(( 1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non e' corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni.
Se la difformita' indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.
1-ter. Nei casi di modifica dell'imputazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 421, comma 1-bis. )) 2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato.