Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 gennaio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 luglio 2005 |
Commentari • 273
- 1. Avanti tuttaa marcia indietro. La ragionevole durata del giudizio penale di appello: prescrizione, improcedibilità, notificheCarlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Treni e binari – 2. Prescrizione del reato, termini, risorse – 3. Le competenze e responsabilità costituzionali – 4.1. La successione delle discipline di prescrizione e l'organizzazione degli Uffici giudiziari di appello – 4.2. La riorganizzazione (inutile) della gestione dei ruoli di appello dopo l'art. 344-bis cod. proc. pen. – 4.3. Il problema “nuovo”: l'abbandono del 344-bis e la legge più favorevole – 5.1. Prescrizione originaria ed ex-Cirielli – 5.2. La frenesia 2017/2024 – 5.3. La nuova prescrizione – 6. Tre premesse – 7. Parentele confuse – 8. Accelerazione e risorse – 9.1. La nuova prescrizione e la legge più favorevole – 9.2. La disciplina transitoria non s'ha da …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 02/10/2025, n. 32584Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da CA RA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/11/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. il Penale Sent. Sez. U Num. 32584 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 26/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 8 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania - per quanto qui rileva - applicava a RA …Leggi di più...
- art. 291 cod. proc. pen.·
- procedimento cautelare·
- giurisdizione·
- competenza giudice distrettuale·
- art. 328 cod. proc. pen.·
- incompetenza·
- gravità indiziaria·
- art. 27 cod. proc. pen.·
- art. 51 cod. proc. pen.·
- principio di diritto
Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense
- Art. 1. 1 - I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:
a) di quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;
b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.
2. Sono altresi' attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile , dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi nonche' quelli relativi alla misura e alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'. - Art. 2. 1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 e' competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio e' pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito.
2. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo e' trasmesso provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di trenta giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non puo' essere successiva al sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo e' ricevuto.
3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell' articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 .
Le questioni relative alla competenza del giudice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile .
4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell' articolo 185 del codice di procedura civile .