Sentenza 13 giugno 1987
Massime • 11
Non integra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso il semplice apprezzamento dei valori (negativi) della associazione medesima o l'apprezzamento per il capo o i capi dell'organizzazione, che può assumere Rilevanza penale, secondo i casi, sotto il profilo dell'istigazione a delinquere o dell'istigazione a disobbedire alle leggi, purché il soggetto agente abbia agito pubblicamente.*
La materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontà di far parte dell'organizzazione condividendone le finalità; mentre il delitto di favoreggiamento personale è caratterizzato dalla consapevolezza e dalla volontà di aiutare taluno degli associati ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, ovvero ad assicurarsi il prodotto o il profitto del reato, senza che il soggetto agente, con il suo comportamento, contribuisca alla esistenza o al rafforzamento dell'associazione criminosa nel suo complesso, di questa non facendo parte. ( V mass n 175406; ( V mass n 150625; ( V mass n 110822).*
La chiamata in correità costituisce un mezzo di prova - riconducibile normativamente al potere-dovere del giudice di accertare la verità reale e al correlativo principio del libero convincimento - che può e deve essere valutata nel procedimento ricostruttivo del fatto storico, a condizione che le proposizioni accusatorie siano controllabili e controllate e se ne accerti l'attendibilità quando trattasi di chiamata diretta, ed anche la veridicità allorché si è in presenza soltanto di dichiarazione "de relato" e questa non sia confermata, poiché in tal caso la attendibilità del chiamante e la veridicità di quanto afferma non garantisce l'attendibilità e la veridicità della fonte mediata. ( Conf mass n 176506, ed ivi citate; ( Conf mass n 173302; ( contra mass n 175238, ed ivi citate).*
Le nullità concernenti la violazione dei diritti della difesa, anche se insanabili e rilevabili di ufficio, incidono sul rapporto processuale esclusivamente per quanto attiene alla parte nei cui confronti si è avuta la violazione di legge e non possono, pertanto, essere dedotte dai coimputati o dagli imputati di reati connessi. ( Conf mass n 146142; ( Conf mass n 117343; ( Conf mass n 103736).*
Ancorché più chiamate in correità non possano essere assunte, sotto il profilo logico-concettuale, a dato di verifica di una precedente chiamata di correo, non può tuttavia negarsi che esse, purché intrinsecamente attendibili e non riconducibili a collusioni o condizionamenti di qualsiasi genere tra i chiamanti, si integrano e si rafforzano reciprocamente, e possono costituire fonte legittima del convincimento del giudice e condurre al giudizio di certezza in ordine al fatto contestato. ( V mass n 116608).*
Stante il principio della pluralità delle azioni penali, tante per quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni, i singoli capi della sentenza sono autonomi ad ogni effetto giuridico e perciò anche ai fini dell'impugnazione. Ne consegue che, per quanto i diversi capi siano contenuti in una sentenza documentalmente unica con la quale il giudice di merito ha statuito in ordine alle distinte imputazioni, ciascun capo conserva la propria autonomia e individualità, onde il capo o i capi della sentenza non investiti da impugnazione, passano in cosa giudicata. ( V mass n 175076; ( V mass n 127069).*
Anche in relazione ai reati associativi, e particolarmente con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso, è configurabile il concorso eventuale di persone, sia come concorso psicologico, nelle forme dell'istigazione e della Determinazione, nel momento in cui l'associazione viene costituita, sia - allorché l'associazione è già costituita - nella Forma del contributo consapevolmente prestato al mantenimento e al consolidamento dell'organizzazione criminosa. ( V mass n 172070; ( V mass n 164815; ( V mass n 149934; ( V mass n 142627; ( V mass n 138766).*
La partecipazione al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso è costituita dal contributo che l'agente dà, con il proprio operato e il proprio apporto - qualunque ne sia il contenuto e la natura e indipendentemente dal ruolo e dai compiti che egli svolge o si è impegnato a svolgere - alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione, così come descritti, in modo alternativo, dalla disposizione incriminatrice. Ne consegue che il requisito del ricorso alla forza di intimidazione, dalla quale deriva la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi, non costituisce una modalità della condotta tipica di partecipazione, ma un elemento strumentale rispetto all'attuazione dei fini alternativamente indicati dalla norma incriminatrice, non essendo necessario che ciascuno degli associati Usi in modo esplicito e in concreto mezzi violenti o di intimidazione perché si realizzi la condotta di partecipazione. ( V mass n 176677; ( V mass n 168312).*
L'introduzione, nel codice penale, della norma che prevede il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso - strutturalmente diverso dall'associazione per delinquere - non determina, rispetto alla norma che prevede quest'ultimo reato, un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, del quale si può legittimamente parlare solo quando il reato previsto dalla legge precedente nella sua struttura tipica - condotta, evento, elemento soggettivo - rimane identico a se stesso, e la nuova norma si caratterizza solo per la diversità della sanzione applicabile. Ne consegue che, ove la condotta criminosa, iniziatasi antecedentemente all'entrata in vigore della nuova disposizione, sia sussumibile anche nello schema legale prefigurato da quest'ultima, correttamente essa viene inquadrata nella figura dell'associazione per delinquere fino all'entrata in vigore della nuova legge e, successivamente, in quella dell'associazione per delinquere di tipo mafioso. ( V mass n 176619; ( V mass n 100013; ( Conf mass n 168482).*
In ossequio al principio per cui l'inosservanza delle forme prescritte per gli Atti processuali è causa di nullità soltanto nei casi in cui questa è espressamente prevista in relazione al singolo atto o in generale, la Mancanza di sottoscrizione della ordinanza di rinvio a giudizio non ne comporta - sempre che sia identificabile l'ufficio dal quale proviene - la nullità, risolvendosi in una mera irregolarità. Ne discende che ove più giudici collaborino all'istruzione di un procedimento penale o al rinvio a giudizio, poiché detta ordinanza non è un atto collegiale ne' a tale categoria può in ogni caso essere ricondotta, la mancata sottoscrizione di essa da parte di uno o più dei giudici che hanno collaborato alla istruzione del procedimento non comporta nullità dell'ordinanza medesima. ( V mass n 170080; ( V mass n 160441).*
La disposizione che impone la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche o telegrafiche intercettate non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva. Ne consegue che, in presenza di una normativa specifica che prevede esclusivamente la facoltà del giudice di ordinare la riproduzione mediante apparecchi di registrazione delle deposizioni o dichiarazioni rese in dibattimento, legittimamente viene respinta la richiesta di trascrizione del contenuto dei nastri magnetici sui quali risultano incise quelle dichiarazioni o deposizioni. ( V mass n 169200).*
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- 1. Sul Caso Contrada (note per l' udienza del 24 ottobre 2019 davanti alle Sezioni Unite)Ciro Angelillis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Ciro Angelillis sommario: 1. Premessa. - 2. L'estensione erga alios delle sentenze della CEDU.- 3.Il principio consolidato nella Giurisprudenza della Corte e la ‘serialità delle violazioni'. - 4. Il principio consolidato della prevedibilità della decisione giudiziaria - 5. Il binario morto della dicotomia ‘Prevedibilità soggettiva/ oggettiva'. - 6. Mutamento interpretativo e mutamento giurisprudenziale -7. Mutamento interpretativo e rispetto del principio di prevedibilità nella vicenda Contrada 1.Premessa La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite dalla 6^ sezione penale è la seguente: “Se la sentenza della Corte Edu del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata …
Leggi di più… - 2. Sul Caso Contrada (note per l' udienza del 24 ottobre 2019 davanti alle Sezioni Unite)Ciro Angelillis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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di Ciro Angelillis sommario: 1. Premessa. - 2. L'estensione erga alios delle sentenze della CEDU.- 3.Il principio consolidato nella Giurisprudenza della Corte e la ‘serialità delle violazioni'. - 4. Il principio consolidato della prevedibilità della decisione giudiziaria - 5. Il binario morto della dicotomia ‘Prevedibilità soggettiva/ oggettiva'. - 6. Mutamento interpretativo e mutamento giurisprudenziale -7. Mutamento interpretativo e rispetto del principio di prevedibilità nella vicenda Contrada 1.Premessa La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite dalla 6^ sezione penale è la seguente: “Se la sentenza della Corte Edu del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata …
Leggi di più… - 5. La Corte EDU sul concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso:Silvio Civello Conigliaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, nella versione ufficiale in francese disponibile sul sito della Corte, clicca qui. 1. La sentenza in epigrafe origina da un procedimento a carico di Bruno Contrada, condannato in via definitiva nel 2006 dalla Corte d'Appello di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416 bis c.p.) per avere, tra il 1979 e il 1988, giovandosi della posizione chiave ricoperta nelle forze dell'ordine, «sistematicamente contribuito alle attività e alla realizzazione degli scopi criminali dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra"» fornendo ad alcuni associati «informazioni confidenziali concernenti le investigazioni e le operazioni di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/1987, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 13 giugno 1987 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza palon
IN NOME DE POPOLO ITALIANO 12.6.1957.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SENTENZA SEZIONE:
N: 1683 Composta dagli Emi Sigg
Presidente
.Daft. ROBERTO MODIGLIANI
Consigliere REGISTRO GENERALE. Dott: ALDO PAR
N. 12394/87 MARIO POMPA:
LU DE VE
IN SERIANNI
ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
sul ricorso proposto da¨
LE IO ed altri dal
[p. G. c/
TA UI ad altri avverso la sentenza della Corte di AppEL di Napoli in data 15.9.1986.
Vistgli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita în pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere SeIAnni v
Mod 82×
*. *** Pon Udito, per la parte civile, l'avy:
Udito, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto, Procuratore.
Generale Dr IO Valeri
che ha concluso per dichiararsi inammissibili i ricorsi di
CI IO, LO AL BR NE, SE Bernar-
IN D'NN IN, FA IN, SC AN, AL
TO, AN NI, ON AN, CC IC.
Rigettarsi i ricorsi di: LE IO, TO RI Rc-
berto, TI ND, BI NR, IE GE, Coź
NO RO, UO EL, UT AL, MM Dome
nico, NG CE, IO:IO, RA TU,
RR AN, OS TE, TT CL, RD
IO, UI RL, MA ER, VI TO,
RR NN, EL AL, TA UI, PA
LA, PA ES, AZ RI, AL RI, CI
IO, AN IU, RI NC, AN IU,
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10 AN, IN NO, NO ED, ER TU,
ER AL, CI IU, CI IU. Bonavit
ta UI, BR AL, AL IU, CE CA,
NO NU, TT RT, NO AN, RL An- tonio, SA ND, LE IT LA, AT LT,
TI IC, DE RR, SP IO, UR
IO, CH TO.
Dichiararsi altresì inammissibile il ricorso del Procuratore
Generale nei confronti di:
AM. OS, MM LF, MM TT Fr
sco, TT RI DO RI, BI TT, CI GIscp-
pe, ON UI, AM IO, ZZ FO to Castal
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De LI IO, De IS EM;
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AN IO, AN NR, GI SA, SA Vin
cenzo, SA CE, SA NC, SA ND,
ED RR, DE TU, SP IO, DD Nazzareno SS RD, ER AL, CI TO,
VA TO, VI RE, VI CA.
E rigettarsi il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di: OU NC, RB IC, FA CE,
TA TO, CH CE, ZO LO, ZO Si 2
monte, ZO DO, CU RAe;
GA ES .
GA. MI HI, CE CA, UI RL, MA -
nuele, AR IA, US TN, CI UI, Domenico, CC IU Pirose CE, TA RAe-
sco, IP TO, NO ED, TO EN, Val
lanAS TO NI, AR CE, MI LA.
Uditi i difensori: SS OS, LE ELla AL,
LB L'RA, AN PP, NC LL, DO Cese-
re, IO PE, CE SC, AdIAno AL, ST
NS, IO VI, LI IA, EN GA, PO
IN, CE LC, LE ON, TO RE.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO.
Secondo la cicostruzione oborica del fatto operata.
dalla sentenza impugnata, quando il giudice intrute re del Tribunale di Napoli stava per IAviere a giu-
dizio LE UT, AL BA ed altri import tanti personaggi della c.d. "Nuoys Camorra Organizza-
11 BA chiese di conferire con il P.k. di Fog ta
Kia dove era detenuto per rendere importanti di
# su quella del- chiarazioni su tutta I attività sua l'associazione criminosa alla quale gli affermava di appartenere.
11 19.2.1982 dopo aver parlato, in precedenti suoi interrogatori allo stesso P.M. una lunga serie
di omicidi, commessi da lui e de altri, affermava che Intendeva, tal punto, parlare dell struttura
N.C.O, delle affilfazioni e delle decisioni più impor tanti, per dimostrare che per tutti gli amicidi dei
quali aveva indicato gli autori e le modalità, esisto la responsabilità del capo della società, LE
"per chiarire come e perchè egli, quale brab(UT
cio destro del capo, doveva essere informato di tutto quanto accadeva, anche in sua assenza
11 BA spiegava che cellula fondamentale della ca-
morca era la "cinquina" costituita dal capo della società (LE UT) 11 contabile (braccio de-
tro del capo) il favorevole (colui che si esprime in favore della affillazione dei nuovi elementi e
(che dever tagliarsi, insieme all'affiliato, mescolan do il sangue di entrambi) lo sfavorevole (colui che dovrebbe esprimersi contro l'affillazione) il maestro di cerimonia.
3 .Ogni cinquina è collegata alle altre in un s sistema
costituito da una "famiglia", il cui capo deve esse re informato della proposta di arrillazione e poi dell'avvenuto battesimo (fedelizzazione) coal che stui possa. diffondere nella famiglia la notizia dEL
Ingresso del nuovo socio.
Quando in una determinata zona - prosegui- va il Barra un camorrista assume una posizione di particolare rilievo, viene nominato ventando capo zona Al capo zona devono prestare.
ubbidienza tutti camorr isti in quella zona ope- ranti Al di sopra dEL sgarrista il "santista"
scelto tra gli sgarristi e nominato direttamente da.
UT.
Inizialmente unico santisto eriva ancora AR era lui stesso, quale braccio destra di UT. Suc
cessivamente, con l'espandersi dell'organizzazione durante il periodo della sua latitenza,, tale ruolo venne ricoperto da NC LL, affiancato de
LE. TA. Le decisioni più importanti vengo
Ino prese de UT personalmente o 12 S4✰ $30022 da un "santista™
d Intanto il. 29.1.1985, in via Gregorio VII, in Roma
....
un moriva inYattentato, LL. NC e rimaneva gr.
vemente ferito OM RI (poi deceduto). Sul cada
vere del LL ed all'interno dell'autovettura,
gli inquirenti rinvenivano numerosi fogli di carta
manoscritti, alcune lettere, un'agenda e le chiavi di casa, subito individuata nella vicina abitazione h.17/A di via Gregorio XIII. All'interno dell'appar. tamento che appariva essere stato abbandonato in fretta gli inquirenti sequestravano un passaporto,
i documenti di identificazione di tale Materazzo Giovanna carte varie, assegni per 80 milioni di lire de chiavi di un altro appartamento occupato da Sall
Vati Assunta. Anche in questo appartamento gli inquif rinvenivano estrav lettere fotogr
Copia di lá documentazione veniva trasmes con nota del 21.3.1983 alla Questure di Napoli
compiute le indagini sui nominativi delle persone che erano indicate ne riferiva con rapporto del 12.
1983 alla Procure della Repubblica di Napoli.
Nella documentazione si leggono i nomi tivalle
IO, autore di una lettera indirizzata fra tEL IO" (IO IO) al quale comuni cava che tutti quelli che si trovavano al carcere di
Benevento "si vogliono girare" e ON voleva sa-
pere da bi cosa intendesse fare;
IO NC,
SA AN, DE TUro, TR LA, Ro mano UI e MM IC;
una lettera diret-
ta al caro IA ed a firma "SA", nonchè un appunto del seguente tenore "vedere subító Sindaco
dire al Sindaco "lui fare sindaco edi Quindici"
dire TU lui fare tutto perchè spezzato soggiornol
In una lettera a firma "Fausting" erano scritti i nominativi di diverse persone che interessano l'attua le processo: D'TI IC, PA LA, Ri-
naldi NC, IE ND, AN BE, 6
tiero CL, BR AL, NO, AN
UI RL LO AL, Well'agenda, fro tanti nomi quelli di TA UI vv.Madonna
RA LE, TO RO (con relati umeri di telefono di Roma) unitamene di fratelli
RA IO è AN, oltre TT ÚT e
CA IU (Giappone)
tal punto, gli inquirenti erano in possesso de homi sopra indicati e di quelli risultanti dallo brganigramma della N.C.
0. compilato dai Carabinier
..
di Napoli di cui al rapporto 16.4.1962, posto a ba dell'ordinanza di rinvio a giudizio del GIdice a rt tore di Napoli del 21.1/1983, nonché de nom i nisul-
tanti dalle agende e dall'elenco sequ a Raffee
le UT, all'atto del Suo arresto ad Albanella il
...
5:5.1979.
Nell'agenda sequestrata a UT risultavano i se.
guenti nomi: AN AR, TO RO,
avv.NG, AN NN, TA TO FFSE
119 Ottaviano, due diversi SE, ZE AL
AN, UI, AN IC, UO EL Mari-
helli IO, VI TO, GA MI, Savia
ho AR, AT LT, PA ES, Romano
IC, suor Aldine EL, avv.MA, MA
NU, ON TO, RO TO (con accanto numero telefonico del distretto di Roma) EN
BE, RA SI, CE GA. Nell'elenco
NV ོ ་ trovavano i nomi VA UI, Paga-
no. ES ELlo AN ferraciano AR
11 15.2/1983 BA UA re suo primo interrogatorio di Napoli Dichiarava di a fatto parte della N.C.O. fino al novembre del 1981
e di essersi dissociato dall'organizzazione dopo lo omicidio TE da lui commesso nel carcere di Nuo
su richiesta di UT Aggiungeva ch 18 sua
|decisione era stata determinata dalla convinzione, maturata. a seguito di precisi avvenimenti ed avverti-
menti ricevuti che UT intendeva, farlo uccidere,
a seguito dell'intervento della mafis che voleva ven-
dicare la morte di TE.
Nel successiva interrogatorio del 23.2.1983.
BA parlava della nascita della N.C.O, avvenuta a seguito di contatti con i De FA e iMammoliti della "'ndrangheta" calabrese, ma Aveva assunto la struttura attuale sold nel 1975. Precisava che i pri mi adepti furono reclutati in carcere e che soltanto
"dopo l'evasione di UT dall'Ospedale. Psichiatrica
all'esterdi Aversa, l'organizzazione si este se anche all'este con la "fedelizzazione" di un cospicuo numero of persone. 10
La, N.C.O. cominciò ad operare p ia nel campo delle estorsioni del sequestri di persone,
del' contrabbando, del traffico di armi e brillanti aci i capizo-fed altro. In quel periodo furono nominas natra i quali NO AT, CA IU, Pasqu
le D'MI, NO NN, DU IC,
RA LE ed 11 fEL TU, LL Vin
cenzo.
Precisava, ancora, 11 BA che la N.C.O.
incominciò a lavorare hel traffico della droga e che fino al 1977-1978 aveva une affineIA a Ottaviano
e nel 1900 aveva organizzato un'altra raffineIA a
Brescia, dove operava PA ES perchè era nel-
le intenzioni di UT estendere la sua influenza jin RDa, dove già lavorava FA IN, con
il quale egli da tempo era alleato.
ARva, poi, delle estorsioni commesse dallforganiz-
zazione in ogni zona in danno di commercianti, gindo-
stIAli e concludeva affermando, che sostanzialmente tutti i commercianti della zona vesuviana pagavano all'organizzazione tangenti varie.
Nell'interrogatorio reso il 7 marzo del 198
consegnava al P.M. cinque elenchi con i nomi di per sone: affiliate alla camorra, mentre nel successivo interrogatoIA del 16.3.1923 forniva un altro elenco affiliati riservandosi di esibire in un momento successivo gli elenchi dei cammorristi operanti in zone diverse da quelle già indicate in Campania altrov
15 marzo 1983 vennerò arrestati a Lecce CA GI
seppe ON Assunta. In tale occasione venne seque trata una agenda nella quale, tra gli altri,
scritto un nome, letto, come si vedrà oltre EN TO
tora", con accanto due numeri telefonici;
enza pre fisso 44,31.60, e. 32.50.95.
9. 11 21 marzo 1983 rendeva la sua prima dichiarazione:
NN IC. Dopo aver spiegato le ragioni della sua decisione di dissociarsi dalla N.C.O. della
quale aveva fatto parte. precisava che egli, al cont trario di BA, non faceva parte del braccio esecut vo della .c o. ma di essere uno dei "consigliori"
di UT, con il quale aveva stretto patto di sangue hel carcere di Poggioreale, 1'8.12.1963 セ che la N.cio.
era nata con questa sigla nel 1979 Egli come "con.
sigliori a cielo coperto, aveva 11 compito dell'or-
delle carceri ganizzazione all'interno in mateIA di punizioni,e di assistenza ai detenuti bisognosi. Era stato così
dichiarava molto vicino a UT nel carcere di
Ascoli nel 1981 e fino all'aprile del 1982, del quale occupava la cella per sbrigare la corrispondenza quan do UT veniva tradotto altre città in occasio ne di processi nei quali doveva deporre come-teste o comparice come imputato, Consegnava al termine del
'interrogatorio-una lettera scritta a PE IT,
che aveva rilegalizzato nonostante il suo parere contrario NG IO, contro le regole dell morra Nel uccessive interrogatorio dEL stesso giorno, confermava le dichiarazioni di BA circa la riunione di Reggio CalabIA con la *ndrangheta cala brese (che secondo BA aveva segnato la nascita della N.C.O.) ma precisava, in contrasto con quellc.
che detta riunione avvenne prima del 1970, poichè
in tal periodo UT era già detenuto, Aggiungeva,
infine, che nell'inverno del 1979 la N.
0.0. uscì allo scoperto e tenne un "summit" a Galatina al quale,
tra gli altri, parteciparono anche i fratelli Grazia
(no di IC.
Fu creata allora la N.C.O. a ciclo scoper-
to, che agiva all'esterno del carcere, mentre quella a cielo coperto agiva all'interno degli stabilimenti carcerari, reclutando - c.d. contrasti onesti (ossia i detenuti non legati ad altre organizzazioni crimi-
[nose:) procurando "armi" per il tramite di agenti di custodia corrotti a i familiari dei detenutl, assi- .13
stendo quelli bisognosi e applicando le punizioni coloro.che sgarravano".
Spiegava che la N.C.C divisa in Nord
nordSud a seconda che gli affiliati operassero sud di Roma e si riservava di produrre l'elenco degli affiliati di cui icordava nomi, che distin gueva in tre categoIA: affiliati ad honorem", fede
lizzati fedelissimi camorristi "ad honorem"
secondo il IC sonono quelli che svolgono no del carcere attività di un certo prestigio in fa vore dell'organizzazione e ad essa partecipano senza esporsi in prima persona. Ricordava fra questi: l'avv.
A MA, (che costituiva il tramite tra l'interno e l'esterno del carcere); l'avv.NG (che teneva ag giornato UT di quanto avveniva all'esterno e sull'attività delle organizzazioni concorrenti); suor
AL EL (postina segrete tra i detenuti, che scriveva al capo cifrato, in forma apparentemente re ligiosa) la psicologa TO (di cui ignorava il no
me ed interessata ad una "boutique" di RT UT
con compiti di appoggio a detenuti latitanti); Cu-
tolo AL, fEL di LE (gratificato con a gnazione del servizio di nettezza urbana del
Comune di Ottaviano, dal Sindaco La AR, affilinto da UT durante la sua latitanza); UO Mirella genitori di PA IU 11 brigt
ChiurEL, padre IN (che aveva reso alta N.C.O
in cambio di regali dánaro, notevoli favori all,
associazione, portando più di una volta messaggi
TT UT e acquistando per conto dell'assoc tioné coltelli e veleno), RI IU MB
IC, ON GE (dipendente della Fiat di
TOino che aveva il compito di aiutare latitanti che si rifugiavano a TOino, participo alifuccisio ne di AN. LO); SC GE, che aveva tra l'altro custodito un campione di droga portato dalla Turchia da certo SE,
In proposito dichiarava il IC che un turco inome UT, conoscente della famiglia MM pored casa della moglie del MM, un campione di cocai- na, offerta in vendita, dicendo che se il marito ne avesse voluto, egli era in grado di procurarne in grande quantità. La moglie del MM, il giorno di
SA NN del 1981, si recò a colloquio con il ma
rito al carcere di Ascoli, ove era detenuto e costui accetto l'affare chiedendo tuttavia, di fargli avere un campione in carcere tramite il RE, Il cam-
pione fu recapitato le UT lo trovò di suo gradimento.
per cui fu dato, incarico ad UT di portare quan-
ta cocaina fosse in grado di reperire. Era loro in tenzione di conquistarsi prima la fiducia dol corrie pagando regolarmente le prime furniture, di uc ciderlo quando avesse portato un buon carico. La operazione s1 congegnata non riusci perchè nel fra tempo UT venne prestato,
Aggiungeva il IC - dopo avere fatto nomi di altri affiliati del tutto sconosciuti chè certamente gli era sfuggito il nome di qualche morrista ad honorem, riservandosi di rivelarlo, qu
(lora, se ne fosse ricordato.
10 Nei successivi interrogatori del 22 e 23 marzo 1983
IC parlava nuovamente del RE, di suor
AL EL, affermando che il primo era stato delizzato verso la fine del 1981 ed era una peding importante dell'organizzazione, perchè faceva uscire dal carcera la corrispondenza proibita, faceva entra-
[re la droga portata dai familiari del PA GIsep
dalla moglie di AS, operando anche in modo da consentire al camorristi di impossessarsi-del carcere ed aveva contribuito all'assassinio di RR
TO, fatto poi passare per suicidio. Aggiunge- iva che RE era di casa ad Ottaviane ed esibiva una lettera della EL in codice affermando che quella copia era di grafia di certo NI, che fedelizzato era stato da lui in carcere a Nuoro. Il 25 marzo AL BA, nuovamente sentito da-
gli inquirenti, dichiarava che l'avy, MA era o fatto camorrista, voce" durante il periodo..
cui era detenuto assieme a lui al carcere di Avelli
no e successivamente "fedelizzato" com copiata di
LA e ibilla nella di NE IO;
che il La. AR apparteneva alla N.C.O. fin dalla na
(seitä, dell'organizzazione ed aveva concesso la ge-
stione anettezza urbana di Ottaviano, ul
Avève ispirato l'attentalo di UT, AL,
to al Pretore di Ottaviano, Mergigni, avendo riferi to a UT che il magistrato stava indagando sul
Suo conto'. Nel successivo, interrogatorio consegnava altri venticinque fogli, contenenti 1 'elenco degli appartenenti alla N.C.O. della zona di Napoli. no
mi riportati in detto elenço erano già stati fatti dal BA nei suoi precedenti interrogatori, con la aggiunta di quelli di IC OC, De IS EM
TO RI.
Lo stesso giorno anche il IC consegnava due..
elenchi dattiloscritti di affiliati alla N.C.O. di stinti in sudisti (164) e-hordisti (80), quasi utti accompagnati da annotazioni relative alla loro posi zione nell'ambito dell'organizzazione, e del comple to indirizzo 'elenco, concernente i cid camorristi del sud ender nominativi di persone che, come tali era no state già indicati dal BA dallo stesso Pane
co, mentre tra gli affiliati operanti ne nord il
IC includeva diverse persone, il cui nome non ato ancora fatto quali: CI IO, OS
IO, D'NN IO OS EF, CH CE Turci Bruno NI RE Lo TE IU,
CC IU TO AN, UO IS,
TT RT, CH TO, SE BE, Giaret Raffaele AL IO, ND - NI,
MI LA EN TO, BA IC
appartenente alla banda, TE, del quale for
Iniva una dettagliata descrizione somatica e della situazione familiare), BI TT. Per molte delle persone indicate II ND aggiunse "nota ai Carabi
nieri di..."
Proseguiva nelle precisazioni su alcuni affiliati ed in particolare sus NO NU, LA.
CO AN, NI IO, NI RE,
AT LT, IC SO, RE LA,
ON SO.
Nel successive interrogatorio, resc lo stesso giorno,
Il IC parlava prima di BA IC e di A
aho IU affermando che entrambi erano associa 18
ti nel traffico della droga cho BA, era entra to a far parte della organizzazione cutuliana, fe delizzato "in segreto" da PA, prima ancora del
I'uccisione di TE.
Aggiungeva, quindi, che collegato al BA e allo
AM era EN TO, il presentatore della RAI
che tale particolare era noto a tutta la dirigen-
za della N.C.O.
Precisava che TO era stato nominato camorrista"ad honorem dai PA nel settembre-otto bre del 1980 ed egli poteva documentare la veridi-
cità della sua accusa poichè "EN" era rimasto debi tore dell'organizzazione ed in linea diretta con
BA ed AM, di una certa quantità di croga,
del valore di cinquanta milloni di line, a sub dire
Smarrita e quindi non-pagata. Poichè un recente affiliato della N.C.O., sconosciu to all'esterno, tale NI RE proseguiva il IC sperava di essere assolto in un processo a suo carico, pendente davanti la Corte d'Assise di
TOino, gli aveva dato l'incarico di contattare TO
tora, allorchè fosse uscite in libertà nei primi me si del 1983, per metterlo sulla buona strada, ossia per indurlo a pagare la partita di droga e di accert.
bra, facesse iltare nel contempo, se lo stesso TO, doppio gioco, rifornendosi anche da altre organiz zioni
tal fine egli detto al NI, ohg rese nota nella sua agenda, L'indirizzo del TO ne tora ed altri indirizzi relativi ad altri incarichi precisamente quEL della cognata HI Filome
lla quale avrebbe dovuto dare una lezione) quel af LA di TT Cutblo, di ON GE
AN (pér avere un appoggio e l'indirizzo di casa sua), di IO UI, di Della Vecchia Genoveffa
(presso la quale avrebbe potuto trovare appoggio in.
caso di necessità) della famiglia PA ed altri.
Con rapporto del 16:4.1983, i Carabinieri 13
di Napoli, dopo avere allegato il vecchio elenco del gli affiliati per zona appartenenti alla N.C.O. .
guardante, il processo penale chiuso con l'ordinanza di rinvio a giudizio del 21.1.1883, nonchè l'elenco
...
delle persone identificate in seguito alle rivelazio ni di IC, presentavano anche un elenco comples sivo delle persone identificate, in seguito alle ul-
teriori indicazioni di IC e BA, con le rela tive biografie, facendo rilevare che molti nomi. già
risultavano inclusi nel precedente rapporto del 16.4.1992.
Tutti gli altri rapporti, e cioè quelli
Cambinieri di Nola del 6.5.53, conseguente alla cattura D'TI IC e diretto
SAta MaIA Capovetere, della Squadra Mobile di Napg.
del 12.5.1983 redatto a seguito della morte a
Roma di LL NC della Criminaipol per la
Campania ed il Molise del 20.5.1983 e del 26.5.83 e contenenti risultati delle intercettazio-5.7.83
ni telefoniche, dell'esame della corrispondenza e della documentazione Sequestrata a UT dei Cara
binieri di Caserta di SAta MaIA Capovetere son
successivi a quelli sopra indicati.
11 19.4.1983 AL BA chiedeva l'elenco delle persone identificate sulla base delle indicazioni da lui fornite per controllare se per case fosse sfuggito qualche nome importante e faceva i nomi di altre persone;
in precedenza dimenticate. Quindi pren deva in esame l'elenco agli inquirenti fornito dal
(IC e dichiarava di poter confermare, senza alcun dubbio, che EN TO, il presentatore della
Rai Tv, era camorrista regolarmente "fedelizzato"
Dichiarava, al riguardo 11 BA che TO era ami co di TE, con il quale UT e la N.C.0. era
no stati in buoni rapporti dal 1974 al 1980. Tortora Sempre secondo BA era stato conosciu to da UT dopo la sua evasione da, Aversa nella
di Milano nel 1978, in casa di IA AR che era una delle pedine di TE ne rafficu
(dell droga. Poichè TO era un personaggio "puli to egi lavorava nel campo della droga con la ban-
de di TE, essendosi offerto anche a UT
costui accetto, a condizione, però, che egli entras
Eutti gli effetti, nella organizfar part zazione della N.C.O..TO si era fatto "fedelizza nella stessa casa della AR da LE Cu-
tolo, IU PA, IU CA, GIsep
pe: RR ed un'altra ersona della quale non ricorda va il nome
Continuava il BA affermando di avere appreso quanto da lui riferito sul fortora nel 1979
dalla moglie di IO OM nel carcere di Trani.
che tale notizia aveva a lui fatto pervenire per il tramite del marito, anche lui detenuto in quel car-
cere.
(Dopo essere entrato nella N.C.O. TO aveva par-
tecipato a numerose operazioni di droga, nel senso che egli interveniva alla frontiera, quando non si voleva rischiarer Inoltre nel giugno-luglio del 1980
aveva partecipato all'acquisto di una partice di dro ga, giunta dal Perü per il tramite di Husseim, accom pagnando quest'ultimo ad: Ottaviano a casa di UT
per la consegne. 1
recisava di es ssere venuto a conoscenza di tale with mo episodio nel carcere 11 Poggioreale, dove si vava UT. La notizia ra s a portata da OSpita Cutolo, dal figlio di LE, RT dal nipo-
te UI
Barro; subito dopo, parlava dell Madonna e del
avv.NG, precisando che 11 primo era stato "le-
galizzato nel 1979, oco prima dell'arresto di cu tolo ad Albanella nel castEL di Oktaviano. che
secondo, dra stato nominato camorrista a vita nel gennaio del 1971.
Nell'interrogatório, ripreso nel pomeriggio dEL stesso giorno. BA precisava che gran parte dei profitti della H.C.O. provenivano dal traffice della droga che le armi occorrenti all'organizza-
zione specie nel periodo della sua massima espansio
[ne venivano acquistate all'estero e clandestinamente introdotte in Italia dai fratelli ZZ IO
GE autotrasportatori. Le armi, nascoste in varie jvarie parti, erano a disposizione dei membri dell'ash sociazione
tl 15 luglio venne arrestato AN D'AG 1.5
stino, il quale dopo avere affermato di essere entra nell'organizzazione criminosa cutuliana 1'1,11 *sociare, sia per una posizione morale di ripudio,
er potere beneficiare di eventuali benefici di legge, dichiarava che datosi alla latitanza, approfit tando di un permesso 81 era aggregato alla banda di
Gerolamo, operante nella zona di VI Literno.
Confessava, quindi tutta una 'sert di omicidi. commre
e dalla banda, della quale faceva parte. si da
Nei successivi interrogatori dell'it.4.63 del 28.
1983, parlava dell'uccisione di due PI di
SA ordinata da ER AL materialmen-
te attuata da CC DO.e ALialdi Salvatore
entrambi appartenenti alla N.C.O. della organizza-
[zione della malavito locale, indicando nomi. i gra di ed il ruolo di ciaćuno degli appartenenti ad esse
Dopo avere nuovamente interrogati BA.
IC (che fornivano altri particolari sull'organiz zazione criminosa e sulle modalità è tempi della
[delizzazione di alcune delle persone incluse negli elenchi da essi consegnati e di quelli predisposti dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato e procede
[vano al riconoscimento fotografico delle persone da essi stessi accusate o come tali. indicati nel di-
versi rapporti), il P.M. il 14 giugno 1983 emettava gli ordini di cattura, eseguiti, il successivo giornal 16
24
futto 1 mese di giugno inquirenti sentivano nuovamente IC YE
Tavevano precisazioni aggiunte Modifiche alle
chiarazioni gia rese in ordine alle persone che
avevano dichiarato di essere associati alla N.
e su quelle delle biografie redatte dalla polizie.
giudiziaIA. Interrogavano anche RI AT,
anche lui dissociato, che faceva talune precisazio ordine alle persona accusate da IC ni ra, (come. US, BR NA, UT AL
ed altri)
11. 25 lugl il P.M. sent va i coniugi NI.
OSalba RG IU, che avevano presentato juna denuncia al Carabinieri di Milano nei confronti di TO EN. 1 due riferivano che, circa tre
Janni prima, durante una trasmissione televisiva di beneficienza trasmessa da "Antenna 78€”, in favore dell'UNICEM, nEL studio dell'emittente, ove si
erano recati essendo loro intenzione offrire un qua
Idro dipinto da esso RG, mentre si trovavano in una stanza, ove la donna cercave di aggiustare l'elastico delle mutande, avevano visto entrare Enso.
RA ed altre due persone. TO aveva consegna aenza parlare un pacchetto ad uno dei due nud vi arrivati, il quale, apriva una valigetta "24 ore
- - 25
ena di biglietti di banca che consegnavá al pre-
sentatore. Subito dopo, disgustatz avendo capito che trattava della vendita di una partita di droga erano andati vla, facendo ritorno a casa
Dopo avere interrogato IP TO,
quale aveva inviato agli inquirenti napoletani una lettere nella quale parlava di EN TO, 11
trasmetteva gli atti al GIdice Istruttora il quale interrogava nuovamente BA, IC, D'TI,
cuni giornalisti, relazione alla denuncia ed alle
[dichiarazioni dei coniugi RG NI, D'Am
co AL, uno dei componenti dEL stato maggior della N.C.O. 11 quale forniva delucidazioni e preci sazioni sulle persone da BA e IC, accusate di far parte dell'organizzazione criminosa, DO
CE, RO ST NC SI, DO Ca
tapano, Di MO AN, UR AR, NI IC
IT IO, CO, RI, AT, Verde-
rame CA ed altri, i quali confermavano, in par te o in tutto, le accuse dei coimputati in precedenza interrogati o facevano i nomi di altre persone;
da loro conosciute come affiliati o delle quali avevano sentito parlare in carcere o da altri.
Procedeva, quindi, a diverse ricognizioni e confron ti, mentre il P.M. interrogava TR VA- 20
un altro esponente di rilievo della N.C.
quale aveva dichiarato che avrebbe pärlato solo cóm
Magistrati della Procur di Napoli
11 18 gennaio del 1985 ND VI, de tenuto Paliano, chiese di parlare con il G.
AF di volere collaborare perche volevano ucciderlo per farlo tacere su di un sequestro di pèi sone per il quale egli era ingiustamente detenuto.
Dopo aver dichiarato di aver fatto parte prima della banda TE e poi di quella Vallan
AS affermava di avere accompagnato unasera Tu
EL al ristorante "La CH Milano" dove ad un tavolo presero posto molti uomini e donne ed Enzo
TO.
ggiungeva VI che nel 1980-1981 incon-
trò nel carcere di Ascoli Piceno IA US,
un siciliano alle dipendenze di TE, che pos-
sedeva un album di fotografie in cui era ritratto con artisti In una di queste era ritratto con Tor-
tora e con due ragazze seduti ad un tavolo di un
"night"
Il giorno successivo 11 US fu accompa gnato alla Caserma Pastrengo e dopo cinque giorni nuovamente interrogato. Nel corso di tale interro-
gatorio egli affermava di aver consegnato a TO che aveva conosciuto in un appartamento di ATel
conto di quest'ultimo diverse partite
Cocaina, la prima (circa 1 kg. nel 1976 nel pressi di Legnano o Melegako;
una seconda, la stessa jquantità sulla strada per CinisEL Balsamo. Inoltre
erso la fine del 1976, fu condotto da. TE net studio dell'avy Cacciola, dove erano anche EN
TO ed altre due persone divenute famose,
riconobbe in RT CA e CE PA.TO-
[tore, hell! loccasione aveva una valigetta "24 pre
na di soldi, che mostro a CA @ PA. Dopo cir ca tre ore di intrattenimento, l'avv.Cacciola prelevb un sacchetto di cocaina e lo consegnò a lui ed egli
lo portò a Roma, al cantante FA, al quale aveva in precedenza fatto un'altra consegna.
Aggiungeva US che nell'inverno. del
1977 venne arrestato. TOnato in libertà dopo nove o
J
dieci mesi, poichè nel frattempo era stato arrestato anche TE, si appoggio a CC UI per inca rico del quale tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera del 1978 consegnò un sacchetto di cocaina di cinque o sette chili a TO in una au- www.w itovett L'ultima consegna di cocaina a Tortora
avvenne nell'inverno del 1978, forse nel mese di otto brejforse in Piazza Loreto o Piazza Corveto, sempre 20
per conto del CC. Ammetteva di aver posseduto una. fotografia
TO e di rla nostrata al VI Ia merito
alla fotografia dichiarava che la stes: era stata scatt in un appartamento attrez a bar connier na già quando fu arrestato TO, non aveva con sé ad Ascoli, avendola consegnata con altre cognato CA IE in occasione del sue matri-
monio Nel luglio del 1983 Tu avvicinato dall'agente
NN di Ascoli Piceno, che dopo avergli chies.t se era in possesso di una fotografia di TO
consiglio di strapparla.
Precisava, poi, parlando del CC e del la convivente che costui era diventato un personaggio del mondo del traffico di stupefacenti che spesso si recava in Thailandia ed in altri paesi del medio oriente, ove acquistavà..la droga, ed era in contatto con certo ON di Napoli con i fratelli boccon-
icinom
Chiusa la formale istruttoIA 11. G. f. rin.
lava a giudizio 187 persons per rispondere dei de-
litti loro ascritti.
18. Con sentenza pronunciata, 11 17 settembre del 1965
Tribunale di Napoli dichiarava: ZE AL!
SC AN, IN NN, PA ES, 29
SA NC, BI NR, ZO RO,
FA IN, NG CE, RA AL
AF, MA NR, PA BR, PalPA
IC, AN IU, SA CE, SAt
taniEL AN, TI IC, DE TU
ER AL, VI LO, VA UI, Andraus NC, TO RI RT, Autiero
ND, BR NEL. RE GE, Consolazio wwww ww.w
BR, D'NN IN, AL NC, HI
TO, AN NN, RA TU. Quart
racino frnco, OS TE, MA NU, Malandri
no NN, CI IO, AN IU, AN
IC, TU TT, EN LF, Vitaglik
no RE, LE IO, BA IC, Belar-
do RI, CH CE, CI IO, 01 DO RE w acenzo, Di RT IU, MM IC, Fal
larino NN, CE CA, ALi TO,
NI RE, AV RO, NO NU,
RD IO, ND IO, AR IA,
ON SO, CI IC, AP SO, Paga-
no LA, RL IO, ON CE, TA
CE, RO IO, GI NT, SA
ND, IN NO, NO AR, AT
LT. DE RR. CI IU, AN
TO, AS TO, ON GE, VI .30
CA; SE AR, IN RI, Duracel6
TT CL, AZ RI, CC GI MaIA
seppe, RI NC, LO AL, AS
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RL, ESca DI, IO IO, Mal
vini TO, NE ME, NO AN,
OR RA, EL AL, CE ND
AN UI, SO DO, IP TO,
SP IO, DD EN, TO CA,
AR CE, MI LA, De GL Ser
gio, NO ER, UI RL, AT RA
NI
OS IC NN SS Gerarde;
TR
LA, CI TO, colpevoli del delitto di 85
sociazione a delinquere fino a 2919.1982 e di quEL
di associazione a delinquere di tipo mafioso (art)
416 bis) con esclusione di tutte le aggravanti.conte-
state ad eccezione di quella di cui al IV.comma dēl
l'art. 416. bis, condannandoli a pena ritenuta congruaj.
Dichiarava BR AL, colpevole del delitto di cui all'art.416 fino al 29,2.1982; Bona-
vita UI del delitto di associazione per delinque-
rẻ (art. 416 c.p. fino al 29.9.1982) e di quEL di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416
bis) con esclusione delle aggravanti di cui all'art comma 6 dell'art.416 bis;
D'AGsti
AN del delitti di associazione per de-
linquere (art 416 fino al 29:9.1982), associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.) porto abusívó di armi con matricola abraca (art.81 cpv 41.497
23.L-110 del 1975) con esclusione delle del 1974.
aggravanti di cui all'art 112 n.
1. omma 6. de
16 bis c p.).
US. NN, del, delitto di detenzione stanze stupefacenti in non modica quantità, Cozzoli
no LO dei delitti di associazione a delinquere semplice (art. 416 fino al 29.9.1982) e associazione di tipo mafioso (art.415 bis c.p.) escluse le ag comma d'art.416 vanti di cui all'art.112 n.1 C.p.
e di spaccio di sostanze stupefacenti in bis.c.p.
non modica quantità; GA MI BH dei delitti di associazione per delinquere (art.416 fino al 29.9
di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis 1982
c.p.) e spaccio continuato di sostanze stupefacenti in non modica quantità FA CE, di delit to continuato di detenzione a fini di spaccio di so-
'stanze stupefacenti in non modica quantity (art.81
e: 71, 74 L.685/1975); CC UI e IN cap
·lo NN dei delitti di associazione per delinquere fino al 29.9.1982) associazione di ti (art. 416 c. 32
escluse le aggravanti
[po mafioso, (art. 416 bl ed al comma dell'art
[di cui all'art.112 n.1.
416.bis di detenzione continuata aggravat fine di spaccio di sostanze stupefacenti in hun modi ca quantità, ZO ON e. ZO DO,
dei delitti di associazione per delinquere (art. 410
fino al 29.9.1982) associazione di tipo mufiose
(art.416 bis c.p.), escluse le aggravanti di cui
(all'art.112 n.
1.c.p. e del comma dell'art.416 his www di spaccio continuato ed aggravato di sostan ze stupefacenti, in non modica quantità (art.01 cpv.
(e 71 6 74 L-685/1975); TO EN MA Claudin
dei delitti di associazione a delinquere (art. 416
c.p. Fino al 29..9.1982) di associazione di tipo ma-
fioso (art.416 bis cp) escluse le aggravanti di cui all'art.112 n1 c.p e spaccio continuato ed aggra-
vato di sostanze atupefacenti, in quantità non modi-
ca (art.81 cpv. c.p. e. 71, 74 L.685/1975) e con la concessione delle circostanze generiche prevalenti sulle residue aggravanti e sulla recidiva contesta-
ta a D'TI, nonchè a De LI IO, NO
ER, UI RL, AT RD, NI OS,
IC NN, SS RD, TR LA,
je CI TO, li condannava a pena ritenuta equa.
Con le pronunce conseguenziali. 33.
la sentenza proponevano appEL il P.M.
11 Procuratore Generale contro le assoluzioni de li imputati AM, MM LF e RO, Barone
Saver TT CE TT RI, BI E CO-
CI IO, FA, ED, ZZ
UO EL, De IS CI TT, LL
Fino, GL, TO, OB, LO, La AR
Lo TE, TA UI RI IU, TA,
AN, AN, AN, GI, SA, Sassoli
nonchè tutti gl imputati condannati i seguenti:
imputati assolti: AM OS, AN CE
MM LF. MM ROy TT RI, BI.
TT IA IU, CI IC, BR GIlia
AM IO, MI FOto, Catanzari-
1 TI, IV IU, ZO IO, Cuoz-
20 EL, ZZ TT, AL IU, Från
kese RE, GA IC, LI LE, Gia-
kobbe IN, IAni EL, DA SS,
OB NR, LO IU, La AR TO
OS NC, AP IC, PA RL, L6
IU, TA RI, AN IO, IC
EL, AN NR, GI: SA, Rua Ales-
sandro, SA NC, MM IU, RC
IO,IO, UR IO E. Vitagliano Alfredo.
20 La Corte d'appEL di Napoli, a seguito di richie sta dei difensori, disponeva la parziale rinnovazio ne del dibattimento, nel corso del quale faterrogave
CA IU, mai sentito in ordine alle accuse ri olte 11'imputato TO, ND AN ed tre persone in qualità di testimoni;
procedeva diversi confronti tra gli imputati chismanti in correità ed ricognizioni di persona.
Al termine del dibattimento la Corte dopo acquisito informazioni e documenti ritenuti
utili a rini della decisione, con sentenza pronun ciata 11 15 settembre del 1906, in riforma della sen tenza del Tribunale di Napoli del 17.9.1985: 3ssolve
Iva per non avere commesso il fatto dai dolitti di
cui agli artt. 416 e #16 bis e perchè 11 fai s nch
sussiste dal delitto di cui all'art.71 legge sugli stupefacenti CO LO, ZO ON)
ZO DO;
M LL NN e TO EN
claudio; assolveva per non aver commesso il fatto
(dai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis: US.
(NC, BA IC, DO RI, AS
RL, TA TO, CH CE, CO Bry
no. IN RI;
UT RA, Di RT IU
BU MaIA, AL OV, NO ER
MA NU, ND IO, ND Gio
vanni, AT RD, AR,IA, OR Can- 3b
mine, AP SO, NI OS, PA IC,
TI IO, ON IC, TA CE
GI NC, SA ND DE Corra-
do, TO ER, CI TO, AN TO, Val-
lanAS kedato, AR CE, MI Ni
IT ON GE, ITna RE
no CA.
Assolveva per non aver commesso il fatto dal solo de itto previst dall'art.416 bis cp, ON UI
itatamente alla sola partecipazione alla N.C.O.)
nonchè RE GE, NG AN, CC
IC, AZ RI, SA CE) SA
NC e DE TU, e dal solo delicto pra
¡visto dall'art. 416 c.p ER AL.
Assolveva perchè il fatto non sussiste dal delitto previsto dall'art. 71 della legge sugli stupefacenti
FA CE, e ai sensi dell'art. 152 c. p. p.
per non avere commesso il fatto dai delitti previsti dagli artt. 416 e 416 bis c.p⭑ e perchè il fatto non sussiste dal delitto previsto dall'art.71 della leg.
sugli stupefacenti, come rispettivamente contesta ti, IP e US NN nonchè dal solo delitto previsto dall'art. 71 della legge sugli stu-
pefacenti perchè il fatto non sussiste GA, MI
IB. Assolveva per insufficienza di prove dai dolfsti com testați gli imputati, glé condannati, NG Fran-
besco, CE CA, RD IO, IS Car-
CC IU, NO ED, AT LT
Assolveva ai sensi de pt.152 C.P. ; per non re commesso il fatto dai reati contestati Bacci
cesco e IS EM Bà assolto in primo grado per insufficienza di
Assolveva per non avere commesso il fatto i seguen-
ti imputati già assolti in primo grado per insuffi-
cienza di prove: AM OS, NU CE)
MM LF, MM IR, TT RI, BI Ettore, CI IU, BR NA, Camb oda
IO, NI FOto, AT TI, www.wwww. you
Civette. IU, ZO, IO, ZO Gen-
naco, ÁC TT, AL IU, Franze-
se RE, GA IC, AL LE, Giacob
be IN, IAni EL, TO SS, Iá-
cobucci NR, LL IU, La AR TO
OS NC, CE "RE, PA RL, Feril
to IU, TA GE, TA IU, Raz
AN RI, AN IO, IC EL, Ro-
mano NR, GI SA, UT AN,
SA NC, MM IU, RC BR,
SS IO, VI IO. 37
In accoglimento dell'appEL del P.G. de
M. dichiarava UT AL colpevole dei delit ti previsti dagli artt.416 e 416 bis .p. ritenu-
ta la continuazione to condannava alla pena di anni guattro e mesi sei di reclusione, nonchè all'interdi zione, por cinque anni dai pubblici uffici, disponen-
espiata, sia sottoposto alla misura do che sicurezza della libertà vigilata
Assolveva TA UI dai reati ascrittigli per insufficienza di pro
Rideterminava la pena per i residui reati per. qua
li erano stati condannati, ON UI, RE
GE, RR AN, CC IC, Palazza
RI, SA CE, SA NC, Sparan- deo Arturo GA MI IB e ER AL
Riduceva la pena inflitta dai primi giudi ci ad TI, BI, BR, ZO RO, D'An
na IN, AL NC, FA IN, Fran-
zese AL, SC AN, CH TO,
AN NN, NI RE, NO Ema
nuele, OS TE, MA NR, IN VA
ON AN, PA LA, PA ES, Pa.
LL BR, AL RI, AN IU, Roma
no IC, ELlo AN, TU IN
TI IC e VI IO 38
Dichiarava non doversi procedere perchè estinto reato per morte del req nei confronti di SO,
DO. Confermava nel resto..
Avverso la sentenza hanno proposto rico a per ca sazione il Procuratore Generale presso la Corte di
AppEL di Napoli imputati condannati cezion dí VA UI ON UI, UN
AL, CE DI, ZE AL, GA
MI HI, NI RE, AR RO, ta
liano NU, NE ME, MA RA
NO AN. PA BR, IC NN, Por
cEL GA, AR IU e AN UI, Satur
nino TT, TR LA, EN AL, Vi
tagliano IO, nonchè CI, ON, BR EL,
AL, CE, TI RL, Saccone Arman-
[do, Scalse;
AT, DE, SP, Vessure.
MOTIVI DELA DECISIONE 21. (1) La prima questione che viene posta dal ricorrente
Procuratore Generale nell'ampia ed articolata parte generale del ricorso, attiene alla rilevanza della chiamata di correo, quale mezzo di prova nel sistemai processuale, vigente, ed ai criteri applicati dalla
Corte di merito nella sentenza impugnata.
Il ricorrente, infatti, dopo avere illustra to le connotazioni del processo de qua alla luce 39
Hell art.416 bis del codice penale, quale strumento di lotta contro i gravi ed imponenti fenomeni delin-
quenziali costituiti dalle grandi organizzazioni cr minali, pone al Centro della critica alla sentenza
Impugnata, la problematica della chiamata in correità
del valore cioè, delle dichiarazioni accusatorie Censura sotto vari aspetti criteri di valuta
[zione adottati dalla Corte di merito ritenuti ecces
sivamente "severi e riduttivi . In particolare, affer il ricorrente, la Corte di merito, dopo avere enun clato i criteri, che si è dati sull'affidabilità del le fonti probatorio, con particolare riferimento quelle intrinseca dei chiamanti in correità ed alla.
esigenza di riscontri obiettivi, che indica in qualsia si elemento o argomento che con il buon uso della lo gica abbia la capacità di dimostrare la verità dellal proposizione, conclude, poi, affermando che la mancan za assoluta di validi riscontri lascia quelle fonte di prova nella sua inattendibilità, nel senso che
non è capace di provare nulla ed impone l'assoluzio-
ne dell'imputato perchè il fatto non sussiste o per non averlo commesso..
La enunciata disponibilità aggiunge il ricorrente a valutare l'apporto dei chiamanti, niw tenuto per altro. indispensabile af fini della valuta- 40
one della prova poi in aperto contrando.com l'anguátia del criteri che li riguardano come paer.
ge: a} dalla dichiarata inattendibilita intrinseca di tutti, nessuno escluso, per essersi determinati alla collaborazione con la giustizia da vantaggi sperati o conseguiti, quasi che le chiamate in cor-
reità, fossero state effettuate a caso, unicamente per compiacere gli inquirenti, se non addirittura su loro sollecitazione;
b) la ritenuta assenza di spontaneitä, laddove sono stati richiesti di con-
fermare o meno l'appartenenza alla N.C.O. c) la inattendibilità delle dichiarazioni rese. 2 non man-
tenute ferme nel corso del processo, prescindonde dai motivi talvolta esplicitati, che hanno indotto alla ritrattazionele di contro la linearità delle proposizioni accusatorie in parolas d) la mera ac-
cettabilità sul piano logico e psicologico della medesima chiamata in correlta;
e) la molteplicità
delle chiamate in correità relative a medesimi sog gatti, anche quando non v'è prova d di un accordo pr ventivo, ně v è motivo che vi fosse tra i chiamanti;
f) I autoaccusa di gravi reati del pentito, ritenuta equivoca ai fini istruttori;
g) la vendetta trasver-
sale, subita dal chiamants in correità non potendo-
si individuare l'accusato, che l'ha posta in essere h) la caduta verticale degli omicidi dopo il giugno del 1983, perchè potrebbe essere dipesa oa un inter venuto accordo tra bande rivali;
i) la parziale va idità della stessa prova documentale da, analizzare caso caso, in rapporto al suo contenuto ed alle spiegazioni che ne hanno dato i pentiti, per
non valida per accrescerne la
In conclusione afferma il ricorrente Pro
curatore Generale la chiamata di correa, da chiunque provenga;
può e deve costituire di' pe sè un alido.
mezzo di prova, anche quando non sia accompagnata da altre circostanze esterne, purchè non risulti in
contrasto con altre emergenze processuali e il glust ce día attraverso un ragionamento critico una spinga zione accettabile sul piano logico.
Muovendo da tali premesse ancorate a talu ne decision] di questo Supremo Collegio, il ricorren)
te deduce in linea generale la nullità dell'impugna-
ta sentenza per violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla assoluzione degli imputati, assolti in prime e secondo grado e di quelli assolti in sede di appel
(lo, censurando, poi, In modo specifico e con apposi-
ti motivi alcune delle pronunce di assoluzione:pró-
núnciate dai giudici del merito, 42.
importanza della problematica posta nel da opposta angolazione degli imputati ricorso.
quali sostengono, invece, che la chia condannati mata in correità costituisce una semplice notitia criminis se priva di qualsiasi valore probatorio impone un approfondito esame della legittimità,
la natura e della rilevanza probatoIA della chiama- ta di correo, alla stregua dei principi generali ch regolano l'acquisizione e la valutazione della prova.
nel processo penale, prescindendo, però, da qualsia si impostazione o suggestione metagiuridica o ideolo non potrebbe essere gica;
in una indagine che è
altrimenti natura strettamente: interpretativa per verificare, poi, la correttezza 0 meno delle 2.
applicazioni che di tali principi ha fatto il giudi.
ce d'appEL nella gravata sentenza, indipendentemen te ed a prescindere dalle enunciazioni di ordine ge nerale.
22. La chiamata di correo definita nella sua concet.
tualizzazione più ampia come 1'indicazione da parte di chi è imputato, di un'altra persona come respon-
sabile o corresponsabile del reato a lui ascritto o di un reato connesso - non ha trovato ancora una specifica ed autonoma configurazione legislativa,
anche se non mancano nel codice di procedura penale norme che a tale fenomeno, implicitamente o esplici tamente, fanno riferimento.
Ne derivano due ordini di problemi, discir ti ma strettamente collegati, che sostanzialmente stituiscono due aspetti della stessa realtà proces-
suale, primo, logicamente pregiudiziale rispetto all'altro, riguarda la struttura de istituto ed
ĕ, quindi, un problema di definizione delimitazione concettuale in quanto attiene alla individuazione zione via interpretativa, della chiama-
ta di correo nei suo elementi essenziall 11 secon do ha per oggetto L'efficacia e la rilevanza sul pi
[no probatorio delle proposizioni, accusatorie del coim putato o ocell'imputato di un reato, connesso flette sulla valutazione giudiziale del contenuto di essay
Una parte della dottrina processuale pena) stica e la giurisprudenza di questa Suprema Corte,
in una prospettiva che tende a valorizzare, in con-
formità ai principi informatori del processo, iI It
bero-convincimento del giudice e la ricerca della verità mateIAle d a superare, nel contempo, il di vieto posto dall'art.348 del codice di procedura pe-
nale (di sentire quali,testimoni nEL stesso proces-
so o in un procedimento connesso il coimputato o lo imputato un reato connesso, fuor) dai cas espre samente indicati nel secondo comma dEL stesso ar riconducono la chiamata in correità alla catel goIA delle prove indirette indiziarie sul rilie essa risultato eventuale dell'inter torio .concepito come mezzo di ontestazione di di
(fesa, che conserva il suo carattere formale ma
perde quEL sostanziale converte in indizio su tutto ciò che concerne una circotantanza dalla guale può indurre la colpevolezza del "socius sceleris".
Secondo un altro orientamento la chiamata in correith, considerata sotto il profilo sostanziale
+
dal punto di vista logico-dommatico, è una prova rappresentativa, perchè si sostanzia nella narrazio-
ne di un fatto resa al giudice in terza persona, co-
me avviene nella testimonianza, quale è disciplinata nel codice di rito.
Secondo tale ultima concezione alla quale implic tamente o esplicitamente si richiamano gli imputati ricorrenti la chiamata di correo è essenzialmente ina accusa che l'imputato muove ad un'altra persona e nella strumentalità processuale, svolge il ruolo di una semplice denuncia, la cui fondatezza deve € 5-
sera aliunde dimostrata, indipendentemente dal cont
auto delle proposizioni accusatorie del coimputato dell'imputato del reato connesso e può intervenirel quale elemento di conforto di altri elementi probatu in senso tecnico giuridico, emersi nel processo assunto non può essere condiviso. In primo luo
“deve rilevare partendo proprio dalla premessa rius" che il divieto di actri che ne costituisce' i buire la qualità di teste a coimputato o all'impute:
to del reato connesso è cosa diversa, sul piano logi co giuridico del divieto di utilizzare le dichiare-are le zioni accusatorie della chiamata in correita
340 c.p.p. come chiaramente emerge dai lavori pre paratori e dalla relazione definitiva al codice di procedura penale, & soprirattutto una norma di garanzia.
dettata soprattutto nell'interesse dell'imputato e che trova la sua giustificazione- secondo la rela zione nel principio "nemo se detergere potest", da)
quale deriva la regola ulteriors secondo cui l'imputa to anche quando rende dichianzioni concernenti coimputati non può essere sentity-some teste (salvo
(che sia diversamente stabilito dalla legge: art.82
della legge sugli stupefacenti) impegnato dal giura- mento a dire la verità su tutto quanto egli ha visto sa intorno ai fatti del processo;
ma non vuole escludere e non esclude, che le proposizioni accuseisato
FI contenute nelle sue dichiarazioni, sieno tiliz Le quali elementi di prova al fini del convincy's mento del giudice e quindi, del giudizio di respon
In questa prospettiva, infatti, l'art.368
del codice di procedura penale stabilisce che il gi dice deve investigare su tutti fatti Su Lutte
le circostanze che l'imputato ha esposto nell'inte rogatorio, in quanto possano condurre all'accertamen-
to della verità, mentre l'art. 402 dEL stesso todi ce considera prova nuova idonea a provocare la r pertura dell'istruzione e ad emettere i provvedimen ti restrittivi della libertà personale obbligato
IAmente o discrezionalmente. seconda di quanto.
disposto dagli artt. 253, 254 255 c.p.p.
Nella stessa linea, significativamente
--- حددت
1'art.465. del codice di rito autorizza la lettura nel dibattimento degli interrogatori degli imputati dEL stesso reato o di un reato connesso: regola questa che considerata la fase processuale nella qua le la lettura avviene non può avere altra finalità
o svolgere altra funzione se non quella di concorre-
re alla formazione del convincimento del giudice e quindi, del giudizio, implicitamente ma chiaramente esclude che la chiamata in correftà costituisca una semplice "notitia criminis a 'addirittura una sempli- 4%
ce ipotesi di lavoro
Ma proprio tal. norme e soprattutto di vieto posto da art: 348 (e eccezezione introdotta dall'art.82 della legge sugli stupefacenti ne cos tuisce la conferma) esclude che la chiamata orreb
stessa rilevanza la stess efficacia delabbia la st a prova testimoniale, qual è concepita e regolata dal codice di, procedura vigente.
Ne consegue che le dichiarazioni accusatorie dei coim putati.. dell'imputato di un reato connesso, costituit scono un mezzo di prová, recepibile nel processo pe hale e normativamente riconducibile al potere-dovere del giudice di accertare la verità reale ed al cor
relativo principio del libero convincimento (inteso però non come potere avulso e disancorato dalle re gole logiche che presiedono alla valutazione delle prove quale momento indispensabile del conoscere e del ricostruire storico del fatto, ma come libertà
da regole prefissate di valutazione e da vincoli pre determinati dal legislatore) che, secondo quanto ri
•
sulta dagli artt. 348, 402, 465, 348 bis, 465 bis c.p.p il giudice può e deve valutare nel procedimento ri-
costruttivo del fatto storico, a condizione che le
proposizioni accusatorie siano controllabili e COT trollate e se ne accerti attendibilità, quando trat chiamata diretta, ed anche la veridicità, tasi in presenza soltanto di dichiarazione allorchè
questa non è confermata, poichè in tal de relato l'attendibilità del chiamante la veridicità
quanto egli afferma non garantisce l'attendibili la veridicità della fonte "mediata".
problema centrale della chiamata correo e pertanto, quEL della ricerca dei criteri dei limiti entro: quali può ad essa attribuirsi efficacia probatoIA nella prospettiva del raggiun gimento di quella certezza giudiziale, che costitui isce la condizione prima ed il presupposto logico giu ridico della sentenza di condanna.
orbene tall criteri come più volte è stato sotto lineato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte
devono essere considerati nella conciliazione di due
.. opposti interessi: il primo attiene al principio del libero convincimento del giudice ed a quEL cor relativo e complementare della ricerca della verità
reale, sicchè non potendosi sottrarre alla libera va lutazione di quest'ultimo qualsiasi elemento di fatto legittimamente introdotto nel processo, la chiamata
di correo non potrebbe essere esclusa senza per ciò
stesso vulnerare il principio del libero convincimen to sostanzialmente informatore del processo penale. 49
La seconda sigenza,
e dalla stessa normativa offerente alla tipologia za ed alla valutazione delle prove risponde alla neces sità che le proposizioni accusatorie del coimputato dell'imputato di reato connesso, legittimamente:
introdotto nel processo come mezzo di prova, non
traducano per quel tanto di sospetto che si accompa ena alla chiamata di correo sia per la posizione del chiamante, che non essendo teste nan è chiamato quindi non è impegnato come si rileva
nella citata relazione sotto il profilo élico
giuridico alla verità delle sue dichiarazioni.
per la molteplicità delle ragioni non sempre indivi f duabili che possono avere ispirato l'imputato ad ac cusare altri e che possono andare dal vero e proprio pentimento, nel significato morale che questo sotten de, all'interesse, eticamente meno impegnato ma non
(per questo indice di per sè di mendacio, di fruire degli eventuali benefici previsti dall'ordinamento per chi collabora con gli organi preposti all'accer-
tamente del reati,o a ragioni puramente ideologiche,
o di altra natura meno rassicuranti sul piano della jattendibilità.
In relazione al necessario coordinamento di queste due esigenze la chiamata di correo costi- 50
tuisce legittima Conto di prova, della responsabili
à del chiamato in cerreità anche quando sia stata a;
purchè la sua attendibilità (o tà nella chiamata de relato) sia sottoposta ad.un."
goroso controllo della stessa, adeguata, alla sua tur nel rispetto due condizioni fondamentali alutazione della sua attendibilite Intrinseca
(richiesta dalla normativa vigente anche per la te-
stimonianza diretta: art.348 c.p.p.) che va operata.
sulla base della credibilità del chiamante, desunta dalla sua p ersonalità, dal disinteresse desunto dai rapporti del chiamante con il chiamato e da ogni al tro elemento utile ai fini di tale indagine, dalla icoerenza ossia della mancanza di contraddizioni hel la narrazione dei fatti, tali da riverberarsi negati vamente sulla veridicità delle propositioni accusam toric dalla assenza di contrasti con le altre ri-
sultanze processuali che ne inficiano la rilevanza l'efficacia probatoIA;
ovvero. dalla presenza di contraddizioni con eventuall altre chiamate che non possono essere superate con l'ausilio della logica e delle regola di esperienza, quali regole probato-
e della rispondenza ai fatti oggettivi acquisi
.tf al processo;
insomma da tutti quegli elementi o dati, che siano idonei a formulare un giudizio di [certezza che non sia meramente soggettiva o morale
del giudice (Cass.Sez.II, 16.2.1972, Cass pen. Maso.
jann 1973, 884; Sez.II 10.6.1981 Cabs.pen. 1983, 2048
Sez. 7.12,1971, Rép. 1973; Cass.Seź. 1, 9.6.1973, 7145;
Cass Saz.VI 1982, n.3966 TOri)
elementi processuali esterni alla chi nel loro aspetto fondamentate di dato ai fica dell'atte ibilità (o della veridicità nella ipotesi di chiamata relato può assumere qualsin si contenuto purchè sia certo anche se non deve es;
sere esso stesso un dato di fatto oggettivo non
già soltanto opinabilelo congetturale, non essendo possibile, sul piano logico attribuire efficacia ve rificatrice a un quid, che deve essere a qua volt
verificato, ancorchè rimesso alla libera valutazio ne del giudice, deve avere un contenuto logico cepa-
jce di esercitare la funzione di verifica dell'atten-
(dib lica della chiamata, in un rapporto analogo. an-
che se non identico, quEL che si instaura nella prova presuntiva tra fatto noto e "thema probandi"
Nella prospettiva indicata la successiva le ulteriori chiamate in correità non possono 0558-
re assunte sotto il profilo logica-concettuale a dato di verifica della prima;
ma non pub.negarsi, se condo la regola collaudata dalla esperienza. che più 52
-
chiamate in correità, ove siano intrinsecamente at-
tendibili, e sia possibile escludere qualsiasi colly sione tra i chiamanti o condizionamenti di qualsias:
genere, ai integrano e si rafforANand reciprocamente e possono eventualmente costituire fonte legittima del convincimento del giudice e condurre al giudizid di certezza in ordine al fatto imputato.
L'obbligo della motivazione sulla attendi bilità o sulla inattendibilità della chiamata di cor-
rea deve riflettersi in un contenuto logico che va considerato non soltanto, in ogni ca60 in rapporto jai criteri generali sugli elementi necessari di va-
lutazione, ma anche in relazione alla situazione concre-
Ita in cui la chiamata di correità è stata formulata ricevendo una spiccata impronta in atratta relazione alla estrema varietà soggettiva ed oggettiva delle singole vicende processuali.
In particolare, il carattere intrinsece
BANKO di tale mezzo di prova rivela un'in-
(cidenza che tanto più si aposta da una astratta pre-
venzione verso la obiettiva esistenza di elementi ostativi alla sua rilevanza probatoIA, quanto più
jin concreto, la chiamata di correo si sposta da aspet ti di attendibilità verso aspetti di inattendibilită
per obiettiva inconciliabilità di dichiarazioni. di- 53 -
(verse, modificate, contrastanti, ritrattate, coal che
[1'esigenza della motivazione si sposta nel suddetto arco di sviluppo dagli elementi concretamente inciden K
(ti sulle ragioni di sospetto, da aspetti di minima sufficienza ad aspetti di rigorosa ed approfondita indagine sulle ragioni per le quali si ritiene la chiamata attendibile o inattendibile.
23. Individuatl i criteri di valutazione della chiamata di correo ed i limiti di officacia delle proposizioni accusatorie dei chiamanti in correità, in relazione ai singoli concreti casi, le censure che sul piano generale il ricorrente muove alla sentenza non sembra キー・キ
no possano essere accolte, La Corte di merito, nella valutazione della chiamata di correo e delle proposi www.
zioni accusatorie ha sostanzialmente adottato i cri-
tari enunciati da quests Suprema Corte, ed ha negatoj che la chiamata di correo priva di qualsiasi elemen- www.w to esterno di riscontro possa essere posta a fonda-
mento di un giudizio di certezza in ordine alla re-
sponsabilità degli imputati, anche se per designare www tale concetto, esattamente formulato ed esplicitato,
usa impropIAmente la locuzione "inattendibilità in-
trinseca della chiamata, giacchè l'espressione atteh dibile o insttendibile sotto il profilo semantico e giuridico (art. 34fc.p.p.) postula un giudizio positi vo o negativo formulato alla stregua di paramets iferimento, anche di carattere logico, alla stre gua dei quali il giudice exprime la sua valutazione subito Però la Corte di merito chiarisce.
precisa che "inattendibilità non significa falsità,
ma solo necessità di verifica" che la chiamata per essere tale deve essere suffraga de elementi di riscontro dell attendibilità di essa"
La Corte di merito, poi, con motivazione. adeguata mmune ogici del ragionamento .
jda errori di diritto, ha escluso che la caduta dei do in Campania nel 1983, podae costituire elemen-
to estrinseco di riscontro sia perchè si tratta di jun dato equivoco, suscettibile di diverse e moltepli ci spiegazioni e quindi, esso stesso abbisognevole di verifica, sia perché il rapporto logico con il fatto da provare è indiretto ed eventuale, e non è
tale da escludere l'alternatività, sia infine, perchè
secondo l'insindacabile apprezzamento della stessa
(Corte 11 fenomeno trova una sua specifica, anche se non esaustiva spiegazione, come emerge dagli stessi jatti del processo, nella cessazione della guerra tra bande rivali, in acto negli anni antecedenti.
La sentenza, ribadisce poi, ed esattamente sia Sotto il profile logico giuridico che valutativo, che la vendita trasversale, data anche la molteplici del soggetti chiamati in correità, da ciascuno dei pentiti può assumere valore indiziante, in senso ww tecnico giuridico soltanto rispetto all'autore della www wwwww.
medesima e non anche rispetto alle altre persons, ad
lessa estrange.
La Corte di merito, infine, contraIAmente
a quanto si afferma dal ricorrente, e come risulta chiaramente dall'analisi delle argomentazioni con le quali ha giustificato l'assoluzione degli ieputati,
ha negato valore probatorio alla pluralità delle chia
The riferents the mate, = in quei casi nel qual e singole chiamate erano in se contraddittorie o contrastanti.
jo generiche e mancavano elementi esterni di riscontro idonei ad attribuire ad esse la necessaIA valenza quali dati ed elementi sufficienti a giustificare 11)
giudizio di responsabilità.
Va, infine, rilevato che ai fini della valutazione delle censure che il ricorrente muova alla sentenza gravata è necessario, prescindere dalle affermazioni e dalle proposizioni enunciate in termini generali dalla sentenza ed accertare in relazione alle párti
di essa che sono investite dal ricorso, se la moti-
vazione con la quale i giudici di appEL hanno giu-
...
stificato l'aasoluzione dei singoli imputati dal de- 24
litto di partecipazione all'associazione ex art 416
416 bis c.pa presenti in concreto qualcuno dei iche secondo l'or5.075 3 c.p.pl comportano la nullità della sentenza e cioè il difetto di activaz ne nelle sue diverse ospettazioni. (mancanza gicità travisamento del fatto cmesso same fatto he se esaminato avrebbe portato ad una diver
(sa decisione) o la contradditorietà delle proposizio argomentative che ne costituiscono il tessuto,
nendo tuttavia presente, che gli accertamenti (giudi zio ricostruttive del fatto storico) e gli apprezza,
menti (giudizi valutativi sul fatto) cui il giudice di merito è pervenuto attraverso l'esame critico
1'analisi celle prove, ésulano dal sindacato di Le
gittimità, quando siano sorretti da un appareto argd
mentativo logicamente corretto ed esaustivo.
Anche la censura che il ricorrente prospetta nella parte introduttiva del ricorso, secondo cui i gludi
(ci di appEL avrebbero escluso erroneamente il con-
corso degli estranei nel delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, non può essere condi-
viga.
newL'art, 416 bis del codice penale ricondú
fcibile sul piano strutturale alla categoIA dommati ca dei reati plurisoggettivi.necessari caratterizza ti da una pluralità di oggetti e di condotte descr te tutte nel modEL tipico della norma incriminatri ce speciale nel quale il valore penale di ognuna necessaIAmente legato all'esistenza dell'altra
áltre)-prevede due diverse autonome fat-
tispecie: le prima - che interessa nella specio costituita. 1 piano oggettivo, dalla ecipazio-
ad una associazione evente le caratteristiche dicate nel terzo comma dEL stesso artico] la se conda che si concreta in una attività di promozione direzione dell'associazione così qualificata..
La fattispecie di partecipazione è à forma libera poichè il legislatore non descrive in modo particolarareggiato la condotta tipica, enunciando le note che valgono caratterizzarla, ma si limita ad affermare che realizza il delitto preveduto dal pri mo comma, chiunque "fa parte dell'associazione.
Ne deriva che la condotta di partecipazione, che può
assumere forma e contenuto diversi e vaIAbili consi ta: nel contribute, purché apprezzabile e concreto sul piano causale allà esistenza ed al rafforzamento del sodalizio criminoso e, quindi, alla realizzazio-
ne dell'offesa tipica agli interesse tutelati dalla ww
(norma penalė incriminatrice, qualunque sia il ruolo gunizzazione.
Le condotte di partecipazion lazione al dinamisma proprio delle associazioni a delinquere di tipo mafioso, possono assumere i con
tenuti più svaIAti e che in considerazione della.s gretezza che ne circonda l'attività, non sono fecil mente individuabill_assumono una connotazione di maggiore specificità in rapporto al dato normativo ed alla locuzione usata per individua la (fa parte dell'associazione) nel senso che esse;
devono essere caratterizzate, sul piano soggettivo quella obe stata in dottrina chiamata "l'affectio cl i
Jossia dalla consapevolezza e dalla volontà di fave parte dell'organizzazione criminosa, condividendone le sorti e gli scopi, alternativamente definiti nel terzo comma dell'art. 416 bis, e sul piano oggettivo dall'inserimento, nell'organizzazione che prescinde jda formalità o riti che lo ufficializAN, ben poten/-
do esso risultare per facta concludentia, attraverso w cioè un comportamento che sul piano sintomatico sot-
tolinei la partecipazione, nel senso della norma
...
alla vita dell'associazione Per far parte della as-
✓
(sociazione, secondo la opinione dominante, 23 realiz-
zare qindi la condotta tipica non basta che egli aiu- ti o si attivi in favore della associazione: deve far 59
e parte.
In una prospettiva analoga questa Corte Suprema tuttavia, che ha precisato il nucleo strutturale indispensabile pe integrare la condotta punibile di tutti reati di associazione non si riduce ad un semplice eccorde e valontà richiede unquid pluris, che con esse saldarsi e che consiste nel momento dell tuzione dell'associazione, nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla.commissione, di delitti successivamente, da quel mínimo di co buto effettivo richiesto dalla norma incriminatrice ed apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi dell'associazione.ne. QuEL, cioè, che ha rile-
vanza non è che l'accordo venga consacrato in atti di costituzione, statuti, regolamenti, Iniziazion
ma è sufficiente che la manifestazione di volontà
dei singoli realizzi di fatto l'esistenza della struttura prevista dalla legge e una volta costitul
ta l'associazione, il contributo apportato dal singo
10 si innesti nella struttura associativa ed in vista del perseguimento dei suoi scopi,
Perchè si abbia partecipazione, qualunque.
sia il ruolo che l'agente svolge nell'ambito della associazione, l'attività del partecipe deve purtutta-
via concretarsi in un contributo anche minimo .ma causalmente apprezzabile al Heguimento dello
la volontà di associarsi per lo scopo pre scopo fissosi cioè di unirsi ed al per conseguire.in sieme quel determinato programma associative
Data la struttura dei reati associativi riconducibili alla fattispecie dei reati plurisor gettiv necessari specificatamente nella tegoIA dei reati accordo reati cioè nel quali tutte i volontà convergono alla realizzaione un fine a tutti comune si pone il problema della,
configurabilità del concorso eventuale di persone nel delitto de qua, come delineato dall'art.416 bis
Ritiene questa Suprema Corte, nonostante la diversa opinione di una parte della dottrina the esclude la configurabilità del concorso ritenendo che sotto il profilo ontologico e giuridico la fi gura del concorso eventuale à incompatibile con la wwwwww struttura dei reati di associazione, che il concorso eventuale di persone è configurabile anche in rela zione, a tale categoIA di reati e particolarmente al delitto previsto dall'art.416 bis non soltanto
nel caso di concorso psicologico, nelle forme del-
l'istigazione e della determinazione nel momento in cui l'associazione viene costituita, ma anche suc-
cessivamente, quando essa è già costituite, tutte quelle volte. In cui il terzo non abbia voluto entrare far parte dell'associazione o non sia stato accet tato come socio, tuttavia presti all'associazione medesima un proprio contributo, a condizione,però,
che tale apportó lutato ex ante, in relazione alla dimensione lesiva del fatto ed alla complessità
della fattispecie, sia idoneo se non al potenziamen lmeno al consolidamento ed al mantenimento della organizzazione crimings a Esso, pertanto, deve con-
sistere in un apporto obiettivamente adeguato gettivamente diretto a rafforzare o mantenere in
ta l'associazione criminosa, con la consapevolezza la volontà elementi minimi per la realizzazione della fattispecie dell'art.110 0. di contribuire
alla realizzazione dei fini dell'associazione a delin-
quere. Con la conseguenza che il concorso non sussi ste quando il contributo è dato a singoli associati ovvero ha ad oggetto specifiche imprese criminose e l'agente persegua fini suoi propri in una posizio ne di assoluta indifferenza rispetto alle finalità
proprie dell'associazione.
Orbene la Corte di merito non ha preso espli cita posizione in merito, anche se implicitamente la risolve nel senso qui prospettato, ed ha escluso responsabilità di taluni imputati come si vedrà - 25
estrane, all'organizzazione avendo biceptate che enei non agiropo pe fforzare o consolidare i ganizzazione camorristica fini ad essi sp cificamente propri.
Con il terzo motivo di gravame 11 Procuratore Genex
"nella linea tracciata nella parte introduttiva del ricorso, deduce. In nallità della senteng ui soluzione degli imputati MM LF, MM
RÓ, TI CE TT RI ON TT,
CI IU, CA IO, OM FO-
to, De IS EM, CI TT, glas sino
IU CA LE, IF IU, IL
IU, AN RI, AL TU, RE EN
RT Seman, AJ su uppe co, GI SA e SA CE, sul ri-
llevo che la Corte di merito, nel confermare l'asso luzione di questi imputati seguendo l'impostazione.
rigorosa adottata nella valutazione della chiamata di correo, ha negato valore di riscontro alla ply-
ralità delle proposizioni accusatorie, delle quali i predetti imputati furono raggiunti.
La censura, che à al limite della gen cica, è "infondata.
g' sufficiente, in relazione al carattere generale delle critiche che il ricorrente muove alla sentenza rilevare che i giudici di primo e secondo grado, contraIAmente quanto nel ricorso si sostiene .non hanno negato, in modo apodittico ed immotivato o par- in tendo da una concettualizzazione a prior " della ri-prior" della ri anza delle pluralità di chiamate in correità alle accusé dei coimputati-(IC, BA, D'TI
(tri) hanno dimostrato, con motivazione con-
sottognua che si sottrae a qualsiasi censura, $1 #
profilo giuridico che dell'intrinsech organicità
logicità del ragionamento, che le stesse sono inat tendib sotto il triplice profilo: a) della generi cità delle accuse e della mancanza di spontaneità
di esse;
b) della contraddittorietà intrinseca delle singole proposizioni accusatorie,, da renderne
inattendibile il contenuto;
c) del contrasto tra le diverse chiamate in correità, non superabili sul pia no logico ed alla stregua delle norme di esperienza:
d) del contrasto, puntualmente rilevato, con le altre risultanze processuali, specie con quelle acquisite nel corso dell'istruttoIA dibattimentale,durante
11 giudizio di primo e secondo grado
23. Egualmente prive di fondamento sono le censure, che
ṣù di un plano più specifico, il ricorrente nuove al giudizio assolutorio di taluni imputati, assolti in primo grado e la cui assoluzione è stata conferma-
[ta in secondo grado: AM OS, UO EL -the
-W 64 apf
TO SS OB TO, La AR VA L
re, TA UI. Rileva al riguardo il ricorrente: per
AM OS, oltre alle chiamate molteplici in cort
. .
reità incrociate, che lo qualificano come camorrista,
è accertata la fornitura di armi a AS al tro componente e non di secondo piano della N.C.O.
secondo il ricorrente - oltre alla disponibilità per favori finalizzati al procacciamento (abmi(abmi e droga)
magari retribuiti a parte per il riguardo dovuto al la sua posizione di sottufficiale delle guardie di
(custodis, ma che erano certamente rivolti al consegu mento dei fini perseguiti dalla associazione, di cui sotto il profilo tecnico giuridico è da ritenersi partecipe.
Per UO EL, convivente di BE
LI, in uno alle plurime chiamate in correità,
La sussistenza del riscontro cartolare della corri-
[spondenza con UT, diretta a mantenere i rapporti af- tra i vari associati, non è stata sufficiente
(ferma il ricorrente Procuratore Generale
- perchè
ne fosse affermata la responsabilità.
- #i afferma per quanto Lo stesso dicasi si riferisce al riscontro cartolare dei saluti di
UT in una lettera al figlio RT. Analoga a quella di AM secondo
[ricorrente, la posizione di OB di qui rifiutate l'appartenenza alla N.C.O., perchè tall a dire dei giudici di be possono essere considerati rito, "killers" pagamento per singole prestazio ni delittuose.
Par La arca TO riscontri dEL
ingiustificato arricchimento e della, discussa, carto lina inviatagli da UT, sono stati considerati del tutto negativi dalla sentenza impugnata
Ed. infine il nome di TA UI inse.
rito nell'agenda sequestrata a Cacillo, lungi dallo lessere ritenuto un valido riscontro & stato invece definito di incerto valore probante,
Anche tali censure. nonostante la maggiore specificità sul piano critico, sono prive di fonda-
mento.
La posizione dell'AM è stata valutata ed esamina-
ta dai gludici di primo e secondo grado, con rigore logico e piena aderenza alle risultanze processuali.
e' la sua partecipazione all'organizzazione criminosa,
ex art.416 bia c.p. è stata esclusa sulla base di considerazioni adeguatamente enunciate e logicamente coeren i con i principi che presiedono alla valuta zione della prova ed alla struttura dell'art.416 bis c,p. .66
giudici di appEL sono giunti al convincimento,
suffragato da una motivazione adeguate co imune.
da vizi del ragionamento e da errori di diritto,
dell'estraneità dell'imputato all'organizzazione camorristica confermando la sentenza di primo gra
+dell'imitted bilta dos Honicle in considerazionece. fchiarazioni accusa rie di IC, dell'assoluta genericità delle di chiarazioni de relato" di AT;
non conferma-
te dalla fonte mediata, dalla tardività con qua il BA fece il nome dell'imputato, e che non tro-
va alcuna logica e plausibile giustificazione dell assenza di qualsiasi elementi di riscontro idoneo che consentisse di superare 1 lé incertezze, le con-
la genericità delle singole chiomatetraddizioni с
di correo.
I giudici di primo e secondo grado hanno preso in esame l'episodio della consegna delle armi a Vallan-
AS, che peraltro;
costituisce un episodio a sè
stante, scollegato. dal contesto dei fatti oggetto del processo, ed hanno escluso con-apprezzamento di fatto non censurabile perchè congruamente motivato,
che tale circostanza potesse costituire un valido dato di riscontro delle dichiarazioni accusatorie,
poichè trattavași di un episodio già noto e conosciu l'imputato per tale fatto essendoto dai chiamanti Stato tratto in arresto ancor prima che IC
facessero.quindi gli altri pentiti, lo accusassero tale episodio, per dare maggiore.con- ferimento kcretezza: að una accusa estremamente generica:
condo.In questa prospettiva il giudies di grado ha ritenuto che manca la prova che l'imputato acesse parte dell'associazione camorristica e qui di, ha esattamente escluso che la vendita delle pistb yallanAS..- peraltro assolto anche lui dal delitto di cui all'art. 416 bis oi piccoli: favori
.....
di volta in volta fatti ai camorristi ristretti nel carcere di Ascoli Piceno. come del resto ad altri del g.
tenuti, non appartenenti alla camorra, integra ser gli estremi della fattispecie preveduta dall'ar bis c.p, coal come all'imputato contestato
EL pari non. fondate appaiono le critiche che il ricorrente Procuratore generale muove alla sentenza per l'assoluzione di OB. La Corte di merito, con apprezzamento insindacabile perchè atti-]
nente alla attendibilità delle fonti probatorie e
con motivazione logicamente coerente. ha dimostrato
'Inattendibilità delle dichiarazioni regé dal D'AG
stino, incerte e contraddittorie oltrettutto ritratta to nel dibattimento di primo grado;
e l'inconsistenza
·la natura indiretta e noc .confermata, dall'afferma- 58
zione di AT di avere saputo da IN RI
che l'imputato "faceva parte della N.C.O
Per quanto, attiene alla UO Felici va rilevato che giudici di primole secondo grado.
hanno accertato e dimostrato l'inattendibilità del-
cusatorie dell'SI che avle dichiarazioni accus va riferito un episodio da altri appreso, contradee to dallo stesso imputato, che in dibattimento non fuin grado di indicare la fonte delle sue informazio ni e la contraddittorietà delle dichiarazioni di
IC, desunta dalla considerazione, di indubbia significatività, che costui, pur avende nel suo in-
terrogatorio affermato di non avere mai conosciuta l'imputata, ed averla indicata con il nome della poi, glia, ne effettuo, il riconoscimento fotografico, ma e conseguentemente, non fu in grado di riconoscerla nel corso del dibattimento..
La sentenza di primo e secondo grado, con.
motivazioni in punto conformi, e con apprezzamento insindacabile, perchè immune dai vizi logici del ra gionamento hanno negato valore di elemento di riscon tro alle lettere scambiate con UT, in quanto non contenevano espressioni o riferimenti particolari,
nè erano state scritte nel linguaggio usuale tra gli affiliati alla N.C.o.: I giudici di primo secondo grado hánno.
ritenuto,infine, che l'inserimento del suo nomb nel
'agenda di UT, per la scarsa rilevanza sotto il profilo indiziante, di tale agends (nella quale erano scritti nomi delle persone più disparate, molte le quali totalmente estranee alla organizzazione minosa da 101 creat difetta ed ambien te camorristico) non costituisse elemento di riscon tro sufficiente ed idoneo a superare lo stato di dub bio oggettivo determinato dalla scarsa o nulla atten dibilità delle proposizioni accusatorie del IC
e non confermata di della chiamata de relato
SI.
A fronte di tutto ciò il ricorrente si lim come si è detto a ribadire la sua convinzion ta della veridicità delle chiamate in correità e della rilevanza degli indizi, senza tuttavia porre in ev denza o rilevare 1 pretesi vizi della motivazione i quali la sentenza sarebbe incorsa e. contestare la validità, sul piano metodologico e logico delle entazioni, sulla base delle quali i giudici di me rito sono pervenuti al convincimento che gli elements probatori, emersi a carico della donna, sono equivoc discordanti e cali, quindi, da non consentire un siburo giudizio di responsabilità, in ordine al d let ascritto.
Në diversa e la posizione af Garrcato Ma
Simo: la Corte di merito In gran parte seguendo le argomentazioni della sentenza di primo grado ha tenuto, con valutazione insindacabile perche ntti nente alla, attendibilità delle dichiarazioni, dei jchiamant in correità fornendone una giustificazione congrua, che le proposizioni accusatome,e del "pend tir per la loro genericità le contraddizioni, ta loza vistose che costellano le loro affermazioni, non
Thanno alcun valore probatorio.
La sentenza ha poi escluso ed esattamente che possa
Cessere. considerato elemento di riscontro la ler-
tera di Cupolo al figlio nella quale vengono inviati www. saluti a zio SS, poichè, a prescindere dalla jasetticità, dell'espressione, manca la certezza che
lo zio SS di cui alla lettera sia proprio il
TO. Anzi i Carabinieri di Scafati Incaricati
delle relative indagini hanno affermato che tratta-
si di SA NC, conosciuto per l'appunto come "zio SS",
Affermare, quindi, che la chiamata di. cor- in uet ara attendibile, significa non già porre in lucej.
jun vizio logico della motivazione della sentenza e Tdei canoni applicati in concreto nella valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti correità, mai tanto criticare, peraltro in modo del tutto apodittin
1'apprezzamento di fatto del giudice di merito,
11 quale, quando - come appunto si verifica nella e logica motivazione specie sorretto da adegua sottrae a qualsiam sindacató, in questa sede.
Esattamente, infine, la Corte di merito,
contraIAmente ai primi giudici, ha assolto l'imputa-
to per non aver commesso il fatto, poichè tale formy la deve essere applicata, secondo i principi enuncia-
ti dall'art.479 c.p.p. non solo quando esiste la pr va dell'innocenza dell'incolpato, ma anche quando manca la prova che egli abbia commesso il fatto per l'obiettiva accertata equivocità ed inconsistenza de suo carico. 81. elementi di accusa a
Anche le censure che il Procuratore Gene-
rale muove alla pronuncia di assoluzione di La AR
TO che si compendiano e si esauriscono nEL
assunto, non dimostrato, secondo cui i giudici di se condo grado non avrebbero tenuto conto dell'imprav-
viso ed ingiustificato arricchimento dell'imputato lui spedita dal е della cartolina di UT, a carce re dell'Asinara, N non meritano accoglimento.
La sentenza gravata, al pari di quella di
I primo grado, ha, innanzitutto dimostrato l'infonda- tezza delle accuse che il IC ed il RN hanno rivolto all'imputato; avendo accertato, al di ogni possibile dubbio, che i La Marca ntraIAme
allorchè. te a quanto dichiarate dai due "pentiti"
cra sindaco di Ottaviano paese natale di UT
non concesse al fEL di costui, UT AL
nonostante ne avesse fatto dobanda, la gestione del servizio di nettezza urbana e che anzi, detto ser direttamente, vizio venne sempre gestito dal Comune
in regime di economia.
I gludici di merito hanno anche dimostra to, sulla base degil accortamenti compiuti, e non contestati, che il figlio di BA, contraIAmente
a quanto affermato da costul e dal IC, venne assunto alle dipendenze del Comune di Ottaviano quar do il La AR, già da tempo. non era più sindaco della cittadina e che nessuna parte egli ebbe nella assunzione del giovane.
La sentenza impugnata con piena aderenza alle risultanze processuali ha, Infine, accertato e dimostrato che l'imputato non era più Sindaco,
allorchè UT inizio la pratica per la ristruttu-
razione del suo castEL, danneggiato dal terremoto ed ha. posto in evidenza, attraversd una puntuale ed analitica valutazione delle dichiarazioni accusatorie del IC, le contraddizioni, qu nelle quali il IC stesso è caduto nei suoi in h rogatori che le accuse del TA del 014@ico
Cano o prise di qualsiasi rilevanza batoIA perchè fondate, come gli stessi ebbero EL Staracé,
riconoscere, ku "voci apprese nel arcereted in: tri luoghi" senza ulteriori indicazioni o specifica-
quindi, come esattamente ha rilevato la bubblico su voci correnti nel pubblico Izioni, secondo la sentenza. come tali in formula dell'art. 949, comma IV c non utilizzabili suscettibili di alcuna verifica,
come CO di prova. esaminando le doglian La Corte di merito, ze dei motivi di appEL del P. ., riprese dal
*
(rente Procuratore Generale, ho infine accertato sulla
(base delle indagini, approfondite ed esaurienti, del
Sezione misure di prevenzione
Tribunale di Napoli dell'ordinanza del 26.3.1986 dEL stesso giudice la sua fortuna economica-ben che l'imputató costrui prima dalla nascita della N.C.O., è che la maggior in un parte delle sue società erano state costitulte periodo di molto antecedente a tale avvenimento, ed
_ quindi, fornito una spiegazione valida, ed alter nativa a quella prospettata dal ricorrente, sulla base di precisi ed inconfutabili dati di fatte,
550- ricamente accertoti,
In questo quadro probatorio, la Corte di merito, discostandosi in parte dalla sentenza primo
grado ha ritenuto, con motivazione adeguato, L'assolu ta, irrilevanza sul piano probatório della cartolina non sol Spedita da UT al La Karca dall'Asinara,
come già aveva osservato il Tribunale tanto perchè
essa del tutto ambigua e gerica nel sun contenuto, :
le dimostra una scarsa conoscenza del destinatario
(come risulta dal fatto che fu indirizzata, in munici pio e il La AR era ancora indicato come Sindaca,
benchè da anni tale carica più non ricopriss ma
•
per il rilievo assorbente che quel tipo di Cartolina
le. stesse lamentele, fu inviata e numerose per- icon imputate o del tutto, estranee al processo,. e. jsone lcon incarichi meno importanti..di quelli dell'imputato.
Conseguentemente ha assolto il medesimo con formula jampia, secondo i principi enunciati nell'art.279 del codice di procedura penale. L assoluzione con formula dubitativa secondo l'orientamento costante di questa
Suprema Corte, presuppone, infatti, una serie incomple
1 jta di elementi di responsabilità ovvero la sussisten
za di elementi probatori di accusa di tale entità da poter giustificare di per se stessi un'affermazione di responsabilità e quella di altri elementi favore- oli, che pur senza svalutare primi, possano lagitt timare fi dubbio. Quando invece nel concorso al ele-concorso di ele-
accusa o di elementi favorevoll i primi 05
ho completamente alut gli elementi probatori carico dell'imputato stesso sono inattendibili,
giudice è tenuto ad sssolvere con fornula ampia.
28, I ricorsi del Procuratore Generale dell'imputato
TA UI, con i quali entrambi deducono la nu]
ità della sentenza per mancanza di motivazione nel capo.concernente l'assoluzione per insufficienza, di prova di esso imputato, non meritano accoglimento,
I giudici di secondo grado, riformando la
Sentenza del Tribunale che 'imputato aveva assolto con formula ampia, hanno ritenuto con un apprezzamen to di fatto incensurabile, perchè sorretto de adegua ka e congrua motivazione, che gli elementi di prova
器 carico del TA, costituiti dalle chiamate in correită di BA ed AT, generiche ed in parts contraddittorie, e dall'inserimento del nome di cost i hell'agenda sequestrata nell'abitazione romana di Ca
sillo NC, che ha un valore probatorio ambiguo perchè accanto a nomi di persone legate alla. N.C.O.,
vi sono anche nomi di persone del tutto estranee detta organizzazione, non sono valutati singolarmente e nel loro complesso, tali da giustificare l'assolu 1.75
Mione con formula ampia, così come ritenuto dai prim giudici, ma pe la loro ambiguità ed insufficiónsa non consentono neppure di pervenire ad un gludisio di responsabilità con la certezza che deve sempre com hotare la sentenza di condanna.
Le censure che entrambi i ricorren
Sure da opposte angolazioni, muovono alla sentenza gra wata considerati in relazione al quadro probatorio delineato dalla Corte di merito, si risolvono in c tiche di fatto all'apprezzamento del giudice di meri to, sottratto al sindacato di legittimità, che, nel potesi di assoluzione per insufficienza di prove, non
buò trasformarsi in un sindacato di merito concernen te la intrinseca consistenza del dubbio, perchè ciò
implicherebbe una rivalutazione delle prove, ma deve limitarsi alla correttezza formale delle argomenta-
zioni, poste a base del giudizio dubitativo:
29. Anche 11 motivo di ricorso con il quale il ricorren-
te si duole dell'assoluzione di B DO MA, Castal
do RL, CO BR, IN RI, De LI
IO, EL UR LO, Di DO SC, Di Mar-
tino IU, CI MaIA Fallarino Giovanni,
NO ES, RD IO, OR CA,)
NI OS, TA CE, SA ND
ED RR, SP IO, DD EN, SS RAo, CI ND, VI RE
VI CA, nul rilievo che la sentenza impugnata, avrebbe nella valutazione della chia in correità anche plurima adottato fcriteri mamente iduttivi e non conformi ai principi comune-
mente accolti, non mericà accoglimento.
La formulazione, in termini generali della la mancata enunciazione di specifici vizi censura della motivazione che sorregge la decisione non con-
una analisi specifica dell'apparato argomenta senti attraverso il quale i giudici di merito hanno tivo gius ficato la pronuncia assolutoIA degli imputati.
E , pertanto, sufficiente rilevare che lá
Corte di merito mel procedimento di valutazione del le chiamate in correità, che la sentenza di primo grado aveva posto a fondamento della sentenza di con-
danna, sostanzialmente adeguandosi all'insegnamento di questo Supremo Collegio, più sopra ribadito, ha dimostrato con una corretta applicazione dei princi pl che presiedono alla valutazione della prova e cort apprezzamento di fatto, improntato a criteri di ra-
insieme esauriente ed appagante zionalità, e. nel
l'inattendibilità delle proposizioni accusatorie,
valutate singolarmente e nel loro complesso, anche alla luce delle risultanze del procedimento di secon 73
do grado ed ha spiegato, coa argomentazioni adega 7te congrue le ragioni che hanno portato alla mad fica della sentenza di primo grado.
In particolare la Corte di merit emerge dall'analisi della motivazione - a posto in
Jovidenza e sottolineato, in modo puntuale. e con rigo logico, la genericit 11 carattere de relato"
delle dichiarazioni accusatorie dei coimputati, mai confermate delle fonti di riferimento, le frequenti cusatori sono cadu-contraddizioni nelle quali gli accusa o la contraddittorietà inter så delle diverse dichiarazioni ed infine l'assoluta mancanza di vali di elementi esterni di verifica con motivazione esau stiva, Immune da errori giuridici o da visi del ra-
Igionamento,
30. Il ricorrente, nEL stesso motivo. prende in esa-
Ime e nuove specifiche critiche alla pronuncia di as-
soluzione di TA TO, NG CE, tuil so RL, MA NU, NO AR, Velarda
CE, MI LA, ON CE
CE. CA.
Afferma il ricorrente Procurators Generale che il 31
riscontro costituito dall'inserimento del TA
ell'agenda di UT e della sua partecipazione alla judienza a carico dEL stesso, nonchè la comune de tenzione con UT e BA non sono stati sufficien valorare la chiamata in correità repaulata ti.
dal Barr
censura non è fondata.
di merito dopo avere sottolineato la gene-
ricità della accusa del BA il quale limita
to ad affermare che l'imputato è un camorrista,
za alcuna citeriore specificazione idonea ad identic relazione la condotta dell'imputato suddetto,
allo schema normativo dell'art. 416 bis soprattu to a verificarne l'attendibilità, ha preso in esame ed ha valutato con rigore logico gli elementi esterni evidenziati dalla sentenza di primo grado e ritenuti capaci di dare un contenuto di sufficiente concretez za alla generica, accusa del BA, dimostrandone la equivocità e quindi frrilevanza sul piano logico giuridico, ai fini del giudizio.
La Corte ha, infatti, accertato e dimostrato con pie na coerenza logica e dovizia di argomentazioni, fon-
date su sicuri dati di fatto: a) che 1'imputato fu detenuto assieme a UT nel 1972, e quindi, molto prima della nascita dalla N.C. ; b) che l'inserimen to del suo nome nell'agenda, sequestrata a UT nei
11979, risale ad epoca antecedente al 1975, in quanto
× I'indirizzo dell'imputato annotate sull'agenda' cor-
risponde al recapito FF SS 119 che il TA man- tenne fino a tale data e non già quEL attuale.
FF 135 Ottaviano, come risulta anche dal certificat anagrafico;
c) che il numero di telefono, cui ra ferimento la sentenza del Tribunale, non annotato fianco del nome di TA TO, ianco.
dell "famiglia. TA" dagli accentementi ese-
guiti dalla stessa Corte di morito è risultato che l'utenza telefonica 6641966 è Intestata a TA
LE e non all'imputato e che detta utenza di
época remota (anteriore al 1979) è attualmente a di sposizione di RE Grazia, vedova di TA
LF, ucciso ad Ottaviano;
d) che tale utenza si trova a Poggiomarino e non già od ottaviano, dov da sempre ha abitato e continua ac abisare NO
TO; f) che la cicatrice rilevata sul dito dEL
imputato è lunga e vasta non presenta in alcun
modo le caratteristiche tipiche del segno del giura
¡mento, nè può con questo essere confusc.
In siffatto contesto la Corte di merito,
con motivazione congrua e.com.corretta valutazione,
sotto il profilo logico e giuridico degli elementi e dei dati processuali, ha escluso che sussistano jelementi per ritenere, con la necessaIA certezza,
La responsabilità dell'imputato in ordine al delitto contestatogli. I.
Afferma per tanto, come si Ta nel ricor-
chiamata di correo è attendibile che so che gli elementi considerati sono sufficienti riscontra igniveridicità delle accuse del chiamante,
fica soltanto criticare l'apprezzamento di fatto
[del giudice di merito, qualo quando come nella
sorretto da logica ed adeguata motivazio-specie ne si sottrae a qualsiasi sindacato in questa sede.
Anche il motivo di ricorso con il quale il ricorren 32
te Procuratore Generale si duole della assoluzione per insufficienza di prove di CE CA sul lievo "che sempre in contraddizione con sè stessa,
neanche una lettera scritta a UT chiamandolo
"compare" può essere considerata, secondo la Corte di merito, un sicuro riscontro circa la sua apparte nenza alla N.C.0% e questa volta perchè alcune delle
# molteplici chiamate in correità degli inaffidabili pentiti, lo hanno indicato come proveniente o facente iparte della "ngrangheta" di Piromalli, anche se ha commesso sequestri di persona ed estorsioni per con-
Ito della N.C. .. E qui, aggiunge il ricorrente,
caso di richiamare il discorso fatto in premessa a proposito dei c.d. esterni, in rapporto alle finali
- --
tà perseguite dall'associazione"
A preacindere dalla considerazione che lé critiche formulate dal ricorrente si risolvono in vere e proprie censure di merito all'apprezzamento dei giudict di secondo grado, senza evidenziare spe cifici vizi della motivazione, va osservato che la
Corte di merito, contraIAmente quanto si contient nel ricorso, ha dimostrato attraverso un'analisi.
accurata e puntuale delle contraddizioni evidenti
molteplici, tra le dichiarazioni del ND rese in istruttoIA (allorchè dichiarò che I'imputato faceva parte della "ndrangheta" di Di FA
era entrato nella N.C.D. nel 1979-80) e nel diba mento (oel quale ebbe a dichiarare che nel 1983 fa-
ceva ancora parte della "ndrangheta") del contrasto]
tra le dichiarazioni di costui e quelle di D'MI,
in sè contraddittorie, la genericità dell'accusa di
AT(che si limità ad affermare che l'imputato
è affiliato alla.N.C.P.) la scarsa attendibilità e rilevanza delle proposizioni accusatorie dalle quali
1'imputato è stato raggiunto,
I giudici, di secondo grado hanno, poi,
Bo. in esame gli elementi estrinseci alle chiamate che la sentenza di primo grado ha posto a fondamento.
della sentenza di condanna, rilevando: a) che l'espres sione "compare” con la quale l'imputato si rivolge
UT è, nel caso di apecie, poco significativa 43
poichè Céracë, appartenen clan del Piromallo
ha tale espressione usato, con ragionevole probabili ta senza alcun specifico significato come di solito componenti di gruppi delinquenziali omos avviene genel, specie se tra questi intercorrono buoni rappor til b) che l'affermazione del IC, secondo il
[quale l'imputato avrebbe compiuto sequestri di pers ad estorsioni per conto della M.c o. a parte.
a sua genericità, è falsa, giacchè dagli accertamen ti compiuti e risultato che il CE è detenuto ini terrottamente dal 1971 tranne la breve parentes della sua latifanza, avvenuta ancor púima della na-
scita della N.C.O. e quindi non ha potuto commettere
11 delitti che gli vengono attribuiti dal IC;
(c) che tutti i vaglia del CE ricevuti, risultano essere stati spediti da Reggio CalabIA, da parenti
fed affini (la madre, il fEL CE IO ed il cognato RA CE) sicchè nulla autorizza sul piano logico e della comune esperienza ed in
assenza di dati di segno opposto, a ritenere che trat tasi di danaro provéniente dalla N.C.O.
In siffatto contesto probatorio la senten-
za di assoluzione per insufficienza di prove dell'im putato, non merita censura alcuna, giacchè i giudici di secondo grado hanno preso in considerazione tutti 11 elementi e le argomentazioni lla prima consent za e sono giunti al convincimento, adeguatamente sof tivato con piens aderenza alle risultanze processia.
che detti elementi considerakt singolarmente e nel loro complesso, non presentano fondamentalá.
caratteri della univocità, della conclude re.
la rilevanza, idonei a giustificare con la necess tezza una sentenza di condanna. In questa prospe del ricorrente tiva, come già si è detto investono direttamente il dubbin espresso dai giu-
dici di merito: dubbio positivo che scaturisce dall obiettiva incertezza ed equivocità degli elementi accusa d non può essere oggetto di sindacato da p
\te di questa Corte la qualo, in presenza di una sen tenza di assoluzione per insufficienza di prove dde de ve limitarsi a controllare e verificare se 11 Zubbi
sia sorretto da congrua e adeguata motivazione, sot-
to it profilo logico-giuridico e la validità estrin seca dell'apparato argomentativo, ma non ouò estende st a verificare la fondatezza del dubbio, che appar tiene alla sfera dell'apprezzamento del giudice di merito. یت
La questione prospettata dal ricorrente sulla "posizione degli esterni che questa Corte ha già trattato, nella specie è del tutto prive di fon 65
damento, poiché la sentenza impugnata ha pošto
dubbio la stessa sus istenza degli elementi di fatto costituenti oggetto della contestazione.
Per quanto attiene al ricorso con il quale it ricop rente lamenta l'assoluzione per insufficienza di pro
UI RL elievato che la Corte di mer to con apprezzamento fatto, non censurabile chè sorretto da motivazione logicamente corrette ha fondato dubbio sulla responsabilità dell'imputato in ordine al reato, ascrittogli, de un lato, sulla as,
infondatezza della chiamata in correità del
Barre, giustificate dagli accertamenti compiuti (quan do BA entrò definitivamente in carcere rileva la
典
1'imputato aveva ancora quatter- isenten23 → nol 1971,
dici anni ně successivamente si . mai incontrato in carcere con lui, per cui non poteva in alcun modo conoscerlo e quindi riconoscerlo in fotografia, come in realtà fece nè ha detto in che modo da chi prese che facesse parte della N.C.O:) e dalla mancan www za di altre chiamate in correità, .dall'altro sulla insufficienza nel caso concreto, dell'indizio, rap-
presentato dal suo inserimento nella lista Faustino" la dimostrare, attraverso un procedimento inferenziale,
con la necessaIA certeza, la partecipazione dEL
imputato all'associazione camorristica N.C.O., che 34
costituisce fi thema probandum, Nel procedime indiziario, infatti, per potere affermare la respon sabilità dell'imputato è necessario che l'indizib specie quando si in presenza di un solo fatto indy ziante sia certo e concludente e Don soltanto ipate- ticb in sè equivoco;
che esso rientri in un pro-
cedimento logico ispirato al massimo rigore ed alla più. assoluta certezza logica che l'indizio conduca per sua natura ad un convincimento che non deve ave
re contra di sè aloun dubbio ragionevole. Ove tal dubbio sussiste ed il ragionamento del giudice di
Imperito & immune de vizi logici e de errori di dir to la motivazione, si sottrae a ' censura, sja sotto
11 profils della contraddittorietà logica che della mancanza di motivazione.
Nella medesima prospettiva deve essere re-
spinto il ricorso dell'imputato che ha chiesto l'an nullamento della sentenza per difetto di motivazione,
sotto il profilo dell'inadeguatezza della valutazi
[ne delle risultanze processuali a suo carico;
poichè
trattasi di censure di mero fatto che si sottraggono al giudizio di legittimità
Con altro motivo il ricorrente Procuratore Generale
lamenta l'assoluzione di. MA. NU. Dopo avere premesso che forse è stata una fortuna per tale impu- tato essere stato essenzialmente chiamato in correi tà dal solo IC, attesa le idiosincrasia della
Corte per tutto quanto proviene da quella fonte di prova rileva che la numerosa corrispondenza con Cuto
non soltanto con UT le fotografie del padr del figlio rinvenute in suo possesso sono state itenute solo fratto di una infatuazione vanile Al personaggio come veniva descritto dai servizi giornalistici televisivi, si badi dell'infa tuazione non già di un analfabeta, ma di uno studen te di prima di liceo, e poi di giurisprudenza,
Come questa anomala poco spiegabile infatua-
-prosegue il ricorrente lo abbia indotto zióne
stringere rapporti anche con il camorrista RO
LE, al quale UT lo collega (per quanto pote- va iovargli essendo entrambi l'uno detenuto e
--
itro residente a [...]) è un altro interrogativo masto senza valida risposta sul plano logica
Il ricorso nel termini nei quali è prospettato non può essere accolto, perchè, come appare evidente dall esposizione dei motivi, il ricorrente non deduce sostanzialmente alcuno dei vizi della motivazione che
(secondo la fattispecie dell'art.475 comportano l'an nullamento della sentenza e che dottrina e giurispru 3
denza schematizAN sotto i paradigma concettuali del travisamento del fatto, della podtitici s,
la contraddittorietà (lógico) e della mancata valu tazione di elementi decisivi ai fini del giudizio,
ma critica direttamente la valutazione e 1'interpre tazione delle risultanze probatoric, che di regola sono rimesse al criterio insindacabile del giudice
(di meříto, salvo che nella. Valutazione di esse adot-
criteri logicamente o metodologicamente, irrazio-
inalí, o palesemente viziati da errori del ragionamen to (Cass Sez. V 30.9.1981, n.10993, Ferraro Sezil
16.1.1976, rep.1978, 240; Sez. I 20 maggio 1930, Ri
pen 1980, 687).
La differenza, infatti. tra apprezzamento della prova affidata in via esclusiva al giudice di merito e controllo sulla congruità 稳 legalita della
motivazione, commesso alla Suprema Corte risiede nel la circostanza che il giudice di merito è libero di.
valutare prove raccolte nell'istruzione σ nel dibat
timento, organizzandole e dando a ciascuna di esse,
come al loro complesso, la valenza ed il significato che considera più opportuni, purchè la motivazione.
nella quale l'operazione intellettuale del giudice si estrinseca, rispetti le regole del metodo probato rio ed.i.canoni della logica nel senso che non deve essere frutto della valutazione o dell'organizzazion ne arbitraIA, sotto il profile logico giuridico delle prove articoli secondo la sequenza propor sizione probatoIA, regola di esperienza, "proposizio ne di accertamento.
Orbene, nella specie, la Corte di merito contraIAmente a quanto si assume nel ricorso, ha esaminato iticamente, confutandole con rigore logic co piena aderenza ai dati processuali acquisiti,
le argomentazioni della sentenza di primo grab ed ha fomi to una spiegazione. razionale pitre che persuasiva delle ragioni per le quali si è discostata dalla de del diverso convincimen- cisione dei primi giudici c to alla quale è pervenuta. giudici di appEL, infatti, hanno dimostrato, con.
valutazioni sorrette da un adeguato apparato argomen tativo, anche alla stregua del dati probatori e emersi nel dibattimento di secondo grado, l'assoluta inatten
Bh dibilità dedotta, con rigore logico linfondatezza delle proposizioni accuatorie del IC, che in istruttoIA e nel dibattimento di primo grado dopo avere affermato, che il MA NU era fedelis- lavere simo su CalabIA e Lucania, aggiunse nel dibattimen avrebbe dovuto uccidere assie ito che l'imputato,
a GI IO, ELla PI GI e per errore :me ' uctisero ET LA e che parteciò all'ucci sione del Maresciallo dei Carabinieri di S. Gforgio
a Cromano, attribuita. N.CO
La Corte di meritò ha, infatti, dimostral seguito degli accertamenti compiuti nel corso della rinanovazione del dibattimento, l'assoluis esir tà dell'imputato a detti omicidi poiché lo stesso.
come nisultava dalla documentazione acquisita alla
época frequentava la seconde classe del Liceo Classi
di Lucera, e nei giorni e nelle ore in cui tali delitti vennero commessi si trovava a scuola, tantotrovava a scuola, tanto che per tali fatti non è stato mal incriminato.
La Corte ha accertato anche che il Pandic non aveva mai conosciuto il LI e che egli venne a sapere, della corrispondenza epistolare cra il gio-
vane e UT,e sulla base di tale corrispondenza for-
mulò l'accusa (generica) di appartenenza alla N.C.
alla quale aggiunse la narrazione di fatti, specifici dimostratisi pol del tutto inveritieri.
La Corte ha, poi, preso in esame le lette
già valutate dai primi giudici, e ha dimostrato re,
che esse non contengono alcuna delle espressioni usua
11, che caratterizAN la corrispondenza epistolare tra appartenenti alla camorra o associazioni crimina li dEL stesso tipo o espressioni ermetiche ad. am-
bigue, ed è giunta alla conclusione insindacabile congrua motivazione, perchè corretta du, adeguata
Fondata su sicuri dati di fatto e testuali. testu
+ = F che euse sono il frutto di una infatuazione del giovane ne
-confronti del capo della N.C.O ed ha riportato ampi brani di teli lettere intessute, da espressioni stima, da continui richiami di reciproca, amicizia bráni che MA dedica alla OL CO LE (come
Infame che TO cita per stigmatizzare. "lo sfru camento dell'uomo sull'uomo" giustificare 300 operato) o da considerazioni di carattere sociologi torico In questo contesto i giudici di secondo grado hanno ritenuto, fornendone la spiegazione in modo adeguato e razionale, che la lettera scritta le RO LE, detenuto nelle carceri di Lucera, ade rendo all'invito di UT di scrivere a costui qual che cartolina, ha un valore puramente umanitario e fu seguita da un'altra nella quale si limita a r8c-
contargli che, gasendosi recato a Napoli, era andato a far visita ai genitori di UT,
Orbene, a prescindere dalla compiuter dalla linearità delle interpretazioni delle lettere che il MA invid a UT e delle due lettere
Scritte all'LE, assolutamente anodine, che costi tuiscosuna delle manifestazioni peculiari dell'accer tamento di merito,non sind cable' salve il control estrinseco di logicità della motivazione ile-
vato che in ogni caso la condotta del MA, depu-
rata dalle infondate accuse del IC, elativa-
mente af due omicida dei quali si è detto, non è
tamente riconducibile Come ha edaltamente afferma a sentenza impugnata allo schema della consape vole partecipazione attiva ad una associazione d tipo mafioso o camorristic
La condotta tipica della fattispecie incriminatrice preveduta dall'art, 416 bis, come già si è detto, è i costituita dal contributo ragionevelmente apprezze bile alla realizzazione dell'evento lesivo pico del delitto ad opera di un soggetto, inserito nella organizzazione criminosa, mentre il dolo specifico,
richiesto dalla norma incriminatrice è dato dalla
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consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio con la volontà di realizzare i fini propri dell'associazione: In questa prospettiva de-
ve escludersi che il solo apprezzamento dei valori
((negativi) dell'associazione o apprezzamento per il capo o i capi dell'organizzaziozazione integri, anche
sotto il profilo dell'art.110 c.p. 11 delitto di pan-
Itecipazione all'associazione, secondo il paradigma dell'art. 415 bis c÷p., ma potrà; a seconda dei casi una diversa letture e una differente interpi tazione delle risultanze probatorie, non consentite in que- sta sede poichè individuazione delle fanti de proprio convincimento valutazione delle prove,
ttendibilità, honchè laiudizio sulla loro ta delle ragion ute idonee a sorreggere la cisione adottata, sono attività che rientrano nel discrezionale dal Iudice ti cui apprezzamento mon gindacabile quando, come nella specie, risulti congruamente motivate, dal punto di viata logico giuridico.
36. Va, invece, annullata in accoglimento del ricorso la pronuncia di assoluzione di NO AR.
CO di merito, infatti, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni accusatorie di BA
precise e specifiche nel lora contenuto non contra-
state dalle altre risultanze processuali, in modo del tutto apodittico, senza cioè spiegare le ragioni dell suo convincimento.
_ L'assunto dalla sentenza, secondo cui là
circostanza che il nome dell'imputato fosse scritto in una delle agendo sequestrate a UT, non può co stituire un valido riscontro della chiamata in cor-
reitareità del coimputati, non può essere condiviso che la Corte di merito non ha valutato, così come potuto acquistare coal come dichiarato dal icn nel periodo da lui indicato le munizioni occor alla N. er compiere sue imprese crimi fruttando 11 possesso del documento anche nose,
volero considerare verosimile crédibile che mput potesse acquistare, in modo legittimo,
le munizioni delle quali la N.C aveva bisogno
La Corte di merito ha poi ritenuto, con motivazione ata esente da vizi del ragionamento diritto che non possono essere assunti da di elementi di riscontro delle chiamate di correo di BA e D'MI, le affermazioni apodittiche e contrastanti dei Carabinieri nei due rapporti richia mati dalla sentenza di primo grado, in quanto il pril no è stato valutato negativamente, dal giudice istrut tore del Tribunale di Napoli con sentenza divenuta definitivale contro la quale non è stata esperita la procedura di IApertura dell'istruttoIA) ed il secondo perchè, come risulta dalle dichiarazioni del ON ON, venne formulato tenendo con to proprio delle dichiarazioni del "pentiti"
In questo contesto deve ritenersi che le critiche che il ricorrente muove alla sentenza gra-
vata, sotto il profilo dell'illogicità e dell'omes
Ba considerazione di elementi decisivi, prospettano 93°
assumere rilevanza penale in relazione alla fatti specie preveduta dagli artt-414 4 últ.comma 415
sempre che il soggetto agente abbia agito pubblica mente.
35 Anche il motivo con il quale il ricorrente, facendo riferimento alle dichiarazioni. 'accusatorie di BA
D'MI ed sua presënza. nell'abitazione di
TT UT, 11 9.9.1981, deduce la nullità della pronuncia di assoluzione of ON CE пап
può essere accolto.
La Corte ha, infatti, sottolineato che il Barra, dopo aver affermato di avere egli stesso par.
tecipato, in prima persona, alla copiata per la "le-
galizzazione" del ON (ossia per la formalizzazio ne dell'inserimento del ON nella N.C.O.) in un'-
successivo interrogatorio dichiarò che l'imputato fy legalizzato dal UT durante la sua latitanza,
cadendo, coal in una vistosa contraddizione su di una circostanza di fondamentale importanza, che non può non riflettersi sull'intera dichiarazione,infi-
ciandola in radice e sul giudizio di attendibilità
della chiamata in correità; mentre le notizie forni te dal D'MI sono smentite da un sicuro ed incontro ertibile dato di fatto: poichè all'imputato il por-
☐ to d'armi venne ritirato 1 11.9.1981, non avrebbe 37
avrebbe dovuto fare, tale elemento in coordinazione led in correlazione con le proposizioni ac usatorie di BAl di quelle certamente generiche me coarch.
ti di D'MI, il quale dichiarò che l'imputato da anhi apparteneva alla N.CO. in un quadro di sin i dei diversi dati processual in modo da coglierne il valore probatorio, omettendo, in tal modo, di va Lutare secondo i criteri logici e di metodo che pref siedono alla valutazione della chiamata di correo,
Le dichiarazioni dei chiamanti nonché gli elementi esterni evidenziati dai primi giudioi, e non ha dato una spiegazione congrua e adeguata delle regioni per le quali ha disatteso le argomentazioni
* le conclusioni della decisione di primo grado.
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altro giudice perchè proceda ad un nuo vo giudizio tenendo conto dei rilievi formulati e dei principi enunciati in mateIA di chiamata di cor reo;
da questa Corte.
Per i motivi sopraddetti va, pertanto, ri
gettato il ricorso dell'imputato che aveva proposto ricorso avverso la sentenza, chiedendo l'assoluzione:
con formyla ampia.
Per le stesse ragioni deve essere accolto il ricorso
Con il quale il ricorrente Procuratore Generale de nuncia difetto di motivazione in ordine all'assolu zione di NO TO
La Corte merito, con una motivazione condensata in poche righe ha disatteso argomenta zioni probatorie sulla base delle quali giudici primo grado avevano ritenuto attendibili le, chiamate in corretta di BA e D'MI; senza indicare modo specifico e con motivazione.congrua e adeguata le ragioni in fatto in diritto del giudizio negati vo espresso nella sentenza, circa la credibilità
veridicità delle accuse, rivolte all'imputato.
La sentenza deve essere annullate, con rini
(vio ad altro giudice perchè riesamini la posizione dell'imputato e la rilevanza probatoIA delle chiama te in correità di cui si è detto tenendo presenti principi enunciati da questa Corte sulla natura e sull'efficacia, quale mezzo di prova della chiama-
ta di corteo che la sentenza gravata definisce impro pIAmente sotto il profilo logico e concettuale inat tendibile poichè il giudizio di attendibilità o inath una valutazione tendibilità postula necessaIAmente,
positiva o negativa della credibilità delle dichiara-
zioni accusatorie alla stregua dei parametri di rife rimento enunciati e delle regole di esperienza quale regola del giudizio probatorio. 38.
Anche il ricorso con il quale si deduce 11 oifetto motivazione in ordine all'assoluzione di EL
CE merita accoglimento.
La Corte di meritò ha riformato, senza and approfondita disamina critica delle risultance prov batorie che giudici di primo grado hanno posto a fondamento del giudizio di responsabilità dell'impu
Cato la sentenza di condanna affermando che le di-
iarazioni, benchè specifiche e dettagliate di sono ihactendibili sul rilievo che in indicazione deil "legalizzazion" dell'imputato non coincide con. quelle indicata dal D'MI, che inseri no dell'imputato in un suo pro memoria com notevole
ritardo.
La sentenza non ha però tenuto Conto che
l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie di D'MI, lascia del tutto impregiudicata la que-
stione relativa alla. credibilità di quelle rese da Barra, = non ha spiegato në enunciato le ragioni quest ultimo per le quali la chiamata in correità di fosse inattendibile.
Seguendo l'importazione di cui si è detto
ha', poi̟, negato, in tal modo cadendo in una evidente contraddizione, qualsiasi valore, sotto il profilo dei riscontri, al telegramma inviato dallo stesso BA all'imputato. fini di valutare la fondatezza delle proposizioni accusatorie di costui, L'omessa valutazione di tale elemento la mancata enunciazio ne déf criteri utilizzati ai fini del concreto giudic zio di inattendibilità, della chiamata in correità
del BA si riflettono sulla completezza della moti-
azione e quindi, súlla rrispondenza della medesima
al modEL legale, della fattispecie dell'art,475
n.3 del codice di procedura penale.
La sentenza deve;
pertanto, essere annullata con ring vio ad altro giudice perchè alla luce dei principi formulati sulla rilevanza e l'efficacia della chiama ta di correo;
accerti se sussistono le condizioni per ritenere raggiunta la prova della responsabilità
dell'imputato per il delitto di partecipazione ad as sociazione camorristica.
Per quanto attiene al ricorso con il quale il ricor 39.
rente si duole dell'assoluzione di MI LA,
va osservato che i giudici di secondo grado hanno˝.
ritenuto non credibili le dichiarazioni accusatori del IC, ed hanno negato qualsiasi rilevanza
Jidoneità nella valutazione della chiamata in correità
specifica e dettagliata di costui alla cartolina spe-
dita da UT all'imputato e da costui al capo della
N.C.O con una motivazione meramente ipotetica e soprattutto hanno omesso di valutare, in un quadeo uporti complessivo delle risultanze probatorie
UT e imputato, che 11 natura fiduciaIA tra presenta un valore particolarmente significante.nel aso concreto.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata con ri io ad altro giudice, perchè valuti la chiamata di correo in correlazione con gli elementi oggettivi,
sopra indicati, che la Corte na omesso di prendere in esame o hu esaminato in modo del tutto superficia le, senza, cioè, una approfondita critica di tutti dati processualmente rilevanti e in un quadro 1
insieme 40. Anche la censura con la quale il ricorrente deduce
¡la mancanza di motivazione della sentenza nel capo jconcernente l'assoluzione di RL IO eon for: و علوم شده عقد سفال باید سید جو حسد فيه مجدد جهود
mula piena, à fondata e deve essere accolta.
La sentenza impugnata ha negato, Qualsiasi
efficacia probatoIA alle chiamate in correità di
AT, SI e AR, i quali hanno concorde mente dichiarato che l'imputato apparteneva alla squa dra di Di MA, operante nell'agro nocerino sarnese perché generiche o "de relato" e in questa prospetti aprioristica e non dimostrata, ha escluso che si
(possa attribuire valore di elemento di riscontro al 101
condannà passata in giudicato de 'imputato sudde to per avere aiutato proprio il Di MA TO a fuggire ed alla cartolina da quest'ultimo spedita dal carcere, su rilievo che l'uno e l'altro fatto possof no spiegarsi anche con rapporti di amicizia da, conc scenza. tra persone dEL stesso paese.
L'assunto della sentenza -se in astratto valido e, nella specie, contraddetto dalle dichia razioni dei "pentiti" che possono conferirs episodi un significato, in concreto, diverso più
pregnante, in and visione di insieme di tutte e. ri
sultanze processuali e del rapporto di complementa-
rietà delle due valutazioni: quella concernente la z attendibilità della chiamata in correità e quella attinente alla delibazione del dato di riscontro.
(E', pol, di intuitiva evidenza che l'inattendibilitàl
delle dichiarazioni di alcuni dei chiamanti non inci de sulla credibilità delle altre (salvo l'ipotesi,
che nel caso non ricorre, di insanabile contrasto -
tra le diverse proposizioni accusatorie) ove questa inon sia dimostrata su di un piano di assoluta aut autonomia.
41. Per considerazioni analoghe va annullato il capo della sentenza concernente l'assoluzione di Malandri
no IO La Corte di merito ha riformato la sen-
tehza di primo grado sostituendo l'affermazione di Assoluzione a quella di onsabilità sensa confu-
care in modo adeguato e congruo, gli argoment rilevanti posti dal primo giudice a fondamento del suo convincimento.
giudici di secondo grado ttl, han
[no ritenuto inattendibile la dichiarazione di Barro
il quale aveva anche indicato, la "cinquina" che ave va preso parte alla "coplata” ossia all'inserimen to dell'imputato nell'ambito dell'organizzez one
led in questa ottica hanno negato qualsiasi valore.Questa ott)
(alla sentenza di condanna pronunciata nel suoi con-
fronti dalla Corte d'AppEL di OSa per rapina delitto al quale ha fatto riferimento BA - Gelitto anche
se ha indicato in modo errato la località alla qua-
le fu commessa,peraltro corrispondente all'epoca in-
dicata dal pentito.
Si tratta, per vero, di un elemento questo, che al pari della lettera scrittagli da UT, della qualel si ignora il contenuto, in linea generale, non acquil stare la rilevanza propIA degli elementi di riscon tro per il carattere congetturale che è proprio di essi;
ma nelle circostanze concrete tali elementi valutati in rapporto alla chiamata di correo, linea.
precisa e dettagliata del BA, non contraddet
ta ne smentite dagli atti processuali, possono.suf- 103'
fraksre, il giudizio positivo espresso da primi alu-
[dici sull'attendibilità delle proposizioni accusat rie del coicoimputato ed escluso dai giudici di appEL
senza alcuna specifica motivazione. La sentenza deve pertanto esser annullata, poichè esso non fornisce lo spiegazione logica ed esaustiva delle ragioni che hanno indotto il gludice d'appEL a discostars dalla precedente valutazione, avendo omesso la disa-
mina approfondita sul piano logico e ritico di
menti decisivi ai fini del giudizio.
Merlta, infine, di essere accolto anche il ricorso con il quale il ricorrente Procuratore Generale dedų
ce la nullità della sentenza, nel capo concernente l'assoluzione per insufficienza di prove del Gangeni,
per mancanza di motivazione per illocigità, travisa.
mento del fatto e della mancata considerazione di elle menti decisivi ai fini del giudizio.
La Corte di merito, infatti, dopo avere ritenuto, con apprezzamento di fatto non sindacabile, perchè atti nente alla valutazione in sè dell'attendibilità di alcuni pentiti, fornendone una spiegazione adeguata,
che le proposizioni accusatorie di costoro o perchè
de relato e non confermate dalle fonti di riferimento
(quali quella di TA, BAle IP) open che fondate sul "sentito, dire" e quindi non controlla 104
bili. abili (come quelle di Impecatric
Federice) o perchè nose 11'ultimo momento senza al cuna plausibile giustificazione. da imputati che ave vano reso in precedenza numerosi e dettagli terrogatori, ed avere escluso con motivazione congrua che la prefazione da lui scritta al libro di Cutalo
Pensieri e poesie possa essere considerate valido.
elemento di riscontro delle chiamate in correità,
trinsecamente attendib il o che da tale prefa zione possa indursi la partecipazione di esso impu tato alla N.C.O. attesa anche la complessa personalf
八
tà dell'uomo e del professionista, ha omesso di valutare alcune circostanze di fatto che, se valutem te avrebbero potuto portare ad una diverse decisione
Dalla sentenza di primo e secondo grado risulta, infatti, che 11 D'MI nell'accusare il'
NG di partecipazione all'organizzazione della
N.C.O. riferi, e la sua affermazione non è stata smen tita ne sottoposta ad alcuna disamine critica, tanto più necessaIA in quanto era stata presa in conside-
frazione e valorizzata dalla prima sentenza, che egl durante la latitanza fu ospite in Reggio CalabIA del
NG. e Iu da lui, posto in contatto con elementi della.“ndrangheta del capoluogo calabrese.
Orbene la Corte di merito, nell'esaminare 105
valutare Te risultanze probatorie ha pretermesso valutazione di tale circostanza che se isolata delitto di mente considerata potrebbe integrare avoreggiamento personale a sensi del secondo comma dell'art.378 c valu tata coordinata con gui altri elementi indizianti emersi a carico dell'impu-
trascende il significato contingente del fatto per assumere un significato più pregnante in relazio ne alla fattispecie criminosa, preveduta dall'art.41
bis
La Corte di merito infatti, in una visione atomistica delle risultanze processuali, ha omesso di prendere in considerazione la lettera scritta da
UT al NG, con la quale lo invitava a prende-
re accordi con suora AL EL, condannata nel-
lo stesso processo per il reato di cui all'art.416
bis, perchè ritenuta il tramite fra il capo della N.C.O
ed 11 mondo esterno, e di accertarne e valutarne il significato nel contesto generale ed in relazione.
alle dichiarazioni accusatorie del D'MI ed alle stesse chiamate "de relato" che in una visione globa le delle risultanze processuali potrebbero acquista-
re quella valenza ad esse negata sulla base di cons derazioni, in tesi, esatte ma che, nel caso concreto,
appaiono non congruenți, 103
Il mancato esame di tall circostanze
Pasenza di qualsiasi spiegazione al riguardo,
una cor 11 mancato approfondimento sul piano critic delle argomentazioni della sentenza di primo grado sufatti ed elementi rilevanti, comporta la della sentanzá impugnata, sotto il profilo della mad canza della motivazione, poichè essa non offre una idonea giustificazione del giudizio conclusivo redo
In questa prospettiva deve essere respinto il ricorso dell'imputato che seguendo l'impostazion dei giudici di appEL, ha chiesto l'annullamento della sentenza con la conseguente'assoluzione con formula ampia 43: Il motivo con il quale il ricorrente lamanta 1 www soluzione di OU NC, CH ES, AN
AS TO, CCni IU, RA AM AI
ZO LO, DO e ON, PA DO
IP co, IA AR, BA IC,
TO, non può essere accolto.
Il ricorso, con riferimento alla posizione
- dei suddetti imputati si articola in due proposizio al argomentative tra loro Complementari, e cioè che la Corte di merito nel valutare le chiamate in cor-
reità degli imputati non avrebbe dato il necessario peso alla riunione che, secondo 11 D'MI sarebbe avvenuta nel mobilificio Gabon di Monza dalla qua parteciparono circa sessanta exponenti delle bande delinquenzial operanti nel milanese ed in ton bardia per stipulate un fatto di mutua assistenza
per lo scambio di uomini di armi Carte
pur non potendolo ignorare, non ha dato all'omicidio
Commesso, su ordine di UT, il signidi ATella,
ficato che meritava, benchè eli innumerevol riscon tri che prescindono dalle chiamate in correità dei pentiti, da cogliersi anche nel comportamento pro-
cessuale di taluni comprimari nel giudizio d'appEL,
non potevano lasciare dubbi sulla confluenza delle varie bange in un'unica associazione di stampo chia-
tebramente mafioso o camorristico che sia, nei suoi tetivi, portati sino alle estreme conseguenze da parte di UT da erigersi a dominatore assoluto de la situazione quando, portato, a buon fine l'affare cirillo, riteneva di avere conquistato un prestigio da consentirgli di espandere la sua attività su tutto
11. territorio nazionale.
Orbene il primo dei due rilievi. prescin dere dalla considerazione che tale episodio i giudi-
jci di secondo grado hanno considerato e valutato quandanche fosse stata provata in modo certo: la su
sistenza del dato di fatto che ne costituisce la pré: me 5.6 a rrilevante ai fini della peqva della b sponsabilità dei singoli imputati, poichè non posti
tuisce ne un indizio, ossia un fatto idonee ad esst tre assunto. punto di partenza di un procedimento inferenziale che conduco all accertamento della re-
sponsabilità degli imputati, nè un elemento esterno
\capace attribuire attendibilità alle proposizioni accusatorie rivolte nei confronti degli imputati predett
Senza contare che, entrambe le argomenta- zioni nelle quali si articola l'assunto del ricor-
cente, assumono come fonte di deduzione lo stesso.
fatto da provare e, quindi, si risolvono in una petil zione di principio, perchè dà per dimostrate ció
che deve, invece, essere dimostrato: la confluenza delle diverse bandė nella N.C.07 (11 D'MI, come rileva la sentenze parla della riunione avvenuta nell mobilificio Gabon come di un tentativo per stabili-
una collaborazione tra tutte le organizzazioni criminali operanti in RDa e la N.C.O. ma nulla
ha detto circa la conclusione alla quale gli interve nuti pervennero, essendosi allontanato dopo pochi.
minuti) e che tutti, e non soltanto alcuni o molti
¡(come DD,PE IP o RA) degli appar
Tcenentitenenti di esse, pas sarono alla N.co. Sgombrato dampo dalla tesi suggestiva a di scarga.rilevanza fini della ricostruzione storical del fatto contestato agli imputati di cui si & detto,
è necessario esaminare le specifiche doglianze che
A ricorrente muove alla sentenza impugnata, Sotto
profilo dei vizi della motivazione, che compor secondo quanto dispone art.475 n-3 c.p.p nullità della sentenza.
Per quanto attiene alla posizione del US,
Corte di merito, seguendo la metodica imperniata sull la valutazione dell'attendibilité intrinseca delle singole chlamete in correità e della ricerca dei ri-
scontri laddove il giudizio concernente la veridici-
l'attendibilità è negativo o incerto, ribaltan;
cà e do la conclusione alla quale era pervenuta la senten.
za di primo grado, ha ritenuto sulla base di un ap-
profondito esame critico delle argomentazioni dei pri mi giudici, confrontate con le risultanze process 113–
li, che le chiamate in correità di IC, BA,
IP, SG, D'MI, VI, RI, Incar
nato, SI, sono generiche a "de relato" a con-
traddittorie in sè o tra di esse contrastanti e come tali prive di attendibilità
In particolare la Corte di merito ha rile vato, alla stregua di una approfondita ed analitica valutazione delle proposizioni accusatorie di ci no che IC defi l US camorrista eded
simo su Sicilia mentre dagli atti del processo ri-
sulta che l'imputato in carcere fino dal 1978 aval
va abbandonato da molto tempo la Sicilia-per stabi
14rs1 in. RDa ove viveva operava, mentre,
(secondo la compiuta ed attenta analisi della senten-
za 'ulteriore affermazione del IC d essere venuto conoscenza della a liazione di US
dalle lettere che si erano scambiatt DD e Berga-
melli e del tutto irrilevante poichè nulla egli ha saputo precisare in merito al contenuto di tali mis
(sive:
che D'MI dapprima lo accreditò come affiliato,
jma fino agli inizi del 1982, e subito dpo lo escluse je che altrettanto faceva il VI
che RI prima escludeva che l'imputato fosse af filiato alla. N.C.O., poi affermave che era effilie-
(to, e pol, ancora, escludeva che fosse entrato a
*dve far parte della N.C.0.1-
che AT non solo ha escluso che l'imputato
Fosse affiliato alla. N.C.O ma ha affermato che era un "mercenario", e che aveva rifiutato l'offerta fat tagli da SC di entrare a far parte dell'organiz zazione cutúliana con il "grado" di sgarrista": che BA ha dichiarato che dopo l'uccisione di
EL lui. US ricevettero la somma di cinque milioni dal fratell ZZ è MI di Milano, che insieme a UT erano stati mandanti dell'omicidi che IP dopo avere indicato in istruttóIA
1'imputato come aderente alls Nico. nel dibattiment to di primo grado aggiunse che dopo l'accordo tra Tut
EL e UT avvenuto nel cárcere di Novará nel
1981 di creare un ponte tra IL Napoli, luï
US ed altri ricevettero.danaro da CU, per far
11 uscire che essi accettarono conflúendo nella
La Corte di merito dopo avere esaminato e.confutato le argomentazioni probatorie che il Tri
bunale aveva posto a fondamento della sentenza di condanna, con motivazione adeguata, immune da censu- re sotto il profilo logico giuridico, è pervenuta
F
al convincimento che le diverse chiamate di correo,
per la loro contraddittorietà e la natura indiretta
..
della maggioranza di esse non hanno alcuna rilevan-
za probatoIA e che l'imputato. era un "killer".che operava su.commissione ed ha ritenuto. com apprezza-
mento di fatto, incensurabile in questa sede che la fitta corrispondenzá tra UT e imputato, nonl
epsendo state le lettere sequestrate per cui se ne ignora i contenuto, non può essere assunta dell'appartenenza del medesimo alla N.C. . sia p
chè così come ritenuto dai primi ciudici, tale fattofatto pub trovare una spiegazione alternativa ne ta'di "killer" dell'imputato sia per l'intrinseca dimostrata. Inuttendibilità delle chiamate di corred delineato dalla sentenzaNel quadro probatorio dominato dalla contraddittorietà intrinseca e dall collisione delle proposizioni accusatorie e dell'as-
senza of elementi di riscontri esterni, idonei ad attribuire una qualsiasi valenza alle chiamate in correità, l'affermazione del ricorrente secondo cui
la corte di merito non avrebbe spiegato perchè una lorganizzazione criminale della portata della N.C.O.
(nel momento della sua massima espansione avesse new
[cessità di ricorrere ad un "killer" a pagamento, al di fuori dal sodalizio, quando si disponeva di un
(BA fedelissimo, non tiene alcun conto della dichie razione dEL stesso BA che ha chiarito, come rt-
levato dalla Corte di merito il perche dell'intervent to dell'US (che agiva per conto dei fratelli Ma agiva per zei e MI dai quali venne pagato) e considerata
.nella sua essenza si risolve in una critica all'ap-
prezzamento della prova che, ove sio adeguatamente
(motivato, come nella specie, non può essere investi to dalla censura del difetto di motivazione nelle sue diverse prospettazioni, solo perchè la conclusio ne alla quale il giudice di merito à giunto ettra-
verso la valutazione e l'interpretazione del dato storico, è diversa o difforme de quella proposta nel ricorso. Per quanto concerne l'ulteriore censura la mancata valutazione da parte della Corte di merito della responsabilità del prevenuto per il de et.416 bis sotto l
[itto previsto dall' so profilo del concorso dell'esterno nel delitto sociativo, va rilevato che per la configurabilità del concorso eventuale di gersone nei reati plurisogget tivi ed in particolare nel delitto di associazione di tipo mafioso;
il contributo del terzo al singolo episodio criminoso anche quando indirettamente por ta un contributo alla vita dell'associazione non è.
sufficiente, giacché l'agente non persegue altri in-
teressi al di fuori di quelli (normalmente economici)
collegati alla singola operazione ed il suo contibu to non è da lui voluto e considerato come si richie
'de per la realizzagione della fattispecie plurisogge tiva eventuale alla vita dell'associazione,,
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata
'sulla base delle prove emerse nel corso dell'istrut 114
tóri del dibattimento di primo e secondo grade,
ha escluso, con motitivazione congrua e adeguata, che
1'imputato facesse perte della nuova camorra organiz-
zata e che il suo comportamento nella realizzazione delitto TE (e di eventuali altri reati dei quali non è traccia negli atti del processo) fost se indirizzato a rafforzare la struttura associativa a posto in relazione con le finalidsia che egl associative avendo tale delitto commesso, così come
{gli altri, a pagamento e quindi per conseguire un ine suo proprio ed esclusivo e non anche per realiz hare o concorrere a realizzare un fine dellinesocia-
izione. in quanto tale..
Per le stesse considerazioni va respinto il ricorsoi 45
nei confronti del CH: la sentenza ha accertato e dimostrato con piena aderenza alle risultanze proces suali e con una motivazione articolata, congrua ed www
w esauriente, perchè estesa a tutti gli elementi utili www ai fini della decisione is palese contraddit torietà
intrinseca delle proposizioni accusatorie dei chiaman ti e il contrasto esistente tra le diverse dichiara zioni da costoro rese, (peraltro in gran parte ritrat tate nel dibattimento) ed ha, quindi, escluso che lo imputato facesse parte dell' 'associazione criminosa cutullana o che egli possa essere chiamato a rispon~: 115.
art,110 codice penale di tale delitto, sancan do gli estrent, oppttivi e somttivi che sono necess per la configurabilità del concorso.
46. Con altro ricorso il ricorrente Procuratore Genera
Le chiede l'annullamento della sentenza di assoluzio di AS TO NI, osservando che sebbe aggiunto da dodici chiamate di correo, riscontr da episodi che testimoniano la sottomissione di questo capo banda al voleri di UT, ha no del patetico, la Corte. ha escluso che il medesimo facesse parte della N.C.O: L'indiscussa.confluenza
della "mala" milanese nella N.C.O., dopo l'assassi nio di TE, come testimoniaho SG, SA-
filippo, D'MI e lo stesso Melluso ☐ prosegue il ricorrente è più che indicativo del clima respira to all'epoca in RDa, più che altro 41 rassegna wwwww..
zione alla invadenza cutuliane, пол cevra da sussul
-"
ti di chi sperava sempre nella perduta autonomia.
**
Le censure, che il ricorrente nuove alla
Įsentenza gravata, e che sono state integralmente ri
[portate, investono esclusivamente e direttamente la ricostruzione del fatto storico, quindi, esulano dalla sfera del sindacato di legittimità, in quanto
Individuazione delle fonti del proprio convincimen to, la valutazione delle prove, il giudizio sulla [loro attendibilita nonché la scelta delle ragioni ritenute idonee sorreggere la decisione, sond vità che rientrano nel potere discrezionale del dice di merito, 11 cui apprezzamento non è sindaca cassazione se come nella specie, congruament dak punto di vista lógico è giuridico.e ato
Per completezz tuttavia rilevato che la Corte di merito ha dimostrato, attraverso una
Hai approfondita pertinente, condotta con logico e piena aderenza alle risultanze processua l'inattendibilità sul piano di una concreta e biectiva valutazione delle proposizioni a cusator
della chiamata in correità di IC, in a contrad
(dittoIA ed equivocal ed ha posto in evidenza il con trasto tra le dichiarazioni di IC e del Sanfi-
lippo e le primitive dichiarazioni di SG e
VI I quall dopo avere dichiarato che AS
entrò a far parte della N.C.C., quando ancora opera va in RDa, in appEL ritrattarono quanto affer.
mato in istruttoIA, negarono nel corso di due con-
fronti, che l'imputato facesse parte della N.C.O.1
la genericità delle dichiarazioni di BA e Digni-
toso e di Privitera de relato non-confermate.
fdalle dalle fonti mediate o di riferimentoto a che il
US contraIAmente a quanto si afferma nel ri corso ha escluso che AS fosse passato
La N.C.O. Infine la Corte di merito ha fornito la dimostrazione della assoluta mancanza di qualsiasi.
elemento che nvalidi. 'affermazione del, IC
secondo cui l'imputato acquisto diede a UT
le pistole, introdotte nel carcere di Ascoli, dallo
AM: circostanza questa che quand' anche fosse ta provata, considerata sotto il profilo logico gi ridico e rapportata al tipo descrittivo dell'art bis costituisce come ha esattamente rilevato la Cor-
di merito un indizio equivoco, inidoneo a imposta -
re un procedimento inferenziale attraverso il quale giungere alla dimostrazione della partecipazione del l'imputato alla organizzazione criminosa e non con-
Andibilità.sente di superare la dimostrata inattendibilità,
gettiva ed oggettiva delle proposizioni accusatorie idei chiamanti in correità.
Parimenti da respingere il ricorso relativamente all'assoluzione di CCni IU
La Corte di merito, dopo avere rilevato che la chiamata in correità del IC - unico accu satore del CCni - è generica (egli si limitò
ad affermare che l'imputato era camorrista fedelissifedelissi mo su "Gepova", benchè questo fosse detenuto fin dal
1967) e in contrasto con le altre risultanze, ha ri 118
levato che non può essere considerato utile elemento di riscontro dell'attendibilità delle proposizioni accusatorie, fatto di avere detto imputato press parte ad una rivolta in carcere che non era stata patrocinate nè era icollegabile all'attività della
"così come priva di qualsiasi levan
sotto tale profilo, 'asserita. non. provata par tecipazione al tentativo di evasione di Concutellf
che peraltro è stato assolto dal delitto di cui allo art:416 bis c.p
La Corte ha ritenuto, infine, che i due vaglia vuti dal CCni, mentre era detenuto a Rovara,vuti da Ambrosio Carolina, pur costituendo un indizio di un certo peso, non è idoneo e sufficiente a prova la responsabilità dell'imputato, sia perchè si tratta di un episodio isolato, sia perchè esso contrastato nel suo intrinseco significato probato-
hio dalla dichiarazione del direttore del Carcere di
VA, ove il CCni era detenuto, il quale ha dichiarato che costui era estraneo al "clan cutulia
по
In questo quadro affermare che le dichia razioni del IC sono attendibili significa sol-
tanto criticare l'apprezzamento di fatto del giudici di secondo grado, che è invece sorretto da unamoti 110
vazione logica e adeguata, avendo essi dato unk gazione congruo delle ragioni che li hanno indotti a distaccarsi dalle valutazioni compiute dai primi giudicí hanno dimostrato di avere preso in ecame
Valūtato tutti gli elementi di prova emeral sia quelli favore che contro inchiesta giudiziari di non essere stati in grado di espri
1'imputato. mere un sicuro giudizio di innocenza o di colpevoled za sicchè deve ritenersi legittima l'applicazione della formula di assoluzione per insufficienza di pro 48] Una più ampia e dettagliata critica dedica il ricer rente alla sentenza impugnata nella parte concernente
'assoluzione con formula ampiamente liberatoIA
del gruppo di imputati (GA MI BH, Cozzoli
no LO, DO e ON, PA IC,
AR IA, BA IC, IP VA 1
CC UI, FA CE) di direttamente re o indirettamente collegati a TO EN LA
MA che per quanto attiene allo spaccio di sti pefacenti viene specificata nell'insussistenza del fatto.
Prima di, esaminare le critiche che, in mo do più specifice, il ricorrente Procuratore Generale
muove alla assoluzione di tali imputati, è opportuno 120
are, seguendo l'ordine del ricorso 'assunto
Formulato in linea generale, secondo cui vizi che inficiano di nullità la gravata sentenza concer nono 1) I'omessa valutazione dei fatti relativi riunione di Monza avrebbe spiegato, ove fosse stata esaminata, il perchè della confluenza mella N.C. di chi in precedenza aveve svolto la sua attività nell'area di competenza aaltri capiban-
dale principalmente: di TE;
2) I'inaccettabi-
lità dei criteri acquisiti dai giudici d'appEL,
¡volti a vanificare del tutto la chiamata in co.
dei pentiti in contrasto con criteri propri dai giudici del c.d. "terzo troncone" anche in conformi tå della prevalente giurisprudenza sul punto del
Supremo Collegio;
3) il conseguente vizio logico nelle non appaganti motivazioni che omettono l'esa-
ime delle singole responsabilità inquadrate, in quelld iglobale del fenomeno camorristico.
Per quanto attiene alla prima delle tre critiche, con le quali il ricorrente denuncia la canza di motivazione, è sufficiente rilevare, richia mando quanto in proposito, più diffusamente si è
detto, che la riunione di Monza, cui fa riferimento
11 coimputato D'MI, non costituisce e non può co stituire, per il suo carattere generale e generico. 121
ovo a tale termine si attri Insieme. ně un indizio dell'appartenenza degl buisca il suo reale valk senza obliterare o sovvertire imputatì alla edeno al concetto di prova, quale le regole che strumento indispensabile per la ricostruzione del dato fatto storic costituente reato, nè di elemed di riscontro delle proposizioni accusatorie:dei chiamanti in correità dei singoli imputa che is
argomentazione del ricorrente, fondata su tale dato si risolve in una petizione di principio, in une versione sul piano metodologico del giudizio probatos
Qui va aggiunto che la pretesa omessa, vel non sussisto perchè tazione di tale fatto a c ers ) come già si è detto la Corte di merito ha preso in con-
siderazione e ad esso ha attribuito il significato risultante dalle stesse parole di D'MI che lo de fini un tentativo di giungere ad un patto di colla-
bgrazione tra le diverse organizzazioni criminose operanti in RDa e la N.C.0. non può comunque-
essere ricondotto allo schema concettuale dells omes sa considerazione di un fatto decisivo;
così come
●laborato dalla giurisprudenza di questa Suprema
Corte e dalla dottrina, poichè tale vizio sussiste soltanto quando il giudice di merito ometta di 322
considerazione una circos atto,
sultante dagli atti valutata avrebbe condor to ad una diverse conclusione, non anche quando no ha rilievo decisivo nell'economia del giudizio sentenza attribuisca un valore diverse da que pretęso, o prospettato dalle art.
Anche la seconda critica non merita acco glimento: la Corte di merito non solo is applicato,
detto sostanzialmente in modo corretto principi elaborati ed enunciari da questo Collegia,
in ordine alla tematica della rilevanza probatoIA
della chiamata di corregie dei risco estern
(salva l'uso improprio sotto il profilo semantico e concettuale del termine "inattendibilish" «tiliz-
Izato per indicare chiamata di correo non suffra-
gata da alcun riscontro ab estrinseco ) ma hè fonda-
(to il proprio convincimento (come si vedrà esaminan-
do la motivazione che sorregge i singoli giudizi
(conclusivi) sulla intrinseca inattendibilità delle diverse chiamate di correo, dedotta dalinfondatezza,
o dalla inverosimiglianza o dalla contraddittorietà
- i datidi di esse e dal contrasto tra le accuse fatto oggettivi "aliunde" accertati con piena aderen za si canoni logici, comunemente applicati nella valutazione della prova;
e non già in base ad una 123
concezione data "a priori" di chiamata in correità,
cosi come nel ricorso sostiene.
Per quanto attiene l'ultimo dei pretesi della motivazione della sentenza, al di là del la prospettazione in termini assolutamente generici nel quale formulato il rilievo, devési osservare che l'assunto del ricorrente come risulta dalla tenza gravata è privo di fondamento poichè non.
ste alcuna frattura rilevante, nEL svolgimento e ell iter logico de discorso giustificativo con 11
quale il giudice di merito è pervenuto all'assoluzio ne degli imputati in rapporto ai delitti ad essi con-
testati, in costante rapporto con il tipo descritt vo delle fattispecie incriminatrici.
₹
Ciò detto e passando all'esame della posizione dei
Msingoli imputati, il ricorrente afferma che la Corte
*49
di merito ha assolto AM GA BH dall'accusa di acquisto e detenzione di cocaina per la generici tà delle accuse in ordine allo spaccio in genere,
nonostante le accuse di IT e -BA
° .come pre messa dell'assoluzione di EN TO.
La censura non può essere accolta.
La Corte di merito, con apprezzamento di fatto incen-
surabile in questa sede perchè sorretto da una moti vazione articolata congrua, ha ritenuto inattendi bile le dichiarazioni di BA che di avere acquistato alcune partite di cocated in averl portate ad Ottaviano assieme a TOto-
in primo luogo perchè tra il BA 1'imputato
esistevano profondi motivi di rancore, sufficienti a spiegare l'atteggiamento di arra, avendo 1 Corte
accertato che MI RA BH al carcere di call
1 due si erano incontrati per la pri tanissetta ma volta, aggredi il BA. Spedendo Cutole
accompagnata da una frase spregiativa, un foglio im brattato con il sangue del suo rivate;
in secondo luogo perchè la Corte di merito ha dimostrato luta infondatezza dell'affermazione di Barra. secon
do cui TO avrebbe accompagnato l'imputato ad
Ottaviano par consegnare della droga acquistata in Perù TT UT, poichè il GA aveva ben tre recapiti nei pressi di Napoli (come emerge dalla istessa agenda sequestrata al UT) e legato al ca.
po ed alla famiglia da vincoli molto stretti, tanto
da chiamare "Ottaviano" il suo negozio di tappeti al Cairo;
ed infine, per l'inesistenza e le generi cità della residua accusa di spaccio di stupefacenti contestata all'imputato medesimo. Confermava invece
\la sentenza di primo grado che aveva condannato l'im putato per il delitto di cui agli artt. 416 @ 416 bis: .50, con motivo il ricorrente deduce la nullit la sentenza gravata, nella parte relative all'assold zione del fratelli ZO DO, ON ed
HI; sul rilievo che la Corte di merito avrebbe,
ritenuta inattendibili le dichiarazioni di US,
RI ÁK nonostante avessero riferito carico di costoro episodi specifici quali la loro presenza alla riunione nel corso dalla quale venne costituite la squadra della morte capeggiata dallo stesso RI e del delitto di spaccio di stupefacen pur avendo riconosciuto che gli stessi erano spac citori di droga,
Il ricorso non può essere accolto.
La Corte di merito, è giunta al convincimento della inattendibilità intrinseca delle chiamate in correi tà degli imputati attraverso una approfondita e ri.
gorosa disamina delle proposizioni accusatorie, con siderate in sè e in relazione alle altre risultanzen relazio processuali, debitamente enunciate e valutate. In
particolare la sentenza ha accertatore dimostrato con apprezzamento di fatto sorretto da un apparato argo mantativo immune da' errori di diritto -Improntato
a criteri di razionalità e logicità, che il USl
nell'accusare gli imputați si è ripetutamente, con-
traddetto e in dibattimento ha escluso, nel corso 128
di un confronto, che il ZO da lui indicato.
come aappartenente alla N.C. fosse quEL del qua le ebbe a parlargli 11 CC nel carcere di Novara
circostanza questa peraltro smentita dal CC;
che le dichiarazioni eccusatorie di RI sono i certe e in sè contraddittorie e soprattutto che ha affermato il falso allorchè dichiarò che il Coz
lino DO acquistava la droga poi venduta dai fratelli, nei paesi del medio oriente, essendo risul- tato che né lui nè i fratelli erano in possesso di passaporto;
che il medesimo nel dibattimento di secondo grado ritrattò,parzialmente, le sue accuse affermando di avere accusato CC collegandolo ai ZO, su richiesta del US e tale ritrat itazione i giudici di secondo grado hanno ritenuto attendibile e veritiera, sulla base di sicuri quante significativi riscontri di fatto.
La Corte ha, poi, fornito la dimostrazione della infondatezza delle proposizioni accusatorie idi. AT avendo accertato che i f ratelli Cozzoli
no non hanno un cognato a nome MA nella cui.
casa sarebbe avvenuto quEL che il ricorrente defi nisce un episodio estremamente grave, ossia la costi-
tuzione della squadra della morte capeggiata da Ric
cio% nonchè le contraddizioni evidenti tra le dichia- 127
propIA su questo punto, del RI e di In-
carnato-
In questo quadro probatorio ed in mancanza element to di riscontro che consenti se di superare l'intrinseca inattendibilità delle ohiamatai.correit contraddittorietà delle qual dalla parzial sitrattazione esse. sona costellate
Infine della constatazione che Riccib'ed di 0800
AT accusarono i fratelli ZO CH
(sero reso¨numerosi interrogatori, soltanto dopo
OS accusando CC ebbe parlare as "ON"
noto come uno del fratelli "bocconcini" le Corte ha esattamente ritenuto che manchi la prova della loró
quindi, che esista la provaadesione alla N.C.O
del delitto di cui all'art.416 bis ed essi contestato.
Per quanto attiene l'ulteriore imputazione]
di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti la sentenza, correttamente applicando i principi che disciplinano la contestazione dell'accusa di deten-
врассубzione e spaccib di stupefacenti, ha ritenuto - una volj ta escluso che esistesse prova dell'appartenenza degli imputati.. N.C.O., che la genericità con la qual la contestazione era stata formulate Han
canza di ogni riferimento a specific fatti o apisg di delittuosi, individuati, nEL spazio nel tempo, .128
di fuori di quelli per i quali imputati era
stati già condannati non provata la sussistenza di fatti delittuoal ad si addebitat
* Parimenti privo di fondamento i ricor concer nente aasoluzione di PA IC che secondo ricorrente: tato dalla Corte di merito assolto nonostante chiamate in correità, che lo indicand.
quale, spacciatore di stupefacenti per conto della
N.C. . ella'."'ndrangheta" calabrese.
sentenza contraIAmente a quanto ferma nel ricorso, ha esaminato in modo analítico
puntuale ed esauriente le proposizioni accusatorie argomentazioni della sentenza di primo grado,
led a giunta alla conclusione;
sorretta da una moti vazione razionale e persuasive: fondata su fatti obiet certi, eventi un sicuro valore sintomatico,
ché esse sono intrinsecamente inattendibili perchè
contraddittorie o del tutto inverosimili e contengonb
::
affermazioni rivelatesi alla stregua degli accarta.
attimentalementi compluti in sede dibattimental infondate insussistenti
La Corte di merito ha poi, fornito una spiegazione non solo plausibile ma sufficiente logicamente corretta perchè fondata da una parte le stesse dichiarazioni del PA IC (11 qual 129
in modo del tutto. 16 ebbe per primo.
cevuti da Ascoli spontaneo l'esatta provenien- asserendo peraltro di ignora evano gludiel aicchè,
camente logica secondo grada, non
[correttó scindere mancanza di precise indicazio pposto;
dichiarazione del imputa attribuendo valore solo ad una parte nife
apoditticamente favorevoli al did rante) e dà 'altra sui particolari rapporti eslated ti tra 11 figlio 11 UT, del perchè della som lui inviata da quest'ultimo.
Infine la Corte di merito ha ritenuto che le condizioni economiche dell'imputato oberato
☐ debiti, cambiali ed secuzioni forzate, mal ei con-
ciliano con le affermazioni di IC he lo descri
Famiglia deditave quale capo, di una agguerrita "famiglia dedita allo spaccio, au vasta scalà di sostanze stupefacenti
La sentenza peraltro, prescindere dalla considerazione che le critiche prospettate nel ricor so investono questioni di fatto, estranse al nda cato di legittimità, è immune da vizi che ne comport
[no la nullità ai sensi dell'art. 475 c.p.p. giacchè
sanfenza di appEL che riformi quella di primo gradó sostituendo l'affermazione di responsabilità 130
con quella di assoluzione è conforme al modEL
gale, risultante dagli artt/148, 474: 475 n.3 RE
quando, come nella, specie, abbia confutato gli ange menti più rilevant posti dal primo giudice onda
mento del suo convincimento, Invero, in questo caso la motivazione adempie alla sua funzione di offrire una idones giustificazione del gludiziq conclusivo rese avendo effettuato la disamina degli elementi decisivi e fornito una congrúa logica spiegazione
[dEL ragioni che hanno portato iudici di secondo grado a discostaral dal precedente giudizio.
52. Il ricorrente lamente anche l'assoluzione di Mar-
AN IA, rilevando "che una asettica valutazione:
dei fatti che sostanziano la responsabilità dell'im putata inquadrata in quella concernente la guerra tra. þande non mancherebbe di centrare una inoppu-
gnabile verità: la piena disponibilità della bella lunquee psicopatica ragazza per chiunque volesse usarla
a sup piacimentos Id aggiunge: "Non c'è quindi, da stupicai se nell'ambiente della mala frequentati in pianta stabile dalla psicolabile in questione, www anche per la sua innocuità, ciascuno ne profittava indipendentemente dalla ditta di appartenenza sempre prima della nota com fluenza' nella N.co..
Sotto questo aspetto si specifica per quanto 131
concerne 11 aup inserimento nella sazione di TO, nella qua abitazione di cui dà
notizia BA, data del riscontro negativo sulle date. fatte dalla Corte (durante la rinnovazione del dibattimento) affatto convincente che quelle det chla nti in carreità debbano.
realisticamente saIAmente essere intens ber approssimazione, non ha ril Mentr non può non ibuirsi rilevanza determinante all corri spondenza con BA da chiunque ispirata imposta perchè chiaramente. diret offrire la propIA
un "santista" che della N.C.O.era disponibilità
atamente considerato all'epoca uno degli esponenti.
Le critiche che il ricorrente muove alla sentenza gravata, ed integralmente riportate non so-
lo contengono censure di mero fatto che si sottraggo no al sindacato di legittimità, ma sono pur netia loro apparente specificità, generiche.
astratte dalla realtà processuale, quale emerge dalla motivazione ampla ed articolata della sentenza.
La Corte di merito, contraIAmente a quan-
to si assume nel ricorso, pervenuta al convincimen to, sorretto da un apparato argomentative articolato aderente ai dati probatori acquisiti nel corso del dibattimento di secondo grado, che l'imputata non: 132
cs.mai parto del N CQ ha fornito una di
Istrazione austiva, sotto il profilo logico-giuridi inattendibilità e dell'infondatezza dell
[proposizion accusato BA, desunta dal guanti dati di fatto certi ed incontrovertibili,
camente enunciati allorchè TO sarebbe ato presenta
UT nella case della AR ed ivi fedeli
BA. Il quale in un pring momento ave di con agazza attraverso la rispondenza epistol In un successivo interrogato seguito delle contestationi degli accerta menti eseguiti dalla stesse Corte;
ammetteva che all'epoca egli non aveva ancora avuto alcun cont epistolare con la ragazza ne ignorava il nome
1'esistenza.
b) che nel 1978-1979 (UT venne arrestato ad Alba
hella nel maggio del 1979 a da allora è stato sempre in carcer e mon ha beneficiato di alcun permesso)
AR non-abitava in Via Masserenti 26 - cosl come riferito da BA che tale circostanza avrebbe appreso da UT nel carcere di Poggioreale - ban-
1 in altra zona di Milano con la suocera la zia soltanto la fine del 1979 ebbe a trasferirsi con marito in detta stradaj (c) che BA dopo avere affermato che la AR
faceva parte della N.C. . ha poi tale sua afferma-
ziona ritrattata precisando soltanto una
(cheggiatrice della N. che apparteneva al clan
(TE, MI Mazze
d) che la ragazza;
scrisse. BA 'primà láttara
soltanto nel 1982 dopo la morte di AT io chiesta del fratelli Mắàn] Naszei comb 11 BA
non già per conto di UT ha dichiarat che le lettere scrittegli dalla AR precisava
Tui che somma inviata dei ZE MI
FA ed US, che facevano parte delle due fa-
lie 'milanes rappresentava contraIAmente a quan-
to si afferma nel ricorso (nel quale si parla di confluenza delle Bande MI-ZE nella N.C.O.jat lorchè UT avrebbe conosciuto TO nella casa della AR) un segno evidente della disponibilita di tali "famiglie".ad instaurare un rapporto di col உட
laborazione, con la N.C. ,, dopo l'omicidio TE
a non prima -
e) lfevidente mendacio di BA allorchè afferma di avera appreso, dalla moglie di IN CU,
(mandato di UT, che la AR nel 1978 nella sua abitazione, aveva presentato TO allo stesso. Cu- Will done il tu t
4679 carcere di Trani,tola 1.3.
era detenuto assieme al OM), poichè
dagli accertamenti direttamente compiuti dalla, Corte
di merito. risultato che, in tale anno ealt non fu
[nal detenute in sempre Nuore
a Napoli e per tre soil giorni Idal 29 april quindi non pote incontrare Bart
la donna ssoluto con* vedrà, tra le dich fedelize zioni di IC BA
di TO.
La Corte, Inti rilevato esaminando ntazioni Tribunale. prose rieg e, che la affermata disponibilità della psicopatic
AR a farai. "ubare" tutti mal si concilia con 11 ruolo che BA, unico suo accuatore le asse-
gna di tramite tra le diverse organizzazioni cri nose - che non esiste alcuna prova o elemento di prova che la ragazza abbia conosciuto TO alla
& collegata dallo stesso "pentito".
In questo contesto probatorio e motivazionale il corso é destitulto di fondamento poichè la sentenza ha fornito una splegazione razionale ed saustiva
con piena aderenza alle risultanze processuali, mol te delle quali acquisite nel corso della rinnovazio ne del dibattimento di appEL, delle ragioni per le giudici di secondo grado di sono disco dalle valutazioni dalla decisione di primo grado;
tagioni che con consistono come sembra opinare il ricorrente nella divergenza dei tempi e delle date
(invata nelle dichiarazion! accusatorie del parca che pura hanno una importanzas fondamentale in quanto
.costituiscono Come ha posto in evidenza la Corte
L'elemento che consente di verificare dimostrare
floattendibil bä¸ della chiamata in correitä
UR unico accusatore della imputaţa R anche
da un complesso di altri fattori ed elementi certi che dimostrano la non veridicità delle accuse ricostruzione posteriori" da parte del BA del
1'accusa nossa alla AR - peraltro in parte ri trattata in istruttoIA senza contare che 11 BA
In dibattimento, la accusé non ha confermato, essen-
dosi avvalso della facoltà di non rispondere.
53. Parimenti privo di fondamento à il motivo di ricor
☐ so con 11 quale 11 ricorrente, lamenta l'assoluzione
|d£ RBco IC, con formula ampia, dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p.
La Corte di merito ha preso in esame argomentazioni della sentenza di primo grado, che ha fondato le dichiarazioni di colpevolezza dell'impu-
tato aostanzialmente sull'asserto che il ID me- cita di essere creduto sia per essere stato insiem at BA detenuto per lungo Porto Azzur
perchè ebbene incline alla megalomania non attribal il merito di egli ntrodotto il mede
Bimo nella.N. ha dimostrato sulla bage una approfondita analisi critica della chiamata orreità dei IC degli accertamenti compluti nel corso della rinnovazione del dibattise
Fondatezza dichiarazioni, del Pan
co stesso nei suoi passaggi fondamentali
Corte, infatti, dogo avere posto in evidenza continui, adattamenti delle dichiarazioni accusator del Pandico. le contraddizioni palesi esistenti tra quanto dichiarato in istruttoIA e nel dibattimento di primo secondo grado, di per sè sufficienti tificare il convincimento dell'inattendibilită
intrinseca della chiamata in correità, ha dimostrato falsità delle proposizioni accusatorie del moquai mo, avendo accertato e dimostrato, con ampia ed arti colata motivazione e piena aderenza alle risultanza probatoris che 'imputato, detenuto ininterrottamen-
te dal 1972 al dicembre del 1980 (e di nuovo nel 1982)
non poteva avere fatto parte nè della banda ATellb
ne della banda AS, poíche tall bands;
cóme
risulta dagli atti e dalle dichiarazioni di altri per 137
sonaggi che avevano militato, operarono in
RDs, proprio in quegli anni, durante quali
1 BE era detenuto
Per stesse ragioni sottolinea tenzi ispugnata impossibile che sputato abbia
patuto dirigere, abmpre in quegli anni una raffine
cocaina a Muggi nel preast di Monza
dantificato Icuno, com jlcamo GIsepp
pl come à da osolugera próprio perchè detenuto
11 abbia potuto "ingaggiare" nel 1977-1978. TO
EN per conto. det Palilto quindi della N.C.O.
Corte di merita ha poi dimostrato id fa dell'assunto del CA, secondo cui il RB
ro, avrebbe potuto dirigere la raffineIA di Nuggið
trafficare in stupefacenti, nonostante fosse in carcere, perché durante la detenzions´avaya benefi to di numerosi permessi, ottenuti con falae certifi-
cazioni, avendo accertato, tramite l'Ufficio del Gi
dice di Sorveglianza di Livorno e la direzione del
[penitenziario che detto imputato nell'arco di dieci anni frui soltanto di quattro parmesai, tutti di bre ve durata e con l'imposizione di obblighi, o precisa mente 11:5.6.1977, 11 10.8.1978, 11:15.9.1979 od 11
22.10.1980.
Infine rileva esattamente la sentenza gra- 138
11 IC non ha spiegato come UT po tesse essere corrente dei vari passaggi el RB
ro dalla banda TE quella AS e al
'ndrangheta”. raccontare tutto ciò al collabor tpre, essendo del tutte pacifico che UT non in-
durante la deten canṭră mai 11. BA në prica jone
Senza contare che il RBto, nonostant suoi rap ha sempporti di amicizia la comune..detenzione,
smentito le dichiarazioni del IC ed ha regato idi averi fatto parte della N.Co.
fronte delle ample, articolate, argomentazioni con le quali la sentenza gravata ha disatteso le valuta le conclusioni con le quali i giudici di pri no grado hanno ritenuto la responsabilità del prevenu.
to per il delitto contestatogli il ricorrente si
Iimi rilevare che il CA riferisce niente altro che quanto da costui appreso e che non avrabbe potuto inventare AM IU, cbe secondo il gan dico era detenuto non identificato dagli inquiren-
ti e che 'se identificato avrebbe potuto offrire un riscontro alle dichiarazioni di IC. Ma tali con-
sure oltre ad essere critiche di merito all'apprezza mento del giudice, di secondb.grado, st solvono in juna peti tane di principio laddove si afferma che.l $139.
dichiarazioni di IC sono credibili perchè non indica affatto le ragioni che suffragherebbero. 11
Bup assunto mentre hanno un contenuto, meramente ipo.
tetica congetturale, privo di qualsiasi rilevanza.
Identificato dagli in quirenti, avrebbe potuto in una certa misura coniquiren
In chiamate in corre 'inammissibilė sul
Diapo giuridico per Introduce nel processa un manto di valuta di cui nop traccia negli atil. Infine..L'andunte del ricorṛante
to di fondamento laddove afferma che PA no patà, sapers dallo stesso BA quanto da narrato, perchè & smentito dal contenuto dalle atas dichiarazioni IC il quale contraIAmente
si sostiene, nel ricorso, ha sempre afferma di avere appreso da UT nel 1981. presso il car care di Ascoli Piceno delle "ssacre" commesso da TO
[torá in danno dEL stesso RBco è di Almano
[quindi del PA della N.CO., della adesione di aixa _N.C. tränkte BA ad Alcams alle quall 11 presentatore ere collegato e della apparte nenza dEL stesso BA alla N.C.Oi, e non già
costui nonostante la loro lunga comune detenzione
Altrettanto congetturale. L'ulteriore assunto del.
iricorrente secondo cui se IC avesse voluto str 140.
zara 11 BA edlo ed a sostegno, de mental
TO gli sarebbe bast uaĝo del centrini speditfali PortobEL c'era basé dell'inappugnabile dato di fatto cho
PortobEL il pacco risulta effe vamente ar che del centrini non avuta misteriosamente giacchè nel termini nei quali à prospetta to esso non costituisce certo una critica vazione alla logicità della valutazione próbátoIA
Compiuta dal iudice d'appEL, una mera ipotesi una congettura priva di qualsiasi valore sul piano dalla prova anche dell'argomentazione "probatort non heppure contestabile che esse contrasta.com un dato di fatto altrettanto iñoppugnabile, posto in
évidenza dallo stesso ricorrente, esaminato nellaj parte della sentenza concernente l'assoluzione di
TO, che il pacco concernente i centrini fyri-
cevuto dai funzionari di PortobEL che avevano compito di aprirli bicchè l'argomento in se contraddittorio,contra to-
glie qualsiasi validità alla ipotesi prospettata.
54. Egualmente infondato è il motivo del ricorso con
11 quale 41 ricorrente critica la sentenza nella part concernents bassclusione di IP TO
La sentenza con una motivazione immune da 14
Logici del ragionamento, ha fornito la dimostra zion eulla base deal lesepti di fatto acquisiti al processo, debitamente enunciati riticamente va
Mutati che 11, IP, nonostante sus
non ha mai fatto parte della N.C.01 ed. deto in ohlave psicologica che logi spiegazione.
gioni dell'autoaçcash, rilevando
[ca delle to imputato svava. portato nel gieo di pochi mesi due condanne per autocalunnia che ha cercato di serirsi inutilmente in diversi clamorosi processt,
celebrati #gli cimi anni che essendo stato già
[condannato con sentenza definitive all'ergastolo diverse discine di anni di réclusione, la prospetti va di altra eventuale condanna non costituiva certo una valida controspinta al suo agire. Na soprattutto contraddizioni (palesi: la Corts ha evidenzlato nells quali egli
.cadum nel corso delle numerose di chiarazioni rase, dalla, obiettiva contraddittorieth della proposizioni accusatorie, da lui formulate con
+
(In risultanze processuali acquisito nel corso del process0.
Nel dibattimento di primo grado, Infatti,
ha affermato di avere accusato ingiustamente TO,
che era innocente, avendolo appreso da BA Pandi
co nella chaorma del C.C. di Napoli e da US nel 142
carcel CampobasBO mentre in appEL pri chien allo. tesso TO scusa per averlo ingius mente accusato pof Ha.confermató IL memoIAle pre sentato alla Corte di marito e nel quale ribadiva
Le accuse a che mel dibattimento di primo grado depo avere reiterato le accuse alcunt degli attual 1
#ella facoltà di non putati dichiarava di rispondere.
Corte ha poi rilevato che LA
affermato che IP aveva fatté parte melan” dei catanovi (assendo, AM dl FA); del
"clant dei genovesi (perchè AM di GO chiti)
soltanto nel uccessivo interrogatorio lo includeva.
tra gli affiliati alla N.C.O., ché TA DO
scluso che 1'imputato avesse fatto mai parte :
di detta organizzazion mentre D'AM che nella agenda consegnata al G.I. di Bari lo indicava come camorrista legalizzato nel 1981 in appEL negava in che fosse stato fedeliszató,
In questo contesto probatorio motivazio-
nale L'assunto del ricorrente secondo cui la Corte
di merito al di là del suo apodittico convincimento non aveva nessun motivo per pervenire all'assoluzion del IP con formula ampia, sia per la confes sione ritenuta inattendibile unicamente perchè a det to imputato "place intromettersi in process amo-
risco numerose chiamate in correit anche da yaglia spediti da AN
"santista" D'MI. che Corte:nei
rart lippo dei tutto estraneo alla
C inteeb svalutare contenuto di numerosi.
oIAli fatti. arvaniro. essa Corte p con
stars If argomenti dEL schieramenta pro TO^{
proposition assartoIA,
efficacia dimostrat pretesa erronea
lussstone ed interpretazione delle risultanze pro-
da parte del giudici secondo grado,
'di più smentite dalle prove, che giudici di se condo grado hanno esaminato valutato,con: corretto procedimento logico, considerate singolarmente qualè essi plessivamente sicchè la conclusione.
conseguenza sul piano lo sono giunti costituisce sico aturidico;
dell'analisi dei dati probatori emer corso dell'intero processo. della solat.
fase istruttoIA valutati secondo asatti critéri
giuridici metodologici.
Egualmente priva di fondamento à la censura con la quale il ricorrente deduce violazione di legge pes ré la Corte, assolto l'imputato trattandosi di
'appEL dichiarato inammissibile, glacche trattando- 144
di causa sopravvenuta di inammi bilfta gludi alcodice senai del primo compa dell'art. 152
(di procedura penale, ha l'obbligo di pronunciare a di assoluzione con formula ampia quando dagli atti risulti che l'imputato, non ha commesso il fatto oppure manca la prova come nella specie ha riteny to la sentenza impugnata che: imputato lo abbia.
Gommes8.0
56 Nell'ultima parte del complássó ed elaborato ricor tao il Procuratore Generale censura, sotto vari aspet
1. capi della sentenza impugnata, concernenti.
assoluzione di CC UI, FA AN, Tor
tara EN LA MA
Il ricorrente nel denunciare le sentenza di assolu-
ztone di CC UI, dopo avere contestato che accusa del US al CC sia strumentale a quel la nei confronti di TO afferma che US como
{sceva 1 CC da anni;
che lo stesso è indicato in una nota dei Carabinieri come ricco affittuario di ville proprietario di moto di macchine di lusso e quant'altro vale a consacrarne 11 rapido arricchi-
mento; che è indicato da vari pentiti come addetto allo spaccio della droga. alle dipendenze di ATel.
1o; che MO è stato coinvolto in un processo
Cagliari per spaccio di stupefacenti, nel quale
. 145
ato assolto per insufficienza di prove che ce
monte ha cevuto durante. périodi detenzione molte visite de CC UI dalla. vivente Mar
1 ritedad nan har accoglimento
Corte di marito ba dimostrato,.com motivazione ensure sul piano fogica giuridico alutazione della satoda bilità delle proso-
sizioni accusatorie del pentiti e l'irrilevanza degli sacondo la aentenza di primo grado wirebbero un valido riscontro delle dichiaraz del Mellusi
La Corte, prendendo in considerazione ner prime le dichiarazioni di AT RI que in istruttoIA affermacono che 11 CC facev parts della N.
0.0. e che aveva collegamenti Napoli
lementi dell'organizzazione camorristion of Cu-l leon tolo, ed in particolare con i fratelli ZO
detti bocconcini'ha posto in evidenza che nel dib time di oring a secondo grado AT ed in quel lo di secondo grado RI dichiararono di avere dett il falso e di avere accusato CC collegandolo ai fratelli IZ su richiesta del US, per 146.
convalidace la sue accuse impedire spostamenti carico di TO competenza del processo denunciati dal SO. (ber
Orbene la Corte di merito con apprezzamento dei orratto una motivaziona adeguat e pers
itenuto che la attazione ti & vera a che falsa 3:12. chiarazione resa
Iudica istruttore, non, oltanto perchè La versione det due co mputati maggiormente aderente tre risultanze processual f per il ritardo incon-
prensibila, sul piano logico, con il quale tori putati, che pure avevano reso numérosi
davanti al P.M. che al GIdice istruttore, accu sarono 11 CC ma anche soprattutto perchè
[AT che RI, formularono le loro accuse nei confronti dell'imputato solo dopo l'arrivò di Kel
so alla Pastrengo particolare questo ancora più.
significativo fini della valutazione compiuta dal la Corte di merito dalla attendibilità della ftrat. tazione dopo che 11 US, pure in modo ambi guo, ebbe a riferire dei protesi collegamenti del
(CC con la N.C.o. particolarmente con un certo Simone "1. bocconcini" di Napoli, identificati, poll nel ZO, dei quali prima në 1'uno në Paltro
dei pentiti avevano parlato e nella dichiarazione ¥47
appEL dal D'MI, 11, quale riferi che il
US carcò convincere anche lui ad usare.
CC, di essere un affiliato alla N.C.O.
assunto quindi del ricorrente secondo cut la Carte, non avrebbe tenuto conto, delle dichia-
pentiti che ivevano riferito dell'a appar nenza Nocola alla privo di fondamento ad apodittico, perch, non spiega na indica le ragio per le quali CO avrebbe dovuto attribuir
credibilità #ocuse de costoro mosse in istruttorie che sono gli unici ad accusare lo imputato nonostante il ritardo di per sè già sospet to nonostante intervenuta ritrattaziona non in luce alcun, vizio, della motivazione con la quala la Corte di merico ha spiegato le ragioni ed ampikaente per le quali ha ritenuto veridica tale fritrattazione
giudici di secondo grado hanno poi esami
[nato e valutato le dichiarazioni del US, unico accusatore, del CC e sono giunti alla conclusio- ne sorretta de un apparato argomentativo articolato e. logicamente coerente, che esse sono intrinsecamen-
te insttendibili, perchè contraddittoIA e carenti non hanno trovato nelle risultanze processuali cettabili elementi di riscantro. 148
In particolare merito ha sottolineato dalla casione dell'attendibi delle proposizioni accusatorie telluso che costul più volte caduto in cóntraddizioni, dando eraioni diverse contrastanti . ttività
US spacciatore di droga
In evidente, mendacio allorchě, volendo accreditare
1'imputato come persona grado di disporre, ėj
[volt quantità d gostanze stupefacenti (quelt quel)
vrebbe consegnato por sua: tramite FA medovino acquistava la Larg TO) afferma che ge In Thailandia, si recava con una certa frequen giacchè dagli accertamenti compiuti direttameń
dal giudici di appEL è risultato che castui non stato mai in posses passaporto 'documenta qus.
sto indispensabile per ingresso in quel paese
In altri paesi del medio orienta;
che altrettanto pal L'infondatezza della affermazione che lo imputato avesse contatti con apacciatori napoletani ed in particolare con i ZO, come emerso dal la dichiarazioni rese in dibattimento da AT Riccio, che artatamente au sua istigazione) la sua dichiarazione avevano avallato;
che 11 LL
[cade ancora una volta in palese cancontraddizione → con
traddizione non giustificata dall'imputato ne spiege ta dalla sentenza primo grado. dal ricorren allorquando afferas da un lato di avere co conto del CC tra la fins del 1976 del une partita di cocaina FA fran-
Romay CC essere stato accompa pedeaino dall'altro che li ese contatto con to Laputato ta, dopo: rresto dopo laTurațEL, su indicazione di costul
Scarcerazione dalla cus circondaIAle di VA
venuta invece, come accentato dai giudici di secondo grado nel 1978; infine che 11 US, mentre si
[trovave nella caserma Pastrango, telefonò alla conv vente del CC (circostanza queste riferita da cardato anche lui détenuto alla Pastrengo nal dibat mento di appEL, confermat seguito di conte stazione dal US) per inacciarla. secondo Ia
dofina par un fatto certamente grave;
tanto che ella avvertì il proprio legale, avv.Cacciola di Milano.
vero che la incongruenze delle date devono eaE se
Bere considerate con una certa olasticità con una certa approssimazione, anche vero che una certa pre cisione nell'indicazione di dati temporali assume rilievo decisivo, quando, come nella specie, eas costituiscono o concorrono a costituire un elementó
fondamentale ai fini della valutazione dell'attendi- ☐
☐
tratti di testimonio di chiamante correità dichiarazione cusatoIA e della bilità che fatto sia stato ealmente ost es.Bere
La sentenza nata di fronte alle con- traddizioni petute nelle quali il Meliuad
caduto, 'della dimostrata infondatezza cune que affermazioni, rilevanti se non decisive
Tell'sobnomia del giudizio, della ritratazione del
RI, 'primitive dichiarazioni di AT
a quanto riferito dal D'MI il cui valore l'episodio specifico perchè investe la personal la credibilità del chiamante ha valutato anche con rigo logico ed in modo puntuale, gli elementi peterni, che secondo la decisione dei giudici di primo grado ed il ricorrente, costituirebbero, nono stante tutto, un valido supporto delle dichiarazioni accusatorie, a costituiti dal contenuto di talune inter ttazioni telefoniche.
La prima di tali intercettazioni secondo
(1) motivato apprezzamento della Corte di merito irrilevante poichè in Sauna donna telefo nando alla
INlo le comunica che sarebbe andata a far vis sita al US, essendo del tutto pacifico ed incon testabile che tra la INlo ex "entreneuse' 151
locali notturni condannata per rapina att concernenti le armi-
tevano rapporti di conoscenza ed amicizia,
chis data
Da nessuna delle invece secondo
MarinibCorte che l'avvocato org stato messo
Lo dalla moglia di TE, l'affermazione della sentenza del Tribuna essendo fondata.su
Vono: dalla telefonsta secondo accertamento comply to dalla Corte di merito, non contestato dai ricorre risulta che. apporti di amicizia collabo
LL TE, bent razione non erano tra la tra certi CC, NZ TE:
Per quanto attiene all'altra intercetta telefonica.che secondo la sentenza di primo grado be dovuto rincontrare verita dell'assoluzione cile ottenuta dal CC in un processo sup rido ne∙Cagliari per spaccio di stupefacenti corso della quale la INlo parlando com una cur.
to IS afferma che il marito à un buffone, per non avere ancora portato, nonostante ripetuti appunta- menti il "Presidente". la Corte di merito ha rilevato,
ritenuto, con, insindacabile apprezzamento, che la pronunciata equivoca, a quindi, mon prova cunchè, e soprattutto, che non estats alcun valido elemento di prova per riteners che 11 *Presidente?
che avrebbe dovuto, incontrare la donna era il Pre
[dente del Collegio che ha giudicato il CC.
Istono; invece, secondo it, motivato apprezzamento studies, validi motivi ber escluderlo vual perchè
il procedimento era 1'epoca della telefonata ignarava la conclusione. cora in istruttoIA 6
äntora alcun "presidente". quindi,
corrompere, "yüol perchè. assolutong venne conferas ta in agallo a per la semplice ragione che l'accusa tore del occia in primo grado ritratto accusa na confronti di costui, indicando, quale suo, complice
Itra persona, vuoi infine perchè nessuno dei coimpu tati del CC, se inuazione.del luso, apparteneva alla N.C.0, sicchè, considerata
Ca questo an yfavalo, como ha esattamente elleva-
ta la sentenza, essa non certo. idonea convalidare
1'accusa di adesione del Noccià e della INla
organizzazione criminale, capeggiata da UT...
L'asserto della sentenza, secondo cui gli elementi sopra indicati non sono idonei a suffragare le accu-
se del Nelluno, sia per quanto attiene l'imputazione
(ot appartenenza alla N.C.D a quella più specifica
[di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti,
considerato sotto il profilo giuridico è esatto poi. 153
che come già detto, lefápento di riscontr qualunque cura, ave caratters di kertesza non deve essere un fatto meramente conge túrale, abbisognavale esso stesso di verifica,verifica, come invece nel caso in same, poicha dat indicati:
prasi in san dalla Corta di erito disastrano soltanto fabfatents di stratti rapprti tr la Mari
niEL ed 11 US, mai negati risultanti dalle visite che CC. La donna, ma soprattutto..qu erand soliti fargli, durante partado
In cui il US ere detenuto dell'aiuto: econom datog L'eventuale attività illecita del Mac
della donna non convalidano nè la veridicită
delle dichiarazioni accusatorie di costui, nà l'1
tendibilità delle sue dichiarazioni, cio , che
CC gli fornt la droga da consegnare Califano
TO, delle quali la Corte ha dimostrato l'infon-
tazza sulla base di dati ogettivi certi.
La sentenza, poi, ha spiegato in modo plauf sibile a razionale perchè la donna abbia aiutato il
US economicamente durante la detenzione ha
mostrato, che ciò traeva origine da ratti del tutto estranei all' attività di spacciatore di stupefacenti del CC, perchè, come risulta dalla stesse ammia-
sloni del pentito egli avrebbe saputo dell'attivi 154
tà di spaccio da parte del CC dopo to dal carce di VA nel 1978, quindi perioda suocessiva quEL dell detenziona carcere nove tcizia donna angha lal fequentatric della malavita silañoso
transs N.C.q. che come naeque verso
Ta fine del 1975 ed in modo ancora embrionals)
ad un periodo anteriore, rispetto a quEL concerne accused out at dotto.
sentenza, infine, Nitenuto, con zzamento di fatto ade Camenta motivato equi dt, non cenšúrabils, individuare li ragione accusa alla INlo accuga sempre più articolà
con il passare del tempo he confronti del doņña, nella ase pronunciata dal US nel corsol.
del confronto con la IN EL e CC Ad entraal bi, i quali sostenevano di essere stati ingiustament te accusati perchè non lo mantenevano più in carce re, il US replicò che uno dei motivi della cól Láborázióne era anche quEL che tante persone che avevano "l'obbligo morale di provvedere al suo.
mantenimento in carcere da qualche tempo lo avevano abbandonato". La Corte di merite ha dimostrato, sult la base delle stesse dichiarazioni del chiamante.
ate che l'obbligo della INlo e del CC;
159
hastava da fatti circostante del tutto estranee alla chiamata in correità quali partecipi del dEL spaccto del ccusava
vrebbe saputo della attività di spaccio facent Mocci soltanto nel 1978,
1a confidenza' che st'ultimo gli avrebbe fatto questo contesto, le censure ch 11 ricor mueve alla sentenza gravata devono essere di sattese non soltanto. per risulta la RG
risolvono i una tritionatessa enunciationé
fatto del giudice di merito, formu convincimento peraltro, in teraint assertari non dimostra lata tivi, che esula dal sindacato di legittimità
[funzioni istitusionale di questa Corte, ma anche perchè, net termint, in cui esse sono poste hon inci dono sul validità legicità delle rgomentazioni gluridici di probatorie o aui criteri metodologici valutazione delle risultanze processuali e della chia mata di correo, compluta dal giudici di secondo, gra do che tale chiamata hanno ritenuto inattendibils
¡in considerazione delle contraddizioni che ne infi-
ciano le proposizioni accusatorie, dell'infondatezza di talune specifiche accuse, rilevanti ai fini di giu dizio complessivo, della ritrattazione delle accuse di AT e RI,della dichiarazione del Damicq 56
56
dalla circostanza di Indubbla gravità fini del
la azione della credibilità del chiamante, aver egli tatigato AT e RI e tentato mare 11 CC, convincere anche D'MI;:
ca parte della di essere in contatto com spacciatori 04 droga di Napoli.
Con altro motivo fl. ricorrente si duole ferna Ila sentenza di primo grado che ha assolto
FA AN dall'imputagione di cui all'art.416
11'assoluzione dEL stesso imputato.
(dal delitto di spaccio continuato di stupefacenti
Il ricorrente Procuratore. Generale dopo avere affer mato che le dichiarazioni accusatorie del Mellusa
sono pienamente attendibili poichè egli non aveya alcun interes ad accusare. FA Ii altri della vendetta trasversale dalla quale è rimasto:
tina fEL e che nan pub essere individuata
[dato il ristretto numero di persone da lui chiamate in correita (FA, TO, CC) che nella
Camorra; considerata nel suo insieme, sostiene che responsabilità del FA emerge dalle seguenti considerazioni scontata l'amicizia tra l'imputato
TE (che per la Corte non un riscontro per-
chè del tutto pacifical scontati I quoi coinvolgimen jer in process per spaccio detenzione di dr oga, 157'
scontata cointeressenza nell Hippotamus, scon tato che disponeva in Rowa, da informazioni.
della polizia, ch la Corte trascur di considerare b10 recapiti, dovrebbe dirst che, si ricevette da
D'MI irca 250 cocaina più un compenso per la rappresentazione di Capodichino, come campio più cospicua tita che offriva vendita, circostanza quest'ultima che la Cortesi
arta a riteners inattendibile anche korate da pentito BO per riferface jalla sua appartenenza non si comprende
perche debbono assare rifiutate in toto le accuse di cui afferma frá altro, che nella riunione di Caiva
no per sostituire LL fu dato l'incarico Puca'
[41 contrattarlo, proprio fine di assicurarn collab azione nEL spaccio di stupefacenti
La Corte di merito, mentre ha confermato aseoluzione con fordule ampia dell'imputato del itto di cui 11'art. 418 Bis cp, avendo condivi-
sq Is argomentazioni della prima sentenza e confutato le doglianze che erano atate prospettate nel motiei di appEL con motivazione esauriente, e dimostrato alla luce delle risultanze dibattimentali del giudi zio di secondo grado, la infondatezza delle dichia-
razioni di D'TI che i primi giudici avevano 158
itenuto inconferent ai fini del giudizio
.concern partecipazione alla N.C. .. ha invece solto il medesimo ciformando la sentenza di pri anche grado in punto dall'imputatione Lone h a
1976 1978 41 cocaina a fine.
spaccio aentenza di appEL ha confutato gomenti più rilevanti boati dal primo giudice damento del suo convinci cchè la motivazi decisione. orregge, adempis funzione fal affrir una idonea giustificazione del giudizio conclusivo ondo tuato una approfondita.ed ente disemina critica degli elementi decisivi es offerto una lógica congrua motivazione delle
Roni che hai no indotto distaccarsi dal precade giudizio.
In particolare la Corte, riesaminando 1
chiamata in correità dell'TI ha ritenuto, con apprezzamento insindacabile perché adeguatamente moi tivato. che le dichiarazioni accusatorie di costui sono intrinsecamente Inattendibili rilevando e dimó
strando che pur avendo accettato il chiamante di
collaborare con gli inquirenti lo stesso giorno del suò arrestoi avvenuto. 11. 7.4.1903 parlo di FA.
[con inspiegabile, ritardo, soltanto il 26 ottobre 1983 aller giudice struttor gli chiedeva
[sapesse qualcosa di TO, rispose che durante:
riunione CA nel corso della quale
ON (CO AR De Sena, Di Giro
lace, SI Caching) CA IU, fu designato uccadere Casilio, mortó a Roma, gli fu dato tenere i contatti con gli uomini dEL, incarico spettacolo, ra. I quali FA Tortora
spaccia dell irogai ritardo tanto più sospetto la sentenza in quanto in precedenza, interrogato S.Karia Capovetere agostino aveva parlato della riunione di Caivano. senza nominare que imputati,
affermando che si era párlato di omicidi rapine ed altro, ma non di droga;
che nel dibattimento, d'appEL modificando o implici te ritrattando quanto dichiarato ip istruttoIA
afferno di avere sentito. da CA e de CO che Cali
fano era una persona che spacciava droga e che TOtor Ta non ra, camorrista;
che le dichiarazioni del D'TI sono state amen-
tite dal CA IU, dissociato dalla
N.C.O., il quale sentito per la prima volta durante
Il dibattimento di secondo grado ha escluso che stata CA La rlunione di cui parla il D'AG
stino, precisando che si era deciso di tenere una riú -160
nione in RDa riunione pot disdetta in ca
(seguenza degli arcestt of numerosi camorristi e quin di, del pericolo che per tutti. 'una tale riunione
avrebbe comportato;
gostino non sono stat che le dichiarazioni, del nessuno degli altri obimputati, alćunų
\confermate dei quali, come COle AR hanno collaborato ed the a quella miund smplemente con gli inquirenti,
non à suffragata da alcun ne avrebbe partecipato che la dichiarazioni riscontro eaterno,
dell'imputato circa la riunione di CA appaiond poco credibili in quanto è ben difficile che il
D'TI altri, data la scarsa importanza del ruolo che essi avevano nell'ambito dell'organix.
zione avessero l'autorità di nominare l'alter ego di UT, che altre tutto fino a qualche gior no prima era rimasto a Roma per pol nascondersi
Lecce, dove venne arrestato ed infine che D'TI,
rèse le sue dichiarazioni dopo il sequestro dell'agen da di CA o meglio della Gatona. - come si vedrà
1 la pubblicazione della notizia che in essa vi fosse il nome di TO, con due numeri di telefono.
Per ragioni analoghe, anche se non identi ie, la Corte di merita ha ritenuto non fondato ne attendibili le dichiarazioni di D'MI; secondo cui 161
egli avrebb „consegnato circa 260 grammi di cocaina
FA, quale compenso della sua esibizione in
Cupa di Capodichino nel settembre del 1978, vuoi perché tale rcostanza il D'MI abbe
[dopo quarantotto interrogatori durante quali aveva
accusato ine di persone, sicchè mance quel rappor di immediat nella chiamata di corrão che cando la dottrina glucisprudenza titu lace jdagic ibuti del parametri alla tregua qua
If valutare la maggiore c alaore attendibilità delle proposizion accusatorie del coimputato, vuol per addizione. dichiarazione da lui res
Istruttori quella.rqoq, successivamente;
nel dibat timento d'appEL, perchè mentre in istruttoIA ave-
va parlato di numerose consegne di cocaina fatte al
FA, riducava poi questa ad una soltanto: vuoi infine, per la inverosimiglianza del racconto del..
D'MI in una con l'assenza di qualsiasi elemento di riscontro idoneo a suffragare la sua dichiarazione.
ed a superarne la contraddizioni, che la costellano.
Nè maggior pregio, ad avviso di questa
Corte, presentano le censure che il ricorrente muove alla sentenza di assoluzione di FA per il de litto di acquisto di cocaina a fine di spaccio secon-
(do le accusa di US. 162
La Corte di merito, verso un rigoroso ocedimento ricognitivo delle proposizioni accusa ha fornito la dimostrazione dell'inattendibi della infondatezzá delle scuse del. US
sulla base delle seguenti considerazioni ed accert
11 US ha affermato al avere effettuato la pr ma cònsezná di cocaina, ad FA, circa cinque per conto del Nocoba verso 1a. Tine.chilogramm:
1976 glt Intal del 1977 che costul Io acc ompagn a Roma, dove consegnarono drog al cantante in un
locale di via Veneto al piano interratos ssi vamente tutti e tre andarono nell'abitazione di ca lifano del quale, forniva la descrizione mentre in un successivo, interrogatorio, parlando d1 TO affermo che uscito dal carcere di Novera
nella primavera del 1978, essendo stato nel frattempo arrestato TE, ritornando Milano ai appoggi
CC per lo amercio della droga (e. fu proprio nella primavera del 1978 che avrebbe fatto la prime consegna, per conto del CC allo stesso TO)
mentre in un interrogatorio ulteriore dichiarò anco-
fra che il primo contatto con 11 CC lo ebbe mentre
VA nel 1977. il quale in quellaerai detenuto occasione gli aveva confidato che si interessava deli .163
ner dibattimento di pr spacció di stupefacenti quando uacl dat caros- grado affermava vace.
Finchiuso, ATsilo, questi gli disse eva tutto in mano CCriche
escindere alla differenza orbene contenuto che cogliere arsioni come rileva, esatte ente la Corte di merito tre siarazioni esiste non un semplice contrastodue un rapporto aytoncler inconciliabilità:
intatti incomine15 lavorare per conto del
CC nel 1978 p10 qattamente nella primavera di tale anno 'affermazione della sentenza impugna-
secondo cui il US non potè partire da Milano
per Roma assieme al CC per consegnare a FA
la partita di cocaina nella primavera del 1977,
tche. quell'epoca exi non lavorava con 11 Moccia
quindi, non potevano andare insieme cosa di Califa
assolutamente, logica e conseguenziala e dimostra no
1'infondatezz dell'accuse df per Ed invero, rileva ancora l sentenza cha
US non andò nell'abitazione di FA. eme ge dal sopralluogo effettuato dalla stessa Corte di merito, dal quale risulta che la casa nella quale.
indivi 1) US sarábbe stato assieme a CC
,duata proprio sulla base dell'indirizzo fornito dallo 164
completamente diversa da quella tesso US,
ja lui descriita perchè non ata al secondo palterio plano di un palazzo, per accederv evona icendere addirittura cinque scalini hon
Costituito da due o tre stanze. riferito ma da un monolocale con barn fllievo del ricorrente seco cui anl
apporto del Carabinieri risulta che 1'imputató pos-
Stede Roma, diversi. Altri appartamentima, old, la di merito non Ma so in considerazione priva di qualsizei rilevanza sia përché lo stesso corrente, hon specifica ne dice da tale rapporto risulti che l'imputato & possessore di un altro appar-
tamento avente le caratteristiche di quEL descritto:
Jal US,ala perchè una prova siffatta, in ossequi principi del codice di rito spetta all'accusa hon alla difesa, sia, infine, perchè l'appartamento
Hi cui trattasi è ubicato nella zona indicate in un uccessivo interrogatorio proprio dallo stesso LU.
La Corte ha poi dimostrato la assoluta: in-
Fondzezza del racconto relativo alla seconda consegni di cocaina che il US afferma di avere fatto
FA. Secondo quanto da lui narrato, verso la fine del 1976 (in dibattimento che il fatto avvenne nel gennaio del 1977). egli venne chiamato da TE 165
instems raggiunsero lo studio dell'avv.Cacciale
qve erano EN. TO altre due persone quan
CAdo. divennero conobbe in Razienza.
TOtors empre secondo le dichiarazioni del Meiluso
una dt, banconote. Dopo aver rlato circa due or tra di Loroi
la prelay. una capsfor sacchetto cocaine
To consernd. 110 cho a volta lo diede lui perch portasse FA a Roma;
co gli face consegnandolo al cantante in un locale di to, 01 ag da quEL precedente
Orbene la Corte di merito, dopo aver lineato la inverosimiglianza della dichiarazione del
US in relazione alla nspiegabile non spiegata studio dEL presenza del Pasienza e del CA nelle
VỊ. CHOjavy.Cacciola, del ruolo da costoro svolto dalle mo dalità del fatto, coal cose al sarebbe verificato:
condo 11 racconto del coimputato accusator che in ogni caso dalla documentazione proveniente dall'ufficio istruzione del Tribunale di Milano dal to non contestato dal ricorrente – risulta che CA
e. PA si incontrarono é si conobbero soltanto.
nal 1978, e quindi un anno dopo la pretesa consegna del sacchetto di cocaina di cui Melluso parla '*
che avrebbe portato a Roma all'imputato. 166
dichlafants L'inattendibilità
mendacio nel quale gli Incorso e dalle contrad dizioni in cui é caduto, ha indotto la Corte di negare qualsiasi credibilità anche al racconto terioredell'asserita ulteriore consegna che gli avrebbe fatto al FA to canza estremamente generico e come non
Verificabile e controllabi anche perchè il Meltusg ha ritenuto coal egli affario di nominar ragassa' che con lui avrebbe assistito'
1là consegne e che la dichiaratione avrebbe uto convalidare:
La Corte di marito ha, quindi, préso, in considerazione ed esaminato con una approfondita tazione di essi, dati cha secondo la sentenza di primo grado suffragherebbero, le dichiarazioni del ad ha dato una spiegazione logicamente valida con piena aderenza alle risultanze, processuali del berchè ha ritenuto di non condividere le valutazioni le conclusioni dei primi giudici,
Quanto al preteso inserimento del nome di
FA nell'organigramma della banda AS.
considerato dalla sentenza di primo grado quale scontro della attendibilità della chiamata di correol del US, la Corte di merito dopo avere rilevato: 167
che si tratta di un anonimo ad incomprensibile appun formato da due fogli (al centro. scritto. ATel destra VallanVallan- 10, “[nistra due nomi illegib₤1)
[zanca, con relativa colonne di so 1 qual que di Epaminonde): ilevato che in tale appunto nome di³ ed ha dimostrato gon,
arito Insun anco quEL de avv.FE 500
la famiglia D'Adderib
nonchèquella dellfavý, Pecora
pers mini e donne, s auna, secondo la mal accusato di fatto parte della banda
AS o ATella
Ma non basta Ea Corte di meritò ha accertato nomi iscritti in tale elenco tra i quali figura quel dell'imputato sono all ste ai quali Tur
sped all auguri per la Pasqua del 1960. Da tale dat dal ricorrente
✓ non contestato ed oggettivamente significante - Corte pervenuta la conclusione che 11 Tribunale caduto in error allorchè afferma che il nome di
FA è nell'organigramma della banda ASl.
questo fatto ha considerato come elemento di ci-
scontro dell'attendibilità delle di US.
ttament infine, la Corte di macito ha escluso che potesse costituire un valido elemento 168
of riscontro delle accuse di US anche l'amict
(zia -nota – Era FA TE
'analisi della dentensa impugnata, quindi,
consente di affermare che la motivazione della şên÷
tensa conforme al modEL legale poichè essa "pra-
fondamentali caratteri della correttjaenta
semad, della. aderenz a IAultanze proba toIA ace criticamente esaminate utate secondo esatti criteri logici, e giuridici,della dom zannel senso della sua estensione, a tutti ementi risultanti dágli influenti per la formazione dei singoli giudizi e conducenti quella efinitivo, e della logicità, perché si adegua canoni che presiedono alla forma del agionamento a, questo attribuiscono il valore di asto di disostra zione della realtà.
57. Con altro motivo di ricorso il Procuratore Genera
la di Napoli censura la sentenza con la quale lạ
Corta di merito, riformando la sentenza di primp grado ha assolto con formula ampia TO EN
LA MA dal delitto di spaccio continuato jdf cocaina Milano dal 1976 al 1978 e, quindi,
Napoli, quale partecipo della N.C.o., nonchè dal de-
litto preveduto dall'art, 416 bis per partecips-
'zione all'associazione camorristica denominata N.C.O. 167 Prima di prendere, in esame doglianze con nenti l'assoluzione dell'imputató de delitto
Ni cui all di spacció wostans pefacenti nell'ambito di tal rganizzazione crimino opportune per regioni esposit ahohe di
ordine stodologico inare prime lo t(assoluzione qal to di spaccio' di cocaina seconda le
ioni accusatoris déi US l'imputato avrebbe commes80 Milano, prima del suo pas ▪ggio allä Ñ‚¤¸Ó
cama del acche lo stesso ricorrente sottoline resto la sentenza di primo grado strette corre lazione tra le due imputazioni e le due attività.
sembra considerare quella avalta Milano come pr dromica rispetto alla condotta costitutiva del delit to di partecipazione ad associacions delinquere di tipo camorristico, di spaccio di sostanze stupefa-
centi, commessi a Napoll,"
58. Il ricorrente, in proposito, con un primo motivo denuncia, in rapporto alla vátútazione delle dichia-
gazioni di Ville ND quindi, dell'attendibili della chiamata in correita del US, il vizio di travisamento del fatto in quanto la Corte avrebbe omesso di tenere conto delle dichiarazioni di Baioc-
chi TT e relativa alla presenza di TOtorá as 170
sleme, a TE e numerose persone, al clatorante
"La CH Milano di quella città e della quale aveva parlato 11 VI, in uno dei suoi primi inter rogatóri, anche se pervenute dopo la lettura del di-
spositivo anddai in un travisamento fatto in rapporto all'obbligo di motivare l'ameri revoca della ordinanza con la quale, ritenendo neces fini della decisione, avevasania indag sposto 1 certamento di qui sopra.
La censura non merita accoglimento
'esame degli atti risulta, che la Cónte' d'AppEL
4L Napali, accogliendo la richiesta della difesa
[dell'imputato TO, già proposta in primo grado proports motivi di appEL, reiterata nel co dibattimento 11 10.6.1986; disponeva con or det dinanza, la cui esecuzione fu delegata at Carabinier
di Milano, di identificare i dipendenti della trat-
procedere all'esame dei toIA "La CH Milano"
madesimi, onde accertara 1'imputato avesse from quéntato tale focale ed in particolare se negli anni
1975 e 1976 avesse partecipato ivi ad un pranzo as sieme ad altri 13 14 persone tra le quali diveree donne, ed al noto "boss" della malavita milanese,
TE.
All'udienza del 4 settembre (7,4581 e 58 del verbale di udienza) destinata alle erringbe dell
TO, II Presidente della Corte infor-
mo. I difensori ed il di udienza cha brano per mazioni Carabinieri Milana.
L'identificazione del CameIAci dichiara-
personals, Cino momento identificat
Sentiti il difensar opposto alle acquisizione agli atti della docu-
one, salvo eventuale IApertura dell'istrutto-
rt.489. la Corta con ordinanza motivate respingeva la cichiesta della.dr- fesa. disponendo che la documentazione acquisita non venisse allegata agli attile si procedesse oltre nel dibattimento.
Suocessivamente; precisamente dopo la
[tura del dispositivo della sentenza, in data 15 set-
tembre 1986 pervennero alla Corte le dichiarazioni del cameriere Baiocchi. Orbene, tali essendo tanze processuali, la censura del ricorrente fon data per due diversi ordini di ragioni.
L'art.520 del codice di procedura penale stabilisce che il giudice d'appEL, qualora ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti
1può anche d'ufficio, ordinare la presentazione di nuovi documenti, la rinnovazione. in tutto o in parte 172
del dibattimento, l'esame nuove circostanz dei testimoni de primo aludizio l'assunzione.
altre prove nuove. La rinnovazione del dibattimenta
è disposta con ordinenza, che Ber principio le può essere revocate sia esplicitamente,
nanza dibattimental sia implicitamente, omettendo kloa anche soltanto o di tanto in parte. In quest'ultimo caso il giudice dare;
agione della revoca totale arzials hotivazione sul punto, come più volte ha affermat questa Corte, può riteneral fornita per implicito.
quando attraverso le argomentazioni svolte in senten
11 giudice abbia dato suffidiente cagions del prio convincimento, dell'adeguatezza degli elementi brobatori acquisiti e della inutilità totale ovvero barziale della disposta rinnovazion
Orbene, nella specie, avendo la Corte di heritó respinto su richiesta del P.M. l'istanza, della bifesa di acquisire agli atti del processo della documentazione proveniente dai Carabinieri di Milano
non ritenendo che sumaistessero le condizioni richie ste dall'art.469 del codice di procedura penale per jocedere alla IApertura del dibattimento, ha anche
Implicitamente, ma inequivocamente, révocato 'ordin nanza con la quale aveva disposto le indagini e ¨che 173
nser va nel più ampio provedimento con il quale la stessa Corte di merito aveva disposto la rinnova one dal dibattimento.
evidente che, una volta chius discussions letto il dispositivo della senten la Corte non av tuta più prendere, in cons razione le dichiaratoni del Baiocchl ervenute detto, dope la pronuncta del sentenza:
violazione del pr cipio del contraddittorio principia secondo qui il giudice deve giudicare. "iuxta alligafa probáta" cioè in base agli elementi acquisiti processo, qualora di quella dichiarazione, avesse to.
nuto conto della formazione del sub convinciment
Ma anche sotto un ulterioré profila l ce
sura dér ricorrente infondata: la sentenza ha preso in esama la dichiarazione del VI come più oltre si. vedrà a giunta al convincimento della su inattendibilità e comunque della nua irrilevanza ai fini del gludizio, fornendo una motivasione adeguata congrua del suo convincimento e della idoneità dem gli elementi probatori ritualmente acquisiti per la formulazione del giudizio, sicchè è del tutto incon-
ferente parlare di travisamento del fatto (il quale al postutto si configura, come risulta anche dalla re lazione al progetto definitivo' del codice di della prevalent iurisprudenza. questa
quando si concreta una discrasis cepib
"ietu oculi tra l mergenze processuali truzione storite del ata nel senso che tale ricostruzione non.
alcun riferimento atti processuali attraverso usione di un atto manifestamente atatonto
1'affermazione di un fatto manifestamente escluso dagli atti) o anche di difetto di motivazione per omessa considerazione di un fatto decisivo, avendo la sentenza ampiamente motivato sia sulle dichiara-
zioni di villa qia auli inattendibilità delle propor sizioni accusatorie del Mellung, sulla base degli acquisiti
qui detto, tuttavia, che la difesa
'imputato nella memoIA di replica ritualmente positate nella discussione orale prendendo posizio sulla tesi, nel merito, irritualmente introdotta dal ricorrente, ha rilevato che dal verbale di somma rie informazioni del Baiocchi risulterebbe che le per sone che erano assiem TO non erar 13 6 14 che non 1 erano donne, come invece dichiarato dal
VI, má soltanto 7 o 8, tutti uomini, cosi come 175
putato secondo quanto risulta aveva affermato dei quali 11 Balocchianche dalla sentenza conosceva soltanto.TO ed un altro, noto esponen del Partito Socialista Democratico. Anche le altre cens con le quali il ricorrenta agionamentocritica Liter logico dal
1'assoluzio quale la. Corte di merito à pervenuta tivamente agli dell faputato con formula”ämpi
episodi di detenzi spaccio sostanze centi, risultanti dalle dichiarazioni di LL,
non possono essere accolte.
Sostiene, in proposito, il fcorrente Pro-.
curators Generale che i procedimento esteriore che ha condotto alla formazione dal convinciaento del dice nel modivare l'assoluzione di TO perchè il fatto non sussiste, dal delitto di spaccio continua-
to di sostanze stupefacents. costituisce in una al-
mancate valutazione rcostanze e testimonian-
ze che aveva l'obbligo di esaminare vidio logico censurabile in cassezione*
Sul punto ». afferma il ricorrente - al go nerico rifiuto dei criteri seguiti dai giudici di ma rito, si aggiunge quEL relativo alla valutazidni della chiamata in correlta del US, fondamenta-
le nella decisione, perchè la Corta di merito non ha 176
necessario rilievo, sul plano logico,dato.
schi al quali l'imputato esposto ed ha respo
Tamillari comb. dimostrato dalda uccisione stelio AN, la cui causale emerge dalla sent..
tenza della Corta di Agrigento, che esplitt tan ht lega. comportamento processu ichiamante che non trovano una contropartits, nella anen: na Pastrengo
vizio logico della sentenza sull'
incredibilità del SO ancora l emerge pol con assoluta evidenza da une correnta "
serie di onesse o errate valusazioni più che conclu denti al riguardo. Nessun accenno, Infatti,
specifica presentazione cha di US
'MI come uomo di ATel a spacciatore di ga, riscontrata dalltofferta di una bottiglia di
"Don Perignon" in un locale del primo, nè viene data iusto peso alla deposizione dell'agente NN,
proposito della fotografia di cui ha parlato prima
VI, liquidando il teate con l'assurda motivazione che temeva di essere arrestato, coal.come manchereb-
be ogni riferimento alla deposizione giurata del te-
ste CA, cognato di US, al quale la Corte
avrebbe dovuto credere sollecitarne l'incriminazio ne per falsa testimonianza, Le cet ire non possono essere accolte
La Corte di merito, come Fraulta dall'apia ed lata motivazione ha sottoposto ad un attento appro fondito esane dichiarazioni del US:
che secondo sentenas di primo grado confere idicità.
parve convincimento, sorretto da un insieme di argomentazioni logicam corrects piena adare risultanza r suali, che la preposizioni accusatorie di detto Coimputato valutate in rapporto tutte le acquisizioni processuali ed alla posizio-
di CC • FA, sono inattendibili, perchè
costellate da palesi e gravi contraddizioni o infi-
dal mendacio.
giudici di secondo gradó hanno, Infatti,
liminarments, rilevato, TOnendo una spiegazione plausibile e adeguata del convincimento al quale si sono giunti, perche fondato su sicuri elementi nziali di rilavinte significativitacirces su con derazioni logiche appropIAte, la strumentalità
delle dichiarazioni di VI, rispetto alle successi-
ve accuse di US, sia per la påløse pretestuosità
della giustificazione, addottal poichè come risulta dell'interrogatorio, egli non parlo affatto del seque-
stro di persone per il quale era detenuto, ma da altri 178:
donde dal. qualf temeva a intenzione di collabo ma unicamente del
"CH Milañol Incontro. di TO ATella
nonchè l'inverosimiglianza del racconto del VI
proprio ondine pranzo essendo poco cred bile che. ATel 10 sao VI potessero quentare' in pieno entrambi ricercati percha colpiti da divardi ordini di batture, anche per eggio un ristorante posto centro di Milano ad ravissima distanza da, un CommissaIAto di polizia da una stazione dei Carabinieri lla conside
Trazione che il VI nel corso del dibattimento di appEL, a fronte delle contestazioni che gli venne.
mosse; disse di non ricordare più nulla në dei pranzo al ristorante "La CH Milano" nè della ografia della, quale, aveva parlato in istrustoIA;
,
Comportamento al quale non può non attribdirsi,
assanza di elementi idonei suffragars un giudizio contrario 11 significato processuale di una implfcl ta ritrattazione.
60. La Corte di merito in questo quadro. ha pol preso in considerazione lo accuse del US diɛay
re ricevuto da TO nel 1977, nella studio dEL
avvocato Cacciola di Milano, ov era stato accompą-
'gnato da TE, un pacchetto contenente da cinque setts chilogrammi di cocaina da portare FA
a Roma dopo avere sottolineato a dimostrato 1'in-
rosimiglianza, alla stregua, delle regole della lo gioa dell'esperienz di detta accusa, dedotta dal la modalità del fatto, dell'equivocità det ruoli tribufti TO: (fl quale all'arrivo di TE lello stesso luso avrebbe aperto una valigetta
"vantiquattror plena di soldi) TaEL, del-
inispiegabile ed inispiegata presenza di CA, Ro-
berto a di PA CE, e dal comportamento dell'avvocato (il quale dopo avere parlato per oltre due ora con gli ospiti avrebbe consegnato al US,
tale colloquio avrebbe assistito, il pacco,che
con la droga), ha altresi dimostrato la totale infon-
datezza dell'accusa, poichè dalla documentazione de del
1 Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano à 1801
tato, in modo inoppugnabile, che RT CA e Fran-
(cesco PA al conobbero per la prima volta nel
1978 e cioè un anno dopo l'episodio narräta dal Mel-
luso.
La sentenza ha poi provato,, fornendone dimostrazione, la falsità delle accuse a CC, per conto del quale il US avrebbe consegnato a TO-
cora due partite di cocaina, di notevole entità,
alla luce della contraddizioni nelle quali il pentito caduto nell'accusare il CI Ia moglie, della:
ritrattazione di AT, Raccio i quali hanno di chiarato di avere accusato quest'ultimo di aver to parte della N.C.O avuto contatto.com spacciatori napoletani di dr di analogo tenta riffutarši}compiuto con D'Amico che
tstigazione dEL stesso US;
citrattazione ri dica, in quanto sia l'uno che 15 tra tomuta pantibi, che and re diecine di intari fecero il nometori, senza mai parlare del Noccie,
la prima volta soltanto dopo l'arrivo di MELso
alla caserma Pastrengo Well'interrogatorio nel so del quale costui accenno a contatti che lo stesso avrebbe avato can:un certo "ON" o "i fratelli.
bocconcino" (identificati, poi nel fratelli ZO)
trafficanti di droga di Napoli.
ELla dimostrata falsità di tali accuse, le uniche circostanziate dotate di una certa specifi- cità, dellä genericità delle altre dichiarazioni accu-
satorie, prive di qualsiasi riscontro, delle gravi perplessità suscitate dalla sequenza delle date nelle quali egli avrebbe consegnato le partite di droga
TO ed. FA (le cui posizioni si intersecano)
che, cost. bome dal chiamante indicate, finiscono in parte con il coincidere con i periodi nei quali egli” (detenuto (come sentenza ha dimostrato nell'ar-
contara le accuse révolte FA CC); ha tratto il convincimento, con apprezzamento di fatto.
si sottrae à censure in questa sede perchà
guatamente congruamente motivato dell'inattendibi iità intrinseca de chimmata di correo, altrettucto non convalidata da alcun elemento di riscontro.
sentenza impugnata ha poi ritenuto, fornendone spiegazione azional ché contraIAmente
(quanto ritenuto dal print giudic e dal ricorrente,
non stiste alcuna prova sicura dell'appartenenza del US alla bande TE, perchè essa & affer-
mata con notevole ritardo dal VI (che ebbe a dir-
le solo durante il dibattimento di primo grado e dal
IP (che: escindere dal suo comportamento processuale, caratterizzato da continue accuse conseguenti ritrattazioni, ne parlò solo in appEL)
stata esclusa #empre da SG che non ave difendere l'impu va intereaad alcuno ad accusare che il telegramma invinto tato da ND,
da TE a US non ha im að alcun significato sul piano del riscontri circa l'appartenenza del Mal
luso alla banda TE, perchè si tratta di un legramma di auguri cumulative inviato a sette persone, con le quali ers stato detenuto, compreso il US, .182.
Fed in occasione della Pasqua
62 In questo quadro deve ritenersi priva di fondamento cansura secondo cui la Corte non avrebbe esplici amente menzionato le dichiarazioni di D'MI
quale ebbe ad affermare che TE teneva in de considerazione LL iscontrata dall'offerta a una bottiglia di "Don Perignon", in qn locale del pIAb, incorrendo nel vizio del difetto of vazione per omessa valutazione, di un fatto decielvol giacchè tale vizia, secondo la giurisprudneza costan te di questa Corte, è configurabile soltanto quando il giudice of merito omette di considerare circostan ze di fatto di tale rilevanza sotto il profilo pro-
batorio, che ove fossero state examinate avrebbero.
condotto ad una diversa decisione, e don anche quando
11 gludice, che è libero nella scelta degli elemen-
ti da porre a fondamento del giudizio, ometta dal prendere in considerazione elementi marginali condari ai fini della formazione del giudizio, o coazione del munque tali da non incidere aul convincimento, ade-
guatamente motivato, al quale egli è pervenuto sull base degli elementi da lui ritenuti prevalenti'a cisiviy fini della decisions
Cio detto deve rilevarsi che la dichiarazione del D'Amico che non è convalidata da alcun elemento, 193
cendo tautologico affermare che essa riscontrata dalla sua stessa dichiarazione che fuoEL ebbe ad offrirgli una bottiglia di "Don Perignon" non ha
all'economia del giudizio alcuna rilevanza, sia peri ulla ggiunge, all dichiarazioni di villa Sab
filippo non alimina corto il contrasto ceo le verse ed antitetiche dichiarazioni di LA ed
ND, sia perché la Corte di merito ha preso esame le dichiarazioni del 'MI (il quale dopo aver affermato che TE teneva in considerazione
11 US subito dopo precisava che il medesimo non conosceva nè TO, nè FA) nella parte con-
cernente l'esposizione analitica e critica degli.ele:
menti e delle argomentazioni con le quali 1 Genten™
za di primo grado aveva posto a fondamento del gludf zio di responsabilità dell'imputato, proprio in ordi ne ai delitti dei quali era accusato dal USf ha riportato le que dichiarazioni accanto a quEL di
VI ⚫ IP, in tal modo dimostrando di tanute presenti nella formazione del suo convincimento,
D'altra parte La sentenza con corretta applicazione delle regole logico-giuridiche attinenti alla valuta-
zione della prova ha ritenuto che quand'anche fosse provato: - a tale prová manca che 11 US spac-
classe droga per conto di TE, non potrebbe da 1.84
ciò inferirai che egli tale attività abbia svolto.
anche favore di TO, senza incorrere in un dento salto logico nella posizione della argoment zione probatoIA, che anzi le contraddizioni la,
mensogne accertate nelle sue accuse a TO aon dt. CC della NEo FA,
parte concorrenti degli stessi reati contestati to imputato, portano ed escludere, secondo.
sindacabile apprezzamento del gludice di merito,
chè congruamente motivato, che esso abbia detto la verità sul TO
63. I giudiol di secondo grado, contraIAmente a quanto ai afferma nel ricorso, hanno preso in esame valu
tato, con approfondita e logica analisi, le dichia razioni di VI NN e CA sull'episodio la fotografia che, secondo il US lo ritraeva assieme a TO, sotto il duplice profilo della veridicità dell'assunto del chiamante della levanza nel quadro probatorio delineato attraverso l'analitica disamina delle proposizioni accusatoris del chiamante in correità, e sono pervenuti, con som tivazione ampia, articolata a logicamente corretta.
alla convinzione, convalidata da sicuri elementi pertinan costanziali'e da considerazioni puntuali ti, che anche su tale punto la dichiarazione del 135.
luso non sttendibile
In proposito sentenza, che, mentre
11 VI afferas di avere visto la fotografia, che ritraeva 11 US TO ad..una agaz
per
contro
SganzeIA, che avev visto ancho luy,
mEL stesso torno tampo, album delle fotogca-
US aveva con: ad Ascoli e nel quale he grano le foto di numerosi personaggi dEL spettace.
bo, p10 not o meno noti, tá escluso che vi fosse an che quella di TØ che esiste un contrasto sen-
sibile tra le dichiarazioni del US e quelle di
IS le cui implicazioni sul piano probatorio la sentenza ha esattamente individuato e posto in eviden- za infatti mentre 11 US afferma, per sottolinear ne la valenza probatoIA, che la foto venne scattată
in un appartamento privato, adibito a bar "garçonniere"
per
contro
VI afferma che la foto era stata fatta in un "night club" ossia in un locale pubblico;
ad infine che la mancanza della fotografia impedisce qual slaai valutazione al riguardo.
A tutto ciò va aggiunto che nel dibattimento di secon do grado VI affermo di non ricordare più nulla del la fotografia, perchè era uscito da poco dal manico-
mio giudiziario,
A Corte di merito, in siffatto contesto, ha anche 86
ssaminato.con ampia articolata indagine, le di chiarazioni rese dal US nelle varie fasi del proteo, a proposito del modo, del tempo e del luogo nel quale detta fotografia sarebbe stata fatta ed ha evidenziato le contraddizioni;
le'aggiunta Ie.ng dificasioni delle quall tall dichiarazioni sono co-
stallate, in particolare sottolineando, tra l'altro, in istruttoIA dichiarò che he CC lo Lavite ad' accompagnarlo nell'apparta mento dove 11 aspettava TO con due ragazze me tre nel dibattimento di primo grada dichiarò che gli andò nell'appartamento. "bar garçonniere" invitato da CC e che ivi trovarono TO assieme ad uná
sola ragazza (la stessa che sarebbe stata in compa-
gnia dell'imputato allorchè gli consegnò la terza par tita di droga) a che ad un certo punto giunse una altra giovane (se non sbagliava a nome SY) che, ad un certo momento della serata, scatto una fotografia
, poi, andò via con lui, aggiungendo che dopo qual-
che giorno CC gli mostrò detta foto a lut se ne appropriò; ma sempre nel dibattimento di primo grado durante il confronto con TO, modificando le pre-
cechti versioni del fatto, afferma che nell'apparta-
mento vi erano lui TO, CC, SY e la LA
(e non più la ragazza che ora assieme all'imputato
'durhte la terza consegna della droga) che era arri- 187
appar vata nell'appartamento per scattare la fotografia assieme ad un fotografo professionista;
ma nella fo tografia nessuna spiegazione al ríguardó eglí
apbe dare non era ritratto CC, che pure era asalome ..loro.
gludier di secondo grado siffatto contesto, hanno anche valutato ed esaminato, con al-
trettanta puntuale aderenza ai dati processuali,
affermazione del US, accettata dal ricorrente fatta propIA dalla sentenza di primo grado, di vere inviato l'album contenente la fotografia di
TO e di altri artisti al cognato qualche giorno dopo il matrimonio, con sua LA, e di avere poi scritto al medesimo nel mese di giugno-luglio 1983.
di distruggerla, aderando al pressante suggerimento dell'agente di custodia NN, allors in servizio presso il carcere di Ascoli Piceno, giungendo al con-
vincimento, sorretto da un complesso di argomentazio ni logicamente corrette e pregnanti e, come tale in-
censurabili, che l'episodio narrato dal US non è.
attendibile e che la primitiva versione del NN
di non avere nè visto ně suggerito al US di distruggere la fotografia, considerate anche in rela-
zione alle contraddittorle dichiarazioni del chiaman-
te in correità sui modi * sulle circostanze nells qua ૪૪
sarebbe stata fotograIA scattata della inat del cognato, quella rispondente al riguardo la Corte di merito:
Me avendo: 11 NN prestato, servizio ad Aecoll
sino al giugno 1983, à poco probable.
ego) di esper che giorni avesse potuto ricey chi
che da circa.
an nessun eva più visto (percue sarebbe in possesso del cognato);
2) che: dave escludersi che ne giugno-luglio 1983
se un qualsiasi interesse, a distruggere una
IA che, non provava niente contro nesauna, poi chè in quel momento si procadeva a carico di TO
unicamente per il delitto di cui art.416 bls,
la foto diven ta importante soltanto otto mes:
dopo, quando US rivelò, di possedere tale foto grafia accusando l'imputato di spaccio di sostanze stupefacenti per conto di fuEL CC e, par-
tanto, i camorristi e gli ignoti protettori di TOto
ra non potevano sapers in allora l'importanza che detta fotogreffa avrebbe assunto, ben otto mesi dopo.
L'asserto del ricorrente, secondo il quale la sentenza avrebbe sbrigativamente ed immotivatá- 1.89
ritenuto inattendibili le dichiarazioni d i NI
NN non avrebbe dato 11 necessario, pes alla, fotografia della quale ha parlato US,
con lui VI non fondato, poiché, come la Corte di merito al convinci mento di-
verso da quEL dei primi giudici, sul1
una motivazion approfondita tesa tti ed. Influenti
flni dei singoli giudizi confluent)
vo lutati prima analiticamente a poi nel insigne con riferimento al contrasto. le dichia delfa contraddittorieazioni di SG
tà dalle dichiarazioni in punto del US.
In questa prospett la censure del ricor isolvono in critiche di mero fatto, che on oltre non essere proponibill in questa chè i giudici di secondo grado hanno fornito una spiegazione adeguata persuasiva delle ragioni del la conclusione alla quale sono pervenuti, sono ancha parziali perche isolano tale aspetto della dichiara-
zione del chiamante in correità, dal contesto delle.
altre risultanze processuali, nel quale necessaIA
mente sotto il profilo del metodo della valutazione la prova, si colloca, per 1 intims, connessione;
tra di essa. 190
ultimo va llevato che la sentenza lu pugnata ritenuto che il US accusó Tortora del delitto di spaccio di stupefacenti par dai privilegi poter fruita del benefici immediati out poteva godere dalla detanzłone di fuori.
delle trutture carcerari dei qualt anche opinabili quel momento, vrebbe potu oder Cuanfo, tale convincimento tratto di debitame ito inuncin specificat come BU ON lorquando gli venne comuni da notizia del suo trasferimneto in carcere anche se. trat una strutture differenzia culminata nella larvata minaccia di ritrattore 16
Cuse)
D'altr ver come questa Corte.
vato che: iteresse del chiamante di godere di dati benefici provisti dalla legge o comunemente
[ticati in favore coloro che collaborano con gli inquirenti all'accertamento della verità non alex
tale da far riteners, quale dato acontato, il mendacio del chiamante, e quindi negare alla chiamata in correità rilevanza probatoIA, ove le proposizio-
ni accusatorie siano fondate tali ritenute dal gi dice di me ito' averso un rigoroso vaglio dell'at tendibilità del chiamante, però anche vero che la 191.
mancata Individuazione di uno specifico interesse de chiamante ad accusare, altri uba diversa Cone
dell'interessa non può fare riteneré fondata ed atten ibila chiamata in obrreità qualora, come nella speofs, se ne dimostri aliunde inattendibilita soggettiva.
Per quanto attleme infines La vendettá
trasversale canai brata dal rente come dato di: riscontro delle proposizioni accusatorio, altra quanto rilevato in linea generale, la Corte ha sotta
lineato che la causale della uccisione di US
AN, non stata ancora cffarita o comunque
.bili In modo certo. definitivo che l'imputato,
come risulta dalla sentensa. come ha osservato la ente pre-difesa dell'imputato nella memori sentata nel giudizia davanti # questa Corte, non accu so soltanto CA, PA, TOte CC me an-
che la INlo, la LI ed altri e attraverso
CC, anche i ZO;
L'analisi della motivazione della sentenza delle censure del ricorrente Procuratore Generale,
che sono state integralmente riportate, consente in conclusione di affermare che la Corte di mérito
è pervenuta al convincimento dell'inattendibilità del Ta chiamata in correita. quindi, all'assolusion e dell'imputato,
unico accusatore TO. elazione ai de si in Milano nan. sulla base di una aprioristica e riduttiva concezione della c hiamata di correo ma attraverso nališi, approfondita auriente, in tutti i suoi passaggi, ed una lucida.
disamina delle ichiarazion del: KE 'rese vario del giudisic valutate anch altre mcquisizioni processualt in relazion evidenziandone 1 inattendibilità, in un giudizio sintesi che ricomprende all elementi favorevoli che quelli contrari imputato, debitamente enuncia valutati, secondo cor retti canoni logics
. ha for nito spiegazione, con motivazione congrua guata, delle scelte operate, ed ha illustrato * dato
contezza delle ragioni per le quali si discostatà
dalle valutazioni operati dai primi giudici, quin
di, eksa è immune.da quoi vizi o difetti (travisamen to del fatto, contraddittorietà, omessa considerazio
(ne di fatti decisivi o illogioita) che comportano,',
sensi dell'art.475 n.3 .p.p., la nullità della sentenza.
In questa prospettiva la censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, come chiaramente emer- 193.
ge dal ricorso, sotto l'apparente denuncia di viti della motivazione, in realtà costituiscono una crit
[pa, non sempre aderente alle risultanze procesau degif accertamenti delle valutazioni del giudice specie quando implichino, come nella luzione di contrasti testimonial la ta tra divergenti inte etazioni versioni,
L'indagine sull'attendibilit del testi delle chia mate in correi ciñcostansla probatori, sottraggoną.
controllo di legittimità, quando il giudice o rito ritenga come rispondente verità obiettivi una piuttosto che l'altra delle ricostruzioni del fatto prospettatogli, purché in motivazione sia, com'è nel ente ed immune.. caso in game. congrua ed esaur vizi logici del ragionamento. 64 Il ricorrente non ha proposto alcuna censu nst coh fronti dell'assoluzione dell'imputapo, lativamente all'episodio di spaccio del quale egli fu accusato dai coniugi RG-NI, sicche deve ritenerr si che la sentenza relativamente a tale capo sja passata in giudicato. Ed invero poichè le azioni, peng sono tante quanti sono gli imputati la Imputazio
nie per ogni imputato tante quante dono le imputazio nl, i singoli capi della sentenza sono autonomi ad 194
ogni effetto giuridico quindi, anche affini dell'impugnazione.
Ne consegue che, nonostante diversi capi 1000 tenuti in una sentenza, documentalmente.. don' la 11 giudice di rito statui to e distint imputazioni clascun cap propIA autonomi e individualità e quindi, Il capo capi della sentenza non investiti dal ricorsg,
passano in cosa giudicata
Soltanto "ad abundantiam. per comple Za va evato che, la sentenza fornisce la prova logicamenta inconfutabile, dell'infondatezza della dichiarazioni accusatorie, della NI e del
RG, attraverso una penetrante ed esaustiva ana elementi processuali rilevanti-lisi di tutti fini del giudizio, con dovizia di argomentazioni 16-
gicamente corrette, ed ha confutato tutti gli argo-
menti posti dal giudici di primo grado a fondamente del giudizio di responsabilità, enunciando e spiegan do le ragioni per le quali i giudici d'appEL si
". sono discostati dalle conclusioni della sentenza di primo grado, con motivazione adeguata e congrua, "
che si sottrae a qualsiasi censura.
65. Il ricorrente, infine, con un unico ed articola to motivo di ricorso si duole dell'assoluzione del l'impu 195
tato TO EN LA MA dal delitto di all'art.416 bis del delitto di spaccio commessi in Nacontinuato di sostanze atupefacenti,
oli, deducendo la nullità della sentenza per travi samento del fatto, contraddittorietà, difetto di mo civazione ed errónea tazione delle chiapate In
conreità, plurime specifiche, delle qualr l'imputar to seereb aggiunto.
6. Con il primo motiv 11 ricorrente Procurator
premesso che la Corte di merito indegne delle nuove frontiers del garantismo ha assolte Tari
tora EN LA MA da entrambl reati in testo per l'inattendibilità intrinseca dei suoi chia-
manti in correitl nessuno escluso, it provato sendah cio in cui sarebbero incorsi taluni dei suoi accusa-
tori e soprattutto per i mativi che avrebbero ispl-
rato le farneticanti accuse di cui IC in relazio ne ad un preteso torto ricevuto, quando venne a comb-
scenza che il nome del popolare presentatore di Porto
bEL era stato letto in una agenda del "santista
CA" afferma che la Corte di merito incorsa in un vizio del travisamento del fatto, poichè dalla mis siva della Questura di Lecce, risulta in modo incon-
futabile che l'agenda sequest 11 15.3.1983 venne trasmessa in data 18.8.1983 al giudice istrut tore 195
del proseso de qua dispose l'allegazione agl atli che la nota .659/82, richiamata dalla missi
5.8.83 della Questura di Lecce era diretta trati che avevano disposto la cattura del Puce
conteneva esclusivamente notizia dell'arresto del
Orbene, sostiene il ricorrente Corte
'impostazione della difesa c Indios, ne refuse" "TO TOton coma L'occasione colt dal IC per accusare il presentatore, incorre autentico travisamento del fatto perché IN-
stra di Ignorare che: IC, quantomeno nel momento nome di TO in cui indusse NI ad annotar)
tora nella. agenda, per poterlo contattare no osala 11.28.2.83, già aveva parlato del presenta come camorIAta e spacciatore di droga, Bacon
do notizie ricevute da CU in persona nel corso della comune detenzione nel carcere di Ascoli Piceno
La doglianze a párare di queste Corte, non merita accoglimento.
La Corte di merito nel prendere in considerazione nell'analizzare, in modo sistematico ed approfondito le molteplici dichiarazioni del IC rese al ed.al N., constat ohe 11 medesimo nell'inter torio del 21 marzo 1983, aveva elencato una lunga 197
(categoIA hella rie di camorristi ed. ad honorem"
quale includerà poi Tortor perchè ritenuti personas che godevano evano particolare posizione nell'ambito dell'ambiente: politico ociale (come
11 Sindaco La AR, RA, Avv. NG Madonna, Are IN, riservand
Chiusur dell'interrogatorio di fare 11 nome di sepaone, entualmente sfuggitegi al
In quEL stesso interrogatorio
"dalla fregatura che UT aveva intenzione di fa
ontra ead. "UT" fornitori, secondo conto di IC-CU, di droga della N.CO
non accenno a TO;
marzo dEL stesso mess prosegue la sentenz momento dell'arresto di CA IU uno dei
santisti" di maggior spicco della N.C.O. ed in quel momento "alter ego" di UT - vonne sequestrata una agenda nella quale era critto up tome don '80-
canto due numeri di telefono, senza prefisso, letto fino all'interrogatorio della ON amica convi vente di CA
- Come EN TO.
11 28.3.1983 - anim cinque giorni dopo. laj comunicazione dell'arresto del CA nell'elenco dei camorristi, battuto macchina e consegnato al
P.M., contemente il nominativo di 240 persone. il IC Includeva il nome di En o TO enza aggiunte, Nel successivo interrogatorio marzo affarnava. giunto al carcere di
1981 UT parlo della ra che yaleva a. MM ed UT ( cioè pagare prima partiti che coatoro avrebbero dovuto consegi
N.C.O., in modo de conquistara la loro fiducia
una volta ricevuta an roana partite fanme due non pagare la droga) avrebbe parlato di ana koga fregatura tta da EN TO BA
ed AM due spacciatori di droga che van a Muggið ung raffineIA di cocaina che avevano pr sentato lo stesso imputato alla famiglia PA di
Milano che 10 aveva nominato camorrista da honor on
BA, sempre secondo la dichiarazione del IC
aveva consegnato a TO una partita di cocaina del valore di circa 50 milioni, che costul nom pagato, affermando che la droga era andata smarrita.
La Corte, sulla base di tali dati, del riferimento,
contenuto nella missiva della Questura di Lecce del
5 agosto 1983, alla nota n.629 del 23.3.1983 dirattal
.
all'A.G. di Napoli, nonché delle gintificazioni, dimo-
stratesi infondate, con le quali il IC cercò di spiege ritardo con il quale aveva parlato di
TO, quale camorrista "ad honorem", benchè tali 199
camorristi avesse già, elencato durante l'interrogato rio del 20 marzo, eftenne opportuno, nel quadro della disposta vazione del dibattimento df disporre delle indagini per conoscere IC era in qualche modo venuto a sapere, prima di fare il nome di detto imputato, sequestrata Puea
taki, Indogioi dà atto la sentensa diedero negativo, poichè funzionari della
Queatura di Interrog guardo, dich rarono chiarirono che essi trasmisero agenda s questrata al CA all ufficio istruzione di Napoli
soltanto 11 6 agosto del 1983 e di avere, sempre ne là stessa città, informato della loro scoperta la
IN (e non i Carabinieri) di Napoli.
Ciò precisato secondo quanto risulta la stessa sentenza e rilevato;
come esattamente anno ta il ricorrente Procuratore Generale, che ogni di versa illazione circa la data nella quale (5.8.1983)
l'agenda venne trasmessa agli inquirenti del processo presero cognizione, è contraIA e smen-"de qua tita dagli atti processuali, deve,
, escluder- si che i giudici di secondo grado siano incorsi, nel-
la motivazione della sentenza, nel vizio del travi-
samento del fatto.
Premesso infatti che il travisamento del fatto, che 200
di regola inammissibile come motivo di puð: ssere fatto valere in cassazion soltanto guar cisolvendosi in un vizia logico della decidendi , determini mancanza a contraddittoIA
della motivazione, attraverso l'ammissione alone manifestamente erronea di un fatto, inve obiettivamente risultante escluso dagli atti fondamento della 6tensa, dava aclu giudice, posto dersi nella specie, configurabile i pre-
detto difesto della divazione per le seguenti rap ni
In primo luogo la domanda che la Corte
ed alla quale essa stessa hamerito ai posta to risposta negativa non ha avuto alcuna influenzı
nella formazione dei giudizi probatori che la senter za pone a fondamento della assoluzione dell' imputa- to- della "ratio decidendi", e costituisce quindi un "obter dictum" del tutto irrilevante e perfinoi estraneo, dall'economia del giudizio.
In secondo luogo, qualunque sia il valore,
sul piano della rilevanza in termini probatori dells chiamata in correità del IC, è pacifico che l#
Corte di merito ha ritenuto, come si vedrà esaminen do ex professo de argomentazioni della sentenza.
rapporto ad apposita censura da parte del ricorrente, 201
perché delle accuse di individuare la ragione,
del Pandice, 10 nutrito nei confronti rancar dall'imputato la questione del "centrini , che lo videro, assieme al BA, coinvolto in una lun-
ad aspra cóntroversia con la Rai TV
ARra personalità. de medesimo.
Infine, sentenza non contiene alcun ri ferimento, esplicito o implicito, alla agenda per dedurre questa romanti nella valutazione delle prime dichiarazioni accuse torie del IC;
che è un dato che da solo aselu-
de la configurabilità del vizio dal travisamento det fatto..
37 Ineriscono al travisamanto del fatto. bempre, decon-
11 ricorrente El vile logico della no e l'omessa valutazione del riscontri, che, confarse-
rebbero sul punto 11 racconto del IC. Il "perchè"
TO, che dovava haqi isaIAmente trovare una r sposta, stato dalla sentenza individuato nella follia del chiamante in correita, autossaltatosi nell'esigenza di una vendetta per un torto non rice-
vuto. Tesi che la Corta ha cercato di suffragare con f richiami ai precedenti penali dell'imputato,
che conclamerebbero la reazione sia pure abnorme del IC, ma per torti effettivamente ricevuti, 202
non certo per una ruffo consumata in concorso con rbaro, proprio al danni di TOtara Tella RA.
Venuta meno la causa scatenante dell'ass rita follia perchè IC prima ancora di sapere stato rinvenuto ne che il nome di TOtore.
riferito a QU ritenuta di CA
quanto appreso da UT;
la Corte rileva il ricork rante non poteva trascurare i riscontri, cominci
da quEL obiettivo, costituito dalla lettera
QUri che, perdut i contatti con Pandice, al ritorno a TOino, di sua iniziativa cerco di contat tare TO, con una lettera che non può lasciare dobbi sulla sua specifica finalità a della quale la sentenza gravata si è liberata con una palese inter pretazione letterale del suo contenuto, spentendosi peraltro con il valore attribuito in premesas al linguaggio camorristico di cui la lettera à pregná.
Attribuire, infatti, allo scritto in que- stione afferma 11 P.G. la finalità di interessa-
ra TO alla riforma carceraIA ed in particolare al contestatissimo art.90, è del tutto arbitrario,
'poichè in esso non v'à la minima traccia degli argo-
menti in questione, così come à arbitrario e contrad dittorio interpretar la frase "siamo tutti figii dEL stesso Padre" con un richiamo al Signore quan- 203
do nel linguaggio camorristico ci sf sempre riferi ti. UT.
Infine la Corte sempre secondo il icon rebbe trascurato niscontri costituiti dalle affermazioni di altri "pentiti come BA
aha di RS parlato come di un splice fiancheggiators della N.C. di D'MI, nella versione del fatti quando ancora non aderiva ovimento TO' di D'TI, out inquirenti che lo avrebbero costre tto iad accusare i presentatore, non escludono rità della primitiva. dettagliata chiamata in cor-
reità di AT, che dell'acquisizione alla capor del presentatore. avuto notizia molto tempo avuto prima da IN, cognato di UT di scattl,
che pur negando l'appartenenza del presentatore alla
N.C.O., afferma che UT può esser e ventato per questioni di prestigio;
di TR, che pur se generico nell'accusa a TO, non aveva, però, alcu na ragione di mentire;
di D'MI e di Di MO,
che non potevano accodarsi alle accuse di IC,
contestato dal ."summit" della camorra.
Ně. infinė, ai rileva la Copta merito ha tratto le logiche conclusioni delle ritrattazioni au TO, non congiunta a quelle di FA, Che 204
quelle accuse confermano nel racconto di D'Am
D'TI.
Certo. prosegue il ricorrent quanto sopra accennato consacra una prova nerament indiziar carico di TO camarrista spac drogs, come: tale indicate nel racconto of
Cutalo, poi iferito da IC. Indizi, perè, an per quanto riferiscono TO c gid in precedenza legato catEL,
cortamente avvalorati dalla prova della confly alla N.C.O di moltissimi degli elementi, già facenti capo alle bande TE e AS, realizzat se si vuole preceduta dall'accordo, di ON dettar allatamente descritto da D'MI o su cui la Corte
tace, sottraendosi all'obbligo della motivazione di un punto decisivo dell'indagine suscettibile di propovalutazione autonoma, mentre come si detto s sito del fiancheggiatori delle associazioni in discus sione, di cui la Corte ha escluso l'appartenen anche per il medesimo imputato, è rilevabile l'er-
ronea applicazione della legge penale, in rapporto all'art.416 bis c.p. 68. La prima delle censure nelle quali si articola 11
motivo del ricorso. integralmente riportato - e còn
il quale il ricorrente sostanzialmente contesta it 205
kiudizio begativo espresso dalla Corte di merito sul l'attendibilità veridicità delle proposizioni accu-
satorie del IC, non ha progio,
Corta di merito, seguendo 'impostazione metodologica incentrata sulla valutazione analitica
·della dichiarazioni accusatorie dal pantite" rese nelle varie fpsí del gludizio,” dapo avere accertato che BA IC(il quale secondo dichiarazio ni di CA gestive uná fineIA di cocaina'
MU o comunque trafficava in droga assieme ad Al-
camo, IU, che aveva. tramite tra TO
tora e la famiglia PA, che accordo con i pres detti, avrebbe ingaggiato a TO nal 1977-1978
nominato sempre di concerto con BA AM
nel 1980 camorrista "ad honorem" ed infine aveva com segnato all'imputato una partita di droga del Valore
di cinquanta milioni, non pagata commettendo cosi quEL "aga ro" dicetttamente nei confronti dei due indirettamente nei confronti della N.C.O., del quale gli aveva parlato UT ad Ascoli) è lo stag ao BA IC, come sostanzialmente il IC
ebbe ad ammettere in sede di appEL a come risulta da tutti gli atti del processo, ha, altres!, accer-
tato e dimostrato attraverso la indagini compiute
.in sede di rinnovazione del dibattimen to che il prew. 206
detto BA era atato detenuto senza soluzione continuità dal 1972 alla fine el 1981 e pot nuevo dal 1982 in poi
Da tali elementi certi ed inequivoci.
11 ricorrente non contesta nè come duto di fatto
11 profilo dalla loro valenza probatoIA
Corte di merito ha interito, com coerenza logica sotivazione congrua, che L. BA non poté, perchi al trovava nell'impossibilità fisica mateIAle.
gestire raffineIA di cocaina a Muggra farlo,
o anche soltanto trafficare in droga (come 11 Par
dico ebbe a dichiarare in appEL allorchè gli venne contestata la circostanza della detenzione del Bar
bard approfittando dei continui permessi che, con artifizi vari;
riusciva ad ottenere dal giudica sorveglianza) avendo la Corte di merito accertato anche che durante l'intero arco della sua detenzione beneficio soltanto di quattro permassi (5.6.77;
10.8.78; 15.4.79 @ 22.8.1980), tutti di breve durată
con obblighi
Ne deriva quals corollario ulteriors piano logico e delle regole di comune esperienza,
come afferma sostanzialmente la sentenza - che il
BA non patě fare da tramite tra TO
famiglia FaLL, nè, d'accordo con questa, ingaggis 207.
re il presentatore della RAI-RV new infine potè con-
are diverse partite di droga a costui una delle quall poi non pagata, di conseguenza, commettere ro" del quale. avrebbe parlato CU del quals 11 DI lo accusa..
In siffatto contesto probatorio che, pete nom contestato.o contrastato dal ricorrente secondo cui conclusione della sentenza dichiarazioni accusatori dei IC, તંત્ર college TOfora
BA ed AM ad alla famiglia PA e la sua nomina a camorrista ad honorem sond palesamente infondate la conseguenza logica, che non ammette soluzioni alternative, degli accertamenti compiuti dei giudici di secondo grado, essendo venuta meno la situazione condizionante sul piano. logico ed effettua e l'attendibilità della chiamata in correità del
IC.
La sentenza pone anche in evidenza. sotto linea, a conferma ulteriore dalle conclusione rica-
vata sul piano deduttivo dell'accertats infondatezza dell'accusa imperniata sul preteso "sgarro" di TOto
're in danno di BA ed AM, che il BA
ኔ
*
hà sempre contestato le dichiarazioni accusatorie del
IC, che lo riguardavano, che AM IU;
"
il cogestore della raffineIA di cocaina di Muggið 208
coautore, con BA PA della nomina dEL
imputato a camorrista, "ad honorem" non stato ma identificato, sicchè si ignora chi esso sia e s ta che 11 IC, allorchè, per la prima volia,
lla c fregatura che UT intendeva
MM ad Helmat, non collego tale circostanz
BA, AM e TO come farà seguito.
Corte di merito ha, infine, posto videnza e sottolineato le contraddizioni ned
11 LE & caduto, nel corso dei diversi interré-
gatori da lui reel, ia in ordine al tempo nel qua
1'imputato sarebbe stato nomi nato camorrista ad honorem, sia sulle circostanze sulle date nelle quali sarebbe stato informato da. UT della
appartenenza dEL stesso imputato alla N.CO.
Nel dibattimento di primo grado la sen-
tanza annota il IC, modificando le age.
denti dichiarazioni, affarmò che la droga della "#$%
ro" venne consegnata dal PalLL a TO nel 1977*
1978, e non già nei 1981 da BA, ma in tal modo come esattamente rileva la sentenza rinnega il prem un дuo. supposto stesso delle sue accuse, cadendo in vo mendacio, perchè continuò ad affermare stanza questa ritenuta dai giudici del merito deci va nella valutazione della veridicità della chiamata. 209
che stato considerato.ed considerato dal ci-
corrente L'alamento, di riscontro della veridicità
delle proposizioni accusatorie del "pentito!)"pentito di avere dato incarico & NI di contattacê
non aver pagato a RBra la droga, che co
'stul gli avrebbe consegnato
La sentiente, ha anche prová dimostrato
contraddittorietà, o le continue modifiche operate dal IC nel riferire le circostanze di tempo di fatto nelle quali egli venne à conoscenza per la prima volta dell'affiliaziona dell'appartenenza dell'imputato alla N.C.O,
Ed, invero Some la Corte, evidenzia con piena aderenza alle risultanze processuali, in un primo interrogatorio affermò di avere saputa da Cuto
lo quanto riferito su'TO;il giorno in cui là
moglie del MM portò il campione di cocaina ad da sottoporre all'approvazione di UT e che costiful per quest'ultimo l'occasione di parlard
P della "fregatura" al MM o ad UT Am
dell'affiliazione di TO e collocò, sul piano
*
temporale, tale visita una prima volta nel giorno di
SA NN (che si celebra il 24 giugno) (ma agli
Porto Azzurro e non ad Ascoli); inera detenuto un altro interrogatorio precisò, invece, chenon in- 210
giorno di SA NN cho tende riferirsi estegia in giugno, ma all'omonimo TO che, i ir 9 di settembre;
in un altro interrogatorio kerad che dell'episodio dEL e di quanto.
adesso segul, UT ebbe a parlarne presenti ponone. PA IU adda. tesso giorno suo ergivo arcere di Ascoll proveniente
Ja Porto Azzurro, ed infine, che tale racconto il capo della N.C.O, ebbe a fargli prossimità de tale di quEL stesso anno.
RA esattamente rilova la Corte con un ragionamento immune da vizi logici, te quattro date helle quali secondo le dichiarazioni del IC
ekli seppe dell'affiliazione di TO, sono coal diverse distanti tra di loro e così diverse sono circostanze nelle quali il racconto sarebbe avvenú
to, da dimostrare da sole l'infondatezza della chiar mata in correità, non essendo possibile.conciliare le differenti versioni, per giungere ad un accertaṁ
mento di verità.
EL pari infondato è il rilievo del ricor rente che la sentenza avrebbe omesso di valutare
1'ulteriore dichiarazione di IC e D'TI
elativa alla riunione di CA, nel corso della quale a sostituire LL fu chiamato CA, che .211
avrebbe dovuto mantenere i contatti con TO.
Corte di merito ha fornito la dimostrazione, fondatal sicuri dati di fatto, che la dichiarazione del
IC in punto è falsa, per un triplice ordine di.
sioni.
in primo luogo perchè il CO tale dichiaraź
ne fece, a ben sai mesi di distanza dal primo degli interrogatori in cut accuso TO on esiste al
Westarde ouna plausibile agione che Itardo.
con il quale egli tale ulteriore circostanza ebbe a riferire agli inquirenti in secondo luogo perchè il IC ebbe a parlare di tutto ciò soltanto dopo che era stato reso noto
(come risulta dalle dichiarazioni di D'MI) amen il sequestro dell'agenda del CA con 11
nome EN TO-TOtona, e nel corso dEL stesso interrogatorio nel quale il giudice istruttore gli
☐ chiese - come in precedenza aveva fato con il D'MI co – chiarimenti sul perchè il nome del presentatore si trovasse nell'agenda dell'alter ego di UT.
ed un mese prima che si scoprisse, interrogando la convivente del CA, che il nome segnato sull'agenda in realtà certo era quEL di EN TOtona e 1. numeri di telefono che erano accanto a tale nome appartenevano alle uten ze dEL stesso TOtona e di una amica della ON: 212
in terzo luogo perchè lo stesso CA anche dissociato e quindi orma stranso all'organiz zione criminosa, ha s entito che tale riunione vi fu o che egli dovesse canere contatti con TO
dandona. Ia spiegazione,
N* non basta: La sentenza, impugnata be por sto in evidenza, infine con un ragionamento incisi logico, che si sottrae qualsiasi censure,
versione fornita dal bandico, fa, ordine ed ai modi della affiliasione di TO, che costi tuisce un momento fondamentale non solo per la tazione dell'attendibilità della chiamata di corrai ma per la ricostruzione storica del fatto, per la implicazioni che, ne derivano sul piano, della va zione della prova a carico del prevenuto, contrasta con quEL di BA (il secondo degli accusatori
[di TO. e che dovrebbe costituire per il ricorren te un riscontro ulteriore della veridicità della chiamata di correo di IC), in quanto il BA
ha affermato che TO venne "fedelizzato" dalle
'stesso UT personalmente, con una cinquina conti-
tuita da CA, RR, PA IU (e nont
IC) e da un altro di cui non ricordava il noma non già nel 1976-77 (pol, dal IC, corretto nel
1980), ma nel 1979 nell'abitazione di AR IA 213.
in via Masserenti n.26 di Milano: tratta di due versioni tra loro ingompatibili, perchè divera data nella quale la "fedelizzazione" sarebbe avvenu perché diversi sarebbero i soggetti che alla iniziazione del prevenuto.
ale divergenza, come rileva la sentenza iveste un
decisiva, poichè ent mportanza fondamentale cere saputo quanto da assi "pentiti" affermand riferito dalla stessa, sona Gutelo.
Di qui l'assenta, dei giudici di secondo grado, inec cepibile nella sua sequenza logica, che 1'una falsa a. entrambe so altra delle due dichiarazioni o falsa e la fonte da essi richiamata. no fel
A fronts dell'analisi compluta dalla Corte di merito dichiarazioni del IC con costante rife rimento dari di fatto certi ed incontrovertibili a valutate secondo i canoni logici che devono pre-
sledare all'apprezzamento della prova (si tratti di prova testimoniale, di chiamata di correită o di va indiziaIA), e della motivazione, razionale ed esaustiva insieme, che sorregge il giudizio begative espresso dalla sentenza, il ricorrente oppone da un lato che le dichiarazioni di IC non possono nom credute perchè non può essere parto dellaessere
sua fantasia AM IU (del quale dice che è 69
214
detenuto) che il suo racconto avrebbe potutė
ma dall'altro, dresse trovano un sicuro obiettivo riscontro nell'annotazione del nome di
TOtore. rinvenuta sull'agenda sequestrata al Guarnt
recede di molto, la scoperta del refuse tara-TOtona"
La prima della due ficha à priva di vuol perchè L'AL on è stato mai indi tenza quindi duato ignora carattore, meramente congets del ricorrente.
turale privo di qualsiasi rilevanza quoi perchà
sentenza offre una dimostrazione che non lascia spazio conclusioni diverge o alternative sulla veridicità delle dichiarazioni circa la pretesa
TO da parte di RBco,droge tenuto negli mani in questions, associato ad Al-
camo: vuoi perche lo stesso ricorrente non contest la dimostrazione in punto operata dal giudici di secondo grado, sicchè AM, quand anche fosse to rintracciato, non avrebbe potuto confermare qual+
cosa che nella realtà non esiste: vuol,infine, pr chè lo stesso BA ha smentito il IC.
Un più dettagliato esame delle argomentazioni con.
quall i gludici di secondo grado hanno giustifi cato gli accertamenti e gli apprezzamenti sulla hand 215
dei quali sono pervenuti al convincimento dell'irri levanza dell'elemento di riscontro, costituito dale la presenza del nome e dell'indirizzo di TO nel agenda del Quarnfori, fapone il secondo.
rilievo del ricorrente, che all'inserimento del nome.
mputato l'agenda di du ne alle circostanze di tempo s'di luogo, in cui avven attribuisce una importanza fondamental
Ivalenza sarebbe ta anche dalla
NI scritta a TO ma spedita gareb non soltan be "pregna" di linguaggio camorristico,
to per l'espressione "colui che di tu noi è 11
padre", generalmente ed equalmente utilizzate pe indicare UT
La censura non merits accoglimento.
Corte di merito ha dedicato ampio spazio ed una approfondita analisi sia alle ragioni della presen-
za del nome di TO nell'agenda del NI che alla interpretazione della lettera, ed è pervenuta al convincimento, sorretto da un complesso di argom montazioni logiche, coerenti ed esaustive, suffrage-
te da fatti e dati specifici acquisiti al processo,
valutati in un giudizio di sintesi, che ha l'uno cioà l'inserimento del nome nell'agen tra (ossia la lettera) possono essere assunti ad ele menti di riscontro delle proposizioni accusatorie del IC. E non soltanto perchè l'incertezza la natura congetturale del dato
, non consents
.
buire rilevanza probatoIA alla chiamata di porrés,
spec quando questa si presenti oggettivamente tendibile ed infondata, anche perchè non rispon dente al verd a comunque non funzionale
T giudici di secondo grado, infatti posto in evidenza con puntuale riferimento a sultanze processuali, 11 NI, hiamato
deporre, ha escluso che il IC gli abbia mai,
[fidato che TO facesse parto della N.C. .
lo "egarro" commesso in danno di BA ed AM
che ebbe a dare à lui l'incarico di uccidere, 11
resentatore o di contattarlo per accertare se fosse o meno vero che agli avesse perso la droga, consegna
AG per venderla.
La Corte ha dimostrato, dandosi carico di questo uferiors accertamento che le dichiarazioni:
del NI, lineari e costanti nel tempo, sono
(credibili, o certamente più funzionali alla tesi difensiva del prevenuto perchè trovano un significa tivo riscontro nelle annotazioni contenute nel diarib che egli teneva e che dimostrano la sua buona fede ed ha fornito una adeguata dimostraziona che le di- 2:17
chiarazioni al riguardo del IC sono contraddit-
ed infondate. Il Panpico, rileva la Corte
dopo avere affermato in IstruttoIA parla
to al Guarnføri il 27 febbraio del 1982 dEL "sgar da TO fatto a BA AM, dlede al medėsimo non solo l'indirizzo di TO, anche quEL di altre persone che avrebbe dovuto contatta:
re (cioè TT UT, HI Filomena
ta di esso IC ed al quale avrebbe dovuto dare.
una lezione ON GE PP AN, IO
UI, ELla CH EN, PA), mentre dibattimento di primo grado ebbe a raccontare di ave
re dato incarico al NI, che già aveva informa to dEL. "sgarro" di TO a BA Alcamo, di juccidere un cospicuo numero di persone, oltre allo
(imputato, di, rifugiarsi, ad operazione compluta,
a Lucera a presso LI NU che a sua volta,
avrebbe dovuto uccidere lo stesso NI. Orbene,
a prescindere dall'inverosimiglianza del racconto
(che il Tribunale ritenné frutto, nei suoi macabri particolari, dell'ansia del IC di dare maggiore concretezza al racconto e che la sentenza di secondo grado considera, proprio per la sua inverosimiglian za del tutto falso). dalla contraddizione esisted.
te tra il contenuto intrinseco delle due versioni 216
della diversità date circa l'incarico dato al NI, la Corte di merito ha rilevato da un lato che sull'agenda „solo, l'indirizzo di TOto
'EP (indirizzo che 11 ÁN conosceva della controversia aui entrint' avendo scrittol iverse lettere presentatore Indirizza lole al domicilio, come lo stesso chiamante ha riconosciuto)f quEL di TT UT, ma, nòn vì era indiriz
alcuna delle altre persone indicate dal IC,
a: che avrebbero dovuto àlutarlo per contattare (prim
(versions) o uccidere (seconda versione) TOs
dall'altro, che è privo dr senso e contrario.alle egole di esperienza e della logica ritenere fondato credibile che il IC abbia dato incarico al
NI di contattare TO #per metterlo sulla buona strada e recuperare la somme di cinquanta mi ioni della droga' ricevuta da BA e non pagata ben sei mesi prima della celebrazione del processo di TOino, nel quale 11 NI sperava di essere assolto e IAcquistare quella libertà necessaIA
per assolvere il presunto incarico che 11 chiamante
11 avrebbe affidato, così come è sotto il profiló
azionale, poco credibile che IC come la sen-1 potuto dare tenza rileva abbla incarico al NI di uccidere TOcora secondo quanto dichiarato nel di- 219
battimento di primo grado per punirlo dEL
fatto alla N.C. 28 febbraio del 1983
cio propIA la notte di quEL stesso giorno in
@gli ce rinchiudere in cella per dissociarsi collaborare con gli inquirenti quindi, combatta detta organizzazione
D'altra parte, una volta dimostrata l'inat ten ilità dalle proposizion? accusatorie:del Pandi-
Co dell'infondatezza dell'usqunto del preteso sgarro' in danno, di BA o di AM e della
(N.C.O.. perché BA a quell'epoca era detenuto,
come la Corte di merito ha accertato senza possibili
[tà di dubbi viens a cadere il presupposto di fatto che costituisce la giustifi zione dell'accusa del
IC e della censura del ricorrente. In altre pa
Irola se nessun "sgarro" commise l'imputato in danno di BA perchè costui non potè consegnare a TOtok. non ha potutola "droga" non pagata, il IC
dare al NI l'incarico di cercare di recupe-
rare i soldi della droga all'isputato consegnata e non pagata. Tutto ciò, secondo il convincimento del-
la Corte di merito, amplamente motivato e sorretto.
da elementi circostanziali e da considerazioni logi S
samente corretta e conformi alla regole di esperien za. mentre attribuisce un ragionevole supporto alle 220
dichiarazioni di NI, che ha sempre negato che il IC abbe, a perlangli dEL "sgarro" che
TO avrebbe commesso in danno del BA la da Lui incarico di contattare quest'ultimo l'imputato per ottenere chiarimenti in meri,
di ucciderlo, esclude che l'inserimento del di TOtona, nell'agenda del NI possa stitaire: un IAcontro dell chiamata di correo
In queste in essere valutato
anche il ragionamento attraverso il quale la senten za gravata ha escluso he la lettera scritta dal
NI a TO. e hai´spadita; costituisca una conferma ulteriore della veridicità dell'affermazion del IC di avere dato incarico allo stesso Guar
nieri di contattare l'mputato.
Al riguardo i giudici di secondo grado,
dopo aver rilevato che l'affermazione del NI
di avere scritto a TO per sensibilizzarlo all
.situazione dei detenuti ed, in particolare all'aboli zione dell'art.90 2 ata confermata anche da. Cata- peraltro pano 11. quale ha sempre mantenuto le sue accuse carico di TO ed ha cercato di screditare i
NI, rilevano, con insindacabile apprezzamento di fatto, che la Lettera non contiene elcuna espre alone tipica del linguaggio camorristico e che le 221.
frasa iamo essere umani tutti di un solo.
Padre che è il nostro altissimo), considerata nel contesto generale della lettera, men puð'avers altce significato che quEL che risulta dal aug tenore e cioè che con tale essione il NI he teso fare riferimento ER e non a UT.
Le dichiarazioni di alcuni mesi dopo di
TA DO, nel corso del confronto con Guarni
secondo cui entrambi in occasione del prim terrogatorio davanti al P.M. si erano accordati.
presentare IC come un pitomane al fina di sebe ditare l'accusa contro tutti, dichiarando che la tera era stata scritta sotto dettatura di IC
rileva la Corte. è del tutto falsa poichè, come risulta degli atti, NI non fece mai dichie-
razioni di questo tipo. Il riscontro della veridici tà delle dichiarazioni del NI sostiene la
Corte di merito con apprezzamento insindacabile –
trova un riscontro nel diario dà lui tenuto nel qua lo & annotata la data di redazione della lettera
((scritta il 19 marzo, quando IC si era ormai
dissociato 8. NI non potè vederlo, sicchè,
come ha osservato la Corte di merito falsa l'ar-
formazione di TA, secondo cui la lettera sud-
detta venne scritta sl dal NI ma sotto detta- wwwwww 222
tura dEL stesso IC) perquisizione subita lla cella due giorni prima della successiva per-
quisizione équestró 14.4.1983, sicché.
la lettera fosse stata dal NI ritenuta comp mettente L'avrebbe distrutta o l'avrebbe speditaj essendo passati ornal dodici giorni da quando l'ave va scritta:
Carto è esatto il rilievo del ricorrente lettera non contiene alcun riferimento allo esattamente osserva la Corte di merito detta lette art.90 del regolamento penitensiarɗo; ma come BR
ra, integralmente riportata nella motivazione della sentenza, non contiene alcun riferimento ně esplici to nè implicito che potesse indicare TOtore come camorrista, non contiene alcuna ri chiesta di chiarimenti në minacco, sia pure volati per lo "agarro", o per altro.
In definitiva, la Corte di merito ha riteng to, con apprezzamento di fatto che ai sottrae al sindacato di legittimità, avendo esplicitato le ragio.
ni del suo convincimento, fornendone la spiegazione b ienamente attendibili le dichiarazioni del UA ri anzichè quelle del IC, perchè. oltre ad essere logicamente conferenti, si inquadrano nel com testo delineato dalla sentenza circa l'inattendibili 223
ta della chiamata di correo e dell'accertața. dimo strata falsità dell'episodio dEL arro" che se condo il racconto di UT riportato da IC
TO sulle commeommesso in danno del BA, e che costituisce il presupposto condizionante la idici ta delle dichiarazioni accusatorie del" "pentito tutto ciò deve aggiungersi che l'elemento di riscontro, sia asso un fatto oggettivo sia un ard gomento logico, deve avere l'idoneità di verificare attendibilità della chiamata e pertanto deve essere certo, e non contestato o incerto nella sua esistenza "in rerum natura mentre, ove consista in un argomento o in dato logicamente apprezzabile,
non deve avere carattere congetturale o essere pas-
sibile di interpretazioni: diverse o alternative.
¡Esigenza questa che dove essere necessaIAmente sod disfatta quando, come nella specie, si è in presen-
za di una chiamata. de relato" a prescindere dalla sua intrinseca inattendibilità, intesa questa come giudizio negativo fondato su significativi parametri di riferimento e di valutazione, e la "fonte proba-
toIA mediata"non conferma quanto dichiarato dal chiamante, giacchè costituisce un dato dell'esperien za (applicabile ed applicato dalla giurisprudenza unanime, anche in mateIA di prova testimoniale) che 70
224
sia tale non solo sotto il profilo oncologico ma
(chs sotto l'aspetto tecnico giuridico) che la credi bilità I'inattendibilità della fonte immediata non garantisce 'affidabilità della fonte medrata spe cie quando manchi la conferma o non, esista la prova.
che effettivamente quanto udito dal chiamante o.dil taste 'de relato" ste státo offettivamente detto colut che viene indicato come fonte
Il ricorrente lamenta anche fi vizio del travisame to del fatto e dell'illogicità della motivazione
[lativamente alla. individuazione del perché delle cuse del IC TO, sul rilievo che avendo:
11 IC: BA ottenuto più di quanto da lorp stessi richiesto, non avevano motivo di ritenersi danneggiati.
La Corte df merito, con un'ampia e persua siva, motivazione, ha ritenuto di attribuire al ran core nutrito dal IC e risalente proprio all'af-
fare del "centrini spediti da BA à PortobEL
che la direzione dEL spettacolo aveva sempre nega to di avere ricevuti e che aveva dato origine ad una fitta corrispondenza, gestita dallo stesso IC,
come risulta dalle letteren richiamate dalla sentenza gravata, direttamente con RA (diverse delle qua www. T 225
Milano) vero motivo delle accuse al presentatore giudici di secondo grado hanno sottolinea- to passaggi più significativi dị tali lettere,
indicativi dEL stato d'animo del IC. special mente dell'ultima di esse che eg aveva cercato,
sia in IstruttoIA che nel dibattimento di primo do di attribuire ad una iniziativa autonoma di RB
ma che in sede d'appEL ammise di avere lui det tata, nella quale, nonostante il avvenuto ri storo, scrisse che egli (TO) non si era neppure degnato di rispondere nemmeno alle molte lettere comandate, con una incuIA "vergognosa", approfittan do di un detenuto ancora legato ai subi principi d'onore, mentre in altra lettera aveva scritto "se ella entro 20 giorni dall'atto in cui riceverò il ta
Moncino di ritorno della presente raccomandata
·la querela a sensi degli artt 485 e 646 C. e quindi l'invito benevolmente a fare
11 suo dovere altrimenti sarò costretto a deferirla come sopra e per giunta darò in pasto alla stampa questa sua non certamente buona azione".
La Corte di merito con apprezzamento in-
sindacabile in questa sede, perchè correttamente MO-
tivato a basato su dati di fatto, particolarmente significanti (quale la minaccia non solo di sporgere 226.
denuncia, ma anche di dar in gaŝto, alla stampa tut ha vicenda) ha ritenuto che tale episodio è donso spiegare il successivo comportamento del IC
peraccuse al presentatore, alla luce della bør
sonalità del medesimo quale emerge secondo la ta sentenza dalle perizie psichiatriche alle quall vénne sottoposto in tempi diversi (le prime
To definiva 11 12.3.1962, quando ancora non aggiunto la maggiore persona affetta
fregia biopatica di medio grado com personalità
zoide: la seconda "individuo di carattere psicopatico.
abnorme da inquadrare in quella categoIA di one che come si esprime RT SC a causa della lora anormalita soffrono e fanno soffrire la soc
\ch"); dalla sentenza della Corte d'Assise di Napoli
che lo condanno per omicidio;
dalla sentenza del Tri
bunale di Saluzzo del 19.3.1982 (che assorbe tutte. dallo stesso IC personescusate con formula ampia), e dalla s tenza in data 21,11,1984 del Tribunale di Livorno e calliumia (che lo condanno per autocalunniavin danno di cinque appartenenti al corpo degli agenti di custodia di
Porto Azzurro, perchè falsamente denunciati al Procu-
ratore della Repubblica dopo la sua partenza da tale carcere, di concorso oon lui di corruzione, spaccio di stupefacenti e furto, nonchè del Maresciallo 227
Rama. del direttore del carcere per vendicarsi di essere stato denunciato per il delitto di millantato credito, avendo promesso per denaro Beneficial.com-
pagni di detenzione, vantando amiciti presso la se:
zione di sorveglianza di Firenze)
In quest'ottica critica del ricorrents che riprendendo in parte le argomentazioni della sentenze di primo grado, secondo cui il BA ed
11 IC avendo ricevuto più del reale valore dei
*centrini" non restituiti non avevano motivo alcuno di rancore nei confronti di TO - oltre a costin tuire una censura in fatto che è estranea al sinda-
cato, di questa Corte, poichè la sentenza offre una ichiave di lettura dell'episodio ragionevole s plau-
sibile dell'atteggiamento dEL stesso IC, nel l'ambito delle valutazioni “che sono proprie del giu dice di merito, è anche smentita dagli atti, avando
$1scritto la lettera ultimatum" di cui si è detto,
pur essendo stato nel frattempo il BA risarcito dalla HAI-TV.
D'altra parte è opportuno sottolineare che nella valutazione dell'attendibilità delle propd sizioni accusatorie ( provengano da un coimputato o da un teste) 1'accertamento del motivi sottostanti jalla chiamata di correo o alla falsa accusa costitui 228
sce uno soltanto degli elementi sul quali deve fon darsi il giudizio, ed assume valore marginale quando
11 giudice di merito dimostri, "allunde" con argomen tazioni congrue e logicamente corrette secondo noni stodologici propri delle valutazioni probatori come hella specie avvenuto l'inattendibilità
chiamata di correo o infondatezza delle pro posizioni accusatorie, soprattutto quando queste conf cernono fatto o circostanze specifiche, delle quali possibile verifioarne la consistenza la sussi stenza e la verifica sfoci in un accertamento negativo.
Parimenti priva di pregio à la censura con la quale 7
#1 ricorrente lamenta il vizio logico 1'omessa..
lutazione del riscontri costituiti dalle dichiarazio ni dei coimputati che si afferma
-non avevano alcun interesse ad accusare TO, quando non l'ave-
vano addirittura difeso, escludendone l'appartenenza alla N.c.o.
Le critiche che il ricorrente muove alla sentenza e che sono state riportate integralmente sotto l'apparente difetto di motivazione per travi-
samento del fatto e illogicità, si risolvono per verb in affermazioni generiche di dissenso acritico delle valutazioni probatorie della Corte di merito, che essendo adeguatamente e congruamente motivate si sot 229.
traggono a qualsiasi censura.
Tustavia, per ragioni di completezza, an-
che perchè nella parte introduttiva del ricorso il ricorrente lamenta che sentenza grav nell'ott-
delle nuove frontiere del garantismo ha negato ingiustificatamente qualsiasi rilevanza alla plurali delle chiamate di correo, opportuno, rilevare la Corte di merito anche nella valutazione delle di chiarazioni probatorie degli altri "pentiti" 26
guito in stesso schema metodologico fondato basen-
zialmente sull'analisi e l'esame del contenuto di ciascuna di esse in sè ed in rapporto alle altre risultanze processuali, ponendone in evidenza i con trasti, a le contraddizioni e, quindi, è pervenuta a negarne l'attendibilità, in una complessa ed esausty va visione di sintesi, in coerenza con i principi in mateIA più volte enunciati de queste Corte. 000
2
-
Per quanto attiene alle dichiarazioni accusatorie 72
di BA, la sentenza,infatti, dopo avere posto in rilievo che contul, pur essendo stato interrogato in precedenza quattordici volte ed avere accusato diecine di persone, più note o meno note, dichiarð
che TO era camorrista, Bolo dopo avere letto
L'elenca degli individui inclusi, nella sua lista dal Pandico, ha dimostrato che l'affermazione di 230
(BA di avere appreso del notíziá chę l'imputato era stato "fedelizzato" dallo stesso UT. In col-
laborazione con CA IU, RR IU
ed un'altra persona di cui non conosceva il nome;
nel carcere di Trani dalla moglie di IN OM in sede di rinnovazione dal dibatt Corta di merito/he accertatototalmente falsa:
infatti che nel 1979 11 BA non ma tenut ma sempre a Nuoro ed a Napolial cárcere di Trani
giorni a Bari (dal 29 aprile 1979 al 2 ma dEL stesso anno). quindi, non poté incontrar come il buon senso prima ancora che la logics dimo-
stra in modo irrefutabile, la moglie di OM in vi sita al marito presso tale carcere;
e quindi sapa
"fedelizzazione" dell'imputato. ›dell
EL pari la Corte di merito ha fornito la dimontrazione, con una serie di proposizioni argonér-
tative, che non lasciano alcun dubbio ragionevole in proposito, dell'infondatezza delle dichiarazioni di BA, secondo cui UT, come ebbe a riferirali. personalmente, legalizzo TO nella casa di Mar-
AN IA, prima di essere arrestato ad Albanella
nel maggio del 1979, giacchè a quell'epoca la Marza-
no non abitava assieme al marito, come dichiarato
"pentito", in Via Massarenti n.26, ma in un'altodal
strada di Milano, assieme alla suocera ed alla zia 231
ando ad abitare in tale strada con marito sel tanto alla fine del 1979, quando UT era ormai in carcere. quindi non potà legalizzare TO
nell abitazione della donna, che 11 BA ebbe no tizia dell' sistenza della Marzanb. del sua recap to hon nel 1980 à 1981 (come da lui dichi arato);
ma soltanto nel 1982 come è emerso dal registri dell in quegli anni BA aca statocarcere di Cunso
detenuta da altri elementi circostanzi iemeral nel processo, illustrati e valutati con rigore
Logico a motivazione congrus, giudici di secondo grado sona pervenuti al convincimento, non sindaca-
bile in questa sede, che le accuse di BA TOto-
ca sono prive di qualsiasi fondamento.
In questa prospettiva, ha ritenuto prive di attendibilità, fornendone la spiegazione, la ulte riori accuse di BA, perchè, anche a prescinders1
dalle considerazioni che manca qualsiasi riscontro
[del pretend viaggio di SE in Perù (paese per entrare nel quale è necessario 11 passaporto con rela-
itivo visto), quest'ultimo, come risulta dagli atti
☐ e dalla stessa agenda di UT, nel quale erano se
AT ben tre recapiti di SS proprio nei pressi di Napoli, conosceva bene "Ottaviano", tanto da chiam 232.
mare con lo stesso nome il suo negozio di tappėti,
[al Cairo, quindi non aveva bisogno di essere accom pagnato come guida da TO in tale città.
Infine, come OR ha rilevato, formen-
dichiarazioni accusatoridone la dimostrazione,
del: BA sono contrastanti”ød anzi antitetiche.
di IC si da elidarsi a vicenda, poichè
Iguardano due punti essenziali e decisivi at fini condibilità della veridicità intrinseca delle proposizioni, accusatorie dei due "penciti":
la data nella quale TO sarebbe entrato a far parte della N.C.O., che IC colloca prima nel
1980, poi nel 1977-78, ed il BA nel 1979,
modalità della "fedelizzazione", in quanto, secondo
IC, TO venne "fedizzato" da PA per
11 tramite di BA ad AM, mentre secondo Bar
ra venne "fedelizzato" direttamente da UT assiems a CA, PA IU (e non MA)
RR IU nella cass della AR in Via Massel
renti. Entrambi però affermano di avere ricevuto la notizia da UT, di guisa che l'alternativa posta dalla Corte è, sotto il profilo logico argomentativo
(e della regola di esperienza, assolutamente insupera bile: o i due chiamanti come detto in correità hanno infondatamente accusato l'imputato, 23:
appure UT riferi ad essi, due versioni dEL stes so fatto incompatibili, mantendo ad entrambi. se
vero, come ha rilevato la sentenza di primo grado che UT, non aveva, necessità di raccontare il falsp el suo "santista" anziano, in un periodo in cui erano in plong accordo rilova la Corte di merito che vero che nessuna necessità aveva UT di menti suo fido segretario del tempo di Ascoli,
Senza contare che la affermazione del i escrenta .in. we assiomation, in quanto non esiste alcun dato oggettivo anche soltanto di natura lo-
gica che consenta di affermare sia pure attraverso un procedimento di tipo inferenziale che UT nar-
rò ai due "pentiti quanto de loro riferito perchè
UT non ha mai nulla dichiarato in proposito, co-
me nulla hanno detto CA, RR PA
IU che avrebbero con UT partecipato alla
"fedelizzazione" di TO, oppure DD, AC e
PA IU, che avrebbero assistito al raccon
to che sempre UT avrebbe fatto a IC..
La censura, quindi, del ricorrente che la
Corte avrebbe negato rilevanza alla dichiarazione di
BA che indica TO quale fiancheggiatore della
N.C.O., oltre a costituire una vera propIA censu ra in fatto, inammissibile in questa sede, è anche 234°
priva di pregio, considerata in rapporto all'ampla:
ed esauriente motivazione della sentenza gravata,
73.] Parimenti infondata la doglianza del ricorrente secondo cui la Corte non avrebbe dato il giusto
Sievo alla dichiarazione di D'Amico, il quale ebbe
riferire che durante un processo nel quale egli pra imputato assieme a BO, avendogli chiesto
De accusé di IC e BA erano verè, UT
avrebbe risposto "lascia stare. TO sta bene dovi hon merita accoglimento..
La sentenza, con apprezzamento di fatto. In
sindacabile in questa aede, ha dato una spiegazione razionale » persuasiva del suo convincimento, in cont
piderazione del fatto che D'MI parlò del suo in-
contro con ÚT e della risposta di questi alla bi
ND, (pur avendo da tempo iniziato la sua collabor razione con gli inquirenti, da tempo anche lui essent www do stato condannato a morte dal capo della N.C.0.)
In coincidenza con la pubblicazione anche attraverso la stampa, del sequestro dell'agenda del CA (come
11 D'MI dichiarò al G.I. che gli chiedeva chiari menti in proposito) e prima che si acoprisse che il nome scritto su quella agenda era di altra persona che non aveva niente a che vedere con TO .com 235
mamente ambigua, tanto che lo stesso D'MI parlo dubbio che le accuse di BA IC potessero ere vera anche se egli ignorava tutto al riguar-
do, nonostante facesse parts dEL stato maggiore della N.C.O stretti rapporti che aveva avuto con CU fino al momento della sua condanna.
decretata dallo stesso capo della N.C.o.
Quanto alle lettere che agli avrebbe scritto nella ottica di una campagna volta a screditare i "pentiti lla Corte di merito ha dimostrato che in realtà Il
D'MI si limità a correggere la falsa notizia pub-
blicata da un settimanale, cioè che Tortora era
stato legalizzato proprio, da lui.
74 Per quanto attiene poi alla valutazione delle di-
chiarazioni di D'TI, la sentenza offre, la dimol istrazione esauriente della infondatezza delle accu-
se di tale "pentito" sottolineando che la sua afferm mazione di avere letto, durante la riunione di Caiva
no (nella quale CA IU sarebbe stato nominato a succedera LL, nel ruolo di "alter ego" di Cu-
tolo), il nome di TO su di una agenda lasciata aperta su di un letto, & state smentita dal CA, che at dissociato dalla N.C.O. * quindi in una posizio ne di assoluta indifferenza, rispetto alle sorti del-
la organizzazione criminosa il quale ha escluso 236
Hote egli abbia partecipato ad una qualsiasi lunione a. CA che lo stato maggiore della N.C.O, tals riunione abbia, indetto in quel paese, spiegandose le ragioni, che 11 D'TI partò di TOtors
affermo di avere visto il nome del medesimo au agenda in possesso del CA, soltanto dopo che notizia del sequestro di tale agenda era stata rosé
pubblica, ma non era stato ancora scoperto il "refuse che nel corso della perquisizione effettuata, nel cas Ve dove 11 CA venne arrestate, non fu trovata otto a quella sepices Tuto;
akcuna altra agenda che 11 D'TI; pur avendo.
iniziato la sua collaborazione con gli inquirenti lo stesso giorno del suo arresto, soltanto sei meel
.
dopo (contraIAmente a quanto si afferma nel ricorso
[1] suo primo interrogatorio parlò della riunions di CA e di TO, narrando circostanze amenti te dalle risultanze processuali.
Ne consegue che la conclusione della Corte
di merito secondo cui il D'TI non è credibile. www.
(nà quando accusa TO, nè quandonè quando lo scagiona (come avvenuto nel dibattimento di primo grado) nè infine quando afferma (come avvenuto nel dibattimento di appEL) di avere accusato il presentatore solleci دود
tato dal giudice istruttore e per le promesse che gli sarebbero state fatte, non merita censura alcune 237
poicha il risultato finale di un realistico ed ap
profondito esame delle dichiarazioni del pentitoprofondito jin una isione globale delle risultanze process
La censura del ricorrente non può, pertan-
accolta esser
Per quanto riguarda poi la doglianza secondo: 75
la CO non avrebbe tenuto conto dellë dichiarazio-
ni di CO che, pur negando L'appartenenza di AR
ra alla N.C.O., afferma che UT può essersi van tato per questioni di prestigio, à sufficiente:
vare che la sentenza ha negato qualsiasi valore alle dichiarazioni liberatorie di CO e di conseguenza all'opinione da lui espressa in forma meramente ipo-
tetica che UT avesse potuto parlare falsamente, di
TO quale affiliato alla N.C.O., per ragioni di prestigio, cosicché la critica che il ricorrente sott to questo profilo muove alla sentenza impugnata, ol-
tre ad essere una critica in fatto e sul piano logi-
co priva di fondamento, non potendosi sostenere. che l'opinione dal "pentito" formulata in via di mera ipp tesi e per cercare di spiegare le ragioni delle accu se a TO, che egli affermò essere falae, possa essere considerata una indiretta conferma dell'accu-
sa, senza stravolgere 11 senso della dichiarazione e le regole stesse della argomentazione probatoIA, 238
76. Anche le censure relative alla valutazione de chiarazioni di TR, IP, AT a
01 MO non maritaño hacoglimento, ia perchè esse attengono al giudizio concernente l'attendibilita della chiamata di correa e non contengono alcuna, tica argomentazioni con le quali la sentenza,
venuta a corsulla base di dati oggettivi,
clusione rifiutata da eseo ricorrente, sia perchè
giudici di secondo grado hanno enunciato e spiegato,
con plena aderenza alle risultanze processuali e con motivazione corretta, le ragioni per le quali hanno negato qualsiasi attendibilità e rilevanza a tali di chiarazioni.
**
Per quanto attiene alla chiamata in correi tà di Di MO, il quale ebbe a dichiarare che TO-
tora, secondo quanto gli era stato riferito.da faral li, venne "fedelizzato" non già a Milano come di
-
chiarato da IC e BA ma a Reggio CalabIA, www la Corte di merito ha esattamente rilevato che 1'
་ cusa del tutto priva di fondamento, perche contradi dittoria in sè e contrasta con quella degli altri act www.
cusatori, perchè formulata con estremo ritardo e dopp il sequestro dell'agenda di CA, così come ha neg to qualsiasi rilevanza alla successiva ritrattazione del 01 MO, il quale affermò di avere accusato 233
samente Tariora. arciò indotto da ScoLff, perchè
quest'ultima non aveva mai accusato l'impotato,
inzi aveva escluso che facesse part della N.C.
senza contare che l'imputo rifiutò di firmare.
ustificazione, ritenuta dal gludiciverbale con la di secondo grado, infondata e. pretestuosa, Che non-
orano state mantenute le promesse fattegli
Par quanto attiens alla dichiarazione di Ta
peratrice, la sentenza, dopo avere posto in evidenza
16 strano atteggiamento dell'imputato (che dopo avere pretenc di parlare solo con magistrati della ProcuProcu
ra di Napoli, pur essendo il processo in formale istruttoIA, nè volendo fare dichiarazioni;
al P.M.
di AIAno Irpino dove era detenuto), correttamente-
ha negato, qualsiasi valore alla sua dichiarazione po:
che egli al limito ad affermare, in modo dal tutto generico ed epodittico che i "dissociati" avevano કેવા
detto la verità su alcuni accusati compreso TOtore,
Fiservandosi di specificare le aus accuse in futuro e qualora gli fossero garantiti l'incolumità ed altrd
Senza più nulla dire.
Relativamente alle accuse di AT la
Sentenza, dopo avere posto in rilievo che l'imputato,
dopo, axere reso ben 28 Interrogatori, senza avere mal parlato di TO, ne parlò soltanto il 16 gennaio 240.
del 1984 a distanza di st mesi dall'arresto di dep to imputato. che la sua dichiarazione oltre ad
'de relabo", in quanto afferma di averlo appré
de IN durante la comune detenzione ai carte di VA hei mesi del 1983, ha eacluso con motivazione adeguata congrua, l'attendibilità
dell'accusa, sia perchè cosa con estremo ed ingiusti ficato ritardo (e cibè a quasi un anno da quando në
sarebbe venuto, a. conoscenza), gią perchè generica non verificabile in quanto non aplega nè da chi
[ne quando 11 IN avrebbe appreso la notizia dell'appartenenza dell'imputato alla N.C.O., ed in fine perchè il preteso collegamento tra la ragione della confidenza fattagli da IN e la presen-
za in quel torno di tempo di CA IU (che peral tro ha escluso l'appartenenza di TO alla camor ca) in RDa non solo non è in alcun modo prom vatar ma esistono anzi fondati elementi per escluden wwwwwww la.
La critica quindi del ricorrente à una critica che investe il giudizio sull'attendibilità
delle dichiarazioni del chiamante in correità compiu ita dal giudice di merito, che ha dato una spiegazio ne razionale ed esente da vizi del ragionamento del SUO convincimento e del giudizio espresso e, quindi 241
si sottrae a qualsiasi censura
Per quanto riguarda infine, e dichiara-
zioni accusatorie di IP, che secondo il ricor la sentenza scredita solo perchè, senza alcu utile personale e senza alcun aostrutto, carca di introdursi in qualsiasi processo, è sufficiente rile vare che la Corte di merito ha negato qualsiasi dibilità al predetto, sulla base di una serie di siderazioni logicamente persuas ´e definitive la scarsa verosimiglianza delle due dichi razioni (e cioè che TE gli aveva confidato lui che neppure apparteneva alla sua banda - che
TO agli inizi dell'ottantuno gli aveva detto che non voleva più lavorare con UT perchè costui non era riservato), vuoi, soprattutto, perchè nell battimento di primo grado ritrattò le accuse, chie-
dendo scusa all'imputato per averlo falsamente C
cusato, mentre in quEL d'appEL ribadiva che TO-
tora era innocente ma nel contempo come già si è
detto - confermava un memoIAle nel quale ribadiva le accuse già formulate in istruttoIA
Le censura è pertanto infondata la sa sentenza
avendo enunciato ed esplicitato in modo corretto le ragioni, diverse da quelle indicate nel ricorso, cer-
tamente di maggior rilievo sotto il profilo valutati 242
dei giudizi di valore, per quali ha ritenuto del butto destituite di fondamento e accuse di tale
"pentito
Egualmente infondata la tesi a più ripre se prospettata nel ricorso cioè che la Corte avea be negato valore allle accuse dei "pentiti nEL
ambito di una esasperata concezione in termini ga-
rantistici della valutazione delle dichiarazioni dei "pentiti e nel clamore destata dalla fama del giacchè, come emerge dalla analisi del-personaggio la motivazione della sentenza, la Corte di merito, ha negato qualsiasi efficacia probatoIA alle chiana
te in correità, sulla base di un'approfondita disami na logico giuridica delle singole proposizioni accu satorie, singolarmente nel loro complesso ed. in
rapporto alle risultanze dibattimentali, specie di quelle emerse in sede di rinnovazione del dibattimen to, dimostrandone con logica coerenza сол piena.
aderenza ai dati probatori la inattendibilità e l'a infondatezza.
La stessa Corte di merito, contraIAmente
a quanto si assume nel ricorso, ha preso in conside-
razione la mancanza di elementi esterni di riscontrol soltanto quando, dimostrata l'inattendibilità intrin seca delle singole chiamate, sulla base dei parametrl 243
indicati da queata Corte, con giurisprudenza, costan he cercato di individuare 1 isten. mén
di riscontro capaci di superare il giudialo nega cernente la intrinseca non credibilità.di non viceversa quindi sulla base di una inda-
jgino valutativa ampia e coordinat secondo un rappor to di complementarietà di reciproca intégrazione:
Seguendo la, medesima impostazione metodologica lá.
Bentenza negato alla pluralità delle chiamate di korreo canico di TO, rilevanza quale element]
di riscontro, dopo averne dimostrato la inattendibili sulla base di una valutazione, dis essetà
fondata su dati oggattivi;
b perchè tra loro contrad dittori con motivazione congrua ed adeguata.
Senza contare che la sentenza ha accertato come risulta dalle dichiarazioni di diversi ##.enti ti". (TA, AT, RI)-che nella caserma
Pastrengo si "socializzava" come è emerso da specifi ci episodi accertati dai giudici di secondo grado,
ció con pregiudizio della "genuinità" delle accuse
EL pari, come la sentenza ha dimostrato,
hon esiste alcuna prova che convalidi la tosi del ricorrente già prospettata dalla sentenza di primo grado del complotto masso in atto dalla dirigenza della N.C.O. per screditare i "pentiti" che accusava 244
ho TO favorire la ritrattazione degli
Va anzi cilevato, in proposito, she sentenza impugnata ba negato qualsiasi significatq alle trattazioni generiche di talumi "pentitis.
Icome SI, D'TI al altu cost.comT
ha ritenute privé di valore probatorio, perchè gens riche le dichiarazioni a favore del TO di
[ciò e CO e quelle di CA Gluseppe, alter
1. UT, il quale ha esclamo che 1'imputato faces se parte della N.C.O , e che egli dovesse contattar
Lo, sul rilievo che CA, pur essendosi dissociato dalla organizzazione criminosa, non ha però accusato nessuno.
Infine, priva di pregio è l'osservazione ulteriore del ricorrente che a carico dell'imputato esistono solo indizi ma questi avrebbero potuto acquisire ben altro valore probatorio se la Corte A
di merito avaese tenuto conto della riunione di Mont
za della quale ha parlato D'MI: come già ai & det. to, il D'MI parlò di patto di collaborazione tra le varie bande criminali operanti in RDa.com-
presa la N.C.O., a non di confluenza (egli fu pra-
senta soltanto per qualche minuto a quella riunione che, ai fini della prova della responsabilità del .245
TO, si risolva come già detto in una;
etizione di principiò, priva di qualsiasi signif af fibi della valutazione delle dichiarazion accusatorio dei "pentiti" della prova della. spon sabilità dell'Imputato.
In questa prospectiva deve pertanto ritene si che la motivazione della sentenza di assolucione dell putato dal delitto di cui all'art. bis, o
conImmunę dai vizi denunciati, giacchè essa formità al módEL legale, risultante dagli artt.
. presenta i caratteri font 148, 474 e 475 n.
3.c.
damentali ed essenziali per la sua validità della correttezza nel senso della sua aderenza alla risul-
tanze probatórie, valutate ed interpretate secondo regole logiche ed il metodo che présiedono all'apprez-
zamento della prova, della completezza nel senso,
della sua estensione a tutti gli elementi influenți
per la formazione dei singoli giudizi;
confluenti ne)
giudizio conclusivo e della logicità, ossia della sua conformità al canoni che presiedono alla forma.
del ragionamento, quale mezzo di dimostrazione del
[reale.U rigetto del ricorso contwo i perlethicinfestati comporta quale Cinquenta auch it felt del s del machus. 78. Passando all'esame dei ricorsi degli imputati con-
(dannati va rilevato che i ricorsi di CI IU,
BR AL, AL IU, CE CA, 246
NO NU, TT RT, NO AN,
RL IO;
SA ND, LE - IT Nico
la, Senator LT, TI DO, ND
RR, SP IO, VE IO, sono inammis perchè ricorrenti non hanno presentats frelativi „motivi, mentre ricorsi di Boccia Antonio
PA RI sono stati presentati da avvocati non abilitati a difendere davanti questa Supreme
quEL di UO EL per rinunciaCort
Dėvono, altreal, essere dichiarati inapoi ricorsi degli imputați TI ND,
PCO ND TT CL,
ON UI,
trone AN, perchè i motivi sono generici a mani festamente infondati. La specificità infatti, dei tivi è richiesta al fine di consentire al giudice
"ad quam" l'esercizio del potere di controllo sul wwwww decisio ione gravata. Essi pertanto devono contenere l'esposizione, anche sommaIA ma puntuale, delle cent sura e delle critiche che si intende muovere alla sentenze gravata, indicando in modo preciso gli menti di fatto e di diritto che si pongono a base della censura, nonchè i vizi, riconducibili allo schema normativo dell'art.475.n.3 del codice: dt cedura penale, trattandosi di ricorso per cassazione giacchè costituiscono il punto di partenza hel.
contempo oggetto delle operazioni di valutazione che si invoca da parte del giudice dell'impugnazione come tale, condizionano 'esercizio, che caratte rizza la funzione del giudice dell'impugnazione,
Ne consegue che devono ritenersi generioi o estranei al sindacato della Corte, perchè non sod-
disfano tale esigenza, motivi con i quali:
ricarrentí si limitano denunciare, la, lacunosità
della motivazione e sotto l'apparente denuncia del difetto di motivazione, mirano ad una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove, senza indicare la ragioni del gravane di concreti vizi aventi ilevanza in queste sade
77 LE IO deduce, con il primo motivo la violazione dell'art.524 c.pip. per carenza contrad della motivazione per mancato e comunque dittorietà
errato esame di elementi determinanti di prova ai fini della decisions, avendo 1 giudici di merito at tribuito alla lettera scritta a UT, senza tener conto della cultura e dalla capacità di Iui, un si-
gnificato diverso e ben lontano da quEL reale, e cioè di essere un'informativa di quanto stava acca-
dando a Beneventoi ch era di comune conoscenza,
Con il secondo motivo.si lamenta l'erronea 248
applicazione della legge sostanziale avendo la Co
[ritenuto più grave delitto di cuiÁ 416.
tutto concedere il delitto di cur anzicche all 416; con il terzo motivo la difesa si duoj della mancata motivazione in ordine al diniago deli anuanti generiche, in quanto la sentenza do grado nulla ha aggiunto alle considerazioni sto te nella sentenza appellata prido motivo di gravane à mani enta, ihfonda to: la Corte di merito, contraciamente a quanto ài
assume nel ricorso ha basato il giudizio di respon-
sabilità di esso ricorrente sulle dichiarazioni del
D'TI, IstruttoIA's in dibattimento e che trovao,
riscontro secondo la Corte di merito, nella lettera rinvenuta nell'abitazione del LL NC, co
La quale l'imputato mette al corrente il destinata rio, che chiama "fEL" del diamidi scoppiati nal carcere di Benevento tra SA NC e LI
AL, entrambi appartenenti alla organizzazione
La Corte, contraIAmente a quanto a assume nel ricon www.
so, ha preso in esame i motivi, le deduzioni e le arm.
gomentazioni difensive, volte a svalutare le prove
(poate a base, delle argomentazioni della decisione di primo grado ed ha dato una risposta adeguata persuasiva delle ragioni per le quali ha ritenuto 249
ibuire valore di elemento di riscontro delle positioni accusatorie del D'TI, alla lettera
'è detto:
Anche il secondo motivo di gravame mani festamente infondator la Corte ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di cui all'art.416 bis del codice penale, che annovera in modo esplicito le
"camorra associazioni le quali si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo della condizione di assoggettamento di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto, gestione o comunque il controllo di attività economiche, di autorizzazioni appalti esercizi pubblici o per realizzare profitti]
o vantaggi per sè o per altri.
EL pari deve essere respinto 11 terzo mo-
(tivo di ricorso: la Corte ha motivato, facendole prok prie, le argomentazioni sulla base delle quali i giu diai di primo grado avevano negato all'isputato le jcircostanze attenuanti generiche, ed ha rilevato che le valutazioni della sentenza di primo grado sono te
te genericamente contestate nel motivi di appEL,
sicchè nessun dato positivo era emerso che potesse ribaltare il giudizio negativo desunto da sicuri da-
iti concernenti la gravità dei fatti la capacf*à 78
2.50;
delinquere dell'imputato in tal modo soddisfacen do all'obbligo della motivazione, nel binario trac ciato dall'art.132 del codice di procedura penal secondo i parametri dell'art:133.
BI NR lamenta: a) la violazione deli
479 bis, avendo la Corte di disatteso senza darne uha giustificazione agente iuridicamente corretta, la richiesta che scrizioni delle dichiarazioni degli imputati, fosse estese a quelle degli imputati rese in sede di confronto ed a quelle dei testimoni, in applicazione dell'ultimo comma dell'art.226 quater c.p.p.; b) 1
violazione dell'art. 475 n.3 c.p.p. e dell'art.82
cip. în quanto la sentenza, in punto di responsabi lità attribuisce valore decisiva ad elementi, discor danti e privi di intrinseco significato probatoIA
jcoae qualche telegramma o cartolina spedita ad affi-
liati della N.C.O. mentre nel motivare il diniego.
.delle richieste attenuanti generiche si è limitata a. fare riferimento alla gravità del fatto ed alla pe ricolosità dell'imputato ed alla assenza di elementi favorevoli.
Il primo dei motivi di ricorso è palesemen te infondato: 1'art. 496 bis del codice di procedura penale, infatti, come ha esattamente rilevato la Cor 251
merito. prevede esclusivamente la facoltà del giudice del dibattimento che le dichiarazione delle.
parti priv le deposizioni indicate nell'art.495
aioè le dichiarazioni o la deposizioni da 雜 想
mera) siano in tutto o in parte riprodotte mediente apparecchi au registrazione, ma non prevede l'obbli go per il giudice di procedere anche alla trascri zione delle dichiarazioni, in tal modo riprodotte.
1 riferimento all'art. 226, quater à privở đị, fonda-
mento giuridico poichè tale deposizione Il nuo
carattere particolare non può essere applicata a kispecie diverse da quelle in essa contemplate, atter ha anche la diversità della situazione normativamente
špotizzata dall'art.496 bis, rispetto a quella che viene invocata.
Anche le censure ulteriori sono prive di bregio.
giudici di primo e secondo grado hanno fondato 11
giudizio di responsabilità del ricorrente sulle pro www bosizioni accusatorie, provenienti da più coimputati valutate singolarmente e complessivamente con rigoro so procedimento logico, sotto il profilo della atton dibilità intrinseca e che hanno trovate una obbietti va conferma "ab estrinseco in dati oggettivi, VBD÷
ti un sicuro significato ai fini della verifica del att dibilità e Ila veridicità dell'accusa (come le cartoline inviate a più riprese a UT, al D'MI
che è uno dei suoi accusatori ZE)
ggio da tui adoperato, di stile camorristico.
quanto attiene la cansura della man-
canza di motivazione in ordine al diniego delle tenuanti generiche va rilevato che Ik-Corte ha form to del giudizio negativo espresso una motivazione non solo esatta giuridicamente. anche esaustiva
[perchè fondater da un lato sulla gravità dei fatti lui contestati secondo i' parametri indicati nel
[primò comma dell'art.133 del codice panale e sulla pericolosità sociale desunta da numerosi e gravi pre-
cedenti penali, e dall'altro aulla mancanza di dati positivi favorevoli all'imputato
, meritevoli di p ticolare attenzione.
79 LO AL e RI AN, denunciano fun vizio logico del ragionamento e difetto di moti-
vazione sul rilievo che l'accusa del sedicente pen-
tito D'TI è generica ed imprecisa, mentre la iscrizione del suo nome nell'elenco a firma "Faustino"
rinvenuta tra i documenti di LL, dopo la morte di questi, non può essere assunta a dato oggettive di riscontro della sua appartenenza alla N.C.O.
data l'equivocità delle espressioni usate nelle siva con la firma "Faustino".
La Corte di merito, nonostante ritardo con il qua
[be, venne chiamato in correità dal BR AL
hatura di fonte indiretta della dichiarazioni accu satarie, he ritenuto, fornendone, una, dimostrazione
Jadeguata, Logicamente corretta In relazione ai ter di valutazione della chiamata in correith eq claţi da questa Corte, che tali accuse hanno trovato jun supporto probatorio di decisiva importanza nelló
inserimento del nome del ricorrente nell'elenco firma Faustino: elenco del quale la sentenza ha acces tato la genuinità. ne ha dimostrato la rilevanza,
sotto il profilo probatorio, poichè essa venne redatt ta per dare al capi della N.C.O la possibilità di conoscere i nomi del camorristi ed il luogo nel qua-
questi erano detenuti, tento che essa fu rinvenu ta nell'abitazione romana del LL al quale venne poi inviata, e oltre al nome del RI, contiene i nominativi di diverse altre persone, sicuramente ap partenenti alla N.C.O. o dai quali l'appartenenza
4
4
all'organizzazione è stata ammessa dagli stessi in-
teressati. La sentenza è, dunque, correttamente mo-
$ tiväta # le valutazioni probatoris compiute dal giu-
dici di parito, con criteri logico-giuridic e meto-
dologici corretti, non merita censura 80
Lo stesso. dirsi del ricorso del Borr
10: la Corte di marito con motivazione immune logiċi de errori di diritto ha fondato il giudizio di responsabilità del prevenuto sulla chia mata în correite del D'TI a inserimento | nome nella lista "Faustino", che costituisce un valido elemento di riscontro della veridicitā
delle proposizioni accusatorie del coimputato,
sentanza poi date' deguata riente alle questioni difensive prospettate nel tivi di appEL, con motivazione corretta un
parato logico-argomentative immune de qualsiasi cent sura.
BR NEL deduce l'inosservar erronea ap
cazione della legge benale, rilevando che la sentan za gravata, pur avendo ritenuto Ifinattendibi
delle prove provenienti dagli accusatori, AT
DO, D'MI, TA . RI, fa pot assur gere ad elemento di prova della sua appartenenza alla N.C.0, it linguaggio che è usuale ad un numera
indeterminato di persone abitanti nella stesad zone
non può, quindi, essere considerato camorristico e indice valido a provare la appartenenza l'asso ciazione
Con altro ricorso, ritualmente presentatò La difesa dell'imputato deduce,quale vizio della sed
11 travisamento del fatto, rilevando che la
RI ha considerato quali clementi di riscontro,
idonei ad attribuire attendibilità alle dichiarazio-
ni dei suoi accusatori, alla corrispondenza con Cus
tolo e D'MI ed inguaggio.c.d camorristico tali. missive usuale, che Invece, non hanno alcun valore o significato particolare, ben pro importanti essendo, sotto il profito valutativo, le contraddi sioni nelle quali gli imputati song incorsi.
Il ricorso infondato e non merita accoglimento,
La sentenza.gravata ha dimostrato che 1' imputato apparteneva alla N.C.O, attraverso lo disamina ori.
www tica, con valutazione improntata a criteri Logicamen
te corretti, sulla chiamata in correità del D'MI,
che trova un sicuro quanto significativo elemento w ww di verifica nella lettera inviata dallo stesso D'Am
\co ad altro noto camorrista e sufficientemente indi-
cativa dei rapporti del BR con gli altri due, ol-
tre che nelle lettere che egli si erà scambiato con
UT, anche queste scritte nel linguaggio in uso tra gli appartenenti alla organizzazione crizonosa.
w w w
La motivazione della sentenza sulla reponsabilità
.
dell'imputato è, pertanto, ampiamente articolata ed esauriente e le argomentazioni che la sorreggon bono, esenti da via del ragiondmente, quale atto mpstrativo del reale.
8 . EL park prive di fondamento sono le censure che
SE NG muove alla sentenza gravata, glast chè la Corte di merito, ha preso in esame questioni poste dall'attuale ricorrente nei motivi jdi appEL ed ha fondato il giudizio di responsabili ta dell'imputato qu sicuri dati oggettivi di riscon a) che consentono di superare la ntraddizio
peraltra non essenziali nè cali da incidere sul nucleo delle proposizioni accusatorio, ed è pervenu ta.al convincimento, sorretto da un'ampia ed artico lata motivazione che il ricorrente apparteneva alla
N.C.
EL pari infondato è il motivo.con il quale sla il
BR che il SE lamentano la mancanza di moti-
vazione e l'erronea applicazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche, richieste com apposito motivo di appEL. La Corte ha enunciato
In modo sufficiente o senza incorrere in errori lo-
gico giuridici le ragioni per le quali ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche, chieste da entrambi i ricorrenti, Ripristinate nel quadro della concezione della personalizzazione della pena ફારો ધૃ|૧૦| crpi સાં della personalita del reo; ten- dona un maggior adeguamento della pena al caso concre iccostanze Stand Di qui la nocessità che t
In sè stesse ed in rela- considerate caso per zione da quelle contrarie che il guidice nel suo sovrano apprezzamento, bitenga passane influice sul-
Ja de rminazione della pena.
Ne consegue, sul piano dell'obbligo della motivazione, che il giudice ha il dovere di giusti-
fricare i diniego con uns motivazione congrua ed edeh te da vizi logici ed errori di diritto, ma non ha
[l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi di significato negativo o di segno contrario prospet itati dalle parti, o risultanti dagli atti, essende necessario. 16 anche sufficiente che egli ponga in evidenza gli elementi contrari o favorevoli all'impu tato, da lui ritenuti con valutazione aderente a cri teri razionali, di valore preponderante e tali da neutralizzare la valenza attenuatrice della pena, in caso di diniego, o quelli favorevoli idonei a con-
sentire una ulteriore riduzione di pena.
Orbene nel caso di specie, contraIAmente
quanto dai ricorrenti si assume, la sentenza ha ndividuato hella gravità oggettiva del fatti, secon
Co i parametri enunciati nel primo comma dell'art. 138 82
nella personalità degli ieputati n a zai precedenti pañal indicativi dy pericolosità no kiale dai we mi le ragioni alla concess
sione delle attenuanti di cui all'art.62 bis der icc penule.
RE GE nel suo ricorso, rilualuente ore,
sentata, denuncia con 11 primo motivora) violazione
Well'art.524 h.1 3 in relazione alla 40 .p y ai spy sostenendo che la sentenza della Corte
AppEL di Napoli non ha tenuto conto delle argome tazioni difensive dirette a dimostraro da un luto
1'insussistenza della contestazione a lui mossa dall'altro i duplicato di contestazione, trattando si del modesimo fatto, già giudicato da un altro give dice, reso definitivo con sentenza della Corte di
Cassazione del 27.9.1986. che in ogni caso andava ritenuta la continuazione tra i due reati b) viola zione dell'art. 475 n.3 in relazione all'art.378 6.p.p.
(poichè la sentenza, contraIAmente e con motivazione carente då per scontato la sussistenza del vincolo associativo, senza esaminare se vi sia stata adesiot ne dell'impuato all'organizzazione criminosa.
Il secondo motivo di ricorso, che sotto il profilo logico-giuridico deve essere per primo esaminato,
in quanto pane in discussione la coerenza 4 la logi 250
cità della motivazione della sentenza in ordine,
cuksistenza del delitto, contestatogli non merita di primo secondo grado. accoglimento con motivazioni conformi ntegrano e si com pletane, hanno dimostrato, con un complesso di argo mentazioni logicamente corrette piena aderenza at dati processuali, ed in particolare alle chiomate correita, convalidate da sicuri elementi estrinse riscontro, che l'imputato ha realizzato la fcondotta tipica del delitto di partecipazione alla associazione preveduta dal primo comma dell'art.416
bis del codice penale che punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso. La condotta tipi CA, costituente l'autonoma, fattispecie, a carattere
(monosoggettiva, di partecipazione ad una delle esso-
ciazioni criminose disciplinata dall'art. 416 bis è co stituita da qualsiasi contributo dato dal partecipe alla realizzazione anche di una soltanto delle fina-
lità perseguite dall'associazione, nella quale egli inserito, con la consapevolezza di concorrere al
raggiungimento dei fini dell'associazione stessa e che
l'inserimento nell'organizzazione criminosa sotto
puòineata dalla locuzione legislativa
-*ra parte,
risultare anche per facta concludentia" indipendente ente dal dato formale della legalizzazione e fede Deve. invece accolto il primo moti di ricorso:
15 Imputato ha allegato al ricorso la sentenza in
Jata 9:10.1985, passata in giudicato con to quale,
venne condannato per partecipazione al delitto di cu all'art.416 bis sicchè la sentenza deve in punto annullata, con rinvio ad altro giudice perchè tra certi sefi fatti di cui alla sentenza passata in gi licat quelli oggetto dal presente giudizio,
sta continuazione;
nel senso cioè, che essi costibui
scano espressione manifestazioni singole di un piano criminoso, concepito nelle sue linee generali ed es senziali nei quali i singoli fatti delittuosi s inseriscono, come momenti di attuazione del disegno criminoso
83. ZO RO nel ricorso e nei motivi aggiunti
(deduce la omessa e: contraddittoIA motivazione,
travisamento del fatto, l'errata interpretazione e violazione di legge, in particolare, lamentando: a)
la mancanza di qualsiasi motivazione che giustifichi il diniego delle attenuanti generiche da lui richie-
ste nei motivi di appEL;
b) la mancanza assoluta di motivazione relativamente all'eccezione di nul ta avanzata in primo grado e ritualmente riproposta ei motivi di appEL, in ordine alla richiesta applicazione dellfaction cpv c.p tra í fatti di
Patermaalin sentenza di quelli coi al procédí
mento de qua c), II, riscontro oggettive coatituito dalla conoscenza del RI per fatti peruanali prom
Brensiy avulsi dai, contexto neh po
teva cubere considerato quale elemento idoned a suf fragare accusa di partecipazione ad associazione marioca e che considerate valutato nell'insieme delle circostanze di fatto, si risolve in una tautolo gia ed in una enunciazione meramente astratta;
d) che
La Corte in ogni caso avrebbe dovuto applicare l'ar
90 che ha invece disapplicato: () che la presunta tivit comunque da considerare/cessata, in con-
seguenza della sentenza di primo grado, sempre che non ne sia espressamente indicata l'epoca di cessa-
zione nel capo di imputazione o per sopravvenuta possibilità
La censura - con la quale il ricorrente critica la valutazione delle prove compiute dalla sentenza gra-
[vata in ordine alla qua responsabilità e che deve essere per prima esaminate per evidenti ragioni lo-
giche, è manifestamente infondata: la sentenza, infat ha preso in esame i motivi di appEL, le dedu-
izioni e le argomentazioni difensive, volte a svalu- 1. prove post, e Fondament della decisione grado, ha dato ad esse una risposta. Adegua
persuasiva rivalutando, côn criteri logicamente e giuridicamente esatli, il mateIAle probatorio qu u to già criticamente, esaminato dai primi giu-
costituito in particolare dalla chiamat in correità di RI, che ha trovato un obiettivo riscontro nell'ospitalità de costul ricevuta da para te dell'imputato durante sua latitanza dalla
Corte di merito ritenuta di particolare valore signi ficante af fini del giudizio di responsabilită. In.
questo contesto le critiche che il ricorrente muove alla sentenza sotto il profilo della mancanza di motivazione si risolvono in ve e proprie censure di fatto, che esulano dalla sfera del sindacato di flegittimità, poichè esse non individuano veri e pri viz della motivazione, sul piano logico formale e della completezza delle argomentazioni che ne co-
stituiscono il tessuto, ma la valutazione in sè delle prove, che è appannaggio esclusivo del gludice di merito, quando, come nella specie, sia sorrett du motivazione immune da censure.
La Corte, poi, con apprezzamento dei fatti insinda-
cabile, ha escluso che esista on qualsiasi appo riconducibile ad una iniziale comune risoluzione cri Kainosa quindi, Ia continuazione,
Calle Corte d'Appallo di Vaferno quell p
Jeetto del procedimento per 11 delitto di associciazione lus tipo.camorristico per il quale è stato condannat con la sentenza impugnata.
EL pari priva di fundamento la censura concernente il diniego delle attenuanti generiche,
giacche la Corte di merito ha enunciato con riferimen to al parametri indicati nell'art. 132 e 133 del com
[dice penale, con motivazione adeguata ed esente da logici o orrori di diritto, le ragioni, valu te secondo criteri razionali per le quali ha ritenu to di negare all'imputato - giá condannato per gravi delitti le circostanze attenuanti generiche.
Per quanto attiene alla questione. attinen-
te alla mancata applicazione dell'art.50 è sufficien te rilevere che la sentenza gravata ha escluso che
I fatti, costituenti oggetto della sentenza di con-
danna, emessa dal Tribunale di Palermo siano gli stes-
si di quelli per i quali è stato condannato dal Tri-
bunale di Napoli,
Il principio del "ne bis in idem" secondo il quale la esistenza di una pronunzia irrevocabile preclude che si possa procedere contro l'imputato per lo stes so fatto, postula l'assoluta identità degli elementi 84
ater i che cert prodito giuridico, a delineace la rai ti conseguen have 1 རྩོད་པ : རྣ
fatto diverso. non 1 medesimo fatto, at fini preclusione del giudicato, quEL che pur violando la stessa norma incriminatrice ed integran tes mi dEL stesso reato, estrinsecazione d i una attività del soggetto diversa distinta nEL spa-
zio e nel tempo da quella posta in espere in prec denza ed esaminata dal giudice con la sentenza pas sata in giudicato.
Va, infine, respinta Ja tesi dilencival secondo cui la permanenza nel delitto sarehue cassa.
ta con la sentenza di primo grado pronunciata a cari co dell'imputato, in quanto, come si è già rilevato la Corte di merito ha ritenuto che i fatti per quali il ricorrente venne condannato dal Tribuanle
di Palermo sono del tutto diversi da quelli per i qualfegli é stato giudicato con la sentenza gravata quale partecipo della N.C.O. e cioè di una diversa distinta associatione cri minosa.
Il ricorso con il quale D'NN IN, OS TE
FR Te am
TO RI RT sostengono che i giu dici di merito, dopo avere svalutato, con ampi a argomenta-
zione le deposizioni dei penciti, hanno finite per in modo da farne sostegno a quelli che taki sono stati ritenuti – kolo elementy dry riscontro aventi valore di incizio,
(infondato e va cempinto. La sentenza gravata 41
inologin usato lapropIA ed erronea di 1 dalla ha applicato, correttamente principi enunciati da questa Suprema Corte sulla rilevanza probatoIA del la chiamata di correo, ancire, plurima dei risconte
esterni, poiché ha fondato giudizio di esponsab
lita dei ricorrenti. sulle chiamate in correità di diversi pentiti e su sicuri e sintomatici elementi esterni di riscontro che hanno consentito alla Cor
di merito di attribuire rilevanza probatoIA alle
Kproposizioni accusatorie dei coimpulati, di per sa certe a mancanti di spontaneità e di verificare Ia
stessa veridicità dei fatti, storicamente ricostruit con motivazione esente da vizi logici del ragionament to e da errori di diritto.
EL pari infondato à il ricorso.com Il quale DOrum- 15.
ma lamenta la insufficienza e la inidoneità del lin-
guaggio, usato nella corrispondenza con UT, la mancanza di riscontri obiettivi, 1'errore logice della valutazione probatoIA, avendo la Corte di me-
-
rito ricavato dall'inserimento del suo nome nell'elen
CC a firma Faustino, rinvenuto nell'appartamento 86
Casilly VIse pretona su partecipazion associazione camorristica, giacchè sentenza.
ha dimostrato, con un complesso di Argomentaziont hogicamente corrette Con piena aderenza a dati pr
cessuali costituiti da x***** elementi fattuali certi aventi un icuro valore sintomaticos, 1 responsabill ta del pioperente per i delitto di cui agli artt
M16-e 416 bis del codice penale.
fronte dei dati che la seittenza pone a fondamento del giudizio di responsabilità, l'impu
(tato si è limitato ad affermazioni generiche che risolvono in censure di fatto attinenti al merito
Jella decisione, sottratte al sindicato di legittimil ità percha sorrette da una motivazione congrua non censurabile.
. ALi TO ritenuto responsabile e condannato per i delitti di associazione per à delinquere semp
ce e di tipo camorristico, in continuazione, denunciar a) violazione dell'art. 524 n.3 cip.p. in relazione all'art.475 n.3 c.p.p. per difetto di motivazione, si tiene i giudici di appEL, purjin quanto
avendo riconosciuto l'inattendibilità intrinseca dei vari BA D'AGstine e ST, hanno creduto di trovare nella parola di un altro squallido per naggio, qual'è AL, l'elemento di riscontro ire la personalità di costui, La Aur
Luta inattendibilità, il modo, come l a repe le dichiarazioni al Maresciallo TRvito, delle quali non Traccia »lcuna in un processe verbale.
Tutto ciò senza contare prosegue corrente. angthe a un assurdo sul più elementare,
logico-giuridico quanto affermato dhi verbalizzanti
1) AL, il quale sarebbe stato reticente, quant o sarebbe stato avvicinato dal Solo TRvito, avreb be poi detto la verità alla presenza di altri agenti di polizia giudiziaIA, tra cui un capitano del Cam
rabinieri, senza che venisse redatto il relativo prot cesso verbale;
b) violazione dell'art.524. n.1
in relazione all'art. 475 m.3 & 62 bis aven
do la Corte omessa di motivare sulla mancata conces isione delle circostanze generiche, pichieste nei mo tivi di appEL.
Le critiche che il ricorrente quove alla sentenza gravata non meritano di essere accolte, in primo© luogo perchè esse contengono censure alla ri-
costruzione storica del fatto ed all'apprezzamento in sè delle prove da parte dei giudici di merito, chi
si sottraggono al controllo di legittimità, avendo la
Corte di merito dato una risposta adeguata e congrual mente motivata alle deduzioni difensive, prospettate 208.
nei motivi di appEL;
Secondo tuono, płèchè
con insindacabile apprezzamento ha ritenuto che dichiarazioni rese dal Maresciallo TRvito, che le notizio riferite apprese dal AL,
acono un elemento esterno di riscontro delle dichia razioni accusatorie dei chiamanti in corfil ad articolare di quelle del D'TI.
(Al riguardo è opportuno ricordare che la Corte di merito considera inattendibila. in contrapposizio ne quella affidabile (da sola sufficiente a prova re la veridicità dei fatti narrati) la dichiarazione fatta da soggetto che ha un interesse - o. può avere un interesse nella vicenda processuale e the pec assurgere a dignità di mezzo di prova dal "thema probandum". deve essere verificata e deve trovare:
abestrinseco un riscontro, idoneo ad attribuire dichiarazione il carattere dell'affidabilità).
Anche il secondo motivo di gravame è privo di fonda- mento; la sentenza impugnata ha fornito, prendendo n esane le censure nosse alla pronuncia dei prind www giudici una spiegazione razionale e giuridicamente corretta, alla stregua dei parametri enunciati nellaf-
art. 133. del codice penale, ed in assenza di circas ze favorevoli all'impotato meritevoll of particel attenzione, del diniego delle attenuanti generiche 2019
7 AN NN deduce: con il primo motivo di ricorso la nullità della sentenza per difetto. i
motivazione sul rilievo che la sentenza con molta su perficialità o contradditiorietà, ha ritenuto esso ricorrente partecipe del sodalizi criminoso facentel capo al UT sulla base di alcuni elementi (quali iscrizione del suo nomignolo in una agenda seque.
strata al capo della N.C.O.se la lettera con la qual i esprime il proprio rammarico per le ingiustizie veniva sottoposto) che non hanno alcun valore probatorio e sono privi di significato. Non solo.
La Corte di merito, secondo il ricorrente, non ha te huto to conto, nella dovuta considerazione ai fini dell jvalutazione del mateIAle probatorio, della circo stanza che UT, da giovane, aveva lavorato alle sue dipendenze, quale fattorino, e quindi, trovare in tale vecchio rapporto la ragione d'essere e la spie gazione delle frasi di solidarietà contenute nella lettera la sola da lui scritta e, non considerare)
ciò elemento indiziante dell'affiliazione dell'impu-
tato.
Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale ed in particolare degli artt. 416 e 416 bis. La scissione dell'origina-
IA contestazione in associazione per delinquere 43 6 per
9 1982 di sociazione 1 ai dell'art.310 bisper afferma non è giuridicamente corretta, in quanto,
contraIAmente a quanto opinato della Corte di reri
(4.416 non è stato sostituito 410 In 2 wir reato Eutto autonomo ispetto al primo e provede ipotesi aventi Altro tipo di strutty one. Porcio accertato la commissione di fatti as sociativi, prima dell'entrata in vigore della legge antimafia, per potersi ritenere anche la nueva ipote i occorreva dimostrare non solo che la condotta antigiuridica era ancora perdurante, an che si è man
restate con atti rilevanti ai fini della strutturazio ne del nuovo reato, Diversamente, anche perdurando
.
permanenza, essa avrà sempre riferimento al reato di cui all'art. 416 c.p. sotto il cui imperio l'or-
ganizzazione era costituitas:
Con il terzo motivo la difesa deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
sulla mancata concessione delle circostanse attenuan ti generiche, negate con la solita formuletta "gravi!
tà del fatto ed i precedenti penali", senza tenere
conto della condotta dell'imputato della sua età
'delle sue condizioni di salute. 171
14 primo moti ficorso privo di
qualsiasi Tendamento: ente ravaty contrari mente a quanto dal ricorrente ed articolata rione e corretta applicazione dei principi che regolano la valutazione della in Cenere e della chiamata in corroits, in backi ha dimostrato che le proposizioni, accusatorie Lares
dei coimpurati, hanno trovato un significativo ri scontro sia nel f agenda dEL esso UTl, mella quale il nome del prevenuto è inserito assieme e quell
(lo di altre persone, certamente facenti parte delli
N.C.O., sia nel contenuto e nel tono della lettera de lui scritta allo stesso UT, e, quindi, che l'imputato era un affiliato dell'associazione.crim nosa., della quale faceva parte prima del 29.9.1982
ed ha continuato a farne parte, come risulta dalla lettera di cui si è detto, scritta successivamente alla data di entrata in vigore della legge 13 settem bre 1982 n.57 che ha inserito nel titolo V del codi ce penale, comprendente i delitti contro l'ordine pubblico, l'art.416 bis, intitolato "Associazioni
jdi tpo mafioso".
In altre parole la sentenza impugnata con insindacabile apprezzamento della lettera di cui si è parlato, ha ritenuto che il ricorrente, non solb rredato dalla Bella oste ah ha continu svolgere i compiti
парцівыяJt prima cha il commputati, bengo am
#escritur che integrano gli estremi dell 1 tlape.
ie criminosa, proveduta dall'art.415 bis del codice penale.
In questa prospettiva deve, pertanto ri heral, come coattamente affermato dal giudici di me hito, che 11 cicorrente, per il comportamento tenuto
Successivamente all'entrata i vigore della legge richiamata, deve rispondere anche del delitto di cui all'art.416 bia el codice penale, il quale pu nisce chiunque fa parte di una associazione crimino-
pa che, avvalendosi della forza di intimidazione de rivante dal vincolo associativo e della condizion ussoggettamento e di omertà, che ne conseguono pone in essere una qualsiasi condotta idonea al rag-
glungimento dei fini che sono propri dell'associazio ne criminale della quale il singolo fa parte.
Per quango actione La censura del difetto di motiv a-
zione circa il mancato accoglimento del motivo di appEL con il quale il ricorrente aveva chiesto la
iconcessione delle circostanze generiche, negategli dai primi giudici, & sufficiente rilevare che as ri-
ni della completezza della motivazione con In günle 273
(1) gludica giustifica il diniego o l'accoglimento...
[delle circostanze generiche - introdotte dal legislat tore nell'ordinamento positivo vigente allo scopa
[di realizzare l'adeguamento della pena al caso con-
jcreto, in sede applicativa necessario, ma anche
Jsufficiente, che il gludice enunci gli elementi da lui ritenuti nell'ambito delle valutazioni affidate
(al_suo_sovrano apprezzamento, prevalenti o assorben au quelli di sagne contrario.
Orbene nel caso di specie, la sentenza.
gravata con motivazione sintetica na adeguata e con grua, ha respinto la richiesta dell'imputato ricorren te sotto il duplice profilo della gravità del reato,
nelle sue concrete articolazioni e dei suoi precedent.
Iti penali, gravi e numerosi, considerati indict di una spiccata capacità a delinquere, e nell'assenza di elementi a lui favorevoli, idonei ad imporre o a consigliare una diversa valutazione. 88 IO UR deduce inosservanza della legge,
erronea, carente e contraddittoIA motivazione in ordine all'assoluzione, quantomeno per insufficienza jdi prove. ed alla mancata riduzione della pena in
[conseguenza della concessione delle circostanze atte nuanti generiche e dell'applicazione dell'art.416
(bis c.p. in forza dell' estensione dell'appEL di imputat, aven analoga posizione processusle
Le censure, com' to quali inputs to conce
La sua appartenenzo alla N.C O quin i Yo zun
[condanna per i deliti di su on are.416
#416 bi
[del codice penale, sotto apparence vizio del di
Tettq: della contraditionfetà della motivazione,
Infrano ad una diversa valutazione delle prove - ghe dal sindacato di legittimità che ci del marito hanno valutato il mateIAle probatoIA,
postó a fondamento del discorso giustificativo della decisione, con piena aderenza ai canoni logici, che presiedono all'apprezzamento della prova quale strumento della conoscenza e della ricostruzione jstorica del fatto, costituente oggetto dell'imputa-
[zione
Anche la censura con la quale il ricorre te lamenta l'applicazione dell'art,416 bis p à
manifestamente priva di fondamento: la sentenza infatti, accertato che l'imputato continuo a far part te dell'associazione ociminosa N.C.Q. anche dopo entrata in vigure della legge 13 settembre 1982,
10.646, sulla base della dichiarazione dallo stesso.
ricorrente scritte e gattoscritta, resa all'Ufficio
matricola della casa circondaIAle di Pianasa il
3.1983, nella quale dichiarava di appartenere allt banda UT e chiedeva di essere segnato alla sezione, ove erano gli altri appartenenti alpredec
"clan"
Per quanto attiene alla mancata concession ne delle attenuanti generiche e alla conseseguente uzione della pena e sufficiente rilevare che putato nei motivi di appEL si limità a chiedere l'assoluzione per insufficienza di prove, e quindi,
bas al principio del caesattamente la Corte,
rattere devolutive dell'appEL, mulla ha statuito al riguardo, confermando implicitamente il gludizio espresso dal giudici di primo grado.
94 RA UR, con il ricorso presentata l'otto gennaio 1987 dall'avy.RE, lamenta la violazione
(degli artt.474, 475, n.
3.c.p.p. per omessa motivazion ne in ordine allo specifico motivo di appEL con il quale aveva chiesto l'assoluzione con fermula du-
bitativa, e al diniego delle attenuanti generiche ed alla entità della pena in concreto irrogata.
Con successivo ricorso ad opera dell'avv.
prof.NC Spezia denuncias *) la violazione degli artt. 474, 475 385 c.p.p. in analogia all
1479 n.7 c.p.p. por, non essere la sentenza e l'ordi nanza di rinvio giudizio sottoscritte da tutti gli jistruttori di singoli atti che la redassero e.depo- arone, ciascuno per la propIA porte, d condo molive la violazione degli art igo ricorrente dopo avere enunciato menti crutturall necessari per la alidità degli at giuridick In genere. ggli procesSUP,
specie, caratteristiche che, sempre sul piano strutturale, distinguono l'atto giuridico semplice da quEL complesso composto secondo una più ap-
propIAte terminologia sostiene che la ordinanza sentenza istruttoIA emessa dal giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli, in mancanza di una spet cifica disposizione derogatoIA non si sottrae alla disciplina dell'art.139 c-p.p. sicchè la sottoscri zione sarà di un solo giudice nel caso che essa pronunciata da uno solo e di butti i giudici nel ca-
so in cui è pronunciata de più giudici in collabo-
razione, RA, prosegue il ricorrente, centra i sin-
goli atti istruttori compiuti dai singoli giudici
-
'sono da easi sottoscritti per contro la sentenza ordinanza con la quale è stata definita l'istrutto-
ia a carico: degli imputati del procedimento penale di cui si discute, è sottoscritta, in violazione dell'art. 139 e 384 c.p.p. da uno soltanto dei dici istruttori che, invece, hanno compiuto gli processuali in collaborazione contemporanea. vicen
devole tutti atimolati dalla medesima causa, che
tutii Ingione con union volontà hanno formota b) null tà degli specificamente, indicati pe violazione degli artti140, 155155, 156, 157,156, 157, c.p.p perchè non sono stati sottoscritti dagli agenti
"Inquirenti" che li redassero, o perchè sono mancan
1 dell'indicazione del luogo nel quale ciascun at-
to venne compiuto,o perchèsono stati compiuti al di fuori del tempo indicato per il quale il difensore d'ufficio era stato avvertito, o compiuti senza av-
viso al difensore indicato nell'atto o nei quali la data, dell'atto è stata modificata, o per essere, sta
±a indicata una data nella quale l'atto non poteva essere assolutamente.compiuto. In particolare rileva il ricorrente che l'art.140 del codice di procedura penale prescrive che per l'indicazione della data debbono essere indicati il giorno,ik mesë, l'anno e
11 luogo in cui l'atto compiute, dovendosi inten-
dere per luogo la città che nel senso statico è una porzione dEL spazio, il punto della terra nel quai le l'atto è compiuto, o in mancanza di specificazione luogo dell'atto è sempre una sala del palazzo di gi stizia, con la conseguenza, che ove 1'atto processua le sia compiuto in un luogo diverso, il lunge è vin- colacote 19 to deve essere ivi compiut a pena di
Aggiunge ot 11 predgreute the ora del pomeriggio o della sera, per un avviso, che indebi 1 ore 10, nulla, parche giudice non lo fuori ogni obbligepuò compiere, jasere.
per il difensore di attendere una giornata per m
Con il érzo ed último motivo si deduce
[la' violazione dell'art-416 bis 475 p.
per mancanza e contraddittorietà della motivazione
(in ordine agli clementi essenziali per L'appartemen za alla associazione camorristica N.C.D.,
Il primo motivo di ricorso è infondato, per diversi ordini di motivi in primo luogo perchè
l'attività istruttoIA, relativa al processo de qua non fu collegiale, ma compiuta da più giudici sepa ratamente, così come espressamente consentito dallo t.17 delle disposizioni regolamentari per l'esecu
Izione del codice di procedura penale, ed & stata sot toscritta dal gludice, incaricato di redigere l'or-
dinanza di rinvio a giudizio: giudice che ben può
essere anche diverso da quEL o da quelli che hanno compiuto l'istruttori giacchè nessuna norma lo vi ta contraIAmente a quanto previsto per il dibatti ponto comma dell'art.472 Comms per giudice el dibattimento;
in secondo Luogo perché
art.374 del codice di procedura penale non prevede contraIAmente 11/act.204 dEL stesso codice che ciplina là sentenza. proscioglimento quale causa di nullità dell'orotnñanza la mancanza della sottoscrizione, nè tale nullità può farsi discendere dall'art.139 giacchè tale disposizione indica in
Linea generale, le modalità ed i mezzi con qual gli atti processuali devono essere sottoscritti qua do la sottoscrizione sia espressamente richiesta dalla legge, dall'art.14% del codice di procedura penale che prevede quale unica causa di nullità
(dell dinänza, qualunque ne a il contenuto sostan
La mancanza di motivazione
Pertanto deve ritenersi in ossequio al principio per cui l'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali è causa di nullità soltanto nei са-
si in cui questa è espressamente prevista o in rela-
zione al singolo atto o documento o in linea generale,
one la mancanza di sottoscrizione_non_comporta la nul-
lità dell'ordinanza di rinvio a giudizio) purchè sia identificabile l'ufficio dal quale proviene, la man canza di sottoscrizione dell'ordinanza risolvendosi in unu mera irregolarità che non comporta la nullita Well „Ne derivay” quale corollario, che quando anche più giudici collaborino, alia duto procedimento penale o al rinvio a giudizio,
porche detta ordinanza non è un atto collegiale,
può in ogni caso essere ricondotta mancato sottoscrizione di ossa da parte di uno. struzpiù dei giudici che hanno collaborato all ne del procedimento, non comporta mai nullità della ordinanza medesima
Egualmente priva di fondamento cezid ne di nullità concernente nterrogatorio degli im putati diversi dal ricorrente, per la mancata inds servanza dei diritti della difesa.
Le nullità previste dall'act.185 n.3 del codice ciledi procedura penale anche quelle insanabil vabili d'ufficio, incidono sul rapporto processuale esclusivamente per quanto concerne la parte nei cut confronti si è verificata la violazione di legge,
Di conseguenza i coimputati non sono legittimatial dedurre come motivo di impugnazione una nullità ve rificatasi net confronti di un altro coimputato.
[Anche il secondo motivo di ricorso deve essere re-
spinta. Le modalità concernenti il luogo e l'ora.nel quale squale si procede all'interrogatorio dell'imputato lei testi non sono prescritte, a pena di nullità, mancanza della duža nel processo verbale då
luogo ad un nullita elativa che deve s er pita qualora si verifica nel corso, de ia, rei cinque giorni dalle notifica dell'avviso deposito degli sensi dell'art.372
cul confronti, s soltanto Wall imputato ata.
Anche il motivo di ricorso;
con il quale si deduce la violazione, dell'art.416 bis in relazione all'art
475 n.3 del codice di procedura penale, per mancanza contraddittorietà della motivazione privo ffondamento.
La sentenza.gravata ha fondato il giudizio jdi responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni del IC ed SI e su quelle di AR, RI:
e FE the sebbene de relato o generiche, hanno trovato conferma in un appunto rinvenuto nell'abita-
zione del LL NC a Roma, dopo che questi
Venne ucciso, nel quale si legge: "Vedere subito Sin-
daco di Quindici, dire al Sindaco lui fare il Sindach, je Arturo fare totto perchè spezzato, soggiorno" Orbet
ine, poichè il Sindaco di Quindici era RA Pasqua
le LE, la Corte, con apprezzamento di fatto,
incensurabile perchè sorretta da una motivazione log cale congrua ha ritenuto che TU non poteva es t he traimule ricoerente, festelly sist
Sindaco, che in quel momentu tro s orno bligato fuori dalla Campania e che subito dopo ver nè arrestato e condannato dal Tribunale di Avellino
[per avere raggiunto la Campania, nonostante ti divi to.ed in coincidenza, sul piano cronologice, von quan-
to emerge.dal biglietto di cui si parlato cansure che, sotto il profilo del difetta di mot vazione, rente muove alla sentenza, sono pertanto censure in fatto, che tendono ad una nuova diversa lutazione del mateIAle probatorio e icostruzione storica del fatto, che esulano dal.
Joindacato di legittimità, avendo i giudici di merito dato contezza, con argomenti immuni da vizi del ra-
gionamento e da errori di diritto, del loro convin-
cimento.
Per quanto attiene, infine, al motivo con il quale.si deduce il difetto di motivazione in or-
dine alla mancata concessione delle attenuanti gene
Triche, va rilevato che la sentenza impugnata ha enun
(ciato le, ragioni poste a fondamento del diniego e dividuate, con corretta applicazione dei criteri prem veduti dall'art. 133 del codice penale, nella capacit tă a delinquere e nella pericolosità sociale del corrente. dedotta dalle numeros condanne riportate da la misura di prevenzione della sorveglianza ciale della PS compiderate del giudice, di me nell'ambito delle valutazioni affidato al suo sovra-
apprezzamento, prevalenti sugli elementi di Gegho
contrario prospettati dalla difes
Ai fini infatti della corretta motiva zione del din ego delle circostanze gemeriche cessário ma anche sufficiente che il giudice ponge evidenza mancanza di elementi di Legno positiv ento negativo dalo presenza” anche of un solo
[lut ritenuto, con valutazione ispirata a criteri cam izionali giuridicamente corretti di valore openon-
tali da neutralizzare le valenza attenuato derante ce della pena degli altri elementi.
RR AN, con 11 ricorso depositato il 6 90
maggio 1987, denuncia 1 violazione degli tt.475
[1-3, 477 524 c.p.p. in quanto la Corte di merito dopo avere diatribuito patenti di inattendibilità a tutti i chiamanti in correità ed evidenziato le gioni della inaccettabilità delle loro dichiarazioni ha ritenuto, in contrasto con le premesse di affer.
mare la responsabilità, non avendo individuato alcun elementa che consenta di parlare di riscontro obiet-
vivo delle dichiarazioni dei coimbutati gli argo-
menti addotti a sostegno del giudizio di condanna sono priva di og logicità o del f
Con Litio picorso, anche queste cituatmen te presentato, NG denuncia: a) in viola zione degli artt. 185 c p.p.. 348 bis 108 bis.c.p
Sostiene al riguardo la difesa del ricorrente la Corte di merito dopo aver dato atto che anche coloro che avevano ammesso la loro appartenenza alle associazione camorristica erang stati sentiti per mesi nell'assurda qualità di test senza mai rice-
ver neppure una comunicazione giudiziaIA, in tal
modo violando L'art.185.c.p.p. mon.ne ha tratto le dovute conseguenze, ma ha riciclato in buona sostan-
Za le omergenze processuali, che per essere viziate in radice, erano prive di qualsiasi validità. La
Corte po afferma la difesa del ricorrente fondato la responsabilità dell'imputato su atti re lativi ad un rapporto giudiziario redatto dalla poli zia giudiziaIA di Ascoli Piceno trasmesso al P.M.
di quella città, a sensi dell'art. 165 c.p.p e irrf tualmente acquisiti'al processo, nel quale si pro-
cedeva per il delito di associazione a delinquere celebrato in thả ra Sede gi di tipo camorristico,
diziaIA¦
b) violazione dell'art. 475 n.3 giacchè
si fonda fermazione di responsabilità del RR sull assori A, non dimostrata appartenenza del medesimo alla con il c api di agevolare 'associazione camorristica nelle comu nicazioni ed in tr affort: illeciti all'interno del carcere di Ascoli Picenu, e in tale condatia w erroneamente ravvisato una attività di partecipa Zione at sensi dell'art 416 bis c.p
) la contraddittorietà della motivazione giacche processuali Corte de marito ha altecato le emergen acquisite dopo tanti sforzi, sono state poi che tenute in nessuna considerazione, incorrendo così nel vizio di motivazione solo apparente, poichè i giudi-
ci di secondo grado si sono soffermati a fare un'ope jra di "collage" con una operazione di estrapolazione, senta tenere conto del contesto generale e delle mo-
tivazioni che erano a supporto delle stesse. Infine
secondo il ricorrente la sentenza ba omesso di valutare le risultanze probatorie acquisite nel pro-
cesso d'appEL, che se attentamente valutate, avrebbero portato ad uma diversa.decisione:
d) mancanza di motivazione in ordine al diniego delle cir costanze generiche avendo la Curte di merito omesso
-[di valutare e motivare sulla richiesta contenuta nei
motivi di impognazione specifici e circostanziali.
L'eccezione. di (hullità - prospettata dália.difesa de 286
concernrate la violazione del Jur
Hella difesa dei coimputati pent s i dade essendo start sentit , son avere neppure ricevuto la comunicazione di cuf 304 Infondata e deve essere didntte perchè come già si rilevato, te nullita afferenti alla violazione dei diritti della difens incidono sul rapporto processuale esclusivamente per quanto attiene alla parte nei cui confronti oi è
rificata in violazione di legge e non può essere de dotta dal computati o dagli imputeti di reati conness
Egualmente priva di rilevanza à l'accezione elativa alla pretesa violazione dell'art.165.bi p. giacche tale narma non pone alcuna limitazion all'acquisizione di copia di atti relativi ad altri
procedimenti penali, purché tale richiesta avvenga hel corso dell'istruzione.
Per quanto attiene alle censure con le quali la direka del ricorrente denuncia la mancanza di motivazione.
helle sue diverse prospettazioni (contraddittorietà,
Allogicità ed apparenza della motivazione) devesi ri እ፡፡
levare che la Corte di merito ha preso in esame mai tivi di appEL, le deduzioni e le argomentazioni della decisione di primo grado e ha dato ad essa una risposte adeguata e persuasiva valutando, con e teri logicamente esatti - Heller de la predatorio d quisito al processo contituito da diverse chiamald di corrco da. elementi estrinseci di riscontro (qua-
11 le deposizioni degli agenti dy custodia RI Ni
cola, RU TA, NI IU e del sottoffici te LL IC che prestavano servizio nella casa circondaIAle di Ascoli Piceno il biglietto,
minutorio indirizzato # UT 11 2.1.1988; la copia.
di una lettera scritta da Ascoli tale. AL in linguaggio camorristico;
, la copia di una lettera ta da UT al Hattino di Napoli hul caso LA)
che hanno consentito la verifica dell'attendibilità
e della veridicità delle proposizioni, accusatorie sulle quali si fonda. Il giudizio di responsabilità
dell'imputato.
L'affermazione del ricorrente;
secondo cui la motivazione della sentenza sarebbe illogica per-
chè i giudici di merito dopo avere affermato che Le
dichiarazioni del pentiti erano inattendibili ha poiļ,
tali dichiarazioni utilizzate nella formulazione deli giudizio di colpevolezza dell'imputato, è palesemen te erronea;
la Corte di merito - sia pure com espres sione concettualemnte e tecnicamente erronea defi nisce come si è già cilevato inattendibili le roposizioni accu storie provenient che non siano suffergate on elementiva da Lestring
ci di riscontro;
ma ha, uniformandosi all'orientamen to più volte ribadito da questo Supreso Collegio,
Te dichiarazioni.
[ti ben possono essere poste a fondamenta del ginde zro di colpevolezza, quando plano accompagnate validate da altri elementi che consentano la verifi ca dell'attendibilità intrinseca della chiamata in correità,Deve, pertanto, escludersi che tra le premes-
se e la conclusione alla quale i gludici di merita
Isono pervenuti esista una qualsiasi contraddizione.
logica al di là dell'improprietà terminologica di cui si è detto.
Anche il motivo di ricorso con il quale sí denuncia il difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti, generiche, cichieste nei motivi di appEL non merita accoglimento: il giudice di merito tenuto a giustificare attesa. la ratio" e le finalità cui assolve la categoIA
delle circostanze generiche, introdotte nel sistema.
positivo vigente con l'art.62 bis c.p. il diniego delle predette attenuanti con una motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori di diritto, ma non
tha il dovere di prendere in esame tutti gli elemen significato positive prospettati dall'impukaso a comuaque desumibili delle risultanze processuali acquisite. Infatti sufficiente, perchè l'obbligo.
della motivazione possa dirsi adempiuto, che egli ponga in evidenza la mancanza of clementi di signifi o positivo a la presenza anche di un solo elemen
[to: di significato negativo ritenuto con valut
ispirata a critori razionali giuridici corretti di valore preponderante e tale de neutralizzare la va-
lenza attenuatrice della pena degli altri elementi,
Orbeng nel caso di specie, la sentenza gra vata con: corretta valutazione degli indici, atti hentinenti alla gravità del reato ed alla capacità a de-
linquere del rea. ha negato al RR le attenuan ti generiche in considerazione delle gravità del fath desunto dalla funzione da lui esercitata nel carto cere di massima sicurezza dell'assenza di qualsia-
si elemento favorevole di valutazione.
EL pari infondato è il ricorso con il quale MB 91- Antonio lamenta la mancanza e La contraddittorietà
dell'iter logico attraverso il quale i giudici sono ལ་༌།--
pervenuti alla pronuncia di assoluzione per insufficien za di prove avendo il giudice di merito dimostrato con motivazione adeguata, di avere preso in considera-
criterizione e valutato secondo criteri ispirati a ragional 92
et. Fesání da errock di menti di prova acquisiti al processny Tavors
che contra MP e ato in non urado di esprimero an sicuro giudizio di colt zan 11 innocenza, daca equivaleaza, sed pound qualitativo, negli element dizianti di segna op
In questa prospettiva appare evidente chc ricorrente, pur deducendo vizi tipici ells moti-
vazione secondo il paradigma dell'art.475 del codice di procedura penale, in realtà contests in fondatez za in sè del dubbio, che esula dal controllo di legit timità, che e deve essere limitato in caso di sentenza di assoluzione con formula dubitativa alla verifica della correttezza, sul piano logico formale.
e giuridico del discorso giustificativo della deci sione e se la pronuncia sia la conseguenza, come nella specie, dell'oggettivo contrasto tra gli ele.
menti probatori a carico dell'imputato quelli a lui favorevoli che non consentono di pervenire ed un giudizio di assoluzione con formula ampiamente
[liberatoIA
La difesa di MA NR, dopo aver criticato,
anunsotto il profilo del metodo, i criteri zanecali ciati nella sentenza circa la valutazione e la rile [vanza probatoIA delle proposizioni accusatorie dei
"pentit" e la scissione operata dalla COn
merito tra accusa (genericaldi appartenenza alla contenuti specifici dell'accusa, in quan to la verità della prima non può che derivare dal verità dei secondi, denuncia con il primo ed condo motivo di gravame la mancanza o comunque sufficienza di motivazione, 1'omessa valutazione di circostanze essenziali per il giudizio di responsu bilit
In particolare, afferma i ricorrente, la sentenza impugnata dopo una sintetica ma precisa and lisi delle accuse dei pentiti, considerati înatton-
dibili o comunque poco Srridabili attribuisce valor decisivo, ai fini della verifica della veridicità.
dell'accusa, al contenuto della lettera inviata da certo TU ad SI, nella quale il UR
..
no scrive di essere stato chiamato, dall'avy.MA
che gli aveva comunicato che durante la latitanza lo avrebbe fatto incontrare con CA ed altri ami
[ci, e alle dichiarazioni dEL stesso TU di
(avere incontrato l'imputato a SAt'Agata dei Goti,
dove, quest'ultimo si era recato per sapere quali era.
no i cutuliani della zona, erroneamente valutate
[nel suo significato reale e disancorate dalle ragion spiegazi cha
dato nel sub memoIAle Ma RA sostiene i ricorrente I'assunto della sentenza secondo out
Stando alle dichiarazioni del URng,
ha parchbe stato incaricato di fare li censimento
Dei cutuliani non suggetal ilievo di contraddittori tà che si risolve nelle proposizione: se MA ave fatto parte dell'associazione se fosse stato tan vicing (non per le sole regioni profesionali) a
LL, non avrebbe avuto ragione di rivol Cutol
gersi ad un TU qualsiasi per avere notizi che l'organizzazione camorristica non poteva non ave
Con il secondo motivo si denuncia L'errone applicazione dell'art.416 bis: anche a volere accet-
tere, in via di ipotesi l'interpretazione (arbitIA)
che la sentenza dà, all'obbiettivamente ambigue affert mazione del TU;
anche a volere accettare per vero quEL che non è stato verificato circa la pos sibilità per 11 MA di mettere in contatto Satur
mino con il LL non si comprende come tale atti vità possa essere ricondotta allo schema tipico dellb art.416 e 415 bis;
ma al più potrebbe integrare 11
delit di favoreggiamento.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce 3.
la violazione degli artt opy. 410, 416 bis rilievo che essendo unico it;
fatton dei delitti previsti dall'are 416 e 416 bis, manda costituisce la pluralità delle azioni, che costituisce l'essenza del reato continuato, ispirato al "favor rei e quin di unico criterio adottabile quEL dell'assorbi mento della fattispecie meno grave, costituita dallal associazione preveduta dall'art.416 in quella più
Brave rappresentata dall'art 416bis: il reato è uno solo per cui une sola norma può essere applicata.
Pertanto nell'ipotesi in cui la protrazione della condotta permanente fa si che questa venga assunta anche nella nuova fattispecie legale, è questa a que:
sta sola che trova applicazione.
Il primo motivo di gravame non merita acco glimento
Premesso, come già si è avuto modo di precisare che giudici di secondo grado, uniformandosi alla giuri sprudenza di questa Corte Suprema, hanno ritenuto che be proposizioni accusatorie dei chiamanti in correi-
tà, possono essere poste a fondamento del giudizio di colpevolez quando siano suffragate da elementi estrin a w seci che commentano di ritenere che esse siano atten dibili, va osservato che, nella specie la Corte di me. adóguará, ispiratá a di razionali ed epente da errori di d Tondale. Hiudizio di responsabili d a sulle proposizioni accusatorie di SI Satur
nino, ohe secondo l'apprezzamento 11 fatto dellà
Corte di merito sone suffragate Bal plano getti
Calla lettera scritta dallo stesso URan
che non ne dissociato nè pentito al SAfilippi,
nel quale chiamandelo, io gli comunicava che in quella settimana L'avy.MA 10 avrebbe fatto in.
Contrare con NC LL e nell'incontro tra
TU e l'imputato, of quale11 prime avrobbe dovuto indicare cutuliani della zona. Elementi og gettivi certi che, secondo la valutazione dei giu dici di merito consentono di riscontrare la veridi cità celle dichiarazioni accusatorie del c.d. pent ti, in ordine alla partecipazione dell'imputato all
N.C.O. ed al ruolo da lui svolto nell'ambito della organizzazione, così come descritta da diversi chia manti in correità.
In questo contesto la Censura del ricor rente, sotto il profilo del difetto di motivazione nelle sue diverse prospettazioni, propone questioni.
di fatto attinenti alla valutazione della provay si sottraggono a qualsiasi censura in questa sede 291 Joniche la Corte. crito ha valutato ed interpre tato il mateIAle probatorio, secondo schemi metodol gicamente logicamente corretti ( 1 det imprp-
prietà ancho concettuale, delle locuzioni usate per qualificare le chiamate in correità) ispirati senza cadere in orr critent di raziomlit diritto, esplicitato, dandone Contazza, con motivazione congrua esente da vizi logici del ragio namento Le ragioni della conclucione alla quale è
pervenuta.
Nel quadro probatorio, emergente dalla me
vazione della sentenza gravata, anche la tesi in
(via subordinata prospettata, non può essere accolta
La mateIAlità della condotta tipica dei delitti di partecipazione ad associazione criminosa che si confi
gura quale fattispecie monosoggettiva a forma liberal si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico,
ohe il soggetto svolge o ai impegnato a svolgere,
nell'ambito dell'organizzazione per portare il suo contributo. consapevole all'esistenza ed al raffor
zamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezh za e la volontà di fare parte dell'organizzazione
[condividendone le finalità; mentre il delitto di fa voreggiamento personale è caratterizzato dalle consal pevolezza e dalla volontà di aiutare taluno degli as investigationi igac he di quebral Ja il assicurare il prodotto o a profite de rents art.379); scaba tuttavia che egli con 11 she compos vamento contribuisca al}
mento dell'associazione criminosa nel que complesso,
Questa non facendo parte.
di specie, invece, fa. CO
meri pervenuta al convincimento Sorrecto da adeguata motivazione, e sulla base della dichiara
(zione doi panciti delle quali ha dimostrato la veri dicită, che la condotta dell'imputato era una condot.
ta partecipativa, assistita dall'elemento soggetti richiesto Hall'actact.416 bis del codice penale.
Anche l'ultimo motivo di ricorso под рис
a parere di questa Suprema Corte, essere accolto,
La individuazione concettuale del tempus commissi delicti ai fini dell'applicazione della legge penala nel caso di successioni di legge, nel tempo – salvo che il fenomeno a dati effetti sia espressamente pre-
visto - è diversa u seconda della struttura della norma, ed in particolare delle fattispecie incrimind-
trici, che nel tempo si succedono. Se il reato istantaneo se cioè esso è riconducibile a qualla categoIA di illeciti penali;
nei quali il verifican- 207
ei nó qu dirgli elementi della fattispe jrenda Impossibile protrargi della reali z one criminosh, Mindividuazione della norma applicabile,
fin cas di successione, non presenta particolari.
problemi 11/momento della commissione coincide.com la realizzazione dell'atto che completa la coñdnt ta penalmente rilevante e, quind Jeve applicarsi Is
Jegge in quel momento vigente, anche s exento dovů .
be verificarsi nella vigenza della nuova norma.
vece,"Diversamente si atteggi invece la situar
zione qualora la realizzazione Mella fattispecie
Jastratta bi protragga indefinitamente come avviene hei reati a struttura permanente, nei quali è possi-
bile distinguere il momento della realizzazione del
Comportamento minimo richiesto per la sua integrazione rispetto alla consumazione: in tai caso è necessario fare riferimento, ai fini della norma applicabile ispetto al caso concreto, al momento nel quale la condotta si esaurisce. Ed invero, poichè il soggettoj agente è nella condizione di potere sospendere, mo-
dificare o prolungare la condotta tipica, egli non ht subisce alcuna limitazione alla sua garanzia. Ne СОП
segue che in relazione alle fattispecie caratterizza te dalla struttura sopra delineata ed in relazione
Cenomeno della succensione di leggi, il "tempus. Commissi” delicti“ paral janmento del quale hi
Trisce a condotta conforme alla ges Toŋa normati
Pertanto, ov da, condotta del stat si protrae weccessivamente all ata in viore del la nuova legge, anche se più gravemente sanzionata,
deve applicare. La nuova normativa, giacchè .si realizzato quanto è necessar « sufficiente per punibilità
In tal caso la nuova norma copre tutto l'attay vità
posta in essere dall'agente, e quindi, anche quella antecedente.
La disciplina suddetta è, però, applicabi le quando il reato, previsto dalla legge precedente nella sua struttura tipica condotta, evento, ele- mento soggettivo. - rimane identico a se stesso, e l nuova norma si caratterizza solo per la diversità.
della sanzione al reato applicabile;
Diversamente stanno le cose qualora il to previsto dalla nuova legge, pur presentando con-
quEL esistente in precedenza delle affinità o pur essendo inserito. nEL stesso titolo, presenti delle inote strutturali del tutto diverse nel senso che la nuova fattispecie incrimatrice s differenzia da quella precedente, e non abrogata, sotto il profilo ** quEL
(uori, Ballų pole-
delle reggi” nel tempo, e si ponu
11 diversa probtech se il colpevole deve rispondere soltanto del musyo rekte e anche di quEL preesisten te qualora la sua condația sia riconducibile ad en
teambe le figure criminose.
La soluzione deve essere risolta nel se condo senso dell'alternativa in quanto per stabili re se St Gia in presenza di una azione unica o di
Juna pluralith or azioni è necessario avere riguardo,
non già mil'azione naturalisticamente intesa nelle
Sue varie componenti, ma all'azione in relazione alla horma, che delinea la data fattispecie incriminatri-
ce, che costituisce l'unico paramétro, © per lo menoi quEL fondamentale, por stabilice se l'azione unica o plurima e quindi se l'agente deve rispondere esclusivamente di uno solo dei due delitti o di entram bi eventualmente in continuazione tra di loro,
4
Oroene, la lettura degli artt. 416 e 416 bis bonsente di offermare che l'associazione a delinquere omune e quella di Cipo mafioso, anche se ricomprese botto lo stesso Citolo dei delitti contro l'ordine pubblica, costituiscono que figure criminose diverse E nver , mentre l'anno one per de to all'art 16 á healizza con generals e continuativo di tre o più persone per 1
un programma di delingen associazione di tipo mafioso, seconde dell'art.418 bis, oltre che dai vincolo associah)
vo fra tre o più persone curab rizzata dalla for na di intimidazionė propIA della mafia di analo
The consorterie e dalla condizione di assoggettamento di omertà che nel derivano per la realizzazione dol te finalità igiche alternativamente previste dalla norma, tra le quali figurano, anche l'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o Comun-
que delal controllo di attività economiche di conces sion , di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici oltre alla realizzazione di profitti e vantaggi
.
giusti, del tutto estranei alla fattispecie dell'art. 416 .p.
Ne consegue che le due disposizioni incri- minatrici si trovano fra loro in rapporto di specia lità e che i fatti riconducibili alla figura dEL art. 416 c p, non sono sufficienti ad integrare 1'10 of resi criminosa dell'art.416 bis, che presenta e ti ulteriori, che la specializAN, attribuende alle due rigure defiliuose apa Intale autonómia, elt
Sul piano officelistico anche "no que110 commettuale giuridica, onde è ipotizzabile una diverba, conté
stazione che, proprio in ossequio al principio di irretroattività della legge penale, non può compren-
re condotte antecedenti alla entrots in vigore del la nuova disciplina. No possibile fare, riferimento
(0, disocialita) al concetto di assorbimento co l come nel ricorren si sostienė, poichè tale principio postula pur sem
pre che le que normal quella più grave e quella meno grave, siano entrambi vigentij, nel momento in cui ilferaver fatto viene realizzato. Se cool.non fosso ai finireb be con l'accordare al colpevole la più assoluta impul nità per condotta criminosa posta, in essece prins dell'entrata in vigore della nuova norma, e diversa sotto il profila normativo da quella realizzata..
hella vigenza della nuova normativa.
93. AL TO, con unico motivo di ricoc69..
deduce la nullità della sentenza impugnate.per. inos-
servanza della legge penale in relazione all'art.475
h.3 del codice di procedura penale, sul rilievo.che.
giudici di secondo grado hanno posto 3 base della sentenza di primo grado senza prendere in considera dare ad essi risposta, le censure contenute;
nei motivi di appEL, e delle argomentazioni che 330
tal bodo viod indy principio del doppio grad, dis s tone, perché
In Sonke d di primo grado può integrare quella del
Ludice. If appEL, ma non pue costituinta,
doglian priva di qualsiasi fondam ento.
entenza di secondo grada, contraIAmente qu
(to st sostiene nel ricorso ha preso in esame i motivi di appelle le deduzioni e le argomentazioni difensi ve....volte a svalutare le prove poste a fondamento della, decisione di condanna pronunciate in primo graf
\do, ha dato ad una risposta adegua ta e persua siva rivalutando il mateIAle probatorio, già preso csame dai primi giudici ed ha esplicitato le ragio ni per le quali ha ritenuto di attribuire, nonostan te la sua genericità, valore probatorio alle prop zioni accusatorie del IC, ponendo in evidenza ali elementi esterni (quale l'annotazione del suo home nell'agendu sequestrata, a UT, le due carto line da esso ricorrente scritte al capo della N.C.O.
nelle quali compaiono espressioni tipiche dell'ambien te della camorra e del modo con il quale i singoli associati si rivolgevano al capo dell'organizzazionel che valutati nel loro insieme e nel loro giusto va lore consentono di verificarne l'attendibilită
RA NN, condannato per associazione alanciazione di tipo, mafio a delinquere (art.416)
(Apt 416 bis -) deduce
(ir) ES , insufficiente contraddittoIA motiva jne inIn ordine atla rituale ed idonea contestazione dell'accusa, in quanto la mancata specificazione capo al imputazione delle circostanze di tempo e dis luogo e te modalità della condotta da cui viene d ta la partecipazione attiva di esso imputato all'as ha impedito anche sociazione camorristica N.C.O.
hella fase della contestazione orale, lo svolgimento completo delle ragioni della difesa b) mancanza e contraddittorietà della motivazione manifesta illogicità della travisamento dei fatti sentenza in ordine alla valutazione dei mezzi di pro-
Sostiene in proposito il ricorrente che la Corte di merito, dopo avers ritenute inattendibili le accuse dei pentiti nei confronti del1*imputato e, quindi,
necessario procedere ad un riscontro delle stesse,
è pervenuta alla condanna sulla sola base di due circostante, non significative ai fini della prova dei fatti addebitati, per la loro incompletezza, non potendosi attribuire il valore di elemento di riscon tro alla veridicità della chiamata di correo dallo
[stesso giudice ritenuto insttendibile al' fatto di datos égli ospitali padre AM i al' preteso àinto dato ad TO darin, dana
1 terremoto dell'Irpinia, la quala, Sucondakin.
porto della IN sarebbe off
きよ
omed a motivazione sul, nesa delle continuazione i fatti di cui al presente Miudizio e quelli di cul olla sentenza 10.12.1980.
La prima delle censure, che il ricorrente nuove alla sentenza gravata priva di fondamento. La sentenza. espliclicita ud individua, sulla base delle dichiarazioni di diversi pentiti, anche se talune "de relato nelle dichiarazioni del IN, il ruolo svolto dal
L'imputato che aveva dato a diversi camorris spil talità durante la loro latitanza nel suo albergo di Contursi, ed indicato da tutti quale capo zona della N.C.O., cosicchè deve ritenersi tenuto cont janche della struttura particolare della fattispecie w ww.
preveduta dall'art. 416. bis e della vaIAbilità dei
[comportamenti e dei ruoll che nell'ambito della or-
ganizzazione 1 singoli di volta in volta svolgono e che non sempre sono riconducibili a
... scheal prefis-
sati o immutabili
- che la contestazione è sufficient temente specifica, cosi come specifici sono gli ele- inenti fatto sui quali si bosa l'affermazione della 305
sua partecipazione alla N.C.O. Senza contare che il motivo è fondamentalmente nuovo posto che in appEL]
'imputato si è limitato a contestare il valore pro-
batorio delle dichiarazioni del pentiti e che nulla era emerso, a suo carico dopo la condanna per associa www www.
zione a delinquere inflittagli dal Tribunale di Napo
con sentenza del 10.12.1980.
Anche il secondo motivo di gravame non me- www.www.
rita accoglimento
La Corte di merito ha fondato il giudizio di respon-
eabilità del ricorrente sulla chiamata di correo di diversi pentiti, ed in particolare di AT,
RI, NI, D'TI, sebbene de relato"
e quelle di FE, il quale ebbe a dichiarare che
11 ricorrente, apparteneva alla N.C.
0. e dalla quale jera sovvenzionato, dava asilo ai latitanti della N.Clo..
che hanno trovato conferma e sono suffragate da elementi di riscontro oggettivamente certi, avendo i giudici di merito accertato e dimostrato, con pien aderenza alla realtà processuale, che egli diede asilo a padre IN. (condannato per il delitto di associazione di tipo camorristico) che era stato accompagnato a Contursi dal Don PP AN, anche
egli imputato di fare parte della N.C.O. Da questi dati e dalla pregressa condanna dEL stesso ricor gente la Corte ha tratto 1 convinciment o da motivazione congruá è completa, perché natera cuisi sir afementi di fatto emersi nel procedimento che il NO. faceva parte della N.C.0. #.che continuò a far parte anche dopo l'entra
(gore dalla disposizione di cui all del codice penale, come emerge dall'episodio conce nente.Le padre IN.
A fronte dei dati probatori posti fondamento della
1apdecisione il ricorrente.al limita a contestar prezzamento dei fatti, operato dai giudici 11 maried.
che si sottrae, invece, a censura avendo la Corte di merito applicato, nella valutazione delle proposizio ni accusatorie dei coimputati e degli elementi che
"ab estrinseco" ne confermano la sostanziale ver:
cità, i principi che regolano rilevanza della chia-
..
mata in correità con coerenza logica e piena aderen-
za alla realtà processuale, esplicitando, con moti vazione esente da vizi del ragionamento ed errori diritto l'iter logico seguito, per giungere al gi dizio di colpevolezza del NO.
In questo quadro deve escludersi che la suasistenza.
+>
: del vizio di contraddittorietà della-aentenza, dedot to dal ricorrente e cioè che la Corte di merito avendo ritenuto l'inattendibilità delle dichiarazio- hi accusatorié de chiamanti in corruitâ, non avre potuto cali dichiara on the rivivere o recuperara sunga cadere in una vistosa contraddizione sul piano logico.
In proposito è sufficiente rilevare, che la sentenza.
Come risulta dalla lettura delle paginegravata tale argomento dedicato considera inattendibili più esattamente prive di valore probatorio le dichia razioni dei coimputati, che non siano verificabili attraverso elementi esterni di riscontro, cosicché
nessuna incompatibilità logica sussiste tra le due proposizioni, nè tantomeno la sentenza recupera, con!
un ragionamento privo di validità sul piano delle valu tazioni probatorie, le chiamate "inattendibili"
.
-dato il significato che a tale espressione sia pure lin modo concettualemnte improprio la Corte di meri
to attribuisce.
Va, infine, respinto anche l'ultimo motivo di gravame, giacche manca qualsiasi dato agli atti,
che consenta la delibazione dell'eventuale esisten- za di nessi tra la condanna inflitta al ricorrente con la sentenza del Tribunale di Napoli e passata in giur dicato, ed i fatti, ad essa successivi, oggetto del presente procedimento. il ricorso con il quale CC IC deduce la hullità delka gravath sentenza, perchè la Corte di merilo dopo avere ffermato che le dichiarazioni de pentiri BA, D'TI ST so n caratteri inattendibilita intrinseca mancupa di23te
capeita, della natura indiretta delle Tonti
toris, ha'inferito la responsabilità di esso ricor-
rente per il delitto di cui all'art.416 del codices penale, delle dichiarazioni rese da AL VI
20 rese oralmente, al Maresciallo TR vi che co
stituisce un nulla processuale e probatorio, poichè
celi dichiarazioni non sono state no verbalizzate ne sottoscritte, perchè tale, circosta nza esposta ne la relazione TRvito è utata semp re contestata dal AL, a perchè, infine, la relazione del.
(sottufficiale, inserita nel processo di omicidio a
-
carico del CC, è stata ritenuta invali da dalla
Corte di Cassazione con sentenza del 1986, con la qua le è stata annullata la pronuncia della Corte d'Ass
se d'AppEL di Napoli, sul presupposto della in lizzabilità sia delle dichiarazi oni di AL che sia delle acouse, del O' TI.
Rileva ancora il ricorrente che l a Corte
di merito cade in contradd izione con se stessa perchè mentre afferma che manca la prova che il Terli zzi al quale la posizione del CC viene collegata hel- 398
10 documentazione giudiziaIA, alla quale la sentenza ferimento non era camorrista, dall'altro sostiene che il CC già a quell'epoca faceva parte della camorra organizzata
La Corte di merito come appare evidente dalla motivazione concernente. In posizione del. icon
rente e dalle considerazioni generali sulla chiamata di correo, contenute nella parte della sentenza ad essa dedicata ha ritenuto con motivazione congrua logicamente corretta che le dichiarazioni dei titi essendo suffragate da diversi dati esterni dii.
riscontro, tra i quali le dichiarazioni del TRvi
to, consentivano, valutate nel loro insieme ed in relazione agli elementi di verifica e di controllo,
di ritenere il ricorrente responsabile del delitto
Idi associazione a delinquere a sensi dell'art. 416
del codice penale.
L'avere la Corte di Cassazione annullato con rinvio la sentenza della Corte di Assise di Napo
1i, che aveva l'imputato condannato per omicidio non esclude che le dichiarazioni del TRvito e
AL - se inutilizzabili per ragioni processuali
.
in quel procedimento-ben possano essere assunte quale dato di fatto, estrinseco alle chiamata in correità,
lanche se generiche, 'de relato", idoneo a verifica- mé Hattendih e da veridicità delle proposizio hi accusatorie a carico del ricorrente.
Le ulteriori censure che ta ditema
CC muove alla senterizaente vato per mancanz contraddittorietà della motiv fone,, Gono ritiche
Tatto agli accertamenti ed all'apprezzamemento dei
fatti, operati dal giudice di merito, che si sottra
gono al controllo ed al sindacato di questa Suprema
Corte
Per quanto attiene al motivo, con il quale si denuncia la mancanza di motivazione in ordine ai criteri in base ai quali è stata ritenuta la sussï-
stenza dell'aggravante delle armi, è sufficiente rilevare che alle critiche dell'appellante la Corte
ha dato una risposta adeguata e persuasiva nella prima parte della sentenza, per ragioni espositive ed evitare inutili ripetizioni.
Anche il terzo motivo di ricorso, con
quale si denuncia la violazione degli artt. 476 e
477 del codice di procedura penale, sul rilievo che
1' imputato al quale vennero contestati i delitti di cui all'art.416 e 416 bis, è stato assolto dal delitto di cui all'art. 416 bis e ritenutO response-
bile del reato di cui all'art. 416, ma semprenEL
ambito della N.C.O., à stato. poi, condannato come che prevale cisulta dal dispositivo della sentenza sulla motivazione in caso di contrasto phr parte pazione alla Nuova Famiglia, non merita accoglimento sunniste, come giacchè la pretesa contraddizione co evidente dalla lettura dEL stesso dispost- appare t vp.
Per quanto ottiene al motivo di rico con il quale si denuncia la mancanza di motivazione otive in ordine al diniego delle attenuanti generiche e chieste con i tivi di appEL, va osservato che la Corte di merito ha negato al ricorrente le huenti di cui all'art.62 bis c.p. sulla duplice con-
siderazione della pericolosità dell'imputato, dalis sua vita anteatta e dall'assenza di elementi favore-
voli di valutazione, in tal modo soddisfacendo allo obbligo della motivazione.
Ed invero il giudice di merito - come più volte ha statuito questa Suprema Corte è tenuto # giustifi care il diniego delle attenuanti generiche con UBA
wwww www motivazione congrua ed immune da vizi logici ed erro)
iri di diritto, ma non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi di significato positivo prot spettati dall'imputato o desumibili dagli atti, essent do sufficiente, perchè l'obbligo della motivazione s a considerarsi compiutamente soddisfatto, che egl 95
qvidenza anche, yol kanto la di menti di significato positive o la pres
* un **
La data di atgnifiento neg ritetu o;
con valutazione insindacabile di valore preponderante vale neutralizzare la valenza attenuatrics del
Hà gen degli altri clementi o, essere da sulo assenza di elementi favorevoli all'imputato, suffi-]
ciente a giustificare il giudizio negativo espresso nella decisione.
EL AL, nell'unico motivo, posto a sostegno del ricorso, sostiene che la sentenza 31 2 limitata að un esame superficiale sommario degli elementi
I
dai quali i giudici di merito hanno tratto il loro convincimento, senza una disamina logico giuridica approfondita e non hanno indicato gli elementi di sa
colpevolezze a suo carico onde permettere la lore individuazione. I giudici di secondo grado sempre avrebbero fon- secondo l'assunto della ricorrente
-
dato il giudizio di responsabilità sulla sola chiame-
ta di correo del IC nonostante nella senten-
za sia stato definito uno psicopatico e nonostante
'altri pentiti, abbiano irrefutabilmente escluso che ella facesse parte della N.C.O., anche soltanto come camorrista "ad honorem"
Il ricorso è infondato ACП Aurita acco 2 (limentos olivozione .** sentenza di secondo grado, con un
La articolnia, logicamente è pervoimţa.
1 convincimento della responsabilità dell'imputata
þull'analisi, approfondita, coerente ed immune da vi logici, del contenuto di diverse lettere che la li scrisse a UT in più riprese e dalle qua
14 secondo l'apprezzamento, non censurabile del giu-
Bici di merito, emerge che l'imputata era inserita hell'organizzazione dEL N 0.0 he ha precisato
11 rooio sulla base di talune dichiarazioni del Pan-
pico, che hanno trovato tin sicuro obiettivo riscontro,
bitretre che nel complesso degli atti processuali, im
hodo irrefubatile nella lettera del 7.7.1983, nella quale la EL rivelava a UT che il P.M. le aveva dato lettura di una lettera che il IC ave
Va inviato allo stesso UT consegnata agli inqui pei,
renti contenente gravissimi racconti di camorra
Hella sua organizzazione e dEL sfascio che si era verificato nell'organizzazione dopo il trasferimento
EL stesso UT all'Asinara. Spiegava anche la
Ficorrente, sempre nella stessa missive, di avere
Fatto avere al IC la ricevuta della lettera гас
comandata da lei fatta allo stesso UT per rassi-
turarlo del favore fattogli. [] tale conferta probatoIA, w gntivazional
ch 461 vicorrente hitre ad as ce spettano una diverna lettura degli elementi probato.
delle dichiarazioni accusatori c Pandi g,
cho à del tutto astratta ed avuisa dalle duIAnze 07 Anche 11 ricorso di PA LA
damento, giacchè la Corte ha dimostrato Artraverso
la valutazione critica della prove ispirata terite ri razionali e giuridicamenta corretti e con motiva sione congrua che l'imputato, il cui nome era inseri to anche nell'elenco a firma "Faustino", rinvenuto nell'appartamento del NIllo, faceva parte, secondo
il paradigma dell'art. 416. e 416 bis della Nuova Ca-
[morra Organizzata, con compiti diversi ma tutti fi-
nalizzati al rafforzamento dell'organizzazione crimi-
nale ed al raggiungimento degli scopi di bssa.
98 La difesa di PA ES denuncia con il primo mo-
tivo di ricorso la nullità della sentenza per man-
canza di motivazione in ordine alla responsabilità
del ricorrente, poichè la Corte di merito nell'esami- nare la suasua posizione, invertendo il corretto meto-
do logico diffusamente enunciato nella trattazione relativa ai pentiti, non ha né cercato ne individual to elementi di riscontro che consentisseco di actri- 315 buir credibi ally accuse del' hispbart), Ingeor
reità, ma hanno ancora una valetato elem afferenti ad una situazione preendente,precedente, per la quale
egli era stato imputato assieme a UT , net proces:
scaturito dall'arresto di costui ad Albarella.
Con il secondo motivo di gravame denuncia
Aa mancanza di motivaizone e Perronien applicazione degli artt.90 c 81 c.p.
111 primo dei due motivi gravane è privo di qualsib fondamento, La corte di merito ha accertato è
mostrato, con un articolato complesso di proposizi ni argomentative, logicamente corrette e persuasive fondate sulle dichiarazioni accusatorie di alcuni.
d pentiti ed in particolare di quelle convergenti specifiche di BA e D'MI, suffragate da sicu ri elementi oggettivi di riscontro, di indubbio valor re sintomatico (quali l'inserimento del suo nome nell'agenda di UT e soprattutto nell'elenco se-
questrato allo stesso UT, nel quale sono elenca-
ti i nomi di sicuri camorristi, appartenenti anzi ai vertici stessi dell'organizzazione) che consentono di attribuire veridicità ed attendibilità alle accu se a lui rivolte ed a precisarne anche il ruolo svol to nell'ambito dell'organizzazione criminosa La S essa sentenza, contraIAmente a quanto nel ri corso si assume, hi dime t to con i va zamento d i non censupabiteed appr
Fele l'imputato gia conitanato dal Tribunalı:
poli per associacione, a delinquere, perche apparte mente alin camorra organizzata sa conţinuáis a fur parteparte della predetta organizzazione anche dopo tela condanna. l'entrata in vigore dell'aet.416 bis
Il ricorso di AZ Marig, con il quale egli la-; 99
menta la mancanza è la contraddictorietà della moti vazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 non merica accoglimento sentenza gravata ha dimostrato, con Sotivazione iesauriente e completa, sorretta da un apparato argo-
(mentativo immune de vizi logici o errori di diritto che le dichiarazioni accusatorie del D'TI,
tagliate e precise, avevano trovato validi riscontri in due rapporti dei Carabinieri, redatti prima che il coimputato rendesse le sue dichiarazioni, che con
Cengono notizie e fatti, identici a quelli che com stituiscono il nucleo delle accus e, e quindi, della decisione di condanna per partecipazione ad associa zione a delinquere, a sensi dell'art.416 del codice penala.
100, EL pari privo di qualsiasi fondamento, il SO con il quale CI IO, denuncia l'erronea 317
applicazione degli arth,114 00 al codice penale entenza impliznała. Apiegato bn, plodo uauriente, adempiendo in tal modo all'obbligo della motivazione, le ragione per le quali ha vitenuto ell'ambito del que sovrano apprezzamente re circu
Stanze aggravanti, contestate all imputato, equiva lenti alle circostanze generiche, condessegli.
azione alla sua confessione ed alla sua dissociazio he dall'organizzazione criminosa
Per quanto attiene alla doglienza relativa
1 mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'ant,114 del codice penale, che il giudice, può
concedere qudado L'apporto dato dal concorrente nel la preparazione, a nell'esecuzione del delitto è sta to di nina importanza o sempre che non ricorrano.
circostanze aggravanti prevedute dall'art.112 del codcie penale, va osservato che al sensi dell'art.11 .
a fattisgecie circostanziale della minima parteci-
non può essere concessa quando sia stata pazione contestata e ritenuta l'aggravante del numero delle.
persone (cinque o più) salvo che questà sia dalla legge considerata come circostanzo aggravante speci-
Fica del dato reato, e nella specie, l'art.416 bis,
..
(al contrario dell'art,416) non considers il numero
Helle persone, quale circostanza aggravante speciale 11, tosta all applicabilità del diviety,
vuole delta Timitazione conienato nel secondo comma dell'art:11, in correlazione.com i l ma dell'art.112.
01. La difesa di. adunanza IU ED: cod primo motivo di ricorso il travisamento de fatto in ordine all'eccepita,nullità del giudizio di primo brado per incapacità dell'imputato ad essere presen-
it dibattimento atante la gravità dEL stato di salute del ricorrente, accertata dallo stesso Tribu-
pale, che ne autorizzà. ricovero in ospedale .com
(1 secondo motivo denuncia la contraddittorietà deli hotivazione poichè la Corte dopo avere qualificato.
hella premessa introduttiva inattendibili le dichia fazioni dei coimputati e che la corrispondenza epi stolare assume rilevanza probatoIA soltanto quando essa è particolarmente indicativa di linguaggio camo-
ristico, ha ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni dei pentiti e sul cont tenuto del tutto, indifferente della corrispondenza
Ma costui avuta con UT -Con il terzo motivo. la-
penta la mancanza di motivazione relativamente alla richiesta di assoluzione dal delitto di cui all'art.
ין
#16 bis, poichè questo sin dal 3.5.82 si trovava.
n. condizioni tali di salute che hon gli consentivand svolgere alcuna attività delinquenziale. Con II
quarto mutivo la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti, generiche richieste nel by di appEL.
Il primo motivo di pravane è manifestame infondato l'imputato venne autorizzato dal fri-
bunale a sottoporsi ad intervento chirurgico, ma non si avvalse nai di tale facoltà, e, quindi, deve escludersi la sussistenza dell'asserite o non dimo strato impedimento a comparire in giudizio.
EL pari privo di fondamento giuridico no le censure afferenti alla pretesa contraddittori tà delle motivazione in ordine al giudizio di respon sabilità La Corte di merito ha fondato il giudizi di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni.
(accusatorie di D'MI e BA, oltre a quelle di
ST anche se tardive, e su elementi esterni di riscontro (come la corrispondenza con UT di si-
cure matrice camorristica e 1 e sua stretta amicizia con altri personaggi, sicuramente appartenenti alla
N.C.Q.) che, secondo l'apprezzamento insindacabila del1 giudice di merito, suffragano le chiamate in cort reità, anche se non sempre precise o immediate dei coimputati. In questo contesto è, quindi, evidente che la difesa del ricorrente, sotto l'apparente vizi . della motivaz ne pone quaglione d i ch lano dal indocaja di legittimit ,
Eshttraente, infine, la sentenza
[cited to the il comportamento del ricorrente anche
1. delitto di cui all'al to his del dice penali poiché manca qualsiasi, prova receduto dall'associazione, dopo l'entrata in vi e della legge 13 settembre 1982 n.645 prova che gor
[attebyla natura permanente del reato o day re dagli atti o da elementi prospectati dall'imputa
(to, nel suo stesso interesse.per.consentire al giudi ce di recortare la eventuale cassazione dell'activ
[tà di partecipazione all'associazione criminosa, infine, per il sopravvenire di qualsivoglia avveni
[mento che faccia ritenere la cessazione del vincolo
(associativo, nei confronti di tutti gli associati,
ovvero che il vincolo sia venuto meno per incrzia degli associati che non hanno svolto, nel periodo
[successiva all'entrata in vigore dalla legge piùń
pra richiamato alcuna attività: situazioni queste fultime categoricamente escluse dalle risultanze pro-
cessualt
Per quanto attiene al diniego delle atte-
quanti generiche va cilevato che la sentenza na mot V ED in modo corretto • adeguate * con criteri (spl 321
A zionalità e senza errori di diritto, la man cata concessione delle predette attenuanti, in Consi
derazione des pessimi precedenti penali dell'iaputaro indicativi di particolare pericolosità sociale dell'assenza di qualsiasi elemento favorevole al desimo, idondo a giustificare una particolare, riðu
zione della pena. Anche il ricorso con il quale RO IO, dedur ce la mancanza di motivazione della sentenza sul ni lievo che la stessa ha recepito "in toto" la motiva-
zione adottata dal Tribunale, senza tener conto dei rilievi della difesa, a privo di qualsiasi fondamen-
ito. La Corte di merito ha pres0 in esame i motivi di appEL, le deduzioni e le argomentazioni difensi volte a valutare le prove poste a fondamento del e,
la decisione di primo grado e ha dato ad esse una ri
sposta adeguata e persuasiva rivalutando, in modo ra zionale e senza errori logici o giuridici, il mate-
IAle probatorio, costituito da alcune chiamate di correo e da elementi estrinseci quali la cartolina
-
scritta a UT e nella dichiarazione dell'imputato al momento del suo ingresso in carcere, di essere camorrista ed, infine, dalla richiesta di essere as-
segnato alla stessa cella nella quale erano detenuti noti dirigenti della N.C.O. (come ARo ED c.PE IT) che ne hanno consentito la verifi aten
10% primo dei due motivi di gravame, con il quale
ELlo NO denuncia la contraddittorieta della motivazione della sentenza impugnate in or oc al giudizio di responsabilità fo destituilo damento.
I giudici di primo e secondo grado, co tamente applicando i criteri, che presiedono alla va lutazione della chiamata di correo, hanno dimostra com motivazione congrua e logicamente corretta la.
partecipazione dell'imputato alla associazione crimi-
nosa della nuova camorra, dando una risposta adegua ta ed esauriente alle prospettazioni ed alle dedu-
zioni difensive.
EL pari infondata è l'ulteriore censura con la quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti
---
generiche.
Il giudicè del merito
- come già si è. rilevato tenuto a giustificare l'eventuale dini go delle circostanze generiche con uoa motivazione
adeguata e immune da vizi logici, ma non ha il dovere di prendere in considerazione tutti gli elementi,
che siano stati prospettati dalla difesa o emergenti dugti cti, essendo sufficiente che e l ponga la mancanza di elementi di significato posi la presenza anche di un solo elemento di carait-
were negativo, da lui ritenuto preponderante deci sivo nella formazione del suo convincimento, in se idoneo a giustificare la mancata concessione di dette, attenuanti.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha dempiuto all'obbligo della motivazione poichè ha stificato la mancata concessione delle attenuanti neriche, con motivazione adeguata, sottolineando da un lato la capacità a delinquere dell'imputato. sunta dai suci numerosi e gravi precedenti penali,
dall'altro 1 @ssenza di un qualsiasi elemento, favo revole di valutazione.
104. Anche il ricorso con il quale IN NO denuh jcia da nullità della sentenza per violazione degli fartt.185 e 348 bis c.p.p. sul rilievo che i cid.
pentiti autoaccusatisi del delitto di associazione www.www per delinquere sono stati sentiti come testi nei procedimento, pur avendo assunto fin dal primo moment www to ia. veste di imputati, non merita di essere accolto.
Cli imputati furono sentiti, così cose dispone lo art 348 bis, in qualità di coimputati e le eventual hullith afferenti alla violazione dei diritti della ifes Jeputali med i i, w99
dedotte dal computa g aile chingand fr rattandosi ai hulrith, he usesno eccepite e aci termini fissati a / c. ..
soltanto dai soggetti del rapporto tale, nei
[confronti dei quali la nullità sarebbe ificata
105. Anche ricorse proposto da DE ED da respinto. La Corte di merito, con ampia ed articolata motivazione, immune, da vizi logich didi ha dimostrato con piena aderenza al mateIAle
[probatorio acquisito al processo, valutato secondo esatti criteri giuridici.ed in modo Pazionale, che
1'imputato, prima di passare alla associazione cIAl
nosa denominata Nuova famiglia, aveva fatto parte della N.C.O., Le critiche che il ricorrente auove alla sentenza impugnata, sotto l'apparenza del vizio.
della potiesione;
si risolvono in censure di mero
(fatto, volte ad una nuova P diversa valutazione del le prove, inammissibile in questa sede.
100. LA EP, con l'unico motiva di ricorso
deduce difetto di motivazione, rilevando da un lato
(che una volta smentite le dichiarazioni nei chiaman ti in correità, perchè intrinsecamente inattendibil
Ia Corte non poteva fondare il giudizio di response-
** imputato esclusivamente sul linguag- da lui usato nella corrispondenza in sequestro,
dall'altro che per la configurabilità del elittò ail previsto dall'actal is El richiede che Ut singoli partecipi si avvalgono della forza intimida associativotrice del vincolo associativo e delle condizioni di omertà che ne deriva per commettere delitti, aequi-
stare la gestione.ed controllo di attività econo miche o per realizzare proventi o profitti ingiusti non è sufficiente per la sussisten del delitto.
a prima delle due censure. nella quale si articola il ricorso, non merita accoglimento)
La Corte di merito è pervenuta al convincimento del la responsabilità dell'imputato, in ordine ai reati ascrittigli, sulla base delle dichiarazioni in cor-
valutate singolarmente e nel loro complesso delle quali be dimostrato la veridicità e attendi bilità sttraverso una adeguata ed insindacabile valu-
tazione di oggettivi elementi di riscontro, costitui-
-
ti dalla fitta corrispondenza sequestrata (Fon
NG IO e con lo stesso UT) non solo per talune espressioni, usuali nel rapporto tra gli ap-
partenenti all'associazione.criminosa della quale si discute, ma anche perchè in una delle lettere diret-
te al UT, IAfferma la sua fedeltà al capo della
M.C.O La seconda censura è priva di qualsiasi ondamento sotto il propio giuridico.
La condotta tipica della fattispecie di partecipazione al delitto di associazione delinque fre: cui all'art 410, bis che la proposiziona norma tíva descrive con l'espressione parte dell'ass clazione. costituita dalla partecipazione dEL
ando formale o anche soltanto di fatte,
[agenta contribuendo.con il all'organizzazione.
operato ed 11 proprio apporto - qualúsque prop contenuto e la natura e indipendentemente
\nesia olge o si è impe- dal ruolo e dai compiti ch gnato a svolgere alla realizzazione degli scopi,
propri dell'associazione, coal come descrișţi. in wodo alternativo del secondo comma della disposizio-
incriminatrice,
Ne consegue che il requisito del ricorso forza di Intimidazione, dalla quale deriva la condizione di assoggettamento è di omertà degli ste associati dei terzi non costituisce una modalità
dalla condotta Floica di partecipazione, ma un ele-
mento strumentale come è sottolineato dal verbo ispetto all'attuazione dei fini alternati usato ramente indicati ma non è necessaessario che ciascuno
Jegit assoc usi in modo esplicito ed in concre . to-mezzi vialenti intimidagione, perché.
(condolta di partecipazione.
10% Toŕrizzt le deduce tre motivi.di icorso,
Icon quali chiede annullamente della sentenza im-
pugnata.
11 primo motivo con quale il ricorren denuncia la nullità della sentenza per violazione dell pp. in celazione agli aptt/416.
116 bis per mancanza sostanziale di motivazione erroneità dell'interpretazione sia per quanto att ne alla sussistenza della prova dei singoli imputati ai reati di cui alla contestazione, sia per quanto attiene alla sussistenza degli estremi richiesti che alla sussistenze dell'associazione criminale maffoso o camorristico," infine, per quanto riguarda il momento della cessazione del reato
è privo di fondamento giuridico.
Per quanto concerne la prima della sensure nelle quali si articola tala motivo, è sufficiente rilevare che la sentenza grávate, con motivazione
ádeguata e logicamente corretta è pervenuta al cons vincimento della partecipazione del ER álla N.C.O in posizione di preminenza nella zona di Be
neven nto sulla base delle dichiarazioni di taluni dei coimputati, che secondo apprezzamento non sin- dacabile dei giudici di primo e secondo grade, hanno trovato un significativo riscontro pelle dichiarazio
Fullarino del TRvito, lizzati quali dati di fatlo, idonei e comunque sufficienti ad at tribu piena attendibilità alle proposizioni accu-
satorie del co mputati dai quali sono state formulate e critiche che ricorrente muove alla sentenza gravata, solto il profilo del difetto della con-
traddittorietà della motivazione involgono gli accer amenti (giudizio ricostruttivo del fatto), gli prezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cu giudici di merito sono pervenuti e che specie quando postulano la soluzione di contrasti testimoniali di dichiarazioni accusatorie di coimputati o pretazione del contenuto degli elementi probatori,
non possono essere investiti dai vizi del difetto e della contraddittorietà della motivazione, quando essi diano una giustificazione corretta;
sotto il
profilo logico, delle ragioni delle scelte operate.
Per quanto attiene, invece, alla seconda ed alla terza censura, prospettate sempre nel primo motivo di ricorso è sufficiente rilevare che la sentenza gravata ha fornito una dimostrazione irrefutabile della struttura della natura e delle finalità della
N.C.O., quale organizzazione camorristica, e come... le rientrante espress evisione normative ne novero delle associazioni criminose previste dallo rt-416, his del codice penale, ha dimostrato i ruolo 41 primo piano da lúi svolto nel beneven-
tano.
secondo motivo di ricorso son menita accoglimento cas.com non merita di essere accolto ir terzo dei motivi di ricorso
La sentenza gravata traIAmente
quanto si sostiene dal ricorrente ha ritenuto gravante delle armi, avendo dimostrato che tutti gli associati avevano la disponibilità delle armi neces sarie per commettere i vari delitti di omicidio,
estorsione e repina, Bella N.C.o. e più in generale per 11 conseguimento dei fini che l'organizzazione intendeva raggiungere poichè per la sussistenza dell'aggravante non è necessario che ciascuno degli associati sia in possesso di armi, essendo sufficien te: per essi la disponibilità delle armi, anche se
(occultate o tenute in deposito, in qualsiasi luogo..
Per quanto attiene, infine, l'ultimo motivo di gravame Osservatova che la sentenza gravata, in coerenza con i principi enunciati da questa Suprema
Carte, ha negato all'imputato le attenuanti generich sorbenti fritenendo prevalenti ed assorbenti a tal fine. 108
ecedenți penali del medesimo, che l codice di procedura penale, considera una delle mani festazioni più significative della capacità a delia-
quere del reored in considerazione dell'assenza di qualsiasi elemonto positivo, che potesse ere ta a suo favore. Deve pertanto escludera che su sista il danuncinto Vizio della mancanza di motiva-
[zione e dell'erronea applicazione degli artt 162 bis
133 P anche in rapporto alla concreta determina zione della pena, poichè ai fini della completezza lla motivazione, sia in ordine al diniego delle circostanze generiche, che alla concreta determina zione della pena in concreto irrogata, è sufficien te che il giudice enunci, con motivazione congrua ed immune da vizi logich e giuridici le ragioni per le quali ritiene di non dovere concedere le richi ste attenuanti ma non ha affatto l'obbligo di esa-
minare partitamente tutti gli elementi enunciati dall'art.133 c.p. o emergenti degli atti, e tantome
[no quEL di una motivazione analitica, che abbracci tutte le prospettazioni diversive pur nella concreta determinazione della pena irrogata.
SA CE lamenta la nullità della sentenza per carenza e contraddittorietà della motivazione sulla base di un duplice rilievo: a) la sua posizione ocessuale à tata ngi nti te ad ogni costo, sol:
perchè fEL di SA NC ed ND, no-
nostante sia stato accusato dal solo D'TIr
fatto al(b) il riferimento da taludo dai pentiti fatto al ossombrone è errato, perché egli non mai détenuto, in quella casa di reclusione ricorso infondató. essere respinto perchè il ricorrente con entrambe le censure proponn questioni di fatto perchè attengono alla valutazione della prova €, come tali, esulano dalla compe tenza funzionale ed Istituzionale della Corte di
Cassazine, vuoi perchè la sentenza impughsta ha di mostrato con motivazione congrua e piena aderenz
alla realtà processuale la partecipazione dell'impu-
tato alla N.C.O. precisandone il ruolo ed i compiti.
109 Il primo motivo del ricorso con il quale SA
NC denuncia la nullità della sentenza per vio lazione ed erronea applicazione della legge è mani-
infondato e va respinto poichè sifestamente ve in una petizione di principio, in una asserzione priva di qualsiasi efficacia dimostrativa.
Con il secondo motivo il ricorrente, inve-
deduce la nullità della sentenza per mancanza
(insufficienza, contraddittorre illogicità della motivazione in relazione alla prova della sua respon in particolare alla valutazion degli indizi, nonchè ulazione de f ark 175
in relazione al capo di acpinal censura non merit accoglimento. La sentenza nata, correttamente applicando princiol che siedono alla valutazione dellá chiamata in reità.
ha ritenuto che le dichiarazioni accusatorie di di versi pentiti, ancorché generiche o imprecise hanno provato, nel piano ggettivo, riscontro nell'inclu sione del nome del SA nell'elenco di camorri sti
PI "SA" rinvenuto nell'abitazione romana
LL NC e del quale i giudici di merite hanno accertato dimostrato la rilevanza sotto il profilo probatorio nonchè nella lettera sequestrat a fel carcere di Avellino ad Omobono IC e nella quale, oltre a parlare di "legalizzazioni" 'compat
FI fa esplicito riferimento "all'usci ta del
SA NC,
La Corte di merito, ha escluso ed esattam mente che, nel caso di specie, fosse applicabile 10
art. 90 del codice di procedura penale, poichè la sen-
kenza pronunciata dal Tribunale di S.MaIA Capovetere
violazione dell'art.416.c.p. non era ancora passata in cosa giudicata quindi, l'imputa- una volta divenute definitive entrambe le senten- 33
of condanna, potra ovo identivo sia il fatto tare ricorso alla procedura ali opo prevista dallo
Art.579 Bel codice di procedura penale.
AL UT, condannato dalla Corte d'AppEL.
di Napoli ad anni quattro reclusione
in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale della stessa citi a seguito di imp gnazione del P.M. ha proposto ricorse deducendo: a)
il primo motivo la violazione dell'ast 477
sostiene infatti, il ricorrente che la Sentenza di secondo grado, dopo avere dimostrato Ta Talsità del le affermazioni di IC e BA, relativa all'ap palto da parte sua della N.U. del Comune di Ottavia- no di altri appalti ed opera del Sindaco La AR,
(propone la valutazione di un elemento nuove e diver.
FO che non aveva fatto parte delle accuse a lui volte sul quale non mai stato interrogato,
cioè di essersi prestato a fare la "testa di legno"
nella custodia e nell'affitto del terreno e del c stEL, violando cosi l'art. 477 del codice di proce dura penale.
con il secondo motivo lamenta la mancanza di motiva zione in ordine alla affermazione di responsabilità
In quanto - sostiene il ricorrente - la sentenza,
in parte rinnegando i principi enunciati în tema i efficacia probatoIA della chiamata en ten evere ritenuto. cool come la pronuncia di no PR - che frisconte alle generiche ser entiti erano stati, negativi 'pretende di fridare
spreng1 gludizio di responsabili fatto castEL furono anti in affitto Simbelico a Cutule
IU di AL au UT AL dagli aegu responsabil soltanto di itenuti, peraltro favoreggiamento:
Con 11 terzo motivo, denuncia la mancanza errone , qualificazione in ordine alla ritenuta potesi dell 416 bis mentre con il quarto ed timo motivo deduce la mancanza di motivazione rela-
tivamente al diniego delle circostanze attenuanti.
heriche.
11 primo motivo non merita accoglimento:
La Corte di merito ha ritenuto di individuare nEL
affitto puramente simbolico del terreno e del castel
10. l'elemento esterno di verifica delle dichiarazio-
hi dei coimputati e, quindi, deve escludersi qualsia si violazione dell'art.477 c.p.p. in, quanto "il print cipio della correlazione tra la sentenza l'accusa
contestata, dettato allo scopo di garantire alla di fesa la poss bilità della prospettazione delle pro agioni in relazione ad ogni elemento dell'accusa dev Lenerai violato soltanto quando il fatto con testato venga modificato nei suoi elementi.
anche quando come nella specie, giudich fondi il giudizio di responsabilità su elementi pro-
batori diversi da quelli presi in esame istrutto-
dizio di primo grado, vuoi che tali menti probatori fossero già acquisiti processo,
vuoi ess siano acquisit Sede di appEL.
Anche il secondo motivo di gravame devel
essere respinto sentenza di secondo grado ha ritenuto, nel suo sovrano apprezzamento o con motivazione ampia ed articolata,e con valutazione ispirata a criteri razio
nali che l'affitto del terreno e del castEL,
le sue modalità costituisse un elemento idoneo a conferire veridicità ed attendibilità alle accuse.
déi pentiti, nonostante la genericità delle accuse di RI e FE, sottolineando che il castEL
era destinato ad essere fu la casa madre della N.C.O
e, quindi, ben difficilmente sarebbe stato affidato ad una persona estranea o ostile all'organizzazione
La sentenza, infine, dimostra, con i supporto di argomentazioni logicamente, convincenti e persuasive che il successivo abbandono de castell da parte di esso imputato non ha alcuna efficacia probatoIA vor dabl ona enteungith minsaa“, dappoiché la,lettern di recesso del tratto spedica alla società port a, da det bl
1983: data dalla quale, l'imputato si èse, prima in reperibile e poi latitante;
riemergendo solo dopo asdoluzion ih primo grado,
Le altre censure, prospettate dalla difes del ricorrente, sono critiche in punto di fatto perché attengono agli accertamenti ed agli apprezza-
menti dei giudici di secondo grado, non pongono vizi della motivazione riconducibili all'art.475 m ma sono tese ad una rivalutazione degli menti probatori, inammissibile in questa sede.
Per quanto attiene, infine, all'ultimo.
tivo di gravame le sentenza, ontraIAmente a quantd si afferma dal ricorrente, ha enunciato ed illustra ito con motivazione congrua e con valutazione esente da vizi logici o errori di diritto le ragioni per le quali ha ritenuto di non dover concedere all'i putato le circostanze generiche, Ed infatti, perchè.
l'obbligo della motivazione possa dirsi complutamen te adempiuto è sufficiente che il giudice ponga in evidenza la mancanza di elementi di significato
0 la presenza anche di un solo elemento di valo re negative, de li ritenuco con valutazion ispira- criteri razional) ridicamente corrétti
valore prenciderante tale ba noutralizure s vald za attenuatrice della pena. In questa ottica.
centenza impugnata ha incontrato il giudizio negati vo sulla richiesta della concessione delle attenuan generiche a un lato sulla gravità del reato,
rrelazione con parametri enunciati nel primo
'altro sull'assenza di lutazione in favore de menti suscettibil corrent
I due delitti di asso azione a delinquere.ex.
416 e 416 his come ha esattamente ritenuto la cor di merito, concorrono tra di loro nel senso che fatti commessi antecedentements all'entrata i gøre della legge n.646 del: 1982 configurano la specie criminosa disciplinata dall'art 415 mentre quel
11 successivi a tale data integrano la diversa ed aut tonoma fattispecie incriminstrice discplinata dalle t.416 bis, c.p
CH TO deduce la nullità dell'impugnata sentenza ger erroneità, carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsa bilità per delitti contestatigli, sotto 11 profilal e persons the la corrispondenza epistolare affiliate alla imputate o condannate perch pón è elemento sufficiente chiamate di correo, anche perchè el traktava i persone detenute da lui conesedute durante lungă permanenza, in carcere,in carcere,
1 ricorso non merita accoglimento
Corte di merito ha fondato il giudizio di respon-
sabilità dell'imputato sulle chiamate in correltà
IC, D'MI. RI ctre sebbene yon linea-
tro lors in parte contractanti, sono tuttavia ficientemente attendibili e sand suffragate_da
due dati oggettivi certi aventi in sicuro valore su piano probatorio: 1'imputato ancora prima che venis se accusato dai "penti era già stato, segnalato.
dai Carabinieri di Napoli, come affiliato alla N.C.
a cartolina da lui, inviata a UT all'Asinara
scritta nel linguaggio usuale, tipico degli appari tenenti all'organizzazione criminale di cui si dette.
In questo contesto le censure che il ricor rente muove alla sentenza sono critiche di puro fat to, perchè attengono esclusivamente alla valutazione dell'attendibilità in concreto della chiamata di com
[reo e della rilevanza degli elementi estrinseci di controllo e di verifica che secondo giudici di rito suffragano ed integrand te proposizioni accusa- rie dei chiamanti in conceità, valutazioni) qua l che Sottraggono. censura, in questa sede,
do merito, forn ito una motivazione, ado guata e logica, del convincimento al quale sono per veni 111 Il primo dei due motivi riccrsos con il quale:
AN IU denuncia la nullità della sentenza contraddittorietà della motivazione è stituito qualsiasi fondamento
La Corte di merito pervenuta al convincimento ta responsabilità dell'imputato in ordine ad entramb reati contestatigli con motivazione, congrua ed adeguata sulla base di dati probatori certi ed ir re futabili quali: á) la uralità delle chiamate in correità, che sebbene generiche relato hanno trovato un siggificativo riscontro nella lettera di
UT ad esso imputato a dalla quale emerge con estr a chiarezza la sua appartenenza allà
Fuolo, di rilievo, da lui svolto nell'ambito dell'or ganizzazione criminosa prima e dopo l'entrata gore della legge 13.9.1982 n.646; b) la circostanza phe lo stesso UT, allorchè venne tratto in arre-
sto ad Albanella aveva con sè la chiave dell'appartal hento dell'imputato, e durante la sua assenza d;
dett
ța località, lasciò quale recapito telefonico il nu ntenza dell'imputato:
olizia usibutaIA dal quale ergono apeli corsi stenze patrimoniali di gran lungs sup onsibilità; d) nel corso delle indagine volte onseguenza della morte di LL NC,
orgettata una comunicazione, telefonica nel co rso della quale il AN, allora in soggiorno obbligato
Verona, dichiarava la disponibilită s del grappo ad eventuali azioni di ritorsione qualora și
fosse accertato che l'esplosione della macchina del
LL, fosse çisultara non accidentale.
La sentenza, quindi, completa ad saurien,
te; non presenta alcuno dei vizi della motivazione,
che ne comportano l'annullamento, secondo il para digma dell'art. 475 n.3 o.
Esattamente poi la sentenza ha ritenuto la respons bilità dell'imputato per entrambi i delitti quello
previsto dall'art. 416 c p, per fatti commessi an riormente all'entrata in vigore della legge n. 646/32
dell'art.416 bis c.p. per i fatti ad essa successi vi dovendosi nella specie escludere sia il fenomeno dell'assorbimento dell'ipotesi delittuosa neno grave preveduta dall'art.416 in quella più grave di cui all'art. 416:51 poichè l'assorbimento neces saIAmente postula: la contemporanea vigenza delle due più norae, intrinfantric piente dalla
stone del fatto storico, e più esaltamente dell..
condotto delittonsa integrativa dalle diverge fatti
•
Jupecie, he siang applicabil e regole che disci plinano là successions della legge penale nel tempo.
AN ) .pregid Seconda
moti CON quale si denuncia 10 violat
Izione di legne, in ordine al diniego delle autonun-
generiche ell'art. 69 del codice penale, avendol
1 giudice di meritol stificate con motivazione lesente di errori logici o di diritto, la mancay concessione delle richieste attenuanti zeneriche,
considerazione della pericolosità sociale dell'imputal to desunta dalla misura di prevenzione applicataals).
della importanza del ruolo che egli aveva nell'ambi-
to dell'organizzazione criminosa e dall'assenza di qualsiasi elemento suscettibili di valutazione favo-
revole
.P.Q.
Corte Suprema di Cassazione:
1) annulla la sentenza impugnata nel confronti di Malant
drini IO, RL IO, TA CE,
CI TO, IO TO, NO ED, ARj
CE e NG, CE rinvia per nuove Napoli;
annulla la sentensi impugnata nei confronté
rEL GE in ordine alla configurabilità del vis col delda continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quella definito.com za. del Tribunale di Napolf del 9.10:1985
in giudicato, e ridvis ad altre sezione della Cort e di AppEL Napoli per nuov o esame sul punta r gotta nel resto (1 ricorso del Chiarell
dichiara inammissibile icorso del Procuratore
Generale nei confronti di
ND NN, AT Gio vanni AP SO, AT LT. TO Ge-
[rardo AR ESo ON i CE ON
VE, CI IO, BR GIliano, AR
TI, IV IU, ZO IO, Coz
zolino GE, UO EL, ZE RE,
GA IC, BE IN, IAni EL,
Lo PR IU, OS NC, RI RE,
VaLL RL, LL EL, GI AT
UT AN, LI AL;
MM GIsep
De CI TO, SS IO, ViNO IO,
ON UI, RE GE RR RAe
CC IC, AZ RI SA CE,
SA NC, ER TU, ER AL;
rigétia il ricorso del Procuratore Generale nei con ronti di huriemma LF, MM RO TT CE,
AT RI BI ON CI IU, CA
amizzi FOto, De IS Rend, CC IO,
RI TT, allarino IU, Galfero. LE
IU, LL IU agosta GE, Raz-
AN RI, AN IO, AN NR, GI
SA, SA NC;
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cio KaIA, AL NN, NO ER, Lom
bardi IO, UI RL, OR CA, NI
OS, CC IU SA ND, DE.
RR, SP IO, DD ZA, SS
ca- RD VI RE, VI CA, Ca
tapano TO, CE CA, MI LA,
MA NU, ON CE. TA IU,
IP TO, US NC, CH CE
AS TO NI, BA IC, Califa-
no CE, ZO LO, ZO ON,
ZO,DO, UT AN, GA MI IB,
AR IA, US NN, CC UI, Palil le IC TO EN LA MA;
chiar inamaissibili icarsi degli imputati:
TI ND, UO EL, FU SA
[TT CL, Boccia Antonio, CI Huseppe
ON UI, BR AL, AL IU
[CE CA, NO NU;
TT RT
NO AN, ON enco, AR iIO, Sac
cone ND. LE IT LA, AT LT,
TI IC, ED RR, SP IO
SS IO, AL RI
6) rigettali ricorsi degli imputati:
LE IO, TO RI RT, BI
NR, LO AL, AL NC, Bruno
EL,SE AR, ZO RO, UT
AL, D'NN IN, OS TE, MM
IC, FA IN, IO IO, ALu
TO, AN NN, AZ TU,
RO IO, RR AN, RD IO, UI
RL MA ER, VI TO, Marandi
no NN, CC IC, EL AL, Nunzia
ita UI, PA LAy PA ES, AZ Ma-
rio, CI IO, AN IU, AN Giu-
seppe, SA CE, SA NC, SAta-
niEL AN, IN NO, NO AR, Spa-
andeo, TU, ER AL, CI IU, UG CE;
ondanna gli imputati ricorrenti di qui ai numer del presente disponisio in solido al pagamen delle sp del pr e ciascuno a l versamco-
to della somma di lire treguntomila In favore dEL
delle asmende.
to Roma, add 13 giugno 1987
IL PRESIDENTE.
Ecc.Dott: RODIGLIANT ODERIO
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott SERVANNK IN
((1) adde: Preliminarmente a dichiarata l'inammissi bilità del ricorso del Procuratore Generala per nan cata presentazione dei motivi nei confronti di:
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deo TU, ER AL,
IL CONSIGLIERE. ESTENS. IL PRESIDENTE
CANCELLIER
Depositato in CancelleIA
16 MAR 1988JI
IL CANCELLIERE
Cor si can and
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Suture exure to stena u za qui ellepte Rome b. 17-11-88 Жашевсе* COnt 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1983 mentre era detenuto a Pianosa e di volersi di
40 il compito, che l'agente svolge nell'ambito dell'or
11 invistegli al suo indirizzo di Via Piatti n.8
1 N.C.O.; che la risposta di UT sarebbe estre-
1 per consentire una valutazione più complets ed
1 pludizio ad altra sezione della Corte di AppEL