Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 6.
(Reati commessi nel territorio dello Stato)
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e' punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, e' ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e' ivi verificato l'evento che e' la conseguenza dell'azione od omissione.
(Reati commessi nel territorio dello Stato)
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e' punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, e' ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e' ivi verificato l'evento che e' la conseguenza dell'azione od omissione.
Commentari • 267
- 1. Cosa dice l’articolo 6 del codice penale?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 luglio 2023 · 326.86505
L'articolo 6 del codice penale italiano è rubricato: «Reati commessi nel territorio dello Stato». […] Utilità pratica dell'articolo 6 del codice penale L'articolo 6 si rivela utile in molteplici situazioni, soprattutto in caso di crimini transnazionali. […]
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