Articolo 41 bis del Codice delle pari opportunità
Articolo 41Articolo 42
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20 febbraio 2010
Art. 41-bis. (( (Vittimizzazione) ))

(( 1. La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresi', avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere il rispetto del principio di parita' di trattamento tra uomini e donne.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2010
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