Sentenza 11 maggio 2016
Massime • 1
Non è illegale la pena irrogata precedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della recidiva di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen., qualora il giudice abbia dato atto in sentenza, anche con motivazione implicita, delle ragioni per le quali si è ritenuto necessario l'aumento di pena in relazione alla particolare pericolosità dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2016, n. 27366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27366 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2016 |
Testo completo
27 3 6 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/05/2016 SENTENZA N /2016 1266 Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. UGO DE CRESCIENZO Presidente Dott. GIOVANNA VERGA Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. MARCO ARIA ALMA N.49986/2016 2015 Consigliere Dott. ROBERTO CARRELLI PALOMBI di MONTRONE Consigliere Rel. Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO SENTENZA Sul ricorso proposto da: LA RI N. IL 06/06/1964 PA LL N. IL 15/07/1970 GU US N. IL 14/03/1972 avverso la sentenza n. 1915/2014 CORTE DI APPELLO di MESSINA del 05/06/2015 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Pompeo Alfredo Viola che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio Uditi i difensori avv.ti Silvestro Salvatore e LA Salvatore che hanno concluso insistendo nei ricorsi 1 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 5 giugno 2015 la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia del 5-5-2014 del G.U.P. del Tribunale di Patti che aveva condannato alle pene di legge LA IZ, LA IL e GO SE in quanto ritenuti colpevoli dei delitti di rapina aggravata, danneggiamento aggravato e ricettazione.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati;
LA IZ lamentando, con il primo motivo, violazione di legge in considerazione del disposto aumento obbligatorio per la ritenuta recidiva eliminato a seguito della pronuncia n.185/2015 della Corte Costituzionale;
con altro motivo lamentava violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. LA IL lamentava illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen.. GO proponeva analoghi motivi deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva con riguardo al differente regime operante a seguito della pronuncia 185/2015 Corte Cost., violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche motivata con mere clausole di stile, affermazioni generiche e prive di riferimenti individualizzanti. All'udienza dell'11 maggio 2016 le parti concludevano come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere respinti.
2.1 Quanto al lamentato diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). Orbene la Corte di appello di Messina nell'impugnata pronunzia ha dato atto a pagina 9 della motivazione di circostanze assolutamente specifiche e relative alle modalità di consumazione di fatti certamente gravi ed alla negativa personalità degli imputati che devono fare ritenere i ricorsi sul punto palesemente inammissibili.
2.2 Quanto alle doglianze proposte in punto di recidiva obbligatoria la declaratoria di illegittimità costituzionale della previgente disciplina dettata dal comma quinto dell'art. 99 cod.pen. non determina l'automatica illegalità delle pene irrogate nel precedente vigore normativo;
va difatti ritenuto che ove nella motivazione impugnata il giudice di appello abbia dato atto della particolare pericolosità manifestata dalla consumazione del fatto si sia già espresso quanto alla necessità dell'aumento. Deve pertanto ritenersi che nel caso in esame 2 debba farsi applicazione del principio secondo cui il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita (Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Rv. 264533). Nel caso di specie le plurime argomentazioni riportate circa la gravità del fatto commesso da soggetti dediti professionalmente al delitto e definiti dotati di "un'allarmante inclinazione a delinquere" contengono la giustificazione anche dell'irrogazione dell'aumento per la recidiva, pur nella forma facoltativa, senza che la declaratoria di incostituzionalità imponga l'annullamento della decisione con rinvio. Alla luce delle predette considerazioni, le impugnazioni devono essere respinte e gli imputati condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 11 maggio 2016 IL CONSIGLIERE EST. Aptt, Ignazio Pardofre IL PRESIDENTE Dott. Ugo De Crescenzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 4 LUG 2016 IL Il CancelliereCANCELLIERE Claudia Pianell 3