Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 2
L'art. 416 bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che ha computato l'aumento obbligatorio per la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. sulla pena prevista dall'art. 416 bis, comma secondo, cod. pen.).
In tema di intercettazioni telefoniche, le eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. per l'esecuzione delle operazioni mediante utilizzo di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, devono essere valutate con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento con cui il P.M. dispone il compimento delle attività di captazione mediante impiego di apparecchiature esterne.
Commentario • 1
- 1. Associazione mafiosa: cosa distingue il ruolo apicale (e di direzione) da quello di organizzatore?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2022
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen., aveva rigettato la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di un indagato, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di: a) partecipazione, con ruolo verticistico e dirigenziale nel settore delle estorsioni, di una cosa mafiosa (capo 1); b) cessione, in concorso con altri, di 3 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2014, n. 8430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8430 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 17/01/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 136
Dott. DE MARZO SE - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA ER - Consigliere - N. 8838/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA PP N. IL 27/09/1969;
TA RG UI N. IL 07/08/1969;
TA FR N. IL 17/12/1976;
TA RO N. IL 01/01/1984;
DE IP SQ N. IL 08/01/1952;
IA TO N. IL 07/10/1969;
IE AN N. IL 13/01/1970;
AC AN N. IL 30/11/1970;
NO PP N. IL 09/06/1973;
PE LI N. IL 29/08/1975;
avverso la sentenza n. 8380/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PP DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento della sentenza nei confronti di ST GI UI limitatamente alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione;
rigetto nel resto e rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori avv. SE Ricciulli, per i ricorrenti ST GI UI, ST FR e ST OS, il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
l'avv. Umberto Pappadia, in sostituzione dell'avv. Sgambato, il quale ha concluso per ST SE per l'accoglimento del ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza per rideterminazione della pena e per VO MA, per l'accoglimento del ricorso;
l'avv. Alberto Petarini, per RC LV, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/04/2012, la Corte d'appello di Napoli, per quanto ancora rileva ha condannato alla pena ritenuta di giustizia:
A) ST SE, VO MA, De IS UA, ST GI UI, ST OS, ST FR, RC LV, VA SE, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., assegnando a ST SE e a ST GI UI il ruolo di vertice del clan omonimo (capo a);
B) RC LV, in relazione ad un'estorsione consumata in danno di GA GU (capo b);
C) CA NA e CA GI, in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo p);
D) il medesimo CA GI, in relazione al delitto di cui di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo n).
2. Sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione nell'interesse di ST SE e VO MA, De IS UA, ST GI UI, ST OS e ST FR, RC LV, CA NA, CA GI e VA SE.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di ST SE e VO MA a firma dell'avv. Claudio Sgambato, si affida ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 192, 268 e 271 c.p.p.. In particolare, si critica il fatto che siano state ritenute utilizzabili le intercettazioni ambientali operate presso la sala ascolto del carcere di Poggioreale e di Secondigliano, nonostante che i decreti del P.M. non motivassero, nel rispetto dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in ordine all'impossibilità di utilizzare gli impianti installati presso la Procura della Repubblica nonché in ordine alle ragioni di eccezionale urgenza.
Sotto il primo profilo, si rileva che la possibilità di utilizzare microtrasmettitori su linea telefonica ad alta sensibilità rende priva di fondamento la motivazione basata sulla necessità di punti di ascolto vicino alla fonte intercettata.
Sotto il secondo profilo, si osserva che l'inesistenza di ragioni di urgenza è comprovata sia dal fatto che tra la richiesta della P.G. di operare intercettazioni ambientali e l'inizio delle operazioni era decorso quasi un mese, sia dal fatto che solo dopo oltre un anno erano state richieste misure coercitive. Si aggiunge, infine, che le ragioni d'urgenza neppure potevano essere ravvisate nella necessità di identificare i colloquianti, dal momento che tale risultato era conseguibile attraverso le riprese video - filmate e i registri dei colloqui.
3.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione agli artt. 192, 238 e 238 bis c.p.p., per avere la Corte territoriale ritenuto provati fatti la cui sussistenza risulta da sentenze non passate in giudicato.
3.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali e inosservanza dell'art. 111 Cost, artt. 190 bis, 238 e 469 c.p.p.. Al riguardo, si reitera l'eccezione di inutilizzabilità dei verbali di dibattimento relativo ad altro procedimento, per essere gli stessi stati acquisiti in violazione dell'art. 468 c.p.p., comma 4 bis. Si aggiunge comunque che, sebbene il Tribunale avesse circoscritto, nell'ordinanza letta all'udienza del 26/05/2009, l'utilizzabilità di tali verbali nei soli confronti degli imputati i cui difensori avevano partecipato all'assunzione della prova, di fatto si era tenuto conto di siffatte risultanze anche nei riguardi di soggetti estranei, quali proprio la VO MA.
3.4. Con il quarto motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 192, 530 e 533 c.p.p. e art. 416 bis c.p., deducendo il travisamento della prova e del fatto. In particolare, si censura la sentenza impugnata per avere affermato la colpevolezza dei ricorrenti, pur in assenza di una prova tranquillizzante in ordine alla sussistenza della struttura organizzativa della contestata associazione nonché della forza intimidatrice del vincolo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà. Si rileva l'assenza di un'adeguata dimostrazione del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice e del contributo causale fornito alla consorteria;
si sottolinea che i ricorrenti erano stati assolti da tutti i reati - fine loro contestati.
A tal riguardo, in ricorso si rileva: a) che il ST SE, per quasi tutti i periodi interessati era stato detenuto e aveva anche presentato alla Corte d'appello istanza per poter lavorare presso un'impresa di Mantova;
b) che anche dall'intercettazione ambientale del 10/05/2007 emergeva l'estraneità del ST SE tanto ai reati fine, quanto all'ipotesi associativa;
c) che del pari era stato trascurato quanto emerso nel controesame di CA GI, ossia che quest'ultimo aveva appreso dalla VO MA che ella e il marito non "volevano sapere più niente e che a comandare a Marigliano era un altro"; d) che il ST SE aveva riportato un'unica condanna come partecipante ad un'associazione criminale per fatti risalenti all'inizio degli anni 90 e che era stato assolto in secondo grado dalla contestazione relativa all'omicidio di AN ON;
e) che anche le dichiarazioni degli ufficiali di P.G. sentiti in dibattimento non avevano apportato elementi concreti a sostegno dell'esistenza di un clan capeggiato dal ST SE, il quale aveva avuto solo sporadiche e risalenti frequentazioni con qualcuno dei coimputati, aveva lavorato dopo la scarcerazione, non era stato neanche menzionato da una persona offesa di un episodio estorsivo (GA GU); f) che, nelle intercettazioni ambientali, il ST SE e la moglie non parlano mai di estorsioni o di soldi da dividere, ne' il primo fornisce istruzioni alla seconda o al cognato, in ordine a illeciti da compiere, come comprovato dal fatto che la stessa P.G. non aveva avanzato richiesta di proroga delle intercettazioni;
g) che neppure le intercettazioni - generiche e prive di qualunque elemento di riscontro - tra ST GI UI e i suoi familiari erano in grado di superare la situazione di incertezza derivante dai sopra ricordati elementi istruttori, anche alla luce dei rapporti, non buoni, tra il ricorrente e ST GI UI e del fatto che tali conversazioni, proprio per il loro carattere non formale, potevano essere caratterizzate da superficialità, disimpegno e disattenzione.
3.5. Con il quinto motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 62 bis c.p., criticando il silenzio della sentenza impugnata sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore della VO MA, nonostante la sua incensuratezza, il ruolo minimale che avrebbe ricoperto nell'associazione, il suo impegno familiare e lavorativo e il continuo tentativo di allontanare il marito da Marigliano.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di ST SE, VO MA e De IS UA, a firma dell'Avv. Bruno Spiezia, si affida ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. In particolare, si rileva: a) che le dichiarazioni etero - accusatorie emergenti dalle conversazioni intercettate si traducono nel commento dei fatti in via familiare da parte di soggetti, i quali non appaiono coinvolti in alcuna attività associativa, della quale non riferiscono alcun elemento strutturale o organizzativo (quali gradi, funzioni, leggi interne, criteri di autofinanziamento e di "mutuo soccorso"); b) che dagli elementi acquisiti non emerge una struttura di vertice, tipica delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p., alla quale possano fare riferimento tutte le articolazioni territoriali;
c) che, pertanto, non emergono dalla sentenza i tipici elementi costitutivi dell'associazione di tipo mafioso, giacché, oltre alla mancata individuazione dei reati fine, risulta dalla sentenza impugnata una struttura che vede, da un lato, ST SE e la moglie, VO MA, e, dall'altro, ST GI UI, come soggetto autonomo, indipendente ed estraneo;
d) che, in definitiva, anche la cooptazione del De IS era meramente occasionale;
e) che, in definitiva, i tre ricorrenti non hanno fornito alcun apporto alla consorteria criminale;
f) che neppure emerge dalle captazioni la realizzazione da parte del c.d. clan ST di alcuno degli scopi programmatici, contemplati dall'art. 416 bis c.p., comma 3. Nelle successive articolazioni del ricorso, oltre a riproporre le considerazioni sopra riassunte sub 3.4. cui si rinvia per comodità espositiva, si sottolinea: il carattere assolutamente equivoco del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra ST SE e la moglie e di quelle avvenute tra ST GI UI e i suoi familiari;
si ribadisce l'assenza degli elementi strutturali della fattispecie contestata;
con riferimento specifico alla posizione del De IS, si precisa che lo stesso è stato individuato sulla base di dichiarazioni prive di alcuna attendibilità.
4.2. Con un secondo motivo si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al disposto aumento per la recidiva contestata, avente natura facoltativa.
In particolare, si sottolinea che la sentenza non illustra le ragioni della rilevanza dei precedenti penali in relazione ai nuovi fatti oggetto del processo.
Con ulteriore articolazione del motivo, si lamenta: a) il mancato esame delle richieste subordinate e fondate sugli artt. 81, 114, 116, 62 bis, 133, 88, 89 e 90 c.p. e art. 196 c.p.p.; b) con specifico riferimento alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, l'irrilevanza della gravità del fatto;
c) l'omessa ponderazione dei parametri previsti dall'art. 133 c.p.. 5. Il ricorso proposto dall'avv. GI Bianco nell'interesse di De IS UA è affidato ai seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 267, 268 e 271 c.p.p.. L'articolato motivo ribadisce, innanzi tutto, l'inutilizzabilità delle intercettazioni sotto vari profili. Al riguardo, si rileva: che la motivazione dei decreti autorizzativi, ritenuta legittima dal Tribunale del riesame in ragione dell'essere il ST SE affiliato ai gruppi camorristici dell'organizzazione vesuviana, era inadeguata, giacché valorizzava la personalità dell'indagato, anziché la sussistenza dei gravi indizi di reato e l'indispensabilità delle intercettazioni;
che, in ogni caso, queste ultime erano state operate in palese violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3. Nel merito, il ricorrente osserva: a) che le dichiarazioni del coimputato CA GI erano assolutamente inidonee a sorreggere l'accusa; b) che le intercettazioni ambientali tra ST SE e la moglie erano irrilevanti o al più equivoche, quantomeno con riferimento alla posizione del medesimo De IS - peraltro identificato sulla scorta di un nomignolo appartenente a tutta la sua famiglia -, assolto dall'unico fatto estorsivo a lui contestato;
c) che le generiche affermazioni emergenti da siffatte intercettazioni erano assolutamente prive di riscontro in altri elementi di supporto;
d) che nessun teste aveva potuto riferire di frequentazioni del De IS con altri associati, se si esclude il rapporto con il SE, il quale, peraltro, non era chiamato a rispondere di alcun fatto estorsivo;
e) che pessimi erano i rapporti tra il ricorrente e ST SE, al punto che il primo aveva aggredito il secondo, presunto organizzatore e promotore del clan, costringendolo a ricorrere alle cure ospedaliere.
5.2. Con il secondo motivo, richiamando le considerazioni appena riportate, si lamentano, in primo luogo, vizi motivazionali della sentenza impugnata, dal momento che l'incertezza del quadro probatorio non consentiva di raggiungere una certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine alla responsabilità del ricorrente.
Con ulteriore articolazione, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al disposto aumento di pena per la contestata recidiva.
6. Il ricorso proposto nell'interesse di ST GI UI si affida ai seguenti motivi.
6.1. Con un motivo non numerato, contenuto nella Breve premessa in fatto del ricorso, si censura la mancata applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti del presente procedimento e quelli giudicati dal Tribunale di Nola con sentenza del 10/07/2009, aventi ad oggetto un estorsione aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 in quanto commessa per agevolare il clan ST. Al
riguardo, si osserva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto non passata in giudicato la decisione della Corte d'Appello che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Nola.
6.2. Con il primo motivo del ricorso, si lamentano vizi motivazionali, criticando il mero richiamo per relationem della sentenza impugnata alle argomentazioni del giudice di prime cure, senza una valutazione critica dei motivi di impugnazione.
6.3. Con il secondo motivo del ricorso si lamentano vizi motivazionali ed erronea applicazione degli artt. 192 e 533 c.p.p.. In particolare, si critica la decisione della Corte d'Appello, per avere ritenuto la sussistenza d un organismo bicefalo, diretto fra l'altro anche dal ricorrente, alla stregua di intercettazioni, il cui contenuto non era stato reputato sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità per specifici fatti di reato e il cui tenore effettivo era stato oggetto di una lettura alternativa da parte degli imputati.
Il ricorrente aggiunge che in primo grado, prima ancora del deposito della trascrizione del contenuto delle intercettazioni, erano stati ascoltati dei testimoni, ai quali era stata data lettura delle conversazioni, per poi richiedere agli stessi una personale interpretazione o commento.
Inoltre, interpretando le intercettazioni non come mezzo di ricerca della prova, ma come prova, la Corte territoriale aveva finito per trascurare la rilevanza delle indagini con esito negativo e l'assenza di riscontri esterni che comprovassero quanto emergeva dalle conversazioni, ad esempio, in ordine alla struttura organizzativa, alla stessa attuazione delle indicazioni fornite dal ricorrente e all'effettivo verificarsi di fatti estorsivi. Anzi, i giudici di merito neppure avevano ritenuto di ascoltare le vittime delle presunte estorsioni, in ragione della ritenuta difficoltà di individuazione ovvero della convinzione di non poter contare sulla loro collaborazione.
6.4. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., criticando l'assenza di giustificazioni concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, anche in vista del principio di ragionevolezza e della finalità rieducativa della sanzione.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di ST FR e ST OS si affida ai seguenti motivi.
7.1. I primi due motivi sono, in punto di diritto, sovrapponibili a quelli sopra esaminati sub 6.2. e 6.3. e, pertanto, per comodità espositiva, ad essi si rinvia, con la precisazione che, con riferimento alla posizione di entrambi i ricorrenti, si aggiunge l'assenza di qualunque dimostrazione in ordine all'effettiva attuazione delle indicazioni fornite dal fratello ST GI UI.
7.2. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p.. Oltre a considerazioni sovrapponibili a quelle riassunte sub 6.4., a proposito del ricorso proposto nell'interesse di ST GI UI, si sottolinea l'incensuratezza di entrambi gli imputati, impegnati, prima della vicenda processuale, nella loro attività lavorativa.
8. Il ricorso proposto nell'interesse del RC LV si affida ai seguenti motivi.
8.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, criticando la sentenza impugnata per avere affermato la responsabilità del ricorrente, senza procedere ad una compiuta istruttoria (anche attraverso l'esame delle persone offese) e affidandosi ai commenti e alle considerazioni del maresciallo Naro, anche con riferimento al significato delle intercettazioni, il cui contenuto era stato frammentato e decontestualizzato.
In definitiva, non era emersa una prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della partecipazione del ricorrente ad una associazione criminale, in quanto: a) la commissione di un delitto con modalità mafiose, non implica necessariamente la partecipazione dell'autore ad un sodalizio con tali caratteristiche;
b) il RC LV era stato condannato per un episodio estorsivo, ma la sentenza non era divenuta irrevocabile;
c) le intercettazioni nelle quali si sarebbe parlato, secondo la sentenza impugnata, del RC LV, non erano a lui univocamente riferibili, giacché si menzionavano più personaggi con il nome E", mentre solo in un caso si parlava di lui;
d) che anche la partecipazione all'estorsione in danno del GA GU non era di per sè idonea a fondare la dimostrazione dell'appartenenza all'associazione. Con un'ultima articolazione del motivo, dedicata a quest'ultimo episodio, rileva il ricorrente che la valenza intimidatoria della richieste, non accompagnata da minacce manifeste, non sussisteva, proprio per la provenienza da una persona, il ricorrente, legato al GA GU da un risalente rapporto di conoscenza.
8.2 Con il secondo motivo si lamenta la mancanza o carenza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
9. Il ricorso proposto nell'interesse di CA NA è affidato ai seguenti motivi.
9.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità della ricorrente, sottolineando:
a) che le affermazioni contenute nelle conversazioni intercettate e le dichiarazioni rese dal CA GI - oltretutto ritenute dal Tribunale e dalla Corte territoriale inadeguate nella loro rilevanza probatoria etero-accusatoria - non erano sostenute da alcun elemento di riscontro oggettivo;
b) che, anzi, dall'istruttoria dibattimentale erano emersi elementi del tutto contrastanti con l'ipotesi accusatoria;
c) che, infatti, non era mai stato effettuato a carico della ricorrente alcun sequestro di sostanza stupefacente, nè mai erano stati rinvenuti gli strumenti abitualmente utilizzati nell'attività di spaccio;
d) che, pertanto, non era stata acquisita alcuna prova certa in ordine alla detenzione di cocaina e alla sua quantità e qualità ne' in ordine alla cessione della stessa;
e) che la dimostrazione della responsabilità della ricorrente non poteva essere fondata sulle frequentazioni - peraltro indimostrate - della stessa e del marito con esponenti della malavita locale.
9.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali nonché erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in quanto la valorizzazione, da parte della Corte territoriale, al fine di escludere l'applicabilità di quest'ultima norma, dell'esistenza d una pur rudimentale organizzazione, trascurava di considerare: a) che alla ricorrente era contestata non la fattispecie associativa, ma il concorso nel reato;
b) in ogni caso, che l'esistenza di una stabile organizzazione non preclude l'operatività del cit. art. 73, comma 5;
c) che anche l'affermato carattere non occasionale dell'attività rappresentava un presupposto indimostrato in quanto l'episodio contestato alla ricorrente è uno soltanto.
9.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli art. 132 e 133 c.p., criticando la mancata giustificazione del modo di esercizio del potere discrezionale in tema di determinazione della pena e sottolineando che alla ricorrente era stata applicata la stessa pena base utilizzata per il CA GI, ritenuto responsabile anche di altro reato. 10. Il ricorso proposto nell'interesse del CA GI si affida ai seguenti motivi.
10.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, sottolineando: a) che le affermazioni contenute nelle conversazioni intercettate e le dichiarazioni rese dal CA GI - oltretutto ritenute dal Tribunale e dalla Corte territoriale inadeguate nella loro rilevanza probatoria etero-accusatoria e contraddittoriamente ritenute significative sul piano auto-accusatorio - non erano sostenute da alcun elemento di riscontro oggettivo;
b) che, anzi, dall'istruttoria dibattimentale erano emersi elementi del tutto contrastanti con l'ipotesi accusatoria;
c) che, infatti, non era mai stato effettuato a carico del ricorrente alcun sequestro di sostanza stupefacente, ne' mai erano stati rinvenuti gli strumenti abitualmente utilizzati nell'attività di spaccio;
d) che, pertanto, non era stata acquisita alcuna prova certa in ordine alla detenzione di cocaina e alla sua quantità e qualità ne' in ordine alla cessione della stessa;
e) che la dimostrazione della responsabilità del ricorrente non poteva essere fondata sulle frequentazioni - peraltro indimostrate - dello stesso con esponenti della malavita locale.
10.2. Il secondo motivo è sostanzialmente sovrapponibile a quello sopra riassunto sub 9.2., sicché può ad esso rinviarsi per comodità espositiva.
10.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 62 bis c.p. e della L. n. 203 del 1991, l'art. 8 criticando il mancato riconoscimento delle attenuanti previste dalle norme menzionate.
Sotto il primo profilo, si denuncia l'assoluta assenza di argomentazioni;
sotto il secondo profilo, si rileva che il contributo collaborativo del CA GI si era sviluppato proprio in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., contestato a molti dei coimputati del ricorrente e, inizialmente, anche a quest'ultimo. 11. Il ricorso proposto nell'interesse di VA SE è affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali, criticando il fatto che la responsabilità dell'imputato per il reato associativo è stata ritenuta, pur in presenza dell'assoluzione dall'unico reato fine contestato, sulla base del contenuto di intercettazioni, senza che mai emerso se i messaggi a lui indirizzati siano mai giunti a destinazione e se mai egli vi abbia dato attuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di ST SE e VO MA, a firma dell'avv. Sgambato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Con riferimento alle censure articolate in relazione alla dedotta violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, osserva la Corte quanto segue.
La sentenza impugnata, al riguardo, ha rilevato correttamente che i decreti motivano circa la sussistenza di problemi tecnici a svolgere le intercettazioni con traslazione in remoto dal segnale e ha aggiunto che l'astratta possibilità tecnica di reperire materiale elettronico che consenta una migliore trasmissione delle intercettazioni per via telefonica o radiomobile non determina l'insorgere di un obbligo per gli inquirenti di procurarsi ogni volta il migliore materiale in assoluto disponibile sul mercato. Ne deriva che l'indisponibilità di apparecchiature particolarmente sofisticate rende evidente la necessità di salvaguardare le ragioni di sicurezza evidenziate nel decreto del P.M., in relazione alla struttura all'interno della quale dovevano essere svolte la captazioni, struttura che, considerate la strumentazione disponibile, imponeva la tutela di ragioni di sicurezza che sarebbero state compromesse da un allaccio con una sala d'ascolto all'esterno.
Ciò posto, le critiche del ricorrente rispetto a siffatto apparato motivazionale non colgono nel segno, in quanto l'accertamento dell'insufficienza o dell'inidoneità degli impianti di intercettazione esistenti presso la Procura della Repubblica è di competenza del pubblico ministero e non richiede alcuna certificazione ulteriore, ove ne sia stato dato atto nel decreto reso ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, (Sez. 2^, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca, Rv. 255540). Così come, va aggiunto il decreto del P.M. che autorizza l'uso di apparecchiature esterne rispetto a quelle in dotazione negli uffici giudiziari è sufficientemente motivato con il richiamo alla circostanza che la struttura carceraria rendeva impossibile, per fatto strutturale dipendente da ragioni di sicurezza, l'allaccio ad una sala esterna (Sez. 1^ n. 29188 del 29/03/2011, D'Iorio, Rv. 250754).
L'astratta possibilità di far ricorso ad altri strumenti di intercettazione non assume rilievo, in quanto il presupposto assunto dall'art. 268, comma 3 del codice di rito è rappresentato dall'inidoneità o insufficienza degli apparati in concreto a disposizione della Procura. Quanto al requisito delle eccezionali ragioni d'urgenza, la Corte territoriale, premesso che venivano in questione attività ascrivibili a soggetti considerati esponenti della criminalità organizzata del nolano e tenuto conto della natura delle imputazioni, del clima di omertà della collettività e delle persone offese, della necessità di predisporre immediate e successive attività investigative e della necessità di registrare nell'immediatezza, subito dopo l'esecuzione delle misure, i commenti dei destinatari, ha puntualmente sottolineato che l'idoneità della motivazione dei decreti non può essere inficiata da circostanze emerse successivamente, in quanto la sussistenza dei requisiti richiesti dal legislatore deve essere verificata al momento dell'adozione del decreto, non potendosi prevedere ne' le eventuali ragioni tecniche impeditive dell'immediata esecuzione delle operazioni, ne', in base ad emergenze investigative emerse a posteriori, lo sviluppo delle attività di indagini ulteriori o la loro tempistica.
Siffatta motivazione si sottrae alle critiche sollevate, in quanto l'eccezionale urgenza deve essere valutata con riferimento al momento dell'adozione del provvedimento del P.M. del quale rappresenta il presupposto, senza che, in senso contrario, depongano i necessari tempi attuativi o le successive determinazioni investigative.
1.2. Inammissibile per genericità è il secondo motivo, a fronte della motivazione contenuta a pag. 16 della sentenza impugnata (le sentenze non irrevocabili possono essere utilizzate come documenti in altro procedimento solo per i fatti documentali rappresentati e non per la ricostruzione dei fatti e dei ragionamenti probatori).
1.3. Infondato è il terzo motivo, in quanto l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 468 c.p.p., comma 4 bis, per l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, non è causa di nullità, non ricadendo in alcuna previsione, espressa o di ordine generale, ne' di inutilizzabilità, derivando quest'ultima dalla violazione di un divieto di acquisizione, che, quando non è esplicito, è ravvisabile soltanto in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non in relazione alle modalità della sua assunzione (Sez. 3^, n. 35865 del 07/06/2011, Brotini, Rv. 250855). Del tutto generica è poi la censura relativa all'utilizzazione di tali verbali in danno della VO MA, la cui responsabilità riposa essenzialmente sul contenuto delle intercettazioni ambientali.
1.4. Infondato è altresì il quarto motivo.
Va, premesso, in linea generale, che, ai fini dell'affermazione di responsabilità di un soggetto imputato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non è necessario che egli abbia personalmente posto in essere singole attività delittuose, essendo sufficiente la sua aggregazione ad una organizzazione che abbia le caratteristiche di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto in tal modo diventa organico alla stessa e si rende partecipe delle iniziative criminose poste in essere dai suoi membri (Sez. 5^, n. 1631 del 11/11/1999 - dep. 11/02/2000, Bonavota, Rv. 216264). Ne discende, sul piano generale, l'irrilevanza dello specifico accertamento di reati - fine, puntualmente determinati nelle loro componenti oggettive e soggettive. Ciò posto, l'esistenza di una struttura organizzativa dell'associazione non postula affatto, secondo quanto affermato in ricorso, l'esatta individuazione di covi, auto o armi (a tacer del fatto, a proposito di queste ultime, che la sentenza impugnata ha dato ampiamente conto della loro esistenza a pag. 34, valorizzando sia l'episodio degli spari nel quartiere di Pontecitra ai danni degli esponenti del clan avverso, sia della conversazione tra ST GI UI e il fratello ST OS nel corso del colloquio del 21/06/2007, riportato a pag. 202 della sentenza di primo grado), dal momento che, ai fini della configurabilità del reato in esame è necessaria e sufficiente un'organizzazione di uomini e di mezzi, non tipizzata dal legislatore secondo modelli predeterminati, sempreché, avvalendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, sia diretta al perseguimento dei fini indicati nell'art. 416 bis c.p.. E, nella specie, la Corte territoriale ha puntualmente sottolineato la tipologia organizzativa del clan in esame, caratterizzato dal ruolo apicale di ST SE e di ST GI UI, i quali, anche in condizione di detenzione, hanno continuato a svolgere attività estorsive, attraverso gli ordini dati nel corso dei colloqui in carcere. La sentenza impugnata, infatti, dopo avere ricostruito il ruolo di ST SE, condannato con sentenza definitiva n. 10/1998 del Tribunale di Nola, unitamente al sodale Capasso ON, come componente del clan LF, ha ricordato che, per effetto della disarticolazione di quest'ultimo gruppo, era divenuto operante in Marigliano il clan AR, la cui esistenza risulta accertata dalla sentenza del 24/07/2007 del G.u.p. del Tribunale di Napoli.
L'inserimento del ST SE nello specifico contesto criminale emerge, peraltro, anche dalla sua condanna per violazione della normativa sulle armi, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2004.
La decapitazione del clan AR, seguita all'operazione Rosa del deserto aveva condotto, successivamente, prima al tentativo del ST SE di tentare un accordo con OR ER, esponente di quel gruppo, e poi, una volta che il medesimo ST SE era stato scarcerato, alla commissione, da parte di quest'ultimo, di una serie di episodi di intimidazione (diffusamente descritti nelle pag. 42 e ss. della sentenza di primo grado e richiamati in sintesi nella decisione della Corte territoriale), posti in essere sia in danno di esponenti del clan AR, al fine di ottenerne l'allontanamento dal territorio, sia in danno di imprenditori locali, ai quali le richieste estorsive erano formulate in termini diversi che in precedenza, "dagli amici di LI. In tale contesto si colloca l'estorsione in danno del GA GU e di MA MI. Proprio quest'ultimo ha descritto la successione dei gruppi che a lui si erano rivolti, ricordando: a) che tra il 2000 e il 2002 gli era stato imposto il pagamento di una tangente da parte di un soggetto noto come ò commerciante - e identificato in ST SE -; b) che, dopo l'arresto del ST SE, era stato sottoposto ad estorsione da esponenti del clan AR;
che, infine, dopo l'estate del 2006, si era ripresentato PE o commerciante, il quale gli aveva detto che "a Marigliano c'erano di nuovo loro" e che a loro avrebbe dovuto versare l'importo di Euro 2.000,00 tre volte l'anno.
In tale contesto, logicamente ricostruito alla stregua delle risultanze documentali e testimoniali, si inseriscono, per un verso, la deposizione del teste Naro, che ha riferito dell'esistenza di denunce per fatti estorsivi contro ignoti da parte dei commercianti della zona, caratterizzati in modo alternativo rispetto alle modalità esecutive del clan AR, sia i risultati delle intercettazioni ambientali, dalle quali emerge una perdurante direzione degli affari illeciti (si vedano, ad es., le conversazioni del 07/06/2007, del 21/06/2007, del 05/07/2007) e della ripartizione dei proventi di tali attività (si veda, a puro titolo esemplificativo, le conversazioni del 10/05/2007, del 17/05/2007, del 24/05/2007, del 07/06/2007), operata dai detenuti ST SE e ST GI UI, attraverso i contatti con i loro parenti durante i colloqui in carcere.
Il quadro di sintesi che ne scaturisce, accompagnato dalla palese e generalizzata tendenza degli operatori economici della zona a non fornire elementi utili all'identificazione degli autori delle condotte estorsive (sul punto, si vedano le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata a pag. 14), unito all'assoluta assenza di una verosimile spiegazione alternativa, da parte degli imputati (non essendo emerso, ad es., lo svolgimento di altre attività cui riferire la ripartizione del denaro del quale si parla nelle comunicazioni intercettate), rende evidente l'esistenza di un'organizzazione criminale perfettamente inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p.. Nè, del resto, l'esistenza dell'organizzazione è incrinata dai contrasti, ad un certo punto emersi nello svolgimento delle attività, tra ST SE e ST GI UI, in quanto, a tacer del fatto che la crisi potrebbe dimostrare una scissione successiva, ma non l'inesistenza dell'accordo pregresso, resta il dato che, nella conversazione del 21/06/2007, ST GI UI, lungi dal prospettare al fratello ST OS, che gli poneva il problema del ruolo assunto da De IS UA quale persona di riferimento di ST SE, una frattura, lo invita a confrontarsi col il De IS stesso, mostrando una dinamica di superamento del conflitto, proprio nell'ottica dell'unitarietà dell'organizzazione. Gli elementi valorizzati dai ricorrenti appaiono del tutto inidonei a scalfire la logicità dell'apparato argomentativo ricordato o a prospettare alternative ricostruzioni delle evidenze probatorie, giacché: a) la detenzione del ST SE, oltre a non essere stata ininterrotta, non ha impedito affatto la gestione delle attività illecite, per il tramite della moglie VO MA e del De IS (si vedano le conversazioni del 17/04/2007 del 28/06/2007), senza che, in contrario, rilevi la sua richiesta di autorizzazione a svolgere attività lecite;
b) che l'affermata estraneità all'episodio estorsivo in danno del MA MI è contrastata dalla puntuale deposizione di quest'ultimo; c) che le dichiarazioni del CA GI (la cui scarsa attendibilità è stata sottolineata dalla Corte territoriale: pag. 57 della sentenza impugnata), a proposito della volontà del ST SE e della VO MA di "non volerne sapere più niente", oltre a dimostrare la certa esistenza di attività pregresse (perché logicamente solo queste ultime giustificherebbero l'intento di disinteressarsene per il futuro), è smentita dalle emergenze delle intercettazioni ambientali (ed, anzi, è appena il caso di considerare che analoga dichiarazione della VO MA, emergente nella conversazione del 17/04/2007, è stata logicamente considerata dalla Corte territoriale come uno sfogo momentaneo, visto il ruolo attivo della VO MA e del medesimo ST SE, quale emerge dalle conversazioni successive, che rivelano l'attivismo della VO MA nel recepire i proventi derivanti dagli illeciti e nel ripartirli, talché ne resta confermato il consapevole apporto fornito all'attività associativa); d) che la risalente condanna del ST SE per la partecipazione al clan LF ne dimostra lo storico inserimento in un contesto delinquenziale, la cui permanenza è comprovata dagli ulteriori elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, sopra ricordati, mentre l'iniziale coinvolgimento giudiziario del medesimo ST SE nell'omicidio di AN ON non ha svolto alcun ruolo nel processo decisionale, giacché è la stessa Corte territoriale a ricordare l'assoluzione del ricorrente per tale episodio;
e) che il quadro probatorio sopra menzionato rende irrilevante uno specifico accertamento di ulteriori frequentazioni illecite da parte del ST SE, essendo evidente che la principale attività che lo vedeva impegnato era quella criminale, così come il fatto che GA GU, senza menzionare il ST SE, abbia riferito di avere ricevuto una richiesta estorsiva da parte di RC LV, per conto degli "amici di LI (e sull'intraneità del RC LV si dirà nell'esame della specifica posizione di quest'ultimo); f) che, come ricordato dalla sentenza impugnata a pag. 20, il ST SE è stato posto agli arresti domiciliari dopo breve tempo, sicché la ridotta durata delle intercettazioni che lo riguardano direttamente scaturisce solo da questo motivo e non dall'assenza di elementi di illiceità nel contenuto delle conversazioni, giacché, sin dalla conversazione del 17/04/2007, emerge sia dal linguaggio criptico adoperato, sia dall'atteggiamento degli interlocutori descritto in sentenza, sia, infine, dal riferimento a varie dazioni di denaro da parte di terzi non identificati, che non si tratta di proventi di attività lecite, la cui esistenza e idoneità a giustificare siffatte conversazioni non è mai emersa;
g) che le conversazioni tra ST GI UI e i suoi familiari sono logicamente state ritenute tutt'altro che superficiali e ciò sia in ragione della specificità del contenuto, sia dell'inverosimiglianza di discussioni di carattere generale, in un contesto di crisi nei rapporti economici e della conseguente necessità di disporre di notizie certe su quanto accadeva fuori dal carcere.
1.5. Il quinto motivo è infondato, giacché, alla stregua delle superiori considerazioni, l'incensuratezza della VO MA e gli altri profili concernenti la sua personalità sopra ricordati, sono stati ragionevolmente ritenuti recessivi dalla Corte territoriale, rispetto alla gravità delle condotte in concreto enucleabile, dalla pervasività dell'azione del clan, dalla diffusione sul territorio delle azioni guidate dal carcere, dalla spregiudicatezza dimostrata dai vari componenti dell'associazione.
1.6. Una questione proposta dal difensore in sede di discussione orale ed involgente la determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante la sua novità, va esaminata, in quanto diretta a denunciare l'applicazione di pena illegale.
In particolare, ci si duole del fatto che la decisione di primo grado, confermata sul punto dalla sentenza impugnata, ha determinato la pena nei confronti del ST SE, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., con ruolo verticistico, computando l'aumento obbligatorio, per la ritenuta recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4, seconda ipotesi, sulla pena base prevista a carico di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.
In definitiva, si chiede di fare applicazione dell'orientamento secondo cui la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo, con la conseguenza che soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664). Tuttavia, osserva la Corte che l'art. 416 bis cit. non delinea nel comma 2 una circostanza aggravante rispetto all'ipotesi della mera partecipazione di cui al comma 1, ma due distinte fattispecie.
Questa Corte, con riferimento alla condotta del promotore dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha già ritenuto di individuare una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima (Sez. 1^, n. 6312 del 27/01/2010, Mento, Rv. 246118).
Con specifico riguardo all'art. 416 bis c.p., si è, del pari, puntualizzato che esso prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo e tutte dotate di una intrinseca autonomia, le quali hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso: il fatto di partecipare ad una associazione è ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo di tale preminenza da poter essere considerato come "capo" ovvero come "promotore" o "organizzatore" (Sez. 5^, n. 7961 del 09/01/1990, Rabito, Rv. 184537; Sez. 1^, n. 29770 del 24/03/2009, Vernengo, Rv. 244459).
Tale soluzione appare condivisibile, in quanto le attività poste in essere da colui che promuove, dirige o organizza l'associazione, lungi dal caratterizzarsi per la presenza di elementi specializzanti, rispetto alla condotta di mera partecipazione, esprimono un'alternatività che giustifica il diverso disvalore attribuito dal legislatore attraverso un distinto trattamento sanzionatorio. Ne discende l'infondatezza della censura sollevata.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di ST SE, VO MA e De IS UA, a firma dell'avv. Bruno Spiezia.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Rinviando alle considerazioni svolte supra sub 1.4 per le censure sovrapponibili a quelle contenute nel quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Sgambato, va, in questa sede, aggiunto che le critiche che investono la ricostruzione del contenuto delle intercettazioni sono assolutamente generiche, in quanto si limitano a contestare le conclusioni raggiunte, senza specificare perché gli elementi ricostruttivi valorizzati dalla Corte territoriale siano illogici o apodittici.
Esse sono, pertanto, inidonee a scalfire la ricostruzione logicamente operata dalla Corte territoriale. Al riguardo, va ribadito che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6^, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). Peraltro, è evidente che singole frasi decontestualizzate non possono inficiare la logicità della complessiva analisi del contenuto delle conversazioni, che resta priva di una alternativa, plausibile spiegazione.
Con riferimento specifico alla posizione di De IS UA, escluso che la sua cooptazione possa ricondursi ad una scelta meramente occasionale, visto il ruolo di referente di ST SE, che induce persino ST GI UI alla prudenza nella citata conversazione del 21/06/2007, a proposito dei contrasti interni insorti, al punto che ammette di doverne parlare con "PE", resta il fatto che alla sua identificazione si è giunti sia perché il soprannome di AC è stato a lui attribuito dalle deposizioni dei testi di P.G., sia perché tutte le volte che si parla di persone diverse con lo stesso nome, si specifica sempre o il cognome o il diverso soprannome (pag. 55 della sentenza impugnata).
Infine, l'esistenza di contrasti tra il ricorrente e ST SE, se possono rivelare l'esistenza di dissidi interni, di rivalità o di aspirazioni a ruoli superiori, non incrina la logicità del complessivo esame delle risultanze delle intercettazioni, che rivelano il superamento di quei contrasti.
2.2. Il secondo motivo è, nel suo complesso, infondato. Con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche alla VO MA, si rinvia alle considerazioni svolte supra sub 1.5.
Con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva in relazione alla posizione del ST UI e del De IS, la Corte territoriale ha ragionevolemente e rispettivamente valorizzato: a) con riferimento alle prime, la gravità delle condotte enucleabile dalla pervasività dell'azione del clan, dalla diffusione sul territorio delle azioni guidate dal carcere, dalla spregiudicatezza mostrata nonché, quanto alla seconda, la progressione criminosa espressa dal ST SE idonea rivelare uno stabile stile di vita dedito alla commissione di gravi delitti;
b) con riferimento alle prime, il ruolo assunto dal De IS nel contesto associativo e la personalità violenta manifestata (al riguardo si menziona anche l'ordine rivolto al figlio e al SE di picchiare una persona) e, con riferimento alla seconda, la progressione delinquenziale espressa con l'adesione ad una compagine criminosa. La complessiva analisi della condotta serbata dai ricorrenti rende evidente, per un verso, la presenza di un'adeguata motivazione della Corte territoriale e, per altro verso, l'assoluta genericità della articolazione subordinata del secondo motivo, con riferimento alla prospettata omessa valutazione dei parametri in tema di determinazione della pena.
Solo per completezza, si sottolinea come il riferimento agli artt. 88, 89 e 90 c.p. appaia sganciato da qualunque riferimento fattuale idoneo a sorreggerne l'applicazione.
3. Il ricorso proposto dall'avv. GI Bianco nell'interesse di De IS UA.
3.1. Il primo motivo è nel suo complesso infondato.
Con riguardo all'inutilizzabilità delle intercettazioni, per avere il Tribunale del riesame valorizzato l'affiliazione del ST SE ai gruppi camorristici dell'organizzazione vesuviana, si rileva che la critica è priva di specificità, giacché non è la motivazione resa in sede cautelare a dover giustificare la legittimità delle intercettazione.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, si rinvia alle considerazioni svolte supra sub 1.1.
Con riferimento, poi, alle censure che investono direttamente gli elementi posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, osserva la Corte: a) che le dichiarazioni del coimputato CA GI non sono state valorizzate dalla sentenza impugnata per giungere alle proprie conclusioni;
b) che le ragioni che hanno logicamente condotto all'individuazione del capacotta UA menzionato nelle intercettazioni nel ricorrente sono state ricordate supra sub 2.1., laddove le critiche del ricorrente, nel valorizzare il fatto che il soprannome apparteneva all'intero nucleo dell'imputato, trascurano di considerare l'argomento secondo cui tutti gli altri soggetti con il medesimo nome erano diversamente specificati dai partecipanti alle conversazioni;
c) che la responsabilità del De IS emerge non solo dalle conversazioni tra ST SE e la moglie, ma anche e soprattutto da quelle tra ST GI UI e il fratello ST OS;
d) che i puntuali elementi tratti da tali conversazioni rendono irrilevante il fatto che non siano risultate frequentazioni del De IS con altri associati;
e) che l'assoluzione da uno specifico reato fine non è elemento che, in sè considerato, valga ad escludere la partecipazione alla fattispecie associativa, quante volte, come nella specie, la decisione assolutoria sia stata motivata dalla sentenza di primo grado non in ragione dell'estraneità dell'imputato alla compagine associativa, ma per la genericità delle dichiarazioni emergenti dalle conversazioni del 21 e del 28/06/2007 e la conseguente inidoneità delle stesse a ricondurre il fatto estorsivo al prevenuto;
f) che l'esistenza di contrasti tra il ricorrente e ST SE non è incompatibile, per le ragioni ricordate supra sub 2.1., con l'esistenza del vincolo associativo.
3.2. Le superiori considerazioni rendono evidente l'insussistenza dei vizi motivazionali, lamentati con il secondo motivo in relazione alla affermazione di responsabilità. Infondata è anche l'ulteriore articolazione, concernente il disposto aumento di pena per la contestata recidiva. Trattandosi di motivo di contenuto sovrapponibile a quello di cui al ricorso esaminato al punto 2 della presente motivazione, si rinvia, per comodità espositiva, a quanto osservato specificamente nel punto 2.2. che precede.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di ST GI UI.
4.1. Con il primo motivo del ricorso, si lamentano vizi motivazionali, criticando il mero richiamo per relationem della sentenza impugnata alle argomentazioni del giudice di prime cure, senza una valutazione critica dei motivi di impugnazione. La censura è inammissibile per assoluta genericità. La compiuta disamina dei profili fattuali concernenti la posizione del ricorrente da parte della sentenza impugnata, anche attraverso il puntuale esame delle intercettazioni ambientali (per es. da pag. 21 in poi) rende palese che non sussiste il vizio dell'omesso esame di doglianze contenute nell'atto di appello, peraltro in relazione al primo motivo che si esamina neppure specificate.
4.2. Infondato è, invece, il secondo motivo.
Rinviando alle considerazioni svolte supra sub 1.4., con riferimento alle critiche che attengono ai profili strutturali dell'associazione, va ribadito che l'esistenza di una pluralità di figure apicali nell'organizzazione e anche l'esistenza di dissidi sotterranei non incide sull'unitarietà dell'associazione quando non conduca, come nella specie, ad un venir meno dell'accordo tra i partecipanti. Così come deve ribadirsi che la mancata, puntuale individuazione dei destinatari di tutti gli episodi estorsivi che emergono dalle intercettazioni non incrina la tenuta logica della conclusione raggiunta dalla Corte territoriale in ordine all'esistenza del clan, dal momento che la chiara matrice illecita degli episodi che emergono dalle conversazioni intercettate non è altrimenti spiegabile ne' spiegata.
Non decisiva è poi la critica relativa al fatto che, ancora prima del deposito della trascrizione del contenuto delle intercettazioni, erano stati ascoltati dei testimoni, ai quali era stata data lettura delle conversazioni, per poi richiedere agli stessi una personale interpretazione o commento, giacché la Corte territoriale ha reiteratamente attribuito alla propria valutazione l'attività ricostruttiva del significato delle conversazioni, talché le uniche censure ammissibili sono quelle dirette nei confronti del metodo esegetico adottato.
A questo riguardo, può solo confermarsi, a proposito della mancata verifica in ordine all'effettiva attuazione delle direttive fornite dal ricorrente, che la tesi difensiva, che ipotizza delle generiche ed astratte indicazioni, si scontra con il significato ricostruito dalla sentenza impugnata attraverso la sequenza delle conversazioni, in ragione della specificità del contenuto e dell'inverosimiglianza di discussioni di carattere generale, in un contesto di crisi nei rapporti economici nel clan e della conseguente necessità di disporre di notizie certe su quanto accadeva fuori dal carcere e di una certa attuazione degli ordini impartiti.
4.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., criticando l'assenza di giustificazioni concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, anche in vista del principio di ragionevolezza e della finalità rieducativa della sanzione.
Sul punto, la motivazione della Corte territoriale, analoga a quella utilizzata per ST SE, in ragione del ruolo omogeneo ricoperto nell'associazione dai due imputati e dei rilevanti e significativi precedenti penali, resiste alle generiche critiche contenute in ricorso, per le stesse considerazioni sviluppate supra sub. 2.2.
4.4. Il primo, non numerato, motivo di ricorso contenuto nella Breve premessa in fatto del ricorso, è fondato.
Sebbene dall'esame degli atti si desuma che la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 29/10/2010, prodotta all'udienza del 23/03/2012, non reca l'attestazione dell'irrevocabilità, è tuttavia vero che la copia allegata al ricorso per cassazione dimostra il passaggio in giudicato della decisione con riferimento alla posizione del ricorrente.
Sul punto, pertanto, assolto dal ST SE l'onere di indicazione degli estremi della sentenza (v. il principio affermato da Sez. 5^, n. 9180 del 29/01/2007, Aloisio, Rv. 236261), sussiste il dovere di esaminare, già in sede di cognizione, la questione, muovendo dalla premessa dell'irretrattabilità della precedente decisione.
4.5. Da ultimo, occorre ribadire che, attenendo l'accoglimento del ricorso ad alcuni profili relativi al trattamento sanzionatorio, il rinvio disposto rende comunque definitivo l'accertamento della responsabilità, per il principio di formazione progressiva del giudicato, che comporta l'inoperatività dell'istituto della prescrizione (al riguardo, v. Sez. 3^, n. 15472 del 20/02/2004, Ragusa, Rv. 228499).
5. Il ricorso proposto nell'interesse di ST FR e ST OS.
5.1. I primi due motivi sono, in generale, sovrapponibili ai primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di ST GI UI e ne seguono la sorte, con l'ulteriore precisazione, specificamente concernente il secondo motivo: a) che la responsabilità di ST OS è congruamente motivata in relazione alla costante presenza ai colloqui con il fratello detenuto, alla piena consapevolezza mostrata in ordine alle dinamiche associative, alla costante disponibilità manifestata a rendersi strumento della volontà del fratello;
b) che la responsabilità dell'altro fratello ST FR emerge in modo assolutamente ragionevole dalle richieste che, per il tramite di ST OS, gli vengono rivolte da ST GI UI (v. conversazione del 24/05/2007), senza che, in contrario, rilevi lo svolgimento di altra attività di natura commerciale. Del resto, la chiara disponibilità dell'imputato risulta palese, alla luce del fatto che, proprio nel momento di crisi generato dalla detenzione di ST GI UI, quest'ultimo avverta di doversi rivolgere al fratello ST FR (soprannominato DÒ), come persona di sicura affidabilità, per proseguire nelle attività estorsive (nella medesima conversazione appena citata, si v. la richiesta avente ad oggetto l'invio da parte di DÒ di tal AR "per vedere quante macchinette sono, se sono più di sedici i quindici si prende mille Euro").
Proprio la criticità del momento organizzativo e il ruolo apicale di ST GI UI consente di attribuire a tali indicazioni, al di là di una verifica della susseguente condotta dell'imputato, la chiara consapevolezza della disponibilità a collaborare del fratello.
5.2. Anche il terzo motivo è infondato.
Sia con riferimento alla pena, sia con riguardo all'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche, occorre considerare che la Corte territoriale ha valorizzato, per come sopra s'è rilevato, la gravità delle condotte e la spregiudicatezza manifestata, talché del tutto ragionevolmente, nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, ha proceduto alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha ritenuto recessiva la condizione di incensuratezza.
6. Il ricorso proposto nell'interesse del RC LV.
6.1. Il primo motivo di ricorso è, nel suo complesso, infondato. Con riferimento all'esistenza del clan ST, le censure motivazionali non colgono nel segno per le ragioni esposte supra sub 1.4.
Quanto alla partecipazione del RC LV all'associazione, al di là dello specifico episodio estorsivo realizzato in danno del GA GU, resta da considerare che il ricorrente risulta destinatario di emolumenti economici da parte del gruppo (v. conversazione del 24/05/2007 e del 28/06/2007), oltre che di richieste da parte del ST GI UI di attivarsi per iniziative estorsive (v. conversazione del 10/05/2007, in cui il ST chiede al fratello ST OS di mandare RC LV TO in determinati posti: "lo fai fare tre volte l'anno").
Già soltanto nelle conversazioni appena ricordate il RC LV è indicata con nome e cognome, ciò che consente di superare i dubbi prospettati in ricorso.
Del tutto generica è, infine, l'ultima articolazione del motivo, dedicata all'episodio estorsivo in danno del MA MI, giacché l'assenza di minacce manifeste non ha privato, secondo il ragionevole convincimento espresso dalla Corte territoriale, la richiesta del suo carattere intimidatorio, in ragione della puntualizzazione che essa proveniva dagli "amici di LI e del fatto che era formulata da un soggetto, il RC LV, che aveva mostrato di conoscere l'articolazione dell'attività della vittima e l'esistenza di un altro cantiere gestito da quest'ultima.
Essa, dunque, sia per la sua specificità, sia per le modalità di attuazione non può certo ritenersi inidonea a turbare la libertà morale del suo destinatario.
6.2 Infondato è anche il secondo motivo, in quanto del tutto ragionevolmente la Corte territoriale ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della gravità delle condotte e della specifica dedizione alle attività estorsive, con particolare riferimento al ruolo svolto nei confronti del GA GU, cui pure l'imputato era stato in passato legato da rapporti di amicizia.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di CA NA.
7.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Al riguardo, si rileva che la responsabilità della ricorrente non riposa sulle dichiarazioni accusatorie del marito, CA GI, ma sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate in data 07/11/2007, che muovono dalla richiesta, rivolta dal CA GI alla donna, di recarsi presso un terzo per prelevare della cocaina (come si desume dal brano della conversazione, riportato a pag. 264 della sentenza di primo grado), per nasconderla presso un apparecchio situato sul balcone della loro vicina di casa.
Ora, secondo il costante orientamento di questa Corte, gli elementi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non richiedono il riscontro di altri elementi esterni (Sez. 6^, n. 3882 del 04/11/2011 - dep. 31/01/2012, Annunziata, Rv. 251527). Nella specie, peraltro, non di indizi si tratta, ma della prova storica di un fatto, desumibile dalla piena consapevolezza da parte della donna della natura della sostanza e dall'assenza di ogni esitazione nel dare attuazione alle indicazioni del marito. L'assenza di sequestri di sostanza stupefacente, come pure il mancato rinvenimento di strumenti abitualmente utilizzati nell'attività di spaccio o l'assenza di frequentazioni con altri soggetti impegnati nella stessa attività non esclude la possibilità di detenere sostanze a fini di cessione (con riferimento al primo profilo, si veda Sez. 4^, n. 48008 del 18/11/2009, Palmerini, Rv. 245738: la prova dei reati di detenzione a fini di spaccio e di spaccio di sostanza stupefacente non deriva soltanto dal sequestro o dal rinvenimento della sostanza, potendo desumersi da altre risultanze probatorie).
D'altra parte, il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope a fini di cessione a terzi è concretamente punibile pur quando non possa accertarsi se il principio attivo contenuto nella sostanza superi la cosiddetta "soglia drogante" (Sez. 5^, n. 3354 del 26/10/2010 - dep. 31/01/2011, Andolina, Rv. 249748).
7.2. Del pari infondato è il secondo motivo, dal momento che correttamente la Corte territoriale ha sottolineato, alla luce della immediata disponibilità della donna, rivelatrice di una pregressa esperienza, il carattere non episodico del fatto, espressivo di una sia pur rudimentale organizzazione.
Al riguardo, va ribadito che l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n, 35737 del 24/06/2010, dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911).
7.3. Infondato è, infine, il terzo motivo, in quanto la Corte territoriale ha dato conto, nella valutazione dell'episodio, dei criteri fondanti la determinazione della pena. L'identità della pena base rispetto al CA GI non esprime, neppure indirettamente, alcuna illogicità, in quanto la diversa posizione del secondo, si apprezza in relazione all'aumento di pena applicato con riguardo all'altro episodio per il quale è stata ritenuta la sua responsabilità.
8. Il ricorso proposto nell'interesse del CA GI.
8.1. Il primo motivo di ricorso, sostanzialmente speculare al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della CA NA, è infondato per le medesime ragioni ricordate supra sub 7.1., cui deve aggiungersi, in relazione al reato di cui al capo n), contestato al solo CA GI, che la cessione di stupefacente al coimputato SE emerge in modo inconfutabile dal tenore delle conversazioni del 18/09/2007.
8.2. Per le stesse ragioni sopra ricordate sub 7.2 è infondato il secondo motivo del ricorso.
8.3. Infondato è il terzo motivo.
Con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, le ragioni del diniego vanno evidentemente colte nella valutazione del carattere non episodico dei fatti, valorizzato, sia pure ad altri fini, dalla Corte territoriale.
Quanto all'invocata attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 deve, da un lato, sottolinearsi il rilievo di scarsa attendibilità delle dichiarazioni del CA GI, valorizzato dalla sentenza impugnata, e dall'altro ribadirsi che l'attenuante in esame opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, sicché deve escludersene l'applicazione quando la dissociazione riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante s'invoca, ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato (Sez. 5^, n. 33373 del 25/06/2008, Russo, Rv. 240994).
9. Il ricorso proposto nell'interesse di VA SE. L'unico motivo del ricorso è infondato.
Al riguardo, va ribadito che in tema di associazione di stampo mafioso, la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in essere attività delittuose, anche se di bassa manovalanza (tagli di alberi, incendi ecc.) ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione, rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad un livello pur minimale, al sodalizio delinquenziale, mentre la "legalizzazione" con la qualifica di "uomo d'onore" costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale del sodalizio (Sez. 5^, n. 6101 del 21/11/2003 - dep. 16/02/2004, Bruno, Rv. 228058).
Ora, le specifiche direttive rivolte al ricorrente da ST GI UI, per il tramite del fratello ST OS (v. conversazione del 28/06/2007), lungi dall'esprimere un'astratta aspettativa di disponibilità da parte del capo clan, scaturiscono da una comprovata intraneità, resa palese non solo dalle richieste economiche della moglie del ricorrente, indirizzate alla VO MA (conversazione del 15/06/2007), ma anche dal concreto apporto fornito in precedenza (v. conversazione del 17/05/2007 e del 02/06/2007), nel quadro delle attività estorsive.
10. Conclusioni.
In definitiva, viene accolto il solo motivo di ricorso proposto da ST GI UI limitatamente alla applicazione dell'istituto della continuazione con riferimento alla condanna per estorsione di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 29/10/2010, divenuta definitiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, con rigetto dei restanti motivi di ricorso.
Al rigetto degli altri ricorsi, consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ST GI UI limitatamente alla applicazione dell'istituto della continuazione con riferimento alla condanna per estorsione di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 29/10/2010, divenuta definitiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso del ST GI UI, rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti e condanna questi ultimi al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014