Sentenza 3 ottobre 2007
Massime • 1
Il patteggiamento sulla pena in appello, comportando la rinuncia ai motivi di impugnazione non oggetto di accordo, preclude anche la deduzione, in sede di ricorso per cassazione, dell'inutilizzabilità di esiti di intercettazioni per omessa motivazione dei relativi decreti autorizzativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2007, n. 39439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39439 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 03/10/2007
Dott. GIRONI Emilio NN - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1166
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 010386/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN LA, N. IL 18/05/1955;
2) EL NN AL, RINUNCIANTE, N. IL 08/11/1950;
3) ON ER, N. IL 01/01/1967;
4) EL RA, RINUNCIANTE, N. IL 20/09/1954;
5) SE EP, RINUNCIANTE, N. IL 29/01/1972;
6) NO RA, N. IL 08/02/1963;
7) RU IO, RINUNCIANTE, N. IL 10/10/1968;
8) SE RA, RINUNCIANTE, N. IL 19/01/1969;
avverso SENTENZA del 15/07/2006 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Pubblica Udienza la relazione del Consigliere Dr. PIRACCINI Paola;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Iacoviello chiedeva il rigetto del ricorso di AN e l'inammissibilità di tutti gli altri.
Rilevato che i difensori Avv. Maietta per BE e Avv. Fante per AN chiedevano l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Assise d'Appello di Catanzaro in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP della stessa città, applicava la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, a BE IC, NO NN, CO RT, IT RA, ES EP, UG AN e ES AN, e riteneva AN AN colpevole solo in relazione al delitto di spaccio di sostanza stupefacente condannandolo alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.
In relazione alle pene concordate rilevava che erano stati applicati corretti principi di diritto in merito alle derubricazioni dei reati di associazione a delinquere e che la pena appariva congrua, nonché che sussistevano prove della responsabilità di tutti gli imputati. In relazione a AN riteneva che i risultati delle intercettazioni telefoniche fossero univoci e non potesse ritenersi fondata l'interpretazione fornita dall'imputato del contenuto delle telefonate, come riferita al lavoro di vendita di prodotti dietetici;
pertanto sussisteva la prova della sua responsabilità. Avverso la decisione presentavano ricorso tutti gli imputati e deducevano
- quanto a CO RT, ER IC, oltre che violazione dell'art. 129 c.p.p., anche l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in quanto i decreti autorizzativi non sarebbero stati motivati in relazione all'utilizzo di impianti esterni alla procura mancando il requisito della inidoneità, o comunque in alcuni di essi mancava anche ogni attestazione della loro indisponibilità; i decreti venivano individuati analiticamente e si rilevava che il P.M. dopo l'esecuzione delle intercettazioni aveva emesso un decreto integrativo che non poteva essere utilizzato alla luce della giurisprudenza delle sezioni unite sul punto;
il solo BE deduceva infine l'incompetenza funzionale della Corte d'assise d'appello in quanto non vi era stata condanna per gli omicidi e comunque non vi era connessione coi reati a lui contestati;
- quanto a IT RA, UG AN, ES AN, ES EP e NO NN, dopo aver presentato motivi ricorso, dichiaravano di volervi rinunciare;
- quanto a AN AN deduceva violazione di legge per mancanza di motivazione in relazione alle deduzioni difensive sulla mancanza dei gravi indizi, in quanto le conversazioni dovevano essere interpretate in altro modo riferendosi all'attività commerciale dell'imputato e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, mancando ogni valutazione sulla congruità della stessa. La Corte ritiene che tutti i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili. I ricorsi di NO, IT, ES EP, ES AN e UG debbono essere dichiarati inammissibili per rinuncia all'impugnazione.
I ricorsi di CO e BE, che hanno concordato la pena, debbono essere dichiarati inammissibili in quanto, in tema di rinunzia all'impugnazione, allorché l'appellante concordi con il Procuratore Generale la misura della pena, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può poi dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia;
e invero la rinuncia di alcuni dei motivi ha per effetto di ridurre l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati, con l'ulteriore conseguenza di precludere, ai sensi del comma terzo dell'art. 606 c.p.p., la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che non si prospettino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (si veda: Cass. Sez. 4, 19 febbraio 2004, ric. Santagata ed altro, RV 227346; Sez. 2, 16 giugno 2004 n. 39663, rv. 231109; Sez. 6, 30 novembre 2005 n. 1754, rv. 233393).
Per quanto attiene alle questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni per omessa motivazione dei decreti autorizzativi vi è un precedente specifico della Sez. 6, 17 settembre 2004 n. 40817, rv. 230259, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato, adducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto il potere dispositivo, esercitato con la rinuncia, da un lato, limita la cognizione del giudice d'appello, dall'altro ha effetto preclusivo sull'intero svolgimento processuale, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione; nel caso di specie, infatti, tra i motivi di appello per i quali è intervenuta rinuncia, vi erano anche quelli relativi alla inutilizzabilità delle intercettazioni. Infine, nel caso di specie, le fonti di prova a carico degli imputati erano state individuate, seppur sinteticamente vista la rinuncia ai motivi, anche in altri elementi oltre alle intercettazioni, quali le dichiarazioni rese dai collaboranti e le sentenze definitive relativi alla sussistenza delle associazioni a delinquere di stampo mafioso;
ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non sussisteva l'evidenza dell'insussistenza delle prove e, pertanto, la questione proposta è irrilevante. Infondata è, infine, la questione prospettata da ER della incompetenza funzionale della Corte d'assise d'appello, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, vi era stata condanna per gli omicidi, ascritti ad Arcuri, appellante. Anche il ricorso di AN deve essere dichiarato inammissibile, in quanto si limita ad offrire interpretazioni alternative ai risultati delle intercettazioni, operazione non consentita in sede di legittimità; quanto al motivo attinente alla pena esso è infondato avendo la decisione congruamente motivato sulla sua entità.
I ricorrenti debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2007