Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1999, n. 844
CASS
Sentenza 1 febbraio 1999

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In caso di assenza per malattia l'obbligo del lavoratore di comunicare lo stato di malattia o il prolungamento di esso scaturisce dal dettato dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970 in relazione a quello dell'adempimento della prestazione lavorativa, sicché la ritenuta rappresentazione del lavoratore di essere esonerato dalla prestazione per effetto della manifestata dissociazione al referto della visita di controllo è irrilevante, appartenendo essa alla mera sfera soggettiva ed essendo, come tale, inefficace allo scopo.(Nel caso di specie la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, non potendo desumersi dall'art. 6 del D.M. 15 luglio 1986 che il lavoratore che non accetti l'esito della visita di controllo possa esimersi dal riprendere il lavoro in attesa di una nuova visita non prevista da alcuna disposizione di legge, il suddetto comportamento fosse tale da giustificare il licenziamento, essendosi protratto ben oltre i tre giorni previsti dal contratto collettivo quali sufficienti per il provvedimento espulsivo per l'ipotesi di assenza ingiustificata dal lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1999, n. 844
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 844
    Data del deposito : 1 febbraio 1999

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