Sentenza 9 gennaio 1990
Massime • 11
Poiché a norma dell'art. 530 nuovo cod. proc. pen., il giudice deve adottare la stessa formula di assoluzione sia quando abbia accertato la insussistenza del fatto o la impossibilità di attribuirlo all'accusato e sia quando abbia riconosciuto soltanto carente ovvero insufficiente o contraddittoria la prova in entrambe le ipotesi, per delineare l'ambito di operatività della sentenza e cioè per verificare se la decisione adottata sia capace di provocare gli effetti preclusivi indicati negli artt. 652 e 653 del nuovo cod. di proc. pen., è necessario far riferimento (oltre che al dispositivo) anche alla motivazione.*
La concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell'art. 110 cod. pen., consente di ritenere che la attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, non esauribile necessariamente nella fase terminale della esecuzione. (nella fattispecie è stato ritenuto che - rientrando nella stessa attività materiale di esecuzione di un reato qualsiasi apporto alla sua preparazione - la prova positiva dell'assenza del coimputato dal luogo del delitto nel momento in cui questo veniva realizzato era insufficiente ad escludere anche la sua materiale partecipazione).*
La prova è incompleta non solo quando vi è un insuperabile contrasto tra le risultanze acquisite, ma anche quando lo stato di incertezza, desumibile dall'analisi critica del nucleo essenziale della prova d'accusa si irradia, con varia intensità, sugli elementi ad essa accessori o di attenuata Rilevanza, sicché il quadro che si delinea non consente di superare le perplessità evocate da ciascuna delle risultanze esaminate e riconosciute utili per l'accertamento della verità.*
Il mancato rispetto delle Disposizioni relative alla designazione del giudice competente per il giudizio di rinvio ex art. 543 n. 2 cod. proc. pen., così come modificato e sostituito dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1984 n. 14, non solo non è previsto come causa espressa di nullità della sentenza, ma non può essere neppure ricompreso tra le ipotesi indicate nell'art. 185 n. 1 cod. proc. pen. riguardanti la capacità generica del giudice (nomina, etc.). (nella specie le S.U. Di questa Corte avevano designato quale giudice competente per il giudizio di rinvio la Corte di assise d'appello di Messina anziché la seconda Sezione della Corte d'assise d'appello di Catania, che all'atto della pronuncia - pur essendo prevista dalla pianta organica del distretto e, approvata dal consiglio superiore della magistratura - non si era ancora concretamente costituita).*
La nuova dimensione normativa assunta dall'art. 195 cod. proc. pen., dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 15 gennaio 1970, n. 154 del 6 novembre 1970 e n. 29 del 10 febbraio 1972, non consente più di dubitare che la parte civile abbia la possibilità di ricorrere per Cassazione non solo contro le Disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili, ma anche contro tutte quelle statuizioni con le quali si decidono questioni suscettibili di influire negativamente sul riconoscimento del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione. Ne consegue che - fermo restando il principio che il ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento non può essere diretto ad ottenere una pronuncia espressa che modifichi la situazione penale degli imputati - ogni diversa statuizione, pur se costituente il presupposto della pronuncia penale, può essere investita dal ricorso, se idonea a pregiudicare interessi degni di tutela. (nella fattispecie è stato ritenuto sussistente l'interesse della parte civile ad impugnare una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di strage, pronunciata sul presupposto che le risultanze acquisite non consentivano di attribuire in Forma certa la paternità di quel fatto agli imputati).*
L'interesse all'impugnazione di cui all'art. 190, quarto comma cod. proc. pen. 1990, conservato come condizione di ammissibilità anche nel nuovo codice di procedura penale (art. 568), assume un contenuto di incontestabile concretezza e Rilevanza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare la eliminazione di un qualsiasi effetto pregiudiziale per la parte che invoca il riesame della decisione, e quindi anche per evitare il consolidarsi di un pregiudizio di carattere esclusivamente morale. (nella fattispecie è stato ritenuto che un giudizio sfavorevole può essere espresso dall'opinione pubblica o dalla coscienza sociale tutte le volte in cui l'assoluzione dall'accusa di partecipazione ad un delitto di strage (che esprime un rilevante contenuto di disvalore morale e sociale) sia conseguente non già al positivo ed effettivo accertamento dell'estraneità dell'accusato, bensì a valutazioni che esprimono dubbi ed incertezze). ( vedi anche mass n 7 la quarta sentenza).*
L'inoppugnabilità delle ordinanze - con le quali viene negata la possibilità di correzione di un errore materiale - desumibile dal combinato disposto degli artt. 149, quarto comma e 190, primo e secondo comma cod. proc. pen. - rende improponibile qualsiasi censura in relazione alla legittimità di una ordinanza - emessa dal giudice di rinvio che abbia escluso l'ipotesi di una sua erronea designazione - contestata sotto il profilo del difetto di Competenza. (nella fattispecie la Corte di assise d'appello di Messina, designata dalle S.U. Di questa Corte, quale giudice di rinvio, aveva escluso l'ipotesi di una ma erronea designazione, in seguito alla mancata deliberazione dell'invocato provvedimento correttivo da parte delle S.U., giudice competente ad assumerlo).*
Nel caso di ricorso per Cassazione avverso una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, l'imputato ricorrente, già titolare all'atto della proposizione del gravame di un interesse alla rimozione della formula del dubbio e cioè al riconoscimento della prova positiva della sua innocenza, conserva tale interesse anche dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione, coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale), giacché solo un giudicato penale che contenga, in termini precisi, l'accertamento effettivo della insussistenza del fatto o della impossibilità di attribuirlo ad un soggetto determinato, oltre a non poter arrecare alcun pregiudizio di carattere morale o sociale, è idoneo a produrre gli effetti preclusivi, indicati dagli artt. 652 e 653 nuovo cod. proc. pen., in relazione al provvedimento del giudizio civile, amministrativo o disciplinare. Atteso, pertanto, che a norma dell'art. 530 nuovo cod. proc. pen. deve essere adottata la stessa formula assolutoria sia quando si accerti la insussistenza del fatto o la impossibilità di attribuirlo all'accusato e sia quando si riconosca soltanto carente ovvero insufficiente o contraddittoria la prova in entrambe le ipotesi, permane l'Obbligo del giudice di legittimità di esaminare i motivi del gravame e giungere al riconoscimento dell'innocenza del ricorrente con riferimento all'ipotesi meno favorevole e cioè alla constatazione della insufficienza della prova acquisita solo dopo che abbia potuto escludere che quella stessa prova, eliminati alcuni errori metodologici, esprima, invece, l'accertamento positivo della sua effettiva innocenza. (nella fattispecie è stato ritenuto che gli imputati, assolti dalla accusa di partecipazione ad una strage per insufficienza di prove, pur potendo fruire dell'immediata applicazione dell'art. 530, secondo comma cod. proc. pen., e quindi ottenere, in sostituzione della formula del dubbio, la declaratoria di non aver commesso il fatto, non hanno per ciò solo perduto l'interesse alla verifica positiva della loro innocenza, proprio per i diversi effetti ricollegabili ad una sentenza di assoluzione che contenga, in termini esatti, l'accertamento della loro non partecipazione a quel fatto). ( V mass nn 4, 5 e 6 di questa sentenza; ( V mass provv. N 4, sent. S.U. 3 febbraio 1990 n 2; ( Conf mass n 1883/89).*
Nel caso di ricorso avverso una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, la Corte di Cassazione deve fare applicazione dell'art. 254 del d.lg. 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di proc. pen.), rimuovendo la formula assolutoria non più consentita dalla legge, per sostituirla, ai sensi di cui all'art. 539 n. 9 cod. proc. pen., con quella ad essa corrispondente, prevista dall'art. 530, secondo comma stesso codice. ( V mass n 7 di questa stessa sentenza; ( V sent. S.U. N. 2 del 3 febbraio 1990).*
Il riscontro oggettivo della realizzazione di un evento preannunciato non esonera il giudice dall'Onere di verificare, proprio attraverso la ricerca primaria della notizia, se questa può varcare l'area della verità processuale in tutta la sua ampiezza, superando aspetti sfuggiti alla possibilità di una verifica oggettiva. Preannunciare l'esecuzione di un fatto, invero, accredita l'autore della rivelazione proprio sulla base della constatazione materiale dell'evento e delle modalità con le quali è stato realizzato, ma non è certamente sufficiente per attribuirne in termini di certezza, la paternità ai soggetti indicati con quella informazione, se la verifica di attendibilità di quell'accusa non si arricchisce di opportuni riscontri. (nella fattispecie è stato escluso che il riscontro della realtà sul nucleo della rivelazione che ci sarebbe stato un attentato ad alcune persone, collocando lungo il tragitto delle vittime una macchina carica di esplosivo e dotata di un congegno telecomandato, potesse da solo determinare un convincimento di certezza esteso alla individuazione degli autori del fatto preannunciato).*
L'art. 416 bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo e tutte dotate di una intrinseca autonomia, le quali hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso: il fatto di partecipare ad una associazione è ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo di tale preminenza da poter essere considerato come "capo"; ovvero come "promotore" o "organizzatore". Pertanto il giudice di merito può definire, anche con l'atto conclusivo del giudizio, la condizione individuale dell'accusato rispetto all'associazione, ma ciò è possibile solo se dalla contestazione risulti enunciato l'addebito in tutti i suoi possibili aspetti contenutistici; se al contrario si è contestato il fatto di minore gravità e cioè quello di aver fatto soltanto parte di una associazione, il giudice non può dilatare questa originaria accusa a tal punto da comprendervi un fatto del tutto diverso e più grave senza far ricorso alla contestazione suppletiva. (nella fattispecie è stato ritenuto che la qualifica di capo dell'associazione non può discendere dall'importanza del ruolo che il partecipe assume nell'organizzazione criminosa, bensì dal contenuto delle funzioni esercitate.*
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- 1. Assoluzione, le parti possono impugnare per .. formula diversa? (Cass. SSUU, 40049/08)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 novembre 2020
- 2. Diffamazione, processo penale, assoluzione, parte civile, impugnazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/1990, n. 7961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7961 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1990 |
Testo completo
1 M 1 6 9 7
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 9.1.1990
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE V PENALE
Composta dagli lll.mi Sigg.: N. I
Presidente Dott. Prof. DOLCE Raffaele
Consigliere REGISTRO GENERALE 11. Dott. BILARDO GI
N. 23617/89 2. PANDOLFO EP VI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE :3. »>>> MARVULLI Nicola
».
UFFICIO COPIE
Rujasciata copia studio FOSCARINI Bruno
all SIG. ha pronunciato la seguente per diritti10: 1990 SENTENZA
IL CANCELLIERE
Pasul ricorso proposto da : TO VI n.14 gennaio 1939 a Palermo;
CA RO n.14 novembre 1958 a Palermo;
CO VA n.7 luglio 1927 a Palermo;
CO HE n.12 maggio 1924 a Palermo;
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di
Messina;
AVVOCATURA DELLO STATO per le parti civili: Presiden- za del Consiglio del Ministri e della Regione Sici➡
XXX XXX e Ministeri degli Interni, della Di- fesa e di Grazia e Giustizia;
avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di
Messina in data 21 dicembre 1988;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
Udito, per la parte civile, l'avv. De AN Enrico;
l'avv.
Gullo Diego e l'avv. Salerno MI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. CECERE Carmine;
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di
PI RO e del Procuratore Generale;
per l'an- nullamento senza rinvio in relazione alla condanna degli imputati al risarcimento dei danni ed al pa- gamento delle spese in favore delle parti civili;
per il rigetto del ricorso delle parti civili;
per la sostituzione della formula di assoluzione
(per tutti e quattro gli imputati ed in relazione ai reati compresi tra il capo A ed il capo M della rubrica e per il rigetto, nel resto, dei ricorsi di EC SA, EC HE e AB VI;
Uditi i difensori avveti : SINISCALCHI GI, TRANTI-
NO VI, MAMMANA TT, VENETO MA e
LO RE GI;
-3- -
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
Il procedimento, devoluto per la terza volta all'e-
same di questa Corte, si riferisce all'attentato di-
namitardo che fu compiuto la mattina del 29 luglio
1983 in prossimità dell'abitazione del dott.Rocco
靈 NN, Consigliere Istruttore presso il Tribuna-
le di Palermo.
· La violenta deflagrazione che aveva provocato la morte del magistrato e degli uomini della scor-
ta, il maresciallo Mario Trapassi e l'appuntato Sal-
vatore TO, nonchè del portinaio dello sta-
bile, NO Li Sacchi, ed il ferimento di dician-
nove persone, si era sprigionata da un'autovettura
"Fiat 126", rubata due giorni prima ed alla quale era stata applicata una targa sottratta, nella not-
te precedente, ad altro veicolo : la macchina, la-
sciata in sosta a pochi metri dall'abitazione del dott.NN, in via Pipitone, a Palermo, carica
2 di tritolo, era stata fatta esplodere attraverso
2.
telecomando azionato a distanza, proprio nel un momento in cui il magistrato, salutato dal portiere,-
si accingeva a salire sull'autovettura che gli era stata messa a disposizione dell'amministrazione.
Dopo appena una settimana dalla strage, il 5 ago-
sto 1983, venivano denunciati, perchè accusati di -4-
esserne gli autori, AB VI, PI Pie-
tro, il cittadino libanese BU CH SS, non-
chè i FR HE e SA EC ed un loro cugino, soprannominato "TÒ l'ingegnere"
La rapida conclusione delle indagini era giusti-
ficata dal fatto che gli inquirenti, sia al fine E
di ricostruire la causale del delitto che per indi-
viduarne gli autori, avevano ritenuto appaganti le rivelazioni che BO CH SS aveva fatto, nei giorni precedenti la strage, nel corso di alcuni colloqui, al dirigente della "Criminal-pool" del-
la Sicilia occidentale, il dr.IN De UC.
Il libanese aveva in particolare riferito, ed in ripetute occasioni, di essere venuto in Sicilia
per avere contatti con tali NZ e IE, suc-
cessivamente identificati in AB VI e
PI RO, i quali lo avevano sollecitato ad interessarsi per la fornitura di morfina-base e, in un secondo momento, anche di armi, la cui disponibi-
lità era richiesta dall'organizzazione alla quale essi appartenevano e diretta dai "EC di AC
in quanto era in preparazione un attentato per soppri-
mere il prefetto De SC preposto alla dire-
zione del Commissariato per la lotta alla mafia-
nonchè quanti, magistrati, poliziotti e carabinieri 55-201
con la loro zelante attività investigativa, ostacola-
vano la realizzazione del programma perseguito da quella organizzazione.
a Si.accertava altresì che il libanese, trasferito-
-sica Milano unitamente a TO e PI, aveva avito contatti con il gestore di un bar di Pioltel-
lo, tale La SA Ferdinando, invitato a fornire all'organizzazione alcune pistole. S
Nell'ambito delle rivelazioni di SS decisivo rilievo veniva attribuito al contenuto della conver sazione 'telefonica che la sera del 26 luglio 1983;
appena tre giorni prima della strage, il libanese aveva con il dr.De UC : ralofunzionario che gli rim-
proverava di non aver fornito alcuna concreta infor-
mazione, idonea a dar vita ad una operazione di po-
lizia giudiziaria, SS replicava che l'organizza-
zione alla quale egli aveva fatto riferimento era in procinto di acquisire la disponibilità materiale del-
he armi necessarie per l'esecuzione dell'attentato
M e-precisava che questo sarebbe stato diretto non solo contro il prefetto De SC, bensì anche ri. nei confronti del dott. AN Falcone, Giudice
Istruttore presso il Tribunale di Palermo e che, per
1ą sua esecuzione, si sarebbe fatto ricorso non già
alle armi tradizionali ed alla cui ricerca AB -6--
e PI si erano in un primo tempo interessati,
mè dei fucili lanciagranate che costoro erano riu-
sciti a procurarsi a Milano pur senza la sua media-
-zione, bensi del sistema "palestinese" e cioè, come egli stesso spiegava all'incredulo funzionario, col-
Locando lungo il prevedibile percorso della vitti-
ma un'auto carica di materiale esplosivo, dotato di un congegno a distanza e telecomandato, idoneo.
a provocarne lo scoppio.
La specificità della notizia;
coincidente con im-
pressionante esattezza con le modalità dell'avvenu ta strage, integrata da alcuni riscontri sui rappor-
ti intercorsi tra i protagonisti della vicenda e risultanti da numerose conversazioni telefoniche -
che la polizia aveva avuto modo di intercettare,
suggeriva agli inquirenti di recepire, ritenendole attendibili, le rivelazioni di BO CH SS,
Дa cui rilevanza "probatoria veniva esaltata dalla supposta individuazione di una imponente causale,
e cioè il risentimento dei FR HE e Sal-
vatore EC verso quel magistrato che era stato preposto alla direzione dell'ufficio dal quale era-
no state assunte efficaci iniziative nella lotta alla mafia, culminate nell'emissione di mandati di cattura e di provvedimenti di sequestro proprio nei -7-
horo confronti.n
La denuncia veniva estesa anche nei confrontindita
SS, in quanto le notizie da lui confidate agli inquirenti prima che la strage wenisse realizzata erano giudicate incomplete e reticentie werosimil-
mente dettate dal bisogno di coccultare il suo per-
sonale coinvolgimento negli atti preparatori di quel grave delitton ag ainstfal ta
SS veniva arrestato il 3 agosto 1983, mentre si recava ad un cappuntamento concordato con il dott.
Desirical; il giorno successivocerano tratti in ar-
resto AB e PI, mentre gli altri imputati rimanevano latitanti a H ab
Gli atti del procedimento erano trasmessi, ai sen-
si dell'art. 41 bis C.PxPa,sal Procuratore della Re-
pubblica di Caltanisetta, il quale emetteva ordine.
discattura nei confronti deinFR HEte Sal-
vatore EC, nonchè di TÒ EC, di AB, AR-
pisile SS, accusandoli dèi reati di strage, di omicidio volontario plurimo ed aggravato,di lesioni
4 volontarie ai danni di diciannove persone, di vio-
Lenza a pubblico ufficiale, di esplosione pericolosa in luogo abitato, di furto pluriaggravato della mac china e della targa, di detenzione, porto e fabbrica-
- zione dell'ordigno esplosivo e infine di parteci -8- _ __
pazione ad un'associazione a delinquere armata e di tipo mafioso, diretta ad operazioni speculative nel campo della droga, nonchè alla consumazione di:
reati e di atti di violenza di carattere terrori-
stico ed eversivo.
A conclusione della sommaria istruzione veniva e-
messo decreto di citazione a giudizio dinanzi alla
Corte di Assise di Caltanisetta per gli stessi rea-
ti on 3
Al dibattimento si costituivano parti civili la Presidenza del Consiglio dei Ministri, :la Presi-
denza della Regione Siciliana, il Comune di Paler-
mo, ed i Ministeri degli Interni, della Difesa,
a di Grazia e Giustizia, nonchè i parenti delle vittime, QU AG vedova NN, Lombar-
do SA RI vedova TO, RI AT
vedova Trapassi, se cinque delle diciannove persone che avevano riportato lesioni, CU AN;
EC IO, AL AM, IN Lo IG,
SA LV.: སྶ
ས
ཙ
Nel corso del dibattimento venivano acquisiti nu-
merosi atti, quali i mandati di cattura emessi contro i FR EC, gli atti della Commissione
$
1
Parlamentare anți-mafia, le dichiarazioni rese dal dott NN al Consiglio Superiore della Magistra- -9-
tura dopo l'omicidio del dr.Costa, Procuratore delt la Repubblica di Palermo, la relazione di servizio redatta da un funzionario della Squadra Mobile di
Palermo, il dr.Cassarà, sulle rivelazioni a lui fatte da SS dopo la strage, nonchè la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 6 giugno-
1983 nei confronti di SP SArio ed altri cen-
todiciannove imputati ed i verbali relativi alle intercettazioni telefoniche che erano state eseguite in relazione allo stesso procedimento.
- Quindi, con sentenza del 24 luglio 1984 la Corte
di Assise di Caltanisetta affermava la responsabi-
lità dei FR HE e SA EC in or-
dine a tutti i reati contestati,unificati dal vin-
colo della continuazione, e condannava entrambi all'ergastolo; condannava altresì AB e ARpi-
si ad anni quindici di reclusione ciascuno, rite-
nendoli colpevoli del solo delitto contestato al capo N) della rubrica, e cioè della partecipazione all'associazione per delinquere armat, e di tipo ma-
¾ fioso, finalizzata alla realizzazione di atti di violenza terroristica ed eversiva;
assolveva gli stessi imputati da tutti gli altri reati, per non aver commesso il fatto AB e per insufficienza di pro-
ve PI;
assolveva infine BO CH SS -10-
e SA EC, detto "TÒ l'ingegnere, e da tutte le imputazioni loro ascritte, per non aver commesso il fatto.
La Corte di Caltanisetta, dopo aver rilevato che su talune circostanze, non del tutto marginali il racconto fatto agli inquirenti da SS, sia prima che dopo la esecuzione della strage, era sta-
to impreciso, riteneva di poter formulare, sul nu-
cleo essenziale di quelle rivelazioni, un giudizio positivo di attendibilità, sia in ordine alla esi-
Istenza dell'associazione a delinquere facente ca-
po ai FR HE e SA EC, e della quale facevano parte AB e PI, che alla causale del delitto, recepita nell'ottica prospet-
tata dagli inquirenti. La Corte riteneva quindi che HE é SA EC, preposti al verti-
ce di quell'associazione, ed il cui programma,nel-
la concreta attuazione, era stato ostacolato dal moltiplicarsi delle iniziative giudiziarie assunte dall'Ufficio Istruzione di Palermo, non potevano che essere gli ideatori e gli organizzatori della strage realizzata il 29 luglio 1983.
Era però giudicata carente la prova della parteci-
pazione di AB a quell'evento ed agli atti che lo avevano preparato, essendosi accertato che era -II--
rimasto in compagnia di SS sia alcuni giorni prima del 29 luglio, che quella stessa mattina;
vi-
ceversa, dubbi persistevano, nell'ambito di quell'ac-
cusa, nei confronti di RP, essendo questi ri-
masto a Palermo in quei giorni ed essendosi il suo alibi rivelato mendace, di fronte all'inattendibi-
-lità del testimone al quale era stato affidato;
ta-
le LL EP : questi, infatti, nel confer-
marê di avere incontrato PI la mattina del
29 luglio, aveva poi finito per dichiarare di avere avuto dall'imputato la documentazione: comprovante
1ªávvenuta conclusione di un' contratto di ÷ acquisto di una macchina per scrivere il giorno 2 agosto
1983 glorno in cui sicuramente PI non pote-
va trovarsi a Palermo, perchè trasferitosi a Reggio
Calabria in compagnia di AB.
La Corte di Caltanisetta escludeva, infine, che
BO CH SS avesse svolto un ruolo equivoco,
diverso dal mero informatore e del pari escludeva che vi fosseno prove a carico di quel TÒ EC,
ricompreso tra gli organizzatori della strage, sul-
1' erroneo presupposto che anche nei suoi confronti fosse stato emesso, nel luglio del, 1983, un mandato af cattura per l'omicidio del generale LL Chie-
B- off b u t affeb atu sa.
た -12--
Avverso questa sentenza proponevano appello il-
✓ Procuratore della Repubblica,.il/Procuratore Gene-
tale presso la Corte d'Appello di Caltanisetta,ic quattro imputati condannati;
nonchè l'Avvocaturas
dello Stato in rappresentanza dei Ministeri della
Difesa, degli Interni e di, Grazia e Giustizia,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del-
-la Presidenza della Regione Siciliana, ed alcune parti civili private;
QU AG vedova
NN, RI AT vedova Trapassi, Lo_
IG IO e LV SA: tugut'ffe
*La Corte d'Assise d'Appello di Caltanisetta di--
sponeva la rinnovazione parziale del dibattimento
..
per acquisire alcune sentenze nonchè copia dei ver-
cobali relativi alle dichiarazioni-rese, in altri
• Contorno Salva-procedimenti, da US MM, d tore, NA VI ed MI GE ed ordinava la citazione di quest'ultimo, nonchè di –
tale TT NO per essere liberamente inter-
rogati ai sensi dell'art. 348 bis C.P. P E
Quindi, con sentenza del 14 giugno 1985 la Corte
| dichiarava inammissibili, per mancata presentazio-
of ne dei motivi, l'appello delle parti civili, Passa-
UA AG e CU AN, e, in parziale accoglimento delle impugnazioni del Pubblico Mini-
- -13-
ES e delle altre parti civili, riconosceva la
-responsabilità dei quattro imputati in ordine a tut-
ti i reati contestati, unificati sotto il profilo della continuazione e, esclusa la finalità di ter-
frorismo e di eversione dell'ordine democratico;
o condanñava AB e PI: alla pena di anni ven-
tidue di reclusione, giorni venti di arresto e li-
re.due milioni di multa;
concedendo ad entrambi le attenuanti generiche che dichiarava prevalenti su tutte le aggravanti contestate"; confermava la condanna all'ergastolo per i FR HE
SA EC, nonchè le assoluzioni disposte dal primo giudice nei confronti di' BO CH Ghas-
sane di TÒ EC ed estendeva a AB o AR
(pisi:la condanna al risarcimento dei danni in fa-
vore delle parti civili pubbliche e private.
I gindici d'appello concordavano con le valuta-
zioni del primo giudice in ordine all'attendibilità
delle rivelazioni fatte da SS ed utilizzavano רי.
ai fini della prova della esistenza dell'associazio-
ne di tipo mafioso ed alla quale, nel suo racconto,
aveva fatto riferimento il libanese, le indicazioni che erano state offerte, in altri procedimenti, da
MM US e SA, Contorno. Particolare
rilievo veniva attribuito ad un episodio descritto -14- -
da MI GE al giudice istruttore di Paler-
- mo il 15 febbraio 1985 e da questi confermato di-n nanži alla stessa Corte;
circa il progetto dei fra-
telli EC di far sopprimere, in carcere;
Ferdinan-
do La SA, perchè erroneamente ritenuto l'autore delle rivelazionisfáttė agli inquirenti da SS.
-Avverso¬tale sentenza proponevano ricorso per cas–
sazione tutti e quattro gli imputati condannati.com
Ela prima sezione di questa Corte con sentenza⠀ŕ-
del 3-giugno 1986 annullava la decisione impugna->
ta e rinviava;
per un nuovo giudizio, alla Corte
d'Assise d'Appello di TA. Rilevava la Corte
che i giudici d'appello non erano riusciti a con-
-
fortare il÷soggettivo convincimento di colpevolez-
za degli imputati con la indicazione di obbietti÷-
vi riscontri la responsabilità degli accusati v era stata affermata utilizzando dichiarazioni rese in altri probëdimenti, non ancora definiţi, da Tom-
maso US)- SA: Contorno;
VI Sina-
grated GE MI;
ma queste dichiarazioni,
contenendo delle chiamate in correità; esigevano –
di essere verificate nei loro aspetti intrinseci-
ed estrinseci. Quanto poi alle rivelazioni fatte da BO CH SS, la Corte rilevava come fos-
se necessario distinguere quelle fatte dal libanese "confidente" , trasformatosi poi in un vero e pro-
prio agente provocatore e,le seconde, ad un imputa-
to, nell'esercizio del diritto di difesa, sicchè
tutte richiedevano una rigorosa verifica, secondo consuēti parametri di valutazione e dopo avere individuato, attraverso una valutazione critica del contenuto, quali tra quelle dichiarazioni,non sempre omogenee, fosse la più verosimile o corrobo-
rata da maggiori ed affidabili riscontriti -16- -
SA, e provvedeva altresì all'interrogatorio di BO CH SS - la cui assoluzione era dive-
muta irrevocabile - nonchè di US, Contorno,
La SA e di tali RI IO e CH Ste-
fano p a
US, Contorno e La SA confermavano le loro precedenti dichiarazioni;
BO CH SS
insisteva nell'affermare che La SA, in sua pre-
senza, a AB o PI aveva promesso di procu-
rare aloune pistole;
RI IO riferiva di avere stipulate con CH NO, cognato di Ra-
bito, un compromesso per l'acquisto di due apparta menti, ma poichè il contratto definitivo non era stato più concluso, dopo avere invano chiesto alla controparte la restituzione del prezzo già versato,
si ora visto recapitare un vaglia bancarid, per
1'importo di ventisette milioni, emesso su richie-
Ista di SA EC'.
Quindi la Corte di TA, riesaminate le risul-
tanze acquisite, con sentenza del I luglio 1987, in parziale riforma della decisione del primo giudice,
dichiarava AB e PI colpevoli del delitto jdi strage di cui all'art.422 C.P., assorbendo in tale imputazione i reati di omicidio e di lesioni
(volontarie, nonchè di tutte le altre imputazioni -17=
10 contestate e, esclusa l'aggravante prevista dall'art.
ive- I della Legge 15 dicembre 1979 n.625, "condannava a ciascuno, con il concorso delle attenuanti generi- 55 "
che ritenute prevalenti sulle aggravanti, að annï
ventidue di reclusione ed a lire due milioni di mul-
- ta. Confermava, quanto a HE e SA EC
la condanna all'ergastolo, apportando anche nei lo-
ro confronti quei provvedimenti modificativi della originaria contestazione, così come disposti nei confronti degli altri due imputatio
Contro tale sentenza ricorrevano per cassazione tutti o quattro gli imputation
÷✓ Il procedimento era assegnato, su richiesta del
Procuratore Generale, alle Sezioni Unite, in consi derazione della particolare importanza delle que stioni prospettate e concernenti i criteri di valu.
*
* tazione della prova.
Le Sezioni Unite ritenevano di respingere, perchè v infondate, tutte le numerose censure che gli impu-
tati ricorrenti avevano prospettato in relazione ad alcune ordinanze pronunciate dalla Corte d'Assise
d'Appello di TA e con le quali erano state to ritenute superflue o irrilevanticle richieste dis acquisizione di nuove prove;
dichiaravano insussi stente la dedotta violazione dell'art.90˚C.P.P. in
.
3
1 -18-
relazione alle imputazioni che erano state elevate a carico degli stessi imputati nel procedimento pendente a Palermo ed avente ad oggetto l'accusato di avere essi detenuto esplosivi e congegni mici diali, sul presupposto che trattavasi di fatti di-
(versi, sicchè nessuna efficacia preclusiva dell'eser-
cizio dell'azione penale, poteva derivare dalla sen-
tenza di proscioglimento che, su quell'accusa, era stata nel frattempo pronunciata dal Tribunale di
-Palermo'.
Quanto poi alla imputazione di cui all'art.416 bis
C.P. (capo N della rubrica), reato di cui tutti e quattro gli imputati ricorrenti erano stati ritenu-
ti colpevoli, le Sezioni Unite rilevavano che le questioni prospettate in relazione a quella statui-
zione di condanna erano prive di fondamento : la partecipazione di AB e PI all'associazio-
ne facente capo al FR EC e dedita al traf-
-fico di sostanze stupefacenti era stata ricostrui-
ta, secondo la Corte, non solo attraverso le accu.
seidi SS, ma anche in base alle indicazioni offerte da US e Contorno, nonchè dai funzio-
nari di polizia che si erano occupati di quelle indagini.
Quanto, invece, all'affermazione di responsabili- -19-78-
tà per il delitto di strage e per tutte le altre impu- Ete
tazioni a questo connesse;
le Sezioni Unite rileva- T
vano che, a differenza di quanto era avvenuto per il reato di partecipazione all'associazione per delin s t quere, erano state utilizzate, per motivare il con 1
1
vincimento di certezza espresso sulle responsabilità
degli accusati, le sole rivelazioni di BO CHi
SS i non si era considerato, secondo la Corto,
che l'interrogatorio al quale era stato sottoposto il libanese il 2 marzo 1987 non aveva affatto dissol-
to le discordanze evidenziate nelle precedenti di-
chiarazioni, tant'è vero che persino sulle modalità
ɓ le quali aveva tentato di spiegare di essere ve-
muto ſa conoscenza del progetto relativo all'âtten-
tanto erano state fornite molteplici e non sempre i coincidenti versioni.
Viceversa, nella ricostruzione contenuta nell'annul-
colata sentenza, erano state utilizzate le risultanze dei diversi interrogatori, sovrapponendole, anche quando esprimevano diverse e discordanti realtà.
Non si era poi precisato se tutte quelle discrepanze,
coinvolgenti aspetti essenziali della vicenda;
poteva-
no spiegarsi con il fatto che SS aveva assunto la qualità di imputato e quindi poteva aver subito il condizionamento psicologico conseguente al ra- -20-
gionevole timore di vedere compromessa la sua si-
tuazione processuale, covvero con la sua scarsa pa-
dronanza della lingua italiana, o, più semplicement te, perchè si era fatta un'imprecisa verbalizzazio– ༦
+
-
་ nes ft reviton von
Rilevavano altresì le Sezioni Unite che la Cor
te di TA non aveva neppure esaminato se l'in-
tervento di quel sedicente "HE" che SS_
aveva descritto come autorevole remissario dell'or-
ganizzazione, in grado di estromettere AB o
PI dal delicate incarico relativo al repert-
mento delle armi, avesse avuto un qualche rilieve
Lanche al fine di conservare al precedente contribu-
to offerto da AB e PI un'apprezzabile ri-
levanza causale rispetto alla realizzazione del programma delittuoso.
- Quanto poi alla individuazione dei vincoli imposti
Pal giudice di rinvio nella formazione del suo libero convincimento, le Sezioni Unite recepivano quel prevalente orientamento, espresso in numerose pro-
nunce, o secondo il quale non esistono limiti pre-
Jelusivi diversi dal divieto di riproporre il vizio di motivazione già evidenziato nella sentenza di annullamento.
Quindi, dopo aver rilevato che l'annullamento della pa dente della polizia, trasformatosi in agente prove-
eatore, il quale, dopo l'evento, aveva assunto e conservato la qualità di imputato sino al suo defi tivo proscioglimento;
e, quanto al loro contenuto,
come essenziale fosse distinguere le rivelazioni che
AB o PI avevano a lui confidato, confessan.
do il loro personale coinvolgimento nella vicenda,
dalle indicazioni concernenti la partecipazione dei
FR HE e SA EC, indicazioni che si identificavano in chiamate in correità indirette,
(sicchè tutte richiedevano, in relazione alla loro natura processuale, una verifica di verosimiglianza,
eseguibile attraverso un'attenta ricerca di possibi-
☑ -22+
sottratta all'onere di individuare quale, tra le-
diverse versioni,, risultava dotata di maggior cre-
dito, ma aveva anche omesso di ricercare ogni pos-
sibile elemento di verifica, pur essendo tale ricer-
ca irrinunciabile di fronte alla corretta qualifi-
cazione processuale da attribuire alle dichiarazio-
ni del libanese c
Quindi, con sentenza del 18 febbraio 1988 le Sezio-
ni Unite annullavano la sentenza della Corte d'As-
sise d'Appello di TA nei confronti di tutti-
e quattro gli imputati ricorrenti ed in relazione alla condanna per il reato di strage e per le al-
tre imputazioni connesse ( dal capo A al capo M)
per difetto di motivazione e rinviavano il giudizio alla Corte d'Assise d'Appello di Messima'.
Erano invece rigettati i ricorsi degli imputati in relazione alla condanna per il reato di associazio ne a delinquere, come contestato al capo N della rubrica ed era rimessa allo stesso giudice la deter-
minazione della pena per tale imputazione, nonchè ogni A
conseguente decisione in ordine alla liquidazione delle spese in favore delle costituite parti civi-
11, intervenute nel giudizio.
Il secondo giudizio di rinvio si svolgeva presso la Corte d'Assise d'Appello di Messina dal 5 al -23-
21 dicembre 1988. 15 ביסי
In "limine litis", l'avy'. MI Salerno,
mell'interesse delle parti civili private, chiedeva che gli atti venissero restituiti alla Corte di Cas-
sazione, dovendo essere corretto l'errore nel quale era incorso il giudice di legittimità, designando quale giudice di rinvio, la Conte di Messina anzio-
chè l'altra sezione della Corte d'Assise d'Appello
di TA, di recente costituzione r Ca r
L'istanza veniva respinta in considerazione del fatto che, a giudizio della Corte di Messina, non esisteva comunque la possibilità di devolvere il,
giudizio alla Corte di TA, non essendo mate rialmente costituita,uall'atto della pronuncia del-
Le Sezioni Unite, quella seconda sezione, benchè
prevista dalla pianta organica del distretto.
Erano, invece, accolte alcune istanze della difesa degli imputati, dirette ad ottenere l'acquisizion no di alcuni atti processuali, tratti da procedimen-
ti in corso o tendenti a dimostrare che SS,
mel rievocare alcune circostanze relative ai con tatti avuti in Sicilia ed a Milano con AB e
PI, non sempre aveva detto la verità pa m a
d e
Quindi, con sentenza del 21 dicembre 1988 La Corte "
d'Assise d'Appello di Messinag in parziale riforma -24-
della sentenza della Corte d'Assise di Caltaniset-
ta del 24 luglio 1984, assolveva per insufficienza di prove gli imputati EC HE, EC AL
re e AB VI dal delitto di strage e dalle altre imputazioni connesse, e confermava l'assolu-
zione che era stata pronunciata per le stesse impu-
tazioni e con la stessa formula nei confronti di
PI RO. '
Quanto al reato associativo, il giudice di rinvio determinava le pone, per AB e PI, in anni cinque o mosi dieci di reclusione, per EC HE
in anni dodici di reclusione e per EC SA
in anni dieoi di reclusione.
Con la stessa sentenza venivano revocate le condan-
ne degli imputati al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili private, nonchè in favore dei Ministeri
della Difesa e della Giustizia, ma erano confermate le analoghe statuizioni, contenute nella sentenza :
del primo giudice, e concernenti le altre parti civili pubbliche, e cioè la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e della Regione Siciliana, il Comune
di Palermo, nonchè il Ministero degli Interni : le spese in favore di queste ultime parti civili ve-
nivaño liquidate, anche in relazione al giudizio. +
pu e
d
A
reso più vasto il corredo probatorio oggetto diiva lutazione;
non-consentivano di superare quell'ende-
mica insufficienza probatöria; riconosciuta stessa senténza di annullámento delle Sėžioni Uni-
te ed attribuibile, in larga misura, all'euforica consapevolezza del successo dalla quale erano travolti gli investigatori, sopraffatti da un gene-
rose affidamento alla loaltà di SS i essi, in fatti,non avevano utilizzato quello informazioni come punto di partenza di appropriate indagini, ma si erano limitati a recepirle nella doro integrali:
tà, come altrettante verità assiomatiche ed incon-
al punto che si era ritenuta superflua persino la formale istruttoria', Secondo la Corte di
Messina il processo era caratterizzato dalla presen-
za di un grosso filone;
e cioè la parola di SS,
intorno alla quale gravitavano, con diversa for fas -26--
trettanti satelliti di un sistema planetario, dal-
la fonte principale.
Il giudice di rinvio, recependo la qualificazione giuridico-processuale che alle dichiarazioni del
|libanese ayeva attribuito la Corte di Cassazione
nei suoi due interventi, rilevava altresì che tut-
te quelle dichiarazioni, pur se rese in momenti-di versi e per diverse finalità, avevano in comune_
il fatto di non essere nè spontanee;
nè estempora-
nee, perchè confezionate per essere ascoltate ed utilizzate dalla polizia, alla quale SS aveva fornite i recapiti telefonici dei suoi possibili interlocutori;
esse; poi;
benchè predisposte da un agente provocatore che si era offerto di colla-
borare con la polizia per renderla partecipe degli fatti preparatori di un attentato, finivano per additare in lui la persona che, inspiegabilmente;
+
(più delle altre, aveva avuto cura di essere parti
\colarmente riservato i partecipanti a quei collo qui non erano mai stati provocati a rivelare eir-
-
costanze rilevanti per quella indagine.
Analizzando poi le modalità con le quali il liba-
nese aveva preannunciato, il 13 luglio 1983; l'at-
tentato da eseguirsi coptro il prefetto: De France-
sco, la Corte non escludeva che quell'annuncio, -27-
reso necessario per indurre il funzionario ad in-
teressarsi perchè venissero revocati i due mandati di cattura che erano stati emessi dall'Ufficio Istru-
zione del Tribunale di Trieste e di Milano, potesse L
essere addirittura un cabbido espediente al quale
-si era fatto ricorso per riprendere si contatti com di dott.La Corte dopo che l'invito da questi fatto a SS perchè siccostituisse, sinvito risalente sad alcuni mesi prima, non aveva avuto alcun suc->
is riscesso'
La Corte di Messina procedeva (quindi all'esame ana-
litico delle varie versioni offerte da SS ---
nel ricostruire il modo con cuivera venuto a cono-
scenza della preparazione dell'attentato, nonchè -
dell'evolversi dei rapporti intercorsi con gli caltri protagonisti della vicenda e concludeva llesa-
me delle risultanzé acquisitè riconoscendo come spesse volte il libanese avesse mentito con la consapevolezza di farlo, ed allo scopo di ottene-
fre dalla polizia quella disponibilità alla quale aveva fatto affidamento, sicchè la stessa manca-
ta indicazione della vera vittima designata, ẹ
cioè del dott.Chipnici, poteva addirittura spiegar-
si pensando ad una sua effettiva complicità con gli ideatori ed esecutori della strage : e questo -28=
sospetto si arricchiva di sinistri riferimenti
(per le esperienze dell'attività terroristica nei territori arabo-palestinesi dai quali SS pre-
¡veniva'. Nè poteva escludersi che quella rivelazione,
così come espressa, fosse più che la rievocazione di una notiziascerta e realmente acquisita, il ri-
sultato di una soggettiva intuizione e sulla quale erano state fatte convergere circostanze vere fantasiose, idonee a darle una parvėnza di tragica serietà.
Escludeva la Corte di Messina che le propo-
sizioni accusatorie di SS potessero assumere la valenza di prova autonoma, di per sè stessa attendibile e ciò sia riguardo alle dichiarazioni giudiziali che per quelle rese ancor prima della réalizzazione della strage, in quanto nessun riscon-
tro ora stato possibile acquisire sulla progettata utilizzazione delle armi che AB o PI 2
avrebbero avuto incarico di ricercare, nonchè sul.
l'attribuzione a EC HE ed a EC SA
della decisione di sopprimere il giudice NN.
.
La strage era stata eseguita con armi e strumenti :
diversi da quelli che cercavano, anche secondo le accuse di SS, AB e PI e che La GR
sa aveva loro potuto procurare;
diversa era stata -295-
ties la vittimal sacrificata rispetto a quella designata,
meit sicchè la stessa esecuzione dell'attentato finival npro perirappresentare il riscontro di un fatto diverso tazione, da quello prospettato. Nè poteva riconoscersi;
secon-
stone do il giudice di rinvio, valenza indiziante alla cau-
扫 sale prospettata dal primo giudice e recepita neis quale successivi giudizi di merito, posto che anche altri mafiosi, diversi dai FR EC, avrebbero potuto
GI avere interesse ad eliminare quel magistrato, parti-
colarmente impegnato nella lotta contro la crimina
;Opo= lità organizzata are Diononostante, la Corte di Messina, dopo aver espres-
so negativi o rexiterati apprezzamenti sulla credi- zioni bilità ai SS, riteneva di non poter pervenire
11a ad un giudizio di certezza sulla innocenza degli ac-
riscon cusati per il delitto di strage o per le altre impu- ttata tazioni strettamente connesse, perchè, pur nella sua shb incerta genesi, quella drammatica previsione, a soli
Hy tre giorni dalla sua rivelazione 'si era verificata e con quelle singolari modalità che SS aveva - iei. descritto, e sia perchè l'analisi del materiale pro- nti batorio acquisito non consentiva di eliminare dubbi2
141 -30-
Q'alibi da quest'ultimo dedotto per il giorno e-
l'ora del delitto;
' mentito aveva HE EC
nell'escludere ogni suo coinvolgimento in attività
Willecite; ed infine negative valutazioni, di fronte al programma di vendetta e di morte nei confronti di chi era stato ritenuto il delatore di quelle informazioni, erano conseguenti al racconto di Epa-
minonda GE e tutti questi elementi, pur se oiascuno privo di rilevanza probatoria autonoma, con-
vergevano verso un'ipotesi che, per essere alter-
nativa rispetto alla innocenza degli imputati, giu-
stificava un'obbiettiva perplessità e, quindi, l'ado-
zione della formula dubitativa di assoluzione in ordine alla partecipazione di tutti e quattro gli imputati a quei reation
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, il Procuratore Generale
?
presso la Corte d'Appello di Messina e l'Avvocatura
dello Stato, nell'interesse delle parti civili,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza
- della Regione Siciliana, 'e Ministeri degli Interni,
-
della Difesale di Grazia e Giustizia'. ⠀
Il Procuratore Generale ha denunciato, e con unico motivo, il vizio di motivazione dell'impugnata
☐ sentenza in relazione al capo concernente l'as- -31-
soluzione. per. insufficienza di prove dalla strage.
e dagli altri reatiosatellitisk
Ha dedotto il ricorrente' che il giudizioinegativo espresso sull'attendibilità di SS era stato a nta formulato senza tener conto delle valutazioni positive 165
?che erano state date sulla collaborazione, offerta |
Ida quel confidente anche in altre occasioni;
±da pas quanti avevano avuto l'opportunità di utilizzarlot in quella veste in altre operazioni di polizia giu-
diziaria di un certo spessore e che i dubbi formulati B
dalla Corte di Messina erano conseguenti ad una esa-
sperata ricerca delle imprecisioni nelle quali quel soggetto ora incorso;
ed in gran partë giustificate dalla sua scarsa conoscenza della lingua italiana;
mentre non si ora dato il dovuto rilievo alla causale del delitto, alle menzogne alle quali avevano fatto
I ricorso gli imputati ed alla stessa esistenza di una te associazione per delinquere di tipo mafioso, nell'am- ca bito della quale la realizzazione dell'attentato al t h dott: NN era stata programmata,
L'Avvocatura dello Stato, per le parti civili,
ha affidato a sei motivi la prospettazione delle cen-
sure dedotte contro la sentenza della Corte di Mes-
Isinat
e - Con il primo di tali motivi si è denunciata -32--
la violazione dell'art.546 1° comma C.P.P., soste- e hendosi che il giudice di rinvio era pervenuto a quella decisione solo sull'erroneo presupposto che le Sezioni Unite, annullando la sentenza della Cor-
te di TA, avessero riconosciuto che le prove acquisite, pur con l'apporto delle risultanze in-
trodotte nel processo attraverso le rinnovazioni del dibattimento che erano state disposte durante i vari giudizi di merito, non fossero sufficienti per
Expervenire ad un giudizio positivo sulla responsabi-
dità degli imputati, mentre non si era considerato che il giudice di legittimità si era limitato ad individuare alcuni vizi nella motivazione della sentenza annullata e ad indicare i criteri che do-
vevano essere utilizzati ai fini della valutazione della prova:
Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo si è
denunciato, le con analitiche argomentazioni prospet-
tate sotto molteplici-profili, il-vizio di motivazio-
he della impugnata sentenza in relazione alla valu-
tazione delle risultanze acquisite.
Secondo l'Avocatura dello Stato, la Corte di Mes-
sina, assolvendo gli imputati per insufficienza di prove dal delitto di strage, aveva omesso di trarre le dovute conseguenze dal giudicato che si -33-- -
era formato sull'appartenenza di ABre PIt
all'associazione a delinquere facente capo ai fra-
telli EC e nel out programma rientrava la ricerca delle armi con le quali eseguire l'attentato : arbi-
trariamente svilita la causale del delitto, la Corte
di Messina aveva finito per dare veccessivo rilievo agli aspetti negativi della personalità di SS,
più che al contenuto delle sue drammatiche rivelazio-
, così sovvertendo i criteri di valutazione del-
la prova, aveva 'confuso le imprecisioni con il men-1
dacio, utilizzando, ed in maniera riduttiva,quali 3
elementi di riscontro, solo quelle risultanze dotate di rilevanza probatoria autonoma. Si era quindi tra-
seurato di toner presente che ai fini della verifica dell'attendibilità di un'accusa, era consentito uti-
lizzare qualsiasi elemento, anche privo di rilevanza autonoma, purchè idoneo a confortare, in tutto o in parte, il suo contenuto.
L'Avvocatura dello Stato ha inoltre denunciato che ia impugnata sentenza, creando, attraverso un vero e proprio travisamento del fatto, un collegamento -
tra la strage ed i mandati di cattura che erano sta-
ti emessi nel luglio del 1983 dall'Ufficio Istru-+
zionę del Tribunale di Palermo nei confronti di Mi-
chele e SA EC, collegamento rohe SS -34--1
in quei termini mai aveva prospettato, aveva dato-
un errata interpretazione dei motivi per i quali il reato era stato perpetrato, traendo da quella ipotesi, non sorretta da alcuna risultanza probato- A
ria, altrettanto errate conclusioni.
Con il quarto motivo si è denunciata la violazione degli artt. 149 e 185 n.I C.P.P., sostenendosi che la Corte di Messina si era illegittimamente sosti-
-tuita alle Sezioni Unite della Cassazione, deoiden do sulla istanza di correzione dell'errore materiale in cui la sentenza del 18 febbraio 1988 era incorsa nell'indicare, quale giudice di rinvio, la Corte
di Messina anzicchè l'altra sezione della Corte di
TA : il giudizio poi, svoltosi dinanzi ad un giudice non legittimamente investito del procedimen to, era inficiato di nullità assoluta, ricorrendo la ipotesi di cui al n.I dell'art. 185 C.P.P...=
Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso l'Avvoca-
' tura dello Stato ha denunciato la violazione del-
1'art.489 C.P.P., sostenendo che la liquidazione delle spese disposta con la impugnata sentenza nei confronti delle stesse parti civili ricorrenti era stata fatta disapplicando le vigenti disposizioni in relazione alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati -35-
__ per le prestazioni processuali in materia civile, Bato
riducendo e senza alcuna motivazione, l'importo richiesto.
_ Quanto ai ricorsi degli imputati, deve rile- bato varsi che tre sono stati i difensori che hanno pre-
sentato distinti motivi per gli imputati HE e LO
SA EC-: l'avv. EP Mirabile, l'avv che
- GI Lo Presti o l'avv. VI Trantino.
?Tutte le censure investono la impugnata sentenza don itale sotto il duplice profilo della mancanza e della con-
traddittorietà di motivazione ed in riferimento alle orga valutazioni espresse dalla Corte di Messina per giu-
stificare il dubbio sulla innocenza degli accusatio in ordine alla ideazione," preparazione ed esecuzione della strage.
10+ Deducono i difensori degli imputati, con diverse
A
-ed analitiche considerazioni, che gli elementi posti a fondamento del dubbio sono inconsistenti, perchè 08
privi, secondo la stessa ricostruzione del giudice di rinvio, di qualsiasi rilevanza probatoria : le sup-
poste menzogne alle quali avrebbero fatto ricorse, H
nel difendersi da così gravi accuse, AB e AR-
pisi, non potevano diffondere la loro negativa in-diffon fluenza sui FR EC, posto che costoro non ne erano stati in alcun modo partecipi;
il-diniego. -36-
ritenuto mendace dai giudici di merito, prospettato da EC HE sulla partecipazione all'associa-
zione a delinquere e sui programmi a questa attri-
buiti, oltre a rappresentare una manifestazione dell'esercizio legittimo del diritto di difesa;
non consentiva di trarre;
alcuna illazione in ordine al concorrente reato di strage, posto;
che sulla parte-
cipazione dei due FR EC a tale reato nessu-
E sna prova era stata eseguita;
quanto, infine, all'epi-
sodio rivelato da MI GE, lo stesso era stato smentito dal diretto interessato, e cioè da
La SA, e non si era considerato che quelle ac-
cuse non avevano neppure il supporto della raziona-
lità, giacchè sarebbe stato impensabile diffondere,
ancor prima di compiere qualsiasi tentativo di rea-
lizzazione, quel programma di vendetta di morte
ed il cui successo poteva essere assicurato solo a condizione che la vittima designata non no fosse resa partecipe.
Pertanto, tutti gli elementi ai quali il giudice '
di rinvio aveva affidato la giustificazione del dubbio, secondo gli imputati ricorrenti, erano inu-
tilizzabili a quei fini, o perchè trattavasi di cir-
costanze non provate: ma soltanto supposte, ovvero¨
perchè irrilevanti in relazione all'oggetto della -37-
prova.. tato
Liberata, quindi, la sentenza impugnata dal÷ La
la utilizzabilità di quegli elementi, tutta la co-
☑
struzione della motivazione della Corte di Messina
consacrava, attraverso la verifica progressiva edili Mox
incalzante della inattendibilità delle accuse di
SS, la mancanza assoluta di prova nei confronti te degli accusati, sicchè non restava che prendernes atto e, attraverso l'annullamento senza rinvio, dare ept-
processuale ingresso a tale realtà ±
Con altro' motivo di ricorso è stata dedotta parte degli stessi imputāti ricorrenti) la violazione degli artth 477-545 T° comma C.P.P. in relazione ai criteri seguiti dalla Corte di Messina per la de terminazione della pena per il reato di associazione
_delinquere; di cui all'art[416 bis C P:
Hanno evidenziato i ricorrenti che l'accusa origi narias÷enunciata al capo N della rubrica, concerneva
• per tutti e quattro gli imputati, la sola parteci azione all'associazione di tipo mafioso sa non era stata mai modificata, sicchè la condanna,
divenuta irrevocabile con la sentenza delle Sezioni
Unitecusi erasoristallizzata su quell'¿écusa anche net confronti dei FR HE e SA Gre
co. Pertanto, la pena irrogata a OO HE -38-
(anni dodici di reclusione) era illegittima, perchèl
superava il massimo edittale. E non motivata era la minore pena inflitta a EC SA (anni die ci di reclusioné), in quanto nella sentenza della
Corte di Messina non era possibile individuare le ragioni per le quali era stato applicato il massimo edittale, nè i motivi che giustificavano il diniego delle attenuanti generiche. Tali statuizioni, secondo la difesa dei due imputati ricorrenti, era da un lato il risultato di un'incompleta disamina delle risultanze probatorie acquisite e, dall'altro, l'ef-
fetto di un errore nel quale erano già incorse le
Sezioni Unite allorquando avevano confuso EC
SA, condannato in America il 2 marzo 1987,
perchè riconosciuto colpevole di essere dedito al commercio internazionale di stupefacenti, con l'omo-
nimo imputato di questo procedimento.
Secondo i ricorrenti non si era nemmeno tenute con-
to, anche ai fini di quelle statuizioni, del conte nuto delle dichiarazioni rese da MM OE,
il quale, nel ricostruire le videndo della famiglia
EC di Croceverde Giardini, non confondibile con i EC di LL, ed ai quali,invece, aveva sem pre fatto riferimento SS, aveva precisato che
EC HE e EC SA, pur essendo rispet -39-
tivamente soprannominati "il papa" ed "il senatore","
di fatto, più non svolgevano, e da tempo, alcun ruo-
16 determinante nell'organizzazione verticistica dell'associazione.
hea s on altro distinto motivo di ricorso, enuncia-
to dall'avv.to Mirabile nell'interesse di entrambi it FR EC, si è dedotta la violazione dell'arts
489 C.P.P., sostenendosi che la condanna al pagamen-
to delle spese in favore delle parti civili, dispo- 芒果 sta con la impugnata sentenza ed in relazione al riconoscimento della responsabilità degli imputati per il solo reato di partecipazione all'associazion no por delinquere ora illegittima, perchè per tale
Create nessuna di quelle parti civili si era mai co-
stituitaḥ Phot
1. Con un ultimo motivo, lo stesso difensore ha denun-
ciato l'errata applicazione dell'art. 488 1° comma
C.P.P. sostenendo che la Corte di Messina, nel con-
fermare genericamente tutte le altre statuizioni del primo giudice, diverse da quelle modificate
Icon la nuova pronuncia, aveva fatto esplicito rife-
Itati al pagamento - rimento alla condanna degli imputati a delle spese processuali, condanna disposta dalla
Corte d'Assise di Caltanisetta sul presupposto del-
la riconosciuta colpevolezza dei FR EC 1
-4B-
anche per il delitto di strage e per tutte le altre
- imputazioni connesse;
una volta assolti da tali m acouse era venuto a mancare il presupposto per il e quale quella condanna poteva conservare efficacia,
e pertanto quella statuizione andava annullata sen-
za rinvio da parte di questa Corte.
Nell'interesse di AB VI l'avvocato Vit-
torio Mammana ha proposto due motivi : con il primo ha denunciato la violazione dell'art.475_n.3˚C.P.P.,
sostenendo che la pronuncia di assoluzione per in-
sufficienza di prove dal delitto di strage del suo assistito non si armonizzava con le valutazioni.
negative espresse sull'attendibilità di SS e
- con l'assoluta inconsistenza degli elementi che la Corte aveva indicate a supporto di quella deci-
sione; con il secondo motivo si è censurata la san-
tenza impugnata in relazione alla motivazione espres-
sa sulla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416 bis C.P..=
Secondo il ricorrente la Corte di Messina aveva
Comesso di considerare che la Corte d'Assise d'Appel-
lo di Caltanisetta, giudicando AB colpevole di quel reato, aveva ridotto la pena base di un ter-
zo, per effetto delle concesse attenuanti 'generiche,
sicchè il giudicato si ora ormai formato non solo -41-
in ordine al riconoscimento di quelle attenuanti,
ña anche in relazione agli effetti riduttivi che ad talit
Osse erano stati riconosciuti'. Comunque, a giudizio emil del ricorrente, carente era la motivazione della sen- cacia,
tenza in relazione alla determinazione della pena ta sent m alla trascurabile rilevanza attribuita alle at-
tenuanti generiche'.-
l'interesse,invece, di PI RO non e
-primo:
ביvenivano presentati, nè contestualmente alla dichia-
razione di impugnazione, nè successivamente, moti-
Limo
Nel termine di cui al II° comma dell'art.536-C.
.P. sia l'avv. to EP Mirabile che l'avv. toi
GI Lo Presti depositavano memorie con de qualit contestavano la validità dei rilievi dedotti dal
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Dapres- Messina e dall'Avvocatura dello Stato nei loro mo-
tivi di ricorso.
L'avv.to Mirabile in particolare chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso delle parti civili, non investendo quella impugnazione le sole disposizioni della sentenza concernenti gli interes-
si civili;
nonchè del ricorso del Procuratore Ge-
nerale, riproponendo esso, attraverso un giudizio che di merito, una diversa valutazione di alcune circo- -42-
stanze analiticamente esaminate dalla Corte di Mes
sina.
Nella dettagliata memoria dell'avv.to Lo Presti
sono stati riesaminati gli aspetti essenziali del-
la vicenda sui quali sixera soffermata la valutazio-
he critica delle parti ricorrenti, per dédurne,at-
traverso una diffusa analisi delle singole circostan-
ze acquisite sui vari aspetti della indagine, come
- nessun giudizio conclusivo di certezza sulla respon sabilità degli imputati HE e SA Greee
poteva essere ipotizzato, in quanto vano si era-
dimostrato ogni tentative di recupero della credi-
bilità di SS attraverso i riscontri utilizza-
bili processualmente.
21 -43-
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
fleva innanzi tutto la Corte che è inammissibile il ricorso di PI RO che quello del :
rocuratore Generale presso la Corte d'Appello di maina. To tices Ish ofaguas alidiacon E
Himputato alla dichiarazione di impugnazione non fatto seguire la presentazione dei motivil
Procuratore Generale, invece, pur denunciando, e con ino motivo, il vizio di motivazione dell'impugna-
1 sentenza in relazione all'assoluzione di tutti quattro gli imputati dal reato di strage, ha so-
Stanzialmente prospettato che una diversa, valutazione olle stesse circostanze esaminate dal giudice di
Invio avrebbe consentito di esprimere un giudizio
H certezza sulla responsabilità degli imputati.
T ricorso, quindi, pur presentato sotto le apparen-
e formali di una denuncia di un vizio che dà ti tolo a all'esercizio del potere di verifica del giu-
dice di legittimità, sostanzialmente propone delle icensure di merito che, lungi. dall'individuare vi-
zi logici della motivazione, o carenze valutative su circostanze rilevanti, stendono soltanto a con-
seguire il riesame del fatto, riesame che, entros questi confini, è inammissibile in questa sede.com
Nessuno, infatti, degli aspetti esaminati dal Pub- -44-
blico Ministero ricorrente è sfuggito alla valuta-
zione della Corte d'Assise d'Appello di Messina ed il giudizio che è stato offerto è fondato su argo-
mentazioni di ineccepibile rigore logice. f
La possibile causale del delitto, offerta dalla ri velazione di SS, le valutazioni espresse sul-
l'affidabilità del libanese da quanti avevano avuto la possibilità di utilizzarlo como informatore in
- altre operazioni di polizia giudiziania, le reticen-
ti e menzognere dichiarazioni degli imputati, hanno tutti rappresentato, nella valutazione compiuta dai giudici di Messina, capitoli essenziali della inda-
gine riproporne in questa sede un diverso apprez zamento, conservando la ricognizione storica delle singole componenti caratterizzanti quegli aspetti,
ma trascurando gran parte dei rilievi critici dif-
fusamente espressi nella impugnata sentenza, signi fica non solo limitare i confini della indagine, sot-
traendole spazi di decisiva rilevanza, ma anche pretendere una nueva valutazione di merito, del tut to improponibile.
Ritiene inoltre la Corte destituita di qualsiasi fondamento la richiesta formulata dall'avv. to Giu-
seppe Mirabile e contenuta nella memoria del 29 di-
cembre 1989 in relazione alla pretesa inammissibili- -45-
tà del ricorso delle parti civili : ha dedotto il difensore che il ricorso è inammissibile, perchè non diretto a rimuovere i provvedimenti lesivi degli in-
teressi civili contenuti nella impugnata sentenza,
bensì a porre nel nulla l'assoluzione degli imputați
dal delitto di strage e dalle altre imputazioni con-
nesse.
Orbene, è opportuno ricordare che in seguito agli interventi della Corte Costituzionale risalenti al 15 gennaio 1970 (sentenza n.I ), al 6 novembre
1970 ( sentenza n. 154) ed al 10 febbraio 1972 ( sen-
tenza n.29), non può più contestarsi alla parte civi-
le il diritto di ricorrere per-cassazione contro la sentenza che abbia prosciolto l'imputato da un'accusa,
quando più non siano possibili altre forme di gravame.
La nuova dimensione normativa assunta dall'art. 195-C.P.P., dopo le su richiamate pronunce della
Corte Costituzionale, così recepita nella interpreta-
zione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent.
.1669 del 15 dicembre 1973; n.306 del 30 novembre
1974 e, da ultimo, n.17042 del 25 maggio 1985) , non
* consente più di dubitare che la parte civile abbia la possibilità di ricorrere per cassazione non solo contro le disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili, ma anche contro tutte quelle -46-
statuizioni con le quali si decidono questioni suscet-
tibili di influire negativamente sul riconoscimento)
del diritto al risarcimento del danno o alla resti-
tuzione.
Quindi, fermo restando il principio che il ri-
corso della parte civile contro una sentenza di pro- (
scioglimento non può essere diretto ad ottenere una pronuncia espressa che modifichi la situazione pena-
le degli imputati, ogni diversa statuizione, pur se costituente il presupposto della pronuncia penale,
può essere investita dal ricorso, se idonea a pregiu-
dicare interessi degni di tutela.
E non v'è dubbio che assolvere gli imputati dal de-
litto di strage per insufficienza di prove e sul pre-
supposto che le risultanze acquisite non consentano di attribuire, in forma certa, la paternità di quel fatto ai quattro imputati, rappresenta per quelle parti civili che intendono ottenere il riconoscimen-
to del diritto al risarcimento dei danni conseguenti a quel reato, una pronuncia preclusiva della possibi̟-
lità di soddisfare quella pretesa.
Esse, quindi, avevano interesse_ad_impugnare quella sentenza, contenente una statuizione pregiudizievolė
rispetto al riconoscimento del loro diritto ed il ricorso per cassazione rappresentava l'unico mezzo -47-
di impugnazione messo a disposizione dall'ordinamento processuale.
☐ Rileva inoltre la Corte che è preliminare rispetto.
ad ogni altra indagine quella relativa alla ritualità
del giudizio di rinvio, svoltosi dinanzi alla Corte
d'Assise d'Appello di Messina, ritualità contestata
Halle parti civili ricorrenti.
Si è invero dedotto che le Sezioni Unite sarebbero.
incorse in un manifesto errore nell'indicare, quale giudice di rinvio, la Corte di Messina anzicchè la seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di
TA : pertanto, l'ordinanza con la quale la Corte-
Messina aveva deciso sulla istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza delle.
Sezioni Unite, è nulla, perchè pronunciata da un_giu-
dice incompetente;
e nulla è anche, in base a quanto previsto dall'art.185_n.I_C.P.P., la sentenza delibe-
rata dallo stesso giudice, sull'erroneo_presupposto
della sua legittima designazione, perchè emessa_da_un
giudice sprovvisto della specifica capacità di eser-
cizio della funzione giurisdizionale..
Orbene, osserva innanzi tutto la Corte che il presupposto storico sul quale i due rilievi sono stati articolati è inesistente.
All'atto della pronuncia delle Sezioni Unite una se- -48-
conda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Ca- de tania, pur prevista dalla pianta organica del distret- de to e la cui composizione era stata approvata dal Con- Ne
siglio Superiore della Magistratura, non era ancora d:
materialmente costituita, sicchè non avrebbe potuto assolvere, e con quella immediatezza di intervento a richiesta dall'oggetto del procedimento, agli adempi- r menti conseguenti a quella designazione.
Devesi inoltre rilevare che la inoppugnabilità del-
le ordinanze con le quali viene negata la possibilità
di correzione di un errore materiale, inoppugnabilità
desumibile dal combinato disposto degli artt. 149
IV° comma e 190 I° e II° comma C.P.P., rende impropo-
nibile qualsiasi censura in relazione alla legittimi-
tà della impugnata ordinanza, contestata sotto il profilo del difetto di competenza del giudice.
Va soltanto precisato, e per mera completezza d'inda-
gine, che la Corte di Messina, nell'escludere la.
ipotesi di una sua erronea designazione, non si è
affatto avvalsa di una competenza di cui non disponeva,
ma si è limitata ad interpretare la mancata assunzio-
ne dell'invocato provvedimento correttivo da parte delle Sezioni Unite, dopo che una copia di quella richiesta allo stesso giudice era stata trasmessa,
come implicito riconoscimento della insussistenza -49-
elle condizioni giustificatrici di una diversa designazione.
Ne deriva che l'ordinanza pronunciata dalla Corte
di Messina, lungi dall'essere espressione di un po-
were delibativo esorbitante dalla sua competenza,
altro non conteneva che una mera ricognizione di una realtà processuale consolidatasi in ogni suo possi-
bile effetto, proprio in seguito alla mancata deli-
berazione di un successivo provvedimento modificativo.
da parte del giudice competente ad assumerlo..
Infondato è anche il motivo di ricorso dedotto dalle stesse parti civili in relazione alla sentenza.
pronunciata dalla Corte di Messina e non soltanto perchè si è rivelato insussistente, come e già si è
evidenziato, il presupposto sul quale la censura è
stata elaborata.
Infatti, il mancato rispetto dell'art.543 n.2 C.P.P.
non solo non è previsto come causa espressa di nullità
della sentenza, ma neppure può essere ricompreso tra
|le ipotesi indicate nell'art.185_n.I.C.P.P..:
Non si contesta che presupposto di validità del pro-
cesso sia, innanzi tutto, la capacità del giudice,
ma il problema che va risolto in questa sede consiste nel verificare_se_la_nozione di "capacità" recepita nell'art.185 sia tanto ampia-da-contenere anche-la- -50-
cor designazione del giudice competente per il giudizio рас di rinvio, secondo quanto disposto dall'art.543 n.2, mer dopo la riforma apportata dalla legge 21 febbraio la
1984 n.14. gil
Orbene, la dottrina processualistica ha da lungo nu tempo precisato che per capacità del giudice può be intendersi sia l'idoneità ad assumere una certa po- ri sizione processuale, che la sola capacità di eserci- ni zio della funzione giurisdizionale;
e, nell'ambito g: di quest'ultima ha individuato due aspetti distinti, L la capacità di esercizio generica e quella specifi- C
ca. La prima riguarda la nomina e l'ammissione al-
b l'esercizio della funzione giurisdizionale, mentre.
n la seconda, propriamente definita come capacità spe-
1
0
cifica di esercizio, concerne unicamente la costitu-
zione del giudice nel singolo processo. I
Questa classificazione non appaga soltanto la pur.
avvertita esigenza di sistemazione organica della materia, ma, da un lato recepisce i risultati con-
seguiti dalla elaborazione dottrinale intervenuta sulla nozione della capacità processuale e, dall'al-
tro, consente di delineare una corretta interpreta-
Izione dell'art.185 n.I C.P.P..=.
Infatti, se quest'ultima norma, nel prescrivere a pena di nullità, l'osservanza delle disposizioni -51-
oncernenti "la nomina e le altre condizioni di ca-
Audizio acità del giudice stabilite dalle leggi dell'ordina-
3484.24 ento giudiziario" avesse voluto comprendere anche bralo capacità specifica di esercizio della funzione.
iurisdizionale, recependo di tale nozione il conte- ango nto e gli aspetti su precisati, non si comprendereb- puo e poi perchè avrebbe dovuto fare espresso e specifico rta po invio all'ordinamento giudiziario, le cui disposizio- eserci i nulla hanno a che vedere con la designazione del giudice competente per un determinato processo..
Navere il legislatore circoscritto il difetto di
Sapacità apprezzabile, quale causa di nullità insana-
bile, alla "costituzione" del giudice, "secondo le home dell'ordinamento giudiziario", nonchè al "numero dei giudici necessario per costituire i collegi-giu- stitu dicanti" , significa che tutti gli altri aspetti ne restano esclusi.
E sarebbe veramente arbitrario assimilare il difetto di competenza, riferibile ad erronea designazione, con-
alla incapacità specifica all'esercizio della fun-
zione giurisdizionale, pur recependo di quest'ultima la più lata accezione possibile.
Esaurita anche tale problematica, è necessario perificare, prima di poter procedere all'esame dei
-motivi di ricorso dedotti dagli imputati, se l'obbligo -52-
imposto al giudice dall'art.254 delle disposizioni transitorie approvate con D.Lg.28 luglio 1989 n.271,
di applicare cioè la disciplina introdotta dal nuo-
vo codice di procedura penale in relazione alle formule di proscioglimento, sia estensibile al giu-
in caso affermativo, se per-dizio di cassazionee,
siste un interesse degli imputati alla delibazione dei ricorsi, una volta stabilito che questi mirano anche a conseguire la sostituzione della formula di assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di strage e dalle altre imputazioni connesse, con quella, ampiamente liberatoria, della non commissione del fatto..
Quanto al primo problema deve rilevarsi che que-
sta Corte, condividendo l'orientamento già espresso in altre decisioni della stessa sezione (cfr.sent.
27 ottobre 1989 ric. De Vita e sent.16 novembre 1989
ric.Arignano ed altri), non ritiene che l'applicabili-
tà della nuova disciplina sulle formule di prosciogli-
mento per i procedimenti che proseguono in base al vecchio rito sia preclusa nel giudizio di cassazio-
ne.
E' pur vero che l'art.254 delle citate norme.
transitorie fa espresso riferimento alle "sentenze di proscioglimento", la cui pronuncia, com'è noto, -53-
e-interdetta alla Corte di Cassazione, ma quel ri-
ferimento è indicativo della tipologia dei provve-
dimenti decisori sottoposti alla immediata applica_
zione della nuova disciplina, ma non già anche dei mezzi processuali utilizzabili per la realizzazione di quel risultato : il legislatore ha voluto soltan-
to affermare che anche per i procedimenti pendenti le per i quali continua ad applicarsi il codice del
1930, le formule di proscioglimento non possono es-
A sere diverse da quelle enunciate nell'art.530 del muovo dodice.
Ogni diversa e riduttiva interpretazione fini rebbe per creare, nell'ambito dei procedimenti anco-
Era pendenti, una disparità di trattamento non sor-
retta da alcuna razionale giustificazione.
Peraltro l'art.245 delle stesse norme transitorie,
riferibile ai procedimenti in corso che proseguono.
con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti,
contine un espresso richiamo all'art. 254 , sicchè
ogni ulteriore delimitazione dell'area di applicazio-
ne immediata della nuova disciplina non si armonizze rebbe neppure con l'espressa previsione della leg-
ge : questa, infatti, non ha previsto, per la immedia-
ta assunzione delle nuove formule di proscioglimen to, altra condizione.diversa dalla pendenza del pro- -54-
cedimento e questa, nella sua generalizzata previ-
sione, si dissocia da ogni riferimento differenzia-
to ai vari gradi di giudizio.
Pertanto, alla sostituzione della formula può
provvedere direttamente questa Corte, essendo del tutto superfluo un rinvio al giudice del merito,in quanto quest'ultimo non potrebbe che adottare l'uni-
ca decisione possibile, e cioè rimuovere la formula assolutoria non più consentita dalla legge per so-
stituirla con quella ad essa corrispondente.
Più complesso, invece, si presenta il problema relativo alla persistenza di un interesse degli im-
putati all'esame dei ricorsi quando dal loro even-
tuale accoglimento scaturirebbe lo stesso risultato derivante dall'applicazione del 2° comma dell'art. 530, norma che, com'è noto, ha equiparato alla man-
canza della prova la "insufficienza" e la "contrad dittorietà".
Orbene, non ritiene questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale, che la sopravvenuta normativa sia sufficiente a privare gli imputati di ogni interesse alla decisione della proposta impugnazione..
Deve innanzi tutto rilevarsi che una cosa è affer-
mare l'innocenza dell'accusato, perchè è incerta -55-
contraddittoria la prova della sua partecipazione ad un reato, ed altra cosa, ben diversa, è stabilire che le risultanze probatorie acquisite consentono di descludere, ed in termini di apprezzabile certezza,
che l'imputato abbia commesso un fatto previsto dal-
la legge come reato.
La equiparazione processuale, ai limitati effetti della individuazione della formula assolutoria, tra Tha insufficienza e la contraddittorietà della prova rispetto all'assoluta sua mancanza, non è certo suf-
ficiente a disperdere quell'ontologica differenza,
insopprimibile nella realtà di qualsiasi giudizio, che separa il dubbio dalla certezza, specie quando questa isi identifica nella constatazione positiva della insussistenza del fatto o della sua non riferibilità
all'accusato. Dire che è insufficienté o contraddit ctoria la prova in relazione all'attribuzione di un
(fatto ad un soggetto ovvero sulla esistenza storica dello stesso, significa per ciò stesso affermare che,
Calmeno per taluni aspetti, la ipotesi formulata dal l'accusa ha acquisito un parziale riscontro probato-
rio.
Non sembra arbitrario affermare che la nuova
-disciplina delle formule assolutorie, sopprimendo l'autonomia dell'assoluzione per insufficienza di -56-
prove, così com'era disciplinata dall'art.479 3° com-
ma del codice di procedura penale del 1930, ha fi-
nito per introdurre, all'interno di ciascuna formula di assoluzione per motivi di merito, una vera e pro-
pria gerarchia tra tutte le ipotesi possibili, per-
chè tutte sono idonee a legittimare una identica pronuncia, ma ciascuna conserva, nel sistema, la pro-
pria individualità nella capacità di esprimere una diversa realtà in ordine alla consistenza ed all'og getto della prova acquisita, nonchè al rapporto che avvince il riconoscimento della innocenza ai presup-
posti storici e valutativi sui quali è fondato.
E' la stessa gradualità progressiva della enuncia-
zione delle ipotesi sussumibili nelle formule assolu-
torie a suggerire come la gerarchia delle stesse,
conservata nel nuovo sistema processuale, si sia pra arricchita, all'interno di ciascuna, di un rappor-
to di priorità che privilegia, nel doveroso rispetto del "favor rei", la prova positiva della innocenza alla totale mancanza della prova della responsabilità
quest'ultima, alla semplice insufficienza o con traddittorietà.
Il nuovo codice, lungi dall'aver soppresso il dubbio come realtà psicologica, morale e giuridica del giu-
dizio, ne ha esaltato la rilevanza, consentendo ad -57-
esso di produrre alcuni degli effetti riconducibili all'acquisizione della prova della certezza della innocenza.
Una corretta interpretazione dell'art.530 del nuovo codice, che non trascuri di tener conto della nuova disciplina del giudicato penale e dei suoi effetti,
1
consente di affermare che al giudice non è consen-
tito sottrarsi al riconoscimento della prova positi-
va della innocenza, quando questa sia stata acqui-|
sita e consenta di esprimere tale risultato, giacchè
se vero è che anche una prova incompleta o affidata a circostanze suscettibili di antitetica valutazione impone l'adozione della formula ampia, diversi sono gli effetti che discendono dall'una e dall'altra
|decisione.
I limiti alla efficacia delle sentenze penali di assoluzione pronunciate in seguito al dibattimento e, a certe condizioni e per limitati effetti, anche nel giudizio abbreviato, introdotti dal nuovo codi ce in relazione ai giudizi civili, amministrativi e disciplinari, sono coerenti con l'abbandono di quella che era stata definita la "inflazione della mistica del giudicato penale" e pr o per ciò non si esauri-
scono certamente nell'accettazione sistematica degli adattamenti interpretativi suggeriti dalla Corte -58-
Costituzionale in riferimento alla salvaguardia de-
gli interessi dei soggetti rimasti estranei al giu-
dizio penale o non messi in grado di intervenirvi,
ma si sono estesi, ed in maniera sensibile, agli aspetti oggettivi del giudicato, introducendo condi-
zioni che il legislatore del 1930 non richiedeva.
Infatti, gli artt.652 e 653 del nuovo codice, nel riconoscere alle sentenze irrevocabili di assoluzio-
ne la efficacia preclusiva del giudicato nei giudi-
zi civili, amministrativi e disciplinari, fanno esplicito ed esclusivo riferimento all'accertamento avente ad oggetto l'insussistenza del fatto o la sua mon commissione da parte dell'imputato, ovvero -
in questa ipotesi, solo agli effetti del giudizio civile o amministrativo di danno - al compimento del fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.
Il codice del 1930 (cfr.art.25), invece, pur avendo assimilato la prova positiva della innocenza alla mancanza della prova della responsabilità, nel de-
lineare gli effetti preclusivi della sentenza penale di assoluzione, si appagava della decisione adotta-
ta, qualunque fosse il suo contenuto, purchè la declaratoria conclusiva del giudizio rientrasse in una delle categorie formali alle quali l'ordinamento -59-
Riconosceva l'efficacia preclusiva del giudicato.
Il legislatore del 1988 ha invece voluto ridimensionare ali effetti preclusivi del giudicato penale al punto.
da riconoscerli soltanto in presenza di un accerta mento effettivo della insussistenza storica del fat-
to o della sua attribuzione ad un soggetto : ne con-
segue che tutte le altre sentenze di assoluzione,
ur se pronunciate con formula ampia, proprio perchè
non contengono l'accertamento effettivo della inėsisten-
za del fatto o della impossibilità di attribuirlo all'accusato, sono inidonee a produrre gli effetti indicati negli artt. 652 e 653.
Tale conclusione, imposta dall'esplicito contenuto.
delle due norme su richiamate, era stata già eviden-
ziata nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale (cfr.pagg.141 e segg.), in quanto si era affermato che la linea da cui muoveva il progetto del 1978 - fedelmente rece-
pito, poi, in questa parte, dal testo definitivo del
1988 - proprio in base alle direttive della legge delega del 1974, lasciava emergere "il preciso inten-
to di limitare l'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile pronunciata in esito al giudizio al solo accertamento del fatto materiale e della sua riferibilità all'imputato" , tant'è che, per evitare -60-
ogni possibile equivoco, si era ritenuto preferibile fare riferimento non già al contenuto della imputa zione, bensì ai soli "fatti materiali" oggetto del l'accertamento processuale anche in relazione alla efficacia preclusiva del giudicato penale di con-
danna.
Ed in coerenza con tali premesse, non si è avuta alcuna difficoltà nel riconoscere che l'effetto vin-
colante del giudicato penale attione "non al dispo-
sitivo", benel "alla motivazione della sentenza" (cfr.
pag. 144 della Relazione), per la strutturale incapa-
cità del primo e delineare la circoscritta area degli effetti preclusivi.
Infatti, per delineare l'ambito di operatività del-
la sentenza penale di assoluzione e, quindi, per verificare se la decisione adottata è capace di pro-
vocare gli effetti indicati negli artt.652 e 653
del nuovo codice, non può essere appagante il ri-
corso al dispositivo della sentenza, proprio perchè
la stessa formula dev'essere adottata sia quando il giudice penale ha accertato la insussistenza del fatto o la impossibilità di attribuirlo all'ac-
cusato, che quando abbia riconosciuto soltanto ca-
rente, ovvero insufficiente o contraddittoria la prova in entrambe le ipotesi. -61-
Se prima dell'entrata in vigore del nuovo codice il ricorso alla motivazione della sentenza era utile,
e,talvolta anche necessario, per interpretare il dispositivo ovvero per integrarlo o per verificarne
L'appropriata sua utilizzazione in relazione ai pre-
supposti della pronuncia (cfr.Cass.Civ.Sez.III- 12
febbraio 1975 ric.Gaboardi; Cass.Pen.Sez.II - 25 mar-
zo 1983 ric.Oldani, etc.), con la nuova disciplina è
diventata esigenza costante ed ineludibile fare ri-
fermento alla motivazione della sentenza di assolu-
zione, giacchè solo attraverso il suo esame sarà pos-
sibile stabilire il reale contenuto della decisione adottata, e quindi verificare se vi è stato quell'ac certamento effettivo della inesistenza del fatto o della impossibilità di attribuirlo ad un soggetto determinato, accertamento che rappresenta,nel nuovo sistema processuale, la condizione essenziale ed alla quale sono subordinati gli effetti preclusivi del giudicato penale.
Con ciò non si intende affatto contestare come per-
manga, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo co-
dice, l'impossibilità di configuare la impugnazione come lo strumento processuale idoneo a rimuovere tut-
ta o parte della motivazione del provvedimento del giudice, ma si intende soltanto affermare che la ma -62-
nifestazione di volontà del giudice, espressa nel dispositivo di una sentenza assolutoria,non è più
in grado di individuare, se avulso dalla motivazione,
il contenuto e, quindi, gli effetti della decisione. E
Tale conclusione si concilia altresì con l'affievoli-
mento, operato dalla nuova disciplina del processo penale, delle differenze funzionali tra le due compo-
nenti della sentenza penale, affievolimento determi-
nato anche dalla esaltazione della rilevanza della motivazione anche ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione.
Dalle su esposte premesse discende che gli imputati ricorrenti, assolti dall'accusa di partecipazione alla strage per insufficienza di prove, pur potendo fruire della immediata applicazione dell'art.530 IIP
comma C.P.P., e quindi ottenere, in sostituzione della formula del dubbio,la declaratoria di non aver aver commesso il fatto, non hanno per ciò solo perduto l'interesse alla verifica positiva della loro inno-
cenza, proprio per i diversi effetti ricollegabili ad una sentenza di assoluzione che contenga, ed in termini di certezza, l'accertamento della loro non partecipazione a quel fatto.
La prova insufficiente o contraddittoria avente ad oggetto la partecipazione di un soggetto ad un reato, -63-
pur se idonea a giustificare una sentenza di assolu-
Izione con formula ampia, una volta riconosciuta, è
parte indissociabile del provvedimento decisorio adottato e questo, così costruito, può provocare con-
seguenze pregiudizievoli per le parti del rapporto processuale, sia in relazione alla possibilità del promovimento del giudizio civile, amministrativo e disciplinare, e sia in relazione alla possibile auto-
noma rilevanza di quegli aspetti del fatto che nella valutazione del giudice penale possono aver ottenuto
Tunisia pur parziale riconoscimento di certezza pro-
batoria
La insufficienza e la contraddittorietà della prova proprio perchè evocano una valutazione complessiva che non è capace di recuperare alla forza della ve processuale, e negli aspetti conseguenti all'of ettivo riconoscimento o accertamento di alcune realtà,
to tutti gli aspetti nei quali può esprimersi un'accusa,
finiscono per distinguere, rispetto ad essa, il si certo dall'incerto e, nell'ambito del certo, passione collocate frammenti di un fatto che, anche quando sono privi della capacità di manifestare una certa rilevanza penale, possono essere suscettibili di provocare una miriade di conseguenze, dirette o in dirette, e tutte più o meno pregiudizievoli per il -64-
soggetto che è stato destinatario di siffatta pro-
nuncia.
Aggiungasi, poi, che l'interesse alla impugnazione,
conservato come condizione di ammissibilità anche nel nuovo codice di procedura penale (cfr.art.568).
già nella elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla interpretazione dell'art.190 -IV° comma del codice del 1930, non è mai stato identificato nella mera pretesa teorica alla esattezza giuridica di una decisione, ma neppure è stato mai confinato negli angusti confini dell'avvertita necessità di rimuovere i soli "pregiudizi penali" derivanti direttamente dalla sentenza impugnata.
L'interesse assume un contenuto di incontestabile.
concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l'elimi-
nazione di un qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che invoca il riesame della decisione;
e non può certo contestarsi che sia conseguenza pre-
giudizievole il fatto di non poter utilizzare una sentenza di assoluzione da un'accusa come fatto im peditivo dell'esercizio dell'azione civile, ammini strativa e disciplinare, come accade tutte le volte in cui la sentenza assolutoria non si identifica con l'accertamento effettivo della innocenza del- -65-
l'accusato.
Questa Corte, poi, già da tempo aveva richiamato all'attenzione dell'interprete (cfr.Sezioni Unite
Penali 22 ottobre 1977 ric.Ferruzzi) come nel concet-
to di interesse alla impugnazione debba ritenersi
1 compresa la utilità "attuale" o soltanto "potenziale"
di rimuovere "qualsiasi pregiudizio", per qualsiasi diritto, facoltà o interesse, di carattere personale.
o patrimoniale, sia nel campo del diritto privato che in quello di diritto pubblico.
E stante la sostanziale simmetria tra l'art.190 -IV tere comma del codice del 1930 e l'art.568 -IV° comma del codice del 1988, non v'è motivo alcuno per proporre una diversa interpretazione.
Nè può essere individuato l'interesse alla impugna-
zione attraverso il solo riconoscimento degli effetti giuridici pregiudievoli, quasi che ogni altra conse.
to guenza, depauperata dalla sua giuridica rilevanza,
sarebbe inidonea a conferirgli un contenuto di ap-
prezzabile concretezza : una cosa è il contenuto concreto dell'interesse ed altra cosa, e ben diversa,
è la rilevanza giuridica degli effetti sfavorevoli che da un provvedimento possono scaturire.
Nella costante elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte è stato riconosciuto, in sinto- -66-
nia con gli indirizzi interpretativi della Corte · ci
Costituzionale (cfr. sent. N.224 del 1983 e N.175 te:
del 1971), come l'interesse alla impugnazione può si assumere i connotati della sua concreta rilevanza ac ai fini di rendere ammissibile una impugnazione,
lanche quando la rimozione del provvedimento impugna- Lev
to è chiesta per evitare il consolidarsi di un pre-
✓ ac giudizio di carattere esclusivamente morale (cfr. zi in tal senso, Sez.VI-3 febbraio 1982 ric.Monti; Sez. de
II°- 3 febbraio 1984, ric.Bovesecco; Sez.VI
- IO
febbraio 1986, ric.Zo vi, etc.) : del resto, 10 6
0
stesso riconoscimento della tutela costituzionale
(del diritto di difesa, nell'ampia prospettiva sug-
gerita di recente dalla Corte Costituzionale (cfr.
sent.n.200 del 1/18 luglio 1986), renderebbe del tutto improponibile il ridimensionamento dell'apprezzabi lità dell'interesse solo ad alcuni dei suoia pos-
sibili contenuti, e pur di fronte all'accentuata esigenza di tutela del "favor innocentiae", realiz-
zabile, senza alcuna arbitraria limitazione, con i mezzi offerti dall'ordinamento processuale.
E non può certo contestarsi che un giudizio sfavorė-
vole può essere espresso dall'opinione pubblica o dalla coscienza sociale tutte le volte in cui, come nel caso in esame,l'accusa ha ad oggetto la parte- -67-
cipazione ad un delitto che esprime un rilevante con-
tenuto di disvalore morale e sociale, e l'assoluzione sia conseguente non già al positivo ed effettivo accertamento della estraneità dell'accusato, bensi a valutazioni che esprimono dubbi ed incertezze, ed evidenziano un'antitesi tra gli elementi probatori acquisiti, oovvero _una totale loro strutturale o fun-
zionale insufficienza in relazione alla riferibilità
del fatto al soggetto.
• Le su esposte premesse consentono di dedurre che gli imputati ricorrenti, già titolari, all'atto della proposizione dei ricorsi, di un interesse alla rimo-
(zione della formula del dubbio, abbiano conservato tale.
interesse anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 28
luglio 1989 n.271, perchè il riconoscimento della
Horo innocenza rispetto alla partecipazione alla stra-
ge potrà essere riferibile alla ipotesi meno favorevole,
e cioè alla constatazione della insufficienza della prova acquisita, solo dopo che si sia potuto escludere che quella stessa prova, eliminati alcuni errori meto-
dologici, esprima, invece, l'accertamento positivo della horo effettiva innocenza, giacchè in quest'ultimo caso il giudicato penale, oltre a non poter arrecare alcun
Jipregiudizio di carattere morale o sociale, si arricchisce di quella capacità preclusiva in relazione al promovimen- -68-
to dei giudizi civili, amministrativi e disciplinart,
che il nuovo codice,in questi limiti,gli ha ricono-
sciuto.
Rimossa ogni preclusione processuale all'esame dei ricorsi degli imputati, occorre verificare se,
alla luce della impugnata sentenza, le censure pro-
spettate sotto il profilo del difetto, della illogici-
tà e della contraddittorietà di motivazione ed arti-
colate nella contrapposizione dialettica del rap-
porto processuale siano meritevoli di accoglimento.
E' necessario ricordare che la sentenza delle Sezioni
Unite del 18 febbraio 1988, nell'annullare la condan-
na pronunciata dalla Corte di TA, aveva riproposto alla valutazione del giudice di rinvio tutte le risul-
tanze probatorie acquisite nel corso del procedimento.
Gli enunciati criteri di valutazione della prova lun-
gi dal himitare il potere acquisitivo del giudice del merito o dal sottrarre parte del corredo probatorio utilizzabile, ovvero dal comprimerne la valutazione in
| confini circoscritti, erano stati espressi nel dovero-
so ed eplicito riconoscimento della sua autonomia.
Pertanto, il giudizio di insufficienza del materiale probatorio, espresso dalla Corte di Messina, non è at-
tribuibile al giudice di legittimità, ma è conseguente alla materiale constatazione di una realtà processuale -69-
e contro la quale vano si è rivelato ogni apprezza-
bile tentativo di integrazione. not
∙E' incontestabile e tale circostanza è stata rico-
-
nosciuta nelle sentenze intervenute nel corso del procedimento - che elemento essenziale nel processo formativo del convincimento del giudice di merito sempre stata considerata la valutazione che si è rite-
nuto di poter esprimere sul contenuto delle dichiara-
zioni rese da BO CH SS sia prima che dopo la esecuzione dell'attentato. E' infatti su tale.
problematica che si sonovsviluppati i confronti dia-
lettici tra le parti del rapporto processuale, non-
chè gli interventi del giudice di legittimità, sen-
sibile alla necessità di attribuire, pur nel rispetto dell'autonoma valutazione del giudice del merito,
l'osservanza di quelle regole metodologiche ineludi el bili nella formazione del convincimento e nella espli-
cazione delle ragioni sulle quali è articolato.
Già nella sentenza del 3 giugno 1986 questa Corte ave-
va sottolineato come le dichiarazioni del libanese,
in relazione alla preparazione dell'attentato, erano caratterizzate da una certa "dinamicità" : non tutte,
infatti, erano riconducibili;
e per molteplici aspetti, te ad- una costante rievocazione delle circostanze sulle quali si era diffuso il racconto;
esse, inoltre, presen- -70-
tatesi come confidenze rivelate in via "extra-giudi=
ziale" e per un delitto "in itinere", si erano tra-
sformate in vere e proprie chiamate in correità,di-
rette ed indirette, confluendo nel processo in tem-
pi e forme diverse.
Le Sezioni Unite, dopo aver verificato che il primo giudice di rinvio si era sottratto all'onere,
certamente non facile, di individuare quale, tra le molteplici e contrastanti versioni, poteva ri-
tenersi la più attendibile, per aver superato il vaglio critico di ogni possibile riscontro, rico-
noscevano come in ordine alla valutazione della prova non esistessero nel nostro sistema processua-
le prove privilegiate, nè presunzioni di inatten-
dibilità o di sospetto nei confronti di determina-
te categorie di soggetti. Riproponevano quindi al giudice di rinvio l'onere di verificare l'attendi-
bilità di quelle dichiarazioni, sia sotto l'aspet-
to intrinseco che per quello estrinseco, ricordan-
do che il valore probatorio di una chiamata di cor-
reo è condizionato non solo dalla verifica dell'af fidabilità del dichiarante, ma soprattutto dalla ricerca di alcuni aspetti indicativi della credi-
bilità, quali la fermezza, la costanza, la speci-
ficità e la coerenza logica, nonchè, ovviamente, -71-7
..dalla possibile acquisizione di elementi estrinseci nat alla dichiarazione ed idonei a fornire riscontri almeno su di una parte dello sviluppo dell'azione delittuosa attribuita ad un soggetto.
Ed a tale onere, nella valutazione delle dichiara-
zioni accusatorie rese da BO CH SS non --
si è certamente sottratta la Corte di Messina rev i
La impugnata sentenza ha correttamente distinto le dichiarazioni di SS in quattro gruppi : le rie velazioni fatte ai funzionari di polizia dall'8 Ju-
glio al 3 agosto 1983, prima, cioè, del suo arresto,
ttraverso le numerose conversazioni telefoniche op-
unamente registrate;
le confidenze rivelate,
corso di alcuni colloqui con gli stessi funzio-
i ed il cui contenuto era stato da costoro rife-
rito nel corso del procedimento;
le conversazioni avute nello stesso periodo con soggetti diversi e pur fosse risultanti dalle eseguite intercettazioni
- telefoniche;
e, infine, le dichiarazioni rese, dos po 1'arresto, all'Autorità Giudiziaria, sia prima oho dopo il proscioglimento dall'accusa di parteci pazione alla strage.
Utilizzando quindi i criteri enunciati dal giudice di legittimità, la Corte di Messina ha proceduto...
*
*
ad un'analisi comparativa di quelle molteplici di- -72- chiarazioni, nel tentativo di enucleare gli aspetti che non avevano subito gli effetti condizionanti di una contraddittoria elaborazione, e non ha potu-
to che riconoscere come i pochi riscontri acquisi-
ti non riguardavano gli atti preparatori della stra-
ge tanto meno la sua esecuzione.
Doverosamente il giudice di rinvio ha analizzato criticamente il contenuto delle conversazioni che il libanese aveva avuto con i funzionari di polizia prima del 29 luglio 1983, in quanto tale indagine era indispensabile per verificare se il contenuto intrinseco di quelle dichiarazioni potesse presen-
tare almeno alcuni di quei caratteri che le Sezioni
Unite avevano specificatamente individuato come al-
trettanti parametri di valutazione dell'attendibilità
intrinseca di una dichiarazione.
Ed a tale indagine non è certamente sfuggito il primo annuncio che SS aveva fatto al dr.La Cor-
te il 13 luglio 1983 sulla preparazione di un atten-
tato, essendo esso indissociabile dallo sviluppo.
successivo che avranno le rivelazioni di quel confi-
dente e dalla individuazione delle ragioni per le quali quell'offerta di collaborazione informativa offert:
era stata così preannunciata.
Il contenuto generico di quella prima rivelazione, -73
associato alla scoperta dello finalità che il liba-
nese intendeva perseguire, ha notevolmente ridimen-
sionato ogni possibile rilevanza probatoria;
ma ta-
e risultato non è certo imputabile ad una impreċi-
°ricostruzione dell'episodio ovvero ad un'errata valutazione degli aspetti essenziali di esso.
L'interessé dell'autore della rivelazione a dedica-
reia sua disponibilità alla polizia;
dopo il rifin-
to espresso dal dr.La Corte ad offrire la sua media-
Izione per la revoca di quei, mandati di cattura che erano stati da tempo emessi, non era certo sufficien-
te alla ripresa dei contatti da tempo bruscamente:
intern "so non ci fosse fatto riferimento a
Potizie che, per a Toro rilevanza, dovevano poter vincare le immaginabili resistenze del funzionario.
Inoltre la Corte di Messina, analizzando il conte-
nuto di quella prima conversazione anche alla luce dei successivi chiarimenti del dr.La Corte, ha po-
tuto stabilire, 'ed in termini di motivata certezza,
che in quel primo annuncio SS aveva indicato come vittima dell'attentato soltanto il prefetto dr.De SC, non aveva formulato accusa alcu-
na contro i FR HE e SA Graco, Ii-
mitandosi peraltro a riproporre come fonti dirette
37 di quella informazione le stesse, persone da lui in- -74-
-dicate al funzionario, nel marzo del 1983, quali partecipi ad un traffico internazionale di droga.
Analizzando poi le successive versioni rese dal,
-libanese è stato agevole alla Corte di Messina ri-
conoscere come sulla genesi di quella informazione
SS era incorso in una serie di contraddizioni non suscettibili di essere ricomposte in un quadro unitario. Infatti, soltanto poche ore dopo quell'an-
nuncio, SS dirà al dr.De UC IN, sosti-
tuitosi al dr.La Corte, di avere appreso quella not tizia non da tali NZ e "Bruno", come, invece,
aveva detto al dr.La Corte, bensì da AB e AR-
pisi ; pochi giorni dopo, al commissario Cassarà
dirà di essere stato informato da AB, PI
e da quel tale "HE", apparso nell'ultima fase come autorevole emissario dell'associazione.
Neppure costante era stata la rievocazione delle…
modalità con le quali quella informazione era sta-
ta da lui appresa : subito dopo l'arresto, al Pro-
curatore della Repubblica di Caltanisetta, il 5
agosto 1983, aveva detto che della preparazione dell'attentato era venuto a conoscenza a Taormina
10, sera del 12 luglio 1983, quando egli stesso,
+
leggendo in albergo un giornale, mentre era in com- da questi pagnia di AB, aveva appreso che nei confronti 775-
dei FR EC l'Ufficio Istruzione del Tribu-
nale di Palermo aveva emesso dei mandatizdiicattura;
alla Corte d'Assise di Caltanisetta,il 16 aprilest
1984, dirà invece che il giornale era stato letto-
non darlud, ma dā AB, sicchè era stato questio che, nel commentare la notizia;
aveva finito per confidargli che un attentato quell'associazione stava predisponendo contro il prefetto De SC
ed il giudice Falcone;
infine, interrogato il 2 c marzo 1987 dalla Corte d'Assise d'Appello di TA,
dopo la sua definitiva assoluzione dall'accusa di partecipazione alla strage;
dirà; in contrasto con tutte le precedenti versioni che quella notizia era stata appresa a Palermo, da AB e PI, ej quindi, ancor prima che raggiungesse Taormina nel luglio del 1983. 23
Nè positiva si è rivelata la ricerca, da parte della
[Corte: di Messina, di tutti i possibili riscontri sulle circostanze indicate dal libanese e suscettibili di materiale verifica. to songs
Sul viaggio in Sicilia nel luglio del 1983 non vera si era rivelata l'asserzione ripetutamente fatta da SS all'autorità giudiziaria, a cioè di essere venuto nell'Isola su sollecitazione del dr.La Corte,
●,per la prima volta, in quella circostanza : il dr.La -76-
H Corte negherà di avere assunto una simile iniziati- I
Iva ed il suo diniego è stato motivatamente ritenu- ಯ
to attendibile, perchè confortato dal contenuto_di e quella prima conversazione del 13 luglio, è nella B
quale SS si era presentato al funzionario non nelle vesti dell'informatore che deve ricevere un incarico investigativo, bensì in quelle;
ben diver-
se, di chi offre, ed a certe condizioni, notizie che dichiara di avere già acquisito e promette dia
+ arricchire nel tempo.
Il fatto poi che in Sicilia fosse già venuto prima del luglio 1983 era stato confermato dal Maggiore
dei Carabinieri del reparto operativo anti-droga di
:Milano, GL IO, al quale SS, in epo-
ca non sospetta, aveva confidato di essersi trovato in Sicilia nella primavera di quell'anno, allorquan-
do aveva avuto contatti con organizzazioni mafiose in relazione ad un traffico di droga che si svolge-
va tra il Medio Oriente e la Sardegna;
e d'altronde,
la pregressa conoscenza di PI e AB confor-
tava tale realtà.
Altro riscontro negativo è stato individuato dalla
Corte di Messina nel fatto che i gestori dei due alberghi ai quali SS aveva asserito di essersi rivolto per avere ospitalità la sera dell'8 luglio -77-
1983, non appena arrivato a Palermo, negavano di avere essi dirottato: quel cliente in altri alberghi
é le indagini espletate dai Carabinieri consentiran-
no di stabilire che in quel giorno nei due alberght indicati dal libanese vi brano camere disponibili,
sicchè ingiustificato sarebbe stato un eventuale fiuto dei gestori a concedergli una camera per quella notte.
effe Ineccepibile si rivela anche il procedimento seguito dal giudice di rinvio nella valutazione del-
la causale del delitto, così come suggerita dal rae
-
conto di BO CH HA off an
Questi, infatti, anche nel successivi interrogatori ai quali era stato sottoposto, aveva sempre collega to l'attentato al rilevante impegno professionale dalla vittima nella lotta alla mafia, sicchè
esso assumeva il carattere di un atto di ritorsione da parte dell'associazione, vittima attività
investigativa intrapresa dall'Ufficio Istruzione
del Tribunale di Palermo: _
E' pur vero che la Corte di Messina, come hanno de-
dotto le parti civili ricorrenti, ha fatto ricorso a valutazioni astratte, di carattere metagiuridico,
affermando che, in generale, le organizzazioni ma fiose perseguono scopi di concreta utilità, non sussu- -7.8-
mibili in semplici atti di ritorsione rispetto ad eventi i cui effetti si siano irrevocabilmente con-
solidati ; però ha anche diffuso la sua indagine sugli aspetti concreti offerti dalle acquisite risul-
tanze, in quanto ha verificato che i provvedimenti coercitivi emessi contro i FR ECsnon erano diversi da quelli adottati, in presenza di analoghi presupposti, nei confronti di altri esponenti della mafia siciliana, sicuramente non affiliati a quella associazione'.
Privata del requisito della specificità, la causale del delitto ha perduto la capacità di offrire qual-
siasi apprezzabile contributo alla individuazione di coloro che avrebbero potuto avere interesse alla soppressione di quel magistrato, giacchè anche per-
sone diverse dai FR EC sarebbero stati in grado di ideare, preparare ed attuare quell'attenta-
to nella prospettiva di eliminare quello che finiva per essere un intralcio alla propria attività.
Nella impugnata sentenza non si è negata la rilevan-
za probatoria della causale di un delitto, ma tale rilevanza è stata correttamente condizionata alla possibilità di circoscrivere l'area degli interessi alla realizzazione della condotta delittuosa e, una volta accertato che non soltanto gli imputati in quell'area erano compresi, non si è potuto far altro.
che prenderne atto, rinunciando ad ogni tentativo di aggrapparsi ad un movente che più non era in grado di fornire la ragionata certezza della responsabilità
degli imputati, non rappresentando esso una realtà
attribuibile ai soli componenti di quell'associazione.
Nè la ricerca del movente la possibilità di attri-
buirne la paternità ad uno o più soggetti sono inda-
gini sottratte ai criterische condizionano la valuta-
zione della prova alle ipotesi, 'alle congetture ed alle supposizioni non può essere affidato un con-
vincimento di certezza idoneo a superare la rrie-
ra del sospetto;
nè il libero convincimento del giudice è confondibile con la manifestazione di soggettive intuizioni, più o meno felici, -80-
juna censura riflettente una circostanza del tutto irrilevante, perchè non coinvolgente gli aspettio
(sostanziali del movente del delitto, bensi unica imente la valutazione della materiale possibilità
che avrebbero avuto gli imputati nel preparare in così breve tempo quell'attentato'.
Non è neppure esatto quanto dedotto nel secondo dei motivi di ricorso dalle parti civili, e cioè che la Corte di Messina avrebbe omesso di considerare che era stata l'associazione mafiosa facente capo ai FR EC a porsi alla ricerca delle armi,
attraverso qualificati suoi omissari.
Anche tale aspetto, rilevante nella ricostruzione della vicenda, non è stato trascurato dal giudice di rinvio's
- Si è però dovuto constatare che le accuse di Ghas-
san in relazione al reperimento delle armi avevano avuto incompleti riscontri soltanto in ordine al-
l'episodio nel quale era rimasto coinvolto Leonar-
do La SA e relativo, com'è noto, all'acquisto di alcune pistole.
Ma anche per tale episodio non è sfuggita all'anali-
si dei giudici di Messina come la ricostruzione fatta dal libanese presentasse aspetti di ambigui-
tà di un certo spessore : SS,infatti, al dr. -81-
De UC aveva offerto reiterate assicurazioni sulla possibilità di intercettare i destinari delle armi all'atto della loro consegna, Ema tale promessa non aveva avuto alcun seguito'. Più volte poi aveva an-
Inunciato che al trasporto delle pistole reperite da
La SA avrebbe provveduto lui stesso, Imaipoi neghe-
ura di avere mai seriamente assunto un, simile impegno,
smentando clamorosamente quanto risultava dal con-
tenuto delle eseguite intercettazioni telefoniche.
Il racconto poi sulle modalità,con le quali quel trasporto era avvenuto,non preséntava certamente it pregio della costanza;
infatti, il 21 luglio of joiibanese aveva rivelato al dr.De UC che a tale compite aveva provveduto un corriere, a nome PP;
giorno dopo tale annunció dirà allo stesso fun-
mario che era stato AR;
ma poi dopexsi ac-
à che lo stesso La SA, dopo l'incontro nel bar di Pioltello con SS, AB o ARpi-
M si, era venuto in Sicilia, dando così ad intendere di avere lui stesse effettuato quella materiale con-
segna. _
Svizzes La ricerca, invece, delle armi di tipo pesan-
te (bombe a mano e bazuka) è parte integrante del-
le accuse affidate alla sola parola di SS e-
questa si è rivelata, a corretto giudizio della Cor- -82-
te di Messina, sprovvista del requisito della costan-
za.
Nella impugnata sentenza si è evidenziato il con-
trasto emergente tra le dichiarazioni di SS
e quelle del dr.De UC in ordine alle modalità con
Cle quali il funzionario era stato informato del
(reperimento, da parte di PI e AB, di aleu-
ni fucili lanciagranate: il libanese,infatti, aveva asserito di avere riferito tale circostanza ancor-
prima del 15 luglio, e cioè quando ancora trovavasi a Milano, mentre il dr.De UC dirà di averne avu-
to notizia soltanto la sera del 26 luglio. I giu-
dici di merito hanno privilegiato l'ipotesi dedotta dal dr.De UC, perchè il contenuto della conversa-
-zione telefonica da lui avuta con il libanese quel-
la sera consentiva;
di attribuire a quella rivela-
zione il carattere, di un'assoluta ed importante novità o tale valutazione, correttamente: formulata,
si sottrae al sindacato di questa Corte.
Ancor meno accreditabile è stato giudicato il con-
fuse racconto fatto da SS in ordine al ruolo che gli sarebbe stato attribuito, per la successiva ricerca di armi in HI : irrealizzabile, infat-
ti, sarebbe stato il trasporto, se vero era che il programma prevedeva la utilizzazione esclusiva di alcuni motoscafi la cui autonomia di navigazione,
quale potesse essere la potenza dei motori, non avrebbe.
certamente reso possibile una simile impresa, almeno nel termini indicati dal libanese.
Non si è poi nemmeno trascurato di considerare che b. SS nella conversazione del 26 luglio aveva assicurato il dr. De UC che nessun attentato, in
Equalsiasi modo eseguibile;
si sarebbe realizzato prima del suo viaggio a Cipro L'inaffidabilità di questa assicurazione, rivelatasi in tutta la sua drammatica imponenza la mattina in cui la strage era stata eseguita, non è sfuggita alla Corte dife
Messina, ma ha rappresentato un aspetto determinan-
こ
te ai fini della valutazione dell'attendibilità
di quelle rivelazioni, were odivacy? ggiungasi che nessun riscontro era stato, possibile acquisire sul fatto che l'associazione facente d
Scapo ai FR EC cercasse armi, diverse dal-
4 le pistoleifornite da La Graŝsa, sia sulla loro effettiva destinazione into si Pertanto, una volta riconosciuta scarsa affida-
fabilità a quelle indicazioni fornite dal libanese;
dimostratesi per molti aspetti imprecise e, per
-altri, addirittura contraddittorie, vera conseguente tálo promessa la impossibilità di recepirne il- -84-
contenuto, tanto più che nessun riscontro positivo era stato possibile acquisire.
D'altronde, la ricerca delle armi in tanto poteva avere una specifica rilevanza probatoria ai fini della individuazione di coloro che avevano ideato e preparato la strage, in quanto si fosse accertato che alla realizzazione di tale evento quelle stesse armi fossero state utilizzate, ipotesi questa certa-
mente non verificatasi nel caso in esame'.-
Non è però sfuggito alla Corte di Messina come un certo recupero di credibilità SS avesse acqui-
stato quando, la sera del 26 luglio 1983, a soli tre giorni dalla strage, al dr.De UC che minacciava di abbandonarlo al suo destino, rimproverandogliat di non aver fornito alcuna concreta notizia, rive-
lava di avere appreso che per la esecuzione dell'at-
tentato, nel quale sarebbero stati coinvolti sia il prefetto De SC che il giudice istruttore
Falcone, si sarebbe fatto ricorso al sistema "pale-
stinese" e cioè collocando lungo il tragitto del-
le vittime una macchina carica di esplosivo e dota-
ta di un congegno telecomandato, azionato a distan-
za.
Questa rivelazione, oltre ad offrire un conte-
nuto di apprezzabile concretezza all'originario -85-
Mannuncio che era stato fatto il 12 luglio 1983 sia al dr.La Corte che al dr.De UC, si è imposta alla valutazione dei giudici di merito per la fedele rap- 租 presentazione delle modalità esecutive di quellate programmata strage, modalità che, per la loro inne-
gabile accezionalità, superavano la barriera di ogni fervida immaginazione, per ricadere nell'alved di informazione realmente acquisita e rivelatasi tragicamente veralirer
La rilevanza probante di quell'annuncio, nel drammatico riscontro della realtà, di ogni suggestiva impressione, ha rappresentato un elemento di indubbia rilevanza che si poneva in antitesi al giudizio negative che era stato espresso sull'oggetti.
va ed intrinseca attendibilità delle altre rivela-
zioni di SS s trate g
Masil riscontro della realtà sul nucleo essenziale di quest'ultima rivelazione non esonerava 5
certamente il giudice di rinvio dal verificare, at-
traverso la utilizzazione del materiale probatório
acquisite, se essa potesse, da sola, determinare un convincimento di certezza esteso alla individuazione degli autori del fatto cosi fedelmente preannunciato.
Corte di Messina ha escluso tale possibilità, do-
po aver crettamente riconosciuto come le risultan- -86--
ze acquisite non consentissero di individuare riscon-
tri positivi diversi da quelli che sulle modalità
esecutive del delitto venivano offerti da quella pur imponente realtà.
Orbena; il riscontro oggettivo della realizzazione
:
☐ di un evento preannunciato non esonera il giudice dall'onere di verificare, proprio attraverso la :
ricerca della fonte primaria della notizia, se que-
sta può varcare l'area della verità processuale,
in tutta la sua ampiezza, superando aspetti sfuggi÷
ti alla possibilità di una verifica oggettiva.
Preannunciare la esecuzione di un fatto accredita l'autore della rivelazione proprio sulla base del-
la constatazione materiale dell'evento delle modalità con le quali è stato realizzato, ma non
è certamente sufficiente per attribuirne, ed in termini di certezza, la paternità ai soggetti in- dicati con quella informazione, se la verifica di attendibilità di quell'accusa non si arrichisce di opportuni riscontri.
La Corte di Messina, dopo aver giudicato poco credibile l'ipotesi da SS formulata, e cioè
( di essere stato messo al corrente dell'attuazione di, quel programma da parte di auterevoli esponenti di un'organizzazione, se vero era che lui non ne -87-
faceva parte, esaminava le dichiarazioni rese da
SS nel corso del procedimento e,comparandole con quelle, di diverso contenuto, emergenti dalle n conversazioni intercorse con il dr.De UC e con i protagonisti della vicenda, concludeva nel ritenere poco verosimile che ad esporgli quel programma fosse stato quel sedicente "HE", da lui appena cono-
sciuto, e subentrato nel ruolo di PI e AB
proprio dopo che a costoro era stato rimproverato dall'organizzazione della quale facevan parte una pericolosa mancanza di riservatezza. on jag kan
Si è anche considerato che il riscontro offerto dal-
la realtà fenomenica su quella sconcertante anticipa zione non andasse aldilà della individuazione delle modalità esecutive dell'attentato, in quanto diver sa era stata la vittima colpita rispetto a quella indicata e poco verosimile era immaginare una improv-
visa mutazione del programma, sfuggita alla percezio-
ne del confidente, in quanto la stessa preparazione della strage non poteva prescindere dalla individuazio-
ne della vera vittima e dall'accertamento delle sue effettive abitudini..
La ricerca delle armi,dissociata dalla materiale esecu-
zione dell'attentato, perchè diverse da quelle utilizza-
to, ha finito per non rappresentare più un riscontro -88-
probatorio sia pure nei limiti riduttivi della predi-
sposizione dei mezzi necessari per la esecuzione della strage.Nè contributi chiarificatori erano stati offer-
ti da SS dopo il 29 luglio 1983, perchè ogni suo successivo interrogatorio su tali inquietanti aspet-
ti della vicenda aveva presentato delle novità,spes-
so in contrasto con le prime indicazioni, come le stesse Sezioni Unite avevano avuto modo di rile-
vare, allorquando avevano invitato il giudice di rinvio alla ricerca degli aspetti convergenti verso un'organica ricostruzione.
La Corte di Messina ha indicato le ragioni per le quali il racconto di SS non poteva essere ri-
composto, a causa delle sue molteplici e non omo-
genee rievocazioni, in un quadro di coerente uni-
tarietà; ma ha anche riconosciuto come il giudizio,
complessivamente negativo, coinvolgente la sua per-
sonalità, le reali motivazioni del suo comportamen-
to e gran parte del contenuto delle sue dichiara-__
zioni, non si armonizzava con la fedele rappresen-
tazione delle modalità esecutive di quella strage e come tale disarmonia dava adito ad una serie di ipotesi, tutte più o meno accreditabili sul piano lo-
gico, ma nessuna dotata di tale intrinseca vero-
esimiglianza da poter prevalere sulle altre. -89--17
D'altronde, proprio la genesi e lo sviluppo della collaborazione offerta da SS alla polizia in previsione dei vantaggi personali che intendeva merseguire non erano conciliabili con la utilizza-
zione di potizie sempre false;
imprecise of elaborate gon generosa fantasia o prodiga immaginazione temer
E' quindi la stessa chiave di lettura del suo compor-
tamento, desunto dalla Corte di Messina attraverso n'attenta analisi delle risultanze probatorio acqui-
site, ad avere steso una coltre di dubbio sulla veri dicità di tutto il suo racconto:
Annunciatosi alla ribalta di questa vicenda nelle vesti del prodigo informatore, dispensatore di ambi ziose promesse, aveva poi finito per ritirarsi in-
una posizione di cauta riservatezza, almeno sino al giorno in cui gli era stata prospettata dal dr.Des
Tuca, ed in termini di concreta attualità, la mi--
maccia di essere abbandonato al suo destino è-so-
lo in quel momento, infatti, che la sua rivelazione si era arricchita di uno squarcio di verità, in quanto era stato preannunciato un evento che, attra-
verso la sua effettiva realizzazione, rappresenterà,
con la forza persuasiva del riscontro della realtà,
1 'elemento determinante quel giudizio conclusivo di incertezza e di perplessità sulla riferibilità -90-
agli accusati di quel delitto.
L'intreccio di menzogne, di imprecisioni,di reticen-
ze e di sconcertanti silenzi;
si sovrapponeva su-
quella fedele previsione e ne condizionava l'apprez-
zabilità,in termini di ragionata certezza, solo nei limiti consentiti dalla verifica storica del fatto!
In questa cornice trova ampio spazio il dubbio espresso dalla Corte di Messina sulla partecipazion ne degli imputati a quella strage ed agli atti che ne avevano preparato la esecuzione : la complessa articolazione del quadro informativo, dal fragile tessuto connettivo e pur così condizionato da egoi-
stiche prospettive, recuperava alla verità aspetti di indubbia rilevanza e questi finivano per contrap porsi alle reticenze, alle imprecisioni, alle men-
zogne, con la conseguenza che quella parte del rac÷
conto di SS che restava privo della materiale possibilità di riscontri probatori di qualsiasi spessore, finiva per sottrarsi alla possibilità
di individuare il vero ed il falso, il reale e
(l'immaginario, la realtà e la intuizione, la diret-
(ta e personale percezione di un fatto e la elabora-
zione logica di una mera ipotesi.
La rivelazione da lui fatta al dr.De UC la sera del 26 luglio evidenziava, secondo l'attenta ana- -91
hisi della Corte di Messina, la studiata preoccupa zione di graduare le informazioni alle necessità
contingenti del momento;
perchè soltanto in tal ma-
hiera il libanese avrebbe potuto imbrigliare la r conservazione dell'interesse degli investigatóri
all'acquisizione di nuove notizie : SS aveva estrema necessità a non disperdere quel condiziona-
mento altrui e che a lui serviva per tener sempre
Hóntano il pericolo della esecuzione di quei mandati i di cattura che erano stati emessi a suo carico;
sic-
ohe era la stessa collaborazione da lui offerta, 2|
in quel momento e per qu'elle finalità, a non poter prescindere dalla enunciazione di almeno una parte di verità.
Gli incontri a Palermo, a Taormina, a Mila-
no ed a Pioltello con PI, AB, La SA-
He quel tale "HE", orano stati oggetto di posi-
tiva verifica;
il convulso susseguirsi, sulle uten-
ze telefoniche utilizzate dai protagonisti della-vi-
cenda, di conversazioni che, a giudizio del giudice del merito, si connotavano per il frequente ricorso ad un linguaggio simulato, rappresentava anch'esso un dato storico incontestabile;
la stessa ricerca : -
delle armi, pur dissociata - e per le ragioni già
indicate - dalla esecuzione della strage, aveva .-92-
trovato nella identificazione di DO La GR
..... sa aspetti di indubbia rilevanza accusatoria, almeno nell'ottica riduttiva dell'interesse degli imputati alla ricerca di quella mediazione in quel settoret
Vero è che, come ha osservato la difesa degli impu-
tati ricorrenti, i pochi riscontri acquisiti hanno riguardato la partecipazione degli imputati all'as-
sociazione per delinquere, imputazione sulla quale
è ormai preclusa ogni ulteriore valutazione;
però
è altrettanto certo che tali riscontri potevano proiet-
tare i loro effetti, pur senza sovvertire i margini della loro rilevanza;
sull'intera vicenda, non fos s'altro perchè la ideazione, la preparazione e la esecuzione della strage erano tutte attività colle gate, secondo quelle accuse, in un rapporto di conti-
nenza rispetto al programma dell'associazione.
Inoltre, il processo di maturazione al quale SS
aveva sottoposto, secondo la Corte di Messina, le sue dichiarazioni, giustifica l'apporto offerto dalla elaborazione logica alla quale può non essere stata estranea l'opera integratrice della fantasia o della intuizione, ma non esclude che alla rappresen-
tazione dei fatti, accaduti o da verificarsi, il li-
banese abbia fatto ricorso utilizzando almeno una parte della verità della quale era, a qualsiasi tito- -93
10, depositario..
Con ciò non si contesta l'esattezza di quanto enunciato nel primo motivo di ricorso dall'avv. Giu-
(seppe Mirabile, nell'interesse dei FR EC,
The cioè che il riscontro oggettivo del fatto prean-
Iminciato dal libanese riflette l'evento e le sue modalità esecutive, ma non gli autori : ma il dubbio sulla innocenza degli accusati poteva anche trarre alimento dalla constatazione che le accuse erano indissociabili dal contenuto complessivo di quella informazione e questa recuperava apprezzabili spazi diiaffidabilità almeno nella parte in cui non esiste-
va un certo riscontro negativo. ran ch e 27
In tale prospettiva non potevano che considerarsi del tutto marginali gli aspetti accessori convergen-
ti con la decisione adottata;
e nessuno dei quali avente l'intrinseca capacità di sostituirsi a quel-
l'endemica insufficienza probatoria riconosciuta ed espressa dal giudizio di rinvio, insufficienza che
-
[conserva la sua rilevanza anche in seguito all'en-
trata, in vigore del nuovo - codice.
Lazútilizzazione di quegli elementi accessori, rele- en gata in tali angusti confini;
priva del requisito della concretezza l'interesse degli imputati ricor-
rentical riesame della valutazione espressa dal -- 94-
giudice di merito : alle menzogne, alle contraddi-]
izioni, alle imprecisioni, alle reticenze di AB,
+ PI e EC HE i giudici di Messina han-
no fatto riferimento non già per trarre arbitra-
rie deduzioni sulla loro partecipazione alla strage,
bensì unicamente per evidenziare come dall'eserci-
zio del loro diritto di difesa non veniva certamente dispersa la rilevanza accusatoria di quelle parti delle accuse di SS che avevano superato il vaglio critico dell'attendibilità.
Indubbiamente non è immaginabile una condotta processuale dell'imputato in termini di doverosità,
non essendo assimilabile al testimonė; pertanto,
le sue reticenze o le sue menzogne non sono suscet-
tibili di effetti pregiudizievoli, come più volte questa Corte ha precisato (cfr.sent. sez. I, 13 di-
.cembre 1983 ric. Di Carlo e 24 novembre 1986, ric.
Pravatà). Il mendacio è inidoneo a screditare una accusa, ovverola sottrarle spazi che risultino in rapporto di stretta connessione con i pur esigui riscontri acquisiti, ed in tal senso, quindi, è
Piegittima la valutazione che la Corte di Messina
ha espresso sulle dichiarazioni rese dagli imputati su indicati.
Quanto poi all'alibi di PI, esso, pur circoscrit-
: -95
to nei limiti di un tentativo di escludere la parte
_cipazione dell'imputato alla fase última della ese-
_cuzione dell'attentato, si era rivelato inidoneo allo scopo cui era preordinato, perchè il testimone al quale quella dimostrazione era stata affidata, aveva finito per riferire un fatto non vero in relazione all'assetita consegna, da parte di PI, di un
7- documento il 3 agosto 1983 : nella rievocazione del h'episodio quella consegna rappresentava l'epilogo deincontatti che trati due sarebbero intercorsi-er quell'evento; collocato dal testimone in un giorno
. inscui sicuramente l'imputato non trovavasi a Paler-
mojone screditava l'attendibilità anche in relazio-
netalla rievocazione del precedente incontro, fatto risalire al giorno e nell'ora del delitto
E mentre l'alibi mancante o mancato non può essere apprezzato quale indizio a carico dell'imputato,c0
quello,invece, affidato a dichiarazioni, testimoniali
י
rivelatesi non attendibili può essere sintomatico del tentativo di sottrarsi all'accertamento della verità.
Quanto,infine, alla rilevanza attribuita dalla "
- Corte di Messina all'episodio descritto da Epaminon-
da GE e coinvolgente la partecipazione di HE
e SA EC all'interesse di sopprimere una crit 1196
possibile fonte di prova in relazione alla vicenda in esame;
non v'è dubbio che quelle accuse, smenti-
te dal destinatario della iḍeata rappresaglia, con-
acepita su informazioni rivelatesi mendaci, non han-
no trovato alcuna valida conferma'.
Ma nella valutazione dei giudici di merito l'episo-
dio si è collocato non già come prova positiva:
Irdelle implicazioni che evocava, bensì solo a suppor-
to di quel quadro complessivo di incertezza e di'
perplessità che le rivelazioni di SS, da sole,
per il loro contenuto di parziali verità e di al-
*trettanto parziali bugie, offrivano all'interprete.
|-E nell'ambito di questa contentta rilevanza anche l'episodio descritto da MI GE, per i suoi sinistri riferimenti;
finiva, pur con il suo intrinseco contenuto di assoluta incertezza,nel
+
-contesto di quella generalizzata incompletezza probatoria, come una delle sue molteplici manife-
stazioni
Pertanto, il dubbio contenuto nella impugnata sen-
tenza, non è fondato su illazioni, su supposizioni ovvero su congetture;
non è neppure il risultato di soggettive ed immotivate intuizioni;
ma rispec-
chia l'incompletezza della prova nella sua organi-
ca rappresentazione : e la prova è incompleta non -97-199
solo quando vi è un insuperabile contrasto tra le nt risultanze acquisite, ma anche quando lo stato di incertezza, desumibile dall'analisi critica del nu-
har cleo essenziale della prova d'accusa si'irradia, cel con varia intensità, Isugli elementi ad essa acces-
sori o di attenuata rilevanza, sicchè il quadro che si delinea non consente di superare le perplessità
ppor evocate da ciascuna delle risultanze esaminate e riconosciute utili per 1 taccertamento della verità.
Ne il controllo della Cassazione sulla congruità e sulla logicità della motivazione può trasformarsi in un sindacato di merito concernente l'intrinseca consistenza del dubbio, perchè tale onere è sottrat-
to ai suoi compiti istituzionali, dovendo cessa li-
mitarsi a verificare se le argomentazioni prospėt-
tate a supporto del dubbio siano conseguenti ad una completa analisi delle risultanze acquisite e ad una corretta valutazione complessivabaty matos f ajn
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dai no difensori degli imputati EC HE e EC Sal-
vatore, non risulta che la Corte di Messina sia in-
(corsa ip un "travisamento del fatto" per avere in- pep- dividuato i due imputati ricorrenti come componenti ni di spicco della "famiglia di AC : nella sen-
on stenza impugnata non sono state apoditticamente re- _98_
cepite le indicazioni offerte da SS, ma si è
dato (doveroso rilievo alla interpretazione che ne era stata data dai funzionari di polizia che aveva-
no avuto l'opportunità di seguire le vicende rela-
tive alla operatività di quella organizzazione'.
Inoltre nella sentenza impugnata si fa esplicito riferimento alle vicissitudini collegate all'inse-
rimento dei due imputati in quella associazione,
sulla base delle rivelazioni fatte, in altri ed in questo processo, da US e da Contorno'. E tali indicazioni, non foss'altro che per aver contribui-
to alla formazione di un convincimento di certezza isull'appartenenza degli imputati a quella associa-
zione, convincimento non più sind cabile in questa sede, legittimamente-potevano essere utilizzate
Idalla Corte di Messina almeno nell'ottica ridutti-
Iva di individuare una delle possibili aree alle quali poter riferire la scelta di quella strategia criminale, secondo la causale deducibile dal racconto T
-
del libanese.
L'impugnata sentenza si sottrae anche al-
.
Ia censura che, per opposte considerazioni, è sta- I
Ita prospettata dalle parti civili ricorrenti sottol il profilo della mancanza di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità che era stato espresso
га -99-- -
su SS dai funzionari che avevano avuto, con lui rapporti di collaborazione.¨
C sIl rilievo, privo di qualsiasi fondamento;
non è
in alcun modo condivisibile. tratto.
of L'attendibilità soggettiva non è una qualità in-
trinseca indissociabiléida un soggetto, e perciò ar bitrario sarebbe stato il contrario, nescioè se il giudice di rinvio avesse recepito, "sic et simplici-
ter" le altrui valutazioni, espresse in altre occasioni e per altre vicende, rinunciando ad una autonoma indagini ricognitiva e valutatīvā.'¯
[Cosincome non esistono nel nostro sistema processua-
te aprioristiche presunzioni di inattendibilità per determinate categorie di soggetti, altrettanto ille-
gittimo sarebbe creare presunzioni contrarie o fon-
date su apprezzamenti espressi in relazione a circo-
stanze riferite da un soggetto per diverse realtà,
-
risalenti a tempi diversi
Aggiungasi, e por mera completezza, che il rilievo obta dedotto non è neppure storicamente esatto, in quan-
to nella sentenza impugnata si è dato puntualmente atto che il maggiore dei Carabinieri, GL An-
- tonio, nello spiegare lo sviluppo dei rapporti da qui avuti con 11 libanese, non aveva omesso di ricor-
- dare che le notizie ricevute, pur rispondenti að -100-=
verità, erano state da lui giudicate così generiche I
da indurlo a perdere ogni residua fiducia nell'in-
formatore, da lui denunciato per concorso nel reato C
che si era offerto di far scoprire;
ed analogo giu-
€
dizio era stato formulato da un ufficiale del Nucleo с
di Polizia Tributaria di Milano che aveva utilizzato
GHassan come confidente, giacchè anche in questa I
Joccasione l'offerta di collaborazione si era tramu tata in prova di complicità con coloro che avevano commesso il reatob_
E' del pari infondata la specifica censura prospettata dal difensore di AB VI con il primo motivo di ricorso e con il quale è stato_de_
nunciato 11 vizio di motivazione della sentenza in relazione al dubbio sulla partecipazione dell'impu-
Itato alla esecuzione della strage : la riduttiva ed erronea interpretazione data dal ricorrente al contenuto della sentenza della Corte di Messina
non è condivisibile.
Nella sentenza impugnata non si è affatto posto in dubbio che AB, la mattina in cui era stato ese-
guito il delitto, trovavasi in compagnia di SS,
e quindi lontano dalla città di Palermo ma la con-
statazione di tale realtà non è affatto in contra-
sto con la decisione adottata, posto che la concezio-
4. _IOI-
ne unitaria del concorso di più persone nel reato,
recepita nell'art.110 C.P., consente di ritenere che l'attività costitutiva della partecipazione può
essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, non esauribile ne-
cessariamente nella fase terminale della esecuzione'.
Non va peraltro dimenticato che rientra nella stes-
sa attività materiale di esecuzione di un reato qual-
siasi apporto alla sua preparazione, sicchè la pro-
.
-va positiva dell'assenza di AB dal luogo del delitto nel momento in cui questo veniva realizza-
to era insufficiente ad escludere anche la sua ma- i terale partecipazione alla strage.
L'accusa poi, prospettata e recepita dalla Corte di
Messina, era comprensiva di qualsiasi contributo alla realizzazione dell'evento e non limitata alla fase esecutiva'.
Nessuna, quindi, delle possibili ipotesi confluenti nel vizio di motivazione è dato cogliere nella impu-
gnata sentenza : gli elementi dai quali è stato trat-
to quel convincimento sono stati sottoposti ad un meticoloso vaglio critico che non ha neppure tra-
scurato i filtri di valutazione ai quali, in larga
-misura, erano stati commisurati nelle precedenti fasi del giudizio. Essi sono stati poi collegati -102-
nell'unica prospettiva che era consentita dalla loro rilevanza probatoria e così hanno partecipato alla formazione di quel convincimento che è stato espresso nel rispetto della coerenza logica, ed alla luce dei principi di diritto enunciati da que-
sta Corte in tema di valutazione della prova.. 3
-Non ritiene infine questa Corte di poter esaminare...
la documentazione allegata alla memoria presentata,
nel termine di cui all'art.533 C.P.P., dall'avv.to
GI Lo Presti : trattasi di una copia della sen-:
-tenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Pa-
lermo il 16 aprile 1988 nei confronti di AB
PI, accusati di avere partecipato, per conto.
.
di associazioni mafiose, allo spaccio di sostanze stupefacenti e della copia di un verbale di inter-
rogatorio al quale era stato sottoposto SC.
NO MA, dinanzi al giudice istruttore di
Palermo, l'II ottobre 1989. =
Questa documentazione, secondo la prospettazione difensiva, conterrebbe elementi idonei a dimostra-
re come i FR HE e SA EC non avessero avuto alcun ruolo determinante nell'ambi-
to dell'associazione facente capo alla famiglia di e come a tale organizzazione non fosse-"AC,
ro neppure affiliati-AB-e-PI.
' -103-
Trattasi quindi di documenti che, lungi dal chiarire una certa situazione processuale o dall'essere uti lizzabili per la verifica di condizioni oggettive di una fattispecie penale, propongono, per il loro contenuto e per la rilevanza ad essi attribuita,
-una valutazione di merito, sottratta alle funzioni vistituzionali della Corte di Cassazione, e per di più
kdiretta a rimettere in discussione la responsabilițà
dei FR EC per il reato associativo, possi-
bilità ormai interdetta dalla definitività della sentenza di condanna.
Il mancato accoglimento dei ricorsi degli imputati in relazione alla loro assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di strage e dalle altre imputa-
zioni connesse impone che si provveda alla sostitu-
zione della formula di assoluzione, non più consen-
tita dall'art.530 -II° comma del nuovo codice.
E poichè l'insufficienza probatoria ha avuto adi oggetto la partecipazione di tutti e quattro gli imputati ricorrenti ai reati contestati ai capi
A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M, e così come qualificati nel
☐ corso del procedimento, è in ordine agli stessi
| che va adottata la formula "per non aver commesso il come peraltro è stato invocato dai difen-fatto sori degli stessi imputati, a conclusione dei loro -104.
interventi, dinanzi a questa Suprema Corte.
A tale declaratoria non può essere considerata:
ostativa la mancata presentazione dei motivi da parte dell'imputato PI RO, trattandosi.
di una causa sopravvenuta di inammissibilità della impugnazione che non può certo precludere l'eserci-
zio del potere ricognitivo di questa Corte sul prov-
vedimento impugnato, non più consentito, in seguito all'immediata applicazione dell'art.530 del nuovo"
codice, dall'ordinamento processuale.
L'inammissibilità del ricorso, imputabile a causa non originaria, non impedisce alla impugnazione di esplicare i suoi effetti sino al momento della declaratoria della inammissibilità : perciò anche la preclusione relativa all'applicazione delle di-
sposizioni di carattere processuale più favorevoli per l'imputato opererà soltanto dopo l'intervento del provvedimento dichiarativo della inammissibili-
tà (efr., in tal senso, Sezione V, 16 novembre 1989
ric Arignano ed altri).
Alla sostituzione della formula deve inoltre prov-
versi ai sensi dell'art.539 n.9 del C.P.P. : la pos-
sibilità di far ricorso all'annullamento senza rin-
vio è stata riconosciuta tutte le volte in cui si è
potuto fare riferimento alla motivazione di una sentenza -105-
per utilizzare valutazioni sufficientemente espres-
se e quindi armonizzarle alle conseguenti statui-
S zioni. A maggior ragione deve così provvedersi nel o caso in esame, essendo la sostituzione della formu-
U la assolutoria imposta dalla legge (art. 254 delle
10 norme transitorie approvate D.Lg. 28 luglio 1989-
n. 271 e art. 530-II° comma del nuovo codice di procedura penale), e, quindi, sottratta a qualsiasi valutazione diversa dalla oggettiva individuazione del dubbio.
*Passando all'esame delle residue questioni devolu-
te a questa Corte, devecrilevarsi che nell'interesse degli imputati EC HE e EC SA è
stata denunciata, e con specifico motivo di ricorso,
la violazione degli artt. 477-545 IQ comma 546 e
475 2.3 C.P.P. sotto un duplice e distinto profilo la pena per il reato di partecipazione all'associa zione per delinquere, contestato al capo N della ru-
brica, era stata determinata dalla Corto di Messina,
per HE EC, in violazione al principio di le-
galità, perchè in misura eccedente il massimo edittale;
per entrambi i FR, poi, la Corte di Messina =
aveva completamente omesso di enunciare le ragioni giustificatrici del provvedimento adottato.
Un'analoga censura, prospettata soltanto sotto il profilo ntenza --106-
della mancanza di motivazione, è stata dedotta dal difensore di AB VI..
Orbene, va precisato che la Corte di Messina, investita del compito di fissare la pena in relazione al reato previsto dall'art.416 bis C.P., dopo che le Sezioni Uni-
te, respinti i ricorsi, avevano resa definitiva la con-
danna pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di
TA, riteneva che l'accusa di avere, i FR
HE e SA EC, promosso, direttoed orga-
nizzato l'associazione per delinquere, benchè non enunciata in questi termini, nel capo d'imputazione,
fosse stata così recepita nei vari gradi di giudi-
zio ad entrambi si era sempre fatto riferimento.
come ai "capi" della famiglia che era contraddistin-
ta con il loro cognome e tutti e due gli imputati da questa più grave accusa si erano sempre difesi.
Senonchè, pur di fronte a queste premesse, coinvol-
genti nella prospettazione di quella sostanziale contestazione di un'accusa diversa e più grave rispet-
to a quella originaria entrambi i FR, la Corte
di Messina riteneva poi, in concreto, esistente quel-
la più grave accusa soltanto nei confronti di Miche-
le EC che condannava ad anni dodici di reclusio-
ne.
Anni dieci di reclusione irrogava, invece, al -107-
fratello SA, rimasto latitante nel corso del giudizio.
-La decisione adottata è contraddittoria, perchè tita ato
-disarticolata dalle premesse e, quanto a HE-
EC, è anche in-palese -contrasto con il principio Uni
Bicon- di-legalità della pena,-recepito nell'art. I del.C.P.
e riconosciuto dagli artt. 12 e-e-25-della Costituzione.
Sia nell'ordine di-cattura-emesso dal -Procuratore
gaḍ
-della-Repubblica di Caltanisetta che nel decreto⠀
di citazione a giudizio, l'accusa, quanto al -reato associativo, coinvolgente tutti-i-protagonisti della vicenda e, quindi, anche HE EC, individuava una indifferenziata partecipazione-degli-imputati ad un'associazione per delinquere, della quale si enu-
cleava il programma, ma per la quale si ometteva-
ogni riferimento, generico o specifico,_ai_compiti
01- di ciascun partecipante.
Circoscritta alla sola "partecipazione" e così
ispet descritta negli-atti-formali attraverso i quali si
Forte
-realizza-la-contestazione di un fatto sussumibile.
in una fattispecie.penale, quell'accusa non è mai stata el ichet
-modificata nel corso del procedimento : in tutte le
-sentenza, compresa quella pronunciata dalla Corte Bio-
-di-Messina, si è sempre fatto riferimento al reato
-associativo così-come-contestato al capo Nidella -108-
rubrica.
Orbene, l'art.416 bis C.P. prevede, com'è noto, (
una pluralità di figure criminose di carattere permanente, le quali hanno in comune tra loro il solo riferimento ad un'associazione di tipo mafio-
..so : il fatto di partecipare ad un'associazione
è ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo di tale preminenza da poter essere considerato come
"capo", ovvero come "promotore" o "organizzatore".
Non a caso quella norma è stata ritenuta come descrit-
tiva di più fattispecie, di carattere alternativo,
e tutte dotate di un'intrinseca autonomia (cfr.
Sez. I, -sentenza 7 agosto 1985, ric. Aslan, etc.).=
Il giudice del merito può definire, anche con l'atto conclusivo del giudizio, la condizione individuale.
Adell'accusato rispetto all'associazione, ma ciò può.
fare solo se dalla contestazione risulti enunciato l'addebito in tutti i suoi possibili aspetti contenu-
-tistici; se, al contrario, si è contestato il fatto di minore gravità, e cioè quello di aver fatto sol-
tanto parte di un'associazione, il giudice non può.
dilatare questa originaria accusa a tal punto da.
comprendervi un fatto del tutto diverso e più grave,
senza far ricorso alla contestazione suppletiva.
-La-qualifica-di-capo-dell'associazione, contrariamen- -109-
te a quanto affermato nella impugnata sentenza, non discende dalla importanza del ruolo che il partecipe assume nell'organizzazione criminosa, bensì dal con-
tenuto delle funzioni esercitate, sicchè il reato ri-
_tenuto dal giudice di rinvio per HE EC non..
poteva essere desunto dalla enunciazione di quel ruolo.
li di preminenza al quale anche le Sezioni Unite, rece-
pendo l'onaloga indicazione offerta dalla Corte d'As-
sise d'Appello di TA, avevano fatto generico crit
-riferimento, senza mutare la qualificazione giuridica del reato originariamente contestato.
Nessuna contestazione suppletiva, idonea a trasforma-
re quell'accusa, descritta in quei termini ridutti-
tto vi, è stata mai fatta nel corso del procedimento'.
_ EC SA era stato latitante anche nel corso ud del giudizio di rinvio e EC HE, interrogato
11-24 febbraio 1987, si era discolpato dall'accusa enu-
- contestata, enunciando le ragioni per le quali non to aveva potuto dedicarsi ad alcuna attività illecita...
che la partecipazione all'associazione evocava!..
.E' poi appena il caso di ricordare che un giudicato si forma sulle statuizioni contenute nel dispositivo".
Pertanto, se anche fosse intervenuta, attraverso ive,
l'espletamento di un interrogatorio, la contestazio-
ne sostanziale di un fatto diverso e più grave rispet- men -IIO-
to a quello enunciato nel decreto di citazione a :
giudizio, di questa sostanziale contestazione non se ne sarebbe potuto ugualmente tener conto, una
volta che la condanna, intervenuta dopo la conte-
stazione, aveva continuato ad avere ad oggetto l'ori-
ginaria accusa. E' infatti il dispositivo della sen-
-tenza, a costituire, come già si è detto, la espres-
sione della volontà della legge nel caso concreto,
ed è quindi ad esso che si deve fare riferimento per determinare l'oggetto del giudicato.
Ha errato quindi la Corte di Messina nel fare esclu-
:sivo riferimento alle motivazioni delle sentenze di condanna per dedurne che quella diversa e più grave accusa era una realtà acquisita al processo, in quan-
to la motivazione di una sentenza non sarà mai capa-
ce ad assolvere alla funzione strumentale della con-
testazione, se concreti riferimenti non sono enuncia-
ti negli atti attraverso i quali si realizza la con-
testazione formale o sostanziale di un reato.
La motivazione è un momento logico interpretativo della sentenza, funzionale rispetto a quello impe-
rativo contenuto nel dispositivo, ma ogni deduzione conseguente all'inversione dei rispettivi ruoli sa-
¨rebbe del tutto arbitraria.
Con ciò non si contesta che il richiamo alla motiva- _- -_
zione, quale parte essenziale della sentenza, è pos-
sibile ed utile solo quando si voglia determinare l'esatto significato di un dispositivo incompleto lacunoso;
ma una cosa è l'esaltare la funzione strumentale della motivazione rispetto al dispositivo ed altra cosa è sostituire la prima alle chiare statuizioni contenute ed espresse nel secondo.
Nè può essere recepità la tesi suggerita dal
Procuratore Generale di questa Corte, a secondo cui quella diversa e più grave, accusa era deducibile,
nell'ambito della originaria contestazione, in quanto ii reato di appartenenza all'associazione concludeva,
nello sviluppo descrittivo delle singole accuse,
tutta l'attività delittuosa attribuita agli imputati,
attività nella quale i FR EC assumevano un ruolo di prominente importanza ha trascurato di considerare il Procuratore Generale che anche in ordine alla partecipazione dei FR EC al delitto di strage ed allo altro imputazioni connesse e istrumentali rispetto alla realizzazione del primo,
accusa non aveva enunciato negli atti con i quali si realizza la contestazione formale o sostanziale,
alcun ruolo di preminenza nella ideazione, nella preparazione o nella realizzazione di quelle attivi-
tà criminose;
ma aveva accumunato HE e SA. 112-
EC agli altri imputati, coinvolgendoli in una indiscriminata partecipazione alla medesima atti-
vità delittuosa.
- Neppure a diversa conclusione si potrebbe perveni-
re utilizzando, come criterio di identificazione di un'accusa, la misura della pena in concreto applicata dalla Corte d'Assise d'Appello di TA
per il reato associativo : quella sentenza aveva
| definito il reato associativo come uno dei delitti satelliti della strage, sicchè l'aumento di pena per la ritenuta continuazione, determinato in mi-
sura inferiore al minimo edittale previsto per la ipotesi prevista dal II° comma dell'art.416 bis
C.P., finiva per perdere ogni possibile e signifi-
cativa rilevanza.
Ne consegue che essendo stata applicata a HE
EC una pena che supera il limite-massimo con-
sentito dalla previsione normativa per l'ipotesi contestata ( I° e IV° comma dell'art.416 bis C.P.),
l'impugnata sentenza dev'essere annullata perchè
sia rimossa questa palese violazione al principio di legalità della pena nella quale la sentenza della Corte di Messina è incorsa..
Analoga declaratoria va adottata, in ordine alla medesima statuizione, anche per l'imputato Salva- tore EC, sebbene per ragioni diverse.
Nella impugnata sentenza in verità si è finito per escludere che nei confronti di SA EC il giudicato si fosse formato in relazione a quella più
grave accusa;
si è però determinata una pena anni
dieci di reclusione - che è uguale al massimo edit-
tale per l'ipotesi contestata e prevista dal 1° e IV°
.
comma dell'art.416 bis C.P..=
Ma oltre ad essere stata assunta una contradditto-
ria decisione, perchè quel differenziato trattamento punitivo non si armonizzava con i presupposti ai
...
quali si era fatto esplicito riferimento, non si è
neppure fornita alcuna specifica motivazione sulle regioni per le quali si è ritenuto di far ricorso al massimo della pena'. Nella sentenza si è fatto ge-
nerico riferimento alle manifestazioni "vivaci" e
"pericolose" sotto il profilo criminale, cui aveva dato origine quell'associazione, ma tali espressioni non individuavano affatto il contributo personale offerto dall'imputato ricorrente. D'altronde, la sola appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ed armata esprime, nella sola sua astratta e generi-
ca previsione, un giudizio di disvalore morale e SO-
ciale che il legislatore ha recepito, predisponendo un trattamento sanzionatorio differenziato rispetto IMA
a quello previsto per i partecipanti alle associa-
zioni per delinquere prive di quei connotati.
Pertanto, se la pena dev'essere stabilita nel mas-
simo, non è certamente sufficiente fare riferimento al generico programma di un'associazione mafiosa,
ma è dovere del giudice del merito dare contezza della decisione adottata attraverso la individua-
zione del ruolo concretamente sviluppato dal singolo partecipe, nonchè mediante una coorente valutazione della sua capacità a delinquere : trattasi di una seel ta che, benchè affidata al potere discrezionale del giudice, non può esaurirsi in una immotivata deei-
sione, sottratta alla possibilità di verifica del-
la correttezza dei criteri utilizzati per la indi-
viduazione della sanzione!
E' soltanto attraverso la motivazione;
infatti, che si può ricostruire il procedimento logico del giu-
dice e quindi verificare se quella globale valuta-
zione del fatto-reato e della personalità del colpe-
vole, secondo i parametri indicati nell'art.133 0.
(P., non superi i confini dell'area della discrezio-
☐ nalità..
La motivazione dovrà poi essere tanto più approfon-
dita e diffusa quanto più ci si discosti dal minimo edittale, in quanto una scelta che si identifica nell'assumere, nell'ambito del-parametro punitivo
_che il legislatore ha fissato, il massimo coeficien-
te; non può sottrarsicalla enunciazione di adeguate valutazioni sugli aspetti essenziali della condotta te della personalità. ཀྑཏེ ། | ལ, ཨཱིས པན བ བ པ ས
Artaléionere si è completamente sottratta la Corte
di Messina:
Merita anche accoglimento il ricorso che è
stato présentato da AB VI in ordine alla
2001 determinazione della pena per il reato associativo.
| La sentenza impugnata ha determinato la pena in relazione all'accusa di partecipazione all'associa-
zione; in anni cinque e mesi dieci di reclusional.
La Corte di Messina è partita da una pena-base di anni sei ed ha poi ridotto questa, per effetto del-
le attenuanti generiche, riconosciute prevalenti sulle contestate aggravanti, di due mesi.
- Nella sentenza non è stata offerta alcuna motiva-
zione sul modo con il quale il giudice di rinvio
è pervenuto a quella decisione : la pena-base è
stata scelta tra il minio ed il massimo edittale,
gli effetti riduttivi;
conseguenti alle ricono-
sciute attenuanti, sono stati contenuti ai limiti
10 della materiale apprezzabilitàt
Pertanto, per le ragioni già dėdotte, la pronuncia -116-
dev'essere annullata, non essendo possibile coglie-
re gli aspetti prevalenti della condotta o dellas personalità del colpevole considerati dal giudice i̇del merito nella determinazione della pena.
E poichè questa Corte non può. söstituirsi al giudice di merito nell'adeguare la pena alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del colpevole,
a tale onere dovrà provvedere il giudice di rinvio,
ia Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria;
inel rispetto dei principi di diritto su enunciati,
utilizzando lo risultanze già acquisite ed avvalen-
dosi dei criteri previsti nell'art. 133 C.PA-
Tale valutazione dovrà essere compiuta nella più
ampia autonomia, non sussistendo, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'imputato AB,
alcuna preclusione processuale in relazione ai criteri utilizzabili ai fini della concreta deter-
-minazione della pena ed in conseguenza della irrevo-
cabilità della condanna che per quel reato era stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello
di TA. Detta preclusione ha esaurito i suoi
¨éffetti nella declaratoria di responsabilità di tutti é quattro gli imputati per quel delitto;
non-
ohè in relazione alla concessione delle attenuanti generiche per AB e, infine, nel giudizio di --1174 -
„prevalenza che era stato espresso in rapporto alle contestate aggravanti : i conseguenti effetti ridut-
tivi che tale comparazione determina sulla misura del-
la pena andranno rideterminati dal giudice di rinvio
☐ attraverso una rinnovata ed, ampia valutazione degli aspetti oggettivi, e soggettivi che si riterrà di……
poter esprimere, adempiendo quelle attenuanti alla essenziale funzione di adeguare la pena in senso favore-
vole al reo, alle concrete dimensioni del fatto ed alla capacità a delinquere del suo autore
Ne consegue che il giudice di rinvio, nel ridetermi-
nare la riduzione della pena-base per effetto delle attenuanti generiche, dovrà osservare il divieto della
|"reformatio in peius" , costituendo esso un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, sicchè
dalla riconosciuta prevalenza di quelle attenuanti s sulle aggravanti dovrà trarre, nel rispetto di tale principio, ogni conseguente determinazione. ----
- Improponibile è invece il motivo di ricorso de dotto nell'interesse di HE e SA EC
in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche dette attenuanti sono state negate ad en-
trambi gli imputati dal primo giudice e tale statuizio-
no è stata confermata dalla Corte d'Assisend'Appello
"di TA, divenuta ormai irrevocabile in relazione -
1
1
8
alla condanna per il reato associativo ed in ordine
+
-
a tutte le conseguenti statuizioni, eccezion fatta per la concreta determinazione della pena..
E' invero preclusa, dopo l'intervento della sentenza delle Sezioni Unite, ogni indagine sulla meritevolez-
za da parte dei due imputati di quelle attenuanti
"... non avendo il giudice di legittimità ritenuto di poter accogliere, in relazione a cuella condanna,
la specifica richiesta di riesame che era stata
-'.
prospettata sotto il profilo del vizio di motivazio-
net"
La particolare delimitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio, così come delineata dall'art'.
C 545 C.P.P., non consente di estendere l'indagine:
Halle parti della sentenza non colpite dall'annulla-
mento ed a queste neppure legate da un vincolo di
-connessione essenziale,
Rappresentano, infatti, parti autonome della sen-
tenza il concorso delle circostanze e la determi-
nazione della pena (cfr. sentenza n.7646 del 27.
settembre 1984, etc.) : da un lato i due istituti sono regolati da una disciplina normativa separata e distinta e, dall'altro, la ripercussione indotta dallè circostanze sulla pena non costituisce con-
nessione in senso tecnico, bensi effetto riflesso -
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- -120-
bilità degli imputati non solo per il reato di strage e per le altre imputazioni connesse, ma anche per il reato di partecipazione all'associa-
zione per delinquere contestata al capo N della rubrica : una volta assolti gli imputati da tutte le imputazioni, eccezion fatta per quest'ultima,
legittimamente il giudice di rinvio ha confermato quella statuizione di condanna alle spese,in quanto almeno per uno dei reati contestati una sentenza di condanna era intervenuta e non era stata modifi-
cata.
Non va dimenticato che l'obbligo del paga-
mento delle spese processuali è una delle conse-
guenze giuridiche della sentenza di condanna ed a nulla rileva il fatto che per alcuni reati contesta-
ti il successivo iter processuale, attivato dalla diniziativa delle parti;
ha prodotto effetti favore-
voli, una volta stabilito che, sia pure, per un sol capo, la sentenza di condanna è divenuta irre-
vocabile:
La condanna alle spese è indivisibile, perciò, in un processo cumulativo, concernente più imputazion ni, permane l'obbligo del loro pagamento tutte le volto in cui;
per una o più di quelle imputazio-
ni, sia stata pronunciata sentenza di condanna. -121- -
Merita, invece, accoglimento il terzo motivo di ricor- ai so presentato dallo stesso difensore nell'interesse degli stessi imputati, in relazione al capo della B-
Isentenza della Corte di Messina e con la quale èn
stata confermata la condanna di tutti e quattro gli imputati al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese in favore delle parti civili, e cioè la to la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presi ant denza della Regione Siciliana, il Comune di Palermo,
ed il Ministero degli Interni, condanna che era stata già disposta dal primo giudice.
I ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt: 91-489-22 e 23 C.P.P. e 185 C.P., in relazione a tale statuizione, sostenendo che quelle parti civili testa- erano legittimate ad intervenire nel procedimento
Lla soltanto in relazione al reato di strage ed allena imputazioni a questo reato connesse, sicchè quella Core-
condanna,conseguente all'accertamento della loro responsabilità per il solo delitto di partecipazione all'associazione, era illegittima ė; come tale, do- I
in veva essere annullata senza rinvio, ai sensi del zio- l'art.539 nn. 4 0 7 C.P.P.
Risulta dagli atti ed in particolare dalle dichiara-
zioni di costituzione che 1'Avvocatura dello Stato,
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
" -122=
la Presidenza della Regione Siciliana e per il Mi-
mistero degli Interni, il 14 ottobre 1983 aveva
depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Caltanisetta, nonchè dal processo verbale della de-
liberazione assunta dal Consiglio Comunale di Pa-
lermo e con la quale era stato dato mandato al sindaco della città di costituirsi parte civile nel procedimento, che l'azione civile era espressamente limitata al conseguimento del risarcimento dei danni materialice morali conseguenti alla strage perpe-
trata il 29 luglio 1983 : il potere decisorio del giudice penale, in relazione al "petitum" ed alla
"causa petendi" era quindi delimitato, dall'atto introduttivo del giudizio civile nel processo pe-
nale, al conseguimento dei danni derivanti da quel delitto. La domanda cristallizza l'ambito dell'in-
tervento delibativo del giudice, essendo rimesso alle parti, per effetto del principio dispositive recepito nel nostro ordinamento processuale, non solo la iniziativa, ma anche la funzione di speci-
ficare l'oggetto della invocata pronuncia ed il titolo giuridico che la giustifica.
Una volta circoscritta quell'azione risarcitoria ai soli danni conseguenti alla strage, al giudice penale non poteva essere consentito, senza violare 123=
l'art. II2 C.P.C., dare a quella domanda un contenu-
to più ampio e tanto meno imputarla ad un titolo.
diverso..
D'altronde, la Corte d'Assise di Caltanisetta aveva pro-
nunciato la condanna degli imputati EC HE
e EC SA al risarcimento dei danni in favo-
_re di quelle stesse parti civili, unicamente perchè
aveva entrambi riconosciuto colpevoli del delitto. ini di strage, tant'è vero che un'analoga pronuncia non era stata assunta nei confronti di ABne
di PI, assolti da quella accusa e condannati,
invece, per la partecipazione all'associazione per delinquere'.-
I vizi di "ultra"-ed "extra" petizione nei quali è
112 incorsa la impugnata sentenza devono essere rimossi attraverso l'annullamento-senza rinvio : ad analoga-
conclusione deve pervenirsi in relazione alla decla-
-ratoria di condanna al pagamento delle spese-in
-
-
favore delle stesse parti civili ( Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione
Siciliana, Comune di Palermo e Ministero degli In-
terni), risultando esse succumbenti nel giudizio avente ad oggetto i soli reati per_i_quali_era
stata esercitata l'azione civile risarcitoria..
-L'assoluzione, con qualsiasi formula pronunciata, -124-
preclude al giudice penale la possibilità di deci-_
dere sull'azione civile, eccezion fatta per l'espres-
sa deroga prevista dalla Legge 3 agosto 1978 n.405._.
ed in relazione all'applicazione della causa estin-
tiva dell'amnistia'.
L'onere della rifusione delle spese è collegato al-
-la succumbenza, da valutarsi in relazione alla do-
manda proposta in giudizio, e quindi, una volta ri-
conosciuta non provata la responsabilità degli impu-
tati in relazione ai reati che giustificavano l'eser-
cizio dell'azione civile, le parti civili non aveva-
_ no più titolo per chiedere ed ottenere la condanna.
degli imputati al rimborso di quelle spese..
Non va invero confuso il diritto della parte civile alla partecipazione in tutti i gradi del giudizio e e fino al momento in cui è in discussione l'accerta-.
mento del fatto produttivo della obbligazione civile,.
con l'obbligo che ha l'imputato al rimborso delle spese alle quali ha dato causa, obbligo che in tanto sorge in quanto risulti essere succumbente in quel.
giudizio, ipotesi questa che certamente non si era verificata nel caso in esame.
Dell'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza ed in relazione ad entrambe quelle statui-
zioni, dovranno fruirne non solo HE e AL ,125
re, EC, i quali, con i loro ricorsi, hanno espres-
samente devoluto a questa Corte l'esame della dedotta denuncia, ma anche AB VI e PI RO,
per gli effetti estensivi della impugnazione : es-
sendo stata accolta l'eccepita violazione della legge processuale, tutte le parti del rapporto pro-
cessuale possono partecipare agli effetti favorevoli della relativa pronuncia.
Risulta pertanto superfluo l'esame del settimo ed ultimo motivo di ricorso dedotto dall'Avvocatura
dello Stato nell'interesse delle parti civili ricor-
renti, e con il quale si è denunciata la violazione dell'art.489 C.P.P. in relazione alla determinazione dell' ammontare complessivo delle spese liquidate in favore delle medesime parti civili : il mancato riconoscimento del diritto a percepirle dissolve,
le,
.com'è evidente, qualsiasi necessità di verificare l'esattezza dei criteri seguiti dal giudice di rinvio ito in ordine a quella liquidazione'..
Poichè nessuno dei motivi di ricorso dedotti dalle
.
⠀-parti -civili risulta meritevole di accoglimento,
le parti civili ricorrenti, la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, la Presidenza della Regione Sici-
-liana, ed i Ministeri degli Interni, di Grazia e..
-- --Giustizia e della Difesa, debbono essere tutte con- 126
dannate in solido, ai sensi dell'art.549 C.P.P.,
al pagamento delle spese processuali e, ciascuna,
al versamento della somma di lire cinquecentomila 5
in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
i
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del.
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Messina.
Dichiara inammissibile il ricorso di PI Pie-
tro
- Annulla senza rinvio la impugnata sentenza nei ri-
guardi di EC HE, di EC SA e,per l'effetto estensivo, anche di PI RO e di
AB VI, in ordine alla condanna dei suddet-
ti imputati al risarcimento dei danni ed al pagamen-
to delle spese in favore delle parti civili.
Annulla altresì la stessa sentenza nei confronti di EC HE in ordine all'entità della pena,
da determinarsi per il delitto previsto dall'art'..
416 bis commi I° e IV° C.P.; nonchè per la misura delle pene inflitte a EC SA e AB Vin-
cenzo per la stessa imputazione e rinvia per la relativa deliberazione alla Corte d'Assise d'Ap-
pello di Reggio Calabria'...
Sostituisce la formula assolutoria "per non aver -127-
commesso il fatto" a quella "per insufficienza di prove" contenuta nella stessa sentenza, per tutti e quattro gli imputati ed in relazione a tutte le imputa-
zioni comprese tra il capo A ed il capo M della rubrica,
stante l'immediata applicazione dell'art.254 delle norme.
transitorie del nuovo codice di procedura penale (D.
Igs. 28 luglion1989 n.271).
Rigetta nel resto i ricorsi di EC HE, EC,
SA e AB VI.
Rigetta i ricorsi delle parti civili, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Sicilia-
ha, Ministero degli Interni, Ministero di Grazia e Giu
stizia e Ministero della Difesa e condanna le stesse,
in solido, al pagamento delle spese processuali e,
ciascuna, al versamento della somma di lire cinque-
centomila (500.000) in favore della Cassa delle am-
mende
Così deciso in Roma il 9 gennaio 1990
IL CONSIGLIERE estensore
(dr.N.Marvulli)
IL PRESIDENTE
(Fr.Prof Raffaele, DOLCE)
Toffaele try Mata in Cancelleria eagl
Rome, 31 MAG 1998. IL GANCELLIERE 1 M 1 6 9 7
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 9.1.1990
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE V PENALE
Composta dagli lll.mi Sigg.: N. I
Presidente Dott. Prof. DOLCE Raffaele
Consigliere REGISTRO GENERALE 11. Dott. BILARDO GI
N. 23617/89 2. PANDOLFO EP VI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE :3. »>>> MARVULLI Nicola
».
UFFICIO COPIE
Rujasciata copia studio FOSCARINI Bruno
all SIG. ha pronunciato la seguente per diritti10: 1990 SENTENZA
IL CANCELLIERE
Pasul ricorso proposto da : TO VI n.14 gennaio 1939 a Palermo;
CA RO n.14 novembre 1958 a Palermo;
CO VA n.7 luglio 1927 a Palermo;
CO HE n.12 maggio 1924 a Palermo;
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di
Messina;
AVVOCATURA DELLO STATO per le parti civili: Presiden- za del Consiglio del Ministri e della Regione Sici➡
XXX XXX e Ministeri degli Interni, della Di- fesa e di Grazia e Giustizia;
avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di
Messina in data 21 dicembre 1988;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82 dr. Nicola MARVULLI;
Udito, per la parte civile, l'avv. De AN Enrico;
l'avv.
Gullo Diego e l'avv. Salerno MI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. CECERE Carmine;
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di
PI RO e del Procuratore Generale;
per l'an- nullamento senza rinvio in relazione alla condanna degli imputati al risarcimento dei danni ed al pa- gamento delle spese in favore delle parti civili;
per il rigetto del ricorso delle parti civili;
per la sostituzione della formula di assoluzione
(per tutti e quattro gli imputati ed in relazione ai reati compresi tra il capo A ed il capo M della rubrica e per il rigetto, nel resto, dei ricorsi di EC SA, EC HE e AB VI;
Uditi i difensori avveti : SINISCALCHI GI, TRANTI-
NO VI, MAMMANA TT, VENETO MA e
LO RE GI;
-3- -
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
Il procedimento, devoluto per la terza volta all'e-
same di questa Corte, si riferisce all'attentato di-
namitardo che fu compiuto la mattina del 29 luglio
1983 in prossimità dell'abitazione del dott.Rocco
靈 NN, Consigliere Istruttore presso il Tribuna-
le di Palermo.
· La violenta deflagrazione che aveva provocato la morte del magistrato e degli uomini della scor-
ta, il maresciallo Mario Trapassi e l'appuntato Sal-
vatore TO, nonchè del portinaio dello sta-
bile, NO Li Sacchi, ed il ferimento di dician-
nove persone, si era sprigionata da un'autovettura
"Fiat 126", rubata due giorni prima ed alla quale era stata applicata una targa sottratta, nella not-
te precedente, ad altro veicolo : la macchina, la-
sciata in sosta a pochi metri dall'abitazione del dott.NN, in via Pipitone, a Palermo, carica
2 di tritolo, era stata fatta esplodere attraverso
2.
telecomando azionato a distanza, proprio nel un momento in cui il magistrato, salutato dal portiere,-
si accingeva a salire sull'autovettura che gli era stata messa a disposizione dell'amministrazione.
Dopo appena una settimana dalla strage, il 5 ago-
sto 1983, venivano denunciati, perchè accusati di -4-
esserne gli autori, AB VI, PI Pie-
tro, il cittadino libanese BU CH SS, non-
chè i FR HE e SA EC ed un loro cugino, soprannominato "TÒ l'ingegnere"
La rapida conclusione delle indagini era giusti-
ficata dal fatto che gli inquirenti, sia al fine E
di ricostruire la causale del delitto che per indi-
viduarne gli autori, avevano ritenuto appaganti le rivelazioni che BO CH SS aveva fatto, nei giorni precedenti la strage, nel corso di alcuni colloqui, al dirigente della "Criminal-pool" del-
la Sicilia occidentale, il dr.IN De UC.
Il libanese aveva in particolare riferito, ed in ripetute occasioni, di essere venuto in Sicilia
per avere contatti con tali NZ e IE, suc-
cessivamente identificati in AB VI e
PI RO, i quali lo avevano sollecitato ad interessarsi per la fornitura di morfina-base e, in un secondo momento, anche di armi, la cui disponibi-
lità era richiesta dall'organizzazione alla quale essi appartenevano e diretta dai "EC di AC
in quanto era in preparazione un attentato per soppri-
mere il prefetto De SC preposto alla dire-
zione del Commissariato per la lotta alla mafia-
nonchè quanti, magistrati, poliziotti e carabinieri 55-201
con la loro zelante attività investigativa, ostacola-
vano la realizzazione del programma perseguito da quella organizzazione.
a Si.accertava altresì che il libanese, trasferito-
-sica Milano unitamente a TO e PI, aveva avito contatti con il gestore di un bar di Pioltel-
lo, tale La SA Ferdinando, invitato a fornire all'organizzazione alcune pistole. S
Nell'ambito delle rivelazioni di SS decisivo rilievo veniva attribuito al contenuto della conver sazione 'telefonica che la sera del 26 luglio 1983;
appena tre giorni prima della strage, il libanese aveva con il dr.De UC : ralofunzionario che gli rim-
proverava di non aver fornito alcuna concreta infor-
mazione, idonea a dar vita ad una operazione di po-
lizia giudiziaria, SS replicava che l'organizza-
zione alla quale egli aveva fatto riferimento era in procinto di acquisire la disponibilità materiale del-
he armi necessarie per l'esecuzione dell'attentato
M e-precisava che questo sarebbe stato diretto non solo contro il prefetto De SC, bensì anche ri. nei confronti del dott. AN Falcone, Giudice
Istruttore presso il Tribunale di Palermo e che, per
1ą sua esecuzione, si sarebbe fatto ricorso non già
alle armi tradizionali ed alla cui ricerca AB -6--
e PI si erano in un primo tempo interessati,
mè dei fucili lanciagranate che costoro erano riu-
sciti a procurarsi a Milano pur senza la sua media-
-zione, bensi del sistema "palestinese" e cioè, come egli stesso spiegava all'incredulo funzionario, col-
Locando lungo il prevedibile percorso della vitti-
ma un'auto carica di materiale esplosivo, dotato di un congegno a distanza e telecomandato, idoneo.
a provocarne lo scoppio.
La specificità della notizia;
coincidente con im-
pressionante esattezza con le modalità dell'avvenu ta strage, integrata da alcuni riscontri sui rappor-
ti intercorsi tra i protagonisti della vicenda e risultanti da numerose conversazioni telefoniche -
che la polizia aveva avuto modo di intercettare,
suggeriva agli inquirenti di recepire, ritenendole attendibili, le rivelazioni di BO CH SS,
Дa cui rilevanza "probatoria veniva esaltata dalla supposta individuazione di una imponente causale,
e cioè il risentimento dei FR HE e Sal-
vatore EC verso quel magistrato che era stato preposto alla direzione dell'ufficio dal quale era-
no state assunte efficaci iniziative nella lotta alla mafia, culminate nell'emissione di mandati di cattura e di provvedimenti di sequestro proprio nei -7-
horo confronti.n
La denuncia veniva estesa anche nei confrontindita
SS, in quanto le notizie da lui confidate agli inquirenti prima che la strage wenisse realizzata erano giudicate incomplete e reticentie werosimil-
mente dettate dal bisogno di coccultare il suo per-
sonale coinvolgimento negli atti preparatori di quel grave delitton ag ainstfal ta
SS veniva arrestato il 3 agosto 1983, mentre si recava ad un cappuntamento concordato con il dott.
Desirical; il giorno successivocerano tratti in ar-
resto AB e PI, mentre gli altri imputati rimanevano latitanti a H ab
Gli atti del procedimento erano trasmessi, ai sen-
si dell'art. 41 bis C.PxPa,sal Procuratore della Re-
pubblica di Caltanisetta, il quale emetteva ordine.
discattura nei confronti deinFR HEte Sal-
vatore EC, nonchè di TÒ EC, di AB, AR-
pisile SS, accusandoli dèi reati di strage, di omicidio volontario plurimo ed aggravato,di lesioni
4 volontarie ai danni di diciannove persone, di vio-
Lenza a pubblico ufficiale, di esplosione pericolosa in luogo abitato, di furto pluriaggravato della mac china e della targa, di detenzione, porto e fabbrica-
- zione dell'ordigno esplosivo e infine di parteci -8- _ __
pazione ad un'associazione a delinquere armata e di tipo mafioso, diretta ad operazioni speculative nel campo della droga, nonchè alla consumazione di:
reati e di atti di violenza di carattere terrori-
stico ed eversivo.
A conclusione della sommaria istruzione veniva e-
messo decreto di citazione a giudizio dinanzi alla
Corte di Assise di Caltanisetta per gli stessi rea-
ti on 3
Al dibattimento si costituivano parti civili la Presidenza del Consiglio dei Ministri, :la Presi-
denza della Regione Siciliana, il Comune di Paler-
mo, ed i Ministeri degli Interni, della Difesa,
a di Grazia e Giustizia, nonchè i parenti delle vittime, QU AG vedova NN, Lombar-
do SA RI vedova TO, RI AT
vedova Trapassi, se cinque delle diciannove persone che avevano riportato lesioni, CU AN;
EC IO, AL AM, IN Lo IG,
SA LV.: སྶ
ས
ཙ
Nel corso del dibattimento venivano acquisiti nu-
merosi atti, quali i mandati di cattura emessi contro i FR EC, gli atti della Commissione
$
1
Parlamentare anți-mafia, le dichiarazioni rese dal dott NN al Consiglio Superiore della Magistra- -9-
tura dopo l'omicidio del dr.Costa, Procuratore delt la Repubblica di Palermo, la relazione di servizio redatta da un funzionario della Squadra Mobile di
Palermo, il dr.Cassarà, sulle rivelazioni a lui fatte da SS dopo la strage, nonchè la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 6 giugno-
1983 nei confronti di SP SArio ed altri cen-
todiciannove imputati ed i verbali relativi alle intercettazioni telefoniche che erano state eseguite in relazione allo stesso procedimento.
- Quindi, con sentenza del 24 luglio 1984 la Corte
di Assise di Caltanisetta affermava la responsabi-
lità dei FR HE e SA EC in or-
dine a tutti i reati contestati,unificati dal vin-
colo della continuazione, e condannava entrambi all'ergastolo; condannava altresì AB e ARpi-
si ad anni quindici di reclusione ciascuno, rite-
nendoli colpevoli del solo delitto contestato al capo N) della rubrica, e cioè della partecipazione all'associazione per delinquere armat, e di tipo ma-
¾ fioso, finalizzata alla realizzazione di atti di violenza terroristica ed eversiva;
assolveva gli stessi imputati da tutti gli altri reati, per non aver commesso il fatto AB e per insufficienza di pro-
ve PI;
assolveva infine BO CH SS -10-
e SA EC, detto "TÒ l'ingegnere, e da tutte le imputazioni loro ascritte, per non aver commesso il fatto.
La Corte di Caltanisetta, dopo aver rilevato che su talune circostanze, non del tutto marginali il racconto fatto agli inquirenti da SS, sia prima che dopo la esecuzione della strage, era sta-
to impreciso, riteneva di poter formulare, sul nu-
cleo essenziale di quelle rivelazioni, un giudizio positivo di attendibilità, sia in ordine alla esi-
Istenza dell'associazione a delinquere facente ca-
po ai FR HE e SA EC, e della quale facevano parte AB e PI, che alla causale del delitto, recepita nell'ottica prospet-
tata dagli inquirenti. La Corte riteneva quindi che HE é SA EC, preposti al verti-
ce di quell'associazione, ed il cui programma,nel-
la concreta attuazione, era stato ostacolato dal moltiplicarsi delle iniziative giudiziarie assunte dall'Ufficio Istruzione di Palermo, non potevano che essere gli ideatori e gli organizzatori della strage realizzata il 29 luglio 1983.
Era però giudicata carente la prova della parteci-
pazione di AB a quell'evento ed agli atti che lo avevano preparato, essendosi accertato che era -II--
rimasto in compagnia di SS sia alcuni giorni prima del 29 luglio, che quella stessa mattina;
vi-
ceversa, dubbi persistevano, nell'ambito di quell'ac-
cusa, nei confronti di RP, essendo questi ri-
masto a Palermo in quei giorni ed essendosi il suo alibi rivelato mendace, di fronte all'inattendibi-
-lità del testimone al quale era stato affidato;
ta-
le LL EP : questi, infatti, nel confer-
marê di avere incontrato PI la mattina del
29 luglio, aveva poi finito per dichiarare di avere avuto dall'imputato la documentazione: comprovante
1ªávvenuta conclusione di un' contratto di ÷ acquisto di una macchina per scrivere il giorno 2 agosto
1983 glorno in cui sicuramente PI non pote-
va trovarsi a Palermo, perchè trasferitosi a Reggio
Calabria in compagnia di AB.
La Corte di Caltanisetta escludeva, infine, che
BO CH SS avesse svolto un ruolo equivoco,
diverso dal mero informatore e del pari escludeva che vi fosseno prove a carico di quel TÒ EC,
ricompreso tra gli organizzatori della strage, sul-
1' erroneo presupposto che anche nei suoi confronti fosse stato emesso, nel luglio del, 1983, un mandato af cattura per l'omicidio del generale LL Chie-
B- off b u t affeb atu sa.
た -12--
Avverso questa sentenza proponevano appello il-
✓ Procuratore della Repubblica,.il/Procuratore Gene-
tale presso la Corte d'Appello di Caltanisetta,ic quattro imputati condannati;
nonchè l'Avvocaturas
dello Stato in rappresentanza dei Ministeri della
Difesa, degli Interni e di, Grazia e Giustizia,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del-
-la Presidenza della Regione Siciliana, ed alcune parti civili private;
QU AG vedova
NN, RI AT vedova Trapassi, Lo_
IG IO e LV SA: tugut'ffe
*La Corte d'Assise d'Appello di Caltanisetta di--
sponeva la rinnovazione parziale del dibattimento
..
per acquisire alcune sentenze nonchè copia dei ver-
cobali relativi alle dichiarazioni-rese, in altri
• Contorno Salva-procedimenti, da US MM, d tore, NA VI ed MI GE ed ordinava la citazione di quest'ultimo, nonchè di –
tale TT NO per essere liberamente inter-
rogati ai sensi dell'art. 348 bis C.P. P E
Quindi, con sentenza del 14 giugno 1985 la Corte
| dichiarava inammissibili, per mancata presentazio-
of ne dei motivi, l'appello delle parti civili, Passa-
UA AG e CU AN, e, in parziale accoglimento delle impugnazioni del Pubblico Mini-
- -13-
ES e delle altre parti civili, riconosceva la
-responsabilità dei quattro imputati in ordine a tut-
ti i reati contestati, unificati sotto il profilo della continuazione e, esclusa la finalità di ter-
frorismo e di eversione dell'ordine democratico;
o condanñava AB e PI: alla pena di anni ven-
tidue di reclusione, giorni venti di arresto e li-
re.due milioni di multa;
concedendo ad entrambi le attenuanti generiche che dichiarava prevalenti su tutte le aggravanti contestate"; confermava la condanna all'ergastolo per i FR HE
SA EC, nonchè le assoluzioni disposte dal primo giudice nei confronti di' BO CH Ghas-
sane di TÒ EC ed estendeva a AB o AR
(pisi:la condanna al risarcimento dei danni in fa-
vore delle parti civili pubbliche e private.
I gindici d'appello concordavano con le valuta-
zioni del primo giudice in ordine all'attendibilità
delle rivelazioni fatte da SS ed utilizzavano רי.
ai fini della prova della esistenza dell'associazio-
ne di tipo mafioso ed alla quale, nel suo racconto,
aveva fatto riferimento il libanese, le indicazioni che erano state offerte, in altri procedimenti, da
MM US e SA, Contorno. Particolare
rilievo veniva attribuito ad un episodio descritto -14- -
da MI GE al giudice istruttore di Paler-
- mo il 15 febbraio 1985 e da questi confermato di-n nanži alla stessa Corte;
circa il progetto dei fra-
telli EC di far sopprimere, in carcere;
Ferdinan-
do La SA, perchè erroneamente ritenuto l'autore delle rivelazionisfáttė agli inquirenti da SS.
-Avverso¬tale sentenza proponevano ricorso per cas–
sazione tutti e quattro gli imputati condannati.com
Ela prima sezione di questa Corte con sentenza⠀ŕ-
del 3-giugno 1986 annullava la decisione impugna->
ta e rinviava;
per un nuovo giudizio, alla Corte
d'Assise d'Appello di TA. Rilevava la Corte
che i giudici d'appello non erano riusciti a con-
-
fortare il÷soggettivo convincimento di colpevolez-
za degli imputati con la indicazione di obbietti÷-
vi riscontri la responsabilità degli accusati v era stata affermata utilizzando dichiarazioni rese in altri probëdimenti, non ancora definiţi, da Tom-
maso US)- SA: Contorno;
VI Sina-
grated GE MI;
ma queste dichiarazioni,
contenendo delle chiamate in correità; esigevano –
di essere verificate nei loro aspetti intrinseci-
ed estrinseci. Quanto poi alle rivelazioni fatte da BO CH SS, la Corte rilevava come fos-
se necessario distinguere quelle fatte dal libanese "confidente" , trasformatosi poi in un vero e pro-
prio agente provocatore e,le seconde, ad un imputa-
to, nell'esercizio del diritto di difesa, sicchè
tutte richiedevano una rigorosa verifica, secondo consuēti parametri di valutazione e dopo avere individuato, attraverso una valutazione critica del contenuto, quali tra quelle dichiarazioni,non sempre omogenee, fosse la più verosimile o corrobo-
rata da maggiori ed affidabili riscontriti -16- -
SA, e provvedeva altresì all'interrogatorio di BO CH SS - la cui assoluzione era dive-
muta irrevocabile - nonchè di US, Contorno,
La SA e di tali RI IO e CH Ste-
fano p a
US, Contorno e La SA confermavano le loro precedenti dichiarazioni;
BO CH SS
insisteva nell'affermare che La SA, in sua pre-
senza, a AB o PI aveva promesso di procu-
rare aloune pistole;
RI IO riferiva di avere stipulate con CH NO, cognato di Ra-
bito, un compromesso per l'acquisto di due apparta menti, ma poichè il contratto definitivo non era stato più concluso, dopo avere invano chiesto alla controparte la restituzione del prezzo già versato,
si ora visto recapitare un vaglia bancarid, per
1'importo di ventisette milioni, emesso su richie-
Ista di SA EC'.
Quindi la Corte di TA, riesaminate le risul-
tanze acquisite, con sentenza del I luglio 1987, in parziale riforma della decisione del primo giudice,
dichiarava AB e PI colpevoli del delitto jdi strage di cui all'art.422 C.P., assorbendo in tale imputazione i reati di omicidio e di lesioni
(volontarie, nonchè di tutte le altre imputazioni -17=
10 contestate e, esclusa l'aggravante prevista dall'art.
ive- I della Legge 15 dicembre 1979 n.625, "condannava a ciascuno, con il concorso delle attenuanti generi- 55 "
che ritenute prevalenti sulle aggravanti, að annï
ventidue di reclusione ed a lire due milioni di mul-
- ta. Confermava, quanto a HE e SA EC
la condanna all'ergastolo, apportando anche nei lo-
ro confronti quei provvedimenti modificativi della originaria contestazione, così come disposti nei confronti degli altri due imputatio
Contro tale sentenza ricorrevano per cassazione tutti o quattro gli imputation
÷✓ Il procedimento era assegnato, su richiesta del
Procuratore Generale, alle Sezioni Unite, in consi derazione della particolare importanza delle que stioni prospettate e concernenti i criteri di valu.
*
* tazione della prova.
Le Sezioni Unite ritenevano di respingere, perchè v infondate, tutte le numerose censure che gli impu-
tati ricorrenti avevano prospettato in relazione ad alcune ordinanze pronunciate dalla Corte d'Assise
d'Appello di TA e con le quali erano state to ritenute superflue o irrilevanticle richieste dis acquisizione di nuove prove;
dichiaravano insussi stente la dedotta violazione dell'art.90˚C.P.P. in
.
3
1 -18-
relazione alle imputazioni che erano state elevate a carico degli stessi imputati nel procedimento pendente a Palermo ed avente ad oggetto l'accusato di avere essi detenuto esplosivi e congegni mici diali, sul presupposto che trattavasi di fatti di-
(versi, sicchè nessuna efficacia preclusiva dell'eser-
cizio dell'azione penale, poteva derivare dalla sen-
tenza di proscioglimento che, su quell'accusa, era stata nel frattempo pronunciata dal Tribunale di
-Palermo'.
Quanto poi alla imputazione di cui all'art.416 bis
C.P. (capo N della rubrica), reato di cui tutti e quattro gli imputati ricorrenti erano stati ritenu-
ti colpevoli, le Sezioni Unite rilevavano che le questioni prospettate in relazione a quella statui-
zione di condanna erano prive di fondamento : la partecipazione di AB e PI all'associazio-
ne facente capo al FR EC e dedita al traf-
-fico di sostanze stupefacenti era stata ricostrui-
ta, secondo la Corte, non solo attraverso le accu.
seidi SS, ma anche in base alle indicazioni offerte da US e Contorno, nonchè dai funzio-
nari di polizia che si erano occupati di quelle indagini.
Quanto, invece, all'affermazione di responsabili- -19-78-
tà per il delitto di strage e per tutte le altre impu- Ete
tazioni a questo connesse;
le Sezioni Unite rileva- T
vano che, a differenza di quanto era avvenuto per il reato di partecipazione all'associazione per delin s t quere, erano state utilizzate, per motivare il con 1
1
vincimento di certezza espresso sulle responsabilità
degli accusati, le sole rivelazioni di BO CHi
SS i non si era considerato, secondo la Corto,
che l'interrogatorio al quale era stato sottoposto il libanese il 2 marzo 1987 non aveva affatto dissol-
to le discordanze evidenziate nelle precedenti di-
chiarazioni, tant'è vero che persino sulle modalità
ɓ le quali aveva tentato di spiegare di essere ve-
muto ſa conoscenza del progetto relativo all'âtten-
tanto erano state fornite molteplici e non sempre i coincidenti versioni.
Viceversa, nella ricostruzione contenuta nell'annul-
colata sentenza, erano state utilizzate le risultanze dei diversi interrogatori, sovrapponendole, anche quando esprimevano diverse e discordanti realtà.
Non si era poi precisato se tutte quelle discrepanze,
coinvolgenti aspetti essenziali della vicenda;
poteva-
no spiegarsi con il fatto che SS aveva assunto la qualità di imputato e quindi poteva aver subito il condizionamento psicologico conseguente al ra- -20-
gionevole timore di vedere compromessa la sua si-
tuazione processuale, covvero con la sua scarsa pa-
dronanza della lingua italiana, o, più semplicement te, perchè si era fatta un'imprecisa verbalizzazio– ༦
+
-
་ nes ft reviton von
Rilevavano altresì le Sezioni Unite che la Cor
te di TA non aveva neppure esaminato se l'in-
tervento di quel sedicente "HE" che SS_
aveva descritto come autorevole remissario dell'or-
ganizzazione, in grado di estromettere AB o
PI dal delicate incarico relativo al repert-
mento delle armi, avesse avuto un qualche rilieve
Lanche al fine di conservare al precedente contribu-
to offerto da AB e PI un'apprezzabile ri-
levanza causale rispetto alla realizzazione del programma delittuoso.
- Quanto poi alla individuazione dei vincoli imposti
Pal giudice di rinvio nella formazione del suo libero convincimento, le Sezioni Unite recepivano quel prevalente orientamento, espresso in numerose pro-
nunce, o secondo il quale non esistono limiti pre-
Jelusivi diversi dal divieto di riproporre il vizio di motivazione già evidenziato nella sentenza di annullamento.
Quindi, dopo aver rilevato che l'annullamento della pa dente della polizia, trasformatosi in agente prove-
eatore, il quale, dopo l'evento, aveva assunto e conservato la qualità di imputato sino al suo defi tivo proscioglimento;
e, quanto al loro contenuto,
come essenziale fosse distinguere le rivelazioni che
AB o PI avevano a lui confidato, confessan.
do il loro personale coinvolgimento nella vicenda,
dalle indicazioni concernenti la partecipazione dei
FR HE e SA EC, indicazioni che si identificavano in chiamate in correità indirette,
(sicchè tutte richiedevano, in relazione alla loro natura processuale, una verifica di verosimiglianza,
eseguibile attraverso un'attenta ricerca di possibi-
☑ -22+
sottratta all'onere di individuare quale, tra le-
diverse versioni,, risultava dotata di maggior cre-
dito, ma aveva anche omesso di ricercare ogni pos-
sibile elemento di verifica, pur essendo tale ricer-
ca irrinunciabile di fronte alla corretta qualifi-
cazione processuale da attribuire alle dichiarazio-
ni del libanese c
Quindi, con sentenza del 18 febbraio 1988 le Sezio-
ni Unite annullavano la sentenza della Corte d'As-
sise d'Appello di TA nei confronti di tutti-
e quattro gli imputati ricorrenti ed in relazione alla condanna per il reato di strage e per le al-
tre imputazioni connesse ( dal capo A al capo M)
per difetto di motivazione e rinviavano il giudizio alla Corte d'Assise d'Appello di Messima'.
Erano invece rigettati i ricorsi degli imputati in relazione alla condanna per il reato di associazio ne a delinquere, come contestato al capo N della rubrica ed era rimessa allo stesso giudice la deter-
minazione della pena per tale imputazione, nonchè ogni A
conseguente decisione in ordine alla liquidazione delle spese in favore delle costituite parti civi-
11, intervenute nel giudizio.
Il secondo giudizio di rinvio si svolgeva presso la Corte d'Assise d'Appello di Messina dal 5 al -23-
21 dicembre 1988. 15 ביסי
In "limine litis", l'avy'. MI Salerno,
mell'interesse delle parti civili private, chiedeva che gli atti venissero restituiti alla Corte di Cas-
sazione, dovendo essere corretto l'errore nel quale era incorso il giudice di legittimità, designando quale giudice di rinvio, la Conte di Messina anzio-
chè l'altra sezione della Corte d'Assise d'Appello
di TA, di recente costituzione r Ca r
L'istanza veniva respinta in considerazione del fatto che, a giudizio della Corte di Messina, non esisteva comunque la possibilità di devolvere il,
giudizio alla Corte di TA, non essendo mate rialmente costituita,uall'atto della pronuncia del-
Le Sezioni Unite, quella seconda sezione, benchè
prevista dalla pianta organica del distretto.
Erano, invece, accolte alcune istanze della difesa degli imputati, dirette ad ottenere l'acquisizion no di alcuni atti processuali, tratti da procedimen-
ti in corso o tendenti a dimostrare che SS,
mel rievocare alcune circostanze relative ai con tatti avuti in Sicilia ed a Milano con AB e
PI, non sempre aveva detto la verità pa m a
d e
Quindi, con sentenza del 21 dicembre 1988 La Corte "
d'Assise d'Appello di Messinag in parziale riforma -24-
della sentenza della Corte d'Assise di Caltaniset-
ta del 24 luglio 1984, assolveva per insufficienza di prove gli imputati EC HE, EC AL
re e AB VI dal delitto di strage e dalle altre imputazioni connesse, e confermava l'assolu-
zione che era stata pronunciata per le stesse impu-
tazioni e con la stessa formula nei confronti di
PI RO. '
Quanto al reato associativo, il giudice di rinvio determinava le pone, per AB e PI, in anni cinque o mosi dieci di reclusione, per EC HE
in anni dodici di reclusione e per EC SA
in anni dieoi di reclusione.
Con la stessa sentenza venivano revocate le condan-
ne degli imputati al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili private, nonchè in favore dei Ministeri
della Difesa e della Giustizia, ma erano confermate le analoghe statuizioni, contenute nella sentenza :
del primo giudice, e concernenti le altre parti civili pubbliche, e cioè la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e della Regione Siciliana, il Comune
di Palermo, nonchè il Ministero degli Interni : le spese in favore di queste ultime parti civili ve-
nivaño liquidate, anche in relazione al giudizio. +
pu e
d
A
reso più vasto il corredo probatorio oggetto diiva lutazione;
non-consentivano di superare quell'ende-
mica insufficienza probatöria; riconosciuta stessa senténza di annullámento delle Sėžioni Uni-
te ed attribuibile, in larga misura, all'euforica consapevolezza del successo dalla quale erano travolti gli investigatori, sopraffatti da un gene-
rose affidamento alla loaltà di SS i essi, in fatti,non avevano utilizzato quello informazioni come punto di partenza di appropriate indagini, ma si erano limitati a recepirle nella doro integrali:
tà, come altrettante verità assiomatiche ed incon-
al punto che si era ritenuta superflua persino la formale istruttoria', Secondo la Corte di
Messina il processo era caratterizzato dalla presen-
za di un grosso filone;
e cioè la parola di SS,
intorno alla quale gravitavano, con diversa for fas -26--
trettanti satelliti di un sistema planetario, dal-
la fonte principale.
Il giudice di rinvio, recependo la qualificazione giuridico-processuale che alle dichiarazioni del
|libanese ayeva attribuito la Corte di Cassazione
nei suoi due interventi, rilevava altresì che tut-
te quelle dichiarazioni, pur se rese in momenti-di versi e per diverse finalità, avevano in comune_
il fatto di non essere nè spontanee;
nè estempora-
nee, perchè confezionate per essere ascoltate ed utilizzate dalla polizia, alla quale SS aveva fornite i recapiti telefonici dei suoi possibili interlocutori;
esse; poi;
benchè predisposte da un agente provocatore che si era offerto di colla-
borare con la polizia per renderla partecipe degli fatti preparatori di un attentato, finivano per additare in lui la persona che, inspiegabilmente;
+
(più delle altre, aveva avuto cura di essere parti
\colarmente riservato i partecipanti a quei collo qui non erano mai stati provocati a rivelare eir-
-
costanze rilevanti per quella indagine.
Analizzando poi le modalità con le quali il liba-
nese aveva preannunciato, il 13 luglio 1983; l'at-
tentato da eseguirsi coptro il prefetto: De France-
sco, la Corte non escludeva che quell'annuncio, -27-
reso necessario per indurre il funzionario ad in-
teressarsi perchè venissero revocati i due mandati di cattura che erano stati emessi dall'Ufficio Istru-
zione del Tribunale di Trieste e di Milano, potesse L
essere addirittura un cabbido espediente al quale
-si era fatto ricorso per riprendere si contatti com di dott.La Corte dopo che l'invito da questi fatto a SS perchè siccostituisse, sinvito risalente sad alcuni mesi prima, non aveva avuto alcun suc->
is riscesso'
La Corte di Messina procedeva (quindi all'esame ana-
litico delle varie versioni offerte da SS ---
nel ricostruire il modo con cuivera venuto a cono-
scenza della preparazione dell'attentato, nonchè -
dell'evolversi dei rapporti intercorsi con gli caltri protagonisti della vicenda e concludeva llesa-
me delle risultanzé acquisitè riconoscendo come spesse volte il libanese avesse mentito con la consapevolezza di farlo, ed allo scopo di ottene-
fre dalla polizia quella disponibilità alla quale aveva fatto affidamento, sicchè la stessa manca-
ta indicazione della vera vittima designata, ẹ
cioè del dott.Chipnici, poteva addirittura spiegar-
si pensando ad una sua effettiva complicità con gli ideatori ed esecutori della strage : e questo -28=
sospetto si arricchiva di sinistri riferimenti
(per le esperienze dell'attività terroristica nei territori arabo-palestinesi dai quali SS pre-
¡veniva'. Nè poteva escludersi che quella rivelazione,
così come espressa, fosse più che la rievocazione di una notiziascerta e realmente acquisita, il ri-
sultato di una soggettiva intuizione e sulla quale erano state fatte convergere circostanze vere fantasiose, idonee a darle una parvėnza di tragica serietà.
Escludeva la Corte di Messina che le propo-
sizioni accusatorie di SS potessero assumere la valenza di prova autonoma, di per sè stessa attendibile e ciò sia riguardo alle dichiarazioni giudiziali che per quelle rese ancor prima della réalizzazione della strage, in quanto nessun riscon-
tro ora stato possibile acquisire sulla progettata utilizzazione delle armi che AB o PI 2
avrebbero avuto incarico di ricercare, nonchè sul.
l'attribuzione a EC HE ed a EC SA
della decisione di sopprimere il giudice NN.
.
La strage era stata eseguita con armi e strumenti :
diversi da quelli che cercavano, anche secondo le accuse di SS, AB e PI e che La GR
sa aveva loro potuto procurare;
diversa era stata -295-
ties la vittimal sacrificata rispetto a quella designata,
meit sicchè la stessa esecuzione dell'attentato finival npro perirappresentare il riscontro di un fatto diverso tazione, da quello prospettato. Nè poteva riconoscersi;
secon-
stone do il giudice di rinvio, valenza indiziante alla cau-
扫 sale prospettata dal primo giudice e recepita neis quale successivi giudizi di merito, posto che anche altri mafiosi, diversi dai FR EC, avrebbero potuto
GI avere interesse ad eliminare quel magistrato, parti-
colarmente impegnato nella lotta contro la crimina
;Opo= lità organizzata are Diononostante, la Corte di Messina, dopo aver espres-
so negativi o rexiterati apprezzamenti sulla credi- zioni bilità ai SS, riteneva di non poter pervenire
11a ad un giudizio di certezza sulla innocenza degli ac-
riscon cusati per il delitto di strage o per le altre impu- ttata tazioni strettamente connesse, perchè, pur nella sua shb incerta genesi, quella drammatica previsione, a soli
Hy tre giorni dalla sua rivelazione 'si era verificata e con quelle singolari modalità che SS aveva - iei. descritto, e sia perchè l'analisi del materiale pro- nti batorio acquisito non consentiva di eliminare dubbi2
141 -30-
Q'alibi da quest'ultimo dedotto per il giorno e-
l'ora del delitto;
' mentito aveva HE EC
nell'escludere ogni suo coinvolgimento in attività
Willecite; ed infine negative valutazioni, di fronte al programma di vendetta e di morte nei confronti di chi era stato ritenuto il delatore di quelle informazioni, erano conseguenti al racconto di Epa-
minonda GE e tutti questi elementi, pur se oiascuno privo di rilevanza probatoria autonoma, con-
vergevano verso un'ipotesi che, per essere alter-
nativa rispetto alla innocenza degli imputati, giu-
stificava un'obbiettiva perplessità e, quindi, l'ado-
zione della formula dubitativa di assoluzione in ordine alla partecipazione di tutti e quattro gli imputati a quei reation
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, il Procuratore Generale
?
presso la Corte d'Appello di Messina e l'Avvocatura
dello Stato, nell'interesse delle parti civili,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza
- della Regione Siciliana, 'e Ministeri degli Interni,
-
della Difesale di Grazia e Giustizia'. ⠀
Il Procuratore Generale ha denunciato, e con unico motivo, il vizio di motivazione dell'impugnata
☐ sentenza in relazione al capo concernente l'as- -31-
soluzione. per. insufficienza di prove dalla strage.
e dagli altri reatiosatellitisk
Ha dedotto il ricorrente' che il giudizioinegativo espresso sull'attendibilità di SS era stato a nta formulato senza tener conto delle valutazioni positive 165
?che erano state date sulla collaborazione, offerta |
Ida quel confidente anche in altre occasioni;
±da pas quanti avevano avuto l'opportunità di utilizzarlot in quella veste in altre operazioni di polizia giu-
diziaria di un certo spessore e che i dubbi formulati B
dalla Corte di Messina erano conseguenti ad una esa-
sperata ricerca delle imprecisioni nelle quali quel soggetto ora incorso;
ed in gran partë giustificate dalla sua scarsa conoscenza della lingua italiana;
mentre non si ora dato il dovuto rilievo alla causale del delitto, alle menzogne alle quali avevano fatto
I ricorso gli imputati ed alla stessa esistenza di una te associazione per delinquere di tipo mafioso, nell'am- ca bito della quale la realizzazione dell'attentato al t h dott: NN era stata programmata,
L'Avvocatura dello Stato, per le parti civili,
ha affidato a sei motivi la prospettazione delle cen-
sure dedotte contro la sentenza della Corte di Mes-
Isinat
e - Con il primo di tali motivi si è denunciata -32--
la violazione dell'art.546 1° comma C.P.P., soste- e hendosi che il giudice di rinvio era pervenuto a quella decisione solo sull'erroneo presupposto che le Sezioni Unite, annullando la sentenza della Cor-
te di TA, avessero riconosciuto che le prove acquisite, pur con l'apporto delle risultanze in-
trodotte nel processo attraverso le rinnovazioni del dibattimento che erano state disposte durante i vari giudizi di merito, non fossero sufficienti per
Expervenire ad un giudizio positivo sulla responsabi-
dità degli imputati, mentre non si era considerato che il giudice di legittimità si era limitato ad individuare alcuni vizi nella motivazione della sentenza annullata e ad indicare i criteri che do-
vevano essere utilizzati ai fini della valutazione della prova:
Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo si è
denunciato, le con analitiche argomentazioni prospet-
tate sotto molteplici-profili, il-vizio di motivazio-
he della impugnata sentenza in relazione alla valu-
tazione delle risultanze acquisite.
Secondo l'Avocatura dello Stato, la Corte di Mes-
sina, assolvendo gli imputati per insufficienza di prove dal delitto di strage, aveva omesso di trarre le dovute conseguenze dal giudicato che si -33-- -
era formato sull'appartenenza di ABre PIt
all'associazione a delinquere facente capo ai fra-
telli EC e nel out programma rientrava la ricerca delle armi con le quali eseguire l'attentato : arbi-
trariamente svilita la causale del delitto, la Corte
di Messina aveva finito per dare veccessivo rilievo agli aspetti negativi della personalità di SS,
più che al contenuto delle sue drammatiche rivelazio-
, così sovvertendo i criteri di valutazione del-
la prova, aveva 'confuso le imprecisioni con il men-1
dacio, utilizzando, ed in maniera riduttiva,quali 3
elementi di riscontro, solo quelle risultanze dotate di rilevanza probatoria autonoma. Si era quindi tra-
seurato di toner presente che ai fini della verifica dell'attendibilità di un'accusa, era consentito uti-
lizzare qualsiasi elemento, anche privo di rilevanza autonoma, purchè idoneo a confortare, in tutto o in parte, il suo contenuto.
L'Avvocatura dello Stato ha inoltre denunciato che ia impugnata sentenza, creando, attraverso un vero e proprio travisamento del fatto, un collegamento -
tra la strage ed i mandati di cattura che erano sta-
ti emessi nel luglio del 1983 dall'Ufficio Istru-+
zionę del Tribunale di Palermo nei confronti di Mi-
chele e SA EC, collegamento rohe SS -34--1
in quei termini mai aveva prospettato, aveva dato-
un errata interpretazione dei motivi per i quali il reato era stato perpetrato, traendo da quella ipotesi, non sorretta da alcuna risultanza probato- A
ria, altrettanto errate conclusioni.
Con il quarto motivo si è denunciata la violazione degli artt. 149 e 185 n.I C.P.P., sostenendosi che la Corte di Messina si era illegittimamente sosti-
-tuita alle Sezioni Unite della Cassazione, deoiden do sulla istanza di correzione dell'errore materiale in cui la sentenza del 18 febbraio 1988 era incorsa nell'indicare, quale giudice di rinvio, la Corte
di Messina anzicchè l'altra sezione della Corte di
TA : il giudizio poi, svoltosi dinanzi ad un giudice non legittimamente investito del procedimen to, era inficiato di nullità assoluta, ricorrendo la ipotesi di cui al n.I dell'art. 185 C.P.P...=
Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso l'Avvoca-
' tura dello Stato ha denunciato la violazione del-
1'art.489 C.P.P., sostenendo che la liquidazione delle spese disposta con la impugnata sentenza nei confronti delle stesse parti civili ricorrenti era stata fatta disapplicando le vigenti disposizioni in relazione alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati -35-
__ per le prestazioni processuali in materia civile, Bato
riducendo e senza alcuna motivazione, l'importo richiesto.
_ Quanto ai ricorsi degli imputati, deve rile- bato varsi che tre sono stati i difensori che hanno pre-
sentato distinti motivi per gli imputati HE e LO
SA EC-: l'avv. EP Mirabile, l'avv che
- GI Lo Presti o l'avv. VI Trantino.
?Tutte le censure investono la impugnata sentenza don itale sotto il duplice profilo della mancanza e della con-
traddittorietà di motivazione ed in riferimento alle orga valutazioni espresse dalla Corte di Messina per giu-
stificare il dubbio sulla innocenza degli accusatio in ordine alla ideazione," preparazione ed esecuzione della strage.
10+ Deducono i difensori degli imputati, con diverse
A
-ed analitiche considerazioni, che gli elementi posti a fondamento del dubbio sono inconsistenti, perchè 08
privi, secondo la stessa ricostruzione del giudice di rinvio, di qualsiasi rilevanza probatoria : le sup-
poste menzogne alle quali avrebbero fatto ricorse, H
nel difendersi da così gravi accuse, AB e AR-
pisi, non potevano diffondere la loro negativa in-diffon fluenza sui FR EC, posto che costoro non ne erano stati in alcun modo partecipi;
il-diniego. -36-
ritenuto mendace dai giudici di merito, prospettato da EC HE sulla partecipazione all'associa-
zione a delinquere e sui programmi a questa attri-
buiti, oltre a rappresentare una manifestazione dell'esercizio legittimo del diritto di difesa;
non consentiva di trarre;
alcuna illazione in ordine al concorrente reato di strage, posto;
che sulla parte-
cipazione dei due FR EC a tale reato nessu-
E sna prova era stata eseguita;
quanto, infine, all'epi-
sodio rivelato da MI GE, lo stesso era stato smentito dal diretto interessato, e cioè da
La SA, e non si era considerato che quelle ac-
cuse non avevano neppure il supporto della raziona-
lità, giacchè sarebbe stato impensabile diffondere,
ancor prima di compiere qualsiasi tentativo di rea-
lizzazione, quel programma di vendetta di morte
ed il cui successo poteva essere assicurato solo a condizione che la vittima designata non no fosse resa partecipe.
Pertanto, tutti gli elementi ai quali il giudice '
di rinvio aveva affidato la giustificazione del dubbio, secondo gli imputati ricorrenti, erano inu-
tilizzabili a quei fini, o perchè trattavasi di cir-
costanze non provate: ma soltanto supposte, ovvero¨
perchè irrilevanti in relazione all'oggetto della -37-
prova.. tato
Liberata, quindi, la sentenza impugnata dal÷ La
la utilizzabilità di quegli elementi, tutta la co-
☑
struzione della motivazione della Corte di Messina
consacrava, attraverso la verifica progressiva edili Mox
incalzante della inattendibilità delle accuse di
SS, la mancanza assoluta di prova nei confronti te degli accusati, sicchè non restava che prendernes atto e, attraverso l'annullamento senza rinvio, dare ept-
processuale ingresso a tale realtà ±
Con altro' motivo di ricorso è stata dedotta parte degli stessi imputāti ricorrenti) la violazione degli artth 477-545 T° comma C.P.P. in relazione ai criteri seguiti dalla Corte di Messina per la de terminazione della pena per il reato di associazione
_delinquere; di cui all'art[416 bis C P:
Hanno evidenziato i ricorrenti che l'accusa origi narias÷enunciata al capo N della rubrica, concerneva
• per tutti e quattro gli imputati, la sola parteci azione all'associazione di tipo mafioso sa non era stata mai modificata, sicchè la condanna,
divenuta irrevocabile con la sentenza delle Sezioni
Unitecusi erasoristallizzata su quell'¿écusa anche net confronti dei FR HE e SA Gre
co. Pertanto, la pena irrogata a OO HE -38-
(anni dodici di reclusione) era illegittima, perchèl
superava il massimo edittale. E non motivata era la minore pena inflitta a EC SA (anni die ci di reclusioné), in quanto nella sentenza della
Corte di Messina non era possibile individuare le ragioni per le quali era stato applicato il massimo edittale, nè i motivi che giustificavano il diniego delle attenuanti generiche. Tali statuizioni, secondo la difesa dei due imputati ricorrenti, era da un lato il risultato di un'incompleta disamina delle risultanze probatorie acquisite e, dall'altro, l'ef-
fetto di un errore nel quale erano già incorse le
Sezioni Unite allorquando avevano confuso EC
SA, condannato in America il 2 marzo 1987,
perchè riconosciuto colpevole di essere dedito al commercio internazionale di stupefacenti, con l'omo-
nimo imputato di questo procedimento.
Secondo i ricorrenti non si era nemmeno tenute con-
to, anche ai fini di quelle statuizioni, del conte nuto delle dichiarazioni rese da MM OE,
il quale, nel ricostruire le videndo della famiglia
EC di Croceverde Giardini, non confondibile con i EC di LL, ed ai quali,invece, aveva sem pre fatto riferimento SS, aveva precisato che
EC HE e EC SA, pur essendo rispet -39-
tivamente soprannominati "il papa" ed "il senatore","
di fatto, più non svolgevano, e da tempo, alcun ruo-
16 determinante nell'organizzazione verticistica dell'associazione.
hea s on altro distinto motivo di ricorso, enuncia-
to dall'avv.to Mirabile nell'interesse di entrambi it FR EC, si è dedotta la violazione dell'arts
489 C.P.P., sostenendosi che la condanna al pagamen-
to delle spese in favore delle parti civili, dispo- 芒果 sta con la impugnata sentenza ed in relazione al riconoscimento della responsabilità degli imputati per il solo reato di partecipazione all'associazion no por delinquere ora illegittima, perchè per tale
Create nessuna di quelle parti civili si era mai co-
stituitaḥ Phot
1. Con un ultimo motivo, lo stesso difensore ha denun-
ciato l'errata applicazione dell'art. 488 1° comma
C.P.P. sostenendo che la Corte di Messina, nel con-
fermare genericamente tutte le altre statuizioni del primo giudice, diverse da quelle modificate
Icon la nuova pronuncia, aveva fatto esplicito rife-
Itati al pagamento - rimento alla condanna degli imputati a delle spese processuali, condanna disposta dalla
Corte d'Assise di Caltanisetta sul presupposto del-
la riconosciuta colpevolezza dei FR EC 1
-4B-
anche per il delitto di strage e per tutte le altre
- imputazioni connesse;
una volta assolti da tali m acouse era venuto a mancare il presupposto per il e quale quella condanna poteva conservare efficacia,
e pertanto quella statuizione andava annullata sen-
za rinvio da parte di questa Corte.
Nell'interesse di AB VI l'avvocato Vit-
torio Mammana ha proposto due motivi : con il primo ha denunciato la violazione dell'art.475_n.3˚C.P.P.,
sostenendo che la pronuncia di assoluzione per in-
sufficienza di prove dal delitto di strage del suo assistito non si armonizzava con le valutazioni.
negative espresse sull'attendibilità di SS e
- con l'assoluta inconsistenza degli elementi che la Corte aveva indicate a supporto di quella deci-
sione; con il secondo motivo si è censurata la san-
tenza impugnata in relazione alla motivazione espres-
sa sulla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416 bis C.P..=
Secondo il ricorrente la Corte di Messina aveva
Comesso di considerare che la Corte d'Assise d'Appel-
lo di Caltanisetta, giudicando AB colpevole di quel reato, aveva ridotto la pena base di un ter-
zo, per effetto delle concesse attenuanti 'generiche,
sicchè il giudicato si ora ormai formato non solo -41-
in ordine al riconoscimento di quelle attenuanti,
ña anche in relazione agli effetti riduttivi che ad talit
Osse erano stati riconosciuti'. Comunque, a giudizio emil del ricorrente, carente era la motivazione della sen- cacia,
tenza in relazione alla determinazione della pena ta sent m alla trascurabile rilevanza attribuita alle at-
tenuanti generiche'.-
l'interesse,invece, di PI RO non e
-primo:
ביvenivano presentati, nè contestualmente alla dichia-
razione di impugnazione, nè successivamente, moti-
Limo
Nel termine di cui al II° comma dell'art.536-C.
.P. sia l'avv. to EP Mirabile che l'avv. toi
GI Lo Presti depositavano memorie con de qualit contestavano la validità dei rilievi dedotti dal
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Dapres- Messina e dall'Avvocatura dello Stato nei loro mo-
tivi di ricorso.
L'avv.to Mirabile in particolare chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso delle parti civili, non investendo quella impugnazione le sole disposizioni della sentenza concernenti gli interes-
si civili;
nonchè del ricorso del Procuratore Ge-
nerale, riproponendo esso, attraverso un giudizio che di merito, una diversa valutazione di alcune circo- -42-
stanze analiticamente esaminate dalla Corte di Mes
sina.
Nella dettagliata memoria dell'avv.to Lo Presti
sono stati riesaminati gli aspetti essenziali del-
la vicenda sui quali sixera soffermata la valutazio-
he critica delle parti ricorrenti, per dédurne,at-
traverso una diffusa analisi delle singole circostan-
ze acquisite sui vari aspetti della indagine, come
- nessun giudizio conclusivo di certezza sulla respon sabilità degli imputati HE e SA Greee
poteva essere ipotizzato, in quanto vano si era-
dimostrato ogni tentative di recupero della credi-
bilità di SS attraverso i riscontri utilizza-
bili processualmente.
21 -43-
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
fleva innanzi tutto la Corte che è inammissibile il ricorso di PI RO che quello del :
rocuratore Generale presso la Corte d'Appello di maina. To tices Ish ofaguas alidiacon E
Himputato alla dichiarazione di impugnazione non fatto seguire la presentazione dei motivil
Procuratore Generale, invece, pur denunciando, e con ino motivo, il vizio di motivazione dell'impugna-
1 sentenza in relazione all'assoluzione di tutti quattro gli imputati dal reato di strage, ha so-
Stanzialmente prospettato che una diversa, valutazione olle stesse circostanze esaminate dal giudice di
Invio avrebbe consentito di esprimere un giudizio
H certezza sulla responsabilità degli imputati.
T ricorso, quindi, pur presentato sotto le apparen-
e formali di una denuncia di un vizio che dà ti tolo a all'esercizio del potere di verifica del giu-
dice di legittimità, sostanzialmente propone delle icensure di merito che, lungi. dall'individuare vi-
zi logici della motivazione, o carenze valutative su circostanze rilevanti, stendono soltanto a con-
seguire il riesame del fatto, riesame che, entros questi confini, è inammissibile in questa sede.com
Nessuno, infatti, degli aspetti esaminati dal Pub- -44-
blico Ministero ricorrente è sfuggito alla valuta-
zione della Corte d'Assise d'Appello di Messina ed il giudizio che è stato offerto è fondato su argo-
mentazioni di ineccepibile rigore logice. f
La possibile causale del delitto, offerta dalla ri velazione di SS, le valutazioni espresse sul-
l'affidabilità del libanese da quanti avevano avuto la possibilità di utilizzarlo como informatore in
- altre operazioni di polizia giudiziania, le reticen-
ti e menzognere dichiarazioni degli imputati, hanno tutti rappresentato, nella valutazione compiuta dai giudici di Messina, capitoli essenziali della inda-
gine riproporne in questa sede un diverso apprez zamento, conservando la ricognizione storica delle singole componenti caratterizzanti quegli aspetti,
ma trascurando gran parte dei rilievi critici dif-
fusamente espressi nella impugnata sentenza, signi fica non solo limitare i confini della indagine, sot-
traendole spazi di decisiva rilevanza, ma anche pretendere una nueva valutazione di merito, del tut to improponibile.
Ritiene inoltre la Corte destituita di qualsiasi fondamento la richiesta formulata dall'avv. to Giu-
seppe Mirabile e contenuta nella memoria del 29 di-
cembre 1989 in relazione alla pretesa inammissibili- -45-
tà del ricorso delle parti civili : ha dedotto il difensore che il ricorso è inammissibile, perchè non diretto a rimuovere i provvedimenti lesivi degli in-
teressi civili contenuti nella impugnata sentenza,
bensì a porre nel nulla l'assoluzione degli imputați
dal delitto di strage e dalle altre imputazioni con-
nesse.
Orbene, è opportuno ricordare che in seguito agli interventi della Corte Costituzionale risalenti al 15 gennaio 1970 (sentenza n.I ), al 6 novembre
1970 ( sentenza n. 154) ed al 10 febbraio 1972 ( sen-
tenza n.29), non può più contestarsi alla parte civi-
le il diritto di ricorrere per-cassazione contro la sentenza che abbia prosciolto l'imputato da un'accusa,
quando più non siano possibili altre forme di gravame.
La nuova dimensione normativa assunta dall'art. 195-C.P.P., dopo le su richiamate pronunce della
Corte Costituzionale, così recepita nella interpreta-
zione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent.
.1669 del 15 dicembre 1973; n.306 del 30 novembre
1974 e, da ultimo, n.17042 del 25 maggio 1985) , non
* consente più di dubitare che la parte civile abbia la possibilità di ricorrere per cassazione non solo contro le disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili, ma anche contro tutte quelle -46-
statuizioni con le quali si decidono questioni suscet-
tibili di influire negativamente sul riconoscimento)
del diritto al risarcimento del danno o alla resti-
tuzione.
Quindi, fermo restando il principio che il ri-
corso della parte civile contro una sentenza di pro- (
scioglimento non può essere diretto ad ottenere una pronuncia espressa che modifichi la situazione pena-
le degli imputati, ogni diversa statuizione, pur se costituente il presupposto della pronuncia penale,
può essere investita dal ricorso, se idonea a pregiu-
dicare interessi degni di tutela.
E non v'è dubbio che assolvere gli imputati dal de-
litto di strage per insufficienza di prove e sul pre-
supposto che le risultanze acquisite non consentano di attribuire, in forma certa, la paternità di quel fatto ai quattro imputati, rappresenta per quelle parti civili che intendono ottenere il riconoscimen-
to del diritto al risarcimento dei danni conseguenti a quel reato, una pronuncia preclusiva della possibi̟-
lità di soddisfare quella pretesa.
Esse, quindi, avevano interesse_ad_impugnare quella sentenza, contenente una statuizione pregiudizievolė
rispetto al riconoscimento del loro diritto ed il ricorso per cassazione rappresentava l'unico mezzo -47-
di impugnazione messo a disposizione dall'ordinamento processuale.
☐ Rileva inoltre la Corte che è preliminare rispetto.
ad ogni altra indagine quella relativa alla ritualità
del giudizio di rinvio, svoltosi dinanzi alla Corte
d'Assise d'Appello di Messina, ritualità contestata
Halle parti civili ricorrenti.
Si è invero dedotto che le Sezioni Unite sarebbero.
incorse in un manifesto errore nell'indicare, quale giudice di rinvio, la Corte di Messina anzicchè la seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di
TA : pertanto, l'ordinanza con la quale la Corte-
Messina aveva deciso sulla istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza delle.
Sezioni Unite, è nulla, perchè pronunciata da un_giu-
dice incompetente;
e nulla è anche, in base a quanto previsto dall'art.185_n.I_C.P.P., la sentenza delibe-
rata dallo stesso giudice, sull'erroneo_presupposto
della sua legittima designazione, perchè emessa_da_un
giudice sprovvisto della specifica capacità di eser-
cizio della funzione giurisdizionale..
Orbene, osserva innanzi tutto la Corte che il presupposto storico sul quale i due rilievi sono stati articolati è inesistente.
All'atto della pronuncia delle Sezioni Unite una se- -48-
conda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Ca- de tania, pur prevista dalla pianta organica del distret- de to e la cui composizione era stata approvata dal Con- Ne
siglio Superiore della Magistratura, non era ancora d:
materialmente costituita, sicchè non avrebbe potuto assolvere, e con quella immediatezza di intervento a richiesta dall'oggetto del procedimento, agli adempi- r menti conseguenti a quella designazione.
Devesi inoltre rilevare che la inoppugnabilità del-
le ordinanze con le quali viene negata la possibilità
di correzione di un errore materiale, inoppugnabilità
desumibile dal combinato disposto degli artt. 149
IV° comma e 190 I° e II° comma C.P.P., rende impropo-
nibile qualsiasi censura in relazione alla legittimi-
tà della impugnata ordinanza, contestata sotto il profilo del difetto di competenza del giudice.
Va soltanto precisato, e per mera completezza d'inda-
gine, che la Corte di Messina, nell'escludere la.
ipotesi di una sua erronea designazione, non si è
affatto avvalsa di una competenza di cui non disponeva,
ma si è limitata ad interpretare la mancata assunzio-
ne dell'invocato provvedimento correttivo da parte delle Sezioni Unite, dopo che una copia di quella richiesta allo stesso giudice era stata trasmessa,
come implicito riconoscimento della insussistenza -49-
elle condizioni giustificatrici di una diversa designazione.
Ne deriva che l'ordinanza pronunciata dalla Corte
di Messina, lungi dall'essere espressione di un po-
were delibativo esorbitante dalla sua competenza,
altro non conteneva che una mera ricognizione di una realtà processuale consolidatasi in ogni suo possi-
bile effetto, proprio in seguito alla mancata deli-
berazione di un successivo provvedimento modificativo.
da parte del giudice competente ad assumerlo..
Infondato è anche il motivo di ricorso dedotto dalle stesse parti civili in relazione alla sentenza.
pronunciata dalla Corte di Messina e non soltanto perchè si è rivelato insussistente, come e già si è
evidenziato, il presupposto sul quale la censura è
stata elaborata.
Infatti, il mancato rispetto dell'art.543 n.2 C.P.P.
non solo non è previsto come causa espressa di nullità
della sentenza, ma neppure può essere ricompreso tra
|le ipotesi indicate nell'art.185_n.I.C.P.P..:
Non si contesta che presupposto di validità del pro-
cesso sia, innanzi tutto, la capacità del giudice,
ma il problema che va risolto in questa sede consiste nel verificare_se_la_nozione di "capacità" recepita nell'art.185 sia tanto ampia-da-contenere anche-la- -50-
cor designazione del giudice competente per il giudizio рас di rinvio, secondo quanto disposto dall'art.543 n.2, mer dopo la riforma apportata dalla legge 21 febbraio la
1984 n.14. gil
Orbene, la dottrina processualistica ha da lungo nu tempo precisato che per capacità del giudice può be intendersi sia l'idoneità ad assumere una certa po- ri sizione processuale, che la sola capacità di eserci- ni zio della funzione giurisdizionale;
e, nell'ambito g: di quest'ultima ha individuato due aspetti distinti, L la capacità di esercizio generica e quella specifi- C
ca. La prima riguarda la nomina e l'ammissione al-
b l'esercizio della funzione giurisdizionale, mentre.
n la seconda, propriamente definita come capacità spe-
1
0
cifica di esercizio, concerne unicamente la costitu-
zione del giudice nel singolo processo. I
Questa classificazione non appaga soltanto la pur.
avvertita esigenza di sistemazione organica della materia, ma, da un lato recepisce i risultati con-
seguiti dalla elaborazione dottrinale intervenuta sulla nozione della capacità processuale e, dall'al-
tro, consente di delineare una corretta interpreta-
Izione dell'art.185 n.I C.P.P..=.
Infatti, se quest'ultima norma, nel prescrivere a pena di nullità, l'osservanza delle disposizioni -51-
oncernenti "la nomina e le altre condizioni di ca-
Audizio acità del giudice stabilite dalle leggi dell'ordina-
3484.24 ento giudiziario" avesse voluto comprendere anche bralo capacità specifica di esercizio della funzione.
iurisdizionale, recependo di tale nozione il conte- ango nto e gli aspetti su precisati, non si comprendereb- puo e poi perchè avrebbe dovuto fare espresso e specifico rta po invio all'ordinamento giudiziario, le cui disposizio- eserci i nulla hanno a che vedere con la designazione del giudice competente per un determinato processo..
Navere il legislatore circoscritto il difetto di
Sapacità apprezzabile, quale causa di nullità insana-
bile, alla "costituzione" del giudice, "secondo le home dell'ordinamento giudiziario", nonchè al "numero dei giudici necessario per costituire i collegi-giu- stitu dicanti" , significa che tutti gli altri aspetti ne restano esclusi.
E sarebbe veramente arbitrario assimilare il difetto di competenza, riferibile ad erronea designazione, con-
alla incapacità specifica all'esercizio della fun-
zione giurisdizionale, pur recependo di quest'ultima la più lata accezione possibile.
Esaurita anche tale problematica, è necessario perificare, prima di poter procedere all'esame dei
-motivi di ricorso dedotti dagli imputati, se l'obbligo -52-
imposto al giudice dall'art.254 delle disposizioni transitorie approvate con D.Lg.28 luglio 1989 n.271,
di applicare cioè la disciplina introdotta dal nuo-
vo codice di procedura penale in relazione alle formule di proscioglimento, sia estensibile al giu-
in caso affermativo, se per-dizio di cassazionee,
siste un interesse degli imputati alla delibazione dei ricorsi, una volta stabilito che questi mirano anche a conseguire la sostituzione della formula di assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di strage e dalle altre imputazioni connesse, con quella, ampiamente liberatoria, della non commissione del fatto..
Quanto al primo problema deve rilevarsi che que-
sta Corte, condividendo l'orientamento già espresso in altre decisioni della stessa sezione (cfr.sent.
27 ottobre 1989 ric. De Vita e sent.16 novembre 1989
ric.Arignano ed altri), non ritiene che l'applicabili-
tà della nuova disciplina sulle formule di prosciogli-
mento per i procedimenti che proseguono in base al vecchio rito sia preclusa nel giudizio di cassazio-
ne.
E' pur vero che l'art.254 delle citate norme.
transitorie fa espresso riferimento alle "sentenze di proscioglimento", la cui pronuncia, com'è noto, -53-
e-interdetta alla Corte di Cassazione, ma quel ri-
ferimento è indicativo della tipologia dei provve-
dimenti decisori sottoposti alla immediata applica_
zione della nuova disciplina, ma non già anche dei mezzi processuali utilizzabili per la realizzazione di quel risultato : il legislatore ha voluto soltan-
to affermare che anche per i procedimenti pendenti le per i quali continua ad applicarsi il codice del
1930, le formule di proscioglimento non possono es-
A sere diverse da quelle enunciate nell'art.530 del muovo dodice.
Ogni diversa e riduttiva interpretazione fini rebbe per creare, nell'ambito dei procedimenti anco-
Era pendenti, una disparità di trattamento non sor-
retta da alcuna razionale giustificazione.
Peraltro l'art.245 delle stesse norme transitorie,
riferibile ai procedimenti in corso che proseguono.
con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti,
contine un espresso richiamo all'art. 254 , sicchè
ogni ulteriore delimitazione dell'area di applicazio-
ne immediata della nuova disciplina non si armonizze rebbe neppure con l'espressa previsione della leg-
ge : questa, infatti, non ha previsto, per la immedia-
ta assunzione delle nuove formule di proscioglimen to, altra condizione.diversa dalla pendenza del pro- -54-
cedimento e questa, nella sua generalizzata previ-
sione, si dissocia da ogni riferimento differenzia-
to ai vari gradi di giudizio.
Pertanto, alla sostituzione della formula può
provvedere direttamente questa Corte, essendo del tutto superfluo un rinvio al giudice del merito,in quanto quest'ultimo non potrebbe che adottare l'uni-
ca decisione possibile, e cioè rimuovere la formula assolutoria non più consentita dalla legge per so-
stituirla con quella ad essa corrispondente.
Più complesso, invece, si presenta il problema relativo alla persistenza di un interesse degli im-
putati all'esame dei ricorsi quando dal loro even-
tuale accoglimento scaturirebbe lo stesso risultato derivante dall'applicazione del 2° comma dell'art. 530, norma che, com'è noto, ha equiparato alla man-
canza della prova la "insufficienza" e la "contrad dittorietà".
Orbene, non ritiene questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale, che la sopravvenuta normativa sia sufficiente a privare gli imputati di ogni interesse alla decisione della proposta impugnazione..
Deve innanzi tutto rilevarsi che una cosa è affer-
mare l'innocenza dell'accusato, perchè è incerta -55-
contraddittoria la prova della sua partecipazione ad un reato, ed altra cosa, ben diversa, è stabilire che le risultanze probatorie acquisite consentono di descludere, ed in termini di apprezzabile certezza,
che l'imputato abbia commesso un fatto previsto dal-
la legge come reato.
La equiparazione processuale, ai limitati effetti della individuazione della formula assolutoria, tra Tha insufficienza e la contraddittorietà della prova rispetto all'assoluta sua mancanza, non è certo suf-
ficiente a disperdere quell'ontologica differenza,
insopprimibile nella realtà di qualsiasi giudizio, che separa il dubbio dalla certezza, specie quando questa isi identifica nella constatazione positiva della insussistenza del fatto o della sua non riferibilità
all'accusato. Dire che è insufficienté o contraddit ctoria la prova in relazione all'attribuzione di un
(fatto ad un soggetto ovvero sulla esistenza storica dello stesso, significa per ciò stesso affermare che,
Calmeno per taluni aspetti, la ipotesi formulata dal l'accusa ha acquisito un parziale riscontro probato-
rio.
Non sembra arbitrario affermare che la nuova
-disciplina delle formule assolutorie, sopprimendo l'autonomia dell'assoluzione per insufficienza di -56-
prove, così com'era disciplinata dall'art.479 3° com-
ma del codice di procedura penale del 1930, ha fi-
nito per introdurre, all'interno di ciascuna formula di assoluzione per motivi di merito, una vera e pro-
pria gerarchia tra tutte le ipotesi possibili, per-
chè tutte sono idonee a legittimare una identica pronuncia, ma ciascuna conserva, nel sistema, la pro-
pria individualità nella capacità di esprimere una diversa realtà in ordine alla consistenza ed all'og getto della prova acquisita, nonchè al rapporto che avvince il riconoscimento della innocenza ai presup-
posti storici e valutativi sui quali è fondato.
E' la stessa gradualità progressiva della enuncia-
zione delle ipotesi sussumibili nelle formule assolu-
torie a suggerire come la gerarchia delle stesse,
conservata nel nuovo sistema processuale, si sia pra arricchita, all'interno di ciascuna, di un rappor-
to di priorità che privilegia, nel doveroso rispetto del "favor rei", la prova positiva della innocenza alla totale mancanza della prova della responsabilità
quest'ultima, alla semplice insufficienza o con traddittorietà.
Il nuovo codice, lungi dall'aver soppresso il dubbio come realtà psicologica, morale e giuridica del giu-
dizio, ne ha esaltato la rilevanza, consentendo ad -57-
esso di produrre alcuni degli effetti riconducibili all'acquisizione della prova della certezza della innocenza.
Una corretta interpretazione dell'art.530 del nuovo codice, che non trascuri di tener conto della nuova disciplina del giudicato penale e dei suoi effetti,
1
consente di affermare che al giudice non è consen-
tito sottrarsi al riconoscimento della prova positi-
va della innocenza, quando questa sia stata acqui-|
sita e consenta di esprimere tale risultato, giacchè
se vero è che anche una prova incompleta o affidata a circostanze suscettibili di antitetica valutazione impone l'adozione della formula ampia, diversi sono gli effetti che discendono dall'una e dall'altra
|decisione.
I limiti alla efficacia delle sentenze penali di assoluzione pronunciate in seguito al dibattimento e, a certe condizioni e per limitati effetti, anche nel giudizio abbreviato, introdotti dal nuovo codi ce in relazione ai giudizi civili, amministrativi e disciplinari, sono coerenti con l'abbandono di quella che era stata definita la "inflazione della mistica del giudicato penale" e pr o per ciò non si esauri-
scono certamente nell'accettazione sistematica degli adattamenti interpretativi suggeriti dalla Corte -58-
Costituzionale in riferimento alla salvaguardia de-
gli interessi dei soggetti rimasti estranei al giu-
dizio penale o non messi in grado di intervenirvi,
ma si sono estesi, ed in maniera sensibile, agli aspetti oggettivi del giudicato, introducendo condi-
zioni che il legislatore del 1930 non richiedeva.
Infatti, gli artt.652 e 653 del nuovo codice, nel riconoscere alle sentenze irrevocabili di assoluzio-
ne la efficacia preclusiva del giudicato nei giudi-
zi civili, amministrativi e disciplinari, fanno esplicito ed esclusivo riferimento all'accertamento avente ad oggetto l'insussistenza del fatto o la sua mon commissione da parte dell'imputato, ovvero -
in questa ipotesi, solo agli effetti del giudizio civile o amministrativo di danno - al compimento del fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.
Il codice del 1930 (cfr.art.25), invece, pur avendo assimilato la prova positiva della innocenza alla mancanza della prova della responsabilità, nel de-
lineare gli effetti preclusivi della sentenza penale di assoluzione, si appagava della decisione adotta-
ta, qualunque fosse il suo contenuto, purchè la declaratoria conclusiva del giudizio rientrasse in una delle categorie formali alle quali l'ordinamento -59-
Riconosceva l'efficacia preclusiva del giudicato.
Il legislatore del 1988 ha invece voluto ridimensionare ali effetti preclusivi del giudicato penale al punto.
da riconoscerli soltanto in presenza di un accerta mento effettivo della insussistenza storica del fat-
to o della sua attribuzione ad un soggetto : ne con-
segue che tutte le altre sentenze di assoluzione,
ur se pronunciate con formula ampia, proprio perchè
non contengono l'accertamento effettivo della inėsisten-
za del fatto o della impossibilità di attribuirlo all'accusato, sono inidonee a produrre gli effetti indicati negli artt. 652 e 653.
Tale conclusione, imposta dall'esplicito contenuto.
delle due norme su richiamate, era stata già eviden-
ziata nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale (cfr.pagg.141 e segg.), in quanto si era affermato che la linea da cui muoveva il progetto del 1978 - fedelmente rece-
pito, poi, in questa parte, dal testo definitivo del
1988 - proprio in base alle direttive della legge delega del 1974, lasciava emergere "il preciso inten-
to di limitare l'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile pronunciata in esito al giudizio al solo accertamento del fatto materiale e della sua riferibilità all'imputato" , tant'è che, per evitare -60-
ogni possibile equivoco, si era ritenuto preferibile fare riferimento non già al contenuto della imputa zione, bensì ai soli "fatti materiali" oggetto del l'accertamento processuale anche in relazione alla efficacia preclusiva del giudicato penale di con-
danna.
Ed in coerenza con tali premesse, non si è avuta alcuna difficoltà nel riconoscere che l'effetto vin-
colante del giudicato penale attione "non al dispo-
sitivo", benel "alla motivazione della sentenza" (cfr.
pag. 144 della Relazione), per la strutturale incapa-
cità del primo e delineare la circoscritta area degli effetti preclusivi.
Infatti, per delineare l'ambito di operatività del-
la sentenza penale di assoluzione e, quindi, per verificare se la decisione adottata è capace di pro-
vocare gli effetti indicati negli artt.652 e 653
del nuovo codice, non può essere appagante il ri-
corso al dispositivo della sentenza, proprio perchè
la stessa formula dev'essere adottata sia quando il giudice penale ha accertato la insussistenza del fatto o la impossibilità di attribuirlo all'ac-
cusato, che quando abbia riconosciuto soltanto ca-
rente, ovvero insufficiente o contraddittoria la prova in entrambe le ipotesi. -61-
Se prima dell'entrata in vigore del nuovo codice il ricorso alla motivazione della sentenza era utile,
e,talvolta anche necessario, per interpretare il dispositivo ovvero per integrarlo o per verificarne
L'appropriata sua utilizzazione in relazione ai pre-
supposti della pronuncia (cfr.Cass.Civ.Sez.III- 12
febbraio 1975 ric.Gaboardi; Cass.Pen.Sez.II - 25 mar-
zo 1983 ric.Oldani, etc.), con la nuova disciplina è
diventata esigenza costante ed ineludibile fare ri-
fermento alla motivazione della sentenza di assolu-
zione, giacchè solo attraverso il suo esame sarà pos-
sibile stabilire il reale contenuto della decisione adottata, e quindi verificare se vi è stato quell'ac certamento effettivo della inesistenza del fatto o della impossibilità di attribuirlo ad un soggetto determinato, accertamento che rappresenta,nel nuovo sistema processuale, la condizione essenziale ed alla quale sono subordinati gli effetti preclusivi del giudicato penale.
Con ciò non si intende affatto contestare come per-
manga, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo co-
dice, l'impossibilità di configuare la impugnazione come lo strumento processuale idoneo a rimuovere tut-
ta o parte della motivazione del provvedimento del giudice, ma si intende soltanto affermare che la ma -62-
nifestazione di volontà del giudice, espressa nel dispositivo di una sentenza assolutoria,non è più
in grado di individuare, se avulso dalla motivazione,
il contenuto e, quindi, gli effetti della decisione. E
Tale conclusione si concilia altresì con l'affievoli-
mento, operato dalla nuova disciplina del processo penale, delle differenze funzionali tra le due compo-
nenti della sentenza penale, affievolimento determi-
nato anche dalla esaltazione della rilevanza della motivazione anche ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione.
Dalle su esposte premesse discende che gli imputati ricorrenti, assolti dall'accusa di partecipazione alla strage per insufficienza di prove, pur potendo fruire della immediata applicazione dell'art.530 IIP
comma C.P.P., e quindi ottenere, in sostituzione della formula del dubbio,la declaratoria di non aver aver commesso il fatto, non hanno per ciò solo perduto l'interesse alla verifica positiva della loro inno-
cenza, proprio per i diversi effetti ricollegabili ad una sentenza di assoluzione che contenga, ed in termini di certezza, l'accertamento della loro non partecipazione a quel fatto.
La prova insufficiente o contraddittoria avente ad oggetto la partecipazione di un soggetto ad un reato, -63-
pur se idonea a giustificare una sentenza di assolu-
Izione con formula ampia, una volta riconosciuta, è
parte indissociabile del provvedimento decisorio adottato e questo, così costruito, può provocare con-
seguenze pregiudizievoli per le parti del rapporto processuale, sia in relazione alla possibilità del promovimento del giudizio civile, amministrativo e disciplinare, e sia in relazione alla possibile auto-
noma rilevanza di quegli aspetti del fatto che nella valutazione del giudice penale possono aver ottenuto
Tunisia pur parziale riconoscimento di certezza pro-
batoria
La insufficienza e la contraddittorietà della prova proprio perchè evocano una valutazione complessiva che non è capace di recuperare alla forza della ve processuale, e negli aspetti conseguenti all'of ettivo riconoscimento o accertamento di alcune realtà,
to tutti gli aspetti nei quali può esprimersi un'accusa,
finiscono per distinguere, rispetto ad essa, il si certo dall'incerto e, nell'ambito del certo, passione collocate frammenti di un fatto che, anche quando sono privi della capacità di manifestare una certa rilevanza penale, possono essere suscettibili di provocare una miriade di conseguenze, dirette o in dirette, e tutte più o meno pregiudizievoli per il -64-
soggetto che è stato destinatario di siffatta pro-
nuncia.
Aggiungasi, poi, che l'interesse alla impugnazione,
conservato come condizione di ammissibilità anche nel nuovo codice di procedura penale (cfr.art.568).
già nella elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla interpretazione dell'art.190 -IV° comma del codice del 1930, non è mai stato identificato nella mera pretesa teorica alla esattezza giuridica di una decisione, ma neppure è stato mai confinato negli angusti confini dell'avvertita necessità di rimuovere i soli "pregiudizi penali" derivanti direttamente dalla sentenza impugnata.
L'interesse assume un contenuto di incontestabile.
concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l'elimi-
nazione di un qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che invoca il riesame della decisione;
e non può certo contestarsi che sia conseguenza pre-
giudizievole il fatto di non poter utilizzare una sentenza di assoluzione da un'accusa come fatto im peditivo dell'esercizio dell'azione civile, ammini strativa e disciplinare, come accade tutte le volte in cui la sentenza assolutoria non si identifica con l'accertamento effettivo della innocenza del- -65-
l'accusato.
Questa Corte, poi, già da tempo aveva richiamato all'attenzione dell'interprete (cfr.Sezioni Unite
Penali 22 ottobre 1977 ric.Ferruzzi) come nel concet-
to di interesse alla impugnazione debba ritenersi
1 compresa la utilità "attuale" o soltanto "potenziale"
di rimuovere "qualsiasi pregiudizio", per qualsiasi diritto, facoltà o interesse, di carattere personale.
o patrimoniale, sia nel campo del diritto privato che in quello di diritto pubblico.
E stante la sostanziale simmetria tra l'art.190 -IV tere comma del codice del 1930 e l'art.568 -IV° comma del codice del 1988, non v'è motivo alcuno per proporre una diversa interpretazione.
Nè può essere individuato l'interesse alla impugna-
zione attraverso il solo riconoscimento degli effetti giuridici pregiudievoli, quasi che ogni altra conse.
to guenza, depauperata dalla sua giuridica rilevanza,
sarebbe inidonea a conferirgli un contenuto di ap-
prezzabile concretezza : una cosa è il contenuto concreto dell'interesse ed altra cosa, e ben diversa,
è la rilevanza giuridica degli effetti sfavorevoli che da un provvedimento possono scaturire.
Nella costante elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte è stato riconosciuto, in sinto- -66-
nia con gli indirizzi interpretativi della Corte · ci
Costituzionale (cfr. sent. N.224 del 1983 e N.175 te:
del 1971), come l'interesse alla impugnazione può si assumere i connotati della sua concreta rilevanza ac ai fini di rendere ammissibile una impugnazione,
lanche quando la rimozione del provvedimento impugna- Lev
to è chiesta per evitare il consolidarsi di un pre-
✓ ac giudizio di carattere esclusivamente morale (cfr. zi in tal senso, Sez.VI-3 febbraio 1982 ric.Monti; Sez. de
II°- 3 febbraio 1984, ric.Bovesecco; Sez.VI
- IO
febbraio 1986, ric.Zo vi, etc.) : del resto, 10 6
0
stesso riconoscimento della tutela costituzionale
(del diritto di difesa, nell'ampia prospettiva sug-
gerita di recente dalla Corte Costituzionale (cfr.
sent.n.200 del 1/18 luglio 1986), renderebbe del tutto improponibile il ridimensionamento dell'apprezzabi lità dell'interesse solo ad alcuni dei suoia pos-
sibili contenuti, e pur di fronte all'accentuata esigenza di tutela del "favor innocentiae", realiz-
zabile, senza alcuna arbitraria limitazione, con i mezzi offerti dall'ordinamento processuale.
E non può certo contestarsi che un giudizio sfavorė-
vole può essere espresso dall'opinione pubblica o dalla coscienza sociale tutte le volte in cui, come nel caso in esame,l'accusa ha ad oggetto la parte- -67-
cipazione ad un delitto che esprime un rilevante con-
tenuto di disvalore morale e sociale, e l'assoluzione sia conseguente non già al positivo ed effettivo accertamento della estraneità dell'accusato, bensi a valutazioni che esprimono dubbi ed incertezze, ed evidenziano un'antitesi tra gli elementi probatori acquisiti, oovvero _una totale loro strutturale o fun-
zionale insufficienza in relazione alla riferibilità
del fatto al soggetto.
• Le su esposte premesse consentono di dedurre che gli imputati ricorrenti, già titolari, all'atto della proposizione dei ricorsi, di un interesse alla rimo-
(zione della formula del dubbio, abbiano conservato tale.
interesse anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 28
luglio 1989 n.271, perchè il riconoscimento della
Horo innocenza rispetto alla partecipazione alla stra-
ge potrà essere riferibile alla ipotesi meno favorevole,
e cioè alla constatazione della insufficienza della prova acquisita, solo dopo che si sia potuto escludere che quella stessa prova, eliminati alcuni errori meto-
dologici, esprima, invece, l'accertamento positivo della horo effettiva innocenza, giacchè in quest'ultimo caso il giudicato penale, oltre a non poter arrecare alcun
Jipregiudizio di carattere morale o sociale, si arricchisce di quella capacità preclusiva in relazione al promovimen- -68-
to dei giudizi civili, amministrativi e disciplinart,
che il nuovo codice,in questi limiti,gli ha ricono-
sciuto.
Rimossa ogni preclusione processuale all'esame dei ricorsi degli imputati, occorre verificare se,
alla luce della impugnata sentenza, le censure pro-
spettate sotto il profilo del difetto, della illogici-
tà e della contraddittorietà di motivazione ed arti-
colate nella contrapposizione dialettica del rap-
porto processuale siano meritevoli di accoglimento.
E' necessario ricordare che la sentenza delle Sezioni
Unite del 18 febbraio 1988, nell'annullare la condan-
na pronunciata dalla Corte di TA, aveva riproposto alla valutazione del giudice di rinvio tutte le risul-
tanze probatorie acquisite nel corso del procedimento.
Gli enunciati criteri di valutazione della prova lun-
gi dal himitare il potere acquisitivo del giudice del merito o dal sottrarre parte del corredo probatorio utilizzabile, ovvero dal comprimerne la valutazione in
| confini circoscritti, erano stati espressi nel dovero-
so ed eplicito riconoscimento della sua autonomia.
Pertanto, il giudizio di insufficienza del materiale probatorio, espresso dalla Corte di Messina, non è at-
tribuibile al giudice di legittimità, ma è conseguente alla materiale constatazione di una realtà processuale -69-
e contro la quale vano si è rivelato ogni apprezza-
bile tentativo di integrazione. not
∙E' incontestabile e tale circostanza è stata rico-
-
nosciuta nelle sentenze intervenute nel corso del procedimento - che elemento essenziale nel processo formativo del convincimento del giudice di merito sempre stata considerata la valutazione che si è rite-
nuto di poter esprimere sul contenuto delle dichiara-
zioni rese da BO CH SS sia prima che dopo la esecuzione dell'attentato. E' infatti su tale.
problematica che si sonovsviluppati i confronti dia-
lettici tra le parti del rapporto processuale, non-
chè gli interventi del giudice di legittimità, sen-
sibile alla necessità di attribuire, pur nel rispetto dell'autonoma valutazione del giudice del merito,
l'osservanza di quelle regole metodologiche ineludi el bili nella formazione del convincimento e nella espli-
cazione delle ragioni sulle quali è articolato.
Già nella sentenza del 3 giugno 1986 questa Corte ave-
va sottolineato come le dichiarazioni del libanese,
in relazione alla preparazione dell'attentato, erano caratterizzate da una certa "dinamicità" : non tutte,
infatti, erano riconducibili;
e per molteplici aspetti, te ad- una costante rievocazione delle circostanze sulle quali si era diffuso il racconto;
esse, inoltre, presen- -70-
tatesi come confidenze rivelate in via "extra-giudi=
ziale" e per un delitto "in itinere", si erano tra-
sformate in vere e proprie chiamate in correità,di-
rette ed indirette, confluendo nel processo in tem-
pi e forme diverse.
Le Sezioni Unite, dopo aver verificato che il primo giudice di rinvio si era sottratto all'onere,
certamente non facile, di individuare quale, tra le molteplici e contrastanti versioni, poteva ri-
tenersi la più attendibile, per aver superato il vaglio critico di ogni possibile riscontro, rico-
noscevano come in ordine alla valutazione della prova non esistessero nel nostro sistema processua-
le prove privilegiate, nè presunzioni di inatten-
dibilità o di sospetto nei confronti di determina-
te categorie di soggetti. Riproponevano quindi al giudice di rinvio l'onere di verificare l'attendi-
bilità di quelle dichiarazioni, sia sotto l'aspet-
to intrinseco che per quello estrinseco, ricordan-
do che il valore probatorio di una chiamata di cor-
reo è condizionato non solo dalla verifica dell'af fidabilità del dichiarante, ma soprattutto dalla ricerca di alcuni aspetti indicativi della credi-
bilità, quali la fermezza, la costanza, la speci-
ficità e la coerenza logica, nonchè, ovviamente, -71-7
..dalla possibile acquisizione di elementi estrinseci nat alla dichiarazione ed idonei a fornire riscontri almeno su di una parte dello sviluppo dell'azione delittuosa attribuita ad un soggetto.
Ed a tale onere, nella valutazione delle dichiara-
zioni accusatorie rese da BO CH SS non --
si è certamente sottratta la Corte di Messina rev i
La impugnata sentenza ha correttamente distinto le dichiarazioni di SS in quattro gruppi : le rie velazioni fatte ai funzionari di polizia dall'8 Ju-
glio al 3 agosto 1983, prima, cioè, del suo arresto,
ttraverso le numerose conversazioni telefoniche op-
unamente registrate;
le confidenze rivelate,
corso di alcuni colloqui con gli stessi funzio-
i ed il cui contenuto era stato da costoro rife-
rito nel corso del procedimento;
le conversazioni avute nello stesso periodo con soggetti diversi e pur fosse risultanti dalle eseguite intercettazioni
- telefoniche;
e, infine, le dichiarazioni rese, dos po 1'arresto, all'Autorità Giudiziaria, sia prima oho dopo il proscioglimento dall'accusa di parteci pazione alla strage.
Utilizzando quindi i criteri enunciati dal giudice di legittimità, la Corte di Messina ha proceduto...
*
*
ad un'analisi comparativa di quelle molteplici di- -72- chiarazioni, nel tentativo di enucleare gli aspetti che non avevano subito gli effetti condizionanti di una contraddittoria elaborazione, e non ha potu-
to che riconoscere come i pochi riscontri acquisi-
ti non riguardavano gli atti preparatori della stra-
ge tanto meno la sua esecuzione.
Doverosamente il giudice di rinvio ha analizzato criticamente il contenuto delle conversazioni che il libanese aveva avuto con i funzionari di polizia prima del 29 luglio 1983, in quanto tale indagine era indispensabile per verificare se il contenuto intrinseco di quelle dichiarazioni potesse presen-
tare almeno alcuni di quei caratteri che le Sezioni
Unite avevano specificatamente individuato come al-
trettanti parametri di valutazione dell'attendibilità
intrinseca di una dichiarazione.
Ed a tale indagine non è certamente sfuggito il primo annuncio che SS aveva fatto al dr.La Cor-
te il 13 luglio 1983 sulla preparazione di un atten-
tato, essendo esso indissociabile dallo sviluppo.
successivo che avranno le rivelazioni di quel confi-
dente e dalla individuazione delle ragioni per le quali quell'offerta di collaborazione informativa offert:
era stata così preannunciata.
Il contenuto generico di quella prima rivelazione, -73
associato alla scoperta dello finalità che il liba-
nese intendeva perseguire, ha notevolmente ridimen-
sionato ogni possibile rilevanza probatoria;
ma ta-
e risultato non è certo imputabile ad una impreċi-
°ricostruzione dell'episodio ovvero ad un'errata valutazione degli aspetti essenziali di esso.
L'interessé dell'autore della rivelazione a dedica-
reia sua disponibilità alla polizia;
dopo il rifin-
to espresso dal dr.La Corte ad offrire la sua media-
Izione per la revoca di quei, mandati di cattura che erano stati da tempo emessi, non era certo sufficien-
te alla ripresa dei contatti da tempo bruscamente:
intern "so non ci fosse fatto riferimento a
Potizie che, per a Toro rilevanza, dovevano poter vincare le immaginabili resistenze del funzionario.
Inoltre la Corte di Messina, analizzando il conte-
nuto di quella prima conversazione anche alla luce dei successivi chiarimenti del dr.La Corte, ha po-
tuto stabilire, 'ed in termini di motivata certezza,
che in quel primo annuncio SS aveva indicato come vittima dell'attentato soltanto il prefetto dr.De SC, non aveva formulato accusa alcu-
na contro i FR HE e SA Graco, Ii-
mitandosi peraltro a riproporre come fonti dirette
37 di quella informazione le stesse, persone da lui in- -74-
-dicate al funzionario, nel marzo del 1983, quali partecipi ad un traffico internazionale di droga.
Analizzando poi le successive versioni rese dal,
-libanese è stato agevole alla Corte di Messina ri-
conoscere come sulla genesi di quella informazione
SS era incorso in una serie di contraddizioni non suscettibili di essere ricomposte in un quadro unitario. Infatti, soltanto poche ore dopo quell'an-
nuncio, SS dirà al dr.De UC IN, sosti-
tuitosi al dr.La Corte, di avere appreso quella not tizia non da tali NZ e "Bruno", come, invece,
aveva detto al dr.La Corte, bensì da AB e AR-
pisi ; pochi giorni dopo, al commissario Cassarà
dirà di essere stato informato da AB, PI
e da quel tale "HE", apparso nell'ultima fase come autorevole emissario dell'associazione.
Neppure costante era stata la rievocazione delle…
modalità con le quali quella informazione era sta-
ta da lui appresa : subito dopo l'arresto, al Pro-
curatore della Repubblica di Caltanisetta, il 5
agosto 1983, aveva detto che della preparazione dell'attentato era venuto a conoscenza a Taormina
10, sera del 12 luglio 1983, quando egli stesso,
+
leggendo in albergo un giornale, mentre era in com- da questi pagnia di AB, aveva appreso che nei confronti 775-
dei FR EC l'Ufficio Istruzione del Tribu-
nale di Palermo aveva emesso dei mandatizdiicattura;
alla Corte d'Assise di Caltanisetta,il 16 aprilest
1984, dirà invece che il giornale era stato letto-
non darlud, ma dā AB, sicchè era stato questio che, nel commentare la notizia;
aveva finito per confidargli che un attentato quell'associazione stava predisponendo contro il prefetto De SC
ed il giudice Falcone;
infine, interrogato il 2 c marzo 1987 dalla Corte d'Assise d'Appello di TA,
dopo la sua definitiva assoluzione dall'accusa di partecipazione alla strage;
dirà; in contrasto con tutte le precedenti versioni che quella notizia era stata appresa a Palermo, da AB e PI, ej quindi, ancor prima che raggiungesse Taormina nel luglio del 1983. 23
Nè positiva si è rivelata la ricerca, da parte della
[Corte: di Messina, di tutti i possibili riscontri sulle circostanze indicate dal libanese e suscettibili di materiale verifica. to songs
Sul viaggio in Sicilia nel luglio del 1983 non vera si era rivelata l'asserzione ripetutamente fatta da SS all'autorità giudiziaria, a cioè di essere venuto nell'Isola su sollecitazione del dr.La Corte,
●,per la prima volta, in quella circostanza : il dr.La -76-
H Corte negherà di avere assunto una simile iniziati- I
Iva ed il suo diniego è stato motivatamente ritenu- ಯ
to attendibile, perchè confortato dal contenuto_di e quella prima conversazione del 13 luglio, è nella B
quale SS si era presentato al funzionario non nelle vesti dell'informatore che deve ricevere un incarico investigativo, bensì in quelle;
ben diver-
se, di chi offre, ed a certe condizioni, notizie che dichiara di avere già acquisito e promette dia
+ arricchire nel tempo.
Il fatto poi che in Sicilia fosse già venuto prima del luglio 1983 era stato confermato dal Maggiore
dei Carabinieri del reparto operativo anti-droga di
:Milano, GL IO, al quale SS, in epo-
ca non sospetta, aveva confidato di essersi trovato in Sicilia nella primavera di quell'anno, allorquan-
do aveva avuto contatti con organizzazioni mafiose in relazione ad un traffico di droga che si svolge-
va tra il Medio Oriente e la Sardegna;
e d'altronde,
la pregressa conoscenza di PI e AB confor-
tava tale realtà.
Altro riscontro negativo è stato individuato dalla
Corte di Messina nel fatto che i gestori dei due alberghi ai quali SS aveva asserito di essersi rivolto per avere ospitalità la sera dell'8 luglio -77-
1983, non appena arrivato a Palermo, negavano di avere essi dirottato: quel cliente in altri alberghi
é le indagini espletate dai Carabinieri consentiran-
no di stabilire che in quel giorno nei due alberght indicati dal libanese vi brano camere disponibili,
sicchè ingiustificato sarebbe stato un eventuale fiuto dei gestori a concedergli una camera per quella notte.
effe Ineccepibile si rivela anche il procedimento seguito dal giudice di rinvio nella valutazione del-
la causale del delitto, così come suggerita dal rae
-
conto di BO CH HA off an
Questi, infatti, anche nel successivi interrogatori ai quali era stato sottoposto, aveva sempre collega to l'attentato al rilevante impegno professionale dalla vittima nella lotta alla mafia, sicchè
esso assumeva il carattere di un atto di ritorsione da parte dell'associazione, vittima attività
investigativa intrapresa dall'Ufficio Istruzione
del Tribunale di Palermo: _
E' pur vero che la Corte di Messina, come hanno de-
dotto le parti civili ricorrenti, ha fatto ricorso a valutazioni astratte, di carattere metagiuridico,
affermando che, in generale, le organizzazioni ma fiose perseguono scopi di concreta utilità, non sussu- -7.8-
mibili in semplici atti di ritorsione rispetto ad eventi i cui effetti si siano irrevocabilmente con-
solidati ; però ha anche diffuso la sua indagine sugli aspetti concreti offerti dalle acquisite risul-
tanze, in quanto ha verificato che i provvedimenti coercitivi emessi contro i FR ECsnon erano diversi da quelli adottati, in presenza di analoghi presupposti, nei confronti di altri esponenti della mafia siciliana, sicuramente non affiliati a quella associazione'.
Privata del requisito della specificità, la causale del delitto ha perduto la capacità di offrire qual-
siasi apprezzabile contributo alla individuazione di coloro che avrebbero potuto avere interesse alla soppressione di quel magistrato, giacchè anche per-
sone diverse dai FR EC sarebbero stati in grado di ideare, preparare ed attuare quell'attenta-
to nella prospettiva di eliminare quello che finiva per essere un intralcio alla propria attività.
Nella impugnata sentenza non si è negata la rilevan-
za probatoria della causale di un delitto, ma tale rilevanza è stata correttamente condizionata alla possibilità di circoscrivere l'area degli interessi alla realizzazione della condotta delittuosa e, una volta accertato che non soltanto gli imputati in quell'area erano compresi, non si è potuto far altro.
che prenderne atto, rinunciando ad ogni tentativo di aggrapparsi ad un movente che più non era in grado di fornire la ragionata certezza della responsabilità
degli imputati, non rappresentando esso una realtà
attribuibile ai soli componenti di quell'associazione.
Nè la ricerca del movente la possibilità di attri-
buirne la paternità ad uno o più soggetti sono inda-
gini sottratte ai criterische condizionano la valuta-
zione della prova alle ipotesi, 'alle congetture ed alle supposizioni non può essere affidato un con-
vincimento di certezza idoneo a superare la rrie-
ra del sospetto;
nè il libero convincimento del giudice è confondibile con la manifestazione di soggettive intuizioni, più o meno felici, -80-
juna censura riflettente una circostanza del tutto irrilevante, perchè non coinvolgente gli aspettio
(sostanziali del movente del delitto, bensi unica imente la valutazione della materiale possibilità
che avrebbero avuto gli imputati nel preparare in così breve tempo quell'attentato'.
Non è neppure esatto quanto dedotto nel secondo dei motivi di ricorso dalle parti civili, e cioè che la Corte di Messina avrebbe omesso di considerare che era stata l'associazione mafiosa facente capo ai FR EC a porsi alla ricerca delle armi,
attraverso qualificati suoi omissari.
Anche tale aspetto, rilevante nella ricostruzione della vicenda, non è stato trascurato dal giudice di rinvio's
- Si è però dovuto constatare che le accuse di Ghas-
san in relazione al reperimento delle armi avevano avuto incompleti riscontri soltanto in ordine al-
l'episodio nel quale era rimasto coinvolto Leonar-
do La SA e relativo, com'è noto, all'acquisto di alcune pistole.
Ma anche per tale episodio non è sfuggita all'anali-
si dei giudici di Messina come la ricostruzione fatta dal libanese presentasse aspetti di ambigui-
tà di un certo spessore : SS,infatti, al dr. -81-
De UC aveva offerto reiterate assicurazioni sulla possibilità di intercettare i destinari delle armi all'atto della loro consegna, Ema tale promessa non aveva avuto alcun seguito'. Più volte poi aveva an-
Inunciato che al trasporto delle pistole reperite da
La SA avrebbe provveduto lui stesso, Imaipoi neghe-
ura di avere mai seriamente assunto un, simile impegno,
smentando clamorosamente quanto risultava dal con-
tenuto delle eseguite intercettazioni telefoniche.
Il racconto poi sulle modalità,con le quali quel trasporto era avvenuto,non preséntava certamente it pregio della costanza;
infatti, il 21 luglio of joiibanese aveva rivelato al dr.De UC che a tale compite aveva provveduto un corriere, a nome PP;
giorno dopo tale annunció dirà allo stesso fun-
mario che era stato AR;
ma poi dopexsi ac-
à che lo stesso La SA, dopo l'incontro nel bar di Pioltello con SS, AB o ARpi-
M si, era venuto in Sicilia, dando così ad intendere di avere lui stesse effettuato quella materiale con-
segna. _
Svizzes La ricerca, invece, delle armi di tipo pesan-
te (bombe a mano e bazuka) è parte integrante del-
le accuse affidate alla sola parola di SS e-
questa si è rivelata, a corretto giudizio della Cor- -82-
te di Messina, sprovvista del requisito della costan-
za.
Nella impugnata sentenza si è evidenziato il con-
trasto emergente tra le dichiarazioni di SS
e quelle del dr.De UC in ordine alle modalità con
Cle quali il funzionario era stato informato del
(reperimento, da parte di PI e AB, di aleu-
ni fucili lanciagranate: il libanese,infatti, aveva asserito di avere riferito tale circostanza ancor-
prima del 15 luglio, e cioè quando ancora trovavasi a Milano, mentre il dr.De UC dirà di averne avu-
to notizia soltanto la sera del 26 luglio. I giu-
dici di merito hanno privilegiato l'ipotesi dedotta dal dr.De UC, perchè il contenuto della conversa-
-zione telefonica da lui avuta con il libanese quel-
la sera consentiva;
di attribuire a quella rivela-
zione il carattere, di un'assoluta ed importante novità o tale valutazione, correttamente: formulata,
si sottrae al sindacato di questa Corte.
Ancor meno accreditabile è stato giudicato il con-
fuse racconto fatto da SS in ordine al ruolo che gli sarebbe stato attribuito, per la successiva ricerca di armi in HI : irrealizzabile, infat-
ti, sarebbe stato il trasporto, se vero era che il programma prevedeva la utilizzazione esclusiva di alcuni motoscafi la cui autonomia di navigazione,
quale potesse essere la potenza dei motori, non avrebbe.
certamente reso possibile una simile impresa, almeno nel termini indicati dal libanese.
Non si è poi nemmeno trascurato di considerare che b. SS nella conversazione del 26 luglio aveva assicurato il dr. De UC che nessun attentato, in
Equalsiasi modo eseguibile;
si sarebbe realizzato prima del suo viaggio a Cipro L'inaffidabilità di questa assicurazione, rivelatasi in tutta la sua drammatica imponenza la mattina in cui la strage era stata eseguita, non è sfuggita alla Corte dife
Messina, ma ha rappresentato un aspetto determinan-
こ
te ai fini della valutazione dell'attendibilità
di quelle rivelazioni, were odivacy? ggiungasi che nessun riscontro era stato, possibile acquisire sul fatto che l'associazione facente d
Scapo ai FR EC cercasse armi, diverse dal-
4 le pistoleifornite da La Graŝsa, sia sulla loro effettiva destinazione into si Pertanto, una volta riconosciuta scarsa affida-
fabilità a quelle indicazioni fornite dal libanese;
dimostratesi per molti aspetti imprecise e, per
-altri, addirittura contraddittorie, vera conseguente tálo promessa la impossibilità di recepirne il- -84-
contenuto, tanto più che nessun riscontro positivo era stato possibile acquisire.
D'altronde, la ricerca delle armi in tanto poteva avere una specifica rilevanza probatoria ai fini della individuazione di coloro che avevano ideato e preparato la strage, in quanto si fosse accertato che alla realizzazione di tale evento quelle stesse armi fossero state utilizzate, ipotesi questa certa-
mente non verificatasi nel caso in esame'.-
Non è però sfuggito alla Corte di Messina come un certo recupero di credibilità SS avesse acqui-
stato quando, la sera del 26 luglio 1983, a soli tre giorni dalla strage, al dr.De UC che minacciava di abbandonarlo al suo destino, rimproverandogliat di non aver fornito alcuna concreta notizia, rive-
lava di avere appreso che per la esecuzione dell'at-
tentato, nel quale sarebbero stati coinvolti sia il prefetto De SC che il giudice istruttore
Falcone, si sarebbe fatto ricorso al sistema "pale-
stinese" e cioè collocando lungo il tragitto del-
le vittime una macchina carica di esplosivo e dota-
ta di un congegno telecomandato, azionato a distan-
za.
Questa rivelazione, oltre ad offrire un conte-
nuto di apprezzabile concretezza all'originario -85-
Mannuncio che era stato fatto il 12 luglio 1983 sia al dr.La Corte che al dr.De UC, si è imposta alla valutazione dei giudici di merito per la fedele rap- 租 presentazione delle modalità esecutive di quellate programmata strage, modalità che, per la loro inne-
gabile accezionalità, superavano la barriera di ogni fervida immaginazione, per ricadere nell'alved di informazione realmente acquisita e rivelatasi tragicamente veralirer
La rilevanza probante di quell'annuncio, nel drammatico riscontro della realtà, di ogni suggestiva impressione, ha rappresentato un elemento di indubbia rilevanza che si poneva in antitesi al giudizio negative che era stato espresso sull'oggetti.
va ed intrinseca attendibilità delle altre rivela-
zioni di SS s trate g
Masil riscontro della realtà sul nucleo essenziale di quest'ultima rivelazione non esonerava 5
certamente il giudice di rinvio dal verificare, at-
traverso la utilizzazione del materiale probatório
acquisite, se essa potesse, da sola, determinare un convincimento di certezza esteso alla individuazione degli autori del fatto cosi fedelmente preannunciato.
Corte di Messina ha escluso tale possibilità, do-
po aver crettamente riconosciuto come le risultan- -86--
ze acquisite non consentissero di individuare riscon-
tri positivi diversi da quelli che sulle modalità
esecutive del delitto venivano offerti da quella pur imponente realtà.
Orbena; il riscontro oggettivo della realizzazione
:
☐ di un evento preannunciato non esonera il giudice dall'onere di verificare, proprio attraverso la :
ricerca della fonte primaria della notizia, se que-
sta può varcare l'area della verità processuale,
in tutta la sua ampiezza, superando aspetti sfuggi÷
ti alla possibilità di una verifica oggettiva.
Preannunciare la esecuzione di un fatto accredita l'autore della rivelazione proprio sulla base del-
la constatazione materiale dell'evento delle modalità con le quali è stato realizzato, ma non
è certamente sufficiente per attribuirne, ed in termini di certezza, la paternità ai soggetti in- dicati con quella informazione, se la verifica di attendibilità di quell'accusa non si arrichisce di opportuni riscontri.
La Corte di Messina, dopo aver giudicato poco credibile l'ipotesi da SS formulata, e cioè
( di essere stato messo al corrente dell'attuazione di, quel programma da parte di auterevoli esponenti di un'organizzazione, se vero era che lui non ne -87-
faceva parte, esaminava le dichiarazioni rese da
SS nel corso del procedimento e,comparandole con quelle, di diverso contenuto, emergenti dalle n conversazioni intercorse con il dr.De UC e con i protagonisti della vicenda, concludeva nel ritenere poco verosimile che ad esporgli quel programma fosse stato quel sedicente "HE", da lui appena cono-
sciuto, e subentrato nel ruolo di PI e AB
proprio dopo che a costoro era stato rimproverato dall'organizzazione della quale facevan parte una pericolosa mancanza di riservatezza. on jag kan
Si è anche considerato che il riscontro offerto dal-
la realtà fenomenica su quella sconcertante anticipa zione non andasse aldilà della individuazione delle modalità esecutive dell'attentato, in quanto diver sa era stata la vittima colpita rispetto a quella indicata e poco verosimile era immaginare una improv-
visa mutazione del programma, sfuggita alla percezio-
ne del confidente, in quanto la stessa preparazione della strage non poteva prescindere dalla individuazio-
ne della vera vittima e dall'accertamento delle sue effettive abitudini..
La ricerca delle armi,dissociata dalla materiale esecu-
zione dell'attentato, perchè diverse da quelle utilizza-
to, ha finito per non rappresentare più un riscontro -88-
probatorio sia pure nei limiti riduttivi della predi-
sposizione dei mezzi necessari per la esecuzione della strage.Nè contributi chiarificatori erano stati offer-
ti da SS dopo il 29 luglio 1983, perchè ogni suo successivo interrogatorio su tali inquietanti aspet-
ti della vicenda aveva presentato delle novità,spes-
so in contrasto con le prime indicazioni, come le stesse Sezioni Unite avevano avuto modo di rile-
vare, allorquando avevano invitato il giudice di rinvio alla ricerca degli aspetti convergenti verso un'organica ricostruzione.
La Corte di Messina ha indicato le ragioni per le quali il racconto di SS non poteva essere ri-
composto, a causa delle sue molteplici e non omo-
genee rievocazioni, in un quadro di coerente uni-
tarietà; ma ha anche riconosciuto come il giudizio,
complessivamente negativo, coinvolgente la sua per-
sonalità, le reali motivazioni del suo comportamen-
to e gran parte del contenuto delle sue dichiara-__
zioni, non si armonizzava con la fedele rappresen-
tazione delle modalità esecutive di quella strage e come tale disarmonia dava adito ad una serie di ipotesi, tutte più o meno accreditabili sul piano lo-
gico, ma nessuna dotata di tale intrinseca vero-
esimiglianza da poter prevalere sulle altre. -89--17
D'altronde, proprio la genesi e lo sviluppo della collaborazione offerta da SS alla polizia in previsione dei vantaggi personali che intendeva merseguire non erano conciliabili con la utilizza-
zione di potizie sempre false;
imprecise of elaborate gon generosa fantasia o prodiga immaginazione temer
E' quindi la stessa chiave di lettura del suo compor-
tamento, desunto dalla Corte di Messina attraverso n'attenta analisi delle risultanze probatorio acqui-
site, ad avere steso una coltre di dubbio sulla veri dicità di tutto il suo racconto:
Annunciatosi alla ribalta di questa vicenda nelle vesti del prodigo informatore, dispensatore di ambi ziose promesse, aveva poi finito per ritirarsi in-
una posizione di cauta riservatezza, almeno sino al giorno in cui gli era stata prospettata dal dr.Des
Tuca, ed in termini di concreta attualità, la mi--
maccia di essere abbandonato al suo destino è-so-
lo in quel momento, infatti, che la sua rivelazione si era arricchita di uno squarcio di verità, in quanto era stato preannunciato un evento che, attra-
verso la sua effettiva realizzazione, rappresenterà,
con la forza persuasiva del riscontro della realtà,
1 'elemento determinante quel giudizio conclusivo di incertezza e di perplessità sulla riferibilità -90-
agli accusati di quel delitto.
L'intreccio di menzogne, di imprecisioni,di reticen-
ze e di sconcertanti silenzi;
si sovrapponeva su-
quella fedele previsione e ne condizionava l'apprez-
zabilità,in termini di ragionata certezza, solo nei limiti consentiti dalla verifica storica del fatto!
In questa cornice trova ampio spazio il dubbio espresso dalla Corte di Messina sulla partecipazion ne degli imputati a quella strage ed agli atti che ne avevano preparato la esecuzione : la complessa articolazione del quadro informativo, dal fragile tessuto connettivo e pur così condizionato da egoi-
stiche prospettive, recuperava alla verità aspetti di indubbia rilevanza e questi finivano per contrap porsi alle reticenze, alle imprecisioni, alle men-
zogne, con la conseguenza che quella parte del rac÷
conto di SS che restava privo della materiale possibilità di riscontri probatori di qualsiasi spessore, finiva per sottrarsi alla possibilità
di individuare il vero ed il falso, il reale e
(l'immaginario, la realtà e la intuizione, la diret-
(ta e personale percezione di un fatto e la elabora-
zione logica di una mera ipotesi.
La rivelazione da lui fatta al dr.De UC la sera del 26 luglio evidenziava, secondo l'attenta ana- -91
hisi della Corte di Messina, la studiata preoccupa zione di graduare le informazioni alle necessità
contingenti del momento;
perchè soltanto in tal ma-
hiera il libanese avrebbe potuto imbrigliare la r conservazione dell'interesse degli investigatóri
all'acquisizione di nuove notizie : SS aveva estrema necessità a non disperdere quel condiziona-
mento altrui e che a lui serviva per tener sempre
Hóntano il pericolo della esecuzione di quei mandati i di cattura che erano stati emessi a suo carico;
sic-
ohe era la stessa collaborazione da lui offerta, 2|
in quel momento e per qu'elle finalità, a non poter prescindere dalla enunciazione di almeno una parte di verità.
Gli incontri a Palermo, a Taormina, a Mila-
no ed a Pioltello con PI, AB, La SA-
He quel tale "HE", orano stati oggetto di posi-
tiva verifica;
il convulso susseguirsi, sulle uten-
ze telefoniche utilizzate dai protagonisti della-vi-
cenda, di conversazioni che, a giudizio del giudice del merito, si connotavano per il frequente ricorso ad un linguaggio simulato, rappresentava anch'esso un dato storico incontestabile;
la stessa ricerca : -
delle armi, pur dissociata - e per le ragioni già
indicate - dalla esecuzione della strage, aveva .-92-
trovato nella identificazione di DO La GR
..... sa aspetti di indubbia rilevanza accusatoria, almeno nell'ottica riduttiva dell'interesse degli imputati alla ricerca di quella mediazione in quel settoret
Vero è che, come ha osservato la difesa degli impu-
tati ricorrenti, i pochi riscontri acquisiti hanno riguardato la partecipazione degli imputati all'as-
sociazione per delinquere, imputazione sulla quale
è ormai preclusa ogni ulteriore valutazione;
però
è altrettanto certo che tali riscontri potevano proiet-
tare i loro effetti, pur senza sovvertire i margini della loro rilevanza;
sull'intera vicenda, non fos s'altro perchè la ideazione, la preparazione e la esecuzione della strage erano tutte attività colle gate, secondo quelle accuse, in un rapporto di conti-
nenza rispetto al programma dell'associazione.
Inoltre, il processo di maturazione al quale SS
aveva sottoposto, secondo la Corte di Messina, le sue dichiarazioni, giustifica l'apporto offerto dalla elaborazione logica alla quale può non essere stata estranea l'opera integratrice della fantasia o della intuizione, ma non esclude che alla rappresen-
tazione dei fatti, accaduti o da verificarsi, il li-
banese abbia fatto ricorso utilizzando almeno una parte della verità della quale era, a qualsiasi tito- -93
10, depositario..
Con ciò non si contesta l'esattezza di quanto enunciato nel primo motivo di ricorso dall'avv. Giu-
(seppe Mirabile, nell'interesse dei FR EC,
The cioè che il riscontro oggettivo del fatto prean-
Iminciato dal libanese riflette l'evento e le sue modalità esecutive, ma non gli autori : ma il dubbio sulla innocenza degli accusati poteva anche trarre alimento dalla constatazione che le accuse erano indissociabili dal contenuto complessivo di quella informazione e questa recuperava apprezzabili spazi diiaffidabilità almeno nella parte in cui non esiste-
va un certo riscontro negativo. ran ch e 27
In tale prospettiva non potevano che considerarsi del tutto marginali gli aspetti accessori convergen-
ti con la decisione adottata;
e nessuno dei quali avente l'intrinseca capacità di sostituirsi a quel-
l'endemica insufficienza probatoria riconosciuta ed espressa dal giudizio di rinvio, insufficienza che
-
[conserva la sua rilevanza anche in seguito all'en-
trata, in vigore del nuovo - codice.
Lazútilizzazione di quegli elementi accessori, rele- en gata in tali angusti confini;
priva del requisito della concretezza l'interesse degli imputati ricor-
rentical riesame della valutazione espressa dal -- 94-
giudice di merito : alle menzogne, alle contraddi-]
izioni, alle imprecisioni, alle reticenze di AB,
+ PI e EC HE i giudici di Messina han-
no fatto riferimento non già per trarre arbitra-
rie deduzioni sulla loro partecipazione alla strage,
bensì unicamente per evidenziare come dall'eserci-
zio del loro diritto di difesa non veniva certamente dispersa la rilevanza accusatoria di quelle parti delle accuse di SS che avevano superato il vaglio critico dell'attendibilità.
Indubbiamente non è immaginabile una condotta processuale dell'imputato in termini di doverosità,
non essendo assimilabile al testimonė; pertanto,
le sue reticenze o le sue menzogne non sono suscet-
tibili di effetti pregiudizievoli, come più volte questa Corte ha precisato (cfr.sent. sez. I, 13 di-
.cembre 1983 ric. Di Carlo e 24 novembre 1986, ric.
Pravatà). Il mendacio è inidoneo a screditare una accusa, ovverola sottrarle spazi che risultino in rapporto di stretta connessione con i pur esigui riscontri acquisiti, ed in tal senso, quindi, è
Piegittima la valutazione che la Corte di Messina
ha espresso sulle dichiarazioni rese dagli imputati su indicati.
Quanto poi all'alibi di PI, esso, pur circoscrit-
: -95
to nei limiti di un tentativo di escludere la parte
_cipazione dell'imputato alla fase última della ese-
_cuzione dell'attentato, si era rivelato inidoneo allo scopo cui era preordinato, perchè il testimone al quale quella dimostrazione era stata affidata, aveva finito per riferire un fatto non vero in relazione all'assetita consegna, da parte di PI, di un
7- documento il 3 agosto 1983 : nella rievocazione del h'episodio quella consegna rappresentava l'epilogo deincontatti che trati due sarebbero intercorsi-er quell'evento; collocato dal testimone in un giorno
. inscui sicuramente l'imputato non trovavasi a Paler-
mojone screditava l'attendibilità anche in relazio-
netalla rievocazione del precedente incontro, fatto risalire al giorno e nell'ora del delitto
E mentre l'alibi mancante o mancato non può essere apprezzato quale indizio a carico dell'imputato,c0
quello,invece, affidato a dichiarazioni, testimoniali
י
rivelatesi non attendibili può essere sintomatico del tentativo di sottrarsi all'accertamento della verità.
Quanto,infine, alla rilevanza attribuita dalla "
- Corte di Messina all'episodio descritto da Epaminon-
da GE e coinvolgente la partecipazione di HE
e SA EC all'interesse di sopprimere una crit 1196
possibile fonte di prova in relazione alla vicenda in esame;
non v'è dubbio che quelle accuse, smenti-
te dal destinatario della iḍeata rappresaglia, con-
acepita su informazioni rivelatesi mendaci, non han-
no trovato alcuna valida conferma'.
Ma nella valutazione dei giudici di merito l'episo-
dio si è collocato non già come prova positiva:
Irdelle implicazioni che evocava, bensì solo a suppor-
to di quel quadro complessivo di incertezza e di'
perplessità che le rivelazioni di SS, da sole,
per il loro contenuto di parziali verità e di al-
*trettanto parziali bugie, offrivano all'interprete.
|-E nell'ambito di questa contentta rilevanza anche l'episodio descritto da MI GE, per i suoi sinistri riferimenti;
finiva, pur con il suo intrinseco contenuto di assoluta incertezza,nel
+
-contesto di quella generalizzata incompletezza probatoria, come una delle sue molteplici manife-
stazioni
Pertanto, il dubbio contenuto nella impugnata sen-
tenza, non è fondato su illazioni, su supposizioni ovvero su congetture;
non è neppure il risultato di soggettive ed immotivate intuizioni;
ma rispec-
chia l'incompletezza della prova nella sua organi-
ca rappresentazione : e la prova è incompleta non -97-199
solo quando vi è un insuperabile contrasto tra le nt risultanze acquisite, ma anche quando lo stato di incertezza, desumibile dall'analisi critica del nu-
har cleo essenziale della prova d'accusa si'irradia, cel con varia intensità, Isugli elementi ad essa acces-
sori o di attenuata rilevanza, sicchè il quadro che si delinea non consente di superare le perplessità
ppor evocate da ciascuna delle risultanze esaminate e riconosciute utili per 1 taccertamento della verità.
Ne il controllo della Cassazione sulla congruità e sulla logicità della motivazione può trasformarsi in un sindacato di merito concernente l'intrinseca consistenza del dubbio, perchè tale onere è sottrat-
to ai suoi compiti istituzionali, dovendo cessa li-
mitarsi a verificare se le argomentazioni prospėt-
tate a supporto del dubbio siano conseguenti ad una completa analisi delle risultanze acquisite e ad una corretta valutazione complessivabaty matos f ajn
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dai no difensori degli imputati EC HE e EC Sal-
vatore, non risulta che la Corte di Messina sia in-
(corsa ip un "travisamento del fatto" per avere in- pep- dividuato i due imputati ricorrenti come componenti ni di spicco della "famiglia di AC : nella sen-
on stenza impugnata non sono state apoditticamente re- _98_
cepite le indicazioni offerte da SS, ma si è
dato (doveroso rilievo alla interpretazione che ne era stata data dai funzionari di polizia che aveva-
no avuto l'opportunità di seguire le vicende rela-
tive alla operatività di quella organizzazione'.
Inoltre nella sentenza impugnata si fa esplicito riferimento alle vicissitudini collegate all'inse-
rimento dei due imputati in quella associazione,
sulla base delle rivelazioni fatte, in altri ed in questo processo, da US e da Contorno'. E tali indicazioni, non foss'altro che per aver contribui-
to alla formazione di un convincimento di certezza isull'appartenenza degli imputati a quella associa-
zione, convincimento non più sind cabile in questa sede, legittimamente-potevano essere utilizzate
Idalla Corte di Messina almeno nell'ottica ridutti-
Iva di individuare una delle possibili aree alle quali poter riferire la scelta di quella strategia criminale, secondo la causale deducibile dal racconto T
-
del libanese.
L'impugnata sentenza si sottrae anche al-
.
Ia censura che, per opposte considerazioni, è sta- I
Ita prospettata dalle parti civili ricorrenti sottol il profilo della mancanza di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità che era stato espresso
га -99-- -
su SS dai funzionari che avevano avuto, con lui rapporti di collaborazione.¨
C sIl rilievo, privo di qualsiasi fondamento;
non è
in alcun modo condivisibile. tratto.
of L'attendibilità soggettiva non è una qualità in-
trinseca indissociabiléida un soggetto, e perciò ar bitrario sarebbe stato il contrario, nescioè se il giudice di rinvio avesse recepito, "sic et simplici-
ter" le altrui valutazioni, espresse in altre occasioni e per altre vicende, rinunciando ad una autonoma indagini ricognitiva e valutatīvā.'¯
[Cosincome non esistono nel nostro sistema processua-
te aprioristiche presunzioni di inattendibilità per determinate categorie di soggetti, altrettanto ille-
gittimo sarebbe creare presunzioni contrarie o fon-
date su apprezzamenti espressi in relazione a circo-
stanze riferite da un soggetto per diverse realtà,
-
risalenti a tempi diversi
Aggiungasi, e por mera completezza, che il rilievo obta dedotto non è neppure storicamente esatto, in quan-
to nella sentenza impugnata si è dato puntualmente atto che il maggiore dei Carabinieri, GL An-
- tonio, nello spiegare lo sviluppo dei rapporti da qui avuti con 11 libanese, non aveva omesso di ricor-
- dare che le notizie ricevute, pur rispondenti að -100-=
verità, erano state da lui giudicate così generiche I
da indurlo a perdere ogni residua fiducia nell'in-
formatore, da lui denunciato per concorso nel reato C
che si era offerto di far scoprire;
ed analogo giu-
€
dizio era stato formulato da un ufficiale del Nucleo с
di Polizia Tributaria di Milano che aveva utilizzato
GHassan come confidente, giacchè anche in questa I
Joccasione l'offerta di collaborazione si era tramu tata in prova di complicità con coloro che avevano commesso il reatob_
E' del pari infondata la specifica censura prospettata dal difensore di AB VI con il primo motivo di ricorso e con il quale è stato_de_
nunciato 11 vizio di motivazione della sentenza in relazione al dubbio sulla partecipazione dell'impu-
Itato alla esecuzione della strage : la riduttiva ed erronea interpretazione data dal ricorrente al contenuto della sentenza della Corte di Messina
non è condivisibile.
Nella sentenza impugnata non si è affatto posto in dubbio che AB, la mattina in cui era stato ese-
guito il delitto, trovavasi in compagnia di SS,
e quindi lontano dalla città di Palermo ma la con-
statazione di tale realtà non è affatto in contra-
sto con la decisione adottata, posto che la concezio-
4. _IOI-
ne unitaria del concorso di più persone nel reato,
recepita nell'art.110 C.P., consente di ritenere che l'attività costitutiva della partecipazione può
essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, non esauribile ne-
cessariamente nella fase terminale della esecuzione'.
Non va peraltro dimenticato che rientra nella stes-
sa attività materiale di esecuzione di un reato qual-
siasi apporto alla sua preparazione, sicchè la pro-
.
-va positiva dell'assenza di AB dal luogo del delitto nel momento in cui questo veniva realizza-
to era insufficiente ad escludere anche la sua ma- i terale partecipazione alla strage.
L'accusa poi, prospettata e recepita dalla Corte di
Messina, era comprensiva di qualsiasi contributo alla realizzazione dell'evento e non limitata alla fase esecutiva'.
Nessuna, quindi, delle possibili ipotesi confluenti nel vizio di motivazione è dato cogliere nella impu-
gnata sentenza : gli elementi dai quali è stato trat-
to quel convincimento sono stati sottoposti ad un meticoloso vaglio critico che non ha neppure tra-
scurato i filtri di valutazione ai quali, in larga
-misura, erano stati commisurati nelle precedenti fasi del giudizio. Essi sono stati poi collegati -102-
nell'unica prospettiva che era consentita dalla loro rilevanza probatoria e così hanno partecipato alla formazione di quel convincimento che è stato espresso nel rispetto della coerenza logica, ed alla luce dei principi di diritto enunciati da que-
sta Corte in tema di valutazione della prova.. 3
-Non ritiene infine questa Corte di poter esaminare...
la documentazione allegata alla memoria presentata,
nel termine di cui all'art.533 C.P.P., dall'avv.to
GI Lo Presti : trattasi di una copia della sen-:
-tenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Pa-
lermo il 16 aprile 1988 nei confronti di AB
PI, accusati di avere partecipato, per conto.
.
di associazioni mafiose, allo spaccio di sostanze stupefacenti e della copia di un verbale di inter-
rogatorio al quale era stato sottoposto SC.
NO MA, dinanzi al giudice istruttore di
Palermo, l'II ottobre 1989. =
Questa documentazione, secondo la prospettazione difensiva, conterrebbe elementi idonei a dimostra-
re come i FR HE e SA EC non avessero avuto alcun ruolo determinante nell'ambi-
to dell'associazione facente capo alla famiglia di e come a tale organizzazione non fosse-"AC,
ro neppure affiliati-AB-e-PI.
' -103-
Trattasi quindi di documenti che, lungi dal chiarire una certa situazione processuale o dall'essere uti lizzabili per la verifica di condizioni oggettive di una fattispecie penale, propongono, per il loro contenuto e per la rilevanza ad essi attribuita,
-una valutazione di merito, sottratta alle funzioni vistituzionali della Corte di Cassazione, e per di più
kdiretta a rimettere in discussione la responsabilițà
dei FR EC per il reato associativo, possi-
bilità ormai interdetta dalla definitività della sentenza di condanna.
Il mancato accoglimento dei ricorsi degli imputati in relazione alla loro assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di strage e dalle altre imputa-
zioni connesse impone che si provveda alla sostitu-
zione della formula di assoluzione, non più consen-
tita dall'art.530 -II° comma del nuovo codice.
E poichè l'insufficienza probatoria ha avuto adi oggetto la partecipazione di tutti e quattro gli imputati ricorrenti ai reati contestati ai capi
A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M, e così come qualificati nel
☐ corso del procedimento, è in ordine agli stessi
| che va adottata la formula "per non aver commesso il come peraltro è stato invocato dai difen-fatto sori degli stessi imputati, a conclusione dei loro -104.
interventi, dinanzi a questa Suprema Corte.
A tale declaratoria non può essere considerata:
ostativa la mancata presentazione dei motivi da parte dell'imputato PI RO, trattandosi.
di una causa sopravvenuta di inammissibilità della impugnazione che non può certo precludere l'eserci-
zio del potere ricognitivo di questa Corte sul prov-
vedimento impugnato, non più consentito, in seguito all'immediata applicazione dell'art.530 del nuovo"
codice, dall'ordinamento processuale.
L'inammissibilità del ricorso, imputabile a causa non originaria, non impedisce alla impugnazione di esplicare i suoi effetti sino al momento della declaratoria della inammissibilità : perciò anche la preclusione relativa all'applicazione delle di-
sposizioni di carattere processuale più favorevoli per l'imputato opererà soltanto dopo l'intervento del provvedimento dichiarativo della inammissibili-
tà (efr., in tal senso, Sezione V, 16 novembre 1989
ric Arignano ed altri).
Alla sostituzione della formula deve inoltre prov-
versi ai sensi dell'art.539 n.9 del C.P.P. : la pos-
sibilità di far ricorso all'annullamento senza rin-
vio è stata riconosciuta tutte le volte in cui si è
potuto fare riferimento alla motivazione di una sentenza -105-
per utilizzare valutazioni sufficientemente espres-
se e quindi armonizzarle alle conseguenti statui-
S zioni. A maggior ragione deve così provvedersi nel o caso in esame, essendo la sostituzione della formu-
U la assolutoria imposta dalla legge (art. 254 delle
10 norme transitorie approvate D.Lg. 28 luglio 1989-
n. 271 e art. 530-II° comma del nuovo codice di procedura penale), e, quindi, sottratta a qualsiasi valutazione diversa dalla oggettiva individuazione del dubbio.
*Passando all'esame delle residue questioni devolu-
te a questa Corte, devecrilevarsi che nell'interesse degli imputati EC HE e EC SA è
stata denunciata, e con specifico motivo di ricorso,
la violazione degli artt. 477-545 IQ comma 546 e
475 2.3 C.P.P. sotto un duplice e distinto profilo la pena per il reato di partecipazione all'associa zione per delinquere, contestato al capo N della ru-
brica, era stata determinata dalla Corto di Messina,
per HE EC, in violazione al principio di le-
galità, perchè in misura eccedente il massimo edittale;
per entrambi i FR, poi, la Corte di Messina =
aveva completamente omesso di enunciare le ragioni giustificatrici del provvedimento adottato.
Un'analoga censura, prospettata soltanto sotto il profilo ntenza --106-
della mancanza di motivazione, è stata dedotta dal difensore di AB VI..
Orbene, va precisato che la Corte di Messina, investita del compito di fissare la pena in relazione al reato previsto dall'art.416 bis C.P., dopo che le Sezioni Uni-
te, respinti i ricorsi, avevano resa definitiva la con-
danna pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di
TA, riteneva che l'accusa di avere, i FR
HE e SA EC, promosso, direttoed orga-
nizzato l'associazione per delinquere, benchè non enunciata in questi termini, nel capo d'imputazione,
fosse stata così recepita nei vari gradi di giudi-
zio ad entrambi si era sempre fatto riferimento.
come ai "capi" della famiglia che era contraddistin-
ta con il loro cognome e tutti e due gli imputati da questa più grave accusa si erano sempre difesi.
Senonchè, pur di fronte a queste premesse, coinvol-
genti nella prospettazione di quella sostanziale contestazione di un'accusa diversa e più grave rispet-
to a quella originaria entrambi i FR, la Corte
di Messina riteneva poi, in concreto, esistente quel-
la più grave accusa soltanto nei confronti di Miche-
le EC che condannava ad anni dodici di reclusio-
ne.
Anni dieci di reclusione irrogava, invece, al -107-
fratello SA, rimasto latitante nel corso del giudizio.
-La decisione adottata è contraddittoria, perchè tita ato
-disarticolata dalle premesse e, quanto a HE-
EC, è anche in-palese -contrasto con il principio Uni
Bicon- di-legalità della pena,-recepito nell'art. I del.C.P.
e riconosciuto dagli artt. 12 e-e-25-della Costituzione.
Sia nell'ordine di-cattura-emesso dal -Procuratore
gaḍ
-della-Repubblica di Caltanisetta che nel decreto⠀
di citazione a giudizio, l'accusa, quanto al -reato associativo, coinvolgente tutti-i-protagonisti della vicenda e, quindi, anche HE EC, individuava una indifferenziata partecipazione-degli-imputati ad un'associazione per delinquere, della quale si enu-
cleava il programma, ma per la quale si ometteva-
ogni riferimento, generico o specifico,_ai_compiti
01- di ciascun partecipante.
Circoscritta alla sola "partecipazione" e così
ispet descritta negli-atti-formali attraverso i quali si
Forte
-realizza-la-contestazione di un fatto sussumibile.
in una fattispecie.penale, quell'accusa non è mai stata el ichet
-modificata nel corso del procedimento : in tutte le
-sentenza, compresa quella pronunciata dalla Corte Bio-
-di-Messina, si è sempre fatto riferimento al reato
-associativo così-come-contestato al capo Nidella -108-
rubrica.
Orbene, l'art.416 bis C.P. prevede, com'è noto, (
una pluralità di figure criminose di carattere permanente, le quali hanno in comune tra loro il solo riferimento ad un'associazione di tipo mafio-
..so : il fatto di partecipare ad un'associazione
è ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo di tale preminenza da poter essere considerato come
"capo", ovvero come "promotore" o "organizzatore".
Non a caso quella norma è stata ritenuta come descrit-
tiva di più fattispecie, di carattere alternativo,
e tutte dotate di un'intrinseca autonomia (cfr.
Sez. I, -sentenza 7 agosto 1985, ric. Aslan, etc.).=
Il giudice del merito può definire, anche con l'atto conclusivo del giudizio, la condizione individuale.
Adell'accusato rispetto all'associazione, ma ciò può.
fare solo se dalla contestazione risulti enunciato l'addebito in tutti i suoi possibili aspetti contenu-
-tistici; se, al contrario, si è contestato il fatto di minore gravità, e cioè quello di aver fatto sol-
tanto parte di un'associazione, il giudice non può.
dilatare questa originaria accusa a tal punto da.
comprendervi un fatto del tutto diverso e più grave,
senza far ricorso alla contestazione suppletiva.
-La-qualifica-di-capo-dell'associazione, contrariamen- -109-
te a quanto affermato nella impugnata sentenza, non discende dalla importanza del ruolo che il partecipe assume nell'organizzazione criminosa, bensì dal con-
tenuto delle funzioni esercitate, sicchè il reato ri-
_tenuto dal giudice di rinvio per HE EC non..
poteva essere desunto dalla enunciazione di quel ruolo.
li di preminenza al quale anche le Sezioni Unite, rece-
pendo l'onaloga indicazione offerta dalla Corte d'As-
sise d'Appello di TA, avevano fatto generico crit
-riferimento, senza mutare la qualificazione giuridica del reato originariamente contestato.
Nessuna contestazione suppletiva, idonea a trasforma-
re quell'accusa, descritta in quei termini ridutti-
tto vi, è stata mai fatta nel corso del procedimento'.
_ EC SA era stato latitante anche nel corso ud del giudizio di rinvio e EC HE, interrogato
11-24 febbraio 1987, si era discolpato dall'accusa enu-
- contestata, enunciando le ragioni per le quali non to aveva potuto dedicarsi ad alcuna attività illecita...
che la partecipazione all'associazione evocava!..
.E' poi appena il caso di ricordare che un giudicato si forma sulle statuizioni contenute nel dispositivo".
Pertanto, se anche fosse intervenuta, attraverso ive,
l'espletamento di un interrogatorio, la contestazio-
ne sostanziale di un fatto diverso e più grave rispet- men -IIO-
to a quello enunciato nel decreto di citazione a :
giudizio, di questa sostanziale contestazione non se ne sarebbe potuto ugualmente tener conto, una
volta che la condanna, intervenuta dopo la conte-
stazione, aveva continuato ad avere ad oggetto l'ori-
ginaria accusa. E' infatti il dispositivo della sen-
-tenza, a costituire, come già si è detto, la espres-
sione della volontà della legge nel caso concreto,
ed è quindi ad esso che si deve fare riferimento per determinare l'oggetto del giudicato.
Ha errato quindi la Corte di Messina nel fare esclu-
:sivo riferimento alle motivazioni delle sentenze di condanna per dedurne che quella diversa e più grave accusa era una realtà acquisita al processo, in quan-
to la motivazione di una sentenza non sarà mai capa-
ce ad assolvere alla funzione strumentale della con-
testazione, se concreti riferimenti non sono enuncia-
ti negli atti attraverso i quali si realizza la con-
testazione formale o sostanziale di un reato.
La motivazione è un momento logico interpretativo della sentenza, funzionale rispetto a quello impe-
rativo contenuto nel dispositivo, ma ogni deduzione conseguente all'inversione dei rispettivi ruoli sa-
¨rebbe del tutto arbitraria.
Con ciò non si contesta che il richiamo alla motiva- _- -_
zione, quale parte essenziale della sentenza, è pos-
sibile ed utile solo quando si voglia determinare l'esatto significato di un dispositivo incompleto lacunoso;
ma una cosa è l'esaltare la funzione strumentale della motivazione rispetto al dispositivo ed altra cosa è sostituire la prima alle chiare statuizioni contenute ed espresse nel secondo.
Nè può essere recepità la tesi suggerita dal
Procuratore Generale di questa Corte, a secondo cui quella diversa e più grave, accusa era deducibile,
nell'ambito della originaria contestazione, in quanto ii reato di appartenenza all'associazione concludeva,
nello sviluppo descrittivo delle singole accuse,
tutta l'attività delittuosa attribuita agli imputati,
attività nella quale i FR EC assumevano un ruolo di prominente importanza ha trascurato di considerare il Procuratore Generale che anche in ordine alla partecipazione dei FR EC al delitto di strage ed allo altro imputazioni connesse e istrumentali rispetto alla realizzazione del primo,
accusa non aveva enunciato negli atti con i quali si realizza la contestazione formale o sostanziale,
alcun ruolo di preminenza nella ideazione, nella preparazione o nella realizzazione di quelle attivi-
tà criminose;
ma aveva accumunato HE e SA. 112-
EC agli altri imputati, coinvolgendoli in una indiscriminata partecipazione alla medesima atti-
vità delittuosa.
- Neppure a diversa conclusione si potrebbe perveni-
re utilizzando, come criterio di identificazione di un'accusa, la misura della pena in concreto applicata dalla Corte d'Assise d'Appello di TA
per il reato associativo : quella sentenza aveva
| definito il reato associativo come uno dei delitti satelliti della strage, sicchè l'aumento di pena per la ritenuta continuazione, determinato in mi-
sura inferiore al minimo edittale previsto per la ipotesi prevista dal II° comma dell'art.416 bis
C.P., finiva per perdere ogni possibile e signifi-
cativa rilevanza.
Ne consegue che essendo stata applicata a HE
EC una pena che supera il limite-massimo con-
sentito dalla previsione normativa per l'ipotesi contestata ( I° e IV° comma dell'art.416 bis C.P.),
l'impugnata sentenza dev'essere annullata perchè
sia rimossa questa palese violazione al principio di legalità della pena nella quale la sentenza della Corte di Messina è incorsa..
Analoga declaratoria va adottata, in ordine alla medesima statuizione, anche per l'imputato Salva- tore EC, sebbene per ragioni diverse.
Nella impugnata sentenza in verità si è finito per escludere che nei confronti di SA EC il giudicato si fosse formato in relazione a quella più
grave accusa;
si è però determinata una pena anni
dieci di reclusione - che è uguale al massimo edit-
tale per l'ipotesi contestata e prevista dal 1° e IV°
.
comma dell'art.416 bis C.P..=
Ma oltre ad essere stata assunta una contradditto-
ria decisione, perchè quel differenziato trattamento punitivo non si armonizzava con i presupposti ai
...
quali si era fatto esplicito riferimento, non si è
neppure fornita alcuna specifica motivazione sulle regioni per le quali si è ritenuto di far ricorso al massimo della pena'. Nella sentenza si è fatto ge-
nerico riferimento alle manifestazioni "vivaci" e
"pericolose" sotto il profilo criminale, cui aveva dato origine quell'associazione, ma tali espressioni non individuavano affatto il contributo personale offerto dall'imputato ricorrente. D'altronde, la sola appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ed armata esprime, nella sola sua astratta e generi-
ca previsione, un giudizio di disvalore morale e SO-
ciale che il legislatore ha recepito, predisponendo un trattamento sanzionatorio differenziato rispetto IMA
a quello previsto per i partecipanti alle associa-
zioni per delinquere prive di quei connotati.
Pertanto, se la pena dev'essere stabilita nel mas-
simo, non è certamente sufficiente fare riferimento al generico programma di un'associazione mafiosa,
ma è dovere del giudice del merito dare contezza della decisione adottata attraverso la individua-
zione del ruolo concretamente sviluppato dal singolo partecipe, nonchè mediante una coorente valutazione della sua capacità a delinquere : trattasi di una seel ta che, benchè affidata al potere discrezionale del giudice, non può esaurirsi in una immotivata deei-
sione, sottratta alla possibilità di verifica del-
la correttezza dei criteri utilizzati per la indi-
viduazione della sanzione!
E' soltanto attraverso la motivazione;
infatti, che si può ricostruire il procedimento logico del giu-
dice e quindi verificare se quella globale valuta-
zione del fatto-reato e della personalità del colpe-
vole, secondo i parametri indicati nell'art.133 0.
(P., non superi i confini dell'area della discrezio-
☐ nalità..
La motivazione dovrà poi essere tanto più approfon-
dita e diffusa quanto più ci si discosti dal minimo edittale, in quanto una scelta che si identifica nell'assumere, nell'ambito del-parametro punitivo
_che il legislatore ha fissato, il massimo coeficien-
te; non può sottrarsicalla enunciazione di adeguate valutazioni sugli aspetti essenziali della condotta te della personalità. ཀྑཏེ ། | ལ, ཨཱིས པན བ བ པ ས
Artaléionere si è completamente sottratta la Corte
di Messina:
Merita anche accoglimento il ricorso che è
stato présentato da AB VI in ordine alla
2001 determinazione della pena per il reato associativo.
| La sentenza impugnata ha determinato la pena in relazione all'accusa di partecipazione all'associa-
zione; in anni cinque e mesi dieci di reclusional.
La Corte di Messina è partita da una pena-base di anni sei ed ha poi ridotto questa, per effetto del-
le attenuanti generiche, riconosciute prevalenti sulle contestate aggravanti, di due mesi.
- Nella sentenza non è stata offerta alcuna motiva-
zione sul modo con il quale il giudice di rinvio
è pervenuto a quella decisione : la pena-base è
stata scelta tra il minio ed il massimo edittale,
gli effetti riduttivi;
conseguenti alle ricono-
sciute attenuanti, sono stati contenuti ai limiti
10 della materiale apprezzabilitàt
Pertanto, per le ragioni già dėdotte, la pronuncia -116-
dev'essere annullata, non essendo possibile coglie-
re gli aspetti prevalenti della condotta o dellas personalità del colpevole considerati dal giudice i̇del merito nella determinazione della pena.
E poichè questa Corte non può. söstituirsi al giudice di merito nell'adeguare la pena alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del colpevole,
a tale onere dovrà provvedere il giudice di rinvio,
ia Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria;
inel rispetto dei principi di diritto su enunciati,
utilizzando lo risultanze già acquisite ed avvalen-
dosi dei criteri previsti nell'art. 133 C.PA-
Tale valutazione dovrà essere compiuta nella più
ampia autonomia, non sussistendo, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'imputato AB,
alcuna preclusione processuale in relazione ai criteri utilizzabili ai fini della concreta deter-
-minazione della pena ed in conseguenza della irrevo-
cabilità della condanna che per quel reato era stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello
di TA. Detta preclusione ha esaurito i suoi
¨éffetti nella declaratoria di responsabilità di tutti é quattro gli imputati per quel delitto;
non-
ohè in relazione alla concessione delle attenuanti generiche per AB e, infine, nel giudizio di --1174 -
„prevalenza che era stato espresso in rapporto alle contestate aggravanti : i conseguenti effetti ridut-
tivi che tale comparazione determina sulla misura del-
la pena andranno rideterminati dal giudice di rinvio
☐ attraverso una rinnovata ed, ampia valutazione degli aspetti oggettivi, e soggettivi che si riterrà di……
poter esprimere, adempiendo quelle attenuanti alla essenziale funzione di adeguare la pena in senso favore-
vole al reo, alle concrete dimensioni del fatto ed alla capacità a delinquere del suo autore
Ne consegue che il giudice di rinvio, nel ridetermi-
nare la riduzione della pena-base per effetto delle attenuanti generiche, dovrà osservare il divieto della
|"reformatio in peius" , costituendo esso un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, sicchè
dalla riconosciuta prevalenza di quelle attenuanti s sulle aggravanti dovrà trarre, nel rispetto di tale principio, ogni conseguente determinazione. ----
- Improponibile è invece il motivo di ricorso de dotto nell'interesse di HE e SA EC
in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche dette attenuanti sono state negate ad en-
trambi gli imputati dal primo giudice e tale statuizio-
no è stata confermata dalla Corte d'Assisend'Appello
"di TA, divenuta ormai irrevocabile in relazione -
1
1
8
alla condanna per il reato associativo ed in ordine
+
-
a tutte le conseguenti statuizioni, eccezion fatta per la concreta determinazione della pena..
E' invero preclusa, dopo l'intervento della sentenza delle Sezioni Unite, ogni indagine sulla meritevolez-
za da parte dei due imputati di quelle attenuanti
"... non avendo il giudice di legittimità ritenuto di poter accogliere, in relazione a cuella condanna,
la specifica richiesta di riesame che era stata
-'.
prospettata sotto il profilo del vizio di motivazio-
net"
La particolare delimitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio, così come delineata dall'art'.
C 545 C.P.P., non consente di estendere l'indagine:
Halle parti della sentenza non colpite dall'annulla-
mento ed a queste neppure legate da un vincolo di
-connessione essenziale,
Rappresentano, infatti, parti autonome della sen-
tenza il concorso delle circostanze e la determi-
nazione della pena (cfr. sentenza n.7646 del 27.
settembre 1984, etc.) : da un lato i due istituti sono regolati da una disciplina normativa separata e distinta e, dall'altro, la ripercussione indotta dallè circostanze sulla pena non costituisce con-
nessione in senso tecnico, bensi effetto riflesso -
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- -120-
bilità degli imputati non solo per il reato di strage e per le altre imputazioni connesse, ma anche per il reato di partecipazione all'associa-
zione per delinquere contestata al capo N della rubrica : una volta assolti gli imputati da tutte le imputazioni, eccezion fatta per quest'ultima,
legittimamente il giudice di rinvio ha confermato quella statuizione di condanna alle spese,in quanto almeno per uno dei reati contestati una sentenza di condanna era intervenuta e non era stata modifi-
cata.
Non va dimenticato che l'obbligo del paga-
mento delle spese processuali è una delle conse-
guenze giuridiche della sentenza di condanna ed a nulla rileva il fatto che per alcuni reati contesta-
ti il successivo iter processuale, attivato dalla diniziativa delle parti;
ha prodotto effetti favore-
voli, una volta stabilito che, sia pure, per un sol capo, la sentenza di condanna è divenuta irre-
vocabile:
La condanna alle spese è indivisibile, perciò, in un processo cumulativo, concernente più imputazion ni, permane l'obbligo del loro pagamento tutte le volto in cui;
per una o più di quelle imputazio-
ni, sia stata pronunciata sentenza di condanna. -121- -
Merita, invece, accoglimento il terzo motivo di ricor- ai so presentato dallo stesso difensore nell'interesse degli stessi imputati, in relazione al capo della B-
Isentenza della Corte di Messina e con la quale èn
stata confermata la condanna di tutti e quattro gli imputati al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese in favore delle parti civili, e cioè la to la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presi ant denza della Regione Siciliana, il Comune di Palermo,
ed il Ministero degli Interni, condanna che era stata già disposta dal primo giudice.
I ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt: 91-489-22 e 23 C.P.P. e 185 C.P., in relazione a tale statuizione, sostenendo che quelle parti civili testa- erano legittimate ad intervenire nel procedimento
Lla soltanto in relazione al reato di strage ed allena imputazioni a questo reato connesse, sicchè quella Core-
condanna,conseguente all'accertamento della loro responsabilità per il solo delitto di partecipazione all'associazione, era illegittima ė; come tale, do- I
in veva essere annullata senza rinvio, ai sensi del zio- l'art.539 nn. 4 0 7 C.P.P.
Risulta dagli atti ed in particolare dalle dichiara-
zioni di costituzione che 1'Avvocatura dello Stato,
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
" -122=
la Presidenza della Regione Siciliana e per il Mi-
mistero degli Interni, il 14 ottobre 1983 aveva
depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Caltanisetta, nonchè dal processo verbale della de-
liberazione assunta dal Consiglio Comunale di Pa-
lermo e con la quale era stato dato mandato al sindaco della città di costituirsi parte civile nel procedimento, che l'azione civile era espressamente limitata al conseguimento del risarcimento dei danni materialice morali conseguenti alla strage perpe-
trata il 29 luglio 1983 : il potere decisorio del giudice penale, in relazione al "petitum" ed alla
"causa petendi" era quindi delimitato, dall'atto introduttivo del giudizio civile nel processo pe-
nale, al conseguimento dei danni derivanti da quel delitto. La domanda cristallizza l'ambito dell'in-
tervento delibativo del giudice, essendo rimesso alle parti, per effetto del principio dispositive recepito nel nostro ordinamento processuale, non solo la iniziativa, ma anche la funzione di speci-
ficare l'oggetto della invocata pronuncia ed il titolo giuridico che la giustifica.
Una volta circoscritta quell'azione risarcitoria ai soli danni conseguenti alla strage, al giudice penale non poteva essere consentito, senza violare 123=
l'art. II2 C.P.C., dare a quella domanda un contenu-
to più ampio e tanto meno imputarla ad un titolo.
diverso..
D'altronde, la Corte d'Assise di Caltanisetta aveva pro-
nunciato la condanna degli imputati EC HE
e EC SA al risarcimento dei danni in favo-
_re di quelle stesse parti civili, unicamente perchè
aveva entrambi riconosciuto colpevoli del delitto. ini di strage, tant'è vero che un'analoga pronuncia non era stata assunta nei confronti di ABne
di PI, assolti da quella accusa e condannati,
invece, per la partecipazione all'associazione per delinquere'.-
I vizi di "ultra"-ed "extra" petizione nei quali è
112 incorsa la impugnata sentenza devono essere rimossi attraverso l'annullamento-senza rinvio : ad analoga-
conclusione deve pervenirsi in relazione alla decla-
-ratoria di condanna al pagamento delle spese-in
-
-
favore delle stesse parti civili ( Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione
Siciliana, Comune di Palermo e Ministero degli In-
terni), risultando esse succumbenti nel giudizio avente ad oggetto i soli reati per_i_quali_era
stata esercitata l'azione civile risarcitoria..
-L'assoluzione, con qualsiasi formula pronunciata, -124-
preclude al giudice penale la possibilità di deci-_
dere sull'azione civile, eccezion fatta per l'espres-
sa deroga prevista dalla Legge 3 agosto 1978 n.405._.
ed in relazione all'applicazione della causa estin-
tiva dell'amnistia'.
L'onere della rifusione delle spese è collegato al-
-la succumbenza, da valutarsi in relazione alla do-
manda proposta in giudizio, e quindi, una volta ri-
conosciuta non provata la responsabilità degli impu-
tati in relazione ai reati che giustificavano l'eser-
cizio dell'azione civile, le parti civili non aveva-
_ no più titolo per chiedere ed ottenere la condanna.
degli imputati al rimborso di quelle spese..
Non va invero confuso il diritto della parte civile alla partecipazione in tutti i gradi del giudizio e e fino al momento in cui è in discussione l'accerta-.
mento del fatto produttivo della obbligazione civile,.
con l'obbligo che ha l'imputato al rimborso delle spese alle quali ha dato causa, obbligo che in tanto sorge in quanto risulti essere succumbente in quel.
giudizio, ipotesi questa che certamente non si era verificata nel caso in esame.
Dell'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza ed in relazione ad entrambe quelle statui-
zioni, dovranno fruirne non solo HE e AL ,125
re, EC, i quali, con i loro ricorsi, hanno espres-
samente devoluto a questa Corte l'esame della dedotta denuncia, ma anche AB VI e PI RO,
per gli effetti estensivi della impugnazione : es-
sendo stata accolta l'eccepita violazione della legge processuale, tutte le parti del rapporto pro-
cessuale possono partecipare agli effetti favorevoli della relativa pronuncia.
Risulta pertanto superfluo l'esame del settimo ed ultimo motivo di ricorso dedotto dall'Avvocatura
dello Stato nell'interesse delle parti civili ricor-
renti, e con il quale si è denunciata la violazione dell'art.489 C.P.P. in relazione alla determinazione dell' ammontare complessivo delle spese liquidate in favore delle medesime parti civili : il mancato riconoscimento del diritto a percepirle dissolve,
le,
.com'è evidente, qualsiasi necessità di verificare l'esattezza dei criteri seguiti dal giudice di rinvio ito in ordine a quella liquidazione'..
Poichè nessuno dei motivi di ricorso dedotti dalle
.
⠀-parti -civili risulta meritevole di accoglimento,
le parti civili ricorrenti, la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, la Presidenza della Regione Sici-
-liana, ed i Ministeri degli Interni, di Grazia e..
-- --Giustizia e della Difesa, debbono essere tutte con- 126
dannate in solido, ai sensi dell'art.549 C.P.P.,
al pagamento delle spese processuali e, ciascuna,
al versamento della somma di lire cinquecentomila 5
in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
i
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del.
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Messina.
Dichiara inammissibile il ricorso di PI Pie-
tro
- Annulla senza rinvio la impugnata sentenza nei ri-
guardi di EC HE, di EC SA e,per l'effetto estensivo, anche di PI RO e di
AB VI, in ordine alla condanna dei suddet-
ti imputati al risarcimento dei danni ed al pagamen-
to delle spese in favore delle parti civili.
Annulla altresì la stessa sentenza nei confronti di EC HE in ordine all'entità della pena,
da determinarsi per il delitto previsto dall'art'..
416 bis commi I° e IV° C.P.; nonchè per la misura delle pene inflitte a EC SA e AB Vin-
cenzo per la stessa imputazione e rinvia per la relativa deliberazione alla Corte d'Assise d'Ap-
pello di Reggio Calabria'...
Sostituisce la formula assolutoria "per non aver -127-
commesso il fatto" a quella "per insufficienza di prove" contenuta nella stessa sentenza, per tutti e quattro gli imputati ed in relazione a tutte le imputa-
zioni comprese tra il capo A ed il capo M della rubrica,
stante l'immediata applicazione dell'art.254 delle norme.
transitorie del nuovo codice di procedura penale (D.
Igs. 28 luglion1989 n.271).
Rigetta nel resto i ricorsi di EC HE, EC,
SA e AB VI.
Rigetta i ricorsi delle parti civili, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Sicilia-
ha, Ministero degli Interni, Ministero di Grazia e Giu
stizia e Ministero della Difesa e condanna le stesse,
in solido, al pagamento delle spese processuali e,
ciascuna, al versamento della somma di lire cinque-
centomila (500.000) in favore della Cassa delle am-
mende
Così deciso in Roma il 9 gennaio 1990
IL CONSIGLIERE estensore
(dr.N.Marvulli)
IL PRESIDENTE
(Fr.Prof Raffaele, DOLCE)
Toffaele try Mata in Cancelleria eagl
Rome, 31 MAG 1998. IL GANCELLIERE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 perplessità residue sullasinnocenza degli accu- ras sati numerose erano statė le menzogne alle quali ata avevano fatto ricorso ABrė PI;
fallito era
6 perplessità residue sullasinnocenza degli accu- ras sati numerose erano statė le menzogne alle quali ata avevano fatto ricorso ABrė PI;
fallito era