Articolo 609 del Codice di procedura penale
Articolo 600Articolo 538
Versione
24 ottobre 1989
Art. 609. Cognizione della corte di cassazione 1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.
2. La corte decide altresi' le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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