Sentenza 22 marzo 2005
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice.
Commentari • 33
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Lo scritto ripercorre, con qualche aggiunta e l'inserimento delle note, la Relazione al convegno "La questione prescrizione. Dagli espedienti politici alla cultura e tecnica giuridica", organizzato dall'Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP), dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale “G.D.Pisapia” (ASPP), dall'Università degli studi di Milano (3 luglio 2020). 1. È da tempo che il nostro sistema processuale registra una intollerabile negazione del diritto statuale a reprimere gli illeciti penali e del diritto dei privati vittime di reato a veder pronunciata una sentenza di merito sul fatto che li vede coinvolti come persone offese: entrambi gli …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 16 marzo 2015 del Tribunale di Patti, con la quale T. Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 530, commi 1 e 2, c.p.p. e …
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Leggi di più… - 4. Responsabilità penale del magistrato per diffamazione in un atto giudiziario (Cass. 30525/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 novembre 2025
Il provvedimento giurisdizionale può integrare il reato di diffamazione quando le espressioni contenute nella motivazione, pur non essendo estranee al thema decidendum, risultino ultronee rispetto alla trattazione dello stesso e si risolvano in un'aggressione verbale individuale (argumentum ad hominem) diretta alla persona anziché all'attività svolta, avulsa dalle inferenze strettamente attinenti all'adozione dell'atto e non coniugabile con la natura e le finalità proprie dell'esercizio della giurisdizione. La squalificazione personale del soggetto è irrilevante rispetto alle conclusioni sostenute nel dispositivo e costituisce esorbitanza dal perimetro della funzione giudicante. La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/03/2005, n. 23428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23428 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARVULLI Nicola - Presidente - del 22/03/2005
Dott. MORELLI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 4
Dott. DE ROBERTO Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 30180/2003
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere -
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere -
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere -
Dott. FIALE Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA MO;
avverso la sentenza 27 marzo 2003 della Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato Generale, Dott. che SINISCALCHI Antonio, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza 27 marzo 2003 la Corte di appello di Palermo confermava la pronunzia del locale Pretore, impugnata da AC MO, che aveva condannato l'imputato, oltre che per il reato di ricettazione nella forma attenuata prevista dall'art. 648, 2 comma, c.p., per i reati di cui agli artt. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e 489 (Uso di atto falso) dello stesso codice, alla pena di otto mesi di reclusione e lire 1.200.000 di multa.
2. Proponeva ricorso per Cassazione la difesa del AC, deducendo violazione dell'art. 606, lettere b ed e, non essendo emerso dagli atti alcun elemento in grado da legittimare una sentenza di condanna. La mancanza di gravi elementi indiziar avrebbe pertanto, dovuto indurre il giudicante a pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare o avrebbe comunque motivato in modo insufficiente in ordine alle ragioni di fatto e di diritto sulle quali è fondata la sentenza di condanna.
3. La Seconda Sezione Penale della Corte, cui il ricorso veniva assegnato, rilevava l'evidente mancanza del requisito della specificità dei motivi, richiesto a pena di inammissibilità dagli artt. 581 e 591 del codice di rito;
accertava però che per due dei reati ascritti all'imputato (quelli di cui agli artt. 517 e 489 c.p., accertati il 3 febbraio 1994) la prescrizione era maturata prima della pronuncia della sentenza di appello e che la causa estintiva non era stata rilevata dalla Corte territoriale, ne' era stata invocata dall'interessato con specifica doglianza. Con ordinanza 22 ottobre 2004, la stessa sezione rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite riproponendo la questione - già sottoposta negli stessi esatti termini al vaglio del medesimo consesso, ma non risolta perché il capo relativo al reato prescritto non era stato denunciato (Sez. un., 26 novembre 2003, Hametovic) - circa il potere-dovere del giudice di legittimità di dichiarare, ex art. 129 c.p.p., nonostante l'inammissibilità del ricorso, l'estinzione del reato per prescrizione qualora questa sia maturata prima della sentenza di appello ma non sia stata ne' dedotta dalla parte ne' rilevata dal giudice.
4. Il ricorso è inammissibile per l'assoluta carenza del necessario requisito della specificità, richiesto dal combinato disposto degli artt. 581, lettera c), e 591, comma 1, lettera c).
5. Prima ancora di procedere alla verifica delle sequenze ermeneutiche indispensabili per pervenire alla soluzione del dubbio ora prospettato, è necessario precisare come - nonostante la Seconda Sezione abbia rimesso il ricorso perché venga risolto il "controverso quesito interpretativo", la cui "perdurante attualità è documentata dall'ordinanza in data 18.5.2004" - la questione sottoposta ora al vaglio di questa Corte non pare, in effetti, al centro di un vero e proprio contrasto giurisprudenziale;
anzi, è l'applicazione dei risultati interpretativi raggiunti dalla ormai consolidata giurisprudenza di queste Sezioni unite a comportare l'ineludibile soluzione negativa del quesito.
6. La questione, come è noto, si ricollega alla tematica avente ad oggetto i rapporti tra inammissibilità dell'impugnazione e applicazione delle cause di non punibilità, secondo un modello direttamente scaturente - già nel vigore dell'abrogato codice di rito - dalla distinzione tra cause di inammissibilità originarie e cause di inammissibilità sopravvenute, le prime soltanto preclusive dell'applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Chiamate per la prima volta a dirimere il contrasto incentrato sulla permanenza, nel sistema del nuovo codice, di tale distinzione e, in caso di esito positivo di un simile scrutinio, ad individuare la linea di discrimine tra inammissibilità originaria ed inammissibilità sopravvenuta, le Sezioni unite (Sez. un., 11 novembre 1994, Cresci) si pronunciarono nel senso della persistente attualità di un modello informato alla distinzione sopra rammentata. Vennero così qualificate originarie tutte le cause di inammissibilità previste dall'art. 591 c.p.p. (con eccezione della rinuncia all'impugnazione); vennero qualificate cause di inammissibilità sopravvenute le sole cause di inammissibilità previste, esclusivamente per il ricorso per Cassazione, dall'art. 606, comma 3, dello stesso codice, perché esse comportano "un esame, a volte anche approfondito, degli atti processuali;
con la conseguenza che, nel caso in cui questo esame faccia emergere una causa di non punibilità non ci sono ragioni logiche per negare operatività alla norma dell'art. 129 c.p.p.". Il fondamento dei rapporti così individuati tra cause di inammissibilità e applicazione della norma adesso rammentata viene rinvenuto nella ravvisata impossibilità di utilizzare l'art. 648 c.p.p. (le cui innovazioni rispetto all'art. 576 c.p.p. 1930, non eccedono l'esigenza di un mero ammodernamento formale) per determinare l'ambito della cognizione del giudice dell'impugnazione;
simile disposizione è diretta, infatti, a disciplinare il giudicato ed a segnare l'inizio della fase esecutiva mentre è dalle norme che regolano il processo che deve trarsi la disciplina dei rapporti tra cause di inammissibilità e cause di non punibilità, al fine di stabilire quale tra esse debba prevalere.
Dall'esame comparativo dell'art. 591 c.p.p. 1930 e dell'art. 648, comma 2, del vigente codice di rito si ricava allora - seguendo gli itinerari interpretativi percorsi da tale decisione - che la scadenza del termine per impugnare si iscrive quale condizione per la formazione del giudicato formale, quando l'impugnazione non sia stata proposta, secondo una linea di tendenza già affermatasi nel vigore del codice abrogato. In caso contrario non si giustificherebbe la collocazione della scadenza del termine fra le cause di inammissibilità previste, in via generale, dall'art. 591; ed infatti - aggiungono le Sezioni unite - ove si volesse accedere ad una diversa ricostruzione sistematica, si perverrebbe alla conclusione, davvero irragionevole, se non addirittura paradossale, che l'atto di impugnazione, pur se tardivo, mai consentirebbe la formazione del giudicato formale, con intuibili conseguenze anche sulla fase esecutiva.
7. Nuovamente investite della problematica concernente i rapporti tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e applicazione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., le Sezioni unite, pur riaffermando l'immanenza della dicotomia cause di inammissibilità originarie - cause di inammissibilità sopravvenute, circoscrivono ulteriormente il numero delle seconde, con l'enunciare il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per Cassazione derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi non impedisce che vengano rilevate e dichiarate, ai sensi dell'art. 129, le cause di non punibilità; precisando che la dichiarazione delle cause di non punibilità resta, invece, preclusa dall'inammissibilità derivante dall'enunciazione nell'atto di gravame di motivi non consentiti e dalla denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, trattandosi di ipotesi di inammissibilità originaria le quali non consentono quella delibazione sulla fondatezza della censura che costituisce peculiarità singolare della dichiarazione di inammissibilità per infondatezza manifesta dei motivi di impugnazione (Sez. un., 30 giugno 1999, Piepoli). La ricordata decisione ha, peraltro, cura di evidenziare come il contrassegno connaturato alle cause di inammissibilità originarie è il loro riferirsi ai requisiti formali dell'atto di impugnazione o ai presupposti legislativamente previsti per il valido esercizio di tale diritto;
con la conseguenza che, non involgendo un giudizio di merito, determinano la necessità di adottare una decisione in limine, semplicemente dichiarativa della mancata instaurazione di un valido rapporto processuale;
tanto da impedire l'inutile prosecuzione di un'attività comunque destinata a pervenire, a norma dell'art. 591, comma 4, anche a posteriori, ad un accertamento negativo della pendenza del processo. In tale ipotesi si è, infatti, in presenza di un simulacro di gravame che il provvedimento che ne dichiara l'inammissibilità, per sua natura dichiarativo, rimuove dalla realtà giuridica fin dal momento della sua origine. Ribadendosi che non può valere in contrario l'argomento secondo cui, a norma dell'art. 648 c.p.p., se vi è stato ricorso per Cassazione la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pubblicata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso. La norma fissa il momento del passaggio in giudicato della sentenza solo in senso formale, mentre, per quanto attiene al giudicato in senso sostanziale, deve farsi riferimento all'insorgenza della causa di inammissibilità. Ed il giudicato sostanziale si concretizza allo scadere dei termini per proporre impugnazione sia in caso di mancanza o di irrituale presentazione di essa sia in caso di gravame invalido, mentre l'irrevocabilità che rileva solo ai fini dell'esecuzione della sentenza si determina all'atto della declaratoria di inammissibilità.
Si aggiunge, ancora, che occorre aver riferimento al diritto positivo per individuare in quali casi si possa parlare di inammissibilità originaria, ravvisabile per il difetto dei requisiti minimi perché un atto possa essere qualificato come avente natura impugnatoria, in quanto tale, idoneo a dare ingresso ad un giudizio di impugnazione. Dopo aver chiarito le ragioni che qualificano come originarie le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 591, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p., per quel che attiene alla rinuncia all'impugnazione si conferma l'orientamento che la qualifica causa sopravvenuta di inammissibilità, salvo il caso che la rinuncia attenga ad un atto di impugnazione affetto da inammissibilità originaria.
Con riferimento, poi, alle cause di inammissibilità previste specificamente per il ricorso per Cassazione dall'art. 606, comma 3, la sentenza distingue tra cause di inammissibilità originarie e cause di inammissibilità sopravvenute così superando gli approdi interpretativi cui era pervenuta la precedente decisione delle Sezioni unite. Vanno considerate cause di inammissibilità originarie del ricorso i motivi non consentiti perché l'impugnazione - in base ad un esame ictu oculi - proposta per motivi non inquadrabili in nessuna delle categorie descritte nel comma 1, si caratterizza per il palese difetto di uno specifico requisito di base che vale a qualificare un atto come ricorso per Cassazione. Ma appartiene alla medesima categoria anche il ricorso che denunci violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, di per sè inidoneo a scalfire il giudicato già formatosi.
8. Rimessa nuovamente alle Sezioni unite - sempre al fine di delimitare rapporti tra cause di inammissibilità ed applicazione dell'art. 129 c.p.p. - la questione concernente la natura dell'inammissibilità derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi, le Sezioni unite sono intervenute una terza volta, enunciando il principio in base al quale l'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta in fondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 (nel caso di specie, si trattava proprio della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso), (Sez. un., 22 novembre 2000, De Luca). La decisione premette che la proposizione dilemmatica causa di inammissibilità originaria - causa di inammissibilità sopravvenuta abbia finito per dissolvere la sua primitiva valenza riscontrabile nei diffusi tentativi di ricostruzione dogmatica incentrati sulla dichiarazione quale atto introduttivo del rapporto di impugnazione per caratterizzarsi negli ambiti della verifica dei poteri di decidere il merito nonostante il gravame sia inammissibile. In tali termini, l'immanenza della nozione di inammissibilità sopravvenuta, raccordandosi all'"Obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità", imposto dall'art. 129 c.p.p., da per presupposta la forza propulsiva dell'atto di impugnazione, capace di accedere all'ulteriore "stato e grado del processo" e, conseguentemente, di designare, nonostante l'invalidità del gravame, la decisione che l'accerta come pronuncia di carattere costitutivo. Così da prospettare l'insorgenza di ineludibili perplessità quanto ad una unitaria ricostruzione dei rapporti tra l'inammissibilità dell'impugnazione e le nozioni di giudicato formale e sostanziale quali delineati dalle due precedenti decisioni delle Sezioni unite. Poiché la rinuncia al gravame - che sia, ovviamente, ammissibile - è vicenda affatto diversa dalle altre cause di inammissibilità, discendendo un simile effetto dall'esercizio di un diritto potestativo dell'interessato, che pure è in grado di estinguere il rapporto di impugnazione, tanto da provocare, una volta dichiarata l'inammissibilità, la formazione del giudicato formale, l'unica causa di inammissibilità in ordine alla quale hanno ragione di proporsi le problematiche finora esaminate resta la infondatezza manifesta del ricorso per Cassazione.
Si precisa, poi, come l'elemento che consentirebbe, pur in presenza di un ricorso così designato, l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. deriva da una sorta di bilanciamento tra l'"opinabilità" del vizio, ai confini con la infondatezza e, dunque, scaturente da canoni di qualificazione non prestabiliti e l'inevitabile preclusione all'applicabilità della norma adesso ricordata che determinerebbe una lesione del favor innocentiae, nonostante l'impossibilità di affermare l'inidoneità del ricorso ad introdurre il rapporto di impugnazione. Una proposizione che la sentenza mostra di non condividere soprattutto perché - e qui pare delinearsi il profilo ermeneutico più significante della decisione in esame - l'inammissibilità si ricollega alla tipizzazione delle vie di accesso alla Corte Suprema, allo scopo di ridefinire funzione e limiti del giudizio di legittimità, seguendo le linee di un sistema di devoluzione rigorosamente prestabilito sia in senso positivo (v. l'art. 606, comma 1, ma anche l'art. 609, comma 1, soprattutto se oggetto di comparazione con l'effetto devolutivo proprio dell'appello, ex art. 597 c.p.p.) sia in senso negativo (secondo lo schema delineato dall'art. 606, comma 3).
La conclusione è nel senso che la manifesta infondatezza resta definita sulla base di una cognizione sommaria con effetti di stretto diritto processuale consistenti nel precludere l'accesso al rapporto di impugnazione. E ciò al fine di evitare che tale rapporto venga utilizzato come strumento, non soltanto per procrastinare la formazione del titolo esecutivo, ma anche per conseguire effetti di favore di ordine sostanziale in presenza di un gravame soltanto apparente. In un regime in cui al favor impugnationis (quale ricavabile da numerosi precetti del codice di rito) fa da rigoroso contrappunto l'esigenza di conformare l'atto di impugnazione ai requisiti prescritti dalla legge;
così da assegnare all'attributo "manifesta" la significazione di palese inconsistenza delle censure e da tracciare un limite invalicabile all'impiego di moduli volti ad eludere lo schema del giudizio di legittimità il cui accesso resta comunque subordinato all'osservanza del precetto del comma 1 dell'art. 606.
La manifesta infondatezza va, perciò, annoverata - aggiungono le Sezioni unite - tra le cause di inammissibilità intrinseche al ricorso la cui metodica di accertamento è assolutamente conforme a quella indispensabile per dichiarare le altre cause di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, c.p.p.. Se, dunque, anche la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso si risolve in una absolutio ab instantia derivante dalla mera apparenza dell'atto di impugnazione, sembra superabile il richiamo ai principi costituzionali e più in particolare al favor innocentae, peraltro proprio nei casi in cui vengano prospettate censure manifestamente infondate di difficile perseguimento. È allora evidente come un ricorso manifestamente infondato si tradurrebbe in uno strumento esorbitante, oltre che al di fuori di ogni ragionevolezza, ove si volesse ad esso attribuire una tale forza propulsiva da consentirne l'utilizzazione per conseguire una dichiarazione di non punibilità (anche) derivante dal decorso del tempo, nonostante l'incontrovertibile pretestuosità (pure se soltanto oggettiva) dei motivi, tanto da porsi come dato ontologicamente incompatibile con il favor rei.
9. Le linee ermeneutiche tracciate dalle decisioni delle Sezioni unite si riflettono sul rilievo della prescrizione del reato nel frattempo sopravvenuta. Conseguente - pure se la relativa ratio decidendi non è perfettamente sovrapponibile - diviene in tale contesto l'ulteriore principio di diritto secondo cui il ricorso per Cassazione proposto esclusivamente per far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e prima della proposizione dell'atto di impugnazione, se privo di qualsiasi doglianza relativa alla sentenza medesima, viola il criterio enunciato nell'art. 581, lett. a), ed esula dai motivi in relazione ai quali può essere proposto il ricorso, a norma dell'art. 606, ed è, pertanto, inammissibile (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera). Secondo un canone già ricavabile da una precedente decisione che, chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale circa la possibilità di dichiarare estinto il reato per prescrizione quando i motivi di impugnazione non abbiano ad oggetto l'accertata sussistenza del reato, ma riguardino soltanto la pena, nel risolvere positivamente il conflitto interpretativo sul rilievo che il giudicato si forma sul capo e non sul punto della decisione, ha comunque subordinato l'applicabilità della causa estintiva, in attuazione del precetto di cui all'art. 609 commi 1 e 2, c.p.p., alla mancata formazione del giudicato sui singoli capi della sentenza e, dunque, all'ammissibilità dell'atto di impugnazione (Sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino). Tanto da evocare un profilo della tematica sul versante sia della deducibilità sia della rilevabilità di ufficio della causa estintiva maturata dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine per ricorrere in Cassazione in presenza di un ricorso affetto da inammissibilità "originaria".
Le considerazioni che precedono conducono queste Sezioni unite alla conclusione che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma, 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione;
art. 606, comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla di ufficio.
L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale.
Fermo restando che l'"eccezionale possibilità di incidere in executivis sul provvedimento contrassegnato dalla formazione del giudicato formale (v., soprattutto, l'art. 673 c.p.p.) parrebbe... comportare che a tanto possa provvedere il giudice dell'impugnazione inammissibile - indipendentemente dalla procedura concretamente seguita - a meno che il decorso del termine, derivante dalla mancata proposizione del gravame (arg. ex art. 648, comma 2, c.p.p.) abbia già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale (cfr. Sez. un., 22 novembre 2000, De Luca). L'unica ipotesi di cognizione da parte del giudice dell'impugnazione inammissibile rimane allora quella relativa all'accertamento dell'abolitio criminis o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto dell'imputazione e desumibile dall'eccezionale possibilità di incidere in executivis sul provvedimento contrassegnato dalla formazione del giudicato formale;
così come nell'ipotesi in cui debba essere dichiarata l'estinzione del reato a norma dell'art. 150 c.p.", sempre salvo il caso di proposizione tardiva del gravame (arg. ex art. 648, comma 2, c.p.p.;
così, ancora, Sez. un., 22 novembre 2000, De Luca). Una precisazione - senza dubbio dettata da esigenze di tipo prasseologico, ma da ricollegare direttamente al principio della "ragionevole durata del processo", di cui all'art. 111, secondo comma, della Costituzione - solo apparentemente formulata obiter perché delinea un sistema che, mentre, per un verso, consente all'impugnazione inammissibile di confrontarsi con cause di non punibilità rigorosamente delimitate (come la remissione della querela, secondo un modello del tutto peculiare rispetto alle altre cause di non punibilità), per un altro verso, ribadisce la natura dirimente della inammissibilità contrassegnata dalla inosservanza del termine per impugnare destinata comunque a prevalere, non soltanto sulle ipotesi di abolitio criminis e di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma oggetto dell'imputazione, ma anche - ovviamente - sulle altre ipotesi di inammissibilità del ricorso per Cassazione contemplate sia dall'art. 591 sia dall'art. 606, comma 3, c.p.p. (cfr. Sez. un., 25 febbraio 2004, chiasserini). 11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, derivante dalla assoluta genericità delle doglianze, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2005