Versione
29 settembre 1982
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13 maggio 1991
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13 ottobre 2011
13 ottobre 2011
Art. 513-bis.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
Chiunque nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
(125) ((233)) ----------- AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 , come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ----------- AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
Chiunque nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
(125) ((233)) ----------- AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 , come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ----------- AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commentari • 80
- 1. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021 · 315.70322
[…] 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. 513 bis CP ] sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, […] L' ormai superata genesi storico-giuridica dell' Art. 513 bis CP L' Art. 513 bis CP è stato introdotto dalla L. 646/1982 ( Legge Rognoni – La Torre ), recante “ misure di prevenzione di carattere patrimoniale, […] Un errore emotivo, populista e completamente a-tecnico è quello di limitare gli Artt. 629 e 513 bis CP al contesto di cui al comma 3 Art. 416 bis CP e di cui all' Art. 416 bis 1 CP. […]
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Giurisprudenza • 480
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2025, n. 17682Provvedimento: […] Secondo i ricorrenti, la Corte di appello di Perugia avrebbe erroneamente affermato che l'epoca di commissione dei reati ex art. 513-bis cod. pen. è più risalente di quella del reato di associazione a delinquere, […] emessa il 9 febbraio 2021, che, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città del 24 febbraio 2017, aveva assolto ER e RO AR dall'imputazione di cui all'art. 416 cod. pen. con la formula "perché il fatto non sussiste" e aveva dichiarato di non doversi procedere per i reati di cui all'art. 513- bis cod. pen., […] essendo tale fattispecie contestata a partire dal 2003, sia alla esatta delimitazione del periodo di commissione dei delitti di cui all'art. 513-bis 3 cod. pen., […]Leggi di più...
- sentenza Sezioni Unite n. 4880/2014·
- pericolosità sociale·
- prescrizione reati·
- revocazione confisca·
- annullamento con rinvio·
- delimitazione temporale pericolosità·
- assoluzione reato associativo·
- art. 28 d.lgs. 159/2011