Sentenza 28 maggio 1999
Massime • 1
Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen. e che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena. Ne consegue che il diniego delle stesse può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi.
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La massima Il giudice monocratico di Lecce - Dott.ssa Maddalena Torella, in tema di reato di spaccio di stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990, ha affermato che "è sempre a carico dell'accusa l'onere di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo stupefacente la cui detenzione si contesta fosse destinato anche solo in parte alla illecita cessione a terzi". La sentenza Svolgimento del processo All'udienza del 4.2.2020, il Tribunale, verificata la regolare notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato e quindi dichiarata l'assenza dello stesso, dichiarava aperto il dibattimento e invitava alle parti alle richieste di prova. Con il consenso delle parti, veniva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/1999, n. 8668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8668 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 28.05.1999
1 Dott. Luciano DI NOTO Consigliere SENTENZA
2 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere N.1049
3 Dott. Nicola MILO Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. Francesco SERPICO Consigliere N.44943/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
EN VK, n. a Latusi-Zagabria, il 16 marzo 1967 e
OR KA, n. a Zajecar, il 27 settembre 1965 avverso la sentenza pronunciata il 16 giugno 1998 dalla Corte di Appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Assente il difensore.
Osserva
Con sentenza in data 15 novembre 1993 il Pretore di Milano, all'esito del dibattimento, dichiarava OV VK e OR KA colpevoli del reato loro ascritto e li condannava alle pene ritenute di giustizia.
OV VK e OR KA erano stati citati a giudizio per rispondere, entrambi, del delitto di cui agli artt. 110, 572 c.p. - perché, agendo in concorso fra loro, sottoponevano la figlia minore NN nata il [...] a [...] S. Giovanni a continue vessazioni e privazioni di carattere materiale, psicologico ed ambientale;
in particolare tale condotta si estrinsecava in percosse anche violente - schiaffi, calci o pugni - quando la minore rifiutava di aderire all'invito a porre in essere attività antisociali quali il furto oppure non consegnava loro una somma di danaro adeguata quale frutto di una giornata dedicata all'accattonaggio; nella costrizione a dormire per terra nonché nell'umiliare la figlia, con loro convivente in un campo nomadi non attrezzato con servizi minimali, facendola sentire priva di buone qualità perché incapace di compiere dei furti;
nell'impedire la scolarizzazione della figlia perché utilizzata come mezzo per sostentamento del nucleo familiare e comunque tenendo una condotta che nel complesso rendeva l'esistenza di NN estremamente penosa e disagiata. In Sesto Ulteriano e in Milano in epoca anteriore al 5.01.93. Con la recidiva ex art. 99, co. 4, c.p. per entrambi. La Corte di Appello di Milano, su impugnazione proposta dagli imputati, con la sentenza indicata in epigrafe, esclusa nei confronti di OR KA la contestata recidiva, rideterminava la pena ad essa inflitta in anni due e mesi uno di reclusione;
confermava nel resto.
Avverso questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore e denunciano, entrambi:
1) erronea applicazione della legge penale con riferimento al disposto dell'art. 192 - art. 606, 1 co., lett. b), cod. proc. pen., per essere state assolutamente ignorate sia le loro dichiarazioni sia la prova testimoniale, l'unica di un certo pregio: la deposizione della madre di esso OV. I giudici del merito, invero, avevano privilegiato, rispetto a questa prova, le deduzioni e le argomentazioni dello staff assistenziale che aveva in cura la bambina, e che si limitavano ad interpretazioni - a posteriori - di quello che, secondo loro, appariva il rapporto tra i genitori e figlia. Senza considerare, peraltro, le obiettive condizioni di vita dei OV, di estrema povertà ed emarginazione, che attestavano invece l'esistenza di una qualità di vita veramente penosa per tutta la famiglia, figli compresi.
2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, art. 606, 1 co., lett. e) cod. proc. pen., non avendo la corte territoriale motivato appieno sia sulla oggettiva responsabilità del padre NK VK, sia sui singoli episodi di maltrattamento. In particolare non erano state minimamente considerate le numerose carcerazioni subite dall'imputato che rendevano estremamente brevi e saltuarie le sue permanenze in famiglia, quindi la sua partecipazione alla vita familiare e ai rapporti con i figli.
Anche relativamente alla OR erano stati considerati rilevanti episodi estremamente nebulosi, quale il ferimento della figlia con un coltello da carne.
Quanto all'episodio del "pendreco" - ferro per appendere le tende della roulotte - non si era considerato che la minore ben potrebbe averne sentito parlare in famiglia, essendo il "prendreco" il nome con il quale i nomadi chiamano il manganello adoperato dalle forze dell'ordine, che per tradizione e cultura essi considerano come propri nemici e persecutori.
3) insufficienza di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, che potevano invece essere concesse alla OR, una volta esclusa nei suoi confronti la contestata recidiva, ed al OV, la cui condotta è stata senza dubbio più blanda e lieve.
I ricorsi sono infondati ai limiti dell'ammissibilità poiché i ricorrenti pur denunciando violazione di legge e vizio di motivazione ripropongono in buona sostanza questioni già dedotte in appello che i giudici del merito hanno correttamente deciso fornendo al riguardo esauriente e logica motivazione.
Non ha pregio la censura svolta con il primo motivo.
In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, secondo la giurisprudenza di questa Corte, può fondare il proprio convincimento anche sulla sola deposizione della persona offesa, salvo in tal caso il controllo sulla sua credibilità, da effettuare con ogni necessaria cautela e cioè con un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori;
di modo che tale testimonianza può essere assunta, da sola, come fonte di prova unicamente se essa viene sottoposta a detto riscontro di credibilità soggettiva ed oggettiva (sez. VI - 28.05.97, m. CED 209913). Nel caso di specie questa regola è stata pienamente applicata. I giudici del merito, dopo attenta ed approfondita disanima delle complesse risultanze di causa hanno confermato la penale responsabilità degli imputati per il delitto loro ascritto avendo ritenuto pienamente provati i fatti ad essi addebitati: i maltrattamenti in danno della figlia minore NN. E ciò sulla base delle dichiarazione rese dalla minore in dibattimento, ritenute attendibili, perché circostanziate, reiterate, costanti, e soprattutto genuine, in quanto prive del tutto di auto ed etero suggestioni, non inquinate da rancore o propositi di rivalsa, costellate inoltre da numerosi riscontri esterni, analiticamente indicati. Hanno disatteso, invece, la testimonianza della norma sia perché scarsamente credibile per l'evidente interesse a sostenere la tesi degli imputati sia perché essa non era sempre presente, avendo una propria famiglia ed anche dei figli di cui occuparsi che abitavano altrove. Hanno altresì disatteso del tutto quanto riferito dagli imputati essendosi gli stessi limitati ad affermare in maniera semplicistica che la bambina si era inventata le accuse per non essere costretta a tornare all'esistenza disagiata del campo nomadi. Tanto basta ad escludere anche il dedotto vizio di motivazione, poiché questo sussiste, secondo la giurisprudenza di questa Corte, solo quando l'iter logico che ha condotto alla decisione risulti incompleto avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore, non già quando il giudice si sia limitato ad attribuire agli elementi presi in esame una valutazione difforme dalle prospettazioni di parte non essendo consentito trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato in un ulteriore giudizio di merito.
In fatto, come tali inammissibili, sono invece le censure svolte con il secondo motivo dato che le stesse investono la ricostruzione dei singoli episodi di violenza riferiti dalla minore e la valutazione fatta in ordine agli stessi dai giudici del merito. Non meritano attenzione, infine, le doglianze in punto omessa concessione delle attenuanti generiche.
Le attenuanti generiche, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non possono essere intese come oggetto di una benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazionì non contemplate specificamente che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen. ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare considerazione;
situazioni e circostanze che effettivamente incidano sulla "quantità del reato" e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da infliggere in concreto (sez. fer. 23.08.90, Poliseri, m. CED 185267). Il diniego delle stesse legittimamente può essere quindi fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (sez. III - 3.10.88, Brunetta, m. CED 179828). Nel caso di specie le attenuanti generiche sono state negate proprio per la oggettiva gravità dei fatti, e per i precedenti penali di entrambi gli imputati.
Le ragioni indicate, ineccepibili in diritto, denotano un uso corretto del potere discrezionale attribuito al giudice del merito e la decisione si sottrae pertanto a qualsivoglia censura. I ricorsi, pertanto, poiché infondati, debbono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti a pagare in solido le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999