Sentenza 4 ottobre 1988
Massime • 19
L'adesione ad un sodalizio criminoso che si è formato ed ha operato in Italia integra partecipazione ad un reato commesso nel territorio dello stato anche se l'aderente materialmente rimanga sempre all'estero. ( V mass n 123825).*
La mancata impugnazione dell'ordinanza dichiarativa della contumacia in primo grado preclude all'imputato ogni ulteriore doglianza. (fattispecie in tema di illegittima declaratoria di contumacia di imputato detenuto all'estero per reati colà commessi). ( V mass n 180122; ( V mass n 180061; ( V mass n 180031; ( Conf mass n 180840).*
Una volta che sia stata data lettura in dibattimento di Atti ritualmente acquisiti da procedimenti separati contro imputati dello stesso reato o di reati connessi, ne è consentita la pubblicazione col mezzo della stampa o con altri mezzi o divulgazione, anche se il procedimento dal quale essi provengono pende ancora in fase istruttoria. ( V mass n 173970).*
Il principio di specialità nell'estradizione, normativamente previsto dal comma secondo dell'art. 661 cod. proc. pen., ancorché espressamente contemplato con riferimento all'estradizione passiva, vale anche per l'estradizione attiva, in quanto espressione di un principio generale che lo stato non può non osservare anche con riferimento alla sua potestà in seguito ad estradizione attiva. ( Conf mass n 173326; ( Conf mass n 136007; ( Conf mass n 116678; ( Conf mass n 134413; ( Conf mass n 098994).*
Il principio di specialità nell'estradizione non trova applicazione allorché il procedimento per un reato commesso anteriormente alla estradizione abbia avuto regolare inizio in un momento nel quale l'imputato era presente nel territorio dello stato. ( Conf mass n 179440; ( Conf mass n 168438; ( Conf mass n 128326).*
La volontaria sottrazione dell'imputato ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, che caratterizza lo stato di latitanza, non presuppone la conoscenza di detto provvedimento o delle ricerche in corso, essendo sufficiente a tal fine la sua consapevolezza che tale provvedimento possa essere emesso. Ne consegue che la fuga all'estero oppure la permanenza nel proprio rifugio all'estero (situazioni che si equivalgono) dopo la consumazione del reato ed in previsione dell'emissione del provvedimento coercitivo si risolvono, dopo che lo stesso sia stato emesso, nella volontaria sottrazione ad esso ed attribuiscono all'imputato la qualifica di latitante. ( V mass n 179364; ( V mass n 179103; ( Conf mass n 180888; ( Conf mass n 151848; ( Conf mass n 146035).*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 legge 18 febbraio 1987, in relazione agli articoli 3, 21, 24, 102, 107 cost. (misure in favore dei dissociati dal terrorismo), in quanto: a)- non esiste disparità di trattamento tra chi, dopo la consumazione del reato, assume una determinata condotta, ritenuta rilevante dal legislatore ai fini della diminuzione della pena e chi quella determinata condotta non intende mettere in atto, ne' può prospettarsi l'irrazionalità della scelta legislativa intesa a privilegiare, nella Determinazione della pena, una condotta del reo susseguente al reato; b)- non sussiste alcuna discriminazione del libero pensiero, sia perché il ripudio della violenza come metodo di lotta politica è correlato a manifestazioni criminose estranee al diritto tutelato dall'art. 21 della Costituzione, sia perché la legge richiede soltanto la ammissione "delle attività effettivamente svolte" e non la confessione di reità che, peraltro, rientra anche nella condotta susseguente al reato comunemente ritenuta rilevante come sintomo di resipiscenza; C)- il compito affidato al pubblico ministero di raccogliere le dichiarazioni di chi intende dissociarsi rientra perfettamente nelle sue funzioni istituzionali e trova razionale giustificazione nell'urgenza di provvedere a tale incombenza. Non risultano precedenti.*
La continuazione tra reato già giudicato e reato oggetto di giudizio può essere fatta valere per la prima volta in Cassazione, purché la sentenza concernente il primo sia divenuta irrevocabile dopo la presentazione dei motivi di appello. ( V mass n 176800; ( Conf mass n 175353; ( Conf mass n 172327).*
La regola di specialità contenuta nel primo comma dell'art. 14 della convenzione europea di estradizione costituisce, con riferimento a fatti anteriori a quelli per i quali l'estradizione venne concessa, causa di sospensione dall'Esercizio della giurisdizione penale nella fase istruttoria, in quella di cognizione ed in quella esecutiva, finché non si realizzino le ipotesi del consenso dello stato estradante (estradizione suppletiva), di mancato allontanamento dell'estradato, in un determinato termine, dal territorio dello stato ovvero di rientro nello stesso territorio. ( V mass n 179441; ( V mass n 172880; ( V mass n 167540; ( Conf mass n 179301; ( Conf mass n 173326; ( Conf mass n 171101; ( Conf mass n 165712; ( Conf mass n 164701; ( contra mass n 180787; ( contra mass n 175289; ( contra mass n 172881; ( contra mass n 170198).*
Il divieto del "ne bis in idem" non si applica alle sentenze penali straniere. ( V mass n 173327; ( V mass n 168781; ( V mass n 168780; ( V mass n 131176).*
Le ipotesi delittuose di banda armata di cui all'art. 306 cod. proc. pen. sono, per espresso dettato legislativo, reati-mezzo al fine di commettere alcuno dei delitti, non colposi, contro la personalità internazionale o interna dello stato indicati nell'art. 302 stesso codice. Poiché per la giuridica esistenza della banda armata non è richiesto che il fine sia raggiunto, ne consegue che, qualora il reato-fine sia stato pure realizzato, si ha concorso di reati, essendo inapplicabili sia la disposizione sul reato complesso, dato che i reati-fine non costituiscono ne' un elemento costitutivo ne' una circostanza aggravante della banda armata, sia il principio di specialità dato che esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere. ( V mass n 176945; ( Conf mass n 176503 ed ivi citate).*
La condizione di latitante non è astrattamente e concettualmente incompatibile con l'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 34 del 1987 (misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo). Non risultano precedenti.*
Allorché, nel corso dell'istruzione formale, ad un procedimento per il quale il procuratore generale della Repubblica abbia disposto l'avocazione, venga riunito dallo stesso P.G. un altro procedimento iniziato dal procuratore della Repubblica e non formalmente avocato, le funzioni di pubblico ministero nel procedimento risultante dalla riunione vengono legittimamente svolte dal P.G. anche se, nel prosieguo del processo sia ripristinata, mediante separazione disposta dal giudice istruttore, l'autonomia dei due procedimenti originari. ( V mass n 159769, non constano precedenti; ( V mass n 116530, non constano precedenti).*
L'ipotesi criminosa prevista dall'art. 307 cod. pen. che concerne l'assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata corrisponde a quella prevista dall'art. 418 cod. pen., dalla quale differisce per la qualità della persona aiutata, e può trovare applicazione, secondo l'espressa previsione legislativa, al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, qualora il dare rifugio o fornire vitto sia attuato in favore di taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ossia a singoli componenti e non all'associazione o alla banda nel suo complesso. Nel caso di assistenza, in qualsiasi Forma prestata consapevolmente non ai singoli, ma all'associazione o alla banda, si ha concorso nel reato qualora tale assistenza si risolva in un consapevole contributo all'esistenza stessa dell'associazione o della banda ed alla sua permanenza, cioè in una adesione agli scopi della stessa, e quindi, giuridicamente, in una partecipazione criminosa al sodalizio. ( V mass n 180470; ( V mass n 177129; ( V mass n 176950; ( V mass n 162279; ( V mass n 162275).*
Ai fini della cessazione della latitanza non rileva l'arresto, avvenuto all'estero, per reati ivi commessi. Invero lo stato di latitanza cessa, oltre che nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., soltanto con la cattura o con la Costituzione spontanea in Italia ovvero con l'arresto all'estero a seguito di procedura di estradizione, mentre la detenzione all'estero per reati colà commessi non fa venir meno la latitanza, giacché in quest'ultimo caso l'imputato non è a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana che non ha alcun concreto potere nei suoi confronti. Ne consegue che è legittima la notificazione all'imputato detenuto all'estero per reati ivi commessi, eseguita ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art. 177-bis stesso codice. ( Conf mass n 175664; ( Conf mass n 162218; ( Conf mass n 151845; ( Conf mass n 151844).*
La banda armata - nelle due distinte ipotesi previste dal comma primo dell'art. 306 cod. pen. e dal comma secondo dello stesso articolo, quest'ultimo concernente la semplice partecipazione - rientra nel più vasto fenomeno associativo criminoso contro la personalità dello stato e richiede, oltre la stabilità di un vincolo associativo tra una pluralità di consociati, proteso al conseguimento dello scopo comune - che ne costituisce il dolo specifico - di commettere uno o più delitti, non colposi, contro la personalità internazionale o interna dello stato, la organizzazione in banda e la disponibilità di armi requisiti specializzanti, per la cui sussistenza non è richiesto, rispettivamente, che la gerarchia interna sia di tipo militare burocraticamente concepito, o che ciascun partecipante sia effettivamente armato, bastando la disponibilità di armi in quantità adeguata al proseguimento dello scopo comune e la concreta possibilità di utilizzarle da parte degli associati. Proprio tali elementi specializzanti distinguono la banda armata dalla cospirazione politica mediante associazione, mentre gli scopi possono essere identici, ed anche dalla cospirazione politica mediante accordo la quale è caratterizzata dal semplice accordo, cioè dal momentaneo incontro di volontà per l'attuazione di un comune proposito criminoso, nonché dall'associazione sovversiva, reato che ha un ambito più limitato, essendo diretto soltanto a vietare determinate associazioni caratterizzate dall'uso della violenza per sovvertire gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello stato. ( V mass n 157746; ( V mass n 157743).*
L'ammissione delle attività effettivamente svolte che integra uno degli elementi necessari della condotta di dissociazione dal terrorismo prevista dall'art. 1 della legge 18 febbraio 1987 n. 34 non può essere limitato soltanto ai fatti che soggettivamente lo imputato o il condannato ritenga di avere compiuto, ma deve riferirsi ai fatti giudizialmente accertati, penalmente rilevanti e di carattere non marginale. Pertanto: a) - nel caso di condannato con sentenza irrevocabile è irrilevante la protesta di innocenza del condannato prima che venga accolta un'eventuale istanza di revisione, unico rimedio per rimuovere il giudicato; e tuttavia, ove tale istanza venga presentata, si deve far luogo alla sospensione della decisione, in Sede esecutiva, sulla dissociazione; b) - nel caso di imputato, per il quale l'accertamento della dissociazione deve essere eseguito nel giudizio di cognizione, i fatti sono quelli che il giudice di merito ha accertato, qualora tale accertamento sia stato riconosciuto corretto in Sede di impugnazione. ( V mass n 177364).*
Poiché l'Esercizio della giurisdizione penale di uno stato non può subire restrizioni per effetto della decisione di uno stato estero oltre i casi tassativamente previsti, il principio di specialità nell'estradizione, la cui operatività è espressamente subordinata dall'art. 14 della convenzione europea alle ipotesi di concessione di estradizione limitata ad alcuni reati, non trova applicazione allorché l'estradizione sia stata totalmente rifiutata. ( Conf mass n 171344; ( contra mass n 175876).*
L'ipotesi delittuosa del semplice partecipante (all'associazione sovversiva o alla banda armata) si distingue dall'altra ipotesi, anch'essa contenuta sia nell'art. 270 cod. pen. sia nell'art. 306 stesso codice, del promotore, del costitutore, dell'organizzatore o del dirigente. Posto che il semplice partecipante svolge soltanto attività fungibili tipicamente esecutive, la qualità di organizzatore non può essere desunta dall'autonomia e discrezionalità decisionale, che sono requisiti attinenti alla diversa figura di capo o dirigente, con il quale non può essere confuso l'organizzatore, da identificare piuttosto con colui che svolge attività essenziali per assicurare la vita e l'efficienza dell'organizzazione in relazione alle finalità che la stessa organizzazione persegue e alla struttura che ha assunto in concreto. In questo ambito assume decisiva Rilevanza la qualità dell'attività che, purché non occasionale, non deve necessariamente essere costituita dall'organizzazione del lavoro di altri, propria del dirigente, ben potendo consistere finanche in un'attività svolta in solitudine, i cui risultati sono poi messi a disposizione della banda, nella struttura della quale si inquadra anche l'attività solitaria. ( V mass n 164253; ( V mass n 162280; ( V mass n 159810).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/1988, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 1988 |
Testo completo
O 1144
DIRITTI DI
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REPUBBLICA ITALIANA
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Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 4.10.1988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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SEZIONE I PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
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ப் 01 Dott. CORRADO CARNEVALE Presidente ЗАЗШЕСКАЯ Д
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. PASQUALE VINCENZO MOLINARI:
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ha pronunciato la seguente diriti 3609 178 APRY SENTENZA 1989 CER
CANCELLIERE 19160 sul ricorso proposto da loibuiz
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c/ il 54 ricorre an- che il P.G. pure ricorrenti dal 51° al 53° CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UA DIO COPIE avverso la sentenza in data 8.6.1987 della Corte di
Assise di Appello di Roma. Rilasciata copia legale at SIG. VLS Geneve L 37000 +49 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso per dirtti
30 MAR 1990 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal IL CANCELLIERE Consigliere Dr. P.V. Molinari
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Uditi, per le parti civili l'avv. PE Zupo e gli Avv. ti dello Stato Nicola Bruni e Giovanni Lancia Rilasciata copia studia OT SIG. Zeus. Pdite il Pubblico Ministero in persona del Sostitu- per diritti 17600 Procuratore Generale Dr. Antonino Scopelliti
■ = 3 APR 199 che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nei IL CANCELLIER Ironti del LO;
l'applicabilità dell'art.
4. leggen. 37/87 nei confronti del BA;
il riget- to del ricorso del P.G. e di tutti gli altri imputa- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ti. UFFICIO COPIE
A UNIFI i dif§nşori avv.ti: Rilasciata c a ctudio Langostena Bassi;
A. AT;
Zancan; L. Scatturin;
- at SIC. 6/OTTI Calvi;
Viviani; Del Mercato;
Gianzi; Magnago;
Sini- per diritti L.26000 scalchi;
Battain; Gentile;
Maunias; Di IO;
* SET 1903 Gaeta;
Pisani; Pinto;
T. Mancini. H
IL CANCELLERE CORTE SUPREMO DI CASSAZION UFFICIO COPIE A Svolgimento del processo
Rilasciata cop studio Il presente procedimento prese l'avvio 790 SIGH TS per diritto 21 SET. 1990 dalla indagini del P.M. di AD su molteplici epi-
CANCELLIER Bodi criminosi, ritenuti attinenti al terrorismosed all'eversione dell'ordine democratico, attribuiti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CUPIE ad attività dei "Collettivi Politici ADni". in-
Ric 37 studio
✓ dagini che acquistarono maggiore consistenza in se- gafto aal rinvenimento, nel marzo 1979, nell'abita-
$2,6000 OTT. 1996
ER zione dell'architetto Manfredo Massironi, di copiosa 3documentazione a lui consegnata, ad iniziare dal
1975 o 1976, da AN EG e da MI TO
SC.
In questo contesto assunse rilievo, sem-
pre nel marzo del 1979, la deposizione di AN
OM, segretario della Camera del Lavoro di Este,
il quale, appartenente all'organizzazione di RE
PE, se ne era allontanato rifiutandone i meto-
di di lotta.
RE PE si sciolse verso la fine del 1974, mentre nel frattempo i militanti erano
passati ad altre organizzazioni, in massima parte ai Collettivi di Autonomia ER Organizzata, for mazione nata nel convegno di AD del luglio-ago-
sto 1973 sotto la guida di AN EG.
Le indagini di AD si concretarono in un ordine di cattura, emesso il 6 aprile 1979 ed in parte eseguito il giorno successivo, nei confron ti di 21 persone, accusate di associazione sovversi va con l'aggiunta per nove di esse anche dell'ac-
cusa di banda armata.
Sono compresi in tale ordine di cattura,
gli attuali ricorrenti AN EG, MI VA
re SC, US AT, LU RI AV, Ro-
berto RI, IO RI 3B TE Scal- zone e NC NO.
Nello stesso tempo il G.I. di Roma emise mandato di cattura nei confronti di AN EG
sia per la strage di via Fani, il sequestro e l'o- micidio dell'on. Aldo Moro accuse poi tutte cadu
-
e sia per il delitto di insurrezione armata te contro i poteri dello Stato (art. 284 C.P.).
In questa situazione il P.M. di AD
il 14.4.1979 trasmise per competenza al Procurato-
re Generale di Roma (che aveva av ato il processo per la strage di via Fani e per i reati connessi)
gli atti concernenti alcuni degli imputati, tra i quali le otto persone sopra nominate.
Tale procedimento, trasmesso al G.I. di
Roma (n. 1067/79 G.I.), venne riunito a quello (n.
1482/78 G.I.) concernente la strage di via Fani ed i reati connessi, ma successivamente quest'ultimo procedimento venne separato da altri procedimenti ed anche da quello (n. 1067/79 G.I.) che trovava origine negli atti trasmessi dal P.M. di AD,
Nel corso dell'istruzione, e precisamen-
te il 3.12.1979, RL FI detenuto dal 16.5.
1975 perchè accusato dal sequestro e dell'omicidio dell'ing. RL AR - iniziò la sua collabora zione con gli inquirenti, riferendo fatti e parti- colari concernenti sia l'attività eversiva e sia
- 5
[singoli episodi criminosi: dall'incendio del deposi to della DA di CO alla tentata rapina allo Zuccherificio di TO, con uccisio-
ne del brigadiere dei carabinieri EA IN
allo stesso sequestro ed omicidio dell'ing. AR. Anche Carlo Casirati -> pure detenuto per il sequestro e l'omicidio dell'ing. RL AR
ad iniziare dal 4 gennaio 1980 cominciò a collabora re con gli inquirenti.
Il TI, delinquente comune evaso nel febbraio 1974 dall'istituto penitenziario di San
Vittore in Milano ed inseritosi, in seguito all'in-
tervento di TE ST, nell'organizzazione di
AN EG, nella casa del quale in AD fu anche ospitato, riferi sullo accordo con detta or-
ganizzazione per compiere reati contro il patrimo-
nio, con divisione del ricavato (50% alla malavita comune), e su singoli episodi attuati in base a ta-
le accordo.
Intervennero le confessioni di NA
ω IL (1) CO AV (non ricorrente), ✓ ✓ed Antonib GA)
TE; nel febbraio 1980 venne sequestrato in Ce-
sano Bossone, in casa di EA Virzo, un memoria-
le redatto da NC PA;
altre informazio- ni furono acquisite attraverso le dichiarazioni d£
diversi così detti pentiti, quali RO AN,
UR IN, CO NE, SS IB,
NR IN TI, CO AT AT;
risultaro-
no contatti tra esponenti DE Brigate Rosse ed esponenti, tra i quali AN EG, di RE Ope
raio, aventi, tra l'altro, ad oggetto la pubblica- zione e la redazione della rivista "Controinforma-
zione", nonchè contatti successivi.
Oltre i reati associativi, ascritti a vario titolo ai singoli imputati, formarono oggetto DE inda-
gini diversi reati specifici, alcuni dei quali ave-
vano pure formato oggetto di procedimenti penali già conclusi nei confronti di determinati autori materiali, senza che fosse chiaramente risultato.
un complessivo disegno criminoso da ricondurre ai livelli illegali di RE PE o dell'Autonomia
ER Organizzata, nel quadro non solo del com-
pimento di azioni criminose direttamente eversive e dell'acquisizione e dell'uso di armi, ma anche del l'autofinanziamento mediante reati contro il patri-
monio, divenuto necessario dopo la morte (15.3.1972)
di GI LT.
Tadi reati specifici possono sinteticamen te compendiarsi come segue: 1°) Attentate dinamitardo del marzo 1972, attribuiti -7-
al F.A.R.O., ed ascritti in questo procedimento al solo VA (capi 55 6 e 7), attualmente non più in discussione, dopo l'intervenuta assoluzione con for mula piena del VA.
2°) Introduzione nello Stato, detenzione e porto villegali di materiale esplosivo ( capi 8 e 9), nei pressi di UI agli inizi del 1973, ascritti al
EG, al AL, alla GA ed al TO.
(3°) Esercitazioni in un forte abbandonato (S. CO
sull'altopiano di Asiago nell'inverno 1973/74, con-
testato come porto illegale aggravato di esplosivo
(capo 10) ed ascritto, per quanto concerne gli at-
tuali ricorrenti, al NI, al FE, allo
CR ed al TE.
4°) Detenzione di un CH (capo 11), fine 1973
inizi 1974, ascritto al LL.
5°) Detenzione e porto, fino alla primavera del
1975, di una pistola Stayer (capo 12), ascritti al
Monfadin
6°) Detenzione illegale di armi e di esplosivo (capp
13), nell'autunno del 1973 e successivamente, ascrit to a ST TE.
7°) Rapina aggravata, commessa il 6.3.1973 al Cre-
dito Varesino di Vedano Olona e connessi reati di 8 -> rapina di una autovettura, di violenza a pubblico ufficiale, di tentato omicidio plurimo, di lesioni personali e di porto di armi (capo 14), ascritto ad TE LZ, assolto con formula ampia in appello.
8°) Furto del dipinto "M DE E", sat-
tratto nella notte tra il 25 ed il 26 ottobre 1973
alla chiesa di S. IO in Alba (capo 15), ascrit to al EG, alla GA, al NT ed allo Scrof
fernecher, nonchè ricettazione dello stesso dipinto
(capo 16) ascritta al FE.
9°) Tentata rapina alla fabbrica di leghe metalli-
che NM, di AR (capo 17), in epoca tra la fine di marzo ed il maggio 1974, ed i connessi rea ti di porto (capo 18) e di detenzione (capo 19)
illegali di armi, ascritti al FE, al EG,
al AV, ad TE ST, al TE ed anche a
NI Sbragiò, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile dal giudice "a quo", nonchè limita-
tamente al concorso nella tentata rapina e nel por to di armi a OS IS.
1°) Tentata rapina all'Istituto tecnico industria-
le COni di AD (capo 21) e connessi reati di porto (capo 22) e detenzione (capo 23) illegali di armi, fatti del maggio-giugno o del settembre-otto- bre 1974, ascritti al EG, al NI, al Monfer
-
din ed anche a MA TA (deceduto nelle mo re del giudizio di appello), nonchè limitatamente al concorso nella tentata rapina e nel porto di armi a OS IS.
11°) Detenzione e porto illegale di due mitra (capo
25), nel giugno 1974, ascritto al EG, al IS
ed al FE.
12°) Rapina aggravata, commessa in ALate il 21.6
1974, in danno di LO OL e della moglie
(capo 26), ascritta al LL, alla MaLI, al
EG ed ad TE ST, nonchè al non ricorrente
CO AV, ed inoltre ofconnesso reato di
furto pluriaggravato di una autovettura sottratta,
la notte precedente in Milano, a NO LO (ca-
po 27), reato ascritto ai predetti ed anche a Ca-
taldo NT,
13°) Ricettazione, in Milano, in epoca successiva al 19.2.1974 ed anteriore all'11.7.1974, di 50 car-
te d'identità in bianco, provenienti dal furto com- messo il 19.2.1974 in danno del comune di Tromello,
e di dieci moduli in bianco per patenti, provenienti dal furto commess0 il 15.6.1967 negli uffici della motorizzazione civile di RG (capo 28), ascritta al FE, al EG, al PA ed al TO. 10 - 14°) Spendita di due banconote da lire 50.000 cia scuna (capo 29) e peculato di lire 50.000 (capo
30), ascritti al AV.
15°) Furto pluriaggravato di una collezione di fran cobolli sottratta, il 10.8.1974, a OR EG,
(capo 31), ascritto al FE, al EG ed al
AV, oltre che al non ricorrente AB ED,
nonchè successiva ricettazione di detta collezione
(capo 32) ascritta alla MaLI ed al TO.
16°) Incendio doloso, commesso il 6.10.1974, del deposito della Face Standard di CO (capo 33
originariamente contestato come devastazione art. 419 c.p. ma in primo grado qualificato come in-
cendio doloso aggravato, ai sensi degli artt. 423,
425, n. 2, e 61, n. 7, c.p.), ascritto al LL
al NA, alla MaLI, al EG, alla GA,
ad TE ST ed al TO.
17°) Ricettazione, commessa nel novembre 1974, di danaro ed assegni provenienti dalla rapina in danno di Bruno Fazzioli e della Cooperativa DA (ca-
po 35), ascritta al TO.
189) Tentata rapina aggravata, commessa il 5.12.1974.
in danno dello Zuccherificio di TO e connessi reati di omicidio volontario aggravato del briga-
diere dei carabinieri EA IN, di tenta- to omicidio del carabiniere Gennaro CI, di 11
-
resistenza aggravata a pubblici ufficiali, di furti pluriaggravati di un furgone e due autovetture (ca-
po 36), reati ascritti ad AN EG.
19°) Tentato sequestro di PE DU e reati connessi (capi 38, 39 e 40), ascritti al EG, al
PA ed al FE, ma attualmente, dopo l'as soluzione con formula ampia in appello, non più in discussione.
20°) Sequestro a scopo di estorsione, commesso nel
la notte tra il 14 ed il 15 aprile 1975, dell'ing.
RL AR (capo 41), omicidio preterintenziona le dello stesso AR (capo 42) ed occultamento del cadavere (capo 43), ascritti alla MaLI, al
FE, al EG ed al PA.
21°) Ricettazione di 10 carte d'identità in bianco provenienti dal furto commesso in danno del comune di Portici e di 12 moduli di patenti in bianco pu-
re di provenienza furtiva (capo 45), accertata in
Milano il 21.3.1977 ed ascritta al EG.
A chiusura dell'istruzione formale, dopo la separazione del procedimento concernente la stra ge di via Fani, il sequestro e l'omicidio dell'on.
RO, vennero rinviati al giudizio della Corte di
Assise di Roma 71 persone con ordinanza del 30.3. 12
-
1981, integrata parzialmente dalla sentenza 14.12.
1981 della Sezione Istruttoria concernente il rin-
vio a giudizio del EG e del PA per rispon dere anche del sequestro AR e dei reati con nessi (dai quali il G.I. li aveva prosciolti per in sufficienza di prove).
Nei confronti del TO e di TE
ST, compresi tra gli imputati rinviati a giu-
dizio, con sentenza 1.2.1982 la Corte di Assise
di Torino dichiarò la propria incompetenza per ter
ritorio in ordine ai reati di partecipazione a ban da armata ed associazione sovversiva, con riferi-
mento alle Brigate Rosse. Venne disposta la riunio ne al presente procedimento, ma per tali capi è
intervenuta assoluzione, attualmente non in discus sione.
Per • quanto concerne i 45 imputati di cui ancora si
discute, con sentenza del 12.6.1984 la Corte di
Assise di Roma assolse per insufficienza di prove dal reato di insurrezione armata contro poteri dello Stato (art. 284 c.p.) UR AM, Pao-
lo AN GO IO RI LA, Lu-
ciano RI AV, LU LI, AN MA
LI, EG FE, AN EG, NC
PA, TE LZ, NC TO ed Emi lio TO SC;
dai reati di partecipazione ed 13
-
associazione sovversiva (art. 270, co. 3° c.p.) ed a banda armata (art. 306, co. 2° c.p.) BE Sal
vagno. Condannò ciascuno alla pena ritenuta equa siccome colpevoli dei reati, unificati ai sensi del
l'art. 81 c.p., di associazione sovversiva, nella ipotesi di cui al comma 1° dell'art. 270 c.p., e di banda armata nell'ipotesi di cui al comma 1° del-
l'art. 306 c.p., con la circostanza aggravante pre-
vista dal n. 1 dell'art. 112 c.p., RO BA,
GI NI, NC OS, IO Castel
lano, IO RI AV, RD FR De La-
loy, LU RI AV, RO RI, Augu-
sto FI, RO MA, BE AG, AO
ZI, IA SE, IO CH, MI Ve-
sce, AO VI, US AT, IO MB e
CO IN.
Condannò ciascuno alla pena ritenuta equa siccome colpevoli dei reati, unificati ai sensi dell'art. 81 c. p. di partecipazione ad associazione sovversi va (art. 270, CO;
3° c;
P.) ed a banda armata (art. 306, co. 2° c.p.) con la circostanza aggravante prevista dal n. 1 dell'art. 112 c.p., IO Ca-
loria, NR TA, NO RA, GI
RI e OL ST. Condannò ciascuno alla 14 pena ritenuta equa SS AV, NA GA,
LD NT, GI CR e AN
TE siccome colpevoli, con circostanze attenuanti generiche e la diminuente di cui all'art. 4 legge n. 15 del 1980, in favore soltanto della GA
e del TE, dei reati, tutti unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., di partecipazione ad associazione sovversiva (art. 270, co. 3°, c.p.) ed a banda arma ta ( art. 306, co. 2°3 c.p.) con la circostanza ag-
gravante di cui al n. 1 dell'art. 112 c.p., ascrit-
ti a tutti, ed inoltre;
il AV di concorso nella tentata rapina aggravata alla fabbrica NM (capo
17) e connessi reati di porto (capo 18) e detenzio-
ne (capo 19) di armi, di detenzione e messa in cir colazione di banconote contraffatte (capo 29), di peculato (capo 30), di furto pluriaggravato della collezione di francobolli sottratta a OR US
(capo 31); la GA di introduzione nello Stato
(capo 8) e di porto e detenzione (capo 9) di esplo-
sivo, di incendio doloso del deposito DA
di CO (capo 33%, così modificato); il Quinte di concorso nei furti pluriaggravati del dipinto
"M DE E" sottratto alla chiesa di S.
IO di Alba (eapo 15) e di una autovettura sot tratta a NO LO (capo 27); lo CR di porto di esplosivo (capo 10) e di concorso nel 15
furto del dipinto "M DE E" (capo 15);
il TE di porto illegale di esplosivo (capo 10),
di tentata rapina alla fabbrica MI (capo 17) e dei connessi reati sulle armi (capi 18 e 19).
Condannò ciascuno alla pena ritenuta equa AR
LL, BE NA, LU AL, Antonio
NI, AN MaLI, EU FE, Anto-
nio EG, LA VA, NC PA, Ore-
ste LZ, TE ST e NC TO sic-
come colpevoli dei reati, tutti unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., di associazione sovversiva, nel-
l'ipotesi di cui al comma 1° dell'art. 270 c.p.,
e di banda armata,
ata, nell'ipo-
tesi di cui al comma 1 dell'art. 306 c.p., con la circostanza aggravante prevista dal n. 1 dell'art. 112 c.p., ascritti a tutti, ed inoltre: il LL
di illegale detenzione di un CH (capo 11),
di rapina aggravata in danno di LO OL (ca-
po 26) e del connesso furto pluriaggravato dell'au tovettura sottratta a NO LO (capo 27), di incendio doloso del deposito DA di FI
NA (capo 33 così modificato); il NA dello incendio doloso dello stesso deposito (capo 33 co- 16
-
sì modificato); il AL di introduzione nello Sta
to di esplosivo (capo 8), di detenzione e porto il legali di detto esplosivo (capo 9); il NI
di porto illegale di esplosivo (capo 10), di tenta ta rapina all'Istituto COni di AD (capo 21)
e dei connessi reati di porto (capo 22) e detenzio ne (capo 23 di armi;
la MaLI del sequestro a scopo di estorsione di RL AR (capo 41),
di omicidio preterintenzionale dello stesso Saronic.
(capo 42) e di occultamento del cadavere (capo 43)
di incendio doloso del deposito della DA
di CO (capo 33 così modificato), di ricet-
tazione della collezione di francobolli proveniente dal furto in danno di OR EG (capo 32), di rapina aggravata in danno di LO OL (capo.
26), di furto pluriaggravato dell'autovettura sot tratta a NO LO (capo 27); il FE di sequestro a scopo di estorsione di RL AR
(capo 41), di omicidio preterintenzionale dello stesso AR (capo 42) e di occultamento del ca-
davere (capo 43), di tentato sequestro a scopo di estorsione di PE DU (capo 38) e dei connes si reati di detenzione e porto illegali di armi.
(capo 39) e di furto pluriaggravato di tre autovet ture (capo 40), di furto pluriaggravato di una colt lezione di francobolli in danno di OR EG 17
(capo 31), di ricettazione di carte d'identità e di moduli di patente di guida in bianco (capo 28), di detenzione e porto illegali di due mitra (capo 25), di tentata rapina all'Istituto COni di AD (ca po 21) e dei connessi reati di porto (capo 22) e di detenzione (capo 23) di armi, di ricettazione del dị
pinto "M DE E" (capo 16), di tentata rapina alla fabbrica NI (capo 17) e dei connessi
reati di porto (capo 18) e detenzione (capo 19) di armi, di detenzione e porto illegali di una pisto-
la cal. 9 (capo 12), di porto illegale di esplosivo
(capo 10); il EG di concorso nella tentata rapina aggravata in danno dello Zuccherificio di TO
e del connesso reato di furto pluriaggravato di un furgone e di due autovetture (lettere a e d del ca-
po 36), di concorso anomalo nell'omicidio del bri-
gadiere EA IN, nel tentato omicidio del
carabiniere Gennaro CI e nella resistenza a pubblici ufficiali (lettere b e c del capo 36), del sequestro a scopo di estorsione AR, omicidio preterintenzionale dello stesso AR ed occulta-
mento del cadavere (capi 41, 42 e 43), di tentato
sequestro a scopo di estorsione di PE DU
(capo 38) e dei connessi reati di detenzione e por. 18 to illegali di armi (capo 39) e di furto pluriaggra vato di tre autovetture (capo 40), di introduzione nello Stato, detenzione e porto illegale di mate-
riale esplosivo (capi 8 e 9), di furto pluriaggra-
vato del dipinto " Madonna DE E" (capo 15),
di tentata rapina alla fabbrica MI (capo 17) e con nessi reati di porto (capo 18) e detenzione (capo
19) di armi, di tentata rapina aggravata all'Isti-
tuto COni di AD e dei connessi reati di por-
to e detenzione di armi (capi 21, 22 e 23), di ra-
pina aggravata in danno di LO OL e connes-
so furto pluriaggravato di una autovettura sottrat- ta a NO LO (capi 26 e 27), di ricettazione di carte di identità e moduli per patente di guida in bianco (capo 28), di ricettazione di altre carte d'identità in bianco (capo 45), di furto pluriaggra vato della collezione di francobolli sottratta a
OR EG (capo 31), di incendio doloso al de-
posito DA (capo 33 così modificato); il
VA di esplosioni continuate al fine di incutere pubblico timore (capo 5) e dei connessi reati di porto (capo 6) e detenzione (capo 7) di ordigni e-
splosivi; il PA di sequestro a scopo di estor-
sione di RL AR (capo 41), di omicidio prete rintenzionale dello stesso AR (capo 42) e di occultamento del cadavere (capo 43), di tentato se- 19
questro a scopo di estorsione di PE DU e dei connessi reati di detenzione e porto illegali d armi e di furto pluriaggravato di tre autovetture
(capi 38, 39 e 40), di incendio doloso del deposi-
to DA (capo 33 così modificato), di ri-
cettazione di carte d'identità e moduli per patente di guida in bianco (capo. 28); lo LZ di concor so nella rapina pluriaggravata in danno del Credito
Varesino di Vedano Olona, nel tentato triplice omi
-
cidio dell'apputnato Mecca e DE guardie di P.S.
NO e PO, nella rapina di una autovettura e nei connessi reati sulle armi (capo 14); TE
ST di detenzione illegale di armi da guerra ed esplosivo (capo 13), di tentata rapina aggravata al lo stabilimento MI (capo 17) e dei connessi rea-
ti di porto (capo 18) e detenzione (capo 19) di an-
mi, di rapina aggravata in danno di LO OL
(capo 26) e del connesso furto aggravato dell'auto-
vettura sottratta a NO LO (capo 27), di in-
cendio doloso del deposito DA (capo 33 C
così modificato); il TO di introduzione nello
Stato, detenzione e porto illegali di esplosivo
(capi 8 e 9), di ricettazione di carte d'identità
e di moduli per patente di guida in bianco (capo 28), 20 di ricettazione della collezione di francobolli Se-
guso (capo 32), di incendio doloso del deposito
DA (capo 33 così modificato), di ricetta zione di danaro ed assegni provenienti dalla rapina in danno di NO IO e della Cooperativa Dagni
ni (capo 35).
Condannò, infine, OS IS ad anni
6 di reclusione e lire 800.000 di multa, con inter-
dizione perpetua dai pubblici uffici, siccome colpe vole dei reati, unificati ai sensi dell'art. 81 c.p.
di tentata rapina aggravata allo stabilimento MI
di AR (capo 17) e del connesso reato di porto illegale di armi (capo 18), di tentata rapina aggra vata, in danno dello Istituto tecnico di AD (ca-
po 21) e del connesso reato di porto illegale di armi (capo 22), della detenzione e porto illegali di armi da guerra (capo 25).
Su impugnazione degli imputati, con senten za dell'8.6.1987 la Corte di Assise di Appello di
Roma, previa rinnovazione parziale del dibattimento anche per sentire RL FI, risultato irreperi-f bile nel giudizio di primo grado, per quanto concer- ne i 45 imputati di cui ancora si discute così prove vide:
assolse parchè il fatto non sussiste dal reato di insurrezione armata contro i poteri dello 21
Stato (art. 284 c.p.) i dodici imputati, più sopra menzionati, ai quali tale reato era ascritto;
per non avere commesso il fatto BE VA
dal reato di partecipazione a banda armata, mentre
dichiarò estinto per amnistia (D.P.R. n. 865 del
1986) il reato di partecipazione ad associazione sovversiva ascritto allo stesso VA;
per insufficienza di prove dal reato di partecipa-
zione a banda armata IO LO e GI
RI, mentre nei confronti degli stessi LO
e RI dichiarò estinto per amnistia il reato di partecipazione ad associazione sovversiva;
per insufficienza di prove dai reati di associazio-
ne sovversiva (art. 270, co 1°, c.p.) e banda arma-
ta (art. 306, co. 1°, c.p.) IO CA, LU-
ciano RI AV, BE AG, LA No-
vak, IA SE, IO CH, MI SC
e AO VI;
qualificò come favoreggiamento personale (art. 378
c.p.) i fatti ascritti ad NR TA, origina riamente contestati come partecipazione ad associa zione sovversiva ed a banda armata, e dichiarò il reato estinto per prescrizione;
dichiarò estinti per amnistia (D.P.R. n. 865 del - 1986) i reati di partecipazione ad associazione sov 22
versiva ascritti a NO RA, a OL ST,
a SS AV, a NA GA, a LD Quin to, a GI CR e ad AN TE;
assolse per non avere commesso il fatto dai reati di sequestro a scopo di estorsione di RL AR
(capo 41), di omicidio preterintenzionale dello stesso AR (capo 42) e di occultamento del ca- davere (capo 43), AN MaLI, EG FE,
AN EG e NC PA;
dal tentato se questro a scopo di estorsione di PE DU (ca-
po 38) e dai connessi reati di detenzione e porto di armi (capo 39), AN EG, NC Panci- no ed EG FE;
dai reati di introduzione nello Stato, detenzione e porto di esplosivo (capi
8 e 9), AN EG e NC TO;
dal furto della collezione di francobolli sottratta a Lorenzo
EG (capo 31), AN EG;
dai reati di esplo-
sioni continuate al fine di incutere pubblico timo-
re (capo 5) e dai connessi reati di po to (capo 6)
e detenzione (capo 7) di ordigni esplosivi, JA
VA; dal furto di una autovettura sottratta a Dind
LO (capo 27), LD NT;
dal concorso nel-
la rapina pluriaggravata in danno del Credito Vare-
sino di Vedano Olona, nel tentato triplice omicidio dell'appuntato Mecca e DE guardie NO e Poli-
- 23
-
meno, nella rapina di una autovettura e nei connessi reati sulle armi (capo 14), TE LZ;
assolse per insufficienza di prove dal reato di de-
tenzione illegale di arma da guerra (capo 11), Arri
go LL;
dalla tentata rapina alla fabbrica NI
(capo 17) e dai connessi reati di porto (capo 18) e detenzione di armi (capo 19), dalla detenzione e messa in circolazione di banconote contraffatte (ca po 29), dal peculato (capo 30) e dalla partecipa-
1 zione a banda armata, SS AV;
dalla detenzio ne di armi da guerra ed esplosivo (capo 13), TE
ST;
I dichiarò non punibili per desistenza volontaria dalla tentata rapina alla fabbirca MI (capo 17),
OS IS, EG ON, AN EG,
TE ST ed AN TE;
ritenne nei confronti degli imputati per i quali confermò la responsabilità per i restanti reati il concorso di circostanze attenuanti generiche, di-
chiarate prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti;
ritenne, inoltre, il concorso della diminuente della dissociazione (art. 2 legge n. 34 del 1987) nei confronti di AR LL, BE NA, SI↓- - 24 - vana MaLI, AO ZI, GI CR,
AN TE e NC TO;
dichiarò, conseguentemente, estinti per prescrizio-
ne il reato di furto della collezione di francobol li EG (capo 31) ascritto al Monfredin ed al Pa
van, il furto del dipinto "M DE E",
ascritto al EG, al NT ed allo Scroffernechen,
nonchè tutti i reati, diversi dalla tentata rapina
MI (non punibile per desistenza volontaria) e dalla partecipazione ad associazione sovversiva (di chiarata estinta per amnistia), ascritti ad Anto-
nio TE;
ridusse le pene: ad anni 4 e m. 2 di reclusione per
RO BA;
ad anni 3 e m. 6 di reclusione per
GI NI;
ad anni 4 e m. 2 di reclusione per
NC OS;
ad anni 4 di reclusione per Ar-
rigo LL;
ad anni 3 di reclusione e lire 300.000
di multa per OS IS;
ad anni 4 e m. 2 di reclusione ciascuno per IO RI AV e
RD FR De AL;
ad anni 5 e M. 2 di re-
clusione per RO RI, ad anni 5 di reclu-
sione per AU FI;
ad anni 3 e m. 6 di reclu sione per BE NA;
ad anni 4 e m. 6 di recta sione ciascuno per LU AL ed AN IV
rani; ad anni 2 di reclusione (pena sospesa e nan menzione) per · NO RA;
ad anni 4 e m. 2 di 25
[reclusione per RO MA;
ad anni 2 di reclusio ne, in aumento a titolo di continuazione alla pena di a. 13 di reclusione inflitta per i reati di cui alla sentenza 18.12.1984 della Corte di Appello di
Milano, per AN MaLI;
ad anni 7 di reclusions per EG FE;
ad anni 12 di reclusione per
AN EG;
ad un anno e mesi sei di reclusione,
in aumento a titolo di continuazione alla pena in-
I flitta per i reati di cui alla sentenza 7.10.1985
della Corte di Assise di Appello di Milano, per Gian
franco PA;
ad un anno e m. 3 di reclusione per
NA GA;
ad anni 3 di reclusione per AO
ZI; ad anni 2 di reclusione per LD NT;
ad anni 9 di reclusione per TE LZ;
ad un anno di reclusione, in aumento a titolo di con-
tinuazione alla pena inflitta per i reati di cui alla sentenza 24.6.1986 della Corte di Assise di
Appello di Milano, per GI CR;
ad anni 7 du reclusione per TE ST;
a mesi otto di reclusione, in aumento a titolo di continuazio-
ne alla pena inflitta per i reati di cui alla sen-
tenza 17.12.1975 della Corte di Appello di Torino,
per OL ST;
a 4 anni e m. 8 di reclusione per
NC TO;
ad anni 4 e m. 2 di reclusione 26
ciascuno per US AT e IO MB;
a me si sei di reclusione, in aumento a titolo di con-
tinuazione alla pena inflitta per i reati di cui alla sentenza 24.5.1976 della Corte di Assise di
Appello di Milano, per CO IN:
eliminò o sostitui, in base alle nuove pene prin-
cipali, la pena accessoria della interdizione per petua dai pubblici uffici ed ove necessario revocò
la misura di sicurezza della libertà vigilata.
Ha proposto ricorso per cassazione i1
P.G. nei confronti di 24 imputati, e precisamente:
AM, LO, CA, LL, AN
GO, IS, AV, RI AV, FU
ro, AL, NI, MaLI, FE, EG,
PA, GA, LZ, CR, TE
ST, AM, TO, CH, SC e VI, ma poi ha rinunciato al ricorso e non presentato mo-
tivi a sostegno dell'impugnazione nei confronti di
AM, CA, LL, AN GO
AV, RI AV, NA, AL, NI,
PA, GA, LZ, CR, TE
ST, TE, SC e VI. –
Hanno ppoposto ricorso per cassazione and le parti civili Presidenza del Consiglio dei -
Ministri Ministero de " Interno, Ministero del Tesoro e Ministero di Grazia e Giustizia nei confron 27
ti di CA, RI AV, AG, MaLI,
FE, EG, VA, PA, RI, SE,
CH, SC e VI, ma il Ministero di Grazia
e Giustizia non ha presentato motivi a sostegno dell'impugnazione, mentre le altre parti civili non hanno presentato motivi nei confronti di VA, Tran
chida e SE.
Hanno proposto ricorso per cassazione an che 39 imputati e precisamente: BA, Bellini,
OS, LO, CA, LL, AV,
De AL, RI AV, RO RI, FI,
TA, NA, AL, NI, RA, MA,
AG, MaLI, FE, EG, VA, PA
AV, GA, ZI, NT, RI, VA,
LZ, CR, TE ST, OL
ST, TO, SC, VI, AT, MB e
IN; ma non hanno presentato motivi a sostegno dell'impugnazione RO RI, AV, GA,
VA e CR.
E' opportuno precisare che nei confronti di MI TO SC, eletto deputato dopo la pronuncia della sentenza di appello, la Camera dei
Deputati ha concesso l'autorizzazione a procedere con deliberazione del 15.6.1988. - 28
-
Motivi della decisione
Per quanto concerne il delitto di 1
insurrezione armata contro i poteri dello Stato
(art. 284 c.p.), in ordine al quale è intervenuta in appello assoluzione perchè il fatto non sussi-
ste, il P.G. ha rinunciato al ricorso nei confronti di tutti gli imputati ai quali tale reato era ascrit to e, quindi, anche della MaLI, del FE,
del EG e del TO, nei confronti dei quali ha presentato motivi per altri capi o per altri punti della sentenza impugnata.
Pertanto detto reato è ormai fuori di-
scussione.
Il ricorso del P.G. va dichiarato inammis sibile, per rinuncia (che ha preceduto la scadenza del termine per la presentazione dei motivi), nei confronti del AM, del CA, del Cavalli na, del AN GO, del AV, del Fer.
rari AV, del NA, del AL, del NI,
del PA, della GA, dello LZ, dello
CR, di ST TE, del TE, del
SC e del VI.
Parimenti inammissibile, ma per mancata presentazione dei motivi a sostegno dell'impugna-
zione, è il ricorso della parte civile Ministero di Grazia e Giustizia. Per le altre parti civili ri-
- 29
correnti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mi
nistero degli Interni e Ministero del Tesoro, il ricorso è inammissibile per mancata presentazione.
dei motivi nei confronti del VA, del SE e del
CH.
Per quanto concerne gli imputati sono inan missibili, per mancata presentazione dei motivi a
sostegno dell'impugnazione, i ricorsi del AV,
della GA, e dello CR, con l'avver-
tenza per tutti e tre che, trattandosi di inammis-
sibilità per causa sopravvenuta, deve trovare appli cazione la disposizione del comma 1 dell'art. 152 c
C.P.P. per quanto concerne alcuni reati estinti per prescrizione, come sarà in seguito precisato;
non-
chè, sempre per mancata presentazione dei motivi,
i ricorsi del RI e del VA.
E' pure inammissibile il ricorso di Gior
gio NI, ma non per mancata presentazione dei motivi, come attestato (fol. 1170) per errore mate-
riale dalla cancelleria del giudice "a quo", perchè
invege i motivi sono stati dedotti contestualmente la presentazione della dichiarazione di ricorso
(fol 23 fasc. 13), bensì per essere tali motivi non specifici, come, a pena di inammissibilità, pre 30 scrive il comma 7° dell'art. 201 c.p.p. Invero essi consistono nell'astratta denuncia del vizio di man canza di motivazione sulle prove e sugli estremi de reati, con l'aggiunta di poshe apodittiche generi-
che affermazioni, peraltro non pertinenti alla mo-
tivazione della sentenza impugnata, in quel momen- to non ancora depositata. 2. Nel paragrafo precedente si è accen nato all'estinzione per prescrizione di alcuni rea-
ti.
Si tratta di reati per i quali la conces-
sione DE circostanze attenuanti generiche preva-
lenti ha portato la pena massima edittale a meno di anni cinque di reclusione, con conseguente determi nazione del tempo necessario a prescrivere in anni sette e mesi sei, pur tenuto conto della intervenu-
te interruzioni. Poichè, come si vedrà in seguito
(paragrafo 31), il ricorso del P.G., nei confronti del IS, del EG e del TO concernente il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. tra le cir costanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti,
e le circostanze aggravanti, non può essere accolto l'estinzione per alcuni reati deve essere dichiaraj ta anche nei confronti del predetti.
Tale estinzione concerne i reati di fur- to pluriaggravato (che, peraltro, per alcuni capi e 31
per alcuni imputati è stata già dichiarata dal giu-
dice di appello, il quale, tuttavia, ha omesso di provvedere nello stesso senso in tutti i casi) ed anche i reati di detenzione illegale di armi o di
esplosivi commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 legge 14.10.1974 n. 497, che ha elevato la pena massima edittale ad otto anni di reclusione mentre il testo originario, applicabile ai reati commessi in precedenza, dell'art. 2 legge 2.10.1967, n. 895 prevedeva la pena massima di anni cinque di reclusione, che si riduce, sia pure di un gior-
no, in seguito alla concessione DE attenuanti generiche prevalenti.
Nei confronti degli imputati ai quali è
stata applicata la diminuente della dissociazione,
sia pure nella sola misura fissa di un terzo previ-
sta dallo art. 2, lettera b), legge 18.2.1987, n. 34,
sono pure estinti per prescrizione, qualora siano loro rispettivamente ascritti, i reati di incendio doloso del deposito della DA di Fizzona-
sco (pena massima anni sette di reclusione meno un
giorno per le attenuanti generiche prevalenti, ri-
dotta per la dissociazione ad anni quattro e mesi otto meno un giorno) ed i reati di ricettazione com 32 - messi prima dell'entrata in vigore dell'art. 15
legge 22.5.1975, n. 152, che ha sostituito il testo originario dell'art. 648 c.p., portando, tra l'altro la pena massima ad otto anni di reclusione (comma
1°), mentre il testo originario, applicabile ai rea ti commessi in precedenza, prevedeva una pena di an ni sei di reclusione, che ridotta di un terzo diven ta di anni quattro. E' appena il caso di precisare che la con tinuazione nei reati è cessata in ogni caso non ol tre la fine del 1979 od al massimo i primi mesi del
1980, sicchè alla data attuale sette anni e sei me si sono abbondantemente decorsi. In concreto sono estinti per prescrizione i reati qui di seguito precisati per ciascun impu-
tato.
Per AR LL, al quale è stata pu re riconosciuta la diminuente della dissociazione,
la detenzione illegale di un CH (capo 11 del l'originaria rubrica), il furto di una autovettura
sottratta a NO LO (capo 27), l'incendio do-
loso del deposito della Face- Standard (capo 33 CO-
me modificato); per la detenzione del CH, ca
po per il quale è stato assolto per insufficienza. di prove, non deve essere eliminata alcuna pena, mentre per gli altri due reati la pena da eliminare 33
(secondo le determinazioni già operate dal giudice di appello, è di mesi quattro e giorni venti di re-
clusione.
Per OS IS la detenzione illegale di armi (parte del capo 25), con conseguente elimi-
nazione della relativa pena, che, in applicazione del comma 3° dell'art. 538 c.p.p., può equitativa-
mente essere determinata in mesi due di reclusione e lire 15.000 di multa.
Per BE NA, in favore del quale
è stata riconosciuta anche la diminuente della dis-
sociazione, l'incendio doloso del deposito della
Face Standard (capo 33 come modificato), con conse-
guente eliminazione della relativa pena già deter-
minata dal giudice di appello in quattro mesi di re
clusione.
Per LU AL la detenzione illegale di esplosivo (parte del capo 9), con conseguente eliminazione della relativa pena equamente determi-
nata, ai sensi del comma 3° dello art. 538 c.p.p.,
in un mese di reclusione.
Per AN NI la detenzione ille-
gale di armi (capo 23), con eliminazione della re-
lativa pena già determinata in un mese di reclusione. 34
Per AN MaLI, in favore della qua le è stata pure riconosciuta la diminuente della un dissociazione, il furto in danno di NO LO
(capo 27), la ricettazione di una collezione di francobolli (capo 32), l'incendio doloso del depo-
sito della DA (capo 33 come modificato),
con eliminazione della relative pene, già determi-
nate dal giudice di merito, in complessivi mesi die ci di reclusione.
Per EG FE le detenzioni ille-
gali di armi di cui ai capi 19 e 23 e parte del capo
25, con eliminazione DE relative pene in comples sivi mesi cinque di reclusione.
Per AN EG la detenzione illegale di armi (capi 19, 23 e parte del capo 25), la re- sistenza a pubblici ufficiali (lettera c del capo
36), i furti di tre veicoli (lettera d del capo 27)
con eliminazione DE relative pene in complessivi mesi cinque e giorni quindici di reclusione.
Per SS AV la detenzione illegale di armi (capo 19), per la quale è stato assolto per insufficienza di prove.
Per NA GA, alla quale è stata concessa la diminuente della dissociazione.
introduzione nello Stato di esplosivo (capo 9) e l'incendio doloso del deposito della Face-St andard
- 35
(capo 33 come modificato), con eliminazione DE
relative pene, determinate in complessivi mesi due di reclusione.
Per GI CR, al quale è
stata pure concessa la diminuente della dissociazio ne, il porto illegale di esplosivo (capo 10), con eliminazione della relativa pena di mesi sei di re-
clusione.
Per TE ST la detenzione illegale di armi e di esplosivo di cui al capo 13 per il qua le vi è stata assoluzione per insufficienza di pro-
ve, la detenzione illegale di armi di cui al capo
19 ed il furto di una autovettura in danno di NO
LO (capo 27), con eliminazione DE pene r e-
lative a detti ultimi due reati, complessivame nte in un anno di reclusione.
Per NC TO, in favore del qua-
le è stata anche riconosciuta la diminuente della dissociazione, le ricettazioni di cui ai capi 28, 32 e 35 e l'incendio doloso del deposito della Fa-
ce-Standard (capo 33 come modificato), con elimina zione DE relative pene in complessivi mesi sei e giorni venti di reclusione.
E' opportuno, infine, precisare che l'e- 36 stinzione per prescrizione dei reati sopra precisa-
ti deve essere dichiarata pure nei confronti di al cuni imputati che con i motivi di ricorso deducono vizi di motivazione sulla ritenuta responsabilità
anche con riferimento ai reati prescritti. Invero
nel giudizio di pura legittimità, nel quale è inibi to un esame diretto del merito, dalla stessa funzio ne della Corte di Cassazione discende il limite al-
l'applicazione di una formula totalmente liberatori al solo caso in cui sia possibile, in base agli eles.
menti di giudizio già contenuti nella sentenza im-
pugnata, una pronuncia di annullamento senza rinvio non essendo consentito l'annullamento con rinvio pure nel caso in cui l'estinzione dipende dall'ap-
plicazione, da parte del giudice di merito, di una
- dell'obbligo (art. 152 c. circostanza attenuante p.p.) della immediata declaratoria della causa estin tiva, che prevale sull'interesse dell'imputato alla protrazione del processo al fine di accertare, con nuove indagini, se sussista una diversa, più favo-
revole, causa di non punibilità non risultante già
evidente.
E nella specie tale ridenza è palesemen.
to non desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, 3. - I motivi, per i ricorsi ammissibili, - 37
saranno trattati in ordine logico e raggruppando quelli aventi per oggetto questioni identiche od a-
naloghe, in modo da evitare inutili ripetizioni. 4. - In primo luogo, per la sua natura pre liminare, essendo, peraltro, estensibile anche agli altri ricorrenti, va esaminato il motivo concernen-
te la partecipazione del P.M. alla fase istruttoria con conseguente denunciata nullità, ai sensi dello art. 185, n. 2, c.p.p., dell'ordinanza di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi.
Deducono RO BA, IO Castella-
no, AN EG, TE LZ e CO Zin-
ga che il 29.4.1978 la Procura Generale della Re-
pubblica presso la Corte di Appello di Roma, avỵcò
il procedimento concernente la strage di via Fani,
il sequestro e l'omicidio dell'on. RO, procedi-
mento che assunse presso il G.I. il n. 1482/78.
A tale procedimento venne unito il proce-
dimento trasmesso nell'aprile 1979 dal P.M. di Pado
va, che aveva assunto il n. 1067/79 del G.I..
Quando il 13.12.1979 il giudice istruttore separò
gli atti del procedimento concernente la strage di via Fani ol i reati connessi dagli altri procedi-e
menti ad essi riuniti, compreso quello n. 1067/79, g o
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3 getto la strage di via Fani ed il sequestro e l'omi 39
cidio dell'on, RO.
In siffatta situazione nell'unico proce-
dimento nel quale erano ormai riuniti i due origina fri procedimenti, le funzioni di Pubblico Ministero
necessariamente dovevano essere esercitate da un solo organo, da identificarsi in ogni caso in quello sovraordinato, ossia nel Procuratore Generale, che aveva anche formalmente avocato il procedimento per la strage di via Fani e che, peraltro, aveva diret-
tamente ricevuto gli atti da AD e li aveva tra-
smessi al G.I..
Ed in verità nemmeno i ricorrenti conte-
stano la legittimità DE funzioni esercitate dal
Procuratore Generale per il tempo in cui i procedi-
menti rimasero riuniti, limitando la loro censura al periodo successivo alla intervenuta separazione.
Ma tale esercizio DE funzioni di Pub-
blico Ministero è continuato legittimamente anche per tale periodo, sia perchè la precedente avoca-
zione, formalmente concernente la strage di via Fa-
ni, si era necessariamente estesa anche al procedi-
mento riunito e sia perchè la provenienza degli
-
atti successivi dal Procuratore Generale costituiva,
di per se stessa, estensione dell'avocazione, sen- 40
za bisogno di altro formale provvedimento.
Quindi la separazione successiva non CO-
stituisce una frattura ai fini dell'esercizio del-
le funzioni di Pubblico Ministero, con trasferimen-
to di dette funzioni al Procuratore della Repub-
blica di Roma, dato che esse, fin da quando il pro-
cedimento padovano era pervenuto a Roma, vennero sempre, senza soluzione di continuità, legittima-
mente esercitate dal Procuratore Generale. 5. RO BA ed TE LZ
hanno riproposto l'eccezione di improcedibilità
dell'azione penale, con conseguente nullità DE
sentenze di primo e di secondo grado, tranne che per la parte coperta dal giudicato (assoluzione con formula ampia dello LZ dalla rapina di Vedano
Olona e reati connessi - capo 14), deducendo: che per entrambi gli Stati di rifugio avevano negato l'estradizione; che, in base all'art. 14 della Con-
venzione europea di estradizione del 13.12.1957,
ratificata con legge 30.1.1963 n. 300'; ed ai prin-
cipi generali in materia di estradizione, tanto com porta l'improcedibilità dell'azione penale per tut ti i reati;
che il rientro in Italia del BA,
costituitosi il 20.9.1987. non ha rilevanza giuri-
dica a questo fine, essendo successivo all'ordinan- za di rinvio a giudizio ed alle sentenze di primo 41
le di secondo grado.
I motivi sono infondati.
Va premesso che RO BA, nei con-
fronti del quale venne emesso mandato di cattura dal G.I. di Roma il 26.3.1980, si rese subito la-
titante e trovò rifugio in Colombia, Stato che ha negato totalmente l'estradizione; che TE Scalzo-
ine, arrestato il 7.4.1979 in seguito all'ordine di cattura del P.M. di AD, poi sostituito da altri provvedimenti di cattura, ottenne la libertà prov-
visoria il 13.9.1980, ma poi non ottemperò agli ob-
blighi impostigli e trovò rifugio in Francia, che ha negato totalmente l'estradizione; che lo Scalzo-
ne non ha più fatto rientro in Italia, mentre il
BA è ritornato in Italia, comunicando preven-
tivamente il suo arrivo e costituendosi il 20.9.1981
alla polizia giudiziaria che lo aspettava all'aero-
porto.
Ciò posto, la questione da risolvere è se il principio di specialità dell'estradizione e le limitazioni che ne derivano per lo Stato richieden-
te possano essere estesi fino a comprendervi anche il caso in cui lo Stato richiesto abbia totalmente negato l'estradizione. 42
Tanto implica per il BA, per il quale non tro-
va applicazione l'art. 14 della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957, ratificata con leg-
ge 30.1.1963, n. 300, la risoluzione della questio-
ne se il principio di specialità dell'estradizione trovi egualmente applicazione in base ad altra fonte*
normativa; nonchè, sempre per il BA, se, risol ta positivamente tale questione, abbia incidenza,
ai fini che qui interessano, il suo rientro in Ita-
lia dopo la pronuncia della sentenza di appello.
Tra l'Italia e la Colombia è ancora in vigore, per quanto qui interessa, il trattato d'ami cizia, commercio e navigazione, firmato a Bogotà
11 27.10.1892, al quale è stata data piena ed inte- ra esecuzione con la legge 26.8.1894, n. 402. Alla
art. 26 è prevista la stipulazione di una convenzio-
ne speciale di estradizione e nel frattempo è pre-
vista l'applicazione, per quanto concerne l'estra-
dizione, "degli stessi diritti o favori concessi o da concedersi in avvenire dalla parte richiesta al-
la nazione più favorita", purchè sia assicurata "la reciprocità in casi analoghi"
Manca, quindi, una convenzione che preve-
da il principio di Specialità. Difficilmente ipotiz zabile è l'esistenza di tale principio in base a consuetudine od usi internazionali universalmente
- 43
-
accettati, nè tale ricerca avrebbe, nella specie,
una pratica utilità, perchè il principio è norma-
tivamente previsto dal comma 2° dello art. 661 c.p.
p., secondo il quale l'estradizione è sempre offer-
ta ° concessa "alla condizione che l'estradato non venga giudicato per fatto diverso anteriore alla estradizione, nè assoggettato a pena diversa das quella inflitta con la condanna per la quale vennes offerta o conceduta l'estradizione"."
La noàna è formulata con riferimento alla estradizione passiva, ma vale anche per l'estradi-
zione attiva, come messo in luce da tutta la dottri na ed anche dalla prevalente giurisprudenza (tra le altre: Sez. II, 27.2.1986, Catelani;
Sez. II, 8.10.
1976, AT;
Sez. III, 26.10.1970, Marchese). SI
tratta, invero, di una regola che assume nel nostro ordinamento il valore di un principio generale, che lo Stato non può non osservare anche con riferimen-
to alla sua potestà in seguito ad estradizione atti va.
Non senza considerare che il principio di reciprocità, espressamente previsto dal citato art. 26 del tratta con la Colombia, impone comunque allo Stato italiano di applicare per l'estradizione - attiva dalla Colombia il principio di specialità
A
La posizione di RO BA non sin presenta, quindi, deteriore rispetto a quella dello
LZ, Anzi per quest'ultimo, come è stato già.
precisato, il procedimento penale ha avuto regolare inizio mentre egli si trovava presente in Italia,
sicchè, secondo un orientamento giurisprudenziale
(Sez. VI, 3.4.1974, Carinci), il principio di spe-
cialità nemmeno sarebbe applicabile.
Nè la situazione del BA muta in se-
guito al suo rientro in Italia, perchè, se effetti vamente anche dal totale diniego dell'estradizione-
derivasse la temporanea sospensione della giuris
✓ penale dello Stato italiano, tale sospensione dovrebbe egualmente trovare applicazione per il pee viedo in cui sarebbe stata operante, senza alcuna A
possibilità di sanatoria per il rientro del BA
nel territorio italiano, fatto che comporterebber soltanto la cessazione della causa di sospensione,
con conseguente legittimo inizio dell'azione penale,
Questa Corte Suprema condivide le conclu sioni alle quali, sanando il precedente contrasto »
giurisprudenziale, sono pervenute le Sezioni Unite Un. 19.5.1984 (). Quindi resta formo il principio che la regola di specialità, contenuta nel primo comma dell'art. 14 della citata Convenzio
- 45
--
ne europea di estradizione, costituisce, con rife- rimento a fatti anteriori a quelli per i quali l'e-
stradizione venne concessa, causa di sospensione dell'esercizio della giurisdizione penale nella fas istruttoria, in quella di cognizione ed in quella esecutiva, fino a quando non si realizzino le ipo-
tesi del concenso dello Stato estradante (estradi-
zione suppletiva) o di mancato allontanamento dello estradato, in un determinato termine, dal territorip italiano o di rientro nello stesso territorio.
Inoltre ritiene questa Corte che il com-
ma 2° dell'art, 661 c.p.p., pur riferendosi alla fase di cognizione ("non venga giudicato") ed a quella esecutiva ("nè assoggettato a pena diversa"),
tuttavia almeno per tali fasi (e qui essenzialmente per il BA interessa la fase di cognizione) le conseguenze siano identiche, ossia la sospensione della giurisdizione penale.
Questa Corte Suprema ritiene, invece,
che non possa condividersi l'l'estensione del prin-
cipio di specialità fino a ricomprendervi anche la ipotesi della totale negazione dell'estradizione.
Sulla questione esiste un contrasto giuri sprudenziale all'interno di questa stessa Sezione, 46
in quanto con una decisione (Sez. I, 3.3.1987, A-
chilli ed altri) tale estensione è stata affermata mentre con altra decisione (Sez. I, 5.7.1985, Mo-
rello) è stata negata.
Il collegio meditatamente aderisce a que-
st'ultima tesi.
La tesi qui disattesa è essenzialmente fondata sull'argomento che, una volta ammessa la
[sospensione della giurisdizione penale per alcuni reati quando l'estradizione è stata concessa per altri, sarebbe illogico non applicare la stessa re-
gola quando l'estradizione è stata totalmente ri-
fiutata, con valutazione negativa per tutti i rea-
ti per i quali è stata richiesta.
Si tratta di un argomento puramente logi-
co ed astratto che non trova fondamento nè nella lettera della norma - con riferimento sia all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione e sia all'art. 661, comma 2ª, c.p.p. - nè nel sistema.
Invero il principio di specialità presup pone che sia stata concessa per alcuni reati l'em.
tradizione, della quale costituisce una condizione.
e, quindi, trova applicazione esclusivamente neizi
Confronti della persona estradata, con divieto di esercitare l'azione penale per reati diversi ed anteriori all'estradizione.
- 47
-
Tanto è del tutto chiaro e palese nel testo del comma 2° dell'art. 661 c.p.p. Ed è altret tanto chiaro nel testo ufficiale in francese dello art. 14 della Convenzione europea di estradizione,
che inizia proprio con l'espressione "l'individu qui aura été livré", nella quale il verbo "livrer"
è usato nella massima estensione (lasciare in balia e non solo conseguare materialmente), come è anche desumibile dall'uso dello stesso verbo nell'art. 1
della citata Convenzione, sicchè correttamente nella versione, non ufficiale, in italiano l'espressione
è stata tradotta "la persona estradata".
La lettera della norma trova puntuale conferma nel sistema.
Quanto alla Convenzione europea basta OS-
servare che, pur prescrivendo (art. 9) il rifiuto dell'estradizione nel caso in cui la persona richie sta sia stata definitvamente giudicata per gli stes si fatti dalla competente autorità dello Stato ri-
chiesto, tuttavia da ciò la stessa Convenzione non fa derivare alcuna preclusione per lo Stato richie-
dente, che, quindi, finanche in tale ipotesi può
autonomamente procedere penalmente. In effetti non è stata prevista una mag- - giore estensione nè della regola della specialità s 48
(art. 14) nè del principio del "he bis in idem",
ristretto al solo rifiuto dell'estradizione (art. 9)
perchè l'ordinamento della maggior parte degli Sta÷
ti moderni, ed anche dello Stato italiano, si ispi✈
ra ancora ai principi della territorialità ed obbli gatorietà generale della legge penale.
Quanto all'art, 661, comma 2° c.p.p.
basta osservare che il sistema delineato dagli ar-
ticoli 6 e seguenti del codice penale è proprio ispirato ai principi, sopra indicati, di territoria lità ed obbligatorietà generale della legge penale.
In proposito è opportuno aggiungere che le questio-
ni di costituzionalità, in relazione all'art. 10
della Costituzione, dell'art, 11 c.p., che esclude dal nostro sistema il principio del "ne bis in idem"
rispetto a sentenze penali straniere aventi ad og-
getto gli stessi fatti per cui si procede in Italia,
sono state tutte dichiarate infondate dalla Corte
Costituzionale (sent. n. 48 del 1967 per quanto con cerne il primo comma dell'art. 11 c.p.; sent. n. 69
del 1976 per il secondo comma dello stesso articolo),
In effetti quell'argomento, qui disattese.
conduce ad una interprétasions analogica, più che estensiva, del principio di specialità dell'estra- dizione. Ma tale interpretazione non è consentita 49
sia, come si è visto, dal sistema normativo e sia
dalla stessa natura della giurisdizione, che, es-
sendo elemento essenziale della sovranità, non può
subire ristrizioni, oltre i casi espressamente e tas sativamente previsti, per effetto di una decisione
di uno Stato estero.
- RD CO De AL e LU 6.
AL, cittadini stranieri hanno denunciato, con separati motivi, violazione dell'art. 11 c.p. in
relazione all'art. 7, n. 1, stesso codice, deducen do che in mancanza della richiesta del ministro del la giustizia non poteva procedersi nei loro confronti.
In particolare il De AL deduce la di-
versità della sua posizione rispetto a quella del
AL, in quanto i reati associativi a lui ascrit-
ti sarebbero stati commessi esclusivamente all'este ro.
Il AL deduce che, essendo stato giudi e condannato in Svizzera per gli stessi fatti, cato anche se non qualificati come reati associativi,
non previsti dalla legge elvetica, per procedere in Italia era necessaria l'autorizzazione ministe-
riale.
Entrambi i motivi sono infondati. 50 II presupposto di fatto al quale, sono ancorate le deduzioni difensive è che i reati sau rebbero stati commessi all'estero da cittadini.
stranderi 3
Come è noto il reato si considera, ai sensi del comma 2° dell'art. 6 c.p., commesso nel territorio italiano sia quando l'azione o l'omis-
sione, che lo costituisce, è ivi avvenuta anche soltanto in parte, sia quando ivi si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omis sione.
Non v'è dubbio che i reati associativiče
contestati ad entrambi i ricorrenti sono stati com messi nel territorio italiano, ove il sodalizio criminoso si è formato ed ha operato, sicchè la loro adesione a tale sodalizio costituisce parte-
cipazione ad un reato commesso in Italian, anche se eventualmente essi fossero sempre rimasti mate-
rialmente all'estero.
Ma anche questo assunto è smentito da By
quanto accertato dal giudice di merito. IL Dg. La
loy partecipò in Pavia, fine 1972 inizi 1903
incontra nel quale resente, tra
Wato Gurais, 11 AL introdusse in Italia
consegnò a UI ad altri associati un rilevante quantitativo di esplosivo confezionato in candelot-
- 51
-
ti (come contestato nei capi 8 e 9 dell'imputazio-
ne); poichè quell'esplosivo era destinato alla ban-
da armata, ha anche personalmente commesso in Ita-
lia attività costituente, oltre i pure contestati reati specifici, anche concreto e tipico comporta-
mento concernente proprio l'armamento della banda;
inoltre è stato accertato che il AL spesso par-
tecipava a riunioni in Italia e quivi aveva contat-
ti personali con associati.
Ciò posto, inesattamente i ricorrenti ri-
chiamano il comma 2° dell'art. 11 c.p., perchè la richiesta del Ministro della Giustizia è necessaria esclusivamente per i reati commessi all'estero, men
tre tale richiesta non è prevista per i reati com-
messi nel territorio italiano, anche quando per gli stessi fatti il cittadino o lo straniero sia stato giudicato all'estero, essendo applicabile il comma
1° del citato art. 11.
Ma per il De AL c'è di più, perchè
egli mai ha dedotto, sia nei motivi di appello
(fol. 73 fasc. II) e sia in quelli di ricorso, di essere stato giudicato all'estero per i fatti per i quali si è proceduto in Italia.
Peraltro anche per il AL non esiste alcuna pre- 52
clusione a causa della condanna in Svizzera, non essendo applicabile, come si è visto nel paragrafol precedente, il principio del "ne bis in idem", pre visto dall'art. 90 c.p.p., alle sentenze penali straniere.
Non senza considerare che lo stesso AL
come ha accertato il giudice di merito, è stato giudicato in Svizzera per fatti costituenti reati specifici e non per fatti configuranti i contesta-
ti reati associativi.
7.
- Gli stessi De AL e AL denunci no, sempre con separati motivi, la nullità della ritenuta latitanza, con conseguente nullità dei provvedimenti restrittivi, dell'ordinanza di rinvie a giudizio, della citazione a giudizio e di tutti gli atti successivi.
Il De AL deduce che, essendo cittadi-
no svizzero e non essendosi mai recato in Italia,
erroneamente è stato ritenuto che si fosse dato alla fuga all'estero; che, conseguentemente, non poteva essere considerato latitante e che le noti-
ficazioni dovevano essere eseguite ai sensi dello art. 177 bis c.p.p..
Il AL deduce che le ricerche, ai fini della latitanza, sono state eseguite in un domici- lio errato, con conseguente inesistenza di tali
- 53-
ricerche e nullità della ritenuta latitanza;
che in Svizzera fu arrestato 1'8.4.1981 per fatti ivi commessi ed era ancora detenuto il 22.3.1982, aven do interamente scontato la pena di anni 2 e mesi
7 di reclusione inflittagli dai giudici svizzeri;
che, in tale situazione, è nullo il decreto di cita zione.
Entrambi i motivi sono infondati.
Anche le deduzioni sopra riportate partono dallo inesatto presupposto che i reati contestati ai due ricorrenti siano stati commessi all'estero,
mentre, come si è visto nel paragrafo precedente,
si tratta di reati commessi in Italia.
Nè, come si è pure visto in detto paragra fo, è vero l'assunto del De AL di non essere sta to mai in Italia, dato che il giudice di merito ha, invece, accertato che vi è stato proprio per atti-
vità inerente ai reati associativi.
Ciò posto, la volontaria sottrazione dello imputato ad un provvedimento restrittivo della li-
bertà personale, che caratterizza lo stato di lati-
tanza, non presuppone la conoscenza di detto provve dimento o DE ricerche in corso, essendo, invece,
sufficiente che l'imputato sia consapevole che tale 54
-
1.fr/atha (3)
provvedimento possa venire emesso Ne consegue
•
اها che la fuga all'estero ✓✓ (situazioni che si equival-
gono), dopo la consumazione del reato ed in previ-
sione dell'emissione del provvedimento coercitivo,
si risolve, dopo che lo stesso sia stato emesso,
nella volontaria sottrazione ad esso ed attribus
Sce zione all'imputato la qualifica di latitante.
Questo principio ha correttamente richia mato ed applicato il giudice di merito, dopo avere accertato che entrambi i ricorrenti rientravano nel la loro residenza in Svizzera dopo essere stati in
Italia proprio per ragioni inerenti alla loro at-
tività eversiva.
Quanto alle deduzioni del AL sulla as-
serita inesistenza DE ricerche, va precisato che tali ricerche debbono risultare dal verbale re datto dagli ufficiali ed agenti della polizia giu-
diziaria italiana, punto non messo in discussione dal ricorrente, il quale, invece, lamenta che non ne sarebbero state eseguite in Svizzera. Ma è pa-
lese che tali ricerche all'estero non erano possi-
bili da parte della polizia giudiziaria italiana,
mentre, d'altro canto, il luogo indicato nel man-
dato di cattura (Isole o Muralto nel cantons Tick
corrisponde proprio al luogo di nascita del AL. Nè ai fini della latitanza ha rilevanza 55
l'intervenuto arresto all'estero per reati ivi Com-
messi (con detenzione, come si assume dall'8.4.1981
all'8.11.1983, ossia per un periodo successivo alla emissione dei provvedimenti coercitivi, l'ultimo
dei quali è del 24.1.1980). Invero lo stato di lati tanza cessa, oltre che nei casi previsti dal comma
2° dell'art. 268 c.p.p., soltanto con la cattura o con la costituzione spontanea in Italia o con l'ar-
Fresto all'estero a seguito di procedura di estradi-
zione, mentre la detenzione all'estero per reati ivi commessi non fa cessare la latitanza. In tal caso,
infatti, l'imputato non è a disposizione dell'auto-
rità giudiziaria italiana, che non ha alcun concre-
to potere nei suoi confronti.
Quindi sia per il De AL e sia per il
AL correttamente è stato ritenuto il permanere dello stato di latitanza, con conseguente legitti-
mità DE notificazioni eseguite ai sensi dell'art.
173 c.p.p., speciale forma di notificazione che non ammette equipollenti, salvo il caso di consegna del l'atto a mani proprie dell'imputato o di notifica-
zione a mani del domiciliatario, qualora vi sia sta ta rituale elezione di domicilio, rimanendo a tal
fine irrilevante l'eventuale comunicazione di un 56 [semplice recapito (Sez. V, 27.1.1987, Nalin;
Sez
Un. 6.10.1979; Protetti):
Ne consegue l'inapplicabilità della nott ficazione con le forme previste per gli imputati all'estero dall'art. 177 bis c.p.p., disposizione inoltre espressamente inapplicabile, ai sensi del comma 3° dello stesso articolo, qualora l'emissione del mandato di cattura fosse, come nella specie,
obbligatoria in base alle norme allora in vigore.
E' appena il caso di precisare che la de tenzione all'estero, per reati ivi commessi, pur non incidendo sullo stato di latitanza, tuttavia ג:
costituisce legittimo impedimento a comparire (art. 497, comma primo, c.p 03, come integrato dalla di-
chiarazione di parziale illegittimità costituziona-
le dichiarata con sent. ni 219 del 1974). Ma sotto questo aspetto il AL non ha mat impugnato l'or-
dinanza dichiarativa di contumaci in primo grado alla quale è riferibile l'assunta detenzione alla
TE (dall'8.41 1981 all'8.11.1983) sicchè sul
è preclusa ogni discussione.
- 11 AL ancora denunciašla nulli
Il motivo è infondato. L'ordinanza di rinvio a giudizio deve es-
- 57
sere motivata, come espressamente dispone per tutte le ordinanze, oltre che per le sentenze, il comma
3° dell'art. 148 c.p.p., peraltro in armonia con il comma 1° dell'art. 111 della Costituzione.
Ma la stessa natura del provvedimento, la sua finalità, che è quella di accertare l'esistenza di elementi validi per il passaggio alla fase del giudizio, e la "ratio" dell'art. 5 legge 15.12.1972 n. 773, che, nuovamente formulando il testo origi-
nario dell'art, 374 c.p.p., ha stabilito che il rin vio a giudizio deve essere disposto con ordinanza e non con sentenza, dimostrano che la motivazione può essere molto concisa, senza bisogno di partico lari approfondimenti, purchè esponga con chiarezza gli elementi ritenuti sufficienti a sostegno della impugnazione (vedi: Sez. II, 29.10.1981, Mistura;
Sez. I, 19.1.1979, Mandalà).
Questi principi ha richiamato e corretta mente applicato il giudice di appello, osservando che, nella specie, il giudice istruttore aveva espo sto i diversi elementi di prova a carico del AL,
come era desumibile finanche nell'elencazione dei punti della motivazione riportati nel motivo di ap-
pello. L'osservazione della sentenza impugnata cor- 58 |
risponde esattamente al contenuto dei motivi di appello (fasc. IV, fol, 7-8-9), nei quali sono portati numerosi passi della motivazione dell'or dinanza concernenti proprio la posizione del GA
li, con l'aggiunta di un commento con il quale ais contesta nel merito la rilevanza probatoria DE
circostanze messe in luce nell'ordinanza. In effet ti, quindi, palesemente non si tratta di mancanza di motivazione, dato che le deduzioni difensive concernono proprio l'oggetto del giudizio di co-
gnizione, ossia l'accertamento se le prove, rite-I
nute sufficienti per il rinvio a giudizio, siano anche idonee per pervenire ad una dichiarazione-
di colpevolezza.
9 - Lo stesso AL eccepisce inoltre l'incompetenza per territorio della Corte di Assi-
seidi Roma, deducendo che i capi d'imputazione,
peraltro indeterminati e non chiari, concernono,
nei suoi confronti, attività commessa all'estera,
tranne l'introduzione di esplosivo (capo 8) e la detenzione ed il porto dello stesso (capo 9), neiz pressi di UI, unico reato ipotizzabile a suo carico 241 /
infondato
Quanto all ività commessa esclusiva- mente allo estero basta richiamare quanto osservato 59
nel paragrafo sesto, nel quale tale deduzione è sta-
ta disattesa, avendo correttamente ritenuto il giu-
dice di merito che i reati associativi sono stati
commessi nel territorio dello Stato italiano.
Ne consegue che l'episodio concernente l'esplosivo consegnato a UI agli associati italia ni, ossia una attività strumentale al conseguimento degli scopi dell'associazione, è strettamente con-
nesso ai più gravi reati associativi, tra i quali al AL è stato originariamente contestato anche quello di insurrezione armata contro i poteri dello
Stato (art. 284 c.p.) commesso in Roma;
che, quindi non avendo rilevanza, ai fini della competenza l'as soluzione in giudizio per detto reato, palesemente più grave di tutti gli altri contestati, bene si è
radicata in Roma la competenza per territorio.
10. - Hanno denunciato la nullità dell'or-
dinanza di rinvio a giudizio per difetto di conte-
stazione dei fatti posti a base dell'accusa, Arri-
go LL, con riferimento al reato di cui allo art. 270 c.p., e GI RI, con riferimento alla mancata contestazione di acquisizioni probatorie successiv agli interrogatori.
Nessuno dei due motivi può essere accolto 60
Quanto al LL è sufficiente osser- vare che la contestazione, condizione necessaria per il rinvio a giudizio, concerne esclusivamente il fatto costituente l'oggetto dell'imputazione,
ossia il fatto storico del quale l'imputato è chia mato a difendersi, indipendentemente dalla qualifi cazione giuridica e dall'indicazione della norma d
legge violata. Quindi bene il giudice istruttore può rinviare a giudizio l'imputato qualificando in modo diverso il fatto contestato o riconoscendo in tale fatto la configurabilità di un reato ag-
giuntivo, perchè rientra nei suoi poteri, purchè
il fatto storico contestato (con un mandato rima sto senza effetto o nell'interrogatorio) rimanga immutato, modificare, ampliare o correggere l'origi naria imputazione.
Nella specie lo stesso LL in effet ti lamenta soltanto la mancata indicazione, nello ordine e nel mandato di cattura che lo concernono,
dell'art. 270 c.p., ma, come si è visto, tale omis sione resta giuridicamente irrilevante, qualora,
come è pacifico, il fatto storico posto a base dell'imputazione sia contenuto nella descrizione dell'ordine o del mandato oppure sia stato oggetto di contestazione nell'interrogatorio. Quanto al RI, basta considerare che 61
nel capo d'imputazione, necessariamente sintetico,
non debbono essere trasfusi tutti gli elementi pro-
batori a carico dell'imputato e che tali elementi bene possono essere portati a sua conoscenza diver-
samente attraverso sia l'interrogatorio e sia, nel caso di istruzione formale, come nella specie, il deposito degli atti imposto dall'art. 372 c.p.p.
proprio per assicurare una più efficace difesa me-
diante anche la presentazione di istanze memorie.
Proprio questo fine del deposito è alla base della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 387 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva, anche in sede di appello istruttorio, prima della decisio ne sull'appello del P.M. l'adempimento, in ogni ca-
di quanto prescritto dal primo e dal secondoSo,
comma dell'art. 372 stesso codice (sent. n. 109 del
1975).
Quindi correttamente il giudice di merito ha ritenuto che non fosse necessario interrogare nuovamente l'imputato su elementi probatori emer-
si dopo l'interrogatorio, essendo sufficiente, al fine di garantire il diritto di difesa, l'avvenuto deposito di tutti gli atti con avviso anche al
difensore del RI, come è pacifico. 62
11. Ha denunciato la nullità del de-
creto di citazione a giudizio AN NI com riferimento al porto illegale di esplosivo per eser citazioni militari in un forte abbandonato (capo
10), deducendo che il fatto, contestato come avve nuta a Caprino Veronese;
era stato poi ritenuto in appello come svoltosi sull'altipiano di Asiago.
Il motivo non può essere accolto.
Sotto l'aspetto dell'incertezza assoluta sui fatti che determinano l'imputazione (art. 412.
la relativa eccezione non risulta ripropoc.p.p.),
sta nei motivi di appello (presentati separatamente dall'avv. Pisani fol.
9-81 del fasc. I e dal- l'avv. Battain- fol.
1-28 fasc. III), mentre, d'al tro canto, nel capo 10 concernente l'imputazione in esame è espressamente indicato "un forte abbando nato sull'altipiano di Asiago", come luogo in pros simità del quale venne svolta l'esercitazione mi- litare, e sono inoltre indicati, come luoghi ine-
renti alla consumazione del reato, ossia il porto illegale dell'esplosivo, sia la zona di Asiago
sia Caprino Veronese.
La mancata specifica riproposizione della eccezione rigettata dal primo giudice in sede esame DE questioni preliminari, costituisce pre clusione alla nuova deducibilità, in sede di cassa- 63
zione, della stessa eccezione, che concerne, peral-
tro, una nullità relativa.
In effetti si tratta al massimo di una con testazione alternativa, dal che consegue non solo la palese insussistenza della dedotta incertezza assoluta sui fatti oggetto dell'imputazione, dato che non ne è derivato alcun ostacolo all'esercizio n dei diritti della difesa, ma anche l'i'esistenza della violazione del principio della corrisponden-
za tra fatto contestato e fatto ritenuto in senten-
za (art. 477 c.p.p.), sostanzialmente dedotta dal
ricorrente, il quale lamenta appunto che il giudice di appello ha fatto riferimento, come luogo del com
messo reato, alla zona di Asiago, senza fare alcun accenno a Caprino Veronese.
- IO MB ha denunciato, con 12.
motivi aggiunti, la nullità del decreto di citazione in appello, deducendo la mancanza del decreto di
irreperibilità.
Il motivo è infondato. E' pacifico in giurisprudenza (tra le al-
tre: Sez. I, 16.5.1985, Vitale), che, in tema di
notificazione, l'assimilazione tra l'irreperibile ed il AN vale soltanto per le formalità del 64
la notificazione ai sensi del primo capoverso del-
l'art. 170 c.p. (deposito in cancelleria o segrete-
ria dello ufficio giudiziario nel quale si proce-
de ad avviso senza ritardo al difensore), secondo l'espresso richiamo contenuto nell'art. 173 c.p.p.,
mentre non è richiesta nè la rinnovazione DE
ricerche ad ogni passaggio del processo nelle diver se fasi nè l'emissione di un decreto di latitanza.
Quindi per lo MB, latitante, come
è del tutto pacifico, non doveva essere emesso al- cun decreto equivalente a quello di irreperibilità
richiesto unicamente per le notificazioni all'im-
putato irreperibile.
13. US AT denuncia violazione di legge sull'acquisizione ed utilizzazione di at-
ti di procedimenti connessi, concernenti la sua pert sonale posizione, deducendo che per tali atti l'art
144 bis c.p.p. non ha rimosso il divieto di divul-
gazione (art. 164, n. 1, c.p.p.) prima della lettu ra degli stessi in dibattimento.
Il motivo è infondato.
Con la legge 8.8.1977, n. 534, il legi-
seguendo una linea di tendenza legislati- slatore va già manifestatasi in determinate materie (come:
art. 35 legge n. 110 del 1975, per i reati sulle armi,le munizioni e gli esplosivi;
art. 4 D.L. 4.3 65
1976, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 30.4.1976 n. 159, per le violazioni valutarie)
ha apportato modificazioni al regime della con-
nessione, riducendone gli effetti, mediante l'in-
troduzione dell'art. 48 bis c.p.p. (art. 2 citata legge n. 534 del 1977), la sostituzione del testo.
dell'art. 414 c.p.p. (separazione di giudizi: art. 10 citata legge n. 534 del 1977), l'immediata ap-
plicazione dell'art. 48 bis c.p.p., anche ai proce-
dimenti in corso d'istruzione (art. 13 legge citata).
Tale nuovo regime della connessione rese necessarie nuove norme per consentire, senza ri-
flessi negativi ai fini della acquisizione ed uti-
lizzazione DE prove, la trattazione separata di procedimenti aventi per oggetto reati connessi e,
perciò, furono previsti sia l'acquisizione di atti di procedimenti connessi anche se non ancora defi- niti con sentenza irrevocabile (art. 144 bis c.p.p..
introdotto con l'art. 3 della citata legge n. 534
del 1977) e sia l'interrogatorio libero di imputati di reati connessi per i quali si procede separata-
mente (artt. 348 bis e 450 bis c.p.p., introdotti rispettivamente con gli artt. 9 ed 11 citata legge n. 534 del 1977). 66
E' palese che il legislatore, preoccupa-
to dell'incidenza di divieti troppo perentori cher avrebbero impedito, nel nuovo regime della connes-
sione, di acquisire atti e prove, prima acquisibili nell'ambito del processo cumulativo, ha voluto ri-
muovere tali divieti.
Proprio in attuazione di questa "ratio"
la disposizione contenuta nell'art. 144 bis c.p.p.
è stata collocata tra le norme generali concernenti gli atti processuali (capo I del titolo IV del li-
bro I) ed è stata ampiamente formulata, senza pre-
visione di limiti, tanto da renderla applicabile in ogni fase e grado del procedimento.
Quindi è stato rimosso non solo il limi-
te previsto dall'art. 466, comma 20 c.p.p. (per il quale la lettura di atti è permessa soltanto se relativi a procedimento penale definito con senten za irrevocabile), ma anche quelli riferibili al divieto di pubblicazione o divulgazione previsto dall'art. 164, comma 1°, n. 1, c.p.p. citato dal ricorrente, divieto che non avrebbe più alcun si- gnificato per procedimenti separati aventi adad ogg getto reati connessi. Peraltro il divieto di cui.
all'art. 164, comma 1°, c. al quale fa unica-
mente riferimento il ricorrente, concerne esclusi vamente la pubblicazione, con mezzo della stampa 67
о con altri mezzi di divulgazione, di atti coperti dal segreto istruttorio, finchè non ne sia data lett tura in dibattimento;
quindi il divieto non concer ne la lettura in dibattimento e deve ritenersi, in base alla "ratio" dell'art. 144 bis c.p.p., legit-
tima anche la lettura in dibattimento avente ad og-
getto reati connessi per i quali si procede separa-
tamente.
Più delicato è il diverso problema sul momento in cui possono essere utilizzati singoli atti di un procedimento connesso senza vulnerare il diritto della difesa di avere conoscenza di tutto
il complesso DE risultanze probatorie del proced mento dal quale sono stati acquisiti e, quindi, di poterne efficacemente contraddire la validità e la rilevanza
Ma nella specie la questione che è sta--
ta risolta in giurisprudenza con il divieto di uti-
lizzazione prima che tutti gli atti siano deposita-
ti ai sensi dell'art. 372 c.p.p., nell'istruzione formale, od ai sensi dell'ult. comma dell'art.397
c.p.p nella istruzione sommaria (Sez. III, 17.6.
1986, Chiabotti) non si pone, perchè lo stesso ricorrente ammette che nei suoi confronti gli atti 68 che lo concernono sono stati acquisiti da due pro-
cedimenti a suo carico che, al momento della acqui-
sizione, si trovavano già nella fase predibattimen-
tale, sicchè, non sussistendo più il segreto istrut torio ai sensi dell'art. 307 c.p.p., tutti gli at-
ti dei due procedimenti erano a lui noti.
14. TE ST denuncia omessa mo-
tivazione sulla richiesta rinnovazione del dibatti-
mento per sentire testimoni a discarico.
Il motivo non può essere accolto perchè
la richiesta contenuta nel secondo motivo di appello
(fol. 67 fasc. VII) era non specifica, consistendo nella generica deduzione di non adeguata motivazio-
ne sulla denegata ammissione di prove testimoniali,
senza l'indicazione almeno dell'oggetto di dette prove e del nome dei testimoni.
Quindi, trattandosi di deduzione insu-
scettibile di accoglimento, il giudice di appella non aveva alcun obbligo di prenderla espressamente in considerazione.
15. - NR TA, - nei confronti
[del quale è stata modificata, in appello, la quali fica giuridica dei fatti in favoreggiamento persona (3) V. AL (3) le - desunctá violazione dt legge e vizi di moti.
vazione: a) sulla denegata rinnovazione parziale del dibattimento per sentire testimoni a discarico;
b)
- 69
sulla ritenuta configurazione del reato di favoreg-
giamento per l'affidamento di un appartamento a
SS AV, che a sua insaputa vi aveva ospitato il latitante TI a lui sconosciuto.
Il ricorso non può essere accolto.
Come è stato già precisato nel paragrafo
2°, nel giudizio di pura legittimità, nel quale è
inibito un esame diretto del merito, la Corte di
Cassazione può applicare, nel caso di estinzione del
reato, una formula pienamente liberatoria soltanto se sia possibile, in base agli elementi di giudizio già contenuti nella sentenza impugnata, una pronun
cia di annullamento senza rinvio, non essendo con-
sentito l'annullamento con rinvio dall'obbligo del la immediata definizione del processo in presenza di una causa estintiva del reato. Invero nel sistema del vigente codice di procedura penale l'esigenza della immediata definizione del processo, a causa
della estinzione del reato che ne forma oggetto, è
anteposta all'interesse dell'imputato alla protra-
zione del processo stesso al fine di accertare, con
nuove indagini, se sussista una diversa, più favore vole, causa di non punibilità non risultante già
evidente. 70
-
Ora, nella specie, dalla sentenza impu-
gnata non è desumibile la piena innocenza del ri-
corrente, sia perchè egli stesso l'affida all'àm-
missione di una nuova prova per testimoni e sia perchè il giudice di appello ha spiegato le ragioni.
per le quali ha ritenuto che il AV avesse infor mato il suo amico TA DE condizioni di la titante del TI, ospitato nell'appartamento.
Quindi non esistono le condizioni per l'applicazione ai sensi del comma 2° dell'art. 152
c.p.p., direttamente in questa sede di una formula di assoluzione pienamente liberatoria, con la con seguenza che, nell'eventualità che le censure fos-
sero fondate, dovrebbe essere pronunciato annulla-
mento con rinvio, che però, non è consentito, como
si è visto, per l'intervenuta estinzione del rea-
to, peraltro già dichiarata dal giudice di appello
- Quanto agli altri reati specifici 16.
hanno proposto ricorso per Cassazione AN IV-
ani, AN MaLI, EG FE ed AN
EG.
Ha proposto ricorso per cassazione anche
11 P.G. nei confronti della MaLI, del FE
del EG per i capi concernenti il sequestro di
RL AR, l'omicidio preterintenzionale dello - 71 + stesso e l'occultamento di cadavere, deducendo per la MaLI ed il FE vizi di motivazione sul-
l'esclusa responsabilità e per il EG vizi di mo-
tivazione sulla adottata formula pienamente libera-
toria invece di quella per insufficienza di prove.
Anche le parti civili Presidenza del Con-
sigli dei Ministri, Ministero degli Interni e Mini-
stero del Tesoro hanno proposto ricorso per Cassa-
zione con riferimento ai capi concernenti il seque stro di RL AR ed i reati connessi, deducen-
I do vizi di motivazione sull'esclusa responsabilità
della MaLI, del FE, del EG ed anche di NC PA.
Come si vedrà nei paragrafi seguenti tut-
ti i ricorsi sopra indicati sono infondati.
Per quanto concerne i reati specifici,
estinti per prescrizione ed investiti da censure
dei quattro imputati sopra elencati, si rinvia al paragrafo 2, anche per l'inesistenza di condizioni per l'applicazione, ai sensi del comma 2° dell'art.
152 c.p.p., di una causa di non punibilità più fa-
vorevole.
Per quanto concerne i criteri generali sul la valutazione DE acquisizioni probatorie, è
opportuno subito premettere, anche per evitare in 72 seguito ripetizioni, che il giudice di appello ha richiamato esatti principi giuridici.
La sola partecipazione, a qualsiasi livel lo, ad un sodalizio criminoso non implica, necessa-
riamente, il concorso nei reati, pur rientranti nel generico programma del sodalizio, commessi da altri partecipanti, che ne rispondono personalmente uni-
tamente al reato associativo. Questo principio cor-
[risponde ai principi fondamentali del vigente ordi-
namento giuridico penale, che hanno trovato anche solenne affermazione nel comma 1° dell'art. 27 Cost
secondo il quale la responsabilità penale è perso–
nale; nonchè all'autonomia dei reati associativi in genere e della banda armata in particolare, del-
la quale si risponde per il solo fatto di averne fatto parte, secondo l'espressa disposizione dello art. 306 c.p., con la conseguenza che come, da un lato, la partecipazione alla banda armata non è
esclusa dal fatto che il partecipante non abbia com messo alcuno dei reati genericamente programmati così, d'altro lato, la sola partecipazione al soda lizio non implica, sempre e necessariamente il:
fconcorso: nei reati rientrantis in dette programu inche in tebi casinki: concorso di persone nel reato,
[previsto dall'art. 110 c.p., non si sottrae alle regole probatorie proprie del processo penale e può 73
essere ritenuto soltanto se risulti provato, anche attraverso prove indirette o critiche, comunemente dette indiziarie, purchè gli elementi indiretti,
giudizialmente accertati, confluiscano, nel loro complesso attraverso un vaglio accurato ed una lo-
gica coordinazione, in un giudizio di certezza del fatto ignoto cui l'indagine è diretta.
Nell'ambito della struttura unitaria del concorso di persone nel reato, gli atti dei singoli sono loro propri ed anche degli altri compartecipi,
in qualsiasi fase (ideazione, organizzazione od esecuzione) della condotta criminosa l'atto del singolo intervenga e pur se non indispensabile per la realizzazione dello evento, purchè: sotto l'a-
spetto oggettivo tra gli atti dei singoli sussista una connessione causale;
sotto l'aspetto soggetti-
vo ciascuno sia consapevole del collegamento fina-
listico dei vari atti, anche se sotto il profilo della determinazione o del rafforzamento o della agevolazione di uno specifico proposito criminoso di altri, sempre che il singolo abbia voluto quel de-
terminato evento ed abbia ad esso apportato consa-
pevolmente un contributo causale.
Quanto poi alle dichiarazioni dei collabo 74
ratori degli inquirenti, nella specie costituenti in molti casi chiamate in correità, il giudice di merito è tenuto
- non per una astratta e formale.
minore capacità di tali soggetti, inconcepibile in un sistema in cui vige, in tema di prove, il prin cipio del libero convincimento del giudice, ma per ragioni sostanziali normalmente correlate, per diver дешим ва si motivi, alla ger ità ed al disinteresse di siffatte fonti di prova
- è tenuto, si ripete, ad un vaglio accurato dell'attendibilità di dette di-
chiarazioni con riferimento sia ai riscontri intrin sechi (spontaneità e disinteresse del dichiarante;
genuinità, coerenza e costanza DE dichiarazioni;
contenuto generico o circostanziato DE dichia-
razioni stesse), e sia ai riscontri estrinseci, co-
stituiti da elementi oggettivi anche marginali e da soli non idonei a sorreggere l'accusa, ma pur sempre riferibili specificamente ad essa, da accer tare in misura più o meno consistente in proporzio ne allo spessore dei riscontri intrinseci.
A tal fine non basta a rendere attendibi-
li tali dichiarazioni l'esistenza della legislazio ne così detta premiale, perchè deve escludersi che il legislatore abbia inteso, attraverso di essa,
tribuire senz'altro credibilità ai collaboratori, essendo, invece, del tutto palese che non esiste
- 75
alcun riflesso, nemmeno indiretto, sulle regole concernenti la valutazione DE prove, anzi l'ac-
certamento della veridicità DE dichiarazioni co-
stituisce il presupposto per l'applicazione della legislazione premiale.
Nè può sostenersi, come hanno dedotto il P.G. e le parti civili, che le dichiarazioni del
FI, iniziate il 3.12.1979, poco prima dell'e-
manazione del D.L. 15.12.1979, n. 625, nel quale con gli art. 4 e 5 vennero previste disposizioni in favore dei collaboratori, sarebbero per ciò solo disinteressate.
Invero, a parte che di emanazione di leg gi premiali si discuteva concretamente e pubblica-
mente da tempo, l'interesse a collaborare con gli inquirenti non consiste, palesemente, soltanto nel-
le eventuali disposizioni legislative di favore,
potendo configurarsi anche sotto altri aspetti, che vanno dalle agevolazioni concrete nel trattamento penitenziario alla aspettativa, anch'essa concreta,
di ottenere la concessione di circostanze attenuan-
ti generiche e la determinazione della pena in mi-
sura ridotta.
E per il FI, già condannato a 25 an- 76
ni di reclusione con sentenza del 2.2.1979 per il sequestro e l'omicidio dell'ing. RL AR, il giudice di merito ha accertato un diretto preciso interesse a chiamare in correità i politici per "
quei reati, nonchè in genere a dimostrare, anche prima del D.L. n. 625 del 1979, fattiva collabora-
zione con gli inquirenti.
Per il TI, poi, che iniziò la col-
laborazione dal 4.1.1980 nemmeno sussiste una at-i tività anteriore al citato D.L. mentre le sue generiche affermazioni, nel giudizio di primo grade per il sequestro e l'omicidio AR, correttamen te sono state ritenute irrilevanti, non contenendo alcuna accusa specifica contro determinate persone
.E' opportuno, infine, precisare che dal vaglio DE dichiarazioni in esame può bene deri vare l'inattendibilità DE stesse, totale o par ziale, nei confronti di un imputato o di un deter-
minato episodio criminoso ed, invece, l'attendibi-
lità nei confronti di altro imputato o di altro.
episodio criminoso, anche quando si tratti di chial mate in correità, contenenti, cioè, pure la con-―
ressione della propria responsabilità da parte dichiarante.
Invero nel processo penale, dominato, per quanto concerne l'apprezzamento DE prove, dal
- 77
-
già richiamato principio del libero convincimento del giudice, non trova applicazione il criterio civilistico dell'inscindibilità della confessione;
tuttavia il giudice del merito deve spiegare, con congrua motivazione, le ragioni che l'hanno indotto ad una diversa valutazione di alcune parti della dichiarazione accusatoria.
Ciò posto, si tratta poi di esaminare se tali principi siano stati correttamente applicati in concreto dal giudice di merito.
17-
- In ordine logico debbono essere esa
minati per primi il ricorso del P.G. e quello DE
parti civili concernenti il sequestro di persona a scopo di estorsione dell'ing. RL AR, l'omi-
cidio preterintenzionale dello stesso AR e l'occultamento del cadavere, reati per i quali il giudice di appello ha assolto per non avere commes
so il fatto tutti gli imputati cui erano stati a-
scritti nel presente procedimento.
Per tali reati in altro procedimento, or
mai definito con sentenza irrevocabile
- 29.5.1981
della Corte di Assise di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 2.2.1979 della Cor-
te di Assise della stessa città -, sono stati con- 78 - dannati RL FI, RL TI ed ST
De VU.
Per una esatta comprensione DE questions ni proposte, è necessario premettere, sinteticamen te, la ricostruzione dei fatti come ritenuta dal giudice di appello.
L'ing. RL AR, militante dell'Au-
tonomia ER Organizzata, la sera di lunedì 14.
4.1975 partecipò, con AC RIo, RE Ca-
gnoni, SI MaLI, NC IN ed altri ad una riunione politica in casa di AU OM,
pure presente, casa sita in Milano nella vicinanza del largo 5° Alpini, ove il AR lasciò in sosta la sua autovettura.
La riunione ebbe fine poco dopo la mezza-
notte e nel corso di quella stessa notte RL SA
RO venne sequestrato: nello stesso largo 5° Al-
pini, alla presenza di alcuni consapevoli amici del
AR, secondo l'accusa di RL TI;
sotto la casa dello stesso AR, in Corso Venezia n.
30, ove venne ritrovata l'autovettura del sequestra to, secondo la ricostruzione del giudice di appello
Gli autori matoriali del sequestro, per frendere inoffensiva la vittima, usarono come narco -
tico il tolkolo, sostanza chimica in libero commer- 1
cio perchè usata in diverse lavorazioni industriali
- 79
il cui rilevante assorbimento provoca coma profondo con conseguente probabile morte. Tanto venne accer
tato in sede di perizia dopo il ritrovamento del ca davere, avvenuto, su indicazione del TI, il
24.11.1978.
Ma della morte del sequestrato fu taciuto ai familiari del AR, ai quali, anzi, furono date indicazioni su una fotografia esistente nella camera da letto del sequestrato e sulle caratteri-
stiche di una cagnetta, notizie fornite da RL
FI, amico del AR del quale aveva frequen tato la casa ed anche la villa di Bogliano, ove si trovava la cagnetta.
Ritenendo, attraverso tali indicazioni,
di avere accertata l'esistenza in vita del congiun to, i familiari si indussero a versare un riscatto di 470 milioni, che, dopo un primo tentativo falli-
to, del 4.5.1975, vennero effettivamente consegnati il 9.5.1975 al Km 118+400 dell'autostrada Milano-
.
Genova. La richiesta originaria di riscatto era
stata di cinque miliardi.
RL FI, che era anche stato, in compagnia della MaLI e del FE, il 4.5. 80- Svizzera, Love si trovava con MA IN Cazza-
niga e RA RA.
Il FI aveva introdotto in Svizzera
67 milioni di lire, provenienti dal riscatto Saroni
in gran parte cambiandole in valuta svizzera e fran cese, conservando le ricevute DE operazioni ef-
fettuate.
AN MaLI, che il 12.12.1973 aveva acquistato una autovettura Alfa Sud da RL Saro-
nio, dopo il sequestro, e precisamente il lunedì
21.4.1975, si recò al P.R.A. di Milano e chiese in-
formazioni, firmando la richiesta con il cognome Col
lombo, sulla autovettura targata Milano U÷99404,
che risultò corrispondente ad una Citroen Dyane. A
tale autovettura il 4 aprile 1975 erano state sot-
tratte entrambe le targhe.
La MaLI sostenne che in largo 5° Alpi-
ove era rimasta in sosta l'autovettura del ni -
AR ed ove si era recata con lo stesso AR,
che poi l'aveva accompagnata a casa (insieme con la suo ospite, una giovane donna bionda o castano ra, poi indicata per UN Tallia-ALappo, mogli di GI CR) -*aveva avuto sospetti su una autovettura-Alfa Romeo e perciò aveva annos to il numero di targa, sul quale appunto aveva inda) gato dopo l'avvenuto sequestro. 81
Del sospetto e dell'indagine la MaLI
assunse di avere informato, con una lettera datata
22.5.1975, prodotta in fotocopia e sottoscritta con il cognome MB (lo stesso usato per la richiesta al P.R.A.), i familiari del AR, il cui ammini-
stratore escluse, però, che fosse stata ricevuta.
Tali circostanze concernenti le targhe non proprie usate dagli autori materiali del seque-
stro furono prospettate dalla difesa dopo che nei confronti della MaLI, del FE, del EG
e del PA era stata fatta la chiamata in correi tà da parte di RL TI e di RL FI,
quest'ultimo, però, senza alcuna accusa a carico del
PA.
Il TI ed il FI, dopo essere stati condannati l'uno a 27 anni e l'altro a 25
anni di reclusione con sentenza 2.2.1979, chiamarono in correità i politici negli interrogatori del di-
(TI), cembre 1979 (FI) e del gennaio 1980
ossia nelle more del giudizio di appello.
I due accusatori, peraltro in contrasto su alcune circostanze (come sull'origine della de-
cisione del sequestro, sulla conoscenza del AR
da parte del TI prima che fosse deciso il 82 sequestro, sulla somma versata al FI dal SI-
rati e sulle modalità del versamento), nella sostan za sostennero che il sequestro era stato compiuto.
con l'accordo e nell'interesse dell'organizzazione eversiva, anche se le dichiarazioni del FI sui ruoli dei complici sono state ritenute, dal giudice di merito, inattendibili oltre che ambigue, avendo egli assunto di avere appreso della decisione del sequestro dal TI e di non averne apertamente parlato con la MaLI, il FE e gli altri.
Il TI, secondo la sua versione, stan co di fare "cosette" aveva proposto di eseguire se-
questri di persona;
dopo il fallimento del tentato sequestro DU, nei colloqui con il FE, la
MaLI e la GA (che parlavano anche a nome
del EG) si prospettò di simulare il sequestro di
RL AR al fine di ottenere un riscatto dal familiari, ma il AR, interpellato dal suo amt-
co FI, non accettò la proposta ed allora egli disse che il sequestro doveva essere eseguito sub serio;
le due donne manifestarono perplessità
poi vennero superate;
il sequestro venne esegui in largo 5° Alpini, de complici delinquenti comuni
þake finsero di essere carabinieri, mostrando falsi tesserini, alla presenza dei complici "politici" che erano in compagnia del AR;
della rinuione 83
in casa OM egli era stato avvertito, perchè
potesse predisporre il sequestro, dal FI.
Successivamente da AU OM e da
IA DI si apprese che la MaLI, in tono scherzoso, aveva accennato ad un finto sequestro de questro del AR al fine di finanziare la organiz zazione. Da ciò, dopo il sequestro, sospetti del
OM, esternati alla MaLI e da questa deci-
samente respinti.
In seguito al sequestro AR all'inter no della organizzazione venne nominata, anche per decisione di AN EG, una commissione, della quale fecero parte il FI, la MaLI e la Pi-
lenga, allo scopo sia di accertare i fatti e sia di studiare come dare un aiuto al compagno seque-
strado.
TI ebbe sentore di sospetti nei suo
confronti e si recò a AD, dove, presso AN
TE, incontrò il FE e fece una scenata la-
mentando le voci calunniose a suo carico sul seque stro AR.
Secondo l'accusa la commissione d'inchie sta sarebbe stata del tutto fittizia al fine di calmare i militanti sconvolti dal sequestro di un 8
4 - compagno.
Il giudice di appello ha ritenuto, invece, che la commissione, anche se inquinata dalla parte cipazione del Floroni, allora non sospettato, non fosse rimasta inerte, come era desumibile dai con-
tatti con VI AT (fidanzata del AR dal quale aspettava un figlio) e con il sacerdote Bel-
tramini, nonchè dalla stessa reazione del TI.
In sede di appello venne acquisita l'or-
dinanza del G.I. di AD di rinvio a giudizio del
TI per autocalunnia e per calunnia con rife-
rimento all'uccisione, in AD il 17.6.1974, di due funzionari del M.S. L.-D.N. (PE MAzona e
"
Graziano Giralu (1), avendo accusato se stesso ed
altri, tra i quali il EG, il FE ed il
NI, di detto duplice omicidio, risultato, in vece, commesso da altre persone (RO BE,
GI EM, NO FI e NN Ronconi
che avevano confessato il delitto ed erano state rinviate a giudizio per risponderne. 18. Il giudice di appello ha ritenuto,ritenuto,
per quanto concerne il sequestro AR, del tutto inattendibili le accuse del TI e del FI
ed ha assolto tutti gli imputati, accusati nel pre-
sente procedimento di concorso nei reati in esame, per non avere commesso il fatto, mettendo, tra l'al· 85 -
tro, in luce: i contrasti tra le due fonti di accu-
sa; le contraddizioni e le inverosimiglianze allo interno DE versioni accusatorie;
l'interesse di-
retto di entrambi gli accusatori a dare all'impresa criminosa, attuata nel proprio esclusivo vantaggio,
una matrice politica, peraltro ottenendo, con tale
comportamento, successivo alla sentenza di primo grado, una notevole riduzione della pena in appello la personalità del TI;
le illazioni e le con getture poste a base degli elementi ritenuti di riscontro dal primo giudice.
La decisione impugnata resiste alle cen-
sure di vizi di motivazione dedotti dal P.G. e dalle parti civili, peraltro tra di loro in disac-
cordo in alcuni punti essenziali: le parti civili sostengono la responsabilità penale di tutti gli originari accusati e, quindi, anche del EG e del PA;
il P.G. invece, ha rinunciato al ricor so nei confronti del PA e per il EG lamenta soltanto l'adozione della formula pienamente libe-
ratoria invece di quella dubitativa.
Ma proprio la posizione del PA, accu sato soltanto dal TI, è esemplare ai fini del l'attendibilità DE dichiarazioni dei chiamanti - 86 - in correità.
Invero ha spiegato ampiamente il giudice di appello che, essendo certa non solo la non volon tarietà della morte del AR ma anche, secondo la stessa accusa, l'intenzione di tutti di garantir ne l'incolumità, si presenta come del tutto inconce pibile che il PA, medico e sicuramente a cono
scenza degli effetti del toluolo e della pericolosi tà del suo impiego come narcotico, consegnasse pro-
prio tale sostanza per impiegarla nei confronti del
AR, pur avendo, per la sua professione, ampia possibilità di fornire un narcotico innocuo;
che,
inoltre, proprio la facilità di acquistare nel libe ro commercio il preparato, usato in diverse lavo-
razioni industriali, implica l'autonoma determina-
zione degli autori materiali del sequestro, con delesclusione dell'ausilio del medico PA.
Ebbene sul punto le parti civili nulla hanno dedotto specificamente, mentre il P.G., rico noscendo in sostanza la validità della motivazione,
ha preferito rinunciare al ricorso nei confronti del PA.
Eppure sul piano logico l'esposta strin-
Egente argomentazione acquista, nel complesso della motivazione della sentenza impugnata, una rilevante incidenza non solo sulla particolare posizione del
- 87 -
PA ma anche sulla attendibilità del coinvol-
gimento nell'episodio dei "politici" diversi dal
Floroni, ritenuto correo nel sequestro per suo escl
sivo personale vantaggio.
Inoltre sia il B.G. e sia le parti civili fanno impropriamente riferimento al vizio di travi-
samento del fatto, che ricorre soltanto quando sus siste una diversità assoluta, percettibile al primo esame, tra la ricostruzione del fatto nei suoi ter-
mini fondamentali rilevanti e gli elementi di pro va acquisiti, ossia quando il giudice di merito ab bia ritenuto insussistenti fatti che emergono in maniera evidente dagli atti processuali oppure sus-
sistente una situazione assolutamente esclusa dagli atti stessi, sempre che si tratti di elementi deci-
sivi ai fini del giudizio.
Quindi tale vizio non sussiste qualora il giudice di merito, interpretando, nell'esercizio del suo potere discrezionale, le risultanze proces suali, accetti, come rispondenti a verità, l'una piuttosto che l'altra DE descrizioni del fatto che gli siano state prospettate, senza incorrere,
nello spiegare le ragioni della scelta, in vizi logici del ragionamento. FInanche se fossero possi- 88 bili più interpretazioni dei fatti accertati, spet ta sempre ed esclusivamente al giudice di merito s scegliere quella che ritenga corrispondente a veri-
tà, con il solo limite derivante dall'obbligo di spiegare, con motivazione adeguata e logica, le ra-
gioni della scelta.
Orbene, nella specie, i ricorrenti in of fetti investono la ricostruzione dei fatti (accert tamenti) ed il giudizio sui fatti (apprezzamenti)
del giudice di appello, sorretti da adeguata e lo-
gica motivazione, sotto il solo aspetto che non corrispondono alle tesi da loro sostenute, peral-
tro attraverso la sola ottica accusatoria e senza
tenere conto del complesso della motivazione della sentenza impugnata o dei più rilevanti elementi mes
si in luce nella stessa sentenza per svalutare to-
talmente l'accusa.
Si è già visto nel precedente paragrafo
16 1 infondatezza DE deduzioni dei ricorrenti sull'attendibilità intrinseca del TI e del
FI, direttamente e personalmente interessati a coinvolgere i "politici" nel sequestro AR.
Qui basta aggiungere che nulla ricorrenti sulla personalità del TI e cheile parti civile, per spiegare le contraddizioni esi- 1stenti tra le dichiarazioni del TI e del Fio- I 89
roni, sostengono che ciascuno è parzialmente menda-
ce per fini propri, senza accorgersi che, sul pia no logico, tanto conferma le conclusioni alle qua-
li è pervenuto il giudice di appello, in quanto,
anche secondo le parti civili, entrambi gli accusa-
tori, pur di raggiungere determinati fini e di tute lare i propri interessi particolari, ricorrono di-
sinvoltamente alle menzogne.
Quanto ai riscontri estrinseci, corretta-
mente, con argomentazioni logiche dedotte dalle circostanze oggettivamente accertate (come, ad esem
pio, il ritrovamento, dopo il sequestro, dell'auto-
vettura del AR in sosta sotto la sua abitazio ne, in Corso Venezia n. 30), il giudice di appello ha escluso che il sequestro sia avvenuto in largo
5° Alpini, quando erano presenti la MaLI ed il
PA. Sul punto le argomentazioni del P.G. e
DE parti civili sono addirittura inammissibili,
perchè dirette palesemente ad ottenere una rivalu
tazione DE risultanze processuali, non consenti ta in sede di legittimità.am
Una volta escluso che il sequestro sia avvenuto in largo 5° Alpini, restano sul piano lo-
gico superati tutti gli argomenti dedotti dal com- 90 portamento della MaLI sul rilevamento del nu-
mero di targa di una autovettura sospetta, sul ri-
tardo e sulle modalità DE relative indagini, sul come ne fu informata la famiglia AR,
Argomenti tutti esaminati attentamente.
dal giudice di appello, che correttamente, anche valutandoli nella loro effettiva sostanza con ri-
ferimento alle circostanze da cui sono stati de-
sunti, li ha qualificati illazioni, come tali ini-
donee a sorreggere l'accusa.
Parimenti il giudice di appello ha atten tamente valutato gli altri elementi dai quali nei motivi di ricorso sono desunti ulteriori argomenti di accusa ed in proposito ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali non può essere ad essi at tribuita alcuna valenza accusatoria.
In proposito basta citare: la commissio-
ne di inchiesta, della quale, come sièè visto fin dalla esposizione della ricostruzione del fatto,
il giudice di appello ha escluso la natura fi
( solo elemento da cui l'accusa deduce il coinvol-
gimento di AN EG nel sequestro AR) cont riferimento a puntuali circostanze, compreso il ri sentimento, con violente proteste, del TI
comportamento che assume sul piano logico rilevan' za in quanto non avrebbe avuto alcun senso se la
- 91
commissione fosse stata effettivamente una mera ap-
parenza; il viaggio a Genova il 4.5.1975, in conco-
mitanza con il primo fallito tentativo di versamen-
to del riscatto, del FI in compagnia della Ma-
LI e del FE, circostanza adeguatamente valutata dal giudice di appello, che da un lato ha
messo in luce il diverso scopo dell'incontro a Ge-
nova con GI RI (sicuramente estraneo al sequestro anche secondo l'accusa) e, d'altro lato,
ha considerato che lo stesso accusatore FI ha escluso di avere accennato, finanche in qualla oc-
casione, con la MaLI ed il FE del seque-
stro AR come attuato nell'interesse e per con-
to dell'organizzazione politica. Eppure tale silenzio resta senza alcuna valida razionale spiegazione, in quanto secondo i ricorrenti i tre si sarebbero re-
cati a Genova per ottenere dal TI una parte del riscatto AR, quindi con uno scopo diretta-
mente correlato al sequestro;
per giunta tale cor-
relazione viene desunta dalla concomitanza tempora le con il primo fallito tentativo del pagamento del riscatto, che, peraltro, doveva avere luogo, come
è del tutto pacifico (fol. 267 sent. impugnata), in una cava abbandonata nei pressi di Cernusco sul Na- 92 viglio, ossia in una località del tutto diversa da quella (km. 118+400 dell'autostrada Milano-Genova)
ove il successivo 9 maggio il riscatto fu effettivaḍ
mente pagato.
Quindi correttamente il giudice di appel-
lo ha ritenuto che quella correlazione fosse una mera congettura.
Pertanto i ricorsi debbono essere tutti rigettati. 19. Un altro episodio criminoso, che è
stato oggetto di un precedente giudizio nei confron ti degli autori materiali (definito in primo grado con sent.
3.11.1976 della Corte di Assise di Bologna
ed in secondo grado con sent. 15.12.1977 della Cor-
te di Assise di Appello della stessa città, ormai irrevocabile) concerne la tentata rapina allo Zuc-
cherificio di TO ed i reati ad essa connessi:
Comicidio del birg. IN, tentato omicidio del carabiniere Stearretta, resistenza a pubblici uffi-
ciali, furto di tre veicoli. Tali reati nel presente procedimento sono ascritti al solo AN EG.
I fatti possono riassumersi, secondo la ricostruzione del giudice di merito, come segue,
Un gruppo di giovani, la mattina del 5 di cembre 1974, si portò con tre autovetture ed un au- tofurgone nella zona di TO per rapinare l'im 93
piegato che avrebbe dovuto trasportare allo Zucche
rificio di TO, appartenente alla Società Ita
liana Industrie Zucchero, la somma necessaria per le paghe degli operai, almeno 30.000.000. RA
OS di Bologna era andato a prelevare a Mila
no NO AL;
entrambi avevano portato da Milano.
le armi;
i veicoli, tranne una autovettura Volkswagen
targata BO 182180, intestata a IO CA e nella disponibilità del foglio FA, erano state ru-
bate in precedenza.
Il brigadiere dei Carabinieri EA Lom-
bardini, informato telefonicamente della presenza in località Mascarino dei quattro veicoli con a bordo giovani, tra i quali una donna, con atteggia mento sospetto, si recò, con il carabiniere Genna
ro Socarretta sul posto e trovò la suddetta auto-
vettura Volkswagen, in sosta senza alcuno a bordo e con nell'interno alcune targhe automobilistiche,
veicolo che trasportò in caserma;
poco dopo un'altra telefonata avvertì i carabinieri che tre veicoli s trovavano nei pressi del cimitero di TO;
il brig. IN ed il carab. CI si porta-
rono sul posto e fermarono l'autovettura di servizio a circa venti metri di distanza da un autofurgone 94 Fiat 238 con a bordo tre persone;
il brig. Lombar-
dini si avvicinò a piedi per identificarle, ma ven-
ne ucciso da una raffica di mitra;
lo CI ri spose al fuoco con il proprio mitra e costrinse in tre ad arrendersi, mana, poi, si fece sorprendere dai tre che gli balzarono addosso, lo percossero e lo disarmarono.
Le successive indagini e le stesse confes sioni degli imputati, consentirono di identificare gli autori materiali dell'impresa delittuosa: i tre giovani presenti all'uccisione del brig. IN
erano ES AL, che aveva sparato con il mi-
tra, NO AL, armato di una pistola che, a suo dire, si era inceppata, e FA BO, che era alla guida dell'autofurgone; gli altri partecipanti erano i già nominati RA OSce FA Ca-
vina ed inoltre UD LI, UD Vicinel-
li e AR EL.
Quest'ultima rimase latitante;
il AL,
che poi morirà suicida il 9 dicembre, ed il Vicinels
li vennero arrestati lo stesso 5 dicembre da una pattuglia della polizia stradale di Bologna;
il
RA venne arrestato il 9 dicembre: la sera del
9 dicembre vennero fermati in territorio elvetica il OS, il LI, il CA ed il AL che vi erano entrati clandestinamente con l'aiuto di 95
CO D'RA di UI, pure fermato in loro com
pagnia. I clandestini erano stati pure aiutati da
NC SE, anch'egli introdottosi in terri-
torio elvetico, ove erano attesi da LU AL
In precedenza, il 9.11.1974, il OS
il CA, il AL, il LI ed il VI
avevano commesso una rapina, di circa 2.500.000 lire in contanti e di assegni, in danno di NO Fazzio-
li, che stava versando alla cassa continua della
Banca Commerciale l'incasso della giornata della
"COOP DA". Della ricettazione di parte del da-
naro e degli assegni provenienti da tale rapina è
stato accusato, nel presente procedimento (capo 35)
NC TO, la cui responsabilità per tale reato, affermata in primo grado, non è stata nemme no oggetto di appello.
Un assegno circolare pure proveniente da detta rapina fu negoziato in Piacenza il 13.11.1974
da un sedicente TT BO, che esibì una carta
d'identità contraffatta, proveniente da moduli in bianco rubati al Comune di Sala Comacina, documento che era stato utilizzato in precedenza (30.10.1972)
per l'acquisto a Ginevra di una pistola, poi seque- 96
-
attuali ricorrenti).
Quanto all'espatrio clandestino venne ac-
certato che i quattro, poi arrestati in Svizzera,
avevano chiesto aiuto a Milano, telefonando ad un tale "GI" ed erano stati poi condotti a Lui- no. tranne il LI che vi si era recato in treno ricongiungendosi poi agli altri, da AU Borromeo, con la sua autovettura Opel, e da AN
MaLI e NA GA con altra autovettura.
I quattro espatriati clandestinamente erano in possesso di moduli in bianco per carte d'identità, provenienti da un furto nel comune di
Tromello (PV), e per patenti di guida, pure prove nienti da furti in uffici pubblici.
Detti documenti erano stati loro conse-
gnati dal suddetto "GI" ed erano stati acqui-
stati da RL TI per conto dell'organizzazi ne facente capo al EG.
Essi formano oggetto della ricettazione,
50 carte d'identità in bianco e di 10 moduli in di bianco per patenti di guida, ascritta nel presente procedimento (capo 20) al FE, al EG, al
PA ed al TO;
erano stati conservati, rac- chiusi in un ali da AU OM nella sua cassetta di sicurezza presso il Banco Ambrosiano, messa a disposizione dell'organizzazione, cassetta 97
che il OM aveva aperto il 6 dicembre 1974,
come documentalmente accertato, ossia dopo la ten-
tata rapina e prima dell'espatrio.
20.
- Il giudice di merito ha affermato la responsabilità concorsuale, quale ideatore e man
dante della rapina, di AN EG in base ad un ragionamento che si fonda e si sviluppa su quattro argomenti: a) l'impresa criminosa era finalizzata
al finanziamento dell'organizzazione di cui EG "
era il vertice;
b) EG è raggiunto dalle speci-
fiche accuse di RL FI, di RO DI
e di AN CO;
c) dopo il fatto AN Ne-
gri intervenne immediatamente ed operativamente in favore degli autori materiali dell'impresa crimino-
sa; d) costoro, accusandolo di averli ingannati, lo aggredirono quando si trovarono tutti insieme nelle
carceri di Palmi.
Quanto al primo argomento lo stesso giu-
dice ha messo in rilievo: le dichiarazioni del Bo-
nora, nell'interrogatorio del 4.1.1975, sulla desti nazione del ricavato della rapina al finanziamento di iniziative editoriali dei gruppi di Autonomia
ER del milanese;
la conferma di tali dichiara.
zioni nell'interrogatorio, del 15.10.1975, di Clau 98
dio LI, secondo il quale era stato raggiunto,
tra i correi l'accordo di non rivelare la matrice.
politica della rapina, con conseguente spiegazione.
della negativa sul punto degli altri, correi;
le confidenze di RO FI (deceduto 1'11.12.1986 in un conflitto a fuoco con i carabinieri) a IO
ER, sulla natura di autofinanziamento della.
rapina; le notizie fornite da CO NE (allo interno dell'organizzazione di "Rosso" l'episodio di TO era vissuto come memoria storica, come fatto proprio), da LE BO, (al quale AD
NT accennò criticamente all'impresa di Ar-
gelato, malamente organizzata a scopo di finanzia-
mento), da RO AN (che aveva appreso da
UR AM che la rapina era stata decisa dal l'organizzazione per finanziare la pubblicazione di "Rosso"); il passato politico (gruppo Gramsci
di Varese) ed i rapporti di NO AL con varie persone, tra le quali RO FI, inserite nell'organizzazione eversiva;
il sequestro nell'au-
tovettura del AL di opuscoli sulla,guerriglia
úrbana ed un opuscolo sull'impiego di una mina anti carro di fabbricazione elvetica, proveniente dal furto, commesso tra 1(8 ed il 18.4.1974, di tali.
opuscoli (redatti in tre lingue), di dodici mine di altro materiale bellico da un deposito militare 99
nelle vicinanze di Zurigo;
il ritrovamento di parte di detto materiale, il 18.11.1974, nei pressi di
UI, fatto per il quale era stato arrestato TE
NZ, attivista di "Lotta Continua", impiega- to presso una ditta nella quale lavorava anche Fran
cesco SE (ossia la stessa persona che si era interessato per l'espatrio clandestino di quattro degli autori materiali dei fatti di TO); la circostanza che ES AL aveva commissionato
1'11.10.1974, ad una tipografia un manifesto di
propaganda di "Rosso"; le azioni dimostrative, nel corso del processo di Bologna a carico degli autori materiali della impresa criminosa, rivendicate con sigle usate proprio dall'organizzazione del EG
("senza tregua per il comunismo", adoperata anche per rivendicare l'attentato alla DA di Fizzonasco, commesso il 6.10.1974); gli scritti apparsi sul giornale "Rosso", nei quali si giusti-
ficava tale impresa criminosa, considerata "roba no stra"; la destinazione di parte del ricavato della precedente rapina del 9.11.1974, ritrovato in posses
So di NC TO.
Lo stesso giudice di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni di RL FI, di 100 RO DI e di AN CO, dopo averl vagliate con riferimento alle altre acquisizioni probatorie, anche perchè si integrano tra di loro con reciproco controllo, mentre è da escludere un previo accordo tra i dichiaranti.
In sintesi, come è desumibile dalla moti vazione della sentenza impugnata, dette dichiarazio ni possono riassumersi come segue. RL FI,
temendo di essere arrestato e dovendo rifugiarsi in Svizzera, aveva chiesto aiuto economico ad An-
tonio EG, il quale l'aveva promesso essendo in corso un grosso colpo;
perciò FI aveva ritar-
dato la partenza, ma poi il EG non avevappotuto mantenere la promessa perchè la rapina di TO
era andata male.
RO DI aveva appreso da RO
FI e da AF TU che l'impresa di
TO era stata decisa dal EG e che vi aveva no collaborato milanesi, varesini e bolognesi. Anto
nio CO aveva appreso da UD VI (und degli autori materiali dell'impresa criminosa),
durante la comune detenzione a Fossombrone, che la partecipazione sua e del suo gruppo era stata per.
Msonalmente richiesta dal EG e dal TO, pre-
sentatiti come appartenenti alle Brigate Rosse, al 11 fine di finanziare "Rosso. 101
Lo stesso giudice ha infine ritenuto che costituisse conferma della veridicità di quelle di-
chiarazioni proprio il comportamento, dopo il fatto, di AN EG, al quale risale, anche in base al-
le affermazioni di NA GA, l'ordine di aiutare i quattro poi fatti espatriare clandestina- mente in Svizzera, ove per giunta si recò personal-
mente lo stesso EG il 6 ed il 7 dicembre, come
jè desumibile dalle annotazioni della sua agenda.
Tale intervento, tempestivo ed operativo, si pre-
senta, secondo il giudice di merito, del tutto ec-
cezionale rispetto al comportamento normalmente adot tato dal EG, il quale, inoltre, si attivò, secon do il riferimento di IO ER, anche per racco gliere una somma da destinare al risarcimento del danno in favore della parte civile IN, al fine di evitare, come disse, che i ragazzi autori del fatto fossero condannati all'ergastolo ed anche di ricucire i rapporti con gli stessi. Quanto a tali rapporti il giudice di appel lo ha messo in luce quanto riferito da RE Buona
vita sull'aggressione subita in carcere dal EG,
che fu necessario togliere materialmente dalle mani dei detenuti per i fatti di TO, i quali gli --102
-
rimproveravano di averli ingannati assumendo di op rare in collegamento con le Brigate Rosse.
21. - II difensore di AN EG de nuncia vizi di motivazione sulla ritenuta responsa bilità dello stesso EG per i fatti di TO, –
deducendo censure che investono: la natura politi ca della impresa criminosa;
il collegamento tra tale impresa, anche se trovasse origine in un mo-
vente politico, con il giornale "Rosso" e con il
EG; l'attendibilità di RL RO sulla pre-
tesa promessa, da parte del EG, di aiuto econo-
mico correlato all'esito positivo della progettata rapina di TO;
l'attendibilità di RO Ric-
ciardi e di AN CO, testi "de relato"; il significato da attribuire al comportamento del Ne-
gri dopo il fatto, configurante favoreggiamento personale ormai prescritto, con esclusione di qual siasi concorso nei reati commessi da altri.
Le censure sono infondate.
Quanto al movente politico che spinse gli autori materiali a compiere l'impresa crimino-
sa, il giudice di merito l'ha desunto da un comples so di elementi, riportati nel paragrafo preceden te tutti logicamente coordinati tra darboro che conducono, come correttamente ritenuto dallo stes- so giudice, non ad una generica simpatia del gruppo;
103
di giovani bolognesi denominato "Gatto Selvaggio"
-
verso le sinistre extraparlamentari, secondo l'as-
sunto del ricorrente, ma all'inserimento pieno di detto gruppo nell'area dell'eversione politica, tan to che anche parte del ricavato di una rapina, com messa il 9.11.1974, ossia meno di un mese prima dalla tentata rapina di TO (5.12.1974), da ben cinque dei partecipanti pure a tale ultimo reato edi a quelli connessi, fu devoluto proprio al finanzia-
mento dell'eversione; dopo il fallimento dell'impre sa di TO, i quattro, poi espatriati clandesti namente, proprio a Milano, a partecipanti ad una de terminata organizzazione eversiva, immediatamente telefonarono per comunicare il fallimento e chiede-
re aiuto.
Nè sul punto il ricorrente può lamentare la mancata audizione diretta degli autori materiali della tentata rapina, perchè nei motivi di appello
(pag. 127 r. fasc. I) è contenuta soltanto una ge-
nerica richiesta di rinnovazione del dibattimento
"per l'audizione di tutti i testimoni indicati nel-
le liste di discarico e non ammessi dalla Corte nel corso del dibattimento", senza nemmeno un qualsiasi accenno al punto ora in esame о comunque all'ogget- 104
-
to della prova, sicchè il giudice di appello, trate tandosi palesemente di richiesta insuscettibile di accoglimento, nemmeno era tenuto ad occuparsene. **
Poi che si trattasse del finanziamento del giornale "Rosso", espressione dell' 'organizzazio ne di cui pacificamente il EG era al vertice,
il giudice di merito l'ha desunto da altri puntuali elementi, che vanno dalla dichiarazione di FA
BO, uno degli autori materiali,
- che ha fatto puntualmente riferimento al finanziamento di ini-
ziative editoriali nel milanese dei gruppi di Auto-1
nomia ER (e proprio il giornale "Rosso",eça,
come è pacifico, l'attività editoriale con diffusio ne nazionale e proprio a partecipanti all'organiz-
zazione che curava tale pubblicazione venne chiestor dopo il fallimento della impresa, telefonicamente aiuto, poi prontamente prestato) -, allo interessa-
mento di ES AL, altro autore materiale della tentata rapina, proprio per la propaganda del giornale "Rosso", poco tempo prima (11,10.1974) che fossero compiute sia la rapina del 9.11.1974 e sia la tentata rapina in discussione;
al fatto certo,
parte del ricavato della rapina del 9.11.1974 fu xoxato in possesso di NC TO, il quale come è ormai irrevocabilmente accertato, non avendo impugnato in punto di responsabilità la sentenza
- 105
del giudice di appello - non solo ricettò quel ri-
cavato ma anche, per quanto concerne il reato asso-
ciativo, operò costantemente a fianco di AN Ne
gri al vertice dell'organizzazione eversiva e fu
uno dei dirigenti di "Rosso" (fol. 531 e 532 sent.
impugnata).
Ebbene su queste due ultime circostanze,
che direttamente collegano le attività criminose del gruppo bolognese al giornale "Rosso", la difesa del ricorrente tace del tutto, mentre essenzialmen-
te da esse acquistano, sul piano logico, un preciso significato sia quanto riferito da CO NE
(fatti di TO vissuti dall'organizzazione di
"Rosso" come memoria storica di un fatto proprio)
e sia la giustificazione politica di quell'impresa criminosa contenuta negli scritti di "Rosso",senza che, in tale contesto, abbiano rilevanza l'in oranignoranza degli avvenimenti da parte del NE, all'epoca dei fatti sedicenne, e le ovvie precauzioni usate negli scritti pubblicati da "Rosso" per non dare all'espressione "roba nostra" un preciso contenuto di diretto coinvolgimento.
Ciò posto, l'elemento essenziale di colle gamento di AN EG, direttamente e personal- - mente, alla tentata rapina di TO è costituit 106
dalle dichiarazioni di RL RO, rappresentar do, sul piano logico, le dichiarazioni "de relatos di RO DI e di AN CO soltanto lementi sussidiari di controllo, anche se per il
CO lalstessa difesa del ricorrente pone sol tanto in dubbio che sia veritiera la sua fonte di informazione, UD VI, sotto il riflesso che questi, passato alle Brigate Rosse, avrebbe avuto interesse a mentire per accreditare la sua posizione presso le stesse Brigate Rosse, deduzion ne che in effetti costituisce una mera illazione,
mentre resta forme il fatto che il CO ricevet te effettivamente quelle confidenze.
Ora la censura del ricorrente investe, là
attendibilità del racconto del FI sotto i se-
guenti aspetti: a) certo l'espatrio in Svizzera del
FI il 10.12.1974, il pretese primo colloquio,
con EG di due giorni prima, ossia il giorno 8, non può essere anteriore ai fatti di Areglargelato, ave venuti il giorno 5, con la conseguenza che alla pro gettata raping non può essere collegata la promosy di un aiute economico daaparte del EG;
b). s0in ogni case, se si ponga l'incontro al
bre (avendo detto il FI che EG gli promise l'aiuto entro due giorni perchè c'era un grosso col 107
po in attuazione), a quella data il FI non po-
teva conoscere il fatto al quale collega la richie-
ista di aiuto e l'espatrio, ossia la chiamata in cor-
reità di TE ST, sentito a Torino nelle ore
pomeridiane dello stesso giorno, e l'emissione a
carico dello stesso FI di un provvedimento re-
strittivo della libertà personale, che fu invece emesso dall'autorità giudiziaria di Torino soltanto il 24 dicembre.
Queste deduzioni hanno formato oggetto di attento esame da parte del giudice di appello, che le ha disattese con motivazione che, essendo priva di vizi logici o giuridici, non può essere sindaca-
ta in sede di legittimità.
Invero quanto alla prima il giudice di me- rito ha osservato che il notevole tempo trascorsotoffie rilevanza all'errore e lo giustifica. Tale conside-
razione è logica e convincente, in quanto il FI
non ha indicato l'8 dicembre, ma, come è pacifico,
ha detto che quel primo incontro avvenne due giorni prima dell'espatrio ed il ricordo, riferito al ma-
gistrato il 3.12.1979, risaliva ad un fatto del di
cembre 1974, ossia di cinque anni prima. In propo-
sito il ricorrente ha sostenuto che sono passati - 108
molti anni dall'episodio di TO rispetto alla redazione della sentenza di appello, ma non rispet-
to al momento in cui il FI rendeva le sue di-
chiarazioni al magistrato inquirente. Ma tale tesi urta con il dato temporale certo sopra precisato,
non essendo sicuramente pochi cinque anni con rife-
rimento ad un colloquio, che, peraltro, non è il solo nei frequenti pacifici rapporti tra il FI
ed il EG.
Non senza considerare che la sequenza tem porale di avvenimenti lontani nel tempo deve esse-
re valutata, come giustamente ha osservato il giu-
dice di merito, con riferimento allo svolgersi lo-
gico degli avvenimenti, quando manchi, come nella specie, la possibilità di stabilire con assoluta certezza la data di una determinata circostanza.
Quanto alla seconda deduzione difensiva il giudice di appello ha spiegato che in effetti il
FI intendeva espatriare, e di fatto poi espa-
triò, temendo che, in seguito all'arresto dello
ST, fosse emesso nei suoi confronti un provvem dimento restrittivo della libertà personale, come risultava anche dalla deposizione di IA Rading
all'epoca legata sentimentalmente al FI.
Questa interpretazione sostanziale, alla luce anche DE altre acquisizioni probatorie, del 109
le espressioni usate in proposito dal FI
portate testualmente nella sentenza impugnata, e precisamente il 3.12.1979, con riferimento alla ne
cessità di espatriare in Svizzera, "avendo avuto notizia della esistenza di un ordine di cattura,
chiesi al EG del denaro a tal fine, ed egli mi disse di non preoccuparmi, perchè me l'avrebbe pro curato entro due giorni, poichè c'era un grosso col po in attuazione" (pag. 208), ed il 9.12.1979 "es-
sendo stato inquisito dall'A.G. torinese" (pag. 209)
non presenta alcuna illogicità.
Invero il giudice di merito ha spiegato che il pagamento dei dipendenti dello Zuccherifi-
cio di TO avveniva normalmente il giorno set-
te di ogni mese, che, ricadendo il 7.12.1974 in giorno di chiusura DE banche, era stato spostato ai giorni immediatamente precedenti, il 6 od il 5
dicembre.
Quindi, con riferimento a quei due giorni necessari per procurare il denaro, è sul piano lo-
gico arbitrario stabilire unicamente il 3 dicembre come data del colloquio, che, invece, tenuto con-
to anche del tempo necessario per il trasferimento del denaro da Bologna a Milano, bene può essere 110
fatto risalire al 4 dicembre, come, peraltro, ammet te la stessa difesa, ed anche al 5 dicembre, in orario anteriore alla telefonata che annunciò il fallimento dell'impresa. Ne consegue che viene meno lo stesso presupposto sul quale si base l'argomen-
tazione difensiva correlata alla data in cui TE
ST fu interrogato.
Essendo poi pacifico che il FI espa triò, recandosi in Svizzera, il 10 dicembre, ossia diversi giorni prima dell'emissione il 24 dicembre del mandato di cattura a suo carico, anche corretta mente, sul piano logico, l'espatrio è stato colle-
gato non all'effettiva emissione di quel mandato ma al timore della sua probabile emissione in se-
guito all'arresto del correo TE ST.
In effetti deve convenirsi, con il giu-
dice di merito, che il ricorrente si appiglia uni-
camente a qualche marginale imprecisione verbale nelle espressioni usate dal FI, il quale ha riferito numerose e diverse circostanze a molta di-
stanza dagli avvenimenti;
che, quindi, correttamen te lo stesso giudice le ha ritenute irrilevantian
Superate tali deduzioni, quel che contas.
l'esame del contenuto e della coerenza interna del racconto del FI, riportato in diversi in- terrogatori, circa i colloqui con il EG sul pro-
messo aiuto economico correlato alla buona riuscita della progettata rapina allo Zuccherificio di Arge-
lato, e la ricerca dei riscontri esterni.
Quanto al vaglio della coerenza interna, le censure del ricorrente si risolvono unicamente in una diversa valutazione di quanto ha ritenuto, con
attento esame e con puntuale e logica motivazione,
il giudice di merito, il quale ha anche motivatamen-
te escluso che il FI, oltre il generale inte-
resse ad ottenere la benevolenza dei giudici e poi anche i benefici della legislazione premiale, aves-
se un diretto e personale interesse, come per il se questro AR, a coinvolgere "i politici" anche nei fatti di TO.
In proposito il ricorrente ha prospettato che il FI fosse personalmente implicato anche nell'episodio di TO, riproponendo pure in questa sede la sua tesi ed in effetti richiedendo una
nuova valutazione DE circostanze poste a base
'della stessa.
Ma le argomentazioni difensive sono pale-
semente costituite, sul piano logico, da illazioni e congetture, correttamente ritenute tali dal giudi ce di merito, che le ha vagliate e disattese con 112 - adeguata motivazione non sindacabile in sede di gittimità.
Peraltro, come si è visto, la matrice.
politica dell'episodio criminoso di TO ed ill riferimento di tale matrice al finanziamento di
"Rosso" sono stati desunti dal giudice di merito da fonti probatorie diverse dal FI.
E tanto costituisce anche riscontro DEe
dichiarazioni del FI, tanto più se si tiene conto, come messo in rilievo, dal giudice di merito,
che la necessità di provvedere ad autofinanziamenti era divenuta impellente dopo la morte, avvenuta il
15.3.1972 (quando fu trovato dilaniato da una esplo sione sotto un traliccio dell'alta tenzione in Se-
grate), di GI LT, generoso fi-
nanziatore anche dell'organizzazione del EG.
Inoltre il giudice di merito ha messo in rilievo anche un siscontro specifico, costitui to dall'effettivo rinvio dell'espatrio avvenuto sol tanto il 10 dicembre, pur risalendo le preoccupa-
gioni del FI ai primi di dicembre, rinvio nom desunto esclusivamente dalle dichiarazioni del Fio
come assume il ricorrente, ma anche da elementi desunti "aliununder tra i quali essenziali le dichiarazioni di IA DI.
.em- Altro elemento di riscontro è stato rico- 113
nosciuto nel comportamento del EG dopo il delit to, correttamente ritenuto, una volta inserito nel complesso di tutti gli elementi di accusa logica-
mente coordinati tra di loro, come una attività indicante un personale e diretto coinvolgimento del
EG nella fase ideativa e deliberativa dell'im-
presa criminosa diretta al finanziamento del gior nale "Rosso", strumento indispensabile nell'orga-
nizzazione di cui EG era a capo, con esclusione dell'ipotesi di favoreggiamento personale, che, come
è noto, è configurabile soltanto al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto.
Posto che è rimasto pacificamente accer-
tato che l'espatrio clandestino dei quattro autori materiali, i quali dopo il fallimento dell'impresa chiesero aiuto a Milano e proprio all'organizzazio–
+ ne del EG, fu predisposto ed eseguito su dispo-
sizione dello stesso EG, il giudice di merito ha inoltre messo in rilievo la natura eccezionale dell'intervento tempestivo ed operativo del EG, indicante il suo personale coinvolgimento come con-
corrente.
A tale qualificazione della natura dello intervento del EG il giudice di merito è pervenu - to non solo in base al confronto con il normale come 114
portamento dell'imputato, che solitamente disdegna va attività operative, ma anche attraverso gli ap-
punti dell'agenda dell'imputato, dai quali era de-
sumibile l'anticipazione al 6 dicembre, ossia in concomitanza con la richiesta di aiuto e con il pre disposto espatrio clandestino, di un viaggio del
EG in Svizzera prima programmato per il 7 dicem bre.
A questa conclusione lo stesso giudice è
$
pervenuto dopo un attento esame degli impegni gior-
nalieri che il EG diligentemente annotava nella sua agenda, depennando poi quelli che era riuscito ad assolvere.
Ora, per il 7 dicembre era annotata sol-
tanto la Svizzera, poi depennata, perchè il viaggio,
era previsto da tempo, mentre per il 6 dicembre e-
rano segnati diversi impegni non depennati ed inol-
tre altri pochi impegni e la Svizzera, questiuulti-
mi depennati.
In siffatta situazione la conclusione del giudice di merito non presenta illogicitàs men-
tre la denuncia di travisamento del fatto sotto il riflesso che il viaggio era previsto da tempo è
inconsistente, perchè, come si è visto, il giudice di appello non ha messo ciò in discussione, ma da
- 115
-
concreti elementi ha soltanto desunto che vi fu un fatto imprevisto logicamente identificato nel fallimento dell'impresa di TO e nella neces-
sità di aiutare con l'espatrio alcuni degli autori che indusse il EG a tralasciare nu-materiali -
merosi impegni e ad anticipare di un giorno il viag gio in Svizzera, ove appunto venne attivato il AL,
poi sorpreso mentre era in attesa dei quattro espa-
triati.
Per quanto, infine, concerne sempre i ri-
scontri, correttamente il giudice di appello ha da-
to valore anche alle confidenze di UD Vicinel-
li ad AN CO - come si è visto il ricorren te, mediante illazioni, pone soltanto in dubbio la attendibilità del VI
-, circostanza da met-
tere logicamente in relazione all'aggressione che il EG subì, durante la detenzione, ad opera di alcuni dei giovani condannati per i fatti di Arge-
lato come autori materiali, aggressione che il ri-
corrente nemmeno contesta.
In conclusione il ricorrente da un lato trascura, deliberatamente, il complesso degli ele-
menti di accusa, nello interno dei quali si pongono,
traendone anche attendibilità, le dichiarazioni del - 116 - [FI concernenti i fatti di TO;
d'altro la to tende ad ottenere una nuova non consentita valu-
tazione dei singoli elementi, esaminandoli separa-
tamente, in contrasto con gli accertamenti e gli ap prezzamenti del giudice di merito, che, però, essen do sorretti da adeguata motivazione priva di vizi logici o giuridici e del tutto coerente con i prin-
cipi, esposti nel paragrafo 16, sulla valutazione
DE prove, non possono essere sindacati in questa sede di legittimità. 2
2 - Quanto alla tentata rapina di Arge-1
lato, in via subordinata AN EG denuncia ino!
tre vizi di motivazione sia sulla configurazione del tentativo punibile e sia sul ritenuto nesso teleo-
logico tra l'omicidio del Brig. IN ed il tentativo di rapina.
Deduce il difensore che gli autori mate-
riali, portatisi sul luogo, desistettero dal loro intento a causa del mancato funzionamento DE ri-
cetrasmittenti e rimasero sul posto, secondo il Bo-f nora, in allenamento psichico;
che da ciò deriva,
sul piano psichico, la mancanza di qualsiasi colle-
gamento con l'evento mortale, cagionato dal AL
$l quale sparè̟ per avere perso la calma all'appro simarsi dei Carabinieri per i normali controlli: che l'omicidio fu frutto di una serie causale auto- 117
noma rispetto alla progettata rapina.
Le censure non possono essere accolte.
Quanto alla desistenza volontaria corret-
tamente il giudice di merito ha ritenuto del tutto irrilevante l'affermazione del solo BO sulla pretesa permanenza sul posto, in attesa dell'arri-
vo dell'automezzo che trasportava il danaro prele-
vato in Banca, soltanto per allenamento psichico.
Si tratta palesemente di una semplice affermazione difensiva di uno solo dei numerosi autori materiali dell'impresa criminosa totalmente inidonea, sul pia no logico, a dare una parvenza di fondamento alla desistenza volontaria.
Peraltro sul piano giuridico la desisten- za volontaria non è configurabile nella prospetta-
zione difensiva, in quanto gli atti già commessi
(apprestamento DE armi e degli automezzi neces- sari per commettere la rapina ed appostamento sul luogo ove dovevano passare i porta-valori) costitui scono un tentativo ormai compiuto.
Ciò posto, viene meno la premessa di fatto
sulla quale poggia la successiva argomentazione di-
fensiva sull'inesistenza di un nesso teleologico tra l'omicidio e la tentata rapina. 118
Ma c'è di più, perchè tutte le deduzioni difensive prendono espressamente in considerazione unicamente l'ipotesi del nesso teleologico tra la rapina, reato fine. e l'omicidio, reato mezzo com-
messo per eseguire la rapina, mentre nella specie
è stata contestata (lettera b del capo 36) l'ipote-
si, pure prevista dalla seconda parte dell'art. 61,
n. 2, c.p., della connessione conseguenziale, ossia di un reato determinato (nella specie omicidio) con sequenza di un reato determinante (nella specie tentata rapina) con riferimento al fine di assicu-
rarsi l'impunità.
Ed il giudice di appello ha correttamen-
te preso in esame e ritenuto sussistente tale ipo tesi, osservando che la raffica di mitra, sparata dal AL contro il ER IN, era
proprio diretta ad assicurarsi l'impunità dal ten tativo di rapina, reato ormai compiuto, punto nemme no investito dalle critiche del ricorrente. 23. - Quanto ai reati specifici diversii da quelli esaminati nei paragrafi precedenti, 1 2
punto di responsabilità i motivi di ricorso di An
tonio NI investono tutti i reati specific quali è stato condannato, precisamente to di esplosivi in relazione alle esercitazioni 119 = in un forte abbandonato (capo 10), la tentata rapi-
na all'Istituto tecnico COni (capo 21) ed i connessi reati sulle armi (capi 22 e 23); i motivi della MaLI investono il concorso nella rapina in danno di LO OL (capo 26), il connesso furto di una autovettura in danno di LO NO
(capo 27) e la ricettazione della collezione di francobolli EG (capo 32); i motivi di EG
FE investono il porto di esplosivi in rela-
zione all'esercitazione in un forte abbandonato (cal po 10), il porto di una pistola cal. 9 (capo 12),
la ricettazione del dipinto "M DE E"
(capo 16), il porto (capo 18) e la detenzione (capol
19) di armi in relazione alla tentata rapina alla fabbrica ANMI la tentata rapina all'Istituto Mar-
coni (capo 21) ed i connessi reati di porto (capo
22) e detenzione (capo 23) di armi, la detenzione e porto di due mitra (capo 25), la ricettazione di
50 carte d'identità e di 10 moduli per patente di guida (capo 28), il furto della collezione di fran-
cobolli di OR EG (capo 31), reato quest'ul timo dichiarato prescritto dal giudice di appello;
i motivi del EG investono la tentata rapina allo
Istituto tecnico COni (capo 21) ed i connessi reati sulle armi (capi 22 e 23), la rapina in danno 120 di LO OL (capo 26) ed il connesso furto di una autovettura in danno di NO LO (capo
27), l'incendio doloso DA (capo 33 come modificato).
In particolare la MaLI deduce che le sue ammissioni sulla attesa, in auto, sotto la casa di LO OL non implica la conoscenza e la
partecipazione all'impresa delittuosa, sicchè sa-
rebbe configurabile il reato di favoreggiamento per sonale, ormai prescritto;
che la presenza in casa sua della collezione rubata era da ricondurre al fatto che vi abitava anche il TI.
Il NI deduce che in sostanza per le esercitazioni nel forte abbandonato è accusato dal solo FI, non avendo fatto il suo nome il
TE, e per la tentata rapina all'Istituto CO-
ni l'accusa proviene dal solo TI, entrambi costituenti fonti probatorie inattendibili.
Il FE deduce pure l'inattendibi-
lità DE accuse provenienti dal TI o dal
FI, peraltro talvolta in contrasto tra di lo-
ro (come sulla ricettazione DE carte d'identità)
nonchè il contrasto tra le versioni del FI e del EX sulla esercitazioni nel forte abbandonato.
Il-EG deduce quanto alla tentata rapi na all'Istituto COni, l'ammissione della stessa
- 121
sentenza sulla mancanza di accuse specifiche;
quan-
to alla rapina in danno di OL ed ai reati con-
nessi, la mancanza di un qualsiasi apporto causale,
essendosi egli limitato, anche secondo i pentiti,
a partecipare ad una riunione di bilancio successi va alla rapina;
quanto all'incendio della Face-Stan
dard l'unicità dell'accusa del FI.
Le censure non possono essere accolte.
Quanto alla MaLI si tratta di critiche che investono l'apprezzamento di risultanze proces suali confermate dalle ammissioni della stessa im-
putata. Tali critiche sono poi palesemente inconsi stenti, L'attesa, precedentemente concordata, degli autori di una rapina al fine di condurli rapidamen-
te altrove con la propria insospettabile autovettu ra costituisce concorso nell'impresa criminosa, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, e non favoreggiamento, configurabile soltanto al di fuori dei casi di concorso.
Per la ricettazione della collezione di francobolli EG (capo 32), il reato, come si è
visto nel paragrafo 2, è estinto per prescrizione,
mentre, come pure è stato precisato in detto para-
grafo, non sussistono palesemente le condizioni per - [l'applicazione del comma 2° dellart. 152 c.p.p., 122
avendo il giudice di merito accertato la piena con-
sapevolezza della MaLI di detenere nella sua abi tazione detta collezione di provenienza furtiva,
peraltro con riferimento ad un furto commesso da al tri nell'interesse e per conto dell'organizzazione eversiva di cui la stessa MaLI faceva parte,
Quanto al NI ed al FE il giu dice di appello ha con adeguata motivazione, priva di vizi logici o giuridici, come tale insindacabile in sede di legittimità, spiegato le ragioni per le quali, con riferimento ai capi ora in discussione,
le accuse del FI o del TI o di entrambi erano credibili, indicando anche i riscontri costi-
tuiti sia da oggettivi accertamenti (come per le esercitazioni in un forte abbandonato), sia dalle ammissioni di altri accusati, i quali, essendo dis-
sociati, si erano limitati ad ammettere le proprie responsabilità senza accusare altri, sia dal conte-
sto di specifiche circostanze, valutate nel loro lo gico coordinamento.
Quanto al EG, a parte che si traf ensure piuttosto generiche al limite dell'ammiam bilità, basta osservare che all'imputato è attribuž
ta la partecipazione all'ideazione DE imprese cr minose, sicchè resta irrilevante la mancanza di suoi 123
atti di materiale esecuzione;
che tale partecipazio ne è stata desunta da elementi puntuali e concreti,
quali l'ospitalità, nella sua casa padovana, del
TI, incaricato dall'organizzazione, ed anche personalmente dal EG, di compiere atti contro il patrimonio a scopo di finanziamento, reati poi attua ti anche nel padovano, nonchè la partecipazione per-
sonale dello stesso EG alle riunioni di bilancio,
nelle quali venivano valutati i risultati DE im-
prese criminose, riunioni che logicamente dimostra-
no, come ritenuto correttamente dal giudice di meri-
to, la consapevolezza di dette imprese, che ne costi
tuiscono il presupposto;
che la partecipazione del
EG all'ideazione dell'incendio del deposito della
Face Standard è stata desunta non solo dalle dichia razioni del FI ma anche da un complesso di altri elementi, che vanno dal contenuto del così detto memoriale Pancino e dalle dichiarazioni del Borromed
fino alla annotazione, in data 27.10.1974, nel dia-
rio dello stesso EG della riunione tenuta per tale incendio, palesemente riferibile proprio ad una
DE tante riunioni di bilancio.
-- Inoltre, sempre per i reati speci- 24.
__ fici, il EG e la MaLI denunciano vizi di mo- 124 - tivazione sulla qualificazione giuridica dell'incen dio del deposito della DA, da inquadra-
re nella ipotesi del danneggiamento seguito da in-
cendio previsto dall'art. 424 c.p. e non in quella di incendio di cui all'art. 423 stesso codice;
ik
FE denuncia vizi di motivazione sull'esclusa particolare tenuità del fatto (art. 648, comma 2ª,
c.p.) con riferimento alla ricettazione di 50 cartes d'identità in bianco e di dieci moduli per patenti di guida pure in bianco (capo 28).
I motivi sono infondati.
Quanto all'incendio del deposito della
Face Standard, va premesso che l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 424 c.p. (danneggiamento segui-
to da incendio) presuppone la volontaria produzio-
ne del danno commesso appiccando il fuoco, mentre esula dalle intenzioni dell'agente l'evento incen-
dio; che, conseguentemente, qualora al fine di dan neggiare si associa anche quello di cagionare l'in cendio, è configurabile l'ipotesi prevista dall'a e non già quella del successivo art. 42423 c.pe
Poichè l'elemento intenzionale è
meno interno, esso, in mancanza di valida confessi ne sul punto dell'imputato, deve normalmente esse re desunto dalle modalită e dalle caratteristiche oggettive dell'azione. 125
Ora, nella specie, il giudice di merito ha messo in rilievo che nel locale venne versato il contenuto, al quale fu appiccato il fuoco, di ben quattro bidoni di benzina, con conseguente va-
sto incendio con danni gravissimi.
Quindi del tutto correttamente lo stesso giudice ne ha tratto il convincimento che gli agen ti volessero anche cagionare l'incendio, peraltro in consonanza con le finalità politiche dell'atten- tato, che era quello di dare una risposta, clamoro-t sa e spettacolare, ad alcuni avvenimenti cileni.
Quanto alla censura del FE, il ricorrente, al fine di sostenere l'ipotizzabilità
nella specie del fatto di particolare tenuità, con conseguente applicazione del comma 2° dell'art. 648 c.p., fa esclusivo riferimento al valore dei moduli.
Ma se è vero che, ai fini dell'applica-
zione della circostanza attenuante del danno patri moniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.),
deve tenersi conto esclusivamente del valore eco-
nomico che la cosa oggetto del reato ha nelle norma li contrattazioni commerciali, come la giurispru-
denza ha affermato con riferimento a moduli in bian - 126 co di assegni bancari (Sez. Un., 7.7.1984, Del Pozzo
che in tali sensi ha composto il contrasto esisten-
te sulla questione), tuttavia tale principio, vali-
do appunto ai fini della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., non può essere esteso all'ipotesi di cui al comma 2° dell'art. 648 c.p.,
che ha un diverso contenuto.
Invero, la norma in discussione prendeoinl considerazione la particolare tenuità in relazione a tutto il fatto e non soltanto ad un aspetto di esso, quale la speciale tenuità del danno patrimo-
niale cagionato alla persona offesa dal reato. Quin
di, come più volte ha precisato la giurisprudenza assolutamente prevalente (tra le altre: Sez. II,
18.11.1986, Berto), deve tenersi conto, ai fini del l'applicazione del comma 2° dell'art. 648 c.p., del l'insieme globale del fatto, in quanto il termine
"fatto" è stato usato dal legislatore per indicare,
in modo sintetico, l'insieme degli elementi da valu tare, al fine di accertarne la particolare tenuità
con i parametri indicati dall'art. 133 cod.pen.
Posto questo principio, correttamente 11.
giudice di merito ha escluso, nella specie, la par ticolare tenuità del fatto, mettendo in luce che i moduli in bianco ricettati erano indispensabili per la formazione di falsi documenti d'identità, 127 -
strumento necessario per consentire libertà di mo-
vimento ai partecipanti all'organizzazione eversival
25. Passando ai reati associativi anco-
-
ra in discussione - art. 270 ed art. 306 c.p.
hanno denunciato violazione dell'art. 477 c.p.p.
AU FI, AN NI, EG FE,
AN EG e GI RI.
FI, FE e EG deducono, sepa-
ratamente, che, con riferimento alla struttura del-1
la banda armata, non sono state contestate, nel ca-1
po d'imputazione, le armi poi dalla sentenza ritenu te nella disponibilità della banda.
Il NI deduce il contrasto, con ri-
ferimento al luogo ove sarebbe avvenuta l'eserci-
tazione con esplosivi, tra il capo d'imputazione e la sentenza di condanna.
Il RI deduce di essere stato assolto per insufficienza di prove in base a circostanze di fatto non contestate specificamente in istruzio ne.
I motivi sono tutti infondati.
Quanto al NI la deduzione, esamina-
ta, per organicità di trattazione, nel paragrafo 11
è stata già disattesa. 128 -
come episodio della vita umana - rispetto al quale non abbia potuto difendersi, sicchè si ha immuta-
zione del fatto soltanto se ricorra una modificazio ne degli elementi essenziali del fatto stesso, con effettivo nocumento per il diritto di difesa.
Ma nella nozione di fatto, ai sensi dello art. 477 c.p.p., non sono comprese nè tutte le minu te circostanze concernenti il capo d'imputazione,
necessariamente sintetico, nè le acquisizioni pro-
batorie. L'une e le altre sono portate a conoscenza
dell'imputato nel corso dell'istruzione attraverso l'interrogatorio oppure il deposito degli atti (art
372,c.p.p., nell'istruzionę formale, come nella
*specie, ed art. 397, ult. comma, c.p.p., nell'i-
struzione sommaria), mentre le acquisizioni proba-
torie in dibattimento avvengono nel pieno contrade.
dittorio.
Ciò posto, per il RI basta richiama-
re quanto già osservato nel paragrafo 10 sulle sue deduzioni concernenti la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio, deduzioni poi riproposte anche
Per gli altri ricorrenti va premesso che il principio della relazione tra la sentenza e l ac
cusa contestata risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto
- inteso sotto il diverso aspetto di violazione dell'art.
- 129 -
477 c.p.p..
Per gli altri ricorrenti palesemente si tratta, per quanto concerne l'armamento della banda,
di un apprezzamento DE risultanze probatorie com riferimento al capo d'imputazione, nel quale (capo
1°) sono finanche esplicitamente contestati "dispo- nibilità e depositi di armi, munizioni, esplosivi".
26.
- Hanno denunciato violazione di leg-
ge sulla ritenuta configurabilità del concorso dei reati di associazione sovversiva (art. 270 c.p.) e di banda armata (art. 306 c.p.), AN MaLI,
EG FE, GI RI e IO MB.
I motivi sono infondati.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (tra le altre: Sez. I, 11.7.
1987, Benacchio;
Sez. I, 7.10.1986, Alunni), le ipotesi delittuose di banda armata di cui all'art. 306 c.p. sono, per espresso dettato legislativo,
reati-mezzo al fine di commettere alcuno dei delit ti, non colposi, contro la personalità internaziona le o interna dello Stato indicati nell'art. 302 c. Pl
tra i quali è compreso anche il reato di associazio ne sovversiva previsto dall'art. 26200 c.p.
Poichè per la giuridica esistenza della 130
banda armata non è richiesto che il fine sia rag-
giunto, ne consegue che, qualora il reato-fine sia stato pure realizzato, si ha concorso di reati, es-
sendo inapplicabile sia la disposizione del reato complesso (art. 84 c.p.), dato che i reati-fine non costituiscono nè un elemento costitutivo nè una circostanza aggravante della banda armata, e sia il principio di specialità (art. 15 c.p.), dato che esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere.
Tale giurisprudenza deve essere conferma-
ta, non avendo i ricorrenti dedotto alcun nuovo ar gomento idoneo a modificarla.
Sempre con riferimento ai reati27. -
associativi in discussione - art. 270 c.p. ed art. 306 c.p. sono stati dedotti diversi motivi di ri- corso, che concernono l'esistenza degli elementi costitutivi d detti reati, la configurabilità di altre ipotesi delittuose e le prove della parteci-
pazione dei singoli ricorrenti. Questi motivi posso no essere trattati congiuntamente sia perchè sono,
dedotte questioni identiche od analoghe e sia per evitare inutili ripetizioni.
In particolare hanno denunciato violazio ne di legge e vizi di motivazione sull'esistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli 131
-
artt. 270 e 306 c.p. AU FI, LU AL
AN NI, TE LZ, AN MaLI,
EG FE, AN EG e NO RA.
Hanno denunciato vizi di motivazione sulle prove dell'appartenenza all'associazione sovversiva ed alla banda armata RO BA, RD Fran-
cois De AL, AU FI, RO MA, Ca-
taldo NT, OL ST, US AT, Giovan-
ni MB, CO IN, IO RI AV,
LU AL, AN NI, TE LZ,
TE ST, NO RA, EG FE ed
AN EG.
Hanno prospettato la sola eventuale appar tenenza ad associazione sovversiva: il BA, il
De AL, il FI, il EG, lo AT, lo IN,
lo LZ ed TE ST.
Hanno denunciato violazione di legge e vizi di motivazione sull'esclusa configurabilità
di ipotesi delittuose diverse da quelle ritenute dal giudice di merito: il De AL, con riferimento alla sola assistenza ai partecipi (art. 307 c.p.);
il RA, con riferimento alla cospirazione politi ca mediante accordo (art. 304 c.p.); TE ST,
(4) r. forstilla (4) con riferimento sia alla cospirazione politica me- 132 diante associazione (art. 305 c.p.).
I motivi sono tutti infondati.
La banda armata nelle due distinte ipo-
tesi previste dal comma 1° dell'art. 306 c.p. e dal
comma 2° dello stesso articolo, quest'ultimo concer nente la semplice partecipazione - rientra nel più
vasto fenomeno associativo criminoso contro la pėɛ-
idello Stato e presuppone: la stabilità di un vincolo associativo tra una pluralità di consoci ti, proteso al conseguimento dello scopo comune, ch
ne costituisce il dolo specifico, di commettere uno o più delitti, non colposi, contro la personalità
internazionale od interna dello Stato (capi I e II
del titolo I del libro II del codice penale), pu-
nibili con l'ergastolo o la reclusione;
la organiz-
zazione in banda eola disponibilità di armi, requi siti questi ultimi specializzanti.
Per l'organizzazione in banda non è richi sto che la gerarchia interna sia di tipo militare burocraticamente concepito.
Per l'armamento non è necessario che scun partecipante sia armato, essendo sufficienters la disponibilità di armi, im quantità adeguata.
perseguimento dello scopo comune, ● la concretai sibilità di utilizzarle da parte degli associati Proprio tali elementi specializzanti di- 133
stinguono la banda armata (art. 306 c.p.) dalla cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), mentre gli scopi possono essere identi-
ci (commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 c.p.); ed anche dalla cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), la quale è inol-
tre caratterizzata dal semplice accordo, ossia dal momentaneo incontro di volontà per l'attuazione di un comune proposito criminoso, a differenza della ipotesi di cui all'art. 305 c.p., che richiede uno stabile vincolo tra tre o più associati;
ed infine pure dall'associazione sovversiva prevista dall'art. 270 c.p., reato che inoltre ha un ambito più limita to essendo diretto soltanto a vietare determinate associazioni caratterizzate dall'uso della violenza per sovvertire gli ordinamenti economici-sociali costituiti nello Stato.
Quanto poi all'ipotesi criminosa prevista dall'art. 307 c.p., che concerne l'assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, tale
ipotesi corrisponde a quella prevista dall'art. 418
c.p.. dalla quale differisce per la qualità della persona aiutata, e può trovare applicazione, secon do l'espressa previsione legislativa, al di fuori 134 dei casi di concorso nel reato O di favoreggiamento qualora il dare rifugio o fornire vitto sia attuatol in favore di "taluna DE persone che partecipano")
all'associazione o alla banda, ossia a singoli com ponenti e non all'associazione od alla banda nel suo complesso.
Nel caso di assistenza, in qualsiasi for ma, prestata consapevolmente non ai singoli ma alla associazione od alla banda si ha concorso nel rea-
to, qualora tale assistenza si risolva in un con-
sapevole contrinuto all'esistenza stessa della as-
sociazione o della banda ed alla sua permanenza,
ossia in una adesione agli scopi della stessa, e quindi, giuridicamente in una partecipazione cri-
minosa al sodalizio.
Questi principi ha tenuto presenti e
correttamente applicato nella specie il giudice di appello.
Il quale ha accertato e ritenuto che le organizzazioni in esame - RE PE prima, ad iniziare dalla conferenza di Roma del settembre
1971 e fino allo scioglimento avvenuto verso la fine del 1974, e poi Autonomia ER Organizzata
nella quale, nata nel convegno di AD del luglio-
agosto 1973 sotto la guida di AN EG, conflui rono in massima parte i militanti di RE PE 135
si strutturarono in base ad un doppio livello:
uno legale e palese, essenziale al fine di garantire agli associati l'impunità, mediante una copertura legale, e di predicare l'odio e la violenza, come
manifestazione di fanatismo ideologico, necessario per allargare l'area del dissenso ideologico unti cessario peçellangare l'oce de des en e procu rare proseliti;
l'altro illegale ed occulto, diret- to a porre in atto la lotta armata mediante speci-
fici episodi criminosi;
che quest'ultimo livello as sunse di volta in volta denominazioni varie, quali
"F.A.R.O." (fronte armato rivoluzionario operaio),
"Lavoro illegale", "Centro Nord", "Senza tregua per il comunismo" "Brigate Comuniste" (emanazione il-
legale del giornale "Rosso") e simili, anche al fi- ne di rivendicare singole azioni criminose senza
coinvolgere il livello legale.
A tale conclusione il giudice di merito
è pervenuto attraverso l'esame di diversi elementi,
logicamente coordinati, desunti dalle acquisizioni probatorie, costituite: dalle deposizioni di diver-
si testimoni (AN MI, AN AVello,
MA LU AVello, NI OV); dalle conver}
genti dichiarazioni di diversi cosi detti "pentiti" 136
(RO AN, UR IN, CO NE,
SS IB, NR IN AT, CO AT
AT ed altri), in essi compreso RL FI;
dal rinvenimento di documenti non destinati alla pubblicazione (come il memoriale redatto da Gian-
franco IN); da una massa imponente di pubbli- cazioni e di volantini di rivendicazione;
dal col-
legamento tra singoli reati specifici ed i reatti associativi, desumibile anche da diversi documenti;
dalle intervenute confessioni, nel corso del pro-
cedimento, di diversi imputati (NA GA,
CO AV, AB ED, AU OM,
RA AV, AN TE); dalle ammissioni dei numerosi dissociati, intervenute in appello in seguito alla legge n. 34 del 1987, ammissioni si-
gnificative, anche se non contenenti accuse contro
altri.
Non senza considerare che l'esistenza di livelli illegali ed occulti trova, secondo gli ac-
certamenti del giudice di merito, puntuale riscon-
tro nell'ampia disponibilità di moduli in biancos di carte d'identità e patenti di guida, provenient da furti in pubblici uffici ed ovviamente necessa ri proprio per le strutture occulte. In proposito basta accennare ai moduli conservati, per conto T
dell'organizzazione, in una cassetta di sicurezza 137 di una banca da AU OM, in parte poi utiliz zati per fornire di documenti i quattro, provenienti dall'impresa criminosa di TO, aiutati ad espa triare clandestinamente in Svizzera (vedi paragrafo
19); al possesso (ricettazione contestata al capo
45) di altri moduli direttamente e personalmente da parte di AN EG, che su tale capo, per il quale è stato condannato, nemmeno ha proposto impu-
gnazione.
Lo stesso giudice ha anche desunto dagli stessi elementi la prova che il livello occulto ave va una organizzazione gerarchica, anche se non bu-
rocraticamente militare, idonea alla qualificazione di banda. In proposito basta accennare alla così
detta "segreteria soggettiva che in seno al gior- nale "Rosso" pianificava l'intervento politico mi-
litare, compresi gli attentati e le rapine (v. p.
705 sent. primo grado, la cui analisi, con riferi-
mento all'esistenza dei reati associativi, è stata fatta espressamente propria dal giudice di appello v. fol. 354 sent. appello -, il quale ha anche mes SO in rilievo che, per quanto specificamente concer ne "Rosso", in altro procedimento si è formato il giudicato sulla natura di banda armata del suo li- 138- (vello illegale, giudicato ovviamente, come il giu-
dice di appello ha espressamente precisato, senza alcuna efficacia nei confronti di persone estranee a quel giudizio, ma non del tutto irrilevante qua-
lora la autonoma valutazione di ciascuno dei giudi-
ci coincidano).
Quanto all'armamento della banda, il giù
dice di appello ha ritenuto l'esistenza di adegua-
te scorteccollettive alle quali gli associati potes vano attingere per l'attuazione del programma cri-
minoso, desumendola da diverse circostanze logica-
mente coordinate, quali;
l'impiego di armi nella consumazione di diversi reati specifici;
le eserci tazioni concarmi ed esplosivi da parte di gruppi di associati;
il sequestro di ben 135 bottiglie "mo lotov" in una sola occasione (così detta notte del-
le "molotov" del 12.12.1981); l'esplosivo e le ar-
mi micidiali trafugate in Svizzera ed introdotte in Italia: il tentativo di acquistare mitragliette
"Skorpion" a Vienna da parte di AR AV e
IO MB;
i rifornimenti di armi presso il negozio Greco sport di Lugano
Inoltae lo stesso giudice, ha messo in rilievo, con riferimento al ritrovamento anche pres so le Brigate Rosse, i N.A.P. ed organizzazioni. eversive estere di armi con identica provenienza 139 -
di quelle in possesso DE organizzazioni ora in esame, l'esistenza sia di fonti comuni di riforni-
mento e sia dei collegamenti fra le bande operanti in Italia ed all'estero.
Si tratta di motivazione, per quanto con l'esistenza sia dell'associazione sovversiva cerne e sia della banda armata, adeguata e priva di vizi logici o giuridici, come tale insindacabile in sede di legittimità. Peraltro i ricorrenti trascurano di tenere conto di tutti gli elementi valutati dal giu dice di merito e del loro logico coordinamento.
Le critiche maggiori si appuntano sull'ar mamento, ma sono infondate: perchè, come si è visto il possesso di armi da parte di altre bande armate non è stato attribuito alle organizzazioni in esa- me, ma è stato preso in esame esclusivamente per mettere in evidenza le comuni fonti di rifornimento ed i collegamenti tra tutte le bande, circostanze queste che dimostrano, sul piano logico, la notevole pericolosità anche DE bande con attività localiz zata in un determinato territorio;
perchè, inoltre,
pur sussistendo, come ha ritenuto il giudice di me-
rito, all'interno di RE PE e dell'Autono-
mia Organizzata più bande, tra di loro federate, 140 tuttavia da ciò non può desumersi senz'altro, come sostenuto da alcuni ricorrenti, che alcune organiz zazioni non fossero armate, dato che, invece, 10
stesso giudice ha motivatamente dimostrato che tut nei te non solo avevano in concreto il possesso di ar- mi ma avevano anche la possibilità di attingere al-
le scorte collettive.
Quanto alla deduzione del De AL sulla configurabilità dell'assistenza ai partecipi della banda (art. 307 c.p.) è sufficiente osservare che il giudice di merito ha accertato, con riferimento alla così detta "rete svizzera"
- della quale fa-
cevano parte oltre il De AL anche LU GA.
li e GI NI che tale gruppo aveva un collegamento organico e stabile, non meramente oc casionale, con l'organizzazione italiana;
che, quir di, non solo pon può prospettarsi l'ipotesi di sen plice assistenza a singoli associati, in quanto eré
invece prestata consapevolmente alla banda, ma è s stato anche correttamente ritenuto l'organico in-
serimento nell'organizzazione eversiva italiana.
Infine quanto alle prove della parteci=
pazione dei singoli all'associazione sovvers alla handa armata, il giudic appello:
minato ogni singola posizione;
ha tenuto conto del doppio livello strutturale, uno legale e l'altro
- 141
illegale, affermando la responsabilità soltanto nel caso in cui ha ritenuto accertata l'adesione al
65% V. (3) secondo nel caso in cui ha ritenuto per ciascuno.
gli elementi posti a base del suo convincimento.
Ai fini della presente decisione basta qui richiamare, per accenni, quanto segue con ri-
ferimento a ciascuno dei diciassette ricorrenti,
sopra precisati, che contestano la loro partecipa zione al livello illegale ed occulto:
per BA l'appartenenza, tra l'altro,
alla "segreteria soggettiva" che pianificava le operazioni del livello illegale di "Rosso", appar-
tenenza che lo stesso BA ha ammesso in sede di dissociazione;
per AV, tra l'altro, la partecipa-
zione ad esercitazioni con armi da fuoco, alle riu-
nioni in cui venivano programmate imprese crimino-
se ed inoltre alle promozioni di strutture occulte come "Linea di condotta" e "Senza tregua";
per De AL e AL l'appartenenza alla così detta "rete svizzera", di cui si è detto più
sopra, ed inoltre per AL l'attività per intro-
durre armi ed esplosivi in Italia e per aiutare gli espatriati clandestinamente dopo TO;
per Fin- 142 zi, tra l'altro,l'intervento in riunioni in cui furo.
no decisi e costituiti gruppi illegali ("Lavoro il-
[legale" "Centro-Nord"); per NI, tra l'altro,
la partecipazione a reati specifici progettati ed attuati dall'organizzazione (anche esercitazioni com
[le armi, DE quali è esperto) e ruolo di primaria importanza nelle strutture illegali;
per RA cir costanze ritenute indicative del suo inserimento nei livelli clandestini (interessamento per favori-
re il passaggio in clandestinità di NO AL e critiche nei confronti di FI per avere utiliz-
zato, nell'incendio del deposito della Face-Standar
l'autovettura di Petra Krause); per MA, tra,
l'altro, l'arresto, il 13.221974, in Svizzera mentres tentava di portare in Italia un fucile mitraglia-
tare e centinaia di cartucce;
per FE, tra l'altro,i diversi reati specifici da lui commessi nell'interesse e per conto dell'organizzazione ever siva, ospitando, inoltre, anche RL TI;
per:
EG i molteplici elementi a suo carico, compresa l'ideazione di imprese criminose, che lo pongono sempre a capo DE strutture illegali, elementi.
tutti vagliatized esaminati adeguatamente dal s dics di merito e che qui èt sia pure
cenhare; per NT, tra l'altro, la partecipazione al furto del dipinto "M DE E" nella 143
chiesa di S. IO di Alba, furto commesso esclu sivamente per finanziare l'organizzazione; per Scal
zone, tra l'altro, l'attiva presenza in molteplici
strutture occulte ("Linea di condotta", "Senza tre-
gua") oggetto del presente procedimento, mentre an-
che in altre strutture (come CO.CO.RI., Comitati
Comunisti Rivoluzionari) costitui, organizzò ed equipaggiò militarmente bande che si resero colpe-
voli di innumerevoli imprese criminose, oggetto di altri procedimenti;
per TE ST, tra l'altro,
la partecipazione a diversi reati specifici (quali incendio deposito DA, rapina OL e reati sulle armi) per i quali nemmeno sono stati
dedotti specifici motivi di ricorso, reati commessi nell'ambito dell'organizzazione o nell'interesse della stessa, l'attività per acquistare armi ed or ganizzare un campo di addestramento militare;
per
OL ST non solo le accuse di FI e SI
rati, come si sostiene nei motivi di ricorso, ma
anche il possesso di armi da guerra, reato per il quale è stato condannato in altro procedimento con sentenza passata in giudicato, e contatti con la guerriglia ES (fu fotografato in Palestina
in compagnia di guerriglieri); per AT, tra l'al- - tro,l'inserimento nelle strutture militari clande- 144
stine; per MB, tra l'altro, i tentativi di acqui trastare a Vienna mitragliette Skorpion;
per IN,
l'altro, la partecipazione alla rapina al Credito
Varesino di Vedano Olona, commessa per finanziare
RE PE, impresa nella quale fu adoperata dai malviventi una granata a strappo, la cui defla-
grazione cagionò allo IN la perdita di un piede,
nonchè l'acquisto in Svizzera di armi da adoperare nell'attività eversiva.
Anche per questa parte si tratta di moti-
vazione adeguata, solidalmente ancorata alle risul tanze processuali attentamente valutate anche per quanto concerne la specifica attendibilità DE
dichiarazioni dei così detti "pentiti", che, pe-
raltro, costituiscono soltanto una DE fonti pro-
batorie; insomma di motivazione priva di vizi lo-
gici o giuridici, come tale insindacabile in sede di legittimità.
In effetti futti i ricorrenti che si li mitano a contestare la loro partecipazione al li-
vello illegale ed occulto prospettano proprie valu tazioni di alcuni degli elementi apprezzati dal dice di merito, trascurando altri elementi ritem ti rilevanti dallo stesso giudice e, soprattutto, il loro logico coordinamento 145
28.
- Hanno denunciato violazione di leg-
ge e vizi di motivazione sull'attribuzione del ruo lo di organizzatore il BA, NC OS,
RO MA, lo MB, il NI.
I motivi sono tutti infondati.
L'ipotesi delittuosa del semplice parte-
cipante (all'associazione sovversiva od alla banda armata) si distingue dall'altra ipotesi, pure con-
tenuta sia nell'art. 270 c.p., e sia nell'art. 306
stesso codice, del promotore, del costitutore, del-
l'organizzatore del dirigente.
Posto che il semplice partecipante svolge soltanto attività fungibili tipicamente esecutive,
la qualità di organizzatore, unica qui in discussio ne, non può essere desunta dall'autonomia e discre-
zionalità decisionale, requisiti questi che atten-
gono piuttosto alla diversa figura di capo o diri-
gente, con il quale non può essere confuso l'orga-
nizzatore, con sostanziale unificazione di ruoli che sono diversi sia nella configurazione legislativa e sia nella realtà. In base al significato attribui to comunemente all'espressione, debbono essere con-
siderati organizzatori coloro che svolgono attività
essenziali per assicurare la vita e l'efficienza 146
-
della organizzazione in relazione alle finalità che la stessa organizzazione persegue ed alla struttu-
ra che ha assunto in concreto.
In questo ambito assume decisiva rilevan za la qualità dell'attività, che, purchè non occa-
sionale, non deve necessariamente essere costituita dalla organizzazione del lavoro di altri, propria del dirigente, in quanto bene può consistere finan che in una attività svolta in solitudine, i cui ri-
sultati sono poi messi a disposizione della banda,
nella struttura della quale si inquadra anche l'at-
tività solitaria.
Questi principi ha in concreto corretta-
mente applicato il giudice di merito, mettendo in luce: per BA l'appartenenza ad organismi di-
rettivi; per OS e per MA la partecipazio ne attiva a riunioni di dirigenti di rilevante im-
portanza per l'attività e la vita DE strutture clandestine;
per MB l'affidamento di incarichi di primo piano per mantenere rapporti con organiz-
zazioni eversive internazionali;
per NI il ruolo di primaria importanza nelle strutture ille-.
gali.
- Hanno denunciato violazione di leg- 29.
ge e vizi di motivazione sull'adottata formula du- bitativa invece di quella pienamente liberatoria, in
- 147
jordine ai reati associativi, IO LO, IÓ
CA, LU RI AV, MI TO.
SC, AO VI, BE AG, LA VA,
GI RI.
Di contro il P.G. denuncia vizi di moti-
vazione sulla esclusa responsabilità per i reati as sociativi nei confronti di IO LO e Giovan
ni CH (quest'ultimo non ricorrente).
A loro volta le parti civili Presidenza
I del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni
e Ministero del Tesoro denunciano, con motivo comu- ne, vizi di motivazione sull'esclusa responsabilità
per i reati associativi nei confronti di IO Ca-
stellano, LU RI AV, MI TO
SC, AO VI, BE AG, GI RI
Tutti i ricorsi sono infondati.
La formula di assoluzione per insufficien za di prove postula, secondo l'apprezzamento logico delle prove ed il convincimento del giudice di meri to, l'esistenza di una prova incompleta, che può
essere costituita anche da una serie di indizi qua-
lora siano di tale consistenza da raggiungere detto:
grado probatorio, oppure l'esistenza di uno о рій
elementi di accusa di tale gravità da potere giusti. 148
ficare un'affermazione di colpevolezza, in presen za, però, di altri elementi favorevoli all'imputa to, che, pur senza svalutare completamente i primi tuttavia legittimano il dubbio.
In ordine alla formula di assoluzione in esame il sindacato della Corte di Cassazione
non può estendersi alla fondatezza o no del dubbio
altrimenti si risolverebbe in una non consentita rivalutazione DE prove, ma è limitato al control lo della motivazione sulle ragioni del dubbio ed all'accertamento che il giudizio sia il risultato dell'esame critico del materiale probatorio acqui-
sito al processo.
Orbene, nella specie, il giudice di appe lo ha ritenuto che, una volta accertata la costan te esistenza di un doppio livello, fosse necessario per ogni singolo imputato dimostrare, per perveni-
re ad una affermazione di responsabilità, il legame organico con il livello occulto, non essendo suf ficiente il solo inserimento nel livello palese e legale;
che tale dimostrazione non fosse sempre agevole esistendo, inoltre, una vasta area di conti guità politica al terrorismo.
In base a questa premessa lo stesso giu dice è pervenuto all'assoluzione con formula dubi tativa nei casi in cui ha ritenuto la prova incom- 149.
pleta ovvero l'esistenza di un bilanciamento tra elementi di accusa e di difesa.
Le parti civili ricorrenti mettono in dubbio la stessa premessa dalla quale è partito il giudice di merito, sostenendo che almeno per quanto concerne l'associazione sovversiva la distinzione.
tra livello legale e livello illegale sarebbe smen tito dalla stessa natura di pericolo presunto del reato, sicchè RE PE sarebbe comunque ille-
gale nel suo complesso.
Tale impostazione, che non è condivisa neppure dal P.G. ricorrente, da un lato criminaliz za anche la sola attività ideologica, in contrasto con principi costituzionalmente garantiti, e. d'al-
tro lato non tiene conto di quanto in fatto accer- tato, con motivazione insindacabile in questa sede,
dal giudice di merito, che ha ritenuto legale la attività palese in base ad un esame accurato delle
risultanze processuali
Le stesse parti civili quando poi sono scese all'esame concreto della posizione di ogni singolo imputato, talvolta hanno ripetuto soltanto l'impostazione generale ed altre volte hanno valo-
rizzato elementi già esaminati dal giudice di merito,. - che li ha apprezzati diversamento anche in corre- 150
lazione con elementi favorevoli all'imputato.
Peraltro è sintomatico che il ricorso del
P.G. e quello DE parti civili non coincidono nel.
la scelta degli imputati dei quali lamentano l'asso luzione, divergenza che, essendo totale, finisce con l'indebolire, sul piano logico, le rispettive censure.
Ma anche gli imputati ricorrenti quando pongono l'accento su una asserita totale svaluta-
zione degli elementi di accusa contenuta nella mo-
tivazione della sentenza impugnata, leggono detta motivazione in modo del tutto soggettivo;
quando denunciano la contraddittorietà della motivazione,
in effetti mettono in luce la perplessità insita nella stessa adozione della formula dubitativa e
non indicano una vera incompatibilità logica tra le parti della motivazione che li riguarda;
quando deducono l'esistenza di altri elementi a loro favo-
revoli, prendono in esame circostanze correttamente ritenute irrilevanti oppure diversamente apprezza te, con adeguata motivazione, dal giudice di merito.
Ai fini della presente decisione di legit timità non è necessario aggiungere altro per quanto concerne il ricorso DE parti civili, mentre per i ricorsi del P.G. e degli imputati bastano le se- 151-
guenti osservazioni.
Per il ricorso del P.G.. nei confronti di
IO CH (questi non ricorrente), c carret-
tamente il giudice di appello non ha preso in consi derazione la chiamata in correità, per alcuni reati specifici qui non contestati, fatta in un altro pro-
icedimento da tale Sante Fatoni nei confronti del
CH, in quanto alla documentazione prodotta dal P.G. in sede di appello non è seguita alcuna ri-
ichiesta di rinnovazione parziale del dibattimento.
per interrogare liberamente il Fatoni, ai sensi del-
l'art. 450 bis c.p.p., sicchè sono mancati, per inattività dello stesso P.C., gli accertamenti che avrebbero potuto consentire un vaglio "incidenter tantum" di quelle accuse. Per il resto il ricorren- te P.G. non ha esposto alcuna specifica deduzione sulle argomentazioni che hanno indotto il giudice di appello ad assolvere il CH con la formu-
la del dubbio.
Quanto alla posizione di IO LO,
è sufficiente osservare per il ricorso del P.G. ched il giudice di appello non ha introdotto una vera e
propria costrizione del LO ad avere spesso tan te persone. a casa, ma ha usato impropriamente tale 152 - termine nel senso, reso del tutto palese dal comples so della motivazione, che il cieco LO aveva bisogno della compagnia di diverse persone;
lo stes so giudice non ha omesso di tenere conto del fatto che nell'alloggio del LO avevano trovato ospi talità alcuni appartenenti alla banda armata (e,
quindi, anche il DI, pur se non espressamen te nominato), ma ha soltanto dubitato che l'imputa to si fosse reso perfettamente conto della quali-
tà DE persone ospitate per breve tempo.
Quanto al ricorso del LO, il giudi- ce di appello ha totalmente svalutato soltanto al-
cuni degli elementi di accusa (manipolazione di apparati radio e riciclaggio di danaro proveniente da autofinanziamenti mediante reati contro il pa-
trimonio), ma ha mantenuto ferma, come dato di fat to certo, l'utilizzazione da parte della banda del l'alloggio del LO per scopi illeciti (riunioni aventi ad oggetto attività criminose e qualche ospi talità ad associati), sul piano logico grave ele-
mento di accusa, mentre lo stesso giudice ha soltar to dubitato della perfetta conoscenza di tali sco-
pi da parte del LO (pacificamente cieco, ma non sorda), sicchè basta questa parte della moti-
vazione per giustificare la formula dubitativa. Per il RI il giudice di appello hạ 153 -
messo in rilievo gravi elementi di accusa (parteci-
pazione a Genova ad una riunione avente oggetto illecito - riciclaggio di danaro di illecita pro- venienza - asportazione di un neo, senza ragioni di urgenza, ad una terrorista straniera, permanenta in RE PE anche dopo la costituzione di strutture illegali a lui note), soltanto parzial-
mente svalutati dalle altre considerazioni dello stesso giudice, che hanno portato alla conclusione del dubbio sull'effettivo personale inserimento del
RI nelle strutture occulte.
Quanto a tutti gli altri imputati ricor-
renti, che hanno posizioni analoghe, il giudice di appello ha messo in rilievo elementi specifici che pongono ciascuno: sia in contatto con le strutture illegali, di cui difficilmente potevano ignorare l'esistenza, in quanto erano continui, e non occa-
sionali, i rapporti con militanti e, soprattutto,
con capi di tali strutture;
sia nell'interno, con ruoli importanti, DE redazioni di pubblicazioni non solo vicine all'eversione ma anche ad essa
strettamente collegate. Valga per tutti il caso del
SC, sempre vicino ad AN EG e direttore responsabile, tra l'altro, del giornale "Rosso" 154
dal quale, come si è visto, (paragrafo 27), è nata una organizzazione illegale costituente banda arma-
ta ("Rosso Brigate Comuniste").
Quindi logicamente e correttamente il giudice di appello ha ritenuto che si tratta per ciascuno di un complesso di elementi che se non danno l'assoluta certezza dell'appartenenza a strut ture illegali ed occulte, tuttavia è tale da giu-
stificare ampiamente la formula dubitativa.
- Denunciano violazione di legge sul 30.
la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p. nei reati associativi:
la MaLI, il FE ed il RI.
I motivi sono infondati.
Per quanto concerne l'ipotesi criminosa di semplice partecipazione a banda armata, art. 306
comma 2°, c.p., la questione nemmeno è prospettabi-
le, in quanto, trattandosi di reato monosoggettivo e non essendo prevista una circostanza aggravante speciale con riferimento al numero dei partecipan-
ti, trovano piena applicazione le norme sul concor+
so eventuale di persone nel reato.
La questione si pone, invece, per l'ipo-
tesi criminosa di cui al comma 1° dell'art. 306
c.p., trattandosi di un reato plurisoggettivo od a concorso necessario. 155
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema
hanno ritenuto anche per tale ipotesi criminosa la compatibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p. (Sez. Un. 7.7.1984, Danti-.
ni), osservando che la disciplina del concorso di persone nel reato (artt. 110 e segg. c.p.) è appli-
cabile a tutti i reati, ed anche a quelli a concorso.
\ necessario, purchè sia compatibile con la descrizio ne DE singole fattispecie legali plurisoggettive.
in quanto il numero di persone uguale o superiore a cinque resta irrilevante unicamente quando per la sussistenza del reato è previsto in modo esplicito un numero di persone determinato nel minimo ed in-
determinato nel massimo, sicchè il numero dei con-
correnti superiore a due si configura come elemento.
costitutivo del reato, oppure quando è prevista una circostanza aggravante speciale per la partecipa-
zione al reato di un certo numero di persone;
che per la banda armata, nella ipotesi prevista dal comma 1 ° dell'art. 306 c. .. non ricorre alcuno di detti casi di incompatibilità.
A queste valide argomentazioni, che que-
sta Corte condivide, non è stata apposta alcuna nuoj va deduzione che possa indurre ad un mutamento di 156 giurisprudenza.
31. Il solo De AL denuncia vizi di motivazione sulla denegata circostanza diminuente della lieve entità del fatto prevista dall'art. 311 c.p..
Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il ricorrente si è limitato a dedurre che la condotta a lui addebitata è di minima entità e che il giudice di appello non ha dato "alcuna spie-
gazione in ordine al diniego dell'applicazione del l'art. 311 c.p.".
Invece il giudice di appello, contraria-
mente allo assunto apodittico del ricorrente, ha spiegato (v. pag. 380-381 sent. impugnata) che la diminuente speciale della lieve entità del fatto,
prevista dall'art. 311 c.p., ha carattere obietti- VO in relazione al danno od al pericolo per il bene giuridico protetto con riferimento ai delitti con-
tro la personalità dello Stato, sicchè non è corre-
lata all'entità della condotta di ogni singolo im-
putato od al suo apporto operativo all'associazio-
ne od alla banda, bensì alla dimensione di questa ed al contenuto del programma operativo della stessa.
Si tratta di un principio di diritto più volte affermato da questa Corte Suprema (tra le al- 157 tre: Sez. I, 23.1.1984, Azzalin;
Sez. I, 25.10.1983
Arancio), al quale, peraltro, il ricorrente non op-
pone alcuna critica, limitandosi, come si è visto,
(61 fare genericamente Vuna inesistente mancanza di mo V. portilla (6) a tivazione
32. Il P.G. denuncia vizi di motivazio- ne sulla ritenuta prevalenza DE circostanze at-
tenuanti generiche (62 bis c.p.) nei confronti di
OS IS, AN EG e NC TO.
Le censure sono infondate.
Il giudizio di comparazione, previsto dall'art. 69 c.p.. tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti è affidato dalla legge al pol tere discrezionale del giudice di merito, il quale
è tenuto soltanto a dimostrare di avere fatto cor-
retto uso di tale potere e di non essere caduto nel l'arbitrio. A tal fine è sufficiente una motivazio ne concisa, dalla quale risulti l'espressione di un
giudizio globale e sintetico dell'intero fatto cir costanziato e della personalità del reo.
Nella specie il giudice di appello ha spie gato in via generale (v. fol. 86-89 sent.imp.) le ragioni per le quali ha ritenuto di applicare in favore di tutti i condannati le circostanze atte- 158
-
nuanti generiche, ragioni correlate anche alla so-
pravvenuta irreversibile crisi del fenomeno terro-
ristico, alla riflessione critica da parte degli stessi terroristi ed all'interesse dello Stato a recuperare alla vita democratica quanti in essa erano rientrati od intendevano rientrare, allonta-
nandosi dalla violenza, interesse desumibile anche da provvedimenti legislativi, quali l'amnistia e l'indulto di cui al D.P.R. 12.12.1986, n. 865, e la legge 18.2.1987, n. 34.
Poi lo stesso giudice ha trattato ogni singola posizione con espresso riferimento alle circostanze attenuanti generiche (per il IS
fol. 424-425, per il EG fol. 491–492, per il dis sociato TO fol. 532) ed ha provveduto per cia-
scuno alla valutazione dell'intero fatto circostan ziato e della personalità del reo, tenendo conto non solo DE circostanze attenuanti ed aggravanti ma anche DE altre circostanze, oggettive e sog-
gettive, ritenute rilevanti e desumibili dalle ac-
quisizioni probatorie, con implicito, ma del tutto chiaro,richiamo dell'art. 133 c.p.
Alla fine di detta valutazione il giudice di merito ha poi espresso, congiuntamente, un giu-
dizio favorevole , per ciascuno degli imputati,sia alla concessione DE circostanze attenuanti gene- 159
riche e sia alla prevalenza DE stesse. E' palese,
quindi, che anche il giudizio di prevalenza è stret tamente correlato alla immediatamente precedente valutazione, che ne costituisce la necessaria logi- ca premessa e contemporaneamente adeguata giustifi-
cazione.
Poichè il ricorrente P.G. non censura le argomentazioni, sia generali e sia specifiche, poste a base di quella valutazione, tanto che non contesta la concessione DE circostanze attenuanti generi-
che, ma soltanto lamenta l'omessa motivazione sul giudizio di comparazione, deve concludersi per l'in fondatezza di tale censura, perchè, invece, come si
è visto, esiste anche sul punto una adeguata moti-
vazione.
Non senza considerare per AN EG
che, come ha espressamente messo in luce il giudice di appello, la violazione più grave è l'omicidio volontario del brigadiere IN, per il quale con le circostanze attenuanti generiche concorre anche la diminuente di cui al comma secondo dell'art. 116 c.p.
33.
- TE ST ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt, 1 e 4 leg- 160 ge 18.2.1987, n. 34, in relazione agli artt. 3, 21,
24, 25, 27, 102 e 107 Cost., deducendo disparità
di trattamento in quanto non può usufruire di scon-
ti di pena non avendo ammesso i fatti, discrimina-
zione del libero pensiero con inammissibile spinta a confessare, affidamento al P.M., con snaturamento
DE sue funzioni istituzionali, di funzioni ammi-
nistrative e notarili.
La questione è manifestamente infondata in tutti gli aspetti prospettati.
Non esiste disparità di trattamento tra chitassume, dopo la consumazione del reato, una de-
terminata condotta, ritenuta rilevante dal legisla tore ai fini della diminuzione della pena, e chi
quella condotta non intende mettere in atto. Pale
semente sono situazioni del tutto diverse che giu-
stificano un diverso trattamento.
Nè può prospettarsi l'irragionevolezza della scelta del legislatore, che invece ha eser-
citato il suo potere discrezionale in linea con tante disposizioni che, ai fini della determinazio-
ne della pena o dell'applicazione di una circostan-
za attenuante, tengono conto proprio della condot-
ta del reo susseguente al reato: basta citare il comma 2°, n. 2, dell'art. 133 c.p., il recesso atti yo (comma 4' dell'art.56 c.p.), l'elisione o l'at- 161-
tenuazione DE conseguenze dannose o pericolose del reato (n. 6, seconda ipotesi, dell'art. 62 c.p.)
Palesemente non sussiste alcuna discrimi-
nazione del libero pensiero, sia perchè il ripudio della violenza come metodo di lotta politica è cor-
relato a manifestazioni criminose estranee al dirit to tutelato dall'art, 21 della Costituzione, sia per chè la legge richiede soltanto l'ammissione "DE
attività effettivamente svolte" e non la confessio- ne di reità, che, peraltro, rientra anche nella con dotta susseguente al reato comunemente ritenuta ri-
levante come sintomo di resipiscenza.
Infine il compito affidato al pubblico ministero di raccogliere le dichiarazioni di chi intende dissociarsi rientra perfettamente nelle sue funzioni istituzionali e trova giustificazione ra-
zionale nell'urgenza di provvedere a tale incomben
za. 34. OR BA, AN EG e
NC PA denunciano, separatamente, vio-
lazione di legge, ed il EG anche vizi di motiva-
zione, sulla denegata applicazione della diminuente della dissociazione prevista dalla legge 18.2.1987,
n. 34, sopravvenuta mentre era in corso il giudizio 162 di appello.
I ricorsi del BA e del PA sono fondati, mentre non può essere accolto quello del
EG.
La risoluzione DE questioni poste dai ricorrenti impone un esame preliminare della legge n. 34 del 1987 con riferimento alle condotte di dis sociazione, alla dichiarazione di dissociazione, al la posizione dei latitanti.
La "ratio legis", che è necessario indi-
viduare al fine della retta interpretazione DE
norme in esame, consiste nella esigenza di raggiun-
gere, dopo il superamento della fase acuta dell'e-
mergenza del terrorismo, una pacificazione nei con
fronti degli imputati e dei condannati, per reati aventi finalità di terrorismo о di eversione dello
DE (3) ordinamento costituzionale, 29.5.1982, n. 304, tut-
tavia hanno manifestato, od intendevano manifestare entro un certo termine (stabilito nel 7.4.1987), il loro distacco dalla lotta armata in seguito ad una
revisione critica DE scelte, ideologiche ed ope-
rative, adottate in precedenza. Tale nuovo atteg-
giamento, che viene appunto definito con il termine sintetico di dissociazione, il legislatore ha volu-
(to prendere in considerazione, nei limiti della cont cessione di diminuzioni di pene, non solo per con- 163
solidare il processo di crisi del terrorismo politi co e per attribuire concreta rilevanza giuridica a condotte ritenute socialmente ed eticamente apprez-
zabili, ma anche, e soprattutto, per ottenere, come
già si è accennato, la pacificazione sociale nei confronti di determinati soggetti, che, non più ne-
mici dello Stato, possono, immediatamente od in futuro, essere recuperati alla società, come deli-
neata dall'ordinamento costituzionale vigente.
Nella specie è fuori discussione che i
[reati di cui sono stati ritenuti responsabili i tre ricorrenti sono stati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
tanto è del tutto palese, come ha anche accertato il giudice di merito, quindi non sorgono questioni sull'ambito di applicazione della legge in esame.
Quanto alle condotte di dissociazione, la legge richiede l'esistenza, congiunta, di tre sinto
'mi rivelatori della dissociazione: l'ammissione del-
le attività effettivamente svolte (con riferimento al passato); comportamenti oggettivamente ed univo-
camente incompatibili con il permanere del vincolo associativo (con riferimento a comportamenti attua-
li al momento dell'applicazione della legge); il 164
ripudio della violenza come metodo di lotta poli-
tica (che comporta anche un impegno per il futuro, da accertare con un giudizio prognostico),
Con l'espressione "ammissione DE at-
tività effettivamente svolte" il legislatore ha vo-
luto, palesemente, anche attraverso l'uso di termi-
ni letterali diversi, fare riferimento ad un con-
cetto diverso da quello di "piena confessione dei reati commessi", prevista, invece, dagli artt. 2
e 3 della legge 29.5.1982, n. 304. Tuttavia non può pervenirsi alla conclusione che detta ammissio ne debba essere limitata soltanto ai fatti che sog gettivamente l'imputato od il condannato ritenga di avere compiuto, altrimenti non avrebbe alcun signi-
ficato l'obbligo del giudice di accertare l'esisten za DE condotte di dissociazione sotto tutti e tre gli aspetti richiesti congiuntamente dalla leg ge
Il parametro di riferimento è, quindi, u fiudizialmente nicamente quello dei fatti giu monte accerta-
ti Nel caso di condannato con sentenza irre vocabile unicamente l'accoglimento di una istanza di revisione può rimuovere il giudicato, rimanendo irrilevante la protesta di innocenza del condanna to prima di tale accoglimento, sicchè, qualora la 165
istanza di revisione sia stata proposta, si profila un caso di sospensione della decisione, in sede
esecutiva, sulla dissociazione.
Nel caso di imputato, per il quale l'ac-
certamento della dissociazione deve essere esegui-
to nel giudizio di cognizione, i fatti sono quelli che il giudice di merito ha accertato, qualora ta-
le accertamento sia stato riconosciuto corretto in sede di impugnazione.
Ciò non toglie che l'ammissione deve ave-
re per oggetto fatti non solo penalmente rilevanti ma anche non marginali, non essendo richiesta una minuta esposizione di tutta l'attività svolta,
peraltro sotto alcuni aspetti, come ad esempio la indicazione dei correi, non richiesta dalla legge.
Quindi può concludersi che è necessaria l'ammissione dei fatti essenziali penalmente rile-
vanti rimasti giudizialmente accertati.
Anche nel caso di concorso morale nel reato commesso materialmente da altri, l'imputato,
pur ritenendosi soggettivamente estraneo al reato,
è tenuto, tuttavia, ad ammettere quei fatti che so-
no penalmente rilevanti ai fini del concorso sotto aspetti diversi da una attività materiale, come la 166
-
istigazione, l'ideazione, la preparazione e simili.
L'imputato può bene prospettare, senza con questo venire meno all'obblico impostogli dalla legge, una interpretazione di quei fatti tale da escludere il concorso nel reato, ma non può nè ta-
cere nè negare i fatti essenziali a lui contestati e dei quali il giudice ha accertato la verità pro-
cessuale. E' poi del tutto ovvio che la qualifica-
zione giuridica dei fatti resta estranea all'ammis-
sione dei fatti stessi.
Passando agli altri sintomi rivelatori della dissociazione, nel presente procedimento ven gono essenzialmente in discussione con riferimento alla latitanza (in tale stato si trovavano i tre
ricorrenti al momento dell'entrata in vigore della legge in discussione), con coinvolgimento anche del la questione concernente le modalità ed il termine per rendere la dichiarazione di dissociazione.
Ritiene questa Corte Suprema che lo stato di latitante non sia astrattamente e concettualmen te del tutto incompatibile con l'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 34 del 1987.
Invero tale incompatibilità, se sussisten
te, verrebbe a configurare un obbligo del latitante a costituirsi in carcere, che non solo non è previ sto dalla legge ma che è anche escluso dalla linea 167
di tendenza legislativa, tanto che tale obbligo per l'applicazione dell'indulto non è stato più ripetu to nei diversi decreti successivi al D.P.R. 23.12.
1949, n. 929, che ancora lo prevedeva.
Nè la "ratio legis" autorizza detta incom patibilità, sia pure dal punto di vista logico o concettuale, perchè la pacificazione sociale e l'in serimento del colpevole nella società democratica,
più sopra individuati come scopi della legge, non richiedono la detenzione del reo come segno di resa in quanto da un lato allo Stato essenzialmente in-
teressa non avere nemici, mentre, d'altro lato, la detenzione non è, di per se stessa, indice di recu-
pero sociale.
Nè sussistono ostacoli processuali e for-
mali, desumibili dall'art. 4 della legge n. 34 del
1987.
Il termine perentorio di trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, termine scaduto il
7.4.1987, concerne esclusivamente la richiesta di dissociazione e non anche l'effettiva verbalizzazio-
ne della successiva dichiarazione, come è reso pale se dalla stessa formulazione letterale dell'art. 4.
Peraltro la richiesta è necessaria soltanto nel ca- 168 SO in cui non vi sia già stata una dichiarazione di dissociazione anteriore alla entrata in vigore del la legge oppure nel caso in cui la precedente di-
chiarazione debba essere integrata per renderla con forme ai requisiti richiesti dalla legge intervenu ta successivamente.
Ma, soprattutto, la formalità della rac-
colta della dichiarazione da parte del pubblico mi-
nistero non è esclusiva, nel senso che non sia con sentita altra forma di manifestazione della disso-
ciazione, Basta pensare al caso in cui l'imputato renda la dichiarazione in pubblica udienza davanti al giudice del dibattimento.
In effetti l'intervento del P.M. costitui sce una collaborazione per il rapido accertamento
DE condotte previste dall'art. 1.
Quindi è soltanto necessario che sia cer ta la provenienza dall'imputato o dal condannato della manifestazione di volontà e che essa conten ga gli elementi indispensabili per consentire al giudice di accertare l'esistenza dei requisiti ri-
chiesti dalla legge.
Non ha decisiva rilevanza, in senso con trario all'interpretazione qui accolta, il ritiro di due emendamenti (dei deputati RU e Corleone, citati nella sentenza impugnata) diretti a regola-
- 169
re le formalità da compiere da parte dei latitanti rifugiati all'estero, non solo e non tanto perchè
lo svolgimento dei lavori parlamentari ha riflessi secondari nell'interpretazione della legge, quanto,
e soprattutto, perchè quel ritiro è in se stesso
del tutto neutro ai fini che qui interessano, dato che bene può anche significare la ritenuta esclu-
sione della necessità di una apposita specifica pre visione, essendo egualmente possibile, in via di interpretazione, l'applicazione della legge in esa-
me anche a siffatta ipotesi senza bisogno della costituzione in carcere, con cessazione della la-
titanza.
Tuttavia la latitanza può rappresentare in concreto un ostacolo all'accertamento DE con-
dotte di dissociazione, qualora sia ignoto il luo-
go ove il latitante si rifugia, perchè in tal caso impedisce di acquisire gli elementi necessari per decidere sul punto. Qualora, invece, tale luogo di rifugio all'estero sia noto o sia comunicato con la richiesta di dissociazione, la situazione è sostan-
zialmente diversa, perchè gli accertamenti possono essere eseguiti per mezzo dell'Interpol od i canali di cooperazione internazionali. - 170 Non valgono, al fine di escludere del tutto tali accertamenti, le eventuali difficoltà
di ottenere, per tali canali, informazioni sufficien ti ai fini della decisione, come ha osservato il
(8) V. fortilla (8) giudice di merito. Invero tali difficoltà sull'ac-
coglimento della richiesta di dissociazione, con conseguente rifiuto di ogni acquisizione probatoria ma saranno oggetto di successiva valutazione in con creto, eventualmente anche con riflessi negativi per l'imputato od il condannato, il quale non potrà do-
lersi dell'insufficienza di dette acquisizioni, da-
to che dipende dal suo comportamento.
Ciò posto, va dato atto in punto di fatto
(che il giudice di merito ha accertato che i tre ri-
correnti, pur essendo latitanti e rifugiati allo estero (il EG ed il PA in Francia ed il Barozzi in Colombia), tuttavia tempestivamente chief sero di rendere dichiarazione di dissociazione indi cando i rispettivi recapiti, ma che, invitati dal
P.M. competente a presentarsi davanti a lui, non si presentarono il giorno stabilito.
Va aggiunto che, mentre il EG ed il
PA sono rimasti in Francia, il solo BA, assumendo di non averlo potuto fare prima per impe-1
gni di insegnamento nell'Università del Valle e per: ragioni di salute, come comunicato al P.M. ritornò 171
in Italia, dopo la pronuncia (8.6.1987) della senten za impugnata, precisamente il 20.9.1987, preavver-
tendo le autorità italiane e costituendosi alla po-
lizia dell'aeroporto di arrivo;
che su istanza del difensore, il BA fu sentito in merito alla dis sociazione il 17.11.1987, dopo il deposito della sentenza di appello ma prima della trasmissione de-
gli atti in Cassazione, dal P.G. presso la Corte di
Appello di Roma, al quale poi inviò anche una memo-
ria esplicativa;
che con nota del 9.5.1988 la Digos di Roma ha fornito al giudice di merito, che le ha trasmesso in Cassazione, informazioni sul comporta-
mento del BA, nel frattempo ammesso alla misu-
ra degli arresti domiciliari.
Applicando i principi sopra esposti in concreto, può subito concludersi per l'infondatezza.
della censura di AN EG per l'assorbente con siderazione, che rende inutile ogni altro esame, che
egli non ha mai ammesso, in un qualsiasi modo, i fatti penalmente rilevanti ed essenziali della sua pregressa attività.
Basta in proposito osservare che non solo l'isaanza di dissociazione è priva di ammissioni specifiche concernenti l'attività svolta, ma anche, 172
- e soprattutto, che tali ammissioni non sono state fatte nè in precedenza nè successivamente.
Invero il EG continua a sostenere la sua estraneità all'attività di RL TI e di altri nell'imprese criminose contro il patrimo-
nio commesse nel padovano, negando anche fatti giu dizialmente accertati (vedi paragrafo 23); nega 0-
gni suo coinvolgimento nell'incendio del deposito della Face Standard di CO, risultante, in-
vece, finanche da un appunto sulla sua agenda (vedi lo stesso citato paragrafo 23); infine per il più
grave episodio criminoso di TO continua a ne gare finanche ogni incontro, in concomitanza con detto episodio, con RL FI, al quale promi- se un aiuto economico, per consentirgli di espatria re in Svizzera, qualora fosse riuscito un grosso colpo in corso di attuazione, fatto questo ritenu-
to essenziale dal giudice di merito - con motiva-
zione ritenuta corretta da questa Corte Suprema
(vedi paragrafo 21)
- per la ricostruzione della vicenda ai fini della prova del concorso del EG
in quei reati.
Passando alla posizione del PA, il giudice di merito ha ritenuto, ad una prima deli-
bazione, che nella richiesta di dissociazione, au- tenticata il 23.3.1987 dal Consolato d'Italia a Pa- 173
rigi, fosse contenuta l'ammissione dei fatti, tran. ne il sequestro AR ed il tentato sequestro
DU per i quali però è intervenuta assoluzione,
mentre ha negato validità alla dissociazione per la latitanza, che pur se in luogo conosciuto impe-
diva gli accertamenti sugli altri requisiti richie-
sti dalla legge.
Posto che l'ammissione dei fatti ha tro-
vato definitiva conferma nell'avere il PA sol-
tanto censurato il diniego della diminuente della dissociazione, così rimanendo definitivamente ac-.
certata la responsabilità per i reati per i quali
è stato condannato, la decisione del giudice di ap pello sul punto è in contrasto con i principi di diritto sopra esposti, dato che, essendo pacifica-
mente nota la residenza del PA, gli accertamen ti possono essere espletati per mezzo dei comuni canali di cooperazione internazionale, salva la successiva valutazione della loro idoneità e suffi-
cienza in concreto, ma non potevano essere preventi vamente ed in astratto rifiutati.
Poichè sono necessari accertamenti, non applicabile il comma 3° dell'art. 538 c.p.p., che consente in cassazione la diretta applicazione del- 174.
la legge più favorevole, con decisione anche nel merito, soltanto nel caso che non sia necessario as-
sumere nuove prove diverse dall'esibizione di do-
cumenti. Ne consegue che deve essere disposto, nei confronti del PA, l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Se-
zione della Corte di Assise di Appello di Roma.
Invece nei confronti del BA, non essendo necessari altri accertamenti, questa Corte
bene può decidere anche nel merito, una volta su-
perate, in base ai principi sopra precisati, le questioni di natura formale, mentre in concreto la latitanza è cessata, come si è visto, fin dal 20.
9.1987
Invece il ricorrente ha ammesso l'atti-
vità svolta nelle linee essenziali penalmente ri-
levanti (vedi pure paragrafo 27), mentre le sue censure e deduzioni su questioni di diritto non hanno, al fine che qui interessa, alcuna rilevanza
Quanto agli altri requisiti, essendo pa-
cifica la tempestività della richiesta, il rientro in Italia e la costituzione alla polizia sono ele-
menti concreti e decisivi sia al fine di escludere non tanto il permanere di un vincolo associativo,
trattandosi in effetti di associazione ormai non operante dal 1979, quanto, e soprattutto, ogni ten- 175
tativo di riallacciare il vecchio vincolo con gli associati di allora oppure di costituire nuovi vincoli, sia al fine di una prognosi positiva sul l'affermato ripudio della violenza come metodo della lotta politica.
Gli accertamenti della polizia (DIGOS),
che escludono qualsiasi attività politica del OZ zi e suoi rapporti con soggetti che accettano o propagandano la violenza, confermano quanto già di mostra il concreto comportamento sopra precisato.
Pertanto deve essergli riconosciuta, con
annullamento senza rinvio sul punto, la diminuente della dissociazione prevista dall'art. 2, lettera b)
della legge n. 34 del 1987 nella misura della metà
della pena inflitta, in quanto la responsabilità
del BA è stata affermata soltanto per delitti di carattere associativo.
Ne consegue la riduzione della pena a due anni ed un mese di reclusione ed anche l'elimina- 1.
zione della pena accessoria dell'interdizione tempo ranea dai pubblici uffici.
Denunciano vizi di motivazione sul-35.
la determinazione della misura della pena: il Bello
si, il De AL, il FI, AO ZI, lo MB, 176
il LL, BE NA, il NI, lo Scal-
zone, NC TO, il FE.
Tutti i ricorsi sono infondati, rimanendo tuttavia, salva per il OS la eventuale rideter minazione della pena in applicazione, da parte del giudice di rinvio, della continuazione, come preci-
sato nel successivo paragrafo 36.
Ai fini della determinazione della misu ra della pena la legge attribuisce al giudice di merito un potere discrezionale da esercitare nello ambito dei criteri di cui all'art. 133 c.p.. Quindi
lo stesso giudice è tenuto soltanto a dimostrare,
per adempiere l'obbligo della motivazione, di avere correttamente, in quello ambito, esercitato il po-
tere discrezionale con esclusione di ogni arbitrio.
Ne consegue che non è necessaria una valutazione analitica di tutte le circostanze, oggettive e sog gettive, indicate nell'art. 133 c.p., essendo suf-
ficiente, invece, che siano prese in considerazione quelle ritenute prevalenti e decisive;
che, inoltre,
non sono richieste inutili ripetizioni, qualora det ta valutazione sia già contenuta in altra parte del la motivazione, sia pure ad altri fini, in quanto la motivazione della sentenza si svolge secondo un
"iter" logico nel quale tutti i vari argomenti si compongono in una unità strutturale, così integran- 177
dosi e completandosi senza bisogno di sovrabbondanti ripetizioni.
Orbene, nella specie, il giudice di appel
10, - che, peraltro, ha per tutti ridotto la pena inflitta dal primo giudice anche con riferimento al la pena base e non solo in applicazione DE con-
cesse attenuanti generiche -, ha per ciascuno dei ricorrenti precisato, trattando il merito, non solo il ruolo di ciascuno ma anche l'intensità e l'impor tanza dell'attività svolta con riferimento sia ai reati associativi e sia, per gli imputati che li hanno commessi, ai reati specifici, aggiungendo an-
che, quando l'ha ritenuto necessario, le opportune considerazioni sulla personalità dell'imputato.
Quindi da queste premesse. che, pur concer nendo specificamente il merito, sono, tuttavia, come
si è visto, utilizzabili anche ad altri fini, lo stes so giudice ha tratto le necessarie indicazioni per esprimere anche il suo giudizio di sintesi sulla determinazione della pena, che, pure con espresso riferimento a criteri equitativi, è stata palesemen te commisurata per ciascuno a quanto in precedenza,
finanche con contiguità quasi immediata, era stato già messo in luce sulle circostanze del fatto e sul 178
la personalità del colpevole, ossia proprio sugli elementi, oggettivi e soggettivi, da tenere presenti ai sensi dell'art. 133 c.p..
Quando il giudice di appello ha ritenuto di stabilire la pena base in misura notevolmente superiore al minimo edittale, come per lo LZ
ed il TO, ha adeguatamente spiegato tale scelta,
richiamando per il primo (LZ) il considerevo le apporto alla nascita ed alla vita DE singole bande e la gravità dei fatti ad esse riconducibili.
(pag. 570 sent. impugnata), per il secondo (TO)
il ruolo preminente da lui svolto, (pag. 532, ivi), richiami che trovano puntuale giustificazione nella precedente motivazione concernente ciascuno dei due ricorrenti.
Inoltre lo stesso giudice ha per ciascuno bene precisato sia la pena base, sia la riduzione operata per le circostanze attenuanti, sia l'aumento operato a titolo di continuazione, rendendo così
palesi i calcoli ed i criteri adottati.
36. NC OS denuncia vizi di motivazione sull'esclusa continuazione con i reati getto DE sentenze 30.9.1985 e 26.5.1987 della
Corte di Assise di Appello di Milano.
Il motivo è fondato per quanto concerne reati oggetto della sentenza 26.5.1987 della Corte 179
di Assise di Appello di Milano, pur non essendo con tenuta sul punto alcuna deduzione nei motivi di ap-
pello.
Invero si tratta di deduzione che può esse re proposta per la prima volta in Cassazione, purchè la sentenza concernente il reato già giudicato sia divenuta irrevocabile dopo la presentazione dei mo-
tivi di appello (in tali sensi è la giurisprudenza assolutamente prevalente: Sez, I, 28.5.1986, Fossati,
e diverse altre). Nella specie la sentenza 26.5.1987
è divenuta irrevocabile il 13.10.1987 addirittura successivamente alla pronuncia della sentenza 86
1987 oggetto del ricorso in discussione.
Per l'altra sentenza, citata, peraltro,
con data errata (quella esatta è 28.11.1985) l'ir-
revocabilità è intervenuta il 14.11.1986, dopo la presentazione dei motivi di appello (17.5.1985: fol
134 fasc. I, vol. motivi di appello), tuttavia non si pone una questione specifica concernente detta sentenza, in quanto i reati che ne sono oggetto sono stati già riuniti ai sensi dell'art. 81 con quelli giudicati con la successiva sentenza del 26.5.1987.
Quanto all'allegazione del ricorrente sul l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso basta. 180 - osservare che i reati oggetto della sentenza 26.5.
1987 sono stati commessi dal 1974 al 1979, ossia in barziale concomitanza temporale con i reati associa-
tivi oggetto della sentenza 8.6.1987 qui in discus-
sione; che anche da quest'ultima sentenza sono desu-
mibili, come osserva il ricorrente, alcuni elementi tilizzabili a tal fine.
Si tratta di elementi che, se danno un
"fumes" all'allegazione difensiva, tuttavia non con
sentono di ritenere già accertata l'unicità del di-
segno criminoso, accertamento che non risulta
- e non poteva risultare dalla motivazione della sen
-
Itenza impugnata, sicchè sul punto è necessaria una
valutazione di merito che potrà essere effettuata soltanto in sede di rinvio.
Pertanto la sentenza impugnata deve esse-
re annullata sul punto nei confronti del OS con rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise di
Appello di Roma.
- Gli imputati ricorrenti che sono 37.
Irimasti totalmente soccombenti, ossia i ventuno ri-
correnti, meglio precisati nel dispositivo, per i quali i ricorsi vengono totalmente rigettati ed ino]
tre il NI, il VA e RI RO (nei confronti dei quali viene dichiarata l'inammissibi- lità dei rispettivi ricorsi senza che sia intervenu 181
ta, come per gli altri ricorsi dichiarati inammissi bili, alcuna causa estintiva di alcuni dei reati lo ro ascritti), nonchè le parti civili ricorrenti,
rimaste pure soccombenti, sono tutti tenuti in so-
lido al pagamento DE spese del procedimento e ciascuno al versamento alla Cassa DE ammende di una somma, equamente determinata in lire duecento-
mila, a titolo di sanzione pecuniaria. 38. - AN EG è tenuto al rimborso
DE spese di questo grado del giudizio, liquidate in complessive lire 756.000, di cui lire 700.000
per onorari, in favore di RI AS, vedova del brigadiere IN.
Inoltre sono tenuti in solido al rimborso
DE spese di questo grado del giudizio, liquidate in lire un milione per onorari oltre le spese preno tate a debito, in favore della Presidenza del Consi
glio dei Ministri, del Ministero degli Interni e del
Ministero del Tesoro, tutti i ricorrenti, meglio pre cisati nel dispositivo, per i quali è rimasta defi-
nitivamente accertata la responsabilità per reati associativi ed anche, come ad esempio per il EG,
di altri reati dai quali sono derivati danni alle suddette parti civili. 182 -
ri portilla (9)
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Visti gli artt. 23 e 24 legge 11.3.1953, n. 87, 152
209, 524, 531, 539 e 543 c.p.p.
Dichiara manifestamente infondata la que stione di legittimità costituzionale dedotta da
ST TE;
dichiara inammissibile il ricorso de
P.G. nei confronti di AM UR, CA
IO, LL AR, AN GO AO,
AV IO RI, RI AV LU, Fu-
naro BE, AL LU, NI AN,
PA NC, GA NA, LZ Ore
ste, CR GI, ST TE, TE Antonio, Vesce Emilio Salvatore e Virno Paolo;(9) dichiara inammissibile il ricorso DE parti civi-
li Presidenza del Consiglio, Ministero degli Inter-
ni e Ministero del Tesoro nei confronti di VA
LA, SE IA e CH IO;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè
i reati sono estinti per prescrizione, nei confron ti di:
LL AR nei capi concernenti la deten-
zione illegale di un CH (capo 11), il furto di una autovettura sottratta a LO NO (capo
27), l'incendio doloso del deposito della Face-Stan dard (capo 33 come modificato) ed elimina le pene 183
per questi ultimi due reati in mesi quattro e giorni venti di reclusione;
IS OS nel capo concernente la detenzione illegale di armi (parte del capo 25) ed elimina la relativa pena determinata in mesi due di reclusione e lire 15.000 di multa;
NA BE nel capo concernente l'incendio do-
loso della DA (capo 33 come modificato)
ed elimina la relativa pena di mesi quattro di re-
clusione;
AL LU nel capo concernente la detenzione di esplosivo (parte del capo 9) ed elimina la relati va pena determinata in un mese di reclusione;
NI AN nel capo concernente la detenzio-
ne illegale di armi (capo 23) ed elimina la relati-
va pena di un mese di reclusione;
MaLI AN nei capi concernenti il furto in danno di LO NO (capo 27), la ricettazione di una collezione di francobolli (capo 32), l'incendio doloso della DA (capo 33 come modificato)
ed elimina le relative pene in complessivi mesi die ci di reclusione;
- FE EG, nei capi concernenti le deten-
zioni illegali di armi ascrittigli sotto i capi 19 e 184 23 e parte del capo 25 ed elimina le relative pene in complessivi mesi cinque di reclusione;
- EG AN nei capi concernenti la detenzione di armi di cui ai capi 19 e 23 e parte del capo 25,
la resistenza a pubblici ufficiali (capo 36, lette-
ra c) ed i furti di tre veicoli (capo 36, lettera d) e dell'autovettura sottratta a LO NO (ca-
po 27) ed elimina le relative pene in complessivi mesi cinque e giorni quindici di reclusione;
- AV SS nel capo concernente la detenzione illegale di armi;
GA NA nei capi concernenti l'introdu-
zione nello stato di esplosivo (capo 9) e l'incendio doloso della DA (capo 33, come modificato)
ed elimina le relative pene determinate in comples-
sivi mesi due di reclusione;
- CR GI nel capo concernente il por to illegale di esplosivo (capo 10) ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione;
- ST TE nei capi concernenti la detenzione illegale di armi e di esplosivo di cui al capo 13,
la detenzione illegale di armi di cui al capo 19,
il furto di una autovettura sottratta a LO Di
no (capo 27) ed elimina le pene relative ai due ul-
timi reati complessivamente in un anno di reclusione;
TO NC nei capi concernenti i reati di 185
ricettazione (capi 28, 32 e 35), l'incendio doloso della DA (capo 33, come modificato) ed elimina le relative pene complessivamente in sei mesi e venti giorni di reclusione;
Annulla inoltre senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BA RO nel pun-
to concernente il diniego della diminuente della dissociazione;
applica la diminuente di cui all'art
2 della legge 18 febbraio 1987, n. 34; riduce la pena inflittagli a due anni ed un mese di reclusio-
ne ed elimina la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
annulla la stessa sentenza nei confronti di PA NC nel punto concernente il di-
niego della diminuente della dissociazione e nei confronti di OS NC nel punto concernen-
te la continuazione con i reati di cui alla senten za 26 maggio 1987 della Corte di Assise di Appello
di Milano e rinvia per nuovo giudizio sui punti suindicati ad altra Sezione della Corte di Assise
di Appello di Roma;
dichiara inammissibili i ricorsi del Pa-
della GA e dello Scoffernecher;
van,
dichiara inammissibili i ricorsi di Bel-
+ 186 -
7
lini GI, RI RO e VA BE;
rigetta nel resto i ricorsi del BA.
del OS, del LL, del NA, del AL,
del NI, della MaLI, del FE, del
EG, di ST TE e del TO;
rigetta il ricorso del P.G. nei confron-
ti di LO IO, del IS, della MaLI,
del FE, del EG, del TO e del Tranchi
da;
rigetta i ricorsi DE parti civili Pre
sidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero de-
gli Interni e Ministero del Tesoro nei confronti di CA IO, AG BE, RI Gior
gio, SC MI TO, VI AO, MaLI
AN, FE EG, EG AN e PA
NC;
rigetta i ricordi di LO IO,
CA IO, AV IO RI, De AL
RD CO, RI AV LU, FI Augu-
sto, TA NR, RA NO, MA BE
ro, AG BE, VA LA, ZI AO,
NT LD, RI GI, LZ TE,
ST OL, SC MI TO, VI AO,
AT US, MB IO e IN CO;
condanna i ventuno imputati da ultimo no- minati ed inoltre il NI, il RI ed il Sal-
- 187
vagno, nonchè le parti civili Presidenza del Consi
glio dei Ministri, Ministero degli Interni, Ministe
ro del Tesoro e Ministero di Grazie e Giustizia, in solido, al pagamento DE spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di lire duecento mila in favore della Cassa DE ammende;
condanna EG AN al rimborso, in favore della parte civile AS RI, DE
spese del giudizio di cassazione, liquidate in com-
plessive lire 756.000, di cui lire 700.000 per ono-
rat;
condanna in solido il BA, il NI
il OS, il LL, il AV, il De AL,
il RI RO, il FI, il NA, il AL,
il NI, il RA, il MA, la MaLI, il
FE, il EG, il PA, la GA, il
ZI, il NT, lo LZ, lo CR,
ST TE, ST OL, il TO, lo Zaga-
to, lo MB e lo IN al rimborso, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero degli Interni e del Ministero del Tesoro,
DE spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire un milione per onorari, oltre le spese pre-
notate a debito. 188 Roma 4 ottobre 1988.
IL PRESIDENTE
Corrado Carnevale Ecc
Меня
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pasquale Vincenzo Molinari
Pasquall Fixcentollol a (1) adoles pag. 5: " AU OM"Ташо СО эт ого
* 1/2 corro dichia zato incamm onitrile del predice a peo), AC AV (was ricorrente). Suber "
adde a pay 54: " oppure il rimanere vel profpicis safe. LL zio all' exters " zio cory consequente esticstice del seats (3) asde a pag.68: "
Juver for preveritince"
(4) adole a pay. 131: " mediante accordts (art. 304 cipele sia alla corporationee poplition " feuer (5) astole a pag. 141: " accertato l'adesione al recorests Fol livello;
ha indicato
(6) atole a poj. 157: " ancora 2/kwments alla ne p rale 卡 Searcondotta et assument o" fa de a pag, 162 : " che, pur none arecido mantemento le contatte di collatrizatiores measure per ottenen i benefort presist the D.L. 15, 12, 1979, n. 625, correction, or wrdifcolo r, eller life 6.2.1980, n. 15, e hallan.15, Hallalype" adole a paf.(8) adole рад : " vore insidious in astratto e preventivamente " Feaмараль ерный шеве170:' (9) adde a pag. 182: " dichiara inammissibile il 21 conso 189- della parte civile Ministero di Grata e Gicutie" f Siпротно le wore portille di sopracassafora
Pa ctully brea 1989
ZAX
DEPOSITATA IL DIRETTORE DI SEZIONE IN CANCELLERIA (RL Navacelt
25 FEB 1989 ERALE
IL CANCELLIERE ONE 160/89 Case
E
N
O
REPUBBLICA ITALIANA Camera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO di Consiglio in
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 9 giugno
1989
SEZIONE I PENALE
ORDINANZA
SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente N. 1732 Dott. Pasquale Vincenzo MOLINARI.
1. Dott. Vincenzo VALENTE Consigliere
REGISTRO GENERALE 2. «
AN FR LA PENNA.
CORTE SUP 309.859.SIONE 3.
»
IO HI UFFICIL COPE
Rilasciata copia studio 4.
»
NO SACCUCCI
al ha pronunciato la seguente per diritti ORDINANZA SENTENZA 11 IL CANCELLIERE
SOXXNX XX X xxxxx sull'istanza di correzione di er-
rore materiale proposta dal Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Roma della
Sentenza 4.10.1988 della Corte Suprema di Cassazione
XXXXX nella parte concernente
STRANO ORESTE n.5.8.1939
Presidente
Sentita la relazione fatta dal Coxxigione dott.Molinari
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Corte prov
A. SPINOSI - ROMA tenuto più grave, anni 5 e mesi 6 di reclusione (pena base anni 8 e mesi 4 di reclusione così ridotti per
-le-circostanze attenuants generiche)_più un anno_
mesi-sei di reclusione-a-titolo di continuazione, au-
mento espressamente specificato-in-mesi 6 per-la-rapi-
na OL(capo 26),mesi sei per l'incendio della Face
Standard (capo 33), mesi due per il porto illegale-di-
armi (capo-18), mesi-due-per-la-detenzione-illegale di armi (capo 19) e mesi due per il furto dell'autovettu-
ra(capo 27).
Questa Corte Suprema, nell'eliminare-per-i-capi
19 e27 le relative pene come già determinate dal giu-
dice di merito,indicò tali pene complessivamente in un anno di reclusione, incorrendo nell'errore materiale di sommare mesi sei di reclusione per ciascuno di es si invece di mesi due di reclusione per ciascuno e,
quindi, ottenendo un anno di reclusione al posto della pena esatta da eliminare in mesi quattro di reclusione.
Pertanto questo errore material di computo della i pena da elimbare. che già, si ripete, risultava dalla sentenza 8.6.1987 della Corte di Assise di Appello.
di Roma e per la quale, per quanto concerneBo strani non vi è stata alcuna determinazione da parte della
Corte di Cassazione, che esclusivamente a quelle pe=
na ha fatte riferimento deve esssere corretto sia veda ad eliminare l'errore materiale di cui è affet-
to il dispositivo della sentenza emessa il-3.10.88
(rectius:4.10.1988)- della-I Sez.pen. della-Corte-Stes-
sa nei confronti di ST TE nel senso-che-la-
pena eliminata è pari a quattro mesi di reclusione.
Sentito il P.G., nella persona del dott. IO-
Tranfo, che si è riportato-elle conclusioni-scritte.
Nella non-comparsa-del-difensore di Strand TE,
ritualmente avvisato.
O S SE R-VA-
-Con-la-sentenza-4.10.1988, emessa-nei confronti di numerosi ricorrenti, questa Corte Suprema, tra l'altro,
per quanto-concerne il ricorrente TE ST an-
nullo senza rinvio la sentenza 8.6.1987 della Corte
di Assise di Appelle di Roma-nei capi aventi ad-og-
getto la detenzione illegale di armi e di esplosivo di cui al cape 13(reato per il quale lo ST era stato assolto per insufficienza di prove), la deten-
zione illegale di armi di cui al capo 19 ed il furto.
di-una-autovettura-sottratta a NO LO (capo_27)
per essere i reati estinti per-prescrizione.Tali ul-
timi due-reati erano uniti con il vincolo della con-
tinuazione ad altri reati ed il giudice di appello determinò la pena complessiva in anni 7 di reclusio ne, così composta:pena per la banda armata,reate-ri- nella motivazione (pag. 35, rigo 17°) e sia nel dispo-
sitivo (pag.184 ultimo rigo) della sentenza, nonché nel dispositivo letto in pubblico dibattimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione.
Visti gli artt.149 e 531 c.p.p.,dispone la correzio-
ne,per quanto concerne ST TE, della sentenza
Cemessa il 4.10.1988 dalla I Sezione Penale della
Corte di Cassazione nei confronti di BA RO
di altri, tra i quali il predetto ST, nel sen-
so che al posto di "un anno di reclusione",come pena complessiva da eliminare per i reati prescritti, deve intendersi e leggersi "mesi quattro di reclusione"
sia nella motivazione(rigo 17° della pagina 35) e sia nel dispositivo (ultimo rigo della pagina 184), non ché nel corrispondente dispositivo letto in udienza.
Roma 9 giugno 1989
Il Presidente estensore
Рафи м Vincentollobinars celleria IL DIRETTORE DI SEZIONE Depositato in Cancelleria 610. 1959 Garlo Navacci il K17 GIU.
IL CANCELLIERE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1975 a Genova, venne poi arrestato il 16.5.1975 in
1 strata nel luglio 1975 a GI NI (uno degli