Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2004, n. 47891
CASS
Sentenza 28 settembre 2004

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Massime3

Il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare la integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi con i quali era stata lamentata la inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che aveva emesso i decreti di autorizzazione delle intercettazioni, nonché l'urgenza di provvedere ritenuta dal P.M. nella emissione dei decreti autorizzativi allo stesso mezzo probatorio o all'uso di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria).

In tema di intercettazioni telefoniche debbono distinguersi dai cosiddetti "brogliacci", consistenti nella sommaria trascrizione delle conversazioni intercettate, effettuata ex art. 268 comma secondo cod. proc. pen. nei verbali delle operazioni e in nessun caso utilizzabili ai fini della decisione, le trascrizioni delle intercettazioni medesime eventualmente effettuate dalla polizia giudiziaria. Le seconde, a differenza dei primi, ben possono essere utilizzate per la pronuncia della sentenza, fermo il diritto delle parti di chiedere la trascrizione mediante perizia. (Fattispecie relativa a giudizio abbreviato, nella quale è stato precisato che la prova è costituita dalle bobine o nastri contenenti la registrazione e non dalla relativa trascrizione, la quale è uno dei modi per rendere possibile la consultazione della prova che, dunque, esiste ed è utilizzabile anche in mancanza di trascrizione e qualunque sia il metodo di trascrizione utilizzato).

In materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità "ingente", di cui all'art. 80 comma secondo d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, deve ritenersi sussistente quando, pur non potendo essere precisato un valore massimo, che rimane stanzialmente indeterminabile, sia oggettivamente di quantitànotevole e comunque tale da superare con accento di eccezionalità la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera, senza ulteriore riferimento al mercato ed alla eventuale sua saturazione, riferimento che non è appropriato rispetto alla ratio della norma e non facilmente accertabile, anche per il carattere di mercato clandestino rispetto al quale mancano conoscenze certe e riscontrabili. (Fattispecie relativa a più condotte rilevanti ex art. 73 comma primo ed aventi ad oggetto un chilo di sostanza stupefacente per volta. La Corte ha precisato che la valutazione in esame costituisce un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice del merito, che ha l'obbligo di fornire adeguata e congrua motivazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2004, n. 47891
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47891
Data del deposito : 28 settembre 2004

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