Sentenza 14 aprile 2010
Massime • 1
In materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione, il requisito dell'inidoneità dell'impianto, che a norma dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto "tecnico-strutturale", concernente le condizioni materiali dell'impianto stesso, ma anche a quello cosiddetto "funzionale", da valutare in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2010, n. 17231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17231 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 14/04/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 772
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 644/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS UA detto E" nato in [...] il [...];
avverso la sentenza 1 settembre 2009 della Corte di appello di Firenze la quale, in parziale riforma della sentenza 11 giugno 2008 del G.U.P. del Tribunale di Firenze, lo ha assolto dal reato di cui al capo A) della rubrica per non aver commesso il fatto confermando la statuizione di responsabilità per il reato del capo N. 1) e, con circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva ed applicata la riduzione premiale, lo ha condannato alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed C. 18 mila di multa;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
UA OS ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 1 settembre 2009 della Corte di appello di Firenze la quale, in parziale riforma della sentenza 11 giugno 2008 del G.I.P. del Tribunale di Firenze, lo ha assolto dal reato di cui al capo A) della rubrica per non aver commesso il fatto, confermando la statuizione di responsabilità per il reato del capo N. 1) e, con circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ed applicata la riduzione premiale, lo ha condannato alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed Euro 18 mila di multa.
Con un primo motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione dei decreti dispositivi delle intercettazioni telefoniche in punto di insufficienza ed inidoneità degli impianti presso la Procura della Repubblica.
Secondo il ricorrente nella specie vi sarebbe idonea motivazione sulle ragioni di urgenza ma non invece sulla insufficienza ed inidoneità degli impianti.
Il motivo è doppiamente inammissibile sia per la genericità che lo supporta che per la sua palese infondatezza.
Invero, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione (Cass. Pen. Sez. 5, 37694/2008 Rv. 241300 Rizzo. Massime precedenti Conformi: N. 33700 del 2004 Rv. 229098, N. 2375 del 2006 Rv. 232972, N. 32747 del 2006 Rv. 234809).
In ogni caso, in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'inidoneità dell'impianto, che a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3 giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto "tecnico" o "strutturale", concernente le condizioni materiali dell'impianto stesso, ma anche a quello cosiddetto "funzionale", da valutare -come correttamente avvenuto nella specie- in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede (Cass. Penale sez. 1, 1033/2006, Rv. 233382, Cerchi. Massime precedenti Conformi: N. 467 del 2003 Rv. 227177, N. 27307 del 2003 Rv. 225260, N. 27970 del 2003 Rv. 225772).
Da ciò l'inammissibilità della doglianza.
Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione degli elementi che avrebbero potuto portare all'assoluzione del ricorrente tenuto conto:
a) della genericità del capo di imputazione e delle spiegazioni offerte dall'imputato il quale ha negato di aver mai parlato di droga ma semplicemente di refurtiva da illeciti patrimoniali oppure per cercare stupefacente per uso personale;
b) della esistenza di ben tre persone soprannominate Tole, una delle quali intercettata mentre l'odierno ricorrente era in carcere;
c) delle imprecisioni nella traduzione delle conversazioni intercettate;
d) della inesistenza di cessioni in Fucecchio;
e) delle ragionevoli spiegazioni fornite dal ricorrente. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5. Il secondo ed il terzo motivo nella misura in cui chiedono in sede di legittimità una diversa valutazione delle prove, prospettando una soluzione alternativa favorevole alle ragioni del ricorrente sono del tutto infondati.
Le doglianze, per come prospettate e sviluppate, al di là dello schermo di una pretesa violazione di legge, sono in concreto finalizzate ad ottenere una non consentita rivalutazione degli esiti probatori, nei termini quali pesati ed analiticamente argomentati dai giudici di merito, e si risolvono nella sostanziale ed inaccettabile richiesta di rivisitazione degli elementi di fatto, posti a base della ragionevole decisione della Corte distrettuale, la quale, proprio perché logicamente sostenuta e adeguatamente correlata ai dati probatori, non può essere censurata sotto il profilo della possibile prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle emergenze processuali (cfr. in termini:
Cass. Penale sez. 2, 15077/2007, Toffolo;
Sent. 0 7569/1999, Jovino, Conf. Asn 199610751 Riv. 206335-Conf. Asn 199801354 Riv. 210658,Conf. Asn 199707113 Riv. 208241-Conf. Asn 199800803 Riv. 210016 Conf. S.U.Asn 199600930 Riv. 203428-Vedi S.U. Asn 199706402 Riv. 207944).
Con un quarto motivo si evidenzia l'assenza di motivazione in ordine alla non ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva.
Anche questa doglianza è manifestamente infondata. In tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 c.p., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Cass. Pen. Sez. 6, 6866/2010 Rv. 246134 Alesci Massime precedenti Conformi: N. 758 del 1994 Rv. 196224, N. 3232 del 1994 Rv. 199100). Nella specie il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva va ritenuto implicitamente confermato dalla corte distrettuale, nel momento stesso in cui i giudici dell'appello, nel modulare in relazione all'art. 133 c.p l'entità della pena, hanno dato implicitamente atto della non superabilità del ritenuto equilibrio tra opposte circostanze concludendo per la corrispondente congruità della sanzione, avuto riguardo al residuo grave delitto del capo N. 1).
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010