Sentenza 6 marzo 2006
Massime • 1
La possibilità, riconosciuta dall'art. 620 lettera l) cod. proc. pen. alla Corte di cassazione, di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza sostituzioni di giudizi di merito che involgano accertamenti e valutazioni di circostanze controverse, che rimangono sempre operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2006, n. 15589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15589 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 06/03/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 00452
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 016507/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIUDICE DI PACE di ANCONA;
nei confronti di:
CA ID, N. IL 30/03/1940;
avverso SENTENZA del 15/03/2005 GIUDICE DI PACE di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per annullamento s.r. limitatamente alla pena. FATTO E DIRITTO
CA ID, imputato del reato di guida di autovettura in stato di ebbrezza alcolica, veniva condannato dal Giudice di Pace di Ancona alla pena di Euro 700,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per giorni 20.
Avverso detta sentenza pronunciata in data 15 marzo 2005 ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona che ha dedotto inosservanza della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto il reato contestato è edittalmente punito con la pena minima di Euro 774,00 secondo il sistema previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000. Effettivamente il giudice di pace ha errato perché non ha applicato correttamente la norma in tema di misura della sanzione. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata. Poiché si deve intendere che il giudice di merito abbia voluto irrogare la pena dell'ammenda nella misura minima prevista dalla legge, non essendovi necessità di giudizio nel merito, detta pena può essere determinata in tale misura, vale a dire in Euro 774,00, a sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l). Invero la possibilità riconosciuta dall'art. 620 c.p.p., lett. l) di procedere direttamente alla determinazione della pena deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza sostituzioni di giudizi di merito , operazione che è incompatibile con le attribuzioni del giudice di legittimità, come nel caso di specie. (Cass. Pen. Sez. 5^, 15 maggio 1991, n. 5247, Nicoletta).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata, che determina in Euro 774,00 di ammenda.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2006