Versione
13 ottobre 2011
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7 marzo 2019
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Art. 75. Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. ((27)) 2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. ((27)) 3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.
--------------- AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 25 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"" e, in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"".
4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.
--------------- AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 25 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"" e, in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"".
Commentari • 126
- 1. Corte di Cassazione, prima sezione penale, 16 febbraio 2021 nr. 6089 e il divieto di partecipare a pubbliche riunioni nella sorveglianza speciale di pubblica…Giuseppe La Corte · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 11.545179
[…] in rapporto all'articolo 75 comma 2 del Codice Antimafia – 3. […] ed in quali limiti la partecipazione del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ad una manifestazione sportiva tenuta in luogo aperto al pubblico risulti fatto punibile in riferimento al reato di violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale di cui agli articoli 8 e 75 del codice Antimafia”. 2. […] non si realizzavano gli elementi oggettivi della violazione di cui all'art.75 del Codice Antimafia. 5. […] Le Sezioni Unite sul reato di trasgressione al divieto di partecipare a pubbliche riunioni imposto con la misura di prevenzione della Sorveglianza speciale (art. 75 codice antimafia), […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2023, n. 505Provvedimento: […] Tuttavia, l'inammissibilità del ricorso avanzato nell'interesse di CA LA non preclude la eliminazione della condanna dello stesso in relazione al delitto di cui all'art. 75 codice antimafia, alla luce della declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 25 del 2019 (Sez. 2 n. 2922 del 10/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 277966 ). […]Leggi di più...
- art. 610 cod. pen.·
- circostanze attenuanti generiche·
- art. 75 D. Lgs. n. 159/2011·
- inammissibilità ricorso·
- elemento intenzionale violenza privata·
- violenza privata·
- diritto di escludere da domicilio·
- annullamento senza rinvio·
- misura di prevenzione·
- incostituzionalità art. 75 D. Lgs. n. 159/2011