Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
In materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è ragionevole considerare "imprenditore colluso" quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità; mentre è ragionevole ritenere "imprenditore vittima" quello che soggiogato dall'intimidazione non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno. Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure è nel fatto che l'imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2005, n. 46552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46552 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 11/10/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 3326
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 023630/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D'RI RE N. IL 11/12/1968;
avverso ORDINANZA del 09/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TURONE GIULIANO;
Sentita la requisitoria del P.G. Dr. CIAMPOLI UI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le arringhe dei difensori, Avv. BONSIGNORE Raffaele e Avv. RIZZUTI Giovanni, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
1.- Con ordinanza 9 maggio 2005 il Tribunale del Riesame di AL rigettava l'istanza di riesame proposta da D'OR AS, imprenditore edile di RT, avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 15 aprile 2005 dal Gip di quel Tribunale, con la quale veniva contestato al D'OR il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, per essere egli stabilmente incardinato nell'articolazione territoriale di RT dell'associazione mafiosa SA NO. In particolare, veniva contestato al D'OR di aver preso parte "a più riunioni con esponenti della famiglia mafiosa di RT tra i quali LE AR, IN AR, CO FI e OM NI;
nonché per avere in più momenti fornito denaro a quella famiglia mafiosa "ricevendone in cambio appoggio per l'aggiudicazione di lavori per opere da realizzare in AL".
Si precisa nell'ordinanza, preliminarmente, che la presente vicenda cautelare fa parte degli sviluppi più recenti di una risalente e complessa indagine giudiziaria relativa alla cosca mafiosa di RT, il cui organigramma e le cui attività criminose sono state ricostruite grazie alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Seidita CH e LE IU.
Particolare rilievo il Tribunale attribuisce alla collaborazione di quest'ultima (già condannata per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.), che aveva retto la famiglia mafiosa di RT dal momento dell'arresto di suo fratello LE IT (aprile 1998) fino al momento del primo arresto di lei stessa (giugno 1998), che era legata da vincoli di parentela con più personaggi di rilievo apicale all'interno del sodalizio, e che aveva deciso di collaborare con la giustizia nel febbraio 2005, dopo essere stata incriminata per omicidio aggravato. Nell'ordinanza del Tribunale del Riesame si legge altresì che gli inquirenti hanno tratto ulteriori elementi di conoscenza, circa l'organigramma e le attività della cosca di RT, dalle risultanze di una serie di intercettazioni di comunicazioni tra presenti effettuate nei primi mesi del 2004 presso le strutture penitenziarie dove sono ristretti i capi-mafia LE IT e LE NA (fratello del precedente e della collaboratrice di giustizia LE IU), nonché nell'abitazione di IN AR e LE AR, rispettivamente moglie e figlia del predetto LE NA.
Secondo la ricostruzione fatta propria dal Gip, e confermata dal Tribunale del Riesame, dopo l'arresto di LE NA, sua figlia LE AR si era fatta portavoce degli ordini che il padre impartiva dal carcere e aveva assunto essa stessa un ruolo preminente e direttivo, tra l'altro tirando le fila della gestione del settore delle estorsioni (in particolare nel campo degli appalti, attraverso la richiesta di una percentuale sul finanziamento pubblico assegnato) e occupandosi altresì della destinazione dei proventi di tale attività. Nell'ordinanza impugnata si aggiunge che i dialoghi scambiati fra IN AR e la figlia LE AR - captati attraverso le predette intercettazioni ambientali - "consentono di comprendere senza difficoltà che le due donne ... sono pienamente addentro nella gestione degli affari illeciti della famiglia mafiosa e della raccolta di danaro provento dei reati di matrice estorsiva, che doveva confluire in una vera e propria cassa, conversando spesso di svariate somme raccolte da diversi soggetti ... in diverse zone dell'hinterland controllato dalla famiglia di appartenenza, nonché di lavori che in tale area venivano effettuati da imprese controllate anche attraverso il pagamento del pizzo".
Nell'ordinanza del Tribunale del Riesame si legge che l'accusa a carico di AS D'OR si basa sostanzialmente sulle risultanze di alcune intercettazioni di comunicazioni tra presenti e - più precisamente - sul contenuto di cinque conversazioni intercettate tra il 12 febbraio e il 3 marzo 2004 nell'abitazione di IN AR e LE AR. Dal tenore di queste cinque conversazioni (a una delle quali partecipò di persona lo stesso D'OR) il Tribunale del Riesame ritiene di poter desumere le seguenti conclusioni:
- Che AS D'OR aveva effettuato periodicamente e in più riprese versamenti in denaro in favore della cosca mafiosa di RT onde "mantenere buoni rapporti con la famiglia di AL, fatto che senz'altro incideva sulla sua possibilità di effettuare lavori in quell'area serenamente senza temere ritorsioni". - Che tale finanziamento continuativo a favore della famiglia mafiosa di RT (nonché, per il tramite di questa, della famiglia mafiosa di AL) aveva avuto come contropartita, per il D'OR, il fatto di "avere ottenuto l'aggiudicazione di lavori per opere da realizzare a AL ... secondo la tipica logica di scambio sinallagmatico sussistente fra SA NO e gli imprenditori che, con l'ausilio del sodalizio, si impongono sul territorio". - Che più precisamente il D'OR è risultato aggiudicatario "di diversi appalti pubblici banditi in particolare dalla Provincia Regionale di AL e dall'Università degli studi di AL". - Che il tenore delle conversazioni intercettate "denota il rapporto di cointeressenza fra l'imprenditore e la cosca, che pur imponeva che il primo contribuisse economicamente con una parte dei proventi delle attività d'impresa da versare alle famiglie che controllavano le diverse aree nelle quali i lavori dovevano essere eseguiti". - Che il tenore di tali conversazioni è altresì "significativo dell'interesse di SA NO di favorire il D'OR proprio perché imprenditore vicino all'associazione ... e che, quindi, non poteva non essere avvantaggiato nella suddivisione e assegnazione dei lavori".
- Che a sua volta il D'OR, nell'unica conversazione intercettata cui ha partecipato, "lungi dal mostrarsi in una posizione di succube ..., si pone in una dimensione paritaria, fatto che non consente di effettuare una lettura della vicenda nei termini dell'estorsione". - Che di conseguenza il D'OR assume non già la veste dell'imprenditore "vittima", bensì quella dell'imprenditore "colluso", dal momento che - conclude il Tribunale - "la disponibilità dell'indagato a scendere a patti con SA NO" gli ha consentito non soltanto "di poter eseguire i lavori in tranquillità senza temere alcun danneggiamento", ma gli ha consentito altresì "di essere favorito nell'aggiudicazione anche di appalti pubblici e privati".
Come dire che il danno ingiusto subito dal D'OR tramite la coazione al pagamento del pizzo è stato sopravanzato dal vantaggio ingiusto acquisito dal medesimo in virtù del fatto di essere entrato in un sistema anormale di esercizio dell'impresa, contraddistinto da appalti e commesse ottenuti grazie all'intermediazione mafiosa. Per quanto riguarda i dettagli delle cinque conversazioni intercettate ritenute dal Tribunale rilevanti in ordine alla posizione specifica dell'attuale ricorrente, l'ordinanza impugnata li riporta nei termini seguenti:
A)- La conversazione del 12 febbraio 2004 si svolge fra AR IN, AR LE e NT La FA, detto NU, quest'ultimo indicato come soggetto intraneo al sodalizio e addetto a "funzioni relative alla gestione di affari illeciti nel settore delle estorsioni". Nel corso della conversazione AR LE "si lamenta del fatto che AS D'OR non poteva più lavorare a AL poiché ai componenti della famiglia mafiosa di AL non erano pervenuti i soldi", si intende i soldi regolarmente pagati dal D'OR al La FA e destinati alla famiglia di AL, che il La FA aveva consegnato a CO FI e che quest'ultimo si era indebitamente intascato invece di trasmetterli alla famiglia. E LE AR osserva che - a causa della scorrettezza commessa dal CO - ora "quel ragazzo (D'OR) si trova che non è a posto". (L'ordinanza precisa che anche il CO risulta essere soggetto intraneo al sodalizio e addetto a "funzioni relative alla gestione di affari illeciti della famiglia di RT, con particolare riferimento al settore della riscossione del pizzo"). A proposito di questa conversazione l'ordinanza impugnata si sofferma sulle espressioni confidenziali e di rammarico usate dalla LE AR, espressioni dalle qual il Tribunale del Riesame desume "il disappunto per la difficoltà del D'OR a mantenere buoni rapporti con la famiglia di AL (...), circostanza che denota il rapporto di cointeressenza fra l'imprenditore e la cosca".
B)- La conversazione del 14 febbraio 2004 si svolge tra LE AR e PR NT (definito fiancheggiatore di EO AR e membro di SA NO). La donna riferisce all'uomo del colloquio da lei avuto con il La FA e dice: "è venuto qua per AS D'OR... Ho detto: - Al limite, per lasciare a AS D'OR contento, questo basta che te lo prendi tu e tu sei amico di mio zio CH, perché se non ci uniamo... è finita, NT!...non può andare a fare tutti e due i lavori! E allora... allora vuole mangiare lui solo? -". L'ordinanza impugnata ritiene che LE AR, con questa frase, alluda a "lavori da assegnare a AS D'OR".
C)- La conversazione del 23 febbraio 2004 si svolge tra PR NT, IN AR e LE AR, i quali discutono in ordine alla ripartizione di somme di danaro. In particolare si evince - secondo il Tribunale del Riesame - che il PR ha consegnato alle due donne il danaro periodicamente loro spettante ricavato dalla raccolta del pizzo e dagli altri affari controllati dalla cosca, e i tre interlocutori si soffermano sui vari passaggi di mano delle somme. A un certo punto della conversazione il PR fa il nome del D'OR ("Mentre c'era FI, pure AS D'OR, da quanto ne so") e il Tribunale ne desume che il D'OR venga evocato "a proposito della raccolta di danaro, dimostrando la circostanza anche il ruolo di collettore del danaro del medesimo".
D)- La conversazione del 2 marzo 2004 si svolge tra LE AR, IN AR e lo stesso D'OR AS. Argomenta l'ordinanza impugnata che in questa conversazione "si discute nuovamente - stavolta con la partecipazione del D'OR - della circostanza che FI CO si è intascato i soldi versati dal D'OR e destinati alla famiglia di AL". Dal tenore della conversazione si percepisce che gli interlocutori commentano il fatto con estremo disappunto: la LE dice che male ha fatto il La FA a dare i soldi al CO, D'OR risponde che, per quel che lo riguarda, lui ha pagato quello che doveva pagare, e che la responsabilità è tutta del CO ("di questi ne risponde lui"). Il Tribunale afferma che il disappunto delle due donne evidenzia la convergenza di interessi fra l'imprenditore e la loro famiglia, sottolineando altresì che il D'OR, parlando con le due donne, si rivolge loro con una familiarità che denota "rapporti risalenti nel tempo". E)- La conversazione del 3 marzo 2004 si svolge tra LE AR, IN AR e La FA NT. Essi discutono di diverse attività economiche controllate dalla famiglia mafiosa di RT, tra le quali alcune (nelle zone di San Giuseppe Jato, Camporeale ed Alcamo) facenti capo a D'OR AS. E commentano il fatto che il D'OR "aveva dovuto chiudere i rapporti con la famiglia di AL poiché dopo i precedenti inadempimenti - e dunque lo sbaglio - i relativi componenti non intendevano accettare i suoi soldi" (LE AR:
"AS D'OR ha problemi con AL, digli che non va in nessun posto. Sai cosa ha mandato a dire... gli hanno mandato a dire a mio padre? Non ti permettere più a mandare soldi di AS D'OR qua a AL, perché te li ritorno indietro. Quindi neanche può pagare più! (...) Ha finito con AL! Ha finito!).
2.- Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso la difesa di D'OR AS per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b) ed e) in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 416 bis c.p.. Nei suoi motivi il ricorrente eccepisce l'illogicità e insufficienza della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi a carico del D'OR, sostenendo che le conversazioni valorizzate dall'accusa avrebbero come esclusivo oggetto il versamento del pizzo da parte del ricorrente - in qualità di estorto, quindi di vittima - a favore della famiglia mafiosa di RT. Lamenta altresì il ricorrente l'apoditticità delle conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame circa la sua disponibilità a scendere a patti con SA NO contribuendo periodicamente ai bisogni economici delle cosche a fronte del vantaggio di essere favorito nella aggiudicazione di appalti pubblici e privati;
e sostiene che l'accusa non ha evidenziato nessun indizio circa l'esistenza di un siffatto rapporto sinallagmatico, ne' circa una concreta assunzione, da parte di esso ricorrente, di un ruolo all'interno della struttura criminosa. Con riferimento specifico alle conversazioni intercettate che vengono valorizzate dall'accusa, il ricorrente sostiene che le conclusioni che ne trae il Tribunale del Riesame sono apodittiche, illogiche e contraddittorie. Lamenta infine il ricorrente che l'ordinanza impugnata abbia ingiustificatamente svilito, con una motivazione illogica, il dato che i collaboratori di giustizia Seidita CH e LE IU (ritenuti utili per ricostruire l'organigramma di SA NO) non hanno dichiarato nulla a proposito del D'OR e, in particolare, non lo hanno indicato ne' fra i membri del sodalizio ne' fra gli imprenditori collusi con il medesimo.
In data 10 ottobre 2005 la difesa dell'indagato ha depositato un nuovo motivo di ricorso con il quale si sostiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per mancanza dell'attestazione con data certa dell'avvenuto deposito in cancelleria del decreto del Gip (di convalida del precedente decreto emesso di urgenza dal PM il 16 giugno 2003) recante la data - apposta dal Gip - del 17 giugno 2003. Quest'ultimo motivo, preliminare rispetto a quelli di merito, va dichiarato manifestamente infondato, posto che la tempestività della convalida emerge comunque con chiarezza aliunde, figurando in calce al provvedimento il timbro attestante che detto provvedimento è pervenuto in Procura della Repubblica in data 18 giugno 2003. 3.- Sono invece fondati i motivi di ricorso che deducono la carenza e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi richiesti dall'art. 273 c.p.p.. In proposito è opportuno anzitutto richiamare i principi che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di stabilire - proprio con riferimento al delicato tema dei rapporti tra imprenditoria e associazioni di tipo mafioso - circa il problema della utilizzabilità in sede giudiziaria dei risultati di indagini storico- sociologiche e criminologiche quali massime di esperienza che, nella tecnica di argomentazione probatoria, siano applicabili con il ruolo di criteri di valutazione delle risultanze processuali (Cass., Sez. 1^, 5 gennaio 1999 n. 84, dep. 18 febbraio 1999, Cabib, Rv. 212579). Questa sentenza (ampiamente citata, peraltro, nella stessa ordinanza impugnata), ha identificato la chiave per la soluzione di tale problema "nella piena esplicazione del principio del prudente apprezzamento e nella rigida osservanza del dovere di motivazione, integranti il nucleo essenziale del precetto enunciato dall'art. 192 c.p.p., dall'applicazione dei quali deriva che la valutazione del giudice non deve uniformarsi a teoremi e ad astrazioni, ma deve fondarsi sul rigoroso vaglio dell'effettivo grado di inferenza delle massime di esperienza elaborate dalle discipline socio-criminologiche e deve, soprattutto, stabilire la piena rispondenza alle specifiche e peculiari risultanze probatorie, che, sul piano giudiziario, rappresentano l'imprescindibile e determinante strumento per la ricostruzione dei fatti di criminalità organizzata dedotti nel singolo processo". In altri termini, secondo questo principio giurisprudenziale, il giudice non può prescindere, ai fini di un'adeguata comprensione dei fenomeni associativi di stampo mafioso, dai risultati di serie ed accreditate indagini di ordine socio- criminale, ma le massime di esperienza che egli può ricavare da tali risultati non possono esimerlo dall'osservanza del dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta che forma oggetto della singola vicenda processuale al suo esame.
Orbene, l'ordinanza impugnata sembra avere correttamente individuato le massime di esperienza valide come criteri di valutazione atti a stabilire il discrimine tra le situazioni nelle quali l'imprenditore è complice delle organizzazioni criminali e le situazioni nelle quali egli è la vittima, ovvero il soggetto passivo delle attività delinquenziali.
È infatti ragionevole individuare il criterio distintivo tra imprenditore "colluso" e imprenditore "vittima" nel fatto che il primo, a differenza del secondo, ha consapevolmente e volontariamente rivolto a proprio profitto l'esser venuto in relazione con il sodalizio mafioso, entrando consapevolmente e volontariamente in un sistema illecito di esercizio dell'impresa contraddistinto da appalti e commesse ottenuti grazie all'intermediazione mafiosa, ed ha in tal modo trasformato l'originario danno ingiusto subito (il costo insito nel dover sottostare all'imposizione del pizzo o di altre costrizioni mafiose onde evitare danni maggiori) in una sorta di risvolto negativo di un ben più consistente ingiusto vantaggio (il beneficio insito nella possibilità di assicurarsi illegalmente una posizione dominante a scapito della concorrenza, nonché risorse e/o linee di credito a prezzi di favore, sino a godere di un sostanziale monopolio su un dato territorio).
In altri termini, è ragionevole considerare imprenditore "colluso" quello che è entrato in un rapporto sinallagmatico di cointeressenza con la cosca mafiosa, tale da produrre vantaggi (ingiusti in quanto garantiti dall'apparato strumentale mafioso) per entrambi i contraenti e tale da consentire, in particolare, all'imprenditore di imporsi sul territorio in posizione dominante grazie all'ausilio del sodalizio, il cui apparato intimidatorio si è reso disponibile a sostenere l'espansione dei suoi affari in cambio della sua disponibilità a fornire risorse, servizi o comunque utilità al sodalizio medesimo (quando non risulti addirittura la prova di una relazione trilaterale, tale da coinvolgere anche qualche esponente del ceto politico-amministrativo in una gestione spartitoria dei pubblici appalti).
Una volta provato il suddetto sinallagma criminoso, la condotta dell'imprenditore "colluso" sarà configurabile come partecipazione ovvero come concorso eventuale nel reato associativo, a seconda dei casi e conformemente ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Sezioni Unite, Sentenza n. 33748 del 12 luglio 2005, dep. 20 settembre 2005, Marinino, Rv. 231670-231673): si avrà partecipazione qualora il soggetto risulti inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e risulti avervi consapevolmente assunto un ruolo specifico, funzionale al perseguimento dei fini criminosi o di un settore di essi;
si avrà invece concorso eventuale qualora il soggetto - privo dell'affectio societatis e non essendo inserito nella struttura organizzativa dell'ente - agisca dall'esterno con la consapevolezza e volontà di fornire un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione nonché alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso. Al contrario, si dovrà considerare imprenditore "vittima" quello che, soggiogato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, non tenta di venire a patti con la mafia per rivolgere a proprio vantaggio il relativo apparato strutturale-strumentale basato sull'intimidazione, ma cede all'imposizione mafiosa (versando tangenti alla cosca o piegandosi a prestazioni di altro tipo) e subisce il relativo danno ingiusto limitandosi a perseguire - se mai - un'intesa con il sodalizio criminale al solo fine di tentare di limitare tale danno.
Ciò detto, questa Corte non può non rilevare che l'ordinanza impugnata è decisamente carente nello sviluppo argomentativo della motivazione relativa agli indizi che militano specificamente a carico del ricorrente AS D'OR e che lo indicherebbero - secondo l'accusa - come imprenditore "colluso" con SA NO e membro a tutti gli effetti di tale associazione mafiosa. La motivazione, in verità, appare sul punto assai lacunosa, contraddittoria e illogica, e non è in grado di prospettare un serio quadro indiziario che sia davvero coerente e rispondente alle massime di esperienza come sopra enucleate e formulate.
Infatti, dal complesso delle cinque conversazioni prese in esame (al centro delle quali vi è l'episodio della sottrazione da parte del CO della somma versata dal D'OR e destinata alla cosca), il Tribunale del Riesame ritiene di poter desumere che il D'OR non si sia limitato a subire l'imposizione del pizzo, ma sia stato disponibile "a scendere a patti con SA NO contribuendo periodicamente ai bisogni economici delle cosche che controllavano il territorio ove egli operava, così ottenendo di poter eseguire i lavori in tranquillità senza temere alcun danneggiamento per il fatto di non essersi messo a posto, e di essere favorito nell'aggiudicazione anche di appalti pubblici o privati". Ebbene, l'ultima parte di questa affermazione è puramente apodittica e assolutamente priva di qualsiasi riscontro probatorio, dal momento che in nessun punto dell'ordinanza impugnata si offre il minimo indizio di un siffatto rapporto sinallagmatico, ne' si fornisce alcuna sia pur vaga informazione circa gli appalti che il ricorrente ottenne, nel corso degli ultimi anni, a AL e zone limitrofe, ne' si fornisce alcun elemento indiziario atto a far fondatamente ritenere che l'aggiudicazione al D'OR di questo o quell'appalto sia stata effettivamente determinata dall'intervento dell'intermediazione mafiosa. Inoltre, a fronte dell'argomentazione della difesa basata sull'asserita entità poco conveniente del ribasso al quale il ricorrente si sarebbe aggiudicato talune gare di appalto, l'ordinanza impugnata si limita ad affermare che l'argomento è scarsamente rilevante senza ulteriormente motivare sul punto.
A ben vedere, il Tribunale del Riesame si è limitato a dare per scontata l'esistenza del sinallagma criminoso senza procedere ad un'adeguata verifica della concreta situazione probatoria, ma così facendo è incorso in un vizio di motivazione censurabile nel giudizio di legittimità. In proposito deve sottolinearsi, come già precisato nella citata sentenza Cabib, che se è vero che in talune zone le organizzazioni criminali di stampo mafioso controllano, direttamente o indirettamente, le attività economiche, è non di meno certo che, nella valutazione dei rapporti tra mafia e imprenditori che operano in quei territori, l'indagine del giudice non può fondarsi su aprioristici ed astratti stereotipi socio- criminali, la cui applicazione conduce a generalizzate criminalizzazioni o, viceversa, al riconoscimento di vaste aree di impunità, entrambe altrettanto ingiustificate perché svincolate da un effettivo e serio vaglio delle variabili e contingenti peculiarità delle singole fattispecie.
Tanto più che, nel caso di specie, dalle stesse cinque conversazioni sopra menzionate, lo stesso Tribunale desume "che IN AR e LE AR, in esecuzione delle direttive impartite da LE NA, ma anche assumendo iniziative dirette, gestivano e coordinavano per conto della famiglia di RT una delle attività cardine di SA NO, vale a dire quella della raccolta del pizzo (...). Le due donne, infatti, mediante una serie di emissari, procedevano alla periodica e capillare raccolta e successiva spartizione del denaro dalle imprese attive sul territorio di competenza della famiglia, fra le quali devono annoverarsi (...) quelle riconducibili all'odierno indagato". Del resto, che IN AR e LE AR si occupassero regolarmente della riscossione del pizzo imposto ai vari imprenditori della zona emerge in modo particolarmente chiaro anche dalla conversazione del 23 febbraio 2004 (supra, lett. C).
Ditalché la motivazione del Tribunale del Riesame appare contraddittoria e illogica laddove essa esclude in modo drastico, senza alcun aggancio probatorio, che il denaro versato alla cosca dall'attuale ricorrente potesse essere semplicemente il corrispettivo dell'imposizione del pizzo.
La motivazione del Tribunale è altresì illogica quando - a proposito dell'episodio CO e delle conseguenti difficoltà incontrate dal D'OR (non più "a posto" agli occhi della famiglia di AL) - attribuisce a IN AR e LE AR un atteggiamento solidale e di favore nei confronti del ricorrente "imprenditore vicino", laddove l'episodio viene invece descritto dallo stesso Tribunale come palesemente vessatorio nei confronti del ricorrente, il quale si è visto gratuitamente penalizzato per una condotta tenuta non già da lui, bensì da un soggetto (CO) che è pacificamente membro del sodalizio mafioso. E la motivazione diviene poi francamente arbitraria quando, a proposito della conversazione testè citata del 23 febbraio 2004, si prospetta la possibilità che il D'OR abbia anche assunto un "ruolo di collettore".
Inoltre, la motivazione del Tribunale del Riesame non appare congrua laddove essa nega che possa avere alcun rilievo - a favore del ricorrente - il fatto che i due collaboratori di giustizia che hanno consentito di far luce sull'organigramma e le attività della cosca mafiosa di RT non abbiano detto nulla a proposito del D'OR e della sua ipotetica appartenenza o vicinanza al sodalizio criminoso. In proposito l'ordinanza si limita ad affermare che "LE IU non poteva conoscere il coinvolgimento di quest'ultimo negli affari della cosca poiché ella aveva retto la famiglia mafiosa fino al giugno 1998 allorquando era stata arrestata".
Si tratta di una motivazione palesemente insufficiente e scarsamente coerente, sia perché la collaborazione con la giustizia di LE IU (cognata di IN AR e zia di LE AR) è iniziata solo nel febbraio 2005, ed essa ha goduto di un periodo di libertà nel 2003 prima di essere riarrestata con l'accusa di omicidio, sia perché AS D'OR non è un soggetto approdato a RT in tempi recenti, essendovi nato e vissuto.
Del tutto assente, infine, è la motivazione dell'accusa (contenuta nel capo di imputazione) di aver preso parte "a più riunioni con esponenti della famiglia mafiosa di RT tra i quali LE AR, IN AR, CO FI e OM NI, risultando provato unicamente l'incontro avvenuto il 2 marzo 2004 tra il D'OR e le due donne.
I vizi logici in cui è incorsa l'ordinanza impugnata ne impongono l'annullamento per mancanza dei gravi indizi richiesti dall'art. 273 c.p.p., sia sotto il profilo della partecipazione che sotto il profilo del concorso "esterno" nel reato associativo. Non vi sono le premesse per un annullamento con rinvio, anche perché appare evidente che a carico del ricorrente non sussistono altri elementi indiziari al di fuori di quelli indicati nell'ordinanza stessa, la quale va quindi annullata senza rinvio con conseguente immediata scarcerazione del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché l'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. di AL il 15 aprile 2005. Ordina l'immediata scarcerazione del ricorrente D'RI AS se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005