Sentenza 4 aprile 2014
Massime • 1
In tema di riabilitazione, il provvedimento che concede il beneficio ha natura costitutiva, con la conseguenza che la valutazione sulla sussistenza del presupposto della buona condotta si estende dal momento della esecuzione o estinzione della pena principale sino a quello della decisione, ferma restando l'autonomia valutativa del Tribunale di Sorveglianza in ipotesi di fatto oggetto di decisione non definitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 42066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42066 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 04/04/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1084
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 35362/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
SECONDO VITANTONIO N. IL 24/05/1969;
avverso l'ordinanza n. 236/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 23/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 23 maggio 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze concedeva la riabilitazione a EC TA in relazione ai fatti giudicati con la decisione:
- Trib. Firenze del 7.5.1990, confermata dalla Corte di Appello di Firenze il 17.4.1991, irrevocabile il 5.2.1992.
Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge, il Tribunale affermava che:
- sono decorsi i termini previsti dall'art. 179 c.p. dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta;
- non può attribuirsi rilievo, circa il requisito della buona condotta, alla intervenuta condanna in primo grado per il reato di inottemperanza agli obblighi in caso di incidente commesso in data 1.5.2009 e dunque in epoca anteriore all'ultimo triennio.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, deducendo erronea applicazione dell'art. 179 c.p. e vizio di motivazione. Ad avviso del P.G. impugnante, il Tribunale nel ritenere irrilevante il fatto storico della intervenuta condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 189 C.d.S. ha falsamente applicato l'art. 179 c.p., posto che il requisito della buona condotta deve essere verificato come presente non già nel triennio antecedente la decisione ma sino alla data della decisione sull'istanza presentata (si cita, sul punto, Sez. 1, n. 1507 del 17.12.2012, rv 254521).
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 20.11.2013 si è espresso per l'accoglimento del ricorso, sulla base del citato precedente.
4. Nell'interesse di EC TA è stata depositata ampia memoria difensiva.
In detta memoria si sostiene, essenzialmente, che l'istanza di riabilitazione andava accolta in quanto il fatto di reato - avvenuto in data 1.5.2009 ed ancora sottoposto a verifica nei gradi successivi al primo - è venuto ad esistenza ben oltre il termine di legge per la dichiarazione dell'effetto favorevole, periodo in cui non vi è dubbio circa la costante prova di buona condotta e circa l'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili correlate alla decisione del 1990. Si precisa inoltre che la condanna subita nell'anno 1990 aveva ad oggetto una fattispecie del tutto diversa (detenzione illecita di stupefacenti) rispetto al fatto avvenuto nel 2009, dunque non può parlarsi di riemersione di una sopita tendenza a delinquere. In ogni caso si citano precedenti giurisprudenziali difformi rispetto a quello indicato nel ricorso, orientati ad escludere il rilievo "automatico" di violazioni di legge successive al periodo di tre anni dalla esecuzione o estinzione della pena principale inflitta.
5. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono. Alla base del dubbio interpretativo relativo all'art. 179 c.p. - evidenziato dal PG ricorrente - vi è una questione di fondo che può così esprimersi: se al provvedimento con cui si concede la riabilitazione sia da attribuirsi natura meramente dichiarativa ovvero costitutiva.
Nella prima ipotesi (natura dichiarativa) fondato sarebbe non già il modo con cui il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha interpretato la norma (ossia rapportare la buona condotta ai soli tre anni antecedenti la decisione) quanto il contenuto della "proposta" di interpretazione formulata dalla difesa, nel senso che il termine di ordinario di tre anni (così ridotto dalla L. n. 145 del 2004) decorrente dalla esecuzione o estinzione della pena principale andrebbe a rappresentare - in caso di buona condotta e in assenza di condizioni ostative - il periodo cui unicamente il legislatore "rapporta" la concedibilità del beneficio.
EC tale linea interpretativa la natura dichiarativa del provvedimento (mera ricognizione di un effetto giuridico già prodottosi) renderebbe irrilevanti eventuali - fatti successivi, al più da valutarsi in sede di proposta di revoca di una riabilitazione già concessa (revoca che presuppone, entro un dato termine, la commissione di un reato per cui venga inflitta la pena della reclusione non inferiore a due anni, da intendersi con sentenza definitiva).
Tuttavia, la tesi della natura dichiarativa del provvedimento concessorio della riabilitazione non risulta condivisibile, come già ritenuto -nella presente sede di legittimità - da Sez. 5, n. 3244 del 27.11.1985, rv 172529. Ciò perché al giudice non è affidata la mera "ricognizione" circa l'esistenza di presupposti tipici e ben definiti dal legislatore, quanto un compito valutativo di natura discrezionale, specie per quanto riguarda il requisito della "buona condotta". Approdandosi, pertanto, ad una qualificazione di natura "costitutiva" del provvedimento concessorio (sottesa all'ultima decisione oggetto di massimazione, Sez. 1 n. 1507 del 17.12.2012, rv 254521) è evidente che l'ambito di valutazione della ricorrenza del presupposto della buona condotta va dal momento della esecuzione o estinzione della pena principale sino a quello della decisione e i tre anni diventano esclusivamente il "momento" a partire dal quale è possibile depositare l'istanza tesa al riconoscimento dell'effetto. In ciò è dato intravedere un "onere di attivazione" della parte istante che, chiedendo il riconoscimento dell'effetto in epoca successiva al "periodo minimo" di tre anni si espone ad una verifica di "perduranza" del requisito della buona condotta. Va tuttavia affermato che nel caso in esame, trattandosi - per quanto riguarda la violazione commessa in data 1.5.2009 - di una decisione accertativa di primo grado, il Tribunale di Sorveglianza dovrà procedere ad autonoma valutazione dei fatti oggetto di giudizio al fine di ritenere o meno ostativa la condotta tenuta dal EC in tale occasione, anche in rapporto al precedente e consistente periodo di ravvedimento. Vanno pertanto, ai fini del giudizio di rinvio, così espressi i principi di diritto:
- il provvedimento di riabilitazione, di cui agli artt. 178 e 179 c.p. ha natura costitutiva, implicando valutazioni e non limitandosi alla mera ricognizione dei presupposti di legge;
- la valutazione del presupposto della buona condotta va pertanto estesa sino al momento della decisione, ferma restando l'autonomia valutativa del Tribunale di Sorveglianza in ipotesi di fatto oggetto di decisione non definitiva.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2014