Sentenza 2 luglio 2014
Massime • 6
L'accertamento della partecipazione di un soggetto sottoposto a prolungata detenzione ad una organizzazione di tipo mafioso distinta da quella di originaria affiliazione, anche se connotata da parziali sovrapposizioni nella componente soggettiva, non può fondarsi sulla verifica - in negativo - della mancanza di elementi da cui inferire l'intervenuta dissociazione dal gruppo criminale di appartenenza, ma impone la prova - positiva - della volontà manifesta di aderire alla nuova consorteria e di assicurare consapevolmente il proprio contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo appena formato, sia pure solo di carattere morale.
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, il versamento periodico di una somma di denaro da parte della dirigenza di un'organizzazione camorristica al capo di un distinto gruppo criminale trovantesi in stato di detenzione non può di per sé solo provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione del ricevente all'associazione criminale erogante, ma ne costituisce indizio che necessita di essere confortato da ulteriori circostanze obiettivamente indicative dell'adesione del soggetto a questa consorteria.
Le dichiarazioni accusatorie, rese nel corso di conversazione soggetta a captazione da soggetto che sia cosciente di essere intercettato, presentano omogeneità ontologica e strutturale rispetto alle chiamate in reità o correità quando l'accusato sia indicato come concorrente nello stesso reato (ovvero in reato commesso o allegato), e, invece, sono assimilabili a quelle di un testimone, laddove il loquente sia estraneo alle condotte criminose oggetto delle accuse, con la conseguenza che, nella prima ipotesi, ai fini della loro utilizzazione processuale, è necessario il ricorso ai criteri di valutazione previsti dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., mentre, nella seconda, non troveranno applicazione tali regole, ma occorrerà comunque un rigoroso vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato.
In tema di rapina, ricorre la circostanza aggravante speciale dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso (art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991) qualora la condotta di sottrazione abbia ad oggetto un bene (nella specie, un'autovettura) con cui favorire la latitanza del soggetto apicale della struttura associativa, poichè detta condotta, in quanto diretta alla preservazione del vertice, finisce col favorire l'intera consorteria, garantendone la guida, la permanenza in vita e la realizzazione del programma criminale.
In tema di stato di necessità, di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non aver potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente.
Integra un'ipotesi di "aberratio ictus", disciplinata dall'art. 82 cod. pen., e non di "aberratio delicti", prevista dall'art. 83 cod. pen., la condotta consistita nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona, quando tale condotta, per errore, è indirizzata nei confronti di una vittima diversa da quella che si intendeva attingere, cagionandosene il ferimento, poichè l'errore non determina la realizzazione di un evento di natura diversa da quello che l'agente si proponeva, ma, cadendo sull'oggetto materiale del reato, dà luogo ad un'azione che, pur non offendendo il bene-interesse specificamente preso di mira, lede lo stesso bene-interesse di altra persona, e che, sotto il profilo soggettivo, è sorretta da una volontà la cui direzione non muta.
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2014, n. 45065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45065 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO AN - Presidente - del 02/07/2014
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1167
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 3047/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nei confronti di:
ID AN N. IL 29/01/1951;
inoltre:
AR PP N. IL 20/06/1979;
DI TE IO N. IL 27/04/1974;
GA OL N. IL 11/06/1986;
RA ID N. IL 01/07/1975;
TI IN N. IL 13/05/1986;
NG CO N. IL 27/05/1986;
RH OR HN N. IL 18/07/1974;
RT CO N. IL 19/12/1960;
avverso la sentenza n. 6662/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 22/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta G., che ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza quanto a ET AN;
inammissibilità dei ricorsi di Di NO IL, GR DA, GO ME e RT ME;
rigetto dei ricorsi di AR EP, AR OL e TI NC;
rigetto del ricorso di RH LO OH con notifica della pena;
Uditi i difensori avv. Alfonso Baldascino per TI NC, avv. OL NO per GO ME, avv. Ettore Stravino per RH LO OH e per AR EP, quale sost. processuale L'avv. Raucci Angelo, e avv. Aricò per AR OL, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 ottobre 2011, il Tribunale di S. IA Capua Vetere ha condannato:
- AR EP alla pena di anni diciannove e mesi sei di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1), esclusa la circostanza aggravante del comma 6 della stessa norma, ed ai reati di tentato omicidio aggravato in danno di NA OR (capo 16), di tentato omicidio aggravato in danno di MO IU (capo 17) e detenzione e porto d'armi (capo 18);
- ET AN alla pena di anni nove di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1), esclusa la circostanza aggravante del comma 6 della stessa norma;
- Di NO IL alla pena di anni tre di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1), esclusa la circostanza aggravante del comma 6 della stessa norma e riconosciuta la circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8;
- AR OL alla pena di anni ventidue di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1) - esclusa la circostanza aggravante del comma 6 della stessa norma (in esso assorbito il reato di favoreggiamento aggravato di cui al capo 14D), alle violazioni della legge sulle armi sub capi 14A, 14B e 14C, ai reati di tentato omicidio di NA OR e MO IU e connesse violazioni della legge sulle armi (capi 16, 17 e 18) nonché alla rapina aggravata in danno di RE LO (capo 64);
- GR DA alla pena di anni quattordici di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1), esclusa la circostanza aggravante del comma 6 della stessa norma;
- TI NC alla pena di anni undici di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1), esclusa la circostanza aggravante del comma 6 della stessa norma, nonché al reato di estorsione aggravata in danno di GR AN (capo 15);
- GO ME alla pena di anni nove di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1), esclusa la circostanza aggravante del comma 6 della stessa norma;
- RH LO OH alla pena di anni dodici e di mesi sei di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1), esclusa la circostanza aggravante del comma 6 della stessa norma (in esso assorbiti i reati di favoreggiamento sub capo 14D e di falso e riciclaggio sub capo 70), alle violazioni della legge sulle armi (capi 14A, 14B e 14C), ai reati di tentato omicidio di NA OR e MO IU e connesse violazioni della legge sulle armi (capi 16, 17 e 18) ed alla rapina aggravata in danno di RE LO (capo 64);
- RT ME alla pena di anni due e di mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p. e L. n. 75 del 1958, art. 3 (capo 66), con applicazione della pena accessoria L. n. 75 del 1958, ex art. 6. 2. Con sentenza del 22 maggio 2013, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma L'impugnata sentenza:
- ha assolto ET AN dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1);
- ha rideterminato la pena nei confronti di AR EP (in anni 17 e mesi 6 di reclusione), AR OL (in anni 10 e mesi 6 di reclusione), GR DA (in anni 12 di reclusione) e TI NC (in anni 10 di reclusione e 3000,00 Euro di multa), confermando nel resto l'impugnata sentenza;
- ha confermato la sentenza appellata con riguardo alle posizioni di Di NO IL, GO ME e RT ME (applicando nei confronti di quest'ultimo le pene accessorie L. n. 75 del 1958, ex art. 6);
- ha riqualificato, ai sensi L'art. 521 c.p.p., nei confronti di RH LO OH, la fattispecie ex art. 416 bis in quella ex art. 378 c.p.. Dopo avere ripercorso il contenuto della sentenza di primo grado appellata, la Corte territoriale ha rilevato che il processo ha ad oggetto le vicende verificatesi nel territorio di Casal di Principe e nei comuni limitrofi a seguito della evasione di OL EP da Pavia, ove era detenuto agli arresti domiciliari, del rientro del boss nel casertano, ove si poneva capo della fazione "bidognettiana" del clan dei AS fortemente in crisi a seguito delle vicende giudiziarie culminate nella celebrazione del processo cosiddetto "Spartatus"; del tentativo del medesimo, riuscito seppure per un periodo di tempo limitato, di creare un agguerrito gruppo criminoso autonomo da tale fazione, volto a recuperare il controllo del territorio attraverso il rilancio massiccio L'attività estorsiva e l'attuazione di una strategia dotata di inusitata aggressività, come dimostrato da diversi episodi di sangue, fra cui l'omicidio di ET TO (padre di ET ME che aveva cominciato a collaborare con la giustizia), l'omicidio L'imprenditore SS CH e la strage di Castelvolturno, con l'uccisione di sei cittadini ghanesi.
In merito alle posizioni dei singoli appellanti, la Corte ha argomentato quanto segue.
2.1. Con riguardo a AR EP, ha ritenuto integrati tutti i reati al medesimo contestati. In merito ai tentati omicidi ed alla detenzione e porto d'armi, tutti aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 di cui ai capi 16), 17) e 18) della rubrica, ha rilevato che la ricostruzione delle vicende si fonda sulle deposizioni dibattimentali dei testi operanti, delle persone offese e dei testi oculari, sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali - in particolare, quelle disposte a bordo L'autovettura Lancia Y in uso a AR EP, anche attraverso rilevamento con sistema satellitare - nonché sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Le intercettazioni ambientali consentivano di seguire "in diretta" gli attentati compiuti in data 12 dicembre 2008 in danno di NA OR e di LC ET, quanto al secondo, con aberratio ictus in danno di MO IU. La Corte ha posto in luce come non vi sia dubbio quanto alla identificazione di AR EP come uno dei partecipanti agli agguati;
come dalle risultanze delle intercettazioni emerga chiaramente l'intento omicidiario in danno di NA OR e LC ET;
come risulti provato il movente - legato alla volontà di eliminare coloro i quali eseguivano estorsioni in zona senza versare il corrispettivo al OL EP, il nome del quale veniva nondimeno impropriamente utilizzato;
come l'idoneità omicidiaria L'azione sia dimostrata alla luce del fatto che, contro le finestre L'abitazione L'NA OR, erano stati esplosi 80 colpi di Kalashnikov e 30-35 colpi d'arma calibro 9, allorché, invitato da TA AF a scendere in strada per ricevere un vassoio di dolci ed una bottiglia, avvedutosi verosimilmente del sopraggiungere di una seconda autovettura, aveva deciso di rimanere in casa, il cancello L'abitazione si è era accidentalmente chiuso, sicché il gruppo di fuoco aveva deciso di sparare i colpi contro le finestre ed il portone L'abitazione della vittima. La Corte ha sottolineato che l'idoneità omicidiaria L'azione era dimostrata dalle dichiarazioni rese dalla moglie L'NA OR - che aveva dichiarato di essere riuscita a salvarsi solo buttandosi a terra - e dal fatto che il secondo attentato, compiuto con modalità in tutto analoghe, aveva comportato il ferimento al fianco e alla gamba di MO IU, nonostante ella si trovasse all'interno della cucina.
Quanto al secondo attentato in danno di LC ET, la Corte ha ritenuto provati, alla luce delle emergenze probatorie raccolte, l'idoneità omicidiaria L'azione ed il dolo di omicidio, laddove l'azione era stata indirizzata verso un'abitazione sbagliata e, quindi, un soggetto diverso dalla programmata vittima solo per un errore degli agenti.
In merito al capo 1), la Corte ha osservato come l'adesione all'associazione mafiosa del AR EP risulti provata dalla partecipazione alle condotte criminose sopra delineate e dalle dichiarazioni di Di NO IL, essendo il vincolo associativo compatibile anche con una breve permanenza nella consorteria.
2.2. Con riguardo alla posizione di ET AN, dopo avere premesso che il Tribunale aveva condannato l'imputato escludendone il ruolo di capo e promotore L'associazione, la Corte ha rilevato che le medesime circostanze valutate dal giudice di primo grado dimostrano, in effetti, la totale estraneità L'imputato alla compagine associativa facente capo a OL EP, la Corte ha evidenziato che: ET AN è detenuto dal 1993 in regime di 41 bis O.P. ed, in precedenza, non sono stati rilevati contatti diretti tra il predetto e OL EP;
il gruppo facente capo a OL EP è del tutto autonomo dal clan tradizionalmente facente capo alla famiglia ET e, dagli atti, emerge la contrarietà L'appellante alle scelte del figlio di accompagnarsi al OL EP e di condividerne la strategia. L'unico elemento, apparentemente di segno contrario, rappresentato dalla percezione da parte di ET AN di uno stipendio (di circa 6000,00 euro al mese) da parte del clan OL, non può tuttavia ritenersi di per sè dimostrativo della partecipazione all'associazione mafiosa, costituendo esso solo un contributo di natura assistenziale, in linea col più recente orientamento della Corte di cassazione.
2.3. Quanto alla posizione di Di NO IL, dopo avere dato atto L'errore compiuto dal giudice di primo grado nel determinare la pena base per il reato di cui al capo 1) al di sotto del minimo edittale (non emendabile in assenza di ricorso della parte pubblica), la Corte ha rilevato, da un lato, che, per l'evidenziato errore di calcolo, le circostanze attenuanti generiche risultano di fatto applicate: dall'altro lato, che non è comunque possibile utilizzare gli stessi elementi già posti a fondamento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 per giustificare riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pena un'indebita doppia valorizzazione degli stessi elementi;
in ogni caso, la gravità della condotta criminosa ed il ruolo direttivo di referente collettore delle somme ricavate dalle estorsioni non consentono la concessione delle suddette attenuanti;
la pena è, d'altra parte, congrua.
2.4. Quanto a AR OL, la Corte ritenuto senza dubbio provata la partecipazione L'appellante ad entrambi i tentati omicidi in danno di NA OR e LC ET (capi 16 e 17), ricordando le dichiarazioni specifiche e convergenti rese dai collaboratori di giustizia AN NI e IE IN TO. In punto di qualificazione giuridica dei fatti, il giudice d'appello ha svolto argomentazioni analoghe a quelle concernenti la posizione - sovrapponibile - di AR EP, aggiungendo che lo stesso AR OL ha ammesso la partecipazione alla vicenda. La Corte ha, quindi, ritenuto fondato il giudizio di colpevolezza in relazione ai reati in materia di armi di cui ai capi 14A), 14B) e 14C) e nonché alla rapina di cui al capo 64) commessa in occasione della fuga di OL EP dal covo di TO NT, fatti aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. A tale riguardo ha valorizzato le dichiarazioni rese dall'operante NO NT (quanto all'esattezza del riconoscimento della voce di AR OL e alle modalità della fuga, sino all'arresto ed al sequestro delle armi) e le escoriazioni riscontrate sulla persona compatibili con le modalità della fuga ed ha proceduto ad una valutazione unitaria e coordinata delle dichiarazioni rese dalla persona offesa RE LO, dal teste oculare AL IL e da NO OR e delle risultanze delle intercettazioni ambientali sull'autovettura di NO OR del colloquio fra il medesimo e AL NI, fratello di AL IL.
La Corte ha ritenuto provata l'adesione del AR OL alla compagine associativa diretta da OL EP, alla luce del complesso delle risultanze probatorie e della confessione dallo stesso resa, sottolineando come il delitto sia configurabile anche in caso di partecipazione alla consorteria limitata nel tempo. I giudici d'appello hanno ritenuto AR OL non meritevole delle circostanze attenuanti generiche nonostante la sua giovane età, tenuto conto della gravità dei fatti, della acritica adesione ad essi da parte L'appellante e dei compiti estremamente cruenti rivestiti.
2.5. In relazione a GR DA, la Corte ha confermato il giudizio di colpevolezza in relazione alla partecipazione all'associazione per delinquere alla luce delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia PA ST, Di NO IL, TR AS, MO NI e NA AN;
della condanna riportata in primo grado per la strage di Castelvolturno del settembre 2008 e del fatto che egli fosse indicato, nel manoscritto rinvenuto nel nascondiglio di OL EP, quale soggetto stipendiato dal clan;
delle dichiarazioni di IE IN TO e delle stesse ammissioni di GR DA, in sede di spontanee dichiarazioni, con dichiarazione di volontà di dissociarsi dal clan. La Corte ha poi richiamato i principi affermati da questo giudice di legittimità quanto alla non necessità che il vincolo associativo si protragga per un periodo rilevante;
ha stimato non concedibili le circostanze attenuanti generiche, ma ha ridotto la pena inflitta, trattandosi mero partecipe.
2.6. Con riferimento alla posizione di TI NC, la Corte ha confermato la condanna sia per l'estorsione in danno di GR AN (capo 15), alla luce della natura obbiettivamente minacciosa delle frasi profferite (giusta il riferimento esplicito ai figli della donna), facendo difetto elementi per affermare che l'imputato sia stato costretto a commettere il delitto;
sia per la contestata partecipazione ad associazione ex art. 416 bis c.p. (capo 1), tenuto conto del contenuto delle intercettazioni del 21 dicembre 2008 e del 26 ottobre 2008 (dalla quale emerge il timore che SP ST, che aveva appena iniziato la collaborazione con la giustizia, potesse inguaiare lo stesso TI NC, GO ME - lo "O" e Di UO MA - lo "O"), ritenute irrilevanti le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia MO NI, Di NO IL e RO AS. La Corte ha poi ridimensionato la pena irrogata in primo grado, in ragione del ruolo marginale ricoperto dal TI NC, riconfermando peraltro la negatoria delle circostanze attenuanti generiche.
2.7. Con riferimento alla posizione di GO ME, la Corte ha confermato la condanna per partecipazione all'associazione, premesso che nessun automatismo può derivare, da un lato, dall'assoluzione di GO ME dall'omicidio di RS CH, erroneamente valutato quale indice della partecipazione all'associazione;
dall'altro lato, dall'assoluzione del Di UO MA dal reato associativo. La Corte ha evidenziato che i legami di GO ME con ET CA, TI NC, Di UO MA emergono dalle conversazioni captate all'interno della vettura di TI NC a seguito L'arresto di TO OR e di ET CA, in particolare dalla conversazione del 26 ottobre 2008 (sopra richiamata per la posizione di TI NC) e che intercettazioni ulteriori consentono di ritenere provato l'inserimento del GO ME nel gruppo facente capo a ET CA. La Corte ha ritenuto non concedibili a GO ME le circostanze attenuanti generiche.
2.8. In relazione a RH LO OH, il giudice d'appello ha confermato la condanna per le violazioni in materia di armi reati di cui ai capi 14A), 14B) e 14C), per la rapina di cui al capo 64), richiamando la motivazione svolta in relazione alla posizione di AR EP, ricordando altresì come l'appellante abbia ammesso le sue responsabilità (salvo che per la rapina) ed ha poi riqualificato il reato ex art. 416 bis c.p. quale favoreggiamento personale aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 rideterminando di conseguenza la pena.
2.9. Con riguardo a RT ME, la Corte ha ritenuto provato il reato di cui all'art. 110 c.p. e L. n. 75 del 1958, art. 3 alla luce delle sommarie informazioni rese da PA LL e dai testi operanti, nonché sussistenti le condizioni per applicare la pena accessoria L. n. 75 del 1958, ex art. 6 sul punto accogliendo l'appello incidentale del P.M..
3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli con riguardo alla posizione di ET AN e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
3.1. Violazione L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere la Corte d'appello assolto ET AN dalla imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. omettendo di motivare sulle specifiche circostanze, obbiettivamente indizianti, costituite:
- dalla partecipazione del fratello e del figlio L'indagato, evidentemente come suoi delegati, alla riunione da "RA il tubista", organizzata da RO AS (uomo storico del clan di personale fiducia di ET AN), nella quale si decise di investire OL EP del comando L'associazione;
- dal fatto che i delitti in danno dei propri familiari erano stati pienamente condivisi dallo stesso ET AN (in quanto si trattava di persone che avevano tradito l'associazione), salvo l'attentato alla Tamburino Motors del 2008, a seguito del quale ET AN si allontanò da OL EP;
- dal pagamento a ET AN di uno stipendio mensile, dato indicativo della sua intraneità all'associazione;
- dalle dichiarazioni di NA AN, in merito al fatto che l'esecuzione L'omicidio in danno di TI RA era subordinato al placet di ET AN.
4. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Angelo Raucci, difensore di fiducia di AR EP, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
4.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 192 c.p., comma 2, per avere la Corte utilizzato le dichiarazioni della persona offesa NA OR, che si era avvalso della facoltà di non rispondere, come collante della ricostruzione indiziaria, e per avere il giudice d'appello qualificato i fatti come tentativo di omicidio pur in assenza delle condizioni oggettive e soggettive del delitto.
5. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Clelia Scioscia, difensore di fiducia di Di NO IL, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
5.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 8 per avere la Corte d'appello negato l'applicazione della circostanza attenuante della collaborazione nella massima estensione, nonostante l'importanza del contributo prestato dal ricorrente ed il suo manifesto ravvedimento.
5.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 62 e 62 bis c.p., per avere la Corte disatteso la richiesta di concessione delle circostante attenuanti generiche, e ciò contraddittoriamente, a fronte del riconoscimento della circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8. 6. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. NC Mazza, difensore di fiducia di AR OL, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
6.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per insussistenza dei presupposti della fattispecie di tentato omicidio in ordine ai fatti concernenti la vicenda NA OR e LC ET (facendo difetto sia il dolo sia l'univocità degli atti rispetto all'evento morte) ed erronea qualificazione del secondo episodio (in effetti commesso in danno della Sig.ra MO IU) come aberratio ictus anziché come aberratio delicti, trattandosi di un'azione dimostrativa in concreto orientata contro un soggetto incolpevole, integrante, dunque, soltanto il reato di lesioni personali.
6.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per omessa motivazione in ordine alla ritenuta aggravante con riguardo alla rapina in danno della RE LO, trattandosi di azione consumata in maniera estemporanea, senza nessuna finalità di agevolazione della consorteria criminale.
6.3. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per avere la Corte d'appello ritenuto insussistente uno specifico motivo di ricorso quanto all'aggravante delle più persone nel delitto di rapina in danno della RE LO, dovendo, di contro, tale motivo ritenersi incluso nella richiesta di assoluzione L'imputato dal reato di rapina.
6.4. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 62 bis c.p., per avere la Corte negato all'assistito le circostanze attenuanti generiche nonostante la giovane età e la resipiscenza manifestata ancorché tardivamente, dato quest'ultimo valorizzato per giustificare la riduzione degli aumenti per la continuazione, soprattutto in relazione al capo 1).
7. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Romolo Vignola, difensore di fiducia di GR DA, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 62 bis c.p., per avere la Corte negato all'assistito le circostanze attenuanti generiche nonostante la breve durata della militanza e l'ammissione di responsabilità, valutando tali elementi ai (soli) fini della riduzione di pena.
8. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Alfonso Baldascino, difensore di fiducia di TI NC, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
8.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 629 c.p. e art. 192 c.p.p., per avere la Corte d'appello confermato la condanna L'assistito nonostante l'assenza del dolo specifico che si evince: dalle dichiarazioni della diretta interessata GR AN (la quale ha riferito che TI NC era un semplice nuncius, portavoce della volontà di OL EP, che aveva agito per paura di essere lui stesso vittima di quest'ultimo se non avesse obbedito ai comandi); del collaboratore di giustizia Di NO IL (che ha dichiarato "OL EP inviò un ragazzo a casa mia di nome TI NC con la minaccia di morte rivolte a mia moglie e ai miei figli"); di TR AS (che ha dichiarato che "TI NC sembrava piuttosto scontento di aver dovuto eseguire quell'ordine") nonché di PA ST (che ha dichiarato che "agli ordini del OL EP non ci si poteva sottrarre senza rischiare in prima persona"). Evidenzia ancora il ricorrente come TI NC non sia affiliato a nessuna organizzazione, così come dichiarato da Di NO IL stesso, da MO NI (che lo ha indicato come "fiancheggiatore di AS"), da NA AN (che ha dichiarato di non conoscere TI NC);
da PA ST (che ha riferito che TI NC era vicino ad RO AS, di cui era autista e persona di fiducia); dallo stesso RO AS (che ha definito TI NC "persona che mi accompagnava e mi faceva i servizi"). Inoltre, dal contenuto della intercettazione ambientale del 21 dicembre 2008 non emerge la fedeltà di TI NC a OL EP, ma soltanto che RO AS lo aveva tenuto quattro mesi senza farlo lavorare e senza pagarlo.
8.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 379 e 393 c.p., atteso che l'assenza di dolo di partecipazione alla contestata estorsione impone la qualificazione della condotta come favoreggiamento reale o come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dal momento che i denari per comprare l'auto Fiat 500 in uso a GR AN erano stati forniti dall'organizzazione e che, proprio per tale ragione, OL EP chiedeva la restituzione della vettura.
8.3. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 378, 418, 416 bis c.p. e artt. 192, 539 e 533 c.p.p., per avere la Corte territoriale confuso il rapporto personale L'imputato con RO AS con la partecipazione all'associazione mafiosa e per avere altresì trascurato di considerare che TI NC ha svolto l'attività di operaio edile dal 2005 al 2007.
8.4. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 61 bis e 133 c.p., per avere la Corte negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza e l'immaturità L'assistito, lo svolgimento L'attività lavorativa ed il periodo minimo di vicinanza L'imputato ad RO AS.
9. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. OL NO, difensore di fiducia di GO ME, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
9.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 192 e 587 c.p.p. e art. 416 bis c.p., per essere la Corte d'appello incorsa in un travisamento di fatto nella lettura L'intercettazione ambientale del 26 ottobre 2008, dalla quale non emerge la partecipazione L'assistito all'associazione mafiosa;
ciò tanto più considerato che il coimputato Di UO MA - pur trovandosi in una posizione assolutamente sovrapponibile - è stato assolto dalla partecipazione alla associazione e che GO ME è stato assolto dall'omicidio RS CH, delitto valorizzato ai fini della prova della adesione alla consorteria criminale.
9.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 192 e 62 bis e 133 c.p., per avere la Corte d'appello riconosciuto il ruolo non determinante di GO ME ed avere poi negato allo stesso le circostanze attenuanti generiche. 10. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Ettore Stravino, difensore di fiducia di RH LO OH, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
10.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al reato di rapina sub capo 64), per avere la Corte d'appello acriticamente parificato la posizione L'assistito a quella di AR OL, e ciò alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa RE LO (che ha riferito che il delitto fu commesso da una sola persona), della circostanza - dedotta già innanzi al primo giudice - che RH LO OH era privo di lesioni o ferite riconducibili alla fuga, che RH LO OH ha ammesso di aver partecipato alla fuga con OL EP, ma ha negato di aver commesso la rapina.
10.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 114 c.p. (capo 64), per avere il giudice di secondo grado completamente omesso di motivare in ordine al contributo di minima importanza prestato da RH LO OH. 10.3. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione ai reati di cui ai capi 14A), 14B) e 14C), per avere la Corte d'appello: radicalmente omesso di motivare in ordine a circostanze, modalità e tempo in cui sarebbero state trasportate le armi;
errato nel ravvisare il concorso L'assistito nella detenzione delle armi rinvenute nella camera da letto di OL EP nonché trascurato il fatto che i collaboratori hanno escluso che RH LO OH fosse inserito nella compagine associativa, così come che egli abbia concorso nella realizzazione di reati fine o che girasse armato, essendosi il ricorrente limitato ad assistere OL EP durante la latitanza.
10.4. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla circostanza aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 con riguardo ai reati di cui ai capi 14A), 14B) e 14C), 64) e 70),
per avere il giudice d'appello ritenuto sussistente l'aggravante in parola nonostante l'estraneità della rapina ai reati fine L'associazione e l'assenza del dolo specifico, trattandosi di delitto commesso allo scopo di agevolare la fuga del capo L'organizzazione e non di favorire l'attività L'associazione nel suo complesso.
10.5. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., per avere la Corte omesso di concedere a RH LO OH le circostanze attenuanti generiche nonostante la sua condizione di incensuratezza, il ruolo marginale ed il comportamento processuale;
per avere inoltre commesso un errore di calcolo nella determinazione della pena.
11. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso gli Avv.ti Giulia Esposito e Giovani Cappuccio, difensori di fiducia di RT ME, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi. 11.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), per essere stato l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado notificato presso lo studio del difensore di fiducia ai sensi L'art. 161 c.p.p. senza considerare che RT ME aveva nominato, il 6 novembre 2012, l'avv. Giulia Esposito quale difensore di fiducia per la fase di appello, indicando un nuovo domicilio, presso il quale avrebbe dovuto, pertanto, essere effettuata la notifica L'atto.
11.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per difetto assoluto di motivazione, avendo la Corte d'appello ripetuto pedissequamente le motivazioni del giudice di primo grado. 12. Il Procuratore generale Dott. Gabriele Mazzotta ha chiesto che:
- il ricorso del P.G. con riguardo alla posizione di ET AN sia accolto con annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
- che i ricorsi di Di NO IL, GR DA, GO ME e RT ME siano dichiarati inammissibili;
- che i ricorsi di AR EP, AR OL, TI NC siano rigettati;
- che il ricorso di RH LO OH sia rigettato con rettifica della pena in anni 8 e 3000,00 Euro di multa.
13. L'Avv. Alfonso Baldascino per TI NC, l'Avv. OL NO per GO ME, l'Avv. Ettore Stravino per RH LO OH e per AR EP e l'Avv. Aricò per AR OL hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato dal Procuratore generale va dichiarato inammissibile.
1.1. Il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte d'appello di Napoli ha assolto ET AN dalla imputazione di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., ed ha quindi posto in luce una serie di circostanze, ritenute obbiettivamente indizianti, che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare in modo adeguato (cfr. punto 3.1. del ritenuto in fatto).
Le doglianze mosse dal Procuratore generale all'apparato argomentativo della decisione oggetto di ricorso si risolvono per lo più in censure di merito, mediante le quali viene prospettata una ricostruzione alternativa dei fatti emergenti dall'istruttoria dibattimentale. Il che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. Sez. 6^, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153).
Ed invero, per espressa volontà del legislatore, anche a seguito della novella operata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2^, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893).
1.2. In ogni caso, la Corte territoriale (cfr. pagine 40 e seguenti del provvedimento impugnato) ha puntualmente passato in rassegna gli elementi posti a fondamento L'accusa ex art. 416 bis c.p. elevata a carico di ET AN ed ha attentamente valutato gli snodi principali della motivazione del Tribunale che ha ridimensionato il ruolo L'imputato rispetto alla contestazione originaria, da soggetto apicale del gruppo facente capo a OL EP a mero partecipe. Tanto premesso, la Corte ha rilevato come le stesse circostanze prese in esame dal giudice di primo grado per "derubricare" la condotta del ET AN dimostrino, in effetti, la totale estraneità L'appellante alla compagine associativa facente capo a OL EP. In particolare, ha valorizzato: il fatto che ET AN sia detenuto in regime ex art. 41 bis O.P. dal 1993 e che, prima di tale momento, non siano mai stati registrati rapporti con OL EP;
l'assenza di elementi per affermare che ET AN abbia avuto un seppur minimo ruolo nella decisione di richiamare OL EP, decisione autonomamente presa da RO AS e concordata con altri rappresentanti di vertice del clan, alla presenza, nondimeno meramente "passiva", dei familiari ancora liberi di ET AN;
la contrarietà di quest'ultimo alla scelta del di lui figlio ET CA di accompagnarsi a OL EP;
la "disinvoltura" dimostrata da OL EP nel colpire persone vicine alla famiglia ET (omicidio ET TO, tentato omicidio di AR IA e AR FR, tentata estorsione in danno di Tamburrino Motors s.r.l.).
La Corte ha, quindi, posto in luce come l'unico elemento di segno contrario sia rappresentato dalla circostanza che ET AN percepisse uno stipendio di 6.000,00 Euro al mese dal clan OL EP, circostanza comprovata dal manoscritto rinvenuto nel covo di OL EP di TO NT nel gennaio 2009 e dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Di NO IL, e non contestata neanche dalla difesa L'appellante. Il giudice d'appello ha ritenuto che il versamento dello stipendio mensile all'appellante - in assenza di ulteriori elementi idonei a qualificarne ed a circostanziarne un ruolo specifico, anche non apicale, in seno alla consorteria -, debba tuttavia essere considerato quale contributo di tipo meramente assistenziale nei confronti di un soggetto detenuto da molti anni e non possa ritenersi di per sè dimostrativo della intraneità alla societas. Infine, il giudice d'appello ha osservato che la prova della partecipazione di ET AN all'associazione non può essere desunta da quanto riferito dal collaboratore di giustizia PA ST in merito al fatto che ET AN - parlando con il figlio ET CA recatosi a fargli visita in carcere - si era compiaciuto L'operato di OL EP.
1.3. Ritiene il Collegio che nessun vizio logico sia rinvenibile nel percorso argomentativo seguito dal giudice di secondo grado per giungere all'assoluzione di ET AN dal reato di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso capeggiata da OL EP.
1.4. Sotto un primo profilo, va invero evidenziato come, a fronte dello stato detentivo perdurante da molti anni e senza soluzione di continuità, per di più in regime di carcere "duro" (quale quello ex art. 41 bis O.P.), la configurabilità della partecipazione al delitto di associazione per delinquere imponga una rigorosa verifica circa la permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso, anche se solo a carattere morale (Cass. Sez. 2^, n. 6819 del 31/01/2013, SC e altri, Rv. 254503).
Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui - come quello in oggetto - all'elemento di vertice di un gruppo criminale sottoposto ad un perdurante status detentionis (come appunto ET AN) sia contestato di avere aderito ad un gruppo criminale di nuova costituzione (quale quello facente capo a OL EP), formato cioè in un'epoca successiva all'inizio del proprio stato custodiate. Sul punto, giova incidentalmente dare atto del fatto che la Corte ha bene esplicitato - con adeguata e condivisibile motivazione - le ragioni per le quali il clan facente capo a OL EP debba essere considerato quale struttura criminosa del tutto autonoma al clan tradizionalmente facente capo alla famiglia ID. Tornando al punto oggetto di doglianza, ritiene il Collegio che i presupposti per affermare l'intraneità di una persona sottoposta ad una detenzione prolungata e senza soluzione di continuità ad un clan di nuova formazione - quindi diverso da quello di appartenenza (anche se connotato da parziali sovrapposizioni nella composizione soggettiva) - non possano coincidere con quelli che occorrono per affermare la permanenza del soggetto detenuto nell'associazione di affiliazione originaria.
Secondo i principi più volte affermati da questa Corte, la perdurante appartenenza al gruppo di persone della quale sia provata l'affiliazione di un soggetto sottoposto ad una lunga detenzione può essere correttamente ritenuta sussistente ove manchi la notizia di una sua intervenuta dissociazione, atteso che l'incarcerazione non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio (Cass. Sez. 2^, n. 17100 del 22/03/2011, Curtopelle Rv. 250021; Sez. 6^, n. 6262 del 17/01/2003, Rv. 227710). Risulta di tutta evidenza come il suddetto principio di diritto non possa essere traslato al caso, affatto diverso, nel quale sia contestata al soggetto detenuto l'intraneità ad una organizzazione distinta da quella di originaria affiliazione, rispetto alla quale - ovviamente - non avrebbe senso verificare l'assenza di "notizia della sua intervenuta dissociazione", presupponendo l'intraneità la comprovata adesione alla neonata associazione. In altre parole, la partecipazione ad un gruppo di nuova formazione di un soggetto sottoposto ad una prolungata detenzione non può fondarsi sulla verifica - in negativo - della mancanza di elementi per ritenere che egli si sia dissociato dal gruppo criminale di appartenenza, ma impone la prova - positiva - della volontà manifesta di aderire alla nuova consorteria e di assicurare consapevolmente il proprio contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo appena formato, anche se solo di carattere morale (giusta lo status detentionis), come ad esempio attraverso manifestazioni di appoggio alla strategia del clan lasciate trapelare all'esterno del carcere attraverso propri nuncius.
1.5. Per altro verso, ritiene il Collegio che la Corte territoriale non abbia errato allorché ha ritenuto che il versamento mensile di una somma di denaro, da parte della dirigenza del clan di camorra capeggiato da OL EP e ET AN (capo indiscusso di un clan - come si è già detto - distinto da quello) costituisca una forma di contributo assistenziale, rectius di "trattamento di quiescenza" riconosciuto ad un personaggio autorevole L'ambiente criminale di appartenenza, che può prescindere dalla permanenza/adesione del ricorrente nella consorteria criminale. V'è da chiarire in premessa che il versamento periodico di somme da parte di un clan ad un soggetto privo di fonti autonome di reddito o comunque in una situazione di difficoltà a cagione della condizione di detenzione costituisce una circostanza obbiettivamente indiziante della adesione del ricevente (nella specie ET AN) all'organizzazione criminale erogante (nella specie, al clan di OL EP), in quanto indubbiamente indicativo L'attualità di rapporti con la societas e di consolidati rapporti interpersonali in seno ad essa. Nondimeno, detta circostanza non può di per sè sola essere ritenuta idonea a fondare un giudizio di colpevolezza in ordine alla partecipazione all'associazione, secondo il parametro L'"al di là di ogni ragionevole dubbio" codificato nell'art. 533 c.p.p., in quanto il periodico versamento può anche prescindere dall'attualità e dalla concretezza del contributo dello "stipendiato" alla permanenza in vita della associazione criminosa e dalla possibilità per il medesimo di influire, nella condizione di prolungata detenzione in cui si trovi, in maniera determinante sulla strategia e sulle scelte del gruppo. Detta erogazione potrebbe, in effetti, costituire soltanto una contribuzione di natura latu sensu assistenziale, una sorta di vitalizio riconosciuto al soggetto che abbia ricoperto per anni un ruolo apicale e dunque massimamente autorevole nella compagine associativa - seppur scaturigine di quella erogante -, coerentemente con le categorie di rispetto e di ossequio tradizionalmente coltivati in ambienti criminosi nei confronti di personaggi di rispetto e di acclarato valore.
Per fondare il giudizio di responsabilità per il reato di partecipazione al delitto di associazione mafiosa, tale elemento indiziante avrebbe, pertanto, dovuto trovare conforto in ulteriori circostanze obbiettivamente indicative della adesione/partecipazione di ET AN alla compagine associativa. Tale non può ritenersi il fatto che l'imputato avesse espresso, in un'unica occasione, conversando con il proprio figlio, apprezzamenti - peraltro del tutto generici - in merito all'operato del capo del clan di nuova formazione. Detta isolata condotta non pare invero idonea a sostanziare la volontà L'imputato di aderire al nuovo gruppo ne' di fornire il proprio contributo, anche solo morale, all'esistenza ed alla realizzazione del programma criminoso dello stesso, laddove - secondo i principi espressi da questa Corte - ai fini
L'integrazione della condotta di partecipazione alla associazione di tipo mafioso, pur non essendo indispensabile che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici reati fine, non è sufficiente la mera manifestazione positiva di volontà di adesione morale al sodalizio criminale, ma è necessario un contributo comunque idoneo a fornire efficacia al mantenimento in vita e al perseguimento degli scopi di esso (ex plurimis Cass. Sez. 5^, n. 49793 del 05/06/2013, SP, Rv. 257826).
1.6. Alla stregua dei su indicati principi, si deve dunque ritenere che, del tutto correttamente, la Corte territoriale abbia ritenuto non sussistenti nella specie i presupposti per ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione di ET AN al clan capeggiato da OL EP, mandandolo assolto dalla imputazione in oggetto.
2. Il ricorso presentato da GO ME è fondato e l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio.
2.1. Con il primo motivo di doglianza (riportato al punto 8.1. del considerato in fatto), il ricorrente ha eccepito la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione per avere la Corte confermato la condanna di GO ME in relazione al reato di partecipazione ad associazione ex 416 bis c.p.. A sostegno di tali conclusioni, si è, in particolare, evidenziato che il ricorrente è stato assolto dalla imputazione di concorso nell'omicidio di RS CH (con sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 29 novembre 2012); che il coimputato Di UO MA - in una posizione assolutamente sovrapponibile - è stato assolto in primo ed in secondo grado dal reato associativo;
che la Corte territoriale ha fondato il giudizio di colpevolezza sulle risultanze L'intercettazione ambientale del 26 ottobre 2008, travisandone il contenuto.
2.2. Il motivo di ricorso è fondato.
Nel confermare la condanna di GO ME per il reato associativo, la Corte territoriale, per un verso, ha stimato non rilevanti a discarico l'intervenuta assoluzione del ricorrente dall'omicidio RS CH ed il proscioglimento dal reato associativo del coimputato Di UO MA;
per altro verso, ha valorizzato il contenuto della captazione del 26 ottobre 2008, nella quale, commentando l'arresto del TO OR, TI NC dichiarava che TO OR era stato "inguaiato" da PA ST (ossia che lo PA ST aveva reso dichiarazioni a carico del TO ST) ed aggiungeva che PA ST avrebbe potuto "inguaiare" anche lui (ossia TI NC stesso), "lo O" (GO ME) e "lo O" (Di UO MA) e che, in tal caso, venti anni di carcere a testa non glieli avrebbe tolti nessuno. Conversazione che i giudici di merito hanno ritenuto integrare una vera e propria confessione stragiudiziale delTI NC, pienamente utilizzabile quale prova della partecipazione di GO ME alla compagine associativa.
2.3. Ritiene il Collegio che, nell'addivenire a tale conclusione, il giudice di secondo grado non abbia fatto corretta applicazione di consolidati principi giurisprudenziali e di condivisibili massime d'esperienza.
In via preliminare, devono essere ribaditi i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Cass. Sez. 5, n. 21878 del 26/03/2010, Cavallaro e altro,
Rv. 247447; Sez. 4, n. 35860 del 28/09/2006, Della Ventura, Rv. 235020). Ancora, questa Corte ha affermato che le dichiarazioni captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., giacché l'ammissione di circostanze indizianti fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni L'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Cass. Sez. 4, n. 34807 del 02/07/2010, Basile e altri, Rv. 248089; Sez. 6, n. 16165 del 19/02/2013, Galati Rv. 256008). Alla stregua dei sopra delineati principi, si può dunque riaffermare il principio secondo il quale il contenuto delle intercettazioni telefoniche o
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ambientali è certamente utilizzabile come prova, in caso di affermazioni contra se, con valore equipollente ad una confessione stragiudiziale;
in caso di proposizioni contra alios, con piena valenza probatoria a prescindere dalla sussistenza di elementi esterni a riscontro, trattandosi di dichiarazioni di contenuto accusatorio non assimilabili alla chiamata in reità o correità. Rimane ovviamente fermo che, come tutte le prove di natura dichiarativa, anche le conversazioni registrate nel corso delle intercettazioni debbano essere attentamente interpretate dal giudicante sul piano semantico e logico nonché valutate per la loro effettiva portata probatoria.
2.4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, dallo scambio verbale intercettato il 26 ottobre 2008, certamente emerga un elemento fortemente indiziario della partecipazione di GO ME alla societas sceleris, laddove si lascia intendere il coinvolgimento del ricorrente e dei correi in un fatto così grave da comportarne la condanna a venti anni di pena. Nondimeno, tale evidenza di per sè sola non può fondare il giudizio di responsabilità in ordine al delitto associativo in contestazione: la frase, seppure certamente sottintende al coinvolgimento di GO ME di un fatto illecito di particolare gravità (giusta l'entità della pena prospettata), risulta del tutto generica quanto al delitto del quale TO OR avrebbe potuto accusare GO ME ed i correi, alle modalità esecutive della condotta, al ruolo ricoperto dal ricorrente, alla tempistica dei fatti, potendo in effetti trattarsi anche di reato completamente diverso da quello associativo oggetto del presente procedimento.
In altri termini, la frase di TI NC, pur potendo ritenersi dimostrativa del coinvolgimento del ricorrente in un fatto illecito, risulta tuttavia aperta a più interpretazioni altrettanto plausibili ed alternative rispetto alla partecipazione al delitto di cui trattasi. Si tratta dunque di elemento che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto sufficiente a fondare il giudizio di penale responsabilità a carico di GO ME per la partecipazione al clan dei AS e che essi avrebbero potuto e dovuto utilizzare soltanto quale indizio, da valutare nel contesto complessivo delle emergenze processuali, in particolare, tenendo conto del fatto che nessuno dei collaboratori di giustizia ha parlato di GO ME quale affiliato alla consorteria criminale e della circostanza che GO ME è stato definitivamente assolto dall'omicidio di RS CH, delitto valorizzato dalla stessa Corte come rientrante nella strategia attuata da OL EP e funzionale all'accrescimento egemonico del controllo del territorio. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte distrettuale per un nuovo esame sul punto.
Il secondo motivo (riportato al punto 8.2. del considerato in fatto) è di conseguenza assorbito.
3. Il ricorso presentato da Di NO IL deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso (riportato al punto 4.1. del considerato in fatto) con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata concessione nella massima estensione della circostanza attenuante della collaborazione L. 12 luglio 1991, n. 203, ex art. 8 in considerazione L'importanza del contributo assicurato e del manifesto ravvedimento.
Il motivo di doglianza si sostanzia in considerazioni tutte di merito volte a rivisitare la valutazione compiuta dal giudice d'appello e non denuncia nessuno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1. Per espressa volontà del legislatore, anche a seguito della novella operata dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2^, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893).
3.2. D'altra parte, si deve convenire con il giudice a quo laddove ha posto in risalto che la pena irrogata al Di NO IL dal primo giudice è inferiore al minimo edittale applicabile in concreto, previa concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante della associazione armata. Se ne inferisce che la suddetta circostanza attenuante risulta, nella sostanza, essere già stata concessa dai giudici di merito nella massima estensione.
3.3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostante attenuanti generiche (riportato al punto 4.2. del considerato in fatto).
La Corte territoriale ha invero ben motivato - con argomentazioni puntuali, aderenti alle risultanze degli atti e conformi a logica ed a consolidati principi di diritto - le ragioni poste a base della negatoria delle circostanza attenuanti generiche (cfr. pagine 40 e 41 del provvedimento impugnato). Da un lato, il giudice a quo ha evidenziato come a Di NO IL sia stata riconosciuta la veste di capo e promotore (sebbene il Tribunale abbia poi omesso di considerare detto ruolo ai fini del calcolo della pena), con compiti di rilevante importanza (quelli di referente e di collettore delle somme provento delle estorsioni), cioè un ruolo che si pone in irriducibile contrasto con il riconoscimento del trattamento sanzionatorio attenuato;
dall'altro lato, ha rilevato come la confessione resa da Di NO IL non possa essere oggetto di una doppia valutazione, ai fini della L. n. 203 del 1991, art. 8 e L'art. 62 bis c.p.. Il che è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dal D.L. 13 maggio 1991 n. 152, art. 8 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento L'attività amministrativa) una seconda volta anche per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché ciò condurrebbe a un'inammissibile ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi (Cass. Sez. 5^, n. 34574 del 13/07/2010, Russo, Rv. 248176; Sez. 6^, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi Rv. 258136).
3.4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna di Di NO IL al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000,00 Euro.
4. Il ricorso presentato da RT ME deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione alla notifica L'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, in quanto non effettuata nel domicilio indicato da RT ME nell'atto di nomina del nuovo difensore (si veda il punto 10.1. del ritenuto in fatto).
Il motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente non risulta avere dedotto il vizio di notifica L'estratto contumaciale nell'atto d'appello, di tal che l'eccezione risulta platealmente tardiva.
D'altra parte, il giudizio di secondo grado si è regolarmente celebrato nel pieno contraddittorio delle parti, di tal che non si è compiuta nessuna lesione al diritto di difesa deducibile nella sede di legittimità.
4.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si è dedotto il vizio di motivazione (di cui al punto 10.2. del ritenuto in fatto), è inammissibile per totale genericità.
Il ricorrente ha invero sostenuto (nello spazio di tre righe e mezzo) che la Corte d'appello si è "limitata a ripetere pedissequamente le considerazioni esposte dal Tribunale" e non ha specificato in modo puntuale i passaggi della motivazione del provvedimento impugnato fatti oggetto di censura, ne' le ragioni del denunciato vizio. L'evidenziata genericità delle censure riverbera in termini di inammissibilità del ricorso, laddove - secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità - i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6^, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
4.3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna di RT ME al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000,00 Euro.
5. Il ricorso di AR OL è infondato e deve essere rigettato.
5.1. Infondato è il primo motivo di ricorso (di cui al punto 5.1. del ritenuto in fatto), con il quale si deduce la violazione di legge per erronea qualificazione L'attentato in danno di NA OR (sub capo 16) quale tentato omicidio e L'aggressione in danno della Sig.ra MO IU (sub capo 17) come tentato omicidio anziché come lesioni personali, cioè quale aberratio ictus anziché come aberratio delicti.
Sotto un primo profilo, deve essere rilevato come, con tale motivo, il ricorrente si limiti a proporre una rilettura delle emergenze probatorie, preclusa nella sede di legittimità, richiamate sul punto le considerazioni già sopra svolte nel paragrafo 3.1. D'altra parte, gli argomenti svolti dal ricorrente sul punto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. Sez. 6^, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
5.2. Ad ogni modo, nessuna violazione di legge e nessun vizio motivazionale è ravvisabile nell'inquadramento giuridico dei due fatti del 12 dicembre 2008.
Con riguardo al primo attentato in danno di NA OR, la Corte ha invero passato in rassegna le specifiche doglianze mosse nell'atto d'appello ed ha esposto - con una motivazione lucida, coerente alle risultanze L'istruttoria dibattimentale e conforme a logica e diritto - le ragioni per le quali, nella specie, si debba ritenere integrato il contestato delitto di tentato omicidio (cfr. pagine 58 e seguenti del provvedimento impugnato).
Ritiene invero il Collegio che la valutazione logica e coordinata L'insieme degli elementi di fatto acquisiti al processo consenta di ritenere provati, sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo, la sussistenza di atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della persona offesa.
Sulla base L'ampia attività istruttoria svolta (deposizioni dibattimentali dei testi operanti, delle persone offese e dei testi oculari;
intercettazioni telefoniche ed ambientali - in particolare, quelle disposte a bordo L'autovettura Lancia Y in uso a AR EP, anche attraverso rilevamento con sistema satellitare;
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), i giudice di merito sono stati in grado di ricostruire in modo puntale lo svolgimento dei fatti, seguiti "in diretta" grazie alle risultanze delle intercettazioni ambientali, nonché di accertare, sempre sulla base del contenuto delle intercettazioni (in particolare delle nn. 885 e 887 del 12/12/2008), l'intento omicidario ed il movente del duplice delitto, legato al fatto che NA OR e LC ET eseguivano estorsioni nella zona controllata dal OL EP, spendendone impropriamente il nome, senza poi versare il corrispettivo realizzato.
L'idoneità causale degli atti a cagionare la morte di NA OR non è seriamente contestabile laddove si considerino unitariamente:
- l'utilizzo di armi micidiali (uno o due kalashnikov ed un'arma calibro 9);
- il numero dei colpi esplosi (80 colpi di Kalashnikov e dai 30 ai 35 colpi d'arma calibro 9);
- la direzione degli stessi (dapprima verso il portone, poi verso l'interno L'abitazione protetta da finestre munite di normali vetri, ed in particolare verso le finestre della camera da letto della vittima, che era riuscita ad eludere i colpi solo perché si era rifugiata verso l'interno della casa, mentre la moglie si era salvata dai colpi soltanto perché si era buttata a terra);
- il fatto che gli attentatori fossero perfettamente consapevoli della presenza L'NA OR all'interno della sua abitazione (che difatti invitavano al citofono a scendere in strada);
- la circostanza - fondamentale - che il secondo attentato (diretto
contro
LC ET), compiuto con modalità in tutto analoghe, abbia in effetti comportato il ferimento al fianco e alla gamba di MO IU, la quale si trovava all'interno della cucina, ad evidente dimostrazione della idoneità L'imponente sventagliata di colpi d'arma da fuoco verso le finestre L'abitazione (di NA OR come della MO IU) ad attingere la vittima e, quindi, anche a cagionarne la morte.
La valutazione complessiva, con giudizio ex ante, delle modalità esecutive e delle condizioni nelle quali si trovarono ad operare gli attentatori rende dunque non revocabile in dubbio l'idoneità omicidiaria L'azione diretta contro le finestre L'abitazione L'NA OR, in quanto connotata da una concreta adeguatezza causale e dall'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto, in linea con il costante orientamento di questo giudice di legittimità (ex plurimis Cass. Sez. 1^, n. 27918 del 04/03/2010, Resa e altri, Rv. 248305).
Le sopra delineate modalità L'agire rendono palese anche l'univocità degli atti a cagionare la morte della vittima. Si consideri al riguardo che NA OR, chiamato al citofono da TA AF, aveva dapprima acconsentito a scendere in strada per ricevere un pacco di dolci ed una bottiglia (ove evidentemente gli attentatori avevano programmato di attingerlo) ed aveva poi deciso di rimanere in casa (avvedutosi L'arrivo di una seconda vettura e verosimilmente presagendo che si stava tendendo un agguato in suo danno) e che il cancello si era accidentalmente chiuso, di tal che il gruppo di fuoco si era trovato costretto a cambiare repentinamente le già pianificate modalità attuative del delitto e, su disposizione di OL EP, aveva esploso oltre cento colpi d'arma da fuoco contro le finestre ed il portone L'abitazione della vittima. A tale proposito, la Corte ha valorizzato le spontanee dichiarazioni di AN NI, il quale ha, sul punto, riferito che - allorché aveva appreso da AR OL che non erano riusciti ad entrare in casa di NA OR in quanto il cancello si era accidentalmente chiuso - OL EP aveva ordinato loro di tornare indietro e di ucciderli tutti, al che il gruppo di fuoco era tornato sul luogo del fatto ed aveva esploso contro l'abitazione della vittima la sventagliata di colpi di Kalashnikov e calibro 9.
Operata una valutazione ex ante alla luce della globalità delle su indicate evidenze di fatto, non è dunque revocabile in dubbio che la condotta posta in essere da AR OL fosse (oltre che idonea) evidentemente diretta in modo univoco a cagionare la morte di NA OR, e non soltanto, come invece prospettato dal ricorrente, a compiere un'azione minatoria o solo dimostrativa. D'altra parte, la volontà di uccidere NA OR emerge in modo palese dalle conversazioni captate e risulta confermata dalla preparazione L'agguato durata diversi giorni e dalla serrata ricerca della vittima che continuava a sfuggire: se ne inferisce che la condotta non costituiva espressione di un estemporaneo proposito intimidatorio o dimostrativo, ma rappresentava il frutto di un'accurata programmazione, sostenuta da piena coscienza e volontà di cagionare la morte.
Correttamente i giudici del merito hanno ritenuto provato, nella specie, il dolo intenzionale omicidiario (escludendo dunque la ricorrenza del dolo eventuale prospettata dal ricorrente), laddove le sopra delineate modalità L'azione (sia di quelle programmate, sia e soprattutto di quelle in concreto attuate), l'accurata pianificazione L'attentato ed i mezzi utilizzati rendono manifesto che gli agenti si siano rappresentati ed abbiano voluto e perseguito l'evento morte.
5.3. Altrettanto corretta si appalesa la qualificazione giuridica del secondo attentato diretto nei confronti del LC ET e sventuratamente orientato verso MO IU, (di cui al capo 17).
L'idoneità e l'univocità degli atti posti in essere a cagionare la morte della vittima ed il dolo di omicidio risultano evidenti laddove si considerino, in modo globale e coordinato secondo logica:
- le modalità esecutive L'azione (in tutto sovrapponibili a quelle L'episodio in danno di NA OR) e, quindi, la micidialità delle armi utilizzate, il numero dei colpi esplosi, la direzione delle raffiche (verso le finestre L'abitazione della vittima) e la riscontrata idoneità dei colpi esplosi ad attingere la persona (come appunto la MO IU);
- la circostanza che l'operazione fosse posta in essere in immediata successione temporale rispetto all'aggressione ai danni L'NA OR (a dimostrazione del fatto che l'omicidio era stato previsto e predisposto in sequenza rispetto a quello della prima vittima);
- l'accurata programmazione L'attentato;
- la perfetta identità del movente L'attentato (costituito dalla volontà di eliminare gli esponenti di un gruppo che eseguiva delle estorsioni sul territorio controllato da OL EP senza versare a questi il corrispettivo.
Nè l'aver colpito l'abitazione di MO IU anziché quella di LC ET può ritenersi integrare un'ipotesi di aberratio delicti ex art. 83 c.p. (come suggerito dal ricorrente) anziché un'ipotesi di aberratio ictus ex art. 82 c.p. (come ritenuto dai giudici di merito).
Ed invero, alla luce della condivisibile ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, non v'è materia per affermare che gli attentatori, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa, abbiano realizzato un evento di natura diversa da quello che si proponevano (id est lesioni personali anziché omicidio- tentato omicidio). Si deve, di contro, ritenere che gli agenti si siano limitati a errare sulla persona da colpire (rectius sull'abitazione ove avrebbe dovuto trovarsi la persona da attingere). L'avere esploso raffiche di colpi di kalashnikov e di pistola calibro 9 all'indirizzo L'abitazione erroneamente ritenuta essere di LC ET e l'avere in effetti colpito MO IU in più parti del corpo, con un'azione che - per la micidialità del mezzo utilizzato e le modalità L'azione - ne ha sicuramente messo a repentaglio la vita, rende non revocabile in dubbio che gli agenti volessero effettivamente attentare alla vita della vittima e che abbiano posto in essere una condotta nella quale è rinvenibile una perfetta omogeneità tra il bene giuridico che si voleva ledere e quello effettivamente leso, divergendo l'agire pianificato da quello effettivamente realizzato soltanto per la diversa titolarità del bene che si intendeva offendere. Il che, secondo i principi espressi da questa Corte, integra un'ipotesi di aberratio ictus, e non quella di aberratio delicti, laddove - secondo la giurisprudenza di questa Corte - la norma di cui all'art. 83 c.p. disciplina il caso della realizzazione di un evento di natura diversa da quello cui l'agente si proponeva ("aberratio delicti"), mentre l'art. 82 c.p. prevede l'errore che cade sull'oggetto materiale (persona o cosa) del reato ("aberratio ictus") sol che invece di offendere il bene interesse cui l'offesa era diretta lede lo stesso bene interesse di altra persona (Cass. Sez. 1^, n. 7736 del 13/01/1988, Romano, Rv. 178778). Nulla quaestio quanto alla integrazione del dolo. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'art. 82 c.p., che disciplina l'"aberratio ictus", prevede l'errore che cade sull'oggetto materiale (persona o cosa) del reato, nel senso che il reato, invece di offendere il bene-interesse cui l'offesa era diretta, lede lo stesso bene-interesse di altra persona;
in rapporto alla persona offesa per errore sussiste ugualmente il dolo, perché, se questo era l'originario elemento soggettivo, l'offesa di una persona invece di un'altra (oppure l'offesa per errore anche di un'altra persona) non vale a mutare la direzione della volontà (Cass. Sez. 1^, n. 15990 del 06/04/2006, Muca Rv. 234132). Secondo quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, l'attentato in danno di LC ET non era stato affatto improvvisato dopo il tentativo di omicidio di NA OR, ma era stato accuratamente pianificato, era ispirato dallo stesso movente del primo attentato ed era sostenuto da una solida determinazione omicidiaria, tanto che la vittima era stata oggetto di appostamenti sin dai giorni precedenti. L'aver indirizzato i colpi verso la vittima sbagliata era invero dipeso da un mero errore di individuazione L'abitazione L'"obbiettivo", determinata dalla prossimità delle case di LC ET e della MO IU.
Ineccepibilmente i giudici di merito hanno dunque concluso che non vi sono spazi per ricostruzioni alternative a quella recepita in sentenza, non potendo fondatamente sostenersi - alla luce delle risultanze degli atti sopra rammentate - che l'azione posta in essere
contro
LC ET - MO IU costituisca il frutto di una determinazione estemporanea, finalizzata alla minaccia e/o al danneggiamento, sorretta da un semplice dolo d'impeto.
5.4. Altrettanto infondato è il secondo motivo (di cui al punto 5.2. del ritenuto in fatto), con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale applicato la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 alla rapina in danno di RE LO (capo 64), sebbene si sia trattato di un'azione consumata in maniera estemporanea, imposta dalle circostanze del caso, senza nessuna finalità di agevolare la consorteria criminale.
Come condivisibilmente argomentato dalla Corte con considerazioni aderenti alle risultanze degli atti e conformi a logica e diritto, OL EP avrebbe potuto mantenere il proprio ruolo egemonico all'interno del clan e conservare il diretto controllo del territorio solo in quanto fosse rimasto libero, sebbene in stato di latitanza. Se ne inferisce che la rapina L'autovettura finalizzata a favorire la latitanza non di un mero partecipe, ma del soggetto apicale L'associazione di stampo mafioso (in quanto utilizzata per consentirne la fuga), non si traduce nel mero ausilio ad un singolo sodale, probabilmente irrilevante ai fini della stabilità del gruppo criminale, ma sostanzia un contributo apprezzabile alla conservazione del ruolo di vertice e di guida della consorteria e, di necessità, comporta un concreto apporto alla permanenza in vita L'intera organizzazione ed alla realizzazione del programma criminale, in quanto direttamente riconducibili alla direzione e alle iniziative del capo clan.
Correttamente i giudici di merito hanno ravvisato nella specie gli estremi della circostanza aggravante in parola, laddove l'azione criminosa è stata orientata ad agevolare l'associazione per delinquere nel suo complesso e non un singolo associato.
5.5. Inammissibile è il motivo di ricorso (delineato nel punto 5.3. del ritenuto in fatto), con il quale si lamenta la violazione di legge per avere la Corte d'appello ritenuto non dedotta una specifica censura in punto di circostanza aggravante delle più persone nel delitto sub capo 64), dovendosi - ad avviso del ricorrente - tale motivo ritenere incluso nella richiesta di assoluzione L'imputato dal reato di rapina.
Secondo i principi generali in tema di impugnazione, in particolare, quelli codificati nel combinato disposto L'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), i motivi di impugnazione devono essere, a pena di inammissibilità, specifici, di tal che alle deduzioni L'appellante non può attribuirsi un significato più ampio di quello risultante dalle espressioni letterali utilizzante. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è dunque inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il mancato esercizio del potere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti, a norma L'art. 597 c.p.p., comma 5, quando il riconoscimento delle predette circostanze non abbia formato oggetto di una specifica richiesta (Cass. Sez. 6^, n. 6880 del 27/01/2010, Mezini, Rv. 246139).
5.6. Al pari inammissibile è il motivo con il quale si eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze generiche (sub punto 5.4. del ritenuto in fatto).
In primo luogo, si deve ribadire l'indeducibilità in questa sede di legittimità di censure che tendano a sollecitare una diversa lettura delle emergenze dibattimentali, richiamate le considerazioni supra svolte nel paragrafo 1.1.
D'altra parte, il giudice d'appello ha ben evidenziato, con argomenti puntuali ed immuni da censure logico giuridiche, le ragioni per le quali AR OL si debba ritenere non meritevole di una mitigazione del trattamento sanzionatorio, laddove ha posto in luce che, nonostante la giovane età e la resipiscenza dallo stesso manifestata ancorché tardivamente, il ricorrente ha svolto compiti particolarmente cruenti e commesso fatti estremamente gravi. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento L'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Cass. Sez. 3^, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni adeguate e, dunque, insindacabili in questa sede.
5.7. Dal rigetto del ricorso, consegue la condanna di AR OL al pagamento delle spese processuali.
6. Il ricorso proposto da AR EP deve essere rigettato.
6.1. Infondato è il primo motivo (di cui al punto 4.1. del ritenuto in fatto), con il quale il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione sotto due profili: in relazione alla utilizzazione ed alla valenza indiziaria delle frasi della persona offesa NA OR registrate nelle intercettazioni telefoniche;
in ordine alla contestata integrazione dei delitti di tentato omicidio sub capi 16) e 17) della rubrica.
6.2. In linea generale, deve essere rilevato come tali doglianze si connotino per la prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti emergenti dall'istruttoria dibattimentale. Il che, richiamati i principi già sopra espressi in merito ad altre posizioni (per tutte si veda sub punto 1.1. del considerato in diritto), riverbera in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione.
6.3. In ogni caso, ritiene il Collegio che la Corte distrettuale abbia illustrato, con motivazione adeguata, le ragioni per le quali si debba ritenere pienamente provato il coinvolgimento di AR EP nei fatti. Da un lato, la Corte ha evidenziato come gli operanti addetti alle operazioni di ascolto e registrazione delle conversazioni - in particolare, alle intercettazioni ambientali a bordo delle due vetture Smart e Y10 intestate ed in uso allo stesso imputato - abbiano riconosciuto la voce del ricorrente, che già monitoravano da tempo, a bordo L'auto Y10, seguendone "in diretta" l'agire in tutti i momenti topici della vicenda;
dall'altro lato, come la moglie di NA OR (D'Alessio IA Rotonda) abbia riferito che, rispondendo al citofono, aveva visto sotto casa un'auto Y10 bianca a bordo della quale aveva scorto TA AF ed altre due persone, testimonianza che combacia perfettamente con le risultanze delle intercettazioni ambientali disposte a bordo del mezzo e con le altre emergenze probatorie acquisite al processo. A ciò si aggiunga che AR OL (coimputato che, secondo quanto emerge dalle captazioni, si trovava a bordo della Y10 assieme a AR EP e TA AF ed una quarta persona rimasta sconosciuta) ha ammesso la sua piena partecipazione ai fatti del 12 dicembre. Ad ulteriore conforto del quadro probatorio, la Corte ha evidenziato che NA OR, nel corso delle intercettazioni del 13 dicembre 2008 (cioè del giorno successivo ai fatti), parlando con tale PE, verosimilmente consapevole di essere intercettato, aveva fatto nomi, cognomi e soprannomi dei suoi attentatori, rilevando come tale modalità "poco ortodossa" di rendere dichiarazioni, considerato il contesto nel quale venivano rese, non era tale da infirmarne la veridicità ed affidabilità.
Ritiene il Collegio che nessuna censura logico giuridica possa essere fondatamente mossa all'iter argomentativo seguito dai giudici d'appello laddove hanno confermato il giudizio di penale responsabilità a carico di AR EP, valutando, in modo globale, una pluralità di elementi indiziari e probatori, coerentemente con le risultanze degli atti e facendo applicazione di condivisibili massime d'esperienza.
6.4. Con specifico riguardo alle emergenze delle telefonate del 13 dicembre 2008, su cui si sono appuntate le doglianze del ricorrente, giova premettere che, secondo i principi più volte affermati da questo giudice di legittimità, il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, ma alla regola generale del prudente apprezzamento del giudice (ex plurimis, Cass. Sez. 5^, n. 603 del 14/10/2003, Grande Aracri, Rv. 227815; Sez. 2^, n. 47028 del 03/10/2013, Rv. 257519; Sez. 4^, n. 31260 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256739; Sez. 2^, n. 4976 del 12/01/2012, dep. 2012, Rv. 251812). Rimane ovviamente ferma la necessità che il giudice proceda ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse (Cass. Sez. 6^, n. 5073 del 19/12/2013, Attanasio Rv. 258523). Questa Corte si è altresì pronunciata nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, 195, 526 e 271 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità, rese nell'ambito di conversazioni intercettate, debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, come avviene per le chiamate in reità o correità rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora il soggetto, indicato quale fonte informativa nella conversazione intercettata, si avvalga poi della facoltà di non rispondere (Cass. Sez. 6^, n. 25806 del 20/02/2014, Caia Rv. 259673). Mette conto rilevare come, nella motivazione della citata decisione, questa Corte abbia escluso la possibilità di equiparare, ai fini predetti, il chiamante in reità o correità - ovvero un soggetto che, nel rendere dichiarazioni accusatorie nel corso di un interrogatorio, può essere mosso da intenti calunniatori od opportunistici - al conversante, il quale è animato dalla volontà di scambiare liberamente opinioni con il proprio interlocutore, salvo che non risulti accertata l'intenzione del loquente, nella consapevolezza L'intercettazione in corso, di far conoscere all'autorità giudiziaria informazioni finalizzate ad accusare taluno di un reato.
6.5. Tirando le fila di quanto sopra, le dichiarazioni rese dal soggetto che accusi una terza persona di avere concorso nello stesso reato dal medesimo commesso (o comunque in un reato connesso o collegato), nell'ambito di un colloquio privato oggetto di intercettazione, devono essere assimilate alla chiamata in reità o correità - omogeneità rilevante ai fini della individuazione delle regole di valutazione della prova applicabili - allorquando risulti accertata l'intenzione del loquente, consapevole L'intercettazione in corso, di far avere all'autorità giudiziaria informazioni finalizzate ad accusare taluno di un reato. Ed invero, nella ipotesi in cui il soggetto sia consapevole di essere sottoposto ad ascolto e registrazione da parte degli inquirenti, non si può sostenere che il suo interloquire, pur nell'ambito di un colloquio del tutto privato, costituisca il frutto di uno schietto e genuino scambio di idee e di opinioni con altra persona, scevro da secondi fini: non si può invero escludere che il locutore abbia approfittato L'intercettazione in corso per fornire agli inquirenti - dunque non spontaneamente, ma del tutto intenzionalmente - notizie possibilmente ispirate da intenti ritorsivi, calunniatori o opportunistici, da interessi o fini personali. In tale caso, inoltre, l'agente rivolge - in effetti - le dichiarazioni non al suo diretto interlocutore, ma agli investigatori, che egli ben sa trovarsi all'ascolto: si tratta, dunque, di dichiarazioni nella sostanza indirizzate - seppure in modo mediato - agli inquirenti e, quindi, all'autorità giudiziaria.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, si deve allora concludere che le dichiarazioni accusatorie in danno di una terza persona, indicata come concorrente nello stesso reato (ovvero in un reato connesso o collegato), rese dal soggetto che sia cosciente di essere intercettato, presentano un'omogeneità ontologica e strutturale rispetto alle chiamate in reità o in correità: ai fini della loro utilizzazione processuale, si impone, dunque, un rigoroso vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni, recuperando quella serie di cautele e di prudenziali criteri di valutazione codificata nell'art. 192, comma 3 e 4, del codice di rito.
6.6. A conclusioni, in parte, diverse si deve giungere quanto all'ipotesi in cui il soggetto che renda dichiarazioni etero - accusatorie nell'ambito di un'interlocuzione privata, consapevole di essere intercettato e con la finalità di informare la polizia giudiziaria, sia non un concorrente nello stesso reato (o in un reato connesso o collegato), bensì un terzo estraneo alle condotte criminose oggetto delle accuse, dunque a tutti gli effetti solo un teste, rispetto al quale - neanche in caso di esame dibattimentale - potrebbero trovare applicazione le regole fissate nell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. In tale caso, le dichiarazioni rese da colui il quale abbia approfittato L'intercettazione in corso, di cui abbia contezza, per fornire intenzionalmente agli inquirenti notizie in ordine all'agire criminoso di altri, in quanto rese in una situazione tale da far dubitare in ordine alla sua attendibilità - potendo essere ispirate da secondi fini, da interessi personali ovvero da scopi di rivalsa o calunnia -, sebbene non soggette allo statuto codificato nell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 per la diversa veste del soggetto loquente (in quanto soggetto terzo e non coimputato o imputato di reato connesso o collegato), nondimeno esigono da parte del giudicante un rigoroso vaglio della credibilità soggettiva e L'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni. Ciò a maggior ragione allorché si tratti, come nella specie, della vittima del reato. In tale caso, ribaditi i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sebbene non possono trovare applicazione le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, le dichiarazioni della persona offesa potranno essere legittimamente poste da sole a fondamento L'affermazione di penale responsabilità L'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e L'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Rigore ancora più necessario e "rafforzato" nel caso in cui emergano per tabulas, giusta la comprovata consapevolezza L'intercettazione in corso da parte del locutore, ragioni per dubitare
L'affidabilità delle sue dichiarazioni.
6.7. Fissate tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che i giudici di merito abbiano correttamente argomentato in ordine alla utilizzabilità delle risultanze della captazione del 13 dicembre 2008.
Per un verso, essi hanno proceduto ad una attenta valutazione della credibilità soggettiva e della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da NA OR nelle conversazioni intercettate, laddove hanno evidenziato, con argomentazioni puntuali, lucide ed immuni da vizi logici, come la circostanza che egli rendesse "a caldo" agli operanti di P.G. dichiarazioni accusatorie contro i suoi attentatori, rifiutandosi poi di formalizzare in denuncia quanto già esposto verbalmente per il (presumibile) timore di incorrere in conseguenze ancora più gravi per sè e/o per la propria famiglia, essendo appena scampato ad un agguato, nonché il contesto criminale - di camorra - nel quale avvenivano i fatti, rendano ragionevolmente plausibile che la vittima abbia approfittato del mezzo telefonico monitorato per fornire - seppure con una modalità "poco ortodossa" - la propria ed autentica versione dei fatti ed indicazioni precise sulla identità degli attentatori, laddove la verosimile consapevolezza di essere intercettato non consente, di per sè, di affermare che egli abbia dichiarato il falso.
D'altra parte, la piattaforma probatoria nell'ambito della quale si inserisce la prova dichiarativa de qua rende manifesta la sussistenza di elementi di riscontro a chiara valenza individualizzante, segnatamente le emergenze delle captazioni a bordo L'auto Y10 intestata ed in uso al AR EP, che hanno consentito di seguire "in diretta" gli occorsi, e le dichiarazioni rese dalla moglie della vittima quanto alla presenza sul luogo del fatto della stessa Y10 del ricorrente.
In conclusione, ritiene dunque il Collegio che le dichiarazioni di NA OR captate nell'intercettazione del 13 dicembre 2008 siano state correttamente ritenute utilizzabili dalla Corte territoriale.
Ad ogni buon conto, non può sottacersi come il giudice d'appello abbia fatto richiamo alle emergenze delle captazioni del 13 dicembre, non quale prova principe del giudizio di responsabilità a carico di AR EP, bensì quale elemento ulteriore a riscontro di un quadro probatorio già di per sè autoportante, dunque, tale da giustificare la condanna anche a prescindere dall'utilizzabilità delle dichiarazioni etero - accusatorie intercettate.
6.8. Manifestamente infondato è anche il secondo profilo di doglianza, con il quale il ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica dei due tentati omicidi di cui ai capi 16) e 17). Sul punto si richiamano integralmente le considerazioni ampiamente svolte nei paragrafi 5.2. e 5.3. del considerato in diritto, laddove le censure dedotte dal AR EP sono sovrapponibili a quelle mosse nel ricorso presentato dal AR OL e le posizioni dei due concorrenti sono del tutto identiche.
6.9. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna di AR EP al pagamento delle spese processuali.
7. Il ricorso presentato da RH LO OH è fondato con limitato riguardo al quinto motivo concernente la determinazione della pena - punto rispetto al quale la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio -, mentre va rigettato nel resto in quanto infondato.
7.1. Infondato è il primo motivo (di cui al punto 9.1. del ritenuto in fatto), con il quale il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto RH LO OH partecipe alla rapina in danno di RE LO di cui al capo 64).
In prima battuta, devono essere richiamate le considerazioni già svolte nel paragrafo 1.1. del considerato in diritto, laddove le doglianze mosse avverso la decisione impugnata si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze degli atti, dunque in censure non deducibili in questa sede di legittimità. In secondo luogo, va posto in risalto come nessun vizio motivazionale possa desumersi dal fatto che la Corte d'Appello, nel valutare i motivi d'appello proposti da RH LO OH, abbia richiamato le considerazioni già svolte in merito alla posizione di AR OL. Ed invero, come risulta contestato e ritenuto nelle sentenze di merito, RH LO OH era presente presso il primo rifugio di OL EP in TO NT, partecipò alla fuga di OL EP da TO NT con le armi al seguito, fu poi tratto in arresto assieme a OL EP e ritenuto responsabile della detenzione delle armi rinvenute nel secondo covo di OL EP (ove appunto venne arrestato) in Mignano Montelungo. Il tutto agendo sempre in concorso con AR OL. Nessun vizio argomentativo può dunque derivare dal fatto che il giudice di secondo grado, nell'argomentare sul ricorso proposto da RH LO OH, per economia processuale, abbia fatto espresso rinvio ai passaggi della sentenza concernenti il correo AR OL, giusta l'identità del materiale probatorio a carico, la sostanziale sovrapponibilità delle contestazioni difensive e la coincidenza delle soluzioni date alle diverse questioni prospettate.
7.2. In ogni caso, la Corte ha posto in luce come, sulla base delle risultanze istruttorie, possa ritenersi provato che RH LO OH si trovava assieme a AR OL durante la fuga di OL EP dal covo di TO NT (come del resto ammesso dallo stesso RH LO OH) ed, in particolare, anche nel frangente in cui veniva commessa la rapina L'auto della RE LO utilizzata per la fuga (sebbene RH LO OH abbia sostenuto che, al momento della commissione del fatto, si trovava ancora nelle fogne). Il giudice a quo ha sottolineato che, dalla conversazione (intercettata in ambientale il 17 gennaio 2009) fra NO OR e AL NI, fratello di AL IL (titolare di un caseificio che aveva assistito quale teste oculare alla rapina), emerge chiaramente che dalla botola erano usciti, dapprima, AR OL e RH LO OH e, poi, OL EP, i quali, dopo essere stati aiutati da AL IL all'interno del caseificio, si erano "presi" una macchina. Ha quindi notato che tale circostanza di fatto è stata espressamente confermata innanzi al Tribunale da NO OR (sentito all'udienza del 26 maggio 2010), il quale ha ribadito che AL NI gli aveva riferito che le persone uscite dalla botola erano tre: OL EP, l'italoamericano LA e AR OL. Nessuna illogicità è dunque riscontrabile nell'/ter argomentativo seguito dai giudici di merito laddove hanno imputato la rapina a tutti e tre i concorrenti, i quali - secondo la ricostruzione storica compiuta sulla base degli atti - avevano commesso il delitto dopo essere emersi allo scoperto, usciti dalle fogne, e dopo avere ricevuto ristoro da parte di AL IL, allo scopo di procurarsi un mezzo per proseguire la fuga.
Condivisibilmente i giudici distrettuali hanno dunque ritenuto inlnfluente a discolpa la circostanza che la persona offesa avesse riferito di avere visto una sola persona durante la rapina, trattandosi di circostanza certamente compatibile con il fatto che altri due si trovassero ancora nei pressi del caseificio e non fossero stati visti dalla ragazza, la quale, peraltro, dichiarava di non essersi neanche voltata indietro dopo essere scesa dall'auto, in quanto - del tutto comprensibilmente - scossa ed impaurita per l'aggressione subita.
Sulla base delle prove acquisite al fascicolo processuale, i giudici del merito hanno ricostruito che RH LO OH affiancava OL EP durante la rocambolesca fuga da un covo all'altro, usciva allo scoperto dalle fogne assieme a correi, era presente sul luogo al momento della commissione del delitto e, dopo la spoliazione della vettura, viaggiava sulla stessa assieme a OL EP e AR OL, così da lasciare rapidamente il luogo e mettere in salvo il latitante. A fronte di tali evidenze, hanno dunque ritenuto provato il coinvolgimento, quantomeno morale, di RH LO OH nella rapina, avendo egli assolto ad una funzione di supporto, sostegno e vigilanza L'azione verosimilmente pianificata da tutti e tre i correi, sebbene con decisione contestuale alle circostanze contingenti della loro fuga.
Ne discende che, del tutto condivisibilmente, la Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni di RH LO OH non possano ritenersi credibili (nella parte in cui egli, pur avendo ammesso di avere partecipato alla fuga di OL EP dal rifugio di TO NT, ha escluso qualunque coinvolgimento nella rapina), in quanto smentite dalla su delineata ricostruzione dei fatti, fondata su solide evidenze processuali.
7.3. Infondato è il motivo (suo punto 9.2. del ritenuto in fatto), con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. in relazione al reato sub capo 64).
Come questa Corte ha affermato, in tema di concorso di persone nel reato, allorché l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 c.p., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione a tutti gli imputati, non operando nessuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere in relazione alla produzione L'evento (Cass. Sez. 6^, n. 22456 del 03/03/2008, Zito e altro, Rv. 240364).
Il principio sopra delineato trova piena applicazione nel caso di specie, laddove la Corte d'Appello, da un lato, ha trattato in modo eguale la posizione di RH LO OH rispetto a quella del concorrente AR OL;
dall'altro lato, ha puntualmente argomentato il diniego delle attenuanti generiche, alla luce della molteplicità delle condotte e della intensità del dolo, con ciò implicitamente negando la configurabilità L'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. 7.4. Al pari infondato è il motivo (di cui al punto 9.3. del ritenuto in fatto), concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 14A), 14B) e 14C). Anche con riguardo a tale doglianza, deve essere ribadito quanto già sopra esposto sub paragrafo 1.1., trattandosi di censure di merito non deducibili in questa sede.
D'altra parte, la Corte territoriale, nel l'affronta re il tema in relazione alla posizione di AR OL - omologa a quella del RH LO OH -, richiamata legittimamente la motivazione già svolta sul punto dal giudice di prime cure, ha spiegato come le armi rinvenute e sequestrate presso il covo di Mignano Montelungo fossero state trasportate da OL EP, AR OL e RH LO OH nel corso della rocambolesca fuga attraverso i condotti fognari, evidenziando, da un lato, che si trattava della dotazione atta a proteggere OL EP durante la latitanza e, dunque, di armi necessariamente detenute anche in precedenza presso il covo evacuato di TO EN;
dall'altro lato, che durante la fuga i tre correi avevano certamente la disponibilità di munizionamento e di armi, come dimostrano il rinvenimento della borsa contenente munizioni nel condotto fognario utilizzato per la fuga e la pacifica disponibilità di armi da parte di essi, riferita da AL IL e dalla persona offesa della rapina RE LO, appunto minacciata con una pistola.
Nessun vizio argomentativo è poi ravvisabile nel passaggio della motivazione nel quale il giudice di secondo grado ha ravvisato il concorso L'assistito nella detenzione delle armi rinvenute nella camera da letto di OL EP.
Ed invero, ribadito il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi pertanto in una situazione di fatto, tale per cui possa comunque, in qualsiasi momento, disporne (Cass. Sez. 6^, n. 13085 del 3/10/2013, Amato Rv. 259479), si deve ritenere che le armi rinvenute nella camera da letto del OL EP all'interno del covo di Mignano Montelungo siano riferibili anche al RH LO OH (ed al AR OL), dal momento che, da un lato, le armi erano funzionali a garantire la latitanza del OL EP, dall'altro lato, RH LO OH e AR OL avevano dato assistenza continuativa al latitante, sia nel precedente rifugio di TO NT, sia durante la fuga e l'estremo tentativo di nascondersi in Mignano Montelungo, e soprattutto condividevano con lui il covo, offrendogli assistenza e protezione. Condividendo le stesse condizioni di vita del capo clan OL e, soprattutto, la medesima necessità di utilizzare le armi - in quanto finalizzate a proteggere il latitante (nonché se stessi in caso di intervento delle forze L'ordine o di esponenti di un clan rivale) -, non è revocabile in dubbio che anche RH LO OH e AR OL avessero accesso e, quindi, la disponibilità delle armi custodite nella camera da letto del boss.
7.5. Infondato è anche il motivo (delineato nel punto 9.4. del ritenuto in fatto), con il quale si è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata in relazione alle violazione della legge sulle armi di cui ai capi 14A), 14B) e 14C). Sul punto valgono invero le medesime considerazioni svolte nel paragrafo 5.4., che devono pertanto essere integralmente richiamate anche nella specie. Per quanto si è sopra chiarito, la detenzione ed il porto delle armi era invero funzionale ad assicurare una adeguata protezione al capo clan in stato di latitanza, di tal che la condotta criminosa concernente le armi si connota per essere chiaramente orientata a garantire il perdurare di tale stato da parte del soggetto apicale della consorteria e dunque, di necessità, ad agevolare la permanenza in vita L'intera organizzazione e la realizzazione del programma criminale, con conseguente agevolazione L'associazione per delinquere.
In ultimo, mette conto precisare che, secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità (e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente), la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Cass. Sez. 6^, n. 31437 del 12/07/2012, Messina e altro, Rv. 253218).
7.6. L'ultimo motivo (di cui al punto 9.5. del ritenuto in fatto) non è fondato nella parte si è dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p.. Ed invero, le censure sul punto, per un verso, sono del tutto generiche;
per altro verso, sono volte a sollecitare una diversa valutazione di merito preclusa nella sede di legittimità. Il che rende, sotto entrambi i profili, inammissibile il ricorso. In ogni caso, la Corte ha fornito una motivazione adeguata ed immune da vizi logico giuridici in punto di insussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze in parola, mettendo in luce la molteplicità delle condotte poste in essere dall'imputato e l'intensità del dolo.
7.7. Fondato è invece il secondo profilo di doglianza (sempre suo punto 9.5. del ritenuto in fatto) concernente la determinazione della pena. Ciò sotto un duplice profilo.
Per un verso, la Corte non ha fornito una motivazione adeguata sulla ragione per la quale abbia ritenuto di applicare, per la continuazione in relazione alle violazione della legge sulle armi di cui ai capi 14A), 14B) e 14C), a AR OL l'aumento complessivo di un anno di reclusione ed a RH LO OH - pur in presenza degli stessi fatti e di un contributo materiale e morale sostanzialmente sovrapponibile - l'aumento di anni uno mesi sei di reclusione, con ciò incorrendo in una manifesta illogicità (o comunque carenza) di motivazione sul punto.
Per altro verso, il giudice d'appello ha commesso un evidente errore di calcolo laddove, dopo avere escluso l'aumento per la circostanza aggravante di cui alla art. 7 L. n. 203 del 1991, ha fissato la pena base per il più grave reato di rapina ad anni cinque mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;
ha aumentato detta pena di anni uno mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per la continuazione con le fattispecie di cui ai capi 14A), 14B), 14C); ha poi proceduto ad aumentare ulteriormente la pena di anni uno di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per la condotta di favoreggiamento ed ha, quindi, indicato la pena finale di anni dieci di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, con ciò commettendo un errore nella sommatoria delle diverse quote di pena espressamente indicate (il totale della pena detentiva ammonta infatti ad otto anni).
Per tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame sul punto.
8. Il ricorso presentato da GR DA deve essere dichiarato inammissibile.
8.1. Il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte omesso di considerare la breve durata della militanza e l'ammissione di responsabilità, pur valutati ai fini della riduzione di pena (vedi paragrafo 6.1. del ritenuto in fatto).
Oltre a doversi ribadire l'indeducibilità in questa sede di legittimità di censure che tendano a sollecitare una diversa lettura delle emergenze dibattimentali (secondo le considerazioni supra svolte nel paragrafo 1.1. del considerato in diritto), non può sfuggire come il giudice d'appello abbia ben evidenziato - con argomenti puntuali ed immuni da censure logico giuridiche - le ragioni per le quali GR DA non possa ritenersi meritevole di una mitigazione del trattamento sanzionatorio, trattandosi di soggetto recidivo ed avendo svolto compiti esecutivi specifici. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento L'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Cass. Sez. 3^, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamene ritenuto insussistenti, con motivazione immune da censure logiche e quindi insindacabile in questa sede.
8.2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna di GR DA al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000,00 Euro.
9. Il ricorso presentato da TI NC è infondato e va rigettato.
9.1. Infondato è il primo motivo (sub paragrafo 7.1. del ritenuto in fatto), con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione di legge per avere la Corte d'Appello confermato la condanna L'assistito in relazione al reato di estorsione in danno di GR AN suo capo 15) nonostante faccia difetto la prova del dolo specifico. In primo luogo, va ribadito che, come già osservato in relazione ad altri ricorsi, le doglianze proposte dal ricorrente sono tese a censurare la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito e, dunque, a proporre una lettura alternativa delle emergenze processuali, esorbitando dai confini del giudizio di legittimità delineati nel codice di rito (si veda supra nel paragrafo 1.1. del considerato in diritto).
D'altra parte, la Corte territoriale ha esposto, con una motivazione lucida, aderente alle risultanze delle prove acquisite e conforme a logica (cfr. pagine 72 e seguenti del provvedimento impugnato), le ragioni per le quali, da un lato, si debba ritenere ampiamente integrata la valenza intimidatoria della richiesta fatta da TI NC a GR AN (moglie di Di NO IL) di consegnargli l'autovettura ("signora, per le sette mi dovete dare la Fiat 500". Perché la prima botta era mia, era sua, "se non mi date questa macchina per le sette, la prima botta è mia. Se no incominciamo dai bambini"); dall'altro lato, come la tesi difensiva, secondo cui il ricorrente sarebbe stato costretto da OL EP a porre in essere l'azione estorsiva, sia frutto di un'interpretazione di parte, avulsa dalla sostanza del compendio probatorio, laddove la circostanza che - come riferito da TR AS - TI NC sarebbe stato "scontento" del ruolo avuto della vicenda, non vale ad escludere che il ricorrente vi abbia volontariamente partecipato.
Alla stregua delle emergenze sopra delineate, ritiene il Collegio che nessun vizio logico giuridico sia ravvisabile nelle conclusioni del giudice territoriale. Seppure rimane incerto il significato della frase "la prima botta è mia" - oggetto di reiterate richieste di chiarimento ad opera delle parti nel corso L'esame e controesame dibattimentale della teste -, dalle parole della persona offesa GR AN ed, in particolare, dal riferimento esplicito a possibili azioni ritorsive sui di lei figli ("Se no incominciamo dai bambini") emerge in modo lampante la natura intimidatoria delle richieste di TI NC finalizzate alla consegna L'auto, dunque una condotta certamente idonea e sufficiente a ritenere integrata la minaccia ex art. 629 c.p.. La materialità della minaccia risulta, in ogni caso, confermata dalla narrazione degli eventi fatta dallo stesso TI NC nel corso della intercettazione ambientale del 21 dicembre 2008 sull'auto in uso al TI NC (giustamente valorizzata anche dalla Corte territoriale), allorquando il ricorrente - riferendosi all'episodio estorsivo in danno della GR AN - asseriva di essersi recato personalmente a ritirare l'auto, dopo avere ricevuto l'ordine di OL EP attraverso ET CA ("Mi ci mandò PE. Lo disse a Nanà, diglielo allo
Schizzato"), e riferiva altresì il contenuto estorsivo della frase da lui pronunciata ("Signò datemi la macchina O se no...dissi PE vi uccide, vi uccide a voi e poi uccide pure alle creature").
Ed invero, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, il contenuto di tale captazione si deve ritenere a tutti gli effetti quale confessione stragiudiziale pienamente utilizzabile come prova ai fini del giudizio di responsabilità (Cass. Sez. 4^, n. 34807 del 02/07/2010, Basile e altri, Rv. 248089; Sez. 6^, n. 16165 del 19/02/2013, Galati Rv. 256008). Per altro verso, va notato che, come chiarito da questa Corte, affinché possa operare la scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività L'esimente (Cass. Sez. 5^, n. 8855 del 30/01/2004, Messana, Rv. 228755). Ancora, questo giudice di legittimità ha affermato che deve essere esclusa la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità quando il soggetto possa sottrarsi alla costrizione a violare la legge facendo ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela (Cass. Sez. 5^, n. 4903 del 23/04/1997, PG in proc. Montalto, Rv. 208134). Sulla scorta di tali condivisibili coordinate ermeneutiche si deve dunque concludere per la totale insussistenza dei presupposti della causa di giustificazione in parola, e ciò sia perché l'imputato non ha in nessun modo sostenuto di avere agito in forza di un insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile;
sia perché egli avrebbe comunque potuto sottrarsi da esso facendo ricorso all'Autorità. D'altra parte, si deve ribadire che lo stesso TI NC ha "confessato" - nell'intercettazione ambientale del 21 dicembre 2008 - di avere posto in essere l'estorsione in danno della GR AN, senza nessuna notazione in merito al fatto di essere stato costretto dal OL EP (o da altri) a farlo.
Esattamente i giudici di merito hanno ritenuto comprovato il dolo del reato di estorsione, atteso che, dalle risultanze sopra delineate, emerge in modo netto la coscienza e volontà del ricorrente di minacciare la persona offesa, al fine di procurare a sè o ad altri un danno ingiusto.
9.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso (paragrafo 7.2. del ritenuto in fatto), con il quale si è dedotta la violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto suo capo 15).
Ribadite le considerazioni svolte nel paragrafo precedente in merito al corretto inquadramento giuridico L'episodio suo capo 15) nel reato di estorsione, le modalità intimidatorie della condotta volta al recupero del bene escludono comunque la riconducibilità del fatto nell'ipotesi di favoreggiamento reale, prospettata dal ricorrente, imponendone la sussunzione nella fattispecie ex art. 629 c.p.. D'altra parte, non ricorrono i presupposti per ritenere integrata nella specie l'ipotesi L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ex art. 393 c.p. (come suggerito dal ricorrente), essendo l'intimidazione volta ad ottenere la realizzazione di un preteso diritto (alla restituzione della vettura), all'evidenza non azionabile in giudizio.
9.3. Inammissibile è il motivo (sub punto 7.3. del ritenuto in fatto), con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione di legge quanto all'integrazione della fattispecie associativa, per avere la Corte territoriale confuso il rapporto personale L'imputato con RO AS con la partecipazione all'associazione mafiosa, nonché trascurato di considerare lo svolgimento da parte di TI NC di un'attività lavorativa continuativa.
Oltre a doversi ribadire le considerazioni sopra svolte nel paragrafo 1.1., laddove le doglianze si risolvono in censure di merito non deducibili in questa sede di legittimità, si deve porre in risalto come la Corte territoriale abbia esposto - con una motivazione adeguata non sindacabile in sede di legittimità -, le ragioni per le quali TI NC si debba ritenere intraneo alla consorteria criminale. In particolare, la Corte ha proceduto ad una valutazione globale e coordinata, alla luce di condivisibili massime d'esperienza, delle prove a carico emergenti dalle intercettazioni e della stessa estorsione in danno di GR AN, fatto dimostrativo della disponibilità L'imputato a commettere azioni delittuose di estrema gravità per conto del capo del gruppo. Nel contempo, ha evidenziato la marginalità e la sostanziale irrilevanza delle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia MO NI, Di NO IL e RO AS, sottolineando che quest'ultimo ha, nondimeno, riferito del ruolo svolto da TI NC di suo accompagnatore ed aiutante, ad ulteriore conforto dello stabile inserimento del ricorrente nella societas sceleris.
9.4. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo (sub punto 7.4. del ritenuto in fatto), con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la condizione di incensuratezza e l'immaturità L'imputato, lo svolgimento L'attività lavorativa e del breve arco temporale di "vicinanza" del ricorrente ad RO AS.
Le censure concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p., per un verso, sono del tutto generiche, per altro verso, sono volte a sollecitare una diversa valutazione di merito preclusa nella sede di legittimità. Si tratta dunque di motivo inammissibile sotto entrambi i profili. In ogni caso, la Corte ha fornito una motivazione adeguata ed immune da vizi logico giuridici in punto di insussistenza dei presupposti per la concessione L'attenuante in parola, in ragione della continua e prolungata militanza nella compagine associativa di TI NC e della disponibilità a commettere azioni delittuose di estrema gravita, elementi che, pur valutati alla luce della condizione di incensuratezza del ricorrente e delle ulteriori circostanze valorizzate dalla difesa, risultano essere stati - ineccepibilmente - ritenuti dal giudice a quo insufficienti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente.
Dal rigetto del ricorso consegue la condanna di TI NC al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di GO ME e, limitatamente al trattamento sanzionatorio, di RH LO OH e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso di RH LO OH. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di ET AN.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Di NO IL, GR DA e RT ME, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di AR EP, AR OL e TI NC che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2014