Articolo 626 del Codice di procedura penale
Articolo 537 bisArticolo 627
Versione
24 ottobre 1989
Art. 626. Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale 1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perche' dia i provvedimenti occorrenti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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