Sentenza 6 marzo 2007
Massime • 2
Sono utilizzabili, salvo la verifica di attendibilità del teste da compiersi nel dibattimento, i verbali di riconoscimento vocale dell'identità degli interlocutori delle conversazioni intercettate, da parte degli ufficiali di polizia che avevano ascoltato le telefonate, redatti a seguito di attività integrativa di indagine svolta dal pubblico ministero dopo la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto per lo svolgimento di tale incombente non sono previste le formalità della perizia e quindi non è necessaria la partecipazione dell'imputato o del suo difensore.
L'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo dove l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il tentativo di omicidio, nonostante la vittima designata fosse assente, nel luogo del progettato agguato organizzato dagli appartenenti ad un clan camorristico, in quanto tempestivamente avvertita del pericolo dalle forze dell'ordine).
Commentario • 1
- 1. Art. 49 - Reato supposto erroneamente e reato impossibilehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49, in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2007, n. 22722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22722 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/03/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio G. - rel. Consigliere - N. 341
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 025889/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di CATANZARO;
nei confronti di:
01) ND CR OL N. IL 20/01/1950;
02) RI NZ N. IL 01/01/1958;
03) LA AN N. IL 08/05/1962;
04) LA VA N. IL 05/04/1960;
05) ES GE VA N. IL 24/02/1965;
06) LA PP N. IL 08/12/1953;
07) DE LU VA N. IL 26/08/1948;
08) FR NZ N. IL 08/12/1975;
09) RO CE N. IL 21/04/1975;
10) RO NZ N. IL 23/11/1959;
11) GU LE N. IL 05/12/1969;
12) ND CR ST N. IL 18/02/1970;
13) CO GE N. IL 16/11/1965;
14) AN PP N. IL 20/11/1956;
15) RI ME N. IL 13/03/1951;
16) LE RO ON N. IL 27/03/1961;
17) TI PP N. IL 09/04/1980;
18) NO TO N. IL 26/01/1970;
19) CI ME N. IL 07/08/1978;
20) CI EL N. IL 18/04/1980;
21) CI LE N. IL 23/04/1957;
22) PE VA N. IL 18/05/1966;
23) LL ME N. IL 25/01/1959;
24) RU OB N. IL 19/01/1977;
25) TI LM N. IL 19/06/1961;
26) CI ME N. IL 27/06/1962;
27) CI VA N. IL 05/01/1972;
avverso SENTENZA del 06/06/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per ann.to con rinvio in accoglimento ricorso P.G. per ES, Le RO, RO, TE RA, RU e AZ. Rigetto ricorso P.G. nel resto;
udito il difensore avv. Frigo, De Nicolò, Pitari, Vecchio, Ioppoli, Gambardella, Barbuto, Parise, Staiano, Aricò, Veneto, Cantafora, Ripamonti, Laratta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Crotone in data 19.12.2003, riguarda la posizione di numerosi soggetti, variamente imputati di partecipazione a due associazioni di stampo camorristico aventi epicentro l'una in TR e l'altra in Isola Capo Rizzuto, facenti rispettivamente capo a AN CR IN ed a CI PA (cl. 1957), nonché ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, gestita dal clan CI, con i relativi reati-scopo, ed, inoltre, di singoli reati di estorsione, incendio doloso, minaccia, detenzione e porto illegali di armi, tentato omicidio e favoreggiamento personale.
La prova dei delitti in questione è essenzialmente costituita da propalazioni di collaboratori di giustizia e dal contenuto di conversazioni assoggettate ad intercettazioni ambientali che, con il supporto delle risultanze di operazioni di pedinamento ed osservazione effettuate dall'autorità di polizia giudiziaria, hanno consentito di individuare le singole appartenenze associative e le responsabilità di ciascuno per gli specifici delitti sopra sommariamente indicati e di cui si dirà in dettaglio nell'esaminare la posizione di ciascuno dei ricorrenti elencati nell'epigrafe del presente provvedimento, molti dei quali hanno proposto censure in rito pressoché analoghe ed, in quanto non fondate su motivi esclusivamente personali, eventualmente estensibili anche in favore dei soggetti che non le hanno formulate.
I motivi di doglianza in parola investono i seguenti punti:
1) nullità dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi, ex art. 178 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 108 c.p.p., commi 1 e 2, per l'inadeguatezza del termine a difesa di 72 ore assegnato ai difensori d'ufficio designati dopo la revoca in massa dei difensori di fiducia da parte degli imputati nell'imminenza della scadenza dei termini di fase della custodia cautelare;
2) nullità, per omissione, a tempo debito, dell'avviso di cui all'art. 268 c.p.p., comma 6, del decreto che ha disposto il giudizio e delle attività successive ivi contemplate, di competenza esclusiva del G.i.p., con pregiudizio delle previste facoltà difensive dei prevenuti (ascolto dei nastri, stralcio delle conversazioni irrilevanti od inutilizzabili, richiesta di copie delle registrazioni), non essendo dette formalità surrogabili od assorbite dall'adempimento di cui all'art. 415 bis c.p.p. e non potendo la riproposizione di detta eccezione ritenersi preclusa dalla sentenza di questa Corte - sez. 5^ - in data 6.12.2002 che, abnormemente pronunciando su ricorso inammissibile avverso ordinanza dibattimentale impugnabile solo con la sentenza, ebbe ad annullare l'ordinanza con cui il tribunale, in ragione della lamentate omissioni, aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispose il giudizio;
3) inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni per carenza di adeguata motivazione dei decreti autorizzativi originari e di proroga, con discrasia tra il titolo di reato posto a base delle autorizzazioni (omicidio), non qualificabile come delitto di criminalità organizzata, e quello posto a base delle relative richieste (associazione di tipo mafioso) e segnalato nelle note della p.g. richiamate per relationem, con conseguente illegittimità della protrazione per gg. 40 delle operazioni D.L. n. 152 del 1991, ex art.13, non applicabile nella specie;
4) inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, attesa la carenza di motivazione dei decreti esecutivi del P.M. in ordine ai presupposti (segnatamente le eccezionali ragioni d'urgenza) legittimanti il ricorso ad impianti esterni alla Procura della Repubblica;
5) inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni effettuate a bordo di autoveicoli, da considerare luoghi di privata dimora, in difetto della condizione prevista dall'art. 266 c.p.p., comma 2, e non ricorrendo gli estremi di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 13;
6) nullità delle perizie disposte per la trascrizione delle registrazioni per illegittimità del rigetto dell'eccezione di incompatibilità e della dichiarazione di ricusazione del perito MO IN in quanto fratello del consulente del P.M. MO Giovanni, essendo tale ipotesi di ricusazione prevista dal combinato disposto dell'art. 223 c.p.p., comma 5, e art. 37 c.p.p., lett. a) in relazione all'art. 36 c.p.p., lett. g) e art. 35 c.p.p.;
7) nullità delle medesime perizie per indebito impiego, da parte dei periti, di ausiliari non autorizzati nello svolgimento di attività non meramente materiali ma implicanti apprezzamenti e valutazioni in quanto sostanzialmente equivalenti a quelle svolte dai periti designati, che per la mole del lavoro e lo scarso tempo a disposizione non avrebbero potuto personalmente ed integralmente far fronte all'incarico;
8) nullità di talune operazioni peritali in quanto svolte in condizioni ambientali e d'orario preclusive della partecipazione difensiva e senza avviso della prosecuzione dei lavori ai difensori oltre che, sotto il profilo tecnico, per omessa verifica del rapporto segnale-rumore;
9) inutilizzabilità dei risultati dell'attività integrativa d'indagine svolta dal P.M. ex art. 430 c.p.p. ed introdotti in giudizio ex art. 507 c.p.p., trattandosi di atti (riconoscimenti vocali degli interlocutori delle conversazioni intercettate) per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore (salva la necessità della loro rinnovazione in giudizio mediante perizia ex art. 508 c.p.p. se ritenuti accertamenti rientranti nella previsione dell'art. 359 c.p.p.) ed essendosi detta attività esaurita nella ripetizione dei riconoscimenti già compiuti dalla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari, con conseguente difetto del requisito della novità.
Di altre censure in rito concernenti singole posizioni e dei motivi di ricorso riguardanti la denuncia di violazione di norme penali sostanziali e di vizi di motivazione in ordine alla conferma delle affermazioni di responsabilità si darà conto nell'esaminare le posizioni di ciascun ricorrente, a detta sede riservando anche la menzione dei motivi del ricorso proposto dal P.G., concernente l'assoluzione di taluni imputati dalle accuse di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di omicidio tentato in danno di AB AL e di estorsione nonché, in generale, l'esclusione degli estremi del delitto di estorsione in danno del gestore della discoteca "Tropicana" di cui al capo 13 (senza, tuttavia, specifica indicazione degli imputati investiti dal ricorso) ed il mancato aumento di pena (anche qui senza specificazione di capi di imputazione ed imputati interessati dall'impugnazione) per l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, erroneamente ritenuta dal giudice del gravame già esclusa ad opera del primo giudice, pur non essendovene traccia nel dispositivo della sentenza del tribunale.
Il difensore di AS ET, la cui assoluzione in primo grado dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 7 è stata confermata in appello, ha presentato una memoria difensiva per sostenere l'inammissibilità del ricorso del P.G. che, peraltro, non risulta espressamente proposto nei confronti di detto imputato. Si procede, di seguito, a dar conto dei motivi di doglianza personali di ogni ricorrente nonché, ove ne ricorra il caso, dei motivi del ricorso proposto dal P.G. nei confronti del medesimo. ES A. S..
Nei suoi confronti ha proposto ricorso il P.G. limitatamente alla conferma dell'assoluzione dall'imputazione di partecipazione all'associazione di tipo mafioso capeggiata da AN CR IN, lamentando omessa considerazione della conversazione n. 28 del 29.9.2000, h. 15,35, captata sulla Fiat Uno di De CA AL, in cui costui e RE AN, ritenuti intranei al sodalizio, discutono della inevitabile necessità di occuparsi delle spese legali dell'imputato, arrestato l'1.6.2000 per detenzione di armi, e, conseguentemente, mancata disamina della sua influenza sull'interpretazione di altre conversazioni (nn. 138, 140 e 264) in cui il De CA ed il coimputato OS inseriscono il ES nell'organigramma della cosca e lo indicano come persona da includere nella "copiata per il rimpiazzo", esprimendo il primo apprezzamento per il prevenuto come esponente criminale di rilievo. LA PP.
Ricorre limitatamente alla conferma della condanna per il capo 1 (partecipazione all'associazione capeggiata dal AN CR) e propone le censure in rito già riferite come comuni a più ricorrenti, con specifica deduzione quanto alla mancanza di motivazione del decreto in data 1.12.1999, che ha autorizzato l'intercettazione delle conversazioni sull'auto Lancia Thema del coimputato RT TO, lamentando, altresì, omessa valutazione della "serie di elementi" dedotti per smentire quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia e confutare l'ascrittagli partecipazione associativa.
DE LU VA.
Ricorre avverso la conferma della condanna (salva la disposta riduzione della pena) per i capi 1 (partecipazione alla cosca AN CR) e 7 (detenzione e porto illegali di armi, anche da guerra, munizioni, bombe a mano) ed, oltre le censure in rito già riferite, lamenta vizio di motivazione in ordine alla conferma dell'affermazione di responsabilità, contestando il proprio riconoscimento vocale e l'attribuibilità a sè del diminutivo "Turuzzu", asseritamente comune ad almeno dieci suoi coimputati, e circa la misura della pena, con specifico riferimento alla sua mancata riduzione nella misura massima consentita per effetto delle attenuanti generiche concessegli con dichiarazione di equivalenza. FR NZ.
Ricorre avverso la conferma della condanna per i capi 2 e 3 (concorso nel tentato omicidio AB e nei connessi reati in materia di armi) ed, oltre le comuni censure in rito, deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione sul radicale assunto della mancanza degli estremi costitutivi del tentativo di omicidio per inidoneità degli atti (meramente preparatori) e per assoluta mancanza dell'obbiettivo (non essendo mai la pretesa vittima designata comparsa sul luogo dell'ipotizzato agguato) nonché per il mancato sequestro delle armi di cui gli attentatori sarebbero stati in possesso e, comunque, sul rilievo dell'incompatibilità di un proprio apporto concorsuale con la sua ritenuta estraneità alla cosca AN CR, lamentando, infine, carenza motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche in base alla sola "biografia penale".
Nei suoi confronti ricorre il P.G. quanto alla conferma dell'assoluzione dall'imputazione sub 1 (reato associativo), attesa la valenza sintomatica della partecipazione del prevenuto al tentato omicidio succitato, di nodale interesse per gli interessi del clan, e considerato il rapporto di "stretta colleganza" con altri sodali emergente dal tenore delle conversazioni intercettate (n. 926 del 7.8.2000, h. 16,32 e successive conversazioni n. 962, 964, 974 e 976 del 9.8.2000), asseritamente sintomatiche di intraneità del soggetto al sodalizio.
RO CE.
Ricorre avverso la conferma (salva la disposta riduzione della pena) della condanna per i capi 2 e 3 (tentato omicidio AB e reati connessi) deducendo, oltre le già indicate censure in rito, erronea applicazione dell'art. 56 c.p. e vizio di motivazione sull'assunto dell'inconfigurabilità degli estremi del tentativo nonché del mancato rinvenimento di armi e lamentando, in subordine, eccessività della pena, attesa la marginalità del ruolo ascrittogli. Nei suoi confronti ricorre il P.G. quanto alla conferma dell'assoluzione dal reato associativo per motivi analoghi a quelli svolti a proposito del DI.
RO NZ.
Ricorre avverso la conferma (salva riduzione della pena) della condanna per il capo 7 (detenzione e porto illegali di armi, anche da guerra, munizioni e bombe a mano) con atto di contenuto identico a quello del ricorso CI, cui si rinvia.
Nei suoi confronti ricorre il P.G. quanto alla conferma dell'assoluzione dal capo 1 (reato associativo), lamentando vizio di motivazione circa la valenza delle conversazioni n. 231, 232 e 235 del 24.10.2000 sul rilievo della destinazione alla cosca delle armi di cui egli riforniva alcuni imputati e della comune appartenenza e contiguità criminale degli interlocutori.
ND CR ST (fratello di AN IN). Ricorre avverso la conferma della condanna per il capo 1 (reato associativo), lamentando, oltre la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, l'erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. sull'assunto della non traslabilità della prova relativa al suo ritenuto coinvolgimento nella programmazione di non meglio specificati delitti alla dimostrazione dell'adesione al sodalizio, peraltro esclusa (circostanza ignorata dalla corte di merito) da tutti i collaboratori escussi.
ND CR OL.
L'imputato ricorre avverso la conferma della condanna per i capi 1 (reato associativo) e 2 (concorso nel tentato omicidio AB), lamentando, oltre le comuni e già esposte violazioni processuali, la nullità del giudizio di primo grado per omesso avviso al difensore di fiducia avv. G. Aricò, ritenuto dalla corte territoriale (v. f. 29) avvenuto nonostante il mancato rinvenimento in atti della necessaria prova documentale e deducendo, nel merito, l'inattendibilità del riconoscimento vocale e delle dichiarazioni dei collaboranti, rimaste prive di riscontri, nonché carenza di motivazione in ordine agli argomenti difensivi ed alle prove contrarie dedotti dall'appellante con memorie rimaste asseritamente ignorate, incerta essendo la sua identificabilità nel NI o "Manuzzu" o "Mano di gomma" in cui si pretende di individuarlo e non essendo a sè riferibile alcun valido movente per dare mandato di uccidere l'AB. Il ricorrente deduce, inoltre, la violazione dell'art. 416 bis c.p. e l'insussistenza degli estremi costitutivi del ritenuto tentativo di omicidio, con argomenti comuni ad altri ricorrenti e che saranno specificamente presi in esame in prosieguo. CO GE.
Ricorre avverso la conferma della condanna per il capo 1 (reato associativo) svolgendo, in rito, motivi identici a quelli del ricorso DI, escluse le doglianze relative alle irregolarità della perizia, e deducendo, per il resto, violazione di legge e vizio di motivazione, sull'assunto dell'inattendibilità del collaboratore di giustizia RR, irrilevante essendo che questi lo abbia indicato con il diminutivo di LI, e dell'ambiguità del tenore delle conversazioni intercettate nonché della comprovata circostanza che, negli anni di operatività del sodalizio, egli lavorava e dimorava in Torino.
Il ricorrente lamenta, infine, violazione dell'art. 62 bis c.p. e mancanza di motivazione in ordine al diniego delle generiche, argomentato con elementi di giudizio non riferibili alla sua posizione, essendo egli incensurato ed essendo stato ritenuto un semplice associato, con assoluzione da tutti i reati-fine. AN PP.
Ricorre il P.G. limitatamente all'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p.p., comma 2 in relazione al capo 11 (in ordine al quale l'imputato è stato condannato come semplice partecipe), indicando specifiche risultanze processuali da cui si evincerebbe la sua posizione di preminenza in seno al clan CI. RI ME.
L'imputato ricorre avverso la conferma della condanna per il capo 1 (reato associativo), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per asserita insussistenza di un adeguato quadro indiziario, con particolare riguardo al proprio preteso riconoscimento come uno degli interlocutori nelle conversazioni nn. 381, 390 e 1690 ed alla mancata individuazione di un suo ruolo e di un preciso contributo causale al sodalizio, al di là di "un atteggiamento di vicinanza, disponibilità e persino di generale condivisione degli scopi associativi".
Ricorre anche il P.G., censurando l'assoluzione in appello del prevenuto dall'imputazione sub 2 (tentato omicidio) per difetto di motivazione in ordine all'esclusione dell'identificabilità del AZ nel "MI" con cui il RT parla nella conversazione n. 932, comunicandogli l'imminente uccisione dell'AB ed invitandolo a confermare la sua partecipazione alla fase esecutiva quale proprietario di un terreno sito in prossimità del luogo del progettato agguato in cui il prevenuto, dopo il delitto, avrebbe dovuto nascondere le armi utilizzate per la sua esecuzione e nel quale lo stesso fu effettivamente visto alle ore 14,30 del giorno del fatto.
LE RO ON.
Ricorre nei suoi confronti il P.G. limitatamente alla conferma della assoluzione dall'imputazione sub 1 (reato associativo), lamentando illogicità della motivazione nonché omessa considerazione delle censure proposte con l'atto di appello ed evidenziando come le sue conversazioni con il De CA e la conoscenza di associati di spicco, in una con l'emerso possesso e traffico di armi, ne dimostrino l'intraneità al sodalizio, sebbene non ancora coronata da affiliazione formale.
TI PP.
Anche nei suoi confronti ricorre il P.G. per vizio di motivazione e violazione della regola di valutazione complessiva e non atomizzata della prova di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, quanto alla conferma dell'assoluzione dal reato associativo di cui al capo 1, nonostante il ruolo del prevenuto di cassiere del gruppo, chiaramente emergente dalle conversazioni intercettate, ed il riconoscimento che lo stesso era "dagli accoliti conosciuto e spesso anche utilizzato per incarichi vari".
NO TO.
Ricorre l'imputato quanto alla conferma della condanna per i capi 1 (reato associativo), 2 e 3 (tentato omicidio e reati connessi) nonché 7 (detenzione e porto illegale di armi, munizioni ed esplosivi), deducendo, oltre le comuni doglianze in rito, omesso esame delle prove a difesa, erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (propalanti de relato e privi di riscontri), carenza di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p., inconfigurabilità degli estremi del ritenuto tentativo di omicidio, travisamento degli elementi di prova concernenti tale ultima imputazione nonché violazione di legge e vizio di motivazione per i capi relativi alla detenzione e porto di armi ed esplosivi, mai rinvenuti e sequestrati, e relativamente, infine, al diniego delle attenuanti generiche. CI ME (cl. 1962).
Ricorre avverso la conferma della condanna per le estorsioni in danno di IO ME e ON NZ di cui al capo 12 ed, oltre le già riferite censure comuni in rito (prevalentemente dedotte come motivi nuovi), lamenta vizio di motivazione per la prevalenza accordata al contenuto, peraltro criptico, delle conversazioni intercettate (incerto essendo il suo riconoscimento vocale) rispetto alle dichiarazioni liberatorie delle presunte persone offese e nonostante la sua assoluzione dall'accusa di partecipazione associativa, nonché omessa decisione circa le sorti della contestata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. In particolare il ricorrente denuncia, con i motivi nuovi, l'inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni effettuate sulla Fiat Punto di CI AL (conversazioni n. 338 del 24.6.2000 e n. 359 del 25.6.2000) per mancata allegazione al decreto autorizzativo in data 15.5.2000 della nota dei CC, cui il provvedimento faceva, peraltro incongruamente, rinvio (ma con valutazione diversa da quella del P.M. richiedente), e per essere stata l'intercettazione disposta sulla base dell'esito di altra intercettazione compiuta in un diverso procedimento, senza che ricorressero le condizioni prevista dall'art.270 c.p.p. (indispensabilità per l'accertamento di un delitto laddove nella specie si ricercavano elementi idonei a sostenere una mera ipotesi accusatoria) nonché per asserita violazione dell'art.268 c.p.p., comma 3, in ordine al ricorso ad impianti esterni alla
Procura della Repubblica.
CI LE.
Nei suoi confronti ricorre il P.G. quanto alla conferma dell'assoluzione per il reato associativo di cui al capo 11, sull'assunto di un travisamento dello stesso tenore dell'imputazione, erroneamente letto come circoscritto al periodo coincidente con la sua detenzione ed all'aver dato dal carcere ordini per l'esecuzione dell'estorsione di cui al capo 13 (in danno della discoteca "Tropicana"), laddove il dicembre 2000 era indicato come termine finale della contestazione senza che quello iniziale fosse ricondotto al 1997 (inizio della detenzione), mentre il riferimento all'estorsione in danno del gestore del "Tropicana" non aveva valenza esaustiva, ma solo integrativa, del contributo dell'imputato all'attività del sodalizio.
Il difensore ha presentato memoria con cui deduce l'inammissibilità del ricorso del P.G. per manifesta infondatezza, dovendosi il capo 11 della rubrica leggere in connessione con il capo 13 e non essendo ravvisabile alcun travisamento dei fatti.
CI VA.
Ricorre avverso la conferma, salva riduzione della pena, della condanna per i capi 11 (reato associativo), 12 (estorsioni in danno di IO ME, ON NZ e Di DI GI), 14 (reati in materia di stupefacenti) e 15 (detenzione e porto illegale di armi, munizioni ed esplosivi), svolgendo le già riferite censure in rito comuni ad altri ricorrenti e lamentando, nel merito, carenza di motivazione e pedissequo appiattimento della corte di appello sull'operato dei primi giudici, non senza rimarcare che solo per tre imputati era stata pronunciata condanna per il reato associativo di cui al capo 11 e lamentare l'evanescenza delle propalazioni accusatorie, l'ambiguità delle conversazioni intercettate, anche per quanto concerne le accuse di estorsione (per cui le pp.oo. lo avevano scagionato, accusando altre persone), mentre per i reati in materia di stupefacenti mancherebbe ogni prova di destinazione delle sostanze allo spaccio nonché della stessa esistenza di un'associazione di trafficanti da lui capeggiata e per quelli in materia di armi esisterebbero solo mere ipotesi accusatorie, basate sul contenuto di conversazioni male interpretate, in cui l'imputato avrebbe svolto il ruolo di mero ascoltatore.
PE VA.
Ricorre avverso la conferma della condanna per i capi 1 (reato associativo), 2 e 3 (tentato omicidio AB e reati connessi), ripetendo le censure in rito comuni ad altri ricorrenti e deducendo, altresì, vizio di motivazione in punto di valutazione della prova, con particolare riguardo al riconoscimento vocale nelle conversazioni intercettate, nonché l'insussistenza degli estremi del contestato tentativo di omicidio, la limitata estensione del periodo della sua pretesa partecipazione associativa e l'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
LL ME.
Ricorre avverso la conferma della condanna per i capi 11 (reato associativo), 12 (limitatamente all'estorsione in danno di CU Oreste) e 15 (detenzione e porto illegali di armi, munizioni ed esplosivi) ed, oltre le ormai note e comuni denunce di vizi in procedendo, lamenta omessa motivazione sulle prove addotte a difesa per confutare le propalazioni dei collaboratori di giustizia (de relato, generiche e mal valutate), rilevando la pressoché totale assoluzione degli imputati del reato associativo sub 11, ivi incluso il preteso capo, e l'assenza di prove dell'esistenza di una stabile struttura organizzativa, mentre, quanto all'estorsione in danno del CU ed al delitto in materia di armi, il tenore delle conversazioni sarebbe stato erroneamente interpretato secondo criteri soggettivi.
RU OB.
Ricorre avverso la conferma (salva la disposta riduzione della pena) della condanna per i capi 2 e 3 (tentato omicidio AB e reati connessi), proponendo anch'egli le censure in rito già riferite e lamentando vizio di motivazione, sull'assunto che, una volta assolto dall'accusa di associazione, non sarebbe logicamente sostenibile la sua responsabilità per i reati addebitatigli, peraltro inconfigurabili sia in diritto che in fatto, non essendo ipotizzabile che un estraneo alla cosca potesse essere cooptato per partecipare all'esecuzione di un delitto strategico del gruppo e non esistendo alcuna prova che, pur avendo condotto, il giorno del contestato attentato, l'auto con a bordo il DI, egli conoscesse le eventuali intenzioni delittuose di costui;
il ricorrente contesta, altresì, di potersi identificare nel "RO" menzionato nelle conversazioni intercettate ed evidenzia il mancato reperimento di armi a bordo del veicolo. Nei suoi confronti ricorre il P.G. quanto alla conferma dell'assoluzione dal capo 11 (reato associativo), sul rilievo della sintomaticità della partecipazione all'esecuzione di un delitto di importanza nodale per il sodalizio, impensabile essendo il ricorso a soggetti estranei al medesimo, il ricorrente denuncia, inoltre, per contraddittorietà la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per la detenzione ed il porto illegali delle armi da utilizzare per il programmato omicidio dell'AB - alla luce dell'avvenuta esclusione, già nel giudizio di primo grado, della medesima aggravante per il tentato omicidio e lamenta carenza di motivazione in ordine al giudizio di mera equivalenza tra aggravanti ed attenuanti generiche.
Iniziando l'esame dei motivi di ricorso dalle questioni in rito comuni a più ricorrenti, si osserva:
- a fronte della tattica difensiva attuata con la contestuale revoca in massa di tutti i difensori di fiducia da parte degli imputati, chiaramente finalizzata ad ottenere la scarcerazione per decorso dei termini di custodia cautelare, come riconosciuto da Cass., sez. 6^, 4.5.1999, Pirozzolo, Ced Cass., rv. 214509, legittimamente il giudice ha fatto applicazione dell'art. 108 c.p.p., comma 2, secondo cui il termine a difesa può essere inferiore a sette giorni ove, tra l'altro, sussistano specifiche esigenze processuali che possano determinare la scarcerazione dell'imputato. Il termine a difesa accordato ai difensori d'ufficio fu, comunque, determinato in misura tripla rispetto a quello minimo di ore 24 stabilito dalla norma e lo stesso è stato insindacabilmente ritenuto, in concreto, congruo anche in relazione al disposto dell'art. 107 c.p.p., commi 3 e 4, secondo cui la revoca dei difensori non ha effetto finché non sia decorso il termine a difesa accordato ai nuovi difensori, restando, pertanto, a carico di quelli revocati il dovere di collaborare con i nuovi difensori nell'interesse dei giudicabili, alle cui strumentali scelte ostruzionistiche era, peraltro, esclusivamente riferibile l'insorgere della contingenza processuale in discorso, e potendosi anche evocare, al riguardo, il disposto dell'art. 182 c.p.p., comma 1, secondo cui le nullità previste dagli artt. 180 e 181 c.p.p.
(nella specie eventualmente da ricondursi all'art. 180 in riferimento all'art. 178 c.p.p., lett. c)) non possono essere eccepite da chi vi ha dato o è concorso a darvi causa;
la riproposizione della questione relativa alla dedotta violazione dell'art. 268 c.p.p., commi 6 ed 8, con la connessa pretesa nullità della richiesta e del decreto di rinvio a giudizio, deve ritenersi ormai preclusa dalla pronuncia di questa corte in data 6.12.2002 che, su ricorso del P.M., ha ritenuto l'abnormità dell'ordinanza dibattimentale con cui il tribunale aveva dichiarato dette nullità, determinando la regressione del procedimento alla fase precedente. A nulla rileva che altra sentenza della stessa corte di legittimità adottata in processo parallelo (sentenza in data 12.12.2002 n. 3743) abbia diversamente deciso in ordine alla fungibilità dell'avviso di cui all'art. 415 bis rispetto a quello di cui all'art. 268 c.p.p., comma 6, - ove, come nella specie, sia stato autorizzato il ritardato deposito dei verbali e delle registrazioni ex art. 268 c.p.p., comma 5 - ed abbia dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso analoga ordinanza dichiarativa di nullità della richiesta e del decreto di rinvio a giudizio;
ne' può in questa sede prendersi posizione sull'esattezza dell'una o dell'altra soluzione, vincolante dovendosi ritenere la decisione intervenuta nell'ambito del presente processo in quanto definitivamente risolutiva di un incidente di percorso ormai superato, ovvero di una questione preliminare (art.181 c.p.p., comma 3 e art. 491 c.p.p.) che non può più essere messa in discussione, senza di che, paradossalmente, l'iter processuale resterebbe esposto a continue fluttuazioni e privo di punti fermi che ne consentano la normale progressione verso il suo esito naturale;
in ordine alle numerose eccezioni relative alle operazioni di intercettazione delle conversazioni ed all'utilizzabilità del relativo risultato, facenti leva su di una disciplina codicistica che continua ad alimentare censure sistematicamente ricorrenti in ogni procedimento che si sia avvalso di tale mezzo di prova, occorre puntualizzare alcune considerazioni di carattere generale:
preoccupazione del legislatore ordinario, onde corrispondere ai precetti dell'art. 15 Cost., è stata, anzitutto, quella di circoscrivere il ricorso a tale mezzo di indagine, massimamente intrusivo nella sfera privata del soggetto, ai procedimenti relativi ad una rosa ristretta di reati, connotati da particolare gravità o pericolosità sociale o dalle peculiarità dell'illecito (v. l'ipotesi delle molestie telefoniche), e di prevedere che la captazione (fatti salvi i casi di urgenza disciplinati dall'art. 267 c.p.p., comma 2) venga, su richiesta del P.M., disposta dal giudice con decreto motivato solo in presenza di gravi indizi di reato (e non di reità del soggetto sottoposto al controllo) e di ravvisata indispensabilità del mezzo ai fini della prosecuzione delle indagini. La legge prescrive, inoltre, che tutti i provvedimenti adottati in materia dal P.M. e dal giudice assumano la forma del decreto motivato, essendo, per disposto dell'art. 125 c.p.p., comma 3, la motivazione dei decreti necessaria solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche in tale casi potendosi esigere, in ragione della natura del provvedimento e della sua distinzione dalle sentenze ed ordinanze, solo una motivazione succinta e limitata all'essenziale, che la giurisprudenza di questa corte, come ampiamente noto e riconosciuto negli atti di ricorso, a determinate condizioni ritiene lecita anche per relationem ad altri atti del procedimento. Il legislatore ha, inoltre, fissato la durata massima delle operazioni di intercettazione, salvo proroghe da adottare da parte del giudice con decreti, del pari motivati, ove permangano i presupposti della gravità degli indizi di reato e l'assoluta indispensabilità del ricorso al mezzo di indagine, e la giurisprudenza di questa corte, a sezioni unite, ha, al riguardo, precisato che la motivazione esigibile per i decreti di proroga può ridursi all'attestazione della persistenza di detti presupposti. La disciplina codicistica, ispirata ad evidente sfiducia nell'operato della polizia giudiziaria ed a fideistico affidamento nel mero dato logistico, prevede, infine, che le operazioni si compiano, di norma, per mezzo degli impianti installati presso la Procura della Repubblica (ma non necessariamente mediante impianti in dotazione stabile a tale ufficio - e, dunque, anche mediante impianti noleggiati o messi a disposizione da altri soggetti -, ne necessariamente ad opera di personale assegnato alle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le Procure), per cui detta garanzia si risolve in termini meramente formali, essendo notorio che anche presso le Procure della Repubblica le operazioni vengono ordinariamente compiute dalla polizia giudiziaria, al di fuori di un effettivo, per quanto astrattamente possibile, controllo del P.M.. L'art. 268 c.p.p., comma 3 prevede, peraltro, in via di eccezione, che le operazioni, in forza di decreto motivato del P.M., possano compiersi mediante impianti di pubblico servizio od in dotazione alla polizia giudiziaria (e negli uffici della medesima) quando quelli installati nella Procura "risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni d'urgenza". Anche a tale riguardo la giurisprudenza di questa corte è intervenuta ammettendo la legittimità di una motivazione per relationem, riconoscendo a sezioni unite (sentenza 26.11.2003, Gatto) l'esaustività, quanto al requisito dell'insufficienza degli impianti della Procura, dell'attestazione di indisponibilità degli stessi, senza necessità di ulteriori specificazioni, ammettendo - altresì - che la ritenuta inidoneità dei medesimi possa collegarsi non solo a cause tecniche o strutturali ma anche a concrete ed obbiettive esigenze funzionali alle indagini in corso (sez. 1^, 19.11.2003, n. 467, Caleca, Ced Cass., rv. 227177; 23.6.2005, D'Agostino, id., rv. 232496;
14.11.2005, Cherchi, id., rv. 233382 e 17.2.2006, Vecchione, id., rv. 233794) e considerando l'eccezionale urgenza pressoché fisiologica in caso di procedimenti relativi a reati permanenti o di durata, la cui esecuzione si protrae per loro natura nel tempo senza prevedibili iati e per i quali, dunque, l'attività criminosa possa ritenersi in itinere. A tale quadro di ricostruzione della normativa in materia deve aggiungersi la speciale disciplina dettata dal D.L. n. 152 del 1991, art. 13, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991, n. 203, che, in deroga al disposto dall'art. 267 c.p.p., per le indagini relative a delitti di criminalità organizzata si limita a prevedere la semplice necessità (anziché l'assoluta indispensabilità) del ricorso all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni e la mera sussistenza di sufficienti (anziché gravi) indizi di reato, determinando, altresì, in gg. 40 (anziché 15) la durata delle operazioni ed in gg. 20 quella delle eventuali proroghe successive. Il citato art. 13 stabilisce, infine, che per delitti di criminalità organizzata le operazioni di intercettazione di comunicazioni tra presenti (cosiddette "intercettazioni ambientali") da eseguire nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. possano disporsi anche ove non vi sia motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, come, invece, per gli altri reati richiesto dall'art. 266 c.p.p., comma 2. Occorre, peraltro, rammentare che la giurisprudenza di questa corte ha ripetutamente escluso (v. ex aliis, Cass., 22.1.1996, n. 124, Porcaro e 16.5.2002, n. 2059, Rettura) che le autovetture od altri veicoli possano considerarsi od assimilarsi a luoghi di privata dimora, ad eccezione del caso in cui il veicolo stesso sia effettivamente usato come abitazione (es: roulotte di nomadi o di compagnie circensi e simili). In materia deve, ulteriormente, precisarsi che il novero dei delitti di criminalità organizzata non può essere circoscritto ai reati associativi, ovvero alle associazioni per delinquere di varia tipologia, dovendosi in esso includere anche i reati-fine commessi dagli associati ed a quelli comunque riconducibili alle logiche, alle strategie ed alle dinamiche di tali sodalizi, apparendo contraddittorio oltre che incongruo limitare il riconoscimento di detta qualifica ai reati- mezzo ed escluderne i reati-scopo, che delle associazioni criminali costituiscono l'estrinsecazione naturale, come tali rientrando a pieno titolo nel genus dei delitti di criminalità organizzata perché ideati, programmati ed eseguiti come logico sviluppo dell'attività associativa e per conto e nell'interesse dell'organizzazione. Così ricostruita la normativa e lo stato della giurisprudenza in materia tutte le proposte eccezioni devono ritenersi sin d'ora infondate, fatte salve le puntualizzazioni che si renderanno necessarie nell'esame delle singole posizioni;
- esattamente è stata esclusa un'ipotesi di nullità della perizia disposta per la trascrizione delle conversazioni registrate redatta dal perito MO ai sensi dell'art. 222 c.p.p., non essendo la relazione di parentela tra il predetto ed il consulente del P.M. contemplata tra le cause di incompatibilità di cui al citato articolo. Quanto, invece, alla reiezione della dichiarazione di ricusazione, disponendo l'art. 223 c.p.p., comma 5, che devono, in materia, osservarsi, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice ed essendo le decisioni sulle dichiarazioni di ricusazione del giudice soggette a ricorso per cassazione (stante il rinvio dell'art. 41 c.p. all'art. 127 c.p.p.), il rimedio da esperire era da individuarsi in detto ricorso, come, del resto, già affermato da questa Corte, sez. 4^, con sentenza 29.4.2003, Folco, Ced Cass., rv. 225859. Quanto alle residue censure in materia, la sentenza impugnata ha incensurabilmente chiarito in punto di fatto, in base ai chiarimenti forniti dai periti, che i rispettivi ausiliari hanno limitato il loro intervento ad un primo ascolto ed alla redazione di una prima bozza delle trascrizioni, assumendosi personalmente i periti stessi il compito di controllarne, mediante ripetuto riascolto dei nastri, l'operato ed esprimendo, dunque, le valutazioni conclusive rassegnate negli elaborati, per cui deve escludersi che i predetti ausiliari abbiano effettuato attività esulanti dai compiti esclusivamente materiali loro consentiti, essendo apprezzamenti e valutazioni rimaste riservate ai periti designati dal giudice, che se ne sono assunta la responsabilità. La giurisprudenza di questa corte (v. Cass., sez. 5^, 5.2.2002, Bello, Ced. Cass., rv. 221897) ha, del resto, da tempo evidenziato le peculiarità della perizia disposta per la trascrizione delle registrazioni ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 7, puntualizzando che il rinvio da detta norma operato alla forme, modi e garanzie della perizia deve intendersi limitato alle modalità della nomina e alla partecipazione difensiva, mentre non consente di equiparare al perito la persona incaricata dell'attività trascrittiva, la cui funzione non consiste nell'espressione di un parere o nella formulazione di un giudizio tecnico ma si esaurisce in mere operazioni di natura tecnico-ricognitiva, consistenti nell'ascolto e nella conversione in forma scritta di quanto registrato. Non risultano, peraltro, specifiche contestazioni degli interessati o dei rispettivi consulenti in punto di fedeltà delle trascrizioni alle registrazioni. Non possono, infine, costituire cause di nullità di alcun tipo le difficoltà logistiche ed operative denunciate, peraltro in modo del tutto sommario e generico, in taluni ricorsi, restando l'organizzazione e gestione delle operazioni peritali rimessa alla discrezionalità degli stessi periti e disponendo l'art.229 c.p.p., comma 2, che, una volta comunicati il giorno, l'ora e il luogo dell'inizio delle operazioni, il perito è tenuto a dare notizia della loro prosecuzione senza formalità solo alle parti presenti;
- quanto all'eccezione di inutilizzabilità del risultato dell'attività integrativa di indagine del P.M. relativa ai riconoscimenti vocali dei protagonisti delle conversazioni intercettate per asserito diritto di partecipazione alla stessa del difensore e per preteso difetto del requisito della novità, la sentenza impugnata ha offerto adeguata e convincente giustificazione di tale ultimo presupposto, precisando che il compito affidato agli ufficiali od agenti di p.g., consistente nello "abbinamento dei nominativi agli interlocutori delle conversazioni, solo genericamente indicati dal trascrittore", andava a colmare una oggettiva lacuna istruttoria, sanata in dibattimento attraverso la deposizione - disposta ex art. 507 c.p.p. - dei militari che avevano eseguito il predetto incarico. Deve, inoltre, escludersi che l'esecuzione di tali abbinamenti, fondata sull'esperienza sensoriale e sulla conoscenza, da parte degli operanti, delle voci dei loquenti, costituisse materia di accertamento tecnico ex art. 360 c.p.p., con diritto dei difensori di parteciparvi, o che essa richiedesse il successivo espletamento di una perizia fonica, costituendo giurisprudenza consolidata che il riconoscimento vocale possa essere basato anche sulle dichiarazioni di chi, avendo ascoltato la voce dell'indagato, affermi di identificarlo con sicurezza (v. nel caso di identificazione compiuta da ufficiale di polizia giudiziaria, Cass., sez. 2^, 23.11.2004, Teri, Ced Cass., rv. 229909, e sez. 3^, 22.11.1995, Causerano, id., rv. 203906, nonché, per la non indipensabilità di perizia, Cass., sez. 6^, 6.5.2005, Musiu, id., rv. 231856, secondo cui il giudice può formare il proprio convincimento anche su circostanze che consentano di risalire con certezza all'identità dei partecipanti alla conversazione). L'unico problema reale è, dunque, costituito dalla verifica dell'attendibilità di siffatti riconoscimenti, di cui si dirà nell'esaminare le posizioni dei singoli imputati. Passando all'esame di questioni di diritto sostanziale anch'esse comuni a più ricorrenti, occorre prendere in considerazione il capo relativo al tentato omicidio, la cui configurabilità è contestata in tutti i ricorsi di coloro ai quali tale reato è stato attribuito. I giudici di merito hanno, ad avviso della corte, correttamente impostato e risolto il problema, ritenendo integrati sia l'elemento dell'idoneità che quello della direzione inequivoca degli atti, argomentando in base al contenuto delle conversazioni intercettate, congruamente interpretate come significative del fatto che il 9.8.2000 gli agenti erano passati dall'ideazione del progetto criminoso, risalente ad alcuni mesi prima, alla sua pratica attuazione, come reso evidente dalla ricostruzione degli eventi emergente dal risultato delle captazioni, rivelatore della messa in atto, nella data suddetta, di un vero e proprio appostamento di uomini appositamente armati, con predisposizione del mezzo su cui si sarebbe dovuto caricare e trasportare altrove il cadavere della vittima designata, di cui, sulla base di pregressi sopraluoghi e pedinamenti, si attendeva il passaggio nel luogo del programmato agguato: palese appare la direzione inequivoca di tale apprestamenti ed altrettanto evidente l'idoneità degli atti compiuti dai complici, andati ben al di là della fase dei meri atti preparatori per invadere il terreno dell'inizio dell'azione esecutiva, stante la concretezza dell'appostamento con armi atte allo scopo nel luogo in cui, secondo ragionevoli previsioni frutto di previo studio, sarebbe dovuto transitare l'AB.
I ricorrenti hanno prospettato la tesi del reato impossibile per inesistenza dell'oggetto del reato, atteso che, di fatto, l'AB non passò nel luogo del programmato agguato, non concretizzandosi fisicamente sulla scena del delitto, ed hanno, altresì, evidenziato che l'esecuzione dell'omicidio era stata sottoposta alla condizione che la vittima non comparisse in compagnia di un soggetto in relazione di amicizia con AN CR IN, nel qual caso i sicari si sarebbero astenuti dall'agire. Ma anche sotto tali profili le prospettazioni difensive sono infondate, atteso che, quanto al primo rilievo, il mancato transito dell'AB non fu dovuto ad una sua assenza dal contesto ambientale in cui il progetto aveva preso corpo ma, come la sentenza impugnata lascia intendere, ad un avvertimento dato al medesimo dalle forze dell'ordine, rese edotte del progetto dall'ascolto delle conversazioni intercettate, e, dunque, al forzato abbandono dell'impresa da parte dei prevenuti prima del passaggio della vittima a causa della constatata presenza, in forze, nella zona, di militari dell'Arma dei Carabinieri, anche a bordo di un elicottero, per cui il mancato transito dell'AB, lungi dall'essere dipeso dalla preesistenza di una sua fisica assenza dal contesto dell'azione, derivò unicamente da cause contingenti, pur in presenza di un quadro fattuale che, secondo ragionevole prognosi ex ante degli agenti, rendeva del tutto verosimile ed altamente probabile l'opposto. A conforto dell'esattezza degli assunti che precedono depone il costante orientamento della giurisprudenza in casi analoghi (v., al riguardo, tra le altre, Cass., sez. 6^, 11.3.1996, Pecchiari, Ced Cass., rv. 205559, secondo cui l'inesistenza dell'oggetto del reato acquista rilevanza giuridica ed esclude la sussistenza del reato solo ove esso sia inesistente "in rerum natura" o sia assoluta ed originaria, e non anche quando si tratti di mancanza temporanea o dovuta a causa accidentale, mentre il giudizio sul punto va formulato ponendosi nella stessa condizione in cui si trovava l'agente e rappresentandosi le stesse circostanze a costui note, restando la configurabilità del reato esclusa solo quando l'esistenza dell'oggetto doveva ritenersi improbabile al momento dell'azione; nello stesso senso Cass., sez. 2^, 21.11.1988, Rubino, id., rv. 180825, secondo cui, in tema di tentativo di rapina, la punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto può escludersi solo quando questa sia assoluta, ovvero quando manchi qualsiasi possibilità che, in quel contesto di tempo, l'obbiettivo possa trovarsi in un dato luogo e non anche quando l'assenza sia puramente temporanea od accidentale;
in ipotesi assimilabile a quella in esame Cass., sez. 6^, 17.2.2004, Fasano, id., rv. 229135 ha ravvisato gli estremi del tentato omicidio nella condotta di affiliati ad un'associazione camorristica che, allo scopo di eliminare il capo di un clan rivale, avevano predisposto la necessaria organizzazione per l'esecuzione del delitto per individuare la vittima designata e segnalarne la posizione agli esecutori materiali, senza che l'azione fosse portata a termine per la mancata localizzazione della vittima stessa).
Se, del resto, il fondamento razionale della punibilità del tentativo consiste nella messa in pericolo del bene protetto, evidente appare, nella specie, la sussistenza di tale requisito, concreto ed elevato risultando il rischio corso dalla vittima designata ed essendo il compimento dell'azione stato sventato unicamente dal tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Quanto, invece, al secondo rilievo, la condizione apposta all'esecuzione del delitto non vale ad elidere l'idoneità e l'inequivocità degli atti compiuti dagli imputati, costituendo evenienza ricorrente che circostanze di fatto sfavorevoli e preventivamente messe in conto possano indurre l'agente a modificare un progetto delittuoso già passato alla fase della realizzazione, determinando la desistenza del soggetto. Ove, pertanto, presentandosi l'AB in compagnia di persona legata a AN CR IN, gli agenti si fossero astenuti dal realizzare l'omicidio, si sarebbe potuto unicamente discutere della configurabilità di un'ipotesi di desistenza volontaria, laddove nella specie, secondo il concreto sviluppo degli avvenimenti, la desistenza fu, invece, necessitata perché indotta unicamente dalla presenza delle forze dell'ordine. Ininfluenti sono, altresì, i rilievi circa la mancata constatazione della presenza delle armi sui veicoli a bordo dei quali taluni imputati furono controllati dai militari, posto che tale presenza, non materialmente verificata per opinabili scelte investigative degli operanti, risulta congruamente provata dagli esiti delle captazioni, al pari dell'apprestamento in zona di un camion per il trasporto del cadavere.
Ulteriori questioni di merito comuni a più ricorrenti derivano dai motivi di ricorso del P.G. in punto di mancata applicazione dell'aumento di pena per l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e per la conferma dell'assoluzione dei prevenuti cui tale capo era contestato dall'imputazione di estorsione sub 13). Il ricorso sul punto e sul capo suddetti va, peraltro, dichiarato inammissibile, non risultando indicati gli imputati investiti dall'impugnazione ne', quanto all'aggravante, le imputazioni cui si riferisce l'impugnazione, ed esaurendosi la doglianza sul capo 13) in deduzioni di puro fatto, a fronte di argomentazioni della corte di merito esenti da rilievi di irragionevolezza o palese illogicità. Può ora procedersi all'esame della posizione dei singoli imputati ricorrenti od interessati dal ricorso del P.G., nell'ordine già seguito nella parte narrativa ma postergando la trattazione delle posizioni relative al clan CI a quella delle posizioni concernenti il clan AN CR e premettendo che deve dichiararsi il non luogo a provvedere nei confronti di RI NZ, AS ET, AS AL (per cui già in sede di gravame è stata dichiarata l'estinzione del reato ascrittogli per morte dell'imputato), ER PA (per cui analoga statuizione è già stata adottata nel giudizio di primo grado) e IN MO, essendo i nominativi dei predetti erroneamente stati inseriti nel ruolo di udienza in quanto gli stessi non risultano ricorrenti ne' interessati dal ricorso del P.G., che si è limitato ad indicarli nell'intestazione dell'atto di impugnazione, trascrivendo i nomi di tutti gli imputati indicati nell'intestazione della sentenza di secondo grado, ma senza svolgere per essi alcun motivo di censura. L'esame riguarderà le sole questioni di diritto sostanziale o relative ai pretesi vizi motivazionali, dovendosi, per le eccezioni in rito, rinviare a quanto già sin qui esposto in via generale, con riserva di trattazione di specifiche doglianze sollevate da singoli ricorrenti.
Posizioni riconducibili alla cosca AN CR ES GE VA.
Il ricorso del P.G. avverso la conferma della sua assoluzione dall'accusa di partecipazione associativa merita accoglimento, attesa la segnalata omessa valutazione di una conversazione specificamente indicata che sintomaticamente denoterebbe l'assunzione da parte del sodalizio delle spese legali conseguenti all'arresto del prevenuto per detenzione di armi e la cui valenza influenzerebbe anche la lettura da dare alle altre, già di per sè significative, conversazioni intercettate, in cui il De CA ed il Le RO menzionano l'imputato tra coloro che avrebbero dovuto assistere alla formale affiliazione del secondo, annoverandolo nell'organigramma della cosca.
LA PP.
Infondata, alla stregua delle puntualizzazioni svolte nella parte generale, è la censura relativa al primo decreto di autorizzazione delle intercettazioni sulla Lancia Thema di RT TO in data 1.12.1999, richiamandosi esso, per relationem, alla richiesta del P.M., che a sua volta, pur erroneamente menzionando il reato di cui all'art. 575 c.p., rinviava, tuttavia, per la motivazione, alla segnalazione della polizia giudiziaria, chiaramente riferentesi ad una probabile appartenenza associativa del RT, donde la piena conformità del provvedimento alle previsioni normative ed agli ormai consolidati approdi giurisprudenziali in materia, posto che il rinvio implica logicamente l'avvenuta conoscenza e considerazione dell'atto di riferimento, senza necessità di ricorso a pleonastiche formule che nulla aggiungerebbero alla sostanza delle cose. Egualmente dicasi per il decreto esecutivo del P.M. che, rinviando al decreto autorizzativo del G.i.p. ed alla iniziale nota dei CC, implicava la sussistenza del requisito delle "eccezionali ragioni d'urgenza" per l'attivazione delle operazioni mediante impianti esterni alla Procura in relazione alla natura permanente del reato associativo in atto, a nulla rilevando che ritardi causati da motivi burocratici od altro abbiano comportato qualche, peraltro contenuto, ritardo nell'inizio delle operazioni stesse.
Del tutto generiche sono, invece, le doglianze relative all'omessa valutazione di elementi che smentirebbero le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, essendosi il ricorrente limitato a dedurre la mancata valutazione di "una serie di elementi" o di "argomenti specifici", senza, peraltro, minimamente indicarne il contenuto, come sarebbe stato indispensabile in base al principio della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, a nulla, infine, rilevando che i collaboratori non lo abbiano indicato tra gli affiliati, attesa la concludenza sul punto del tenore delle conversazioni intercettate, congruamente valutate dalla Corte di merito e contenenti espliciti riferimenti (non confutati quanto alla loro sicura valenza individualizzante) alla collocazione dell'imputato in posizione di rilievo nella cosca AN CR. DE LU VA.
Le censure relative al merito delle imputazioni si limitano a contestare la riferibilità all'imputato delle conversazioni attribuitegli (sulla cui intrinseca valenza probatoria non sono formulati rilievi) e dell'appellativo "Turuzzu" con cui lo si è talvolta identificato, trascurando, peraltro, di considerare che (v. pag. 41 della sentenza) detto appellativo risulta talora espressamente abbinato al cognome De CA o che le conversazioni citate furono altre volte intercettate sulla stessa Fiat Uno del prevenuto, il quale parla di sè in terza persona automenzionando il proprio cognome, od, ancora, che in altri casi la sua individuazione tra gli interlocutori è asseverata da operazioni di osservazione e controllo svolte da agenti di polizia giudiziaria che, sulla base della conoscenza acquisita della voce del prevenuto, hanno potuto attendibilmente operarne il riconoscimento vocale anche ove mancavano altri, inequivocabilmente certi, criteri di identificazione. Manifestamente infondato è, infine, il motivo con cui si lamenta la mancata riduzione, nel massimo, della pena per effetto delle attenuanti generiche, atteso che nessuna riduzione a tale titolo poteva essere operata, essendo le generiche state dichiarate equivalenti alle aggravanti, e considerato che non risulta proposta dal ricorrente alcuna censura su tale giudizio di bilanciamento. FR NZ.
In rito nessuna obiezione risulta mossa al passo della sentenza impugnata (v. pag. 10) in cui si esclude l'esistenza di censure specifiche circa la legittimità del decreto autorizzativo dell'intercettazione sull'Alfa Romeo 33 del RT e dei successivi decreti di proroga, valendo, comunque, in proposito quanto osservato nella parte generale.
Relativamente al merito i giudici del gravame hanno, in punto di fatto, argomentato circa la sicura partecipazione del prevenuto all'agguato predisposto per uccidere l'AB, ne' sul punto sono state proposte doglianze, essendosi il ricorrente limitato a confutare, in diritto, la configurabilità degli estremi del tentativo di omicidio e dovendosi, al riguardo, rinviare, come per le censure in rito, a quanto detto nella parte generale, con conseguente rigetto del ricorso dell'imputato, anche quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo la rilevata e non contestata "pessima biografia penale", nel grave quadro concorsuale del reato ascrittogli, elemento sufficiente a giustificarne il diniego.
Merita, invece, accoglimento il ricorso del P.G. in ordine alla conferma dell'assoluzione del DI dall'imputazione associati va di cui al capo 1), attesa la palese incongruenza della motivazione con cui la corte ha escluso la conoscenza, da parte dell'agente, della rilevanza causale della sua partecipazione al programmato omicidio in funzione degli interessi della cosca AN CR, una volta dato atto, nello stesso contesto motivazionale, della notorietà della guerra di mafia tra detto sodalizio ed il gruppo "Dragone" nonché della familiarità dei rapporti tra l'imputato (appellato con i diminutivi di NZ, NZ od CC) ed i suoi correi, evidenziata dal tenore delle conversazioni intercettate, e stante l'implausibilità della tesi, sottesa alla pronuncia assolutoria, che nell'esecuzione di un omicidio di importanza capitale per la sopravvivenza del sodalizio potessero essere disinvoltamente coinvolti, a fianco degli stessi associati, soggetti estranei all'organizzazione criminale ed ignari della causale del delitto.
RO CE.
La sua posizione è identica a quella del DI ed identiche, pertanto, le statuizioni sui due contrapposti ricorsi, dovendosi qui osservare che, sul merito della responsabilità per il reato associativo, l'impostazione del difensore ricorrente è logicamente simmetrica rispetto a quella del P.M., anche il primo sostenendo che solo un soggetto intrinseco al sodalizio avrebbe potuto partecipare al tentativo di omicidio dell'AB. Convenendo con tale approccio argomentativo, ma invertendo la soluzione del problema, ampiamente ed insindacabilmente provata essendo, in punto di fatto, la partecipazione dell'imputato al fallito agguato, non resta, in accoglimento delle censure della pubblica accusa, che annullare con rinvio anche nei suoi confronti la sentenza in ordine all'imputazione di cui al capo 1), per le stesse ragioni esplicitate nell'esame della posizione precedente, mentre il ricorso del prevenuto va rigettato sia sul punto del trattamento sanzionatorio, obbiettivamente contenuto e mitigato dalla concessione delle attenuanti generiche, che in ordine al punto relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, avendo già la sentenza impugnata precisato (f. 67) che detta circostanza va riferita alla finalità dell'azione, che era indubbiamente quella di agevolare l'attività dell'associazione di appartenenza, eliminando un attuale o potenziale avversario, e dovendosi altrettanto ritenere anche per gli imputati sin qui assolti dall'imputazione associativa, occorrendo per questi ultimi solo rettificare od integrare sul punto la motivazione della decisione di secondo grado, che ha, invece, ricondotto la circostanza alle modalità mafiose dell'azione. RO NZ.
Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è pressoché analogo a quello proposto per il CI ed, al pari di questo, incentrato sulle comuni questioni di rito, di cui si è detto nella parte generale, mentre similmente del tutto generico e, quindi, inammissibile, è il motivo con cui si assume l'esistenza di "una serie di elementi" e di "argomenti specifici" di natura e contenuto neppure vagamente accennati, asseritamente segnalati con i motivi di gravame e dei quali sarebbe stato omesso l'esame. Inammissibile deve, peraltro, essere dichiarato anche il ricorso del P.G. relativo alla conferma dell'assoluzione del prevenuto dall'imputazione associativa sub 1), sostanziandosi il, peraltro sommario e generico, motivo di censura (v. pag. 7 del ricorso) in una valutazione di merito alternativa rispetto a quella non incongruamente esposta dai giudici del gravame, secondo cui le forniture di armi effettuate dall'imputato a taluni associati al clan AN CR erano fatte a costoro uti singuli, mancando la prova che dette armi confluissero nel l'armamentario del gruppo.
ND CR ST.
Per la dedotta violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, si rinvia alla parte generale ed a quanto specificamente osservato nel trattare il ricorso del CI.
Per il resto il ricorso si esaurisce in affermazioni di principio, pur astrattamente condivisibili, in tema di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, che prescindono del tutto dalla motivazione svolta in sentenza con riferimento alle conversazioni intercettate coinvolgenti il prevenuto, il quale invoca a suo favore dichiarazioni liberatorie dei collaboratori di giustizia che contrasterebbero con la lettura data al tenore delle conversazioni stesse dalla corte di merito.
Le censure al riguardo sono infondate, implicita essendo la valenza prevalente assegnata dai giudici alla prova costituita dal risultato delle captazioni rispetto al silenzio dei collaboratori, a fronte dell'espressa attribuzione, da parte di altro qualificato sodale, al prevenuto, presente al colloquio (v. conversazione n. 396 citata a pag. 51 della sentenza), di un ruolo di vertice nel sodalizio capeggiato dal fratello ed attesa, altresì, la progettazione, da parte dell'imputato, di rilevanti azioni delittuose di stampo mafioso nel chiaro interesse della cosca, a nulla rilevando, ai fini della ritenuta appartenenza organica del soggetto al sodalizio, la circostanza della sua avvenuta assoluzione dagli specifici reati-fine ascrittigli.
Con memoria difensiva il ricorrente prospetta, infine, dubbi circa la propria identificazione nell'"ES" di cui alle conversazioni esaminate ma, a prescindere dalla novità del tema rispetto al contenuto del ricorso originario, trattasi di deduzione di puro merito, peraltro solo genericamente accennata e senza alcuna puntuale critica della motivazione con cui la corte di merito, legando il nominativo "ES" ai riferimenti fatti al fratello di costui come elemento apicale del gruppo, ha reso del tutto congrua e, pertanto, insindacabile giustificazione del proprio convincimento. ND CR OL.
Rinviando per le comuni eccezioni in rito alla parte generale ed, in particolare, per quelle relative al primo decreto autorizzativo delle intercettazioni sulla Lancia Thema del RT, a quanto precisato nell'esaminare la posizione del CI, infondata deve ritenersi anche l'eccezione relativa alla mancata notificazione all'avv. Aricò dell'avviso dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Crotone a seguito della sentenza di questa corte in data 6.12.2002, avendo la corte di merito fornito ineccepibile dimostrazione dell'avvenuta notificazione dell'atto, pur non reperito nel fascicolo processuale, ciò desumendo dalla presenza, nell'incartamento, della relazione di notifica al predetto avvocato di un atto recante l'indicazione del numero del procedimento in esame e la medesima data dell'avviso notificato ad altro difensore (avv. Gambardella) e logicamente argomentando che detta relazione di notifica all'avv. Aricò, in difetto di ipotesi alternative, non poteva che riguardare il medesimo atto notificato all'avv. Gambardella. Ciò premesso, la sentenza impugnata fornisce ampia e congrua giustificazione circa la ritenuta esistenza, in TR, dell'associazione criminosa cui apparteneva l'imputato e della sua connotazione mafiosa, secondo il tipo definito dall'art. 416 bis c.p., indicando all'uopo gli apporti di plurimi collaboratori di giustizia, espliciti anche nel riferire al prevenuto il subentro ai Dragone al vertice del gruppo a far tempo da una certa epoca e nell'individuare, quindi, il capo del clan proprio in AN CR Nicola, altrimenti noto con l'appellativo di "mano di gomma" o "manuzzu" (vedi, segnatamente, per detta identificazione, le articolate dichiarazioni di NI TT, ER CO e NI AO menzionate alle pagg. 30 ss.). Del pari incensurabilmente motivato (pagg. 33 ss.) è il comprovato ricorso del sodalizio al tipico metodo mafioso, connotato da intimidazioni, azioni punitive nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine, omicidi di avversari, imposizione di tangenti, rigido controllo del territorio, corresponsione di stipendi agli affiliati e dalla conseguente realizzazione di un generalizzato stato di assoggettamento sia della comunità locale che degli appartenenti al gruppo, per la rigida gerarchia instaurata al suo interno e l'emanazione dal vertice di ordini cogenti ed insindacabili;
emblematica e concludente è, del resto, oltre al complessivo risultato delle intercettazioni, il tenore della conversazione menzionata a pag. 35, in cui lo stesso AN CR IN, parlando nella camera di albergo di Savona in cui si trovava agli arresti domiciliari, si dichiara l'unico potere alternativo alle istituzioni esistente in TR.
Le doglianze del ricorrente sulla configurabilità del reato associativo e sulla comprovata esistenza del suo radicamento in essa come capo riconosciuto del gruppo non meritano ulteriore disamina, essendo, peraltro, le stesse essenzialmente costituite da deduzioni di fatto o da generici rinvii a prove contrarie e deduzioni difensive non meglio esplicitate o del tutto irrilevanti ed essendo a questa corte notoriamente inibita una rivalutazione del materiale probatorio. A nulla, infine, rileva che nel presente processo non siano stati contestati all'imputato specifici reati-fine oltre il concorso nell'omicidio dell'AB, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai delitti-scopo e considerato lo specifico oggetto del procedimento in esame, che non risulta, del resto, essere l'unico a carico del giudicando per fatti riconducibili alla cosca di TR.
Per quel che attiene al ruolo di mandante del prevenuto per il tentato omicidio, rinviandosi alla parte generale quanto alla giuridica configurabilità del tentativo, del pari la sentenza offre congrua ed insindacabile giustificazione della decisione, desumendo la prova della responsabilità non già o non solo dalla mera qualità di capo assoluto ed incontrastato del sodalizio riconosciuta al ricorrente o dalla riferibilità anche al medesimo del movente omicidiale, chiaramente individuato nella necessità di sopprimere un soggetto che, per la sua ambigua collocazione (v. pagg. 61 e 62), poteva divenire un potenziale avversario del suo clan, quanto dall'esplicito tenore di una conversazione intercettata, in cui il RT, riferendo ad un cugino circa l'ineluttabile prossima soppressione dell'AB, precisa di aver già parlato con NI, chiedendogli il permesso di agire personalmente e sintomaticamente assicurando al congiunto che il predetto sarebbe morto;
del tutto conseguente, in difetto di plausibili alternative e data la descritta gerarchia del sodalizio, appare, pertanto, la conclusione che quel NI con cui si era parlato (il che ben poteva avvenire - e non necessariamente per telefono - anche se all'epoca il AN CR si trovava a Savona) altri non poteva essere che l'attuale ricorrente e, similmente, che era giunto il suo assenso per procedere alla fase esecutiva del delitto, come comunicato dal RT al TA due giorni prima del fatto (pagg. 71 e 72).
CO GE.
I motivi di censura sul merito della decisione sono del tutto generici e, comunque, infondati.
Le dichiarazioni del RR, che indicano l'imputato come organico alla cosca AN CR, ancorché asseritamente smentite in ordine ad un episodio omicidiale che non costituisce oggetto del presente processo, hanno, invero, trovato inequivoco riscontro nella sicura partecipazione del RE (fisicamente individuato nel corso di un servizio di osservazione della p.g.) ad una conversazione a bordo dell'auto del RT - presente anche l'altro sodale AZ - nel corso della quale si progettavano azioni estorsive e ritorsioni nei confronti delle forze dell'ordine, ne' il ricorrente spiega perché il tenore di detta conversazione sarebbe "quantomai incerto ed equivoco", mentre del tutto inidonee a smentire il ragionamento probatorio sono le addotte circostanze che il prevenuto abbia dimorato a lungo in Torino e sia stato assolto dai contestatigli reati-fine. La sentenza cita, inoltre, un'ulteriore conversazione intercorsa tra il RT ed il CI in cui costoro indicano il LI (appellativo del RE secondo le concordi dichiarazioni del collaboratore RR e degli appartenenti alla polizia giudiziaria e, del resto, non smentito dall'interessato) come soggetto stimato ma temuto dagli altri associati. Insindacabile è anche il giudizio discrezionale circa il diniego delle generiche, motivato con la biografia penale dell'imputato (l'incensuratezza assertivamente allegata dal ricorrente non trova conferma negli atti) e con il ruolo non secondario svolto nell'organizzazione, quale emergente dal contesto probatorio citato.
RI ME.
Il ricorso dell'imputato è infondato.
La sua partecipazione alla cosca di TR è stata, invero, del tutto congruamente ritenuta provata dall'espressa indicazione nominativa del prevenuto come percettore di periodici stipendi da parte del sodalizio contenuta in una conversazione intercettata sulla Golf del RT e dalla partecipazione del prevenuto (dimostrata da un verbale di osservazione della p.g., donde la certezza della sua identificazione) ad una conversazione svoltasi sulla Lancia Thema dello stesso RT avente ad oggetto azioni estorsive e ritorsioni in danno delle forze dell'ordine. A tale quadro probatorio, giustificatamente considerato già di per sè sufficiente a dimostrare l'assunto accusatorio, si aggiunge, come elemento ulteriore, la partecipazione del AZ, attendibilmente identificato attraverso riconoscimento vocale compiuto per raffronto della voce con il campione desumibile dalla sua sicura partecipazione alla succitata conversazione sulla Lancia Thema, ad altre conversazioni aventi ad oggetto le attività della cosca, tra cui l'omicidio dell'AB, inequivocabilmente significative della sua partecipazione all'associazione, e non di un mero atteggiamento di vicinanza, condivisione degli scopi associativi e disponibilità, come dedotto nel ricorso (non senza, peraltro, rilevare che la messa a disposizione della propria attività a favore dell'organizzazione è già idonea a realizzare, di per sè, la fattispecie contestata e che consolidata regola d'esperienza indica come sicuramente organico ad un clan criminale il soggetto che dallo stesso venga, come nella specie, periodicamente stipendiato).
Il ricorso del P.G. va, invece, dichiarato inammissibile in quanto esclusivamente incentrato su deduzioni di fatto e valutazioni di merito, alternative rispetto a quelle compiute dalla corte territoriale che, pur ritenendo provata la consultazione dell'imputato da parte del RT in vista dell'esecuzione dell'omicidio (conversazione 932 del 7.8.2000), ha, tuttavia, plausibilmente ipotizzato che il "MI" menzionato in altre conversazioni possa essere tale MI CC, al quale sarebbe stato affidato il compito di guidare il camion su cui avrebbe dovuto essere trasportato il cadavere della vittima: ipotesi legittimamente prospettabile nonostante l'avvenuto proscioglimento del CC dall'accusa di concorso nel tentativo e non smentita dal fatto che il AZ, intorno all'ora del mancato agguato, sia stato visto nel fondo da lui posseduto nella zona dell'appostamento, trattandosi, appunto, di un terreno agricolo in cui il soggetto avrebbe anche potuto trovarsi per leciti motivi).
LE RO ON.
Il ricorso proposto nei suoi confronti dal P.G. in ordine al capo concernente il reato associativo va dichiarato inammissibile perché essenzialmente incentrato su prospettazioni e valutazioni di merito, non potendosi ritenere manifestamente illogico quanto argomentato dai giudici della cognizione di entrambi i gradi circa il ruolo attribuito al prevenuto di soggetto soltanto "vicino" al sodalizio ed in confidenza con alcuni suoi membri ma ancora in attesa di esservi ammesso e, pertanto, non operativo per conto dello stesso, in conformità, del resto, ad uno schema niente affatto inconsueto nelle organizzazioni criminali, sia di stampo mafioso che eversivo, nelle quali l'ammissione di nuovi adepti è subordinata ad una previa valutazione del soggetto e della sua affidabilità, intendendosi per ammissione non già un formale rito di ingresso od iniziazione ma - ciò che esclusivamente rileva - l'accoglienza sostanziale o di fatto del nuovo elemento nei ranghi dell'organizzazione, con attribuzione di ruolo, compiti e prerogative.
TI PP.
Il ricorso del P.G. è fondato. Non può, invero, logicamente sostenersi l'estraneità ad un sodalizio criminale di colui al quale sia pacificamente riconosciuto il ruolo di cassiere del gruppo, ne' la sentenza impugnata spiega perché tale pur riconosciuta attribuzione di ruolo, unitamente all'ammissione dell'impiego del prevenuto da parte di sicuri affiliati per "incarichi vari", debba ritenersi insufficiente ad affermare l'intraneità del soggetto all'organizzazione. Si impone, pertanto, l'annullamento della decisione al riguardo per una rivalutazione dell'accusa nel merito. NO TO.
Il ricorso che lo riguarda è analogo a quello proposto in favore di AN CR IN, al punto da contenere (v. pagg. 35 ss.) rilievi non pertinenti alla sua posizione ma esclusivamente concernenti quella del capo del sodalizio.
Per le tematiche generali non resta, pertanto, che rinviare alla trattazione delle questioni di rito ed all'esame della posizione di AN CR IN, essendo qui sufficiente rammentare che la fondatezza delle accuse a carico dell'imputato deriva essenzialmente dall'eloquente tenore delle numerose conversazioni intercettate a bordo delle sue autovetture (donde l'inconfutabilità del suo riconoscimento) oltre che dalle puntuali dichiarazioni accusatorie dei collaboratori P. NI e G. Lombardo e dalla sua provata partecipazione al tentativo di omicidio dell'AB che, come già detto in precedenza, non poteva che essere gestito ed attuato da elementi organici al sodalizio. Le valutazioni del materiale probatorio compiute dai giudici di merito, in quanto pienamente congrue ed esaurienti, si sottraggono a sindacato o rilettura da parte di questa corte. Quanto, in particolare, all'affermazione di responsabilità del prevenuto per il capo 7), concernente la detenzione ed il porto illegali di armi ed altro materiale offensivo, la sentenza impugnata (f. 80) menziona, del pari, il contenuto inequivoco di conversazioni intercettate attestanti il possesso delle cose in questione, certa essendo l'identificazione del RT essendo gli interlocutori stati osservati dalla p.g. sulla Lancia Thema del medesimo e svolgendosi, comunque, i colloqui a bordo di detta autovettura. Il diniego delle attenuanti generiche è, infine, adeguatamente motivato con riferimento alla pessima biografia penale del soggetto e risultando dal contesto argomentativo la posizione di vertice e la spiccata capacità criminale del medesimo. PE VA.
La sua stabile e risalente affiliazione alla cosca, oltre che dalla menzione del suo nome come destinatario di stipendi da parte dell'associazione, è del tutto logicamente ritenuta sicuramente provata (v. pag. 58) dalla sua partecipazione (v. f. 66) al tentato omicidio AB che, per le ragioni già espresse, non poteva che coinvolgere elementi organici al sodalizio ed in occasione del quale il prevenuto fu controllato in compagnia del RT sull'Alfa 33 di costui, seguita da altra auto con a bordo il TE e AS AL, e sicuramente individuato come componente del "commando" dei "killers" in base al tenore delle conversazioni intercettate nel medesimo contesto cronologico, ininfluente essendo, al riguardo, il confutato riconoscimento vocale, stante la sinergia delle indicate fonti di prova.
Anche per lui il diniego delle generiche è incensurabilmente giustificato con riferimento all'evidenziata "biografia penale", in un contesto argomentativo che ne evidenzia il ruolo di spicco nell'associazione e nell'organizzazione dell'omicidio dell'AB. RU OB.
Il suo ricorso è infondato. Privo di pregio è il rilievo che le conversazioni pertinenti al tentato omicidio dell'AB sarebbero inutilizzabili essendo le intercettazioni state disposte per sventare l'esecuzione del delitto anziché per acquisire la prova relativa al reato associativo, posto che l'omicidio costituiva, all'evidenza, estrinsecazione dell'attività criminale del sodalizio e sviluppo delle sue dinamiche operative, donde l'evidente collegamento probatorio tra reato-fine e reato associativo-mezzo. La doglianza relativa alla pretesa incompatibilità tra la sua ritenuta estraneità al sodalizio e la sua pretesa responsabilità per il tentato omicidio è speculare alla censura del P.G. sullo stesso tema e l'accoglimento del ricorso dell'organo dell'accusa ne determina necessariamente la reiezione. Come già argomentato per il DI e TE RA, infatti, è proprio la comprovata partecipazione dell'imputato al mancato attentato all'AB ad inficiare il giudizio sulla ritenuta estraneità del soggetto al clan AN CR, mentre palesemente illogico è l'assunto che, in occasione del programmato agguato, l'imputato si fosse posto alla guida dell'auto con a bordo il DI (ovvero proprio con colui che risulta designato per la materiale consumazione dell'omicidio), senza conoscerne il coinvolgimento nell'azione, od, ancor più, che il gruppo dei "killers" avesse cooptato e condotto al seguito un soggetto estraneo alla preventiva programmazione del delitto: anche per il RU la sentenza va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio in ordine al capo 1). La misura della pena, incomprensibilmente considerata particolarmente gravosa dal ricorrente, non richiedeva alcuna specifica motivazione, essendo essa in realtà stata determinata, tenendo conto della continuazione tra i reati, in termini oggettivamente modesti e pressoché minimi. Quanto alla contestata sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per il reato di detenzione e porto illegali di armi per il capo 2), si rinvia a quanto esposto a proposito di TE RA, rilevandosi che la denunciata contraddittorietà effettivamente ravvisabile tra l'esclusione di detta circostanza per il tentato omicidio e non anche per il reato sub 2) costituisce un'incongruenza ascrivibile ai primi giudici e non emendata in appello in mancanza di gravame sul punto ma non integra, invece, un errore di giudizio da parte dei secondi giudici. La contraddizione, sul piano logico, deve, peraltro, allo stato ritenersi sanata, essendosi disposto, su ricorso del P.G., l'annullamento con rinvio della sentenza in ordine al capo 1 ed essendo, quindi, tuttora sub indice la verifica della responsabilità del prevenuto (come pure delle analoghe posizioni del DI e di TE RA) per il delitto associativo.
La sentenza va annullata anche in punto di giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche ed aggravanti, come tale formalizzato in dispositivo ma senza alcuna motivazione al riguardo nel paragrafo dedicato al trattamento sanzionatorio, fermo restando che il giudizio di bilanciamento, che il ricorrente sollecita nel senso della prevalenza, dovrà tener conto anche dell'esito del giudizio di rinvio sul capo 1).
Posizioni riconducibili alla cosca CI.
Preliminarmente ed in via generale occorre replicare alle obiezioni comuni a più ricorrenti che segnalano l'implausibilità di un sodalizio di tipo mafioso composto di soli tre soggetti, quanti sono quelli ritenuti nel presente giudizio colpevoli del reato associativo di cui al capo 11, essendo gli altri imputati stati assolti da detta imputazione, a cominciare dal preteso capo CI PA. Va, al riguardo, anzitutto premesso che, come meglio si dirà in prosieguo, l'assoluzione di quest'ultimo risulta motivata solo in base a, peraltro errate, ragioni processuali, riconducibili alla pretesa limitazione della contestazione ad un periodo circoscritto e ad una particolare vicenda delittuosa, mentre un'altra posizione (ER NI) risulta stralciata ed oggetto di separato procedimento e per altre ancora è riferita (pag. 108, ult. periodo) la pendenza di impugnazioni del P.M. avverso la pronuncia assolutoria.
Secondariamente costituisce evenienza comune che i membri di un'organizzazione criminale vengano identificati e processati in tempi diversi, per cui non può ritenersi che il novero dei soggetti sin qui accusati di appartenere alla cosca CI esaurisca l'ambito soggettivo del clan in esame, in ogni caso incentrato sui membri dell'omonima famiglia. Dal punto di vista giuridico, infine, non è dubbio che anche tre soli soggetti possano costituire un'associazione di tipo mafioso, stante l'inequivoca formulazione della norma incriminatrice. Le fonti di prova a sostegno della ritenuta sussistenza in Isola Capo Rizzuto di un sodalizio di stampo mafioso facente capo alla famiglia CI sono puntualmente indicate alle pagg. 86 ss. dell'elaborato giudiziale, che, congruamente rispondendo alle obiezioni difensive, sostanzialmente riprodotte in sede di ricorso per cassazione, rende conto sia delle concludenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia (non tutte de relato, diretta risultando, ad esempio, quella di NI TT, ma tutte adeguatamente specifiche e concordanti nell'affermare l'esistenza di detto sodalizio, dapprima unito a quello degli Arena ma poi prevalso su quest'ultimo) che dei cospicui riscontri provenienti dal risultato delle intercettazioni, donde l'emergenza di un'organizzazione succeduta ad altra attraverso una tipica lotta tra clans per la conquista del territorio e connotata da tutte le stigmate proprie di un'associazione di natura mafiosa, dal ricorso alla violenza nei confronti degli avversari allo svolgimento di attività illecite tipiche di tali consorterie quali estorsioni generalizzate od imposizione di guardianie e spaccio di droga, con costituzione di una cassa comune, affidata al LL, corresponsione di stipendi mensili ai sodali nonché rapporti, alleanze o cointeressenza con altri gruppi criminali, come la stessa cosca AN CR di TR in precedenza esaminata.
Si precisa, infine, che le motivazioni relative alle posizioni dei singoli imputati vanno lette nel loro complesso in quanto reciprocamente integrantisi per le parti comuni a più posizioni. AN PP.
La sentenza deve nei suoi confronti essere annullata senza rinvio, essendo i reati ascrittigli estinti per morte dell'imputato, come da certificato anagrafico acquisito agli atti.
CI ME (cl. 1962).
Circa l'eccezione di inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni eseguite sull'autovettura Fiat Punto di CI AL, dedotta solo con i motivi nuovi ma proposta nei medesimi termini anche dallo stesso CI AL, si osserva che la questione è ancorata ad una circostanza di fatto ritenuta non provata dalla corte a quo e non più verificabile in questa sede, costituita dall'asserita mancata allegazione alla richiesta di autorizzazione del P.M. della nota dei CC. cui essa si richiamava, con conseguente illegittimità della motivazione per relationem del decreto del g.i.p.. La sentenza impugnata rileva, peraltro, che il giudice ha dato atto, nel pur succinto provvedimento, della ricorrenza dei presupposti per disporre l'intercettazione proprio in ragione di quanto segnalato con la nota in parola, dovendosi, pertanto, ritenere, in difetto di prova contraria, che egli l'abbia conosciuta e valutata. Del pari infondata è l'eccezione sotto il profilo che l'intercettazione sarebbe stata disposta in base all'esito di altra captazione eseguita in diverso procedimento non per l'accertamento di un delitto ma per la ricerca di elementi atti a suffragare una ipotesi accusatoria. La sentenza precisa, invero, che l'informativa di p.g. richiamata nel decreto segnalava diffuse attività illecite dei CI e frequentazioni tra pregiudicati, chiaramente in tal modo evocando, dato il contesto ambientale considerato, la configurabilità di un'ipotesi associativa di tipo mafioso già sostenuta da quantomeno sufficienti indizi e legittimante, pertanto, il ricorso alla captazione. Quanto ai decreti di proroga, lo stesso ricorrente da atto della sussistenza dell'attestazione di persistenza dei presupposti originari non essendo ancora stati acquisiti elementi univoci di responsabilità a carico degli indagati, con conseguente indispensabilità di protrarre il ricorso alle captazioni per chiarire le loro posizioni, il che non significa, come preteso dal ricorrente, che non fosse sino ad allora stato acquisito alcun utile elemento d'accusa ma solo che detti elementi necessitavano di approfondimenti in quanto non risolutivi. Per quel che, poi, attiene al ricorso ad impianti esterni alla Procura, rinviando alla parte generale dell'esposizione si osserva, ulteriormente, che negli stessi "motivi aggiunti" si da atto dell'esistenza, nei decreti, di indicazioni circa l'indisponibilità od inidoneità, per molteplici ragioni, di quelli in dotazione all'ufficio giudiziario, mentre per l'esistenza di eccezionali ragioni d'urgenza la sentenza menziona il richiamo a gravi condotte illecite reiteratali e la sostanziale prefigurazione di una fattispecie associativa, fisiologicamente permanente e, per sua natura, in potenziale, costante evoluzione.
Quanto al merito dell'accusa, i giudici della cognizione hanno incensurabilmente valutato come decisivo il tenore delle conversazioni intercettate, contenenti l'ammissione da parte del IO del reato subito, non ritenendo atte a scalfirne l'efficacia dimostrativa le dichiarazioni liberatorie rese dalle vittime, notoriamente assai frequenti in vicende estorsive riconducibili ad organizzazioni di tipo mafioso proprio per la forza di intimidazione espressa dal sodalizio.
L'assoluzione dell'imputato dall'accusa di partecipazione all'associazione non contrasta con la sua ritenuta responsabilità per gli episodi estorsivi ne' con l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, di cui, in mancanza di esclusione, deve ritenersi confermata l'esistenza, ancorché non se ne sia tenuto conto nella quantificazione della pena: la sentenza impugnata (pag. 91) precisa, invero, che il danaro estorto era destinato a pagare le spese legali per la difesa di CI PA e, dunque, indirettamente, ad agevolare il sodalizio di cui quest'ultimo era a capo. L'attendibilità del riconoscimento vocale dell'imputato effettuata dal teste GI IV come colui che nella conversazione 338 del 24.6.2000 dichiara al fratello AL di aver ricevuto i soldi dal IO e dal ON è stata congruamente motivata con riferimento all'utilizzo, come campione, della voce sicuramente attribuibile a CI OM nelle conversazioni nn. 889 e 907 (pure aventi ad oggetto un progetto estorsivo), la partecipazione del prevenuto alle quali è attestata da verbale di osservazione della polizia giudiziaria.
CI ME (cl. 1978) CI EL.
Entrambi sono interessati, quanto all'estorsione contestata al capo 13 della rubrica (estorsione in danno della discoteca "Tropicana"), dal ricorso del P.G. di cui è già stata ritenuta l'inammissibilità.
CI LE (cl. 1957).
Il ricorso del P.G., di cui la difesa dell'interessato ha sollecitato declaratoria di inammissibilità, è ammissibile in quanto sufficientemente specifico e merita accoglimento. La conferma della pronuncia assolutoria per il capo 11 è, infatti, basata su di un equivoco, consistente in un vero e proprio travisamento del tenore e dell'ambito dell'accusa, avendo la corte di merito ritenuto che la contestazione fosse circoscritta all'attività dall'imputato durante la detenzione con esclusivo riferimento all'estorsione di cui al capo 13 ed agli ordini dallo stesso impartiti in proposito in stato di privazione della libertà. Il capo di imputazione non contiene ne' sottende, invece, tale limitazione, essendo in esso precisato solo il termine finale della contestazione e non facendosi alcun riferimento specifico ne' allo stato di detenzione ne' all'estorsione di cui al capo 13 (costituente solo uno dei casi in cui l'imputato avrebbe impartito direttive dal carcere), bensì al generico programma delittuoso del gruppo.
La sentenza, ponendo a premessa delle proprie valutazioni tale equivoco, ha, pertanto, ritenuto che a carico del prevenuto per il periodo di detenzione esistesse la sola chiamata in reità del collaboratore La Porta, non assistita da riscontri, ed ha giudicato irrilevanti le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori CI e NI in quanto riferentisi all'attività del soggetto antecedente la carcerazione, considerata esclusa dall'imputazione. Si impone, in definitiva, l'annullamento della sentenza in parte qua per un nuovo giudizio che consideri l'imputazione nella sua integrità come estesa anche al periodo precedente la carcerazione e valuti, pertanto, l'intera condotta del prevenuto quale emergente dalle dichiarazioni dei collaboratori e dal tenore delle conversazioni intercettate, le quali, secondo la sentenza impugnata (pagg. 106 s.), rivelerebbero, comunque, che il CI, pur da detenuto, si teneva informato delle attività illecite dei familiari, dando suggerimenti e prospettando un miglioramento della situazione dopo la sua scarcerazione, e che, conversando con tale PI AR EC, manifestava "velleità criminali da attuarsi nel futuro", dimostrando di non aver reciso il legame col suo passato criminale (elementi tutti da doverosamente valutare ai fini del giudizio su di una persistenza della partecipazione associativa anche durante la detenzione, seppure non più in posizione di capo della cosca).
CI VA.
Per le questioni in rito si rinvia alla parte generale nonché, stante l'identità delle censure, all'esame della posizione di CI OM cl. 1962. Le doglianze sul merito si esauriscono, invece, in deduzioni di natura del tutto generica ed astratta, in richiami giurisprudenziali od in valutazioni alternative del materiale probatorio, come quella che pretende di assegnare al prevenuto il ruolo di "mero ascoltatore" nelle conversazioni intercettate che lo riguardano, svoltesi, peraltro, proprio a bordo della sua autovettura, sintomaticamente eletta a luogo privilegiato di incontro tra i sodali, ed i cui eloquenti contenuti sono riportati alle pagg. 90-95 ed a pag. 109 dell'elaborato quanto alla prova delle estorsioni e del reato associativo ed alle pagg. 102 ss. e 110 ss. rispettivamente per i reati in materia di traffico di stupefacenti e di armi, senza che il ricorrente spieghi le ragioni della pretesa erroneità della lettura datane dai giudici a quibus, mentre per le dichiarazioni liberatorie delle vittime delle estorsioni valga ciò che si è già detto a proposito di CI OM cl. 1962. In ordine ai reati in tema di stupefacenti, rilevato che per la fattispecie associativa è stata ritenuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, punibile con le stesse pene dell'associazione semplice, e che il reato così qualificato è meno grave di quello di cui all'art. 73 (per cui non è stata ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5), la serie degli specifici episodi contestati, congruamente interpretati come inequivocabilmente relativi a fatti di cessione o di detenzione per lo spaccio e concernenti, talvolta, quantitativi rilevanti (gr. 100 di cocaina), ed il numero dei soggetti attivi coinvolti (ovvero, oltre all'imputato, ER NI, IO PA e AN PE) rendono ragione della ritenuta esistenza, nell'ambito della cosca CI, di una branca del sodalizio finalizzata al traffico di dette sostanze, con a capo il prevenuto, che dalle conversazioni intercettate appare il soggetto che presiedeva a detta attività, impartendo direttive e determinando i prezzi di cessione, e con sufficiente, seppur minimale struttura organizzativa (gerarchia, contabilità dei crediti e dei profitti, luoghi di deposito della droga).
Similmente, quanto al capo 15, relativo alla detenzione e porto di armi, munizioni ed altro, il ricorrente non spiega per qual motivo il contenuto delle conversazioni intercettate, chiaramente indicative del possesso e del porto di diverse armi e relative munizioni da parte del prevenuto, integri un "ragionamento basato su mere presunzioni, frutto di interpretazione estensiva" od una disponibilità non più attuale (che, peraltro, se provata, integrerebbe egualmente la fattispecie contestata, pur se cessata). LL ME.
A parte le censure comuni a più ricorrenti, per cui si rinvia alla parte generale ed all'esame delle posizioni che precedono (e segnatamente quelle di CI OM cl. 62 e di CI AL), la Corte osserva:
la sentenza impugnata specifica, con non sindacabile ricostruzione in fatto, come nelle conversazioni intercettate sull'autovettura Golf in sua disponibilità lo stesso imputato (la cui voce è oggetto di riconoscimento vocale testimoniale reso certo dal luogo in cui le conversazioni si svolgevano) si attribuisse il ruolo di cassiere del sodalizio e come analoga mansione gli venisse ascritta da CI OM e CI AL in altre conversazioni oggetto di captazione mentre da ulteriori intercettazioni era risultato il coinvolgimento del prevenuto in attività estorsive riferibili al clan CI ed il suo protagonismo in vicende relative alla dinamica associativa (regolamenti di conti tra clans, rapporti con altre cosche, riunioni con affiliati e simili).
Quanto all'estorsione in danno di CU Oreste, la prova a carico del LL è stata, del pari, desunta dal tenore di una conversazione intercettata sull'auto del medesimo imputato in cui costui dichiara di aver ricevuto danaro dalla società facente capo all'offeso e del tutto logicamente i giudici del gravame argomentano che tale dichiarazione non è compatibile con l'assunto del CU di aver trattato con il LL la vendita di materiali da costruzione, trattandosi di operazione che, ove andata in porto, avrebbe dovuto comportare un'entrata di danaro in favore dello stesso CU anziché un esborso da parte sua.
Relativamente, infine, al delitto di cui al capo 15, l'elaborato della corte territoriale è egualmente analitico nell'indicare le conversazioni captate sempre sull'auto del prevenuto o facenti espresso riferimento alla sua persona ed attestanti il diretto coinvolgimento del ricorrente nella detenzione e disponibilità di armi e munizioni.
Le censure svolte al riguardo appaiono del tutto astratte e generiche in quanto essenzialmente incentrate sulla citazione di precedenti giurisprudenziali anziché sulla confutazione delle concrete emergenze probatorie valorizzate in sentenza e dove ciò avviene la critica risulta affidata a deduzioni di mero fatto od a rilievi non pertinenti, non potendo, ad esempio, una parte del discorso ritenuta incomprensibile della durata di appena un secondo togliere significato al passo, continuo e di senso compiuto, in cui il LL riferisce del "milione e mezzo raccolto da quello della C" (ditta facente capo al CU), mentre del tutto parziali appaiono i rilievi mossi alla lettura delle conversazioni relative al possesso di armi, appuntate su un'unica captazione e trascurandone altre di assai maggiore valenza dimostrativa, pure menzionate dai giudici d'appello.
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere nei confronti di RI NZ, AS ET, AS AL, ER PA e IN MO. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN PE, essendo il reato estinto per morte dell'imputato. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ES AN AL, DI NZ, TE RA, RO PE e RU RO limitatamente al reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo sub 1 e, per quest'ultimo (RU), anche limitatamente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, nonché di CI PA (cl. 1957) limitatamente al reato di associazione di tipo mafioso sub 11 e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della C.A. di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. limitatamente all'estorsione sub 13 ed all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 nonché nei confronti di TE NZ, AZ OM e Le RO NI. Rigetta nel resto il ricorso del RU. Rigetta i ricorsi di CI PE, De CA AL, DI NZ, TE RA, TE NZ, AN CR ES, AN CR IN, RE AN, AZ OM, RT TO, CI OM (cl. 1962), CI AL, TA AL e LL OM, che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007