Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/1987, n. 3492
CASS
Sentenza 13 giugno 1987

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime11

Non integra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso il semplice apprezzamento dei valori (negativi) della associazione medesima o l'apprezzamento per il capo o i capi dell'organizzazione, che può assumere Rilevanza penale, secondo i casi, sotto il profilo dell'istigazione a delinquere o dell'istigazione a disobbedire alle leggi, purché il soggetto agente abbia agito pubblicamente.*

La materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontà di far parte dell'organizzazione condividendone le finalità; mentre il delitto di favoreggiamento personale è caratterizzato dalla consapevolezza e dalla volontà di aiutare taluno degli associati ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, ovvero ad assicurarsi il prodotto o il profitto del reato, senza che il soggetto agente, con il suo comportamento, contribuisca alla esistenza o al rafforzamento dell'associazione criminosa nel suo complesso, di questa non facendo parte. ( V mass n 175406; ( V mass n 150625; ( V mass n 110822).*

La chiamata in correità costituisce un mezzo di prova - riconducibile normativamente al potere-dovere del giudice di accertare la verità reale e al correlativo principio del libero convincimento - che può e deve essere valutata nel procedimento ricostruttivo del fatto storico, a condizione che le proposizioni accusatorie siano controllabili e controllate e se ne accerti l'attendibilità quando trattasi di chiamata diretta, ed anche la veridicità allorché si è in presenza soltanto di dichiarazione "de relato" e questa non sia confermata, poiché in tal caso la attendibilità del chiamante e la veridicità di quanto afferma non garantisce l'attendibilità e la veridicità della fonte mediata. ( Conf mass n 176506, ed ivi citate; ( Conf mass n 173302; ( contra mass n 175238, ed ivi citate).*

Le nullità concernenti la violazione dei diritti della difesa, anche se insanabili e rilevabili di ufficio, incidono sul rapporto processuale esclusivamente per quanto attiene alla parte nei cui confronti si è avuta la violazione di legge e non possono, pertanto, essere dedotte dai coimputati o dagli imputati di reati connessi. ( Conf mass n 146142; ( Conf mass n 117343; ( Conf mass n 103736).*

Ancorché più chiamate in correità non possano essere assunte, sotto il profilo logico-concettuale, a dato di verifica di una precedente chiamata di correo, non può tuttavia negarsi che esse, purché intrinsecamente attendibili e non riconducibili a collusioni o condizionamenti di qualsiasi genere tra i chiamanti, si integrano e si rafforzano reciprocamente, e possono costituire fonte legittima del convincimento del giudice e condurre al giudizio di certezza in ordine al fatto contestato. ( V mass n 116608).*

Stante il principio della pluralità delle azioni penali, tante per quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni, i singoli capi della sentenza sono autonomi ad ogni effetto giuridico e perciò anche ai fini dell'impugnazione. Ne consegue che, per quanto i diversi capi siano contenuti in una sentenza documentalmente unica con la quale il giudice di merito ha statuito in ordine alle distinte imputazioni, ciascun capo conserva la propria autonomia e individualità, onde il capo o i capi della sentenza non investiti da impugnazione, passano in cosa giudicata. ( V mass n 175076; ( V mass n 127069).*

Anche in relazione ai reati associativi, e particolarmente con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso, è configurabile il concorso eventuale di persone, sia come concorso psicologico, nelle forme dell'istigazione e della Determinazione, nel momento in cui l'associazione viene costituita, sia - allorché l'associazione è già costituita - nella Forma del contributo consapevolmente prestato al mantenimento e al consolidamento dell'organizzazione criminosa. ( V mass n 172070; ( V mass n 164815; ( V mass n 149934; ( V mass n 142627; ( V mass n 138766).*

La partecipazione al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso è costituita dal contributo che l'agente dà, con il proprio operato e il proprio apporto - qualunque ne sia il contenuto e la natura e indipendentemente dal ruolo e dai compiti che egli svolge o si è impegnato a svolgere - alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione, così come descritti, in modo alternativo, dalla disposizione incriminatrice. Ne consegue che il requisito del ricorso alla forza di intimidazione, dalla quale deriva la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi, non costituisce una modalità della condotta tipica di partecipazione, ma un elemento strumentale rispetto all'attuazione dei fini alternativamente indicati dalla norma incriminatrice, non essendo necessario che ciascuno degli associati Usi in modo esplicito e in concreto mezzi violenti o di intimidazione perché si realizzi la condotta di partecipazione. ( V mass n 176677; ( V mass n 168312).*

L'introduzione, nel codice penale, della norma che prevede il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso - strutturalmente diverso dall'associazione per delinquere - non determina, rispetto alla norma che prevede quest'ultimo reato, un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, del quale si può legittimamente parlare solo quando il reato previsto dalla legge precedente nella sua struttura tipica - condotta, evento, elemento soggettivo - rimane identico a se stesso, e la nuova norma si caratterizza solo per la diversità della sanzione applicabile. Ne consegue che, ove la condotta criminosa, iniziatasi antecedentemente all'entrata in vigore della nuova disposizione, sia sussumibile anche nello schema legale prefigurato da quest'ultima, correttamente essa viene inquadrata nella figura dell'associazione per delinquere fino all'entrata in vigore della nuova legge e, successivamente, in quella dell'associazione per delinquere di tipo mafioso. ( V mass n 176619; ( V mass n 100013; ( Conf mass n 168482).*

In ossequio al principio per cui l'inosservanza delle forme prescritte per gli Atti processuali è causa di nullità soltanto nei casi in cui questa è espressamente prevista in relazione al singolo atto o in generale, la Mancanza di sottoscrizione della ordinanza di rinvio a giudizio non ne comporta - sempre che sia identificabile l'ufficio dal quale proviene - la nullità, risolvendosi in una mera irregolarità. Ne discende che ove più giudici collaborino all'istruzione di un procedimento penale o al rinvio a giudizio, poiché detta ordinanza non è un atto collegiale ne' a tale categoria può in ogni caso essere ricondotta, la mancata sottoscrizione di essa da parte di uno o più dei giudici che hanno collaborato alla istruzione del procedimento non comporta nullità dell'ordinanza medesima. ( V mass n 170080; ( V mass n 160441).*

La disposizione che impone la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche o telegrafiche intercettate non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva. Ne consegue che, in presenza di una normativa specifica che prevede esclusivamente la facoltà del giudice di ordinare la riproduzione mediante apparecchi di registrazione delle deposizioni o dichiarazioni rese in dibattimento, legittimamente viene respinta la richiesta di trascrizione del contenuto dei nastri magnetici sui quali risultano incise quelle dichiarazioni o deposizioni. ( V mass n 169200).*

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1Sul Caso Contrada (note per l' udienza del 24 ottobre 2019 davanti alle Sezioni Unite)
    Ciro Angelillis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Ciro Angelillis sommario: 1. Premessa. - 2. L'estensione erga alios delle sentenze della CEDU.- 3.Il principio consolidato nella Giurisprudenza della Corte e la ‘serialità delle violazioni'. - 4. Il principio consolidato della prevedibilità della decisione giudiziaria - 5. Il binario morto della dicotomia ‘Prevedibilità soggettiva/ oggettiva'. - 6. Mutamento interpretativo e mutamento giurisprudenziale -7. Mutamento interpretativo e rispetto del principio di prevedibilità nella vicenda Contrada 1.Premessa La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite dalla 6^ sezione penale è la seguente: “Se la sentenza della Corte Edu del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata …

     Leggi di più…

  • 2Sul Caso Contrada (note per l' udienza del 24 ottobre 2019 davanti alle Sezioni Unite)
    Ciro Angelillis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Ciro Angelillis sommario: 1. Premessa. - 2. L'estensione erga alios delle sentenze della CEDU.- 3.Il principio consolidato nella Giurisprudenza della Corte e la ‘serialità delle violazioni'. - 4. Il principio consolidato della prevedibilità della decisione giudiziaria - 5. Il binario morto della dicotomia ‘Prevedibilità soggettiva/ oggettiva'. - 6. Mutamento interpretativo e mutamento giurisprudenziale -7. Mutamento interpretativo e rispetto del principio di prevedibilità nella vicenda Contrada 1.Premessa La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite dalla 6^ sezione penale è la seguente: “Se la sentenza della Corte Edu del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata …

     Leggi di più…

  • 3Sul Caso Contrada (note per l' udienza del 24 ottobre 2019 davanti alle Sezioni Unite)
    Ciro Angelillis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Ciro Angelillis sommario: 1. Premessa. - 2. L'estensione erga alios delle sentenze della CEDU.- 3.Il principio consolidato nella Giurisprudenza della Corte e la ‘serialità delle violazioni'. - 4. Il principio consolidato della prevedibilità della decisione giudiziaria - 5. Il binario morto della dicotomia ‘Prevedibilità soggettiva/ oggettiva'. - 6. Mutamento interpretativo e mutamento giurisprudenziale -7. Mutamento interpretativo e rispetto del principio di prevedibilità nella vicenda Contrada 1.Premessa La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite dalla 6^ sezione penale è la seguente: “Se la sentenza della Corte Edu del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata …

     Leggi di più…

  • 4Sul Caso Contrada (note per l' udienza del 24 ottobre 2019 davanti alle Sezioni Unite)
    Ciro Angelillis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Ciro Angelillis sommario: 1. Premessa. - 2. L'estensione erga alios delle sentenze della CEDU.- 3.Il principio consolidato nella Giurisprudenza della Corte e la ‘serialità delle violazioni'. - 4. Il principio consolidato della prevedibilità della decisione giudiziaria - 5. Il binario morto della dicotomia ‘Prevedibilità soggettiva/ oggettiva'. - 6. Mutamento interpretativo e mutamento giurisprudenziale -7. Mutamento interpretativo e rispetto del principio di prevedibilità nella vicenda Contrada 1.Premessa La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite dalla 6^ sezione penale è la seguente: “Se la sentenza della Corte Edu del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata …

     Leggi di più…

  • 5La Corte EDU sul concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso:
    Silvio Civello Conigliaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, nella versione ufficiale in francese disponibile sul sito della Corte, clicca qui. 1. La sentenza in epigrafe origina da un procedimento a carico di Bruno Contrada, condannato in via definitiva nel 2006 dalla Corte d'Appello di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416 bis c.p.) per avere, tra il 1979 e il 1988, giovandosi della posizione chiave ricoperta nelle forze dell'ordine, «sistematicamente contribuito alle attività e alla realizzazione degli scopi criminali dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra"» fornendo ad alcuni associati «informazioni confidenziali concernenti le investigazioni e le operazioni di …

     Leggi di più…
Mostra tutto (7)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/1987, n. 3492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3492
Data del deposito : 13 giugno 1987

Testo completo