Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 1
È affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza - che sono caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione - utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all' "id quod plerumque accidit" ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica.
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È affetta dal vizio di illogicità e di carenza la motivazione del giudice di merito fondata su semplici congetture, anziché su massime di esperienza. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza, impugnata dal Procuratore generale e dall'imputato – con cui il Tribunale di Trieste, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, e, in conseguenza, esclusa la recidiva qualificata contestata, con le circostanze attenuanti generiche ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2012, n. 6582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6582 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ER Giovanni - Presidente - del 13/11/2012
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1535
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 37571/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO ER N. IL 27/09/1966;
avverso l'ordinanza n. 2133/2012 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 19/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. RO IT ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 20-7-12, con la quale è stata sostituita la misura della custodia in carcere, applicata con provvedimento del Gip del Tribunale di Civitavecchia del 5-7-12, con quella degli arresti domiciliari.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione circa la carenza dei gravi indizi di colpevolezza;
travisamento del fatto Risultante dal testo del provvedimento impugnato e omessa valutazione degli elementi a discarico indicati dall'indagato e quindi nullità in relazione all'art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c) bis. Il IT venne tratto in arresto allorché, in località Focene, alla guida del furgone IV di proprietà della cooperativa per cui egli lavorava, DI OR, passeggero, in quel frangente, a bordo del camion, consegnò a 4 persone una busta contenente cocaina. Questo è l'unico elemento a carico dell'indagato. Ma IT, che ha un'ottima posizione lavorativa, guadagnando 9000 Euro al mese, è del tutto estraneo ai fatti e non era consapevole di ciò che trasportava il OR, che gli aveva soltanto chiesto un passaggio, nell'ambito di un rapporto di cordialità poiché entrambi lavoravano presso lo scalo aereo di Fiumicino. IT aveva anche intravisto alcuni generi alimentari, dentro il sacco che il OR aveva con sè quando era salito sul camion, per cui non aveva avuto alcun sospetto circa la reale natura di ciò che il passeggero portava con sè e per questo era così tranquillo al momento dell'intervento dei Carabinieri. Se avesse avuto consapevolezza delle effettive finalità dell'operazione, avrebbe usato l'auto, veicolo assai più adatto allo scopo, e non un camion da 13 metri. È comunque da precisare che il IT dichiarò, in sede di interrogatorio, non di avere accettato di accompagnare il collega ad incontrare il NA, che era un noto pregiudicato, come afferma l'ordinanza gravata, travisando i fatti, ma soltanto che il OR aveva detto genericamente al IT di dover incontrare una persona, senza fare il nome del NA. Solamente in un momento successivo il ricorrente scorse il NA, da lui conosciuto di vista, fra le persone che stazionavano nel punto in cui, su indicazione del OR, egli era giunto con il camion. Tutt'al più il IT poteva forse avere la consapevolezza di trasportare una persona che aveva con sè alcune buste di succhi di frutta sottratti sul luogo di lavoro, del valore di 6 Euro circa, ma da ciò non può in alcun modo inferirsi la consapevolezza che si trattasse invece di cocaina. Non vi è dunque alcun elemento a supporto dell'asserto secondo cui la materiale condotta di detenzione e di cessione dello stupefacente, da parte dell'indagato, fosse accompagnata dal relativo elemento psicologico in capo al IT.
Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. In tema di misure cautelari personali, allorché venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dal citato articolo, che si ispira al modulo di cui all'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è dunque inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorché l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova ne' risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Cass., Sez. un. 22-3-2000, Audino, Cass. pen. 2000, 2231). La verifica del ricorrere, nell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato, dei requisiti appena indicati individua e, al tempo stesso, delimita l'area della cognizione del giudice di legittimità, il cui compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla valenza probatoria delle risultanze processuali, bensì di stabilire se i giudicanti abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. un. 13-12-95 Clarke, rv 203428). Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato non risponde agli anzidetti requisiti. Non è infatti dato comprendere quale sia l'itinerario logico-giuridico sulla base del quale il Tribunale è pervenuto all'asserto relativo all'inattendibilità della prospettazione difensiva offerta dall'indagato, che ha affermato di avere accettato, per ragioni di cortesia, di accompagnare il OR, suo collega di lavoro, ad un appuntamento con una persona, alla quale doveva consegnare il contenuto di una busta. Sulla base di quanto risulta dall'ordinanza impugnata, lo stesso IT ammise di aver visto, all'interno della busta, dei succhi di frutta e di aver pensato che il OR potesse averli sottratti sul luogo di lavoro. Ma non si comprende sulla base di quale percorso logico - giuridico il giudice a quo inferisca da ciò la consapevolezza, in capo al IT, che la busta contenesse stupefacente. L'eterogeneità dei due tipi di illecito e la radicale alterità delle condotte e del disvalore ad esse connesso non consentono di desumere da un'ammissione relativa a un semplice sospetto inerente ad un furto l'elemento psicologico di un reato come la detenzione, a fini di spaccio, e la cessione di stupefacente. Ancor meno può inferirsene il dolo di concorso come coscienza e volontà di offrire un contributo alla realizzazione di quest'ultimo reato, accompagnando il OR sul luogo dell'appuntamento. In ogni procedimento inferenziale, certamente il giudice è, di regola, libero, di scegliere i criteri di inferenza destinati a garantire le proprie argomentazioni probatorie e le conseguenti conclusioni sui fatti rilevanti. Deve però offrire idonea giustificazione di tale scelta, tenendo ben presente la distinzione fra massime di esperienza e congetture (Cass. Sez. 2^, 16- 9-2003, n. 39985/03, rv n. 227200). Come è noto, una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi (Cass. Sez. 6^ 7-3-2003, n. 31706, Abbate, rv n. 228401). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune (common sense presumptions), enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Al riguardo, si è chiarito, in giurisprudenza, che il controllo di legittimità inerente alla giustificazione esterna della decisione non può estendersi fino al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza delle quali il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alle forme del ragionamento e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne deriva che la doglianza di illogicità può essere proposta allorché il ragionamento non si fondi realmente su massime di esperienza, secondo la nozione poc'anzi precisata, ma valorizzi piuttosto una congettura,e cioè un'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, o anche una pretesa regola generale che risulti però priva di qualunque pur minima plausibilità (Cass., Sez. 6^, 7-3-2003, cit.). È ciò che è riscontrabile nel caso in disamina, in cui il giudice a quo non esplicita le linee della giustificazione esterna del decisum, non indicando quali massime di esperienza egli abbia utilizzato per inferire dalle risultanze processuali la sussistenza, in capo al NA, della consapevolezza del reale contenuto della busta in possesso del OR e, conseguentemente, il dolo del concorso nel reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Si rende perciò necessario un nuovo esame della fattispecie concreta da parte del Tribunale, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che ha tracciato un netto discrimen tra massima di esperienza e mera congettura: nella prima, il dato è connotato da un elevato grado di corroborazione, correlato all'esito positivo delle verifiche empiriche cui è stato sottoposto, e quindi la massima può essere formulata sulla base dell'id quod plerumque accidit. La congettura invece si iscrive nell'orizzonte della mera possibilità sicché la massima è insuscettibile di riscontro empirico e quindi di dimostrazione. Pertanto, nella concatenazione logica di vari sillogismi, in cui si sostanzia la motivazione, possono trovare ingresso soltanto le massime di esperienza, ad esclusione di ogni congettura (Cass. 22-10-1990, Grilli, Arch. n. proc. pen. 1991, 469). In tali sensi è formulabile il principio di diritto ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
ANNULLA L'ORDINANZA IMPUGNATA E RINVIA AL TRIBUNALE DI ROMA PER NUOVO ESAME.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013