Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2006, n. 16532
CASS
Sentenza 12 gennaio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non viola l'art. 423 cod. proc. pen. il giudice che - investito dal P.M., in sede di udienza preliminare, della richiesta di modifica dell'imputazione, consistente nella soppressione dell'ipotesi colposa, non prevista dalla legge, e nella sua sostituzione con quella dolosa (omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen.) - non ne autorizzi la contestazione in assenza del consenso dell'imputato, ex art. 423, comma secondo, cod. proc. pen., considerato che, in tal caso, la modifica richiesta comporta l'immutazione del fatto in ragione della sua diversità sotto il profilo essenziale dell'elemento psicologico, diversità che incide con forza determinante sui diritti della difesa, in particolare sul rispetto del principio del contraddittorio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2006, n. 16532
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16532
    Data del deposito : 12 gennaio 2006

    Testo completo