzato per la ricognizione, era costituito da dieci foto segnaletiche di cui una sola, quella dell'Indagato, presentava "la caratteristica del capello rasato ai lati", con la conseguenza che il riconoscimento risultava essere immediato "per chiunque avesse già indicato la presenza di tale particolare capigliatura"; che anche in riferimento alla ricognizione personale, la mancata documentazione (fotografica o cinematografica) del suo svolgimento, impediva di verificare se anche le due persone che avevano partecipato all'incombente presentavano tale caratteristica e se anche l'imputato, a distanza di quattro mesi, presentava ancora tale tipo di capigliatura, ed in caso negativo, in base a quale ulteriore caratteristica somatica non transitoria il teste aveva operato il riconoscimento;
che l'attendibilità del teste EZ, relativamente alla descrizione delle modalità della condotta omlcidiaria, non comportava necessariamente un analogo riconoscimento, con riferimento al riconoscimento fotografico e personale;
che sia la fidanzata della vittima che la fidanzata del EZ, avevano riferito di non aver mai visto in precedenza l'imputato e di non sapere chi fosse;
l'assenza di qualsiasi prova, anche indiziaria, in merito al movente del delitto ed alla partecipazione morale dell'imputato, l'assenza di tracce ematiche sulla persona dell'imputato ovvero sugli oggetti rinvenuti sul posto dopo il fatto;
- che l'Insufficienza degli elementi di prova su cui basare un'affermazione di responsabilità penale dell'indagato, non poteva ritenersi superabile attraverso un esame analitico degli alibi forniti dall'Imputato, rilevandosi l'indagine sugli spostamenti notturni dell'imputato da un locale all'altro, inconcludente, e scarsamente rilevante ai fini del decidere, altresì, anche la denunziata inesistenza di uno di detti locali (il bar Sara), la cui effettiva frequentazione da parte dell'imputato, anche ove lo si volesse identificare come il bar Tigullio, in quanto risalente in orario comunque antecedente rispetto a quello del delitto, non potrebbe comunque comportare una modifica della formula di assoluzione, così come richiesto nei motivi di appello incidentale.
2. Avverso tale decisione della Corte di Assise di Appello di Milano ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano che ne denunzia l'illegittimità per erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione.
In particolare da parte del ricorrente si contesta, in primo luogo, l'incongrua svalutazione compiuta da parte dei giudici di appello della rilevanza probatoria che assumeva, ai fini del decidere, il positivo riconoscimento fotografico dell'imputato operato dal teste EZ, anche perché affermazione basata su di un dato fattuale - la presenza nell'album fotografico di una sola fotografia che riproduceva una persona che presentasse la caratteristica del capello rasato ai lati - la cui erroneità era stata già segnalata nei motivi di appello, rimasti sul punto sforniti di adeguata risposta. Sempre con riferimento alla ricognizione, da parte del ricorrente si evidenzia l'Inconferenza del rilievo attribuito alla mancata documentazione riproduttiva dell'attività istruttoria di cui trattasi, osservandosi, al tal fine, che nessuna eccezione risultava sollevata dalla difesa dell'imputato con riferimento al tipo di capigliatura dei soggetti prescelti per la ricognizione, sicché doveva presumersi che gli stessi presentassero una qualche somiglianza con l'imputato, anche nell'abbigliamento e che l'esito delle ricognizioni, lungi dall'incidere negativamente sulla credibilità del EZ, non andava comunque valutato in base ai parametri della disciplina di cui all'art. 213 cod. proc. pen., ma secondo il principio del libero convincimento.
Da parte del ricorrente si censura, altresì, come incongrua ed in palese contraddizione con i criteri di valutazione della prova, anche l'ulteriore affermazione dei giudici di appello circa la non necessità di una disamina analitica dei presunti alibi, evidenziandosi, al riguardo, che proprio la pluralità delle indicazioni fornite dall'imputato, la circostanza che costui avesse fornito false generalità e, soprattutto, un alibi poi rivelatosi falso, a seguito dell'attività investigativa espletata, avendo l'imputato dichiarato di trovarsi all'ora del delitto in un bar inesistente, in uno con l'esito delle ricognizioni, deponevano per la sicura responsabilità dello stesso, non avendo entrambi i giudici di merito in definitiva assolto all'onere motivazionale di illustrare le ragioni per cui il dubbio che aveva portato all'assoluzione dell'imputato AD AI doveva ritenersi "ragionevole". RITENUTO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
Deducendo in realtà il PM ricorrente, al di là di una pretesa violazione delle regole sulla valutazione delle prove, un vizio di motivazione, non è superfluo precisare, in primo luogo, che in sede di ricorso per cassazione sono rilevabili esclusivamente i vizi di motivazione che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso argomentativo svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (in tal senso, Sez. 6^, Sentenza n. 1434 del 4/6/1996, Rv. 205656).
1.1 In particolare questa Corte ha da tempo chiarito che "il controllo di legittimità sulla motivazione è diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento degli indizi di colpevolezza e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici" (così Sez. 6^, Sentenza n. 1762 del 1/6/1998, Rv. 210923). Restano pertanto escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la consistenza degli indizi sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne' su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente.
1.2 Alla stregua di tali principi, se pure deve riconoscersi che l'individuazione di un soggetto - sia personale sia fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione;
di modo che la sua forza probatoria non discende tanto dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (in termini, Sez. 2, Sentenza n. 47871 del 28/10/2003, dep. 15/12/2003, Rv. 227079, imp. Tortora), sta di fatto, però, che nel presente giudizio i giudici di merito, con valutazioni significativamente sintoniche sul punto, hanno adeguatamente illustrato le ragioni per cui sia il primo decisivo riconoscimento, di tipo fotografico, sia quello successivo, di tipo personale, dovevano ritenersi elementi di prova non tranquillanti, dovendo qui rilevarsi, in particolare, quanto alla pretesa assoluta attendibilità del primo positivo riconoscimento, che dall'album fotografico allegato al ricorso, non si ricava affatto che almeno due delle foto segnaletiche ritraessero persone aventi "la caratteristica del capello rasato ai lati", tale caratteristica rinvenendosi, in realtà, solo con riferimento alla foto n. 3 che ritraeva l'imputato. Nè, per altro verso, con riferimento agli ulteriori elementi di prova indiziaria prospettati a carico dell'imputato nei due precedenti gradi di giudizio (le mendaci dichiarazioni sulle sue generalità; le contrastanti e non verificate indicazioni fornite in merito ai suoi spostamenti nella notte tra il 5 ed il 6 luglio 2007), i giudici di merito risultano essere incorsi in una violazione delle regole di valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen.) così come sostenuto nell'atto di impugnazione, avendo evidenziato, al riguardo, per un verso, che la falsa dichiarazione dell'imputato sulle sue generalità trovava una sua plausibile giustificazione nella condizione di straniero irregolare dello AD AI;
dall'altro, con riferimento all'alibi, che esclusa nel caso in esame una ipotesi di "falsità", il suo fallimento, come ripetutamele affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non può essere posto a carico dell'Imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza, oltre ogni ragionevole dubbio (in termini, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 10141 del 04/07/1995, dep. 05/10/1995, Rv. 202766, Imp. Michelotto).
Nè infine va sottaciuto, con riferimento all'asserita erronea valutazione delle risultanze probatorie denunziata dal ricorrente, che sulla decisione dei giudici merito ha inciso, altresì, anche il mancato accertamento della causale dell'omicidio, dato questo non secondario, ove si consideri che "l'identificazione della causale assume, nei processi di carattere indiziario, specifica rilevanza per la valutazione e per la coordinazione logica delle risultanze processuali ai fini della formazione del convincimento del giudice in ordine a una ragionata certezza della responsabilità dell'imputato" (così Sez. 1, Sentenza n. 1423 del 30/11/1995, dep. 07/02/1996, Rv. 203672, imp. Riggio).
Ed invero, la regola "dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46 impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del "dubbio" e comporta che la verifica dell'ipotesi accusatoria da parte del giudicante deve essere effettuata in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni
(l'autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica).
In conclusione, in presenza di un apprezzamento logicamente motivato compiuto dai giudici di merito relativamente all'insufficienza degli elementi di prova raccolti a carico dell'imputato AD AI a fondare una pronuncia di colpevolezza dello stesso oltre ogni ragionevole dubbio, nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nella decisione sul punto, con la conseguenza che la sentenza impugnata va senz'altro confermata.
P.Q.M.
Rigetta li ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011