Art. 626. Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale 1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perche' dia i provvedimenti occorrenti.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Contraffazione è reato solo se crea confusione nel consumatore (Cass. 35166/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2020
[…] La Cancelleria effettuerà gli adempimenti previsti dall'art. 626 cod. proc. pen. […] Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e dispone la restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto.Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art.626 c.p.p. […]
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- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/07/2025, n. 27683Provvedimento: […] La cancelleria dovrà provvedere all'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.Leggi di più...
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