Sentenza 12 febbraio 2015
Massime • 1
La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Nella fattispecie gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale e la S.C. ha dichiarato di poter esaminare i soli motivi di ricorso riguardanti il trattamento sanzionatorio, tra i quali non rientrava l'eccepita violazione della disciplina del reato continuato).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 31 gennaio 2025
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: le cose sequestrate vanno restituite a chi prova lo ius possidendiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2019 , n. 3788). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23/11/2017, per quello che ancora in questa sede rileva, in parziale …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2015, n. 9857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9857 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro TO - Presidente - del 12/02/2015
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 315
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 9969/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EL N. IL 11/09/1955;
AL ES N. IL 27/08/1949;
TE VI N. IL 25/01/1966;
GU CO N. IL 15/12/1970;
ED RA N. IL 17/09/1971;
RA CH N. IL 29/09/1969;
RA FR AR N. IL 23/09/1966;
DA MI LI N. IL 12/04/1970;
LA AR N. IL 25/11/1968;
LA NC N. IL 23/12/1962;
LA TT NI N. IL 21/09/1959;
CR OR N. IL 13/06/1972;
ME CH N. IL 31/05/1971;
LL NC N. IL 25/07/1964;
ON GI N. IL 27/02/1947;
avverso la sentenza n. 1590/2006 CORTE APPELLO di BARI, del 28/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi.
udito il difensore avv. Casale per AL, e BO, il quale si riporta ai motivi e l'avv. Lerario per CR che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Foggia dichiarava RR LE, AL NC, TE NO, UE AN, AN FA, BO MI, ER AL RD, MA IA LI, UA IO, UA ZO, UA MA TO, CR TO, CR TO, ME MI, VA ZO e NI PE colpevoli dei reati loro ascritti, tutti attinenti alla detenzione e allo spaccio di sostanza stupefacente, per lo più del tipo eroina, a svariati acquirenti. La RR, inoltre, era ritenuta responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 586, 589 e 73, per aver ceduto eroina a Iacolare PA, il quale era deceduto per overdose. Il processo traeva origine dalle dichiarazioni accusatorie rese da numerosi tossicodipendenti della zona di Vasto e di San Severo in sede di indagini.
2. La Corte d'Appello, preso atto del decesso di CR TO, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto per morte dell'imputato. Per quanto attiene agli altri imputati, i quali avevano espresso rinuncia ai motivi d'appello concernenti la responsabilità penale, rideterminava la pena inflitta a ciascuno di essi (concedendo, altresì, le attenuanti generiche in favore di ER AL e MA IA LI), confermando nel resto l'impugnata sentenza.
3. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati di seguito indicati con autonomi atti.
3.1. RR LE e UA ZO deducono, con unico motivo, violazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e art. 62 bis c.p., oltre a correlata manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Deducono che la motivazione posta a fondamento del diniego si fonda sul dato numerico degli episodi criminosi, senza considerare che si tratta di microcessioni di per sè non ostative alla configurabilità della fattispecie attenuata. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, lamentano che nessun valore è stato attribuito al comportamento processuale tenuto in sede di giudizio d'appello, pur riconoscendosi in giurisprudenza la rilevanza al riguardo della condotta susseguente al reato. Osservano, quanto al trattamento sanzionatorio, che i giudici del merito non sono andati al di là della mera perequazione della pena al temperamento introdotto dalla norma novellata.
3.2. Censure sostanzialmente coincidenti con quelle poste dai ricorrenti prima indicati sono contenute nel ricorso proposto da AL NC e BO MI. Quest'ultimo con autonomo ricorso deduce, altresì, violazione di legge e vizio motivazionale in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, specificamente con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, anche in relazione all'omessa considerazione di profili evidenziati nei motivi d'appello. Gli imputati hanno altresì presentato memoria illustrativa.
3.3. TE NO, UE AN, UA IO e UA TO a loro volta deducono: 1) violazione del principio di immutabilità fisica del giudice con riferimento alla questione dell'inutilizzabilità dei verbali di interrogatorio acquisiti all'udienza del 16/1/1995; 2) violazione di norme processuali previste a pena d'inutilizzabilità con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. C) in combinato disposto con l'art. 513 c.p.p., a proposito della illegittima acquisizione, avvenuta all'udienza del 16/1/1995, dei verbali di interrogatorio riguardanti gli imputati di reato connesso che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere;
3) violazione delle norme del c.p.p. a proposito dell'inutilizzabilità delle individuazioni fotografiche;
4) violazione delle norme del c.p.p. prevista dall'art. 606 c.p.p., lett. C) ed E) con riferimento all'inutilizzabilità delle chiamate di in correità; 5) difetto di motivazione della gravata sentenza per manifesta illogicità della stessa con riferimento al principio del libero convincimento (art. 606 c.p.p., lett. E) e all'art. 192 c.p.p.; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sussunzione dei fatti di specie nell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; 7) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche;
8) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla violazione della disciplina in tema di continuazione ex art. 81 c.p.. 3.4. AN FA a sua volta deduce: 1) violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
2) violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; 3) violazione di legge per mancata applicazione della disciplina del reato continuato. Osserva che la Corte territoriale ha escluso la continuazione con motivazione superficiale e contraddittoria, giacché ha posto a fondamento del diniego la tendenza a delinquere del soggetto e il suo costume di vita deviante, elementi di per sè non incompatibili con la preordinazione degli episodi a un unico programma delinquenziale.
3.5. ER AL deduce: 1) mancanza di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Osserva che la sentenza, nel concedere e applicare le attenuanti generiche, non spende una parola in ordine alla quantità della pena portata in detrazione ex art. 62 bis c.p., ancorché tale diminuzione non sia stata determinata in misura prossima al massimo;
2) contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato. Rileva che erroneamente è stata negata la continuazione rispetto a reato oggetto di altra sentenza in ragione della commissione del medesimo in altro ambito territoriale, poiché il reato oggetto della sentenza C. A. Bari del 7/11/1999 non fu commesso a Campobasso, ma come gli altri in San Severo, nell'ambito del mercato dell'eroina esistente in tale città. Con motivi aggiunti rileva che la rinuncia ai motivi d'appello relativi alle censure di inutilizzabilità non spiega efficacia, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
3.6. MA IA LI deduce con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sussunzione dei fatti di specie nell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Osserva che la Corte, con motivazione unica per tutti gli imputati, ignora l'evidenza della insussistenza di particolare offensività della condotta dell'imputato.
3.7. CR TO a sua volta deduce: 1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. con riferimento agli artt. 513 e 514 c.p.p. Osserva che l'art. 191 c.p.p. in tema di prove illegittimamente acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (artt. 513 d 514 c.p.p.) ne determina l'inutilizzabilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Osserva che il vizio denunciato non può rientrare tra i diritti rinunciabili dalle parti, talché in presenza di detta rinuncia la Corte territoriale avrebbe dovuto operare una profonda analisi degli aspetti di natura processuale già rilevati dalle parti in primo grado;
2) illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio a seguito della rinuncia ai motivi d'appello: all'apprezzamento della condotta processuale dell'imputato non corrisponde una proporzionale riduzione del trattamento sanzionatorio;
3) difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; 4) difetto di motivazione in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sull'elemento della ripetitività delle condotte pure utilizzato per escludere l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 3.8. VA ZO a sua volta deduce, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di richiesta di applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
3.9. ME MI deduce 1) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
osserva che la motivazione sul punto è stata formulata in modo generico ed estensivo nei confronti di tutti gli imputati. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5. 3.10. NI deduce: 1) mancanza della motivazione che, formalmente esistente, si avvale di argomentazioni di puro genere prive di efficacia dimostrativa. 2) violazione di legge con riferimento agli artt. 511 e 525 c.p.p., in ragione della ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali in violazione del principio di immutabilità del giudice. 3) violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di richiesta di applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va esaminata preliminarmente la questione, rilevante con riferimento a numerosi ricorsi, relativa alla possibilità di proporre in questa sede censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati. La soluzione del quesito non può che essere negativa. Questa Corte ha condivisibilmente affermato che "il potere dispositivo, esercitato con la rinuncia, da un lato, limita la cognizione del giudice d'appello, dall'altro ha effetto preclusivo sull'intero svolgimento processuale" Sez. 1, Sentenza n. 39439 del 03/10/2007, Rv. 237735. A seguito dell'abrogazione del c.d. patteggiamento in appello (art. 599 c.p.p., commi 4 e 5), pertanto, la rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, con la conseguenza che la Corte d'Appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi (Cass. Sez. 2 n. 46053 del 21/11/2012, Rv 255069). Il principio affermato assume valore anche con riferimento alle questioni rilevabili d'ufficio in ipotesi attinenti a motivi rinunciati (si veda Cass., sez. 3 n. 19442/2014, Rv. 255069: "Il patteggiamento sulla pena in appello, comportando la rinuncia ai motivi di impugnazione non oggetto di accordo, preclude anche la deduzione, in sede di ricorso per cassazione, dell'inutilizzabilità di esiti di intercettazioni per omessa motivazione dei relativi decreti autorizzativi").
2. Alla luce dei rilievi svolti, possono essere presi in esame esclusivamente I motivi di ricorso che riguardano il trattamento sanzionatorio. Tra essi non rientrano quelli posti da ER AL RD in relazione al riconoscimento della continuazione rispetto ad altro reato giudicato con autonoma sentenza e quelli avanzati da TE NO, UE UC, UA IO e UA MA TO in punto di violazione della disciplina del reato continuato, poiché, investendo gli stessi elementi strutturali del reato, sono riconducibili nell'alveo della censure attinenti alla responsabilità penale.
3. Passando all'esame dei motivi non rinunciati, vengono In considerazione, in primo luogo, i motivi avanzati da tutti i ricorrenti in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e delle attenuanti generiche, oltre al contenimento del trattamento sanzionatorio.
3.1. Quanto al primo profilo, si rileva che la motivazione posta a fondamento del diniego del riconoscimento dell'ipotesi di cui al cit. D.P.R., art. 72, comma 5, evidenzia che tutte le accuse si riferiscono a numerosi episodi di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina nella zona ed attestano l'intensa e costante attività di cessione a tossicodipendenti, traendo dal numero dei tossicodipendenti coinvolti, dalla quantità e tipo di droga smerciata, dalla frequenza degli episodi ascritti a ciascun imputato la gravità della lesione del bene giuridico protetto dalla norma Incriminatrice, con motivazione logica e adeguata.
3.2 Quanto al secondo aspetto, la motivazione della Corte territoriale attinente al diniego di applicazione delle attenuanti generiche appare conforme ai criteri indicati dalla Corte di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014 Rv. 259899:
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione). Correttamente, infatti, i giudici del merito, con riferimento agli imputati nei confronti dei quali le relative doglianze non sono state accolte con la concessione del beneficio, hanno rilevato che non erano state indicate le ragioni per le quali essi fossero meritevoli del beneficio richiesto, per altro verso ponendo in luce la personalità negativa degli imputati desumibile dalla particolare gravità e reiterazione dei reati commessi, oltre che dai precedenti penali specifici e, in ogni caso, con particolare con riferimento alla posizione del UE, le modalità dell'azione delittuosa. In proposito è appena il caso di rilevare che l'utilizzo ai fini del giudizio attinente alla concessione delle attenuanti dell'elemento della reiterazione delle condotte non è in contrasto con le finalità dell'istituto e non è, di conseguenza, censurabile.
3.3. In ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, infine, adeguato si rivela il contenimento della pena rispetto alla previsione del giudizio di primo grado, argomentato sulla scorta dell'apprezzamento della parziale rinuncia ai motivi d'appello, pur in presenza degli elementi negativi desumibili dalla personalità e dalle modalità del fatto, già posti in luce con riferimento alla motivazione relativa al diniego della concessione delle attenuanti generiche.
4. In ragione delle svolte argomentazioni i ricorsi vanno rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2015