Sentenza 24 gennaio 2013
Massime • 1
Nel giudizio di appello, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2013, n. 8705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8705 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 24/01/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 166
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 13931/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR SE LU N. IL 27/02/1978;
NE SE N. IL 19/07/1976;
avverso la sentenza n. 47/2006 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 01/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Uditi i difensori avv. Ramazzotti e Tola, anche in Sost. Margelli, per l'accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO
1. EB UN e US GI AR erano a bordo di autovettura, condotta dal secondo. Avvicinandosi ad un posto di controllo di una pattuglia dei carabinieri di Ulassai, alle 0.50 del 12.2.2005 gettavano da un finestrino un involucro, risultato contenere due distinti pacchetti, ben chiusi e confezionati, con gr. 910 di marijuana il primo e 950 della stessa sostanza il secondo. Perquisizioni ulteriori anche presso le rispettive abitazioni davano esito negativo. I due imputati, che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere al momento della convalida dell'arresto, successivamente rendevano nel giudizio dichiarazioni spontanee affermando di avere, in reciproca autonomia, acquistato lo stupefacente, non rinvenibile di tale qualità e prezzo nella diversa zona di comune residenza.
2.1 Il GUP di AN con sentenza del 22.9-6.10.05 ha assolto gli imputati perché il fatto non costituisce reato.
Ha argomentato che, pur a fronte di quantitativo apprezzabile (la perizia tecnica sulla sostanza aveva attestato una quantità equivalente a circa 400 dosi medie ed una qualità destinata a mantenere effetti propri per almeno un anno, se ben conservata), a fronte delle dichiarazioni sulla destinazione ad uso personale, dell'attività di imprenditori (quali allevatori) svolta dai due e dell'assenza di alcun elemento di fatto ulteriore per sè indicativo di una possibile destinazione allo spaccio anche parziale della sostanza, il solo dato ponderale non poteva essere esaustivo per la condanna.
2.2 Attivata dagli appelli del procuratore della Repubblica di AN e del procuratore generale, la Corte distrettuale di Cagliari ha invece deliberato con sentenza dell'1.2-18.3.11 la colpevolezza degli imputati, condannandoli alle pene di giustizia. Secondo il Giudice d'appello, la consistenza del quantitativo di marijuana detenuto da ciascuno dei due imputati era sicuramente non confacente all'uso personale (p. 4), mentre le deduzioni fornite dagli stessi dovevano considerarsi tardive e generiche, quindi risultando del tutto inattendibile la prospettazione della scorta personale. In particolare, l'attività imprenditoriale era svolta dagli imputati nei contesti familiari, la prospettazione della scorta personale per ragioni di comodità era inverosimile, il silenzio in sede di arresto e convalida era emblematico della non genuinità della successiva versione.
3. Entrambi gli imputati ricorrono a mezzo dei rispettivi difensori.
3.1 UN enuncia motivi di violazione dell'art. 2 c.p., in ordine all'approccio interpretativo della Corte d'appello al materiale probatorio ed all'onere di prova, nonché del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 75 per essere intervenuta la condanna in assenza degli indici di destinazione della sostanza allo spaccio e in definitiva sulla base del solo dato quantitativo.
Il Giudice d'appello in particolare non si sarebbe confrontato con le argomentazioni del GUP.
3.2 AR enuncia motivi di inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e vizi della motivazione. Richiamati gli elementi di fatto valorizzati dal GUP per l'assoluzione, anche questo ricorrente lamenta che la Corte distrettuale abbia valorizzato il solo dato ponderale, non confrontandosi con le argomentazioni del primo Giudice e trasferendo sull'imputato l'onere di provare la circostanza dell'uso personale. RAGIONI DELLA DECISIONE
4. I ricorsi sono fondati, nei termini che seguono.
4.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte suprema, la motivazione della sentenza d'appello che riformi la sentenza di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, evincibile dalla lettera E) dell'art. 606 c.p.p., comma 1 (si è in proposito parlato anche di obbligo rafforzato: Sez.
5, sent. 35762/2008). Nel caso di riforma radicale della precedente decisione, infatti, il giudice d'appello deve non solo sostenere la propria diversa deliberazione con una motivazione che sia intrinsecamente esistente, non manifestamente illogica e non contraddittoria (come usualmente sufficiente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, per dar conto dell'apprezzamento di merito proprio del grado). Egli deve anche confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza (per tutte, SU, sent. 45276/2003; Sez. 6, sent. 22120/2009), ricorrendo il vizio di omessa motivazione quando quel confronto manchi su circostanze ed apprezzamenti che hanno concorso in modo determinante a fondare il primo e diverso apprezzamento.
Questo principio rileva, in particolare, nel caso di decisione di prima condanna in grado di appello.
4.2 In tale evenienza, infatti, l'inadeguatezza strutturale di una decisione d'appello che, pur in astratto correttamente motivata se in sè considerata, non dimostri di essersi anche confrontata con le (evidentemente) diverse ragioni della sentenza riformata, dipende dall'avvenuta palese disapplicazione della regola di giudizio secondo la quale l'affermazione di responsabilità è possibile solo quando la colpevolezza risulta "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art.533 c.p.p., comma 1). Ed invero, come già precisato da almeno tre sentenze di questa Sezione (Sez. 6, sent. 40159/2011, 4996/2011, 1514/2013), a fronte del medesimo "compendio probatorio", la motivazione che si limiti a dare una lettura alternativa, ma non risulti pure "sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza", viola quella regola di giudizio ed introduce quantomeno un vizio della motivazione, in termini di peculiare concretizzazione del vizio dell'"apparenza".
4.2.1 Appare opportuno rilevare che questo insegnamento della Corte di cassazione si colloca nella riflessione giurisprudenziale e dottrinale da tempo avviata sulla constatazione della peculiarità anomala dell'attuale nostro processo d'appello, caratterizzato dalla tendenziale esaustiva cartolarità (con le eccezioni disciplinate dall'art. 603 c.p.p.) a fronte di una struttura del primo grado di giudizio che tendenzialmente valorizza invece l'oralità e la concentrazione delle prove (e quindi, in particolare, il contatto diretto tra la prova ed il giudice che la valuta quale elemento caratterizzante la qualità del successivo apprezzamento). Se pertanto, per le ragioni già con convincente completezza esposte nella richiamata sentenza delle Sezioni unite 45276/2003, punto 7.1 della motivazione (v. anche Corte cost., sent 26/2007), la possibilità sistematica che dopo un'assoluzione in primo grado intervenga una condanna in grado di appello (rispetto alla quale l'imputato condannato può solo ricorrere in cassazione senza pertanto poter più ottenere un'ulteriore rivalutazione del merito, ancorché questo risulti caratterizzato da nuove ragioni, probatorie e logiche, dell'apprezzamento) si sottrae a censure di costituzionalità interna e di contrasto con norme e principi pattizi internazionali, tuttavia la delicata peculiarità di un tale contesto impone particolare rigore nella seconda motivazione. E, questo, ancor più dopo l'introduzione della regola di giudizio per la quale "il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p., comma 1, L. n. 46 del 2006, ex art. 5). Del resto, anche i più recenti orientamenti della Corte EDU (tra cui si evidenzia la sentenza 5.7.2011, Dan c. Moldavia, in particolare i paragrafi 32 e 33, con l'affermazione che quando la decisione di prima condanna in grado di appello si fonda sul diverso apprezzamento di una prova orale determinante per la decisione, questa deve "in linea di massima" prima essere riassunta davanti al medesimo giudice d'appello) concorrono (e con un'efficacia che va oggi valutata anche alla luce della sentenza della nostra Corte costituzionale n. 113/2011 sull'art. 630 c.p.p.) ad una conclusione che vede la prima condanna in appello, a materiale probatorio invariato, come soluzione strutturale legittima, quindi possibile e "fisiologica", ma caratterizzata da indefettibile particolare rigore e attenzione nell'adempimento degli obblighi e nell'osservanza delle regole anche "di sistema" del processo.
4.2.2 In definitiva e in altri e conclusivi termini, quando, immutato il materiale probatorio acquisito al processo, afferma sussistente una responsabilità penale negata nel giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve confrontarsi espressamente con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non limitandosi pertanto (sia pure con motivazione per sè immune dai vizi, tassativi e soli, indicati all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) ad una rilettura di tale materiale, quindi ad una ricostruzione alternativa, ma spiegando perché, dopo il confronto puntuale con quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto, il proprio apprezzamento è l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano caratterizzato il primo giudizio minandone conseguentemente la permanente sostenibilità.
5.1 Nel caso concreto, la Corte distrettuale ha seguito l'impostazione del GUP quanto all'attribuzione ripartita della complessiva sostanza, nel senso di assegnare ciascuno dei due involucri ad uno solo dei due imputati (e così tuttavia mostrando di dare attendibilità a quella che è parte essenziale della linea difensiva, contestualmente però valutata poco genuina nel resto, in ragione della sua tardività). Ha apprezzato in modo diverso i dati dell'attività lavorativa, della distanza tra luogo di approvvigionamento e luogo di residenza, della giudicata intempestività dell'indicazione all'uso personale;
non pare essersi confrontata espressamente con il dato qualitativo, evidenziato dal GUP quale elemento di riscontro diretto dell'intenzione di procurarsi una scorta efficace per lungo periodo. Non ha commentato gli aspetti dell'esito negativo delle perquisizioni quanto ad oggetti e denaro, nonché della mancanza di precedenti specifici (invece considerati dal GUP).
5.2 Ora questa rivalutazione da un lato, come visto, ha aspetti di contraddittorietà interna (la conferma della distinta attribuzione della sostanza in atto detenuta insieme, parte essenziale della versione "tardiva" svalutata nel suo complesso in quanto tale) e di insufficienza strutturale, nel senso prima esposto (per il mancato confronto con i dati della qualità congrua all'assunto difensivo, dell'esito negativo delle perquisizioni, della mancanza di precedenti specifici, valorizzata dal primo Giudice). Dall'altro, non Indica ragioni determinanti per pervenire, sul piano logico, alla conclusione di insostenibilità del diverso precedente apprezzamento, alla luce del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
6. L'annullamento dell'impugnata sentenza deve avvenire senza rinvio e con conseguente adozione della formula assolutoria già deliberata dal GUP.
Per quanto sopra evidenziato, infatti, il Giudice d'appello è pervenuto ad una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio, con argomentazione articolata che ha, all'evidenza, valorizzato tutti gli elementi d'accusa disponibili. Ma poiché tale prospettazione alternativa, a prescindere dai due rilievi indicati sub 5.2, già in sè non si propone come evidenziante argomenti "dirimenti" e significativi di "oggettive carenze e insufficienze" della prima decisione, nei termini indicati sub 4.2, è del tutto ragionevole presumere che il giudizio di rinvio non potrebbe introdurre elementi probatori ed argomenti ulteriori caratterizzati da una tale invece necessaria connotazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013