Sentenza 14 luglio 2006
Massime • 1
La novella dell'art. 606. lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 legge n. 46 del 2006, con la previsione del riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" per la deduzione dei vizi della motivazione, ha eliminato la preclusione all'esame degli atti processuali e consente di verificare, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova, la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2006, n. 25117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25117 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/07/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2511
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 007663/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC GA N. IL 11/08/1975;
avverso ORDINANZA del 26/10/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE E., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ordinanza del 26/10/2005 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l'appello proposto da TO GA avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, con il quale nei confronti dello stesso, condannato per il delitto di omicidio con la diminuente del vizio parziale di mente (consistente in un disturbo border line di personalità, in particolare disturbo di identità), era stata applicata la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per un periodo non inferiore ad un anno, ritenendone persistente la pericolosità sociale per la mancanza di spunti di rielaborazione critica del fatto commesso e per l'assenza di adesione alle opportunità trattamentali offerte nel corso della detenzione. Osservava il Tribunale che anche le recenti relazioni carcerarie, di sintesi e psicologica, non contenevano dati indicativi di una attenuazione del fenomeno, rendendo cosi "non necessaria l'indagine psichiatrica richiesta dalla difesa".
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, deducendo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sotto il profilo del travisamento dei fatti, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere il Tribunale definito "non necessaria l'indagine psichiatrica", mentre la stessa era stata disposta all'esito dell'udienza del 5/7/, eseguita il 18/7/ nel carcere di Cuneo ed acquisita il 21/7/2005 agli atti del procedimento, così pretermettendo l'esame delle relative risultanze, nelle quali si affermava, tra l'altro, che "... non si evidenziano disturbi della forma e del contenuto del pensiero ... il detenuto non necessita di alcun trattamento di tipo psichiatrico". 2.- Ritiene il Collegio, contrariamente all'avviso espresso dal P.G. circa la natura meramente fattuale della censura, che il ricorso sia fondato.
Il Tribunale ha invero omesso di prendere in considerazione, ai fini del giudizio di pericolosità sociale del condannato, elementi oggettivi, certi e decisivi, risultanti dagli atti del procedimento e specificamente indicati dal ricorrente, in particolare ritenendo inesistente un dato probatorio - la relazione di perizia psichiatrica - invece pacificamente esistente;
sicché la risoluzione della quaestio facti controversa, in funzione delle ineludibili esigenze di prevenzione e di difesa sociale alla cui salvaguardia sono finalizzate le misure di sicurezza, risulta priva di reale giustificazione esterna, per la sua palese incompatibilità con gli elementi pacificamente acquisiti al procedimento. Trattasi, a ben vedere, non di censure di mero fatto e perciò inammissibili avverso gli apprezzamenti di merito del Tribunale di sorveglianza, bensì di legittima denunzia della carenza e della manifesta illogicità della motivazione, per il profilo di contraddittorietà del ragionamento giustificativo della decisione con gli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, che appare invece pienamente sindacabile in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato.
3.- Il fenomeno della prova "omessa", rilevante e decisiva (cioè del vizio di omessa pronuncia rispetto a un significativo dato processuale o probatorio), come quello della prova "travisata", pure rilevante e decisiva, cioè della palese divergenza del risultato probatorio rispetto all'elemento di prova emergente dagli atti processuali (è ammesso un fatto sicuramente escluso o contraddetto in atti, o è escluso un fatto palesemente confermato in atti;
è affermata esistente una prova fenomenicamente inesistente o è supposto il contenuto di una prova, pure esistente, ma incontrovertibilmente divergente dal risultato probatorio) era ben noto alla giurisprudenza formatasi nel vigore del precedente codice di procedura penale. Partendo dalla formula dell'art. 475 c.p.p., comma 1, n. 3, e art. 524 c.p.p., comma 1, n. 3 del 1930 - "la sentenza è nulla ...se manca o e contraddittoria la motivazione" -, assumeva indubbio e autonomo rilievo il profilo della distorsione fra la rappresentazione del fatto nella motivazione e la realtà processuale, ovvero della palese arbitrarietà delle premesse fattuali della giustificazione della decisione (cfr., da ultimo, Sez. un., 23/11/1995, Fachini, secondo cui il giudice di merito non deve comunque aver subito il condizionamento di una "riduttiva indagine conoscitiva" e di una "imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova").
D'altra parte, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, laddove fosse stata incontrovertibilmente, obiettivamente e pacificamente accertata la divergenza dell'atto probatorio con la rappresentazione di essa offerta in motivazione per effetto di un errore percettivo e non di giudizio, fermo restando il divieto di rilettura e di rivalutazione nel merito dell'elemento di prova asseritamente travisato, il problema aveva trovato talora soluzione giurisprudenziale, pur se nel diverso ambito della violazione di legge processuale per "inutilizzabilità" della prova travisata ex artt. 191, 526 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), atteso il rigoroso limite testuale del vizio di motivazione di cui alla lett. e) della medesima disposizione (Sez. 4^, 6/4/2000, Attaguile, rv. 216734; Sez. 1^, 3/12/2003, Polito, rv. 227105; Sez. 4^, 9/6/2004, Bonazzi, Cass. pen. 2005, 2553; Sez. 4^, 9/6/2004, Cricchi, rv. 229690; Sez. 4^, 19/4/2005, Bianco, rv. 232439). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ripetutamente affermato, secondo una consolidata linea interpretativa, che non può dirsi arbitrario un sindacato di legittimità circoscritto all'esame del testo del provvedimento impugnato nei termini indicati, per la rilevanza del vizio motivazionale, dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), precisandosi, circa lo specifico fenomeno del "travisamento del fatto", che il vizio della prova "travisata" o "omessa" in tanto è sindacabile secondo il prescritto modulo di rigida preclusione all'esame degli atti processuali, in quanto sia dimostrata da parte del ricorrente l'avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi, asseritamente decisivi, siano stati valutati (Sez. un., 13/12/1995, Clarke;
Sez. un., 19/6/1996, Di Francesco;
Sez. un., 30/4/1997, SI;
Sez. un., 24/11/1999, Spina;
Sez. un., 31/5/2000, Jakani;
Sez. un., 24/9/2003, Petrella;
Sez. Un., 30/10/2003, Andreotti;
Sez. un., 12/7/2005, Mannino). Si è avvertito con la sent. Andreotti che, atteso il limite "testuale" del vizio di motivazione, ai fini della rilevabilità del vizio di prova omessa decisiva, la Corte di cassazione, ancora una volta senza necessità di accedere agli atti d'istruzione probatoria per apprezzarne il significato, possa fare riferimento, come tertium comparationis per lo scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato, alle memorie ed agli atti con i quali la parte interessata abbia rappresentato al giudice l'avvenuta acquisizione di prove, favorevoli alla propria tesi e nel contempo decisive, pretermesse dallo stesso giudice.
Di talché, la mancata risposta alle prospettazioni di parte circa la portata di decisive risultanze probatorie inficerebbe la completezza e la coerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato e, a causa della negativa verifica di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, lo renderebbe suscettibile di annullamento dalla Corte di cassazione, chiamata a saggiarne la tenuta non solo "logico- argomentativa", ma anche "informativa". Il rimedio al "travisamento del fatto", attraverso la suddetta verifica, senza incrinare sostanzialmente il dogma della "testualità", mantiene dunque l'indagine di legittimità sul tradizionale terreno del vizio della mancanza di motivazione.
4.- E però, la recente riformulazione dell'art. 606, c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8 ("mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame"), nel collocare correttamente il fenomeno della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, siccome inerente al tessuto argomentativo della ratio decidendi, nel contesto che ad esso è proprio, quello del vizio motivazionale, non conferma tuttavia la regola preclusiva dell'esame degli atti processuali. Com'è già stato acutamente osservato dalla unanime dottrina nel commentare la nuova disposizione, il vizio di c.d.
"contraddittorietà processuale", conseguente alla mancata corrispondenza fra il risultato probatorio a base dell'argomentazione del giudice e l'atto processuale o probatorio, non soggiace più al limite di rilevabilità testuale dalla motivazione del provvedimento impugnato, potendo esso essere segnalato anche da altri atti di natura processuale o probatoria, purché specificamente indicati dal ricorrente. Assume così pregnante rilievo l'obbligo di fedeltà del testo della decisione agli atti processuali/probatori, risultando valorizzati i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa della motivazione e, nel contempo, rafforzato l'onere di specifica indicazione delle ragioni a sostegno del peculiare motivo di ricorso imperniato sulla "contraddittorietà processuale", già gravante sul ricorrente ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c). La portata innovativa dello statuto del vizio di travisamento della prova trova conferma nelle prime, coerenti e largamente prevalenti applicazioni giurisprudenziali della riforma (v., ex plurimis, Cass., Sez. 6^, 15/3/2006, Casula, rv. 233708; Sez. 6^, 20/3/2006, Vecchio, rv. 233621; Sez. 6^, 24/3/2006, Strazzanti, rv. 233454; Sez. 2^, 23/3/2006, P.M. in proc. Napoli, rv. 233460; Sez. 2^, 5/5/2006, Capri, rv. 233733-735; Sez. 4^, 9/3/2006 n. 15140, Marte;
Sez. 1^, 2/5/2006, Scognamiglio, rv. 233781; Sez. 1^, 20/4/2006, Simonetti, rv. 233778; Sez. 1^, 9/5/2006, P.M. in proc. Matera, rv. 233783; Sez. 3^, 12/4/2006, Baldazzi, rv. 233823; Sez. 5^, 11/4/2006, Tanzarella, rv. 233789, e numerose altre conformi, non massimate;
in senso contrario, cfr. le plurime sentenze della Sez. 5^, 12/4/2006, Mangion, rv. 233463; 12/4/2006, Maugeri, rv. 233465; 12/4/2006, Strano, rv. 233464; 12/4/2006, Pulvirenti, rv. 233822; 12/4/2006, Pinzami, rv. 233791; 12/4/2006, Fortuna, rv. 233790; 11/4/2006, Stasiuc, rv. 233680, e numerose altre, assolutamente identiche e non massimate, tutte risalenti al medesimo estensore, la cui lettura interpretativa, costituente per lo più obiter dictum nell'economia della decisione, sembra invero sostanzialmente abrogatrice della novella legislativa, mirando alla stabilizzazione della portata dei principi affermati dalle Sezioni unite, nelle citate sentenze SI e Andreotti, circa gli originari limiti di extratestualità del vizio).
Mette conto peraltro di sottolineare che le più recenti, diffuse e condivisibili prassi giurisprudenziali riconoscono la sussistenza del vizio in esame soltanto quando l'errore disarticola effettivamente l'intero ragionamento probatorio e rende illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato, fermi restando il limite del devolutum in caso di ed. "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.
Si postula dunque correttamente la verifica di conformità delle rappresentazioni dell'elemento probatorio nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo atto del processo per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non anche del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. 5. - Aderendo a siffatto indirizzo giurisprudenziale e facendo applicazione dei suenunciati criteri ermeneutici, rileva il Collegio che, nella fattispecie in esame, il Tribunale di sorveglianza ha negato l'esistenza di un significativo e decisivo elemento di prova pacificamente acquisito agli atti del processo e specificamente indicato dal ricorrente nei motivi di ricorso: la relazione circa le risultanze della visita psichiatrica effettuata il 18/7/2005. Di talché, alla stregua del novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), l'impugnata ordinanza va annullata con rinvio allo stesso giudice perché prenda in considerazione questo dato probatorio, pure esistente in atti e rilevante ai fini del giudizio di pericolosità sociale, e tuttavia inspiegabilmente pretermesso nel ragionamento giustificativo della decisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2006. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2006