Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/1997, n. 1376
CASS
Sentenza 28 ottobre 1997

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Massime1

La regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della pena, senza violare il principio del "ne bis in idem" sostanziale. (Nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto legittima l'utilizzazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi giustificativi delle attenuanti generiche anche nel giudizio di comparazione e nella graduazione della pena).

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 20 novembre 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Nola, con la sentenza emessa in data 21 giugno 2018 all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per i fatti loro ascritti e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato il P. alla pena di anni cinque, mesi uno e giorni dieci ed euro 2800 di multa, il R. alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 7.000 di multa, oltre le sanzioni accessorie e la confisca disposte nei confronti di entrambi. 1.1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, preso atto della rinunzia ai motivi di ricorso svolti in tema …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/1997, n. 1376
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1376
Data del deposito : 28 ottobre 1997

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