Articolo 603 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 64Articolo 473 bis 66
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21 aprile 1942
Art. 603.
(Notificazione del titolo esecutivo e del precetto).

Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.

Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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