Sentenza 21 giugno 2000
Massime • 4
L'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente.
Per l'acquisizione dei dati esterni relativi al traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa - archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, è sufficiente, in considerazione della limitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato nell'art. 256 cod. proc. pen., eterointegrato dall'art. 15, comma secondo, Cost., il decreto del pubblico ministero con il quale si dia conto delle ragioni che fanno prevalere sul diritto alla "privacy" l'interesse pubblico di perseguire i reati. E invero, anche se manca la previsione di un immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato, tuttavia il recupero di tale controllo, che attiene a un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento, così nelle indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare, come nell'udienza preliminare, ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione.
Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento". Tuttavia tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano ne' l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte "secundum legem", ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito. (Principio affermato con riguardo all'utilizzazione, nel giudizio abbreviato, di dichiarazioni autoindizianti rese da soggetto sentito in veste di persona informata dei fatti e in riferimento al testo degli artt. 438 e seguenti cod. proc. pen. vigente prima delle leggi n. 479 del 1999 e n. 144 del 2000, nella cui mutata disciplina la S.C. ha ritenuto che, pur persistendo l'obbligo del giudice di decidere nel merito senza tener conto del materiale probatorio affetto da vizi di nullità o inutilizzabilità, sussiste, tuttavia, il suo potere di assumere, anche di ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'art. 422 cod. proc. pen.).
La sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento. (Fattispecie nella quale, tra gli altri elementi a carico, era stata valutata la falsità di un alibi, rivelatasi non determinante ai fini della dichiarazione di colpevolezza).
Commentari • 35
- 1. Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità ,Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
25 ottobre 2011 | Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità , nell'ambito del giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del giudice che procede Cass. pen., sez. I, 5.7.2011 (dep. 23.9.2011), Pres. Giordano, Est. Di Tomassi, ric. Bega e altri 1. La sentenza in commento interviene, con taglio innovativo e con importanti spunti di riflessione, su di una questione da tempo controversa, che non accenna a comporsi. Si discute se, nell'ambito del giudizio abbreviato, sia possibile far questione circa la competenza territoriale del giudice che procede. 1.1. Va detto come sia largamente dominante l'orientamento che nega l'ammissibilità delle eccezioni di …
Leggi di più… - 2. Art. 416 c.p.p. - Presentazione della richiesta del pubblico ministerohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Esclusione della gravità indiziaria per reati o circostanze determinanti e permanenza della competenza funzionale del g.i.p. distrettualeErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 19 novembre 2025
Cass. Pen., Sez. unite, sentenze 2 ottobre 2025 (Ud. 26 giugno 2025), nn. 32853/2025 e 32854/2025 Presidente Cassano, Relatore Messini D'agostini Sommario: 1. Il fatto – 2. I diversi orientamenti della Corte di Cassazione – 3. La soluzione delle Sezioni unite – 4. Conclusioni 1. Il fatto. Nel procedimento in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza dell'8 novembre 2024, applicava, nei confronti di due indagati, la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti nei loro confronti i gravi indizi di colpevolezza in relazione, rispettivamente, al delitto, indicato al capo 5) dell'imputazione, di estorsione in concorso, aggravato …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
Leggi di più… - 5. La distrazione di beni minimi richiede la prova del concreto pericolo per i creditori (Cass. Pen. n. 38396/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sottrazione di beni aziendali integra la fattispecie solo se il giudice accerti e motivi in modo puntuale la concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia dei creditori, valutando l'effettivo depauperamento patrimoniale in rapporto alla consistenza dell'impresa e la riconoscibilità del dolo generico, inteso come consapevolezza della pericolosità dell'atto distrattivo; in difetto di tale verifica, la motivazione è viziata e la sentenza deve essere annullata. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/06/2000, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2000 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Reg. Gen.
Dott. PP CONSOLI Presidente n. 18051/99
1. Dott. Brunello DELLA PENNA Componente
2. Dott. Mauro Domenico LOSAPIO "
3. Dott. Luciano DI NOTO "
4. Dott. Mariano BATTISTI "
5. Dott. Giovanni DE ROBERTO "
6. Dott. Pietro Antonio SIRENA "
7. Dott. Giovanni CANZIO " (Relatore)
8. Dott. Aniello NAPPI "
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA IO nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 24.02.1999. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Udito il pubblico ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Antonio Leo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 24.2.1999 la corte d'appello di Salerno confermava quella 27.2.1998 del g.i.p. del locale tribunale con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, MA IO veniva dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente del rito, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 1.600.000 di multa.
In riferimento alla vicenda della rapina eseguita poco prima delle ore 11.50 del 21.6.1996 in danno dell'ufficio del P.R.A. di Salerno, i giudici di merito hanno ritenuto provato che il MA, agendo dall'interno dell'ufficio dove aveva sbrigato una pratica relativa al trasferimento di proprietà di un veicolo, previo accordo con i due autori materiali della rapina, avesse deliberatamente lasciato aperta la porta secondaria di tale ufficio dopo l'orario di chiusura, permettendo così l'accesso dei complici nei locali. La mattina del 21.6.1996 il MA, coadiutore dell'agenzia di pratiche automobilistiche di cui era titolare la moglie, si recava presso il P.R.A. di Salerno per ritirare un certificato, ricevuto il quale alle ore 11.01 si tratteneva ancora senza plausibili ragioni per allontanarsi dagli uffici dopo avere fatto una telefonata con un cellulare quando era terminato l'orario di apertura al pubblico e non vi erano in sala altri utenti;
egli usciva non dalla porta riservata al pubblico già chiusa, ma da un'altra porta secondaria apribile solo dall'interno e dotata di un sistema automatico di chiusura, dalla quale entravano subito dopo due uomini a volto scoperto, dei quali uno teneva i dipendenti sotto la minaccia di una pistola e l'altro, poggiata sul banco una cartella di colore aragosta, s'impossessava di lire 33.000.000 custoditi in cassa. I giudici di merito valorizzavano come indizi certi, univoci e convergenti, fortemente indicativi del rapporto esistente tra l'imputato, nel ruolo di basista, e gli ignoti autori materiali della rapina le seguenti circostanze di fatto: il MA, operante presso l'omonima agenzia automobilistica e abituale frequentatore dell'ufficio, s'era trattenuto senza alcuna plausibile ragione negli uffici del P.R.A. dalle ore 11.01 fino all'ora di chiusura per l'ingresso al pubblico, uscendo per ultimo qualche minuto prima della rapina, dopo avere fatto una telefonata con un cellulare, dalla porta secondaria a chiusura automatica da lui neutralizzata per consentire l'ingresso dei rapinatori;
dall'esame dei tabulati documentanti il traffico telefonico tra il cellulare nella disponibilità del MA emergeva che questi aveva effettuato due telefonate, una alle ore 11.27 interpretata come un segnale ai rapinatori e l'altra alle ore 11.52 immediatamente dopo la rapina, dirette al cellulare di una persona che si trovava nella stessa zona della città ove era ubicato l'ufficio del P.R.A., rimanendo entrambi gli utenti in continuo contatto fino alle ore 11.57 per poi allontanarsi velocemente da Salerno;
la grafia delle annotazioni scritte su taluni fogli della cartella abbandonata dal rapinatore era riconducibile all'imputato secondo le risultanze di una consulenza grafica;
le dichiarazioni da lui rese come persona informata dei fatti agli agenti di polizia il giorno successivo alla rapina - di non possedere un cellulare e di essere rimasto nella città di Salerno nelle ore immediatamente successive alla rapina incontrandosi con un congiunto - erano state smentite dai successivi controlli investigativi, sì che trattavasi di alibi falso. La certezza, la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi dimostravano pienamente la fondatezza della ipotesi accusatoria e, in considerazione delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato, le attenuanti generiche erano riconosciute solo equivalenti alle contestate aggravanti.
La corte distrettuale, nel confermare la sentenza di primo grado, riteneva quanto alle eccezioni in rito: che era da disattendere l'eccezione di nullità della consulenza grafica espletata dal consulente del p.m. in mancanza di un saggio grafico dell'imputato, osservando che l'indagine era stata comunque condotta su scritti provenienti certamente - come ammesso in sede d'interrogatorio di garanzia - dal medesimo, taluni acquisiti dal cugino MA PP e altri sequestrati all'atto della notifica dell'ordinanza coercitiva;
che non erano inutilizzabili le dichiarazioni rilasciate dal MA alla polizia giudiziaria quale persona informata dei fatti, posto che queste erano state rese il giorno successivo alla rapina in assenza di qualsivoglia elemento di sospetto nei suoi confronti, mentre solo successivamente, a seguito dello sviluppo delle indagini mediante il controllo dei tabulati e la comparazione grafica, erano sorti indizi a suo carico;
che, pertanto, correttamente tali dichiarazioni erano state utilizzate come prova nel giudizio abbreviato, sotto il profilo della falsità dell'alibi, anche perché l'inutilizzabilità non era stata dedotta prima di formulare la richiesta di giudizio abbreviato;
che per la stessa ragione non poteva essere accolta l'eccezione di inutilizzabilità dei tabulati della Telecom, fondata sulla mancanza di autorizzazione del giudice.
2. - Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto:
1) la violazione dell'art. 63 c.p.p., in quanto erano state utilizzate a carico del MA - per evidenziare il fallimento dell'alibi - le dichiarazioni da lui rese in veste di persona informata sui fatti, sia perché in un quel momento egli doveva considerarsi sostanzialmente indagato, sia perché, avendo egli successivamente assunto tale condizione, di esse non poteva essere fatta alcuna utilizzazione a suo carico;
2) l'inutilizzabilità dei tabulati della Telecom in quanto acquisiti senza la prescritta autorizzazione del giudice, in violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p. in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, deducibile anch'essa nel giudizio abbreviato in forza della generale previsione dell'art. 191 c.p.p.;
3) la manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo dei denunziati vizi di nullità e inutilizzabilità della consulenza grafica in relazione agli art. 335 c.p.p. e 75 disp. att., in quanto l'atto probatorio era stato espletato omettendo il prelievo di un saggio grafico dell'imputato e senza che si fosse immediatamente provveduto all'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati;
4) il vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova indiziaria, poiché, esclusa la valenza dei tabulati telefonici e delle dichiarazioni rese dal MA quale persona informata sui fatti, il quadro probatorio emergente dalle residue risultanze processuali - il rinvenimento della cartellina abbandonata da uno dei rapinatori, recanti scritture non univocamente riconducibili alla grafia del MA -, era inidoneo a fondare con certezza l'affermazione di colpevolezza dell'imputato;
5) il vizio di motivazione in punto di bilanciamento delle circostanze e di applicazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
3. - Il ricorso, assegnato alla seconda Sezione penale della Corte di cassazione, è stato rimesso da quest'ultima alle Sezioni Unite con ordinanza del 27.10.1999, sul rilievo dell'esistenza del contrasto interpretativo manifestatosi in ordine alle questioni sollevate dal ricorrente con il primo e con il secondo motivo di gravame: da un lato, se sia consentito dedurre nel giudizio abbreviato eccezioni di inutilizzabilità di elementi probatori;
dall'altro, se l'acquisizione dei tabulati relativi ai dati esterni alle conversazioni telefoniche richieda l'applicazione della disciplina delle intercettazioni ed in particolare dell'art. 267 c.p.p. Circa il primo problema, rileva la Sezione remittente che la corte d'appello ha disatteso le eccezioni di inutilizzabilità, affermando che non é invocabile nel rito abbreviato tale sanzione, a meno che la questione non sia sollevata prima della richiesta del procedimento speciale, con conseguente accettazione del rischio che il rito non sia ammesso per difetto del requisito della definibilità del giudizio allo stato degli atti, secondo un orientamento giurisprudenziale ispirato all'intento "non irragionevole" di evitare che, "stante anche il concorrente divieto di ulteriori acquisizioni probatorie", il procedimento sia "esposto al rischio di strumentalizzazioni insidiose". Peraltro, seguendo tale impostazione, risulterebbero sacrificati i principi sanciti dall'art. 191 c.p.p., e di ciò si sarebbe fatto carico l'opposto indirizzo, secondo cui il giudice può bensì utilizzare tutti gli atti di indagine, ma a condizione che essi siano stati "legittimamente" acquisiti al fascicolo del pubblico ministero. Quanto al secondo motivo di ricorso, osserva la Sezione remittente che esso ripropone la questione della riconducibilità dei tabulati telefonici nell'area della previsione dell'art. 266-bis c.p.p., e quindi della necessità dell'intervento autorizzatorio o di convalida del giudice ai fini della acquisizione dei tabulati a norma dell'art. 267 c.p.p., come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite, 13 luglio 1998, Gallieri. I persistenti dubbi sull'esattezza di tale soluzione, stante anche il diverso orientamento espresso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 281 del 1998, secondo la quale l'acquisizione dei dati esterni alle comunicazioni telefoniche non è retta dalla disciplina dell'intercettazione dei flussi informatici o telematici, ma da quella di cui all'art. 256 c.p.p., rendevano opportuno sottoporre nuovamente l'esame della questione alle Sezioni Unite.
Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La prima questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni Unite consiste nello stabilire se sia consentito all'imputato dedurre nel corso del giudizio abbreviato eccezioni riguardanti la validità e l'utilizzabilità degli elementi di prova acquisiti nelle indagini preliminari, quando esse non siano state sollevate prima della richiesta di accesso al rito semplificato, accettando in tal modo il rischio di vedersi esclusa l'opzione inquisitoria qualora il giudice, accogliendo la relativa eccezione, ritenga il processo non definibile allo stato degli atti. Il controllo ermeneutico dovrà innanzi tutto svolgersi alla stregua della previgente disciplina codicistica - art. 438 ss. c.p.p. -, propria del tempo di celebrazione del giudizio de quo, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata di essa desumibile dai plurimi interventi, anche additivi, della Corte costituzionale, per verificarne quindi il risultato alla stregua delle rilevanti innovazioni normative apportate all'istituto del giudizio abbreviato prima dagli artt. 27-31 della l. n. 479 del 1999 - cosiddetta legge Carotti - e poi dal successivo d.l. n. 82 del 2000, convertito con modificazioni in l. n. 144 del 2000. Sul tema della deducibilità e della rilevabilità del vizio d'inutilizzabilità dell'atto probatorio nel giudizio abbreviato si contrappongono due indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di legittimità.
Da un lato si sostiene che, una volta introdotto il rito abbreviato, non possono porsi questioni d'invalidità o d'inutilizzabilità degli atti probatori su cui la decisione deve fondarsi, poiché essa comporta la necessaria utilizzazione di tutte le prove, in relazione alla consistenza e completezza delle quali il giudice abbia ritenuto, ai sensi del previgente art. 440 comma 1 c.p.p., di poter decidere allo stato degli atti. Di talché, sarebbe onere dell'interessato di eccepire preliminarmente tali vizi, accettando in tal modo il rischio che, per la rilevata invalidità o inutilizzabilità di alcuno degli elementi probatori, il processo possa essere considerato non definibile allo stato degli atti e la richiesta respinta dal giudice (sull'inutilizzabilità, cfr. Cass., Sez. II, 27.5.1999, Albanese, rv. 214250; Sez. I, 14.4.1999, Iacovone, rv. 213460; Sez. II, 10.3.1998, Rigato, rv. 210590; Sez. I, 8 gennaio 1997, Zotka, rv. 206791; Sez. I, 5.11.1993, Labozzetta, rv. 196517, ed altre conformi;
v. altresì, sulla nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., Cass., Sez. IV, 11.11.1994, Presta, rv. 201551, e sulla nullità relativa, Cass., Sez. VI, 11.6.1997, Spagnol, rv. 209736). Si è affermato, in senso contrario, che nel giudizio abbreviato il giudice non può valutare né porre a fondamento della decisione gli atti probatori viziati da nullità o inutilizzabilità assolute, non risultando il principio della rilevabilità di ufficio nonché della insanabilità di queste situazioni patologiche derogato, né espressamente né implicitamente, da alcuna norma, e dovendosi escludere l'incompatibilità del rito speciale con il precetto che le concerne, di guisa che il giudice, fatta eccezione per i casi di inutilizzabilità "fisiologica" prevista solo per il dibattimento, non può utilizzare prove affette da inutilizzabilità "patologica", quella cioè inerente agli atti probatori assunti contra legem il cui impiego è vietato in modo assoluto dall'art. 191 c.p.p. (Cass., Sez. V, 21.10.1999, Busellato, rv. 214723; Sez. I, 8.10.1998, Avanzi;
Sez. V, 12.11.1994, Vetrallini;
cui adde, per l'identico rilievo in tema di nullità assoluta, anch'essa rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 179 c.p.p., Cass., Sez. VI, 15.2.1993, Barlow, rv. 194538). 2. - Le Sezioni Unite, premesso che la prima tesi interpretativa, secondo la quale la richiesta del giudizio abbreviato da parte dell'imputato comporta, unitamente alla rinunzia al diritto alla prova e all'accettazione degli atti d'indagine come supporto logico della decisione, anche l'abdicazione del diritto di eccepire le più gravi patologie degli atti probatori in forza di una pretesa sanatoria del vizio, collide innanzi tutto con la formulazione letterale della disciplina positiva, che delinea il fenomeno dell'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita e quello della nullità assoluta dell'atto in termini di radicale insanabilità e rilevabilità anche di ufficio "in ogni stato e grado del procedimento" (artt. 179 e 191 comma 2 c.p.p.) - forme di invalidità entrambe sottratte quindi al potere dispositivo o negoziale delle parti -, condividono l'opposto, più rigoroso, indirizzo giurisprudenziale per le seguenti ragioni di ordine logico-sistematico.
Il giudizio abbreviato, nei caratteri essenziali delineati dal previgente regime di cui agli artt. 438 e ss. c.p.p., corrisponde ad un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale "sul rito", a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti d'indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del dibattimento (Cass., Sez. Un., 13.12.1995, Clarke). È evidente tuttavia che tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere anche in quel giudizio speciale garante della legalità del procedimento probatorio. Può pertanto convenirsi che nel giudizio abbreviato non rileva l'inutilizzabilità cosiddetta "fisiologica" della prova, funzionale cioè ai peculiari connotati del processo accusatorio in forza dei quali il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 (Cass., Sez. Un., 1.10.1991, Sini, rv. 188581, seguita da conforme e costante giurisprudenza delle Sezioni semplici). In tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti d'indagine compiuti senza le forme del contraddittorio dibattimentale, così paralizzando l'operatività dell'ordinario regime d'impermeabilità della fase dibattimentale agli elementi di prova raccolti nella fase procedimentale delle indagini preliminari.
E parimenti non rilevano nel rito alternativo le ipotesi d'inutilizzabilità "relativa" stabilite dal legislatore in via esclusiva "nel dibattimento", quali, ad esempio, quelle previste dall'art. 350 comma 7 c.p.p. per le dichiarazioni spontanee rese alla p.g. dall'indagato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. IV, 31.1.1997, Pedullà, rv. 207872; Sez. IV, 19 novembre 1996, Menconi, rv. 207147), dall'art. 360 comma 5 c.p.p. per l'accertamento tecnico non ripetibile eseguito dal p.m. in difetto delle condizioni indicate e dall'art. 403 comma 1 c.p.p. per l'incidente probatorio cui non abbia partecipato il difensore dell'imputato. Deve al contrario attribuirsi piena rilevanza nel giudizio abbreviato alla categoria sanzionatoria della inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente cioè agli atti probatori assunti contra legem, il cui impiego è vietato in modo assoluto non solo nel dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento, ivi comprese le indagini preliminari, l'udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito. Nell'affermare esplicitamente questo principio in riferimento ad alcune situazioni (Cass., Sez. Un., 13.7.1998, Gallieri, e Sez. Un., 23.2.2000, D'Amuri, in tema di tabulati telefonici;
Sez. Un., 25.3.1998, D'Abramo, e Sez. Un., 25.3.1998, Savino, sulle modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione;
Sez. Un., 20.11.1996, Glicora, e Sez. Un., 27.3.1996, Monteleone, sulle conseguenze della mancata allegazione al g.i.p. o al tribunale della libertà dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
Sez. Un., 27.3.1996, Sala, sulla perquisizione invalida e sul conseguente sequestro di corpo del reato o di cose pertinenti al reato), queste Sezioni Unite hanno peraltro sottolineato come nel descritto fenomeno rientrano tanto le prove oggettivamente vietate quanto le prove comunque formate o acquisite in violazione - o con modalità lesive - dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e, perciò, assoluti e irrinunciabili, a prescindere dall'esistenza di un espresso o tacito divieto al loro impiego nel procedimento contenuto nella legge processuale (C. cost., n. 34 del 1973). In questo caso la disciplina normativa costruisce il divieto di utilizzazione della prova in termini di operatività assoluta:
l'inosservanza del divieto non è affatto sanabile in virtù della mera richiesta dell'imputato di accesso al rito alternativo ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'art. 191 c.p.p.; costituisce, come error in procedendo, motivo autonomo e autosufficiente di censura della decisione mediante il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., proponibile anche in via immediata ex art. 569 comma 3 c.p.p.; può essere rilevato dal giudice di legittimità oltre il devolutum a norma dell'art. 609 comma 2 c.p.p. e addirittura nel giudizio di rinvio dopo annullamento ex art. 627 comma 4 c.p.p., a differenza della nullità anche assoluta e dell'inammissibilità, beninteso salvo che sul punto non si sia formato il giudicato parziale secondo il disposto dell'art. 624 comma 1 c.p.p. La soluzione ermeneutica prospettata da queste Sezioni Unite appare coerente, sotto il profilo letterale e logico-sistematico, con l'obbligo d'interpretazione restrittiva di norme processuali, la cui surrettizia disapplicazione potrebbe altrimenti svuotare di contenuti, nell'ambito dei riti alternativi di matrice negoziale, il fondamentale principio di legalità della prova: quest'ultima intesa come risultato conoscitivo che il giudice, dopo avere selezionato i dati acquisiti secondo le regole del procedimento probatorio, pone, con determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, a fondamento della decisione, sia essa la pronuncia conclusiva del dibattimento o quella che definisce il procedimento speciale ovvero anche quella incidentale in tema di libertà personale. Essa si salda inoltre con la ricostruzione pressoché unanimemente proposta dalla dottrina, con l'autorevole indicazione della Corte costituzionale contraria ad una pretesa efficacia sanante della richiesta di giudizio abbreviato in ordine agli eventuali difetti d'imparzialità del giudice (C. cost., n. 155 del 1996) e con l'argomento testuale, pure fortemente icastico, tratto dalla meno recente sentenza delle Sezioni Unite, 1.10.1991, Sini, secondo cui "... nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è ovviamente inapplicabile il divieto sancito dall'art. 526 c.p.p. (inutilizzabilità di prove diverse da quelle ivi acquisite), vigendo invece il principio della decisione "allo stato degli atti" stabilito dall'art. 440 comma 1 c.p.p., che non altrimenti può essere inteso se non come facoltà di utilizzazione di tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, l'unico disponibile in detto giudizio ...".
Intendendosi ovviamente per tali tutti e soltanto quegli atti probatori non affetti da gravi e irreversibili patologie, quali l'inutilizzabilità e la nullità assolute, caratterizzate da insanabilità e rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Mette conto d'altra parte di osservare che i termini del problema circa gli effetti pregiudizievoli dell'accertata invalidità o inutilizzabilità del materiale probatorio sul presupposto della definibilità del processo allo stato degli atti, quando questa fosse già stata positivamente valutata dal giudice ai sensi dell'art. 440 comma 1 c.p.p., si presentavano particolarmente controversi in un contesto normativo - quello codicistico originario -, nel quale non solo non era consentito allo stesso giudice di revocare l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato con la conseguente regressione del procedimento nell'alveo del giudizio ordinario (C. cost., n. 318 del 1992; Cass., Sez. V, 22.2.1999, Cusenza, rv. 212930; Sez. II, 10.3.1998, Rigato, cit.; Sez. I, 27.5.1996, Grassi, rv. 205683, ed altre conformi), ma non era neppure ammessa una limitata integrazione probatoria, per essere il rito alternativo costruito positivamente come giudizio "a prova contratta". Di talché, il giudice, rilevata l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto probatorio, era chiamato a decidere nel merito della regiudicanda prescindendo da quelle prove irrimediabilmente viziate. La questione si pone tuttavia oggi in termini assai meno rigidi a seguito delle profonde innovazioni normative apportate all'istituto dagli artt. 27-31 della l. n. 479 del 1999, perché, da un lato, la definibilità del processo allo stato degli atti non si configura più come condizione di ammissibilità della richiesta e, dall'altro, il giudice, pur dovendo decidere nel merito senza tenere conto di quel materiale probatorio affetto dal rilevato vizio di nullità o di inutilizzabilità, ha comunque il potere di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'art. 422: il modulo dell'integrazione probatoria officiosa, in caso d'indecidibilità allo stato degli atti, è infatti espressamente contemplato dall'art. 441 comma 5 c.p.p., sost. dall'art. 29 l. n. 479 cit.
E anche l'esplicito richiamo dell'art. 438 comma 5 c.p.p., novellato dall'art. 27 l. n. 479 del 1999, al giudice perché tenga conto, nel delibare l'ammissibilità e la rilevanza dell'integrazione probatoria (se "necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento") cui l'imputato abbia eventualmente condizionato la richiesta del rito speciale, degli "atti già acquisiti ed utilizzabili", appare coerente con la suesposta tesi interpretativa.
3. - Ma, nonostante l'astratto dispiegarsi della tesi interpretativa sostenuta dal ricorrente, le censure mosse agli specifici atti d'indagine asseritamente inficiati dal vizio d'inutilizzabilità, non colgono in concreto nel segno.
3.1. - Il secondo tema d'indagine consiste nello stabilire se la disciplina prevista dall'art. 267 c.p.p. concernente le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche sia applicabile anche in materia di acquisizione di tabulati telefonici. Ma in ordine a tale questione queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 23.2.2000 n. 6, D'Amuri) hanno offerto una recente risposta ermeneutica, in termini di disomogeneità delle due categorie concettuali, pienamente condivisa dal Collegio.
Si è infatti affermato, in piena coerenza con l'interpretazione data anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998) che per l'acquisizione dei dati "esterni" relativi al traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa -, archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, "é sufficiente il decreto motivato del pubblico ministero, giustificato dalla limitata invasività dell'atto", secondo lo schema delineato dall'art. 256 c.p.p. "eterointegrato dal precetto del secondo comma dell'art. 15 Cost."; aggiungendosi che il provvedimento "consente al p.m. di acquisire a fini investigativi e probatori materiale informatico costituito dai dati precisati, purché dia corretta ragione del privilegio che fa prevalere sul diritto alla privacy l'interesse pubblico di perseguire i reati", e che, "pur se manca la previsione di un immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato, tuttavia il recupero del controllo su detto provvedimento, che attiene ad un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento, così nelle indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare, o nell'udienza preliminare ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione". Fermi dunque gli approdi interpretativi cui sono giunte le Sezioni Unite, nel caso in esame non ricorre il denunciato vizio di inutilizzabilità, posto che dagli atti risulta che i tabulati relativi al traffico telefonico sulle utenze cellulari nella disponibilità del MA furono acquisiti dalla squadra mobile della Questura di Salerno a seguito di decreti adeguatamente motivati del pubblico ministero in date 23.8.1996 e 8.11.1996. 3.2. 3/4 Parimenti infondate si palesano le eccezioni di nullità ed inutilizzabilità delle risultanze della consulenza grafica in mancanza di un saggio grafico dell'imputato, poiché è stato già posto in rilievo dal giudice di merito, con motivazione puntuale e logicamente corretta anche in ordine all'attendibilità dell'accertamento - perciò incensurabile in sede di legittimità -, che l'indagine comparativa é stata condotta su scritture provenienti con assoluta certezza dall'imputato (che ne aveva ammesso l'autenticità in sede d'interrogatorio di garanzia), talune acquisite dal cugino MA PP e altre sequestrate all'atto della notifica dell'ordinanza coercitiva: tra le scritture di comparazione e quelle riportate nei fogli della cartella abbandonata da uno dei rapinatori nell'ufficio del P.R.A. è stata riscontrata piena compatibilità stilistica, genografica, strutturale e d'interpretazione gestuale, nonché inequivoca corrispondenza di tono e contenuto.
Non esiste, d'altra parte, alcuna norma di diritto positivo che pretenda (neppure nei procedimenti per delitti di falsità in atti:
art. 75 disp. att. c.p.p.), per la validità della perizia grafica, il rilascio da parte dell'imputato di una scrittura di comparazione alla presenza del perito.
Quanto all'eccepita inutilizzabilità della medesima consulenza grafica in conseguenza della denunziata iscrizione tardiva del MA nel registro degli indagati, eseguita solo dopo il deposito della relazione del consulente, deve ribadirsi il principio giurisprudenziale ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale l'omessa annotazione della notitia criminis sul registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti fino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. Presupponendo l'obbligo d'iscrizione che a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, ne consegue che l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è comunque sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. V, 27.3.1999, Longarini, rv. 214866; Sez. I, 11.3.1999, Testa, rv. 213827; Sez. V, 26.5.1998, Nobile, rv. 211968; Sez. I, 27.3.1998, Dell'Anna, rv. 210545, e numerose altre conformi).
3.3. - Il ricorrente si duole inoltre dell'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti e, quindi, senza le garanzie difensive: le dichiarazioni rese dal MA come persona informata dei fatti agli agenti di polizia il giorno successivo alla rapina - di non possedere un cellulare e di essere rimasto nella città di Salerno nelle ore immediatamente successive alla rapina incontrandosi con un congiunto -, siccome smentite dai successivi controlli investigativi, erano state invero valutate dal giudice di merito come prova a carico sotto il profilo dell'alibi falso. Il motivo di ricorso si fonda su una duplice considerazione: una di fatto, affermandosi che in realtà, nel momento in cui il MA era stato sentito, già esistevano indizi a suo carico, il che evoca il disposto del comma 2 dell'art. 63 c.p.p.; l'altra di diritto, assumendosi sia pure genericamente che, una volta acquisita da parte di tale soggetto la qualità di indagato (e poi di imputato) non potevano essere utilizzate a suo carico le dichiarazioni dal medesimo rese, sia pure in un precedente e separato atto di indagine quale persona informata sui fatti, e ciò in ossequio alla previsione dell'ultimo periodo di cui al comma 1 della medesima norma che così recita: "Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese".
La quaestio facti non può essere esaminata in questa sede di legittimità, risolvendosi essa nella verifica circa la congruità della motivazione resa sul punto dal giudice di merito, il quale ha puntualmente argomentato sulla circostanza che alcun dato investigativo collegava ancora la persona del MA ai rapinatori quando fu sentito il giorno successivo alla rapina, siccome identificato dagli impiegati come l'utente che era uscito per ultimo dall'ufficio del P.R.A. poco prima dell'arrivo dei rapinatori;
mentre, solo successivamente, a seguito dello sviluppo delle indagini mediante il controllo dei tabulati telefonici e la comparazione grafica, erano sorti concreti indizi a suo carico. Quanto al secondo profilo, rileva il Collegio che, nel caso in esame, non viene in realtà in discussione il problema interpretativo se l'inutilizzabilità, contro la persona che le ha rese, delle "precedenti dichiarazioni" autoindizianti presupponga che l'assunzione delle medesime sia avvenuta con forme diverse da quelle prescritte con riguardo alla posizione processuale - in senso sostanziale - che il dichiarante rivestiva nel momento in cui è stato sentito, a prescindere da eventuali sviluppi investigativi che modifichino, in una fase successiva o in un diverso grado di giudizio, la situazione di tale soggetto, il quale (ad esempio, in conseguenza della diversa qualificazione del fatto) da originario testimone diventi imputato.
Modificazione questa che, secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione, non potrebbe inficiare gli atti legittimamente compiuti nel precedente momento procedimentale, in base al principio di conservazione degli atti e della regola ad esso connessa del tempus regit actum (Cass., Sez. VI, 19.11.1997, Cunetto, rv. 210083;
Sez. VI, 1.7.1997, Chirivì, rv. 209747; Sez. VI, 6.11.1996, Carbone, rv. 207505).
Vero è, invece, che non era consentito al giudice di merito di inferire dalle dichiarazioni rese dal MA alla polizia il giorno successivo alla rapina in qualità di persona informata dei fatti - non di indagato - "un ulteriore elemento indiziante" a suo carico in termini di alibi "falso", per l'ontologica contraddizione esistente tra le due figure giuridiche della testimonianza e dell'alibi. La prova d'alibi è, per definizione, la classica prova contraria o negativa, di tipo indiretto, la quale, al fine d'inficiare la fondatezza dell'ipotesi ricostruttiva dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato prospettata dall'accusa in ordine al fatto descritto nell'imputazione, mira a confermare un'asserzione che nega il fatto principale, dimostrando autonomamente l'esistenza di un fatto diverso, che per il principio logico di alternatività si palesi incompatibile col primo.
L'addebito di falsità dell'alibi, considerato nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta, presuppone dunque concettualmente che un soggetto, al quale sia contestato un fatto criminoso, si difenda dall'accusa e che la prova contraria da lui offerta mediante le dichiarazioni difensive, sottoposta a verifica, risulti falsa.
E, poiché nel caso in esame nessun dato investigativo collegava ancora la persona del MA ai rapinatori quando fu sentito dalla polizia il giorno successivo alla rapina, sì che egli in quel momento rivestiva la posizione processuale, in senso sostanziale, di persona informata dei fatti, in quelle originarie dichiarazioni non poteva legittimamente configurarsi da parte del giudice di merito la prova d'alibi "falso", cioè quello rivelatosi mendace e sintomatico - a differenza di quello "fallito" - del tentativo di sottrarsi all'accertamento della verità, da utilizzare, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, come ulteriore elemento indiziante sfavorevole a carico del dichiarante, divenuto in seguito agli sviluppi investigativi imputato.
Mette conto peraltro di osservare, all'esito del controllo sul menzionato atto probatorio, che, pur essendo stato concretamente utilizzato sotto il profilo del non corretto addebito all'imputato di avere esibito un alibi falso, esso risulta affatto innocuo e subvalente ai fini della deliberazione, altri e ben più pregnanti essendo stati gli elementi di prova, obiettivamente rilevanti ed essenziali, per la formazione del convincimento e per le conseguenti scelte decisionali del giudice di merito.
Queste Sezioni Unite hanno infatti affermato il principio per il quale la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza quelle dichiarazioni, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sé ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento (Cass., Sez. Un., 25.2.1998, Gerina). Il che non è certamente avvenuto nel caso in esame, nel quale il ragionamento giudiziale sulla valutazione analitica e complessiva di gravità, precisione e concordanza degli indizi di reità - specificamente identificati nella premessa in fatto - risulta ancorato ad un solido quadro probatorio e resiste comunque all'elisione del dato viziato.
4. - Esclusa quindi ogni rilevanza della pretesa inutilizzabilità o nullità degli atti d'indagine posti dal giudice di merito a fondamento della decisione di condanna all'esito del giudizio abbreviato, restano da esaminare le censure di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione complessiva delle prove di responsabilità.
La corte distrettuale ha peraltro efficacemente evidenziato, con completezza e puntualità di riferimenti, gli elementi fattuali e le fonti probatorie da cui inferire la consapevole partecipazione del MA alla vicenda criminosa de qua, di talché le deduzioni del ricorrente circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano prive di pregio alcuno.
Ed invero, il ricorrente, pur denunziando formalmente la violazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p., non svolge una critica logico-deduttiva della valutazione dei molteplici e convergenti indizi, che sarebbe stata compiuta con palese inosservanza di regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma piuttosto offre una propria diversa verità processuale, la quale non può essere delibata in sede di legittimità allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia, senza contraddizioni o salti logici, saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio.
Esula infatti dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (Cass., Sez. Un., 24.12.1999, Spina;
Sez. Un., 30.4.1997, Dessimone). Quanto infine alle doglianze riguardanti l'adeguatezza della pena e il negativo apprezzamento di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, appare assolutamente corretto e insindacabile in sede di legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito circa i connotati di allarmante gravità della rapina - accuratamente preparata e commessa con armi, nel centro cittadino, in luogo frequentato da più persone -, che rendevano l'imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.
Di talché le invero generiche censure del ricorrente circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine ai punti suindicati risultano manifestamente infondate.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in camera di consiglio il 21 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2000.