Sentenza 26 settembre 2013
Massime • 2
Il giudice di appello, a fronte di specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento, se intende respingere la stessa, ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè dell'inidoneità degli stessi ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiare la valenza di questi. (Fattispecie in cui la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, che aveva rigettato, ricorrendo a formule motivazionali generiche o apodittiche, l'istanza di rinnovazione delle prove testimoniali richieste dalla parte già nel giudizio di prime cure, pur a fronte delle puntuali ed articolate obiezioni difensive mosse alla loro esclusione).
I riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., possono consistere in elementi di qualsivoglia natura anche di carattere logico, ma che, oltre ad essere individualizzanti, e quindi avere direttamente ad oggetto la persona dell'incolpato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, debbono essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato ritenendo, tra l'altro, sufficiente ai fini della verifica positiva di una chiamata in correità, dichiarazioni di altri coimputati che indicavano la fonte delle proprie conoscenze proprio nelle informazioni ricevute dall'autore della chiamata da riscontrare).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2013, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 26/09/2013
Dott. PETRUZZELLIS NN - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1391
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 17951/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON ON N. IL 14/12/1956;
avverso la sentenza n. 22/2011 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA, del 08/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. D'Apote Vincenzo Armando, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 novembre 2012 la Corte d'assise d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il 15 giugno 2011 dalla Corte d'assise di Bologna nei confronti di IE TE e CE SO, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena irrogata al primo in anni ventisei di reclusione e quella applicata alla CE in anni ventitre di reclusione, condannando i medesimi alla rifusione delle spese legali in favore delle parti civili TO NG LV e AZ AS, e confermando nel resto l'impugnata decisione.
2. All'esito del giudizio di primo grado gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 110 c.p. e art. 630 c.p., comma 3, - riqualificato per la CE ex art. 630 c.p., comma 2, - per avere, in concorso con altre persone separatamente giudicate (ossia, ELRB IO, AR GH, OR IU e JA OR), sequestrato il 1 giugno 2009 l'imprenditore AZ AN - di anni 69 - allo scopo di conseguire un ingiusto profitto quale prezzo della sua liberazione, con l'aggravante di averne cagionato la morte a seguito delle percosse subite nelle prime ore della segregazione (avvenuta in un casolare di Tredozio, appositamente reperito per la realizzazione dell'azione delittuosa).
3. Avverso la predetta sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna, nonché, ex art. 586 c.p.p., comma 1, avverso l'ordinanza pronunciata dalla stessa Corte all'udienza del 18 aprile 2012 - con la quale sono state rigettate l'eccezione di nullità dell'esame di OR IU all'udienza di incidente probatorio del 10 marzo 2010 e le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire, ex art. 603 c.p.p., una serie di testimonianze irragionevolmente escluse in primo grado, ovvero aventi ad oggetto circostanze successivamente scoperte - ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CE SO, formulando cinque motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
3.1. Nullità dell'esame reso dal coimputato OR IU all'udienza di incidente probatorio del 10 marzo 2010 ex art. 398 c.p.p., comma 3, art. 401 c.p.p., comma 5, art. 178 c.p.p., lett. c)
e art. 180 c.p.p., mancando il deposito, nel relativo fascicolo, della trascrizione del confronto intervenuto tra lo stesso OR e la CE in data 11 gennaio 2010: solo a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato il 22 marzo 2010, i difensori poterono verificare che in data 8 febbraio 2010 era stata acclusa, nel fascicolo depositato presso la segreteria del P.M., la trascrizione dell'interrogatorio svoltosi l'11 gennaio 2010. La mancata trasmissione e, dunque, il mancato deposito delle trascrizioni presso la cancelleria del G.i.p., con conseguente impossibilità di prenderne visione ed estrarne copia in un momento antecedente il 10 marzo 2010, ha pregiudicato i diritti della difesa, e segnatamente quello di formulare domande e muovere contestazioni all'indagato ex art. 503 c.p.p., sulla base delle sue integrali dichiarazioni, che non possono certo stimarsi equipollenti a quelle sinteticamente verbalizzate dal P.M..
3.2. Vizio di omessa motivazione, risultando smentita dagli atti processuali l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui il coinvolgimento della CE nel progetto e nell'operazione di sequestro troverebbe una base autosufficiente anche nelle dichiarazioni dei tre esecutori materiali moldavi (AR, JA e IE TE) che parteciparono con il OR all'esecuzione del rapimento: nessuno di essi, infatti, ebbe mai ad accusare la CE, dichiarando invece che il OR aveva loro riferito che le informazioni sugli spostamenti dell'AZ gli venivano forniti dal ELRB, il quale, a sua volta, li avrebbe ricevuti dalla CE (peraltro scagionata dal ELRB, che ne ha affermato la totale estraneità ai fatti). Le dichiarazioni del OR, dunque, avrebbero dovuto essere oggetto, quale unica fonte d'accusa a carico della CE, di un rigoroso vaglio di attendibilità intrinseca, unitamente alla compiuta analisi delle doglianze mosse dalla difesa in punto di riscontri c.d. esterni. Al riguardo, invece, le diverse argomentazioni difensive in ordine alla inattendibilità intrinseca della versione eteroaccusatoria rilasciata dal OR, ed alla sua implausibilità logica, sia per quel che attiene al profilo dell'ideazione, che a quello esecutivo del sequestro, come pure per quel che riguarda il presunto contributo organizzativo fornito dalla CE attraverso il c.d. passaggio di informazioni, sono state del tutto pretermesse.
Analoghe lacune motivazionali, inoltre, sono riscontrabili in merito alla partecipazione ad alcuni incontri organizzativi che si sarebbero tenuti successivamente alla decisione di effettuare il sequestro, poiché secondo il OR ad essi avrebbero partecipato tutti i complici, compresi la CE ed i tre cittadini moldavi, laddove questi ultimi hanno escluso tale circostanza, affermando, addirittura (lo JA), di non avere mai avuto occasione di parlarle personalmente.
Parimenti trascurate risultano le censure e le specifiche obiezioni difensive mosse in sede di gravame riguardo all'effettivo significato probatorio attribuibile ai vari elementi di riscontro valorizzati dalla decisione di primo grado per inferirne l'attendibilità della chiamata in correità proveniente dalle dichiarazioni di OR IU (ossia, gli esiti delle attività di intercettazione, i dati emergenti dai tabulati telefonici, la conoscenza delle abitudini e dell'orario di lavoro dell'AZ, la consegna dell'autovettura della CE al ELRB, ecc). Particolarmente rilevanti, in tal senso, apparivano i rilievi difensivi formulati in merito all'affidabilità dei riscontri sull'esistenza di un comune impegno concordato tra la CE e l'AZ la mattina del 1 giugno, nonché alla corretta valutazione dell'esito di talune conversazioni oggetto di captazione ambientale, poiché volti a provare sia che la CE era a conoscenza solo di una generale abitudine di vita dell'AZ (ovverossia, il fatto che egli soleva alzarsi presto la mattina), sia che non v'era stato alcun passaggio di informazioni al ELRB, anche in ordine a quella generale abitudine di vita. La Corte d'assise d'appello, peraltro, ha omesso di valutare criticamente le specifiche censure mosse dalla difesa alle argomentazioni con cui il primo Giudice aveva ritenuto infondati i rilievi illustrati nella memoria difensiva depositata all'udienza del 25 maggio 2011. Si tratta di punti decisivi, tra i quali vengono in particolare evidenziati i seguenti: a) gli incontri fra i complici cui, secondo il OR, avrebbe partecipato anche la CE;
b) l'inesistenza di contatti telefonici fra la CE ed il OR;
c) la conoscenza o meno, da parte degli esecutori materiali del delitto, della presenza di telecamere nel cortile di via Tosarelli;
d) il rilievo attribuibile all'assenza di comunicazioni telefoniche fra OR e ELRB nell'arco temporale ricompreso fra la domenica pomeriggio ed il momento del sequestro.
3.3. Travisamento delle dichiarazioni rese dai tre esecutori materiali moldavi (AR, JA e IE TE) che parteciparono con il OR al rapimento, secondo i quali, nell'impostazione accolta dalla Corte d'assise d'appello, la CE era stata la prima ideatrice del sequestro, fornendo successivamente continue informazioni al ELRB sugli spostamenti e sulle abitudini dell'AZ.
Al riguardo, dalle trascrizioni delle registrazioni dei relativi esami emerge che i predetti coimputati si sono limitati a riportare conoscenze apprese soltanto de relato, in quanto provenienti dalla medesima fonte - OR IU - la cui chiamata in correità avrebbe pertanto dovuto ricevere conferma ab externo, al fine di evitare il fenomeno della c.d. circolarità della prova. Nel caso in esame, in particolare, i tre moldavi, dopo aver affermato che il coinvolgimento della CE era stato loro rivelato da OR, o hanno dubitato essi stessi della veridicità di siffatta circostanza, o hanno fornito particolari nella direzione opposta, ovvero, ancora, hanno offerto, sempre de relato, ulteriori dati smentiti dalle risultanze processuali.
3.4. Violazione del diritto alla prova nel giudizio di primo grado e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., comma 2, in relazione alla motivata richiesta di audizione di una serie testimoni irragionevolmente esclusi dalla Corte d'assise con ordinanza pronunciata all'udienza del 9 marzo 2011 (ossia, AR ND e AR NC, UV IU SE, CC ON, NI AR, CC AN e De QU GI), nonostante la rilevanza delle circostanze di fatto dedotte nei relativi capitolati di prova, volti anche a dimostrare come il chiamante in correità (OR IU) avesse reiteratamente mentito e fosse caduto in contraddizione rispetto a fatti su cui quei testimoni avrebbero potuto riferire per conoscenza diretta, tanto che alcuni degli episodi indicati erano stati utilizzati dal Giudice di primo grado a titolo di riscontri.
3.5. Mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., comma 2, con riferimento a prove sopravvenute e scoperte dopo il giudizio di primo grado, ossia alle richieste testimonianze di AR ND, UV IU SE, CC NN e CC AN (pagg. 68-69 dell'atto di appello), la cui ammissione è stata erroneamente esclusa dalla Corte d'assise d'appello con ordinanza del 18 aprile 2012, sebbene mirassero a dimostrare che il OR, anche in vista della celebrazione del giudizio d'appello, non era affatto un chiamante in correità
"disinteressato", ovvero vertessero su un episodio - la conoscenza da parte della CE delle tracce di sangue reperite su una delle autovetture utilizzate per il sequestro - utilizzato dal Giudice di primo grado quale riscontro ex art. 192 c.p.p., comma 3, (e rispetto al quale non erano stati assunti mezzi istruttori diversi dall'esito della captazione ambientale, in grado di spiegarne la diversa origine e significato al riguardo prospettati dalla difesa). CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso, fatta eccezione per la prima censura ivi articolata, è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito indicate.
5. Il primo motivo di doglianza, come or ora accennato, è manifestamente infondato, dovendosi al riguardo considerare il principio, più volte statuito in questa Sede (Sez. Un., n. 39061 del 16/07/2009, dep. 08/10/2009, Rv. 244327), secondo cui, in tema di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, la mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto non importa alcun vizio processuale, ne' in termini di inutilizzabilità ne' di nullità.
Invero, ai fini dell'utilizzabilità del contenuto di dichiarazioni regolarmente registrate è sufficiente che, pur in mancanza della relativa trascrizione, vi sia in atti il verbale riassuntivo - come è avvenuto nel caso in esame - poiché la funzione di quell'atto, redatto da un pubblico ufficiale a scopo di documentazione, e dunque dotato di pieno valore probatorio, è anche quella di garantire che la registrazione è contenuta nei supporti magnetici allegati (Sez. 3, n. 6105 del 20/12/2007, dep. 07/02/2008, Rv. 239244). La sanzione di inutilizzabilità ex art. 141 bis c.p.p., infatti, consegue alla mancata riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto, ovvero alla diversa ipotesi in cui, pure avvenuta tale riproduzione, manchi sia la sua trascrizione, che la redazione del verbale in forma riassuntiva, mentre la semplice mancata trascrizione del contenuto dell'interrogatorio registrato o filmato, in presenza della verbalizzazione riassuntiva, non implica alcuna inutilizzabilità, anche nel caso in cui la suddetta trascrizione, in quanto richiesta dalla parte, costituisca obbligo per il giudice (Sez. 5, n. 617 del 31/01/2000, dep. 24/02/2000, Rv. 215970).
6. Fondate, per contro, devono ritenersi la seconda e la terza censura dalla ricorrente prospettate, ove si consideri che l'atto di appello aveva indicato in modo chiaro e preciso gli elementi di fatto allegati a sostegno delle critiche e delle obiezioni rivolte alla sentenza impugnata, in tal guisa ponendo il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare appieno il proprio sindacato di merito.
In relazione ai numerosi punti critici in narrativa evidenziati (v., supra, i parr.
3.2. e 3.3.), e con riguardo alle specifiche censure - partitamente richiamate, supra, nel par. 3.2. - formulate dalla difesa per confutare gli argomenti che il Giudice di prime cure aveva utilizzato per ritenere l'infondatezza dei rilievi illustrati nella memoria depositata nel relativo giudizio, l'impugnata pronuncia non ha offerto un'adeguata ed esaustiva risposta motivazionale, omettendo di sviluppare il necessario confronto critico-argomentativo con le correlative, puntuali, deduzioni difensive in merito alla portata ed ai limiti del coinvolgimento dell'imputata nelle diverse fasi dell'operazione criminosa oggetto della complessa vicenda storico- fattuale sottoposta al vaglio delibativo della Corte territoriale. Al riguardo, è noto che l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, dep. 15/05/2012, Rv. 252713; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, dep. 20/10/2010, Rv. 248551). È altresì noto (da ultimo, Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, dep. 20/12/2012, Rv. 254102; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, dep. 15/09/2008, Rv. 241188) che la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione se si limita, come nel caso in esame, a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione "per relationem". Nel caso qui considerato, in particolare, le critiche difensive articolate in sede di gravame riguardo ai profili della contestata attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie oggetto della narrazione dei fatti offerta dal OR non sono state oggetto di un congruo ed esaustivo apprezzamento nell'iter motivazionale dell'impugnata pronuncia, ne' sembra essere stata adeguatamente verificata, per quel che attiene allo specifico ruolo dall'imputata assunto nella vicenda, la qualità dei riscontri provenienti dalle dichiarazioni rese dai coimputati AR, JA e IE TE, che assieme al OR parteciparono all'esecuzione del rapimento.
Dalla stessa motivazione dell'impugnata pronuncia, peraltro, risulta, laddove si fa riferimento al contributo narrativo offerto dal IE TE all'udienza del 7 novembre 2012, che sarebbe stato proprio il OR a riferirgli che le informazioni sugli spostamenti dell'AZ gli erano state fornite dall'imputata. Invero, costituisce frutto di un consolidato insegnamento giurisprudenziale la regola secondo cui, ai fini di una corretta valutazione di una chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo, verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza;
deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità (Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, dep. 17/05/2013, Rv. 255553; Sez. 2, n. 2350 del 21/12/2004, dep. 26/01/2005, Rv. 230716).
Le sequenze di tale accertamento, peraltro, devono essere scandite secondo l'indicato ordine logico, perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè considerata, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.
I riscontri necessari ex art. 192 c.p.p., comma 3, per superare il "deficit" probatorio intrinseco alla chiamata in correità possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, cioè non predeterminati per specie o qualità, e quindi anche solo di carattere logico che, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata, in radice passibile di sospetto, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova. Essi debbono, comunque, consistere in elementi, fattuali e/o logici, esterni alla chiamata nel senso che, pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, debbono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che, in definitiva, la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata la chiamata stessa, ossia il medesimo dato da riscontrare (ex multis, v. Sez. 4, n. 6343 del 31/03/1998, dep. 30/05/1998, Rv. 211625; Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 18/01/2007, Rv. 235800). I riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art.192 c.p.p., inoltre, devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 26/01/2010, Rv. 245867).
7. Parimenti fondate, inoltre, devono ritenersi le residue doglianze dalla ricorrente prospettate (v., supra, i parr.
3.4. e 3.5.), non emergendo dall'impugnata ordinanza dibattimentale del 18 aprile 2012, nè dalla susseguente decisione di merito, una congrua base critico- argomentativa a sostegno della denegata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, pur a fronte delle puntuali ed articolate obiezioni difensive mosse alla esclusione delle prove testimoniali già richieste nel giudizio di prime cure.
In relazione a ciascuna delle istanze di prova testimoniale oggetto dell'originaria esclusione, invero, la difesa ha offerto esaustiva allegazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, di aver provveduto a formulare, in sede di gravame, dettagliati e specifici rilievi critici, la cui valutazione di infondatezza, tuttavia, sul piano dell'effettiva incidenza probatoria attribuibile a quelle istanze, è stata oggetto di un apprezzamento espresso con formule solo generiche o apodittiche, come tali insufficienti a dar conto delle ragioni giustificative poste a sostegno del correlativo epilogo decisorio.
È noto, al riguardo, che la rinnovazione del dibattimento ha carattere eccezionale, dovendosi presumere la completezza dell'istruzione probatoria svolta in primo grado, ma tale connotazione non può certo esonerare il giudice, a fronte di apposita richiesta della parte, dal giustificare, qualora intenda respingere detta istanza, l'esercizio del proprio relativo potere- dovere: invero, poiché l'imputato ha diritto a discolparsi provando, il giudice, stanti i limiti sicuramente ragionevoli posti a tale diritto in conseguenza dell'esaurimento del giudizio di primo grado, deve dar conto della loro ricorrenza, ossia dell'assenza del presupposto per il riconoscimento del su citato diritto, presupposto rappresentato dalla decisività degli incombenti proposti, e dunque dalla loro idoneità ad eliminare contraddizioni esistenti nei già raccolti dati probatori, ovvero ad inficiarne obiettivamente le risultanze (Sez. 6, n. 3986 del 01/02/1996, dep. 17/04/1996, Rv. 204780).
Ne discende che il giudice d'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, dep. 26/11/2003, Rv. 226977). Analoghe considerazioni, inoltre, devono svolgersi riguardo alle motivate richieste di rinnovazione della prova sopra indicate nel par. 3.5., dalla Corte distrettuale rigettate sulla base di non pertinenti criteri di valutazione - assoluta necessità e non concludente utilità ai fini della decisione - in tal guisa trascurando di considerare il principio secondo cui, in caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, in presenza di un'istanza di parte, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (ex multis, Sez. 1, n. 39663 del 07/10/2010, dep. 10/11/2010, Rv. 248437;
Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, dep. 31/07/2012, Rv. 253526). In tal senso, al fine di stabilire la presenza o meno del requisito della novità della prova - che la Corte di merito, con la su citata ordinanza del 18 aprile 2012, ha escluso riguardo a talune "deposizioni non rese in quanto non ammesse, e solo per tale ragione non facenti parte del coacervo istruttorie", omettendo tuttavia di confrontarsi con il puntuale rilievo difensivo secondo cui la circostanza oggetto del richiesto esame testimoniale sarebbe stata scoperta solo dopo la decisione di primo grado - deve ribadirsi il principio di diritto, anche di recente affermato in questa Sede, secondo cui il carattere di novità della prova, in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è rinvenibile laddove essa sopraggiunga autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività, o quando venga reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento posteriore alla decisione (Sez. 3, n. 11530 del 29/01/2013, dep. 12/03/2013, Rv. 254991; Sez. 3, n. 11034 del 21/10/1993, dep. 02/12/1993, Rv. 195940).
8. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise d'appello di Bologna, che nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi al quadro dei principi di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014