Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2014, n. 45065
CASS
Sentenza 2 luglio 2014

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L'accertamento della partecipazione di un soggetto sottoposto a prolungata detenzione ad una organizzazione di tipo mafioso distinta da quella di originaria affiliazione, anche se connotata da parziali sovrapposizioni nella componente soggettiva, non può fondarsi sulla verifica - in negativo - della mancanza di elementi da cui inferire l'intervenuta dissociazione dal gruppo criminale di appartenenza, ma impone la prova - positiva - della volontà manifesta di aderire alla nuova consorteria e di assicurare consapevolmente il proprio contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo appena formato, sia pure solo di carattere morale.

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, il versamento periodico di una somma di denaro da parte della dirigenza di un'organizzazione camorristica al capo di un distinto gruppo criminale trovantesi in stato di detenzione non può di per sé solo provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione del ricevente all'associazione criminale erogante, ma ne costituisce indizio che necessita di essere confortato da ulteriori circostanze obiettivamente indicative dell'adesione del soggetto a questa consorteria.

Le dichiarazioni accusatorie, rese nel corso di conversazione soggetta a captazione da soggetto che sia cosciente di essere intercettato, presentano omogeneità ontologica e strutturale rispetto alle chiamate in reità o correità quando l'accusato sia indicato come concorrente nello stesso reato (ovvero in reato commesso o allegato), e, invece, sono assimilabili a quelle di un testimone, laddove il loquente sia estraneo alle condotte criminose oggetto delle accuse, con la conseguenza che, nella prima ipotesi, ai fini della loro utilizzazione processuale, è necessario il ricorso ai criteri di valutazione previsti dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., mentre, nella seconda, non troveranno applicazione tali regole, ma occorrerà comunque un rigoroso vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato.

In tema di rapina, ricorre la circostanza aggravante speciale dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso (art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991) qualora la condotta di sottrazione abbia ad oggetto un bene (nella specie, un'autovettura) con cui favorire la latitanza del soggetto apicale della struttura associativa, poichè detta condotta, in quanto diretta alla preservazione del vertice, finisce col favorire l'intera consorteria, garantendone la guida, la permanenza in vita e la realizzazione del programma criminale.

In tema di stato di necessità, di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non aver potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente.

Integra un'ipotesi di "aberratio ictus", disciplinata dall'art. 82 cod. pen., e non di "aberratio delicti", prevista dall'art. 83 cod. pen., la condotta consistita nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona, quando tale condotta, per errore, è indirizzata nei confronti di una vittima diversa da quella che si intendeva attingere, cagionandosene il ferimento, poichè l'errore non determina la realizzazione di un evento di natura diversa da quello che l'agente si proponeva, ma, cadendo sull'oggetto materiale del reato, dà luogo ad un'azione che, pur non offendendo il bene-interesse specificamente preso di mira, lede lo stesso bene-interesse di altra persona, e che, sotto il profilo soggettivo, è sorretta da una volontà la cui direzione non muta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2014, n. 45065
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45065
Data del deposito : 2 luglio 2014

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