Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 3
In tema di celebrazione del giudizio abbreviato, la disciplina normativa che limita la facoltà dell'imputato di richiedere la celebrazione dell'udienza in forma pubblica, al solo giudizio di primo grado e non anche a quello di appello è conforme all'art. 6 par.1 CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha ritenuto sussistente il contrasto solo in ipotesi di mancato riconoscimento di possibilità di sollecitare l'udienza pubblica in entrambe i gradi di giudizio.
In tema di omicidio, il giudice, per ritenere la sussistenza dell'aggravante di aver agito con sevizie e crudeltà, deve preliminarmente procedere all'esame delle modalità complessive dell'azione e del correlato elemento psicologico, poiché, essendo il fondamento della circostanza costituito dall'esigenza di irrogare una maggior pena correlata alla volontà dell'agente di infliggere sofferenze "aggiuntive" rispetto a quelle ordinariamente implicate dalla produzione dell'evento, ai fini della sua configurabilità non possono assumere rilievo elementi di disvalore di per sé insiti nel finalismo omicidiario o in diversa e autonoma circostanza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante della crudeltà, riconosciuta dal giudice di merito con prevalente riferimento al numero di colpi inferti e all'abbandono della vittima in stato agonico, evidenziando che tali elementi si collocavano in un contesto di dolo d'impeto e di finalismo omicidiario correlato a tale condizione psicologica).
Il giudizio di appello, relativo ad un processo svoltosi in primo grado con il rito abbreviato, deve essere celebrato nella forma del procedimento in camera di consiglio, anche nelle ipotesi in cui l'impugnazione avverso la decisione di primo grado concerne l'affermazione di penale responsabilità e l'imputato chiede la trattazione in pubblica udienza. (La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che nel testo dell'art. 599 cod.proc.pen., cui fa rinvio l'art. 443 comma quarto cod.proc.pen., non è prevista alcuna deroga alla celebrazione dell'udienza di secondo grado nella forma camerale).
Commentari • 5
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1. Con l'ordinanza in commento, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alla valutazione delle Sezioni Unite la seguente questione: «se, avuto riguardo agli elementi costitutivi della aggravante della crudeltà, la modulazione dell'elemento psicologico del delitto, nella forma del dolo d'impeto, abbia influenza sulla configurabilità della circostanza in questione»[1]. La Cassazione, nel caso di specie, è chiamata a pronunciarsi a seguito di un ricorso per saltum promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto avverso una sentenza emessa il 27 maggio 2014, a seguito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. del medesimo Tribunale. 2. Il giudice di merito - in …
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La celebrazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza del procedimento di prevenzione costituisce pacifica violazione del diritto ad un giusto processo sub specie udienzapubblica (art. 6 CEDU): se non emergono violazioni dei parametri sostanziali correlati alla tutela del diritto di proprietà, la violazion ex se non è sufficiente a dar corso alla celebrazione di nuovo giudizio in applicazione dei dettami contenuti nella sentenza n. 131/2011 della Corte Costituzionale. Per consentire al Giudice della revisione di individuare i vizi processuali generati dalla violazione, il ricorrente deve specificamente rappresentare - onde rendere concreto l'interesse all'azione …
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Il principio della pubblicità dell'udienza assolve ad una funzione di garanzia multidirezionale, poiché tende ad impedire una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico ed a fornire alla parte uno strumento di controllo e verifica dell'effettività della tutela dei suoi diritti di difesa. Impedire una giustizia segreta, garantire la trasparenza dell'azione giudiziaria ed aumentare la fiducia nel suo esercizio sono, infatti, le finalità verso le quali la Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo proietta il principio di pubblicità del giudizio. Il principio della pubblicità è presidiato con particolare rigore quando si tratta di acquisizione della prova e valutazione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2015, n. 8163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8163 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/02/2015
Dott. BONITO Francesco Maria S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 151
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 17029/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.S. N. IL (SS) ;
avverso la sentenza n. 4/2013 CORTE ASSISE APPELLO di L'AQUILA, del 30/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Gionni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv. V. Biscotti e T. Madia, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 30 settembre 2013 la Corte di Assise d'Appello di l'Aquila confermava - quanto al giudizio di penale responsabilità per i delitti di omicidio volontario (aggravato dalla qualità soggettiva di coniuge della vittima, dall'aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la difesa e dall'aver agito con crudeltà) e vilipendio di cadavere - la decisione di condanna emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Teramo in data 26 ottobre 2012 nei confronti di P.S. . In particolare la Corte di Assise d'Appello operava modifica del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado all'imputato, rideterminando la pena dell'ergastolo (con avvenuto riconoscimento della continuazione tra le diverse violazioni, già in primo grado) in quella di anni trenta di reclusione.
Ciò in virtù della conferma delle ritenute aggravanti - tali da comportare la pena dell'ergastolo in rapporto al più grave delitto di omicidio - ma della quantificazione della pena per il reato di vilipendio di cadavere, posto in continuazione, in misura inferiore ad anni cinque (anni quattro e mesi sei) con esclusione - ai sensi dell'art. 72 c.p., comma 2 - dell'isolamento diurno. La pena di anni trenta di reclusione risulta pertanto conseguenza della scelta del rito abbreviato (peraltro condizionato a corposi esperimenti istruttori), ai sensi della previsione di legge dell'art. 442 c.p.p., comma 2.
Seguivano le statuizioni in tema di responsabilità civile e pene accessorie.
1.1 Il fatto oggetto del processo risulta rappresentato dall'omicidio di R.C. detta M. , coniuge del P.S. ,
che si assume avvenuto in (SS) in data (SS) e dal successivo vilipendio del cadavere, fatto quest'ultimo che si assume avvenuto nel medesimo luogo tra il pomeriggio del (SS) (giorno della scomparsa della R.C. ) e quello del (SS) (giorno del rinvenimento del cadavere).
La condotta che ha causato il decesso di R.C. risulta descritta nel capo di imputazione come realizzata con un'arma da punta e taglio che procurava complessivamente 35 ferite in diverse parti del corpo, sì da determinare anemia emorragica acuta, causa dell'esito letale.
Circa l'attribuzione della condotta all'odierno ricorrente P. .S. , la stessa risulta operata nelle due decisioni di merito in riferimento alle articolate risultanze istruttorie, in modo parzialmente difforme circa l'attribuzione di "valore persuasivo" ad alcuni elementi dimostrativi.
Ciò, anche in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - essenzialmente incentrati sulla denunzia di plurimi vizi motivazionali - rende necessaria la sintesi delle linee essenziali delle ragioni esposte nelle due decisioni di merito, pur trattandosi di dati noti alle parti.
2. la decisione di primo grado.
2.1 L'articolazione dei motivi della decisione è realizzata nella decisione di primo grado (dopo una breve premessa in cui si indicano come dichiarazioni utilizzabili rese nel corso del procedimento dal P.S. esclusivamente quelle del 22 agosto 2011 durante la procedura incidentale di riesame, ferma restando l'utilizzabilità come documenti delle dichiarazioni dallo stesso rese in occasione di trasmissioni televisive) mediante la sequenza di più paragrafi rispettivamente dedicati:
- alle risultanze istruttorie relative alla scomparsa di R. .C. il giorno (SS);
- al successivo rinvenimento del cadavere del (SS) ed alle risultanze medicolegali;
- alle telefonate pervenute sull'utenza della vittima;
- alla presenza di militari di Chieti nella zona del delitto in data (SS);
- alla presenza o meno di P.S. in località (SS);
- alla condotta tenuta dall'imputato dopo la morte della moglie;
- alle relazioni extraconiugali dell'imputato.
Dopo aver riassunto il contenuto degli atti istruttori su detti punti, veniva elaborata dal GUP la parte ricostruttiva - in senso stretto - della vicenda, da pag. 57 a pag. 64.
Conviene pertanto seguire - sia pure in sintesi - detta articolazione ed evidenziare i dati di maggior rilievo, non senza premettere alcune circostanze esplicative di contesto.
2.2 P.S. e R.C. risultano coniugati a far data dal (SS) e dalla loro unione è nata la piccola V. che, al momento del fatto, aveva circa un anno e mezzo. I due - entrambi originari della Campania - risiedevano in un piccolo comune non lontano da AS CE, (SS), e ciò in virtù del servizio prestato da P.S. , Caporalmaggiore
dell'Esercito, presso il (SS)
AS CE. La R.C. non aveva stabile occupazione. Risulta altresì pacifico che P.S. e la R.C.
durante la giornata del (SS) , nelle ore mattutine, erano stati insieme - anche con la piccola V. - per recarsi, tra l'altro, presso un esercizio commerciale (munito di telecamere) a fare la spesa e successivamente da un medico (ove proprio la R. .C. si era sottoposta ad una visita di controllo).
Rientrati presso l'abitazione coniugale per pranzare, i due erano attesi da alcuni amici in (SS) (tra cui Vi.So. , per una programmata visita) intorno alle ore 16.00 ma decisero di uscire in auto intorno alle ore 14.15/14.20 (secondo dichiarazioni di due testi oculari reputati attendibili) sempre portando al seguito la piccola V. . Prima di lasciare l'abitazione, intorno alle 13.30 - 13.40, R.C. , detta M. , aveva conversato al telefono con la madre Ga.Vi. , cui manifestò
l'intenzione di portare la MB presso il pianoro di (SS), località collinare sita non lontano da AS CE e facilmente raggiungibile in auto anche da (SS), in circa 15/20 minuti.
M. non portò con sè la borsa contenente gli oggetti necessari al cambio della MB (borsa poi rinvenuta presso l'abitazione) e ciò depone per la programmata brevità del tempo dedicato alla passeggiata.
Alle ore 16.34 del (SS) tramite l'utenza cellulare del P.S. veniva contattato il servizio di emergenza 112
da F.G. , titolare di un bar ((SS) ) sito in località (SS) ove poco prima si era recato P.
.S. , in evidente stato di agitazione.
CO riferiva della scomparsa della moglie di un uomo - appunto il P.S. - che in quel momento era chiuso nel bagno del bar a vomitare.
Dopo poco P.S. forniva all'operatore del servizio di emergenza le notizie rilevanti.
A suo dire, la moglie si era allontanata intorno alle 14.45 circa mentre si trovava con lui e la piccola V. nella "zona delle altalene", sita sul pianoro, dovendo recarsi in bagno, dirigendosi probabilmente verso il bar "(SS) ". Lui e la MB erano rimasti sul posto perché la piccola voleva continuare ad usare l'altalena, tanto che P.S. aveva chiesto alla moglie di portargli un caffè.
Non era la prima volta che la coppia si recava in quella zona per far giocare la MB, e i due erano stati lì con amici (tra cui Vi.So. , che confermerà la circostanza) una decina di giorni prima.
Non vedendola rientrare, si era preoccupato e dopo circa una ventina di minuti aveva provato a chiamarla, ma il cellulare di M. squillava senza che lei rispondesse come si vedrà risultano più chiamate partite dal cellulare del P.S. verso quello di M. effettuate alle ore 15.26 - 15.28 - 15.32 - 15.40 - 15.45.. in numero complessivo di dieci sino alle ore 16.28; in due occasioni peraltro il P.S. cercava di contattare la moglie anche su una diversa utenza, poi rinvenuta presso l'abitazione.
Si era dunque recato con la BA verso il bar, dove aveva appreso che M. non era in realtà mai arrivata e da ciò - dopo una breve ricognizione in auto - l'incremento della preoccupazione e la decisione di avvertire le forze dell'ordine.
Va qui anticipato che l'amica Vi.So. aveva provato a contattare R.M. tramite il cellulare già alle ore 14.53 ed alle ore 14.56 senza ottenere risposta alcuna alle due chiamate. La denunzia di scomparsa veniva formalizzata in caserma alle ore 21.00 dello stesso giorno. La donna non dava più alcuna notizia di sè e non fece, ovviamente, rientro presso l'abitazione coniugale. Giova precisare che il cellulare della donna (finale 280) - nelle prime ore successive alla scomparsa ancora attivo - veniva localizzato tramite il riferimento ad una "stazione radio base", la c.d. cella di aggancio, in zona di (SS) , tema che verrà ripreso in seguito.
Inoltre, risulta che la chiamata al servizio 112 (delle ore 16.34, come si è detto) veniva effettuata solo dopo che il P.
.S. , essendosi recato una prima volta al bar "(SS) " e non avendo lì trovato la moglie aveva realizzato delle prime ricerche in zona, passando anche nei pressi del chiosco gestito da Ra.Al. con la sua vettura, ove prendeva posto tal
B.F. .
Il passaggio presso il chiosco del Ra.Al. è ripreso dalla videocamera ivi installata alle ore 15.55, dunque circa 40 minuti prima della telefonata al servizio 112 nonché alle ore 16.16..
Nel corso di tali prime ricerche il P.S. appariva in stato di forte agitazione e secondo la narrazione di un teste presente nel chiosco del Ra.Al. scoppiava a piangere affermando, tra l'altro "me l'anno ammazzata, me l'hanno rapita". Venivano poi contattati dal P.S. gli amici di
(SS) Pa.Ra. e D.S. , che giungevano in (SS) . Il Pa.Ra. confermava - nelle sue sommarie informazioni - lo stato di forte agitazione in cui versava il P.S. . Giungeva sul posto anche un'altra amica della coppia, di (SS), Vi.So. , con cui i due avevano l'appuntamento delle ore 16.00.
Va altresì precisato che in riferimento alle chiamate che il P.S. ha effettuato verso il cellulare della moglie, a partire - come si è detto - dalle ore 15.26, non è stato possibile individuare - tecnicamente - la cella di aggancio dell'utenza chiamante (che sarebbe stata utile al fine di ricostruire, sia pure in via probabilistica) la posizione del P.S. , essendo stata registrata nel sistema solo la cella dell'apparecchio ricevente, come si dirà in seguito.
Quella sera stessa giungevano in (SS) - presso l'abitazione della coppia - i genitori di R.C. , intorno alle 22.00, anche allo scopo di accudire la piccola V. .
Secondo quanto affermato da Ga.Vi. (madre di M. )
la notte tra il (SS) il P.S. fece ampio uso della lavatrice presso l'abitazione.
Non risulta effettuata - subito dopo la scomparsa della donna - alcuna attività di perquisizione o rilevazione di tracce all'interno della vettura utilizzata dalla coppia per allontanarsi, intorno alle 14.20, dall'abitazione di (SS), vettura utilizzata per effettuare le prime attività di ricerca, ne' risultano sequestrati - in tale momento - gli abiti indossati dal P.S. (solo nella decisione di appello si precisa, in realtà, che la vettura del P.S. - una Renault Megane - venne ispezionata con il luminol, con esito negativo in data 22 aprile 2011).
Inoltre in sentenza di primo grado, pur dandosi atto dei contenuti testimoniali relativi al forte stato di agitazione non vi è descrizione di commento alcuno dei testi riferibile a particolari aspetti fisici del P.S. o a tracce di una recente colluttazione.
Vi è però un riferimento a quanto affermato dal teste Pa. .Ra. irca la visione, in tale momento, del contenuto del portabagagli della vettura.
Secondo il teste vi era uno zaino di tipo militare, un piccolo trolley di colore nero, un sacco di plastica nero contenente una coperta.
Solo in data 19 maggio 2011 (dunque un mese dopo la scomparsa) veniva effettuata una perquisizione nel garage del P.S. e si accertava che all'interno di uno zainetto militare vi era una busta del supermercato ed un paio di pantaloni impermeabili in goretex. Le ricerche della R.C. venivano realizzate anche con l'ausilio del cane molecolare P. , già dalla sera del (SS). Il comportamento tenuto dall'animale viene dettagliatamente descritto e valutato, perché il cane dopo aver annusato l'odore della persona scomparsa (lasciato su alcuni effetti personali) "fiutava" effettivamente una traccia della donna e percorreva - muovendosi dalla zona delle altalene - la strada asfaltata che porta in direzione di un monumento ai caduti, cercando di risalire un sentiero ivi presente (e concentrandosi nella zona retrostante il monumento). Il cane si fermava anche nei pressi di una roulotte.
Il percorso veniva ripetuto più volte.
Tuttavia il dato viene ritenuto poco significativo nella economia della ricostruzione, posto che - per verifiche testimoniali di soggetti esperti nel settore - è emerso che i cani addestrati per le ricerche riescono a rilevare tracce riferibili anche a diversi giorni prima (anche 10 - 12 giorni) ed è pacifico che otto giorni prima la coppia R. - P. si era trattenuta, con alcuni amici, in quei luoghi.
Altra deposizione rilevante viene ritenuta quella del gestore del chiosco ubicato a poca distanza dalle altalene in (SS) , Ra.Al. . OS ha affermato, nelle sue prime dichiarazioni, che intorno alle 14.50 mentre era intento a sistemare - in virtù della riapertura del chiosco - le sedie poste all'esterno del locale notava nei pressi dell'altalena "una famigliola composta da un papà, una mamma e un figlio piccolo" l'uomo indossava pantaloncini corti.
Il teste si diceva certo della presenza di una donna accanto all'uomo con pantaloncini corti. P.S. quel giorno si mostrava così vestito e viene indicato dal teste come la persona che si recò dopo circa un'ora nel chiosco alla ricerca della moglie. Altri testimoni, ascoltati in fase iniziale dell'indagine e successivamente, escluderanno la presenza quel pomeriggio sul pianoro della coppia P. - R. o comunque riferiranno in senso negativo sul fatto di averla percepita.
2.3 Il giorno seguente, 19 aprile, prima che venisse rinvenuto il cadavere di R.M. , P.S. - per come risulta dai tabulati - realizzava una lunga conversazione telefonica, dalle ore 11.21 alle ore 11.46 con Pe.Lu. , una ex allieva con cui intratteneva una relazione extraconiugale.
La conversazione non è stata intercettata, perché realizzata prima della scelta di sottoporre a captazione le utenze del P. .S. , ma il suo contenuto è stato narrato dalla Pe.
.Lu. in due successive audizioni.
CO ha affermato che P.S. , in virtù della scomparsa della moglie (in quel momento ancora non ritrovata) la invitò a cancellare i loro contatti intrattenuti tramite una piattaforma informatica (social network), e ciò venne da lei realizzato. In particolare risulta che la Pe.Lu. , quello stesso giorno (19 aprile) alle ore 16.01 cancellò l'amicizia dal profilo facebook tra se stessa e il P.S. (che utilizzava il nickname (SS) ).
Il contenuto di detti contatti, successivamente recuperato, verrà rievocato ampiamente nella decisione di secondo grado, di cui si dirà.
In tale giornata il comportamento del P.S. viene ricostruito dettagliatamente e descritto in termini di maggiore tranquillità - sulla base delle deposizioni rese dai commilitoni - pur essendo trascorso altro tempo senza aver ricevuto notizie della moglie.
Il P.S. non riferiva agli inquirenti della esistenza della stabile relazione - in atto da circa due anni - con la Pe.Lu. , relazione che circa un anno prima (nel gennaio 2010) era stata scoperta da M. .
Ne erano derivati, ovviamente, profondi dissapori (anche tale dato non veniva riferito dall'imputato) poi ricomposti anche in virtù della "falsa" affermazione del P.S. di aver troncato il rapporto che in realtà non solo proseguiva - sia pure con incontri saltuari - ma nel cui ambito P.S. aveva manifestato - di
contro
- alla Pe.Lu. la volontà di abbandonare la moglie, tanto da aver già contattato un legale per iniziative formali (affermazione anch'essa non rispondente al vero). Quando la R.C. aveva scoperto la relazione vi erano stati contatti telefonici diretti tra lei e la Pe.Lu. , ed in uno di questi - secondo quanto riferito dalla Pe.Lu. - R.M. aveva usato parole forti (.. mi minacciò di spaccarmi la faccia..).
In sentenza si esaminano inoltre i contatti telefonici e la probabile localizzazione del P.S. sia nel giorno 19 aprile che nella mattina del (SS), allo scopo di individuare eventuali momenti in cui l'imputato era rimasto da solo.
2.4 Alle ore 14.48 del (SS) una telefonata effettuata da ignoto interlocutore da una cabina telefonica sita in Teramo consentiva il rinvenimento del cadavere di R.M. , in località (SS) , al c.d. bosco delle casermette.
Si tratta, come verrà espressamente precisato solo nella decisione di secondo grado, di un luogo distante circa 12 chilometri da (SS), posto al di là del confine tra le province di AS e Teramo, in direzione Sud e leggermente ad Est. Le due località sono collegate - quasi in linea ideale retta, fermo restando un andamento curvilineo del percorso dovuto alla conformazione montuosa del territorio - dalla strada provinciale n. 76 per il primo tratto e da quella n.53 per il secondo tratto.
Esistono anche dei sentieri di collegamento tra le due zone in questione, percorribili a piedi, che consentono di ridurre la complessiva distanza, pur consistente.
Il comune di (SS) si trova anch'esso a Sud del (SS) ma a minor distanza ed in posizione più accentuata verso Est. Il chiosco della pineta - in quel periodo chiuso - risulta essere gestito da tal N.C. , noto in zona per essere un nostalgico del periodo fascista.
Trattasi di zona raggiungibile sia dal versante teramano (da (SS) ) che da AS (passando proprio per il (SS) ), frequentata per lo più da coppiette in cerca di intimità nonché dai militari - sia di stanza ad AS che di stanza a Chieti - per attività di esercitazione. Si tratta di luogo ben noto, pertanto, al P.S. per avervi realizzato numerose attività di addestramento, e peraltro - come si vedrà - proprio in data (SS) erano in corso in quella zona attività da parte di militari di Chieti.
Sul posto non si è recò all'atto del rinvenimento P.
.S. he ricevuta la notizia mentre era in caserma si portò nella casa di (SS)) ma il fratello della vittima R.M. unitamente all'amico della coppia Pa.Ra. .
Il cadavere - intorno alle ore 16.00 del giorno XX - veniva rinvenuto supino, in parte ricoperto da fogliame e aghi di pino, con il collo intriso di sangue, le mani aperte sul terreno, i piedi in direzione del chiosco, le scarpe allacciate, i jeans i collant e gli slip abbassati fin sotto alle ginocchia, la cintura dei pantaloni slacciata.
Nella parte superiore del corpo la donna indossava un corpetto nero in maglina, a collo alto e senza maniche, leggermente alzato verso il seno e un giubbino in pelle di colore blu con zip anteriore, aperto sul davanti.
La maglia, così come il giubbino, era lacerata in corrispondenza delle lesioni (con lacerazioni ad occhiello ognuna di circa 2 cm), dunque inferte - nella parte superiore del corpo - attraversando gli abiti indossati da M. .
Le suole delle scarpe non apparivano imbrattate di sangue in modo evidente.
Vi erano macchie ematiche nella superficie interna dei jeans, come per gocciolatura dall'alto verso il basso.
Sul ventre e sulle cosce erano visibili dei "segni" meglio descritti in sede di consulenza, una siringa da insulina era conficcata nel petto e nei pressi veniva rinvenuto il telefono cellulare, nonché altri oggetti tra cui un laccio emostatico, un accendino, il pistone della siringa da insulina.
A poca distanza dal corpo - in corrispondenza dell'area in cui giaceva il braccio sinistro - fu rinvenuto un anello con pietra di colore bianco, appartenente alla vittima, anello che a detta della madre si sfilava con facilità.
Il medico legale dott.ssa C. non ebbe a misurare con termometro la temperatura corporea del cadavere, ma la rilevò in via empirica attraverso il contatto, definendola algida, in ambiente esterno a 10 gradi.
Le attività medico - legali realizzate risultano, ovviamente, particolarmente articolate e complesse e per una più ampia comprensione non può che rinviarsi al contenuto della sentenza. Vanno però evidenziate alcune risultanze di interesse:
- sul terreno posto nelle adiacenze del cadavere vi erano segni di due pneumatici di vettura con larghezza di metri 1.60;
- copiose tracce ematiche risultavano presenti nel luogo ove il corpo era adagiato e sul piano di camminamento in legno del chiosco ove, in particolare, si notavano due impronte - sul lato Est - riferite verosimilmente a calzatura sporca di sangue;
- ad avviso dei consulenti del PM C. e T. ,
M. era morta in quello stesso luogo per il copioso dissanguamento dovuto alle numerose ferite da punta e taglio che avevano determinato la perdita di circa un litro e mezzo di sangue;
- il luogo del rinvenimento corrisponde a quello dell'omicidio, date le tracce rinvenute ed in particolare la chiazza ematica posta al di sotto del corpo;
- la presenza e la dimensione constatata delle larve di mosche, in una con i fattori ambientali, portano a datare il decesso della donna nel pomeriggio del (SS), stesso giorno della scomparsa (ma sul tema si tornerà in seguito);
- le lesioni "figurate" erano state realizzate per circa 10 - 15 cm sull'addome (ove si incrociavano a forma di X) e sulle cosce ove evocavano una svastica (alla coscia sinistra) e una grata a grosse maglie (sulla coscia destra);
- la rigidità cadaverica viene definita in sede di sopralluogo "tenace" a carico di tutti i distretti muscolari;
- le macchie ipostatiche vengono definite scarsissime, visibili solo in alcune parti della regione latero-posteriore della coscia, rosso- violacee e fisse, nonché in regione glutea;
in sede di autopsia non scompaiono alla digitopressione;
- la cute del viso risultava coperta da fondotinta e il mascara con cui erano truccati gli occhi non presentava sbavature;
- i polsi risultano probabilmente spostati dal corpo dopo la morte. Quanto alle lesioni, in sede di autopsia (realizzata il 21 aprile) si apprezzava l'esistenza di:
- 29 ferite profonde distribuite alla regione cervicale, al tronco e agli arti superiori a margini incisi, con profondità variabile, qualificate come ferite da punta e taglio;
- 6 ferite con estensione superficiale prevalente sulla profondità, margini netti con estremità angolate, definite ferite da taglio, situate in regione cervico-facciale e agli arti superiori. Per quanto riguarda le "ferite figurate" in zona ipogastrica e alle cosce, vengono definite in realtà "escoriazioni" prodotte da diverso strumento a punta smussa, inferte in epoca successiva alla morte della donna per dati convergenti (almeno un'ora dopo la morte). Vengono segnalate anche due ecchimosi, definite lesioni contusive, sede frontale destra a alla coscia sinistra.
In sede di autopsia si rilevava altresì la presenza di formazioni pilifere di colore nero al ginocchio destro, al ginocchio sinistro, in sede addominale, al polso destro, nei pressi del reggiseno, nonché si dava atto di "macchia verde putrefattiva" in fossa iliaca destra, si prelevavano campioni per esami genetici in diverse zone del corpo tra cui il vestibolo buccale e gli spazi sottoungueali digitali di mano destra e sinistra, nonché ai polpastrelli. L'esame del materiale sottoungueale - campione n. 4476 - prelevato al quarto dito sinistro evidenzia un profilo genetico misto con contribuenti solo di sesso femminile. Si tratta di 2 genotipi femminili, uno appartenente alla vittima e l'altro non individualizzabile.
In altri due campioni, corrispondenti ai prelievi operati in regione labiale e agli elementi dentali sono presenti profili misti con partecipazione di DNA maschile al profilo genetico della vittima. Qui si afferma la compatibilità con il profilo genetico di P. .S. .
Veniva rinvenuto all'interno dello stomaco un materiale poltaceo di colore marroncino - per circa 140 cc - con minuti frammenti biancastri di materiale alimentare in avanzata digestione. Contenuto gastrico prelevato e riposto in un contenitore.
In vescica non erano presenti urine.
Si rilevava altresì la presenza nel contenuto gastrico e nel sangue di caffeina.
Quanto alla causa della morte, si afferma che l'anemia acuta è insorta a seguito delle numerose lesioni da punta e taglio. Nessuna lesione è stata - di per se sola - mortale, ferma restando la presenza di lacerazioni in zona polmonare, intestinale e al fegato - e il decesso si è prodotto per il dissanguamento, con evento morte sopravvenuto dopo alcune decine di minuti dalle plurime lesioni. È da escludersi tuttavia che la donna sia riuscita a spostarsi, in tale frangente, in rapporto alla localizzazione delle tracce ematiche in misura del tutto prevalente e quasi esclusiva al di sotto del corpo, il che lascia ragionevolmente presumere lo stato di incoscienza antecedente rispetto all'esito finale.
Il mezzo adoperato viene ritenuto un mezzo monotagliente con lama dalla lunghezza non inferiore a otto-dieci centimetri e con larghezza di circa due centimetri.
Si affronta il tema di una possibile duplicità di strumenti lesivi (per le caratteristiche di alcune lesioni) ma si ritiene preferibile l'ipotesi di un solo coltello adoperato, pur se in forma probabilistica.
Le ferite al polso destro, al polso sinistro, alle dita della mano destra vengono qualificate come lesioni da difesa.
Non vi erano segni di violenza sessuale e risulta dalle verifiche biologiche la consumazione di un rapporto alcuni giorni prima. Quanto alla dinamica di realizzazione, i consulenti, dopo aver escluso che il cadavere sia stato spostato o rovesciato dalla posizione prona a quella supina (così come venne rinvenuto) affermano che, a loro parere, l'assenza di strappi ai pantaloni e ai collant (in una con il fatto che le macchie ematiche sono state rinvenute nella parte interna e posteriore dei jeans) induce a ritenere che la vittima li abbia volontariamente abbassati prima di essere aggredita (conclusione solo probabilistica) forse allo scopo di espletare un bisogno fisiologico, data l'assenza di urine in vescica.
Potrebbe essere stata R.M. aggredita alle spalle, dato che le ferite al dorso, tranne una, sono poco profonde, sicché è possibile ritenere che la vittima cercò in tale fase di allontanarsi, sia pure di poco, per essere poi raggiunta e colpita all'emidorso destro in modo più penetrante e successivamente, posta in posizione frontale con l'aggressore (probabilmente destrimane), attinta dai colpi portati in rapida sequenza alla regione toracico- addominale. Le lesioni da difesa potrebbero essersi prodotte in tale seconda fase. Non è possibile stabilire in che momento sia stato inferto il pugno o il colpo con strumento a superficie liscia che ha provocato il profondo infiltrato ematico in sede frontale. Quanto al profilo biologico rinvenuto in regione labiale - compatibile con quello del P.S. - i consulenti affermano che non è possibile definire la tipologia di contatto che lo ha determinato, potendosi trattare di cellule delle mucose depositate con un bacio o di cellule cutanee da contatto. Si ipotizza che tale deposito sia avvenuto in tempi di poco antecedenti la morte, pur non potendo con certezza affermare l'entità degli stessi. L'ipotesi è correlata al fatto che le attività compiute dalla R.C. (bere, mangiare, deglutire, passarsi la lingua sulle labbra) avrebbero dovuto eliminare le cellule estranee.
Notevole sforzo viene profuso dai consulenti del PM per individuare con maggior precisione l'epoca della morte, tra il momento della scomparsa (collocabile intorno alle 15.00 del (SS)) e quello del rinvenimento (le 17.00 circa del (SS), dunque circa 50 ore) e della successiva autopsia (21 aprile ore 14.30 circa 72 ore dalla scomparsa).
Non risultando decisivi - a tal fine - i parametri tanatologici "classici" (temperatura corporea, rigidità cadaverica, macchie ipostatiche) i consulenti affermano di aver considerato i dati relativi alla insorgenza e sviluppo delle larve, i tempi di svuotamento gastrico e il metabolismo della caffeina. Attraverso l'esame di tali indicatori affermano che la morte è avvenuta nel pomeriggio del (SS), e che i tempi presumibili di svuotamento gastrico - uniti alle evidenze disponibili (ossia la consumazione, riferita dalla madre in virtù della conversazione telefonica delle 13.30 di un frugale pasto da parte della R. .C. a base di piadina e latte ed il confronto con l'esame istologico del residuo gastrico) - portano a ritenere verificatosi l'evento morte intorno alle ore 15.30, ossia a distanza di circa 2 ore da tale assunzione di cibo.
Tale approdo risulterebbe convalidato dall'esame delle tracce di caffeina e dalla tempistica di assorbimento della stessa che porta a ritenere la morte verificatasi circa un'ora dopo l'assunzione di un caffè, verosimilmente assunto prima della uscita dalla abitazione (verificatasi, per quanto detto sopra intorno alle 14.15). Ovviamente, il momento della morte non può dirsi coincidente con quello della aggressione, avvenuta necessariamente alcune decine di minuti prima, in virtù delle risultanze medico-legali di cui sopra. Ciò porterebbe - in tale prospettiva - a collocare temporalmente l'aggressione in un range posto tra le ore 14.45 e le ore 15.15. 2.5 Venivano realizzate verifiche tecniche sulle "celle di aggancio" relative al cellulare di R.M. , rinvenuto vicino al cadavere. Le chiamate effettuate da Vi.So. alle 14.53 e alle 14.56 del giorno (SS) erano state gestite, quanto all'apparecchio ricevente in uso a R.M. , dalla "cella" avente numero finale 451.
Tale stazione radio base (ubicata in località Castel di Lama) "copre" in assoluta prevalenza statistica la zona del "bosco delle casermette" di (SS) (il luogo di rinvenimento del cadavere), fermo restando che non può del tutto escludersi che l'apparecchio ricevente si sia venuto a trovare in una zona contigua e coincidente con una parte del "pianoro di (SS) " (zona in prevalenza coperta dalla diversa cella con finale 381 ubicata in (SS) ) anch'essa raggiungibile da tale stazione radio base, sia pure con minore frequenza statistica (ed in particolare nella sola zona attigua al monumento ai caduti).
Il cellulare di R.M. , peraltro, era stato acceso il giorno del rinvenimento ((SS)) alle ore 7.39 ed aveva - in tale momento - scaricato in memoria 15 sms.
2.6 Quanto alla presenza in zona delle Casermette - il (SS) - di militari di stanza a Chieti, la stessa veniva confermata. Si apprendeva altresì che proprio quel giorno era in corso una esercitazione ed erano posizionate delle "vedette" a presidio delle strade di accesso.
Tuttavia nessun elemento utile, secondo la decisione qui esaminata, veniva fornito dalla "vedetta" Co.En. , il cui punto di osservazione era posto in coincidenza di un tratto stradale che conduceva alla pineta e dunque al luogo del delitto.
OS ha infatti affermato di essersi, durante quel lungo servizio, distratto più volte, conversando al telefono e scambiando sms. Alcuni militari si erano intrattenuti proprio presso il chiosco della pineta a consumare un pasto ma erano andati via intorno alle ore 14.30.
2.7 Al di là della citata deposizione del Ra.Al. , le altre persone presenti - il (SS) - nella zona di (SS) non conservavano memoria alcuna della presenza di P.S., R.M. e della piccola V. ella zona delle altalene, intorno alle ore 15.00. Il GUP indica tali deposizioni alle pagine 47 - 51 della sentenza in esame. Vengono rievocate, in particolare, le dichiarazioni di Ba.Ma. e dei suoi familiari, quelle di Fi.Ro.
e della suocera M.U. (ritenute di particolare rilevanza per il dato temporale e tese ad escludere in modo assoluto la presenza del P.S. e della IA nella zona delle altalene nel periodo intercorso tra le 15.00 e le 15.30) quelle rese da S.A. , quelle di un gruppo di 14 studenti che si erano recati al pianoro, tra cui A.B. , che ricordava la presenza nei pressi delle altalene della Fi.Ro. e della M.U. ed escludeva di aver visto altre persone in quel luogo.
2.8 Dopo il rinvenimento del cadavere di M. il P.
.S. confidava a R.M. e Pa.Ra. , appena rientrati dal sopralluogo, che proprio in quel posto dove era stato trovato il corpo circa 15 giorni prima si era recato con M. a fare una gita e, approfittando del fatto che la piccola V. si era addormentata in auto, i due si erano appartati per consumare un rapporto sessuale.
2.9 Quanto alle relazioni extraconiugali intrattenute dal P. .S. , le stesse sono ampiamente emerse nel corso delle indagini. I familiari di R.M. hanno riferito circa la scoperta del "tradimento" da parte di M. e relativo alla relazione del P.S. con la Pe.Lu. ,
avvenuto poco più di un anno prima del delitto. Dopo un periodo di crisi la donna aveva - sempre a dire dei parenti più stretti - deciso di perdonare il marito, non essendo a conoscenza del fatto che la relazione in realtà proseguiva.
Secondo la lettura data di tale circostanza dal GUP in realtà M. in virtù dell'accaduto teneva un comportamento di costante "rimprovero" nei confronti del P.S. , facendolo vivere in una condizione forte sudditanza psicologica.
Ciò determinava profondo senso di frustrazione nell'uomo, confidato ad un parente di M. dopo i fatti.
Le due donne si erano anche sentite in alcune occasioni, tra gennaio ed aprile del 2010.
La circostanza della prosecuzione del rapporto extraconiugale era confermata da alcuni colleghi del P.S. , che facevano riferimento anche ad una ulteriore relazione, poi interrotta, con diversa allieva.
È stato ricostruito l'imponente traffico telefonico tra il P. .S. e la Pe.Lu. e sono state recuperate le comunicazioni scambiate tra i due via internet.
Ciò ha consentito di accertare che il P.S. aveva fatto credere alla Pe.Lu. l'imminente formalizzazione di una crisi coniugale in realtà mai manifestasi con la sua volontà di abbandonare la moglie, tanto che nel periodo pasquale del 2011 (pochi giorni dopo il delitto) era stato programmato un incontro ad LF tra il P.S. , la Pe.Lu. e i familiari di lei.
In sentenza si ritiene significativa, tra quelle intervenute dopo l'omicidio, la conversazione telefonica intercettata tra il P. .S. e la Pe.Lu. in data 9 maggio 2011 durante la quale P.S. afferma "... non mi tolgo io dai guai, non c'è nessun guaio da togliermi, ha capito? perché io non ho toccato nien.. cioè non ho fatto niente di quello che mi si vuole accusare..".
Inoltre, si reputa significativa la registrazione di un colloquio operata di iniziativa da R.G. , cugino del padre di
M. , durante la quale P.S. confidava che proprio il (SS) aveva cercato, a casa, un approccio sessuale con M. , rifiutato dalla moglie in virtù del disturbo fisico che proprio quel giorno aveva portato M. a farsi visitare.
2.10 Quanto alla ricostruzione complessiva dei fatti contenuta nella decisione di primo grado, il GUP ritiene che i due, una volta lasciata l'abitazione alle ore 14.20 circa si recarono effettivamente sul pianoro di (SS) , dove arrivavano in circa 15 minuti. Ciò in rapporto a quanto affermato dal teste Ra.Al. ,
ritenuto - dunque - attendibile.
Non viene però ritenuto credibile il successivo racconto del P.S. circa le modalità dell'allontanamento volontario di R.M. .
La stessa avrebbe lasciato in auto gli occhiali da sole - da cui difficilmente si separava - ed inoltre non aveva denaro sulla persona nè la borsa con sè.
Avrebbe deciso di fare in modo inspiegabile il percorso più lungo mentre ben conosceva - per averla percorsa solo otto giorni prima - la scorciatoia che conduceva verso il bar "(SS) ". Nessuno degli altri testi ricorda la loro presenza nella zona delle altelene e quelli più vicini a tale luogo la escludono.
In realtà, secondo il GUP, dette evidenze conducono verso una diversa sequenza.
Sarebbe stata proprio M. a proporre di spostarsi più avanti - perché una delle altalene era sporca di escrementi - verso la pineta di (SS) dove era andata tempo addietro con il marito.
Da qui la "assenza" della coppia dal pianoro di (SS) e dalla zona delle altalene successiva alle 14.50, confermata dai testi diversi dal Ra.Al. , concordi nel riferire di non aver visto, intorno alle 15.00, la coppia P.S. - R.
.M. in quel luogo.
Lungo il percorso in auto la Vi.So. chiamava due volte M. (alle 14.53 e 14.56, come si è detto) ma M. non le risponde non perché è già stata aggredita ma, probabilmente, perché c'era la musica in auto o perché la piccola V. si era addormentata e M. aveva abbassato la suoneria (salvo riattivarla poco dopo, visto che all'atto del rinvenimento la suoneria era attiva).
Arrivati al chiosco della pineta intorno alle 15.05, secondo il GUP, P.S. , data la temperatura più rigida, avrebbe indossato pantalone militare e casacca in goretex che aveva nello zaino, munendosi del coltello a serramanico per tagliare un ramo o qualcosa da mangiare per la merenda della BA.
M. , nel frattempo, si abbassava i pantaloni per urinare e a quel punto il P.S. cercava un approccio, si avvicinava e la baciava (da qui il reperto biologico sulla bocca). M. rifiutava il contatto fisico e in tale contesto -
sentendosi ulteriormente umiliato - P.S. avrebbe perso il controllo aggredendola.
Ad avviso del GUP la dinamica risulta compatibile con le tracce rilevate nel luogo del delitto e le "orme" rinvenute sulle tavole del chiosco non erano di scarpe, ma erano state lasciate dalle mani della stessa M. .
L'azione richiede non più di 10 - 15 minuti e sarebbe stata realizzata esclusivamente dal P.S. , in preda a dolo d'impeto.
OS, a quel punto, si liberava degli indumenti sporchi di sangue e li nascondeva.
Faceva squillare volontariamente - ancora stando sul posto - il telefono della moglie, nel frattempo agonizzante (da qui la prima chiamata delle 15.26) e rientra a (SS) con la MB - ancora dormiente - in auto, per il primo accesso al bar "(SS)" avvenuto intorno alle 15.45..
Qui metteva in scena la simulazione della scomparsa. Vengono ritenuti significativi i comportamenti realizzati in quei primi momenti ed in particolare lo stato di "eccessiva agitazione" scarsamente compatibile con la constatazione di un possibile "disorientamento" della moglie ed esprimente una consapevolezza piena di un accaduto tragico.
Il GUP ritiene inoltre provata la successiva condotta di alterazione del cadavere, effettuata - sempre dal P.S. - allo scopo di depistare le indagini, dato che il simbolo della svastica poteva creare sospetti sul titolare del chiosco.
Il P.S. tornò a (SS) il 19 o -
probabilmente - la mattina del (SS) per "ripulire la zona" (vi è riferimento alla dichiarazione di un teste che intorno alle 9.45 del (SS) incrociò in zona una utilitaria di colore scuro con il conducente che alzò la spalla sinistra per nascondersi il viso) e in tale occasione avrebbe realizzato gli sfregi sul cadavere e le altre operazioni depistanti.
Si ritiene che la ricostruzione così realizzata consenta la lettura unitaria dei dati istruttori, restando confermata anche in virtù delle osservazioni del perito Va. (entomologo) la presumibile ora della morte di M. intorno alle 15.30 del (SS). Si ritiene, infine, del tutto inverosimile l'ipotesi di un omicidio commesso da altri a cui il P.S. avrebbe solo assistito, non essendo stata introdotta tale circostanza nemmeno dall'interessato e ritenendosi illogico - in tal caso - il silenzio serbato dall'imputato.
Quanto alle circostanze aggravanti le stesse vengono ritenute sussistenti, in rapporto alla generale ricostruzione del fatto, senza motivazione espressa.
Si motivava esclusivamente circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. la decisione di secondo grado.
La Corte di Assise d'Appello, posta di fronte alle critiche esposte dalla difesa nei motivi di gravame (riepilogate da pag. 34 a pag. 62, cui si opera rinvio), afferma in premessa che la scelta del GUP di discostarsi - in parte - dalla opzione ricostruttiva dell'accusa (non circa l'esito del giudizio ma in punto di ricostruzione di segmenti significativi della condotta e in punto di movente dell'azione) non può essere censurata in punto di violazione del principio di imparzialità della giurisdizione, ferma restando la necessità di verifica della congruità della motivazione e della sua effettiva "aderenza" ai dati istruttori.
Ritiene necessario compiere "taluni interventi correttivi" del percorso motivazionale, del tutto consentiti data la natura giuridica del giudizio di appello. Articola, pertanto, la parte motiva - dopo aver esposto linee guida sulla valutazione della prova indiziaria - dividendo l'esposizione nei seguenti paragrafi:
- i dati certi;
- le informazioni medico-legali e gli altri accertamenti tecnici;
- i dati istruttori sulla scomparsa, l'analisi del traffico telefonico e le prime ricerche;
- il falso alibi e la condotta tenuta dal P.S. dopo la scomparsa;
- il movente e l'analisi della relazione P.S. -
Pe.Lu. ;
- i tempi dell'azione omicidiaria e l'arma del delitto;
- l'analisi delle ipotesi alternative;
- la condotta di vilipendio del cadavere;
- le valutazioni finali.
3.1 I dati certi sono individuati dalla Corte di secondo grado nelle cause della morte (anemia emorragica acuta) ed in altre circostanze di generica (il numero delle ferite, il fatto che la morte è avvenuta nello stesso luogo del rinvenimento, le incisioni figurate sono avvenute almeno un'ora dopo la morte, la donna è stata aggredita quando era in piedi e in quel momento aveva i pantaloni e gli slip abbassati, aveva il trucco in ordine, la vescica era vuota, ha cercato di difendersi in fase solo iniziale, le uniche tracce biologiche del P.S. sono state rinvenute nei tamponi della regione labiale).
A ciò si unisce il rilievo della conversazione intercorsa tra R. .M. e la madre Ga.Vi. alle ore 13.30 del (SS),
durante la quale M. riferisce alla madre di aver mangiato una piadina e bevuto del latte e di avere intenzione di portare la piccola V. sul pianoro di (SS).
L'orario di uscita dalla abitazione è altrettanto incontroverso (ore 14.20) così come le due chiamate senza risposta effettuate da Vi.So. (ore 14.53 e ore 14.56). Già alle 15.26 P.S. contatta invano la moglie sul cellulare e alle 15.45 circa fa il primo accesso presso il bar "(SS) " alla ricerca di M. .
3.2 La Corte riepiloga gli accertamenti medico legali e li sottopone ad ulteriore valutazione critica (pag. 69 - 79). Può dirsi, sul tema, che sono stati segnalati alcuni punti di criticità espressi dai periti (Br. , G. , Va. ) in merito ad alcune delle valutazioni operare dai consulenti dell'accusa (C. e T. ).
La Corte li esamina, pervenendo alle seguenti conclusioni:
a) corretta risulta la individuazione operata dai consulenti del PM del numero delle ferite e della probabile dinamica omicidiaria;
b) esatta risulta la datazione della morte al pomeriggio del giorno (SS);
c) circa la presumibile fascia oraria in cui collocare il decesso, la Corte non ignora i contenuti delle critiche rivolte ai consulenti del PM dal perito Br. alle metodiche impiegate ed ai risultati ottenuti in rapporto alla verifica del contenuto gastrico e non ignora le critiche mosse dal perito Va. circa i metodi impiegati per la misurazione delle larve. In ciò la Corte censura i contenuti della decisione di primo grado nel cui ambito tali critiche sono state del tutto ignorate. Tuttavia valutando gli atti istruttori ritiene non condivisibili le critiche mosse dal perito Br. circa l'analisi del contenuto gastrico essendo in realtà decisivo il risultato dell'analisi del contenuto in termini di assoluta compatibilità con il dato istruttorio rappresentato dalla conversazione delle 13.30 tra la R.M. e la Ga.
.Vi. , da cui può effettivamente dedursi che proprio i cibi ingeriti dalla R.M. intorno alle 13.30 non erano stati ancora completamente assorbiti al momento della morte (anche per quanto riguarda la caffeina) il che consente di collocare l'evento morte intorno alle 15.30. Anche le critiche del perito Va. non vengono condivise dalla Corte, posto che le nuove misurazioni operate - sia pure partendo da reperti fotografici - hanno fornito un risultato del tutto analogo, che porta a ritenere avvenuto il decesso, in ogni caso, ben prima delle ore 17.00 del giorno (SS);
d) quanto alla traccia di DNA del P.S. sulla zona labiale della vittima, la Corte ne conferma la rilevanza indiziaria. Viene ritenuta logica la conclusione per cui tale "contatto" deve essere avvenuto dopo il pranzo delle ore 13.30.
3.3 Nel valutare i dati istruttori relativi al momento della "scomparsa" della donna, la Corte ritiene raggiunta la prova della "falsità" delle affermazioni rese nella immediatezza del fatto da P.S. . L'imputato e la R.M. , a parere dei giudici di secondo grado, non si sono mai fermati - quel pomeriggio del (SS) - sul pianoro di (SS) , ma si sono recati dalla casa di (SS) direttamente verso la zona del bosco delle casermette di XXXX.
Sul tema, vengono valutati i contenuti testimoniali resi da Gi. .Se. , soggetto che in rapporto all'orario al luogo in cui si trovava avrebbe dovuto notarli già intorno alle 14.40 - 14.45, proprio lungo il percorso ipotetico della R.M. , e non li ha notati (pag. 80). Si valuta anche la incongruenza in sè della narrazione del P.S. circa detta ipotesi di percorso realizzato da M. e si rievocano i contenuti testimoniali di tutti quei soggetti che - presenti in quella zona tra le 15.00 e le 15.30 non hanno visto ne' il P.S. ne' la R.
.M. (pag. 82 e 83) già esposti in primo grado, confermandone l'attendibilità.
Il dato, pertanto, viene ritenuto assistito da certezza processuale in rapporto alla convergenza di più fonti e non scalfito dalla deposizione resa da Ra.Al. , che aveva indotto il giudice di primo grado ad ipotizzare come avvenuta una prima "sosta" della coppia sul pianoro di (SS) .
Ciò perché, esaminando le diverse deposizioni rese - sempre in sede di indagini preliminari - dal Ra.Al. , si nota una modifica progressiva della sua versione, sia sull'abbigliamento della donna che sull'orario del preteso avvistamento, che peraltro arriva a "scorrere" in una deposizione fino ad un orario incompatibile con la stessa versione del P.S. (ben oltre le 15.15) e ciò
in rapporto alla sottoposizione al Ra.Al. medesimo delle immagini circa le attività da lui stesso svolte quel giorno, estrapolate dalle telecamere di sorveglianza del chiosco. L'attività di sistemazione delle sedie all'esterno del chiosco viene infatti posta in essere (in rapporto al reperto costituito dalle immagini di videosorveglianza) dopo le ore 15.18.
Appare possibile, pertanto, che il teste abbia sovrapposto i ricordi con quanto avvenne - di certo - una settimana prima, quando P. .S. e la R.M. erano stati presenti sul pianoro (ed anche in tal caso l'imputato indossava pantaloncini corti) ed in ogni caso la Corte ritiene il teste del tutto inaffidabile. Tale inattendibilità viene motivata anche in riferimento al ricordato confronto tra le dichiarazioni del Ra.Al. e le risultanze dell'impianto di videoregistrazione installato presso il chiosco e in riferimento a quanto affermato dal teste B. .F. che nella immediatezza del fatto aveva accompagnato il P.S. proprio presso il chiosco del Ra.
.Al. .
In tale occasione Ra.Al. , secondo il B.F. ,
affermò di non aver visto, quel giorno, la donna che il P. .S. gli descriveva.
Nè reale elemento antagonista alla ricostruzione (sul punto dell'assenza della coppia dal pianoro) può essere individuato - per la Corte - nella deposizione dei testi Ba. e Sp. ,
coppia di anziani che il P.S. aveva riferito essere
"spuntati" dalla strada percorsa da M. . Costoro erano effettivamente presenti in zona, ma lo sono stati anche oltre le 15.30 e, pertanto, ben potrebbe il P.S. averli visti nei pressi del bar il cacciatore intorno alle ore 15.45, quando per certo lui stesso si recò sul posto.
A quell'ora erano presenti ancora i ragazzi che giocavano a pallone, pure indicati dal P.S. , ma anche per loro vale lo stesso ragionamento.
La ricostruzione realizzata dalla Corte di secondo grado vira l'asse motivazionale in modo deciso circa una sequenza dei fatti alquanto diversa rispetto a quella sostenuta dalla prima sentenza. La coppia, pertanto, si sarebbe recata direttamente nella zona di (SS) , senza transitare per (SS) ,
località che sarebbe stata raggiunta dal P.S. solo dopo il fatto delittuoso.
Si esaminano le distanze chilometriche tra i due luoghi in questione (circa 12 Km.) e tra (SS) e (SS) (anche in tal caso 12,3 Km. ma per strada diversa), operazione non realizzata in primo grado, e si afferma che intorno alle 14.40 era dunque ben possibile che la coppia fosse, in realtà, già nella pineta di (SS).
Da qui due conseguenze, cui si perviene anche attraverso l'esame delle indagini tecniche sulle celle telefoniche (già illustrate in primo grado).
La prima è che le chiamate della Vi.So. (ore 14.53 - 14.56) sono rimaste senza risposta - nell'ottica ricostruttiva qui esposta - perché la fase iniziale dell'aggressione o comunque del litigio tra i due che l'ha preceduta, era già in atto e la R. .M. , impossibilitata a rispondere, già si trovava a (SS). La seconda è che la chiamata che il P.S. realizza alle 15.26, rimasta non "tracciata" quanto alla specifica cella di aggancio del chiamante non sarebbe stata necessariamente realizzata dal luogo del delitto, potendosi a quell'ora il P.S.
essersi già spostato in direzione del pianoro di (SS) (opzione non testualmente espressa nella decisione ma evincibile in modo chiaro dal ragionamento).
Vengono esaminate, inoltre, le dichiarazioni rese dalla "vedetta" Co.En. , oggetto di specifica doglianza difensiva, ma sul punto la motivazione non si discosta da quanto ritenuto in primo grado, per le ragioni già esposte (pag. 91).
Si ritorna, altresì, sulla questione delle "tracce" di R.M. "fiutate" sul pianoro dal cane P. .
La Corte, nel rievocare l'accertamento e le particolari caratteristiche dell'esperimento, ritiene che, al di là delle disquisizioni circa il livello di addestramento raggiunto dall'animale, le "tracce" fiutate dal cane ben potevano riferirsi a quelle lasciate dalla R.M. otto giorni prima in quello stesso luogo, data la affermazione resa dal teste L. .
3.4 La rilevanza attribuita dalla Corte di secondo grado alla "falsità" della versione fornita dal P.S. circa le modalità dello scomparsa della moglie è molto elevata in chiave di conferma dell'ipotesi di accusa.
Si tratta di alibi falso, non di alibi fallito o non provato, con tutto ciò che ne deriva in termini di attitudine probatoria. Anche l'eccessivo stato di ansia mostrato in quel frangente - rispetto a ciò che poteva apparire come un semplice allontanamento momentaneo - viene ritenuto significativo, in conformità a quanto affermato dal GUP.
Tale stato di ansia, inspiegabilmente, si attenua nelle ore successive.
P.S. ben conosceva la zona e i possibili sentieri di collegamento - per le attività di esercitazione realizzate - ma non partecipa alle ricerche della moglie il giorno 19 aprile. Ciò viene ritenuto come espressivo della volontà di ritardare il più possibile il rinvenimento del cadavere, in linea con l'ipotesi di accusa.
Non si reca, poi, sul luogo del rinvenimento - il giorno XX - pur conoscendolo perfettamente e confida all'amico Pa.Ra. di essersi lì appartato con la moglie circa quindici giorni prima. Anche tale affermazione viene ritenuta "depistante" e realizzata allo scopo di rendere plausibile in chiave difensiva il rinvenimento di eventuali tracce biologiche in quel luogo.
3.5 La Corte, inoltre, sottopone ad ampia valutazione le risultanze istruttorie relative alla relazione in atto tra il P. .S. e la Pe.Lu. che viene individuata come effettivo motivo scatenante l'azione delittuosa.
Già dal giorno successivo alla scomparsa della moglie, come si è detto, P.S. contatta la Pe.Lu. e la invita ad eliminare tutti i contatti informatici, poi recuperati attraverso rogatoria internazionale.
Dall'esame di tali comunicazioni - ampiamente riportate nel testo della decisione - si evince ad avviso della Corte "da un lato l'intensità del legame tra i due, dall'altro l'atteggiamento assunto negli ultimi tempi dalla Pe.Lu. , decisa ad ufficializzare la loro storia, tanto da sollecitare in maniera sempre più pressante il P.S. ad abbandonare il proprio nucleo familiare e le rassicurazioni di quest'ultimo sulla imminente separazione dalla moglie" in realtà non manifestata in alcun modo alla R.M. ne' concretizzatasi in contatti con legali riferiti falsamente dal P.S. alla Pe.Lu.
per ciò che risulta dall'istruttoria.
Si evidenzia la rilevanza che assumeva, in detto contesto, l'impegno preso da P.S. con la Pe.Lu. - e da costei confermato - di recarsi ad LF per le festività pasquali del 2011, ormai in stato di separazione di fatto, per conoscere i genitori di lei. Così la Pe.Lu. ".. lui mi aveva detto, stai tranquilla, con lei ho già parlato, io a Pasqua vengo da te, perché tanto la porto giù, parlo anche bene con i familiari di lei..", che ha pure sottolineato come tale scadenza si atteggiasse ad ultimatum:..o ti svegli o ciao., doveva essere una decisione definitiva.. .
La Pe.Lu. aveva anche prenotato le stanze in albergo, circostanza verificata in sede di indagini (la prenotazione era per le date del 23 e 24 di aprile).
Vengono riportati ampi stralci delle comunicazioni via Facebook tra i due del periodo febbraio - marzo 2011 (da pag. 105 a pag. 111) da cui si desume l'andamento problematico di detta relazione in virtù della insistenza sul tema della separazione da parte della Pe. .Lu. (fermamente decisa a non accettare la condizione di permanente clandestinità e più volte esprimente la volontà, in caso contrario, di porre fine al rapporto, anche stimolando la gelosia dell'amante) costantemente rassicurata dal P. .S. circa la serietà e concretezza della sua intenzione di distacco dalla R.M. (più volte l'uomo afferma di aver.. già trovato un accordo con lei.. mancando.. solo alcuni dettagli di tipo essenzialmente economico, circa l'entità del futuro mantenimento).
Più volte in tale contesto espressivo, il P.S.
ribadisce alla Pe.Lu. la sua scelta .. tu sei la cosa più importante a cui credo e voglio.. e prospetta insofferenza per la condizione coniugale in cui si trova.. massimo una settimana poi dovrà sparire dalla mia vista., (comunicazione del 18 marzo 2011). Vi è inoltre la conferma della importanza estrema ricollegata dalla Pe.Lu. alla "scadenza" rappresentata dal soggiorno programmato ad LF (.. spero che tu mi eviterai almeno questa figura di.. perché altrimenti le nostre strade si dividerebbero senza scuse o ragioni che tengano.., così nella comunicazione inoltrata dalla Pe.Lu. il 3 aprile 2011).
Tale complesso quadro relazionale e comportamentale è - ad avviso della Corte di secondo grado - produttivo del forte disagio psicologico del P.S. che determina le condizioni dell'azione delittuosa da lui commessa.
L'uomo si era ormai infilato in una "strettoia" da cui non era più in grado di uscire ed il suo coinvolgimento emotivo verso la Pe.Lu. non può essere negato ne' banalizzato, per ciò che risulta dagli atti.
Anche le preoccupazioni successive al delitto (tra cui il "cancellare tutto" sollecitato già il giorno 19 aprile) hanno efficacia dimostrativa, per la Corte, della correlazione tra quanto accaduto e la "doppia vita" del P.S. .
OS cercava di indurre la Pe.Lu. - anche dopo il rinvenimento del cadavere di M. - a tacere circa il mantenimento della relazione dopo la "scoperta" del gennaio 2010 (ben al di là dei limiti del colloquo intervenuto con il padre di M. nel momento in cui la donna era solo scomparsa) e ad evitare ogni contatto.
In un monologo registrato nella sua auto nel maggio 2011 esprime tutto il suo disappunto per il fatto che la Pe.Lu. non rispetta le consegne:... questa è davvero scema, io le dico di non chiamare e lei mi manda il messaggio.. insiste.. quella è un libro aperto, non mi fare passare nessun guaio.. T. non passare nessun guaio... ogni tanto usa il cervello, non te la far fare.. è meglio, è meglio proprio a livello di carcere.. .
Da qui la considerazione espressa dalla Corte per cui tali affermazioni trovano plausibile giustificazione unicamente sul piano della sua consapevolezza di quanto commesso, ossia l'omicidio di M. .
Viene pertanto rettificata la stessa genesi dell'azione delittuosa rispetto a quanto ritenuto in primo grado.
Vero è che il P.S. subiva la durezza di M.
per quanto accaduto - e la stessa intenzione della donna di recuperare il rapporto coniugale - ma lo stato di "estrema tensione interna" che ha generato la dinamica omicidiaria deriva dalla consapevolezza di una ormai certa e prossima emersione del suo contegno falsificatorio tenuto sia nei confronti di M. che nei confronti della Pe.Lu. , data l'imminente scadenza collegata al programmato soggiorno amalfitano.
Da qui la variazione del fatto "scatenante", non più derivante dalla improvvisa eccitazione del P.S. innanzi al denudamento della moglie per il bisogno fisiologico, non assecondata dalla donna (ipotesi del tutto accantonata) ma ad una probabile "discussione" insorta tra i due, un litigio dovuto alla scoperta di qualche indizio della perdurante relazione, da parte di M. o dal tentativo di introdurre - da parte del P.S. - la prospettiva della separazione, non accettata dalla R.M. , che potrebbe inoltre aver minacciato di svelare ai superiori la condotta eticamente scorretta del marito (una relazione intrattenuta con una allieva) fatto che il P.S. temeva.
Secondo tale chiave di lettura la perdita di controllo del P. .S. avviene in tale condizione e determina - con dolo d'impeto - l'aggressione mortale mentre la donna era di spalle, con i pantaloni abbassati in virtù dell'espletato bisogno fisiologico. La traccia di DNA in zona labiale è - in tale esplicazione - frutto del tentativo dell'aggressore di impedire alla donna di gridare. Nè tale dinamica è contrastata - ad avviso della Corte - dalla presenza della piccola V. nell'auto, parcheggiata a breve distanza.
È infatti del tutto probabile che la piccola stesse dormendo o comunque - data l'età - era di certo assicurata al seggiolino e non poteva "interferire" con l'azione in atto.
3.6 La Corte riesamina i tempi "possibili" dell'azione delittuosa principale (l'omicidio) e li ritiene del tutto compatibili - per quanto sinora esposto - con la ricostruzione di cui sopra. In effetti, dato che per raggiungere il chiosco della pineta di (SS) da (SS) sono necessari circa 20 minuti può affermarsi - sulla base delle evidenze disponibili - che i due erano nel luogo di consumazione del delitto già intorno alle 14.40. Per raggiungere il pianoro di (SS) sono necessari - dal chiosco di XXXX - circa 15 minuti in auto.
Ponendo - evidentemente ma non in modo esplicito - l'arrivo del P.S. presso il pianoro di (SS) intorno alle ore 15.30 (si ricorderà il tema della chiamata effettuata dal P.S. verso il cellulare di M. alle 15.26 e il primo accesso presso il bar "(SS) " alle 15.45) la Corte di secondo grado stima il tempo di permanenza di P.S. al chiosco della pineta in circa 30 - 40 minuti, definito più che sufficiente per realizzare l'azione criminosa, disfarsi dell'arma bianca (mai rinvenuta) ed eliminare dalla sua persona ogni eventuale traccia del delitto.
Del resto, la Corte nel richiamare talune informazioni testimoniali (quella di Ga.Vi. circa l'utilizzo della lavatrice la stessa notte tra il (SS) - quelle relative alla presenza di un trolley nero nel bagagliaio della vettura) ritiene che l'imputato nei primi giorni successivi alla scomparsa della moglie, non essendo sospettato, ha avuto la concreta possibilità di rimuovere ogni ulteriore traccia.
3.7 Vengono inoltre esaminate le ipotesi ricostruttive alternative ritenute prive di plausibilità logica in rapporto alle ampie risultanze istruttorie. I temi affrontati sono, nell'ordine:
a) la possibile presenza di terze persone sulla scena del crimine in rapporto alle risultanze del sopralluogo e ai reperti ivi rinvenuti;
b) in tale contesto, la incompleta verifica delle impronte di calzatura rinvenute sul camminamento in legno del chiosco e della origine delle tracce rinvenute sulla faccia anteriore della coscia destra della vittima;
c) le altre possibili matrici del delitto rimaste, secondo la difesa, inesplorate.
Quanto al punto indicato sub a la Corte afferma, in sintesi, che nessun dato risulta trascurato. I profili genetici estranei alla vittima e al P.S. (si pensi a quello estratto dal tampone sub - ungueale) erano infatti di bassa qualità secondo le stesse affermazioni del perito e pertanto compatibili con "trasferimenti casuali di materiale cellulare" date le zone del prelievo. Il corpo è rimasto per tempo prolungato all'aperto con sicure contaminazioni. Tra l'altro alcune tracce genetiche sono risultate compatibili con il profilo della piccola V. o del bimbo di Vi.So. . Quanto ai due brillantini e alla perlina rinvenuti nei pressi delle scarpe della vittima vero è che i brillantini in materiale plastico non appartenevano a R.M. . Tuttavia non vi è prova che siano stati rinvenuti "sulla" o "nella" scarpa della vittima ma solo nell'area circostante, il che ne attenua il valore dimostrativo. L'area in questione era frequentata da coppiette e turisti ed era ampiamente contaminata, il che ne ridimensiona il significato.
Quanto al punto sub b va precisato che la Corte ha respinto una istanza di parziale rinnovazione istruttoria tendente ad approfondire il tema. Vero è che si tratta - diversamente da come ritenuto dal primo giudice - di tracce di una calzatura, rimandando le tracce stesse a "tacchettatura di forma rettangolare e trapeizodale". Tuttavia, richiamando la Corte la relazione del RIS in atti si afferma che "la limitata estensione della traccia non consente l'identificazione del tipo di calzatura - se da donna, da uomo o da bambino - ne' del relativo modello e numero". Tale affermazione non viene ritenuta in contraddizione con la verifica comparativa operata nel corso delle indagini con le scarpe "consegnate" dal P. .S. (comparazione, con dette scarpe, negativa) posto che, tra l'altro, non è certo che le scapre consegnate dal P.
.S. siano quelle effettivamente calzate il (SS). Trattasi pertanto di un dato, pur suggestivo ma sostanzialmente neutro. Quanto alle "zigrinature" sulla coscia destra della vittima, la difesa ha sostenuto che potevano derivare da un "polsino insanguinato", incompatibile con l'abbigliamento dell'imputato. Tuttavia la Corte ritiene appagante l'ipotesi della compatibile origine di dette tracce con lo strisciamento sulla cute della cerniera del giubbino indossato dalla stessa vittima, intriso di sangue nella parte in basso a destra, in ragione delle modalità complessive del fatto.
Quanto al punto sub c, la Corte afferma che le verifiche effettuate, anche nell'ambiente della caserma di AS CE (in tema di possibili vendette trasversali) non hanno apportato elementi utili alle indagini, così come quelle operate sui tre macedoni impiegati quel giorno a lavorare in un cantiere edile nella zona in cui si era soffermato - sul pianoro - il cane P. . Nessun riscontro hanno avuto le ipotesi del delitto a sfondo sessuale (non vi è traccia di violenza e la parziale svesZIne della donna appare volontaria, il trucco è intatto) ne' dalle verifiche sulla vita privata della vittima sono emerse presenze anomale o contatti telefonici con soggetti estranei alla cerchia relazionale conosciuta.
3.8 la condotta di vilipendio è stata anch'essa attribuita all'odierno ricorrente, pur realizzandosi un ulteriore intervento correttivo della prima motivazione.
La motivazione della Corte d'Assise d'Appello è basata su una considerazione di ordine logico così espressa "solo l'autore dell'omicidio poteva avere interesse ad effettuare le azioni di vilipendio allo scopo di sviare le indagini".
P.S. , peraltro, ben conosceva i luoghi e i vari sentieri di collegamento che da AS CE portano a (SS) e da qui alla pineta di (SS).
La Corte "posiziona" la condotta nella mattinata del giorno 19 aprile, tra le ore 11.00 - quando P.S. lascia il pianoro di (SS) - e le ore 12/ 12.20 quando viene visto in caserma ad AS (in occasione della cerimonia di giuramento delle ultime allieve, cui avrebbe dovuto partecipare anche M. ).
Vero è che in tale frangente il P.S. ha contattato telefonicamente la Pe.Lu. tra le 11.21 e le 11.46
agganciando la cella di (SS) ma ciò non esclude la compatibilità con l'azione delittuosa in esame.
In alternativa, il P.S. potrebbe essersi recato ad alterare il cadavere la mattina del (SS) , nello spazio temporale che era stato indicato dal primo giudice. Non certo alle ore 7.39 - quando qualcuno ha acceso il cellulare di M. - perché a quell'ora era nella sua abitazione in (SS) con i suoceri, ma successivamente.
3.9 in conclusione, la Corte di secondo grado ribadisce la piena coerenza con le evidenze probatorie della ricostruzione in tal senso operata.
Quanto alle ritenute aggravanti si prende atto della incompletezza motivazionale della decisione di primo grado ma la si ritiene ampiamente sanabile.
L'aggravante della qualità soggettiva di coniuge è in re ipsa sussistente.
Quanto alla minorata difesa la stessa va ricollegata alla fase iniziale dell'azione, come più volte detto caratterizzata dall'aver approfittato dell'avvenuto denudamento parziale della R.M. . Tale aggravante è compatibile con il dolo d'impeto.
Quanto all'aver agito con crudeltà, il fondamento in fatto viene rapportato a più elementi. Il numero dei colpi inferti è significativo - in una con le modalità stesse dell'aggressione - della totale assenza di ogni sentimento di pietà e compassione. La sequenza dei colpi, la durata dell'azione e l'abbandono in stato agonico della vittima completano il quadro dimostrativo. Il fatto è avvenuto, peraltro, in presenza - pur verosimilmente inconsapevole - della piccola V. .
Quanto al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, si evidenzia l'assenza di elementi positivi cui ancorarle. La mera incensuratezza di per sè non rileva per espresso dato normativo. A fronte di ciò, militano la particolare gravità ed efferatezza del delitto, la cinica elaborazione del falso alibi, le plurime condotte di depistaggio, il costante mendacio, la natura del movente del delitto, la mancanza di effettivi segni di resipiscenza (il perdono ai familiari è stato chiesto, in udienza, solo per le condotte di tradimento coniugale).
La rideterminazione del trattamento sanzionatorio è stata ricordata per le sue modalità all'inizio della presente esposizione.
4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori di fiducia avv.ti Valter Biscotti e Titta Madia - P.S. , articolando sedici motivi.
Verranno pertanto illustrate - in sintesi - le specifiche censure, operando in tal modo l'esposizione dei contenuti essenziali ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Nel ricorso si articolano, in premessa, alcune considerazioni di metodo.
Si afferma che nella ricostruzione della vicenda oggetto dei due giudizi di merito si sarebbe invertita l'ordinaria metodologia di ricerca della giustificazione logica dei fatti in virtù di un marcato pre-giudizio nei confronti dell'imputato P. .S. , alimentato da considerazioni di inaffidabilità etica dello stesso in quanto marito infedele e bugiardo.
Le emergenze antagoniste con l'ipotesi esplicativa che conduceva al P.S. come autore del fatto sono state sottovalutate e si è andati alla ricerca solo di conferme all'ipotesi di partenza. Tuttavia la Corte di secondo grado non ha potuto convalidare nel suo complesso gli evidenti errori logici e travisamenti contenuti nella decisione di primo grado - ampiamente stigmatizzati - ed ha finito con il pervenire al medesimo risultato (la colpevolezza del P. .S. ) attraverso un percorso del tutto diverso, pur sviluppato sui medesimi elementi di fatto.
Non può parlarsi, pertanto, di "doppia conforme", posto che se l'approdo è analogo, del tutto diversa è la ricostruzione di segmenti essenziali del fatto, rappresentati:
a) dal movente, che la decisione di secondo grado rapporta (seguendo l'originaria impostazione di accusa) in via esclusiva alla scissione emotiva derivante dalla relazione intrattenuta dal P. .S. con la Pe.Lu. , mentre in primo grado si era ipotizzato il rifiuto al congiungimento sessuale opposto dalla R. .M. ;
b) dal percorso seguito dalla coppia nel primo pomeriggio del giorno (SS) , posto che la Corte di Assise d'Appello accantona l'ipotesi del "passaggio" dei due sul pianoro di (SS) eliminando dal quadro decisorio il narrato del teste Ra. .Al. - valutato come attendibile dal GUP -, al fine di rielaborare l'ipotesi originaria, con immediato raggiungimento della zona del bosco delle casermette da parte dei due;
c) dalla stessa collocazione temporale della successiva condotta di vilipendio del cadavere, collocata dalla Corte di secondo grado preferibilmente il giorno 19 aprile, lì dove il GUP aveva optato in maniera decisa per la mattina del giorno 20. Non si tratta, dunque, di semplici interventi "correttivi" ma di una profonda rielaborazione della sequenza e della consistenza dei fatti che, in quanto operata sui medesimi dati, svela l'inconsistenza probatoria dei medesimi, tale da non poter sostenere una affermazione di responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio", come imposto dalle vigenti regole di giudizio e valutative. Si afferma pertanto che la rievocazione di aspetti "del fatto" viene operata - in simile contesto - al solo scopo di consentire a questa Corte il sindacato sulla congruenza logica della motivazione, in un processo caratterizzato - pacificamente - da elementi probatori solo di carattere indiziario. In alcuni casi non si tratta di indizi in senso tecnico ma di semplici "sospetti", posti a fondamento della ricostruzione giudiziaria in aperta violazione dei canoni legali di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p.. Il primo motivo di ricorso si incentra sulla denunzia di vizio del procedimento. Si impugna l'ordinanza emessa dalla Corte di Assise d'Appello in data 12 settembre 2013 in punto di modalità di celebrazione del giudizio di appello, per violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 471 c.p.p. nonché dell'art. 6 CEDU
e art. 111 Cost.. L'imputato P.S. aveva chiesto tempestivamente - con missiva pervenuta il 30 luglio 2013 ed allegata al ricorso - che il processo di secondo grado venisse celebrato nelle forme dell'udienza pubblica.
La Corte territoriale con provvedimento Presidenziale del 12 settembre 2013 rigettava tale istanza, affermando che il giudizio di appello relativo a processo definito in primo grado con il rito abbreviato, deve svolgersi nelle forme della procedura in camera di consiglio, per consolidato orientamento giurisprudenziale, in forza della scelta operata dall'imputato di accesso al rito speciale e di quanto previsto dall'art. 599 c.p.p.. Ad avviso del ricorrente tale affermazione è errata e contrasta con le norme del codice di rito nonché con i principi generali in tema di "pubblicità" delle udienze contenuti nella Costituzione e nella Convenzione Europea.
La richiesta espressa dell'imputato di celebrazione in pubblica udienza del rito abbreviato è infatti espressamente prevista dall'art. 441 c.p.p., comma 3 e nel caso in esame il P. .S. risulta essere l'unico imputato.
Non poteva pertanto tale richiesta essere respinta, posto che trattasi di un "diritto procedurale" dell'imputato e le decisioni citate a sostegno dalla Corte di secondo grado riguardano, in realtà, situazioni diverse.
Vengono evidenziati casi analoghi di celebrazione del giudizio d'appello - in caso di abbreviato - in pubblica udienza su richiesta dell'imputato e si ribadisce il valore del principio di pubblicità attraverso il riferimento a decisioni emesse dalla Corte Costituzionale (tra cui sent. n. 93 del 2010) e dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo.
Si conclude pertanto per la inesistenza di un potere di rigetto dell'istanza da parte della Corte territoriale con conseguente nullità non solo dell'ordinanza ma dell'intero giudizio di secondo grado celebrato nelle forme dell'udienza camerale. Con il secondo motivo si deduce intervenuta violazione del principio di terzietà della giurisdizione di cui all'art. 111 Cost. in rapporto al giudizio di primo grado, con vizio di motivazione della decisione reiettiva, su tale punto, emessa dalla Corte d'Assise d'Appello.
La difesa aveva censurato, nei motivi di appello la scelta del primo giudice di operare una "autonoma" linea ricostruttiva dei fatti, sganciata dalla stessa prospettazione realizzata dall'organo dell'accusa (si compie riferimento ai singoli segmenti ricostruttivi e alla individuazione della causale).
Tale discesa dell'organo giudicante sul terreno delle concrete opzioni ricostruttive era stata denunziata come elusiva del principio di imparzialità e terzietà del giudice, ribadito dalle norme vigenti in tema di giusto processo.
La risposta alla eccezione fornita dal giudice di secondo grado appare del tutto inconsistente e inconferente.
Ci si è limitati ad affermare la possibile modifica della singola statuizione da parte del giudice di secondo grado in chiave di "controllo di merito" senza esplicare le ragioni della asserita conformità di tale operato al principio di imparzialità. Si tratta pertanto di doglianza cui non è stata fornita risposta da parte della Corte di secondo grado, con vizio di assenza di motivazione o motivazione apparente.
Dal terzo al tredicesimo motivo vengono esposte denunzie di vizi motivazionali e violazione dei canoni di valutazione della prova indiziaria e/o del criterio del ragionevole dubbio in riferimento a singoli "passaggi" in cui è articolata la ricostruzione probatoria del delitto di omicidio e vilipendio del cadavere.
In tutti i motivi si conclude per l'annullamento della decisione impugnata data l'incidenza del singolo vizio prospettato. Si farà, pertanto, riferimento (da qui in avanti), evitando di replicare volta per volta richieste e natura del vizio, allo specifico punto controverso della ricostruzione.
Al terzo motivo la denunzia è relativa alle modalità di determinazione - tramite risultanze medico-legali - dell'ora della morte di R.M. .
Si tratta di denunzia molto articolata con ampi passaggi illustrativi dei contenuti delle diverse consulenze medico-legali e delle opinioni dei periti.
Il momento della morte di R.M. ha assunto un ruolo centrale nella economia del giudizio posto che anche le principali considerazioni della Corte di secondo grado a carico del P. .S. si basano sulla ritenuta "falsità" dell'alibi, il che implica la collocazione temporale dell'evento morte della R. in una fascia oraria che va necessariamente tra le ore 14.45 e le ore 15.30 del giorno (SS), posto che è del tutto pacifica la impossibilità del P.S. di realizzare l'omicidio dopo tale momento, quando decine di persone lo hanno visto dare l'allarme sul pianoro di (SS) .
Dunque la difesa afferma che nessuna reale evidenza o elaborazione scientifica consente con la dovuta certezza di collocare l'orario della morte di R.M. in tale "fascia oraria" ben potendo il fatto essere accaduto successivamente, sulla base dei dati raccolti. La decisione di secondo grado - pur dando atto dei contrasti tra periti nominati dal GUP e consulenti del PM - ritiene affidabili le conclusioni cui sono pervenuti, in fase iniziale, i consulenti C. e T. (circa due ore dal pasto consumato alle
13.30, orario desumibile altro dato istruttorio, e circa un'ora dalla assunzione del caffè) con le precisazioni fornite dall'entomologo Va. , di cui si dirà.
Le conclusioni cui i consulenti dell'accusa sono prevenuti vengono definite prive di rigore scientifico, alla luce delle opinioni espresse dal perito del GUP dott. Br. .
Si parte nel ricorso, dalla constatazione della impossibilità - nel caso in esame - di risolvere il quesito relativo alla individuazione dell'ora della morte attraverso la triade tanatologica classica (rigidità cadaverica - macchie ipostatiche - temperatura corporea) come del resto affermato nella stessa decisione impugnata. La rigidità cadaverica riscontrata come "tenace" in sede di sopralluogo è indicativa di una mera "compatibilità" del decesso come avvenuto in data (SS) e non offre altri argomenti per circoscrivere l'orario.
Anche le macchie ipostatiche, constatate in misura minima nel primo accertamento esterno del tardo pomeriggio del (SS) portano al più ad una "compatibilità" con il decesso avvenuto nel pomeriggio del giorno 18.
Tra l'altro l'opinione del perito Br. è, sul tema, diversa da quella del consulente del PM e porterebbe ad una compatibilità del decesso con il giorno 19 e non con quello del giorno 18, argomento non affrontato compiutamente in sentenza.
Circa la temperatura corporea la difesa evidenzia le profonde incertezze - espresse anche dal perito Br. - derivanti dal mancato utilizzo del termometro in sede di sopralluogo. Dunque non può affermarsi che anche il perito nominato dal GUP si sia espresso in termini di "compatibilità" con la data del XX sulla base dei parametri tanatologici classici. Piuttosto, tale valutazione di compatibilità con il XX deriverebbe, al più, (per lo stesso perito) dalla verifica compiuta dal perito entomologo Va. sulla dimensione delle larve, contestata anch'essa dalla difesa ricorrente.
Il dato centrale per la "collocazione temporale" dell'evento morte è in realtà rappresentato unicamente dall'esame del contenuto gastrico e dai pretesi tempi di digestione e di assimilazione della caffeina. Sul punto vengono formulati numerosi rilievi.
Non vi è, infatti, uniformità descrittiva e misurazione della entità di detto residuo gastrico nelle relazioni iniziali a firma T. e ciò rende precaria ogni successiva elaborazione. La stessa letteratura scientifica - per il consistente numero di variabili incidenti - ritiene del tutto fallibile tale metodo (l'esame del contenuto gastrico) per stabilire con la dovuta precisione l'ora della morte, tranne poche e ben circoscritte eccezioni.
E lo stesso consulente della parte civile, prof. I. , si è espresso in termini critici sul parametro in sè (sarebbe la tomba del medico legale) perché.. esaminato da solo assume una variabilità mostruosa...
Ora tali criticità diventano per la difesa insuperabili - con denunzia di travisamento della prova - nel caso in esame in rapporto alle incertezze sull'aspetto iniziale, la quantità e sulla stessa consistenza del reperto.
Circa la quantità, nella relazione preliminare consegnata al consulente della difesa il T. - che quel reperto ha rinvenuto in sede di autopsia - indica 200 cc mentre nella relazione finale ne indica 140/150 cc. Al perito Br. ne sono stati consegnati, secondo le sue affermazioni, circa 20 cc. Secondo il T. al perito ne vennero consegnati in realtà 35 cc perché erano state più volte ripetute le analisi istologiche e tossicologiche utilizzando porzioni del reperto originario. Sta di fatto che la quantità rinvenuta non può dirsi certa e tale dato influisce sulla persuasività dei risultati, data la entità dello "scarto".
Circa il colore in sede autoptica si parla di un induito cremoso bianco-verdastro.
Successivamente lo si definisce - nella relazione consegnata in bozza - materiale poltaceo di colore verdastro con frammenti di materiale alimentare parzialmente digerito di colore biancastro ed in quella definitiva materiale poltaceo di colore marroniccio con minuti frammenti biancastri con consistenza molle di materiale alimentare in fase di avanzata digestione. Il perito lo definisce di colore marrone chiaro e "francamente liquido".
Vi è dunque variazione descrittiva.
Circa la qualità si afferma nel ricorso che è incerta anche la identificazione di quanto ingerito a monte. Vero è che il perito concorda sulla presenza di "granuli di amido e materiale lipidico" ma non è detto che ciò derivi necessariamente dalla ingestione di piadina e latte. Il perito Br. si è espresso in termini di mera compatibilità dato che i granuli di amido sono presenti in vari alimenti (pasta, pane, patate) e il materiale lipidico può derivare anche da grassi animali o vegetali.
Anche in rapporto al tema della concentrazione di caffeina il perito ha esposto critiche sulla affidabilità di tale indicatore e ciò sia in rapporto al profilo quantitativo del contenuto gastrico che in riferimento alla mancata conoscenza del "momento di partenza" ossia del momento di assunzione del caffè.
Sul punto la valutazione della Corte (caffè per abitudine assunto dopo pranzo) suona come congetturale.
Peraltro vi è incertezza ulteriore circa l'omesso esame del contenuto intestinale e pertanto può solo dirsi che l'aver rinvenuto caffeina nello stomaco consente solo di affermare che R.C. in un momento imprecisato, prima della morte, ha assunto un alimento che la conteneva (così il perito).
Dunque, in sostanza, anche l'esame del contenuto gastrico - secondo la preferibile impostazione data al quesito dal perito dott. Br. - non consente, in realtà, di andare oltre il giudizio di compatibilità in tema di collocazione della data della morte al (SS) pomeriggio ma senza circoscrivere l'orario nello spazio indicato dalla Corte di Assise d'Appello, con tutto ciò che ne deriva in punto di sostegno di tale dato all'ipotesi di accusa, che andava ampiamente ridimensionato.
Si censura in particolare la sommarietà della motivazione con cui in sentenza si è ritenuta condivisibile l'impostazione data al tema dai consulenti di parte della pubblica accusa, vanificando l'opinione di quello stesso perito dott. Br. nominato dal giudice di primo grado allo scopo di dirimere il dubbio.
Ciò in violazione degli ordinari principi valutativi in tema di prova scientifica, più volte espressi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
La critica viene estesa alla ricezione delle conclusioni elaborate - sul tema della insorgenza e dimensione delle larve di ditterò - dal perito Va. , realizzata con metodo empirico ed approssimativo. Tali conclusioni hanno indotto lo stesso perito Br. ad aprirsi alla compatibilità della morte come avvenuta nel pomeriggio del giorno XX - prima del calar del sole - ma in realtà il perito entomologo Va. non ha lavorato sulle larve ma solo su riproduzioni fotografiche delle stesse.
Le larve erano state, infatti, distrutte dopo l'esame iniziale condotto dal prof. T. .
Ma non è questa l'unica criticità rilevata. Le temperature dei luoghi al momento del fatto sono state ricostruite ex post in modo del tutto approssimativo. Le larve erano state prelevate durante l'autopsia e congelate successivamente ad Ancona la mattina seguente (invece di essere subito bollite) con tempo di sviluppo non bloccato al momento della autopsia, il che può averne determinato un incremento di lunghezza, come riferito dallo stesso perito. È stato necessario rielaborare le immagini fotografiche e compiere altri esperimenti per ricostruirne, in via presumibile, le effettive dimensioni al momento della autopsia e le conseguenze circa il momento di colonizzazione.
Dunque le conclusioni del perito Va. , che indica nel pomeriggio del (SS) l'inizio della colonizzazione, prima che facesse buio per il tramonto del sole nella zona in cui è stato trovato il cadavere (dunque prima delle 17.00) - per la natura solo sperimentale del metodo seguito - non possono dirsi certe.
Nè vi è certezza, peraltro, circa il tempo necessario tra il decesso e tale "inizio di colonizzazione" essendovi plurime variabili incidenti. Peraltro la presenza di sangue avrebbe attirato le mosche anche in tempi relativamente rapidi, il che finirebbe con lo spostare l'evento morte in tempistica molto prossima alle ore 17.00 del giorno (SS) .
Del tutto insoddisfacente, pertanto, l'analisi di tali dati offerta nella sentenza impugnata che trascura le ampie criticità e le numerose variabili esposte dallo stesso perito ed approda ad una certezza che non può dirsi rispondente ai reali contenuti dell'istruttoria.
Anche in tal caso, pertanto, il vizio motivazionale sta nella estrema laconicità con cui la Corte aderisce alla prospettazione empirica del perito, senza alcuna valutazione critica del suo operato, pur prospettata come necessaria nei motivi di appello, su un punto essenziale della ricostruzione.
Al quarto motivo la denunzia di vizio motivazionale concerne il rilievo attribuito dalla Corte al reperto che ha evidenziato la presenza di DNA di P.S. sulla regione labiale della vittima.
Non si contesta la presenza del reperto biologico ma la lettura datane dalla Corte in tema di "indizio a carico".
Si tratta dell'unico reperto che riconduce all'imputato. Non è stato possibile identificare il materiale biologico, ed è rimasta l'alternativa saliva/pelle.
Non è stato chiarito se il sito del reperimento erano le labbra, i denti, il vestibolo buccale.
Restano aperte le ipotesi del bacio, del contatto tra labbra, del contatto mano/bocca o altro.
Soprattutto non è stato possibile stabilire "quando" il materiale in questione sia stato lasciato nella regione labiale della vittima. Sul punto si riporta stralcio delle dichiarazioni rese dal perito genetista che afferma la sostanziale impossibilità di "datazione" del momento in cui si è verificato il contatto per carenza di prove sperimentali affidabili e per la mancata identificazione precisa del materiale biologico. Lo stesso consulente del P.M. si era espresso in tali termini, sul piano scientifico.
Vi è pertanto un totale salto logico nella valorizzazione come indizio di tale elemento, non potendo il libero convincimento del giudice superare gli ostacoli posti dalle leggi scientifiche di settore.
Le osservazioni empiriche esposte in sentenza sono ampiamente fallibili e confutabili attraverso una molteplicità di ipotesi alternative che portano a ritenere il dato ininfluente, potendo anche essersi depositato il DNA salivare in virtù - ad esempio - dello scambio di una bottiglietta d'acqua o di una sigaretta e non essendovi alcun elemento idoneo, in fatto, a convalidare - tra le tante - l'ipotesi della coincidenza temporale tra il rilascio del DNA e il momento del delitto.
La motivazione è dunque - su tale aspetto - manifestamente illogica. Al quinto motivo la denunzia di vizio motivazionale concerne l'affidamento operato dalla Corte nella ricostruzione delle modalità del fatto operata dai consulenti tecnici del PM.
Si contesta, in particolare, il metodo seguito per ritenere corretta la "sequenza lesiva" indicata dai consulenti.
Nulla, in realtà, consente di convalidare la dinamica dell'aggressione secondo le ipotesi formulate dai consulenti (in particolare l'inizio della aggressione da tergo) e lo stesso perito Br. ha affermato che.. non è possibile ricostruire la successione delle ferite.. limitandosi a convalidare la sola ipotesi per cui la donna è stata effettivamente uccisa in quel luogo ed è stata colpita mentre si trovava all'impiedi con pantaloni, collant e slip abbassati fin sotto le ginocchia che ha opposto resistenza e si è poi adagiata sul fianco destro.
La motivazione trascura i contenuti peritali ed aderisce in modo sostanzialmente immotivato alle opinioni espresse dai consulenti, trasformandole in realtà dei fatti in modo del tutto illogico. Tra l'altro viene del tutto trascurato - in tale ricostruzione - il dato obiettivo rappresentato dalla infiltrazione emorragica alla fronte (dovuta, probabilmente, ad un pugno) che neanche i consulenti riescono ad inserire in modo logico nella dinamica di aggressione, formulando più di una ipotesi.
In ogni caso tali circostanze di fatto risultano neutre in rapporto alla identificazione dell'autore dell'omicidio nella persona di P.S. .
La sola significativa potrebbe - in astratto - essere considerata quella del volontario denudamento parziale della donna, ma il processo non ha offerto la prova delle ragioni per cui ciò sia accaduto e restano possibili ipotesi alternative.
L'ipotesi del bisogno fisiologico è rimasta tale ed è contraddetta dal fatto che alle ore 13.30 la R. , al momento della conversazione telefonica con la madre era in bagno, dunque non è logico ipotizzare l'insorgenza di tale bisogno in tempi così ravvicinati;
la R. aveva molto a cuore l'igiene e la pulizia e difficilmente, se del caso, avrebbe compiuto simile operazione all'aperto. L'ipotesi alternativa - non contraddetta da alcuna evidenza contraria - è che la R. si sia denudata non volontariamente ma perché minacciata da un assalitore estraneo, magari armato. Sul punto, la sola obiezione rappresentata dalla riscontrata "integrità" del trucco non appare logica, posto che non possiede reale forza antagonista dell'ipotesi stessa.
Al sesto motivo la denunzia di vizio motivazionale concerne la valutazione della prova testimoniale relativa alla mancata conferma della presenza di P.S. a (SS) tra le
14.30 e le 15.30 del giorno (SS). In premessa si rammenta che sul tema vi è stata diversa valutazione del contributo dichiarativo - tra decisione di primo e di secondo grado - in particolare per quanto riguarda il teste Ra.Al. . Da ciò è derivata la modifica sostanziale del contenuto delle due decisioni circa un punto fondamentale, rappresentato dall'avvenuta "permanenza" o meno, quel pomeriggio, di R.M. in (SS) con P.
.S. e la piccola V. , sino alle ore 14.45 circa, quando si allontanava volontariamente, come riferito dal P. .S. . In ogni caso, limitando l'analisi al contenuto della decisione impugnata, la difesa del ricorrente evidenzia che la Corte territoriale ha ritenuto attendibili e convergenti le deposizioni dei numerosi soggetti - presenti quel giorno sul pianoro - che hanno escluso o comunque "non ricordato" la presenza del P. .S. (e inizialmente della R. ) nella zona delle altalene, senza considerare in modo adeguato i numerosi rischi di errore che erano stati evidenziati nei motivi di appello.
In via generale, si evidenzia che, pur essendo stata operata richiesta di definizione del processo con rito abbreviato ciò non esclude che gli atti di indagine di tipo dichiarativo - seppur non viziati sul piano formale - debbano essere valutati con particolare prudenza in rapporto alle modalità - sia pure unilaterali - della loro formazione o ad altre circostanze di fatto incidenti potenzialmente sulla affidabilità dei ricordi.
Il caso in esame, si caratterizza infatti:
a) per la cattiva qualità del metodo di redazione degli atti, non essendo state verbalizzate le domande rivolte alle persone informate dei fatti ed essendo stata sovente adottata una tecnica di verbalizzazione "cumulativa" che impedisce di comprendere la qualità del ricordo individuale e in taluni casi la sua stessa provenienza (ciò è accaduto anche nel caso delle testi Fi. - M. ,
molto valorizzate nelle due decisioni);
b) per le negative influenze massmediatiche avendo avuto il caso una "dimensione televisiva" che ha di certo alimentato tendenze al protagonismo e meccanismi di influenza reciproca nella rielaborazione dell'accaduto, contribuendo a confondere ulteriormente la dimensione individuale del ricordo con quella collettiva;
c) dal frequente "riascolto" di alcuni testi, il che non esclude che - in perfetta buona fede - talune variazioni dei contenuti siano frutto di una volontà di compiacere il soggetto interrogante, influenzata da suggestioni correlate alla gravità dell'accaduto. Tali aspetti solo formalmente sono stati presi in considerazione dalla Corte di secondo grado, che ha finito per applicarne le ricadute esclusivamente alla deposizione del teste Ra. .Al. , unica favorevole alla tesi difensiva. Quanto alle singole deposizioni, si afferma che:
- Gi.Se. , ritenuto importante teste a carico (anche in rapporto all'orario e a luogo che attraversò), è stato in realtà ascoltato solo in data 31 maggio 2011, a distanza di un mese e mezzo dai fatti, con elevato rischio di influenza massmediatica sul ricordo. Inoltre costui, che in quel momento andava alla ricerca del figlio, si è espresso in termini non certi... la mia attenzione non veniva attratta dalla presenza in quel posto di alcuna persona, ne' adulti, ne' bambini, ma non posso esserne certo in maniera assoluta... Si deduce pertanto travisamento della prova, trattandosi di affermazione non idonea a sorreggere il percorso motivazionale;
- A.B. , G.C. , Ca.Be. ,
B.A. , Ma.Fr. e Gi.Al. (il gruppo di studenti) non hanno reso informazioni da porsi a fondamento della ricostruzione in modo acritico, così come avvenuto, e ciò in ragione del ritardo nella loro escussione (anche qui con possibili contaminazioni del ricordo) nelle frequenti espressioni di mancata certezza sulla presenza o meno di altre persone nella zona delle altalene e dei dubbi circa l'esattezza dell'orario di permanenza in zona da costoro indicato, non fugati dal riferimento agli orari delle foto scattate dall'A. (che riportano le ore 15.13 e 15. 21 ) posto che non è stata in realtà operata verifica del corretto funzionamento del cellulare (solo riferito dal teste ma non constatato, perché nel frattempo l'apparecchio si era guastato). Vengono altresì esaminate le modalità valutative delle dichiarazioni rese dai testi Ba.Ma. e Sp.Em.
(anch'esse poste a fondamento della ritenuta falsità dell'alibi). La Corte di secondo grado le valuta in modo acritico non tenendo conto, anche in tal caso, del tempo trascorso dai fatti (sono stati escussi solo in data 9 giugno 2011), degli altri punti critici già evidenziati in via generale (influenza massmediatica, verbale simultaneo) e di talune incertezze espressive di cui si da conto nell'atto.
Ed ancora, analoghe critiche vengono rivolte al mancato vaglio critico del testimoniale rappresentato da Fi.Ro. e
M.U. . La Fi. si attiva, sulla base degli appelli televisivi, per rendere la sua versione e già questo è motivo di inaffidabilità. Il tempo decorso dai fatti è consistente, vi sono talune incertezze espressive trascurate.
Analoghe critiche vengono formulate in rapporto alla acritica ricezione del contributo degli ulteriori testi attestanti il "non ricordo" circa la presenza di P.S. sul pianoro.
Sempre in tale motivo si critica altresì l'irrilevanza del "riconoscimento" operato da parte del P.S. di numerosi soggetti che hanno deposto in quanto presenti sul pianoro. La Corte ha affermato che essendo il P.S. comunque giunto, con la piccola V. in quella zona intorno alle 15.30, l'avvistamento di detti soggetti non può essere ritenuto significativo.
In ciò però la Corte non ha valutato che le persone indicate dal P.S. - tra cui i coniugi Ba. - Sp. o i ragazzi che giocavano a pallone non hanno riferito di aver notato il P.S. .
È stato dunque adoperato - senza reale giustificazione - un diverso metro, posto che il P.S. è stato ritenuto complessivamente inattendibile a differenza di detti testi, reputati attendibili.
In altre parole, la Corte di secondo grado ha tratto certezza - circa l'assenza del P.S. dal pianoro sino alle 15.30 - da un complesso di dichiarazioni in realtà infarcito - come è normale che sia - da insicurezze, posto che i soggetti presenti in quel momento sul pianoro ben potevano, in realtà (come da qualcuno riferito) non aver prestato alcuna attenzione alla presenza o assenza di una coppia con un MB nella zona delle altalene. Solo a seguito dell'accaduto, le probabili contaminazioni conoscitive hanno indotto i soggetti in questione a riferire in perfetta buona fede, una sensazione più che un effettivo ricordo negativo.
Tale limite è stato del tutto ignorato dalla Corte, pronta invece ad evidenziarlo nelle ipotesi di deposizioni favorevoli all'imputato come quella del teste N.D. , che pur non dicendosi del tutto certo ha affermato di aver "notato qualcuno", in quel tempo, nella zona delle altalene (con la coda dell'occhio). Analogamente, è stato ritenuto non decisivo il possibile elemento a discarico rappresentato dalla deposizione del Co.En. . La vedetta Co.En. - secondo la Corte di merito - si era, quel giorno, più volte distratta mentre era in corso l'esercitazione e pertanto è possibile che non abbia notato il transito della vettura del P.S. (non ha pacificamente notato il transito di una diversa auto, vista dalle altre vedette nel tardo pomeriggio dello stesso giorno).
Si evidenzia, sul punto, una contraddizione interna, atteso che il "non ricordo" espresso dai testi presenti sul pianoro è stato interpretato come univoco elemento a carico mentre la deposizione del Co.En. - possibile elemento a discarico - è stata reputata ininfluente.
In ogni caso, si ritiene di individuare uno specifico vizio nella valutazione di "inattendibilità" che la Corte di secondo grado elabora nei confronti del teste Ra.Al. , data la variazione del giudizio rispetto a quanto apprezzato dal GUP operata senza il "riascolto" del teste ed in modo sostanzialmente immotivato. Le prime dichiarazioni del Ra.Al. sono state raccolte la sera stessa della scomparsa ((SS) ) e dovevano pertanto essere ritenute maggiormente attendibili (e sono quelle favorevoli alla tesi difensiva).
Vengono ribadite anche successivamente e vengono riportate - in larga misura - nel testo del ricorso.
L'orario riferito dal Ra.Al. è quello delle 14.50 circa - quando nota la presenza della coppia (lui con pantaloncini corti) e della MB nella zona delle altalene ed è pertanto del tutto sovrapponibile alla narrazione del P.S. .
La conferma della narrazione viene fornita più volte. La Corte, nel tentativo di giustificare l'abbandono di tale elemento in chiave ricostruttiva, afferma da un lato che il Ra.Al. può essere stato suggestionato dalle immagini televisive di M. , dall'altro che quanto al P.S. ed alla
"scena" può essere stato suggestionato da ciò che era accaduto una settimana prima in ciò contraddicendosi.
Inoltre i rilievi sulla fallibilità dell'orario e sul contegno espressivo tenuto dal Ra.Al. in sede di accesso al chiosco in compagnia del B.F. non appaiono decisivi. Quanto all'orario, potrebbe trattarsi di errore scusabile e dunque non influente;
quanto alla risposta data dopo la scomparsa della donna, è evidente che in quel momento il Ra.Al. veniva interpellato non su quanto avvenuto in precedenza (quando la donna era col marito) ma su quanto avvenuto dopo. La risposta negativa, pertanto, si riferisce ad un "non averla vista" negli ultimi minuti, non in precedenza.
In ogni caso, vi è violazione non solo di parametri logici, sin qui illustrati, ma anche di profili giuridici e procedurali. Si citano, sul punto, gli approdi cui è pervenuta la CEDU (sentenza Dan/AV del 2011) in tema di obbligatoria riassunzione della fonte orale in secondo grado lì dove vi sia variazione del giudizio di attendibilità di un teste "influente" nella economia della ricostruzione.
Il principio andrebbe applicato anche in ipotesi di giudizio abbreviato, data l'esistenza del potere di ampliamento ex officio del quadro probatorio e, in ogni caso, anche tale aspetto dimostra l'esistenza di una precarietà del giudizio di inattendibilità espresso.
Al settimo motivo la denunzia di vizio motivazionale concerne la valutazione dei risultati degli accertamenti sulle celle telefoniche. La localizzazione del cellulare di M. come presente nel luogo del delitto ((SS) ) già alle ore 14.53 e 14.56 (le chiamata senza risposta della Vi.So. ) non è assistita da alcuna certezza scientifica.
È noto che la "gestione di una chiamata" da una "cella" piuttosto che da un'altra "cella" contigua è influenzata da più fattori tecnici (funzionamento della rete, volume di traffico esistente al momento della chiamata) e pertanto la localizzazione in tal modo operata è di per sè incerta.
Una cella può infatti estendere il suo funzionamento sino a coprire più luoghi e sono possibili e frequenti le sovrapposizioni. Nel caso in esame sono ben tre le celle che servono la zona di (SS) (quelle con finale 451, finale 390 e finale 494) ma due di queste - la 451 e la 390 - agganciano anche parti del pianoro di (SS) .
Non assume alcuna decisività, pertanto, il fatto che le chiamate della Vi.So. siano state gestite dalla "451" posto che tale cella copre in prevalenza (SS) ma anche una parte del pianoro di (SS) .
La conseguenza, dunque, non può essere quella patrocinata dalla Corte, posto che il preteso "indizio" manca del suo requisito "di base" ossia della certezza.
La prova empirica svolta non fornisce alcuna affidabilità posto che sarebbe stato necessario "ricreare" tutte le variabili incidenti all'epoca delle chiamate del (SS), ivi compreso il volume di traffico in quel momento, che influenza il comportamento della "stazioni radio base".
Non possono dunque trarsi le conseguenze indicate in sentenza, frutto di scelta del tutto arbitraria da parte della Corte, adottata allo scopo di rafforzare in modo illegittimo la coerenza della ricostruzione operata.
All'ottavo motivo la denunzia di vizio motivazionale concerne la valutazione degli esiti delle ricerche di R.M. svolte con l'ausilio del cane molecolare P. .
Ad avviso della difesa del ricorrente la Corte di merito erra nel definire il cane inaffidabile, sulla base di una verifica empirica poco rigorosa.
In subordine, anche l'ipotesi - espressa in sentenza - che le eventuali tracce "fiutate" dal cane P. sul pianoro di (SS) e nei pressi del monumento ai caduti fossero quelle lasciate sul posto da M. otto giorni prima (e non il pomeriggio del (SS)) è illogica.
Tale ipotesi - pure in astratto sostenibile - non coincide con il racconto fornito da Vi.So. della gita del giorno (SS), elemento non valutato in sentenza, che viene illustrato nel ricorso. Il cane non si è diretto vero la "scorciatoia" indicata dalla Vi.So. come percorsa il XX insieme alla R. ma, in modo deciso (e per ben tre volte), sulla strada asfaltata che porta in direzione del monumento ai caduti, pertanto in un luogo diverso da quelli percorsi dalla R. e dalla Vi.So. il giorno (SS). La traccia seguita doveva pertanto indirizzare la valutazione della Corte verso la conferma della presenza sul pianoro della R. in data (SS), come riferito dal P. .
Vi è incompletezza rilevante della valutazione.
Al nono motivo la denunzia di vizio motivazionale concerne la valutazione in chiave indiziante delle condotte tenute dal P. .S. dopo la scomparsa della moglie.
Si contesta, per tutto quanto sinora esposto, il giudizio di "falsità" dell'alibi del P.S. , ricostruito in via indiziaria sulla base di elementi incerti ed aperti ad ipotesi alternative.
Quello del P.S. , peraltro, non è tecnicamente neppure un alibi, ma semplici dichiarazioni extraprocessuali unite a comportamenti tenuti all'atto della "scomparsa" della moglie. Vi è dunque un errore metodologico che inficia la validità del ragionamento probatorio.
Vengono valorizzati in modo del tutto illogico gli stati emotivi del P.S. , preoccupato per l'improvvisa scomparsa della R. così come viene letto l'intero comportamento tenuto dall'imputato come tentativo di sviare le indagini attraverso l'omesso riferimento alla perdurante esistenza della relazione extraconiugale con la Pe.Lu. e le altre condotte elevate ad indizio a carico.
Si tratta di elementi non univoci, ne' gravi, ne' concordanti, che ben si prestano a letture alternative.
Al decimo motivo la denunzia di vizio motivazionale concerne la ricostruzione dell'ipotetico movente, individuato nella relazione intrattenuta dal P.S. con la Pe.Lu. .
La difesa evidenzia la pluralità di ipotesi ricostruttive che si sono affacciate - sul tema - nel corso del procedimento, dato di per sè indicativo della precaria base cognitiva posta a fondamento delle diverse tesi.
La sentenza di appello torna alle "origini" avendo individuato la causa scatenante nella progressione della relazione con la Pe. .Lu. e nell'atteggiamento ultimativo tenuto da costei, alimentato dalle falsità e dalla ambivalenza dello stesso imputato. Si valorizza in chiave accusatola il silenzio serbato sulla relazione e l'invito rivolto alla Pe.Lu. - già il 19 aprile - a
"cancellare tutto", implicante per la Corte la consapevolezza dell'accaduto e la possibile rilevanza a carico dei dati che comprovavano l'intensità della relazione.
Per la difesa in tali condotte non è rinvenibile, sul piano logico, alcuna valenza indiziante.
Si tratta di un goffo tentativo, destinato al fallimento e in larga misura concordato con gli stessi familiari della moglie, quando costei era appena scomparsa, la mattina del (SS). La Corte sminuisce il valore della conversazione intervenuta tra P.S. e R.G. , da quest'ultimo riferita, e non la valuta integralmente.
Era in virtù di quel "patto" che la circostanza della relazione con la Pe.Lu. non era stata, nella fase iniziale, svelata agli inquirenti e non può pertanto porsi tale circostanza come elemento a carico.
Si contesta altresì la ricostruzione del contenuto della relazione, operata attraverso il recupero delle comunicazioni via internet. Tali contenuti sarebbero stati oggetto di un vero e proprio travisamento, attraverso una considerazione parziale degli stessi. Il rapporto viveva di comunicazioni più che di incontri, tanto che l'ultimo incontro fisico si era verificato nel mese di gennaio. Il P.S. , in tale ambito, non era nuovo a promesse non mantenute e pertanto nulla autorizza a credere che la "scadenza" della pasqua in costiera amalfitana era stata vissuta realmente dall'imputato come un impegno da rispettare.
In realtà, la sequenza dei suoi comportamenti porta a ritenere che anche in tal caso il P.S. si sarebbe sottratto, salvo poi cercare di giustificarsi con la Pe.Lu. .
Ciò appare confermato da tutte le deposizioni rese da parenti ed amici che hanno descritto la coppia come in una fase serena della vita coniugale.
M. era serena anche in data (SS) durante la conversazione con la madre delle ore 13.30, circostanza (asseverata anche dalla normalità della giornata, con visita medica cui la stessa si era sottoposta in compagnia del marito) che porta ad escludere una reale volontà del P.S. di assecondare le richieste della Pe.Lu. e porta a ritenere confermata una lineare condotta tenuta in ambito familiare.
Alcuni giorni prima del fatto i due coniugi avevano avuto un rapporto sessuale come confermato dagli esiti medico-legali. Dunque la "pressione emotiva" di cui parla la Corte d'Appello non trova alcun riscontro nell'istruttoria e viene affermata sulla base di un vero e proprio salto logico.
Al più il P.S. poteva essere preoccupato per le condotte successive della Pe.Lu. nel caso in cui l'appuntamento di XXXXXX fosse stato - anche in tale occasione - disertato.
Ma ciò non consente di ipotizzare come sussistente il "movente" di un omicidio così tragico.
Nel suo passato non vi è riferimento alcuno a scatti d'ira, perdita di controllo, aggressività fisica nei confronti della moglie o di altri.
L'esistenza del dolo d'impeto implica che più di causale debba parlarsi di "occasione".
La Corte di secondo grado ipotizza che tale "occasione" sia insorta in modo imprevisto a causa di un litigio correlato al "tema Pe. .Lu. ".
Tuttavia tale ipotesi, oltre ad essere del tutto sfornita di dati storici a sostegno, mal si concilia con la ritenuta esattezza della prova generica che vede la R. denudarsi volontariamente per espletare il bisogno fisiologico proprio nel corso di una simile condizione. I dati sono tra loro inconciliabili e la sentenza è sul punto contraddittoria.
All'undicesimo motivo la denunzia di vizio motivazionale concerne la valutazione della tempistica di realizzazione dell'azione omicidiaria, in rapporto alle emergenze istruttorie. La difesa rievoca la tempistica indicata in sentenza, evidenziata in parte narrativa.
Evidenzia che la Corte di secondo grado non scioglie il nodo in modo espresso sulla possibile ubicazione del P.S. quando costui, alle 15.26 fa il primo tentativo di chiamata alla moglie. Il giudice di primo grado, avendo optato per la "sosta" della coppia al pianoro di (SS) , aveva addirittura ipotizzato che P.S. chiama alle 15.26 la moglie dal luogo del delitto (opzione obbligata in rapporto ai tempi di trasferimento in (SS) ) così rischiando di essere clamorosamente scoperto.
Ragioni tecniche hanno impedito di conoscere la cella di aggancio di questa chiamata ma è del tutto evidente che - pur volendosi per ipotesi ritenere P.S. l'autore del fatto - la telefonata venne fatta dalla zona di (SS) , ove l'imputato ha affermato di trovarsi a quell'ora.
Dunque se i due, in ipotesi, sono andati direttamente a (SS) partendo alle 14.20 sarebbero arrivati sul posto alle 14.40 e, considerando il tempo di percorrenza successivo tra il punto in questione e il XXXXXXX, alle 15.15 e non oltre il P.
.S. doveva necessariamente ripartire.
In un tempo massimo di 35 minuti - a tutto voler concedere - la Corte ritiene possibile la consumazione dell'azione delittuosa, l'eliminazione dalla sua persona delle tracce di quanto avvenuto, il nascondimento dell'arma del delitto.
Tuttavia la Corte non tiene conto:
- del tempo necessario alla insorgenza del litigio tra i due, dalla stessa Corte di secondo grado individuato come necessario antecedente causale di un'azione criminosa altrimenti inspiegabile;
- della successiva necessità della donna di espletare il bisogno fisiologico, tempo che necessariamente va sottratto alla ipotetica dinamica criminosa;
- del tempo di agonia della vittima (pari a diversi minuti, come stimato in sede di perizia) posto che se davvero l'aggressore aveva tale obiettivo non si sarebbe allontanato prima.
L'operazione di "ripulitura", di certo avvenuta, in virtù della totale assenza di segni ricollegabili al delitto (nessun graffio, nessuna traccia di sangue) quando l'imputato si reca al bar "(SS) " non può essere stata così breve dato lo strumento adoperato per colpire la vittima, che peraltro era in movimento e nella fase iniziale ha pacificamente cercato di difendersi. Le decisioni di merito offrono sul punto, soluzioni variabili e incoerenti, sino a valorizzare la deposizione della Ga. .Vi. sull'utilizzo della lavatrice da parte del P.
.S. nella notte tra il giorno (SS) .
Ma non è chiaro se - a questo punto - l'opzione di accusa si sostanzia nell'aver "gettato via" l'eventuale tuta militare in goretex indossata per aver commesso il delitto o nell'averla riposta in auto nello zaino (con il rischio di essere scoperto) per poi lavarla in lavatrice.
In entrambi i casi si tratta di congetture, non sostenute da alcun dato obiettivo o logico.
Il luogo del crimine è stato ampiamente esaminato già il giorno XX e nulla è stato trovato di ricollegabile alla persona del P.S. .
Del tutto illogica è l'ipotesi di un suo nuovo accesso sul posto a ricerche in corso, potendo il cadavere essere scoperto in qualsiasi momento.
Del resto la stessa ipotesi del "cambio di abito" del P. .S. una volta giunto in (SS) , ove avrebbe indossato la tuta in goretex poi occultata è del tutto congetturale e priva di ancoraggio dimostrativo.
Nessun elemento a carico è realmente evincibile dalle dichiarazioni dei testi che ebbero ad aprire il cofano della vettura. La realtà è che a fronte di accertamenti di fatto negativi (ispezione della vettura con il luminol del 22 aprile) ci si sforza di renderli "compatibili" con l'ipotesi di partenza, violando i canoni legali di valutazione.
Il tempo stimato dalla Corte di secondo grado, specie ove lo si ricolleghi al dolo d'impeto ed alla insorgenza imprevista di una discussione non appare sufficiente a realizzare - con freddezza inversamente proporzionale alla agitazione mostrata da P. .S. al XXXXXXX e valorizzata in altra parte della decisione - tutte le operazioni che sarebbero state necessarie. Al dodicesimo motivo la denunzia di vizio motivazionale concerne la ritenuta assenza di tracce che sul luogo del delitto potessero correlare l'azione a soggetti diversi dall'imputato, nonché la ritenuta inutilità di procedere ad ulteriori verifiche peritali. La difesa rievoca il tipo di tracce potenzialmente utili a svelare la presenza sul posto di soggetti diversi dal P.S. e dalla vittima (le tracce del pneumatico incompatibili con la vettura del P.S. , le impronte di scarpe definite di "piccole dimensioni" macchiate di sangue, i due brillantini e la perlina, il materiale biologico in particolare relativo a soggetto di sesso femminile rimasto non identificato e rilevato in tamponi sub- ungueali, le formazioni pilifere, le impronte di un indumento insanguinato sulla coscia della vittima).
La Corte ritiene poco significative le risultanze diverse da quelle biologiche (tracce di pneumatico, brillantini ed altro) dato l'alto tasso di "inquinamento" della zona frequentata da coppiette, cacciatori di funghi, militari.
Anche se tale aspetto può dirsi reale circa il rischio di contaminazioni, così non è - anzitutto - per le tracce biologiche. Non tutti i reperti sono stati comparati con i campioni di riferimento per escludere la presenza di soggetti terzi, specie per quanto riguarda il numero 135-8 e 135-15, reperti cui si fa espresso riferimento nel ricorso.
Inoltre, non può dirsi esaustiva la motivazione resa sul tema delle impronte delle calzature lasciate sul camminamento del chiosco. Quelle calzature erano macchiate dal sangue della vittima ed erano dunque per forza di cose indossate dall'autore del fatto. Il rigetto della richiesta di perizia non trova giustificazione alcuna ne' logica ne' giuridica.
La Corte ha riconosciuto trattarsi di calzature ma ha ritenuto inutile la perizia (per stabilirne almeno tipologia e dimensioni) per la limitata estensione della traccia.
L'analisi più approfondita delle "tacchettature" poteva invece assumere valenza di prova a discarico, lì dove ne fosse derivata la inconciliabilità con il tipo di scarpe ginniche calzate dal P.S. (peraltro già esaminate con esito negativo) o in rapporto alla misura.
Inoltre, sommaria ed illogica è la valutazione circa le "zigrinature" rinvenute sulla coscia destra della vittima. È certo che trattasi di tracce prodotte per contatto di una superficie sporca di sangue con una (la pelle della donna) priva, in quel punto, di sostanza ematica.
Contatto che in via solo probabilistica il perito ha ritenuto di collegare al meccanismo di chiusura "zip" del giubbino indossato da R.M. , rimasto aperto ed imbrattato di sangue.
Per la difesa tale indicazione non era appagante, posto che le strisce risultano visibili su entrambe le cosce e potrebbero essere state determinate dal polsino dell'indumento utilizzato dall'aggressore (non il P.S. , che indossava pantaloncini corti e maglietta a mezze maniche).
La Corte territoriale ha rigettato la richiesta di perizia, limitandosi a richiamare l'opinione del perito senza tener conto della sua alta ipoteticità e non considerando che la sede non era solo quella della coscia destra.
La motivazione del diniego è dunque solo apparente.
Si torna, poi, sul brillantino e sulle perline, affermando che il brillantino di colore giallo era certamente sulla (o nella) scarpa della R. - a differenza di quanto ritenuto dalla Corte - perché "imbustato" dal medico legale insieme alla scarpa destra in occasione della svesZIne del cadavere. Non si trattava, pertanto di un oggetto presente nella zona attigua, altrimenti avrebbe avuto altra sorte in sede di repertazione.
Stessa discorso per una perlina trasparente imbustata unitamente alla scarpa sinistra.
Vi è pertanto denunzia di sostanziale travisamento delle risultanze probatorie, posto che tali "accessori" dovevano essere diversamente considerati in rapporto alla "sede" del loro rinvenimento. Al tredicesimo motivo la denunzia di vizio motivazionale (inclusa la mancanza di motivazione) concerne l'affermazione di responsabilità per il reato di vilipendio del cadavere e le ragioni poste a sostegno.
Sul punto, vi è assoluta mancanza di indizi.
Alla base della condanna viene posta una mera considerazione di ordine logico relativa all'ipotetico "interesse" dell'autore del fatto a depistare le indagini.
A ciò non si unisce alcun dato dimostrativo ma una semplice verifica di "compatibilità", peraltro smentita da una serie di dati istruttori.
Si tratta, per la difesa del ricorrente, di un vero e proprio "deserto probatorio".
La considerazione logica esposta dalla Corte è contrastata con considerazioni di analoga matrice: il cadavere poteva essere scoperto subito, trattandosi di zona frequentata da militari, coppiette, escursionisti ed inoltre il rischio di essere scoperti - tornando sul posto a ricerche in corso - era elevatissimo.
Se è vero peraltro che le "lesioni figurate" sono state inferte almeno un'ora dopo la morte, non è possibile collocare temporalmente il rientro in loco del P.S. , come si è cercato di fare nelle due decisioni.
Vengono, sul tema, ripercorsi gli spostamenti del P. .S. sia nel pomeriggio del giorno (SS) che nella intera giornata del XX e nella mattinata del XX.
Si ricorda che il giorno (SS) dopo aver lasciato "intorno alle 11.00" R.M. sul pianoro di (SS) , il P.
.S. fa la lunga conversazione telefonica con la Pe.
.Lu. tra le 11.21 e le 11.46 agganciando la "cella" che serve (SS) e successivamente si reca in caserma dove viene visto già intorno alle 12.00.
Successivamente è sempre visto in caserma sino alle 19.00 per poi raggiungere i parenti della moglie a (SS) .
Nella sua abitazione vi erano i parenti della moglie con cui ha dormito sia la notte tra il (SS) che la notte tra il (SS), senza mai uscire.
La mattina del giorno XX va con i parenti della moglie a (SS) intorno alle 9.30, da qui si allontana ed alle 11.15 è certa la sua presenza presso l'abitazione in (SS) dove riceve il capitano dei carabinieri D. .
Vi sono solo due momenti in cui il P.S. può
definirsi "solo" (quando ne approfitta per chiamare la Pe. .Lu. il giorno 19 e quando rientra in (SS) la mattina del XX perché riceve il capitano D. ).
Da qui la "congettura" che in uno di questi due momenti, anche approfittando della sua conoscenza dei luoghi, il P. .S. sia potuto tornare sul posto per alterare il cadavere (non solo con le lesioni figurate ma con gli altri oggetti rinvenuti, siringa, laccio..).
La sentenza impugnata indica come momento "preferibile" quello del giorno XX.
In ciò tuttavia non tiene conto del fatto che la lunga telefonata con la Pe.Lu. , sino alle 11.45 è stata fatta da
(SS) (aggancio della cella) ed a quel punto mancano i tempi utili per portarsi prima a (SS) e successivamente in caserma (intorno alle 12.12- 20 ), anche considerando che quel giorno c'era il giuramento delle allieve, come si è detto, ed era difficile trovare il parcheggio in caserma.
La mattina del XX il P.S. conversava al telefono da
(SS) prima con il cap. D. (fino alle 9.03) e successivamente con la sorella a partire dalle 9.37 e per circa 15 minuti.
Dunque l'eventuale raggiungimento della zona del delitto non può essere avvenuto in tale fase, ma solo successivamente e prima del rientro in (SS), di certo avvenuto (perché c'è una ulteriore conversazione con il Pa.Ra. che aggancia (SS)) alle 10.35.
Ma la conversazione tra P.S. e la sorella è
terminata alla 9.52 ed il P.S. era ancora a (SS)
(da qui l'irrilevanza della peraltro incerta deposizione del teste S. che incrocia un'auto utilitaria che scendeva dalla zona di XXXX alle 9.45 circa) a quell'ora, il che rende negativa la verifica di compatibilità se, come detto, alle 10.35 si trovava già a (SS).
I tempi disponibili, in astratto, sono in concreto troppo brevi, anche considerando che il P.S. doveva, in ipotesi,
pur sempre reperire e portare con sè gli strumenti utilizzati per realizzare la condotta di vilipendio.
Va inoltre evidenziato che la Corte trascura un dato di estremo rilievo, rappresentato dal fatto che qualcuno è - di certo - stato sul posto (e non può essere il P.S. ) alle ore 7.39
del giorno (SS) ed ha raccolto ed acceso l'apparecchio cellulare di R.M. .
Non si comprende, sul punto, perché la Corte ritiene del tutto "slegata" tale circostanza dal vilipendio del cadavere, posto che anche l'accensione del telefono potrebbe essere stata funzionale alla operazione di depistaggio.
Si tratta di evidenti vuoti motivazionali, non colmabili attraverso la pretesa valorizzazione della frase captata.. non ho toccato nien., in realtà subito corretta dal P.S. in..non ho toccato nessuno, che non può essere razionalmente riferita a tale segmento della condotta delittuosa.
Al quattordicesimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa e correlato vizio di motivazione. La Corte motiva ex novo sulle aggravanti, data la totale assenza di motivazione del primo giudizio.
Quanto alla minorata difesa si richiamano le modalità del fatto e l'inizio dell'aggressione da tergo, con la vittima parzialmente impedita nei movimenti a causa dei pantaloni abbassati. Si deduce che, tuttavia, vi è incompatibilità tra l'approfittarsi di una situazione estranea alla volontà dell'agente ed il dolo d'impeto.
Vi sarebbe sul punto vizio in diritto per assenza del necessario coefficiente psicologico della ritenuta aggravante. Al quindicesimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della crudeltà e correlato vizio di motivazione.
La Corte ritiene che tale aggravante sia configurabile in rapporto al numero delle lesioni ed alla circostanza che la vittima è morta per dissanguamento, dopo alcuni minuti di agonia.
Ciò tuttavia non può integrare l'aggravante in parola essendo necessario - per costante interpretazione della norma - riscontrare un quid pluris, sofferenze che esulino dal normale processo di causazione dell'evento.
Vengono indicati diversi precedenti relativi a decisioni emesse da questa Corte di legittimità.
Il ritenuto dolo d'impeto esclude che il numero dei colpi possa essere ascritto ad un atteggiamento volontaristico diverso ed ulteriore rispetto a quello di determinare la morte. Nè può assumere rilievo la contrastante considerazione per cui la vittima non venne finita con un colpo decisivo.
Al sedicesimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e correlato vizio di motivazione.
La Corte non individua alcun dato positivo cui ancorare la valutazione, pur essendone stato prospettato più di uno in punto di personalità, vita anteatta e quant'altro. Il diniego valorizza esclusivamente le modalità del fatto e finisce con l'attribuire rilievo alla mancanza di confessione, in contrasto con la logica del sistema penale.
La motivazione è dunque viziata sia in fatto che in diritto.
5. La difesa del ricorrente ribadisce le argomentazioni qui sintetizzate con memoria depositata in data 22 gennaio 2015. Si ribadisce, in primis, la particolare incidenza dei vizi motivazionali denunziati in tema di valutazione della prova scientifica (ricostruzione dell'ora della morte - rilievo attribuito alla presenza del DNA del P.S. nella zona labiale della vittima). Vengono su tale aspetto sintetizzate le doglianze e si sottolinea, in particolare, che la Corte di secondo grado ha dato rilievo - in taluni punti - a sperimentazioni (perizia Va. ) o a personali opinioni del consulente dell'accusa (tempi di permanenza del DNA) prive in entrambi i casi di rigore scientifico. Si ricordano altresì le critiche in punto di modalità di valutazione della prova testimoniale circa la presenza o meno del P.S. in
(SS) tra le 15.00 e le 15.30 del (SS) e quelle, in diritto, sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della crudeltà.
6. La difesa delle parti civili ha depositato - a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Mauro Gionni - memoria in data 22 gennaio 2015.
Nell'atto si prospetta la inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato. Si contesta, in via generale, lo stesso inquadramento del rapporto tra le due decisioni di merito contenuto nel ricorso dell'imputato. In realtà si tratta di una "doppia conforme", essendo comune l'esito del giudizio in punto di accertata colpevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Le divergenze tra le due decisioni riguardano taluni punti della ricostruzione indiziaria ma da ciò non deriva alcuna intrinseca debolezza della affermazione di responsabilità.
La prova indiziaria a carico è stata vagliata in ogni suo aspetto ed è risultata del tutto resistente alle ipotesi alternative, meramente teoriche e sfornite di aggancio alcuno alle risultanze processuali. Si affronta, pertanto, il contenuto di ogni singolo motivo di ricorso, con considerazioni che vanno esposte in estrema sintesi. Quanto al primo motivo, si evidenzia che la richiesta di celebrazione in pubblica udienza è stata operata solo in prossimità della celebrazione dell'appello, mentre doveva intervenire in sede di formulazione dell'istanza di rito abbreviato in primo grado. La richiesta sarebbe dunque tardiva. Ed in ogni caso la nullità non sarebbe più deducibile in quanto non assoluta.
Quanto al secondo motivo si evidenzia che sulla doglianza contenuta nell'atto di appello la Corte ha motivato il rigetto. Del resto la cognizione piena del giudice di appello sui punti devoluti rende del tutto immune da vizi la decisione di secondo grado.
Quanto al terzo motivo si evidenzia che la doglianza relativa alle modalità di determinazione dell'ora della morte di R.M. investe pienamente il merito del giudizio ed è dunque di per sè inammissibile.
Si evidenzia che l'operato dei consulenti del PM è stato realizzato - in ogni caso - in contraddittorio ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., proprio con i consulenti del P.S. (allora nella veste di persona offesa).
La valutazione della Corte di secondo grado è corretta sul piano del metodo perché realizza il dovuto confronto tra le opinioni scientifiche dei consulenti e quelle dei periti. Inoltre la Corte di secondo grado pone in relazione - come è doveroso fare - le risultanze medico legali con le altre informazioni di contesto (deposizione della Ga.Vi. sul contenuto della conversazione avuta con R.M. alle 13.36 del (SS)). Si contesta l'affermazione circa l'assenza di rigore scientifico della perizia Va. , con argomenti qui non riproducibili (pag. 6 della memoria) e si conclude per la piena logicità e coerenza delle conclusioni esposte nella decisione impugnata.
Quanto al quarto motivo se ne afferma l'infondatezza perché pur in assenza di studi scientifici sui tempi di permanenza del DNA la Corte ha realizzato una considerazione logica basata sull'esperienza degli stessi consulenti e non contraddetta da dati contrari, oltre che aderente alla complessiva ricostruzione del fatto. Quanto al quinto motivo si ribadisce la linearità della ricostruzione della dinamica lesiva e la inconsistenza delle critiche mosse nel ricorso alla motivazione della decisione. Quanto al sesto motivo si rappresenta che il contenuto delle critiche non tiene conto - quanto alla valutazione delle deposizioni testimoniali - della intervenuta celebrazione del rito abbreviato, sicché pacificamente non sono applicabili i principi contenuti nella citata decisione CEDU Dan
contro
AV, quanto al punto rappresentato dalla diversa valutazione in secondo grado delle dichiarazioni rese dal Ra.Al. . Da qui la considerazione per cui la restante parte del motivo rappresenta una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Peraltro, si rammenta che i testimoni ascoltati durante le indagini sono stati ben 52 e tutti hanno escluso la presenza del P. .S. e della R. nella zona delle altalene.
Quanto al settimo motivo si afferma che la motivazione relativa alla ricognizione delle zone di "copertura" delle celle telefoniche è ampia e convincente.
Peraltro l'unica zona del pianoro di (SS) su cui potrebbe riflettersi l'uso della cella con finale 451 è quella prossima al monumento ai caduti ove nessuno - a quell'ora - ha visto M. (pur essendo transitate persone) e dove la stessa, secondo le stesse affermazioni del P.S. non poteva trovarsi. Quanto all'ottavo motivo si è accertato che il cane P. non è ancora sufficientemente affidabile. Le restanti considerazioni esposte dalla Corte rappresentano tipiche valutazioni di merito, non illogiche e dunque insindacabili in sede di legittimità. Quanto al nono motivo si ritiene del tutto corretta, in fatto e in diritto, la valutazione espressa dalla Corte di Assise d'Appello circa la falsità dell'alibi e il conseguente rilievo indiziario a carico.
Si compie ampia illustrazione - non riproducibile in questa sede - delle condotte tenute dal P.S. subito dopo la scomparsa della moglie e sino al momento del rinvenimento (e oltre), indicative del suo rapporto con il delitto.
Quanto al decimo motivo non si ritiene indicativa di incertezza la diversa individuazione del "movente" tra primo e secondo grado di giudizio. Si ritiene del tutto logico e aderente alle risultanze istruttorie il percorso seguito dalla Corte di secondo grado, non scalfito dalle considerazioni espresse nel ricorso. Si riproduce in sintesi il ragionamento seguito in sentenza e gli atti istruttori di riferimento e sostegno.
Quanto all'undicesimo motivo si ribadisce la piena logicità della ricostruzione dei tempi esecutivi e delle modalità del delitto e l'ampia coerenza con tutte le risultanze processuali acquisite. Quanto al dodicesimo motivo si ricordano anzitutto le conseguenze della scelta del rito in tema di rinnovazione istruttoria in appello. Nessun rilievo può essere accolto, data l'ampia e logica spiegazione fornita dalla Corte circa la superfluità degli esami richiesti. Le possibili piste alternative sono state pure esplorate, ma senza alcun esito rilevante, il che esclude la sussistenza del ragionevole dubbio.
Quanto al tredicesimo motivo si reputa corretta la considerazione logica posta a base della motivazione. Inoltre si ribadisce la "possibilità" per il P.S. di ritornare sul posto sia il giorno XX che nella mattina del XX. In entrambe le occasioni è rimasto volontariamente solo, per un tempo sufficiente. Quanto al quattordicesimo motivo si rammenta che in diritto, la circostanza aggravante del profittare di condizioni di minorata difesa ha natura oggettiva e può trattarsi di condizione indipendente dalla volontà dell'agente. Del tutto infondata è pertanto la pretesa incompatibilità con il dolo d'impeto. Quanto al quindicesimo motivo si ritiene che l'aggravante dell'aver agito con crudeltà sia stata correttamente ritenuta. La crudeltà, a differenza delle sevizie, non richiede un quid pluris sul piano delle strette modalità causative della morte ma rappresenta un risvolto delle modalità dell'azione in quanto tali denotanti l'assenza di sentimenti di compassione o di pietà. Nel caso in esame non va dimenticato che il fatto è avvenuto in presenza della piccola V. , posta a poca distanza nell'auto ed inoltre l'autore del delitto ha continuato ad infierire sulla vittima quando era ormai inerme.
Quanto al sedicesimo motivo, la condotta dell'imputato è stata valutata in ogni suo aspetto, il che esclude l'accoglimento del motivo, teso ad ottenere una mera rivalutazione di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso risultano infondati, eccezion fatta per le doglianze esposte al quindicesimo motivo e relative alla ritenuta circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà. Da ciò deriva l'annullamento parziale della sentenza impugnata nel punto relativo - come si dirà - alla determinazione del trattamento sanzionatorio, lasciando impregiudicata la sola valutazione relativa ai contenuti del sedicesimo motivo.
2. Quanto al primo motivo, nessuna nullità della sentenza può ricollegarsi al diniego di celebrazione in pubblica udienza del giudizio di secondo grado, per le ragioni che seguono. L'imputato P.S. ha manifestato, nelle forme di legge, la volontà di definire il giudizio a suo carico con l'adozione della procedura semplificata di cui agli artt. 438 e ss. cod. proc. pen. ossia tramite l'instaurazione del giudizio abbreviato. Come è noto, tale rito speciale - profondamente riformato, rispetto alla configurazione originaria, dalla L. n. 479 del 16 dicembre 1999 - rappresenta una forma alternativa di giudizio, dipendente esclusivamente dalla volontà della persona imputata e caratterizzata dalla mancata celebrazione del dibattimento ordinario (la decisione viene emessa dal Giudice della Udienza Preliminare, nella ipotesi di sua celebrazione o dal Giudice Monocratico, nella ipotesi di citazione diretta). Per effetto della volontà dell'imputato di introduzione del rito in questione, gli atti di indagine preliminare - di regola privi di valore probatorio in rapporto alla decisione sulla responsabilità - diventano la base cognitiva utilizzabile per la decisione di merito, in ciò sostanziandosi il carattere essenziale di speditezza e semplificazione che giustifica - in caso di condanna - l'effetto premiale di riduzione della pena (art. 442 c.p.p., comma 2). Ciò non esclude la realizzazione di ampliamenti cognitivi da realizzarsi in contraddittorio, su richiesta dell'imputato medesimo (che può subordinare l'istanza di accesso all'accoglimento di tale domanda di integrazione) o anche di ufficio (ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5). Il rito speciale in questione risulta essere integralmente "regolamentato" nelle sue cadenze e modalità dalle disposizioni di legge di cui agli artt. 438 - 443 cod. proc. pen. e ciò anche in rapporto alle forme di celebrazione del giudizio di primo grado e di secondo grado.
Quanto al giudizio di primo grado, l'art. 441 prevede al comma 1 la necessaria osservanza - con norma di rinvio - delle disposizioni relative alla udienza preliminare, in quanto applicabili, ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 422 (attività di integrazione probatoria del giudice) e art. 423 (modifiche della imputazione). Con tale norma il legislatore conferisce al giudizio abbreviato di primo grado la fisionomia ordinaria della "udienza camerale partecipata" analoga a quella dell'udienza preliminare, escludendo l'applicazione della disciplina tipica del giudizio dibattimentale, in particolare per quanto riguarda la pubblicità dell'udienza di trattazione (art. 471 cod. proc. pen., norma regolatrice del pubblico dibattimento).
Tuttavia, proprio in rapporto alla particolare natura del giudizio abbreviato di primo grado - nel cui ambito si valuta la consistenza dell'accusa elevata a carico dell'imputato - è lo stesso legislatore a prevedere all'art. 441, comma 3 che "il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati".
La realizzazione del valore della "pubblicità dell'udienza" da sempre inteso non solo come proiezione di un diritto dell'imputato ma anche come forma essenziale di garanzia democratica relativa al controllo popolare sulle modalità di amministrazione della giustizia (in rapporto al dettato costituzionale espresso nell'art. 101 della Carta, come più volte ricordato in decisioni della Corte Costituzionale, tra cui la numero 12 del 1971) è pertanto rimesso, nella fisionomia del rito in questione, anch'esso alla volontà dell'imputato (in caso di processo cumulativo di tutti gli imputati) in una dimensione che, in tal modo, esalta i profili di tutela della "riservatezza" come componente essenziale della scelta del rito introducendo l'ipotesi della "pubblicità su richiesta" (di recente estesa dalla Corte Costituzionale al procedimento applicativo in tema di misure di prevenzione e misure di sicurezza personali). È solo l'imputato che può modificare la conformazione ordinaria delle modalità di svolgimento del giudizio abbreviato, con un suo personale atto di volontà.
Si tratta di una richiesta "potestativa" che è da ritenersi non sottoposta ad alcun vaglio di fondatezza da parte del giudice procedente, il quale dovrà obbligatoriamente accoglierla con la sola eccezione - è da ritenersi - della ricorrenza, in fatto, delle tassative ipotesi di celebrazione del processo "a porte chiuse" di cui all'art. 472 cod. proc. pen. (dato che detta norma pone limiti generali alla pubblicità dell'udienza, da ritenersi applicabili tanto al dibattimento che al giudizio abbreviato).
Ciò tuttavia non consente di ritenere fondata la doglianza articolata nel motivo di ricorso.
L'istanza dell'imputato - pacificamente - non ha riguardato le modalità di celebrazione del giudizio (abbreviato) di primo grado, ma è stata formulata - per la prima e unica volta - in prossimità della celebrazione del giudizio di appello.
Da ciò sorge la necessità di comprendere se detta istanza andava valutata - come sostiene la difesa del ricorrente - ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 3 o secondo l'ambito applicativo di diversa norma di legge.
Ad avviso del Collegio, non vi è dubbio alcuno circa il fatto che detta norma (art. 441, comma 3) è destinata a regolamentare esclusivamente le modalità di celebrazione del giudizio abbreviato in primo grado.
Ciò appare del tutto evidente, in ragione del fatto che il legislatore dedica una norma ad hoc al giudizio abbreviato di secondo grado - l'art. 443 - e detta norma oltre a prevedere limiti alla possibile introduzione del giudizio di secondo grado si occupa anche delle sue modalità di celebrazione, realizzando (al comma 4) espresso rinvio alle "forme previste" dall'art. 599 cod. proc. pen.. Trattasi, pertanto, di una disciplina espressa e speciale, il che - per generale e inattaccabile principio - esclude che possa trovare applicazione al rito speciale in questione la norma generale contenuta nell'art. 598 cod. proc. pen. che estende al giudizio di appello l'osservanza (sia pure nei limiti di compatibilità) delle disposizioni relative al giudizio di primo grado.
In effetti, posto che l'art. 599 cod. proc. pen. prevede - in via generale - che il giudizio di secondo grado si svolge in camera di consiglio quando l'appello abbia ad oggetto talune questioni diverse dalla contestazione della affermata responsabilità (specie o misura della pena, applicabilità delle circostanze attenuanti generiche o altre questioni di cui al comma 1) l'unico senso che può attribuirsi alla norma "speciale" di cui all'art. 443, comma 4 è quello - più volte sottolineato dagli insegnamenti di questa Corte - di imporre la celebrazione "camerale" del giudizio di secondo grado in tutte le ipotesi di decisione emessa a seguito di giudizio abbreviato in primo grado, anche lì dove l'imputato contesti l'intervenuta affermazione di responsabilità (si veda, per tutte, Sez. 6 n. 34887 del 4.4.2007, rv 237482).
E nessuna deroga a tale "conformazione normativa" delle modalità di celebrazione dell'udienza di secondo grado, come "camerale", risulta prevista nel testo dell'art. 599 cod. proc. pen., il che consente di affermare in modo del tutto piano che non risulta presa in considerazione dal legislatore - a differenza di ciò che avviene per l'abbreviato in primo grado - la possibilità di celebrazione del giudizio abbreviato di appello in pubblica udienza. Dunque, trattandosi di questione processuale, ben può affermarsi che la ricognizione dell'attuale quadro normativo, ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 443 c.p.p., comma 4 e art. 599 cod. proc. pen. escludono la possibilità di celebrazione del giudizio abbreviato di secondo grado in udienza pubblica anche nelle ipotesi in cui la "critica" avverso la decisione di primo grado concerna l'affermazione di penale responsabilità (come nel caso in esame).
Tale assetto deriva dalla disciplina "tipica" del rito premiale in questione, accettata dall'imputato all'atto della proposizione dell'istanza, il che esclude alla radice dubbi di compatibilità con la disciplina costituzionale o sopranazionale (posto che la modalità di celebrazione del giudizio di appello rientra, in tal modo, nelle condizioni di "semplificazione" cui è correlata la componente premiale del rito).
Da qui l'assenza del correlato "diritto" dell'imputato a veder accolta una istanza a ciò diretta e l'assenza di alcuna ipotesi di sanzione processuale per il rigetto di una istanza che - come si è detto - non trova fondamento alcuno nella disciplina positiva. Diverso, ovviamente è il caso in cui il giudizio di secondo grado - in tema di rito abbreviato - sia stato effettivamente celebrato in udienza pubblica, pure a fronte della inesistente previsione di legge.
In tali casi può notarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha correlato l'assenza di nullità al fatto che la "deviazione" dal modello legale tipico è stata realizzata esclusivamente "a vantaggio" dell'imputato, posto che la pubblicità dell'udienza di trattazione realizza, almeno in parte, un interesse dell'imputato medesimo e non arreca pregiudizio al diritto di difesa, dunque non può dirsi una violazione "incidente" in negativo sui diritti procedurali del destinatario della decisione (in tal senso, in caso di celebrazione del giudizio di secondo grado in publica udienza, tra le altre, Sez. 6 n. 21977 del 21.4.2008, rv 240365). Dunque la questione sollevata con il motivo qui in trattazione risulta non correttamente impostata, posto che l'art. 441 c.p.p., comma 3 non può ritenersi "norma regolatrice" della situazione processuale verificatasi nel caso in esame, essendo applicabile al solo giudizio di primo grado e risultando, pertanto, del tutto in linea il disposto rigetto con la diversa disciplina applicabile (art. 443, comma 4).
La domanda da porsi sarebbe stata, dunque, un'altra. Ci si poteva al più interrogare sulla conformità ai contenuti delle norme costituzionali e sovranazionali di una disciplina che limita la "facoltà" dell'imputato di chiedere - in caso di giudizio abbreviato - la trattazione in pubblica udienza del solo giudizio di primo grado e non anche dell'appello.
Tuttavia, tale interrogativo - pur non formulato in modo espresso nel ricorso - va comunque risolto in senso positivo (ossia in quello della conformità) in virtù di alcune considerazioni di fondo, così sintetizzabili:
a) la pubblicità delle udienze non è un diritto insuscettibile di conformazione legale in rapporto alle diverse tipologie di procedure giudiziarie, in un'ottica di contemperamento di interessi con altri valori di pari rango;
b) in sede di giudizio abbreviato, instaurato su richiesta di parte, la pubblicità è garantita su richiesta dell'imputato in primo grado;
c) il giudizio di appello, per sua natura, non è luogo tipico di ricostruzione dei fatti controversi ma di critica tecnica dei contenuti della decisione di primo grado;
e) il giudizio abbreviato resta una forma di definizione del processo con componente premiale in caso di condanna.
Da ciò deriva, ad avviso di questa Corte, la necessità di valutare nel suo complesso il rito speciale in questione, in rapporto al valore della pubblicità, con esclusione del paventato contrasto con i contenuti dell'art. 6 della Convenzione Europea del diritti dell'Uomo (ratificata con L. n. 848 del 1955) proprio in rapporto al fatto che in primo grado è assicurata la pubblicità su richiesta di parte.
Il contrasto con l'art. 6, infatti, nella stessa giurisprudenza della CEDU è stato ritenuto sussistente lì dove in entrambi i gradi di giudizio di merito non fosse data la possibilità di sollecitare l'udienza pubblica. Si è più volte affermato che una procedura siffatta non può essere, invero, considerata conforme all'art. 6, paragrafo 1, giacché, salvi casi del tutto eccezionali, l'interessato deve avere almeno la possibilità di chiedere un dibattimento pubblico (al riguardo, sentenza del 12 aprile 2006, nella causa Martinie
contro
Francia).
La ricognizione della vigente disciplina esclude pertanto la fondatezza di eventuali dubbi di costituzionalità (anche in rapporto al parametro di cui all'art. 117 Cost. per mancata osservanza di obblighi internazionali) sul tema in trattazione.
Come è stato ribadito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 80 del 2011 (ove si è ritenuta conforme alla Convenzione la disciplina del ricorso per cassazione avverso le decisioni applicative di misure di prevenzione, pur dopo l'accoglimento della questione posta in riferimento ai gradi di merito con la decisione n. 93 del 2010) la soluzione limitativa adottata in rapporto alla fattispecie che interessa riflette, d'altro canto, il generale orientamento della Corte Europea in tema di applicabilità del principio di pubblicità nei giudizi di impugnazione. Tale orientamento si esprime segnatamente nell'affermazione per cui, al fine della verifica del rispetto del principio di pubblicità, occorre guardare alla procedura giudiziaria nazionale nel suo complesso: sicché, a condizione che una pubblica udienza sia stata tenuta in prima istanza, l'assenza di analoga udienza in secondo o in terzo grado può bene trovare giustificazione nelle particolari caratteristiche del giudizio di cui si tratta (tra le altre, sentenza 21 luglio 2009, Seliwiak
contro
Polonia;
sentenza 18 ottobre 2006 Hermi
contro
Italia). La valenza del controllo immediato del quisque de populo sullo svolgimento delle attività processuali, reso possibile dal libero accesso all'aula di udienza - uno degli strumenti di garanzia della correttezza dell'amministrazione della giustizia - si apprezza, difatti, secondo un classico, risalente ed acquisito principio, in modo specifico quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, specialmente orali-rappresentative, e comunque ad accertare o ricostruire fatti;
mentre si attenua grandemente allorché al giudice competa soltanto risolvere questioni interpretative di disposizioni normative.
Nel caso del giudizio abbreviato, peraltro, l'assenza di pubblicità del giudizio di appello non è estranea alla struttura semplificata del rito e pertanto la limitazione trova ulteriore punto di giustificazione nella componete premiale - influente sulla richiesta di celebrazione proveniente dall'imputato - e nel valore costituzionale della ragionevole durata del processo. Anche sotto tale profilo non possono dirsi fondate le doglianze contenute nel ricorso (che avrebbero, in tal caso, costituito motivo di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in chiave di controllo di conformità della disciplina interna alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ai sensi dell'art. 117 Cost.).
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La critica difensiva rivolta alla decisione di secondo grado muove da una errata considerazione delle ricadute del principio costituzionale di imparzialità del giudice (di cui all'art. 111 Cost.: ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale).
È noto, infatti che l'imparzialità del giudice - nella sua dimensione processuale - è attributo coessenziale all'esercizio della stessa funzione giurisdizionale.
Il significato di tale attributo rimanda alla realizzazione concreta del principio della "parità delle armi" (e di legalità del processo) inteso come parità delle condizioni di "accesso" delle parti alla giurisdizione (e come retta applicazione delle norme processuali) e trova attuazione in tutta la disciplina normativa che impone l'assenza di pre-giudizi o pre-cognizioni da parte del giudicante (disciplina della astensione o ricusazione), nel rispetto delle norme che disciplinano la cadenza procedi menta le (sistema delle invalidità) ed il modus della ricostruzione probatoria (limiti alla utilizzabilità della prova, condizioni della sua raccolta), nel rispetto delle facoltà riconosciute alle parti, nella serena ed obiettiva valutazione di tutte (e soltanto) le emergenze probatorie acquisite al giudizio (in conformità ai canoni normativi che presidiano l'affermazione o meno della penale responsabilità e senza influenze basate su incontrollabili persuasioni individuali). Il processo è "giusto" se ed in quanto le parti - rispetto al tema dedotto nella imputazione - abbiano avuto la concreta possibilità di esercitare il diritto alla introduzione degli elementi posti a sostegno delle proprie tesi, di esercitare i poteri di critica dialettica al valore degli elementi antagonisti, di realizzare la pretesa all'ascolto delle proprie opzioni in diritto. Ma il giudice è anche il soggetto cui l'ordinamento chiede - in conformità alle norme - di decidere e dunque di "sciogliere il nodo" circa la verità o meno dell'enunciato fattuale contenuto nella imputazione.
Nel compiere tale operazione il giudice afferma l'applicazione della legge nel caso concreto e dunque si confronta - in modo critico - con la valenza rappresentativa degli elementi di prova raccolti nel processo, senza per questo "perdere" il connotato fondante della imparzialità.
Non lo perde neanche quando - come è stato più volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte e da quella del giudice delle leggi (C. Cost. n. 111 del 1993 e successive, tra cui ord. n. 339 del 1999) decide di ampliare la base cognitiva del giudizio esercitando i poteri di completamento istruttorio di cui all'art. 507 cod. proc. pen., atteso che - come è stato sostenuto da autorevole dottrina..
"si deve abbandonare il pregiudizio secondo cui imparzialità significa indifferenza o comunque disimpegno del giudice rispetto alla formazione della verità. Schematizzando la garanzia dell'imparzialità e del rispetto del contraddittorio non si fonda su una poco plausibile inerzia del giudice, ma su una inequivoca finalizzazione del potere e un ampio controllo dialettico della sua attività".
Ciò perché il limite del potere di "decidere" risulta tracciato dalle ricadute del principio di necessaria corrispondenza tra il contenuto fattuale della imputazione e il giudizio emesso (art. 521 cod. proc. pen.) nel senso che l'enunciato imputativi (l'accusa afferma che ZI ha cagionato la morte di caio) vincola il giudicante a fornire risposta al "fatto" introdotto nel giudizio, non potendosi certo operare variazioni essenziali di "quel fatto" all'interno della decisione. Ma il percorso di valorizzazione dell'elemento di prova che appare in grado di sostenere la conclusione cui si perviene (corrisponde al vero che ZI ha cagionato la morte di caio) è un percorso libero, di certo influenzato - in una corretta logica dialettica, che ispira anche il modello di redazione della sentenza - dalle opzioni esplicative introdotte nel processo dalle parti, ma non vincolato alla totale adesione a "quel" modello esplicativo proposto.
In altre parole, è del tutto pacifico, negli insegnamenti di questa Corte, che il giudice - attraverso la rappresentazione in motivazione delle ragioni della decisione - resta libero di attribuire una data valenza ad un elemento ricostruttivo piuttosto che ad un altro (in ciò sostanziandosi, peraltro, la complessa attività del decidere) con il solo limite del divieto di far ricorso alla propria scienza privata e del rispetto della continenza con il fatto su cui è chiamato a pronunziarsi (tra le molte, sul tema Sez. 6 n. 25383 del 27.5.2010, rv 247826; Sez. 2 n. 13151 del 10.11.2000, rv 218590; Sez. 6 n. 11984 del 24.10.1997, rv 209490; Sez. 2 n. 7767 del 29.11.1990, rv 187867). A nulla rileva, pertanto, in chiave di rispetto del principio di imparzialità, l'aver variato un "segmento" della complessiva ricostruzione dei fatti proposta dalla pubblica accusa, se ed in quanto detta "variazione" si basa comunque su elementi acquisiti nel processo e non influisce sulla "descrizione del fatto" contenuta nella imputazione.
Per venire al caso in esame, corretta risulta pertanto la risposta fornita nella decisione impugnata alle critiche mosse dalla difesa dell'imputato P.S. all'operato del primo giudice.
Ciò perché il GUP, pur in una rielaborazione autonoma di alcuni segmenti della complessa ricostruzione fattuale, da un lato ha basato le sue valutazioni su dati dimostrativi acquisiti pacificamente al giudizio, dall'altro ha mantenuto ferma la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sciogliendo il nodo circa la verità fattuale di "quella" imputazione (l'omicidio di R.M. come fatto derivante dalla condotta volontaria di P.S. ). Anzi, il caso in esame rappresenta plastica dimostrazione di come sia stato possibile realizzare - in rapporto al medesimo fatto - la valorizzazione di "fatti probatori", tra giudice di primo grado e giudice di secondo grado, in modo parzialmente diverso pur pervenendo alla medesima conclusione di "verità" dell'enunciato contenuto nella imputazione, in modo del tutto rispondente alle norme processuali che attrbuiscono al giudice di appello il potere cognitivo "pieno" sui punti della decisione di primo grado cui si riferiscono i motivi proposti (art. 597 c.p.p., comma 1, espressione normativa del principio di devoluzione).
È del tutto evidente, infatti, che lì dove venga contestata l'affermazione di penale responsabilità contenuta nella decisione di primo grado, il giudizio di secondo grado si muove su una linea ricostruttiva del tutto analoga a quella del primo giudizio, con ampia potestà di "valorizzazione" di quanto legittimamente acquisito al processo, secondo una prospettiva dialettica di "non immutabilità" delle valutazioni di merito già espresse, del tutto connaturale al sistema delle impugnazioni, nella sua attuale e storica conformazione normativa.
Da quanto sinora detto risulta pertanto del tutto fuorviante il contenuto della critica esposta nel motivo di ricorso.
4. I motivi di ricorso dal terzo al tredicesimo affrontano, in vario modo, temi che concernono la logicità e completezza della motivazione in punto di ricostruzione dei fatti nonché la corretta applicazione delle regole legali di qualificazione e valutazione dei singoli elementi di prova (art. 192) posti a base della decisione emessa dal giudice di secondo grado (in larga misura, come si è detto, sostitutiva della prima, pur trattandosi entrambe di decisioni affermative di responsabilità su entrambe le condotte dedotte nella imputazione). Verranno, dette critiche, singolamente esaminate, non senza premettere - tuttavia - alcune considerazioni di metodo rese necessarie dalla "natura" del processo, essenzialmente basato su ricostruzione di tipo indiziario della condotta tenuta dall'imputato, nonché dalla stessa articolazione dei motivi di ricorso, nell'ambito dei quali ogni "frammento" della complessa ricostruzione indiziaria è stato affrontato e confutato, il che se da un lato rappresenta la condivisibile proiezione del "controllo" sulle singole attribuzioni di "significato probatorio" ai dati indizianti - realizzata dal giudice del merito - dall'altro è operazione che tende inevitabilmente a frammentare la critica senza tener conto, da un lato della necessaria valutazione globale ed unitaria dei dati "realmente indizianti", dall'altro del fatto che la ridotta incidenza logica di un singolo punto della costellazione indiziaria può, in concreto, non avere efficacia realmente "disarticolante" sul giudizio complessivo di attribuibilità del fatto all'imputato. Ciò in rapporto al "nodo" essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere - quantomeno nelle intenzioni - la decisione di merito capace di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum. Come è stato efficacemente affermato da Sez. 5 n. 8411 del 21.5.1992 (rv 191487).. il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa;
la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Con ciò si vuole dire che solo l'emersione di una precisa "disarticolazione" di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisorio può portare all'annullamento della decisione emessa, lì dove eventuali opinabilità nella attribuzione dell'effettivo "peso dimostrativo" ad un dato, salvo che non si traducano in illogicità manifesta, possono al più portare ad una parziale rettificazione, lì dove strettamente necessario, della motivazione espressa, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 1 (come interpretato, tra le altre, da Sez. 1 n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302) lì dove il ragionamento giustificativo sia - nel suo complesso - adeguato (si veda anche, sul tema, la costante affermazione per cui nell'ambito di decisioni complesse l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo, risalente già a Sez. 1 n. 6922 del 11.5.1992, rv 190572; Sez. 4 n. 10116 del 28.9.1993, rv 195709; Sez. 1 n. 1495 del 2.12.1998, rv 212274 e costantemente ripresa nel tempo).
4.1 Non è inutile, a tal proposito, ricordare in premessa alcuni "punti di approdo" della elaborazione di questa Corte sui temi rilevanti per la presente decisione.
Oggetto di verifica in sede di legittimità non è - di per sè - l'esito ricostruttivo compiuto nel giudizio quanto il metodo con cui il giudice di merito perviene al risultato valutativo, esplicitato attraverso la motivazione della sentenza (secondo il modello legale disegnato dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità "nuove" attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6 n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).
In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologia di atti istruttori oggetto di valutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così schematizzate:
- verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. 2 n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, rv. 254871) ne' omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. 4, n. 14732 del 1.3.2011, Molinario, rv 250133 nonché Sez. 1, n. 25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167);
- verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez. 6 n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, rv 254572 nonché in Sez. 2 n. 44048
del 13.10.2009, Cassarino, rv 245627);
- verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna);
- verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis, Sez. 1 n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516). In tale decisione si è precisato che ".. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazoni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..").
In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti specifici atti del processo.
Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenza - a fronte delle specifiche deduzioni - della "resistenza logica" del ragionamento del giudice.
Anche il rispetto del canone decisorio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 46 del 2006) non introduce un ulteriore "tipologia" di vizio, tale da consentire - di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (sicché il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di "apparenza" di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. 6 n. 8705 del 24.1.2013). Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello "ragionevole" e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1 n. 3282 del 2012 del 17.11.2011). Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l'affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato da Sez. 1 n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv 240763, con orientamento ripreso, di recente, da Sez. 4 n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile).
L'affermazione implica, pertanto, la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la "valenza indicativa" ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. 6 n. 31706 del 7.3.2003, rv 224801, secondo cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità.
4.2 Come si è detto, le valutazioni compiute in sede di merito trovano fondamento in elementi probatori di natura indiziaria, la cui effettiva sussistenza e/o valenza viene contestata nei singoli motivi di ricorso.
Va dunque ricordato, ancora, che la prova del fatto è sempre fondata su un giudizio di "correlazione" tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta nella ipotesi di accusa) e "fatti secondari" capaci, in rapporto al loro contenuto informativo, di evidenziare un significato di "corrispondenza al vero" dell'enunciato introdotto nell'atto di accusa.
La classificazione logica e giuridica degli elementi probatori tra prova storica (o diretta) e prova critica (o indiziaria) si muove esclusivamente sul piano della loro "idoneità rappresentativa" (dello specifico contenuto informativo) rispetto al fatto da provare. Tale parZIne non riguarda la tipologia della fonte probatoria (un testimone può essere portatore, ad es., quanto dell'una che dell'altra "classe" di elementi), bensì il rapporto esistente tra la "capacità dimostrativa", del singolo elemento considerato, ed il "fatto da provare" nella sua oggettiva materialità, così come descritto nella imputazione.
In tal senso, è definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta - sulla base di una operazione di raccordo logico tra più circostanze - di contribuire al suo disvelamento (dal fatto noto, l'indizio, si perviene alla conoscenza di quello ignoto). L'indizio, pertanto, ha una sua autonoma capacità rappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità, - e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare -, consente esclusivamente di attivare, nella mente del soggetto chiamato ad operare la ricostruzione, un meccanismo di inferenza logica capace di condurre ad un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio.
È proprio in ragione di tale "deficit strutturale" di capacità dimostrativa, che la prova indiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del legislatore, che ancora il risultato probatorio (art. 192, comma 2) all'esistenza di particolari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta inferenza (gravità, precisione, concordanza), il tutto nell'ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti (Sez. U., 4.2.1992, ric. Ballan, con insegnamento ribadito da Sez. U n. 33748 del 12.7.2005, ric. Mannino, rv. 231678: poiché l'indizio è significativo di una pluralità, maggiore o minore di fatti non noti - tra cui quello da provare -, nella valutazione di una molteplicità di indizi è necessaria una preventiva valutazione di indicatività di ciascuno di essi - sia pure di portata possibilistica e non univoca - sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne è doveroso e logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella valutazione unitaria, in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto). Il singolo indizio, inteso come dato con contenuto informativo tale da "concorrere" all'"accrescimento della verità contenuta nell'ipotesi di partenza, va pertanto sottoposto a verifica al fine di individuarne il "grado di persuasività" (si veda, sul tema, Sez. 1 n. 42750 del 9.11.2011, rv 251502) fermo restando che non può pretendersi che il giudizio di "gravità" (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante, essendo del tutto logica - nell'ambito della valutazione unitaria richiesta dalla norma - la concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità, ferma restando la necessaria (al fine di raggiungere il risultato dimostrativo) precisione (intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo) e concordanza (il che implica - almeno sul piano tendenziale - la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, la loro convergenza dimostrativa e, in ogni caso, l'assenza di dati antagonisti, di "smentita").
Il diverso "grado" di gravità del singolo indizio influisce sulla valutazione complessiva, nel senso che, come è stato ribadito, di recente, da Sez. 5 n. 16397 del 21.2.2014, rv 259552, in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto.
Al contempo, va ribadito che la prova indiziaria, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può - per definizione - offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione è IA non già di una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l'azione criminosa (in quanto tale) ma di un "raccordo logico" tra un fatto "secondario" e il "fatto da provare". La prova indiziaria conduce alla scoperta dell'identità dell'auore di un fatto di reato attraverso "significati intermedi", tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze, dunque, ferma restando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non può pretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle "modalità realizzative" del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa (questa Corte, in più occasioni ha affermato che il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale che, una esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio;
così Sez. 1 n. 17921 del 3.3.2010, rv 247449). Operate tali precisazioni - utili alla risoluzione di taluni quesiti posti dalla difesa del ricorrente - va anche ribadito che lì dove il procedimento valutativo sin qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che, tra l'altro, la stessa prova storica se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto) dall'altro annida in sè rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico..) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio "critico" da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso, tra le altre, Sez. 1 n. 6992 del 30.1.1992 ric. Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'art. 192 non ha inteso introdurre alcuna "gerarchia di valore" nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva, nonché, tra le altre, Sez. 1 n. 8511 del 6.7.1992, ric. Russo rv 191509).
4.3 Le premesse sinora esposte consentono l'esame dei singoli motivi di ricorso. Vanno trattati in modo congiunto i motivi rubricati ai numeri tre e sei, per l'evidente correlazione "di valore" esistente tra i risultati degli accertamenti medico/legali relativi alla presumibile ora del decesso di R.M. e la ritenuta falsità della versione fornita dall'imputato su tempi e modi della scomparsa della moglie.
Entrambi i motivi risultano infondati, per le ragioni che seguono. Corretta sul piano del metodo e resistente alle critiche risulta essere la valutazione operata dalla Corte di Assise d'Appello delle evidenze emerse su tali circostanze.
Indubbio è il valore indiziante da attribuirsi, così come realizzato, alle risultanze emerse nel giudizio.
Se infatti corrispondono alla istruttoria e sono stati correttamente argomentati i due dati di fondo (il primo rappresentato dal fatto che la R. è morta intorno alle 15.00/15.30 nel luogo di rinvenimento, il secondo che il P.S. ha affermato il falso quando ha riferito sui tempi e modi dell'allontanamento dalla moglie dal pianoro di (SS) ) può affermarsi correttamente che trattasi non solo di un "alibi falso" (il cui valore indiziante a carico è del tutto pacifico nella lettura offerta da questa Corte di legittimità degli ultimi venti anni ed oltre, a partire da Sez. 1 n. 6935 del 18.5.1992, rv 190598 e successive) ma, come correttamente osservato in sede di requisitoria da parte del Procuratore Generale presso questa Corte, di un dato che assume carattere di voluto depistaggio (con elevatissimo grado di gravità indiziaria) posto che il P.S. colloca volutamente in un luogo diverso dal delitto non soltanto sè stesso, ma (almeno sino alle 14.50 circa) la stessa M. .
I due dati, ad avviso di questa Corte, sono stati correttamente argomentati, senza alcun vizio logico o giuridico, nella decisione impugnata.
4.4 Quanto al primo (epoca della morte) la Corte di secondo grado ha fatto corretta e precisa applicazione dei criteri di metodo più volte evidenziati e ribaditi nella presente sede di legittimità, sottoponendo a comparazione le "opinioni tecniche" espresse dai consulenti e dai periti e raccordando tali dati con le altre conoscenze emerse dall'attività istruttoria.
È stato infatti più volte ribadito che in tema di valutazione delle diverse tesi prospettate dal perito e/o dai consulenti tecnici, il giudice di merito può fare legittimamente propria l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, purché dia congrua e motivata ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire. Entro questi limiti, non rappresenta vizio della motivazione, di per sè, l'omesso esame critico di ogni più minimo passaggio della relazione tecnica disattesa, poiché la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente l'onere della motivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento. Laddove il giudice abbia rispettato tali principi, il giudizio di fatto formulato è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 23146 del 17.4.2012, nonché, in termini analoghi, Sez. 4 n. 24573 del 13.5.2011).
Ora, rispetto al contenuto delle doglianze, è vero - come la stessa decisione impugnata ha affermato - che gli elementi forniti dalla triade tanatologica classica (temperatura del cadavere, rigidità cadaverica, macchie ipostatiche) a giudizio degli esperti consentivano al più di ipotizzare l'evento morte come avvenuto nel pomeriggio del giorno (SS) (con qualche riserva espressa dal perito Br. , che tuttavia alfine ritiene di aderire alla prospettazione offerta dal perito entomologo Va. , il che non determina un effettivo contrasto con la tesi approvata in sentenza) senza poter circoscrivere l'orario in un preciso intervallo temporale.
Ma già tale dato appare significativo del fatto che la R. perde la vita in un "momento temporale" non molto distante da quello in cui pacificamente era in compagnia del marito, P.S. .
A restringere detto intervallo - portandolo più a ridosso del momento in cui la coppia è uscita dall'abitazione in (SS) - depongono le verifiche tecniche in tema di esame del contenuto gastrico e il ricostruito "stadio" di sviluppo delle larve di dittero.
Si tratta di due elementi che, seppur attraverso percorsi diversi giungono ad analogo risultato, il che obiettivamente rafforza - come ritenuto nella decisione impugnata - la logicità ed elevata probabilità (confinante con la certezza processuale) della conclusione espressa.
In effetti, le critiche rivolte nel ricorso alla stessa "affidabilità" dell'esame del contenuto gastrico per stabilire il momento presumibile del decesso risultano essere capziose e fuorvianti.
In particolare, il contenuto gastrico diventa parametro "scarsamente affidabile" sul piano logico, al fine di stabilire il momento del decesso, ove non vi siano precise informazioni su quanto la persona deceduta abbia fatto nelle ore immediatamente antecedenti alla perdita di contatto con il resto delle persone conosciute. È evidente che "esaminato da solo" (per rieditare l'espressione del consulente della parte civile riportata nel ricorso) il contenuto gastrico offre solo un dato di contesto fine a se stesso. Ma il punto è che nel caso in trattazione detto contenuto gastrico (per quanto lo si voglia stimare in cc all'atto del rinvenimento, pacificamente contenente granuli di amido e materiale lipidico ancora in digestione) non è stato esaminato "da solo" ed ha assunto valenza non "di per sè" ma in rapporto ad altra circostanza istruttoria, anch'essa pacifica e correttamente valorizzata.
Si tratta della informazione probatoria offerta dalla deposizione di Ga.Vi. , relativa al contenuto della conversazione telefonica intervenuta tra la Ga.Vi. e la IA
(M. ) alle ore 13.30 del giorno (SS), che ha consentito di ritenere provata (senza contestazione alcuna) l'ingestione di cibo a tale ora da parte della vittima, in particolare di "piadina e latte". Ora, siccome la prova consiste sempre in un giudizio di relazione tra più fatti e circostanze, è corretto - sul piano del metodo dimostrativo - affermare che la presenza nello stomaco di R. .M. di granuli di amido e materiale lipidico (dato incontestato e confermato dal perito Br. ) consente di affermare, con il dovuto grado di certezza processuale, che trattasi di frammenti di "quel cibo" ingerito poco prima delle ore 13.30, il che porta - per comune scienza ed esperienza - ad affermare che il decesso è avvenuto non oltre le 15.30.
Ciò in rapporto a più fatti probatori concorrenti, tutti valorizzati nella decisione di merito, e rappresentati dal fatto che:
a) già intorno alle ore 15.00 R.M. non risponde a due chiamate e un sms provenienti dalla sua amica Vi.So. ;
b) i granuli di amido e il materiale lipidico, estratti tramite l'esame istologico del contenuto gastrico risultano del tutto compatibili con l'ingestione di piadina e latte, riferita dalla Ga.Vi. ;
c) lo stesso P.S. nella sua narrazione dei fatti non ha mai introdotto il tema di una "sosta" della coppia una volta usciti da casa intorno alle ore 14.20 allo scopo di ingerire altro cibo da parte di M. .
Non vi è - peraltro - alcuna sostenibile e logica ipotesi alternativa sul tema qui trattato (anche prescindendo dall'ulteriore parametro della assunzione di caffeina, pur coincidente, posto che non vi è certezza assoluta circa l'orario di assunzione da parte della R. della bevanda che la conteneva, anche se risulta verosimile che ciò sia avvenuto prima delle 14.20, per quanto sinora detto) atteso che, in via alternativa, dovrebbe - in modo del tutto congetturale - ipotizzarsi che R.M. , una volta allontanatasi volontariamente (priva di denaro) dal pianoro di (SS) abbia accettato l'offerta improvvisa di un panino (o di altro cibo contenente amido) da parte di un soggetto sconosciuto (magari lo stesso che poi la conduceva a circa 12 chilometri di distanza per ucciderla) i cui residui non erano ancora stati digeriti all'atto della morte (così spostandosi in avanti anche l'evento). Si tratta di una ipotesi alternativa in tutta evidenza priva di alcun fondamento logico, oltre che non sorretta da alcun dato cognitivo acquisito al processo e contrastante con tutte le evidenze tecniche. Tale elemento, pertanto, resiste alle critiche esposte nel ricorso, posto che l'esame del contenuto gastrico non è risultato rilevante "di per sè" ma ha contribuito, in un corretto giudizio di relazione con altre fonti, a stabilire ragionevolmente l'ora del decesso di R.M. .
Tra le altre fonti dimostrative concorrenti, sul tema, correttamente la Corte di secondo grado ha manifestato adesione alle risultanze peritali entomologiche (perizia Va. ), del resto non contestate in modo espresso dallo stesso perito prof. Br. .
Sul punto, le critiche esposte nel ricorso rasentano l'inammissibilità, per eccessivo riferimento a circostanze di fatto, non valutabili in sede di legittimità.
Non può infatti ritenersi "scarsamente affidabile" il risultato di tale elaborato peritale per le ragioni esposte nel ricorso, posto che se è vero che il perito non ha risparmiato critiche all'operato dei consulenti della pubblica accusa circa l'adozione di protocolli di conservazione delle larve reputati non corretti, nondimeno l'elaborazione autonoma dello stesso perito ha determinato, negli esiti, risultati del tutto sovrapponibili rispetto a quelli cui erano pervenuti i consulenti di parte.
La prova scientifica è caratterizzata - di per sè - da un ragionevole "affidamento" del giudicante nella bontà del metodo impiegato e nell'esperienza e indipendenza del soggetto cui viene conferito l'incarico, salva l'emersione di elementi di "seria confutazione" (provenienti da soggetto dotato di analoghe competenze) delle teorie impiegate o dei metodi realizzati.
Nel caso in esame è la stessa difesa del ricorrente, con atteggiamento ondivago e dunque non accoglibile, ad esaltare le competenze dell'entomologo Va. quando costui critica l'operato dei consulenti ed a porre in dubbio le sue capacità quando costui rielabora in piena autonomia la verifica peritale, giungendo a risultati sostanzialmente confermativi circa la datazione e l'epoca della morte ipotizzata dai consulenti dell'accusa. Peraltro, se è vero che il perito non ha avuto a disposizione le larve prelevate durante l'autopsia (in quanto utilizzate per la identificazione molecolare) è pur vero che le fotografie erano state scattate con le larve adagiate su una capsula Petri ed allineate lungo una scala metrica (la foto è riportata alla pag. 28 dell'elaborato peritale, figura numero 20) il che ha consentito al perito di fissarne agevolmente (tramite software di elaborazione grafica) la lunghezza media risultante dalle foto, pari a 2.35 millimetri. A questo punto, dovendosi apportare la correzione relativa all'errore compiuto dai consulenti della pubblica accusa (congelamento e successivo scongelamento invece della immediata bollitura) il perito ha applicato un coefficiente risultante da affidabili indagini sperimentali condotte nel Regno Unito su medesimi esemplari di calliphora vicina ottenendo un risultato correttivo pari ad una maggiore lunghezza media di mm. 1,4586. Dunque la stima della effettiva dimensioni medie delle larve al momento della autopsia (risultante 3.43) non può certo essere ritenuta arbitraria o frutto di "approssimativa valutazione", essendo invece il frutto di un accurato e documentato lavoro di elaborazione scientifica, confutabile solo attraverso smentite di pari autorevolezza, mai intervenute.
Analogamente, la ricostruzione della temperatura media del luogo di rinvenimento del corpo (9 gradi) e del successivo luogo di conservazione del cadavere è stata operata in riferimento a dati obiettivi forniti da enti pubblici. La ricostruzione termica in tal modo realizzata, a giudizio dello stesso perito, consente di definire un "intervallo di tempo di massima, all'interno del quale si è verificato lo sviluppo larvale", pur non potendosi raggiungere una precisione assoluta.
Ciò ha determinato l'espressione del parere tecnico del perito, che ha indicato l'inizio della colonizzazione (evento successivo alla morte) come intervenuto in data (SS), prima del tramonto del sole (dunque, come ritenuto in sentenza, prima delle ore 17.00). La colonizzazione del cadavere, in presenza di sangue, può avvenire a distanza di minuti o di alcune ore dal decesso.
Ora, ciò che rileva, al fine di ritenere infondato il motivo di ricorso, è la constatazione che tale dato non soltanto appare essere - come affermato dalla Corte di Assise d'Appello - frutto di una ragionata e motivata elaborazione scientifica, ma soprattutto concorre in modo non illogico - ove lo si valuti in maniera congiunta con l'esame istologico del contenuto gastrico e con le altre risultanze processuali - a determinare la considerazione del decesso di R.M. come accaduto in una fascia oraria effettivamente ricompresa tra le 15.00 e le 15.30 del giorno (SS) , con tutto ciò che ne deriva in punto di affidabilità della complessiva ricostruzione indiziaria, correlata ai comportamenti e alle dichiarazioni rese dall'imputato.
4.5 Quanto al secondo dato (la falsità delle affermazioni rese dal P.S. su quanto accaduto dopo l'uscita della coppia dalla abitazione in (SS)) vanno ritenute del tutto infondate le critiche mosse dalla difesa ed espresse al sesto motivo di ricorso.
La falsità della versione resa dal P.S. si fonda essenzialmente sull'analisi delle deposizioni testimoniali relative all'assenza della coppia dal pianoro di (SS) (concorre a tal fine anche l'indizio rappresentato dalla posizione presumibile del cellulare di R.M. alle ore 14.53/ 14.56, ma tale aspetto verrà esaminato in seguito perché esposto in diverso motivo di ricorso). In ciò vi è conferma - nel presente processo - della esattezza di due approdi epistemologia.
Il primo è rappresentato dal fatto che la prova testimoniale ben può essere portatrice di conoscenza "indiziaria", posto che in rapporto al suo contenuto informativo rappresenta, in tal caso, l'esistenza di un "fatto secondario" che solo attraverso un collegamento logico con il fatto da provare disvela la sua capacità euristica.
Il secondo è rappresentato dalla constatazione che per "certezza" dell'indizio non si intende necessariamente una dimensione ontologica dell'elemento (in quanto tale) asseverata esclusivamente da conoscenze scientifiche, ma ben può intendersi anche il risultato di un procedimento probatorio caratterizzato dalla ordinaria applicazione dei canoni di attendibilità e capacità persuasiva di narrazioni di natura testimoniale (in tal senso, tra le altre, Sez. 1 n. 21.5.2008 n. 31458 ric. Franzoni, già citata in precedenza).
Ed è ciò che i giudici del merito risultano aver realizzato, sia pure con una parzialmente diversa attribuzione di "valore" all'unico dato apparentemente antagonista, rappresentato dalla sequenza di dichiarazioni rese dal teste Ra.Al. . A ben vedere, tra la decisione di primo e quella di secondo grado non vi è difformità alcuna circa il giudizio di rilevanza e attendibilità di quelle deposizioni testimoniali che, a partire dalle ore 14.50 e sino alle 15.30 circa, escludono la presenza di P.S. e della piccola V. (nonché di R.M. ) nella "zona delle altalenè del pianoro di (SS) (luogo ove l'imputato afferma di essere rimasto per circa 30 minuti dopo l'allontanamento volontario della moglie) ed in ciò sta - sin dal primo grado - il nucleo essenziale dell'indizio a carico (che ha determinato anche in primo grado la condanna dell'imputato). La diversità essenziale sta esclusivamente nel "valore" attribuito dal giudice di primo grado al contenuto della "prima" dichiarazione del teste Ra.Al. , quando costui ha affermato di aver notato "la famigliola" nella zona delle altalene intorno alle ore 14.50.
Solo tale dato ha indotto il giudice di primo grado a realizzare non già una "smentita" dei dati probatori testimoniali tesi a a validare l'ipotesi dell'assenza successiva del P.S. (e della R. ) dal XXXXXXX, tra le 14.50 e le 15.30 (altrimenti il P.S. sarebbe stato assolto dal GUP), quanto una
"rettifica" del percorso seguito quel giorno dalla coppia, che si sarebbe recata in un primo momento sul pianoro, salvo allontanarsi poco dopo per raggiungere la zona del bosco delle casermette di (SS) (dove il P.S. , anche secondo il primo giudice consumava il delitto).
Tale "rettifica", rispetto all'ipotesi iniziale, è stata abbandonata dalla Corte di secondo grado con motivazione del tutto logica e coerente (dunque insindacabile nella presente sede) imposta non dalla necessità di "far quadrare" la condotta dell'imputato con tutte le evidenze probatorie residue (come adombrato nel ricorso) così eliminando i contrasti che dalla ipotesi del GUP derivavano, ma dalla "presa d'atto" della totale incongruenza (e dunque inaffidabilità) della versione complessiva resa dal teste Ra.Al. rispetto alla stessa narrazione dei fatti proveniente dal P.S. (che rappresenta l'inevitabile metro di confronto con le altre testimonianze, al fine di convalidarla o di smentirla). Conviene pertanto esaminare questo punto, giustamente ritenuto "centrale" dalla stessa difesa nel corso della discussione orale. La difesa del ricorrente, quanto alla valutazione operata in secondo grado del teste Ra.Al. , elabora una critica bidirezionale.
Il primo corno della critica è rappresentato da una pretesa insufficienza motivazionale circa l'esame dei contenuti della deposizione, lì dove il secondo è squisitamente di ordine procedurale (il mancato ascolto della fonte in secondo grado). Nessuna delle due critiche risulta fondata.
Quanto alla prima, può affermarsi che non è stata la Corte di secondo grado, ma lo stesso Ra.Al. a rendere sostanzialmente irrilevante la sua deposizione.
Ciò perché vi è una "progressione narrativa" del teste - come evidenziato dalla Corte di secondo grado - che svuota completamente il significato dimostrativo della sua prima dichiarazione. OS, infatti, nelle successive audizioni (Ra.Al. viene sentito in modo informale il giorno (SS) e successivamente in verbali del 19 aprile, 2 maggio e 12 ottobre 2011, in tale ultima occasione le dichiarazioni sono raccolte dal P.M.) è stato ascoltato, tra l'altro, in riferimento ad un dato obiettivo, rappresentato dalla visione delle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza del suo stesso chiosco.
L'incrocio tra i contenuti narrativi (sin dal primo momento il Ra.Al. ha affermato che la "visione" della coppia con la BA era avvenuta in un preciso "momento", ossia quando aveva prelevato le sedie dalla parte interna del chiosco per sistemarle all'esterno) e la videoregistrazione dei comportamenti del Ra. .Al. e dell'orario in cui gli stessi erano stati posti in essere ha portato, non la Corte d'Assise d'Appello, ma lo stesso Ra. .Al. a "spostare in avanti" l'orario del preteso avvistamento, collocandolo intorno alle ore 15.19 (perché solo a quell'ora il Ra.Al. compie l'operazione in questione).
Risulta pacificamente detta circostanza processuale dal verbale del 2 maggio 2011, a pagina 4, lì dove il Ra.Al. nel visionare le immagini del sistema di videoripresa afferma, dopo aver rivisto l'intera sua attività di quel giorno, l'incontro con l'amico A. , le altre attività poste in essere e l'operazione della sistemazione delle sedie, avvenuta alle ore 15 e minuti 18:.. questa è la fase in cui ricordo le immagini della donna con i capelli lunghi neri, l'uomo con i pantaloncini corti ed un bimbo piccolo..vicino alle altalene e seduti sulla panchina... Si tratta, a ben vedere, di una distanza temporale non solo "consistente" rispetto a quella ( 14.50) contenuta nella prima dichiarazione (lo scarto è di circa 30 minuti) ma soprattutto "proveniente" dallo stesso teste e del tutto difforme da ciò che - come si è detto - rappresenta il metro di riferimento, ossia il contenuto delle affermazioni dell'imputato P.S. .
OS ha infatti affermato, sin dalle primissime dichiarazioni che M. si era allontanata dalla zona delle altalene già intorno alle ore 14.45.
Del resto, è pacifico che le telefonate del P.S.
alla moglie hanno inizio alle ore 15.26, dopo che, a detta dell'imputato, la donna si era allontanata da circa mezz'ora. Dunque l'abbandono, come fonte rilevante nella economia della ricostruzione, del teste Ra.Al. è derivato da un dato del tutto incontestabile, ossia la divergenza insanabile tra il suo complessivo "narrato" e la versione resa dallo stesso imputato P.S. .
Parziale e frammentaria, a ben vedere, era stata la valutazione espressa dal GUP che aveva posto a fondamento della decisione esclusivamente le prime affermazioni, in realtà smentite - circa l'orario del preteso avvistamento - dallo stesso Ra.Al. nei successivi verbali.
Non spetta pertanto a questa Corte di legittimità esprimere una autonoma chiave di lettura circa la ragione per cui il Ra. .Al. , pur operando detta (decisiva) rettifica del "momento" dell'avvistamento ha continuato a dirsi certo del fatto che i soggetti adulti "avvistati" intorno alle ore 15.20 erano P. .S. e, a dire del teste, una donna dalla forte somiglianza con R.M. , essendo sul tema le ipotesi formulate in sede di merito tutte plausibili (la Corte di secondo grado ipotizza la sovrapposizione dei ricordi, posto che il teste di certo ha visto la coppia in quello stesso luogo una settimana prima, quando P. .S. indossava lo stesso tipo di tenuta sportiva, nonché la suggestione derivante dalla immediata diffusione mediatica delle immagini della donna scomparsa, al contempo valorizzando come ulteriore punto di inaffidabilità il fatto che Ra.Al. non afferma di aver visto la donna poco prima quando il P. .S. si reca al chiosco per cercarla, come affermato dal teste B.F. ).
Ciò che rileva, ai fini del controllo di legittimità, è infatti la valutazione complessiva di inattendibilità del teste Ra. .Al. su tale specifico punto della ricostruzione.
Ed il giudizio di inattendibilità va confermato - come si è detto - proprio in rapporto alla assoluta inconciliabilità tra la versione resa dallo stesso Ra.Al. (aver visto la coppia nei pressi delle altalene intorno alle ore 15.20) e quella che il P. .S. ha fornito sin dal primo contatto con le autorità locali (..mia moglie si è allontanata dal Pianoro alle 14.45 ed io dopo circa mezz'ora ho iniziato a contattarla senza ricevere risposta). Dunque la deposizione del Ra.Al. non può essere considerata nella economia della ricostruzione un dato di "sostegno" alla versione dell'imputato, come correttamente ritenuto dalla Corte di secondo grado.
Nè, per giungere a tale risultato, occorreva procedere - da parte dei giudici di secondo grado - all'ascolto in contraddittorio del teste Ra.Al. (seconda obiezione difensiva).
Nessun rilievo, nel caso in esame, può essere attribuito al filone giurisprudenziale della CEDU citato nel ricorso.
Come è noto, nelle decisioni Dan
contro
AV del 14 giugno 2011 (Sez. 3^) e HA
contro
IA del 4 giugno 2013 (Sez. 3^) la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha declinato importanti affermazioni di principio relative alla applicabilità dell'art. 6 della Convenzione (regole del giusto processo) in giudizi penali di secondo grado. Nel primo caso la Corte si è limitata ad affermare che nel caso in cui una Corte d'Appello è chiamata ad esaminare i fatti e la legge e quindi a compiere una valutazione completa circa la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, non può, secondo i principi del giusto processo, correttamente giungere a decidere di tali questioni senza effettuare una valutazione diretta delle prove principali (la violazione dell'art. 6 è stata ritenuta sussistente perché la Corte d'Appello aveva riformato una decisione di assoluzione senza procedere all'ascolto diretto dei principali testimoni a carico, che erano stati ritenuti inattendibili in primo grado). Nel secondo caso la motivazione della decisione CEDU è più ampia e contiene riferimenti di valore significativi. Si tratta, anche in tale occasione, di un giudizio di secondo grado che perviene al ribaltamento dell'esito del processo (dalla assoluzione alla condanna dell'imputato). La Corte Europea, nel prendere atto che anche in tal caso il giudice di secondo grado aveva affermato - a differenza del primo - la colpevolezza dell'imputato " sulla base delle deposizioni rese dinanzi al pubblico ministero e al Tribunale di primo grado" reputate in prima istanza insufficienti, ha ritenuto essersi verificata una "riduzione" del diritto di difesa del ricorrente, in rapporto ai principi del diritto al confronto e della immediatezza "in quanto l'osservazione diretta da parte del giudice dell'atteggiamento e della credibilità di un determinato testimone può essere determinante per l'imputato".
Ora, tali affermazioni - nella loro esatta portata - escludono che di "pregiudizio" o di "violazione dell'equità del processo" si possa parlare nel caso qui scrutinato ed in rapporto alla valutazione delle dichiarazioni rese da Ra.Al. .
Come si è detto, non solo ci si trova di fronte - nel caso in esame - ad un secondo giudizio che nei suoi esiti complessivi (l'affermazione di colpevolezza dell'imputato) ha confermato il primo (non vi è dunque ribaltamento di esito processuale) ma soprattutto ci si trova di fronte ad un giudizio abbreviato (rito speciale e premiale) nel cui ambito il teste Ra.Al. non è mai stato escusso in contraddittorio, ne' in primo ne' in secondo grado. I materiali cognitivi - resi utilizzabili ai fini del decidere dall'atto di volontà dell'imputato - sono stati, dunque, gli stessi, il che esclude alla radice che possano venire in rilievo attenuazioni diversificate del principio di immediatezza (sul tema, questa Corte ha più volte escluso, anche nelle ipotesi di riforma vera e propria, che dalle decisioni CEDU citate possa derivare un obbligo di ascolto in contraddittorio di una fonte, lì dove il processo di primo grado sia stato svolto nelle forme del rito abbreviato e la fonte in questione non sia stata escussa in contraddittorio durante tale giudizio, si vedano Sez. 2^ n. 40254 del 12.6.2014, rv 260442; Sez. 3^ n. 45456 del 30.9.2014, rv 260868). Nel caso in esame, peraltro, si è già osservato che la stessa valorizzazione della deposizione del Ra.Al. , in chiave difensiva, si basa su una ricostruzione "frammentata" del suo apporto (si valorizza esclusivamente la prima affermazione e non le successive) apporto che neanche nel giudizio di primo grado era stato ritenuto (seppur con giudizio di attendibilità) decisivo al fine di escludere la colpevolezza dell'imputato (il che rende sideralmente lontana la specifica situazione processuale dai casi scrutinati dalla CEDU).
Dunque la Corte d'Appello, nella "paritaria cognizione" della fonte in questione e delle fonti correlate, ha basato la sua valutazione di "sostanziale irrilevanza" del narrato del Ra.Al. non tanto su un diverso apprezzamento delle modalità di contesto o espressive (mai valutate neanche dal primo giudice, data l'assenza di contatto con la fonte) quanto su una doverosa "lettura unitaria" della sequenza narrativa già in atti, il che a maggior ragione esclude che tale operazione dovesse necessariamente "passare" per un ascolto diretto del teste.
Nessun vizio, pertanto, può essere riconosciuto come sussistente in tale punto della decisione.
Nè, tantomeno, risultano essere fondate le notazioni critiche espresse dalla difesa circa la "corrispondente" valutazione di attendibilità dei testi "a carico", ossia delle numerose fonti che hanno consentito di escludere la verità delle affermazioni rese dall'imputato P.S. circa il suo "stazionamento" per circa trenta minuti in compagnia della piccola V. nella zona delle altalene, tra le ore 14.45 e le ore 15.15/15.30 del (SS). Anche in tal caso le critiche vengono articolate per lo più in modo astratto, attraverso l'affermazione di linee-guida in punto di verbalizzazione e valutazione dei testimoni che non sarebbero state seguite, nonché attraverso l'elencazione dei "rischi" derivanti dalla particolarità del caso (influenza mediatica, tendenza al protagonismo, ansia investigativa) ma manca - in realtà - un effettivo confronto con i contenuti delle deposizioni e con le procedure valutative espresse nelle due decisioni di merito, sul punto conformi (la difesa in alcuni passaggi del ricorso lamenta una difformità tra primo e secondo grado che la lettura del testo delle due decisioni esclude del tutto).
Le due decisioni di merito hanno operato - ferma restando la natura cartolare del giudizio abbreviato, peraltro celebratosi su richiesta dell'imputato - un esame dettagliato ed approfondito delle narrazioni rilevanti, il che milita a favore della tenuta complessiva del risultato probatorio.
È evidente che la commisurazione del valore delle deposizioni dei soggetti presenti sul pianoro di (SS) va apprezzata - come è stato fatto dai giudici del merito - in rapporto a due poli essenziali del ragionamento probatorio.
Il primo è rappresentato, si torna a dirlo, dalla versione del P.S. .
OS ha affermato che la stessa "ragione" per cui (in ipotesi) M. si sarebbe allontanata da sola era rappresentata dal fatto che la piccola V. non voleva abbandonare una delle altalene e piangeva se si cercava di distaccarla.
Dunque quando la moglie si allontana, in tesi, P.S.
rimane - per forza di cose - affianco all'altalena a dondolare la MB, in posizione ben visibile da parte di chiunque si trovasse in prossimità di tale luogo.
È lo stesso P.S. ad affermare di essere rimasto lì
per almeno venti minuti (al telefono con l'operatore del servizio 112, dopo essersi ripreso dai conati di vomito, afferma... mi sono messo a giocà con la BA,..l'altalena., poi lei voleva prendere le margherite.., sarà passato un quaro d'ora, venti minuti...). Dunque non si tratta, quanto al P.S. , di un
"bersaglio mobile" o di un soggetto che magari approfittava dell'assenza (in tesi temporanea) della moglie per fare un riposino steso nell'autovettura (sì da non essere visto) ma di un uomo adulto che per circa venti - venticinque minuti sarebbe rimasto, con la MB, a ridosso delle altalene ed in fremente attesa del "rientro" di M. .
Si tratta di un tempo consistente, che rende possibile la verifica "a sostegno" o "in smentita" e che va - come si è detto - rapportato al secondo polo del ragionamento decisorio.
Questo è rappresentato dagli approdi generalmente condivisi della psicologia della testimonianza e degli studi sul funzionamento della memoria umana, per cui è generalmente riconosciuto che il livello di "rievocazione" di un dato evento è strettamente correlato al livello di "attenzione" che nel momento della verosimile esperienza percettiva il soggetto poteva esprimere verso il "dettaglio" che, nel momento rievocativo, viene sollecitato dall'interrogante. Gli scenari ripetitivi producono elevata probabilità di confusione e sovrapposizione dei ricordi, lì dove la particolarità di un evento (ad esempio udire un grido, sentire una esplosione..) tende ad attivare meccanismi istintivi di fissazione del ricordo. Il tipo di attività esercitata nel lasso temporale oggetto di "rievocazione" anch'esso è indubbiamente fattore che influisce sull'attenzione a ciò che circonda l'agente e può rendere precario il ricordo su ciò che resta un "dettaglio" perché estraneo al proprio, personale, coinvolgimento nel fatto.
È dunque possibile - sostiene la difesa del ricorrente, in ciò censurando la motivazione delle decisioni - che l'assenza di "ricordo" dei testimoni (nessuno ha visto, in quel periodo, il P.S. nei pressi delle altalene con sua IA
V. ) fosse ascrivibile in realtà ad assenza di "attenzione" e 'concentrazionè (dunque il "dettaglio" esiste ma non viene fissato nella memoria) cui si è unita una sorta di "contaminazione reciproca" alimentata dal rilievo mediatico dell'evento (la scomparsa e la morte di R.M. hanno rappresentato tema ricorrente di trasmissioni televisive) e/o da desiderio di protagonismo dei testi. Da ciò la contestazione circa il ritenuto valore dimostrativo di tali deposizioni, alimentata anche dalla cattiva qualità degli atti di indagine.
Ma, ed è questo il punto, il rilievo difensivo - di certo suggestivo, perché almeno in parte basato su un fondamento logico - non è certo stato ignorato, posto che le decisioni di merito attribuiscono - con piena logicità - maggior valore dimostrativo proprio a quelle deposizioni (tra loro convergenti) rese da soggetti la cui attenzione "avrebbe dovuto" razionalmente essere attirata dallo "stazionamento" del P.S. e della piccola
V. nella zona delle altalene o lungo il percorso (peraltro del tutto anomalo) che il P.S. al momento indicò
come realizzato da M. .
Seppure voglia ammettersi che i ragazzi intenti a giocare a pallone fossero per ciò solo "distratti", con ridotta valenza dimostrativa del loro corale apporto (fermo restando che notano la presenza della Fi.Ro. , di sua IA e della suocera e che le immagini scattate con il cellulare da uno di loro non inquadrano la vettura del P.S. nel luogo da costui indicato come luogo di parcheggio) è corretto affermare che non potevano esserlo ne' il teste Gi. (che proprio in quei luoghi stava cercando il figlio) nè tampoco le testimoni Fi. e M. , per le ragioni esposte dai giudici del merito.
Le testimoni in questione - pur senza voler affrontare in via diretta temi di merito, ma solo per fornire risposta al contenuto del ricorso - hanno rappresentato in modo del tutto logico e coerente uno dei punti centrali della valutazione a carico.
Del tutto ingenerosa e generica è infatti la critica esposta nel ricorso circa una pretesa "voglia di protagonismo" o una "rincorsa mediatica" espressa dalla difesa - in particolare - verso la teste Fi.Ro. , perché costei riconosce di essersi attivata per contattare gli investigatori in virtù delle sollecitazioni inoltrate nel corso di una trasmissione televisiva.
Un testimone può essere tacciato di falsità ove emergano precisi indicatori in tal senso, nel caso in esame neanche ipotizzati, ne' ipotizzabili in virtù del fatto che circa la presenza della Fi. , della di lei IA e della M. nei pressi della
"zona delle altalene" militano elementi esterni ed indipendenti, rappresentati oltre che da altre dichiarazioni, dalle immagini della videocamera installata presso il chiosco del Ra.Al. , da cui emerge che le due donne e la BA sono arrivate in quel luogo esattamente alle 14.50 (annotazione di p.g. del 12 gennaio 2012, redatta dal Comando Prov. CC di AS CE, in atti). Dunque l'essersi resa conto - anche attraverso l'ascolto dei media - da parte della comune cittadina Fi. (che, si badi bene, deve attribuire rilievo ad un "non visto") di essere portatrice di una informazione potenzialmente utile a fini investigativi e decidere di fornirla, in verità appare più frutto di una corretta interpretazione del proprio dovere civico di rendere testimonianza, ove necessario (dovere spesso accantonato nel sentire comune) che espressione di protagonismo o megalomania, attributi che correttamente sono stati esclusi - anche in modo implicito - in sede di merito.
E dal verbale reso dalle due testimoni (nel cui ambito, peraltro, vengono riportate anche le singole domande, contrariamente a quanto sostenuto in via generale nel ricorso) emergono circostanze estremamente "indicative" del particolare livello di "attenzione" prestato dalla Fi. , proprio al momento dell'arrivo (dunque intorno alle 14 e 50) verso la zona delle altalene, il che correttamente ha escluso meccanismi di alterazione del ricordo, accrescendo l'utilità complessiva della deposizione. Va ricordato che costei è madre di una MB di circa quattro anni (al momento del fatto) che portava con sè il (SS). Una volta giunta sul posto, la stessa afferma di aver notato che nella zona delle altalene non c'era nessuno. Tale ricordo è rafforzato dal fatto che - circostanza ampiamente credibile - una volta "viste" le altalene vuote, la MB voleva andare a giocarci, ma la Fi. in quella fase iniziale glielo impedì, non perché le altalene fossero occupate ma perché voleva stendersi sul prato a prendere il sole e desiderava che la MB facesse altrettanto. Peraltro, nel prosieguo della loro permanenza in (SS) , quel pomeriggio, la donna (così come la suocera M. che era in sua compagnia) afferma anche di essersi recata, poco prima delle 17.00 al bar "(SS) ", ove notò - in quel momento - la presenza di un uomo in stato di forte agitazione che "parlava al telefono" e che aveva con sè una MB piccola, in quel momento rimasta in compagnia della IA del gestore del bar. Particolare rilevante sta nel fatto che la IA della Fi. , a quel punto, si avvicinò alla piccola V. , per cercare di distrarla, secondo quanto narrato dalla stessa Fi. . Quella BA (V. ) non era stata mai vista in precedenza, nella zona delle altalene, dalla Fi. e dalla sua BA (zona ove la Fi. si trattenne per tempo consistente), altrimenti le due piccole avrebbero giocato insieme. Ora, la trattazione espressa dei contenuti - sia pure in sintesi - di tale deposizione risulta funzionale ad escludere in modo pieno che la valutazione di attendibilità operata dai giudici del merito possa aver trascurato i "rischi" esposti dalla difesa nel ricorso, posto che il livello di "attenzione" al momento del fatto circa il "tema di prova" (presenza o meno di un uomo adulto e di una MB di un anno e mezzo nella zona delle altalene) da parte della Fi.Ro. era elevatissimo e ciò assicura logicamente circa l'esattezza del "ricordo negativo", espresso dalla teste.
Corrette dunque le deduzioni indizianti tratte dalla lettura delle dichiarazioni dei numerosi soggetti presenti quel pomeriggio in (SS) circa l'assenza, almeno sino alle 15.30
dell'imputato in tale luogo, così come del tutto logiche le considerazioni espresse dalla Corte di secondo grado circa il valore "neutro" dei ricordi "soggettivi" espressi dal P.S. . P.S. , come ricordato dalla decisione impugnata, è
stato realmente, quel pomeriggio in (SS) , ma - in tesi - a partire dalle ore 15.30 circa, ed è dunque ben possibile che ricordi di aver visto persone a quell'ora ancora presenti sul Pianoro ed in particolare nei pressi del chiosco del Ra.Al. (ove si è di certo recato) e del bar "(SS) ", il che esclude la indiretta valenza a discarico di tali affermazioni. Così come nessun dato probatorio è stato "estratto" dalla neutra deposizione del teste Co.En. (il militare in servizio a XXXXXX, teorica "vedetta" in esercitazione in un punto che avrebbe consentito la visione di auto in transito tra (SS) e ciò proprio in ragione della "disattenzione" dichiarata dallo stesso teste circa ciò che avrebbe dovuto controllare (il passaggio delle auto). Il metro valutativo, è - a ben vedere - lo stesso utilizzato per tutti i testimoni, posto che le conclusioni in punto di "rilevanza" di quanto narrato sono state calibrate proprio su quel livello di "attenzione" al momento del fatto che rappresenta in modo del tutto condivisibile il parametro di orientamento circa la possibile o meno "fissazione" del ricordo.
Dunque, nel rigettare - in quanto infondati - i motivi di ricorso qui trattati (terzo e sesto) non può farsi a meno di evidenziare l'estremo rilievo che nella economia della decisione è stato attribuito - in piena conformità ai canoni valutativi della prova indiziaria - a dette circostanze dai giudici del merito. È esatto, in particolare, ritenere che l'unica lettura estraibile sul piano logico dal contegno tenuto dall'imputato (dunque la precisione dell'indizio) è quella di aver tentato di nascondere la sua presenza nel (diverso) luogo di consumazione del delitto (il che implica elevata gravità dell'indizio).
La narrazione falsa viene operata sin dalla prima "apparizione" del P.S. presso il bar "(SS) " (alle 15.45 circa) e sostenuta durante la conversazione intrattenuta alle ore 16.34 con l'operatore del servizio 112 ed è - in verità - qualcosa di più di un "alibi falso", se ed in quanto si voglia classificare l'alibi come affermazione di estraneità dipendente da una "richiesta" rivolta da un soggetto investigante a chi rivesta già una qualità sostanziale di indiziato.
È una versione dei fatti inquinante ab initio, neanche provocata, tesa in tutta evidenza ad allontanare sè stesso il più possibile dal luogo di consumazione del delitto, prima ancora che di delitto potesse parlarsi.
In ciò, come si vedrà nel prosieguo, l'intero contegno tenuto dal P.S. è stato legittimamente valutato come indizio a carico (l'eccesso di agitazione nella fase iniziale, le raccomandazioni rivolte alla Pe.Lu. di interrompere ogni contatto e cancellare le tracce dei contatti antecedenti) ferma restando la necessaria correlazione logica con i punti qui trattati, che rappresentano l'asse portante della ricostruzione indiziaria, così come ritenuto nella decisione impugnata.
4.6 Il settimo motivo di ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
Si tratta del motivo in cui si contesta la valenza indiziante delle verifiche operate sulle modalità di funzionamento delle cd. "celle" (stazioni radio base) nei luoghi interessati dagli eventi ricostruiti nel giudizio.
Sul punto, un primo rilievo va operato circa la stessa impostazione del motivo di ricorso.
La difesa, infatti, non si confronta realmente con un passaggio essenziale della ricostruzione indiziaria, rappresentato dal fatto che alle due chiamate di Vi.So. ( 14.53/ 14.56) cui segue la trasmissione di un sms, R.M. non risponde.
Nell'ottica seguita dalla decisione di secondo grado (anche in tal caso, del tutto sganciata dalle considerazioni espresse dal GUP) tale "comportamento anomalo" (non si risponde a due chiamate ed un messaggio di una persona amica, con cui si ha appuntamento circa un'ora dopo) ha una autonoma efficacia asseverativa del fatto che non solo M. già si trovava nel luogo in cui ha trovato la morte (e ciò anche in rapporto alla identità della "cella" impegnata) ma era stata, con tutta probabilità, già aggredita o era impedita a rispondere perché l'aggressione era in corso (si ricordi che la Corte di secondo grado posiziona l'arrivo nel bosco di XXXX intorno alle 14.40 e la partenza del P.S. da tale luogo intorno alle 15.15).
Nel ricorso non ci si confronta con l'effettiva valenza indiziante di tale dato (la mancata risposta) e si esamina, in realtà, solo una parte delle argomentazioni, prospettando l'impossibilità di stabilire - sulla base delle evidenze tecniche - che l'aver smistato le telefonate della Vi.So. tramite la cella con numeri finali 451 deriva dallo "stazionamento" del cellulare del soggetto chiamato - in quel momento - nella zona del delitto.
Già tale metodologia di critica svela la sua intrinseca fragilità, posto che l'argomento di contrasto logico, per essere tale, deve investire l'intera argomentazione probatoria e non soltanto una parte della stessa.
Si tende, infatti, in tale ottica a determinare una inammissibile frammentazione e dispersione delle evidenze che giustificano una affermazione.
Ora, circa il punto sollevato, è ben noto che il funzionamento delle architetture di telefonia mobile rappresenta un sistema di per sè incerto di localizzazione, data da un lato l'ampiezza del possibile "irradiamento" di ciascuna "stazione radio base" sul territorio circostante (l'area di copertura di una singola stazione radio base può arrivare, in rapporto alla potenza, fino ad un massimo di 35 chilometri, in assenza di ostacoli dovuti alla conformazione del territorio) dall'altro l'influenza di variabili di funzionamento (dipendenti anche dal volume di traffico) che determinano lo "scorrimento" della conversazione da una cella (magari più vicina in linea d'aria al luogo ove si trova l'apparecchio telefonico) ad un'altra contigua.
Tali variabili tuttavia, se da un lato determinano una possibile "imprecisione" dell'indizio (agganciare una data cella, in prima approssimazione, può significare anche trovarsi ad una distanza consistente dal luogo di ubicazione dell'antenna che di solito la governa, per quanto si è detto) dall'altro non consentono di affermare la totale inutilità dello strumento in questione a fini di localizzazione dell'utenza telefonica (chiamante o ricevente) lì dove concorrano altre evidenze o comunque si compiano verifiche sperimentali relative al concreto funzionamento, in una data zona, delle celle che interagiscono in tali luoghi. Ciò è stato tenuto ben presente nel caso in esame, tanto che l'affermazione probatoria prende le mosse da un'ampia consapevolezza della complessità del tema tecnico e si alimenta da verifiche sperimentali realizzate nei luoghi di interesse.
È noto infatti che in ogni zona vi è una cella "statisticamente preferibile" e ciò accade per lo più in territori extraurbani, nel cui ambito il numero delle "stazioni radio base" è inferiore rispetto alle realtà urbane (in rapporto ai diversi volumi di traffico da gestire in zone densamente popolate).
Nel caso in esame la verifica è stata inoltre agevolata dal fatto che la distanza tra il pianoro di (SS) ed il luogo di rinvenimento del cadavere (il chiosco della pineta di (SS) è consistente (almeno 10 chilometri) il che ha consentito di identificare le caratteristiche di funzionamento delle "stazioni radio base" che incidono sui luoghi in esame. Ne è derivata - per come riportata nelle decisioni di merito - una verifica tecnica che non solo ha consentito di affermare che l'area di consumazione del delitto è sensibilmente governata dalla cella avente finale 451 (quella che smista le chiamate della Vi. .So. alle 14.53 e 14.56, nonché ben 9 chiamate successive destinate al cellulare della Rea, unitamente a quella avente numeri finali 390) ma, soprattutto, che detta "cella" può coprire, in ausilio ad altre in tal sito del tutto prevalenti (come quella avente numeri finali 381, ubicata proprio sul pianoro di (SS) ) solo una limitata area del pianoro di (SS) , limitrofa alla zona del "monumento ai caduti" e non prossima alla zona delle altalene, ne' al bar "(SS) " dove la R. avrebbe dovuto trovarsi (secondo quanto affermato dal P.S. ).
Il dato, pertanto, conserva una sua "valenza indiziante", pur limitata quanto al "grado di gravità" (si ricordi che il diverso "grado" di gravità del singolo "indizio" influisce sulla valutazione complessiva secondo le linee esposte da Sez. 5 n. 16397 del 21.2.2014, rv 259552 ma non consente di azzerare la valenza della informazione di minor gravità) e da affermarsi necessariamente in stretta correlazione con la mancata risposta da parte della R. , proprio in virtù del fatto che possiede un contenuto informativo che porta ad accrescere (nell'ambito della valutazione globale) la convinzione circa la presenza di R.M. nel luogo del delitto, già alle ore 14.53 e la sua impossibilità di compiere il "naturale gesto" di risposta ad una sollecitazione proveniente da una persona amica.
4.7 Parimenti infondati sono i motivi rubricati ai numeri cinque, otto, nove e dieci.
Quanto al primo (numero 5) la difesa contesta il rilievo attribuito ad alcune risultanze di prova generica.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, le valutazioni medico-legali circa le modalità di consumazione del delitto offrono - ferma restando la valutazione probabilistica espressa dagli stessi consulenti e periti - alcuni dati di interesse, logicamente ricollegati nella decisione impugnata ad una azione posta in essere da persona conosciuta da parte della vittima.
Il primo dato di interesse è rappresentato dalla tendenziale ascrivibilità ad una stessa arma bianca (mai rinvenuta) delle numerose lesioni (tranne quelle figurate) riscontrate sul corpo di M. (in rapporto alla verifica della capacità di penetrazione dello strumento utilizzato ed alle caratteristiche morfologiche delle lesioni stesse), perché ciò tende ad escludere l'azione congiunta di più soggetti. Ciò si pone come indice di conferma, sul piano logico, di una ricostruzione che colloca non soltanto il P. .S. (per quanto detto in precedenza) sul luogo del delitto ma che costruisce il delitto stesso in termini di "occasionalità" (dolo d'impeto, non essendo stata mai ipotizzata la premeditazione) dovuta ad una esplosione di ira ricollegabile ad un litigio tra i due coniugi, le cui ragioni fondanti si apprezzano nella conclamata infedeltà coniugale del P.S. .
Del resto il fatto delittuoso si inserisce nel contesto di una giornata "apparentemente normale", i due coniugi erano attesi di lì a poco a casa di amici, la piccola V. era con loro e non è
risultato alcun particolare contatto - nella fascia oraria immediatamente antecedente - con ulteriori soggetti terzi tale da far ipotizzare ulteriori e anomali appuntamenti.
Vero è che tutte le valutazioni medico-legali sono, come si è detto, probabilistiche (ricostruire l'esatta dinamica di una azione delittuosa del genere attraverso le tracce rinvenute sul corpo della vittima, in assenza di narrazione diretta di testimoni e/o di atteggiamenti confessori comporta inevitabilmente un tasso di indiziarietà della stesso sviluppo della prova generica) ma appaiono espresse in modo logico e sostenute dall'esame obiettivo, il che impedisce di rilevare vizi nell'adesione a talune di esse da parte della Corte di secondo grado. Così è per il dato che più di altri consente di ritenere "conosciuto" l'aggressore da parte di M. , rappresentato dal fatto che (come confermato anche dal perito prof. Br. ) la vittima nel momento iniziale dell'aggressione era parzialmente impedita nei suoi movimenti per avere abbassato volontariamente i jeans e i collant. Il dato è stato sostenuto, in chiave logica, dal fatto che è stato constatato il sensibile gocciolamento di sangue nella parte interna dei jeans, il che ha portato a ritenere (al di là delle altre, opinabili, argomentazioni) che la vittima fosse in posizione (almeno parzialmente) eretta quando è stata colpita alla schiena, con i pantaloni calati. Ciò risponde ad un criterio logico di agevole validazione e, in una con la circostanza della mancanza di urine in vescica, ha alimentato la non irragionevole deduzione dell'improvvisa necessità di espletare un bisogno fisiologico da parte della R. .
Tale deduzione non incontra - in verità - ragionevoli argomentazioni contrarie (è lo stesso imputato ad aver prospettato nelle prime dichiarazioni che alle 14.45 circa in (SS) la R. si sarebbe allontanata per la medesima ragione, salvo articolare nel ricorso la inverosimiglianza di tale ipotesi per il fatto che nel corso della conversazione delle 13.30 con la madre M. si trovava in bagno) ed ha concorso legittimamente a formare il convincimento dei giudici di merito, posto che l'operazione compiuta dalla R. implica un elevato livello di "confidenza" con chi si trova, in quel momento, presente.
È evidente che il limite congenito della prova indiziaria (ampiamente illustrato in apertura) impedisce di andare oltre la rappresentazione di un "fatto intermedio" ricollegabile al "fatto principale" solo attraverso un procedimento di natura logica, ma va anche qui ribadito che ciò che rileva (fermo restando il contenuto informativo del singolo indizio, qui presente) è la convergenza dei plurimi dati indizianti in chiave di ricostruzione coerente con l'ipotesi di partenza.
Se si somma la valenza indiziante dei diversi dati incidenti (anche solo quelli sinora esposti) è del tutto piana l'estrema inconsistenza (e dunque il livello meramente congetturale) dell'ipotesi alternativa di un "denudamento imposto" alla R. da un aggressore, magari armato.
Un soggetto che - al fine di rendere coerente detta ipotesi - avrebbe dovuto prelevare la R. dal pianoro di (SS)
costringendola già a recarsi in un luogo distante circa 12 chilometri (senza che ciò determinasse alcuna traccia sensibile sulla persona della vittima) per poi imporle un denudamento non finalizzato alla consumazione di un rapporto sessuale (anche qui assenza di tracce) quanto a rendere più agevole la consumazione di un omicidio che ha - di
contro
- caratteristiche obiettive (la rapida sequenza delle lesioni) da "dolo d'impeto".
Anche il rilievo attribuito dalla difesa alla presenza di un infiltrato emorragico in sede frontale (che può avere molteplici letture, in una dinamica di contrasto fisico), lì dove lo si voglia intendere come prodotto da una attività lesiva tesa a fiaccare la resistenza della vittima, mal si concilia con l'ipotesi che vede un aggressore armato (evidentemente di una pistola, tale da rendere sconsigliabile la fuga) e capace di imporre un tacere apparentemente volontario.
Ipotesi alternativa, dunque, del tutto irragionevole e priva di un sia pur minimo aggancio alle risultanze istruttorie e ciò anche in riferimento - come si è detto - alla collocazione di P. .S. nel luogo del delitto (unica conclusione ragionevole della conclamata falsità delle sue affermazioni) e alla mancata prospettazione, da parte di costui, di spiegazioni alternative del tragico evento.
Quanto al secondo (motivo numero 8) le doglianze appaiono ai limiti della ammissibilità, trattandosi di tipico argomento di merito trattato in modo esauriente in entrambi i gradi di giudizio. Si tratta del rilievo attribuito, in chiave difensiva, al comportamento tenuto il (SS) dal cane molecolare P. .
Sul punto, il Collegio osserva che al di là dei margini di aleatorietà della prova in sè, risulta decisiva - al fine di escludere la pretesa rilevanza a discarico - la circostanza in fatto (ampiamente argomentata in sentenza) rappresentata dalla pacifica presenza della R. (con il P.S. ed altri amici, tra cui la Vi.So. ) al pianoro di (SS) otto giorni prima della sua scomparsa, unita alla - altrettanto pacifica - capacità astratta dei cani da ricerca di fiutare tracce risalenti anche a dieci-dodici giorni prima.
In ciò l'obiezione difensiva è del tutto priva di fondamento, posto che la Vi.So. ha affermato che in tale occasione lei e la R. "fecero un giro per tutto il pianoro" e non rimasero certo nel luogo ove erano ubicate le altalene ne' si recarono "esclusivamente" al bar "(SS) " come prospettato nel ricorso.
Ciò determina la sostanziale irrilevanza del dato probatorio, non potendosi contrastare con adeguati argomenti l'ipotesi che vede il cane P. , ove sufficientemente addestrato, seguire "tracce" della R. risalenti alla precedente escursione in quei luoghi. Quanto ai motivi numeri nove e dieci, le censure sono parimenti infondate.
Va ricordato, quanto al primo, che il rilievo indiziante (ferma restando la già ribadita legittima concorrenza di indizi aventi diverso livello di gravità) è stato attribuito dalla Corte di secondo grado non a "stati d'animo" in quanto tali, ma a precisi "comportamenti" tenuti dal P.S. nel periodo intercorso tra la scomparsa della moglie e il rinvenimento del cadavere. Comportamenti, in quanto tali "indicativi" di uno stato d'animo che in modo non irragionevole è stato rapportato ad una anomala consapevolezza della estrema gravità di quanto accaduto, in un momento che autorizzava ampia fiducia in un disorientamento momentaneo della donna o in altre causali (se le affermazioni del P.S. fossero state corrispondenti al reale).
Non può non convenirsi circa il fatto che - secondo criteri di ragionevolezza comune - un uomo che vede allontanarsi la moglie per andare in bagno in una zona non urbana (e conosciuta solo superficialmente) e che dopo circa mezz'ora non la vede tornare ne' rispondere alle chiamate telefoniche di certo si allarma ma non fino al punto di affermare ".. me l'hanno ammazzata..", essendo più di una le possibili spiegazioni della momentanea assenza (disorientamento, malore improvviso, ripicca dovuta ad un momento di tensione tra coniugi). Così come la condotta tenuta in occasione della chiamata al servizio 112 delle ore 16.34 (con il P. .S. che lascia l'apparecchio alla titolare del bar e contestualmente si reca in bagno a vomitare) evidenzia un coinvolgimento emotivo particolarmente intenso (e concomitante al primo contatto con la pubblica autorità) che, stranamente, tende ad attenuarsi con il passare delle ore (è un dato obiettivo la sua limitata partecipazione alle attività di ricerca di M. , pur essendo profondo conoscitore dei luoghi in cui la donna era scomparsa e dei luoghi di (SS) già emersi come luoghi di interesse, proprio in virtù della localizzazione della cella che smistava le telefonate dirette alla R. ).
Ma la Corte di secondo grado non si è limitata a valorizzare tali comportamenti, avendo inserito nella valutazione anche alcuni accadimenti del giorno XX, giorno anch'esso antecedente il rinvenimento del cadavere.
Assume correttamente rilievo, infatti, anche la "forte preoccupazione" espressa dal P.S. nel corso della lunga conversazione telefonica (ricostruita ex post ma risultante dai tabulati) intercorsa con Pe.Lu. - tra le ore 11.21 e le ore 11.46 del (SS) - che conduce alla "rimozione" del contatto tra i due sul social network facebook (operazione realizzata dalla Pe.Lu. quello stesso giorno, alle ore 16.01).
Se è vero, infatti, che il P.S. aveva "necessità"
di evitare che - in ogni caso - la stabile relazione con la Pe. .Lu. (che poteva determinare ostacoli alla prosecuzione della sua attività lavorativa) venisse a galla, è pur vero che la cancellazione dei contatti pregressi è operazione che prevede necessità di "nascondimento" immediato e duraturo (non ci si limita a dire..non chiamarmi più..) tale da ostacolare anche una possibile attività di indagine operata da soggetti terzi con modalità "coatte", il che ragionevolmente è stato ritenuto indicativo di una "prematura consapevolezza" della irreparabile e tragica fine della R. e della volontà di occultare una possibile chiave di lettura di quanto accaduto.
È evidente che si tratta di semplici dati "di sostegno", concorrenti con altri indizi di ben maggiore significato, tuttavia la loro rilevanza è apprezzabile, specie ove si consideri il rilievo ulteriore delle frasi captate nella autovettura del P. .S. in epoca successiva, quando l'imputato esprime il suo disappunto per la "violata consegna" del silenzio da parte della Pe.Lu. , lamentandosi con sè stesso del fatto che il comportamento dell'amante lo espone a rischi molto seri, anche.. a livello di carcere.
Ciò si lega, dunque, nell'ambito di una necessaria valutazione congiunta, al rilievo complessivo che la Corte di secondo grado ha attribuito alla intensa relazione (non solo di carattere sessuale) tra il P.S. e la Pe.Lu. , come
"ingrediente necessario" della vicenda umana sfociata nell'omicidio di R.M. (motivo numero 10).
Va premesso che, correttamente, la Corte d'Assise d'Appello - data l'assenza di una preordinazione del delitto già in sede di contestazione dell'accusa - considera la relazione P. - Pe.Lu. non come "movente" in senso tipico (l'assenza di preordinazione porta a dire che l'uccisione della R. non è frutto di una deliberata e meditata scelta di liberarsi in tal modo di un ostacolo) ma come "antecedente logico e storico" di un profondo disagio personale, che nel determinare una "strettoia emotiva" ben può avere determinato quelle particolari condizioni di aggressività sintetizzatesi nel momento del delitto.
In ciò la ricostruzione della causale, nei processi indiziari, offre - come è stato ripetutamente affermato in questa sede (Sez. U. n. 42756 del 30.10.2003, rv 226094; Sez. 1 n. 17458 del 20.4.2012, rv 252889) una significativa "chiave di lettura" di dati asseverativi autonomi, consentendo la coordinazione logica delle risultanze processuali (Sez. 6 n. 5649 del 22.1.1997). E la ricostruzione operata, circa tale aspetto, dalla Corte non presenta alcuna illogicità, oltre ad essere saldamente ancorata a dati emersi pacificamente dall'istruttoria (esame delle comunicazioni recuperate sul social network, dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro del P.S. , dichiarazioni rese dai familiari di R.M. , dichiarazioni rese dalla stessa Pe.Lu. ).
Non vi è dubbio alcuno, pertanto, circa la solidità del ragionamento probatorio operato dai giudici di secondo grado che traggono conclusioni ampiamente supportate dai contenuti delle conversazioni tra i due, con costante malessere della Pe. .Lu. per la perdurante condizione di "clandestinità" della relazione e pressanti inviti alla formalizzazione della crisi coniugale, condotte che il P.S. alimenta (il che porta a ritenere esatta la considerazione circa una volontà di mantenimento della relazione sentimentale, oltre che fisica) sino al punto da rappresentare inesistenti iniziative legali con (falso) disvelamento a M. della sua volontà di chiusura del rapporto coniugale, tanto da rendere possibile l'iniziativa della Pe. .Lu. di prenotare le stanze ad XXXXXX per l'incontro del P.S. con i genitori di lei.
Ciò in un contesto - ai limiti della dissociazione - che vede P.S. mantenere con la moglie una piena "apparenza di normalità" contraddistinta da programmazione del futuro, contatti fisici (pochi giorni prima del delitto), accudimento (prende il giorno di ferie per accompagnare la moglie dal medico) e che dunque gioca sul filo di una costante e pericolosa (anche per le sorti della sua attività di militare) esplosione di "rabbia", vuoi da parte della Pe.Lu. (scontenta dei ricorrenti rinvii) che da parte di M. (che già aveva avuto modo di constatare l'infedeltà e che teneva il marito sotto "costante esame" dei suoi comportamenti, con frequenti tensioni narrate dai familiari della donna). Non è logico, pertanto, ridimensionare la valenza indicativa di un contesto del genere - come fa la difesa del ricorso - sostenendo che, in fondo, la relazione con la Pe.Lu. era per il P.S. poco significativa e che anche l'ultimatum della gita ad XXXXXX sarebbe caduto nel vuoto, data la cronica incapacità dell'imputato di affrontare le conseguenze delle sue azioni, rifugiandosi in scuse false. Ciò è in aperto contrasto con le risultanze istruttorie - coerentemente sviluppate nella decisione di secondo grado - posto che la dinamica del rapporto Pe.Lu. - P. non risulta di esclusivo
"inseguimento" della prima nei confronti del secondo, ma di ampia corresponsione da parte del P.S. dei sentimenti e dei desideri espressi da costei, che venivano ampiamente assecondati, sino ad assicurare la "imminente liberazione" dal peso rappresentato dal rapporto coniugale. Nè risulta che in precedenza la Pe. .Lu. si sia spinta sino al punto di programmare - come è risultato confermato - l'incontro di XXXXXX successivo alla pasqua del XXXX con un P.S. ormai definitivamente libero
(così si prospettava lo stesso imputato).
Coretto, pertanto, il rilievo attribuito nella decisione impugnata a tale "antecedente causale" che ben può aver determinato le condizioni di quello che la Corte di secondo grado ipotizza, in modo non illogico, come un litigio tra i due, insorto durante il trasferimento in auto dalla abitazione di (SS), tale da determinare le condizioni dell'evento.
È evidente, per rispondere alle ulteriori argomentazioni del ricorrente, che tale "litigio" è soltanto ritenuto probabile (in rapporto ai tragici esiti) e sul punto non vi è - ne' vi potrebbe essere, data la morte della R. e il silenzio dell'imputato - prova diretta.
Ma ciò non ridimensiona la validità dell'inferenza, che è sostenuta da convincenti e copiose risultanze istruttorie "a monte" (la relazione perdurante, gli ultimatum della Pe.Lu. , le false rassicurazioni del P.S. , il risentimento della stessa M. per quanto era già accaduto e la sua determinazione nel portare avanti la relazione coniugale) e, purtroppo, dalla constatazione di quanto accaduto "a valle", in (SS) . Non va dimenticato, sul punto, che proprio il giorno 19 aprile era previsto l'accesso di M. in caserma per assistere alla cerimonia del giuramento delle allieve, e che tale momento - lì dove la donna fosse venuta a conoscenza di nuovi episodi o avesse ricevuto parziali ammissioni dallo stesso P.S. - poteva rappresentare un pericolo per il fragilissimo equilibrio che le stesse condotte dell'imputato avevano determinato (la conferma delle preoccupazioni del P.S. emerge dal contenuto delle conversazioni registrate da R.G. , citate in sentenza a pag. 119, lì dove nel commentare le possibili conseguenze della relazione con l'allieva, P.S. ha affermato.. se questi mi buttano fuori da qua dentro io devo andare a fare solo il muratore..).
Nessun rilievo, pertanto, su tali argomenti può essere attribuito ai contenuti del ricorso, non apparendo illogica la ricostruzione complessiva ne' potendosi ritenere reale elemento di contrasto il fatto che, secondo l'ipotesi convalidata, la R. avrebbe deciso, in un momento di tensione, di espletare il bisogno fisiologico, atteso che - di certo - anche in tale ottica non poteva aspettarsi una reazione così violenta e incontrollata da parte del coniuge.
4.8 Alcune precisazioni vanno realizzate in rapporto al contenuto dei motivi rubricati ai numeri quattro e undici.
Quanto al motivo numero quattro, la difesa contesta la valenza indiziante della riconosciuta presenza del DNA del P. .S. nella zona "labiale" della vittima.
Il rilievo è in larga misura fondato, nel senso che le verifiche tecnico-biologiche non hanno consentito di identificare (si veda pag. 77 della sentenza impugnata) con certezza ne' la "tipologia di contatto" (resta l'alternativa tra cellula epiteliale e saliva) ne' il "momento" di possibile deposito, trattandosi di scambio intervenuto tra soggetti che quel giorno avevano ampiamente interagito, sin dalla mattina (erano usciti insieme, si erano recati a fare la spesa e dal medico, erano ritornati a casa per il frugale pasto)".
L'incertezza sulla "tipologia" assume un particolare rilievo, posto che ben diversa sarebbe la sorte dell'elemento di cui si discute in ipotesi di "certa ascrivibilità" del rilascio in zona labiale ad un contatto mano/bocca.
Ma così non è (per pacifica opinione degli esperti), ed effettivamente, ciò attribuisce al dato biologico in esame un deficit di precisione, difficilmente colmabile attraverso considerazioni come quelle espresse dai consulenti dell'accusa (riportate in sentenza) che finiscono con il rappresentare - in assenza di validazione scientifica - una mera congettura. I due coniugi, infatti, sono rimasti in casa sino alle ore 14.20 dopo il frugale pasto delle 13.30 e, pur volendosi considerare l'ipotesi di una tendenziale "dispersione" del materiale biologico dovuta alle normali attività svolte durante il pranzo resta un "tempo consistente" che non esclude - prima della insorgenza del litigio - contatti tali da determinare l'esito dell'esame nel senso riscontrato. Ma ciò, per le ragioni esposte in apertura della presente motivazione (ai paragrafi 4 - 4.1 - 4.2) non conduce ad alcuna reale "disarticolazione" del quadro indiziario posto a carico dell'imputato, che resta saldamente ancorato, in chiave dimostrativa piena, a tutte le ulteriori risultanze sin qui valutate e convalidate nella loro decisiva gravità. L'esclusione di un dato solo "concorrente" nella economia decisione non comporta infatti alcuna frattura della idoneità complessiva degli altri elementi indizianti a carico, ne' può parlarsi della avvenuta emersione di un dato "antagonista" o "di smentita" della ricostruzione complessiva. Quanto al contenuto dell'undicesimo motivo di ricorso (concernente la valutazione operata dalla Corte di secondo grado dei tempi complessivi dell'azione delittuosa e l'assenza di tracce sulla persona dell'imputato), i rilievi sono infondati.
Detta verifica, anche per la Corte di Assise d'Appello, non ha una autonoma efficacia asseverativa e non rappresenta, di per sè, un indizio a carico, ma una ordinaria (e necessaria, negli accertamenti indiziari) verifica di compatibilità dell'ipotesi ricostruttiva globale con gli altri dati raccolti nel processo, al fine di escludere l'emersione di dati antagonisti (che, fungendo da "smentita", avrebbero in ipotesi determinato la frantumazione del quadro indiziario nel suo insieme e la presa d'atto della limitata capacità esplicativa dei dati raccolti). Il procedimento logico seguito dai giudici abbruzzesi risponde peraltro a criteri di metodo più volte ricordati da questa Corte di legittimità, lì dove si è affermato che in sede di motivazione della sentenza di condanna la prospettazione di ipotesi deve ritenersi vietata quando il giudice intenda trarre da esse, e non da fatti obiettivamente accertati, la prova della colpevolezza;
un tale divieto però non sussiste e non potrebbe logicamente sussistere quando, in presenza di altri elementi non ipotetici ed idonei a dimostrare la colpevolezza, il giudice debba affrontare l'esame delle risultanze che si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza. In tal caso, infatti, il giudice altro non potrà ne' dovrà fare se non verificare, ricorrendo necessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetti compatibili o meno con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esito postivo di detta verifica, rimarrà comunque basata sulle prove acquisite e non sulle ipotesi formulate in funzione della verifica stessa (Sez. 1 n. 3754 del 13.3.1992, rv 189724). Doverosamente, pertanto, la Corte di secondo grado tiene conto della "tempistica" circa i necessari spostamenti del P.S. e della R. dalla abitazione in (SS) sino al luogo di consumazione del delitto (circa venti minuti, tempo peraltro più che sufficiente a convalidare sul piano logico l'ipotesi dell'assopimento in auto della piccola V. ) e del successivo spostamento del P.S. (con la MB in auto) dalla pineta di (SS)
al pianoro di (SS) (circa 15 minuti),
stimando in poco più di trenta minuti il "tempo di esecuzione dell'omicidio" e del ristabilimento del P.S. in condizioni di apparente normalità. In effetti tale è il tempo intercorrente tra le ore 14.40 (momento dell'arrivo nella ricostruzione operata) e le ore 15.15 (momento di presumibile partenza dal luogo del delitto), posto che è logico ritenere - per comune esperienza - che il P.S. alle ore 15.26
(quando fa la prima chiamata senza risposta a M. ) si trovi ormai "a ridosso" della zona di (SS) (sia pure non ancora presso il bar "(SS) " dove è visto arrivare intorno alle 15.45).
L'imputato, in quel momento non poteva certo sapere che tale chiamata - in virtù di ragioni tecniche correlate al funzionamento della rete di telefonia mobile - non sarebbe stata identificabile circa il suo posizionamento e pertanto è corretto ipotizzare (a differenza di quanto era stato ritenuto dal primo giudice) che prima di farla il P.S. si sia debitamente allontanato dal luogo del delitto, appena commesso, al fine di evitare la possibile "traccia tecnologica".
La verifica di compatibilità è, ad avviso di questa Corte, stimolata all'apprezzamento di logicità dal contenuto dei motivi di ricorso, ampiamente corretta.
La difesa, infatti, nell'esercizio della critica a tali affermazioni tende a dilatare in modo irragionevole i tempi di possibile esecuzione del delitto (lo si ripete, inquadrato in un gesto d'impeto) anzitutto posizionando il verosimile "litigio" tra i due necessariamente in un momento successivo all'arrivo nel luogo del delitto.
Ciò non risponde a nessun criterio di verosimile "aderenza ai fatti", posto che - in assenza di dati empirici e muovendosi qui sul filo delle ipotesi - appare di certo più ragionevole ritenere che il litigio possa aver avuto inizio in auto (dopo che la piccola V. si era addormentata) ed abbia contribuito a determinare il mutamento di destinazione della coppia (si ricorderà che M. aveva manifestato alla madre la volontà di recarsi in (SS) per far distrarre la piccola).
Inoltre, corrette e logiche sono le argomentazioni espresse dalla Corte di secondo grado circa la "possibilità" (ci si muove in tale campo) per il P.S. , in un tempo di poco superiore a trenta minuti, di porre in essere l'azione delittuosa al di fuori dell'auto (si tratta di una dinamica lesiva connotata da rapidità e allentamento dei freni inibitori) e di occultare, prima di fare rientro in (SS) , la vesZIne utilizzata in quel frangente.
Le due ipotesi formulate sul punto (abbandono degli oggetti lungo il percorso collinare tra le due località o occultamento, almeno di parte degli stessi, nel bagagliaio dell'auto) non sono contraddette da alcuna evidenza e non possono, pertanto, essere smentite. Nessuna perquisizione della vettura (al cui interno erano presenti, per concordi affermazione dei testi, uno zaino di tipo militare e un trolley) venne operata al momento del fatto, dato il mancato rinvenimento del cadavere e l'assenza - nei primi momenti - dei dati indizianti, raccolti solo successivamente a carico del P. .S. .
Resta confermato che quella notte il P.S. usò
ampiamente la lavatrice, ma non si premurò di lavare gli abiti più pesanti che gli erano stati prestati dai proprietari del bar "(SS) " sul calar della sera.
I giorni di "vantaggio" rispetto agli inquirenti in modo non illogico sono stati, dunque, ritenuti influenti sulle successive verifiche negative, data la correlata possibilità di occultare tracce anche non immediatamente visibili.
Tra l'altro, tornando al momento del fatto, non è esatto ipotizzare che l'aggressore di M. (in tesi, il P.S. )
abbia necessariamente atteso sul posto il prodursi dell'intero reflusso emorragico che ha determinato, alfine (e ferma restando l'obiettiva incidenza della lesione polmonare), il decesso della vittima (in alcune decine di minuti, secondo i consulenti) come sostenuto nel ricorso.
Le risultanze medico-legali, pur soffermandosi sul fenomeno del copioso dissanguamento come "causa ultima" della morte, hanno ben evidenziato il fatto che la donna dopo l'aggressione da tergo e il tentativo iniziale di reazione (vi sono lesioni ai polsi e alle mani "da difesa") è stata sopraffatta quando era in posizione supina (certamente quella in cui è stata ritrovata) e colpita ripetutamente in regione toracico-addominale e in corrispondenza dello sterno (qui le ferite sono in sequenza, vicine e allineate) il che ha provocato lacerazioni multiple di polmoni e fegato. Da quella posizione supina la vittima, tragicamente, non si è più mossa durante l'intera fase agonica (forse ha solo inizialmente ruotato il capo, ma le macchie di sangue sono state rinvenute copiosamente al di sotto del corpo ed in corrispondenza delle lesioni) il che porta a ritenere subentrata una condizione di incoscienza, assoluta immobilità e quasi inesistente capacità respiratoria, del tutto assimilabile, nella sommaria percezione dell'aggressore, al suo decesso (la Corte di secondo grado valorizza sul tema l'avvenuto abbandono della vittima in stato agonico, alle pag. 120 e 142).
Ciò rende del tutto rispondente alle risultanze istruttorie il ragionamento seguito dalla Corte di secondo grado in punto di compatibilità dei tempi, essendo ben possibile che l'aggressore si sia allontanato dopo aver posto in essere una azione lesiva di notevole entità che aveva già determinato un evidente stato di incoscienza.
Le critiche mosse alla descritta verifica di compatibilità tra le complessive risultanze istruttorie e la linea ricostruttiva del fatto delittuoso elaborata dalla Corte di secondo grado non possono, pertanto, essere accolte.
4.9 Infondato è anche il dodicesimo motivo di ricorso. La difesa si duole della ritenuta "sottovalutazione" di talune risultanze istruttorie che avrebbero potuto, secondo la prospettazione, portare alla identificazione dell'autore del reato in un soggetto diverso dall'attuale imputato. In alcuni casi si contesta la decisione di non procedere ad ulteriori verifiche peritali. I temi sono tra loro correlati, posto che l'interrogativo di fondo allude ad una scarsità dell'impegno istruttorio su temi che, se coltivati, avrebbero potuto condurre, in tesi, ad una dimostrazione di estraneità del P.S. (e fermo restando che, sul piano meramente logico la compresenza di terzi non esclude l'ipotesi del concorso).
Compito di questa Corte è, tuttavia, esclusivamente quello di verificare la congruità della motivazione espressa nella sentenza impugnata sui temi scrutinati in sede di merito, anche in riferimento ai parametri legali applicabili (quanto alla rinnovazione istruttoria l'art. 603, comma 3, posto che trattandosi di giudizio di appello successivo a rito abbreviato le parti hanno mera facoltà di sollecitazione del potere istruttorio di ufficio, sottoposto al limite funzionale della assoluta necessità; tra le altre Sez. 2 18.1.2011, rv 249161, Sez. 1 n. 44234 del 18.4.2013, rv 258320).
Sul punto, non è dato ravvisare incompletezze o incongruenze motivazionali, posto che le istanze difensive sono state puntualmente valutate dal giudice di secondo grado, che ne ha apprezzato la sostanziale irrilevanza, per più ragioni, del tutto plausibili. Circa le tracce biologiche di soggetti diversi dall'imputato e dalla vittima, in numerose occasioni si trattava di profili compatibili con quello della piccola V. o di soggetti (come il bimbo della Vi.So. ) non sospettabili. Di alcune tracce, potenzialmente rilevanti circa la sede del campionamento (zona sub ungueale, nonché su un punto del giubbino della vittima) lo stesso perito genetista ha escluso la reale utilità a fini comparativi per la bassa qualità della traccia (il che lascia ragionevolmente presumere l'ascrivibilità della stessa a trasferimenti casuali) e non risultano, pertanto, trascurate tracce rilevanti, anche in rapporto alla imponente contaminazione di una "scena del crimine" per sua natura aperta al transito di animali e già caratterizzata da un elevato "inquinamento" preesistente al fatto (zona frequentata anche da coppiette in cerca di intimità, cercatori di funghi, militari in attività di addestramento).
Non si apprezzano, pertanto, omissioni rilevanti nella attività di sviluppo delle tracce genetiche, ne' può dirsi significativo il fatto che i due "brillantini" e la "perlina" siano stati repertati unitamente alle scarpe della vittima e non appartengano all'abbigliamento indossato quel giorno da R.M. .
Se è vero, infatti, che il repertamento congiunto alle scarpe ne indicava la potenziale rilevanza, è pur vero che la elevata contaminazione preesistente al fatto può aver determinato la casuale vicinanza degli oggetti alle scarpe della vittima o anche il loro calpestio da parte della donna ancora in vita.
Non si tratta, peraltro, di oggetti da cui può trarsi l'inferenza ipotizzata dalla difesa, proprio in ragione della riconosciuta ampia contaminazione dei luoghi in questione.
Ancora, la doglianza relativa alle "zigrinature" presenti sulle cosce della vittima (derivanti da sfregamento con indumento sporco di sangue) e attribuite dal perito, verosimilmente, alla contatto della pelle con il meccanismo di chiusura del giubbino della stessa M. , muove da un errore di prospettiva processuale.
La difesa ritiene che tale elemento doveva essere approfondito perché il P.S. , quel giorno, indossava una maglietta a mezze maniche (quando compare sul pianoro di (SS) ). Ma in realtà, nella dinamica di realizzazione del fatto è stato ipotizzato che lo stesso P.S. - data anche la bassa temperatura della pineta di XXXX - abbia indossato in tale luogo una tuta militare di cui era verosimilmente in possesso, il che esclude che l'elemento in questione, anche in ipotesi di non esatta indicazione da parte del perito della superficie che determinò i segni, potesse caratterizzarsi come dato di "smentita" dell'ipotesi di accusa.
Unico dato di effettiva rilevanza è rappresentato dalla impronta di calzatura presente sul piano di camminamento ligneo del chiosco ubicato in XXXX, repertata al n.104 (foto n.114 del fascicolo RIS) e al n.106 (foto n.118).
Si tratta, infatti, di tracce impresse da una calzatura imbrattata del sangue della vittima, secondo gli esiti degli accertamenti biologici e che dunque ben può farsi risalire al momento di esecuzione del delitto.
Tuttavia, come affermato dalla Corte di secondo grado (e come risulta dagli atti) si tratta di tracce "parziali", che non riproducono l'intera superficie della calzatura ma soltanto una piccola parte della medesima.
Vanno riprese, sul tema, le indicazioni contenute nella relazione RIS del 3.1.2012 (richiamate dalla Corte abbruzzese) in cui è specificato che in un caso (reperto 104) la dimensione è di 6 x 4,3 cm e nell'altro (reperto 106) le dimensioni sono ancora minori (4 x 3). E si parla di dimensioni della "traccia" (non certo della intera calzatura) il che consente solo di evidenziare la presenza delle "tacchettature di forma rettangolare e trapezoidale" senza poter identificare con certezza neanche la "zona della calzatura" (tacco, arco o pianta ?) da cui la traccia deriva. Da ciò è derivata la considerazione della impossibilità di risalire alla identità astratta del soggetto che portava tale calzatura ne' tantomeno al numero o modello della scarpa, pur essendo state realizzate comparazioni in via informatica in un data base contenente circa 22.000 esemplari di suole di calzature diverse.
È evidente, dunque, che la traccia in questione risulta utile solo per comparazioni dirette e corretta, sia in fatto che in diritto, risulta la valutazione di tale elemento operata della Corte di secondo grado sia per ciò che riguarda il diniego della perizia (data la scarsità di informazioni rilevabili in via oggettiva) che per quanto concerne gli "esiti negativi" delle comparazioni operate con le calzature "fornite" dal P.S. in epoca posteriore al fatto.
Sul punto, infatti, valgono le considerazioni già espresse in precedenza circa il mancato sequestro, nella immediatezza della scomparsa, degli oggetti indossati dal P.S. il (SS) e la mancata immediata perquisizione dell'auto e del garage dell'imputato, con tutto ciò che ne deriva in punto di possibile occultamento di materiali rilevanti, come ritenuto in sede di merito. Non vi è pertanto alcun vizio logico rilevabile in tale parte della decisione impugnata, ne' la Corte di secondo grado risulta aver malamente percepito le risultanze istruttorie indicate dalla difesa.
4.10 Infondato è inoltre il tredicesimo motivo di ricorso (relativo al preteso vizio motivazionale circa l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B).
La stessa prospettazione difensiva, infatti, muove da una premessa erronea. Non può dirsi infatti che l'affermazione di responsabilità per la condotta di vilipendio del cadavere (realizzata a fini di depistaggio delle indagini) non si alimenti da alcun dato asseverativo ed è espressa solo attraverso un debole passaggio logico (..solo chi ha realizzato il fatto aveva interesse a depistare). Ciò è vero solo in parte, perché la considerazione logica dell'interesse comporta la valorizzazione implicita, a fini di identificazione dell'autore del vilipendio di tutte quelle emergenze probatorie - sinora esaminate - che hanno consentito di identificare in P.S. l'autore del "fatto principale",
rappresentato dall'omicidio.
I due fatti sono intimamente correlati per le ragioni ampiamente valorizzate in sede di merito (va razionalmente esclusa l'opera di un qualsiasi "passante", sia per logica comune che in virtù della precisa finalizzazione al depistaggio) ed è esatto ritenere che in un caso come quello oggetto del presente processo vi sia una possibile "traslazione" della efficacia probatoria dei dati che illuminano la prima e "condizionante" azione delittuosa (l'omicidio) sulla seconda (il vilipendio).
Da ciò deriva che la verifica sui possibili "momenti di realizzazione" del gesto, aspramente contestata dalla difesa, è verifica, anche in tal caso, di mera compatibilità e non deve necessariamente derivare da indizi "in positivo".
L'arco temporale di realizzazione del delitto di vilipendio - secondo l'imputazione - è infatti "tra il (SS) ", il che rende del tutto legittima (anche a fini di rispetto del diritto di difesa e di corrispondenza tra chiesto e pronunziato) la individuazione in tale range delle possibili alternative di realizzazione, senza che ciò comporti incertezze dimostrative. In particolare, se è vero che permane - nella decisione impugnata - una doppia opzione di "compatibilità", ciò che rileva - a fini di esercizio del controllo di legittimità - è da un lato il rispetto della contestazione in fatto (operato positivamente) dall'altro la verifica di completezza della motivazione rispetto a possibili elementi "antagonisti" (sulle ipotesi formulate in sede di merito), tali da incrinare la concatenazione logica.
Ora, specie in rapporto alla mattinata del (SS), il Collegio osserva che detti elementi antagonisti non appaiono consistenti. Ciò perché da un lato la difesa valorizza mere considerazioni collegate al "rischio" per il P.S. di essere scoperto durante tale operazione di depistaggio, affermazione che non tiene conto dell'ottica dell'agente e della forte motivazione sottesa alla volontà di "allontanare da sè" i sospetti (tale da rappresentare un congruo stimolo all'azione), dall'altro pone come prova della "impossibilità" per l'imputato di recarsi sul posto dei dati (anche qui l'aggancio di una cella telefonica piuttosto che di un'altra) che non possiedono tale contenuto dimostrativo.
Non vi è dubbio, in proposito circa il fatto che il P.
.S. sia rimasto solo in più occasioni - in particolare la mattina del (SS) (posto che il giorno XX sfrutta tali momenti quasi interamente per conversare con la Pe.Lu. ) - e per un tempo che, data la sua profonda conoscenza dei luoghi, lo poneva in condizione di raggiungere rapidamente il luogo del delitto. La stessa difesa, nel contrastare l'ipotesi, offre tuttavia dei dati che non sono realmente impeditivi, specie per quanto riguarda l'intervallo intercorso (la mattina del XX) tra la fine della conversazione telefonica del P.S. con la sorella (ore 9.52) iniziata a (SS) alle 9.37 (ma durante la quale ben poteva l'imputato spostarsi con la propria vettura in direzione dell'obiettivo) e la conversazione con il Pa.Ra. delle ore 10.35 che "aggancia" una cella che copre (SS) (ma non certo il solo centro cittadino, dato quanto ampiamente affermato nelle pagine precedenti).
Da ciò deriva il rigetto del motivo di ricorso, trattandosi di dati non realmente antagonisti rispetto a quanto coerentemente valutato in sede di merito.
4.11 Il quattordicesimo motivo di ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. La circostanza aggravante della "minorata difesa" (art. 61 c.p., comma 1, n. 5) è stata ritenuta sussistente dalla Corte di Assise con motivazione del tutto logica ed aderente alle risultanze processuali, ne' sono rinvenibili vizi in diritto. Si è già osservato che la stessa deriva - in fatto -
dall'apprezzamento di talune risultanze medico-legali che hanno indotto a ritenere, con ampia coerenza dei dati esaminati, che l'aggressione ha avuto inizio quando la vittima era venuta a trovarsi (per necessità fisiologiche) con i pantaloni abbassati fin sotto le ginocchia. La dinamica risulta, in tal punto, asseverata dall'esame delle macchie di sangue rinvenute all'interno dei jeans, come da gocciolamento dall'alto verso il basso.
Detto approdo non è contrastato da elementi idonei a fornire una chiave di lettura alternativa del fatto ed è coerente con l'inquadramento della condotta in diritto.
La circostanza in esame è, infatti, pienamente compatibile con il dolo d'impeto, come più volte ribadito nella presente sede di legittimità (di recente, Sez. 1 n. 48108 del 13.11.2008, rv 242623). Ciò perché trattasi di circostanza avente natura oggettiva, integrata dal solo fatto della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente. Ciò che rileva, sotto il profilo dell'elemento psicologico, è la percezione di detta condizione unita alla volontà di approfittarne, del tutto compatibile con quella "risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno" che caratterizza la figura giurisprudenziale del dolo d'impeto (Sez. 1 n. 39791 del 30.9.2005, rv 232943). Le doglianze non possono, pertanto, trovare accoglimento.
4.12 Fondato è invece il contenuto del quindicesimo motivo, per le ragioni che seguono.
Nell'esercita re la funzione assegnatale dalle norme di ordinamento giudiziario, questa Corte ha più volte evidenziato che il fondamento della aggravante di aver agito con crudeltà è ravvisabile in una maggior meritevolezza di pena lì dove le circostanze concrete dell'azione consentano di identificare un effettivo superamento della "normalità causale" determinante l'evento, con volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto a quelle "ricompresse" nella ordinaria incriminazione del fatto tipico. Ciò perché il sistema penale non consente di considerare punibile più di una volta (anche sotto il profilo circostanziale) la medesima condotta causativa dell'evento preso di mira e tipizzato dalla norma incriminatrice (divieto del bis in idem sostanziale come corrolario del più generale principio di tassatività e determinatezza delle incriminazioni).
Si è dunque affermato, in numerosi e recenti arresti (tra le altre, Sez. 1 n. 725 del 24.10.2013, rv 258358; Sez. 1 n. 33021 del 16.5.2012, rv 253527; Sez. 5 n. 5678 del 17.1.2005) che, nel delitto di omicidio volontario, la mera reiterazione dei colpi inferti (anche con uso di arma bianca) non può determinare la sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con crudeltà se tale azione non eccede i limiti connaturali rispetto all'evento preso di mira e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, fine a se stessa. Non vi è pertanto - ne' vi potrebbe essere - da parte della giurisprudenza di questa Corte la fissazione di un preciso limite "numerico" dei colpi inferti, oltrepassato il quale l'omicidio può dirsi aggravato dall'aver agito con crudeltà, essendo invece necessario l'esame delle modalità complessive dell'azione e del correlato elemento psicologico del reato posto in essere. Nel compiere tale verifica, pertanto, da un lato non può ritenersi possibile la considerazione sub specie aggravante di elementi di disvalore già ricompresi nel finalismo omicidiario o in diversa e autonoma circostanza (sopprimere volontariamente una vita è di per sè atto contrario a qualunque senso di umanità, cui l'ordinamento ricollega la pena del delitto di omicidio;
l'omicidio del coniuge è espressamente preso in considerazione dalla diversa circostanza di cui all'art. 577 cod. pen., qui di certo sussistente) dall'altro va ribadito che il profilo ricostruttivo del fatto "circostanziale" non può che essere assoggettato alle medesime regole dimostrative (certezza processuale, al di là di ogni ragionevole dubbio) previste per la affermazione di penale responsabilità sul fatto principale (si veda, sul tema, Sez. 1 n. 25294 del 27.2.2014). A tali insegnamenti non si è attenuta la Corte di Assise d'Appello nel caso qui in valutazione.
L'azione risulta - sin dalla impostazione iniziale di accusa - commessa con dolo d'impeto, dunque inquadrata come "risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno", senza alcuna programmazione preventiva (perché ciò avrebbe richiesto la contestazione della diversa aggravante della premeditazione). Le modalità esecutive - come si è più volte evidenziato da parte della stessa Corte di secondo grado - alimentano la considerazione di un'azione lesiva commessa con estrema rapidità, frutto di slatentizzazione di rabbia e aggressività, con colpi portati in rapida sequenza e ravvicinati, specie nel momento in cui l'aggressore si è posizionato frontalmente alla vittima.
Il loro numero è indicativo del dolo d'impeto e del concreto finalismo omicidiario, fermo restando che nessuna delle lesioni è - di per sè - mortale, tutte concorrendo alla determinazione dell'evento.
La sede delle lesioni - per lo più al tronco e in zona sternale - non risulta indicativa di alcun ulteriore determinismo volitivo, posto che lesioni al collo o al volto risultano (tranne una in zona mandibolare) tutte superficiali e probabile frutto della stessa concitazione lesiva (riportate in consulenza medico-legale come piuttosto superficiali, posto che non raggiungevano neppure il piano muscolare) il che esclude - in particolare - la sussistenza in fatto di quel "tentativo di scannamento" che si era in un primo momento ipotizzato.
A fronte di ciò, la sussistenza della circostanza in parola è stata motivata con prevalente riferimento al numero dei colpi infetti, cui si è aggiunto il rilievo dell'abbandono della vittima in stato agonico. Si è anche attribuito rilievo alla "presenza" - sia pure verosimilmente in auto - della piccola V. .
Quanto al primo aspetto, si è già affermato che la mera reiterazione dei colpi (pur in tal caso, consistente) non può essere ritenuta fonte di detto aggravamento di pena, in un contesto sorretto dal dolo d'impeto e dal finalismo omicidiario correlato a tale condizione psicologica.
L'abbandono in stato agonico è anch'esso condotta ricompresa nel finalismo omicidiario, non potendo assimilarsi la crudeltà all'assenza di tentativi di soccorso alla vittima (che presuppongono una modifica sostanziale del finalismo che ha generato l'azione). Quanto all'ultimo punto motivazionale, trattasi di un riferimento del tutto contraddittorio in fatto e frutto di evidente travisamento delle risultanze dimostrative, ove lo si voglia intendere nel senso indicato in sentenza.
L'intera azione delittuosa, per come ampiamente ricostruita dai giudici del merito, presuppone che la piccola V. si sia addormentata in auto, perché tale è l'unica chiave esplicativa della serie causale ipotizzata dalla stessa Corte di secondo grado (dal litigio, all'uscita dall'auto della R. per realizzare il bisogno fisiologico, all'aggressione).
In violazione dei canoni di valutazione probatoria e del principio di non contraddizione la Corte qui invece ipotizza - in modo del tutto congetturale - che la piccola si sia trovata in condizioni tali da percepire l'accaduto, fatto che non può pertanto ritenersi in alcun modo provato.
Da ciò deriva l'annullamento della decisione su tale specifico punto, non residuando ulteriori dati valutabili.
4.13 L'esclusione di detta circostanza aggravante dal quadro delle risultanze processuali (con accoglimento del quindicesimo motivo di ricorso) impone - in virtù dei limiti ontologici del giudizio di legittimità - l'annullamento della decisione impugnata sul punto della determinazione del trattamento sanzionatorio, sì da consentire al giudice del rinvio la nuova operazione di quantificazione della pena. Si ritiene di non poter valutare, circa le componenti fattuali e giuridiche di tale operazione determinativa, il contenuto del sedicesimo motivo di ricorso, posto che il mantenimento (o meno) del diniego delle circostanze attenuanti generiche è compito, in tutta evidenza, del giudice di rinvio, essendo parzialmente mutato il quadro circostanziale posto a carico del ricorrente.
5. Il rigetto dei motivi di ricorso relativi alla affermazione di penale responsabilità per i delitti contestati ai capi A e B rende doverosa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle costituite parti civili, che si liquidano come da dispositivo.
Il giudice di rinvio, funzionalmente competente per le determinazioni di cui ai paragrafi 4.12 e 4.13, va individuato nella Corte di Assise d'Appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della crudeltà, ritenuta al capo A, che esclude e rinvia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di Assise d'Appello di Perugia;
rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2015