Sentenza 14 giugno 2011
Massime • 1
La conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di condanna emessa con il rito abbreviato, ed appellata dall'imputato, opera "ope legis" e non può essere annullata dalla successiva scelta dell'imputato appellante di rinunciare all'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2011, n. 24965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24965 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 14/06/2011
Dott. GARRIBA Tito - Consigliere - ORDINANZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1051
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 10941/2011
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sull'impugnazione proposta da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania;
Avverso la sentenza emessa il 23 giugno 2010 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania;
nei confronti di:
OR PE;
Udita la relazione svolta dal cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. FODARONI Giuseppina, che ha concluso per la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza del 23 maggio 2010 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava OR PE colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80, comma 2, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione più la multa.
Contro la sentenza proponevano l'imputato appello e il Procuratore Generale ricorso per cassazione.
La Corte d'appello di Catania, con ordinanza del 22 febbraio 2011, considerato che l'imputato aveva rinunciato all'impugnazione, dichiarava inammissibile l'appello e trasmetteva gli atti relativi al ricorso del pubblico ministero a questa Corte Suprema per l'ulteriore corso.
Nei motivi il P.G. denuncia mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, al giudizio di equivalenza tra dette attenuanti e l'aggravante contestata, alla mancata confisca dell'autovettura nella quale era occultata parte dello stupefacente sequestrato.
p.
2. L'art. 580 cod. proc. pen., per soddisfare intuibili esigenze di concentrazione processuale, stabilisce che "quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12 il ricorso per cassazione si converte nell'appello". La costante giurisprudenza di legittimità ha aggiunto che, in tema di impugnazione di sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, la rinuncia all'appello da parte dell'imputato non vale a vanificare l'avvenuta conversione del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero (Cass., Sez. 1^, 1.10.2008 n. 38437, Manara, rv 241489; Sez. 6^, 5.4.1994 n. 10941, Chimenti, rv 199456). Nella fattispecie, a causa dell'appello proposto dall'imputato, il ricorso del pubblico ministero si è convertito ope legis in appello e, come tale, deve essere trattato dalla Corte distrettuale, dato che la successiva rinuncia dell'imputato non dispiega effetto retroattivo sulla già avvenuta conversione dell'altro mezzo di impugnazione. Gli atti vanno pertanto restituiti alla Corte d'appello di Catania per la fissazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, considerata l'avvenuta conversione del ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011