Sentenza 28 gennaio 2015
Massime • 2
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria, per tale dovendosi intendere quella diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta d'ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all'esito della nuova acquisizione, salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte d'appello che, dopo aver acquisito d'ufficio il fascicolo relativo ad altro procedimento, contenente tra l'altro gli esiti di attività di intercettazione, aveva rigettato richieste, formulate in controprova, di trascrizione delle intercettazioni e di escussione di un teste, prive di qualunque esplicitazione delle ragioni della rilevanza dei predetti mezzi istruttori).
In tema di prova documentale, l'ordinanza di custodia cautelare, al pari della sentenza non irrevocabile, può essere acquisita al processo a norma dell'art.234 cod. proc. pen. solo per provare che nei confronti di una persona è stato emesso un provvedimento perché imputata, in concorso o meno con altri, di uno specifico reato e non anche come prova dei fatti in essa affermati, posto che l'art.238 bis cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio solo alla sentenza irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2015, n. 15912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15912 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 28/01/2015
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 142
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 30274/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RM GA N. IL 19/06/1964;
LL LE N. IL 29/10/1961;
avverso la sentenza n. 665/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 13/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv.ti NAPOLI Antonino, per ER LE, e DOMENICO ALVARO, per RM LE e LL LE (in sostituzione dell'avv. MANAGÒ), hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 febbraio 2014, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Palmi, la Corte d'appello di Reggio Calabria:
- ha assolto, per non avere commesso il fatto, LO UA dai reati a lui ascritti sub capi 2) e 3) (rispettivamente concernenti la violazione della legge sulle armi e la ricettazione in relazione ad una pistola marca Beretta modello 950 B calibro 6.35 clandestina), mentre ha confermato la condanna alla pena di anni quattro di reclusione in relazione al reato di cui al capo 1) (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e comma 1-bis, lett. a));
- ha confermato la condanna di ER UA in relazione al reato sub capo 1), alla pena di anni sei di reclusione e 30.000 Euro di multa, ed al reato di cui al capo 4) (detenzione di una cartuccia 9X19mm), alla pena di mesi sei di arresto, ed ha rideterminato la pena inflitta per i reati di cui ai capi 2) e 3) - unificati sotto il vincolo di continuazione - alla pena di anni tre di reclusione e 4000 Euro di multa.
Dopo avere dato atto delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado e dei motivi d'appello, la Corte d'appello ha rigettato l'eccezione per violazione dell'art. 453 c.p.p., comma 1-bis, rilevato che, per un verso, non sussiste nella specie nessuna nullità ne' violazione del diritto di difesa e che, per altro verso, l'accesso al rito abbreviato, ha comunque sanato il vizio. Nel merito, la Corte ha rilevato che, quanto alla posizione di ER, le censure mosse nell'appello sono infondate e che la responsabilità dell'imputato per tutti i reati a lui contestati emergeva con assoluta chiarezza ancor prima della integrazione istruttoria disposta dalla Corte;
che, quanto al LO, non è ragionevolmente ipotizzabile che egli fosse all'oscuro della presenza dello stupefacente nell'abitacolo dell'autovettura (fatto oggetto della contestazione sub capo 1) ed il suo coinvolgimento nei fatti risulta confermato dal tentativo di far recapitare al complice detenuto un biglietto concernente la versione concordata;
che la penale responsabilità di ER e LO in ordine al delitto di cui al capo 1) risulta comunque confermata dal contenuto delle intercettazioni (antecedenti e successive alla data del 18 dicembre 2011 allorché gli imputati furono arrestati), risultando infondate le eccezioni di inutilizzabilità delle medesime;
che, con riferimento ai delitti in tema di armi sub capi 2) e 3) della rubrica, dalle intercettazioni emerge chiaramente che l'arma era stata consegnata da RÒ al ER, il quale gli aveva chiesto di procurargliela nell'interesse di Perfidio;
diversamente, dalle intercettazioni e dagli altri atti probatoria non emergono elementi per affermare, secondo un giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio, che LO fosse al corrente che il cognato teneva occultata all'interno del giubbotto la pistola in oggetto. Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice d'appello ha ritenuto ER non meritevole delle circostanze attenuanti generiche ed ha confermato la pena al medesimo irrogata in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 4), mentre ha ridotto la pena inflitta in primo grado in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 3); la Corte ha quindi confermato la commisurazione della pena irrogata da LO in relazione al reato di cui al capo 1) (l'unico per il quale è stato condannato), nella misura di anni quattro di reclusione.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Antonio Managò, difensore di fiducia di LO UA, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178 e 191 cod. proc. pen. e 2.2. vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, e art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
A sostegno di tali doglianze, il ricorrente evidenzia che la Corte d'appello, all'udienza del 5 dicembre 2013, dopo essersi ritirata in camera di consiglio per deliberare la sentenza, ha disposto con ordinanza - ordinanza al pari impugnata col presente ricorso - l'acquisizione del fascicolo di altro procedimento (n. 140/2011 relativo a fatti connessi), senza dare modo alla difesa di interloquire sul punto.
Nel merito, il ricorrente pone in luce che gli elementi emergenti dalle acquisite intercettazioni sono così evanescenti che il giudice procedente ha pronunciato, nei confronti di LO UA, sentenza di assoluzione (all'esito di giudizio abbreviato) e, nei confronti di ER LE, sentenza di non luogo a procedere;
che la presenza dello stupefacente sull'auto di LO non può di per sè ritenersi dimostrativa del consapevole coinvolgimento dell'assistito nella detenzione dello sostanza, trattandosi tutt'al più di connivenza non punibile;
che la colpevolezza di LO non può d'altronde evincersi dal tentativo di far avere al cognato un bigliettino manoscritto, che aveva quale unico scopo quello di sollecitarne la memoria rispetto ad una circostanza realmente accaduta, in quanto confermata dalle emergenze dei tabulati telefonici.
2.3. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione a LO della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
2.4. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione all'assistito delle circostanze attenuanti generiche.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche l'Avv.to Domenico Alvaro, nell'interesse di ER LE, e ne ha chiesto l'annullamento per il seguente motivo:
3.1. violazione di legge processuale in relazione all'art. 236 c.p.p., comma 2, art. 178 c.p.p., lett. c), art. 441 c.p.p., comma 5, art. 603 c.p.p., comma 3, e difetto di motivazione, per avere la
Corte respinto - per di più immotivatamente - la richiesta di ammettere le prove contrarie richieste dai difensori all'esito dell'acquisizione degli atti, in particolare la trascrizione delle conversazioni intercettate e l'audizione di De OL CO, con conseguente violazione del diritto di difesa. Sotto diverso profilo, il ricorrente evidenzia come la Corte, dopo avere premesso che l'integrazione probatoria avrebbe riguardato la sola posizione di LO limitatamente ai reati in materia di armi, ha poi utilizzato i dati probatori acquisiti in via ufficiosa anche in relazione al ER con riferimento all'imputazione sub capo 1). Il ricorrente lamenta inoltre che la Corte avrebbe omesso di rispondere a tutte le specifiche doglianze mosse con l'atto d'appello.
4. Nell'ulteriore ricorso presentato sempre nell'interesse di ER LE, gli Avv.ti Domenico Alvaro e Antonino Napoli hanno chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:
4.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 453 c.p.p., comma 1-bis, (per violazione del principio di completezza delle indagini) e degli artt. 358 e 326 cod. proc. pen. Il ricorrente eccepisce altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 453 c.p.p., comma 1-bis, per violazione degli artt. 111 e 112 Cost. relativamente ai principi del giusto processo ed all'esercizio dell'azione penale riservata al pubblico ministero. Osserva infatti il ricorrente che il giudizio immediato, seppure nella forma c.d. Custodiale, non può prescindere dall'osservanza del parametro della idoneità probatoria.
4.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 234 e 236 cod. proc. pen. in relazione all'acquisizione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nel diverso procedimento penale n. 141/2011 R.G. N.R. ed utilizzata a fini probatori per disporre nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3. 4.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 266 c.p.p. e segg. in quanto nei decreti emessi nell'ambito del procedimento n. 141/2011 R.G. N.R. non sono stati indicati i gravi indizi di colpevolezza relativamente ai diritti di usura e la proroga dei predetti decreti è stata disposta nonostante non fossero emersi elementi nuovi.
4.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 266 c.p.p. e segg. in quanto nei decreti di intercettazione ambientale in carcere, emessi nell'ambito del procedimento n. 141/2011 R.G. N.R., non è stato rispettato il principio che le intercettazioni devono avvenire presso i previsti locali della Procura della Repubblica.
4.5. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riguardo al giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti di ER in ordine ai reati contestati sub capi 1), 2), 3) e 4.
4.6. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al diritto di difesa e alla controprova.
4.7. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. con riguardo all'entità della pena applicata.
4.8. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati ai capi 1), 2), 3) e 4.
5. Il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano rigettati. L'Avv. Antonino Napoli e l'Avv. Domenico Alvaro, per la posizione di ER LE, e l'Avv. Domenico Alvaro in sostituzione Managò, per LO UA, hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato con riguardo a tutti i motivi dedotti dai ricorrenti.
2. Infondata è l'eccezione di natura processuale con la quale entrambi i ricorrenti si dolgono dell'acquisizione degli atti relativi ad altro procedimento, disposta dalla Corte d'appello con l'ordinanza del 5 dicembre 2013. Secondo quanto si evince dagli atti e dalla stessa ricostruzione della sequenza processuale operata nei ricorsi, la Corte territoriale ha disposto l'acquisizione del fascicolo di altro procedimento e quindi delle intercettazioni in esso contenute, dopo essersi ritirata in camera di consiglio per deliberare la sentenza.
2.1. In linea generale, occorre premettere che, a seguito della novella del 1999, anche nel rito abbreviato il giudice ha la possibilità di disporre l'acquisizione ex officio degli elementi ritenuti assolutamente necessari ai fini del decidere, e ciò non solo nel giudizio di primo grado, come previsto dall'art. 441 c.p.p., comma 5, ma anche nel giudizio d'appello.
Ed invero, con la riforma del 1999, nell'innovare radicalmente l'istituto disciplinato dall'art. 438 c.p.p. e segg., il legislatore ha previsto la possibilità di ampliare la piattaforma probatoria a disposizione del decidente sia su richiesta condizionata dell'imputato ex art. 438 c.p.p., comma 5, sia su iniziativa officiosa del giudice ex art. 441 c.p.p., comma 5, esercitabile tanto nella forma "ordinaria" di abbreviato, quanto nella forma condizionata. In tale contesto normativo - che ha visto trasformare il rito, da "giudizio allo stato degli atti", in un giudizio "a prova contratta" -, non possono ritenersi sussistenti preclusioni di natura strutturale o sistematica alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche del giudizio abbreviato d'appello. L'applicabilità del disposto dell'art. 603 cod. proc. pen. anche nel giudizio abbreviato d'appello risulta, d'altra parte, confermata dall'espresso richiamo dell'art. 443, comma 4, all'art. 599, norma che, al comma 3, si riferisce espressamente alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello.
Nondimeno, giusta il chiaro disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3, l'ampliamento della cornice probatoria del giudizio di gravame mediante rinnovazione dell'istruttoria su iniziativa del giudice è possibile soltanto allorché essa si appalesi "assolutamente necessario" ai fini del decidere, formula sostanzialmente sovrapponibile a quella del citato art. 441, comma 5, secondo cui il giudice del giudizio abbreviato di primo grado "assume anche d'ufficio elementi necessari ai fini della decisione".
2.2. Consolidata in tale senso è la giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In particolare, si è affermato che, nel giudizio d'appello avverso la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato ordinario, il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria previsto dall'art. 441 c.p.p., comma 5, per il giudizio di primo grado, in quanto tale potere può essere esteso, con gli stessi limiti, al giudizio del grado successivo: il giudice potrà assumere anche prove che già il giudice di primo grado aveva a disposizione e che dallo stesso non siano state in concreto valutate. Ancora, si è osservato che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non preclude al giudice di appello l'esercizio dei poteri di integrazione probatoria a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, sempre che fornisca una specifica motivazione della necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione ai fini della decisione (Cass. Sez. 6, n. 26093 del 30/10/2012, Pompeo e altro, Rv. 255736). D'altra parte, l'imputato - che ha volontariamente abdicato al diritto alla prova - ed il pubblico ministero - che ha subito la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti -, benché privati del diritto alla prova, mantengono, anche in grado di appello, la facoltà di sollecitare il giudicante affinché attivi i propri poteri istruttori (Cass. Sez. 1, n. 13756, 24/01/2008, Rv. 239767). Questa Corte ha altresì precisato che la valutazione discrezionale del giudice circa la necessità dell'integrazione probatoria non è censurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 6, n. 30590, 16/06/2010 Rv 248043; Cass. Sez. 2, n. 35987, 17/06/2010 Rv. 248181;
Cass. Sez. 5, n. 19388, 9/5/2006 Rv. 234157) ed il mancato esercizio, da parte del giudice d'appello, dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria sollecitato a norma dell'art. 603, comma 3, dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato ordinario non integra alcun vizio processuale deducibile in cassazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (Cass. Sez. 6, n. 7485, 16/10/2008 Rv.
242905).
2.3. Acclarata la legittimità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio abbreviato d'appello, allorché il decidente ravvisi una situazione di non decidibilità della causa allo stato degli atti e, dunque, l'assoluta necessità della prova da assumere ai fini del decidere, anche se sollecitata dalle parti, va sottolineato come il codice di rito non preveda nessuna interlocuzione preventiva delle parti in ordine alla necessità o meno della rinnovazione probatoria.
Ne discende che, del tutto legittimamente, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha disposto l'acquisizione degli atti relativi al procedimento collegato senza alcun contraddittorio preventivo fra le parti e, segnatamente, dopo essersi ritirata in camera di consiglio per la decisione.
2.4. Incensurabile è poi la scelta della Corte territoriale di disporre l'acquisizione probatoria d'ufficio, dopo la discussione e dopo essersi ritirata in camera di consiglio per la decisione. Ed invero, il potere dovere del giudicante di ricorrere al proprio potere di disporre l'acquisizione, anche d'ufficio, di nuovi mezzi di prova - esercitato in relazione ad atti indispensabili per la decisione a norma dell'art. 441 c.p.p., comma 5, per il giudizio abbreviato (di primo come di secondo grado) -, rispondendo, come l'omologo potere dovere disciplinato dall'art. 507 cod. proc. pen., a chiare esigenze di accertamento della verità, può essere esercitato anche a conclusione del dibattimento, terminata la discussione, dal momento che non sussiste alcuna preclusione in relazione alla possibilità di riaprire il dibattimento per assumere nuove prove, se queste sono decisive (art. 523 c.p.p., comma 7) (Cass. Sez. 5, n. 10819 del 22/10/1993, Montani, Rv. 196307; Sez. U n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191606).
2.5. Tanto premesso quanto alla legittimità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta ex officio dalla Corte anche dopo essersi ritirata in camera di consiglio, va tuttavia precisato come, in analogia ai consolidati principi di legittimità in tema di esercizio di poteri ufficiosi ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., una volta disposta la rinnovazione istruttoria d'ufficio, il giudice sia comunque tenuto ad ammettere le eventuali prove contrarie, salvo che esse risultino vietate dalla legge ovvero manifestamente superflue o irrilevanti.
Netta in tale senso è la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato (nella specie per prova sopravvenuta alla pronuncia della sentenza di primo grado), implica il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria (Cass. Sez. 1, n. 31686 del 26/4/2010 Rv. 248011; Cass. Sez. 3, n. 5863 del 23/11/2011, G. e altro Rv. 252128). In particolare, l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prime, nel rispetto dei parametri previsti dagli artt. 190 e 190-bis cod. proc. pen., con esclusione, quindi, delle sole prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Cass. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254585).
Affinché il diritto alla controprova possa avere piena esplicazione deve nondimeno trattarsi di una prova effettivamente qualificabile come tale, vale a dire di una prova diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta d'ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all'esito della nuova acquisizione, salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti.
3. Fissate le sopra delineate coordinate ermeneutiche e passando alla disamina del caso di specie, non è revocabile in dubbio che, all'indomani dell'acquisizione degli atti del procedimento collegato disposta d'ufficio dalla Corte d'appello, le parti (accusa e difesa) avessero diritto a richiedere e ad ottenere l'ammissione di controprove e che, tuttavia, il Collegio di merito fosse tenuto a disporre gli approfondimenti istruttori richiesti dalle parti solo se conformi ai requisiti sopra delineati.
3.1. Orbene, avendo riguardo a quanto emerge dal verbale dell'udienza del 13 febbraio 2014 (allegato al ricorso di LO UA), dopo la pronuncia dell'ordinanza di acquisizione degli atti del procedimento collegato, le difese degli imputati chiedevano, in principalità, la revoca della stessa ordinanza acquisitiva ed, in subordine, quali controprove, la trascrizione delle conversazioni intercettate e l'audizione di Di OL CO. Le difese eccepivano altresì "l'inutilizzabilità delle intercettazioni con riguardo al decreto autorizzativo che non indica le ragioni di assoluta disponibilità degli impianti ne' i gravi indizi per il reato di usura e con riguardo alle proroghe e specialmente la prima proroga concessa malgrado non fosse emerso alcun elemento;
sia, infine, con riferimento alle intercettazioni ambientali in carcere perché eseguite non presso la sala di ascolto della Procura senza che ne siano adeguatamente spiegate le ragioni".
Orbene, stima il Collegio che, del tutto legittimamente, la Corte territoriale abbia rigettato le richieste istruttorie e ritenuto infondate le eccezioni di inutilizzabilità.
3.2. Quanto alla richiesta di revoca dell'ordinanza di acquisizione degli atti del procedimento collegato sollecitata dalle difese, risulta di tutta evidenza come detta istanza sia stata legittimamente rigettata dalla Corte calabrese dal momento che, disposta l'integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, non v'era ragione alcuna per la quale il Collegio giudicante dovesse disporre l'espunzione degli atti acquisiti, avendone appena rilevata l'assoluta necessità ai fini del decidere.
3.3. Quanto alle richieste di prova avanzate dalle difese dei ricorrenti, ritiene questo giudice di legittimità che altrettanto correttamente la Corte ne abbia negato l'assunzione, trattandosi di approfondimenti istruttori non valutabili come controprove o comunque di prove non ammissibili ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen.. Sotto un primo profilo, va invero evidenziato che, fermo il pieno diritto alla controprova in caso di acquisizione istruttoria esercitata d'ufficio dal giudice d'appello, la parte ha comunque l'onere di esplicitare le ragioni e la rilevanza delle controprove richieste al fine rendere possibile il vaglio ai sensi degli artt. 190 e 190-bis cod. proc. pen. da parte del giudicante. Orbene, dalla verbalizzazione d'udienza non emerge che le difese degli imputati abbiano in nessun modo esplicitato le ragioni di rilevanza tanto della perizia di trascrizione delle intercettazioni, quanto dell'audizione del De OL. D'altra parte, le esigenze di approfondimento istruttorie sottostanti alle "controprove" richieste non sono state neanche specificate nel ricorso ex art. 606 cod. proc. pen.. 3.4. Sotto diverso aspetto, va rammentato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di intercettazioni, la mancata effettuazione della trascrizione delle registrazioni con le forme della perizia non costituisce causa di inutilizzabilità, nel dibattimento, del contenuto delle conversazioni intercettate, essendo la prova costituita dalle cassette o bobine contenenti le registrazioni, atteso anche che l'art. 271 c.p.p., comma 1, non richiama la previsione dell'art. 268 c.p.p., comma 7, tra le disposizioni la cui inosservanza dia luogo a inutilizzabilità e che l'esecuzione della trascrizione in forme diverse da quelle della perizia non è espressamente prevista come causa di nullità, ne' riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 1, n. 12082 del 06/10/2000, Ippolito e altri, Rv. 217345; Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014 - dep. 16/06/2014, Caia e altri, Rv. 259675).
Ne discende che alla trascrizione delle intercettazioni non può riconoscersi valenza di controprova, costituendo l'intercettazione in sè una prova.
3.5. Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di sentire De OL CO, risultando del tutto inespresse - sia in udienza, sia nel ricorso de quo - le ragioni della necessità e della rilevanza della richiesta assunzione. Esplicitazione che, nel caso in oggetto, risultava tanto più necessaria in considerazione del fatto che De OL CO, in quanto - giusta la ricostruzione dei fatti sviluppata nella sentenza in verifica - fornitore dello stupefacente de quo, non avrebbe potuto essere sentito come teste e sarebbe stato inevitabilmente chiamato a rendere dichiarazioni (anche) su circostanze contra se, con i limiti di utilizzabilità delle sue dichiarazioni previsti dal codice di rito.
3.6. In ultimo, giova porre in evidenza come, all'esito della disposta acquisizione degli atti del procedimento collegato, la Corte territoriale abbia nuovamente invitato le parti a concludere, consentendo piena estrinsecazione del diritto al contraddittorio sulla piattaforma probatoria come ampliata ex art. 603 c.p.p., comma 3. 4. Infondate sono anche le sfaccettate eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite nel procedimento collegato.
4.1. Sotto un primo profilo, va ricordato che, secondo il pronunciamento di questa Corte a Sezioni Unite, allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni siano acquisiti in un procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento "ad quem" in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (Cass. Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, P.M. in proc. Esposito, Rv. 229246).
4.2. Ad ogni buon conto, la Corte territoriale ha argomentato le ragioni per le quali i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche debbano ritenersi adeguatamente motivati sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando come le captazioni fossero disposte sulla base di risultanze investigative inerenti giri di assegni e richieste di denaro, sintomatiche dell'esistenza di un rapporto usuraio.
Al riguardo giova rammentare che, come questo giudice ha chiarito nella medesima pronuncia a composizione allargata sopra citata, occorre distinguere fra motivazione assente o apparente, alla quale consegue l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, e il vizio di inadeguata o insufficiente motivazione, che non rileva ai fini della loro utilizzabilità (Cass. Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, P.M. in proc. Esposito, Rv. 229246). Orbene, la Corte d'appello calabrese, investita col gravame di censure afferenti il corredo motivazionale dei decreti di autorizzazione e di proroga delle captazioni, ha esplicitato le ragioni per le quali gli uni e gli altri decreti debbano ritenersi adeguatamente motivati, con argomentazioni puntuali, logiche e conformi ai consolidati principi espressi da questa Corte, in quanto tali incensurabile nella sede di legittimità.
4.3. Concludendo sulle doglianze concernenti le intercettazioni telefoniche, non può comunque sottacersi che, come chiarito nel provvedimento in verifica (vedi pagina 17 della sentenza), le intercettazioni del procedimento collegato relative alla r.i.t. n. 11/2011 non sono state in effetti utilizzate per la decisione, di tal che l'eccezione si appalesa comunque inammissibile per totale difetto di rilevanza.
4.4. In merito all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali compiute in carcere - oltre a doversi ribadire l'inammissibilità del motivo in considerazione della mancata produzione dei decreti autorizzativi emessi dal P.M. nel procedimento collegato (secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sopra ricordata pronuncia) -, va comunque evidenziato come la motivazione svolta sul punto dalla Corte territoriale si appalesi adeguata e conforme ai consolidati principi espressi da questa Corte in materia.
Nei censurati decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3, l'inquirente ha argomentato che l'utilizzo di apparecchiature collocate in un'apposita sala della struttura carceraria si rendeva indispensabile sul presupposto che la captazione doveva avvenire anche mediante la visione diretta delle interlocuzioni e non esisteva una connessione che permettesse di remotizzare le conversazioni di interesse investigativo dalla struttura carceraria agli impianti della Procura. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento autorizzativo dello svolgimento delle operazioni mediante l'utilizzo di apparecchiature esterne all'ufficio della Procura e in dotazione della P.G., quando lo stesso faccia riferimento alle concrete caratteristiche delle attività investigative in corso, tali da richiedere il pronto intervento della stessa polizia giudiziaria, intervento che sarebbe impossibile ove le operazioni di captazione non fossero svolte mediante impianti duttilmente dislocati sul territorio (Cass. Sez. 4, n. 38018 del 19/10/2006, De Carolis, Rv. 235043; Cass. Sez. 6, n. 47335 del 24/11/2009, Bianco Rv. 245489). Sviluppando tale ragionamento, si è ribadito che il requisito dell'inidoneità dell'impianto, che a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto "tecnico- strutturale", concernente le condizioni materiali dell'impianto stesso, ma anche a quello cosiddetto "funzionale", da valutare in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede (Cass. Sez. 6, n. 17231 del 14/04/2010, Hosa Rv. 247010).
In altri termini, l'esigenza di fare ricorso a strutture esterne alla Procura può essere legata non solo e soltanto alla inidoneità o alla insufficienza tecnico strutturale degli impianti presso la Procura, ma anche ad un'inadeguatezza funzionale delle apparecchiature, dovuta alla specifica tipologia d'intercettazione, al luogo di relativo espletamento piuttosto che alle peculiari esigenze investigative del caso di specie.
Ora, non è revocabile in dubbio che, in caso di intercettazione in carcere fra un soggetto arrestato ed un altro indagato, possa risultare di fondamentale importanza ai fini delle indagini seguire anche visivamente lo scambio verbale, così da monitorare la gestualità degli interlocutori - spesso più significativa delle parole usate -, da "leggere" l'eventuale interlocuzione "labiale" e da consentire il necessario intervento "in diretta" degli investigatori per acquisire elementi utili per le indagini, quali, ad esempio, un "pizzino" che fosse fra di essi scambiato.
5. Nessuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa può discendere dall'avere la Corte utilizzato gli atti acquisiti dal procedimento collegato nel giudizio a carico di ER LE. Ed invero, i documenti acquisiti d'ufficio al processo d'appello sono stati messi a piena disposizione e compulsati dalla difesa del ER, che difatti ha mosso eccezioni (di nullità/inutilizzabilità) a verbale, ha avanzato richieste a controprova ed ha, quindi, svolto la discussione anche tenendo conto dei dati probatori ricavati dall'acquisizione ufficiosa con riferimento all'imputazione sub capo 1) ascritta all'assistito.
6. Altrettanto priva di fondamento è l'eccezione mossa dai ricorrenti quanto alla inutilizzabilità dell'ordinanza custodiale emessa nel procedimento n. 140/2011.
6.1. Sul punto è necessario premettere che pacificamente l'ordinanza di custodia cautelare emessa nel procedimento collegato ed acquisita al presente procedimento non può essere di per sè utilizzata come prova. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire in tema di prova documentale, possono essere acquisiti quali documenti ex art. 234 cod. proc. pen. anche atti formati al di fuori del procedimento, come il verbale di una deposizione testimoniale, il processo verbale di constatazione della polizia giudiziaria, la sentenza non irrevocabile, l'ordinanza di custodia cautelare, le ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo;
nondimeno, da tali atti non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti ma possono solo ricavarsi elementi di giudizio - relativi ai fatti documentali in essi rappresentati - che il giudice, in base al suo libero convincimento, può utilizzare anche in senso favorevole all'imputato e comunque nell'ottica del perseguimento del fine primario del processo penale e cioè l'accertamento della verità (Cass. Sez. 5, n. 46193 del 26/10/2004, P.G. in proc. Tripodi, Rv. 230457). Ancora, più nello specifico, si è affermato che l'ordinanza di custodia cautelare, al pari della sentenza non irrevocabile, può essere acquisita al processo a norma dell'art. 234 cod. proc. pen. solo per provare che nei confronti di una persona è stato emesso un provvedimento perché imputata, in concorso o meno con altri, di uno specifico reato e non anche come prova dei fatti in essa affermati, posto che l'art. 238- bis cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio solo alla sentenza irrevocabile (Cass. Sez. 4, n. 9797 del 05/12/2000, Reina, Rv. 218315; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino Rv. 231677). Se ne inferisce che l'ordinanza custodiale emessa in un procedimento penale diverso, in quanto documento (equiparabile alla sentenza pronunciata in un distinto procedimento ancora non passata in giudicato), può essere legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio delle parti, ma può essere utilizzata come prova limitatamente alla esistenza della decisione e delle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti.
6.2. Di tali condivisibili principi ha fatto buon governo la Corte territoriale laddove non ha utilizzato l'ordinanza di custodia cautelare come prova, non ha tratto direttamente da essa elementi conoscitivi ai fini della ricostruzione dei fatti in contestazione, ma ha attinto dal documento la sola indicazione delle fonti degli elementi indiziari posti a fondamento dello stesso provvedimento coercitivo, vale a dire le intercettazioni, poi in effetti acquisite al dibattimento d'appello esercitando i poteri istruttori officiosi. In altri termini, il giudice di secondo grado non ha utilizzato l'ordinanza custodiale ai fini della prova dei fatti in essa documentati - operazione certamente vietata -, ma si è limitata ad attingere i fatti documentali in esse rappresentati, nella fattispecie le specifiche fonti sulla base delle quali si è fondato il giudizio di gravità indiziaria, id est le intercettazioni. Il giudice a quo ha dunque utilizzato l'atto nella sola parte avente natura ricognitiva degli elementi di conoscenza su cui si è fondato il giudizio ex art. 273 cod. proc. pen. - quasi che fosse un'elencazione di atti - e non ha in nessun modo tenuto conto della parte ricostruttiva ne' valutativa dei fatti oggetto dell'altro procedimento, operazione preclusa dalle regole processuali codificate nel nostro codice di rito.
7. Manifestamente infondata è poi l'eccezione con la quale i ricorrenti si dolgono della mancata valutazione del requisito dell'evidenza della prova in caso di giudizio immediato disposto ai sensi dell'art. 453 c.p.p., comma 1-bis. Ed invero, secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, il presupposto dell'evidenza probatoria, che qualifica l'instaurazione del giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero, non trova applicazione nel caso di richiesta di giudizio immediato nei confronti di soggetto che per quel reato si trovi in stato di custodia cautelare (Cass. Sez. 2, n. 38727 del 01/07/2009, P.M. in proc. Moramarco, Rv. 244804). La richiesta di giudizio immediato nei confronti di persona in stato di custodia cautelare per il reato in relazione al quale si procede può essere rigettata dal gip solo se sopravvenga l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Cass. Sez. 2, n. 155678 del 13/12/2012, Sacco Rv. 255790).
8. Assolutamente generica, e dunque non delibabile in questa sede, è la prospettata questione di incostituzionalità del disposto dell'art. 453 c.p.p., comma 1-bis.
9. Gli ulteriori motivi svolti dalla difesa di LO si riducono ad argomentazioni tutte sviluppate sul piano del fatto, laddove mirano a sovrapporre una lettura alternativa a quella data dei giudici di merito ed, in effetti, non denunciano vizi delibabili nella sede di legittimità.
9.1. Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, i giudici di merito abbiano ben esplicitato, con argomentazioni puntuali, conformi a logica ed a condivisibili massime d'esperienza, le ragioni per le quali, alla luce del contenuto delle captazioni e delle ulteriori emergenze probatorie, possa ritenersi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la riferibilità a LO del quantitativo di sostanza stupefacente in contestazione. Il ragionamento logico deduttivo seguito dai decidenti per giungere a tale conclusione prende a base significativi elementi sintomatici e si sviluppa secondo un rigoroso percorso interferenziale. Ed invero, i frequentissimi dialoghi intercorsi fra i due cognati in costanza dell'operazione illecita ed il linguaggio allusivo utilizzato, la richiesta di ER a LO "se la sente" di andare "là dove sono andato ieri sera" - con un'interlocuzione che chiaramente dimostra la piena consapevolezza dell'imputato del luogo di approvvigionamento -, i chiari riferimenti a somme di denaro e ai "conti" che emergono dai dialoghi intercettati, consentono, invero, di affermare in modo certo e fondato - valutate dette emergenze in modo globale e coordinato alla luce di comuni massime d'esperienza - che la sostanza rinvenuta dagli inquirenti sull'auto del LO sia riferibile anche quest'ultimo.
Tale conclusione risulta del resto validata dal maldestro tentativo di LO di concordare col cognato ER una comune linea difensiva, dato fattuale correttamente valorizzato dal giudice del provvedimento impugnato a conforto del quadro d'accusa. Conclusivamente, ritiene il Collegio che nessuna forzatura logica sia rinvenibile nel percorso argomentativo seguito dai giudici di merito nel ricostruire e nel valutare i fatti in narrativa, con il corredo di precisi riferimenti probatori, di tal che nessuna violazione di legge ne' vizio di motivazione appaiono ravvisabili nella specie.
9.2. Del tutto corretta è la qualificazione giuridica del fatto, non essendovi nella specie materia per la prospettata connivenza. Secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, il discrimen tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (ex plurimis Cass. Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, Benocci, Rv. 258186; Cass. Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013 Grosu Rv. 258953).
Orbene, nel caso de quo, non è revocabile in dubbio che l'imputato, nel rendersi disponibile ad accompagnare il cognato ER con la propria auto a Rosarno per ritirare lo stupefacente dal fornitore, abbia assicurato un rilevante contributo materiale e morale al delitto, ponendo in essere una fondamentale attività strumentale ad acquisire l'illegittima detenzione contestata, il che - sulla scorta dei sopra delineati principi in tema di distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto - certamente sostanzia un apporto concorsuale al reato in contestazione, rendendo non configurabile la mera connivenza non punibile.
10. Manifestamente infondati sono anche gli ultimi due motivi con i quali il ricorrente LO ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze ex artt. 114 e 62-bis cod. pen..
10.1. Le doglianze svolte sul punto si appalesano invero generiche e comunque meramente ripetitive di motivi già presentati col gravame d'appello e non si confrontano in nessun modo con le considerazioni del giudice d'appello al riguardo.
10.2. Ad ogni modo, alla stregua del complessivo compendio argomentativo risultante dalle pronunce di primo e di secondo grado - che si compenetrano e si integrano vicendevolmente sul punto -, ritiene il Collegio che i giudici di merito abbiano ben evidenziato le ragioni per le quali LO, da un lato, abbia svolto nella vicenda un ruolo tutt'altro che marginale - essendo egli cointeressato ai guadagni illeciti tratti dallo smercio di stupefacente -, condivisibilmente ritenuto insuscettibile di una valutazione ai sensi dell'art. 114 cod. pen.; dall'altro lato, non abbia serbato un comportamento positivamente valutabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, anzi tentando di inquinare le prove d'accusa, situazione che, secondo i principi più volte espressi da questo giudice di legittimità, impedisce la mitigazione della pena in senso favorevole all'imputato (ex plurimis Cass. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, LO e altri, Rv. 252900). 11. Non deducibili nella sede di legittimità sono le ulteriori doglianze mosse dalla difesa di ER quanto al giudizio di penale responsabilità per tutti i reati al medesimo contestati, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena (motivi di cui ai punti 4.5. e 4.7. del ritenuto in fatto).
11.1. Come si è già rilevato in merito alla posizioni di LO, si tratta invero di motivi tutti in fatto, che tendono a sollecitare una diversa lettura e valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibili in questa sede. Ed invero, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, sui precisi riferimenti probatori operati dal giudice di merito, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi, come detto, la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 11.2. La Corte territoriale ha comunque congruamente argomentato ed esplicitato le ragioni per le quali, da un lato, ER non possa ritenersi meritevole delle circostanze attenuanti generiche - tenuto conto del disvalore dell'agire illecito realizzato "tradendo l'uniforme" e del tentativo di inquinare le prove a carico -, dall'altro lato, la pena irrogata debba ritenersi congrua. 12. Inammissibile è anche l'ultimo motivo di ricorso col quale la difesa di ER ha eccepito la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati ai capi 1), 2), 3) e 4.
12.1. Ed invero, l'applicazione dell'istituto disciplinato dall'art. 81 cpv cod. pen. non era stata richiesta dell'atto d'appello, ne' in sede di conclusioni, sicché si è al di fuori del perimetro delle questioni deducibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 12.2. In ogni caso, giova rammentare come l'istituto de quo presupponga la prova che le diverse condotte criminose costituiscano il frutto di un'unica e preventiva deliberazione criminosa: la ratio della mitigazione del trattamento sanzionatorio riposa invero nella minore riprovevolezza del soggetto che si sia reso responsabile di una serie di reati, che possano ritenersi espressione di una stessa, originaria, determinazione a delinquere. Affinché l'istituto in parola possa essere riconosciuto, le singole violazioni devono dunque costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ab origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Cass. Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052). Situazione che, anche tenuto conto delle generiche deduzioni difensive sul punto, non può ritenersi sussistente nella specie.
13. Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015