Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/1988, n. 3160
CASS
Sentenza 4 ottobre 1988

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L'adesione ad un sodalizio criminoso che si è formato ed ha operato in Italia integra partecipazione ad un reato commesso nel territorio dello stato anche se l'aderente materialmente rimanga sempre all'estero. ( V mass n 123825).*

La mancata impugnazione dell'ordinanza dichiarativa della contumacia in primo grado preclude all'imputato ogni ulteriore doglianza. (fattispecie in tema di illegittima declaratoria di contumacia di imputato detenuto all'estero per reati colà commessi). ( V mass n 180122; ( V mass n 180061; ( V mass n 180031; ( Conf mass n 180840).*

Una volta che sia stata data lettura in dibattimento di Atti ritualmente acquisiti da procedimenti separati contro imputati dello stesso reato o di reati connessi, ne è consentita la pubblicazione col mezzo della stampa o con altri mezzi o divulgazione, anche se il procedimento dal quale essi provengono pende ancora in fase istruttoria. ( V mass n 173970).*

Il principio di specialità nell'estradizione, normativamente previsto dal comma secondo dell'art. 661 cod. proc. pen., ancorché espressamente contemplato con riferimento all'estradizione passiva, vale anche per l'estradizione attiva, in quanto espressione di un principio generale che lo stato non può non osservare anche con riferimento alla sua potestà in seguito ad estradizione attiva. ( Conf mass n 173326; ( Conf mass n 136007; ( Conf mass n 116678; ( Conf mass n 134413; ( Conf mass n 098994).*

Il principio di specialità nell'estradizione non trova applicazione allorché il procedimento per un reato commesso anteriormente alla estradizione abbia avuto regolare inizio in un momento nel quale l'imputato era presente nel territorio dello stato. ( Conf mass n 179440; ( Conf mass n 168438; ( Conf mass n 128326).*

La volontaria sottrazione dell'imputato ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, che caratterizza lo stato di latitanza, non presuppone la conoscenza di detto provvedimento o delle ricerche in corso, essendo sufficiente a tal fine la sua consapevolezza che tale provvedimento possa essere emesso. Ne consegue che la fuga all'estero oppure la permanenza nel proprio rifugio all'estero (situazioni che si equivalgono) dopo la consumazione del reato ed in previsione dell'emissione del provvedimento coercitivo si risolvono, dopo che lo stesso sia stato emesso, nella volontaria sottrazione ad esso ed attribuiscono all'imputato la qualifica di latitante. ( V mass n 179364; ( V mass n 179103; ( Conf mass n 180888; ( Conf mass n 151848; ( Conf mass n 146035).*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 legge 18 febbraio 1987, in relazione agli articoli 3, 21, 24, 102, 107 cost. (misure in favore dei dissociati dal terrorismo), in quanto: a)- non esiste disparità di trattamento tra chi, dopo la consumazione del reato, assume una determinata condotta, ritenuta rilevante dal legislatore ai fini della diminuzione della pena e chi quella determinata condotta non intende mettere in atto, ne' può prospettarsi l'irrazionalità della scelta legislativa intesa a privilegiare, nella Determinazione della pena, una condotta del reo susseguente al reato; b)- non sussiste alcuna discriminazione del libero pensiero, sia perché il ripudio della violenza come metodo di lotta politica è correlato a manifestazioni criminose estranee al diritto tutelato dall'art. 21 della Costituzione, sia perché la legge richiede soltanto la ammissione "delle attività effettivamente svolte" e non la confessione di reità che, peraltro, rientra anche nella condotta susseguente al reato comunemente ritenuta rilevante come sintomo di resipiscenza; C)- il compito affidato al pubblico ministero di raccogliere le dichiarazioni di chi intende dissociarsi rientra perfettamente nelle sue funzioni istituzionali e trova razionale giustificazione nell'urgenza di provvedere a tale incombenza. Non risultano precedenti.*

La continuazione tra reato già giudicato e reato oggetto di giudizio può essere fatta valere per la prima volta in Cassazione, purché la sentenza concernente il primo sia divenuta irrevocabile dopo la presentazione dei motivi di appello. ( V mass n 176800; ( Conf mass n 175353; ( Conf mass n 172327).*

La regola di specialità contenuta nel primo comma dell'art. 14 della convenzione europea di estradizione costituisce, con riferimento a fatti anteriori a quelli per i quali l'estradizione venne concessa, causa di sospensione dall'Esercizio della giurisdizione penale nella fase istruttoria, in quella di cognizione ed in quella esecutiva, finché non si realizzino le ipotesi del consenso dello stato estradante (estradizione suppletiva), di mancato allontanamento dell'estradato, in un determinato termine, dal territorio dello stato ovvero di rientro nello stesso territorio. ( V mass n 179441; ( V mass n 172880; ( V mass n 167540; ( Conf mass n 179301; ( Conf mass n 173326; ( Conf mass n 171101; ( Conf mass n 165712; ( Conf mass n 164701; ( contra mass n 180787; ( contra mass n 175289; ( contra mass n 172881; ( contra mass n 170198).*

Il divieto del "ne bis in idem" non si applica alle sentenze penali straniere. ( V mass n 173327; ( V mass n 168781; ( V mass n 168780; ( V mass n 131176).*

Le ipotesi delittuose di banda armata di cui all'art. 306 cod. proc. pen. sono, per espresso dettato legislativo, reati-mezzo al fine di commettere alcuno dei delitti, non colposi, contro la personalità internazionale o interna dello stato indicati nell'art. 302 stesso codice. Poiché per la giuridica esistenza della banda armata non è richiesto che il fine sia raggiunto, ne consegue che, qualora il reato-fine sia stato pure realizzato, si ha concorso di reati, essendo inapplicabili sia la disposizione sul reato complesso, dato che i reati-fine non costituiscono ne' un elemento costitutivo ne' una circostanza aggravante della banda armata, sia il principio di specialità dato che esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere. ( V mass n 176945; ( Conf mass n 176503 ed ivi citate).*

La condizione di latitante non è astrattamente e concettualmente incompatibile con l'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 34 del 1987 (misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo). Non risultano precedenti.*

Allorché, nel corso dell'istruzione formale, ad un procedimento per il quale il procuratore generale della Repubblica abbia disposto l'avocazione, venga riunito dallo stesso P.G. un altro procedimento iniziato dal procuratore della Repubblica e non formalmente avocato, le funzioni di pubblico ministero nel procedimento risultante dalla riunione vengono legittimamente svolte dal P.G. anche se, nel prosieguo del processo sia ripristinata, mediante separazione disposta dal giudice istruttore, l'autonomia dei due procedimenti originari. ( V mass n 159769, non constano precedenti; ( V mass n 116530, non constano precedenti).*

L'ipotesi criminosa prevista dall'art. 307 cod. pen. che concerne l'assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata corrisponde a quella prevista dall'art. 418 cod. pen., dalla quale differisce per la qualità della persona aiutata, e può trovare applicazione, secondo l'espressa previsione legislativa, al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, qualora il dare rifugio o fornire vitto sia attuato in favore di taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ossia a singoli componenti e non all'associazione o alla banda nel suo complesso. Nel caso di assistenza, in qualsiasi Forma prestata consapevolmente non ai singoli, ma all'associazione o alla banda, si ha concorso nel reato qualora tale assistenza si risolva in un consapevole contributo all'esistenza stessa dell'associazione o della banda ed alla sua permanenza, cioè in una adesione agli scopi della stessa, e quindi, giuridicamente, in una partecipazione criminosa al sodalizio. ( V mass n 180470; ( V mass n 177129; ( V mass n 176950; ( V mass n 162279; ( V mass n 162275).*

Ai fini della cessazione della latitanza non rileva l'arresto, avvenuto all'estero, per reati ivi commessi. Invero lo stato di latitanza cessa, oltre che nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., soltanto con la cattura o con la Costituzione spontanea in Italia ovvero con l'arresto all'estero a seguito di procedura di estradizione, mentre la detenzione all'estero per reati colà commessi non fa venir meno la latitanza, giacché in quest'ultimo caso l'imputato non è a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana che non ha alcun concreto potere nei suoi confronti. Ne consegue che è legittima la notificazione all'imputato detenuto all'estero per reati ivi commessi, eseguita ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art. 177-bis stesso codice. ( Conf mass n 175664; ( Conf mass n 162218; ( Conf mass n 151845; ( Conf mass n 151844).*

La banda armata - nelle due distinte ipotesi previste dal comma primo dell'art. 306 cod. pen. e dal comma secondo dello stesso articolo, quest'ultimo concernente la semplice partecipazione - rientra nel più vasto fenomeno associativo criminoso contro la personalità dello stato e richiede, oltre la stabilità di un vincolo associativo tra una pluralità di consociati, proteso al conseguimento dello scopo comune - che ne costituisce il dolo specifico - di commettere uno o più delitti, non colposi, contro la personalità internazionale o interna dello stato, la organizzazione in banda e la disponibilità di armi requisiti specializzanti, per la cui sussistenza non è richiesto, rispettivamente, che la gerarchia interna sia di tipo militare burocraticamente concepito, o che ciascun partecipante sia effettivamente armato, bastando la disponibilità di armi in quantità adeguata al proseguimento dello scopo comune e la concreta possibilità di utilizzarle da parte degli associati. Proprio tali elementi specializzanti distinguono la banda armata dalla cospirazione politica mediante associazione, mentre gli scopi possono essere identici, ed anche dalla cospirazione politica mediante accordo la quale è caratterizzata dal semplice accordo, cioè dal momentaneo incontro di volontà per l'attuazione di un comune proposito criminoso, nonché dall'associazione sovversiva, reato che ha un ambito più limitato, essendo diretto soltanto a vietare determinate associazioni caratterizzate dall'uso della violenza per sovvertire gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello stato. ( V mass n 157746; ( V mass n 157743).*

L'ammissione delle attività effettivamente svolte che integra uno degli elementi necessari della condotta di dissociazione dal terrorismo prevista dall'art. 1 della legge 18 febbraio 1987 n. 34 non può essere limitato soltanto ai fatti che soggettivamente lo imputato o il condannato ritenga di avere compiuto, ma deve riferirsi ai fatti giudizialmente accertati, penalmente rilevanti e di carattere non marginale. Pertanto: a) - nel caso di condannato con sentenza irrevocabile è irrilevante la protesta di innocenza del condannato prima che venga accolta un'eventuale istanza di revisione, unico rimedio per rimuovere il giudicato; e tuttavia, ove tale istanza venga presentata, si deve far luogo alla sospensione della decisione, in Sede esecutiva, sulla dissociazione; b) - nel caso di imputato, per il quale l'accertamento della dissociazione deve essere eseguito nel giudizio di cognizione, i fatti sono quelli che il giudice di merito ha accertato, qualora tale accertamento sia stato riconosciuto corretto in Sede di impugnazione. ( V mass n 177364).*

Poiché l'Esercizio della giurisdizione penale di uno stato non può subire restrizioni per effetto della decisione di uno stato estero oltre i casi tassativamente previsti, il principio di specialità nell'estradizione, la cui operatività è espressamente subordinata dall'art. 14 della convenzione europea alle ipotesi di concessione di estradizione limitata ad alcuni reati, non trova applicazione allorché l'estradizione sia stata totalmente rifiutata. ( Conf mass n 171344; ( contra mass n 175876).*

L'ipotesi delittuosa del semplice partecipante (all'associazione sovversiva o alla banda armata) si distingue dall'altra ipotesi, anch'essa contenuta sia nell'art. 270 cod. pen. sia nell'art. 306 stesso codice, del promotore, del costitutore, dell'organizzatore o del dirigente. Posto che il semplice partecipante svolge soltanto attività fungibili tipicamente esecutive, la qualità di organizzatore non può essere desunta dall'autonomia e discrezionalità decisionale, che sono requisiti attinenti alla diversa figura di capo o dirigente, con il quale non può essere confuso l'organizzatore, da identificare piuttosto con colui che svolge attività essenziali per assicurare la vita e l'efficienza dell'organizzazione in relazione alle finalità che la stessa organizzazione persegue e alla struttura che ha assunto in concreto. In questo ambito assume decisiva Rilevanza la qualità dell'attività che, purché non occasionale, non deve necessariamente essere costituita dall'organizzazione del lavoro di altri, propria del dirigente, ben potendo consistere finanche in un'attività svolta in solitudine, i cui risultati sono poi messi a disposizione della banda, nella struttura della quale si inquadra anche l'attività solitaria. ( V mass n 164253; ( V mass n 162280; ( V mass n 159810).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/1988, n. 3160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3160
    Data del deposito : 4 ottobre 1988

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