Sentenza 25 febbraio 2016
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza inappellabile, che sia diretto unicamente a far valere la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 35278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35278 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2016 |
Testo completo
3527 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.608 Renato Grillo - Presidente - Angelo Matteo Socci PU 25/02/2016 R.G.N. 814/2015 Aldo Aceto -Relatore - Andrea Gentili Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. RO LA, nato a [...] il [...];
2. FO EL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 21/05/2010 del Tribunale di Padova - Sezione distaccata di Este;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giusep- pe Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri LA RO e EL FO ricorrono per l'annullamento della sentenza del 21/05/2010 del Tribunale di Padova Sezione distaccata di di aunenola Este, che li ha condannati alla pena di 6.000 euro ciascuno perché ritenuti colpe- voli del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs.
3. aprile 2006, n. 152, perché, in concorso tra loro e con altre persone, nella loro qualità di legali rappresentanti, rispettivamente, dell'impresa proprietaria e committente dei lavori il FO, di quella esecutrice dei lavori stessi il Botta- ro, senza alcuna autorizzazione avevano smaltito rifiuti provenienti da demolizio- ni edili mediante il loro spandimento su un'area estesa circa 900 metri quadri, posta a ridosso dell'unghia dell'argine del canale Bisatto;
fatto contestato come accertato in Este il 16 marzo 2007. 1.1.Con il primo motivo eccepiscono l'estinzione del reato per prescrizione che, seppur maturata in epoca successiva alla pronuncia impugnata, non avreb- be potuto essere rilevata in altro modo, trattandosi di sentenza inappellabile, il cui avviso di deposito è stato loro notificato solo il 6 novembre 2014.. 1.2.Con il secondo motivo eccepiscono d'esser stati condannati per un fatto (la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti) diverso da quello contesta- to (smaltimento mediante deposito al suolo dei medesimi rifiuti). CONSIDERATO IN DIRITTO 2. I ricorsi sono infondati ma la sentenza deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione.
3.Il primo motivo fa leva sul principio, affermato da questa Corte con sen- tenza Sez. 4, n. 6977 del 19/12/2012, Ciccone, Rv. 254400, secondo cui non è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza inappellabi- le, che sia diretto unicamente a far valere la prescrizione del reato. Spiega la motivazione che, diversamente dalle pronunce appellabili, l'imputato non avreb- be altra via per eccepire la maturazione del tempo necessario a prescrivere dopo la sentenza. Con il decorso del tempo - afferma - viene meno l'interesse dello Stato ad esercitare la pretesa punitiva, anche perché si affievolisce, fino a scomparire, la possibilità che la pena svolga le sue funzioni;
ciò, per altro, non consegue ad un apprezzamento in concreto del giudicante, ma trova attuazione grazie ad un automatico meccanismo presuntivo, in base al quale, il trascorre del tempo comporta l'estinzione del reato. Va aggiunto che se il giudice (in questo caso la Corte di Cassazione) non può far a meno di constatare la morte del reo, non si vede come possa far a meno di riconoscere la "morte del reato". Per altro, come è stato notato dalla più attenta dottrina la prescrizione ha anche un suo fondamento costituzionale: essa costituisce una garanzia personale per l'indivi- duo, che non può (non deve) essere esposto, al di là di ragionevoli limiti tempo- rali, al "rischio" di essere penalmente punito per fatti commessi addietro>>.
3.1.Si tratta di affermazioni che il Collegio non condivide nella loro assolu- tezza, perché colgono solo alcuni dei principi sui quali si fonda l'istituto della pre- 2 scrizione (che contrastano con la presenza di reati oggettivamente imprescrittibi- li) e perché danno per scontate delle conclusioni (come il rapporto tra prescrizio- ne e finalità rieducativa della pena) che tali non sono visto che, per esempio, escludono totalmente la funzione retributiva della pena stessa, privilegiando esclusivamente quella special-preventiva legata all'affievolimento del bisogno di pena sostenuta solo da una parte della dottrina.
3.2.L'istituto della prescrizione risponde all'esigenza di garantire certezza ai rapporti e alle situazioni giuridiche e, per altro verso, sancisce l'affievolirsi dell'in- teresse dello Stato alla pretesa punitiva. Come chiaramente spiegato dal Giudice delle leggi, la prescrizione è legata all'affievolimento progressivo dell'interes- se della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito, valuta- to, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati, sia al "diritto all'oblio" dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela>> (sentenza n. 23/2013; nello stesso senso anche la sentenza n. 45/2015). Anche il diritto di difesa di cui all'art. 24, Cost., costituisce ingrediente dell'istituto (si veda, sul punto, Corte cost. n. 275 del 1990), essendo evidente che più il fatto è lontano dal processo, tanto più è difficile per l'imputato riuscire a difendersi, sopratutto nella parte ricostruttiva, ma proprio per questo esso perde il suo peso specifico quando la prescrizione maturi addirittura dopo la sentenza di condanna.
3.3.Oltretutto il ragionamento della sentenza citata vuol provare troppo per- ché, per esempio, se per il reato per il quale si procede fosse stata applicata la pena dell'arresto (alternativa a quella pecuniaria), l'eventuale inammissibilità dell'atto di appello avrebbe impedito il decorso del termine per la prescrizione già dalla sentenza di primo grado, con evidente irragionevole disparità di trattamen- to rispetto a chi, condannato alla sola pena pecuniaria, potrebbe giovarsi - se- condo la sentenza citata - della prescrizione maturata a seguito di un ricorso per cassazione pur se inammissibile perché finalizzato a eccepire la maturazione del- la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Tanto più che un ricorso per cassazione finalizzato a far valere esclusivamente la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non sarebbe "incasellabile" in nessuna delle ipotesi per le quali esso è consentito (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531).
3.4.In realtà, resta del tutto valido il principio che il ricorso inammissibile preclude la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione e pre- clude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
3.5.Deve perciò essere enunciato il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza inappellabi- le, che sia diretto unicamente a far valere la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza stessa>>.
4.E' infondato anche il secondo motivo.
4.1.Questa Corte ha già affrontato il medesimo caso (ascritto agli altri cor- rei) e la medesima questione di diritto. In quella sede si affermò testualmente: non vi è violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto nello stesso capo di imputazione viene contestato il deposito dei rifiuti, che peraltro è preliminare allo smaltimento. In ogni caso la nullità ex art. 522 c.p.p. sussiste solo quando il fatto accertato è totalmente diverso da quello og- getto di imputazione e non quando le differenze sono marginali e, peraltro, l'im- putato ha avuto modo di difendersi e si è difeso proprio sul fatto accertato, come risulta dalle prove prodotte dalla difesa dirette a dimostrare l'esistenza di un'ipo- tesi di deposito temporaneo dei rifiuti>> (Sez. 3, n. 25045 del 25/05/2011).
4.2.La non manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso (sopratutto del primo, alla luce della contraria pronuncia citata) non ha impedito il decorso del tempo necessario a prescrivere, maturato il 16/03/2012. 4.3.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 25/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Grillp Aldo Aceto Nolo Neel [DEPUCEATA IN C TRA HL 23 AGO 2016 IL CARSHALTORE Luana Mari 4