4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.
--------------- AGGIORNAMENTO (151)
La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio - 20 luglio 2007, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2007, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2 della L. 20 febbraio 2006, n. 46 , nella parte in cui, modificando l' art. 443, comma 1, del codice di procedura penale , esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. --------------- AGGIORNAMENTO (173)
La Corte costituzionale, con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 274 (in G.U. 1a s.s 04/11/2009, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 443, comma 1, nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilita', derivante da vizio totale di mente.