Sentenza 20 marzo 2015
Massime • 3
La competenza del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza ha natura funzionale ed inderogabile, non inquadrabile nella mera competenza territoriale.
Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia.
Le partizioni sistematiche di una legge, in particolare titoli, capi e rubriche, non fanno parte né integrano il testo legislativo e quindi non vincolano l'interprete, in quanto la disciplina normativa sulla formazione delle leggi prevede che solo i singoli articoli siano oggetto di esame e di approvazione da parte degli organi legislativi. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato la natura funzionale della competenza dei giudici della sorveglianza, pur rilevando che la rubrica dell'art. 677 cod.proc.pen. recita: "Competenza per territorio").
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2015, n. 16372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16372 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 20/03/2015
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 787
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 26384/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TARANTO;
nei confronti di:
DE EN AL, N. IL 05/09/1975;
avverso l'ordinanza n. 1491/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO, del 09/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato e per la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce.
RILEVA
1. - Con ordinanza deliberata il 9 aprile 2014 e depositata il 14 aprile 2014, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, già applicata al condannato De AR DR e sospesa dal Magistrato di sorveglianza di quella stessa sede, con provvedimento del 23 settembre 2013, ai sensi dell'art. 51-bis ord. pen., per la sopravvenienza del decreto del Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario di Taranto, 5 settembre 2013, di esecuzione di altra pena detentiva;
e, dichiarata la propria competenza, ha disposto nei confronti del condannato, che ne aveva fatto richiesta nelle more del procedimento, l'affidamento in prova in casi particolari (c.d. terapeutico).
Il Tribunale di sorveglianza - per quanto qui rileva - ha motivato, respingendo l'eccezione di "incompetenza per territorio", che ai sensi dell'art. 16 c.p.p., era competente a conoscere (anche) la richiesta del condannato per effetto della connessione "oggettiva e soggettiva" tra il procedimento instaurato ai sensi dell'art. 51-bis ord. pen., in seguito alla trasmissione degli atti da parte del Magistrato di sorveglianza in sede e il procedimento successivamente promosso, con richieste del 24 gennaio 2014, del 3 febbraio 2014 e del 19 marzo 2014, dal difensore, nell'interesse del condannato e, personalmente, da costui, detenuto (a far tempo dal 10 ottobre 2013) nella casa circondariale di Lecce.
2. - Il Procuratore generale della Repubblica, presso la Corte territoriale, in persona del Dott. Saltalamacchia Ciro, avvocato generale della Repubblica, presso la sezione distaccata di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione mediante atto recante la data del 5 maggio 2014, col quale ha sviluppato tre motivi, corredati dalla produzione (tra l'altro) dell'elenco dei movimenti definitivi del condannato fino al 7 aprile 2014 (allegato n. 3) e dal rapporto informativo aggiornato al 25 marzo 2014 (allegato n. 4). 2.1 - Col primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza dell'art. 94 T.U. leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope etc., approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, censurando la applicazione della misura alternativa al condannato. 2.2 - Col secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (rectius: c), inosservanza dell'art. 677 c.p.p., riproponendo la eccezione di incompetenza del tribunale di sorveglianza, disattesa dal giudice a quo.
L'Avvocato generale deduce: è erroneo il riferimento alla connessione;
nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 12 c.p.p.; osta la "diversità ontologica tra la fase procedimentale ... e la fase della esecuzione"; risulta pacificamente che al momento della proposizione della richiesta di affidamento in prova in casi particolari (c.d. terapeutico) il condannato era ristretto nella casa circondariale di Lecce;
mentre alla data del 23 settembre 2013 era detenuto nella casa circondariale di Lanciano.
2.3 - Col terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, richiamando le deduzioni formulate con i primi due mezzi di impugnazione.
3. - Fondato - e preclusivo dell'esame del primo mezzo di impugnazione - è il motivo in rito in ordine alla competenza del giudice a quo.
3.1 - È appena il caso di ricordare, in relazione al terzo motivo di ricorso, che in materia di questioni di diritto, non è ammissibile la deduzione di (ritenuti) vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in quanto la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sono configurabili "soltanto con riguardo ad elementi di fatto che il giudice abbia trascurato o di cui abbia dato una valutazione illogica o contraddittoria, e non con riguardo" alle questioni di diritto ne' alle "argomentazioni giuridiche delle parti". Se, infatti, le questioni e le argomentazioni in parola sono fondate, "il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge", mentre, se "sono infondate, ... il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale" (così, da ultimo, Sez. U., n. 29817 del 17/07/2014, Cukon, non massimata sul punto, e le sentenze ibidem indicate: Sez. 1, n. 4931 del 17/12/1991 - 1992, Parente, Rv. 188913; Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola ed altri, Rv. 197993; Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, Haggag, Rv. 242634; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123).
3.2 - La pendenza presso il giudice a quo del procedimento instaurato di ufficio per la prosecuzione o la cessazione della misura alternativa, ai sensi dell'art. 51-bis ord. pen., in esito alla esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso il 5 settembre 2013 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Taranto a carico del De AR (costui, secondo quanto risulta dall'Elenco dei movimenti definitivi fu associato il 18 settembre 2013 alla casa circondariale di Taranto), non abilitava quel tribunale di sorveglianza a conoscere la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari (c.d. terapeutico), avanzata, alcuni mesi dopo, nell'interesse del condannato, il quale era all'epoca ristretto (fin dal 10 ottobre 2013) in stabilimento penitenziario compreso nella circoscrizione di altro Tribunale di sorveglianza (la casa circondariale di Lecce). È priva di giudico pregio la evocazione della disciplina della connessione dei procedimenti (art. 12 c.p.p.) e della competenza per territorio determinata dalla connessione (art. 16 c.p.p.), dettata per le fasi delle indagini preliminari, della udienza preliminare e del giudizio.
Nessuno dei criteri di collegamento, stabiliti dalle succitate disposizioni, risulta, infatti, applicabile ne' in via analogica, ne' - tampoco - estensiva.
E, per vero, impropria appare la stessa qualificazione della competenza del Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 677 c.p.p., comma 1, in termini di mera competenza territoriale.
Questa Corte suprema di cassazione ha apprezzato e definito in termini di "competenza funzionale inderogabile" - epperò rilevabile anche di ufficio, in ogni stato del procedimento - quella dei giudici (magistrato 0 tribunale) della sorveglianza (Sez. 1, n. 45714 del 08/11/2001, Cianciaruso, Rv. 220371; Sez. 1, n. 3375 del 13/12/1979 - dep. 1980, Pesa, Rv. 144348).
Nè ha pregio l'obiezione, fondata sul dato puramente letterale della rubrica dell'art. 677 c.p.p., la quale recita: "Competenza per territorio". Gli è che, in proposito, è d'uopo ribadire che "le partizioni sistematiche di una legge (titoli, capi, rubriche, ecc.) non integrano ne' fanno parte del testo legislativo e quindi non vincolano l'interprete ... la disciplina normativa sulla formazione delle leggi prevedendo che solo i singoli articoli siano oggetto di esame e di approvazione da parte degli organi legislativi" (Sez. 5, n. 1614 del 12/10/1982 - dep. 1983, Clemenzi, Rv. 157528). La competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza si radica in funzione del collegamento ordinamentale tra l'ufficio giudiziario e lo stabilimento di pena compreso nella relativa circoscrizione ove "si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento". Nella specie, pertanto, spetta al Tribunale di sorveglianza di Lecce la competenza a provvedere in ordine alla richiesta del condannato di affidamento in prova in casi particolari (c.d. terapeutico). La denunziata incompetenza del Tribunale di sorveglianza di Taranto comporta la nullità del provvedimento in esame in parte de qua. 3.3 - Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata, limitatamente all'affidamento in prova in casi particolari del condannato, nonché alla declaratoria della relativa competenza;
la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce;
e le statuizioni di rito anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 107 reg. pen., approvato con D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata, limitatamente alì affidamento in prova in casi particolari del condannato, nonché alla declaratoria della relativa competenza.
Dispone la trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2015