4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.
--------------- AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 25 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"" e, in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"".