Articolo 6 del Codice penale
Articolo 5Articolo 7
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1 luglio 1931
Art. 6.

(Reati commessi nel territorio dello Stato)

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e' punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, e' ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e' ivi verificato l'evento che e' la conseguenza dell'azione od omissione.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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