Sentenza 28 settembre 2004
Massime • 3
Il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare la integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi con i quali era stata lamentata la inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che aveva emesso i decreti di autorizzazione delle intercettazioni, nonché l'urgenza di provvedere ritenuta dal P.M. nella emissione dei decreti autorizzativi allo stesso mezzo probatorio o all'uso di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria).
In tema di intercettazioni telefoniche debbono distinguersi dai cosiddetti "brogliacci", consistenti nella sommaria trascrizione delle conversazioni intercettate, effettuata ex art. 268 comma secondo cod. proc. pen. nei verbali delle operazioni e in nessun caso utilizzabili ai fini della decisione, le trascrizioni delle intercettazioni medesime eventualmente effettuate dalla polizia giudiziaria. Le seconde, a differenza dei primi, ben possono essere utilizzate per la pronuncia della sentenza, fermo il diritto delle parti di chiedere la trascrizione mediante perizia. (Fattispecie relativa a giudizio abbreviato, nella quale è stato precisato che la prova è costituita dalle bobine o nastri contenenti la registrazione e non dalla relativa trascrizione, la quale è uno dei modi per rendere possibile la consultazione della prova che, dunque, esiste ed è utilizzabile anche in mancanza di trascrizione e qualunque sia il metodo di trascrizione utilizzato).
In materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità "ingente", di cui all'art. 80 comma secondo d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, deve ritenersi sussistente quando, pur non potendo essere precisato un valore massimo, che rimane stanzialmente indeterminabile, sia oggettivamente di quantitànotevole e comunque tale da superare con accento di eccezionalità la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera, senza ulteriore riferimento al mercato ed alla eventuale sua saturazione, riferimento che non è appropriato rispetto alla ratio della norma e non facilmente accertabile, anche per il carattere di mercato clandestino rispetto al quale mancano conoscenze certe e riscontrabili. (Fattispecie relativa a più condotte rilevanti ex art. 73 comma primo ed aventi ad oggetto un chilo di sostanza stupefacente per volta. La Corte ha precisato che la valutazione in esame costituisce un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice del merito, che ha l'obbligo di fornire adeguata e congrua motivazione).
Commentari • 9
- 1. La Cassazione definisce i contorni del nuovo art. 628Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 dicembre 2025
Nota a: Cass. Pen., Sez. V., sent. n. 30182, ud. 15 maggio 2025; dep. 3 settembre 2025. Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte offre una lettura di rilevante impatto pratico del nuovo istituto disciplinato dall'art. 628-bis, c.p.p. Invero, secondo la ricostruzione operata dall'organo nomofilattico, l'attivazione del rimedio in esame è ammessa anche quando l'accertamento della Corte di Strasburgo concerna violazioni strumentali al diritto di difesa. Tuttavia, ai fini dell'accoglimento della richiesta, è necessaria la prova rigorosa dell'incidenza effettiva sul provvedimento di condanna, tale per cui, in assenza della violazione, l'esito del procedimento sarebbe stato …
Leggi di più… - 2. Corte di Cassazione: Sentenza n.20649 del 1 giugno 2010https://www.antonellapedone.com/articoli
Fatto §1. Con sentenza del 15/01/2009, la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza pronunciata in data 22/11/2006 dal Tribunale di Chieti nella parte in cui aveva ritenuto V. Dan responsabile dei delitti di furto aggravato e concorso in rapina impropria, ex art. 116 c.p. §2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi: 1. VIOLAZIONE DELL'ART. 530 C.P.P. per avere la Corte territoriale ritenuto il ricorrente responsabile del delitto furto pur in mancanza di qualsiasi elemento probatorio concludente ed univoco. Infatti, tutti gli indizi evidenziati dalla Corte non presentavano i requisiti …
Leggi di più… - 3. Truffa: condannato medico che non comunica l'esercizio di attività professionale extra moeniaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …
Leggi di più… - 4. Sostituzione a catena dei difensori: abuso del processo? (Cass., 155/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 ottobre 2021
L'avvicendamento di difensori, realizzato a chiusura del dibattimento secondo uno schema reiterato non giustificato da alcuna reale esigenza difensiva costitusice comportamento abusivo se non ha altra funzione che ottenere una dilatazione dei tempi processuali. E' illegittmo ostacalare svolgimento e definizione del processo di primo grado con un numero esagerato di iniziative difensive, pur se ciascuna in astratto di per sé espressione di una facoltà legittima, se sono in concreto del tutto prive di fondamento e di scopo conforme alle ragioni per cui dette facoltà sono riconosciute. Costituisce abuso degli strumenti difensivi del processo penale per ottenere non garanzie processuali …
Leggi di più… - 5. Abuso del diritto e termini a difesa (Cass., 155/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2020
Si parla di abuso degli strumenti difensivi del processo penale per ottenere non garanzie processuali effettive o realmente più ampie, ovvero migliori possibilità di difesa, ma una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali. E' oramai acquisita una nozione minima comune dell'abuso del processo che riposa sull'altrettanto consolidata e risalente nozione generale dell'abuso del diritto, riconducibile al paradigma dell'utilizzazione per finalità oggettivamente non già solo diverse ma collidenti ("pregiudizievoli") rispetto all'interesse in funzione del quale il diritto è riconosciuto. Il carattere generale del principio dipende dal fatto che ogni ordinamento che aspiri …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2004, n. 47891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47891 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSTANZO Enzo - Presidente - del 28/09/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1203
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 046452/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UR IA N. IL 02/07/1962;
2) SC AR N. IL 01/07/1944;
3) ER MI N. IL 09/10/1958;
4) RC AT N. IL 28/05/1967;
5) TT IA N. IL 22/06/1952;
6) TI LE N. IL 17/06/1958;
7) BA AN N. IL 05/09/1956;
8) DI TR ST N. IL 26/12/1961;
avverso SENTENZA del 04/07/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe FEBBRARO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da TI LE, RC AT e BA AN e per il rigetto degli altri ricorsi.
Uditi i difensori Avv.ti:
GIANFRANCO DI CAPUA per CC MI;
MO BUFFONI per TT IA;
RE RZ per SC AR;
NI OM per TI LE e BA AN;
i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti. La Corte:
OSSERVA
1) Premessa. Con sentenza 10 luglio 2002, pronunziata all'esito del giudizio abbreviato, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma condannava SC AR, ER MI, IO NI, DI AR VA, IM SI, ES EZ, AR SE, BA AN, TI PI, D'IA AR, DI TR ST, RC AT, UR IA, LE IF BE, TI LE, TT IA e AN MB alle pene ritenute di giustizia per vari reati, anche di natura associativa, concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il giudice di primo grado riteneva accertata - in base al contenuto delle conversazioni intercettate, all'esito delle perquisizioni e sequestri nonché delle ulteriori indagini svolte - l'esistenza di quattro sodalizi criminosi due dei quali dediti al traffico di eroina e due a quello di cocaina.
Uno di questi sodalizi (capo 1 con i reati fine di cui ai capi 2, 3, 4, 5 e 13) dedito al traffico di eroina, faceva capo a tale EC OB (deceduto nelle more) e di esso sono stati ritenuti far parte SC, ER, DI AR e IM (oltre a NF IE e OC LT giudicati separatamente). Il primo giudice ha condannato per il reato associativo SC e ER (ritenuti inoltre responsabili dei reati fine loro addebitati) mentre ha escluso la partecipazione all'associazione di DI AR e IM che ha peraltro condannato per i reati fine.
Altra associazione avente analogo scopo ritenuta accertata dal primo giudice è quella (capo 6 con i reati fine di cui ai capi 9, 10, 11 e 12) costituita da IO, ES e AR (oltre a NF e RI PE giudicati separatamente). Anche in questo caso il primo giudice ha escluso la partecipazione all'associazione delle imputate ES e AR condannate invece per i reati fine e ha affermato la responsabilità di IO per tale reato. Il terzo gruppo criminale ritenuto accertato dal primo giudice e dedito, in questo caso, al traffico di cocaina è quello (capo 14 con i reati fine di cui ai capi 15, 16, 17, 18 e 19) addebitato a SC, TT, D'IA, TI, UR, RC, DI TR, LE IF e BA (oltre a ER MO giudicato separatamente). Il giudice ha ritenuto che la figura centrale di questa associazione fosse SC il quale rivestiva la qualità di promotore e organizzatore dell'associazione e teneva i contatti con i fornitori italiani e stranieri per reperire consistenti quantitativi di cocaina che poi rivendeva agli spacciatori. Il giudice ha ritenuto accertato che SC, tramite l'opera di LE IF e BA, avesse importato dal Perù, nell'arco di due mesi, circa otto chili di cocaina dei quali tre chili sequestrati a Milano in un'operazione che aveva portato all'arresto di LE IF.
Quanto alle altre posizioni è stata ritenuta accertata la piena partecipazione all'associazione di BA AN - compagna di LE IF e sua attiva collaboratrice nell'illecito traffico anche dopo l'arresto del predetto - e di D'IA AR, titolare di un negozio di telefonia, che riforniva in continuazione SC di nuovi cellulari e di nuove schede e che provvedeva altresì a vendere la sostanza stupefacente per conto del predetto e ad incassare il corrispettivo anche quando veniva saldato con assegni. Il primo giudice ha poi ritenuto provato l'inserimento nell'associazione di RC, DI TR, TI, UR e TT i quali avevano vari compiti relativi all'approvvigionamento, alla vendita e ad attività di collaborazione varie per il raggiungimento degli scopi del sodalizio e ha affermato la responsabilità di tutti i prevenuti per i reati fine loro ascritti.
Infine la medesima sentenza ha ritenuto esistente anche la quarta associazione, anch'essa finalizzata al traffico di cocaina (capo 20 con il reato fine di cui al capo 21), e della quale sono stati ritenuti far parte TI LE e AN MB (oltre a DE IS GI nei cui confronti si è proceduto separatamente). Di questa associazione è stato ritenuto organizzatore e promotore DE IS mentre TI e AN provvedevano alla custodia, taglio e vendita della sostanza stupefacente (TI teneva anche la "contabilità" dell'associazione); il reato fine è stato ritenuto accertato a seguito dell'arresto in flagranza di TI e AN per la detenzione di circa 525 grammi di cocaina pura.
2) La sentenza d'appello. Contro la sentenza di primo grado hanno proposto appello TI LE, DI AR VA, AR SE, LE IF BE, ER MI, IM SI, SC AR, DI TR ST, RC AT, IO NI, ES EZ, BA AN, UR IA, TI PI, D'IA AR, TT IA e AN MB. SC AR presentava un secondo appello mentre altri imputati presentavano motivi nuovi.
All'udienza del 6 giugno 2003, tenuta davanti alla Corte d'Appello di Roma, veniva disposta la separazione del processo nei confronti degli imputati DI AR, AR, LE IF, IM, IO, ES, TI, D'IA e AN e si procedeva alla, celebrazione del giudizio di appello nei confronti degli altri imputati.
All'esito del giudizio di secondo grado, con sentenza 4 luglio 2003, la Corte d'Appello di Roma, oltre ad altre pronunzie che non interessano nel presente giudizio di legittimità, così provvedeva:
- rideterminava nella misura indicata dalle parti, ai sensi dell'art. 599 comma 4 c.p.p., la pena inflitta dal primo giudice a TI LE
e BA AN;
- assolveva UR IA dal reato di cui al capo 14, confermando nel resto la sua condanna e riducendo conseguentemente la pena;
- riduceva la pena inflitta dal primo giudice a SC AR, ER MI, RC AT e TT IA;
- rigettava l'appello proposto da DI TR ST. La Corte di merito, dopo aver rigettato alcune eccezioni preliminari proposte dalle difese e relative, in particolare, alla dedotta nullità della sentenza di primo grado e alla affermata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte nel corso delle indagini preliminari, ha ripercorso, per ciascun appellante, il quadro probatorio individuato dal primo giudice confermandone la correttezza e ribadendo quindi la sufficienza degli elementi di giudizio idonei all'affermazione di responsabilità degli imputati sia in ordine ai delitti associativi che ai reati fine per i quali era stata pronunziata, nei confronti degli imputati giudicati nel processo d'appello, sentenza di condanna nel primo grado di giudizio.
In particolare la Corte di merito ha riesaminato le conversazioni intercettate di maggior significato traendone - con una valutazione complessiva, che ha tenuto conto anche dei sequestri effettuati e delle altre indagini svolte - il convincimento che i colloqui captati si riferissero all'illecito traffico in questione. Solo per quanto riguarda l'ipotesi associativa contestata a UR la Corte ha ritenuto di non poter confermare la condanna per questo reato non essendo stata ritenuta provata una sistematicità di rapporti pur essendo provato un episodio relativo all'acquisto di un chilo di sostanza stupefacente da parte del predetto. 3) I ricorsi proposti dagli imputati. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso tutti gli imputati.
SC AR, con il ricorso presentato da uno dei difensori, deduce i seguenti motivi di ricorso:
A) la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b, c, ed e del codice di rito in relazione agli artt. da 266 a 271 e all'art. 526 c.p.p. perché tutti i decreti di intercettazione, quelli di urgenza del pubblico ministero e i decreti di proroga sarebbero inutilizzabili per la violazione delle norme indicate. In particolare sarebbero inutilizzabili i risultati delle seguenti intercettazioni:
- intercettazione tra presenti di cui alla RIT (richiesta di intercettazione telefonica) n. 92/00 autorizzata nella sala colloqui del carcere di Rebibbia tra EC e CH;
per un verso infatti, la sentenza impugnata si sarebbe contraddetta affermando in linea generale che la mancata motivazione sull'esistenza dei presupposti che giustificano l'uso di impianti in uso alla polizia giudiziaria comporta l'inutilizzabilità delle intercettazioni per poi ritenere, con riferimento al caso specifico, che il provvedimento di convalida del Gip avrebbe sanato la nullità; sotto diverso profilo erronea sarebbe l'affermazione della sufficienza della motivazione contenuta nel provvedimento del p.m. perché in esso si farebbe riferimento ad una inidoneità costituita dall'unica circostanza che l'intercettazione aveva natura ambientale;
in ogni caso l'eventuale efficacia sanante del provvedimento di convalida del Gip poteva riguardare solo la valutazione di urgenza del pubblico ministero di emettere il provvedimento di intercettazione ma non l'eccezionale urgenza richiesta per l'autorizzazione all'uso di impianti esterni;
infine l'intercettazione sarebbe nulla, e quindi inutilizzabile, per il combinato disposto degli artt. 142 e 268 comma 1 c.p.p., in conseguenza della mancata sottoscrizione dei verbali di intercettazione da parte degli ufficiali di p.g. che vi avevano proceduto, peraltro neppure individuati;
- intercettazione di cui alla RIT n. 661/00. Il ricorrente rileva come la sentenza impugnata non abbia dato risposta alla dedotta mancanza, nel provvedimento di convalida del Gip, della motivazione sull'esistenza dei gravi indizi e della indispensabilità dell'intercettazione non potendosi ritenere idoneo il richiamo all'informativa della p.g. che il giudice non ha criticamente valutato;
- intercettazioni di cui alle RIT nn. 527, 528 e 529/01. In questo caso ci si duole della mancanza di motivazione nei provvedimenti autorizzativi del Gip. La motivazione di questi decreti è soltanto apparente perché "preconfezionata" per una numero imprecisato di casi e adattata di volta in volta, con il computer, ai casi specifici senza che vengano esaminate le caratteristiche del caso. Nè a questa mancanza può supplire l'allegazione dell'informativa della p.g. che non risulta in alcun caso essere stata vagliata criticamente dal giudice. Ma la motivazione dei provvedimenti autorizzativi in esame sarebbe anche illogica perché, motivando sulla indispensabilità dell'indagine, farebbe riferimento alla sufficienza indiziaria sovrapponendo quindi i due requisiti. Analoghi vizi caratterizzerebbero i decreti di proroga che non consentono di individuare alcuna valutazione critica del giudice per autorizzare la proroga medesima;
- intercettazione di cui alla RIT n. 502/01. La Corte d'Appello nulla avrebbe risposto alle censure del ricorrente che lamentava la mancanza di motivazione del provvedimento di convalida, emesso dal Gip, delle intercettazioni d'urgenza disposte dal p.m. con particolare riferimento al requisito dell'urgenza ricavato dall'affermazione dell'esistenza di una imminente transazione di stupefacente che non è dato desumere da dove sia tratta anche perché il richiamo all'informativa della p.g. è apodittico e acritico. E, anche in questo caso, il giudice avrebbe confuso la sufficienza indiziaria con i requisiti di necessità ed urgenza;
- intercettazioni di cui alle RIT 653, 654 e 656/01. La censura riguarda la convalida dei decreti di urgenza del p.m. e i decreti di proroga delle intercettazioni motivati con l'uso di formule di stile in modo analogo ad altri provvedimenti. La Corte di merito - che ha ritenuto legittimamente motivati per relationem i decreti di urgenza del p.m. facendo riferimento alla richiesta del p.m. e all'informativa di p.g. - non chiarisce quale sia stata la valutazione critica del giudice peraltro da ritenere inesistente per essere stati utilizzati modelli già predisposti. In particolare, nei provvedimenti, non vengono indicate le ragioni di urgenza, non viene spiegato quale elemento giustifichi la previsione di un'imminente transazione, non vengono spiegate le ragioni di necessità per la prosecuzione delle indagini;
- intercettazione di cui alla RIT 82/01. Il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia dato risposta alle censure contenute nell'appello e riguardanti la circostanza che il decreto del Gip di autorizzazione all'intercettazione ambientale richiamava precedenti decreti di autorizzazione o convalida di intercettazioni telefoniche e non indicava alcuna ragione di necessità dell'uso dello strumento captativo in questione;
per altro verso la maggiore intrusività dell'intercettazione ambientale comporta maggiori garanzie che non possono coincidere con quelle previste per le intercettazioni telefoniche. In ogni caso il decreto autorizzativo del Gip è privo di motivazione sulla sufficienza indiziaria e sulla necessità di prosecuzione delle indagini;
- intercettazioni di cui alle RIT 772, 773 E 767/01. Vengono proposte analoghe censure riguardanti i decreti di convalida e quelli di proroga con riferimento alla mancanza di motivazione su urgenza, indizi e necessità per la prosecuzione delle indagini per i primi e alla persistenza della necessità per i secondi. Addirittura, in un caso, sarebbe erronea l'indicazione del nome dell'utilizzatore dell'utenza;
- intercettazione di cui alla RIT 1109/01. In questo caso la censura attiene esclusivamente all'urgenza che viene contestata in quanto l'utenza di cui il p.m., con decreto, ha disposto l'intercettazione, risultava già sottoposta a intercettazione con proroga ormai scaduta. Verrebbe meno, quindi, la ragione d'urgenza costituita dalla circostanza che il ricorrente era solito scambiare continuamente le schede telefoniche per eludere le intercettazioni. In merito a questa intercettazione sarebbe poi del tutto mancante la motivazione sui requisiti richiesti perché possa essere autorizzato l'uso di impianti nella disponibilità della polizia giudiziaria e sarebbe apparente la motivazione del decreto di proroga;
- intercettazione di cui alla RIT 818/01. Si deducono censure analoghe a quelle precedentemente riferite sulla mancanza di motivazione del decreto di convalida del decreto d'urgenza del p.m.;
- intercettazione di cui alla RIT 870/01. Anche in questo caso le censure riguardano la mancanza di motivazione dei decreti di convalida e di quelli di proroga. A questa censura si aggiunge quella relativa all'esistenza di una illegittima sostituzione degli impianti in violazione della disciplina che regola l'uso degli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria;
tra l'altro nel decreto d'urgenza sarebbe indicato come luogo d'ascolto la procura della repubblica mentre le operazioni si sarebbero svolte presso i locali dei Carabinieri;
- intercettazione di cui alla RIT 992/01. Vengono svolte censure analoghe sulla mancanza di motivazione del provvedimento di convalida in ordine all'urgenza e alla necessità dell'intercettazione;
- intercettazione di cui alla RIT 1034/01. In questo caso la censura si riferisce alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni perché il provvedimento del Pubblico Ministero che autorizzata l'esecuzione delle operazioni con impianti in uso alla polizia giudiziaria è mancante di motivazione sull'esistenza dei presupposti che giustificano la deroga. Parimenti immotivati sarebbero i decreti di proroga delle intercettazioni.
B) Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 74 d.p.r. 309/1990, la manifesta illogicità della motivazione,
nonché violazione delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) in relazione alla ravvisata esistenza dell'associazione prevista dall'indicata norma (di cui al capo 1 d'imputazione) e comunque alla partecipazione ad essa del ricorrente e alla affermata posizione di "capo" riconosciuta al ricorrente dalle sentenze di merito.
Secondo il ricorrente gli episodi criminosi descritti nella sentenza impugnata si riferiscono a EC e ER e non al ricorrente. La Corte di merito non avrebbe poi tenuto conto del fatto che la vicenda storica relativa all'attività della contestata associazione si sarebbe esaurita nell'arco di due mesi e che le telefonate in cui SC appare come interlocutore sono state effettuate in tre soli giorni. Difetterebbero quindi i caratteri di stabilità e continuità che caratterizzano il reato associativo. Carattere di stabilità e continuità che sarebbe invece escluso dagli episodi che il ricorrente ricorda mentre il contenuto della conversazione intercettata nel carcere di Rebibbia tra EC e CH confermerebbe, al più, l'ipotesi del concorso nel reato e non certo quella della partecipazione del ricorrente all'associazione. In ogni caso alcun elemento esisterebbe a fondamento della posizione di "capo" attribuita al ricorrente tratta addirittura dalla sua non partecipazione alle attività criminose;
comportamento passivo illogicamente ritenuto costituire una posizione di "protezione" da parte degli altri associati.
C) Con il terzo motivo vengono dedotte analoghe censure in relazione all'associazione di cui al capo 14 d'imputazione.
A tutto concedere, secondo il ricorrente, le intercettazioni telefoniche sarebbero idonee a dimostrare l'esistenza di una pluralità di rapporti diretti all'acquisto o alla vendita di cocaina con persone sempre diverse ma non consentirebbero di fondare la valutazione sulla stabilità di rapporti che sola può far ritenere esistente il vincolo associativo. E anche le organizzazioni con le quali SC veniva in contatto (in particolare quella di cui facevano parte LE IF e la BA) si limitavano a fornire il ricorrente di cocaina senza instaurare con lui alcun rapporto stabile.
D) Con il quarto motivo si denunziano analoghi vizi con riferimento all'ipotesi di reato continuato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 dedotta dal contenuto di conversazioni intercettate nelle quali mai si parla di stupefacenti ed il cui contenuto è stato apoditticamente ricostruito dai giudici di merito;
in ogni caso, anche se si trattasse di droga, sostiene il ricorrente, mai sono state accertate le quantità di sostanza smerciate con la conseguenza dell'illogicità del rifiuto della concessione dell'attenuante prevista dal comma 5 dell'art. 73 citato fondato anche sui quantitativi smerciati.
E) Con il quinto motivo si contestano i criteri utilizzati per ritenere esistente l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.p.r. 309/1990; con il sesto vengono messi in discussione i criteri utilizzati per la determinazione del trattamento sanzionatorio per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'entità della pena.
Il secondo difensore di SC AR ha presentato altro ricorso con il quale deduce:
1) la violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. e del codice di rito per mancanza e manifesta illogicità della motivazione essendosi, la sentenza impugnata, limitata ad una mera elencazione di accadimenti non delineando con chiarezza i comportamenti addebitati a ciascun ricorrente e senza aver preso specificamente in considerazione le censure proposte con i motivi di appello;
2) la violazione delle lett. b ed e del medesimo art. 606 in relazione all'art. 74 d.p.r. già citato. Con riferimento all'associazione di cui al capo 1 il ricorrente precisa che l'associazione, facente capo a EC, era già esistente e operante indipendentemente dall'opera di SC. Del resto la partecipazione del ricorrente a tale sodalizio sarebbe stata desunta da un unico episodio neppure provato;
3) il medesimo vizio con riferimento alla violazione dell'art. 268 c.p.p. Secondo il ricorrente i giudici di merito avrebbero utilizzato, per la ricostruzione dei fatti, soltanto i brogliacci delle intercettazioni e non avrebbero proceduto alla trascrizione delle conversazioni con perizia.
Ne deriverebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché i brogliacci possono essere utilizzati soltanto a fini investigativi ma non certo per una sentenza di condanna sia pure pronunziata in giudizio abbreviato.
Inoltre i verbali di inizio e fine delle intercettazioni non riporterebbero i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni e sarebbero stati compilati da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno compiuto le operazioni e ciò costituirebbe ulteriore causa di nullità da cui deriverebbe l'inutilizzabilita delle intercettazioni;
4) il medesimo vizio con riferimento ai capi 13, 15 e 17 per i quali si chiede l'assoluzione dell'imputato in considerazione dell'inesistenza di sequestri e dell'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche;
5) il medesimo vizio con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello con riferimento al diniego di disporre perizia fonica al fine di accertare se la voce di SC fosse quella dell'interlocutore intercettato;
6) il medesimo vizio in relazione alla ritenuta esistenza delle ipotesi associative malgrado non esistesse alcuna prova di un accordo stabile tra i partecipi del sodalizio ne' dell'esistenza di un accordo delinquenziale e malgrado fosse stato ipotizzato, in relazione al capo 1, un unico episodio di cessione di sostanza stupefacente. In realtà le condotte ritenute accertate sono al più idonee, secondo il ricorrente, a fondare l'ipotesi del concorso e non certo quella dell'associazione;
7) il medesimo vizio con riferimento alla ritenuta esistenza dell'aggravante prevista dall'art. 80 comma 2 d.p.r. 309/1990 malgrado, anche per l'inesistenza di sequestri, non sia stata accertata la natura e la quantità di sostanza stupefacente commerciata e la percentuale di prodotto attivo;
8) il medesimo vizio con riferimento al trattamento sanzionatorio applicato ed in particolare alla ulteriore richiesta di riduzione della pena inflitta e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
TT IA, con il ricorso da lui proposto, denunzia i seguenti vizi in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello:
- la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito all'affermazione della sua responsabilità per la partecipazione al reato associativo (capo 14). Il ricorrente sottolinea come la sua partecipazione all'associazione sia stata accertata in base alla consumazione di un solo reato fine di modestissima gravita (cessione di gr. 0,7 di cocaina) e alla circostanza che egli svolgeva le funzioni di autista per il cugino SC (ricoverato in clinica e privo di patente) per andare ad appuntamenti ai quali il ricorrente non partecipava;
inoltre non sarebbe stata provata la consapevolezza, da parte sua, della partecipazione di altri associati. L'occasionalità dell'episodio di cessione e l'inesistenza di sequestri di danaro o sostanza stupefacente nei suoi confronti escluderebbero la sua partecipazione al sodalizio criminoso;
- l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/1990. La Corte di merito avrebbe illogicamente fondato la partecipazione dell'imputato sull'unico episodio accertato per poi escludere la concessione dell'attenuante con il riferimento alla sua partecipazione all'associazione.
BA AN (che ha "patteggiato" in appello ai sensi dell'art. 599 comma 4 c.p.p.) deduce invece un unico motivo con il quale si duole della violazione dell'art. 129 c.p.p. perché i giudici di merito avrebbero dovuto considerare che i suoi rapporti con LE IF erano ricollegabili al rapporto sentimentale instauratosi con questa persona e non alla volontà di collaborare con il gruppo criminale per il raggiungimento dei suoi scopi.
TI LE (che ha "patteggiato" in appello ai sensi dell'art. 599 comma 4 c.p.p.) deduce invece un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b del codice di rito, in relazione all'art. 599 commi 4 e 5 del medesimo codice, perché con la rinunzia agli altri motivi il difensore sarebbe stato obbligato ad attenersi, nelle conclusioni, ai temi rimasti in discussione senza avere la possibilità di interloquire sugli altri temi del processo riguardanti la sua responsabilità.
RC AT, con il ricorso da lui proposto, deduce un unico motivo costituito dalla denuncia di erronea applicazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p. e dell'art. 74 legge 309 citata, in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b del c.p.p., perché i giudici di merito non avrebbero fornito alcuna prova della consapevolezza del ricorrente di far parte di un'associazione.
ER MI, con un primo motivo, denunzia "manifesta illogicità - insufficiente motivazione travisamento dei fatti". Secondo il ricorrente la sua posizione era del tutto subordinata a quella di EC, il vero capo che impartiva a lui gli ordini quale corriere e senza che al ricorrente ne derivasse alcun vantaggio economico se non qualche dose per uso personale. Nulla sapeva ER del traffico che si svolgeva a sua insaputa limitandosi egli ad effettuare le consegne ordinategli da EC. Sarebbe quindi da escludere la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso posto che egli aveva rapporti solo con EC e non era in rapporto con altri associati.
Il ricorrente denunzia infine la violazione di legge sulla mancata dichiarazione di prevalenza delle concesse attenuanti generiche e in merito ad un'ulteriore riduzione di pena cui avrebbe avuto diritto. DI TR ST, con il ricorso da lui proposto, deduce l'erronea applicazione degli artt. 192 e 606 comma 1 lett. b ed e del c.p.p. in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/1990. Il ricorrente evidenzia l'illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene la sua partecipazione all'associazione pur essendo provato che il capo di questa associazione (SC) neppure lo conosceva. Inoltre la sentenza impugnata non avrebbe individuato il ruolo ricoperto dal ricorrente.
Infine UR IA - assolto in appello dal reato associativo (capo 14) e la cui condanna è stata invece confermata per l'ipotesi di spaccio (capo 16) - deduce i seguenti vizi:
- la violazione degli artt. da 266 a 271 c.p.p. e 13 l. 203/1991, nonché il vizio di motivazione. In particolare il ricorrente deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali e telefoniche che lo concernono (in particolare quelle eseguite sulle utenze in uso a SC) per mancanza di motivazione sia dei decreti di autorizzazione che di quelli di convalida emessi dal Gip. Tutti i provvedimenti sarebbero motivati per relationem senza che siano stati osservati i principi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consentono di ritenere valida questa forma di motivazione. Il ricorrente indica i provvedimenti affetti da tali vizi e ne censura il contenuto con argomentazioni corrispondenti a quelle già indicate nel primo ricorso SC;
- la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità del ricorrente;
anche ammessa l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni questi per un verso non consentirebbero di dimostrare che si riferissero effettivamente al ricorrente il cui nome non viene mai fatto e essendo presente tra i partecipi un altro IA (TT). Per altro verso le conversazioni intercettate non dimostrerebbero affatto un riferimento a traffici di stupefacenti ricavata in modo apodittico dai giudici di merito.
4) Inammissibilità dei ricorsi TI e BA. Vanno anzitutto dichiarati inammissibili i ricorsi, proposti contro la sentenza indicata, nella parte in cui ha rideterminato nella misura indicata dalle parti, ai sensi dell'art. 599 comma 4 c.p.p., e previa rinunzia agli altri motivi di appello, la pena inflitta dal primo giudice a TI LE e BA AN.
Il cd. patteggiamento in appello (art. 599 c. 4 c.p.p.) presuppone che l'imputato rinunci ai motivi di appello diversi da quelli oggetto dell'accordo con il p.m. Egli non può quindi riproporre le questioni su cui sia intervenuto l'accordo ne' dedurre quelle sollevate con i motivi cui abbia rinunziato, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento o che sia applicabile l'art. 129 c.p.p. o che vengano dedotte nullità intervenute nel procedimento camerale d'appello; tutti casi che non ricorrono nel caso di specie. Qualora poi l'accordo abbia riguardato esclusivamente la pena (o gli altri casi previsti nel 1 comma dell'art. 599 c.p.p.) l'intervenuta rinunzia agli altri motivi preclude la possibilità di rimettere in discussione l'esistenza degli elementi oggettivi o soggettivi del reato o di censurare i criteri di determinazione della pena concordata.
Come è stato recentemente affermato dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza 28 gennaio 2004 n. 1, Gallo, per est. in Cass. pen., 2004, 1595) nel procedimento di cui al comma 4 dell'art. 599 c.p.p. richiesta e consenso sono "espressione della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito con l'allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura".
Nel caso in esame i ricorrenti pretendono di rimettere in discussione l'elemento indicato in contrasto con l'accordo e la rinunzia intervenuti ma questo sindacato esula, per le ragioni indicate, dalle attribuzioni del giudice di legittimità. Con le censure proposte si pretende infatti (ricorso BA) di rimettere in discussione la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito (e il motivo sarebbe inammissibile anche se non fosse intervenuto l'accordo ricordato) ovvero si formula una censura (ricorso TI) della quale non vengono indicati i fondamenti giuridici o fattuali non comprendendosi come possa essere inibito all'appellante, che pur abbia rinunziato ai motivi, di formulare difese dirette ad ottenere una pronunzia assolutoria ex art. 129 c.p.p.. Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi con le pronunzie di cui al dispositivo con la precisazione, ai fini della condanna a favore della cassa delle ammende, che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità stante la palese violazione dei limiti del giudizio di legittimità. 5) Inammissibilità dei ricorsi ER, RC e DI TR. Parimenti inammissibili sono i motivi di ricorso con i quali vengono dedotte censure che, pur presentate come vizi di motivazione o violazione di legge, in realtà sono dirette ad una rilettura del compendio probatorio diversa da quella operata dal giudice di appello con motivazione che appare invece adeguata ed esente dai vizi logici denunziati.
Ciò riguarda in particolare i ricorsi proposti da ER MI, RC AT e DI TR ST. I tre ricorrenti contestano infatti la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito ma neppure riescono ad individuare alcuna manifesta illogicità nelle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e neppure l'omissione di passaggi logici essenziali nella ricostruzione dei fatti. In particolare:
a) ER, che non ha contestato con i motivi di appello, di avere eseguito le consegne di sostanza stupefacente per conto di EC, lamenta che la Corte di merito non avrebbe giustificato l'affermazione della sua consapevolezza di far parte dell'associazione nessuno dei cui componenti era da lui conosciuto. Ma la Corte di merito ha valutato analiticamente il contenuto delle conversazioni intercettate pervenendo motivatamente a diverse conclusioni giustificate anche dalla circostanza che, in alcune di queste conversazioni, si fa riferimento anche ad altri compartecipi del sodalizio criminoso. Tra l'altro, si dice nella sentenza, ER trattava con gli acquirenti quantità e qualità della sostanza da cedere e ciò escluderebbe, secondo il ragionato convincimento dei giudici di merito, che egli fosse un semplice corriere esecutore di ordini e non coinvolto a livello associativo.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo perché proposto per ragioni non consentite nel giudizio di legittimità. Parimenti inammissibili sono i motivi che si riferiscono al trattamento sanzionatorio avendo i giudici di merito ricollegato al ruolo di referente dell'organizzazione svolto da ER la valutazione di gravita che non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche. Quanto alla ulteriore riduzione di pena richiesta (già il giudice di appello ha effettuato una congrua riduzione di due anni di reclusione sulla pena inflitta dal primo giudice) il ricorrente non indica le ragioni poste a fondamento della richiesta che deve pertanto essere dichiarata inammissibile. b) Generici, oltre che diretti ad una rivalutazione dei fatti, devono poi ritenersi i motivi proposti da RC che sostanzialmente non contesta la sua responsabilità per i reati fine addebitatigli ma la sua partecipazione all'associazione. In realtà la sentenza impugnata ha fornito la dimostrazione, indicando gli elementi di fatto idonei a tale fine, che il rapporto tra RC e SC non si limitava ad acquisti isolati ma costituiva un rapporto caratterizzato da elementi di continuità e inserimento tali da stabilire un collegamento stabile con l'associazione le cui forniture, in buona sostanza, RC aveva il compito di smerciare (viene richiamato in particolare il contenuto della conversazione tra RC e SC intercettata il 29 aprile 2001 e riportata nella sentenza impugnata). Ma, come si è detto, il ricorrente si limita ad una generica critica della sentenza impugnata senza indicarne le affermazioni che intende contestare per cui deve affermarsi l'inammissibilità del ricorso anche per la sua genericità.
c) Non diverse sono le conclusioni cui deve pervenirsi in relazione alle censure proposte da DI TR. In buona sostanza questi contesta la sentenza impugnata perché avrebbe affermato la sua partecipazione all'associazione pur essendo provato che egli non ne aveva mai incontrato il capo (SC). La manifesta infondatezza dell'affermazione si rivela nella sua evidenza posto che (a parte la circostanza che i partecipi di un'associazione non necessariamente devono conoscersi tra loro) la sentenza impugnata (p. 216), pur dando atto che DI TR teneva i rapporti prevalentemente con RC, fa riferimento a conversazioni intervenute tra SC e DI TR che quindi non può seriamente affermare di non conoscere il capo del sodalizio criminoso al quale peraltro si fa riferimento in conversazioni intrattenute tra DI TR e RC. Quanto al ruolo svolto dal ricorrente dalla sentenza emerge chiaramente che egli provvedeva alla rivendita della sostanza di cui il gruppo criminale si riforniva.
6) L'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. I limiti del sindacato di legittimità nelle questioni processuali. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche è stata dedotta sotto diversi profili che verranno di seguito esaminati.
In particolare con il primo motivo del ricorso proposto dal primo difensore di SC AR e il primo motivo del ricorso proposto da UR IA si deduce, come già nei motivi di appello, l'inutilizzabilità dei risultati della gran parte delle conversazioni intercettate con argomentazioni che, in sintesi, riguardano il difetto di motivazione sull'esistenza dei presupposti previsti dalla legge per la legittima emissione dei decreti di urgenza emessi dal pubblico ministero, dei decreti di autorizzazione del p.m. all'uso di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, dei decreti di convalida di tali provvedimenti di urgenza emessi dal Gip, dei decreti autorizzativi emessi dal Gip su richiesta del pubblico ministero e dei provvedimenti di proroga.
In merito a queste censure occorre fare due precisazioni. A) La prima precisazione riguarda i limiti del sindacato della Corte di cassazione sugli accertamenti di fatto e sulle valutazioni che il giudice di merito compie riguardo alle questioni di natura processuale.
Si afferma comunemente che, sulle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ma va precisato che cosa si intenda con l'uso di questa espressione che presenta un certo margine di ambiguità. La formula non è infatti idonea a spiegare la complessità dell'accertamento che il giudice di legittimità deve compiere sull'atto o fatto processuale.
La disciplina del sindacato di legittimità nella materia processuale è frutto di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale;
non esiste infatti nella lett. c del primo comma dell'art. 606 c.p.p., ne' in alcun'altra parte del codice, un'espressa previsione dell'estensione di tale sindacato alle questioni di fatto che, difatti, viene ricavata dalla diversa formulazione della lett. e del medesimo comma. Nella normalità dei casi la violazione di natura processuale è di immediata verifica e non richiede una ricostruzione del fatto ma soltanto una presa d'atto della corrispondenza dell'atto con la previsione normativa. Se la citazione è omessa o è stata compiuta in ritardo è fatto agevolmente verificabile e non vi sarebbe dunque ragione per escludere che questo accertamento possa essere compiuto dal giudice di legittimità. Si aggiunga che sarebbe incongruo richiedere che il vizio sia rilevabile dal testo del provvedimento impugnato. Se vi sono casi in cui il giudice di merito esamina (o rileva d'ufficio) la violazione della disciplina processuale ve ne sono altri (per es. le nullità assolute e insanabili non rilevate nelle precedenti fasi del procedimento) nei quali normalmente ciò non avviene.
Avviene però che l'accertamento del vizio di natura processuale implichi, o presupponga, l'accertamento di elementi fattuali estranei al fatto o atto processuale isolatamente considerato;
sarebbe pertanto improprio attribuire questo compito al giudice di legittimità che rimane tale anche nell'esame delle violazioni di natura processuale. A meno che, naturalmente, questa facoltà non sia espressamente consentita alla Corte di cassazione come nel caso della disciplina che riguarda la soluzione dei conflitti di competenza risultante dagli artt. 25 e 32 c.p.p. (il secondo comma di questa seconda norma prevede addirittura che la Corte di cassazione assuma informazioni e acquisisca gli atti e i documenti che ritiene necessari).
Questo aspetto del problema - accertamenti di fatto presupposto per l'applicazione delle norme processuali - è stato espressamente preso in considerazione, per la prima volta, dal vigente codice di rito;
l'art. 187 comma 2 prevede infatti espressamente che possano essere "oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali". La domanda che ci si deve porre è pertanto questa:
questi fatti, dai quali dipende l'applicazione di norme processuali, incontrano (quanto alla possibilità della loro ricostruzione) gli stessi limiti che incontrano, nel giudizio di legittimità, i fatti dai quali dipende l'applicazione delle norme sostanziali?
Questi problemi non si pongono, e quindi la formula riferita è idonea a giustificare la conclusione che il giudice di legittimità è giudice del fatto, nei casi in cui questa costruzione vale solo a consentire alla Corte di cassazione di esaminare gli atti del procedimento per accertare se si sia verificato il vizio denunziato ed in particolare la nullità o la causa di inutilizzabilità dedotte (o anche non dedotte qualora il vizio sia rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento o allorché si tratti di inutilizzabilità della prova).
Per es., se viene dedotta la nullità di una notificazione o la tardività di un atto o di un provvedimento o la decadenza di una parte dall'esercizio di una facoltà il giudice di legittimità avrà certamente il potere di esaminare gli atti per verificare l'esistenza del vizio. In questi casi il vizio dedotto riguarda direttamente ed esclusivamente l'atto coinvolto nella censura e la base fattuale dell'accertamento si identifica nel solo esame di questo atto per verificarne la corrispondenza all'ipotesi normativa. Questa verifica ha natura di stretto controllo di legittimità perché non richiede alcuna "valutazione" da parte della corte di cassazione ma una semplice "constatazione", una verifica non discrezionale. Ma il problema della violazione di natura processuale non si pone sempre in termini di così agevole definizione. Spesso, per verificare se una norma processuale sia stata violata, occorre compiere una triplice operazione: accertare il fatto storico presupposto della valutazione processuale;
interpretare la norma processuale;
sussumere il fatto storico nella norma processuale per verificarne la corrispondenza all'ipotesi normativa. Le due ultime operazioni corrispondono a quelle che il giudice di legittimità compie in merito all'imputazione con i limiti che conosciamo quanto al sindacato sulla motivazione.
Più complessa è invece l'operazione che riguarda l'accertamento del fatto storico quando la soluzione del problema di natura processuale dipenda da un accertamento di fatto o da una valutazione di merito che, per loro natura, sono riservati al giudice di merito. Costituirebbe uno stravolgimento delle funzioni del giudice di legittimità se egli potesse ricostruire il fatto in modo diverso da quello del giudice di merito sempre che questi abbia utilizzato adeguati criteri logico giuridici.
Per es., nel caso di valutazione del giudice di merito sull'effettiva conoscenza del provvedimento in tema di restituzione nel termine (art. 175 comma 2 c.p.p.) o di effettiva conoscenza della fissazione dell'udienza preliminare (art. 420 bis c.p.p.) se la valutazione del giudice di merito è fondata su accertamenti in fatto logicamente compiuti sarebbe improprio attribuire al giudice di legittimità il potere di sovrapporre a questa valutazione una sua diversa ricostruzione dei fatti per fondare una diversa soluzione mentre rimane integro il suo potere di trarre, da questa ricostruzione del fatto, conclusioni diverse da quelle del giudice di merito. Parimenti il giudice di legittimità non potrà sostituirsi al giudice di merito - che ha motivatamente accertato essere la notificazione avvenuta a mani del portiere - ritenendo invece che la persona che ha ricevuto l'atto non rivestiva questa qualità.
Va infatti ribadito che, anche nella materia processuale, il sindacato della Corte di cassazione è pur sempre un sindacato di legittimità: la Corte di cassazione ha la possibilità di esaminare gli atti del processo per verificare l'esistenza della violazione denunziata ma non viene meno il rigoroso limite che vieta al giudice di legittimità di interpretare in modo diverso, rispetto a quanto compiuto dal giudice di merito, i fatti storici posti alla base del dato processuale se non nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La differenza più significativa, rispetto alle violazioni sostanziali, è che la Corte, in questi casi, ha la possibilità di esaminare gli atti e non incontra il limite del mero controllo sulla motivazione.
Questa ricostruzione non è estranea alla giurisprudenza di legittimità che, per es., sul tema dell'accertamento del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza, ha più volte riaffermato il principio dell'insindacabilità, nel giudizio di cassazione, della valutazione del giudice di merito sull'assoluta impossibilità a comparire quando questa valutazione sia sorretta da adeguata e non illogica motivazione (cons. Cass., sez. 5^, 15 marzo 1999 n. 5193, Damasco, rv. 213174; sez. 1^, 16 ottobre 1996 n. 9880, Gelli, rv. 206076; sez. 6^, 22 novembre 1995 n. 1177, Misiti, rv. 204557; 8 novembre 1995 n. 620, Pranno, rv. 203410; 12 luglio 1995 n. 10057, De Rose, rv. 202959). Venendo al problema specifico di questo processo: laddove i ricorrenti lamentano l'inesistenza della gravita (o sufficienza nel caso si tratti di reati di criminalità organizzata) indiziaria ovvero facciano riferimento al quadro complessivo delle indagini svolte fino al momento dell'emissione dei provvedimenti relativi alle intercettazioni;
ovvero ancora facciano riferimento all'urgenza di provvedere in conseguenza dell'imminenza delle azioni criminose risultante dalle conversazioni intercettate o dalle altre indagini svolte non v'è spazio per il sindacato di legittimità di questa Corte se il giudice di merito abbia logicamente apprezzato il quadro probatorio e, ovviamente, non sia incorso in altri vizi denunziabili in sede di legittimità.
Va infatti ribadito - conclusivamente e con più specifico riferimento alle censure introdotte nel presente processo, con ricchezza di argomentazioni, dai difensori di SC e UR - che anche nella materia processuale v'è uno spazio riservato esclusivamente al giudice di merito coincidente, in buona sostanza, con lo spazio relativo all'apprezzamento dei fatti di cui tale giudice dispone quando si tratta di valutare la prova. Sarebbe singolare, per esemplificare, che la Corte di legittimità potesse valutare la gravita degli indizi ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e non anche ai fini della responsabilità dell'imputato.
B) La seconda precisazione riguarda il problema, strettamente collegato a quello ora esaminato, della ammissibilità della motivazione per relationem ad altro atto del procedimento. Su questo problema si sono pronunziate le sezioni unite di questa Corte (sentenza 21 settembre 2000 n. 17 - ud. 21 giugno 2000 - RI alla quale è stata prestata espressa adesione da parte della sentenza TT delle medesime sezioni unite cui si farà più avanti riferimento) che, esaminando il problema specifico della motivazione dei decreti in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, hanno affermato i seguenti principi di carattere generale che consentono di ritenere legittima la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale:
- il riferimento deve essere fatto ad un legittimo atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione;
- deve risultare che il decidente abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti alla sua decisione;
l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile.
Anche nel caso di motivazione per relationem valgono gli stessi criteri già indicati qualora il vizio denunziato sia di natura processuale. In tutti i casi in cui l'accertamento di questo sistema giustificativo della decisione richieda una valutazione di merito (per es. la congruità della motivazione contenuta nell'atto richiamato) o un accertamento in fatto (per es. la conoscenza o ostensibilità dell'atto) la valutazione del giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivata, sarà insindacabile in sede di legittimità. Fermo restando che la possibilità di esame degli atti potrebbe consentire di verificare, per es., che, in concreto, quell'atto non era ostensibile.
Vanno ancora fatte alcune considerazioni che riguardano le conseguenze dell'inosservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo di motivare logicamente quando sia stato investito della relativa censura di natura processuale. In questi casi, come anche nei casi nei quali l'eccezione di inutilizzabilità della prova sia stata per la prima volta proposta davanti al giudice di legittimità, o dal medesimo rilevata d'ufficio, non potrà la Corte di cassazione annullare con rinvio affinché il giudice del rinvio motivi adeguatamente ma dovrà limitarsi alla dichiarazione di nullità dell'atto o di inutilizzabilità della prova e questa statuizione, anche nel caso di annullamento con rinvio, non potrà più essere messa in discussione.
Sarebbe infatti privo di senso un annullamento con rinvio perché, in questi casi, la statuizione della Corte di cassazione non riguarda la motivazione della sentenza impugnata ma un atto processuale ad essa estraneo.
Fatte queste premesse è possibile passare all'esame delle singole censure.
C) innanzitutto i ricorsi indicati denunziano la mancanza di motivazione sull'esistenza dei presupposti che giustificano l'utilizzazione degli impianti in uso alla polizia giudiziaria. In particolare i ricorrenti SC e UR si dolgono perché i giudici di appello avrebbero ritenuto corretta la motivazione, contenuta nei decreti di urgenza del p.m. di seguito indicati, che facevano riferimento alla necessità di collocare apparecchiature tecniche in prossimità del luogo dove avvenivano le comunicazioni e, quanto al requisito dell'eccezionale urgenza, per il fatto che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto sanato il difetto di motivazione del decreto del p.m. con la motivazione contenuta nel decreto di convalida.
In merito a queste censure vanno richiamati i principi stabiliti dalle sezioni unite di questa Corte nella recente sentenza 26 novembre 2003 n. 23, TT (per est. in Cass. pen., 2004, 1217). Ribadendo quanto già affermato nella sentenza delle medesime sezioni unite 31 ottobre 2001, Policastro, la sentenza TT ha confermato che il decreto previsto dall'art. 268 comma 3 c.p.p. può essere motivato per relationem con riferimento al decreto autorizzativo del Gip e questo rinvio può essere effettuato anche con formule sintetiche purché, nel provvedimento richiamato, vengano indicate le eccezionali ragioni di urgenza che legittimano la deroga. Orbene, in relazione alle eccezioni formulate in ricorso sotto il profilo indicato, la Corte di merito si è attenuta ai principi affermati dalle sezioni unite.
In particolare, esaminando le censure contro i singoli provvedimenti, può osservarsi, relativamente a quelle che si riferiscono alla RTI n. 92/00, che, per quanto riguarda l'inidoneità degli impianti in uso alla procura della Repubblica, la sentenza impugnata (p. 83) ha fatto riferimento alle motivazioni contenute nei decreti d'urgenza del p.m. che, in tutti i casi, richiamano l'indisponibilità di impianti idonei alle intercettazioni ambientali con ciò adeguandosi al pronunziato delle sezioni unite in precedenza ricordato. Per altro verso le censure in esame - nella parte che si riferiscono alla idoneità degli impianti per l'effettuazione di un'intercettazione ambientale in ambiente particolare (si trattava di un istituto penitenziario) - introducono nel giudizio di legittimità una valutazione di merito (se le apparecchiature in uso alla procura fossero effettivamente inidonee allo scopo) che la Corte di cassazione non può effettuare così come non può sindacare il provvedimento del p.m. che ha fatto riferimento alla necessità di disporre di apparecchiature in prossimità dei luoghi dove si svolgono le conversazioni da intercettare.
Per quanto riguarda invece il requisito dell'eccezionale urgenza che giustifica l'uso di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria la sentenza non ne parla. Occorre quindi verificare se il provvedimento di urgenza del p.m. e quello di convalida del Gip abbiano, anche implicitamente o sinteticamente, fatto riferimento a ragioni idonee a giustificare la valutazione sull'esistenza delle ragioni di eccezionale urgenza richieste dalla legge.
Orbene l'esame del decreto d'urgenza del p.m. in data 18 aprile 2000, pur non contenendo un'espressa motivazione sul punto nella parte che autorizza l'uso degli impianti della polizia giudiziaria, contiene, nella parte motiva argomentazioni ampiamente idonee a giustificare questo tipo di valutazione perché si fa riferimento a colloqui che una delle persone sottoposte alle indagini (EC) che risultava, a seguito delle indagini, aver acquistato da SC un consistente quantitativo di eroina (di cui cinque chili sequestrati ad un diverso acquirente e un minor quantitativo al medesimo EC) potrebbe avere "nell'immediatezza" dando quindi disposizioni per l'occultamento della sostanza ancora nella sua disponibilità. E ad imminenti colloqui si fa riferimento anche nel provvedimento di convalida del Gip datato 19 aprile 2000.
Analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione alle censure rivolte all'analoga autorizzazione per l'uso di impianti esterni relativa alla RTI 1109/01. Anche in questo caso la sentenza impugnata ha fatto riferimento, quanto all'idoneità, al contenuto del provvedimento del p.m. che, in questo caso, ha allegato un'attestazione sull'indisponibilità degli impianti in dotazione alla procura e ciò, per i più volte ricordati principi enunciati dalle sezioni unite, è da ritenere sufficiente.
Ma, anche per quanto attiene alle ragioni di eccezionale urgenza atte a giustificare la deroga sull'utilizzazione degli impianti, la soluzione non può essere diversa da quella adottata per la RIT n. 92/00. In questo caso le ragioni di eccezionale urgenza risultano delineate, più ancora che nei decreti del p.m. (quello che dispone l'intercettazione d'urgenza e quello che autorizza l'utilizzazione degli impianti in uso alla p.g.) nel decreto di convalida del Gip che fa espresso riferimento all'importazione in corso di sostanza stupefacente risultante da una conversazione intercettata tra SC e BA nel corso della quale quest'ultima comunica al primo di aver contattato una persona in Perù per fargli spedire "quelle cose".
Infine non diversa risposta deve darsi alle censure che si riferiscono alla RIT n. 1034/01; in questo caso ci troviamo in presenza dell'attestazione dell'indisponibilità degli impianti in uso alla procura e a ragioni di eccezionale urgenza implicitamente enunciate nei decreti del p.m. ma ampiamente specificate nel decreto di convalida del Gip nel quale si fa riferimento all'intensa attività di BA AN, dopo l'arresto del convivente ME LV, diretta a proseguire l'attività di traffico di stupefacenti da costui svolta e a recuperare la sostanza stupefacente da lui occultata con la programmazione di colloqui in carcere evidentemente finalizzati all'acquisizione delle necessarie informazioni. D) Passando all'esame delle censure riguardanti i provvedimenti di urgenza del p.m., quelli di convalida del Gip e quelli di proroga può osservarsi quanto segue.
RIT. n. 661/00. Secondo il ricorrente il decreto del Gip in data 12 aprile 2000, che ha convalidato il decreto di urgenza del p.m., sarebbe mancante della motivazione sulla gravita indiziaria essendosi limitato a ripetere la formula della legge. In realtà il giudice d'appello ha, in questo caso, ricordato che il Gip, nel provvedimento in questione, aveva fatto riferimento all'informativa della polizia giudiziaria (ritenuta criticamente valutata da parte del Gip) che aveva accertato il perdurante svolgimento di un'attività di spaccio da parte di EC e la sostituzione, da parte di quest'ultimo, della scheda telefonica. Per le ragioni indicate questa valutazione si sottrae a censura in sede di legittimità. Quanto
all'indispensabilità del ricorso allo strumento captativo il ricorrente non illustra il fondamento della sua eccezione che comunque deve ritenersi infondata per le valutazioni fornite in linea generale dai giudici di merito sulla natura delle attività criminali svolte dalle persone coinvolte nell'indagine.
RIT nn. 527, 528 e 529/01. Analoghe considerazioni valgono a far ritenere incensurabile in questa sede la motivazione contenuta sul punto nella sentenza impugnata che si riferisce ad un'asserita mancanza di motivazione nei decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni telefoniche. In questo caso v'è solo da aggiungere che il ricorrente SC sembra rivolgere le sue critiche prevalentemente all'utilizzazione dello strumento informatico per la redazione dei provvedimenti;
ma l'uso di formule precostituite non equivale a ripetizione acritica (e quindi a far ritenere apparente la motivazione) qualora, come nel caso in esame, il giudice abbia poi fatto riferimento, di volta in volta, all'esito delle indagini che la sentenza impugnata ha incensurabilmente ritenuto essere state criticamente valutate. Tra l'altro la Corte di merito ha rilevato come in un caso fosse stato allegato il testo di una conversazione particolarmente significativa. Nè l'improprietà di un passaggio del provvedimento (che potrebbe far pensare ad una sovrapposizione tra la sufficienza indiziaria e la necessità dell'accertamento) vale a far ritenere immotivati i provvedimenti che trovano il fondamento giustificativo per l'affermazione dell'esistenza di tutti i presupposti nel rinvio alle informative della polizia giudiziaria (e all'allegata trascrizione di una conversazione).
Analogamente, per quanto riguarda i decreti di proroga i giudici di merito hanno rilevato che i provvedimenti indicavano le "ragioni di persistenza dell'esigenza captativa".
RIT n. 502/01. Valgono le medesime considerazioni sul rinvio al contenuto dell'informativa in merito alla gravità indiziaria e alla indispensabilità dell'intercettazione e, anche per quanto riguarda le ragioni di eccezionale urgenza, le medesime sono state giustificate dall'imminenza di una consegna di sostanza stupefacente risultante dalle indagini di p.g..
RIT nn. 653, 654 e 656/01. Le censure, riguardanti decreti di convalida e proroga, sono sovrapponibili a quelle rivolte alla parte della motivazione che riguarda le RIT 527, 528 e 529/01 e poiché le argomentazioni della Corte di merito sono analoghe può rinviarsi alle considerazioni in precedenza svolte. Si aggiunga che la sentenza impugnata, a dimostrazione della circostanza che il rinvio alle informative della p.g. non è meramente formale, ricorda come in uno dei provvedimenti di proroga si richiami l'accertato vorticoso scambio di carte telefoniche che viene operato dagli indagati ed in particolare da SC.
RIT n. 82/01. Oltre alle ricorrenti censure in merito alla legittimità della motivazione per relationem il ricorrente si duole della circostanza che la Corte di merito abbia ritenuto legittimo, per autorizzare un'intercettazione ambientale, il richiamo alla motivazione del decreto di autorizzazione all'intercettazione telefonica senza tener conto della circostanza che per la captazione tra presenti i presupposti sono diversi e più pregnanti. Peraltro il ricorrente non indica quale violazione sia stata compiuta della disciplina che riguarda le intercettazioni ambientali mentre la sentenza impugnata risulta aver fatto buon governo dei principi che disciplinano la materia avendo ritenuto legittimi provvedimenti che facevano riferimento alle indagini dalle quali era emerso che SC, dopo essere stato ricoverato in clinica, riceveva ogni giorno spacciatori e trafficanti e aveva fortemente limitato le conversazioni telefoniche;
di qui l'assoluta indispensabilità dello strumento in questione.
RIT nn. 772, 773 e 767/01. Anche in questo caso si tratta di decreti di convalida e proroga e le censure sono analoghe a quelle rivolte alle RIT 527, 528 e 529 per cui è sufficiente rinviare alle considerazioni già svolte sul punto. E i giudici di appello, per rispondere ad una censura specifica, hanno dato conto dell'erronea indicazione del nominativo di un utente concludendo, non illogicamente, per l'irrilevanza dell'errore in cui è incorso il Gip essendo stata esattamente indicata l'utenza da intercettare. RIT n. 1109/01. In relazione a questa intercettazione viene prospettata una. diversa questione. L'utenza era già sottoposta ad intercettazione e l'ultima proroga era già scaduta quando il p.m. ha disposto l'intercettazione di urgenza convalidata dal Gip e il ricorrente SC ritiene che per ciò solo siano da escludere le ragioni di urgenza previste per il provvedimento del p.m.. Questa impostazione del problema non può essere condivisa: l'urgenza può sorgere, o permanere, in considerazione dello svolgimento e delle necessità derivanti dall'esito delle indagini ed è a tali parametri che occorre far riferimento. La circostanza che sia decorso il termine senza richiesta di proroga (anche se ciò sia avvenuto per mera disattenzione) è del tutto irrilevante sulla validità del provvedimento che deve essere autonomamente valutato quanto all'esistenza dei presupposti che lo legittimano.
E, nel caso in esame, questa autonoma valutazione sia sull'indispensabilità delle indagini che sulle ragioni di urgenza esisteva. La Corte di merito ha infatti incensurabilmente accertato l'esistenza di questi presupposti riportando l'esito delle indagini a supporto del provvedimento urgente, del decreto di convalida e della successiva proroga anche con riferimento alla prossimità di cessioni e allo scambio continuo di schede telefoniche;
circostanza, quest'ultima, che ben può astrattamente costituire elemento per fondare altresì le ragioni di eccezionale urgenza che giustificano l'uso di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria. E, su quest'ultimo punto, la sentenza impugnata evidenzia l'infondatezza del motivo di appello (riproposto con il ricorso) secondo cui il provvedimento di urgenza sarebbe privo di motivazione sulle ragioni che giustificano la deroga ai sensi dell'art. 268 comma 3 c.p.p. posto che l'autorizzazione in questione è stata data con un separato provvedimento del p.m. che la Corte d'appello ha, anche in questo caso, incensurabilmente ritenuto adeguatamente motivato. Quanto alle censure sul decreto di proroga si tratta di doglianze non diverse da quelle in precedenza esaminate e dunque analoga deve essere la soluzione da adottare.
RIT n. 818/01. Le censure si riferiscono alla mancanza di motivazione del provvedimento di convalida del decreto d'urgenza del Gip sia sull'esistenza dei gravi indizi che dell'urgenza e ci si può richiamare alle precedenti argomentazioni. Si aggiunga - ad ulteriore dimostrazione che i provvedimenti riguardanti le intercettazione telefoniche non costituiscono pedissequa ripetizione di quelli precedentemente adottati - che, nel caso in esame, la sentenza impugnata richiama anche gli avvenuti contatti, tra SC e un cittadino sudamericano in corso di identificazione, diretti all'importazione di un quantitativo di sostanze stupefacenti. RIT n. 870/01. Si tratta di censure analoghe a quelle in precedenza esaminate che riguardano la motivazione del provvedimento di urgenza del p.m., quello di convalida del Gip e le proroghe anche sotto il profilo dell'uso di modelli informatici per cui è sufficiente richiamarsi alle considerazioni già svolte sui punti indicati. Si aggiunga che la sentenza impugnata ricorda che uno dei decreti di proroga - a dimostrazione che è stato esercitato un vaglio critico della richiesta di proroga e delle informative di p.g. - riporta un brano delle conversazioni intercettate per motivare la persistenza dell'esigenza captativa.
L'unico aspetto diverso prospettato è quello di un cambio nell'uso di impianti della polizia giudiziaria (nel ricorso si parla di "cambio sala") ma si tratta di circostanza priva di rilievo una volta che, in presenza dei presupposti richiesti, l'uso di impianti in dotazione alla p.g. sia stato validamente autorizzato. A maggior ragione queste conclusioni devono essere adottate se il "cambio sala" si riferiva invece (come sembrerebbe dal testo della sentenza impugnata) agli impianti della procura.
RIT n. 992/01. Le censure, riguardanti il decreto di convalida del Gip, si riferiscono ai requisiti di urgenza e indispensabilità e sono analoghe a quelle in precedenza già esaminate. Si aggiunga, anche in questo caso, come fosse emersa nel corso delle indagini - e venga riportata nel provvedimento di convalida - la partecipazione al sodalizio criminoso di due persone (BA e ME LV) la prima delle quali parla espressamente dei traffici di stupefacenti nelle conversazioni intercettate.
RIT n. 1034/01. Anche in questo caso si tratta di censure analoghe a quelle già esaminate sulla motivazione del decreto di urgenza del p.m. su quello di convalida del Gip e sui decreti di proroga per cui non diverse possono essere le conclusioni da adottare. Conclusivamente, in merito a queste censure, deve rilevarsi che la Corte di merito ha fornito di adeguata e non illogica motivazione la sua valutazione sull'esistenza di una congrua motivazione nei provvedimenti in questione e questa valutazione, per le ragioni già indicate, si sottrae al vaglio di legittimità. In ogni caso i provvedimenti criticati si sono dimostrati esenti dalle censure formulate essendo da escludere che i medesimi siano formulati con formule di stile corrispondenti al mero testo legislativo e senza alcuna valutazione dell'esito delle indagini o che, nel caso di motivazione per relationem, il rinvio sia avvenuto acriticamente e senza alcuna valutazione del caso specifico.
Tra l'altro queste conclusioni sarebbero smentite dalla circostanza che, in alcune occasioni (si vedano, per es. i decreti del Gip in data 12 febbraio 2001 e in data 3 marzo 2001) il giudice ebbe a rigettare le richieste di convalida di decreti di urgenza emessi dal Gip con ciò mostrando che, nel corso di questa indagine, non vi è stata una supina acquiescenza alle richieste dell'accusa ma, ogni volta, è stato esercitato un vaglio critico di tali richieste. b) Il ricorrente SC con il terzo motivo del secondo ricorso, ha dedotto l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali con riferimento alla violazione dell'art. 268 c.p.p. Secondo il ricorrente i giudici di merito avrebbero utilizzato, per la ricostruzione dei fatti, soltanto i brogliacci delle intercettazione e non avrebbero proceduto alla trascrizione delle conversazioni con perizia. Ne deriverebbe l'inutilizzabilita delle intercettazioni perché i brogliacci possono essere utilizzati soltanto a fini investigativi ma non certo per una sentenza di condanna sia pure pronunziata in giudizio abbreviato. Il motivo di ricorso è palesemente infondato. Il ricorrente, come si ricava agevolmente dal testo del ricorso, opera infatti una certa confusione tra i ed. "brogliacci" - consistenti nella sommaria trascrizione delle conversazioni intercettate nei verbali delle operazioni cui fa riferimento l'art. 268 comma 2 c.p.p.; brogliacci che, ovviamente, non possono essere posti a fondamento della decisione - e le trascrizioni delle conversazioni intercettate operate dalla polizia giudiziaria.
Queste ultime - le trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria che, nel caso in esame, sono state utilizzate per la decisione - ben possono essere utilizzate per la decisione, tanto più nel giudizio abbreviato, fermo il diritto delle parti di chiedere la trascrizione mediante perizia. La prova, nel caso di conversazioni intercettate, non è infatti costituita dalle trascrizioni ma dalle bobine o nastri contenenti la registrazione delle conversazioni. La trascrizione costituisce soltanto un metodo per rendere di più agevole consultazione la prova che dunque esiste ed è utilizzabile anche in mancanza di trascrizione e qualunque sia il metodo di trascrizione utilizzato. E ove la parte ritenga che la trascrizione non rispecchi esattamente il contenuto delle conversazioni, ben può procedere alla trascrizione o sollecitare la nomina del perito a tal fine (per l'affermazione di questi principi si vedano Cass., sez. 6^, 20 ottobre 2003 n. 4892, Francese;
sez. 1^ 6 ottobre 2000 n. 12082, Ippolito;
sez. 5^, 22 maggio 1998 n. 10693, Abate;
sez. 1^, 13 luglio 1995 n. 9820, Pappalardo). Sempre con il medesimo motivo - ma questa censura è proposta anche con il primo motivo del primo ricorso (riferito alla RIT n. 92/00) - ci si duole poi che i verbali di inizio e fine intercettazioni non riporterebbero i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni e sarebbero stati compilati da ufficiali di p.g. diversi da quelli che hanno compiuto le operazioni e ciò costituirebbe ulteriore causa di nullità da cui deriverebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni. E, con particolare riferimento all'intercettazione di cui alla RTI n. 92/00 il ricorrente SC, come si è già accennato, sostiene che l'intercettazione sarebbe nulla, e quindi inutilizzabile, per il combinato disposto degli artt. 142 e 268 comma 1 c.p.p. per la mancata sottoscrizione degli ufficiali di p.g. che vi hanno proceduto e che non sono stati neppure individuati.
Anche sotto questi profili le censure sono infondate. Le indicate irregolarità, se esistenti, sono tutte idonee a realizzare, al più, ipotesi di nullità relative previste dall'art. 181 c.p.p. non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 178 e 179 del medesimo codice. In particolare questi principi sono stati affermati da Cass., sez. 1^, 6 dicembre 2000 n. 11241, Ammutinato, con riferimento alla mancata sottoscrizione del verbale di intercettazione da parte dell'ufficiale di p.g. che vi ha proceduto;
da sez. 4^, 9 dicembre 1997 n. 3917, Di Pinto, con riferimento alla mancata sottoscrizione dei verbali stenotipici da parte del giudice e del cancelliere nel giudizio di primo grado;
da sez. 6^, 4 aprile 1995 n. 6182, Tarquinio, con riferimento alla mancata sottoscrizione del verbale di udienza preliminare da parte del pubblico ufficiale che l'ha redatto. Mentre, in relazione all'incertezza assoluta sulle persone intervenute, lo stesso principio è stato affermato da Cass., sez. 2^, 22 maggio 1997 n. 3513, AC (che, nel caso di specie, ha peraltro escluso anche la nullità relativa) e da sez. 1^, 18 giugno 1993 n. 2902, Turiano. 7) Infondati sono gli ulteriori motivi contenuti nei ricorsi proposti dai difensori di SC AR.
a) Il secondo, terzo e quarto motivo del primo ricorso e il primo, secondo, quarto e sesto motivo del secondo ricorso - motivi che possono essere esaminati congiuntamente per la omogeneità dei rilievi tutti concernenti la valutazione del compendio probatorio compiuto dai giudici di merito - sono in realtà inammissibili perché diretti non ad evidenziare mancanza di motivazione su snodi essenziali della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito ne' a rilevare l'esistenza di manifeste illogicità in cui siano incorsi i medesimi giudici (che infatti neppure vengono indicate) ma a prospettare una lettura dei fatti di causa (ed in particolare del contenuto delle conversazioni intercettate) diversa da quella compiuta dai giudici di merito.
In particolare i giudici di appello hanno dato conto di una continuativa attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta stabilmente da SC unitamente a soggetti diversi in relazione ai diversi traffici (eroina e cocaina). I giudici di merito non hanno apoditticamente affermato l'esistenza delle due associazioni ma hanno indicato gli elementi di prova idonei a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi delle associazioni.
I giudici di merito hanno ritenuto che fossero individuabili "una sequela impressionante di episodi criminosi", il carattere stabile e continuativo del sodalizio, l'inesistenza di un termine ultimo per il capo 1 riferito all'associazione diretta al traffico di eroina e hanno accertato analoghe caratteristiche per l'associazione diretta al traffico di cocaina di cui al capo 14; in aggiunta, per questa seconda associazione, sono stati individuati anche i collegamenti tenuti da SC con la criminalità spagnola e quella peruviana a conferma del contesto associativo in cui si svolgevano le attività criminali degli imputati.
A queste conclusioni la sentenza impugnata è pervenuta con un esame analitico degli elementi di prova acquisiti al processo ed in particolare del contenuto delle conversazioni intercettate ma altresì dei sequestri di quantitativi, anche consistenti, di sostanza stupefacente eseguiti a seguito delle indicazioni contenute in tali conversazioni (il che tra l'altro smentisce l'affermazione contenuta nel quarto motivo del primo ricorso secondo cui non esisterebbe la prova che i colloqui intercettati si riferissero ad un traffico di stupefacenti;
ma basterebbe a smentire questa affermazione, secondo i giudici di merito il contenuto della conversazione avvenuta tra LE IF e SC all'interno della clinica dove quest'ultimo era ricoverato e nel corso della quale si parla apertamente del traffico di stupefacenti che coinvolge i due interlocutori). Si aggiungano le risultanze emerse nei servizi di appostamento che hanno consentito di avere conferma dei rapporti tra i partecipi delle associazioni criminose.
Parimenti inammissibili in questa sede sono le critiche che si riferiscono all'accertata qualità di "capo" delle associazioni attribuita a SC e alla limitatezza temporale degli episodi cui si riferiscono le conversazioni intercettate e che si sarebbero esauditi in un arco di pochi giorni. Anche sotto questi profili la motivazione contenuta nella sentenza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente perché, ripercorrendo i frenetici rapporti tra SC e gli altri associati da conto degli elementi idonei a fondare il giudizio di prevalenza di costui all'interno del sodalizio criminoso;
sodalizio, per altro verso, che è stato dimostrato essere operante, con valutazione non censurabile in sede di legittimità, ben al di là dell'arco temporale coperto dalle intercettazioni. E alle medesime conclusioni può pervenirsi per quanto attiene alla riferibilità a SC di episodi che il ricorrente ritiene invece debbano essere attribuiti a EC e ER senza che venga indicato alcun elemento di manifesta illogicità in cui sia caduta la Corte di merito nell'effettuare questa attribuzione. Quanto all'affermazione che non sarebbe stato provato che le conversazioni intercettate sarebbero riferibili a SC (indicato come "il Vecchio") va rilevato che la Corte di merito ha fornito di adeguata motivazione il suo convincimento facendo riferimento ad episodi nei quali gli interlocutori contattano direttamente la persona indicata come "il Vecchio" oppure, quando i colloqui avvengono tra terzi, esistono precisi elementi di collegamento con la persona di SC (emblematico, secondo la Corte di merito, è l'episodio della motocicletta che EC non vuole andare a ritirare nell'officina perché teme di essere visto da SC, suo creditore, per paura che pretenda di tenersi il veicolo;
in effetti l'officina si trova nella via dove abita SC).
E, d'altro canto, in servizi di appostamento della polizia giudiziaria, riferisce la sentenza impugnata, è stato accertato che SC veniva appellato nel modo indicato. E ciò vale anche a far ritenere infondato il motivo (quinto del secondo ricorso) relativo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale proposta nel secondo grado di giudizio con un accertamento (perizia fonica) motivatamente ritenuto superfluo dai giudici di appello.
Manifestamente infondato è il motivo che si riferisce alla mancata applicazione del comma 6 dell'art. 74 e del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 essendo sufficiente il richiamo ai quantitativi smerciati dal ricorrente (anche chili in alcune occasioni) per convalidare la valutazione dei giudici di merito sul punto. Infondato è invece il motivo che si riferisce alla ravvisata esistenza dell'aggravante prevista dall'art. 80 comma 2 del citato d.p.r. 309/1990 per il solo reato di cui all'art. 17. Il ricorrente,
a fondamento delle sue censure, richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione che faceva riferimento, perché potesse ravvisarsi la "ingente quantità", alla possibilità di saturare, per un periodo piuttosto lungo, larga parte del mercato producendo una modificazione notevole dell'offerta su medesimo mercato. Ma le sezioni unite di questa Corte, inserendosi in un percorso giurisprudenziale diversamente orientato, hanno, con la sentenza 21 giugno 2000 n. 17, RI (per esteso in Cass. pen., 2001, 69) rifiutato questa concezione ritenendo che il riferimento al concetto di "mercato", come inteso dalla precedente e prevalente giurisprudenza di legittimità, introducesse, nell'esegesi della disposizione di legge, "un elemento non richiesto e spurio rispetto alla ratio della disposizione, di profilo mercantilistico ma di impossibile accertamento con gli ordinari strumenti di indagine dei quali il giudice può processualmente disporre;
quindi, del tutto immaginario affidato all'abilità dialettica di chi fornisce la motivazione della decisione, quale che sia."
Le sezioni unite hanno rilevato ancora come la clandestinità di questo mercato non consentisse di rilevare alcun dato oggettivo sulla sua consistenza e quindi che il concetto di mercato si fondasse su dati aleatori non utilizzabili processualmente. Conclusivamente è stato ritenuto che questa incerta nozione fosse da abbandonare e che fosse sufficiente, per ritenere esistente l'aggravante in questione, "verificare che la quantità della sostanza stupefacente.........sia oggettivamente di notevole quantità, molto elevata nella scala dei valori quantitativi, anche se non raggiunga il valore massimo che, per essere riferito a quantità, rimane sostanzialmente indeterminabile, vale a dire ampliabile all'infinito" e hanno aggiunto che ciò che rileva, per i fini indicati, è che "la quantità di sostanza tossica oggetto della specifica indagine nel dato procedimento superi notevolmente , con accento di eccezionaiità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera". Per concludere che la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che ha solo l'obbligo di fornire adeguata e congrua motivazione del proprio convincimento.
La sentenza impugnata si è attenuta a questi criteri e, condividendo la valutazione espressa dal giudice di primo grado, ha posto in evidenza il significativo dato ponderale (circa un chilo ogni volta). Trattasi di apprezzamento che, in quanto congruamente e logicamente motivato, si sottrae dunque al vaglio di legittimità secondo i criteri indicati dalle sezioni unite.
Parimenti infondate sono le censure che si riferiscono al trattamento sanzionatorio applicato a SC, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, apparendo adeguata la motivazione della Corte di merito fondata essenzialmente sulla gravita e continuatività dei fatti e sulla personalità dell'imputato pluripregiudicato anche per reati della medesima specie.
8) Infine devono essere rigettati, perché infondati, i ricorsi proposti da TT IA e UR IA (le cui doglianze in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sono state peraltro già esaminate unitamente a quelle proposte da SC).
Per quanto riguarda TT (che non contesta la sua responsabilità per gli episodi di cessione di cui al capo 19) si è accennato nelle premesse che, secondo la sua versione, egli si sarebbe limitato a svolgere le funzioni di autista in favore del cugino SC (ricoverato in clinica e privo di patente) senza essere a conoscenza delle sua attività delittuose e comunque senza che vi fosse alcuna partecipazione alle medesime o alcun rapporto con gli associati del sodalizio criminoso dal ricorrente neppure conosciuti. Se i fatti accertati dal giudice di merito fossero soltanto quelli riferiti in effetti potrebbe dubitarsi della congruenza degli elementi di accusa accertati ai fini della ritenuta partecipazione di TT al sodalizio criminoso. Ma così non è. A parte il significato dell'accertata cessione, da parte sua, di sia pur modeste dosi di cocaina, comunque idonee a dimostrare il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, va rilevato che la sentenza impugnata richiama il contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate ricavandone, incensurabilmente in questa sede, la conclusione del suo inserimento nell'organizzazione criminale all'interno della quale non si limitava a svolgere i compiti descritti (comunque costituenti un contributo all'attività associativa di cui aveva piena coscienza) ma provvedendo altresì ad un'attività di spaccio.
Priva di rilievo è poi la circostanza che TT non fosse in contatto (o addirittura, come da lui sostenuto, che non li conoscesse) con gli altri associati trattandosi di circostanza irrilevante una volta dimostrato che egli era comunque a conoscenza della partecipazione di altre persone alle attività criminose del sodalizio.
Infondato è anche il secondo motivo del ricorso proposto da TT avendo, la Corte di merito (avvalendosi dei suoi poteri di ufficio avendo ritenuto la richiesta inammissibile per tardività) escluso l'applicabilità dell'attenuante prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 con motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici con il riferimento alla continuità della condotta e allo stabile inserimento del ricorrente in un'organizzazione criminale con il conseguente giudizio di pericolosità che ne deriva. Per quanto riguarda i motivi proposti da UR IA si rinvia, per quanto riguarda le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali alle considerazioni svolte in merito alle censure proposte da SC - trattandosi dei medesimi provvedimenti ed analoghe essendo le censure proposte - con conseguente dichiarazione di infondatezza del primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile perché, con le censure proposte non si individuano vizi attinenti alla mancata motivazione su elementi decisivi ai fini dell'affermazione della responsabilità del ricorrente ne' si indicano manifeste illogicità della motivazione contenute nella sentenza impugnata ma si prospetta una diversa lettura degli elementi di prova acquisiti al processo ed in particolare una diversa lettura delle conversazioni intercettate. Il che non è consentito al giudice di legittimità.
9) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorsi di ER, RC, TI, BA e DI TR conseguono le pronunzie di cui al dispositivo. Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa dei ricorrenti nella determinazione delle cause di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in considerazione della palese violazione delle regole che disciplinano il giudizio di legittimità.
Tutti i ricorrenti vanno infine condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta penale, dichiara inammissibili i ricorsi proposti da ER MI, RC AT, TI LE, BA AN e DI TR ST e condanna ciascuno di essi al pagamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende;
rigetta i ricorsi proposti da UR IA, SC AR e TT IA;
condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004