Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
Alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate non si applica la regola di valutazione di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. ma quella generale del prudente apprezzamento del giudice, non essendo esse assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria. (Nella specie, in adesione al principio, la S.C. ha ritenuto utilizzabile un colloquio privato oggetto di intercettazione nel corso del quale la persona offesa del reato di estorsione aveva rivelato il nome del responsabile del reato fino ad allora tenuto volutamente celato agli inquirenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2012, n. 4976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4976 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. Presidente del 12/01/2012
Dott. CASUCCI Giuliano rel. Consigliere SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo Consigliere N. 55
Dott. CHINDEMI ME Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo Consigliere N. 44493/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO EO N. IL 21/11/1966;
avverso la sentenza n. 1817/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 04/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4 maggio 2011, la Corte d'Appello di Catanzaro, 1^ sezione penale, confermava la sentenza del GIP del Tribunale in sede appellata da OR EO, con la quale questi era stato dichiarato colpevole dei delitti di estorsione continuata, aggravata anche a norma della L. n. 203 del 1991, art. 7, ai danni di SS ME e delle imprese a lui collegate e condannato, con la diminuente del rito, alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 1.600 di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l'esecuzione della pena. La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle conversazioni, oggetto di intercettazione ambientale, nel corso delle quali la persona offesa, dialogando con terze persone (TE CC, PU AR, la moglie LI AR) senza sapere dell'esistenza delle microspie, accusava apertamente il OR di essere il mandante delle richieste e delle condotte minacciose nonostante nel passato si fosse piegato alle sue pretese avendo assunto alle dipendenze personale imposto (il fratello di OR e CH NT) e nonostante avesse tentato un dialogo con l'intermediazione di D'DR FR (cugino di OR e con suocero del SS). Tali dichiarazioni, in quanto provenienti dalla persona offesa, avevano piena valenza probatoria, anche perché spontanee e genuine (in quanto anche ammissive della scelta di non aver voluto fare il nome di OR agli inquirenti, sicché era da escludere qualsiasi intendimento calunnatorio). Ad esse non doveva essere applicato il canone valutativo stabilito dall'art. 192 c.p.p., comma 3. Dava atto la Corte territoriale dell'assenza di valore probatorio della conversazione intercorsa tra SS e D'DR FR, ma confermava il significato indiziario delle altre attività investigative, che avevano accertato: che SS ME aveva mantenuto un sostanziale ruolo dirigenziale nell'attività dell'impresa, ancorché formalmente attribuito ai figli;
che il OR non era titolare di una cava, ma lo erano i suoi fratelli;
che vi erano stati rapporti di lavoro con ditta formalmente di CH NT ma prestanome di OR;
che vi era stata assunzione di CH alle dipendenze di impresa dei SS. Priva di rilievo era la circostanza che SS AL (figlio di ME) avesse dichiarato che l'assunzione di CH era avvenuta su segnalazione di sua moglie. Non credibile era D'DR FR allorché aveva negato di aver svolto il ruolo di intermediario. SS ME, al cui esame era stata condizionata la richiesta di giudizio abbreviato, non si era sottratto alle domande della difesa anche se non aveva potuto fornire alcun contributo a causa dell'ictus cerebrale che lo aveva colpito nelle more della celebrazione del processo e che aveva compromesso la sua capacità mnemonica. Sussistevano infine le aggravanti contestate per l'appartenenza dell'imputato alla famiglia dei OR, articolazione della cosca dei NC e per il metodo mafioso posto in essere mediante il posizionamento di ordigni incendiari e i danneggiamenti a macchinari e impianti delle imprese di SS.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 597 c.p.p. nonché difetto motivazionale perché la Corte territoriale, violando la regola della devoluzione, pur avendo accolto il motivo di impugnazione (per aver dato atto del difetto di significato probatorio della conversazione oggetto di captazione intercorsa tra SS e D'DR), ha attribuito valore probatorio pieno alle altre conversazioni del SS (valore negato dal primo Giudice che -in quanto prive di elementi obiettivi- le aveva relegate al rango di deduzioni personali) attraverso una nuova non chiesta costruzione fattuale, con conseguente inibizione dei diritti di difesa, costruzione peraltro priva di apporto giustificativo nuovo rispetto al primo giudizio;
- ex art. 606, lett. c) ed e) in relazione agli artt. 191, 192 e 533 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1-bis nonché contraddittorietà, illogicità e manifesta carenza dell'apparato giustificativo perché l'irrilevanza dimostrativa delle conversazioni oggetto di intercettazione, già apprezzata dal primo giudice che le aveva relegate a livello di opinioni, è sostanzialmente confermata dalla Corte di appello allorché riporta un brano delle affermazioni del SS nel quale si da conto che questi esprime una sua convinzione che, come tale, poteva essere errata, convinzione-opinione che peraltro si manifesta in altri brani delle intercettazioni non riportati in sentenza. La sentenza da atto che SS manifesta di non sapere il perché di quegli atti intimidatori e quindi non riesce a collegarli a AN eppure matura l'idea che possa esser stato lui, ma in tal modo formula motivazione vacua in termini di plausibilità e correttezza anche perché alle precise osservazioni difensive sull'assenza di qualsiasi ruolo nelle imprese ormai gestite dai figli, sulla mancanza di titolarità di cave da parte del ricorrente, sull'inesistenza di assunzioni sospette da parte dei figli di SS, sul mancato riscontro desumibile dalle dichiarazioni rese da D'DR in sede di investigazioni difensive, la Corte di appello risponde ma senza poter contrastare i rilievi difensivi. Peraltro l'impossibilità per la difesa di esaminare in contraddittorio la fonte delle accuse, ancorché per impossibilità sopravvenuta, impone un criterio di valutazione della prova secondo cui una sentenza di condanna non può fondarsi, unicamente o in misura determinante, su di essa (Cass. SS.UU 14.7.2011 n. 27918); - ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione al capoverso dell'art. 629 relativamente all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e L. n. 203 del 1991, art. 7 nonché illogicità,
contraddittorietà del costrutto motivazionale perché a carico del ricorrente non vi è stata condanna che abbia accertato la sua appartenenza ad associazione di stampo mafioso e perché il riferimento a danneggiamenti e quant'altro non è indice di metodologia mafiosa;
- ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 63 c.p., comma 4 nonché illogicità e carenza motivazionale in ordine alla determinazione della pena in particolare al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla violazione della regola di legge in caso di cumulo di più circostanze aggravanti ad effetto speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero "la nozione punti della decisione di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, va collegata al momento dispositivo della sentenza appellata e deve riferirsi alla decisione del giudice, sicché la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello, concernente i punti della decisione che non sono stati oggetto dei motivi di gravame e che acquistano autorità di giudicato, non riguarda gli argomenti logici." (Cass. Sez. 4, 25.10.07 n. 47158). Va ribadito che "in sede di impugnazione, la disposizione di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello, con la conseguenza che questi - fermo restando il limite del divieto di reformatio in peius -non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante." (Cass. Sez. 6, 8.10.2009 n. 40625; principi desumibili anche da Cass. SS.UU, 27.9.1995, Timpanaro;
Cass. SS.UU. 25.6.1997, Gibilras). Il giudice dell'appello è quindi libero di procedere a nuova valutazione del compendio probatorio. Il limite è ovviamente quello dell'adeguatezza, sul piano logico e giuridico, della motivazione adottata.
2. Il secondo motivo di ricorso:
2.1. è fondato parzialmente nella parte in cui sottopone a vaglio critico la motivazione della sentenza impugnata per essersi discostata, senza adeguatamente argomentare, dalle valutazioni del primo giudice in ordine al valore di accusa circostanziata da attribuire alle dichiarazioni rese da SS ME in occasione delle conversazioni oggetto di intercettazioni ambientali. Ed invero se la critica è condivisibile per la parte in cui SS attribuisce all'imputato i più recenti atti di intimidazione (quelli di cui al capo B), non altrettanto può sostenersi per la parte delle dichiarazioni che si riferiscono alle pregresse estorsioni (capo A), con certezza attribuite all'imputato, in quanto le assunzioni di dipendenti, i pagamenti, gli acquisti di materiale sono stati indicati come effettuati, per scienza diretta, su richieste del OR e per effetto delle contestate condotte intimidatorie. Solo in ordine al delitto sub B si impone in conseguenza l'annullamento con rinvio, essendo necessario verificare se in relazione ai fatti oggetto di addebito sussistano, in aggiunta alle deduzioni e ai sospetti evidenziati da SS ME nelle conversazioni oggetto di intercettazione, elementi probatori ulteriori;
2.2. è infondato per la parte in cui addebita alla sentenza di essersi limitata a rispondere alle specifiche critiche difensive mosse con l'appello, in relazione agli argomenti spesi dal primo giudice per individuare prove a riscontro delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, semplicemente rovesciando gli argomenti (con motivazione quindi solo apparente), perché gli assunti della Corte territoriale (per i quali SS AL è inattendibile;
le aziende intestate ai figli sono in realtà riferibili a SS ME;
le dichiarazioni rese da D'DR in sede di indagini difensive sono prive di rilievo) vanno letti in relazione alla parte della motivazione in cui si da atto della genuinità degli elementi probatori desumibili dalle rivelazioni di SS ME, contenute nelle conversazioni oggetto di intercettazione;
2.3. è infondato per la parte in cui critica la sentenza impugnata laddove essa ha ritenuto che le dichiarazioni oggetto di captazione di SS ME sono pienamente utilizzabili ed attendibili perché non si è sottratto al contraddittorio.
Ed invero nel caso in esame non vale invocare i canoni ermeneutici desumibili dalla sentenza n. 27918 del 2011 delle Sezioni Unite di questa Corte. L'impossibilità sopravvenuta di ottenere risposte dall'accusatore nel contraddittorio delle parti, perché per malattia sopravvenuta ha perso memoria, consente il recupero delle dichiarazioni precedentemente rese nella fase delle indagini attraverso il meccanismo delle letture regolato dagli artt. 512 e 512- bis c.p.p..
Il principio secondo il quale "le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza Europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale" si riferisce alle dichiarazioni rese a verbale, non già quelle oggetto di intercettazione. Ed invero per esse va confermata la regola ermeneutica per la quale alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate non si applica il canone di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, perché esse non sono assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria e, conseguentemente, per esse vale la regola generale del prudente apprezzamento del giudice." (Cass. Sez. 1, 23.9.2010 n. 36218; Cass. Sez. 4, 28.9.2006 n. 35860). In ogni caso la sentenza impugnata ha individuato gli elementi di riscontro, costituiti dall'effettività della gestione da parte di SS ME dell'attività imprenditoriale;
dall'effettiva assunzione di CH NT;
dall'esistenza di impianti di lavorazione di materiali inerti riconducibili all'imputato, impianti dai quali la persona offesa si era approvvigionata;
dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione tra SS e D'DR non private di affidabilità e significatività probatoria per effetto delle contrarie dichiarazioni di D'DR in sede di indagini difensive, elementi tutti valutati congruamente nella loro complessività probatoria.
3. Il terzo motivo di ricorso:
3.1. è fondato per la parte in cui denuncia mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art.628 c.p., comma 3, n. 3.
Va invero condivisa la regola ermeneutica secondo la quale "per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 è necessario che sia accertata l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso, ma non che via sia stata una sentenza di condanna o una formale imputazione in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.." (Cass. Sez. 5, 28.4.2009 n. 26542). Nel caso in esame l'appartenenza all'associazione è stata ritenuta soltanto in ragione del fatto che pende procedimento penale nel quale OR è imputato del delitto di partecipazione ad associazione criminale di stampo mafioso e che è sottoposto a misura di prevenzione perché sospettato di appartenenza tale associazione criminale. In assenza di qualsiasi accertamento incidentale di appartenenza alla "famiglia dei OR" collegata alla cosca dei NC si impone l'annullamento della sentenza in parte qua;
3.2. è infondato per la parte in cui critica la motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, perché correttamente le modalità poste in essere per portare a segno le intimidazioni sono state ritenute espressione della loro provenienza da associazione criminale Ed invero va affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso la condotta di colui che reiteratamente ponga in essere azioni intimidatorie attraverso danneggiamenti, avvertimenti simbolici (quali abbandono di bottiglie incendiarie o proiettili di armi da fuoco davanti all'accesso dell'impianto produttivo), non rilevando in proposito che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stata menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta o anche per implicito, (cfr. Cass. Sez. 6, 4.7.2011 n. 31385; argomenta anche da Cass. Sez. 6, 4.7.2011 n. 27666, per il contesto nel quale si manifesta l'azione intimidatoria). Va ribadito che nel caso in esame le condotte intimidatorie si sono concretizzate in comportamenti oggettivamente idonei ad esercitare sulla vittima dei reati la particolare coartazione psicologica evocata dall'art. 7 D.L. cit. (Cass. Sez. 6. 21.5.2011 n. 28017).
4. Il quarto motivo di ricorso:
4.1. sulle attenuanti generiche, è generico perché, al fine di criticare la motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale, si limita a denunciarne l'arbitrarietà per "l'automatismo operato", laddove la gravità dei fatti estorsivi è elemento di considerazione ex art. 133 c.p., comma 1, n. 1);
4.2. sulla violazione dell'art. 63 c.p., comma 4, è inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3 perché denunciata per la prima volta in questa sede.
5. Le deduzioni di cui alle "note di udienza" del 2.1.2012 sono inammissibili in quanto sollecitano una verifica di natura fattuale sulla compatibilità degli "enunciati imputativi" con l'asserito stato di detenzione carceraria del ricorrente, stato detentivo che richiederebbe una verifica istruttoria e una valutazione di merito, come tali non consentiti in questa sede.
6 La sentenza impugnata deve in conseguenza essere annullata limitatamente al delitto di cui al capo B e all'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, proceda a nuovo giudizio sul detto capo e sul detto punto, attenendosi ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al capo B) e all'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012