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16 settembre 2010
16 settembre 2010
Art. 6
Consiglio di Stato
1. Il Consiglio di Stato e' organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.
2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio e' presieduto dal consigliere piu' anziano nella qualifica.
3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l'adunanza plenaria e' composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.
4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e' sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu' anziano nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.
5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Consiglio di Stato
1. Il Consiglio di Stato e' organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.
2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio e' presieduto dal consigliere piu' anziano nella qualifica.
3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l'adunanza plenaria e' composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.
4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e' sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu' anziano nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.
5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
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- 1. La competenza del giudice amministrativoMaria Dolores Iacuzio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 295.70206
[…] 5 e 6 c.p.a.).[ 6] L'art. 4 c.p.a . stabilisce, […] che ‹‹la giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice›› mentre gli articoli 5 e 6 c.p.a . entrano nello specifico: l'art. 5 comma 1 c.p.a. sancisce che ‹‹sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino – Alto Adige›› e l'art. 6 comma 1 c.p.a . dispone che ‹‹il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa››[7]. […] l'art. 6 comma 6 c.p.a . prevede […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 26/03/2020, n. 3667Provvedimento: […] Il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la determinazione del 3 aprile -OMISSIS--OMISSIS-di perdita del grado per rimozione, chiedendo, in tale sede, l'annullamento, ex art. -OMISSIS-6 c.p.a., del diniego parziale opposto dall'Amministrazione sulle sue istanze di accesso agli atti ex lege n. 241 del 1990.Leggi di più...
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