Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di conversione di ricorso in appello, l'atto di gravame continua a essere regolato anche davanti al giudice d'appello dalle norme proprie del ricorso per cassazione, sicchè il giudice ne conosce il contenuto nei limiti fissati dall'art. 606 cod. proc. pen.. (Nella fattispecie, relativa a giudizio abbreviato, la Corte ha ritenuto che il ricorso del PG, convertito in appello a seguito di impugnazione degli imputati, contenesse solo censure di merito inammissibili in sede di legittimità e che pertanto il suo accoglimento da parte della Corte territoriale violasse le disposizioni di cui agli artt. 443, comma terzo e 568, comma terzo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2008, n. 4468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4468 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 17/12/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 1819
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 41586/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'AV IE, nata il [...], e EL NO LO, nata il [...];
contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 23 settembre 2004;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. Passacantando Guglielmo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 18 febbraio 2004, resa all'esito di rito abbreviato, il Tribunale di Napoli condannò D'AV IE e EL NO LO per il delitto di rapina commesso in concorso tra loro. La sentenza fu impugnata dal P.G. con ricorso per cassazione, convertito poi in appello a seguito di analogo gravame interposto dalle due imputate. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 27 settembre 2004, ha respinto le impugnazioni delle parti private e, in accoglimento dell'appello del P.G., ha aumentato di due mesi di reclusione la pena inflitta a EL NO LO.
Ricorrono le imputate a questa Suprema Corte con due distinti atti. D'AV IE propone due motivi;
col primo lamenta la violazione di legge processuale e l'illogicità di motivazione per il profilo attinente alla prova. Si riferisce in particolare alla richiesta di rito abbreviato condizionato all'audizione della parte offesa e di altre testimoni presenti al fatto, che il Tribunale respinse, limitando l'integrazione probatoria condizionata all'audizione della parte lesa. La D'AV scelse, malgrado ciò, il rito alternativo, subendo il parziale rigetto della condizione. Ora censura la sentenza d'appello per non aver posto rimedio alla pretesa illegittimità dell'ordinanza del Tribunale, procedendo alla rinnovazione del dibattimento mediante l'audizione delle persone (si trattava di amiche dell'imputata) già indicate dinanzi al Tribunale. Col secondo motivo la D'AV chiede l'annullamento della sentenza per aver giudicato sull'impugnazione del P.G., che era originariamente inammissibile, perché volta a discutere il merito, benché formulata come ricorso per cassazione.
EL NO LO propone a sua volta lo stesso ed unico motivo, lamentando la nullità della sentenza che ha omesso di rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione del P.G., riguardante soltanto l'erronea quantificazione della pena e che perciò non poteva formare oggetto di valido ricorso per cassazione.
Il ricorso D'AV è inammissibile.
Quanto al primo motivo, bene ha argomentato la Corte di merito osservando che la limitazione dell'integrazione probatoria è stata volontariamente accettata dall'imputata, che pertanto non può più dolersene. Più in dettaglio, si osserva che l'ordinanza del Tribunale che limitava l'integrazione probatoria è in sè illegittima (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 44990 dep. il 4 dicembre 2007 secondo cui "È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta come condizione nell'istanza di rito abbreviato;
tale ordinanza è suscettibile di divenire irrevocabile se non impugnata autonomamente con ricorso per cassazione proposto nei termini di legge", nonché, nello stesso senso, la precedente Cass. Sez. 1, sent., n. 22189 dep. il 10 giugno 2005) e tuttavia la sua mancata impugnazione con ricorso per cassazione proposto nei termini di legge la consolida definitivamente, rendendola non più impugnabile unitamente alla sentenza.
La questione non trova migliore sbocco anche se posta - come fa la ricorrente - in termini di illegittimità della richiesta di rinnovazione del dibattimento: l'ordinamento processuale non riconosce nullità riconducibili alla mancata rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 3, che non è un diritto dell'imputato, ma una facoltà del giudice d'appello che può valersene quando lo ritenga indispensabile ai fini della decisione. L'imputato che ha scelto il rito abbreviato non può perciò reclamare la rinnovazione come diritto, ne' può dolersi col ricorso per cassazione del non accoglimento della sua richiesta in grado d'appello (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. n. 5168 depositata il 4 maggio 1994). Il secondo motivo è inammissibile per difetto d'interesse, poiché l'impugnazione del P.G. riguardava esclusivamente la coimputata EL NO e non era suscettibile di alcuna conseguenza, ne' pregiudizievole ne' favorevole, nei confronti dell'altra imputata. Alla ritenuta inammissibilità del ricorso si accompagna ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, in ragione della responsabilità connessa alla natura dei motivi proposti, al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
il motivo proposto dall'imputata EL NO è invece fondato. È insegnamento di questa Corte che la conversione in appello del ricorso per cassazione del P.M. si verifica anche per le sentenze rese a seguito di giudizio abbreviato, a nulla rilevando che il ricorso per cassazione sia in sè inammissibile perché contenente valutazioni di merito (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 37381 del 9 aprile 2003, la cui massima recita: L'art. 580 c.p.p. detta una regola valida in ogni caso di proposizione di mezzi di impugnazione diversi, sia che il ricorso per cassazione riguardi profili di violazione di legge sia questioni che attengano al vizio di motivazione, avendo la funzione, processuale, di evitare una molteplicità di pronunce, eventualmente contrastanti, emesse in sede di impugnazione. Ne consegue che la norma, va applicata anche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, quando il ricorso stesso implichi valutazioni di merito, come pure nell'ipotesi si tratti di ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata con il rito abbreviato).
Si ritiene che tale regola, costituendo un'operazione giuridica attinente alla funzione processuale del mezzo d'impugnazione, sia logicamente preliminare rispetto alla valutazione del contenuto dell'atto e, quindi, della stessa sua ammissibilità. Tuttavia, l'obbligatoria conversione del ricorso non può condurre a risultati vietati dalla legge, legittimando in via indiretta la sperimentazione di mezzi d'impugnazione non concessi alla parte che si giova della conversione. Ne deriva che il ricorso convertito in appello continua ad essere regolato, anche dinanzi al giudice d'appello, dalle norme proprie del ricorso per cassazione, con l'unica particolarità dell'unificazione della fase rescindente e di quella rescissoria dinanzi allo stesso giudice;
sicché il giudice d'appello deve conoscerne il merito nei limiti in cui esso denuncia vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.. (cfr. Cass. Sez. 4, sent. 37074 dep. il 24 giugno 2008). Il ricorso del Procuratore Generale contro la sentenza di primo grado non denunciava alcuno di quei vizi, limitandosi a censurare non già la legittimità della sentenza, ma la sua "giustizia sostanziale". Egli osservava infatti come occorresse differenziare il trattamento sanzionatorio delle due imputate in ragione dei diversi precedenti e della diversa pericolosità sociale. In tale formulazione il ricorso non consentiva di individuare la denuncia di vizi di legittimità e il suo accoglimento ha concretato una violazione dell'art. 568 c.p.p., comma 3 e art. 443 c.p.p., comma 3, essendo stato consentito al P.M. di valersi di un'impugnazione espressamente esclusa dalla legge.
La sentenza impugnata andrà pertanto annullata limitatamente a questo profilo, eliminandosi l'aumento della pena inflitta alla EL NO, che non poteva conseguire all'impugnazione concretamente proposta dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento della pena inflitta in primo grado a EL NO LO, che resta determinata nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso di EL NO e dichiara inammissibile il ricorso di D'AV IE, che condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009