Sentenza 13 ottobre 2009
Massime • 1
È affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, fondandosi apparentemente su una massima di esperienza, valorizzi in realtà una mera congettura, insuscettibile di verifica empirica. (Fattispecie in tema di ricettazione di assegno bancario postdatato ricevuto da persona sconosciuta al prenditore per l'acquisto di un puledro durante una fiera zootecnica, nella quale la Corte ha escluso che sia massima di comune esperienza che le trattative all'interno di una fiera zootecnica avvengano in maniera tanto concitata da non consentire un minimo di verifica e/o di cautela a fronte di un assegno ricevuto in pagamento da uno sconosciuto).
Commentario • 1
- 1. Motivazione del giudice affetta da vizio di illogicitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 aprile 2022
È affetta dal vizio di illogicità e di carenza la motivazione del giudice di merito fondata su semplici congetture, anziché su massime di esperienza. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza, impugnata dal Procuratore generale e dall'imputato – con cui il Tribunale di Trieste, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, e, in conseguenza, esclusa la recidiva qualificata contestata, con le circostanze attenuanti generiche ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2009, n. 44048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44048 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 13/10/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 4376
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 7486/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PG presso la Corte d'Appello di Caltanissetta;
nel processo a carico di:
AS RO;
avverso la sentenza 2.10.07 della Corte d'Appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 2.10.07 la Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza 23.4.04 del Tribunale di Gela, assolveva AS RO dal delitto di ricettazione di un assegno bancario di provenienza furtiva, perché il fatto non costituisce reato. Il PG presso la Corte d'Appello di Caltanissetta ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) inosservanza od erronea applicazione degli artt. 43 e 648 c.p., avendo la gravata pronuncia erroneamente dato credito alla versione difensiva del AS, che sosteneva di aver ricevuto l'assegno de quo, post-datato, da uno sconosciuto (di cui non si era fatto neppure rilasciare copia di un documento di riconoscimento), durante una fiera zootecnica, in pagamento d'un puledro;
in tal modo la Corte territoriale aveva trascurato i contrari indizi gravi, precisi e concordanti nonché l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui nel reato di ricettazione la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta;
b) omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione nella parte in cui la gravata pronuncia aveva ritenuto che il AS avesse ricevuto in pagamento l'assegno nel corso delle concitate trattative che si svolgono presso le fiere zootecniche e che l'averlo poi dato in pagamento (a titolo di canoni arretrati) al locatore dell'appartamento in cui abitava fosse indice della sua buona fede, atteso che il locatore - che ben lo conosceva - avrebbe agevolmente preteso il rimborso dell'assegno: a riguardo il PG ricorrente obiettava che non vi era prova della concitazione delle trattative e che la consegna del titolo in pagamento al proprio locatore costituiva - malgrado la prevedibile scoperta della falsità della firma appostavi dallo sconosciuto compratore del puledro - utilità o vantaggio quanto meno per la dilazione di pagamento dei canoni locativi che, nel frattempo, avrebbe ottenuto.
1- I due motivi di doglianza, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati.
Si premetta che, per costante orientamento di questa S.C., ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. ad es. Cass. Sez. 2^ n. 16949 del 27.2.2003, dep. 10.4.2003;
Cass. Sez. 2^ n. 11764 del 20.1.2003, dep. 12.3.2003; Cass. Sez. 2^ n. 9861 del 18.4.2000, dep. 19.9.2000; Cass. Sez. 2^ n. 2436 del 27.2.97, dep. 13.3.97; Cass. n. 2302/92; Cass. n. 6291/91). Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità della spiegazione dell'acquisto fornita dall'imputato è fondato su una motivazione manifestamente illogica (aver dato il titolo in pagamento ad una persona - il proprio locatore - da cui l'imputato era ben conosciuto) e su una massima di comune esperienza in realtà inesistente (il carattere concitato e poco attento delle trattative che si svolgono presso le fiere zootecniche).
Quanto alla prima deve condividersi l'obiezione del PG ricorrente, per cui la prevedibile scoperta dell'illecita provenienza dell'assegno da parte del locatore del AS non esclude il fine di profitto da parte dell'imputato, quanto meno in termini di dilazione del pagamento dei canoni di cui era debitore. Quanto alla seconda, va escluso che sia massima di comune esperienza che le trattative all'interno di una fiera zootecnica avvengano in maniera tanto concitata da non consentire un minimo di verifica e/o di cautela a fronte d'un assegno ricevuto in pagamento da uno sconosciuto.
A riguardo è appena il caso di ricordare che, se non è sindacabile in sede di legittimità la scelta delle massime di esperienza operata dal giudice del merito, nel senso che non è consentito a questa Corte Suprema sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dall'impugnata sentenza, nondimeno l'impiego in esso non già di una massima di esperienza, bensì di una mera congettura, può essere oggetto di ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sotto il profilo dell'inosservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento probatorio. Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere per nuovi casi;
tali massime sono utilizzabili come criterio di inferenza, id est come premessa maggiore del sillogismo giudiziario di cui alle regole di valutazione della prova sancite dall'art. 192 c.p.p., comma 2. Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità (cfr. Cass. Sez. 6^, n. 15897 del 15 aprile 2009; Cass. Sez. 6^ n. 16532 del 13.2.07, dep. 24.4.07, rv. 237145), come nel caso in oggetto.
Nè varrebbe supporre che non di indimostrata congettura si tratti, bensì di mera presunzione: in tal caso scatterebbe il divieto della presunzione di secondo grado, ovvero della praesumptio de praesumpto, che consiste nel ricavare un fatto ignoto (la buona fede del AS nel ricevere il titolo di illecita provenienza) non da uno certo, ma da un altro fatto incerto (il carattere concitato delle trattative nei mercati zootecnici) che a sua volta, nel corpo della medesima motivazione, è stato già ritenuto dal giudice solo in via inferenziale.
Sul divieto di praesumptio de praesumpto, sostanzialmente implicito nel precetto di cui all'art. 192 c.p.p., cfr. Cass. Sez. 2^ n. 5838 del 9.2.95, dep. 22.5.95, rv. 201517, secondo cui "La circostanza assumibile come indizio deve, perché da essa possa essere desunta l'esistenza di un fatto, essere certa. Tale requisito, benché non espressamente indicato nell'art. 192 c.p.p., è da ritenersi insito nella precisione di tale precetto: con la certezza dell'indizio, infatti, viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, posto che non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto od intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni od immaginazioni del decidente. Ne consegue che il giudice, il quale ben può partire da un fatto noto per risalire da questo ad un fatto ignoto, non può in alcun caso porre quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione in base alla quale motivare una pronuncia di condanna".
In breve, l'uso di non corretti criteri inferenziali rende manifestamente illogica e carente la motivazione in ordine all'attendibilità della versione difensiva esplicitata dall'impugnata sentenza, che - dunque - va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta, che si conformerà ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009