Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2015, n. 8163
CASS
Sentenza 10 febbraio 2015

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In tema di celebrazione del giudizio abbreviato, la disciplina normativa che limita la facoltà dell'imputato di richiedere la celebrazione dell'udienza in forma pubblica, al solo giudizio di primo grado e non anche a quello di appello è conforme all'art. 6 par.1 CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha ritenuto sussistente il contrasto solo in ipotesi di mancato riconoscimento di possibilità di sollecitare l'udienza pubblica in entrambe i gradi di giudizio.

In tema di omicidio, il giudice, per ritenere la sussistenza dell'aggravante di aver agito con sevizie e crudeltà, deve preliminarmente procedere all'esame delle modalità complessive dell'azione e del correlato elemento psicologico, poiché, essendo il fondamento della circostanza costituito dall'esigenza di irrogare una maggior pena correlata alla volontà dell'agente di infliggere sofferenze "aggiuntive" rispetto a quelle ordinariamente implicate dalla produzione dell'evento, ai fini della sua configurabilità non possono assumere rilievo elementi di disvalore di per sé insiti nel finalismo omicidiario o in diversa e autonoma circostanza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante della crudeltà, riconosciuta dal giudice di merito con prevalente riferimento al numero di colpi inferti e all'abbandono della vittima in stato agonico, evidenziando che tali elementi si collocavano in un contesto di dolo d'impeto e di finalismo omicidiario correlato a tale condizione psicologica).

Il giudizio di appello, relativo ad un processo svoltosi in primo grado con il rito abbreviato, deve essere celebrato nella forma del procedimento in camera di consiglio, anche nelle ipotesi in cui l'impugnazione avverso la decisione di primo grado concerne l'affermazione di penale responsabilità e l'imputato chiede la trattazione in pubblica udienza. (La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che nel testo dell'art. 599 cod.proc.pen., cui fa rinvio l'art. 443 comma quarto cod.proc.pen., non è prevista alcuna deroga alla celebrazione dell'udienza di secondo grado nella forma camerale).

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2015, n. 8163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8163
Data del deposito : 10 febbraio 2015

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