Art. 41-bis. (( (Vittimizzazione) ))
(( 1. La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresi', avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere il rispetto del principio di parita' di trattamento tra uomini e donne.
(( 1. La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresi', avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere il rispetto del principio di parita' di trattamento tra uomini e donne.