Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2010, n. 19511
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Sentenza 15 gennaio 2010

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L'imputato presente in aula di udienza è legittimato a dolersi dell'inosservanza di quanto dispone l'art. 146 bis, comma terzo, disp. att. cod. proc. pen., secondo il quale, in caso di partecipazione al dibattimento a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo con modalità tali da garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in aula e nei luoghi di custodia, soltanto se detta inosservanza abbia cagionato una concreta e specifica limitazione dei suoi diritti difensivi. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta infondata la censura con la quale alcuni imputati avevano lamentato la predisposizione di collegamento esclusivamente audio di un dichiarante che aveva acconsentito a tale modalità di partecipazione al giudizio, anche sul rilievo della previsione generale per la quale le persone partecipanti al dibattimento devono essere visibili sia dal giudice, sia dalle parti, "salvo che sussistano esigenze di cautela").

È causa di mera irregolarità, ma non determina alcuna nullità, l'omessa comunicazione al difensore del trasferimento del proprio assistito detenuto, del quale sia stata disposta la partecipazione al dibattimento a distanza.

Ai fini della documentazione delle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza dibattimentale, è legittimo far ricorso al verbale redatto in forma riassuntiva, allorché la registrazione con il mezzo della stenotipia non sia tecnicamente chiara.

Non dà luogo a nullità dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale l'eventuale irregolarità nella presentazione della lista dei testi.

Le dichiarazioni dei cd. collaboratori di giustizia che abbiano iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001 n. 45 (modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia) sono utilizzabili anche senza che sia stato compilato il verbale illustrativo dei contenuti della loro collaborazione previsto dall'art. 14 della predetta legge.

Gli atti preparatori sono punibili a titolo di tentativo quando risultino, con giudizio "ex ante" e con riferimento al contesto, idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto il tentativo nella predisposizione di un agguato a fine di omicidio concepito con l'appostamento all'uscita di un casello autostradale, dal quale sarebbero dovute transitare le vittime designate).

È legittima la lettura in dibattimento di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persona non più in grado di ripeterle per sopravvenuta infermità psichica (nella specie, sindrome di Ganser cronicizzata su precedenti disturbi della personalità) ritenuta da periti come incidente in modo determinante sulle capacità intellettive superiori.

Il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate (nella specie, bobine e trascrizioni integrali degli interrogatori dei collaboratori di giustizia) non è causa di nullità della richiesta stessa, ma comporta soltanto l'inutilizzabilità, ai fini del rinvio, degli atti non trasmessi.

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2010, n. 19511
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19511
Data del deposito : 15 gennaio 2010

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