Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
In caso di assenza per malattia l'obbligo del lavoratore di comunicare lo stato di malattia o il prolungamento di esso scaturisce dal dettato dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970 in relazione a quello dell'adempimento della prestazione lavorativa, sicché la ritenuta rappresentazione del lavoratore di essere esonerato dalla prestazione per effetto della manifestata dissociazione al referto della visita di controllo è irrilevante, appartenendo essa alla mera sfera soggettiva ed essendo, come tale, inefficace allo scopo.(Nel caso di specie la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, non potendo desumersi dall'art. 6 del D.M. 15 luglio 1986 che il lavoratore che non accetti l'esito della visita di controllo possa esimersi dal riprendere il lavoro in attesa di una nuova visita non prevista da alcuna disposizione di legge, il suddetto comportamento fosse tale da giustificare il licenziamento, essendosi protratto ben oltre i tre giorni previsti dal contratto collettivo quali sufficienti per il provvedimento espulsivo per l'ipotesi di assenza ingiustificata dal lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1999, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta da Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere
Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
G A M M I N O S A L V A T O R E
rapp.to e difeso dall'avv. Domenico d'Amati, presso il quale elett.te domicilia in Roma, viale Angelico, n.35, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
M 0 L I N I F. L L I A M 0 R U S 0 s.n.c.
in persona del legale rapp.te p.t., sig. ZO Amoruso, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Pezzano, del Foro di Foggia, con il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Fossombrone, n. 92, presso l'avv. Tommaso De Toma, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 00554/96 dell'11.04/30.09.1996, non notificata. R.G. 4424/95 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03.11.1998 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Domenico D'Amati, per MI OR, e Giuseppe Pezzano, per la NI F.LI Amoruso s.n.c.;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 novembre 1994 OR MI impugnava dinanzi al Pretore di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, il recesso intimatogli dalla NI F.LI Amoruso s.n.c., della quale era dipendente quale operaio di quinto livello, in data 14 ottobre 1994. Assumeva il ricorrente che un'ernia discale, cagionata da causa di servizio, gli aveva impedito lo svolgimento del lavoro;
che la società gli aveva contestato ripetute assenze dal lavoro senza adeguata giustificazione ed irreperibilità a visita medica domiciliare;
che dette "contestazioni erano intempestive, non specifiche, non sussumibili in previsione del codice disciplinare, e, comunque, infondate nel merito"; e che "il licenziamento gli era stato inflitto nel perdurare della malattia". Chiedeva, pertanto, il MI dichiararsi la inefficacia, e, in subordine, la nuLItà o l'illegittimità del licenziamento, la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni.
Il Pretore con sentenza dell'01.03.1995 rigettava la domanda. Il Tribunale di Foggia rigettava l'appello proposto dal MI avverso la sentenza pretorile;
spese del grado interamente compensate tra le parti.
Osservava il Tribunale: "lo stato di malattia del lavoratore non impedisce l'intimazione del licenziamento per giusta causa"; la normativa contrattuale prevede espressamente la sanzione del licenziamento per l'infrazione dell'assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi;
non è intempestiva la contestazione dell'01 settembre 1994 (giorno di ritorno al lavoro) per l'assenza ingiustificata dal 24 giugno, per la irreperibilità nella fascia oraria per le visite fiscali nei giorni 23.06,10.08 e 13.08.1994 ;
la previsione ex art . 6 del d.m. 15 luglio 1986 non prevede certamente che il lavoratore, che non accetti l'esito della prima visita di controllo, possa "esimersi dal riprendere il lavoro" in attesa di nuova visita non prevista da alcuna disposizione di legge;
è giuridicamente irrilevante il certificato medico del 05 luglio 1994 perché rilasciato a seguito di visita di controllo non disposta di ufficio ne' richiesta dalla società, e tamquam non esset la conferma di detto certificato, in contrasto con la (ripetuta) visita di controllo del 23 giugno che aveva disposto la ripresa del lavoro dal giorno successivo, della originaria prognosi fino al 24 luglio 1994 del certificato 19 giugno 1994; di conseguenza, le assenze di cui sopra dal 24 giugno 1994 e le irreperibilità per le visite di controllo sono assolutamente ingiustificate, e in ordine ad esse ricorre la ipotesi prevista dall'art. 45 del contratto collettivo;
"l'assenza ingiustificata ben oltre i tre giorni previsti dal contratto è un comportamento obiettivamente grave, tale da ledere in modo irreparabile il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore"; il dimostrare "sistematicamente la volontà di sottrarsi alle visite fiscali di controllo (come risulta agli atti), e, una volta visitato, non riprende(re) il suo lavoro, ne' da(re) per lungo tempo alcuna notizia all'azienda", è un comportamento del lavoratore, in quanto incidente sulla organizzazione del lavoro, che fa venire meno l'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione con il datore dì lavoro, tale cioè da giustificare l'adozione del provvedimento espulsivo, "senza che altro tipo di sanzione possa ritenersi adeguato".
Ricorre per cassazione il MI affidando ad unico motivo di censura il richiesto annullamento della sentenza.
La NO F.LI Amoruso s.n.c. si è costituita con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che gli errori, meramente materiali di scritturazione (numero e date di decisione e di deposito della statuizione impugnata) non rilevano, atteso che la sentenza del Tribunale di Foggia, depositata in uno al ricorso notificato, del quale sul punto costituisce integrazione e correzione, è stata, peraltro, perfettamente individuata dalla società resistente, essendosi in rapporto ad essa regolarmente costituita e difesa. Quanto all'eccepito difetto della procura speciale per essere stata apposta su foglio separato e spillato al ricorso, senza data e riempito "alcuni righi di quel foglio nella maniera .....più larga possibile, al fine di rendere plausibile la contestualità del suo rilascio con la redazione dell'atto", è appena il caso di rilevare, in coerenza con i principi della giurisprudenza ultima di questa Corte, che deve ritenersi ammissibile la procura rilasciata sul medesimo foglio sul quale, a fine ricorso, si chiede "la cassazione della sentenza impugnata", e quindi non su foglio separato dal testo del ricorso, ancorché priva di letterale relazione al giudizio di cassazione, e tuttavia con esplicito riferimento "al presente procedimento", non potendosi revocare in dubbio, per la detta contestualità, la sua riferibilità al ricorso per cassazione. Con l'unico articolato motivo di ricorso il MI denunzia violazione e falsa applicazione dell' art . 2119 cod. civ. e D.M . 15.07.1986, e difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.:
l'art. 6, 2^ comma, del d.m. 15 luglio 1986 prevede una ulteriore visita di controllo per il giudizio definitivo da parte del coordinatore sanitario, il cui mancato intervento non è addebitabile al lavoratore;
il Tribunale, sulla base di una indimostrata insussistenza di una ulteriore procedura in caso di contestazione della visita di controllo, ha concluso per la mancanza di giustificazione delle assenze, senza provvedere alla indagine sull'attendibilità delle certificazioni agli atti;
le circostanze che la visita relativa alla certificazione del 05 luglio 1994 non era stata disposta di ufficio ne' richiesta, e peraltro eseguita fuori delle cd. fasce orarie, non escludono che in concreto potesse esistere l'impedimento alla ripresa del lavoro, che il Tribunale non si è fatto carico di accertare;
non esiste omissione nella comunicazione dell' esito della seconda visita di controllo del 05 luglio 1994, che per legge era a carico dell' ente procedente;
il Tribunale ha omesso di valutare gli elementi relativi alla mancata reazione della società per l'omesso rientro del lavoratore il 24 giugno 1994 e per l'ulteriore inoltro del certificato con prognosi fino a tutto agosto 1994 e alle disposte visite di controllo del 10 e 13 agosto 1994, tutte orientate all'accettazione dell'esito della visita di controllo del 05 luglio;
ingiustificata, e comunque tardiva, è la contestazione intervenuta ad oltre due mesi dall'inizio del fatto addebitato (assenza continuata ingiustificata), tenuto conto che per contratto sono sufficienti solo tre giorni di assenza ingiustificata;
la prima visita di controllo del 23 giugno 1994 è stata eseguita nel pomeriggio in luogo del mattino, le altre due visite di controllo si riferiscono ad un periodo estraneo a quello valutato dal Tribunale, che per esplicita ammissione deve concentrarsi dal 24 giugno al 24 luglio 1994; la sottrazione alla visita di controllo non costituisce per lo stesso Tribunale violazione di tale gravità da giustificare il provvedimento espulsivo, e la stessa contrattazione collettiva, prevede per essa la possibilità di sanzione conservativa. Il ricorso è infondato.
Le argomentazioni del Tribunale sottese alla conclusiva decisione di legittimità del licenziamento non meritano censura alcuna sia in termini della contestata violazione e falsa applicazione di norme di diritto sia anche in termini di vizio della motivazione.
In ordine alla genericità delle norme contrattuali e alla intempestività della contestazione, congrua e razionale, nonché rispettosa dei principi più volte affermati da questa Corte, appare la motivazione della sentenza rispettivamente sulla interpretazione delle norme contrattuali (artt. 43 e 45 del contratto collettivo) e sul comportamento datoriale circa la valutazione sui momenti determinanti sottesi alla conclusiva contestazione e al successivo provvedimento disciplinare di maggiore gravità; lo stesso giudice di appello non trascura la valutazione circa l'eccepito ritardo della contestazione delle assenze definite ingiustificate, effettuata ben oltre i tre giorni previsti dal contratto quali sufficienti per il provvedimento espulsivo, e tale valutazione - nel suo complesso, idonea - non risulta minimamente scalfita nel suo procedimento logico, sicché la censura sul punto, incentrata su un particolare momento fattuale, costituisce una mera critica alle considerazioni del giudice di merito, inammissibile in questa sede in quanto ripropositiva, nella sua parzialità, soltanto di una diversa valutazione dei fatti. È appena il caso di rilevare che tale considerazione è assorbente del preteso intento della società "di attendere l'esito della visita di controllo del 05 luglio 1994" per poi uniformarsi ad esso, atteso che, sul punto, la difesa della società si incentra, come si vedrà, proprio sulla totale sconoscenza del come e del perché della visita in questione. Il giudice di appello ha ritenuto che il punto decisivo della controversia in esame, è costituito dalla mancanza di giustificazione della prolungata assenza per oltre un mese. Sul punto, in sentenza si assume, da un lato, l'obbligo del MI alla ripresa del lavoro già dal giorno successivo come da prognosi medica a seguito della visita di controllo del 23 giugno (anch'essa effettuata, senza alcuna giustificazione da parte del lavoratore, fuori della fascia oraria di reperibilità) e, dall'altro, la irrilevanza del successivo referto medico della visita 05 luglio 1994 (della quale dichiara non accertata l'origine) , confermativa dell'originaria prognosi fino al 24 luglio di cui al documento allegato alla prima comunicazione di malattia del 19 giugno 1994.
Oppone il MI a tali osservazioni, in sintesi, l'inesistenza dell'obbligo della immediata ripresa del lavoro, per avere lo stesso contestato la prognosi, con annotazione, sul medesimo referto della visita di controllo del 23 giugno, della sua dissociazione dalla conclusione medico-sanitaria, e l'intervenuta visita (di cui ancora una volta non se ne chiarisce l'origine) del 5 luglio, della quale afferma di non doverne comunicare l'esito, essendo l'obbligo della comunicazione a carico dell'ente procedente.
La censura non è condivisibile.
L'obbligo del lavoratore di comunicare lo stato di malattia, o il prolungamento di esso, scaturisce dal dettato legislativo ex art.5 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), in relazione a quello dell'adempimento della prestazione lavorativa, sicché, la ritenuta rappresentazione del MI di essere esonerato dalla prestazione per effetto della manifestata dissociazione dal referto della visita di controllo, è irrilevante, appartenendo essa alla mera sfera soggettiva, come tale inefficace allo scopo. Nè, per lo stesso motivo, può condividersi la (medesima) argomentazione sul referto della visita del 5 luglio 1994, ritenuta pacifica per il giudice di appello la mancanza di prova sulla conoscenza di esso da parte della società. Le argomentazioni del giudice di appello, inproposito, in quanto interpretative della disciplina dettata dal decreto ministeriale 15 luglio 1986 (art. 6), risultano impugnate solo formalmente sotto il profilo del vizio di motivazione, nel senso che non si prospettano vizi di logicità e razionali, ma soltanto una diversa rilettura della disposizione in esame, dalla quale si trae, in contrasto con la disposizione di legge ex art 5 della legge n. 300 del 1970, la opposta convinzione dell'insussistenza dell'obbligo del lavoratore di comunicare il fatto impeditivo della prestazione lavorativa.
Ed allora, correttamente il giudice di appello, con motivazione rispettosa dei principi sopra indicati, ha ritenuto ingiustificata l'assenza del MI dal 24 giugno al 24 luglio 1994, e cioè del fatto preminente, ma non esaustivo, della contestazione preliminare al provvedimento adottato. Deve solo, per completezza, rilevarsi che il giudice del riesame non aveva alcun obbligo di valutare l'attendibilità delle diverse certificazioni ("disponendo eventualmente una CTU") , ovvero accertare "l'esistenza o meno della causa giustificatrice" delle assenze, per il semplice motivo che detto giudice ha ritenuto attendibile e definitiva solo la certificazione della prima visita di controllo, così ritenendo che la causa giustificatrice della mancata prestazione, almeno per il periodo successivo al 23 giugno, non era la malattia denunziata il 19 giugno.
Quanto alle varie irreperibilità del lavoratore nelle fasce orarie per le citate visite di controllo del 23 giugno e del 10 e 13 agosto 1994, se ne assume da parte ricorrente la irrilevanza per effetto della loro estraneità al periodo dal 24 giugno al 24 luglio 1994, in relazione alla prima affermazione "che ai fini dell'accertamento della giusta causa l'esame deve concentrarsi soprattutto sull'assenza dal lavoro dal 24 giugno al 24 luglio '94". La censura e' inammissibile, apparendo essa del tutto generica, immotivatamente contrastante con le argomentazioni del giudice di appello, tenuto conto che dalla sentenza emerge una loro contestazione in via parallela, ma autonoma, alle assenze ingiustificate, con esplicito riferimento alla norma contrattuale, e come tale con una loro importante (nel complessivo comportamento del lavoratore) incidenza sulla valutazione della gravità dei fatti addebitati e posti a fondamento del provvedimento espulsivo. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, per il principio della soccombenza, il MI è tenuto al rimborso in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la C O R T E rigetta il ricorso, e condanna MI OR al rimborso in favore della NI F.LI Amoruso s.n.c. delle spese del giudizio di cassazione in lire 43.000, oltre a lire 2.500.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1^ febbraio 1999.