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24 ottobre 1989
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8 agosto 1992
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12 agosto 1997
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5 novembre 1998
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6 aprile 2001
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Art. 238.
(Verbali di prove di altri procedimenti).
1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata.
(( 2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.
3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell' atto e' >divenuta
impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione e' ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503. )) 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 , 2-bis e 4 del presente articolo.(96)
------------------ AGGIORNAMENTO (96)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-2 novembre 1998, n. 361 (G.U. 1a s.s. 4/11/1998 n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell' art. 210 del c.p.p. rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l' art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale ".
(Verbali di prove di altri procedimenti).
1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata.
(( 2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.
3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell' atto e' >divenuta
impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione e' ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503. )) 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 , 2-bis e 4 del presente articolo.(96)
------------------ AGGIORNAMENTO (96)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-2 novembre 1998, n. 361 (G.U. 1a s.s. 4/11/1998 n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell' art. 210 del c.p.p. rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l' art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale ".
Commentari • 187
- 1. La “circolazione” della prova scientificaFrancesca Carrozzo · https://www.diritto.it/ · 29 dicembre 2022 · 227.00847
[3] L'ultimo comma dell'art. 238 c.p.p. è stato oggetto di una pronuncia della Corte di cassazione la quale ha statuito che “In caso di dichiarazioni rese in altro procedimento ex art. 238 c.p.p., comma 5, c.p.p., ovvero assunte da giudice in diversa composizione, nonché in incidente probatorio disposto nello stesso procedimento, la richiesta delle parti di ripetere l'esame deve essere valutata dal giudice che può denegarla per manifesta superfluità della rinnovazione”, Cass., Sez. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12169Provvedimento: […] Ricorso di TE 2. 1. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 238, comma 1, cod. proc. pen. Si era fondata l'affermazione di responsabilità sul contenuto del verbale delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento di prevenzione, di cui la Corte territoriale aveva disposto l'acquisizione ex art. 238 cod. proc. pen., in violazione di tale disposizione processuale che ne limita l'operatività esclusivamente alle dichiarazioni rese nel corso dell'incidente probatorio e in dibattimento. 2 2.2. vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato a capo A) dell'imputazione. […]Leggi di più...
- dichiarazioni rese dall’imputato nel procedimento di prevenzione·
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