Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 2
In tema di recidiva, lo sbarramento quantitativo previsto dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen. - secondo il quale "l'aumento della pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo" - è applicabile a tutte le ipotesi di recidiva e non solo a quella reiterata.
In tema di applicazione della continuazione, il giudice della cognizione, che, in sede di applicazione della continuazione, individui il reato più grave in quello al suo esame e i reati satelliti in quelli giudicati con sentenza irrevocabile, non è vincolato dal divieto di "reformatio in peius", di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., per cui l'unico limite è quello della somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza, stabilito dall'art. 671, comma secondo, stesso codice.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 ottobre 2022
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Nota a sentenza La massima: Il limite all'aumento di cui alla previsione dell'art. 99 co. 6 c.p. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva come prevista dal co. 2 e co. 4 del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale e non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dalla l. 251 dl 2005. (Corte di Cassazione penale sez. un., 23/06/2022, (ud. 23/06/2022, dep. 29/07/2022), n.30046) Indice: 1. La vicenda. 2. La questione di diritto. 3. Gli orientamenti sul punto. 4. Considerazioni preliminari. 5. Il primo quesito. 5.1 La recidiva. 5.2 La soluzione. 6. Il secondo quesito. 6.1 La soluzione. 1. La vicenda …
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Indice Le questioni La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Le questioni La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione – in relazione ad un ricorso in cui, in particolare, il ricorrente si doleva, con il terzo motivo, che, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione del comma 6 dell'art. 99 c.p., con la conseguenza che per il computo del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p., si sarebbe dovuto tenere conto solo dell'aumento di pena in concreto operato per la recidiva nei riguardi dell'imputato, e che, in ragione degli atti interruttivi, non si sarebbe dovuto tenere conto dell'ulteriore aumento di cui al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2013, n. 43768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43768 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 08/10/2013
Dott. DAVIGO P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 2190
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 6692/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO AC AN nato a [...] il [...];
2) OS RO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 8/6/2012 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. STABILE Carmine che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8/6/2012, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata del 9/11/2011, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia del 22/3/2012, irrevocabile il 31/5/2012, e con i reati di cui alla sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 30/11/2011, irrevocabile il 1/1/2012, rideterminava la pena inflitta a IO AC AN in anni otto mesi sei di reclusione ed Euro 4.600,00 di multa, confermando nel resto la decisione con la quale OS RO era stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato lui ascritto, in concorso con il IO AC, di cui a) art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, n. 1, b) artt. 110 e 605 c.p., art.61 c.p., n. 2.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati ed in particolare quello proposto dal IO AC in ordine in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il fatto di cui al capo b) ed in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche ed all'esclusione della recidiva nonché quello proposto dall'OS in ordine all'assorbimento del reato di cui al capo b) in quello di rapina ed al trattamento sanzionatorio con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena inflitta.
2. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
IO AC AN.
2.1. violazione di legge e difetto di motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento all'applicazione dell'istituto della continuazione fra diverse sentenze. Eccepisce, al riguardo, che la Corte territoriale, nell'operare l'aumento di pena per la continuazione, non da conto dei criteri di individuazione della pena più grave, avendola individuata in quella irrogata dal Tribunale di Torre Annunziata senza tener conto che essa andava individuata nell'ambito delle pene applicate con le sentenze già divenute irrevocabili, ne dei criteri che hanno guidato la determinazione dei singoli aumenti, calcolati addirittura, nel caso dei reati di cui alla sentenza del Tribunale di Avellino, in misura superiore rispetto a quella originariamente disposta.
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'applicazione della recidiva, alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. Si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva nonché la violazione del principio stabilito dall'art. 99 c.p., u.c., in base al quale in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pena risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto. Quanto alle attenuanti generiche, rileva che la Corte territoriale, nell'escludere il beneficio, non ha tenuto conto che per le sentenze per cui è stata ritenuta la continuazione l'imputato aveva già beneficiato delle attenuanti generiche.
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 605 cod. pen.. Eccepisce, al riguardo, il mancato assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di rapina, dovendosi tenere conto che la privazione della libertà personale era strumentale alla commissione del delitto di rapina e che in ogni caso i soggetti passivi erano stati chiusi in una stanza, la cui porta era stata lasciata aperta.
OS RO.
2.4. erronea applicazione della legge penale con riferimento alla formazione e valutazione della prova nonché mancanza di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso proposto da IO AC AN merita di essere accolto limitatamente alla quantificazione dell'aumento di pena per la recidiva, dovendo essere rigettato in relazione ai restanti motivi proposti. Il ricorso proposto da OS RO deve essere rigettato per essere manifestamente infondato il motivo proposto.
3.1. Quanto al primo motivo di ricorso proposto da IO AC AN, la Corte territoriale, nell'accogliere l'istanza proposta dall'imputato con i motivi di appello di applicazione del regime della continuazione con i reati di cui alle sentenze irrevocabili sopra citate, ha, legittimamente, individuato il reato più grave in quello di cui al capo a) di cui al presente procedimento, per il quale la pena era stata determinata, dal giudice di prime cure, in anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo b) ad anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa ed aumentata ulteriormente per la recidiva ex art. 99 comma 2 cod. pen. ad anni nove e mesi nove di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa e quindi ridotta per la diminuente speciale per la scelta del rito ad anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, non essendo, affatto, tenuto ad individuare il reato più grave in quelli di cui alle sentenze irrevocabili. Nel determinare il trattamento sanzionatorio il giudice di appello ha ritenuto di dovere confermare la valutazione effettuata dal giudice di primo grado, considerando che la stessa era stata correttamente determinata, tenuto conto dell'estrema gravità dei fatti, desunta dall'accurata pianificazione degli stessi, dalle modalità esecutive e dalla professionalità dimostrata nel delinquere.
Sulla pena così determinata la Corte territoriale ha determinato gli aumenti per la continuazione in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili, calcolandoli nella misura indicata nella sentenza impugnata. Ed al riguardo deve rilevarsi che, sulla base della giurisprudenza di questa Corte condivisa dal Collegio, il giudice della cognizione che, in sede di applicazione della continuazione, individui il reato più grave in quello al suo esame e i reati-satellite in quelli già definitivamente giudicati, non è vincolato, nella rideterminazione della complessiva pena, dalla misura stabilita dalla sentenza irrevocabile relativa ai reati- satellite (sez. 1, n. 5832 del 17/01/2011, Rv. 249397). E con specifico riferimento alla doglianza mossa con il motivo di ricorso in argomento, deve evidenziarsi che il giudice non è vincolato dal divieto di "reformatio in peius", di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3, per cui l'unico limite è quello stabilito dall'art. 671 c.p.p., comma 2, a norma del quale la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna (sez. 1 n. 12704 del 06/03/2008, Rv. 239376). Ed ancora deve considerarsi congruamente motivata la sentenza che faccia riferimento alle modalità dei fatti ed ai precedenti penali specifici degli imputati;
non sussiste, invece, l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (sez. 5 n. 27382 del 28/04/2011, Rv. 250465).
3.2. Passando al secondo motivo di ricorso proposto da IO AC AN, con riferimento all'applicazione della recidiva la Corte territoriale si è rifatta alla valutazione operata dal giudice di prime cure, laddove si è ritenuto di dovere applicare l'aumento di pena in ragione della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo giustificata dalla natura e dal tempo di commissione del precedente reato. Ma, nel determinare l'entità dell'aumento da applicare per la recidiva, i giudici di merito sono incorsi nella violazione dell'art. 99 c.p., u.c., che prevede che in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pena risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo. Difatti, come già affermato da questa Corte (sez. 4 n. 29896 del 17/07/2012, Rv. 253268), lo sbarramento quantitativo previsto dal citato art. 99 c.p., u.c. è applicabile a tutte le ipotesi di recidiva e non solo a quella reiterata, in quanto, come ritenuto nella sentenza ora citata, una diversa interpretazione della disposizione in argomento condurrebbe a risultati irragionevoli di dubbia legittimità costituzionale, comportando un trattamento più grave proprio per quella ipotesi di recidiva meno grave. Quanto ora detto comporta che la pena poteva essere aumentata per la recidiva soltanto nella misura di mesi dieci di reclusione. Limitatamente a questo punto, quindi, il ricorso merita accoglimento con conseguente rideterminazione della pena finale in anni quattro mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro 1.333.000 di multa (alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa va aggiunto l'aumento per la recidiva ricalcolato in mesi dieci di reclusione con il risultato della pena complessiva di anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, sulla quale va applicata la diminuente speciale per la scelta dei rito con il risultato finale di anni quattro mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro 1.333,00 di multa).
Quanto poi alle attenuanti generiche, la questione dedotta è infondata, in quanto, il giudice di appello non era tenuto a motivare sulle circostante aggravanti o attenuanti concernenti i reati satellite da unificare a quello considerato più grave con il vincolo della continuazione, in quanto di tali circostanze il giudice deve tener conto solo al fine di determinare quale sia in concreto la violazione più grave, che è poi la sola suscettibile di effettiva applicazione delle circostanze che la riguardano (sez. 1 n. 1177 del 18/11/1983, Rv. 162540; sez. 2 n. 10757 del 28/8/1989, Rv. 185004).
3.3. La questione dedotta con il terzo motivo di ricorso da IO AC AN risulta infondata, in quanto la Corte territoriale, con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto, rifacendosi alla motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato come la condotta di privazione della libertà personale commessa in danno dei dipendenti della banca e descritta nel capo b) dell'imputazione non costituiva affatto una modalità esecutiva della rapina e si era protratta ben oltre il tempo necessario alla consumazione della stessa, a nulla rilevando la circostanza che la porta della stanza era rimasta aperta;
difatti viene rappresentato come i dipendenti sequestrati fossero rimasti in quella stanza in seguito all'intimazione di non muoversi loro rivolta dai rapinatori, fino a quando alcuni clienti non erano entrati nella filiale e li avevano avvisati della possibilità di uscire. E la soluzione accolta risulta conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale la privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina e rimane in essa assorbita solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione della rapina medesima, mentre, nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina (sez. 2 n. 10138 del 21/3/1986, Rv. 173846; sez. 2 n. 29445 del 21/5/2003, Rv. 226746).
3.4. Il ricorso proposto da OS RO è privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c) e come tale deve essere dichiarato inammissibile;
al riguardo questa Corte ha stabilito che "La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. - compreso quello della specificità dei motivi - rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità" (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di IO AC AN limitatamente alla quantificazione dell'aumento di pena per la recidiva, da rideterminarsi in mesi dieci di reclusione con conseguente ricalcolo della pena finale, previa applicazione della diminuente speciale per la scelta del rito, in anni quattro mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro 1.333,00 di multa. All'inammissibilità del ricorso proposto da OS RO consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IO AC AN limitatamente alla quantificazione dell'aumento di pena per la recidiva che ridetermina in mesi dieci di reclusione e, per l'effetto, tenuto conto della diminuzione per il rito, ricalcola la pena finale in anni quattro mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro 1.333,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso di IO AC.
Dichiara inammissibile il ricorso di OS RO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013