Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/1990, n. 7961
CASS
Sentenza 9 gennaio 1990

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime11

Poiché a norma dell'art. 530 nuovo cod. proc. pen., il giudice deve adottare la stessa formula di assoluzione sia quando abbia accertato la insussistenza del fatto o la impossibilità di attribuirlo all'accusato e sia quando abbia riconosciuto soltanto carente ovvero insufficiente o contraddittoria la prova in entrambe le ipotesi, per delineare l'ambito di operatività della sentenza e cioè per verificare se la decisione adottata sia capace di provocare gli effetti preclusivi indicati negli artt. 652 e 653 del nuovo cod. di proc. pen., è necessario far riferimento (oltre che al dispositivo) anche alla motivazione.*

La concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell'art. 110 cod. pen., consente di ritenere che la attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, non esauribile necessariamente nella fase terminale della esecuzione. (nella fattispecie è stato ritenuto che - rientrando nella stessa attività materiale di esecuzione di un reato qualsiasi apporto alla sua preparazione - la prova positiva dell'assenza del coimputato dal luogo del delitto nel momento in cui questo veniva realizzato era insufficiente ad escludere anche la sua materiale partecipazione).*

La prova è incompleta non solo quando vi è un insuperabile contrasto tra le risultanze acquisite, ma anche quando lo stato di incertezza, desumibile dall'analisi critica del nucleo essenziale della prova d'accusa si irradia, con varia intensità, sugli elementi ad essa accessori o di attenuata Rilevanza, sicché il quadro che si delinea non consente di superare le perplessità evocate da ciascuna delle risultanze esaminate e riconosciute utili per l'accertamento della verità.*

Il mancato rispetto delle Disposizioni relative alla designazione del giudice competente per il giudizio di rinvio ex art. 543 n. 2 cod. proc. pen., così come modificato e sostituito dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1984 n. 14, non solo non è previsto come causa espressa di nullità della sentenza, ma non può essere neppure ricompreso tra le ipotesi indicate nell'art. 185 n. 1 cod. proc. pen. riguardanti la capacità generica del giudice (nomina, etc.). (nella specie le S.U. Di questa Corte avevano designato quale giudice competente per il giudizio di rinvio la Corte di assise d'appello di Messina anziché la seconda Sezione della Corte d'assise d'appello di Catania, che all'atto della pronuncia - pur essendo prevista dalla pianta organica del distretto e, approvata dal consiglio superiore della magistratura - non si era ancora concretamente costituita).*

La nuova dimensione normativa assunta dall'art. 195 cod. proc. pen., dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 15 gennaio 1970, n. 154 del 6 novembre 1970 e n. 29 del 10 febbraio 1972, non consente più di dubitare che la parte civile abbia la possibilità di ricorrere per Cassazione non solo contro le Disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili, ma anche contro tutte quelle statuizioni con le quali si decidono questioni suscettibili di influire negativamente sul riconoscimento del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione. Ne consegue che - fermo restando il principio che il ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento non può essere diretto ad ottenere una pronuncia espressa che modifichi la situazione penale degli imputati - ogni diversa statuizione, pur se costituente il presupposto della pronuncia penale, può essere investita dal ricorso, se idonea a pregiudicare interessi degni di tutela. (nella fattispecie è stato ritenuto sussistente l'interesse della parte civile ad impugnare una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di strage, pronunciata sul presupposto che le risultanze acquisite non consentivano di attribuire in Forma certa la paternità di quel fatto agli imputati).*

L'interesse all'impugnazione di cui all'art. 190, quarto comma cod. proc. pen. 1990, conservato come condizione di ammissibilità anche nel nuovo codice di procedura penale (art. 568), assume un contenuto di incontestabile concretezza e Rilevanza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare la eliminazione di un qualsiasi effetto pregiudiziale per la parte che invoca il riesame della decisione, e quindi anche per evitare il consolidarsi di un pregiudizio di carattere esclusivamente morale. (nella fattispecie è stato ritenuto che un giudizio sfavorevole può essere espresso dall'opinione pubblica o dalla coscienza sociale tutte le volte in cui l'assoluzione dall'accusa di partecipazione ad un delitto di strage (che esprime un rilevante contenuto di disvalore morale e sociale) sia conseguente non già al positivo ed effettivo accertamento dell'estraneità dell'accusato, bensì a valutazioni che esprimono dubbi ed incertezze). ( vedi anche mass n 7 la quarta sentenza).*

L'inoppugnabilità delle ordinanze - con le quali viene negata la possibilità di correzione di un errore materiale - desumibile dal combinato disposto degli artt. 149, quarto comma e 190, primo e secondo comma cod. proc. pen. - rende improponibile qualsiasi censura in relazione alla legittimità di una ordinanza - emessa dal giudice di rinvio che abbia escluso l'ipotesi di una sua erronea designazione - contestata sotto il profilo del difetto di Competenza. (nella fattispecie la Corte di assise d'appello di Messina, designata dalle S.U. Di questa Corte, quale giudice di rinvio, aveva escluso l'ipotesi di una ma erronea designazione, in seguito alla mancata deliberazione dell'invocato provvedimento correttivo da parte delle S.U., giudice competente ad assumerlo).*

Nel caso di ricorso per Cassazione avverso una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, l'imputato ricorrente, già titolare all'atto della proposizione del gravame di un interesse alla rimozione della formula del dubbio e cioè al riconoscimento della prova positiva della sua innocenza, conserva tale interesse anche dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione, coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale), giacché solo un giudicato penale che contenga, in termini precisi, l'accertamento effettivo della insussistenza del fatto o della impossibilità di attribuirlo ad un soggetto determinato, oltre a non poter arrecare alcun pregiudizio di carattere morale o sociale, è idoneo a produrre gli effetti preclusivi, indicati dagli artt. 652 e 653 nuovo cod. proc. pen., in relazione al provvedimento del giudizio civile, amministrativo o disciplinare. Atteso, pertanto, che a norma dell'art. 530 nuovo cod. proc. pen. deve essere adottata la stessa formula assolutoria sia quando si accerti la insussistenza del fatto o la impossibilità di attribuirlo all'accusato e sia quando si riconosca soltanto carente ovvero insufficiente o contraddittoria la prova in entrambe le ipotesi, permane l'Obbligo del giudice di legittimità di esaminare i motivi del gravame e giungere al riconoscimento dell'innocenza del ricorrente con riferimento all'ipotesi meno favorevole e cioè alla constatazione della insufficienza della prova acquisita solo dopo che abbia potuto escludere che quella stessa prova, eliminati alcuni errori metodologici, esprima, invece, l'accertamento positivo della sua effettiva innocenza. (nella fattispecie è stato ritenuto che gli imputati, assolti dalla accusa di partecipazione ad una strage per insufficienza di prove, pur potendo fruire dell'immediata applicazione dell'art. 530, secondo comma cod. proc. pen., e quindi ottenere, in sostituzione della formula del dubbio, la declaratoria di non aver commesso il fatto, non hanno per ciò solo perduto l'interesse alla verifica positiva della loro innocenza, proprio per i diversi effetti ricollegabili ad una sentenza di assoluzione che contenga, in termini esatti, l'accertamento della loro non partecipazione a quel fatto). ( V mass nn 4, 5 e 6 di questa sentenza; ( V mass provv. N 4, sent. S.U. 3 febbraio 1990 n 2; ( Conf mass n 1883/89).*

Nel caso di ricorso avverso una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, la Corte di Cassazione deve fare applicazione dell'art. 254 del d.lg. 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di proc. pen.), rimuovendo la formula assolutoria non più consentita dalla legge, per sostituirla, ai sensi di cui all'art. 539 n. 9 cod. proc. pen., con quella ad essa corrispondente, prevista dall'art. 530, secondo comma stesso codice. ( V mass n 7 di questa stessa sentenza; ( V sent. S.U. N. 2 del 3 febbraio 1990).*

Il riscontro oggettivo della realizzazione di un evento preannunciato non esonera il giudice dall'Onere di verificare, proprio attraverso la ricerca primaria della notizia, se questa può varcare l'area della verità processuale in tutta la sua ampiezza, superando aspetti sfuggiti alla possibilità di una verifica oggettiva. Preannunciare l'esecuzione di un fatto, invero, accredita l'autore della rivelazione proprio sulla base della constatazione materiale dell'evento e delle modalità con le quali è stato realizzato, ma non è certamente sufficiente per attribuirne in termini di certezza, la paternità ai soggetti indicati con quella informazione, se la verifica di attendibilità di quell'accusa non si arricchisce di opportuni riscontri. (nella fattispecie è stato escluso che il riscontro della realtà sul nucleo della rivelazione che ci sarebbe stato un attentato ad alcune persone, collocando lungo il tragitto delle vittime una macchina carica di esplosivo e dotata di un congegno telecomandato, potesse da solo determinare un convincimento di certezza esteso alla individuazione degli autori del fatto preannunciato).*

L'art. 416 bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo e tutte dotate di una intrinseca autonomia, le quali hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso: il fatto di partecipare ad una associazione è ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo di tale preminenza da poter essere considerato come "capo"; ovvero come "promotore" o "organizzatore". Pertanto il giudice di merito può definire, anche con l'atto conclusivo del giudizio, la condizione individuale dell'accusato rispetto all'associazione, ma ciò è possibile solo se dalla contestazione risulti enunciato l'addebito in tutti i suoi possibili aspetti contenutistici; se al contrario si è contestato il fatto di minore gravità e cioè quello di aver fatto soltanto parte di una associazione, il giudice non può dilatare questa originaria accusa a tal punto da comprendervi un fatto del tutto diverso e più grave senza far ricorso alla contestazione suppletiva. (nella fattispecie è stato ritenuto che la qualifica di capo dell'associazione non può discendere dall'importanza del ruolo che il partecipe assume nell'organizzazione criminosa, bensì dal contenuto delle funzioni esercitate.*

Commentari2

  • 1Assoluzione, le parti possono impugnare per .. formula diversa? (Cass. SSUU, 40049/08)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 novembre 2020

  • 2Diffamazione, processo penale, assoluzione, parte civile, impugnazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/1990, n. 7961
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7961
Data del deposito : 9 gennaio 1990

Testo completo