Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2013, n. 43768
CASS
Sentenza 8 ottobre 2013

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Massime2

In tema di recidiva, lo sbarramento quantitativo previsto dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen. - secondo il quale "l'aumento della pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo" - è applicabile a tutte le ipotesi di recidiva e non solo a quella reiterata.

In tema di applicazione della continuazione, il giudice della cognizione, che, in sede di applicazione della continuazione, individui il reato più grave in quello al suo esame e i reati satelliti in quelli giudicati con sentenza irrevocabile, non è vincolato dal divieto di "reformatio in peius", di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., per cui l'unico limite è quello della somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza, stabilito dall'art. 671, comma secondo, stesso codice.

Commentari4

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 14 ottobre 2022

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  • 3Le Sezioni Unite Cirelli su recidiva temperata e prescrizione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2022

    Nota a sentenza La massima: Il limite all'aumento di cui alla previsione dell'art. 99 co. 6 c.p. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva come prevista dal co. 2 e co. 4 del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale e non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dalla l. 251 dl 2005. (Corte di Cassazione penale sez. un., 23/06/2022, (ud. 23/06/2022, dep. 29/07/2022), n.30046) Indice: 1. La vicenda. 2. La questione di diritto. 3. Gli orientamenti sul punto. 4. Considerazioni preliminari. 5. Il primo quesito. 5.1 La recidiva. 5.2 La soluzione. 6. Il secondo quesito. 6.1 La soluzione. 1. La vicenda …

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  • 4Limite all'aumento di pena per effetto della recidiva
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 agosto 2022

    Indice Le questioni La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Le questioni La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione – in relazione ad un ricorso in cui, in particolare, il ricorrente si doleva, con il terzo motivo, che, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione del comma 6 dell'art. 99 c.p., con la conseguenza che per il computo del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p., si sarebbe dovuto tenere conto solo dell'aumento di pena in concreto operato per la recidiva nei riguardi dell'imputato, e che, in ragione degli atti interruttivi, non si sarebbe dovuto tenere conto dell'ulteriore aumento di cui al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2013, n. 43768
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43768
Data del deposito : 8 ottobre 2013

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