Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
Non viola l'art. 423 cod. proc. pen. il giudice che - investito dal P.M., in sede di udienza preliminare, della richiesta di modifica dell'imputazione, consistente nella soppressione dell'ipotesi colposa, non prevista dalla legge, e nella sua sostituzione con quella dolosa (omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen.) - non ne autorizzi la contestazione in assenza del consenso dell'imputato, ex art. 423, comma secondo, cod. proc. pen., considerato che, in tal caso, la modifica richiesta comporta l'immutazione del fatto in ragione della sua diversità sotto il profilo essenziale dell'elemento psicologico, diversità che incide con forza determinante sui diritti della difesa, in particolare sul rispetto del principio del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2006, n. 16532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16532 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 12/01/2006
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 39
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 7287/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI SASSARI;
avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Nuoro 18 novembre 2004 n. 338. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO Saverio F.;
Letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Vittorio MELONI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Nuoro 18 novembre 2004 n. 338 - con la quale AN AN, nato il [...] a [...], è stato prosciolto dal reato previsto dall'art. 328 c.p., comma 1, commesso in Nuoro il 18 marzo 1999, perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato - ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Sassari, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- Erronea applicazione dell'art. 423 c.p.p. perché la modifica dell'imputazione richiesta dal P.M., non autorizzata dal Giudice, consisteva solo nella soppressione del riferimento all'ipotesi colposa, col mero cambiamento dell'elemento soggettivo. L'impugnazione è infondata.
Secondo il principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, che inerisce al principio del contraddittorio ed è funzionale all'esercizio del diritto di difesa, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass., Sez. U., 19 giugno 1996 n. 16, ric. Di Francesco;
Sez. 6^, 14 gennaio 1999 n. 2642, ric. Catone A.). Vale a dire che il principio di correlazione fra accusa contestata e sentenza risulta violato allorché vi sia una sostanziale immutazione del fatto contestato, tale cioè da pervenire ad una sostituzione del fatto oggetto dell'imputazione, capace di compromettere l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che non vi è immutazione, ma solo diversa qualificazione giuridica, quando la condotta inizialmente contestata resta identificabile in quella ritenuta in sentenza, che della prima ha mantenuto i connotati distintivi fondamentali (Cass., Sez. 3, 13 luglio 1999 n. 11861, ric. Firrincieli;
Sez. 1^, 19 novembre 1999-14 gennaio 2000, ric. 383; Sez. 2^, 15 marzo 2000 n. 5329, ric. Imbimbo;
Sez. 6^, 25 febbraio 2004 n. 21094, ric. Farad;
Sez. 3^, 2 febbraio 2005 n. 13151, ric. Vignola;
Sez. 6^, 20 settembre 2005 n. 1105, P.G. e Gionta V. e altri). In base a questi principi, una volta che sia contestato il reato previsto dall'art. 328 c.p., comma 1, tipicamente doloso, in relazione a un'ipotesi colposa, non prevista dalla legge come reato, la modifica del capo d'imputazione, mediante la pura e semplice soppressione del riferimento alla colpa, non costituisce mera rettifica dell'imputazione contestata, ma comporta l'immutazione del fatto, che risulta diverso da quello contestato sotto il profilo essenziale dell'elemento psicologico, in quanto l'imputato, chiamato inizialmente a rispondere di un'ipotesi di colpa professionale, in seguito alla nuova contestazione si trovava a dover rispondere di una condotta dolosa, con incidenza determinante sul rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.
Correttamente, pertanto, in applicazione dell'art. 423 c.p.p., comma 2 il giudice del dibattimento, in difetto del consenso dell'imputato,
non ne ha autorizzato la contestazione richiesta dal pubblico ministero. Il ricorso appare, quindi, infondato.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006