Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 4
Nel giudizio abbreviato è formalmente utilizzabile il verbale delle dichiarazioni rese "de relato" dal collaboratore di giustizia nel quale sia stata oscurata l'indicazione delle fonti delle informazioni riferite, ma in tal caso le dichiarazioni devono essere considerate alla stregua di indizi a ridotta idoneità inferenziale, ai quali può riconoscersi capacità dimostrativa soltanto nella misura in cui si inseriscano in un quadro probatorio univoco, che, complessivamente considerato, consenta di escludere anche la loro falsificazione.
In tema di associazione di tipo mafioso, le condotte di partecipazione e di direzione o di organizzazione, se consumate in tempi diversi ma in relazione al medesimo sodalizio criminoso, non integrano due distinti reati in continuazione tra loro, bensì un unico delitto iscrivibile nel paradigma del reato progressivo caratterizzato dall'offesa crescente al medesimo bene giuridico. (In motivazione la Corte ha chiarito che il rapporto tra le due autonome fattispecie di reato descritte nei primi due commi dell'art. 416 bis cod. pen. deve essere risolto nel senso sopra descritto in forza della clausola di consunzione individuata dalla formula «per ciò solo» contenuta nel secondo comma dell'articolo menzionato).
Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa di un reato la quale sia anche indagata per altro reato connesso o probatoriamente collegato al precedente e che venga sentita in qualità di testimone invece che con le garanzie riservate all'imputato di reato connesso ovvero, qualora ne sussistano i presupposti, nella veste di testimone assistito. (Fattispecie relativa alla ritenuta inutilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni rese in qualità di persona informata sui fatti dalla vittima di un'estorsione, già incriminata per favoreggiamento degli autori della medesima).
Nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis cod. pen., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato sesto comma dell'art. 416 bis, che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata.
Commentari • 2
- 1. Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agliJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …
Leggi di più… - 2. Associazione mafiosa: cosa distingue il ruolo apicale (e di direzione) da quello di organizzatore?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2022
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen., aveva rigettato la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di un indagato, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di: a) partecipazione, con ruolo verticistico e dirigenziale nel settore delle estorsioni, di una cosa mafiosa (capo 1); b) cessione, in concorso con altri, di 3 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2009, n. 29770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29770 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
29777
29 7 70 /09 Sentenza n.301/09- Registro generale n. 43686/2008
Udienza pubblica del 24 marzo 2009 (n. 2 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione prima penale
Composta dai Signori:
Silvestri Presidente dott. OV Giordano Consigliere dott. Umberto Vecchio Consigliere dott. Massimo Di Tomassi Consigliere dott. M.Stefania
dott. Aldo Cavallo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di: Ve 1) SI NE, nato il [...] ad [...],
2) EN RA, nato il [...] a [...],
3) RO AG, nato il [...] a [...],
4) AR MI, nato il [...] a [...],
5) AN NA, nato il [...] a [...],
6) ON OT, nato il [...] a [...],
7) RO DO, nato il [...] a [...],
8) AR US, nato il [...] a [...],
9) TO LO RE, nato il [...] a [...],
10) ON ES, nato il [...] a [...],
11) ON EL, nato il giorno 8.9.1940 a Palermo,
avverso la sentenza in data 23.1.2008 della Corte d'appello di Palermo,
e nei confronti della parti civili, costituite in relazione alla posizione DE soli primi nove ricorrenti:
1
Confesercenti Regionale Siciliana;
C.N.A Regione Sicilia;
Concommercio;
S.O.S. MP;
Assindustria; tutte in persona DE legali rappresentanti p.t.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi, le memorie;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale dott. Vito Monetti, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle posizioni di ON TA e di ON LL, il rigetto DE ricorsi di tutti gli altri imputati;
Udito per le parti civili S.O.S. MP - associazione antiracket e antiusura - di Palermo e per la Associazione Industriali della Provincia di Palermo, l'avvocato Fausto MA Amato che ha chiesto il rigetto DE ricorsi, riportandosi alle conclusioni e note spese depositate;
Uditi per i ricorrenti gli avvocati:
- Raffale Bonsignore per SI RN, AR RO, TO Lo PR;
- Salvino Mondello per TO Lo PR;
- Raffaele Restivo per EN VI;
- NI TurrisiperRO LI e RO ME,
- RC EN per AN SI e AR IM,
- IO Vianello, in sostituzione dell'avvocato Michele Giovinco, per ON OT, ON
TA e ON LL, che hanno illustrato i ricorsi chiedendone l'accoglimento.
Fatto
I. La vicenda
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata il 6.7.2006 all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare, nella parte in cui aveva dichiarato:
- SI RN responsabile:
A) del delitto di cui all'art. 416-bis c.p., secondo, quarto e sesto comma, c.p., per avere, facendo parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", diretto e organizzato la famiglia mafiosa di S. MA di Gesù, coordinando per essa le attività estorsive di reinvestimento del denaro frutto di attività illecite e la gestione del gioco clandestino;
dal maggio 2003 al novembre 2004;
A-bis) del delitto di cui 416-bis c.p., primo, quarto e sesto comma, c.p., per avere fatto parte dell'associazione denominata Cosa Nostra e della predetta famiglia di S. MA di Gesù; fino al maggio 2003
- EN VI e RO IA responsabili:
B) del delitto di cui all'art. 416-bis c.p., secondo, quarto e sesto comma, c.p., per avere, facendo parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", diretto e organizzato le famiglie
2 mafiose del mandamento di AC, coordinando per essa le attività estorsive, di
-= reinvestimento del denaro frutto di attività illecite e la gestione del gioco clandestino;
in particolare, IA per avere svolto funzioni direttive all'interno del mandamento
+ coordinando il sistema delle estorsioni e mantenendo i rapporti con altri esponenti di vertice di
Cosa Nostra, tra i quali il RN;
VI per avere tra l'altro coordinato unitamente a
IA le attività della famiglia mafiosa di AC;
fino al febbraio 2005 e a decorrere per
VI dal 10.12.1990 e per IA dal 7.6.2000;
- AR RO, AN SI, ON OT, RO ME, AR IM, responsabili
C) del delitto di cui 416-bis c.p., primo, quarto e sesto comma, c.p., per avere, in concorso con numerose altre persone fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", in particolare: RO per essere tra l'altro intervenuto, quale appartenente alla famiglia di S.
MA di Gesù, nella gestione delle estorsioni e delle macchine per il gioco del video-poker;
SI per avere tra l'altro contribuito alle estorsioni nell'interesse della famiglia mafiosa, per avere messo a disposizione della stessa i locali del suo negozio di ricambi ed accessori per auto
A.G.M., per avere tenuto contatti con esponenti della famiglia di S. MA di Gesù, tra i quali
SI RN e F. AO LA;
OT per essere tra l'altro intervenuto, quale uomo d'onore della famiglia mafiosa di IA, nell'attribuzione di lavori per l'esecuzione di impianti elettici in favore di CO NE, "sponsorizzandolo" con la famiglia di S. MA
e con SI RN;
ME operando tra l'altro nel settore delle estorsioni nella zona di corso DE MI, prendendo parte a riunioni mafiose e svolgendo funzioni di raccordo tra le famiglie mafiose del mandamento di AC e quelle del mandamento di S. MA di Gesù;
IM per avere tra l'altro operato nel settore delle estorsioni per il territorio e nell'interesse della famiglia di Palermo Centro e per avere avuto contatti con NO LA, reggente di tale mandamento;
tutti fino al novembre 2004;
SI RN, ancora, responsabile capi E, M, R, U, Z, C1, E1, L1), DE delitti di estorsione aggravata tentata, e capi N, O, S, T,
V, A1, D1, F1, I1), DE delitti di estorsione aggravata consumata, (ex artt. 629, secondo comma, c.p. e 7 d.l. n. 152 del 1991) commessi ai danni: di Lo PR AN MA, titolare di negozio di abbigliamento, nel luglio 2003 (E); di NO NA esercente una attività di pompe funebri, fino al dicembre 2003 (M); del titolare del panificio Aromatico Pane s.a.s., di via dell'Ermellino fino al dicembre 2003
(N); del titolare del panificio ditta individuale Aromatico, di via dell'Orsa minore, nel dicembre
3 DE titolari della Nuova Sala Singapore, locale di intrattenimento, nel gennaio 2004 (D1); del titolare della Pescheria La BE, nel gennaio 2004 (E1); DE titolari della EffeDue Costruzioni, nel febbraio 2004 (F1); DE titolari del bar MA, attorno al 3.1.04 (11); del titolare della Arredi Linea D, attorno all'aprile 04 (L1)
AR RO, ancora, responsabile capi E, U, F1) di concorso con il Vernego nelle estorsioni prima indicate;
capi P2, O2, Q2, R2, di ricettazione, detenzione e porto d'arma da sparo, con matricola abrasa, aggravati ai sensi dleľ'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e detenzione di munizioni;
- TO Lo PR, responsabile capo 11) di concorso con il RN nella estorsione sopra indicata;
- ON TA e ON LL, responsabili capo Q1) di favoreggiamento, per avere, quali soci del supermercato alimentare
TAP, aiutato SI RN ad eludere le investigazioni negando di avere ricevuto richieste estorsive, il 14.12.2004.
E, assolti SI RN e AR RO dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi D)
e H1), ha rideterminato le pene a questi inflitte, confermando nel resto la sentenza di primo grado quanto a trattamento sanzionatorio (che per semplicità verrà riportato nella sezione dedicata a ciascuno) e a condanna di (1) SI RN, (2) EN VI, (3) RO IA, (4)
AR RO, (5) AN SI, (6) ON OT, (7) RO ME, (8) AR
IM e (9) TO Lo PR al risarcimento DE danni, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spesedi costituzione e difesa in favore delle parti civili Legacoop Sicilia;
Confesercenti Regionale Siciliana;
C.N.A Regione Sicilia;
Concommercio; S.O.S. MP;
Assindustria.
1.1. In premessa la sentenza d'appello ricordava che il procedimento aveva avuto origine dalle indagini svolte nell'ambito di altro procedimento nonché da quelle finalizzate alla cattura di
SI RN, classe 1964, cugino dell'omonimo ricorrente (cl. 1966), dalle quali era sin dall'inizio emerso che la sede di una impresa di trasporti, intestata a tale Fiorentino, ma di fatto gestita da ND e AR RO, era usata come base operativa di un gruppo mafioso già emerso nel precedente "maxi processo" e oggetto delle dichiarazioni di PP IO e di
CO IM. Le intercettazioni avevano dimostrato che il gruppo operava nell'area territoriale della borgata di S.MA di Gesù; che erano accorti nel parlare;
che gli appartenenti al gruppo erano chiamati con soprannomi (per quanto qui interessa: RN "pennacchia"; RO
TO o "ragioniere"). Era altresì emerso che detto gruppo esercitava il controllo sul territorio a mezzo di sistematiche richieste estorsive e condizionava appalti nonché la gestione di "macchinette da gioco"; che a capo stava un vertice che aveva responsabilità decisionale, anche con riguardo all'entrata nel gruppodi nuovi soggetti o ai rapporti con altre "famiglie", quali quelle di IA (con CO AO
RO e ON OT), di Palermo-Centro (con AR IM e TO Lo PR) e di
Porta Nuova;
che gli utili delle estorsioni venivano ripartiti e destinati tra l'altro alla assistenza economica ai detenuti o a coloro che erano scarcerati.
Quanto ad organigramma e ruoli, stando all'impostazione accusatoria almeno a far data dalla morte di GI IN (27.6.03), RN SI (cl. 1966) aveva rivestito ruolo apicale - con continua presenza presso la base operativa, partecipazione quasi costante alle conversazioni * intercettate, esercizio di poteri decisionali -, e non solo nell'ambito della famiglia di S.MA di Gesù, ma sull'intero "mandamento" comprendente anche le famiglie di Corso DE MI, di AC e di
Roccella, per effetto dell' "accantonamento" da tale posizione di EN VI, che era comunque rimasto al vertice della famiglia di AC ed intratteneva stretti rapporti con RO
IA, reggente della famiglia di Corso DE MI, e con LU AR, già "vicino” a SE e
FI VI, prima della loro cattura.
Il materiale probatorio era costituito dalle conversazioni intercettate (effettuate anche mediante videoregistrazioni), dai risultati delle altre indagini di polizia, dalle informazioni fornite dai collaboratori di giustizia PP IO (dal maggio 2002) della famiglia di AC;
CO
OS (dal marzo 2005) del mandamento di Porta Nuova;
RI IM (dal gennaio 2005) della famiglia di Villabate, che si riscontravano, sempre secondo la sentenza impugnata, vicendevolmente.
2. Ricorrono (1) SI RN, (2) EN VI, (3) RO IA, (4) AR RO, (5) AN SI, (6) ON OT, (7) RO ME, (8) AR
IM, (9) TO Lo PR, (10) ON TA e (11) ON LL a mezzo DE rispettivi difensori e tutti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata.
II. Le posizioni DE ricorrenti
3. SI RN
E' stato condannato a 12 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 4.866 euro di multa (a. 18, mesi 10 e € 5.500, così determinati previa detrazione di 2 mesi e € 200 per effetto dell'assoluzione al capo D, ridotti di un terzo per il rito abbreviato), ritenuta la continuazione:
-- per il reato di cui all'art. 416-bis, c.p. commi primo, secondo, quarto e sesto (capo A) per avere diretto e organizzato la famiglia mafiosa di S.MA di Gesù, «coordinando le attività estorsive e di reinvestimento del denaro di provenienza illecita... e la gestione del gioco clandestino», dal maggio 2003 al novembre 2004;
- per reato di cui all'art. 416-bis, c.p. commi primo, quarto e sesto (capo A- bis) per avere per avere fatto parte della predetta associazione «intervenendo sistematicamente in vicende di estorsione afferenti al mandamento» sino al maggio 2003;
- per plurimi fatti di estorsione, tentata (capi E, M, R, U, Z, C1, E1, L1) e consumata (capi N,
O, S, T, V, A1, D1, F1, I1), commessi nel dicembre 2001 (capo A1) e nel 2003 - 2004 (sino al
13.4.04, capo L1), tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
A suo carico sono state valorizzate (piuttosto che le dichiarazioni DE collaboratori), le conversazioni che erano state già intercettate nell'ambito delle indagini confluite nel processo."IO", (del 18.11.2000 e del 12.2.01) nonché quelle intercettate nell'ambito del procedimento a suo carico (la massima parte delle quali lo vedeva come diretto interlocutore), nelle quali stando alle sentenze di merito mostrava di esercitare funzioni organizzative, decisionali
-
(nella assistenza a sodali anziani in difficoltà come OL;
nel supporto ai latitanti, fra i quali l'omonimo cugino;
nelle estorsioni;
nella gestione della cassa comune affidata per le annotazioni al
RO; nel reinvestimento del denaro;
nel controllo del gioco d'azzardo) e di “rappresentanza" con le altre "famiglie" anche per rispondere dell'operato di componenti del suo gruppo, nella risoluzione di ogni questione di interesse comune, sottopostagli dai sodali. Dalle stesse, dagli accertamenti di polizia compiuti, dalle dichiarazioni di buona parte delle persone offese emergevano anche le prove delle singole condotte estorsive.
Ricorre a mezzo dell'avvocato Raffaele Bonsignore.
5 3.1. Con il primo motivo denunzia vizi di motivazione (contraddittorietà e illogicità) in relazione al capo A-bis, perché la Corte d'appello aveva da un lato dato rilievo alla conversazione del 25.9.2003 dalla quale emergeva che l'affiliazione era successiva al 12.2.2001 (era lo stesso
VE che ricordava d'essere stato formalmente affiliato dopo il dialogo tra TA e
SC), dall'altro utilizzato come prova conversazioni del 18.11.2000 e del 12.2.2001. E aveva apoditticamente attribuito al VE queste ultime conversazioni nonostante risultassero altri soggetti col medesimo nome condannati per partecipazione a Cosa Nostra e l'assenza di altri elementi individualizzanti.
3.2. Con il secondo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al capo A, perché la Corte d'appello aveva ritenuto il secondo comma capo autonomo, confermando l'aumento a titolo di continuazione per il reato di mera partecipazione;
e siffatta qualificazione incideva oltre che sull'aumento di pena a titolo di continuazione anche sulla esclusione del bilanciamento ex art. 69 c.p..
3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai capi N
e O [contestati come commessi, rispettivamente, fino al dicembre 2003 e nel dicembre 2003] perché la Corte d'appello aveva dato valore alla conversazione 3.12.2003 (attribuendo alla frase "ci andava” il significato di estorsione già consumata e al RN la responsabilità dell'estorsione in quanto capo dell'associazione). Al contrario, proprio il fatto, da un lato, che l'estorsione fosse stata già consumata epoca non individuata (era «ben possibile» che risalisse a prima del maggio 2003 e che nel dicembre del in
2003, dopo l'arresto di alcuni sodali, altri stavano pianificando di riorganizzare la riscossione delle somme) quanto a deliberazione ed esecuzione, non consentiva d'addebitarla al RN nella qualità assunta solo dal maggio 2003; dall'altro era illegittima l'attribuzione di responsabilità a titolo di estorsione peril solo fatto di partecipare all'organizzazione che aveva beneficiato del profitto e d'esserne capo, in assenza di elementi che dimostravano la partecipazione (anche morale) al fatto.
3.4. Con il quarto denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al capo T
[estorsione ai danni del titolare della Criant's s.r.l., gestrice di un bar, commessa nel dicembre 2003; originariamente contestata come tentata e ritenuta consumata già dalla sentenza di primo grado] perché la Corte d'appello non aveva giustificato la qualifica di “ingiusto” del profitto che s'intendeva procurare al promittente acquirente, tal Secco, affinché gli fosse restituita la caparra (l'episodio era dimostrativo del controllo del territorio che la cosca intendeva realizzare, ma non costituiva estorsione).
Illogicamente poi la sentenza impugnata aveva ritenuto l'estorsione consumata.
3.5. Con il quinto lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al capo D1
[contestato come commesso nel gennaio 2004], affermando che la Corte d'appello aveva confermato la condanna del ricorrente ritenendolo responsabile per via del ruolo apicale rivestito nel sodalizio, tale ruolo e la mera conoscenza del fatto non essendo invece sufficiente ad integrare la partecipazione al reato. La sentenza impugnata non aveva inoltre spiegato le ragioni della affermata responsabilità del ricorrente a fronte di una conversazione dalla quale non emergevano le ragioni della ricezione della somma di € 500 ad opera del LA ed era contraddittoria quanto a sua condanna e ad assoluzione invece del LA da tale reato con la formula il fatto non sussiste.
3.6. Con il sesto lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione in relazione al capo E1 [tentativo d'estorsione contestato come commesso nel gennaio 2004] perché la Corte
d'appello aveva ritenuto di attribuire al RN il riferimento del collaboratore di giustizia
OS, a un intervento di «gente di S. MA di Gesù» e a «chi la dirigeva», mentre avrebbe dovuto prendere atto della genericità delle dichiarazioni e dell'impossibilità di ritenere il fatto riferibile al ricorrente sul "riscontro" della sua posizione nel sodalizio.
3.7. Con il settimo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione in relazione al capo F1 [tentativo d'estorsione contestato come commesso nel febbraio 2004], perché la Corte } d'appello aveva attribuito la responsabilità del fatto al ricorrente solo per il suo ruolo di vertice.
3.8. Con l'ottavo motivo articola infine analoghe censure in relazione ai capi E, M, N, O, R, S,
T, U, V, Z, A1, C2, D1, E1, F1, I1, L1 (e cioè a tutti i reati fine attribuitigli), assumendo che a base dell'affermazione di responsabilità erano state poste alcune conversazioni ambientali arbitrariamente ritenendosi sufficiente l'indicazione dell'esercizio commerciale indicato dagli interlocutori: senza verificare che i fatti fossero accaduti, tanto più a fronte della circostanza che gli esercenti avevano negato la loro sottoposizione a richieste estorsive, né la riferibilità delle conversazioni a soggetti diversi rispetto a coloro che erano gli autori DE fatti.
4. EN VI.
E' stato condannato, ritenuta la continuazione con il reato oggetto della sentenza di condanna
10.12.1990 della Corte d'assise di Palermo, alla pena complessiva di dieci anni e otto mesi di reclusione, determinata la pena per il reato in esame, considerato più grave, in anni otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 416-bis, primo, secondo quarto e sesto comma, contestato al capo B), per avere per avere fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, dirigendo e organizzando le famiglie mafiose del mandamento di AC, «coordinando con IA
RO le attività estorsive, di reinvestimento del denaro provento di attività illecite>> dal 10.12.98 al febbraio 2005.
La sua condanna poggia sulle conversazioni intercettate (in specie del 22.7.2003, del 12.5.2004, del 3.3.2004 in collegamento con altra del 12.5.2004), sui collegamenti con il IA e il ME
(a loro volta in contatto con il LU, coimputato non ricorrente, considerato il "braccio operativo" nel settore delle estorsioni e già particolarmente vicino a SE e FI VI secondo quanto accertato con altra sentenza definitiva, anche come prestanome nella loro attività edilizia), sugli accertamenti di polizia e sui servizi di pedinamento e osservazione effettuati (nel corso DE quali erano state anche percepiti colloqui intercorsi tra gli indagati), sulle dichiarazioni del collaboratore RI US, che a detti elementi offrivano riscontro.
Ricorre a mezzo del difensore avvocato Raffaele Restivo, che con motivo formalmente unico denunzia erronea applicazione della legge penale (art. 416-bis c.p.) e processuale (art. 192 e 240
c.p.p.) e vizi di motivazione (erronea e superficiale valutazione delle risultanze processuali, omessa risposta alle censure difensive, violazione DE criteri di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p.).
4.1. In relazione all'affermazione di responsabilità lamenta che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare adeguatamente il fatto che nonostante la contestazione avesse riguardo ad una condotta ex art. 416-bis, secondo comma, durata per ben sedici anni, nessun reato fine era stato a lui contestato.
4.1.a. Denunzia quindi che erano state valorizzate le dichiarazioni del collaboratore IM, da ritenere invece processualmente inutilizzabili, giacché egli aveva riferito cose apprese de relato da fonti i cui nominativi erano stati oggetto di "omissis" nei verbali prodotti dal pubblico ministero;
che erroneamente la Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità, in tale ipotesi, dell'art. 195 comma 7
c.p.p. perché la mancata richiesta di audizione delle fonti non dipendeva da scelta dell'imputato ma da impossibilità determinata dall'oscuramento del loro nome;
che siffatto comportamento processuale del Pubblico ministero aveva reso sostanzialmente anonima la fonte, sicché la sua utilizzazione, anche nell'ambito di procedimento celebrato con il rito abbreviato, discendeva dall'art. oltre che dall'art. 195 c.p.p. c.p.p.240
4.1.b. Del tutto contraddittoriamente, inoltre, quelle dichiarazioni erano state valutate a riscontro delle conversazioni intercettate (pur riconoscendosi che il IM non aveva buona conoscenza degli uomini e delle vicende della famiglia criminale in esame (appartenendo ad altra) e neppure sapeva il nome (EN) del ricorrente). Era stata omessa la ricerca DE doverosi elementi di verifica dell'attendibilità soggettiva e oggettiva del dichiarante e di riscontro (secondo lo schema strettamente consequenziale delineato tra l'altro da S.U. 21.10.1992 Marino) e s'erano valutate le dichiarazioni del pentito come elemento di
-
prova nonostante questo ben poco avesse detto sul ricorrente, da molti anni lontano (perché prima detenuto e poi residente a [...]e a Roma), e nulla di specifico (non ne sapeva nome, non lo aveva riconosciuto in fotografia), non riconoscendo neppure il LI né riferendo alcunché su di lui.
Le dichiarazioni del collaboratore non erano state adeguatamente valutate alla luce degli altri elementi acquisiti, e cioè sulla base di riscontri esterni oggettivi, non parziali e individualizzanti.
4.1.c. Assume che le conversazioni intercettate assunte a conforto erano inconducenti, non rilevanti, equivoche, giacché:
-la conversazione del 3.3.2004 con il ME trovava spiegazione in legami di conoscenza e nei lavori di ristrutturazione di immobili in AC, documentati;
non conteneva riferimenti criptici;
le frasi, le cifre e il tenore complessivo non era compatibile con l'ipotesi accusatoria;
- non risultava che il EN citato nelle conversazioni fosse sempre il ricorrente né che gli interlocutori dicessero il vero;
parlavano (chiamandolo ignorante) in termini non consoni a un capo;
le conversazioni mancavano in genere di riferimenti specifici a Roma;
4.1.d. La Corte d'appello aveva omesso di considerare gli elementi puntualmente evidenziati dalla difesa relativamente al fatto che dalle dichiarazioni degli altri collaboratori scaturivano in realtà elementi logici a favore del ricorrente, dal momento che:
- LI, pur particolarmente addentro alle cose della famiglia, nulla aveva detto del ricorrente;
- IO non aveva fornito alcun apporto concreto e serio, ed aveva anzi parlato del ME
come vicino ad altra famiglia;
4.2. Lamenta mancanza di riposta in relazione alle censure articolate con riguardo alle aggravanti contestate (ex commi 2°, 4° e 6° dell'art. 416-bis), ritenute sussistenti nonostante l'assenza di elementi probatori a conforto (nulla emergeva a sostegno della qualità di dirigente o organizzatore;
nessun elemento consentiva di comprendere a quali attività economiche si riferisse la contestazione ai sensi del quinto [recte, sesto] comma).
4.3. Denunzia che solo parziale era la risposta al terzo motivo d'appello, relativo ai criteri rimasti oscuri di determinazione della pena (e in continuazione e base) nulla avendo detto in particolare la Corte d'appello quanto a pena per reato più grave.
4.4. Si duole infine del fatto che nessuna risposta era stata data al quarto motivo d'appello, relativo alla applicazione della riduzione per il rito abbreviato sulla pena rideterminata per il reato di cui alla sentenza 10.12.1990 della Corte d'assise di Palermo, posta in continuazione con la pena stabilita nel processo celebrato con rito abbreviato e dunque suscettibile, alla pari di questa, di siffatta riduzione.
5. RO IA E' stato condannato ad otto anni di reclusione per il reato di cui art. 416-bis, primo, secondo quarto e sesto comma, c.p. (capo B) per avere fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, dirigendo e organizzando le famiglie mafiose del mandamento di AC «coordinando il sistema delle estorsioni e mantenendo rapporti con altri esponenti di vertice dell'organizzazione, tra i quali RN SI» dal 18.5.01 al febbraio 2005.
Individuato in "PI" il LO ("pisciaiuolo), nipote di DO (IC), a suo carico stavano, secondo i giudici del merito, innanzitutto le conversazioni intercettate (del 22 e 24.7.2003, del 16.12.2003, del 9.3.2004, del 13.3.2004, del 12.5.2004, del 29.6.2004); i contatti con il VI e il ME, evidenziati mediante autonomi accertamenti;
le dichiarazioni del collaboratore PP
考 IO che lo aveva riconosciuto in fotografia.
Ricorre con due atti, separatamente proposti nel suo interesse dai difensori avvocato
Rosalba De RI e avvocato NI Turrisi.
5.a. Ricorso avvocato De RI
Denunzia violazione dell'art. 192 c.p. nonché contraddittorietà e assenza di motivazione assumendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in risposta alle specifiche doglianze difensive e in particolare:
- in ordine alla sentenza 23.10.2007, il cui dispositivo era stato prodotto e acquisito, che aveva assolto dall'imputazione di cui all'art. 416-bis c.p. DO NE, nel processo indicato come O", zio del ricorrente, già coimputato e separatamente giudicato;
l'assoluzione essendo rilevante perché l'identificazione del ricorrente nel "PI" nominato nelle conversazioni intercettate era avvenuta tramite il riferimento allo zio IC e incongrua apparendo l'elusione del tema mediane il riferimento alla originaria imputazione a carico del NE;
- in ordine, comunque, alla identificazione del PI nel ricorrente (attesa la presenza di diversi "PI" tra i coimputati e i lavoranti nel cantiere;
la indimostrata esistenza di rapporti mafiosi tra il ricorrente con
VI giacché la stessa sentenza aveva ritenuto non significativo il viaggio a Roma, e Lo DE, indicati ad argomento per la contestata identificazione); il travisamento DE dati riferiti alla identificazione del padre di PI con il padre del ricorrente (detenuto ininterrottamente dal 1993 e invece inopinatamente indicato dalla Corte d'appello detenuto dal 2003, così da fara apparire compatibile il riferimento al padre "libero" contenuto nella conversazione del 12.5.2004); la mancanza di disponibilità da parte del ricorrente della "villa" nella quale, secondo alcune delle conversazioni intercettate, sarebbe andato a dormire (quella del padre era stata sequestrata anni addietro e a quella, nella quale aveva abitato sino al 1997, e non ad altre aveva fatto riferimento il ricorrente nell'interrogatorio 24.2.2005 al Gip);
-in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore PP IO, il quale aveva riferito voci di strada («da cu è gghé») e non notizie apprese dai suoi sodali dall'interno dell'associazione (giacché a questa il IO non aveva mai formalmente partecipato ed era stato sostanzialmente estromesso); aveva fornito informazioni inesatte sulla sostituzione del IA alla
IM ad opera del OT e contraddette dalle conversazioni del OT intercettate (nelle quali non si faceva cenno al IA e si manifestava invece operatività è ruolo dello IM), non superabili con il rilievo che la sostituzione poteva essere riferita a periodo successivo al 2002 (giacché da tale data anche RO e IO erano stati arrestati e IO s'era pentito e quindi nulla poteva sapere di quanto successivamente avvenuto: sicché le dichiarazioni del IO, smentite, non potevano valere da riscontro alla conversazioni successivamente intercettate); in contrasto con la definizione del IO come personaggio di bassa manovalanza, che ben poteva non essere informato sul ruolo del capo del suo mandamento (se non conosceva le dinamiche e le decisioni di vertice della consorteria, era illogica l'affermazione che conoscesse questo particolare esito di una decisione di vertice);
- in ordine alla capacità dimostrativa delle conversazioni captate nel cantiere Fiorentino, che erano l'ultimo elemento rimasto, privo di riscontri;
- in ordine all'opposta valenza, anzi, della pregressa assoluzione del IA dal medesimo reato - che avrebbe imposto di considerare solamente condotte riferibili al periodo successivo rispetto a quello interessato da detta sentenza -, delle dichiarazioni del IM secondo cui il IA non era né capo, né promotore né associato, della inesistenza di reati fine;
in ordine infine al ruolo di capo, attribuito al ricorrente sulla sola base delle conversazioni TW
intercettate, che tuttavia tale ruolo non dimostravano giacché:
-la conversazione del 22.7.2003 si riferiva solo all'esistenza di un PI, gregario un po' piromane;
- la conversazione del 9.3.2004 non dimostrava che il PI cui il ME doveva dare il denaro di RN fosse il IA né l'esistenza d'altri rapporti tra IA e ME che giustificassero l'incontro precedente DE due;
- non c'era prova di rapporti tra Lo DE e il ricorrente [con riferimento alla conversazione del
13.3.2004 e a quant'altro indicato a tal proposito nella sentenza impugnata];
- di tale ruolo il IM avrebbe dovuto sapere;
su tale ruolo v'era nella sentenza impugnata la più assoluta confusione, attesa la
-
contraddizione tra quanto affermato a proposito del IA e la successione tra EN
VI e RN (discendendone l'irrilevanza del viaggio a Roma nel marzo 2004 del
IA); della confusione DE ruoli apicali nelle famiglie del mandamento di AC aveva parlato anche il IM assumendo che il mandamento era "sospeso" e che neppure aveva nominato la famiglia di Corso DE MI alla quale s'era riferito il IO (lasciando intendere che questa non esisteva o non esisteva più).
5.b. Ricorso avvocato Turrisi
5.b.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'affermazione di colpevolezza perché le dichiarazioni del collaboratore PP IO avrebbero dovuto essere dichiarate inutilizzabili ai sensi dell'art. 195, comma 7 c.p.p., non avendo il dichiarante voluto o potuto indicare le sue fonti di riferimento;
evidenziandosi in particolare che non essendo più sodale e non avendo comunque mai avuto rapporti con i vertici del sodalizio il CO non poteva avere avuto conoscenza diretta DE cambiamenti in essi intervenuti e che non era stata risposta alle censure difensive con le quali si era evidenziato che le dichiarazioni rese dal IO il
27.5.2002 e il 23.8.2002 erano assolutamente generiche e che in quelle del 30.5.2002, 12.6.2002 e
2.10.2002 il collaboratore non aveva detto da chi avesse appreso quanto riferito sul fatto che il
OT dopo la sua scarcerazione aveva sostituito lo IM con RO IA e IN CO.
Non erano stati inoltre indicati e mancavano elementi di riscontro, ai sensi dell'art. 192, comma
3, c.p.p., alle dichiarazioni del IO.
Le stesse non erano estrinsecamente attendibili perché il collaboratore era rimasto detenuto dal giugno 1997 al maggio 2001, mentre il OT era stato scarcerato nel 2000 e, anche se avesse voluto, a tale data il OT non avrebbe potuto nominare a capo della famiglia di Corso DE
MI il IA perché questo era detenuto e tale era rimasto per un lasso di tempo apprezzabile.
Quanto affermato dal IO era inoltre in contrasto con altri dati e in particolare: coi dati relativi al procedimento (detto "IO") a carico del OT nel quale costui era stato costantemente intercettato e tenuto sotto osservazione e in cui risultavano al contrario perduranti contatti con lo IM, condannato in quel processo (con sentenza 5.4.2004) per avere diretto la famiglia di Corso DE MI sino al dicembre 2002, mentre il IA non risultava mai notato, intercettato o pedinato e nessuno DE numerosi collaboratori sentiti lo aveva nominato;
- con quanto riferito dal IM, collaboratore di sicura attendibilità, il quale (nell'interrogatorio del 2.2.2005) aveva dichiarato di conoscere IA sin da piccolo e di non sapere nulla di illecito a suo carico;
-con il fatto che neppure il collaboratore CO famoso, che aveva ammesso di avere riscosso tangenti da imprenditori della zona di Corso DE MI ma non aveva mostrato di conoscere né di riconoscere il IA.
La Corte d'appello non aveva dato risposta adeguata alle censure difensive con le quali si contestava l'identificazione del PI di cui parlavano gli intercettati con il ricorrente in ragione DE
10 riferimento allo zio DO NE e al lavoro di LO (si ripropongono doglianze analoghe a quelle del precedente ricorso, aggiungendosi che a Palermo vi sono moltissimi pescivendoli).
Il contenuto delle conversazioni era stato erroneamente e illogicamente interpretato giacché:
- la conversazione del 9.3.2004 tra ME e RN era stata erroneamente letta e non risultava che l'attività estorsiva fosse stata accertata, il ME comunque non doveva porre in essere un reato, ma semmai evitarlo;
-la conversazione del 22.7.2003 non consentiva l'individuazione del ricorrente (per i motivi già esposti nel precedente ricorso) e non risultava un comportamento di questo nel senso ipotizzato;
quella del 9.6.2004 era equivoca in relazione al suo oggetto, a quanto successivamente riferito dal
ME a PI, al coinvolgimento dello stesso ME;
dalla conversazione del 22.7.2003 emergeva che il IA stava nel suo villino, individuato in viale Europa n. 5, e cioè davanti al
RN, sicché non aveva senso il ruolo attribuito al ME di collegamento tra RN e
IA che abitavano vicini.
I viaggi a Roma non dimostravano alcuna attività illecita e si riferivano comunque ad epoca nella quale il VI sarebbe già stato messo da parte.
5.b.2. Con il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 267, 268 e 271 c.p.p. nonché degli artt. 128 e 191 c.p.p. reiterando le deduzioni in punto di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, che afferma erroneamente respinte, perché il decreto emesso in via d'urgenza dal
Pubblico ministero il 9.5.2003 e la successiva convalida erano viziati da carenza e illogicità della motivazione, perché il decreto del Pubblico ministero si fondava su una situazione di urgenza che l'inizio delle operazioni il 20.6.2003 dimostrava insussistente;
la maggior parte DE decreti di proroga erano stati emessi a termini di validità scaduti. La Corte d'appello aveva respinto le eccezioni rifacendosi al provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare, del quale ripeteva i vizi, e aveva inoltre illegittimamente affermato che la richiesta e celebrazione del giudizio abbreviato sanava i vizi della motivazione denunziati.
5.b.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione con particolare riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente ai sensi del secondo comma dell'art. 416-bis c.p. evidenziando l'assoluta genericità e lacunosità della motivazione sul punto, in contrasto con le affermazioni contenute in seno alla stessa sentenza impugnata quanto a ruolo direttivo di altri (si cita la conversazione 12.5.2004 n. 791).
5.b.4. Con il quarto lamenta analoghi vizi con riguardo alla motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di esclusione delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare tra l'altro la incensuratezza del IA e la assenza di altri procedimenti a suo carico.
6. AR RO
E' stato condannato alla pena di dieci anni, cinque mesi e 10 giorni di reclusione e di 2.533,33 euro di multa così rideterminata dalla Corte d'appello per effetto della assoluzione dal reato di cui al capo H1) ritenuta la continuazione e considerato più grave il reato al capo F1:
-
per il reato di cui all'art. 416-bis, c.p. commi primo, quarto e sesto (capo C) per avere fatto
-
parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, intervenendo «in maniera sistematica, quale appartenente alla famiglia mafiosa di S.MA di Gesù, nella gestione degli affari illeciti della famiglia con particolare riferimento alle estorsioni ed alle macchine per il gioco del video-poker; fino al novembre 2004; per più fatti di estorsione aggravata, tentata (capi E, U) e consumata (capo F1);
- per diverse violazioni alle leggi armi (capi O2, Q2 e R2), aggravate dall'art. 7 d.l. n. 152 del
11 1991, accertate il 9.12.2004.
A suo carico, secondo le sentenze di primo e secondo grado, stavano gran parte delle conversazioni intercettate, in moltissime delle quali era interlocutore, chiamato TO ovvero
"ragioniere" ed individuato attraverso le videoriprese. Il fatto che si occupasse anche della collocazione e del controllo degli apparecchi da gioco di genere vietato era dimostrato anche dalle chiavi rinvenute nel corso della perquisizione a suo carico. Dal procedimento IO emergeva che aveva aiutato la latitanza di RN SI del '64 ed era al corrente DE rapporti con altre famiglie e delle vicende giudiziarie degli altri partecipi.
Ricorre a mezzo dell'avvocato Raffaele Bonsignore che svolge censure solamente in relazione ai capi C, E, U, F1 e all'aggravante contestata in relazione ai reati di detenzione e porto di arma con matricola abrasa.
6.1. Con il primo motivo, relativo al capo C (416-bis c.p.), lamenta mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui s'era ritenuta la responsabilità del ricorrente quale partecipe all'associazione "Cosa Nostra” sino al maggio 2003. Erroneamente la Corte
d'appello, pur dando atto che le conversazioni idonee a dimostrare la partecipazione del ricorrente erano tutte successive a tale data aveva considerato non rilevanti le doglianze difensive in base al rilievo che al RO era contestata la partecipazione sino al novembre 2004, così omettendo di rispondere alla doglianza con la quale si chiedeva di delimitare la data iniziale: con ovvi rilievi in punto di trattamento sanzionatorio (la partecipazione era da ridurre ad un anno).
6.2. Con il secondo motivo, relativo ai capi E, U, F1 (estorsioni), denunzia violazione DE legge e vizi di motivazione assumendo che arbitrariamente la sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità del ricorrente sulla base delle sole intercettazioni, senza verificare l'esistenza di elementi che confermassero l'effettiva realizzazione degli episodi estorsivi (non bastando il riferimento verbale a un fatto a dimostrarne l'esistenza, a maggiore in situazioni quali quelle in esame, nelle quali gli esercenti gli esercizi nominati avevano negato d'essere stati oggetto di richieste estorsive).
6.3. Con il terzo motivo assume viziato e apoditticamente motivato il riconoscimento dell'aggravante dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 in relazione ai capi O2, P2, Q2, R2. La destinazione al sodalizio dell'arma era stata giustificata sulla base della inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'imputato (in ordine all'acquisto dell'arma, in un mercato rionale, per usarla per gli spari di fine anno), della appartenenza alla associazione mafiosa del ricorrente e dell'occultamento dell'arma nel cantiere Fiorentino, accertato luogo di riunione e base operativa del sodalizio.. Ma la inverosimiglianza della tesi difensiva non poteva servire a colmare una lacuna probatoria (dalle intercettazioni effettuate nel cantiere per più di un anno non risultava che nessuno DE sodali si fosse mai riferito all'arma; l'appartenenza del ricorrente al sodalizio non serviva a dimostrare anche la destinazione a quello della sua arma;
al contrario occorreva la dimostrazione della oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività del sodalizio (cita sez. 6 15.10.2003, Mesie 9.6.1997, Arcuri, ma in tema di favoreggiamento)).
7. AN SI
E' stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., primo, quarto e sesto comma, (capo C) per avere partecipato all'associazione mafiosa Cosa nostra svolgendo un ruolo attivo nel settore delle estorsioni nell'interesse della famiglia mafiosa, per avere messo a disposizione della stessa per riunioni i locali della ditta "AGM di SI Maurizio" e per avere tenuto molteplici contatti con esponenti della famiglia, tra cui RN e LA;
fino al novembre 2004.
L'affermazione della sua responsabilità è basata su conversazioni intercettate e videoriprese: del giorno 8.11.2003, collegata ad altra del 28.3.2002 nell'ambito del procedimento "IO", del
12 22.7.2003, del 3.1.2004, del 12.6.2004; sulla accertata costante frequentazione con i coimputati.
Ricorre a mezzo del difensore avvocato RC EN.
7.1. Con il primo motivo denunzia violazione della legge sostanziale, violazione dell'art. 192
c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità affermando che il ricorrente è stato condannato esclusivamente sulla scorta della conversazione del 3.1.2004
(int. n. 291), che stava anche alla base della contestazione al capo Q (estorsione ai danni di Di
FU), dalla quale però il SI era stato assolto già in primo grado;
che la Corte d'appello aveva interamente condiviso le osservazioni del primo giudice, ivi comprese, dunque, quelle relative alla inutilizzabilità per incomprensibilità» della predetta conversazione;
che svuotato per effetto dell'assoluzione dal reato fine, sintomatico della partecipazione al sodalizio, l'intero costrutto accusatorio risultava svuotato;
che arbitrariamente la Corte d'appello aveva ritenuto di utilizzare
«l'intercettazione dichiarata inutilizzabile» per trarre da insignificanti e incomprensibili mozziconi del dialogo ("sbrigatela tu AN” – “puntata”) elementi indizianti in ordine al reato associativo (con
-
ciò violando i principi affermati da sez. 6, 18.1.2007, n. 127849 e sez. 4, 25.2.1004, Spadaro, secondo cui la non sicura decifrabilità del contenuto della conversazione captata non degrada la prova ad indizio ma rende meno certo il risultato della prova, rendendo necessaria l'acquisizione di elementi di conferma).
7.2. Con il secondo motivo lamenta quindi la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle altre due intercettazioni prese in esame dalla sentenza impugnata, che afferma inconducenti, attesi i contenuti e la occasionalità DE dialoghi, avvenuti a tale distanza di tempo
(28.3.2002 e 12.6.2004) da far escludere assiduità e frequenza DE rapporti.
7.3. Con il terzo deduce l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416-bis. Assume in particolare che con i motivi d'appello s'era specificamente richiamato l'indirizzo giurisprudenziale in materia di attribuibilità dlel'aggravante di cui al sesto comma, sicché non era vero che le doglianze non erano specifiche. Né risultava che la doglianza, ancorché comune ad altri imputati, fosse stata valutata con specifico riferimento alla posizione del ricorrente.
8. ON OT
E' stato condannato alla pena di ulteriori tre anni di reclusione quale aumento a titolo di continuazione sulle pene a lui inflitte con sentenza 3.7.1991 della Corte d'assise d'appello di
Palermo, irrevocabile il 24.6.1992, e con sentenza 29.3.2000 della Corte d'appello di Palermo, irrevocabile il 24.7.2001 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., primo, quarto e sesto comma, (capo
-
C) per avere partecipato all'associazione mafiosa Cosa nostra intervenendo, quale componente della famiglia mafiosa di IA, presso il RN, della famiglia di S.MA di Gesù, per l'attribuzione di lavori di esecuzione di impianti elettrici all'impresa di NE CO;
a decorrere dal 15.7.98 e fino al settembre 2003.
A suo carico vengono poste le conversazioni tra RN e Di AS in data 23.9.2003 e
25.9.2003 su un lavoro che doveva fare il cognato del ricorrente (NE) e l'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza su tale lavoro. Non risolutive sono state considerate le dichiarazioni rese dall'ingegnere Di EN (della società committente) e le allegazioni difensive.
Ricorre a mezzo del difensore avvocato Michele Giovinco.
8.1. Con il primo motivo denunzia violazione degli artt. 271, 267 e 268 c.p.p. e carenza della motivazione rinnovando le eccezioni, che lamenta erroneamente rigettate mediante il mero richiamo al provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare, di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con il decreto n. 1018/03 emesso in via d'urgenza dal Pubblico ministero il 9.5.2003 e convalidate dal Giudice delle indagini preliminari, nonché delle successive richieste di proroga e DE relativi decreti di autorizzazione, a causa:
13 a) della assoluta carenza motivazionale sia del decreto del Pubblico ministero che del provvedimento di convalida del Giudice delle indagini preliminari. Assume in particolare che la motivazione per relationem non poteva risolversi in una sterile ripetizione della formula normativa
(come aveva fatto nel suo provvedimento il giudice) o nel semplice richiamo della nota /informativa della Polizia giudiziaria (come aveva fatto il Pubblico ministero, omettendo di esprimere il proprio giudizio valutativo);
b) della incompletezza DE decreti di cui sopra, privi della sottoscrizione del funzionario di
Cancelleria deputato ad attestarne l'avvenuto deposito (incidente sulla stessa documentazione delle provenienza dell'atto dal magistrato che l'ha sottoscritto) e perciò affetti da vizio genetico insanabile, non emendabile con una verifica [del deposito, della provenienza] a posteriori, per altro non disponibile per parte. anche
8.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e mancanza, contraddittorietà esterna, per travisamento del fatto e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. Ricordati gli arresti giurisprudenziali in tema di requisiti perché si abbia partecipazione alla associazione, assume che il primo giudice avrebbe omesso proprio l'accertamento del fatto tipico. In particolare, la affermata sponsorizzazione ad opera del RN di tale NE in forza del favore da fare a tale IN, assertivamente individuato nel ricorrente, desunta dalla intercettazione 29.9.2003 non era sufficiente ad attribuire al ricorrente alcuna condotta tipica, inequivocabilmente espressiva di metodo mafioso
(e anche l'identificazione del ricorrente in quel IN, a causa del rapporto di parentela con il NE, era priva di riscontri oggettivi;
parimenti inconducenti erano gli accertamenti della Guardia di Finanza, che riguardavano solo un lavoro affidato dalla società CEMID alla impresa Elettro Impianti del NE - della quale era stato socio e per la quale ancora lavorava - per lavori nel Genoardo Park Hotel in RG RA e che non dimostravano quale fosse invece il lavoro richiesto e se fosse stato affidato al NE). Nulla aggiungevano i brani della conversazione riportati in sentenza quasi fossero autoevidenti. Di contro molteplici elementi smentivano sul piano fattuale la ricostruzione della sentenza impugnata (la allocazione della ditta CEMID, che avrebbe subito la raccomandazione, non cadeva nella sfera di influenza della famiglia di S. MA di Gesù, né vi cadeva RG RA (territorio di Monreale); la documentazione prodotta dalla difesa (fatture) dimostrava inequivocabilmente che i rapporti tra le imprese era di fiducia reciproca, non di sponsorizzazione;
e tanto chiarivano ulteriormente dichiarazioni dell'ingegnere Di
EN acquisite mediante indagini difensive). Erano inoltre illogiche le considerazioni della sentenza impugnata sulle dichiarazioni del Di EN (sul fatto cioè che poteva essere rimasto all'oscuro del contrasto sorto e deciso a monte», giacché, come pure ricordava, nessuna altra ditta aveva partecipato alla trattativa;
l'esistenza di un accordo “mafioso” a monte, era per altro in contrasto con la individuazione quale data dell'affidamento DE lavori del giorno 24.9.2003, immediatamente successivo alla telefonata e nella quale nulla sarebbe perciò stato deciso). Infine nessuna forma di coazione risultava esercitata dal richiedente, sicché nulla dimostrava che la richiesta fosse fatta nell'interesse del sodalizio anziché a titolo personale.
9. RO ME
E' stato condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art.416-bis, primo quarto e sesto comma, c.p. (capo C) per avere fatto parte della associazione mafiosa Cosa Nostra, in particolare operando nel settore delle estorsioni nella zona di corso DE
MI, prendendo parte a più riunioni mafiose all'interno DE locali a disposizione della famiglia di
S.MA di Gesù e svolgendo funzione di raccordo tra le famiglie mafiose di S.MA di Gesù e di AC;
fino al novembre 2004.
A suo carico venivano indicate le dichiarazioni di PP IO e gli esiti delle intercettazioni (in particolare del 2.2.2004, del 9.3.2004, del 29.6.2004, del 6.6.2004) nonché DE servizi di
14 osservazione (che attestavano i suoi rapporti con il LU, i viaggi a Roma, i contatti con il VI
e IA).
Ricorre con due atti, separatamente proposti nel suo interesse dai difensori avvocati Girolamo D'Azzò e NI Turrisi
9. a. Ricorso avvocato D'Azzò
9.a.1. Con il primo motivo denunzia violazione degli artt. 267, 268 e 271 c.p.p. in relazione al rigetto delle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni, già formulate dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare e riproposte nei motivi di gravame a causa delle nullità che affliggevano i decreti autorizzativi grazie ai quali erano state captate le conversazioni 9.3.2004 e 29.6.2004 poste a fondamento della condanna.
Sostiene innanzitutto la nullità del decreto del Pubblico ministero 9.5.2003, della convalida del
Giudice delle indagini preliminari e delle successive richieste di proroga per mancanza di (adeguata) motivazione sulla base DE medesimi rilievi già prospettati dal coodifensore avvocato Giovinco nel ricorso OT (insufficienza del mero rinvio per relationem ad atto non sottoposto a valutazione critica).
Ripropone quindi le censure relative: alla assenza d'urgenza, come dimostrato dal fatto che le operazioni erano state concretamente iniziate solo il successivo 29 giugno;
alla tardività (a termini scaduti) «nella maggior parte DE casi» DE decreti di proroga;
alla inosservanza del disposto del comma 3 dell'art. 268 c.p.p. con riguardo alla motivazione in punto di condizioni per la utilizzabilità di impianti esterni, in violazione ai principi affermati da S.U. Policastro e in assenza di certificazione o altra attestazione sulla effettiva indisponibilità o inidoneità degli impianti della Procura. Dolendosi inoltre della affermazione della sentenza impugnata, relativa alla preclusione scaturente dal giudizio abbreviato.
9.a.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge sostanziale e processuale (art. 192
c.p.p.) e vizi di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità, che assume fondata su mere congetture e sulla arbitraria interpretazione degli elementi acquisiti, con sostanziale elusione delle censure difensive.
Ricordato in cosa deve consistere il reato a forma libera contestato, osserva che rigorosa deve essere, perciò, la prova di una condotta etiologicamente apprezzabile in termini di sistematicità non bastando sostiene la sola affectio societatis. Nel processo in esame l'unico elemento a carico del
-
ME era, invece, la mera vicinanza ad alcuni DE membri del sodalizio;
la Corte d'appello aveva sposato supinamente la motivazione del Giudice dell'udienza preliminare (e quello l'ipotesi del
Pubblico ministero), sicché era mancata in sede di gravame una revisione critica del giudizio. Le uniche fonti di prova, due conversazioni ambientali captate presso il cantiere Fiorentino, sicuramente equivoche, erano state puntellate con le riesumate dichiarazioni DE pentiti e notizie, vaghe, di alcuni viaggi e incontri con VI a Roma. Mentre la prospettazione accusatoria che parlava di "riunioni" era stata convalidata senza badare al fatto che nell'arco di due anni erano emersi solo due incontri e ognuno con una sola persona e che il ME, in quanto imprenditore edile, aveva tutte le ragioni per recarsi presso la ditta che lo riforniva DE materiali.
Quanto, in particolare, alla giustificazione probatoria, gratuita e priva di riscontro era la interpretazione delle conversazioni 9.3.2004 (che si affermava relativa ad una indimostrata estorsione ai danni di SE MU, mai sentito;
nella quale non v'era comunque prova di ingerenza del ME;
dalla quale non poteva in alcun modo indursi che il PI era il LI, attesi gli innumerevoli altri RO e il riferimento al padre in libertà; e dalla quale la condotta riferita al ME non era di contributo all'attività illecita ma semmai di suo impedimento) e del 29.6.2006 (dalla quale, a tutto concedere, non risultava che il
ME avesse riferito davvero qualcosa al PI o ad altri;
della quale non era chiaro l'oggetto; dalla quale
15 non appariva alcun coinvolgimento o conoscenza del ME).
Illogico era il ruolo attribuito al ME di intermediario tra RN e IA, che abitavano in due villini l'uno di fronte all'altro.
Generiche (e prive di riscontri oggettivi e individualizzanti, tanto da essere considerate dalla Corte
d'appello come mero "riscontro", esse stesse, alle intercettazioni) erano le dichiarazioni del IO, che non aveva indicato specificamente alcun comportamento illecito del ME, che inizialmente
(nell'agosto 2002) aveva detto solo di conoscere sapendo che aveva un'impresa di costruzioni e che solo successivamente (nell'ottobre aveva ricordato essere appartenente al gruppo di Corso DE MI, senza comunque ancora riferire nulla di specifico e senza volere o potere indicare la fonte delle sue notizie). Sicché le sue dichiarazioni erano anche inutilizzabili a mente del comma 7 dell'art. 195 c.p.p. (le censure, sul punto e a confutazione delle affermazioni della sentenza impugnata circa la conoscenza del IO in quanto appartenente all'associazione, sono analoghe a quelle sviluppate nel ricorso del IA).
Nessuna risposta sarebbe stata peraltro data alla osservazione difensiva che le propalazioni del IM (ancora libero quando il ME era stato arrestato) costituivano dato di segno contrario all'ipotesi accusatoria (giacché costui, pur rivelando notevole conoscenza DE sodalizio di AC e di
Corso DE MI nonché DE rapporti interni alle famiglie, aveva riferito di conoscere il ME solamente come imprenditore, senza sapere di sue attività illecite).
Nulla del pari sul ME aveva saputo riferire il OS, pure collaboratore dell'ultima ora.
Nulla di strumentalizzazioni o vantaggi illeciti acquisiti per sé, per la propria famiglia (naturale)
o per la propria attività imprenditoriale, era inoltre emerso a proposito del ME. Al contrario, era stato appurato che lo stesso era stato vittima di attività estorsive e minatorie (tutte collocate nell'agosto 2004: furto dell'autocarro indispensabile per la sua attività, imbrattamento della sua auto, tentativo di furto in casa, incendio dell'auto del geometra della sua impresa, telefonata minatoria), regolarmente denunziate alla Polizia
e ricondotte a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata: in aperta antitesi alla tesi della appartenenza mafiosa.
Quanto agli incontri a Roma con EN VI, dagli atti risultava che i viaggi a Roma del ME erano tutti giustificati da ragioni lecite e che molteplici erano gli abboccamenti avuti in tali occasioni anche con soggetti non sospettati di alcunché. Durante quei soggiorni il ME aveva dunque incontrato anche il VI perché con lui aveva rapporti di lavoro avendo eseguito a Palermo, come era stato dimostrato (anche a mezzo delle dichiarazioni di operai), per alcuni parenti del VI, lavori edili, DE quali riferiva al VI sia telefonicamente sia di persona e al quale aveva consegnato la relazione tecnica, con allegati fotografici, delle opere eseguite (sequestrata in casa del VI). E di tanto compendio difensivo la Corte d'appello aveva omesso nella sostanza di tenere conto, pedissequamente adeguandosi alla motivazione del Giudice dell'udienza preliminare.
9.a.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al riconoscimento delle aggravanti, al trattamento sanzionatorio, all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In nessun conto erano state tenute le doglianze difensive, la incensuratezza del ricorrente,
l'assenza di altri procedimenti a suo carico.
Nessuna risposta era stata data alla doglianza relativa all'aumento di pena per effetto delle plurime aggravanti ad effetto speciale contestate, che non avrebbe dovuto superare i tetti indicati dall'art. 63, comma quarto, c.p. (di un terzo per la seconda, mentre il Giudice dell'udienza preliminare era partito dalla pena di cinque anni e sei mesi per il quarto comma dell'art. 416-bis c.p., aumentandola di due anni e nove mesi, e cioè della metà, per il sesto comma).
9.b. Ricorso avvocato Turrisi
9.b.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge, sostanziale e processuale e vizi di
16 motivazione.
Riassunti gli elementi su cui poggia la condanna, assume sulla base di argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nell'altro ricorso: che non era stata data risposta alle censure difensive;
-
che con riferimento alle dichiarazioni del IO era stato violato il disposto del comma 7 dell'art. 195 c.p.p.
-
(perché il dichiarante non aveva potuto o voluto indicare la sua fonte) e del comma 3 dell'art. 192 c.p.p.
(perché non erano stati individuati riscontri esterni;
e che si trattava di dichiarazioni contraddittorie e generiche, che la Corte d'appello aveva omesso di vagliare l'attendibilità estrinseca del collaboratore;
che le molteplici riunioni contestate si risolvevano in due soli incontri in data 9.3.2004 e 29.6.2004, giustificati dall'attività lavorativa espletata;
che non era stato considerato che il IM aveva espressamente dichiarato che sul ME non gli risultava nulla, pur avendo dettagliatamente accusato il LU di imporre le imprese di costruzioni di sua fiducia nel mandamento di AC, in quanto autorizzato dal VI, e pur avendo avuto il LU rapporti con il ME, che aveva realizzato lavori per conto della sorella;
che neppure era stato considerato che anche il OS non aveva riferito nulla sul ME pur avendo
-
raccontato che riscuoteva il pizzo dagli imprenditori edili che operavano sul territorio di AC e di corso del MI;
che non era stato considerato che il ME era stato oggetto di minacce e intimidazioni ripetute,
-
regolarmente denunziate alla Polizia;
che la interpretazione delle conversazioni intercettate era priva di riscontri e che mancava la prova comunque di condotte illecite, della identificazione del PI, del ruolo attribuito al ME (anche in relazione a tale aspetto gli argomenti che sostengono la censura sono gli stessi dell'atro ricorso); che la difesa aveva dimostrato le ragioni lecite, relative a lavori di ristrutturazione, degli incontri con il
VI, documentati dalle planimetrie sequestrate e dalle indagine difensive.
Rilevava ancora che era illogica l'attribuzione di motivi illeciti ai contatti con il VI (che secondo la prospettazione recepita in sentenza da metà marzo era stato estromesso dal RN), che anche le telefonate intercorse con il VI si riferivano in realtà a quei lavori (lo dimostrava inequivocabilmente la telefonata 3.3.2004, nella quale si faceva riferimento all'attività di un fabbro e al pagamento mediante cambiali), come pure il riferimento alla somma di circa trenta milioni che il
VI doveva avere da tale MA, da impiegare per pagare i lavori del ME;
che era del tutto illogica la supposizione che il pagamento a mezzo cambiali si riferisse a richieste estorsive (si tratta di censure analoghe a quelle sviluppate nel ricorso VI).
9.b.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate a seguito del decreto autorizzativo 1018/03 del 9.5.2003 e successive convalida e proroghe, sulla base DE medesimi argomenti già illustrati nel riassumere il precedente ricorso (7.1.1).
II.
7.b.3. Il terzo motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, e le doglianze articolate sono anche sul punto sovrapponibili a quelle dell'altro ricorso, indicate punto 7.a.3.
10. AR IM
E' stato condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art.416-bis, primo quarto e sesto comma, c.p. (capo C) per avere fatto parte della associazione mafiosa Cosa Nostra e in particolare per avere operato per conto dell'organizzazione nel settore delle estorsioni con riferimento al territorio e nell'interesse della famiglia di Palermo Centro e per avere avuto contatti con LA NO, reggente di tale mandamento;
fino al novembre
2004. A suo carico stavano alcune conversazioni intercettate (del 22.3.2004, del 29.4.2004, del
10.5.2004, del 7.2.2001), le dichiarazioni del collaboratore CO OS, gli accertamenti di
Polizia e DE Carabinieri (pedinamento del NO, individuazione DE soggetti frequentati).
Ricorre a mezzo del difensore avvocato SE Oddo.
10.1. Con il primo motivo denunzia la inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto
2119/2003, adottato in via d'urgenza dal Pubblico ministero, reiterando la eccezione in tal senso già formulata nei gradi precedenti, che assume erroneamente respinte.
Osserva in particolare che detto decreto era stato emesso a seguito di richiesta inoltrata dalla
Polizia giudiziaria con nota 21.10.2003, di proroga delle intercettazioni disposte con il precedente n. 1018/2003 e della determinazione del Pubblico ministero di disporre invece nuova intercettazione essendo scaduti i termini per procedere a proroga.
Tuttavia il nuovo decreto era connotato dalla stessa "sommarietà" che distingue ed è sufficiente in genere per le proroghe, non indicando gli elementi costituenti indizio di fatti reato e richiamando per relationem la nota della Guardia di Finanza che altro non illustrava se non la opportunità della proroga dell'intercettazione (si diceva soltanto che nel corso di un precedente intercettazione del 19.9.2003 RN discuteva con EG di un negozio di mobili di Orvieto che avrebbe dovuto «corrispondere qualcosa per le feste natalizie»). Esso produceva per altro una vacatio delle operazioni per ben sette giorni (dal 16.10.2003 al 22.10.2003).
Era stato violato inoltre il disposto dell'art. 268, comma 3, c.p.p. giacché, mentre il decreto disponeva che le operazioni dovessero essere eseguite mediante impianti in dotazione alla Polizia giudiziaria, nella successiva e contestuale delega si autorizzava l'effettuazione delle operazioni con l'ausilio delle apparecchiature della ditta X-Tech s.a.s. di AT LA e C. - Milano»>, e perciò
-
mediante impianti di una ditta privata, che non potevano essere ritenuti «di pubblico servizio in dotazione alla Polizia giudiziaria» il cui solo uso sarebbe consentito stando alla tesi difensiva
-
dalla disposizione evocata (anche in ragione della differenza rispetto a quanto previsto invece dal comma 3-bis).
Era carente in ogni caso la motivazione che giustificava l'uso di impianti esterni, non essendo sufficiente la mera attestazione d'indisponibilità degli impianti della Procura (il motivo è illustrato con ampi riferimenti a brani tratti dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale in tema di obbligo di motivazione sulla insufficienza o inidoneità degli impianti interni). E non si aveva contezza, si assume in ricorso, di attestazioni in grado di integrare la grave lacuna o di note investigative che rappresentavano particolari esigenze investigative.
10.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.
Assume che insufficiente sarebbe stato il vaglio critico degli elementi acquisiti e che sostanzialmente eluse erano rimaste le deduzioni difensive;
che l'addebito non era fondato su alcuna condotta specifica e nessuna attività specifica era stata dimostrata;
che i dati evidenziati erano di mero sospetto;
che non risultava il valore degli occasionali contatti con il LA.
a) Le dichiarazioni del collaboratore OS non erano state sottoposte al necessario vaglio critico, non era stata adeguatamente valutata l'attendibilità generica e specifica del dichiarante e non v'erano emergenze estrinseche, individualizzanti, che le confortassero. La difesa aveva per altro indicato numerosi aspetti (tratti dagli interrogatori, che si riportano per brani) che dimostravano la non genuinità delle risposte del collaboratore e la sua intrinseca contraddittorietà e la sentenza impugnata aveva dato risposte inappaganti e prive di fondamento, fattuale e logico.
In particolare, il fatto che il dichiarante avesse negato di far parte dell'organizzazione mafiosa [pur ammettendo d'agire per loro, secondo lo stralcio dell'interrogatorio riportato in ricorso] rendeva
18 logicamente insostenibile la tesi che conoscesse appartenenze e ruoli degli affiliati, attesa la segretezza e l'omertà che contraddistingue la consorteria Cosa nostra -secondo la ricostruzione storica delle connotazioni fondamentali della stessa, che la sentenza impugnata dà per assodata attraverso innumerevoli sentenze -. Non avva alcun fondamento, poi, la congettura che il OS potesse avere udito casualmente, nel 2002, facendo lavori da muratore per il IM, questo c Badalamenti consigliare il ER di«mettersi da parte» e che avesse successivamente avuto conferma sul punto dallo stesso ER, dal momento che il OS mai era stato e mai era divenuto uomo d'onore, e l'episodio riferito sarebbe stato addirittura anteriore al momento in cui era stato reclutato per esigere il pizzo. Di conseguenza, ad ammettere per vero quanto dichiarato dal collaboratore la struttura dell'associazione doveva essere diversa da quella (connotata da stretta gerarchia e da estrema riservatezza) storicamente accertata e la esistenza di tale "diversa" associazione andava puntualmente dimostrata.
Ancora, la successione di eventi, raccontata e accolta dai giudici di merito, attraverso i quali il
OS sarebbe stato inserito nella compagine mafiosa e messo a disposizione del Lo PR che l'avrebbe impiegato nelle estorsioni, appariva assolutamente irragionevole (il IM avrebbe preso contatti con il OS, del quale non sapeva nulla, per inserirlo tout court e con compiti estremamente delicati nel circuito delittuoso raccomandandolo al capo della frazione territoriale che gli averbbe subito affidato 4 o cinque cantieri da estorcere) senza che risultassero le apersona che aveva presentato il OS al IM né i motivi della presentazione. E non poteva offrire riscontro sul punto il fatto che dalle intercettazioni risultasse che il famoso era dedito alle estorsioni, non dimostrando per quale ragione il collaboratore sapesse cose riferibili al IM, che nulla avevano a che fare con i delitti da lui commessi.
Il OS aveva narrato quanto riportato dopo avere appreso il contenuto delle informazioni di
Polizia, e la sua mancanza di genuinità lungi dall'essere esclusa era confermata dal mancato riconoscimento fotografico di luoghi dove pure era stato già condotto dalla Polizia.
Infine: in relazione a taluni fatti le dichiarazioni del OS non avevano consentito alcun controllo;
era stato estremamente confuso nella attribuzione del ruolo suo e degli accusati, con riferimento in particolare alla estorsione ai danni dl D'IC (dalle dichiarazioni non risultava quale ruolo avesse il IM e quale legame legasse i soggetti DE quali aveva parlato il collaboratore); il criterio, meramente congetturale della verosimiglianza, adottato dalla Corte d'appello non era giuridicamente accettabile;
non poteva farsi ricorso alla valutazione frazionata giacché essa presuppone la positiva e indiscutibile verifica di attendibilità del dichiarante (secondo i criteri enucleati dalla giurisprudenza).
b) Le intercettazioni, nessuna della quali vedeva come diretto protagonista il ricorrente, avevano contenuto dal quale non potevano trarsi specifici elementi a suo carico. Non poteva, in primo luogo, affatto predicarsi la verità di quanto altri dicevano del IM (non solo il teorema dell'obbligo di dire la verità per gli uomini d'onore era smentito sin dai tempi del pentimento di CE, ma i colloquianti apparivano smentire sé stessi in altri colloqui) né la sicura identificazione del AR con il ricorrente (in relazione al quale i colloquianti avevano mostrato non poche incertezze). Palese era inoltre la non amichevole considerazione» manifestata nei confronti dello stesso (in contraddizione con l'insegnamento che la partecipazione richiede altresì l'accettazione dell'associato da parte dell'associazione).
E alla specifica allegazione delle ragioni per le quali le singole conversazioni non fornivano prova del preteso suolo del ricorrente, la Corte d'appello aveva dato risposte palesemente illogiche o apparenti.
In particolare: la conversazione del 17.1.2004 non forniva alcun dato significativo e la lettura contrastante datane dalla Corte d'appello rispetto al Giudice dell'udienza preliminare (sulla attribuzione di un carattere "scorbutico" ad altri o invece anche al AR) imponeva di escluderla
19 dal novero degli elementi a carico.
In relazione all'oggetto della conversazione del 22.3.2004 il collaboratore aveva escluso che il
IM fosse interessato all'estorsione e che a lui era stata consegnata solamente una parte del provento per le oscure ragioni indicate dal collaboratore, sicché i colloquianti non potevano riferirsi al
IM, e le affermazioni della Corte d'appello costituivano mere supposizioni. Il tenore del colloquio (riportato in ricorso) era al contrario obiettivamente nel senso che coloro che parlavano non sapevano chi fossero gli intranei alla consorteria mafiosa e chi stesse dietro all'attività estorsiva del
OS, ed ipotizzavano anzi (inizialmente) che AR e gli altri, buoni amici, non avrebbero fatto loro un torto mandando il OS sul loro territorio. Le spiegazioni del PE sui rapporti con
AR escludevano per altro la possibilità di una mancanza di "rispetto" mentre quelle dalle quali era tratto argomento di comunanza mafiosa ben potevano essere frutto di millanteria, dal momento che il PE neppure conosceva il luogo ove il IM aveva il suo negozio di mobili né le sue fattezze fisiche. Né la Corte d'appello aveva risposto alle obiezioni difensive sul mancato accertamento degli sviluppi (incontri o contatti con il ricorrente) successivi al colloquio (dalla relazione di servizio DE carabinieri emergeva che la persona successivamente incontrata dal NO non era il
IM).
Le conversazioni del 29.4.2004 e del 10.5.2004 contenevano un mero riferimento a un AR, che non risulta chi fosse, in relazione a denaro conservato o da dargli, che non si comprende a quale titolo andasse consegnato al AR.
La conversazione del 4.5.2004 conteneva un solo riferimento ad un AR non meglio identificato, al quale si poteva nella sostanza attribuire, dal tenore del colloquio, solamente una inazione.
Non maggiore spessore indiziario aveva conversazione tra TA e SI nella quale si citava un
AR, la cui identificazione con il ricorrente era come sempre si dice - incerta, e nella quale si
-
esprimeva solamente un'opinione.
c) Gli esiti delle relazioni di servizio, sugli incontri del IM con il LA e il Lo
PR, nonché sull'assistenza ai cani malati del LA, fomnivano infine elementi assolutamente equivoci, non indicativi di rapporti illeciti.
d) I viaggi e soggiorni all'estero del ricorrente, per lunghi periodi, come documentato, minavano ulteriormente l'ipotesi accusatoria.
10.3. Con il terzo motivo deduce violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Quanto a queste, si osserva che si sarebbe dovuto dare rilievo alla attività lavorativa del ricorrente, al ruolo marginale comunque emerso, all'assenza di reati fine, nonché al comportamento processuale (scelta del rito abbreviato) alla circostanza che, nonostante lo stato di libertà, l'imputato non s'era dato alla fuga ma aveva proseguito nel suo lavoro senza dar adito a segnalazioni di sorta.
Quanto alle aggravanti, non era stato considerato che in assenza di reati fine non risultava alcun contributo al condizionamento di attività economiche nella città e che né al IM né ai suoi presunti sodali era stato mai addebitato di disporre o di avere fatto uso di armi.
11. TO Lo PR
E' stato condannato alla pena di sette anni di reclusione e di 1.600, 00 euro di multa per il reato di cui estorsione aggravata (capo I1) per avere, in concorso con RN SI ed altri, estorto denaro dai titolari del bar MA;
in Palermo in data prossima al 3.1.04.
La sentenza impugnata indica a suo carico le conversazioni del 3.1.2004 e del 22.3.2004, le dichiarazioni del collaboratore OS, gli accertamenti di Polizia giudiziaria.
Ricorre con un unico atto a mezzo DE difensori avvocati Raffaele Bonsignore e Salvino
20 Mondello.
11.1. Con il primo motivo denunzia l'omessa acquisizione e la conseguente omessa valutazione prova decisiva e la violazione degli artt. 238-bis, 495 e 603 c.p.p., osservando che la difesa aveva di chiesto l'acquisizione della sentenza 18.12.2006 (successiva a quella di primo grado) emessa nei confronti del Lo PR in altro giudizio, divenuta irrevocabile che aveva escluso che TO Lo www w
PR avesse diretto e organizzato la famiglia mafiosa di Palermo Centro, coordinando per essa le attività estorsive e di acquisto e cessione di stupefacente - prodotta, previa autorizzazione della
Corte d'appello, nella fase preliminare al giudizio.
A detta sentenza la Corte d'appello s'era riferita affermando che la circostanza che il Lo PR fosse stato condannato per associazione di stampo mafioso come componente della famiglia di
Palermo Centro rendeva «non indispensabile l'acquisizione richiesta» equivocando sul senso della richiesta (e così violando le norme evocate), non collegata all'accertamento di una condanna per partecipazione mafiosa, bensì volta a dimostrare la mancanza di un ruolo direttivo del Lo PR nella famiglia e della sua veste di gestore e percettore per conto di essa del provento di estorsioni, la appartenenza al sodalizio essendo stata affermata «per condotte di diversa natura»>.
11.2. Con il secondo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità.
Con riguardo alla conversazione del 3.1.2004, afferma che, a prescindere dal problema di merito dell'identificazione del TO con il ricorrente, essa non dimostrava alcun apporto concorsuale (che presupponeva quantomeno un accordo preventivo) nel reato da parte del ricorrente, al quale poteva essere attribuita al più una condotta, successiva, di ricezione di denaro (tanto che il
Tribunale del riesame aveva revocato la misura) neppure certa nella sua materialità (non risultava se effettivamente la persona indicata avesse ricevuto la somma). Quanto alla attribuzione al ricorrente della veste di percettore quale appartenente alla famiglia di Palermo Centro, e per tale qualità perciò presuntivamente concorrente, la Corte d'appello non aveva considerato che dalla sentenza
18.12.2006 emergeva appunto che il Lo PR «non aveva affatto il ruolo di gestore né di percettore DE proventi delle estorsioni e neppure una posizione direttiva» sicché la mancata valutazione dell'accertamento di fatto compiuto in quella sentenza incideva sulla validità del presupposto logico del concorso.
Illegittima era per altro l'attribuzione al partecipe DE reati scopo del sodalizio in assenza di autonoma prova di un concorso in essi. In realtà, e diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, era invece proprio una responsabilità da posizione che stava alla base della condanna dell'imputato per concorso nell'estorsione: in contrasto con l'assoluzione dal medesimo fatto DE coimputati CI e Lo CC.
Illogica inoltre era l'attribuzione al ricorrente, sull'assunto che il bar estorto ricadesse nel territorio di Palermo Centro, della specifica condotta estorsiva contestata, ai danni di EL GR
e ON LO (che avevano negato di avere subito estorsioni evidenziando che all'epoca esistevano in Palermo altri bar con lo stesso nome e fuori da Palermo Centro;
in altri termini, l'individuazione del bar
MA in quello di via Magliacco era frutto della presunzione che si dovesse trattare di un bar di Palermo
Centro e dunque di una inversione probatoria inaccettabile).
11.3. Con il terzo motivo lamenta infine violazione degli artt. 62, primo comma n. 4 c.p. e 597, comma 5, c.p.p., assumendo che ammontando a soli 500 euro il compendio delle due asserite estorsioni che andava portato a TO, l'importo di circa 250 euro quale provento di ciascuna imponeva alla Corte d'appello di rilevare d'ufficio, a prescindere dalle doglianze, l'esistenza dell'attenuate del danno di speciale tenuità.
12. ON TA e ON LL
21 Sono stati condannati alla pena di quattro mesi di reclusione ciascuno, con il beneficio della non menzione, per il reato di cui favoreggiamento personale (ex art. 378 c.p., capo Q1), per avere aiutato RN SI e i coimputati ad eludere le investigazioni dell'Autorità relative al reato di estorsione aggravata (contestato ai coimputati al capo V) ai loro danni, quali soci nella gestione del supermercato TAP di via dell'Orsa Maggiore, negando alla polizia giudiziaria, nel corso delle dichiarazioni rese quali persone informate sui fatti il 14.12.2004, di avere ricevuto richieste di natura estorsiva e di avere versato somme a tale titolo.
Ricorrono a mezzo del comunque difensore avvocato Michele Giovinco, con atti separati, di contenuto testualmente identico.
12.1. Richiamati espressamente i motivi d'appello, entrambi denunziano, con il primo motivo, violazione degli artt. 267, 268, 271 e 291 c.p.p. e difetto di motivazione in relazione al rigetto delle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni, già formulate dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare e riproposte nei motivi di gravame.
Lamentano, in particolare, che l'obbligo di motivazione non poteva ritenersi adempiuto mediante mero rinvio per relationem che non dava conto della autonoma valutazione della esistenza DE presupposti di legge;
che né dal decreto d'intercettazione in via d'urgenza 21193/03 emesso dal
Pubblico ministero il 22.10.2003 né dalla successiva convalida del Giudice delle indagini preliminari emergeva tale valutazione critica e l'esistenza di un autonomo giudizio sulla legittimità della richiesta avanzata dalla Polizia giudiziaria.
Deducono inoltre l'assoluta erroneità della affermazione della Corte d'appello secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato non consentiva di dedurre vizi DE decreti intercettativi risolventisi in carenze motivazionali o difetti formali: (a) in palese contrasto con il divieto sancito dall'art. 191
c.p.p. in tema di utilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite (in violazione DE divieti stabiliti dalla legge) e (b) in situazione nella quale il vizio non poteva dirsi sanato, vuoi perché oggetto di eccezione formulata in via preliminare rispetto alla richiesta di rito abbreviato, vuoi perché determinante una causa patologica di inutilizzabilità.
12.2. Con il secondo motivo deducono violazione degli artt. 63, commi 2 e 3-bis, 351, comma
1-bis, e 191 c.p.p. nonché carenze motivazionali con riguardo alla assunzione DE due ricorrenti, al momento in cui resero le dichiarazioni oggetto d'incriminazione, nella veste di persone informate su i fatti anziché di indagati-imputati di reato connesso (probatoriamente collegato).
Entrambi i ricorrenti erano stati infatti già condannati nell'ambito del procedimento cosiddetto
"IO" per analogo reato di favoreggiamento connesso ad altra estorsione assertivamente posta in essere nei loro confronti in quanto titolari di un altro supermercato, in via La Colla. Comuni erano le matrici mafiose, il territorio d'incidenza, le modalità delle regalie (finalizzate alla sottrazione al pagamento del pizzo), i metodi utilizzati. Erroneamente perciò la Corte d'appello aveva osservato che i due procedimenti erano connessi solo per i reati di estorsione e non per i favoreggiamenti, non essendo quello in esame ancora emerso all'atto della loro assunzione nella qualità di persone informate sui fatti e trattandosi di esercizi commerciali diversi e di azioni delittuose separatamente commesse (ovvietà che non consente di escludere la connessione né il collegamento tra fatti diversi oggetto di procedimenti separati. Vero era che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare invece l'esistenza di reali connessioni, sostanziali e processuali, tra i vari fatti storici, ma a tale compito s'era sottratta, richiamando nella sostanza gli argomenti del Giudice dell'udienza preliminare.
L'esistenza di collegamento emergeva peraltro all'evidenza dal tenore degli stessi verbali di sommarie informazioni (allegati al ricorso al fine di consentire il riscontro fattuale necessario al controllo sull'errore di diritto): le domande rivolte al TA e all'LL avevano ad oggetto, genericamente, la loro attività commerciale (posta in essere attraverso la Alimentari TAP s.n.c. che gestiva entrambi gli esercizi); dal verbale di sommarie informazione del TA risulta inoltre che
22 entrambi erano già imputati per vicende analoghe concernenti la medesima attività e espressamente il TA aveva dichiarato «abbiamo già un procedimento in corso per lo stesso motivo>>, sono stato già condannato in primo grado perché ho riferito di non avere mai effettuato alcuna elargizione
... a soggetti non collegati alla mia attività»; nessun specifico riferimento all'esercizio di via dell'Orsa
Maggiore era contenuto nelle domande degli inquirenti o nelle risposte del ricorrente.
Sotto altro profilo, si rileva, il modus procedendi degli inquirenti, che genericamente rivolgevano domande sulla sottoposizione a richieste estorsive in relazione alla attività commerciale svolta, rappresentava una violazione del principio ne bis in idem.
Ancora, la «connessione» tra i due procedimenti era evidente nella motivazione della sentenza impugnata, che utilizzava a riscontro gli esiti dell'indagine per l'altro favoreggiamento (emergendo che il TA, capo del mandamento di AC, s'era interessato alle estorsioni commesse dai capi delle singole famiglie mafiose a lui sottoposte nei confronti DE diversi esercizi facenti capoalla
TAP DE ricorrenti).
Errato era quindi il principio, affermato evocando Cass. 33312/2004 e 15107/2003, secondo cui la qualità di persona offesa sarebbe destinata a prevalere su quella di imputato di reato connesso o in procedimento collegato.
12.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano infine violazione della legge sostanziale e vizi
(contraddittorietà esterna) della motivazione con riguardo all'apprezzamento della esistenza del reato presupposto del favoreggiamento e all'affermazione di responsabilità per questo.
Affermano in particolare che il contenuto della conversazione del 16.12.2003 (dalla quale era tratta la convinzione della attività estorsiva) imponeva logicamente una ricostruzione diametralmente opposta della vicenda: il termine regalie indicava infatti donazioni spontanee;
nessun dato obiettivo consentiva di affermare l'esistenza di condizionamenti ambientali o di minacce implicite.
Sotto altro versante lamentano che nessuna risposta e verifica ere stata effettuata con riferimento alla deduzione difensiva che non v'era prova del fatto che entrambi i ricorrenti fossero consapevoli che le regalie costituivano l'equivalente di dazioni estorsive.
13. Parte civile
Con memoria ritualmente depositata la parte civile OS MP (Associazione Antiracket e
Antiusura di Palermo) ha chiestola declaratoria d'inammissibilità ovvero il rigetto DE ricorsi.
Osserva:
- che tutte le questioni riproposte con i ricorsi attinenti la inutilizzabilità delle intercettazioni sono state già ampiamente esaminate e respinte con ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del 9.11.2005, assolutamente corretta;
- che gli elementi di prova acquisiti sono stati esaurientemente illustrati e, tutti, si riscontravano reciprocamente;
- che le conversazioni intercettate erano state e andavamo lette e valutate complessivamente;
che le dichiarazioni di collaboratori, cui le intercettazioni offrivano congruo conforto, erano attendibili ed erano state congruamente valutate;
che era di contro palesemente contraddittorio l'assunto DE difensori che pretendevano di trarre dalla non conoscenza di alcuni imputati da parte di costoro elementi a fondamento della estraneità DE propri assistiti e volevano all'opposto sostenere la non credibilità di quelli.
23 Diritto
I. Le denunzie di violazione della legge processuale.
Alcuni aspetti DE ricorsi sono comuni o sono suscettibili d'estensione e tra questi appaiono pregiudiziali o rendono comunque opportuna una trattazione preliminare le denunzie di violazione della legge processuale.
Le censure che attengono effettivamente a problemi di interpretazione delle norme di diritto penale sostanziale riguardano invece singole posizioni o le circostanze e il trattamento sanzionatorio, e devono perciò essere esaminate a seguire.
1. Le intercettazioni
Parte delle censure riguardano la utilizzabilità delle intercettazioni che costituiscono il sostegno dell'impianto probatorio e denunciano la violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p.
Si tratta delle stesse eccezioni proposte fin dall'udienza preliminare e rigettate dal Giudice dell'udienza preliminare con l'ordinanza del 9.11.2005 e con la sentenza di primo grado ( pagine 25
- 34), quindi dalla Corte d'appello che si è rifatta alle motivazioni del Giudice dell'udienza preliminare, integrandole con il richiamo alla differenza tra mancanza e vizio della motivazione DE decreti autorizzativi.
I ricorrenti lamentano che: a) l'urgenza era smentita dai tempi d'attivazione; (b) che le proroghe non erano state tempestive, che in luogo di prorogare le intercettazioni già disposte s'era illegittimamente emesso nuovo decreto producendosi così una soluzione di continuità rispetto ai precedenti;
(c) che mancava la motivazione o che v'erano comunque vizi di motivazione e difetti di forma che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello non erano sanabili, perché si trattava di prova illegale;
(d) che l'intercettazione era stata illegittimamente realizzata mediante impianti di proprietà DE privati (sottolineandosi la differenza tra comma 3 e 3-bis dell'art. 268
c.p.p.).
Le doglianze sono tutte infondate.
1.1. In particolare, quanto al "ritardo" nella attivazione delle intercettazioni correttamente la
Corte d'appello ha osservato che esso era dipeso dalle difficoltà tecniche riscontrate in fase di esecuzione delle operazioni, sicché il ritardo non poteva essere assunto ad indice ex post della mancanza del requisito dell'urgenza, perché afferiva alla fase esecutiva.
Soprattutto però deve aggiungersi che se il decreto d'urgenza del pubblico ministero è convalidato, come nel caso in esame, dal giudice, non può più farsi questione della sussistenza DE requisiti d'urgenza, tantomeno ai fini dell'articolo 267, comma 2, c.p.p. (cfr. Sez. 6, n. 32469 del
19/05/2005, Roveto), giacché la convalida assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo qualunque discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza (Sez. 2, n. 215 del 04/12/2006, Figliuzzi;
Sez. 1, n. 23512 del 22/04/2004, Termini;
Sez. 2, n. 26015 del 04/05/2001, Berlingeri;
Sez. 5, n. 4714 del
28/10/1997, Caputo;
Sez. 2, n. 2533 del 22/11/1994, Seminara).
1.2. L'onere di motivazione risultava sufficientemente adempiuto mediante il richiamo per relationem alle note di polizia (Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, Gatto e successive conformi) con implicito giudizio (valutazione) di adesione a quelle. E correttamente la Corte d'appello ha rimarcato la differenza esistenze tra mancanza di motivazione (o motivazione apparente perché meramente riproduttiva del dato normativo) ed eventuale difetto, integrabile e sanabile, della motivazione. E' difatti principio consolidato (sin da S.U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera) che solo la mancanza
-
tale dovendosi intendere anche la mera apparenza o l'assoluta incongruità della motivazione comporta l'inutilizzabilità DE risultati delle operazioni captative. Mentre il difetto della motivazione,
24 che si ha allorché questa sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano né compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale, è emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata, ovverosia dal giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni o dal giudice dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità, e, non costituendo diretta violazione del precetto dell'art. 15 Cost., non conduce all'inutilizzabilità patologica delle captazioni.
1.3. Quanto alla motivazione in ordine alla utilizzazione di impianti esterni, già il Giudice dell'udienza preliminare aveva osservato che i decreti oggetto di contestazione contenevano adeguati riferimenti sia alla insufficienza e indisponibilità degli impianti in uso alla Procura, con allegate attestazioni di cancelleria sia alla loro inidoneità con riguardo alle peculiari caratteristiche delle operazioni da effettuare mediante video-riprese. A fronte, le doglianze reiterate su tale aspetto sono assolutamente generiche, mancando totalmente di specificare e allegare argomenti a contrasto di tali osservazioni.
1.4. Assolutamente irrilevanti sono quindi i difetti di forma segnalati, relativi alla mancata attestazione di deposito a firma del cancelliere, giacché nessun dubbio è stato mai formulato né appare formulabile con riguardo alla provenienza DE provvedimenti dall'autorità giudiziaria che li ha sottoscritti, e la funzione del "deposito", che costituisce tradizionalmente attestazione della messa a disposizione delle altre parti del provvedimento o dell'atto, risulta ampiamente assolta dall'inserimento dell'atto nell'ordinato svolgimento della procedura incidentale d'intercettazione, secondo scansioni cartolarmente verificabili.
1.5. Parimenti infondata è infine la eccezione sviluppata con riguardo all'uso di apparecchiature che erano "di proprietà" di privati. Come questa Corte ha già osservato in occasione dell'esame di analoga censura svolta dalla difesa del IM in sede di incidente cautelare, in materia di intercettazioni, l'obbligo di impiego di congegni in dotazione alla polizia non attiene allo strumento giuridico (compravendita, comodato, locazione o altro) attraverso cui la Polizia giudiziaria si procura le apparecchiature che possono anche restare di proprietà del privato - ma impone a terzi, allo scopo di evitare ogni rischio di inquinamento della prova, il divieto di accedere alla strumentazione fin quando essa è utilizzata per l'intercettazione (Sez. 6, n. 28517 del 16/6/2005, IM, conforme tra l'altro a Sez. 6, n. 40330 del 30/09/2003, Cirasole;
Sez. 1, n. 2613 del 20/12/2004,
Bolognino; Sez. 2, n. 48461 del 18/11/2004, Bolognino;
Sez. 6, n. 28514 del 16/06/2005,
NO).
2. Le dichiarazioni DE collaboratori
2.1 E' stata dedotta inoltre (dalla difesa del VI) la violazione dell'art. 195 comma 7 ovvero dell'art. 240 c.p.p. con riguardo alla utilizzazione di dichiarazioni de relato del collaboratore
RI IM, che erano oscurate quanto a nome di alcuni DE soggetti dai quali provenivano le informazioni ricevute.
La doglianza non è fondata.
Il comma 7 dell'art. 195 c.p.p. non riguarda l'ipotesi in esame perché non è stato il dichiarante a non potere o a non volere indicare i nomi delle fonti delle notizie riferite ma la loro seclusione è stata disposta dal pubblico ministero per tutelare il segreto delle indagini in corso. Mentre la norma evidentemente ricollega l'inutilizzabilità alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria (Sez. 5, n. 8610 del 03/05/1996, Nocchiero).
Per altro, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato i limiti di utilizzabilità alla testimonianza de auditu sono destinati al dibattimento e non riguardano la fase delle indagini in quanto sono posti a presidio della formazione della prova in contraddittorio (tra molte: Sez. 5, n.
45994 del 08/07/2004, Fontana;
Sez. 4 n. 599 del 28/2/1997, Campaci;
Sez. 1, n. 4836 del
25 11/12/1991, Loiodice). Pertanto, non rappresentando ipotesi di inutilizzabilità "patologica", inerenti cioè ad atti probatori assunti contra legem, il cui impiego è vietato in modo assoluto, bensì di inutilizzabilità cosiddetta "relativa", detti divieti probatori non rileverebbero nel giudizio abbreviato
(Sez. U, Sentenza n. 16 del 21/06/2000, Tammaro).
Tanto meno è applicabile al caso in esame l'art. 240 c.p.p., che riguarda i documenti anonimi. Il codice (Rel. Prog. prel. p. 66) nel suo impianto originario considera documenti gli atti rappresentativi formati fuori del procedimento, mentre vengono definiti atti le dichiarazioni e le operazioni documentate nell'ambito del processo. I documenti cui si riferisce l'art. 240, comma 1,
c.p.p. non possono dunque certamente coincidere con gli atti processuali. E l'anonimo è predicabile solo del documento inteso come oggetto rappresentativo (anonimo è il documento che non rivela il suo autore), non è in alcun modo riferibile alla verificabilità del documentato. La disciplina di cui all'art. 240, comma 1, c.p.p. garantisce di conseguenza la affidabilità minima che discende dalla verificabilità dell'autore del documento e dalla sua assunzione di responsabilità in relazione al documentato, ma non riguarda il contraddittorio sull'eventuale contenuto dichiarativo del documento, che è per definizione preformato.
2.2.1. Anche a volere andare alla sostanza delle doglianze difensive, vedendo in esse una denunzia di violazione del diritto alla prova, la censura appare infondata. Una menomazione potrebbe difatti riconoscersi se la parte avesse subordinato l'accesso al rito ad un'integrazione probatoria costituita dall'assunzione del dichiarante indiretto e, eventualmente, DE testi di riferimento e se, nonostante l'audizione, fosse rimasta non individuabile la fonte dell'informazione
(cfr. in tal senso: Sez. 3, n. 11100 del 29/01/2008, Gomiero). Ma ciò non è avvenuto. Dalle sentenze di merito risulta anzi che non tutti i nomi delle fonti del collaboratore IM erano state oscurate (si vedano i riferimenti a tale Mandalà a p. 714 della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare o a tale La TI citato dalla sentenza impugnata a proposito del ruolo del LU - i cui rapporti con il VI sono stati assunti ad ulteriore elemento indiziante -) e però neppure con riferimento alle fonti ostese è stato chiesto di potere esercitare il contradditorio o di verificare le dichiarazioni rese. L'imputato non può dunque dolersi della lesione di prerogative difensive che non ha mai chiesto di esercitare.
Quanto detto riguarda ovviamente il profilo formale della utilizzabilità della prova.
Esclusa l'ipotesi del divieto probatorio, il fatto che non risultino dall'atto le fonti di riferimento incide indubbiamente sull'apprezzamento delle circostanze riportate come provenienti dalla fonte oscurata, la cui attendibilità non è saggiabile. Sicché in casi come questo s'impone una particolare cautela nella valutazione, a sostegno dell'ipotesi accusatoria, delle dichiarazioni de relato, non potendo le stesse che essere considerate alla stregua di indizi a ridotta idoneità inferenziale ove non risultino sostenute da elementi, verificabili, ad alto grado di probabilità. Si tratta insomma di elementi ai quali può riconoscersi capacità dimostrativa soltanto nella misura in cui s'inseriscano in un quadro probatorio univoco che, complessivamente considerato, consente di escludere anche la loro falsificazione. Il tema diviene dunque quello della adeguatezza della motivazione, della quale deve trattarsi affrontando le singole posizioni.
2.2. In molti ricorsi si denunzia violazione della legge processuale anche con riguardo all'art. 192, denunziandosi la non corretta valutazione delle dichiarazioni DE collaboratori e l'assenza di adeguati riscontri.
In relazione a tali aspetti deve ricordarsi che quelle dell'art. 192 sono, evidentemente, regole di valutazione della prova e nessuna di esse è assistita, come vorrebbe l'art. 606, comma 1, lettera c, da sanzioni di nullità, inammissibilità o inutilizzabilità. Peraltro in nessun caso nella sentenza impugnata è stato affermato che una accusa o una informazione proveniente da un imputato di reato connesso bastasse da sola a costituire prova DE reati addebitati, essendosi al contrario
26 osservato che esisteva una pluralità elementi, costituiti oltre che dalle dichiarazioni DE collaboranti dai risultati delle intercettazioni, che si riscontravano vicendevolmente. E l'idoneità DE riscontri, il loro carattere cioè oggettivo e individualizzante, attiene al discorso giustificativo.
La evocazione della violazione di legge per tali doglianze non ha dunque fondamento e le stesse vanno esaminate secondo il parametro dell'art. 606, comma 1 lettera e) c.p.p.
In linea generale deve solo premettersi che allorché oggetto della contestazione è un reato associativo, il thema decidendum in relazione al quale vanno misurate le regole dell'art. 192 consiste nella condotta partecipativa - o direttiva, a seconda appunto della contestazione e cioè nella stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Non rileva perciò che le dichiarazioni DE collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non si riferiscano ai medesimi particolari o alla singola attività attribuita all'accusato (non sempre in sé illecita e comunque non in considerazione come illecito autonomo), giacché il "fatto” da riscontrare non è il singolo comportamento dell'associato, bensì la sua appartenenza al sodalizio, l'esistenza di uno stabile contributo ad esso, che i singoli comportamenti ben possono soltanto concorrere a dimostrare.
2.3. Nei ricorsi del IA e del Menodola si assume altresì che laddove i collaboranti (ci si riferisce in particolare al IO) avevano riferito fatti che secondo i giudici di merito erano di conoscenza comune, le dichiarazioni dovevano nella sostanza considerarsi de relato, ed erano dunque inutilizzabili o non valutabili in quanto provenienti da fonte non identificabile, evocandosi anche con riguardo a tale tema l'art. 195 comma c.p.p.
Quanto alla natura della conoscenza DE fatti riferiti dai collaboratori, i giudici di merito hanno ritenuto che la intraneità o la contiguità al sodalizio consentisse di qualificare invece le dichiarazioni come dirette e non già de relato.
Il principio seguito risulta conforme all'orientamento consolidato secondo cui non può definirsi de relato l'accusa, proveniente da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, riconducibile a un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati, poiché proprio per la sua qualità l'associato ha normalmente sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se, tenuto conto della gerarchia dell'organizzazione, il chiamante non ha avuto contatti diretti con tutti (Sez. 5, n. 5121 del 22/9/1998, Di NA;
Sez. 5, n. 24711 del 10/4/2002,
Condello; Sez. 1, n. 11097 del 26/01/2006, Termini;
Sez. 1, n. 38321 del 19/09/2008, Sarno). In tale ipotesi le dichiarazioni restano riferite a fatto, la esistenza e la struttura della organizzazione nelle sue varie articolazione, che appartiene alla esperienza diretta, prima ancora che alla conoscenza, del propalante. E se possono essere considerate, a seconda DE casi, più o meno affidabili, a causa dell'impossibilità di una verifica diffusa ai frammenti fattuali che compongono detta esperienza o al flusso circolare di informazioni attinenti a circostanze di interesse comune per gli associati, sono comunque idonee ad assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di riscontro in ordine al fatto riferito.
2.5. Le doglianze vanno perciò ricondotte tutte alla adeguatezza della motivazione che sostiene l'affermazione di responsabilità di ciascuno.
II) Le censure in punto di responsabilità DE singoli ricorsi
3. Ricorso RN
3.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di SI RN attiene sostanzialmente alla interpretazione delle conversazioni intercettate ed è manifestamente infondato.
Con esso si pretende di cogliere una contraddizione tra la valorizzazione della conversazione del 25.9.2003, dalla quale stando alla difesa sarebbe emerso che l'affiliazione era successiva al
27 12.2.2001, e l'attribuzione di significato indiziante alle conversazioni 18.11.2000 e 12.2.2001.
Tuttavia la sentenza impugnata evidenzia che nella prima conversazione si parlava della data della affiliazione "formale", del rito cioè di affiliazione, che non escludeva affatto l'esistenza di una pregressa effettiva adesione e partecipazione al sodalizio, preparatoria e precedente l'assunzione della veste formale di uomo d'onore o consimile;
del tutto plausibilmente i giudici di merito hanno dunque tratto la convinzione di detta pregressa partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa dalle altre conversazioni citate e dalla considerazione che il RN non sarebbe potuto divenire un "capo" senza prima essere stato, per un tempo congruo, già inserito nell'associazione, salendone i gradi.
Del tutto generica è quindi la prospettazione che esistevano nella organizzazione criminali altri
SI RN, giacché se il dato è indiscutibile (ed emerge dalla stessa sentenza) nessun dubbio viene in concreto prospettato sulla eventualità di una confusione dell'odierno imputato con il suo omonimo parente, già giudicato e condannato in altro processo e per altri fatti (tanto più a fronte DE ricordati sistemi di videoregistrazione adottati per le indagini, della individuazione DE personaggi indagati anche a mezzo di soprannomi, dalla origine stessa del processo in esame da indagini volte alla cattura dell'altro, ben noto, latitante).
3.2. Con il secondo motivo si lamenta che sono stati considerati reati autonomi e in continuazione la originaria condotta di partecipazione (capo A-bis) e quella successiva di direzione e organizzazione della consorteria (capo A), e pone dunque il problema del rapporto tra primo e secondo comma dell'art. 416 c.p. in relazione a condotte che si susseguono nel tempo poste in essere nel tempo dal medesimo associato, appare invece fondato.
Va innanzitutto detto che la censura è rilevante perché il RN è stato condannato per entrambi i titoli (e cioè sia in relazione al capo A, con il quale gli si contestava di avere assunto il ruolo di capo del gruppo mafioso dal maggio 2003, sia in relazione al capo A-bis, con il quale gli si contestava la partecipazione allo stesso gruppo sino al maggio 2003) e, ritenuta la continuazione, sulla pena base per il reato al capo A è stato calcolato un aumento di pena in relazione al capo A-bis
3.2.1. Secondo un orientamento di questa Corte consolidatosi già con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p. e ribadito in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che ad analoghe fattispecie associative, le ipotesi di promozione, direzione, organizzazione della associazione per delinquere previste nell'ambito di detti articoli costituiscono fattispecie autonome di reato rispetto alla condotta di mera partecipazione (cfr.: Sez. 3, n. 2861 del 30/10/1972, Radici;
Sez. 1, n. 7925 del
06/05/1980, Milani;
Sez. 5, n. 1768 del 08/02/1983, Dorio;
Sez. 3, n. 9267 del 11/06/1984,
Carbone; Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan;
Sez. 1, n. 1198 del 26/05/1986, Davoli;
nonché, sostanzialmente nello stesso senso, sottolineando la diversità delle condotte alternative di promotore, organizzatore e finanziatore ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: Sez. 6, n. 403 del
16/01/1991, Pianura;
di organizzatore, capo o dirigente in tema di associazione terroristica e di banda armata: Sez. 1, n. 11344 del 10/05/1993, Algranati;
Sez. 6, Sentenza n. 2852 del 17/12/2003 Ciavardini). Mentre rv. 176720 (e cioè la massima di Sez. 3, n. 10040 del 22/05/1987, Saccà), che pare ricondurre l'ipotesi ad un'aggravante, si riferisce a sentenza che non si è occupata specificamente del tema.
La struttura sostanzialmente analoga delle previsioni del secondo e del primo comma dell'art. 416-bis c.p. rispetto a quelle esaminate dalla giurisprudenza richiamata non consente, per le ipotesi qui configurate, di giungere a conclusioni difformi.
3.2.2. Nessun dubbio s'è mai posto, tuttavia, in giurisprudenza sul fatto che, allorché colui che partecipa ad un'associazione per delinquere (di stampo mafioso o altra) ha anche veste di promotore, di dirigente, di organizzatore, la sua condotta è punibile solamente a norma del secondo comma, dovendosi escludere il concorso tra le due fattispecie, la seconda delle quali
28 necessariamente assorbe la prima.
La locuzione «per ciò solo» contenuta nel secondo comma dell'art. 416-bis (al pari d'altronde dell'analoga del primo comma dell'art. 416 c.p. o dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) assume, in tale ottica, il significato di clausola di consunzione.
Con particolare riferimento poi all'ipotesi dell'art. 416-bis c.p., non può non considerarsi che le connotazioni normative della fattispecie sono pacificamente di derivazione storico-sociologica.
Così, attese le caratteristiche strutturali storicamente assodate del sodalizio di stampo mafioso, può considerarsi dato acquisito che non è ipotizzabile che possa acquisire in esso funzioni dirigenziali un estraneo. Tant'è che, come hanno immediatamente avvertito i commentatori, a differenza che negli articoli 416 c.p. o 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nel secondo comma dell'art. 416-bis non è fatta menzione della figura DE "costitutori".
La circostanza è sintomatica ai fini che qui interessano, perché conferma che costituisce nozione presupposta una modalità di formazione, della associazione di stampo mafioso, che non può che derivare da un processo di sedimentazione e consolidamento della capacità d'intimidazione e delle condizioni di assoggettamento e omertà interne ed esterne che la connotano, cui è necessariamente connessa una strutturazione gerarchica per soggezione-adesione, affiliazione, avanzamenti e gradi, che rende indispensabile per assurgere a ruolo dirigenziale un precedente e verificato percorso da associato.
In relazione alla fattispecie concreta è la stessa sentenza impugnata che, proprio con riferimento alla posizione del RN, osserva (a pagina 10) che andava condivisa l'osservazione che di compiti di vertice della famiglia ed addirittura di supervisione, sia pure temporanea, sull'intero mandamento non potevano conferirsi ad un soggetto che non fosse stato già inserito nella associazione» e che (pagina 152) «da successiva assunzione ... di sicuri compiti di comando ... gestione in veste di "capo" postulavano un periodo pregresso di inserimento
...
nell'organizzazione come semplice soldato», utilizzando tali argomenti a sostegno indiziario della sussistenza della condotta di partecipazione pregressa (il ruolo direttivo emergendo già dalla conversazione 25.9.2003).
Può dunque a ragione affermarsi che, rispetto alla condotta del secondo comma, quella del primo costituisce antefatto naturalmente necessario iscrivibile nel paradigma del reato progressivo, caratterizzato da offesa crescente allo stesso bene giuridico (Sez. 1, n. 10097 del 09/01/1974,
Acquaviva; Sez. 1, n. 7439 del 16/04/1984, Amendola).
A conclusioni simili soluzione s'era d'altronde in passato giunti con riguardo alle condotte di partecipazione ad associazione per delinquere costituita ed operante prima del settembre 1982, per la quale l'adozione di metodo mafioso, penalmente indifferente prima di tale data, aveva assunto invece rilievo specializzante a decorrere dalla introduzione nel codice, ad opera della legge 13.9.1982
n. 646, dell'art. 416-bis (Sez. 1, n. 6784 del 01/04/1992, Bruno;
Sez. 1, n. 7710 del 10/12/1987,
Leotta; Sez. 1, n. 1180 del 22/04/1985, Fallica). Lì ricorreva, si diceva, una necessità normativa, succedendo la fattispecie più grave nel tempo per fatto del legislatore e assorbendo la meno grave ex art. 15 c.p.; qui ricorre una regola naturale che può ritenersi sussunta ad elemento normativo della fattispecie astratta a causa della sua conformazione al fenomeno reale.
In entrambi i casi l'assorbimento della condotta meno grave in quella successiva più grave risponde comunque al criterio logico per il quale non può ammettersi che, in caso di reato permanente, sia comminata dalla legge una punizione più severa, a causa dell'applicazione del concorso di norme e del cumulo di sanzioni, per colui il quale abbia realizzato prima una condotta meno grave e poi una condotta più grave, rispetto a chi, nel medesimo arco di tempo, abbia sempre realizzato il fatto più grave.
25
29 Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del
RN limitatamente al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, al capo A-bis, da considerarsi assorbito in quello di direzione della medesima associazione, al capo A;
con conseguente eliminazione dell'aumento di pena ad esso relativo.
3.3. Quanto agli altri motivi, che attengono alla affermazione di responsabilità per le estorsioni, le censure s'appuntano su valutazioni di merito, e cioè sulla interpretazione delle conversazioni intercettate e sui collegamenti tra le stesse istituiti, sulla interpretazione delle dichiarazioni delle persone offese, sulla valenza del ruolo svolto dal RN alla luce delle direttive personalmente impartite e dell'interessamento direttamente mostrato nelle vicende estorsive contestate.
Con riguardo ai singoli fatti la Corte d'appello ha però esaurientemente osservato:
-(a) in relazione al capo E), che la prova della responsabilità del ricorrente riposava sulle conversazioni del 1°.
7.03 e del 22.7.03 intrattenute con RO, nelle quali si faceva riferimento alle richieste portate avanti dal LA (p.13), e sulle dichiarazioni della persona offesa LI, che aveva ammesso di conoscere il LA e di avergli fatto degli “sconti", patteggiando l'accusa di favoreggiamento;
l'interpretazione del contenuto di dette conversazioni e del comportamento del
LI attiene al merito ed è del tutto plausibile;
l'appello d'altronde contestava solo il superamento della soglia degli atti preparatori;
-(b) che in relazione ai capi M), N) e O), R) e S) la prova delle condotte estorsive poste in essere si traeva dalle conversazioni del 13.12.2003 intrattenute dal ricorrente con NO e De
AS, nelle quali si faceva riferimento alle estorsioni in atto, delle quali si era interessato prima di essere arrestato il EG, indicandosene quindi i destinatari;
che con riguardo al capo M, ai danni di NA NO, il riferimento all'interessamento del coimputato Di PA (Pinuzzu u' generali) trovava riscontro nelle dichiarazioni di questo, che aveva detto di essere IC del NO, e non aveva rilievo né che il NO avesse negato di aver subito richieste estorsive né che il Di PA fosse stato assolto non essendovi prova certa che avesse preso in carico la prosecuzione della estorsione, risultando accertato che di essa s'era occupato in precedenza il LI;
che quanto ai reati ai capi N e O, commessi a danno di due panifici, il riferimento assolutamente preciso (delle citazioni del RN e delle risposte del RO) alle richieste estorsive e alla esazione ad opera di RO PI (Billy) trovava conferma nella ammissione del titolare di uno DE due, di conoscere il PI, detto Billy, mentre il solo dispositivo della sentenza d'assoluzione di questo, non definitiva, non apportava decisivi elementi di segno contrario;
che in relazione al capo R), era lo stesso RN che aveva fatto riferimento al "forno" (l'esercizio estorto), indicando il responsabile della riscossione e il beneficiario della somma e che anche in questo caso non poteva ritenersi rilevante che la persona offesa avesse negato l'estorsione; che con riguardo al capo S)
l'indicazione della persona offesa si traeva dalle parole del RN e l'estorsione era stata confermata da quella, tale Frittata, che aveva ammesso di avere pagato periodicamente a persone della "Guadagna" somme di 100 - 150 euro, "per stare tranquillo";
(c) che in relazione al capo T), il fatto estorsivo emergeva dalle conversazioni 5.12.2003 e
13.3.2003 nonché dalle parole pronunziate dal RN nel corso della prima e da quelle poi del Lo DE e del Di AS;
che la conferma era stata data dal teste NN, il quale aveva spiegato che il suocero aveva promesso in vendita il bar a tale Secco che aveva versato un caparra di
100 milioni, chiesta in restituzione per il mancato perfezionamento dell'acquisto e che il suocero aveva acconsentito a rendere solo per l'intervento di Di AS e di LA;
ed ha correttamente rilevato che la restituzione della "caparra" al promissario acquirente inadempiente era ingiusta e contraria alle prassi commerciali e che il RN, che aveva dato incarico al LA e al Lo DE, aveva mostrato di essere ben consapevole di ciò (come emergeva dalla conversazione
12.5.2004 relativa alla vicenda LU);
30 (d) che a dimostrazione del reato al capo U) stavano le conversazioni del 9.12.2003 e del
16.12.2003 tra RN e RO (nella prima il RO aveva riferito d'avere detto al capocantiere che doveva "mettersi a posto", e nella seconda, su specifica domanda del RN che esplicitamente gli dava istruzioni a proposito dell'attività estorsiva, aveva richiamato anche tale vicenda) nonché le dichiarazioni della persona offesa che aveva confermato di avere ricevuto richieste estorsive pur negando di avere pagato;
(e) che la telefonata del 16.12.2003, già citata, forniva prova anche DE fatti al capo V) e al capo
Z); che in particolare con riguardo al capo V) emergeva dalla stessa che il RN parlando di regali per NA aveva indicato il supermercato che "regalava" alla famiglia ("sono collettivi") consistenti quantità di beni alimentari anche pregiati (dieci cartoni di champagne, un parmigiano di 40 chili, due prosciutti salmone, salami, panettoni per non pagare il dazio») specificando le circostanze che avevano portato alla elargizione di tante "regalie", e che conferma della vicenda si traeva altresì dalle conversazioni intercettate il giorno 11.5.2001 nell'ambito di altro processo collegato avente ad oggetto fatti analoghi, intercorse tra IN SC e TA;
quanto al capo Z), che nella telefonata citata il RN aveva detto al NO di prendere nota del nome della impresa estorta e era stata anche indicata approssimativamente la cifra che questa aveva
"promesso" di dare e che non rilevava la circostanza che la persona offesa avesse negato d'avere ricevuto richieste estorsive, giacché non risultavano altre ragioni per il pagamento da parte sua;
(f) che il reato capo A1, era dimostrato dalla conversazione del 22.12.2003, nel corso della quale il RN aveva detto al Di AS di portargli la somma pagata dal negozio di scarpe del
SO che gli avrebbe fatto avere il SC (arrestato nel maggio 2002), al quale si riferivano già le telefonate del giorno 11.5.2001 e del 29.5.2003; e che era irrilevante il fatto che il SO avesse negato di avere ricevuto richieste estorsive non avendo indicato altri rapporti leciti che lo legavano agli imputati;
(g) che la prova del reato al capo C1, riposava sulle conversazioni del 22.7.2003 e del 3.1.2004 e in particolare sulle parole pronunziate dal RN (che, parlando con il EG degli esercizi estorti, aveva detto di mandare RA dall'occhialaio e che parlando con SI e F.P. LA aveva portato ad esempio il titolare di quell'esercizio, LI) sicché era irrilevante che lo
LI, al quale era stato per altro contestato il reato di favoreggiamento, avesse negato d'essere vittima di richieste estorsive pur riconoscendo il SI e il LA;
(h) che il reato al capo D1), emergeva dalla conversazione del 3.1.2004, nel corso della quale il
LA aveva riferito al RN di avere riscosso 500 euro dalla Sala Singapore del Carioto, raccontando che questo voleva darne di meno perché il veglione era andato male, circostanza questa, del veglione andato male, confermata dal Carioto, pur negando l'estorsione ma ammettendo l'assenza di altre ragioni di debito;
(i) che il reato al capo E1), risultava dalla conversazione del 17.1.2004, intrattenuta tra Di
AS, RO e Lo AR nonché sulle dichiarazioni di CO OS, che aveva indicato la pescheria del La BE fra quelle da lui estorte su incarico di NI ER, riferendo che poi, come aveva saputo dal ER contattato dal Di AS, s'era immischiata gente di S.
MA di Gesù; e che il La BE aveva ammesso di conoscere RO e Di AS e pur avendo escluso di essere stato estorto aveva riferito che un suo dipendente gli aveva riferito di telefonate che intimavano «mettiti a posto>>;
(1) che la prova del reato al capo F1), risultava dalla videoregistrazione del 10.2.2004, nella quale appariva il RO che rimproverava il AL di avere dato poco, apparendo dal contesto evidente che il "regalo" al quale ci si riferiva prescindeva dal rapporto di lavorativo con la ditta del primo;
e che in relazione a tale fatto la partecipazione del RN era stata altresì desunta dal complessivo tenore delle conversazioni intercettate, in specie da quella del 3.12.2003, dal rapporto
31 con il RO, dalla constatazione che il rapporto con il AL era anteriore al dialogo, dal plurale usato dal RO;
(m) che in relazione ai reati ai capi I1 e L1, non risultavano censure specifiche, ma poteva comunque farsi rinvio alla conversazione del 3.1.2004 e alle posizioni delle persone offese, imputate di favoreggiamento e alla conversazione del 13.4.2004 tra Di AS e RO, che attribuiva al RN l'iniziativa.
La valutazione del materiale probatorio appare dunque corretta, sorretta da considerazioni adeguatamente giustificate e plausibili, insindacabili perciò in questa sede, ed è immune dai vizi denunziati.
3.3.1. In relazione all'ottavo motivo di ricorso può solo aggiungersi che le censure neppure confutano specificatamente gli argomenti esposti nella sentenza impugnata.
3.3.2. Il terzo motivo, relativo ai capi N e O, attiene in larga parte ad una interpretazione meramente ipotetica della conversazione citata ed è manifestamente infondato laddove sostiene che il ricorrente era intervenuto a estorsione già "consumata".
Allorché al soggetto passivo sia imposta l'assunzione (coatta) di una obbligazione da adempiere periodicamente, il fatto assume lo schema del reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata (tra molte, in tema di delitti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali periodiche, Sez. 2,
n. 4856 del 27/02/1984, SI;
nonché, con specifico riferimento all'ipotesi di estorsione Sez. 1,
n. 2802 del 18/12/2006, Santapaola, non massimata sul punto). Sicché anche la consapevole partecipazione alla riscossione di un rateo del profitto che si collega ad una richiesta estorsiva precedente integra il concorso nel reato, l'estorsione continuandosi a consumare con tale esazione
(Sez. 2, n. 10778 del 25/01/2002, Curto) e sussistendo concorso punibile anche nella adesione all'opera di altri che ne siano ignari (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Sormani).
3.3.3. Il quarto motivo, relativo al capo T, torna sulla nozione di ingiustizia del profitto alla quale la Corte d'appello ha già dato risposta del tutto corretta sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo, senza specificamente censurare gli argomenti della sentenza impugnata e assume del tutto genericamente, a fronte delle coerenti affermazioni sul punto contenute già nella sentenza di primo grado, che la estorsione doveva intendersi solo tentata.
3.3.4. Il quinto, il sesto (nella sostanza) e il settimo motivo assumono del tutto infondatamente che le estorsione ai capi D1, E1 e F1 sarebbero state attribuite al ricorrente solo per il suo ruolo di capo, il contrario emergendo da quanto prima evidenziato (ai punti 4.3.h., 4.3.1, 4.3.1.), giacché logicamente il concorso è stato ritenuto altresì: quanto al capo D1, sulla base del rilievo che l'esattore era andato a riferire al ricorrente dell'ammontare del "pizzo" riscosso e delle resistenze incontrate;
quanto al capo E1 sulla base del significato plausibilmente attribuito alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OS in collegamento alla conversazione del 17.1.2004 che chiaramente s'era ritenuta riferita ad estorsione realizzata nell'interesse della cosca, il cui profitto andava versato alla "cassa comune"; quanto al capo F1 in considerazione del ruolo altresì di percettore finale della somma estorta attribuita al RN sulla base del tenore della conversazione videoregistrata il 10.2.04 tra RO e AL collegata alla precedente, del
3.12.2004 tra RN e RO: il tutto sorretto dalla evidenziazione di un contesto dal quale emergeva il costante, personale e diretto controllo esercitato dal RN su ciascuna delle attività estorsive poste in essere dagli appartenenti al suo gruppo in genere e dagli interlocutori citati in particolare;
in assoluta coerenza con quanto rilevato a proposito degli altri episodi e delle posizioni DE coimputati.
4. Ricorso VI
Delle doglianze sulla inutilizzabilità delle intercettazioni s'è rilevata l'infondatezza nella prima
32 partizione al punto 1; di quelle con le quali si sostiene la inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore IM, al punto 2.
4.1. Infondati appaiono quindi i motivi che si risolvono in censure sulla adeguatezza della motivazione.
La Corte d'appello ha posto a base dell'affermazione di responsabilità del ricorrente le conversazioni intercettate, considerato le dichiarazioni del pentito (Cusmano) alla stregua di mero elemento di riscontro delle conversazioni stesse.
E ha interpretato le conversazioni dando conto del loro tenore obiettivo e rispondendo plausibilmente alle obiezioni e ai tentativi di confutazione del ricorrente, riproposti in questa sede senza considerare in realtà quelle risposte.
Così, in particolare, del tutto adeguate appaiono le affermazioni della Corte d'appello secondo cui la prova del ruolo apicale svolto da EN VI nell'associazione fino al marzo 2004, data in cui la "supervisione" era passata al RN, emergeva: dalla conversazione del 22.7.03, nella quale il RN, parlando con il EG della confusione che s'era creata a livello dirigenziale e delle conseguenti difficoltà tra le famiglie di
Ciaculli, C.so DE MI e AC, aveva fatto sicuramente riferimento al ricorrente, chiamandolo
"EN di OM, e indicandolo come soggetto che dava disposizioni e intendeva presiedere alle estorsioni (riferendo di esercenti di corso DE MI che volevano "parlare con EN", di
"EN” che aveva "detto di portargli i soldi a lui”, della impossibilità che “EN di OM potesse avere dato un incarico estorsivo a CL [Lo DE], di "EN" che avrebbe autorizzato taluno a "prendere piccioli qua");
- dalla conversazione del 12.5.04, nella quale, parlando con NO, Lo AR e Di
AS, e riferendosi alla necessità di porre fine a quello stato di "confusione", RN aveva detto di avere ricevuto da circa due mesi l'investitura temporanea di supervisore sul mandamento con accantonamento (solo da tale data) di "EN", e aveva riferito DE contatti con
"EN" a proposito di una estorsione (ai danni di un certo MA, "terrorizzato" dal LU), sostenendo che la volontà del fratello detenuto di EN era irrilevante;
dalla conversazione del 3.3.04, dalla quale emergeva che il VI era il destinatario di somme di denaro che non potevano che riferirsi ad una estorsione in corso ai danni di un "fabbro";
e dalla conferma alla lettura di tali colloqui che si traeva dal fatto che il 6.6.04 ME era stato visto a Roma lasciare al VI un sacchetto ed una valigia 24 ore ed era stato sentito (dai
Carabinieri nel corso del pedinamento), dire a VI "se non me la spirugghia AR questo discorso, ci pensi tu”, dove AR era il coimputato LU, che "terrorizzava" gli estorti, come ulteriormente la sentenza impugnata chiarisce trattando la posizione di questo (p. 95).
Correttamente sono state considerate elemento di riscontro significativo le dichiarazioni di
RI IM, nella parte in cui (nell'interrogatorio del 2.2.05) aveva dichiarato che «il mandamento di AC (comprendente le famiglie di AC, via SI Marine, Roccella) era "sospeso” nel senso che ciascuna famiglia gestiva i propri affari» e che «a AC il vertice era EN VI, sebbene lo stesso vivesse a Roma»; che «aveva appreso da OV La
TI che il LU era appartenente alla famiglia di AC e, pur se scarcerato da poco, intorno alla metà del 2004 si era adoperato personalmente nel settore delle estorsioni anche fuori dal territorio della famiglia nella pretesa di agire in tutto il mandamento per un potere che invece il
VI "che è a OM non aveva più» e che il VI «autorizzava le estorsioni, materialmente poste in essere dal LU». Mentre il riferimento ad episodi estorsivi specifici, in relazione ai quali era incerta la fonte, pur essendo corroborato da altre conversazioni intercettate
(quella del 12.5.04 nella Quale il RN lamentava un potere esercitato al di là DE limiti delle
33 competenze territoriali) non è stato posto a base di alcun addebito.
Assolutamente prudente e rispettosa DE principi all'inizio enunziati (punto 2) è stata dunque la valutazione delle dichiarazioni del pentito, sulla cui attendibilità non v'era per altro, e non è allegato, motivo di dubbio.
Potendosi solo aggiungere che non sussiste alcuna contraddittorietà tra valenza indiziaria attribuita alle dichiarazioni del IM e l'affermazione che lo stesso «non poteva avere conoscenze precise e dettagliate di uomini» di altre famiglie, estrapolata dal difensore da un contesto nel quale si chiarisce invece, del tutto logicamente, che ben poteva il IM avere però notizia su estorsioni compiute in zone vicine e sulla loro riferibilità al ricorrente;
che la circostanza che del
VI non avessero parlato altri collaboratori di giustizia è stata logicamente spiegata con la diversità di ruoli, i tempi di appartenenza nell'associazione, la residenza altrove del VI, la sua pregressa detenzione (dal 1993 al 2001); che la individuazione del EN di cui si parlava nelle conversazioni con il ricorrente è logicamente sostenuta dal rilievo che il riferimento era sempre a soggetto che aveva un elevato rango mafioso in zona e il fratello detenuto mentre nulla consentiva di ritenere che vi fosse altra persona con le medesime caratteristiche e nome o abitazione a Roma;
che non può ritenersi scorretta l'affermazione secondo cui l'esistenza di causali lecite del credito che il VI affermava di vantare nei confronti del MA non risultava adeguatamente dimostrata, a fronte della considerazione che il rapporto sottostante allegato dal ricorrente non giustificava comunque i comportamenti del VI e del ME, né il fatto che il ME si rivolgesse al VI perche questi da Roma lo aiutasse a risolvere la questione economica a
Palermo, nonché a fronte del riferimento al MA, "terrorizzato” dal LU, fatto dal RN, parlando con NO, Lo AR e Di AS nel corso della conversazione del 12.5.04.
4.2. Il secondo motivo è relativo alle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416-bis c.p. ed è comune ad altri imputati. E' opportuno, per economia e coerenza, trattarlo congiuntamente a quelli analoghi DE coimputati. All'esito dovranno essere esaminati il terzo e il quarto, sulla pena.
5. Ricorso IA
Delle censure sulle intercettazioni, articolate nel secondo motivo del ricorso dell'avvocato
Turrisi, s'è già rilevata l'infondatezza (al punto 1, concernendo la doglianza del IA più specificamente i rilievi sub 1.2).
5.1. E s'è già parlato, in linea di principio (sub 2.4), della utilizzabilità delle dichiarazioni DE collaboratori che appartenendo ad una associazione, o essendo alla stessa appartenuti in passato riferiscono della struttura e articolazione della organizzazione e DE suoi componenti, e cioè di fatti che appartengono alla loro esperienza diretta, prima ancora che alla loro conoscenza.
Con specifico riferimento alla deduzione del IA di inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaborante IO può solo aggiungersi che la doglianza appare anche “in fatto” manifestamente infondata, giacché non solo la sentenza impugnata correttamente evidenzia che il dichiarante aveva
"conoscenza diretta” DE membri del sodalizio, attribuibile al patrimonio delle conoscenze comuni, acquisito in quanto partecipe, e logicamente argomenta che chi sta ai margini di un sodalizio criminoso può non conoscere le dinamiche delle decisioni di vertice, certamente ne apprende però
l'esito; ma segnatamente specifica che, seppure non più “operativo" (perché controllato dalla
Polizia), il IO aveva continuato a mantenere rapporti con DE OR, che era il IO che, stando al IO, lo informava di quanto avveniva e che il IO aveva precisato di avere appreso proprio dal IO che il AU, subito dopo essere stato scarcerato aveva messo il
IA al vertice della famiglia di Corso DE MI.
5.3. Sostanzialmente comuni ai due ricorsi sono le altre censure, che attengono alla
34 identificazione del ricorrente e alla sufficienza degli elementi di prova raccolti a suo carico. Gli argomenti difensivi sono i medesimi prospettati nel corso DE giudizi di merito e ad essi le due sentenze hanno già largamente risposto con motivazione dettagliata, adeguata e plausibile: immune da qualsivoglia vizio rilevabile in questa sede.
5.3.1. In particolare, a ragione della identificazione del "PI" nominato nelle conversazioni intercettate è stato indicato un complesso di elementi che, unitariamente considerati sono stati correttamente ritenuti univoci: la sua parentela con NE DO, suo zio detto IC, accennata in alcune conversazioni;
le informazioni del GICO, secondo cui il ME più volte era stato controllato insieme a PI IA;
il contesto complessivo delle conversazioni del
12.5.2004, nel corso delle quali il RN e NO parlavano di una stessa persona (cui doveva farsi riferimento per un'estorsione in Corso DE MI) chiamandolo alternativamente LO,
PI, "nico" (ragazzo) e ricordando il padre, indicando così del PI attributi o situazioni univocamente riconducibili al ricorrente, che il IO aveva d'altra parte riconosciuto in fotografia.
Sicché l'affermazione difensiva che i colloquianti potessero riferirsi, nelle diverse conversazioni indicate o in alcune di esse, ad altri soggetti aventi lo stesso nome PI risulta adeguatamente smentita sulla base DE plurimi riferimenti contestualmente emersi o sul rilievo che l'unica altra persona coinvolta che si chiamava RO era il ME, ma partecipava ai dialoghi. E il ricorso non offre argomenti decisivi ulteriori e diversi non esaminati
5.3.2. A carico del ricorrente, così identificato, è stato quindi evidenziato: che la prova del reato associativo si traeva in primo luogo dalle conversazioni intercettate, e in particolare: da quelle del 22.7.03 e del 24.7.03 nelle quali il RN lamentava con EG e con Lo DE,
-
la avventatezza di "PI” nella cura degli affari di AC e OR DE MI ("mette benzina, brucia sta combinando un manicomio"), la attenzione esclusiva alla riscossione del provento
+
delle estorsioni ("a RO gli devono portare solo i piccioli") e l'inopportuno affidamento di incarichi delicati allo "zio IC ... che si ubriaca spesso", accennando ai rapporti di “PI” con
"EN di OM (VI), punto di riferimento per quella zona, e CL (Lo DE, il cui padre apparteneva alla famiglia di AC);
- dalla conversazione del 16.12.03 in cui il RN, parlando con RO e Di AS, inseriva "PI" tra i destinatari DE regali di NA, per ragioni di reciprocità, accanto a CL
(Lo DE), "AN" (Savoca) e "ND" (Adamo);
- da quella del 9.3.04 da cui risultava che RN aveva consegnato al ME denaro da dare a
"PI" chiedendogli di fare cessare le richieste estorsive nei confronti di certo MU, gestore di una sala giochi;
da quella del 13.3.04 in cui RN incaricava Lo DE di preannunciare a PI un invio di denaro (plausibilmente ritenuto provento di estorsione) versato da tale Gaeta;
- dalle conversazioni del 12.5.04 in cui NO parlava delle minacce fatte all'imprenditore edile
MA, «terrorizzato da LU», al RN, che mostrava di essere a conoscenza della vicenda
(chiaramente estorsiva ) dicendo che quei lavori spettavano alla famiglia di AC e che il
NO doveva parlarne con il "pisciaiuolo", con il quale lo avrebbe messo in contatto tramite
CL (Lo DE), il NO rispondendo che "PI" doveva già sapere della vicenda;
- dalla conversazione del 29.6.04, in cui RO parlando con ME della questione di un tale (Scarpitta), che aveva dapprima resistito alle richieste estorsive e pareva ora stesse per cedere, affermava che per la divisione del ricavato se la sarebbero visti "PI" e RN;
che il ruolo di "vertice" o comunque di responsabile della zona di Corso DE MI che emergeva da tali conversazioni trovava conferma nei verificati contatti tra IA, ME e
35 VI nonché nelle dichiarazioni che aveva reso PP IO (nell'interrogatorio del 30.5.02), dicendo, come s'è già prima ricordato, di avere appreso dal OR che il AU, subito dopo scarcerato (nel dicembre 2000), aveva messo il IA al vertice della famiglia di Corso DE MI, insieme a IN CO, al posto di BI IM;
nel riconoscimemnto fotografico operato dal IO
(il 12.6.02).
Alle censure dell'appellante sulla attendibilità del collaboratore e sulla credibilità di quanto da lui raccontato, le stesse riproposte nel ricorso, la Corte d'appello ha quindi già esaurientemente replicato rilevando che le dichiarazioni del IO valevano come riscontro alle intercettazioni dalle quali già emergeva la posizione di vertice nella famiglia del IA, che la condanna dello IM quale persona di vertice della famiglia di corso DE MI fino al dicembre 2002 non era decisiva per escludere l'attendibilità del dichiarante, giacché le date di contestazione DE reati riguardanti la aderenza ad una associazione criminosa non sono necessariamente precise e che in quel processo mancavano riferimenti a dati temporali contrastanti davvero certi, sicché era ben possibile ancorare l'inizio della condotta criminosa del IA al momento della sua scarcerazione (18.5.01).
5.3.3. Quanto alle altre doglianze prospettate in ricorso: plausibilmente non decisiva è stata considerata la collocazione assertivamente errata della detenzione del padre del IA dal 2003 anziché a far data dal 1993, atteso il riferimento comunque a posizione "passata" e, soprattutto, il tenore del brano riportato nei ricorsi («l'altra volta suo padre parlava libero ed io lo rimproverai a suo padre, gli dissi tu non devi parlare in italiano»), nell quale il il termine “libero", riferito al parlare e poi specificato «in italiano» non appare affatto esprimere univocamente il significato prospettato;
correttamente inidonea ad apportare elementi conoscitivi concreti è stata ritenuta l'allegazione del dispositivo della sentenza di proscioglimento dello zio DO NE, tanto più non decisiva a fronte del fatto che l'elemento di individuazione del ricorrente era l'esistenza di uno zio O", cioè la parentela con persona così chiamata, non anche la accertata intraneità di quello al sodalizio;
- non appare di per sé significativa l'asserzione del ricorrente che non risultava che il IA avesse una "villa", anche perché neppure è coerente con la prospettazione difensiva che richiama il "villino" in cui si dice risiedesse l'imputato: l'uso DE diversi termini, villa e villino, ben potendo dipendere dall'apprezzamento soggettivo o dal registro linguistico del colloquiante;
- non risulta dotata di autonomo rilievo positivo, capace di efficacemente contrastare il complesso indiziario davvero significativo evidenziato, la circostanza che IM o OS non avessero parlato di IA come mafioso, giacché risulta dalla sentenza impugnata che CO OS, elemento certo non di spicco, aveva parlato solo DE fatti DE quali aveva conoscenza personale mentre l'elemento di generica riferito dal IM, circa la confusione per un certo tempo creatasi tra luoghi di incidenza e vertici delle famiglie del mandamento di AC non solo non è in diversamente da quanto assume il ricorrente con tale omissione, ma conferisce contrasto
-
plausibilità alla stessa e alla lettura delle conversazioni sopra intercettate ed è coerente con il rilievo della sentenza impugnata che i contatti con il VI mantenuti, oltre che per il tramite del
ME, anche con l'accertato viaggio a Roma (del 22.4.04 con il ME e Lo IG ON) - si spiegavano con il fatto che il VI era stato "messo di lato" dal RN, giacché in realtà al
RN «era stata affidata la supervisione provvisoria del mandamento, ma il VI era rimasto capo della famiglia di AC ed il IA di quella di Corso DE MI>>;
- sono infine irrilevanti le censure con le quali si contesta la ricostruzione di singole vicende estorsive, giacché all'imputato non sono stati contestati reati fine.
5.4. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono seguire l'esame degli aspetti comuni ai coimputati.
6. Ricorso RO
Come detto in fatto, il ricorso è rivolto a censurare la condanna per i reati ai capi C, E, U, F1 e l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 in relazione ai reati di detenzione e porto di arma con matricola abrasa, ai capi O2, Q2, R2.
6.1. Con il primo motivo il ricorrente contesta nella sostanza l'estensione temporale della sua partecipazione all'associazione affermata nella sentenza impugnata assumendo che non esistevano a suo carico elementi antecedenti al maggio 2003.
La doglianza appare infondata.
I giudici del merito hanno ritenuto la colpevolezza del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 416-bis c.p. (capo C) da tutto il complesso delle conversazioni intercettate, in moltissime delle quali il ricorrente fungeva da interlocutore, era chiamato TO ovvero "ragioniere" ed era stato individuato attraverso le videoriprese.
Dalle intercettazioni risultava in particolare che RO era indicato dal RN come persona davanti alla quale si poteva parlare di questioni riservate (conv. del 23.9.03), esaminava con quello rilevanti questioni per l'organizzazione (conv. n. 56 del 7.11.03 sulla presenza della P.S. nelle vicinanze del “cantiere"), era al corrente DE suoi appuntamenti (conv. n. 327 del 24.9.03) ed in sua assenza riceveva e consigliava coloro che si recavano al "cantiere" (conv. del 24.9.03), teneva la cassa (conv. n. 62 del 8.11.03) e il libro-mastro (conv. n. 362 del 29.1.04, n. 62 del 30.6.03, n. 235 del
16.12.03, n. 370 del 2.2.04), formulava bilanci programmatici di incassi ed uscite (conv. n. 326 del
23.9.03), annotava le uscite destinate ai sodali con formule criptate (conv. n. 749 del 6.5.04, n. 660 del 8.4.04), esercitava il controllo DE lavori edili in zona (conv. n. 579 del 13.3.04) ed imponeva proprie ditte per la esecuzione di lavori (conv. n. 407 del 11.2.04, n. 918 del 9.6.04), partecipava alla commissione delle estorsioni (conv. del 17.1.04, n. 329 del 24.9.03, n. 336 del 17.1.04, n. 70 del
1.7.03, n.991 del 29.6.04, n. 370 del 2.2.04, n. 57 del 7.11.03, n. 50 de 5.11.03), si occupava della collocazione e del controllo degli apparecchi da gioco di genere vietato (conv. n. 386 del 9.2.04, n.
184 del 5.12.03, n. 244 del 19.5.03, n. 735 del 6.6.03, n.1010 del 13.1.06).
Le chiavi degli apparecchi da gioco erano state trovate in suo possesso nel corso della perquisizione eseguita al momento della esecuzione della misura cautelare.
Aveva altresì prestato ausilio alla latitanza di SI RN del '64 (capo H-1) e si mostrava al corrente DE rapporti con altre famiglie e delle vicende giudiziarie degli altri partecipi. Il contesto probatorio e il grado di influenza e di responsabilità che il ricorrente appare assumere sin dalle prime conversazioni intercettate rende dunque del tutto plausibile, già sulla scorta di tali dati, il convincimento di una militanza e di un affidamento consolidati nel tempo e la retrodatazione perciò della sua partecipazione al sodalizio. L'accertato contributo dato dal ricorrente alla latitanza SI RN nato nel 1964, condannato per la strage connessa all'omicidio di
AO BO, non poteva d'altronde che implicare una appartenenza appunto consolidata e duratura (ed è appena caso di notare che l'assoluzione del ricorrente dal reato al capo H1, che a tale "favoreggiamento" si riferiva, è stata pronunziata ritenendo l'assorbimento di quella condotta nel delitto di partecipazione all'associazione mafiosa, non per insussistenza, sotto l'aspetto materiale o soggettivo, della condotta medesima). Dalla sentenza di primo grado espressamente si ricava, per altro, che già nella conversazione del 28.3.2002 il RO veniva indicato come il "ragioniere della famiglia (p. 155 sent. GUP.)
6.2. Il secondo motivo è relativo ai singoli fatti di estorsione, in relazione ai quali la sentenza richiama gli elementi già evidenziati a proposito della posizione del RN, coimputato nei fatti di estorsione, e anche in questa sede deve farsi riferimento a quanto rilevato per il coimputato, le censure riproponendo prospettazioni esaminate e adeguatamente confutate.
37 Potendosi solo precisare, avuto riguardo agli argomenti spesi nel motivo, per il resto generico, che neppure è vero che tutti gli esercenti avessero negato l'esistenza di richieste "estorsive, giacché come già evidenziato sopra, in particolare sub 3.3.d. in relazione al capo U), sub 3.3.a. in relazione al capo E) e sub 3.3.1. in relazione al capo F1 - il LI (vittima dell'estorsione al capo E) aveva ammesso di fare degli “sconti” e aveva patteggiato l'accusa di favoreggiamento;
il colloquio estorsivo del NO con il AL (vittima della estorsione al capo F1) è stato addirittura videoregistrato e la assoluta inverosimiglianza della spiegazione fornita (le richieste si riferivano alle prestazioni per il noleggio di cassoni) appare adeguatamente motivata e non è oggetto di censure specifiche;
la persona offesa del reato al capo U aveva ammesso di avere avuto richieste estorsive.
Anche il relazione alla posizione del RO assolutamente adeguata appare infine l'osservazione della Corte d'appello, che i singoli fatti trovavano altresì conferma nei molti altri accertati, tutti apparendo espressione di un sistema estorsivo posto in essere con metodi uniformi e ampiamente dimostrato dall'insieme degli elementi acquisiti.
6.3. Il terzo motivo concerne l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 per l'arma trovata all'imputato nel cantiere. La censura è collegata a quella sull'aggravante del quarto comma dell'art. 416-bis c.p. ed è opportuno trattarne dopo avere esaurito l'esame DE ricorsi degli altri imputati in punto di responsabilità per i vari titoli di reato.
7. Ricorso SI
L'imputato è stato condannato per il reato associativo ma era stato assolto sin dal primo grado da una estorsione (originariamente contestatagli al capo Q ai danni di tale Di FU, che nella prospettazione accusatoria era dimostrata dalla conversazione del 3.1.2009, n. 291.
7.1. Da tale assoluzione trae spunto il primo motivo di ricorso, affermando che la conversazione ritenuta incomprensibile e perciò "inutilizzabile” per un reato non poteva essere utilizzato come prova di una altro.
Con il secondo contesta quindi l'interpretazione delle altre due conversazioni intercettate nell'ambito del presente procedimento, sostenendone la inconducenza.
Le doglianze non possono trovare accoglimento.
7.1.1. Quanto al primo motivo basterà osservare che la conversazione citata non è stata mai dichiarata inutilizzabile, essendosi soltanto ritenuto che quanto andavano dicendo in quel contesto - dal quale si poteva dedurre che si stava facendo un conteggio di denaro, si passavano in rassegna esercizi commerciali taglieggiati, si usava il termine "puntata" per indicare il primo contatto finalizzato alle richieste estorsive il RN e il SI non era sufficiente a dimostrare la
-
effettiva realizzazione, poi, di una estorsione, ai danni di "quello DE pulmann", (p. 63 sentenza impugnata), tenuto conto in particolare che la risposta del SI era limitata al “sì quello DE pulmann", cui era seguita una interruzione della captazione, e che non c'era prova di un pagamento avvenuto in conseguenza di una richiesta del SI.
7.1.1. Quanto alla secondo motivo esso si risolve nella contestazione del significato attribuito a due delle conversazioni citate, quelle del 28.3.2002 e del 12.6.2004, in realtà del tutto plausibile, e non considera né la conversazione oggetto del primo motivo, in realtà altamente significativa, né
l'insieme degli elementi evidenziati, che, letti congiuntamente, validamente sostengono la motivazione sulla appartenenza del SI al sodalizio.
I giudici di merito hanno infatti ritenuto che il ruolo di partecipe del SI emergesse sia dai rapporti intercorrenti con soggetti imputati nel precedente procedimento, detto IO, sia da frequentazioni e conversazioni intercettate nell'ambito del presente procedimento, dalle quali, saldate alle precedenti e complessivamente, risultava che il SI era a disposizione del RN, dal quale accettava incarichi d'ogni sorta e per il quale si prestava persino ad eseguire controlli per
38 evitare le indagini della Polizia. Ed hanno in particolare richiamato:
- la video-intercettazione del 3.1.04, già citata, nella quale RN, mentre contava denaro provento di estorsione aveva chiesto a SI: "quello DE pulmann che fa ? te li dette?", SI aveva risposto "si quello DE pulmann", RN aveva replicato "va beh, sbrigatela tu AN"; evidenziando come dal contesto apparisse chiaro il riferimento a richieste estorsive (a p. 22, trattando la posizione del RN, la Corte d'appello aveva d'altronde sottolineato che nel corso di tale captazione RN aveva raccontato inoltre a SI e a LA che lui era solito
"portare ad esempio" lo "LI ... quello degli occhiali", al quale aveva fatto dire dal cognato di RA «che mi duna i picciuli"», e cioè la vittima della estorsione al capo C1, condannato per favoreggiamento, che aveva riconosciuto SI e LA come suoi "clienti");
- la video-intercettazione del 22.7.03, nella quale SI, dopo essersi intrattenuto con RN e
RO, aveva raccomandato a questo "Umbè, vedi che devi fare" e quello aveva risposto "ci devo telefonare", aveva chiamato tale "RO" e gli aveva detto di andare dal SI;
la conversazione del giorno 8.11.03, nella quale EG, LA e RO parlavano di investigazioni giudiziarie e di provvedimenti di custodia cautelare e EG faceva riferimento ad una conversazione intercettata il 28.3.02 nei locali della "AGM di SI Maurizio" nell'ambito del procedimento c.d. "IO", in cui SI colloquiando con SE EC aveva fatto cenno appunto a EG e a IN e dalla quale emergevano i suoi rapporti con soggetti appartenenti al sodalizio mafioso;
- la conversazione del 12.6.04 nella quale SI, parlando con RO e Di AS delle investigazioni in corso e DE mezzi di captazione usati, aveva raccolto l'invito di andare a controllare rivoltogli dal RO, che aveva detto di essersi in precedenza accorto di telecamere, approfittando del fatto che aveva un terreno in zona.
Sicché la doglianza, selezionando alcuni soltanto tra i dati indiziari e trascurando la motivazione sul complesso degli elementi che sorregge la decisione, è in definitiva anche generica.
7.2. Il terzo motivo riguarda la sussistenza delle aggravanti del quarto e del sesto comma dell'art. 416-bis c.p., e se ne parlerà come detto da ultimo.
8. Ricorso OT
8.1. Il primo motivo concerne la utilizzabilità delle intercettazioni ed è infondato per le ragioni esposte al punto 1., in particolare sub 1.2. e 1.4., ove sono state esaminate le censure del OT insieme a quelle analoghe DE coimputati.
8.2. Fondato appare invece il secondo motivo.
8.2.1. A ragione della conferma della condanna per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo C, la Corte d'appello ha osservato che a carico dell'imputato, già condannato con sentenza definitiva quale esponente della famiglia di IA, stavano le conversazioni del 23.9.03 e del 25.9.2003.
Nel corso della prima RN raccontava a Di AS di una richiesta, portatagli da tale
"Pino” a nome di "IN", identificato nell'odierno ricorrente, per un lavoro da affidare alla ditta di tale NE, identificato in CO NE, cognato del OT, e della sua decisione di acconsentire, in nome DE buoni rapporti "con questi del Villaggio" (identificato in S.Rosalia) e per rispetto verso la persona da cui proveniva la richiesta, che pure non ricordava ma alla quale tenevano suo padre e suo zio e che aveva domandato cortesemente ("in modo pulito", a differenza di tali PA e NE, che avevano "impostato male" la faccenda).
Nella seconda, sempre tra RN e Di AS, il primo riprendeva il discorso sul contrasto tra "GI" (che si dice fosse verosimilmente il IN) della famiglia di S.MA di
39 Gesù e il cognato di "IN", elogiato come persona ragionevole.
Sulla base di una informativa della Guardia di Finanza i lavori cui si riferivano quei discorsi venivano individuati nella aggiudicazione da parte della CEMID alla impresa di CO NE, cognato di OT, di lavori elettrici per il valore di € 122.000 nell'albergo Genoardo Park di RG RA.
Il OT aveva negato di essersi interessato in favore del cognato, aveva ipotizzato che qualcuno avesse speso il suo nome e aveva affermato che da cinque anni, da quando era detenuto a domicilio, s'era "eclissato", che neppure conosceva SI RN, ma solo il padre di costui e
Di AS;
aveva inoltre portato a suo favore la testimonianza dell'ingegner Di Bedetto, titolare della Cemid.
La Corte d'appello riteneva certa la identificazione del ricorrente per i precisi riferimenti presenti fatti nelle conversazioni citate, per la sua relazione di affinità con il NE e per le risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza sul collegamento NE - Elettro Impianti
CEMID, non smentito dall'imputato nel suo interrogatorio. Osservava inoltre che non era verosimile che qualcuno spendesse il nome di un personaggio come il OT a sua insaputa;
che era irrilevante che i lavori ricadessero in territorio estraneo alla sfera di influenza della famiglia di
S.MA di Gesù, perché per appalti di una certa consistenza economica poteva anche essere superato il limite territoriale. Quanto alle dichiarazioni dell'ing. Di EN, secondo il quale l'incarico della esecuzione DE lavori sarebbe stato conferito alla "Elettro Impianti" in ragione di pluriennali rapporti precedenti con la CEMID e la mancanza di ditte concorrenti, alle osservazioni del Giudice dell'udienza preliminare (l'influenza mafiosa era stata esclusa solo in via deduttiva dall'ing. Di EN, «posto che non si trattava di una imposizione estorsiva, ma di un accordo "di non belligeranza" tra le ditte che poteva essere rimasto a lui sconosciuto») la Corte d'appello aggiungeva che il titolare della Cemid ben poteva «essere rimasto all'oscuro del contrasto, sorto e deciso a monte del preventivo presentato pochi giorni prima (il 10.9.03) dell'affidamento DE lavori
(24.9.03) dalla sola ditta (la Elettro Impianti del NE) in favore della quale il RN, come deve dedursi dai termini usati nella conversazione, si era interessato già prima di parlarne con il Di
AS».
In conclusione, secondo la Corte d'appello, poteva dedursi dalle parole del RN la certa provenienza dal OT della richiesta portata da soggetto partecipe della stessa famiglia del OT (visto che nell'occasione aveva fatto cenno al RN anche ad altri soggetti, quali il CI, pure condannato per associazione mafiosa), e «riconnettersi la soluzione positiva per la "Elettro
Impianti" (di interesse del NE) al prestigio acquisito dall'imputato in passato, anche a fronte del contrario parere di “Pinuzzu” e “Giannetto", della famiglia di S.MA di Gesù». La decisione del
RN di favorire il NE era dunque da spiegare con «l'ambito del contesto mafioso e di quelle dinamiche tipiche, per le quali va salvaguardata l'esigenza di mantenere buoni rapporti con altre famiglie mafiose, specie se viciniori territorialmente e rapportate alla "dovuta" deferenza verso un soggetto come il OT», il cui alto rilievo nella famiglia di IA andava «ritenuto di assoluta attualità»>.
8.2.1. Il discorso giustificativo è a ben vedere circolare: si assume che le due conversazioni intercettate, che si riferivano in realtà ad un solo episodio, la “raccomandazione” del NE, dimostravano la attualità della partecipazione del OT alla famiglia mafiosa;
si dice che dalle due telefonate emergeva che il RN aveva soddisfatto le richieste del OT perché la sua partecipazione, di alto rilievo, nella famiglia era assolutamente attuale.
In realtà nessuna delle due conversazioni riferite dimostra l'attualità di una condotta di partecipazione del OT all'associazione mafiosa di riferimento.
8.2.2. E' il caso di premettere, a tale proposito, che è principio consolidato e condiviso che ai
40 fini della responsabilità penale per il delitto associativo non rilevano mere situazioni di status, quali quelle derivanti dalla qualità di "uomo d'onore" derivante da una pregressa investitura o dall'incondizionato "rispetto” di cui il soggetto gode perciò in un certo ambito criminale, ma occorre la fattiva partecipazione del soggetto al sodalizio criminale nel periodo temporale individuato dalla imputazione [Sez. 6, n. 12537 del 05/10/2000, Di Carlo;
nello stesso senso S. U, n.
33748 del 12/07/2005, NO che ricorda che partecipe è «colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma
"fa parte" della (meglio ancora: "prende parte" alla) stessa»: locuzione questa a intendersi «non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinIC e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché
l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima»].
Di talché, se ai fini della prova della partecipazione può rilevare qualsiasi indicatore fattuale dal quale, sulla base di attendibili regole di esperienza proprie del fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, ove si tratti di soggetto che è già stato condannato per il reato d'associazione mafiosa in relazioni a periodi pregressi, per affermare la protrazione di tale condotta non è consentito ricorrere ad «automatismi probatori», occorrendo che sussistano invece precisi e gravi indizi gravi che specificamente si riferiscano anche all'ulteriore periodo in contestazione.
8.2.3. Ora nel caso in esame, non solo dai discorsi intercettati non emerge nulla di preciso su di una condotta di attiva partecipazione del OT all'organizzazione criminale di riferimento, ma le parole del RN, per come riportate nelle sentenze di merito, sembrerebbero addirittura esplicitamente escludere tale condizione, dal momento che il RN dice di non "ricordare” il
OT e di avere intenzione di accontentarlo per rispetto, in nome del ricordo di suo padre e di suo zio, e perché si trattava di persona che era stata cortese ("io non me lo ricordo a IN, però per riflesso ci tiene mio padre ci tiene mio zio, ci tengo anch'io, Pinò, quindi lo deve fare il cognato
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di IN, perché IN ha chiesto un favore, non ha chiesto una soverchieria" "glielo dissi io che lo doveva fare il Sansone. perché IN ci domandò il favore"), che aveva parlato in modo "pulito”, che era ragionevole.
D'altronde gli stessi Giudici di merito non riescono ad affermare con certezza che la richiesta avesse connotati davvero “estorsivi" e cioè che si riferisse ad una pretesa certamente ingiusta da soddisfare per via del peso mafioso del richiedente. Le spiegazioni elaborate dalla Corte di merito con riferimento alle dichiarazioni del teste Di EN sono infatti largamente ipotetiche e non bastano ad escludere plausibilità, nell'insieme, all'ipotesi ventilata dalla difesa, che la richiesta trasmessa al RN, in nome di un antico rapporto con i suoi familiari, fosse soltanto di desistere dal porre in essere un intervento ai danni del cognato del OT.
8.3. In relazione alla posizione del OT la sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello.
9. Ricorso ME
9.1. Della infondatezza delle censure che concernono la utilizzabilità delle intercettazioni
(primo motivo avvocato D'Azzò, secondo motivo avvocato Turrisi) si è detto al punto 1.
Le deduzioni con le quali si sostiene la inutilizzabilità, ex art. 195 comma 7 c.p.p., delle dichiarazioni del IO (esplicitamente nel secondo motivo del ricorso Turrisi, più larvatamente nel ricorso D'Azzò), sono del tutto analoghe a quelle prospettate nel ricorso proposto nell'interesse del
IA. Può dunque anche per la posizione del ME richiamarsi quanto detto al punto 2., sub
2.4., e aggiungersi che, non solo la sentenza impugnata è, perciò, del tutto corretta allorché
41 evidenzia che il dichiarante aveva "conoscenza diretta" DE membri del sodalizio, attribuibile al patrimonio delle conoscenze comuni, acquisito in quanto partecipe, e logicamente argomenta che chi sta ai margini di un sodalizio criminoso può non conoscere le dinamiche delle decisioni di vertice, certamente ne apprende però l'esito; ma che, in fatto, adeguatamente chiarisce che, seppure non più “operativo", il IO aveva continuato a mantenere rapporti con DE OR e che era il IO che, stando al IO, lo informava di quanto avveniva.
9.2. Per il resto i motivi che si rivolgono alla affermazione di responsabilità riproducono argomenti che attengono al merito, e cioè all'apprezzamento del significato degli elementi di prova, largamente esaminati e confutati da entrambi i giudici di merito, con motivazioni più che adeguate, immuni dai vizi denunziati.
In particolare, a fondamento del giudizio di colpevolezza sono state richiamate:
- le dichiarazioni del collaboratore PP IO (interrogatori 23.8 e 2.10.02), che aveva riconosciuto in fotografia il ME e aveva detto che faceva parte della famiglia di corso DE MI
("persona che è ancora operativa è CI ME), vicino prima a BI Sciamone e poi passato con IN CO e CI IA;
-la conversazione intercettata il 2.2.2004, nella quale il RN parlava con il RO del
ME che doveva ancora portare 16.500 euro;
l'osservazione e intercettazione del 9.3.04, quando il ME, visto arrivare al "cantiere Fiorentino", riceveva dal RN del denaro da dare a
"PI" con l'incarico di dirgli che doveva fare cessare le richieste estorsive rivolte a tale MU, gestore di una sala giochi in Corso DE MI ("non ci deve passare manco più dalla strada") e rispondeva puntualizzando che avrebbe riferito la provenienza della richiesta ("che l'hai detto tu");
- l'intercettazione del 29.6.04, nella quale il RO incaricava ME di investire "PI" - che se la sarebbe dovuta vedere con RN per la spettanza del ricavato della questione di tale
TA, un imprenditore che stava mettendo su un capannone del valore di 100.000 euro e nella quale il ME dava conferma DE primi segni di cedimento dell'estorto ("ora sta venendo, sì; però ... poteva venire alla ventesima volta");
- gli stretti rapporti dell'imputato, con "PI" IA, VI, con il quale aveva avuto contatti telefonici ripetuti e che aveva incontrato a Roma.
Con riferimento a tali rapporti dalla sentenza impugnata risultano evidenziati quindi: la conversazione intercettata il 3.3.2004 (nel corso della quale il VI, chiamando RO ME da una cabina pubblica, gli aveva detto di un "fabbro quello DE ricambi", che aveva concordato con suo cugino un pagamento di € 300-500 al mese anche con cambiali, che egli stesso poteva negoziare;
argomento ritenuto verosimilmente concernente una estorsione in corso, avuto riguardo all'uso di una cabina pubblica, al linguaggio criptico usato, al fatto che era il VI ad essere destinatario di somme di denaro); gli incontri registrati dalla Polizia nel periodo che andava dal 28.4.04 allorchè il ME, dopo avere dato appuntamento al bar Recupero, non vi si recava;
il
LU si incontrava invece con IA e poi si recava presso l'ufficio del ME in via Sperone - al 14.5.04 (data cui si riferiva la conversazione tra ME e LU, di cui si parla trattando della posizione di questo, «avente per oggetto il sostegno economico ai carcerati e le “simanate” tratte dal provento di estorsioni», cfr. p. 107), molti DE quali in coincidenza con i viaggi del ME a Roma
(del 22.2.04, del 21.3.04, del 9.4.04 e del 22.4.04, cfr. ancora p. 107) nonché il successivo viaggio, del
6.6.2004, del ME a Roma, il suo incontro con il VI, le frasi ascoltate (in occasione di tale «ennesima visita del ME al VI il primo è stato sentire dire "se non me la spirugghia
AR questo discorso, ci pensi tu" ed il VI rispondere "e tu diccillo a AR", ancora p.
107)
Plausibilmente è stato rilevato quindi che la esistenza di rapporti economici leciti con alcuni
42 DE coimputati (RN o RO) non escludeva rapporti illeciti, posto che nel corso delle sue conversazioni lo stesso RN aveva teorizzato la utilità di tale tipo di "copertura"; che i rapporti di lavoro, connessi alla attività di imprenditore edile, non bastavano a giustificare gli stretti rapporti con il VI ed i suoi frequenti viaggi a Roma, ove peraltro una volta il ricorrente si era accompagnato anche al IA, estraneo a tali rapporti, né il tenore delle frasi intercetatte;
che nessuna valenza poteva attribuirsi al furto (di un camion) subito dal ME, visto che il mezzo era stato poi rinvenuto perché della vicenda si erano occupate persone della famiglia ("i cristiani”) e considerato che il fatto era compatibile con le dinamiche conflittuali del mandamento di AC.
In risposta alle doglianze difensive, le medesime articolate in ricorso, la Corte d'appello ha quindi, richiamate le osservazioni del Giudice dell'udienza preliminare, specificamente osservato che con riguardo alla conversazione del 9.3.04 assumeva particolare valore indiziante in particolare la circostanza che al ME venisse affidato, da parte del RN, denaro da portare a "PI", non collegato ai rapporti di lavoro vantati dal ricorrente con RO a giustificazione della dazione della somma (era il ME a ricevere denaro, da ritenere perciò provento di estorsione dovuto al "PI" perchè riscosso in zona di pertinenza di quella famiglia); che con riferimento alla vicenda MU il tenore complessivo delle conversazioni intercettate e il contesto, oltre che la chiarezza di talune espressioni (quale quella "non ci deve passare manco più dalla strada") rendevano evidente il tipo di incarico conferito al ME e il significato della sua pronta accettazione, sintomatica del ruolo «di collegamento» espletato;
che in relazione alla conversazione del 29.6.04 e alla vicenda TA erano dimostrativi della fondatezza dell'ipotesi accusatoria sia i termini delle conversazioni («ci sono andati 200.000 volte e non è venuto", "ora sta venendo, sì; però poteva venire alla ventesima volta", "può essere che non trovi la persona a cui deve arrivare", "per i piccioli del capannone se la spirugghia con SI») sia la accettazione dell'incarico da parte del ME, irrilevante apparendo la circostanza che vittima e capannone non fossero stati individuati;
che quanto agli incontri con il VI la loro breve durata non era rilevante, perché la tenuta DE collegamenti non era compito che richiedesse molto tempo e che la conversazione del
3.3.04, frasi, mai chiarite dal ME, intercorse con il VI il 6.6.04, il fatto stesso che il
ME si rivolgesse al VI perche questi da Roma lo aiutasse a risolvere una questione economica a Palermo, se non ci riusciva AR, erano chiaro indice della natura dell'intervento richiesto.
Potendosi solo aggiungere che, trattando della posizione DE coimputati RN (a proposito del suo scontento verso il VI), VI, IA e AR LU (non ricorrente), la sentenza impugnata chiariva come il AR da ultimo nominato fosse da identificare in AR
LU (v. in particolare pag. 107); che il 14.5.04 il ME parlava con questo anche di sostegno economico ai carcerati» e di “simanate" [settimane, paghe settimanali] «tratte dal provento di estorsioni»>; che nella conversazione del 12.5.2004 tra RN e NO si diceva (pagine 89, 90, 100, 101,
107-108, 111) che l'imprenditore MA era «terrorizzato dal LU» (gli "bloccarono i lavori bruciarono la macchina") e che su tale vicenda l'ultima parola era lasciata al "pisciaiuolo"
(IA). Logicamente risultandone tratta dalla sentenza impugnata la conclusione che il VI stava esercitando in quell'occasione un potere al di là DE limiti delle competenze territoriali e che
LU era il «braccio» violento del gruppo in cui agivano ME e IA.
Quanto al fatto, denunziato in ricorso, che IM e OS non avessero parlato del
Maendola, può solo ripetersi quanto s'è detto a proposito di IA, e cioè che non si tratta di argomento avente autonoma capacità confutativa e che, per altro, risulta dalla sentenza impugnata che il OS non era personaggio di spicco e che aveva riferito solo di cose delle quali aveva avuto esperienza personale, mentre il IM aveva accennato proprio a quella confusione di vertice nel mandamento di cui era chiara espressione la vicenda MA.
43 9.3. Dei motivi sulle aggravanti e sulla pena deve trattarsi poi.
10. Ricorso AR IM
10.1. Il primo motivo riguarda la utilizzabilità delle intercettazioni, contestata con argomenti ai quali si è dato risposta all'inizio, al punto 1 (in particolare sub 1.2. e 1.5), dovendosi solo aggiungere, con riguardo alle doglianze prospettate dal IM, che assolutamente priva di indicazioni sulla sua rilevanza è la deduzione relativa alla vacatio di sette giorni precedente l'inizio delle operazioni disposte con decreto 1018/2003.
10.1. Le censure relative all'affermazione di responsabilità sono quindi manifestamente infondate giacché, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte d'appello ha risposto adeguatamente ai rilievi difensivi, e attengono nella sostanza all'interpretazione delle prove e all'apprezzamento del loro significato, correttamente giustificato e perciò incensurabile in questa sede.
Stando alle sentenze di merito la prova della responsabilità di AR IM si traeva: dalla conversazione del 22.3.04, nel corso della quale il RN commentava con i suoi
-
intelocutori (NO, Di AS, Lo AR) una estorsione per 15.000 euro fatta dal gruppo
Lo PR-LA-IM con la partecipazione materiale di CO OS e il
NO manifestava il proposito di incontrare "AR", presentatogli dal LA, per chiedere chiarimenti;
dagli accertamenti della polizia giudiziaria, che nel corso di un pedinamento aveva visto il
NO incontrarsi con un soggetto, che poi entrava nel negozio "Progetto Arredo" di cui era socio il IM;
- dalle conversazioni del 29.4.04 e del 10.5.04 in cui NO faceva menzione del IM, parlando di denaro che doveva essergli dato;
dalla conversazione del 7.2.01 nell'ambito delle indagini confluite nel procedimento "IO",
-
(nel corso della quale lo IM aveva detto al AU che il LA gli aveva presentato
"come amici nostri" "TO" (Lo PR), "AR" (IM) e RA NI,
"combinati" di recente);
- dalle dichiarazioni del collaboratore CO OS.
Il OS aveva in particolare raccontato, nel corso di vari interrogatori, che nel novembre
2003 il IM (riconosciuto in foto e indicato come gestore del negozio "Arredo Mobili" di via
Stabile) lo aveva mandato da TO Lo PR, il quale gli aveva indicato 4-5 cantieri della zona
Piazza Marina-Kalsa da taglieggiare;
che all'inizio del 2004, incaricato da NI ER di porre in essere una estorsione ai danni di un cantiere presso la scuola Protonotaro, aveva fatto la richiesta al capo-cantiere geom. Amico e poi aveva ritirato il denaro per complessivi € 15.000, consegnandone la maggior parte ad NO LA ed € 5000 al IM, scelto perché in quel momento di
"confusione" nella famiglia, determinato dallo stato di detenzione del LA e del Lo PR, sia il ER che AN LA richiedevano il denaro;
che dal IM era stato inoltre mandato a fini estorsivi anche presso un negozio di via Belmonte in corso di ristrutturazione
(riconosciuto in foto nel negozio "Moro-Ognissanti"), relativamente al quale poi il IM gli aveva detto di avere provveduto a mezzo di altra persona.
Sulla base del complesso DE dati così emersi e della relazione DE Carabinieri del 12.4.03, con la quale veniva comunicato che nel negozio del IM era stato visto il 26.2.03 NO
LA e che il 7.4.03 il IM era stato notato, insieme al ER, nel villino del
LA a Misilmeri, era stata ritenuta certa la identificazione del AR nominato nei colloqui intercettati nel IM, rispondente per altro alla descrizione fisica datane dal NO;
rituale la sua affiliazione e la conseguente "presentazione" di cui si parlava nella conversazione del
44 7.2.01, del tutto compatibile con la frequentazione del LA, del Lo PR e del ER;
provata la sua attività per conto della organizzazione, ed in particolare della famiglia di Palermo Centro, dall'incarico di azioni estorsive conferito al OS e dalla fiducia del sodalizio nel contributo da lui offerto.
In risposta alle doglianze difensive la Corte d'appello ha quindi osservato che non contraddiceva la partecipazione all'associazione la mancata contestazione di reati fine, giacché la prima può prescindere dall'accertata commissione di reati-fine (pur potendo la realizzazione di questi essere indice della appartenenza al sodalizio criminale) e ha ribadito e illustrato le ragioni della riconosciuta attendibilità del OS.
Ha rilevato in particolare che costui aveva iniziato la sua collaborazione con la Giustizia immediatamente dopo l'arresto; aveva riferito quasi esclusivamente fatti ai quali aveva partecipato personalmente;
nulla impediva di credere che avesse ascoltato casualmente nel 2002 il consiglio, dato dal IM e dal LA al ER, di "mettersi da parte", posto che a quel tempo egli faceva lavori da muratore per conto del IM, e che potesse avere ricevuto sul punto anche una sucecssiva conferma dal ER;
che era credibile che il OS fosse stato nel 2003 indirizzato al Lo PR per finalità estorsive, dopo che l'imputato l'aveva avuto vicino per un certo periodo e aveva avuto modo di valutarne la affidabilità a prescindere dal formale inserimento nel sodalizio criminoso.
Ha puntualmente spiegato infine perché il racconto del OS risultava largamente riscontrato proprio da quanto emerso dalle intercettazioni e perché le osservazioni difensive erano infondate o irrilevanti.
La conversazione del 22.3.04, relativa alla estorsione ai danni dell'impresa che eseguiva lavori presso la scuola Protonotaro, era straordinariamente corrispondente con il racconto del OS, perché gli interlocutori (RN, Di AS, NO e Lo AR) commentavano (in modo negativo) la vicenda - facendo riferimento alla disorganizzazione di quel gruppo, che rendeva difficili i rapporti tra le famiglie e menzionavano "TO", "AR" e "NO" (Lo
-
PR, IM e LA) in relazione al territorio di Palermo Centro, criticavano il metodo e il modo delle richieste, fatte in modo ora dall'uno ora dall'altro ("non c'è solo il cugino di NO
c'è AR, c'è qualche altro"). Non rilevava che l'episodio non fosse attribuito ad un soggetto
***
particolare, dato che coloro che ne parlavano erano di altra famiglia. Era chiara inoltre, nella rievocazione ad opera del NO della presentazione di "AR", fattagli da "NO", la sua qualità di associato;
neppure importava che il NO non conoscesse con precisione l'ubicazione del negozio del IM, dove non si era mai recato, e che nell'occasione si fosse giovato della indicazione del Di AS, che evidentemente (come il RN) conosceva il IM, avendone precisato il cognome e avendone parlato nella conversazione del 17.1.04 come di una persona educata e rispettosa». Mentre la circostanza che il OS non avesse riconosciuto la prima foto mostratagli (che raffigurava l'ingresso principale della scuola Protonotaro), ma altro ingresso da lui usato (quello attraverso cui entravano i mezzi di lavoro) confermava la genuinità delle sue dichiarazioni. E non era affatto inverosimile la consegna al IM di parte del denaro estorto, in un momento in cui la contemporanea detenzione del LA e del Lo PR aveva determinato nella famiglia di Palermo-Centro una situazione di incertezza su chi avesse il compito di raccogliere i proventi delle estorsioni.
La conversazione del 22.3.04 consentiva di interpretare le successive, del 29.4.04 e del 10.5.04, in cui NO e RN parlavano di denaro, destinato a "AR", il contesto e la mancanza di spiegazione alternativa da parte dell'imputato confermavano che anche in queste occasioni i riferimenti erano ai proventi di estorsioni incassate dalla famiglia di S.MA di Gesù, ma di competenza e quindi destinate al gruppo di Palermo Centro;
né la frase "fallo aspettare" poteva
45 significare che i colloquianti pensavano di non consegnare il denaro, essendo evidente che si trattava di una "battuta" del NO, che aveva precisato di avere già consegnato la sua parte al
IM.
Ulteriore riscontro offriva la conversazione del 7.2.01 in cui IM e il AU parlavano di
"AR" e "TO" (Lo PR), il primo dovendosi individuare nel IM proprio in virtù dell'accostamento al secondo, come soggetti presentati dal LA quali “combinati” di recente e per spiegare gli incontri dell'imputato con il LA e con il Lo PR.
Il fatto che, nella conversazione del 4.5.04, NO lamentasse che "AR" non aveva portato avanti il "discorso con il gioielliere" e si proponesse di incaricare altro soggetto, lungi dal risolversi a favore dell'imputato dimostrava ancora una volta il suo coinvolgimento nel settore delle estorsioni per l'incarico inizialmente a lui affidato;
ed era irrilevante la mancanza di uno specifico riscontro in ordine al negozio di via Belmonte, posto che il OS pur avendo riconosciuto il negozio aveva precisato di non avere fatto alcuna richiesta (per non avere trovato sul posto l'interlocutore adatto).
A fronte, è evidente che il ricorso riproduce le stesse deduzioni, ampiamente confutate, e le sostiene partendo dal presupposto plausibilmente smentito che il OS fosse estraneo al sodalizio e inattendibile.
Resta da dire solo del rilievo secondo cui il ricorrente sarebbe stato all'estero per lunghi periodi, che essendo però riferito a momenti definiti “topici" senza alcuna migliore spiegazione, appare generico e perciò inconducente. L'affermazione che i viaggi o i soggiorni all'estero sarebbero incompatibili con la partecipazione al sodalizio mafioso per altro apodittica, non è sostenuta da alcun dato di esperienza comune o da ragione logica.
10.3. Del motivo su aggravanti e trattamento sanzionatorio deve trattarsi in ultimo.
11. Ricorso Lo PR
11.1. Il primo motivo concerne la omessa "acquisizione" e la omessa valutazione della sentenza emessa il 18.12.2006 dalla Corte d'appello di Palermo nei confronti del Lo PR, con la quale, pur confermandosi la sua condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso come componente della famigli Palermo- centro, si escludeva, a dire delle difesa, suo ruolo direttivo e di coordinatore delle attività estorsive per detta famiglia. Sono evocati ex artt. 606, comma 1 lettere c) e d), c.p.p., vizi di violazione della legge processuale (degli artt. 238-bis, 495 e 603 c.p.p.) e di mancata assunzione di prova decisiva, nonché, ex art. 606, comma 1 lettera e), vizi della motivazione.
Le prime due doglianze coincidono e si risolvono nella denunzia ex art. 606 lettera d), che costituisce disposizione speciale rispetto alla precedente. La diverse disposizioni del codice di rito che vengono indicate in ricorso sarebbero difatti violate, nella prospettazione difensiva, con riguardo al diritto della parte alla acquisizione del documento probatorio che si sostiene sarebbe stato decisivo, costituito dalla sentenza pronunziata in altro procedimento.
Va dunque ricordato che il giudizio di cui si discute è un giudizio abbreviato d'appello. Ne consegue che anche ove la prova che si chieda di acquisire in tale grado risulti sopravvenuta al giudizio di primo grado vale il principio - già affermato da Cass., S.U., Sez. U, n. 930 del
13/12/1995, Clarke, e sostanzialmente confermato dalla riforma che la legge n. 479 del 1999 ha apportato al giudizio abbreviato riconoscendo al giudice di primo grado un potere officioso di integrazione probatoria certamente esercitabile, con gli stessi limiti, anche dal giudice d'appello secondo il quale la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è ammessa nel giudizio abbreviato di secondo grado solo ex art. 603 comma 3, c.p.p., ovverosia in quanto riconosciuta dal giudice assolutamente necessaria nell'esercizio DE sui potere officiosi. Sicché anche nel giudizio abbreviato d'appello la valutazione DE giudici del merito circa la necessità dell'integrazione probatoria non è
46 censurabile ex art. 606, comma 1 lettera d), c.p.p., la scelta del rito implicando rinunzia al diritto alla prova esercitabile dalle parti (tra moltissime: Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006, Biondo;
Sez. 4, Sentenza n. 10795 del 14/11/2007, Pozzi;
Sez. 6, n. 7485 del 16/10/2008, Monetti).
Nel caso in esame, per altro, la "prova" era documentale, essendo costituita dalla sentenza resa in altro procedimento. La prova documentale, in quanto preformata, non deve essere assunta dal giudice che procede, ma viene acquisita per iniziativa del giudice o ammettendo la produzione della parte. Ed è per tale ragione che la giurisprudenza afferma che nel giudizio di appello per la "acquisizione" di un documento non è necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, bastando, per la utilizzabilità del documento, che lo stesso sia ritualmente versato in atti nel rispetto del contraddittorio fra le parti (S.U. n. 33748 del 12/07/2005, NO e ivi citate).
Tanto chiarito, occorre rilevare che è lo stesso ricorso proposto per Lo PR che espressamente dà atto che la sentenza n. 3080 del 16.12.2006 della Corte d'appello di Palermo era stata già prodotta nella fase preliminare al giudizio e che la Corte d'appello aveva «autorizzato tale produzione». La qual cosa equivaleva alla ammissione della produzione. E trattandosi di giudizio abbreviato, seppure d'appello, nel quale si decide sulla base degli atti ritualmente trasmessi dalle parti, tanto bastava alla utilizzabilità del documento ai fini della decisione, nessuna altra parte essendosi opposta pur avendone avuto la possibilità.
L'affermazione racchiusa tra parentesi pag. 77 della sentenza (vedi posizione giuridica, che rende non indispensabile l'acquisizione richiesta), se davvero si riferisce alla sentenza già prodotta emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 16.12.2006 (irrevocabile il 18.5.2007 a quanto dice la difesa), non può dunque che essere letta come una valutazione di irrilevanza DE contenuti della sentenza medesima in relazione al tema di prova in quel momento in discussione, che era soltanto quello della identificazione del TO - citato nella conversazione del 22.3.2004 come di recente arrestato - con il Lo PR - effettivamente «arrestato il 14.2.04 e poi condannato per associazione mafiosa come componente della famiglia di Palermo Centro con sentenza della Corte di Appello in data 10.1.07» (p. 77 sent.).
Ed è soltanto l'imprecisione lessicale della sentenza impugnata che consente di ritenere le censure svolte con riferimento all'art. 606 comma 1 lettere c) e d) infondate anziché, per le ragioni prima indicate, inammissibili.
11.2. L'unico aspetto eventualmente rilevabile in questa sede è dunque, semmai, quello del vizio della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di potere prescindere dal fatto accertato nell'altra sentenza, emessa in diverso procedimento. Ma la doglianza è manifestamente infondata.
Con riferimento al contesto in cui è stata resa, l'affermazione della Corte d'appello che la sentenza era irrilevante appare ineccepibile, perché il dato considerato (ai fini della identificazione di TO) era la circostanza obiettiva del suo recente arresto, non l'esito del processo.
Il fatto poi che nella sentenza della Corte d'appello di Palermo più volte citata fosse stato escluso che il Lo PR «avesse diretto e organizzato la famiglia mafiosa di Palermo centro coordinando per essa le attività estorsive e di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti», non è affatto incompatibile con l'ipotesi che il Lo PR si occupasse con altri ruoli non apicali di estorsioni e con quanto sostenuto nella sentenza impugnata. Mentre non rileva la diversa enfatizzazione sul ruolo ricoperto dal ricorrente riscontrabile nella sentenza di primo grado, citata in ricorso, dal momento che la motivazione della sentenza d'appello abbandona tale rilievo e resta saldamente ancorata ai dati fattuali acquisiti, univoci ed estremamente significativi in relazione al singolo episodio in contestazione.
11.3. Anche il secondo motivo, che attiene all'affermazione di responsabilità, è dunque
47 manifestamente infondato, oltre che comunque inammissibile perché ripropone argomenti difensivi che s'appuntano sulla interpretazione delle prove e sul significato loro attribuito, oggetto di motivazione esauriente e logica che ha già risposto nella sostanza a larga parte delle prospettazioni difensive, in questa sede genericamente riproposte.
Stando alla sentenza impugnata la prova della responsabilità del Lo PR riposava infatti: sulla conversazione del 3.1.04, nel corso della quale il RN, mentre componeva mazzette di denaro, incaricava SE Lo AR di portare 500 euro, prelevati quella mattina, a "TO", aggiungendo, per il caso che non avesse trovato costui, di lasciarli al cognato "VO", presso un bar di corso Olivuzza, con un "pizzino" che precisasse che il denaro glielo mandava lui, che veniva dai bar "PA" e "MA", che "loro lo sapevano"; nonché sugli accertamenti di polizia che avevano consentito di individuare: il bar "MA" in quello gestito da GR EL e
LO ON;
il bar in corso Olivuzza nel bar "Di VO Rosalia", intestato alla moglie di Di
OV RI, cugino di TO Lo PR;
il "cognato VO" in CI Salvatore, da poco scarcerato;
- sulla conversazione del 22.3.04, nel corso della quale il RN accennava a incarichi estorsivi conferiti a RA OS da "TO", nel frattempo arrestato (e come detto prima il Lo PR risultava arrestato il 14.2.2004 nell'ambito dell'altro procedimento per associazione di stampo mafioso), o dal "cugino di NO", aggiungendo che TO era un “accentratore” (e menzionando, fra gli altri, AR IM); sulle dichiarazioni del OS, il quale aveva raccontato che IM lo aveva mandato da
-
TO Lo PR, che gli aveva indicato i cantieri edili dove fare le estorsioni.
In risposta alle doglianze dell'appellante rilevava che la individuazione del Lo PR appariva convalidata dal collegamento DE riferimenti intercettati con gli accertamenti di polizia giudiziaria, sul bar di Corso Olivuzza, intestato ad una cugina del ricorrente;
su VO CI, effettivamente da poco scarcerato;
sul suo arresto precedente alla conversazione del 22.3.04; sul suo essere soggetto vicino al IM;
sugli esercizi estorti (Bar MA di via Magliocco) ubicato appunto nel territorio di Palermo Centro». Osservava quindi che dalla prima intercettazione emergeva la provenienza illecita del denaro «(RN stava contando denaro, quando ne parlava dicendo
"sono andati a pigliarli stamattina")» e la consapevolezza di tale provenienza ad opera del destinatario;
che la condanna del Lo PR non era in contraddizione con l'assoluzione del CI e del Lo AR, perché considerati «meri tramiti non necessariamente consapevoli»>; che la raccolta del provento dell'estorsione ad opera di soggetti di famiglia diversa da quella territorialmente competente, era conforme alle prassi accertate.
Quanto agli ulteriori rilievi articolati con il ricorso:
- il fatto che le persone offese individuate non avessero denunziato l'estorsione, essendo tuttavia imputate di favoreggiamento, non assume rilievo decisivo, avuto riguardo vuoi al tenore assolutamente inequivoco delle conversazioni intercettate, vuoi alle dichiarazioni del collaboratore, vuoi infine al rilievo che, dimostrando inequivocabilmente tali elementi l'esistenza di una attività estorsiva in atto, la stessa non risulta che fosse stata denunziata da altri: in coerenza con la notoria ritrosia e il diffuso timore che coglie i concussi dalla mafia;
la percezione del denaro frutto di estorsioni ragionevolmente è stata considerata indicativa, inequivocamente, della esistenza di un previo concerto, corroborata da quanto risultava dalla conversazione del 22.3.04 e dalle dichiarazioni del OS.
11.4. Il terzo motivo attiene al mancato riconoscimento del danno di particolare tenuità e se ne parlerà poi.
12. Ricorsi TA e LL
48 Del primo motivo, sulla utilizzabilità delle intercettazioni, s'è nella sostanza già detto. E' però fondato e assorbente il secondo motivo.
12.1. I due ricorrenti sono le vittime dell'estorsione contestata al capo V (della quale si è parlato trattando la posizione di RN) in quanto titolari della società Alimentari TAP, che gestiva tramite loro due punti vendita, uno DE quali, quello di via dell'Orsa maggiore, soggiaceva alle imponenti richieste di derrate alimentari avanzate durante le festività dal RN in nome della famiglia di Santa MA del Gesù. Entrambi sono stati imputati di favoreggiamento perché, interrogati dalla Polizia giudiziaria nell'ambito del presente processo nel dicembre 2004, avevano negato di avere mai subito estorsioni.
In relazione alla vicenda contestata la Corte d'appello ha osservato che gli elementi che dimostravano la commissione del reato, al capo V, quale estorsione in danno «DE titolari del negozio Alimentari T.A.P. S.n.c. - affiliato Sigma - C.F. ... con sede ed unità locale in Palermo via
CO la Colla n. 48/54 ed altra unità locale in Palermo vi Orsa Maggiore n. 160/162>> commesso «in Palermo nel dicembre 2003» erano stati tratti:
- dalla conversazione del 16.12.03, nel corso della quale il RN parlava con il Di AS DE regali per le imminenti festività dicendo di un supermercato che forniva alla "famiglia” consistenti quantitativi di alimentari pregiati (ricordando che i titolari, sottoposti anche in passato a richieste estorsive, si erano fatti “raccomandare" da SE TT della famiglia mafiosa di
IA con intervento del Di AS, il quale aveva chiuso la "trattativa” accordandosi per la fornitura di alimenti, e che successivamente AU per la famiglia di AC aveva modificato l'accordo ottenendo la dazione di denaro ed invitando RN a fare altrettanto, ma lui, RN, aveva deciso di stare ai patti);
-dal significativo riscontro che si traeva dalle conversazioni intercettate nell'ambito del
"processso IO", in particolare da quella del giorno 11.5.01 nella quale IN SC diceva a AU che un supermercato di via La Colla di "La TI e TA" non dava alcuna somma di denaro da circa 15 anni (fin dai tempi DE VI e di "zu OV Lo IO, perché
"è un IC di noi altri” e “fa solo un pensiero a Pasqua ed a NA di sua spontanea volontà”") che
"BI" (IM) aveva però parlato con "RO" (GL) e che ci sarebbe stato un cambiamento"; e da quella del 14.5.01 in cui IM confermava a AU la storia (a suo tempo
"aveva chiuso" lui la faccenda) e che aveva detto di lasciar perdere, visto che comunque ogni anno quelli di via La Colla davano comunque molto in regalie (qualcosa come "dieci forme di formaggio");
- dall'accertamento della polizia giudiziaria, che aveva individuato l'esercizio nella "Alimentari TAP" con punti vendita in via CO La Colla ed in via dell'Orsa Maggiore, amministrata da
LL ON e da TA ON, e verificato che questo era cugino di CO IA, moglie di GL RO, della famiglia di IA.
Alla stregua di tali risultanze si è escluso che potesse trattarsi di spontance regalic, posto che la frase "per non pagare il dazio" è indicativa di una dazione coattiva, per cui all'esercente, anche perché "raccomandato" dal GL, era lasciata solo la possibilità di scegliere il "quid” ma non anche l'an debeatur"; irrilevante poi (come si vedrà più avanti a proposito dell'estorsione ad
"Effedue”- capo F-1) dovendo ritenersi che le dazioni si fossero assottigliate nel corso degli anni.
Ed anche la prova del favoreggiamento contestato al TA e all'LL, che avevano negato ogni richiesta estorsiva, riposava sulla correlazione tra i contenuti delle dette conversazioni e sull'accertamento della esistenza di due distinti punti vendita facenti capo agli stessi gestori e siti in territorio delle due famiglie.
12.2. Emerge tuttavia dagli atti che al tempo cui si riferisce la contestazione di favoreggiamento
49 -e cioè allorché TA e LL, il 14 dicembre 2004, vennero sentiti in relazione alcapo in esame
V) entrambi erano già imputati di favoreggiamento con riguardo all'analoga attività estorsiva posta in essere ai loro danni dagli esponenti della famiglia mafiosa di AC, oggetto del procedimento denominato IO (del quale s'è già parlato e nel cui ambito erano emersi i primi elementi a carico di molti altri degli odierni imputati, in particolare del RN, che, approfonditi, avevano dato origine al procedimento in esame).
Il difensore ha prodotto copia DE verbali di sommarie informazioni assunte dalla Polizia giudiziaria ex art. 351 c.p.p., e dagli stessi risulta:
- che entrambi gli odierni imputati avevano dichiarato di essere amministratori e gestori della s.n.c.
Alimentari Tap avente due punti vendita;
che la domanda rivolta ad ognuno era se «con riferimento alla sua attività commerciale» avesse avuto mai richieste di denaro o di merce;
- che entrambi avevano risposto «no», assolutamente o mai, e che il TA aveva espressamente voluto specificare «abbiamo già un procedimento in corso per lo stesso motivo»>;
- che richiesto di chiarimenti il TA aveva aggiunto «sono stato condannato in primo grado perché, sentito dai Carabinieri di AC in merito ad un'indagine da loro condotta, ho riferito di non avere mai effettuato alcuna elargizione di denaro e né tanto meno avere fatto regalie a soggetti non collegati alla mia attività».
La circostanza che le dichiarazioni ritenute integranti il delitto di favoreggiamento qui contestato fossero state rese dal TA e dall'LL allorché erano stati sentiti come persone informate DE fatti nonostante fossero in realtà già imputati di favoreggiamento in relazione ad indagine che, come la presente, aveva ad oggetto estorsioni ai danni della loro «attività commerciale>> in genere, non è negata dalla sentenza impugnata, che a torto la ritiene però irrilevante.
12.3. La Corte d'appello ha difatti osservato «Quanto alla eccezione di inutilizzabilità DE verbali di s.i.t., rese dagli imputati il 14.12.04 [... secondo] cui il TA e l'LL avrebbero dovuto essere sentiti ai sensi degli artt. 351 c.1bis, 362 u.p., 197 c.1 lettera b) e in relazione all'art. 64 c.3 c.p.p. »,
- che andavano condivisi gli argomenti del Giudice dell'udienza preliminare, che si trattava di esercizi commerciali diversi e di azioni delittuose separatamente commesse;
-che inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, "quando in capo ad un soggetto concorrono la qualità di persona offesa e quella di imputato di reato connesso o collegato, la qualità di testimone è destinata a prevalere per la sua maggiore pregnanza, sicché il soggetto deve essere esaminato in tale veste con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte" (cita Sez.fer.
n.33312/04, sez.6 n.15107/03);
- che "nessuna ipotesi di inutilizzabilità può formularsi in relazione alle dichiarazioni rese da soggetti nei cui confronti si profilino, in corso di escussione, indizi non già per fatti pregeressi, ma in relazione ad ipotesi di reato (quali il favoreggiamento o la falsa testimonianza) realizzantesi proprio attraverso le dichiarazioni rese, peraltro ancora suscettibili di ritrattazione, modifica o chiarimento"
(cita Sez.1, n.9540/06), anche perché, influendo sempre la prova dell'estorsione su quella del favoreggiamento e viceversa, dovrebbe altrimenti pervenirsi alla paradossale conclusione che sempre per la parte offesa di un reato di estorsione dovrebbe essere prevista l'assistenza di un difensore e la facoltà di non rispondere.
12.3.1. Ora, il principio enunciato dalla Corte d'appello, stando al quale concorrendo la veste di imputato di reato connesso o collegato e di persona offesa la seconda in ogni caso prevarrebbe, affermato evocando Cass. n. 33312/04 e n. 15107/03, non è in alcun modo condivisibile e non è riferibile al caso in esame.
Tale orientamento (espresso da ultimo da Sez. 5, n. 13091 del 19.2.2008 e ivi citate;
Sez. 3, n.
50 357 del 15/11/2007; Sez. F., n. 33312 del 22.7.2004) - è riferito da alcune pronunzie (Sez. 6, n.
10084 del 09/02/2005; Sez. 5, n. 4688 del 16/02/2000, e ivi citate) all'ipotesi della persona offesa dal reato che sia anche imputato di reato commesso in danno reciproco, quando il suddetto soggetto sia stato prosciolto da tale imputazione, richiamandosi a C. Cost. n. 294 del 2000, che non riguarda la situazione in esame e non considera le modifiche recate all'art. 197 c.p.p. dalla legge n. 63 del 2001 che hanno reso inapplicabile tale pronunzia, mentre in altre è fondato (più o meno implicitamente, mediante il richiamo a Sez. 6, n. 8131 del 5.6.2000) sulla giurisprudenza formatasi sotto l'impero del codice di procedura penale abrogato, che «movendo dall'osservazione che il terzo comma dell'art. 348 [c.p.p. 1930] aveva natura di norma eccezionale, perché limitava il dovere generale di rendere testimonianza», aveva ritenuto che la qualità di persona offesa dal reato dovesse prevalere in base al principio della ricerca della verità, altrimenti compromessa (Sez. 2, 1.6.1978, Masetti, rv. 140.424; Sez. 6, 26.11.1982, Tomaggini, rv. 157.176; Sez. 1, 28.9.1992, Perruzzo, rv.
193.428)» (sent. n. 8131 del 2000 cit.), senza considerare che era proprio il riferimento, del tutto aspecifico, a reato connesso» contenuto nell'art. 384 c.p.p. 1930 che consentiva alla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del precedente codice di affermare che doveva aversi riguardo solamente alla connessione sostanziale o materiale tra reati e non a tutti i casi previsti dall'art. 45 del codice del
1930, dedicato alla «connessione DE procedimenti>>.
La dizione dell'art. 197 c.p.p. vigente e il tenore delle norme di riferimento (artt. 12, 371, 197- bis e 210 c.p.p.) impone oggi di ritenere invece che né gli imputati di reati connessi ex art. 12 né gli imputati in procedimenti collegati ai sensi della lettera b del comma 2 dell'art. 371 c.p.p. (reciproci o probatoriamente collegati) possono mai essere sentiti come testimoni "semplici" (salva l'ipotesi di coimputati assolti per non avere commesso il fatto ex C. cost. n. 381 del 2006), potendo essere invece sentiti come testimoni assistiti ex art 197-bis c.p.p. e, per il caso che qui interessa, ai sensi dell'art. 351 comma 1-bis e 363 c.p.p., dopo la pronunziata nei loro confronti di sentenza irrevocabile ovvero, nel caso che non siano coimputati nel medesimo fatto, quando hanno avuto l'avviso di cui all'art. 64 comma 3 lettera c) e non si siano avvalsi della facoltà di non rispondere.
Sicché non ha davvero alcuna giustificazione normativa l'affermazione che in caso di reati connessi o probatoriamente collegati la veste di persona offesa e di testimone debba o possa prevalere su quella di imputato (vedi Sez. 5, n. 47363 del 13/11/2008, Petrelli;
Sez. 5, n. 599 del
17/12/2008, Mastrianni).
12.3.2. Impertinente è quindi l'osservazione della Corte d'appello che ha respinto le deduzioni difensive richiamando il principio in tema di favoreggiamento tratto dalla massima di Cass. sez. 1 n.
9540/2006, perché quella decisione e quel principio riguardano la veste di imputato (di reato connesso o collegato) che discende dalla stessa attività dichiarativa posta in essere a seguito della escussione come teste (o persona informata sui fatti), non già, come è nel caso in esame, da fatti pregressi e cioè dalla veste di favoreggiatore già assunta con riferimento a vicenda connessa o alla medesima vicenda (per ipotesi simile cfr. Sez. 2, Sentenza n. 24304 del 15/05/2003, Scumaci). La regola trae fondamento dall'osservazione (cfr. Sez. 6, n. 21116 del 31/03/2004, Turturici e ivi citate) che il comma 1 dell'art. 63 c.p.p. è norma di garanzia ispirata al principio nemo tenetur se detegere a salvaguardia della persona che abbia commesso un reato e non di quella che il reato debba ancora commettere e che perciò le dichiarazioni "indizianti" evocate da tale norma non sono quelle attraverso le quali il soggetto realizza il fatto tipico di una determinata figura di reato (calunnia, falsa testimonianza o, come nel caso in esame, favoreggiamento personale), ma quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata a cui venga chiesto di rivelare fatti da cui emerga una sua responsabilità penale. E la stessa ragione di garanzia assiste le disposizioni degli artt. 64, 210 e 197-bis c.p.p., richiamate dagli artt. 263 e 351 c.p.p., sul modo di sentire i soggetti su fatti che concerno la responsabilità di altri ma che possono rilevare anche sulla responsabilità del
51 dichiarante, e la analoga sanzione di inutilizzabilità in tutti tali casi prevista.
12.3.3. Quanto all'affermazione che non v'era alcuna connessione o collegamento tra i fatti del processo IO e quelli in esame perché si trattava di esercizi commerciali diversi e di azioni delittuose separatamente commesse, la stessa riposa su una considerazione inconducente.
La contestazione aveva riguardo ad estorsioni ai danni del «negozio Alimentari T.A.P. S.n.c.>> con «due unità locali» e il verbale prodotto, che costituisce il «corpo di reato», attesta che agli imputati è stato chiesto di richieste ricevute nell'ambito, genericamente, della loro «attività commerciale». In ogni caso, anche ad ammettere che l'interrogatorio vertesse in realtà su fatto in parte diverso, o ulteriore, rispetto a quello per i quali i due imprenditori erano già imputati, e che tanto fosse riconoscibile dagli interrogati, la circostanza che si trattasse di reati "diversi" non bastava ad escludere l'ipotesi di connessione ex art. 12 lettera c) o di reati collegati ex art. 371, comma 2 lettera b), che appunto a reati diversi si riferiscono (l'unica ipotesi del medesimo reato è quella della lettera a dell'art. 12), giacché quello che andava esaminato era semmai l'esistenza di un collegamento finalistico o probatorio rilevante ai sensi delle norme evocate.
In realtà, esaminando la posizione degli imputati entrambi i giudici del merito hanno inequivocabilmente tratto il loro convincimento in ordine alla sussistenza del reato di estorsione contestato al capo V) e del connesso reato di favoreggiamento addebitato ai ricorrenti prendendo le mosse dagli analoghi fatti emersi nel procedimento IO e sulla base della lettura "coordinata" delle prove colà raccolte in ordine alla attività estorsiva ai danni della medesima attività commerciale riferita alla famiglia AC e a OT.
12.3.4. Soprattutto, però, è assolutamente evidente, considerate le modalità dell'esame e il tipo di domanda fatta dagli investigatori ai ricorrenti nell'interrogatorio dal quale scaturisce l'imputazione di favoreggiamento in esame (si ricorda: «con riferimento alla sua attività commerciale ha mai ricevuto richieste di denaro o di merce da parte di soggetti che non fossero fornitori o clienti o comunque soggetti non legati all'esercizio dell'attività commerciale?»), che ai ricorrenti si chiedevano risposte che sostanzialmente vertevano sullo stesso tema delle altre date in passato, costitutive degli altri favoreggiamenti in precedenza loro addebitati. Ammettendo che l'interrogatorio riguardasse, come dicono i giudici di merito, reati formalmente diversi, potrebbe dunque discutersi se sussisteva tra gli stessi connessione ex art. 12 comma 1 lettera c) c.p.p., ma non può certamente dubitarsi della forte connessione probatoria esistente tra il precedente favoreggiamento addebitato agli stessi imputati e le risposte ritenute integranti il nuovo favoreggiamento.
Le dichiarazioni irritualmente richieste ai ricorrenti nella veste di «persone informate>> su vicende intimamente connesse a quelle per le quali erano già stati sottoposti a procedimento penale per favoreggiamento non sono dunque utilizzabili nell'ambito del procedimento sorto a loro carico per effetto di tali ulteriori dichiarazioni e non appaiono in radice idonee a costituire condotta di (etero)favoreggiamento, essendo state rese in situazione nella quale il tenore delle domande loro rivolte avrebbe richiesto di sentirli come imputati.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata nei confronti del TA e dell'LL senza rinvio. E, pur consapevole dell'intervento di C. cost. n. 75 del 2009, richiamata dal
Procuratore generale nelle sue conclusioni, il Collegio ritiene che nella situazione considerata la formula da adottare sia di insussistenza del fatto, perché da atti inutilizzabili assunti in violazione della regola, fondamentale nel nostro ordinamento, che nessuno può essere obbligato a parlare contro sé stesso, non può derivare nessun effetto probatorio a carico del dichiarante.
III. Circostanze e trattamento sanzionatorio.
Restano da esaminare i ricorsi di RO, VI, IA, SI, ME,
IM e Lo PR sulle aggravanti contestate e ritenute nonché, all'esito, sulle attenuanti negate
52 e sul trattamento sanzionatorio.
13. Ciaramitato con il terzo motivo si duole dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 in relazione all'arma trovata nella sua disponibilità nel cantiere Fiorentino. Il ricorrente assume che la sentenza impugnata fonderebbe sulla sola inverosimiglianza delle spiegazioni da lui date e che tanto non bastava a ritenere che l'arma servisse gli scopi dell'associazione. La censura è manifestamente infondata.
Nel discorso giustificativo della sentenza impugnata adeguatamente sostengono l'affermazione della sussistenza dell'aggravante: il dato obiettivo relativo al luogo in cui l'arma era stata trovata, nel cantiere appunto che serviva da luogo di riunione e base operativa del gruppo e il rilievo logico, assolutamente corretto, che la provenienza illecita dell'arma (dimostrata dalla matricola abrasa) e la sua destinazione, naturale e normale, alla realizzazione di fatti illeciti collegati alla appartenenza la sodalizio, se non addirittura alla realizzazione DE reati fine, rendeva l'arma sicuramente funzionale alla realizzazione degli scopi del sodalizio stesso e a favorirne l'operatività e l'esistenza. Sicché la inverosimiglianza delle dichiarazioni del Ciarmitaro, sull'acquisto dell'arma e sulla sua destinazione a scopi "innocui" (aveva detto d'averla acquistata solo una settimana prima al mercato per 500 euro da uno sconosciuto per usarla durante la festa di fine anno, che non s'era accorto che la matricola era abrasa, che l'aveva nascosta in un armadietto senza dire nulla a nessuno), correttamente è stata valutata al fine di apprezzare l'univocità del ragionamento indiziario.
14. VI e in qualche modo anche IA denunziano il riconoscimento della
"aggravante" del secondo comma dell'art. 416-bis c.p. Tuttavia, come s'è già detto trattando la posizione di RN, il secondo comma dell'art- 416-bis c.p. non individua una circostanza aggravante, ma un titolo autonomo di reato. E delle doglianze relative all'aspetto del ruolo direttivo assunto dai ricorrenti nell'ambito delle diverse famiglie s'è già trattato affrontando i motivi in punto di responsabilità per i reati contestati, rilevando l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata e l'assenza di vizi nell'apprezzamento del materiale probatorio sulla cui base è stata ritenuta la sussistenza DE ruoli addebitati agli imputati.
15. VI, SI, ME, IM si dolgono della considerazione delle aggravanti del quarto e del sesto comma dell'art. 416-bis c.p., sostenendo nella sostanza che la Corte
d'appello avrebbe eluso le censure articolate con gli appelli su tali punti. Alcuni DE ricorsi difettano di specificità (vedasi il ricorso SI che enunzia soltanto la doglianza con riferimento all'aggravante del quarto comma senza argomentarla e che in relazione all'aggravante del sesto comma lamenta mancata risposta nonostante che con l'atto d'appello avesse soltanto dedotto che non era a lui specificamente attribuibile alcuna condotta volta ad assumere il controllo di attività economiche finanziandola con proventi illeciti), ma tutte le censure appaiono comunque inammissibili perché assolutamente corretta è la considerazione della natura obiettiva di tali circostanze;
perché non è esatto che la Corte d'appello non ha risposto alle doglianze e che i giudici di merito non hanno esaminato i dati acquisiti;
perché per il resto le doglianze cadono su valutazioni di merito plausibili e supportate da dati obiettivi.
Più nel dettaglio può osservarsi che, trattando delle varie posizioni, la sentenza impugnata dopo avere come detto correttamente evidenziato la natura obiettiva delle circostanze in esame - ha in linea generale premesso che costituiva caratteristica notoria di "Cosa nostra” e delle consorterie mafiose da essa promananti sia l'uso di armi sia il reinvestimento DE denari provenienti dall'attività illecita in attività economiche imprenditoriali.
15.1 Quanto all'avvalimento di armi ad opera DE clan oggetto d'esame (art. 416-bis quarto comma) l'argomento del notorio, sintomatico e non specificamente contestato da alcuno DE ricorrenti, risulta peraltro corroborato dal preciso riferimento a conflitti armati con gli estorti, tratto dalle conversazioni nelle quali si parlava del LU, considerato il braccio operativo del IA (p.
53 108) e esecutore di estorsioni per conto del VI;
dall'oggettivo rinvenimento della pistola clandestina attribuita al RO, plausibilmente ritenuta destinata a servire gli scopi famiglia mafiosa nel cantiere Fiorentino, che costituiva base operativa del gruppo di Santa MA del Gesù di cui RN aveva assunto la direzione dopo VI.
15.2. Quanto all'aggravante del sesto comma dell'art. 416-bis, essa consiste nel disegno di reinvestire il provento delle attività delittuose in attività economiche o in strutture produttive destinate a prevalere, a causa appunto dell'apporto mafioso, sulle altre attività o strutture che offrano gli stessi beni o servizi nel territorio di insediamento della consorteria.
Orbene, di intenzioni e programmi siffatti parlava già dettagliatamente la sentenza di primo grado, a pagina 123, in relazione alla famiglia di S.MA di Gesù; a p. 199, trattando della posizione del NO e del suo progetto di investire in macchinette da gioco da installare in ogni sala del quartiere;
a p. 610, facendo riferimento specifico alla conversazione 12.5.2004, n. 790, in cui «a chiare lettere», si dice, venivano manifestati «intenti societari, di matrice estorsiva, nei confronti di un imprenditore edile», che era poi quello stesso MA «terrorizzato da AR LU che gli dice che non lo deve fare perché lo deve fare in società con lui» tali essendo le disposizioni>>,
La sentenza di secondo grado rimanda quindi per tutti gli imputati al carattere oggettivo dell'aggravante e all'evidente consapevolezza di ognuno del modo d'agire delle famiglie.
Osserva in particolare, trattando della posizione del NO, che dalle conversazione intercettata il 22.7.03 era emerso che il RN intendeva affidare al NO il bar di una sala- giochi di prossima apertura;
che nella conversazione 16.1.04 ancora il RN aveva parlato di accordi con un imprenditore edile mediante partecipazione all'acquisto del terreno, "sconto" sulle opere di sbancamento, segnalazione degli operai da assumere, realizzazione diretta della metà delle villette e delle opere idrauliche;
che nella conversazione del giorno 11.2.04 RN e NO avevano parlato addirittura del progetto di aprire in ogni quartiere della zona una sala giochi, il cui utile andava diviso con una società romana e la loro parte distribuita tra gli associati. Della concreta gestione del settore DE video-giochi parlava specificamente trattando la posizione del Lo DE e segnalando che si occupava anche della installazione di tali macchine per conto della famiglia di S.MA di Gesù.
La collocazione di gran parte delle estorsioni nell'ambito degli appalti, così condizionati dall'interessamento delle famiglie mafiose, conferma infine obiettivamente l'infiltrazione e il condizionamento delle attività economiche sul territorio.
Non rileva perciò il fatto (segnalato in particolare nei ricorsi SI o IM) che delle attività economiche o delle armi si occupassero alcuni piuttosto che altri, in situazione nella quale la conoscenza diffusa di tali attività è plausibilmente sostenuta e i ricorsi sono nella sostanza generici quanto a pretesa assenza di consapevolezza.
16. Il terzo e il quarto motivo di VI attengono al trattamento sanzionatorio, e sono manifestamente infondati e di merito.
Del tutto adeguata appare la considerazione della gravità del fatto, delle funzioni apicali svolte, DE precedenti penali, che, seppure espressamente riferita al diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. manifesta altresì i parametri presi a riferimento per la determinazione sia della pena-base (anni 9 per il quarto comma dell'art. 416-bis in relazione all'ipotesi del secondo comma, aumentati ad anni 12, per il sesto comma, ridotti per il rito a 8) che dell'aumento per continuazione.
Quanto alla pena in continuazione per il reato oggetto di precedente condanna, è principio assolutamente pacifico che, ove si riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione fra un reato giudicato con rito abbreviato ed altro precedentemente giudicato con rito ordinario, non può essere
54 operata la riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p. sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. per i reati giudicati con rito ordinario, in quanto la riduzione del trattamento sanzionatorio è subordinata, tassativamente e senza eccezioni, al fatto che la condanna sia intervenuta a seguito di un giudizio abbreviato (Sez. 6, Sentenza n. 33856 del 09/07/2008,
Capogrosso, conformi n. 11874 del 2000 Rv. 218574, n. 43024 del 2003 Rv. 226595, n. 24538 del
2004 Rv. 228522).
La pretesa del ricorrente, di vedersi diminuita di un terzo anche la pena considerata in continuazione, nonostante conseguisse a giudizio ordinario era dunque inammissibile e non rileva che la Corte d'appello non abbia espressamente risposto, giacché trattandosi di questione di diritto quello che conta è la esattezza della decisione, non il contesto della giustificazione.
17. IA si duole del trattamento sanzionatorio. Le censure sono però generiche e attengono ad apprezzamenti di merito insindacabili in questa sede perché adeguatamente motivati con riguardo alla obiettiva gravità delle condotte, alla loro durata, alle modalità di realizzazione, secondo quanto emerge, anche implicitamente, dall'intero contesto motivazionale. Sicché la ritenuta sub-valenza della età e della incensuratezza non è suscettibile di sindacato in questa sede.
18. Anche ME si duole dell'omesso riconoscimento attenuanti e della pena, denunziando anche la violazione dell'art. 63 quarto comma c.p. e l'omessa risposta sul punto.
18.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello ha ritenuto che le richieste subordinate, di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena, non potevano essere accolte «avuto riguardo alla gravità oggettiva della condotta addebitata per la essenzialità delle mansione ricoperta nell'ambito associativo, profittando proprio della "copertura” dell'attività imprenditoriale esercitata>.
La motivazione richiama correttamente parametri indicati dall'art. 133 c.p., valutabili anche ai fini degli artt. 62-bis e 69 c.p., ed è insindacabile in questa sede perché concerne aspetti squisitamente di merito e perché plausibilmente ritiene prevalenti aspetti sostanziali rispetto ai dati formali dell'incensuratezza e dell'assenza di altri procedimenti a carico.
18.2. Infondata è quindi la deduzione relativa alla applicabilità dell'art. 63, quarto comma,
c.p..
Al ME è stata irrogata per il reato al capo B) la pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione così calcolata: pena base per art. 416-bis I, III e IV comma, anni 5 e mesi sei aumentata della metà, e cioè di due anni e nove mesi per il sesto comma: in totale 8 anni e 3 mesi, ridotti per il rito abbreviato.
Sostiene il ricorrente che, concorrendo più circostanze aggravanti così dette ad effetto speciale, si applicava solamente la circostanza più grave, salvo ad aumentare la pena al massimo di un terzo, ex art. 63 quarto comma c.p., per l'appunto (la doglianza sarebbe in ipotesi estensibile alla situazione di IM, che ha avuto la pena calcolata nel medesimo modo, nonché a quella SI, per il quale è stato operato un calcolo simile: pagine 926 e 927 sent. GUP) Osserva tuttavia il Collegio che, come rileva Sez. 6, n. 41233 del 24/10/2007, TT (cui si rimanda per una ampia illustrazione delle radici e dell'evoluzione dell'istituto e che cita in senso analogo, Sez. 6, n. 30080 del 2001, Parisi, non massimata), le regole dettate in via generale dall'art. 63 c.p., comma quarto, non hanno ragione di essere evocate in tutti i casi in cui la questione circa l'entità della pena applicabile, derivante dal concorso di più circostanze aggravanti è diversamente risolta dal legislatore nell'ambito della singola fattispecie criminosa, così come avviene nell'art. 416-
bis c.p.
Detta norma racchiude in sé e autonomamente disciplina difatti ogni profilo attinente al trattamento sanzionatorio nelle varie forme circostanziate contemplate, ed espressamente prevede, in particolare, che per effetto del sesto comma la pena stabilita nel quarto comma è aumentata da un
55 terzo alla metà, così derogando alla norma generale.
Diverso era invece il caso esaminato dalla sentenza delle Sezioni unite, n. 16 del 8.4.1998,
Vitrano, che concerneva il rapporto tra la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 628 c.p., comma 3 e quella comune e meno grave, ma "ad effetto speciale", di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del
1991. Ma, pur ritenendo per tale ragione nella specie applicabile il meccanismo del cumulo giuridico di cui all'art. 63 c.p., quarto comma, «la stessa sentenza aveva cura di precisare che un tale criterio si impone quando ricorrano circostanze che, per la loro natura, "interrompono il collegamento con la pena stabilitaperil reato cui accedono", di talché, avendo "autonomia sanzionatoria, non vi è una base sulla quale apportare gli aumenti successivi"» (sez. 6 Accardo citata).
Anche in questo caso non rileva che la Corte d'appello non abbia espressamente risposto alla deduzione difensiva, dal momento che, trattandosi di questione di diritto, quello che conta è la esattezza della decisione, non il contesto della giustificazione.
19. AR IM lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In relazione alla congruità del trattamento sanzionatorio e all'impossibilità di riconoscere le attenuanti la Corte d'appello ha osservato che la richiesta dell'imputato appariva incompatibile con la personalità dello imputato «valutabile anche solo alla stregua della condanna riportata per aver commesso una rapina aggravata dall'uso di armi». Il giudizio sulla gravità delle condotte poste in essere emerge quindi inequivocabilmente dal contesto complessivo della motivazione.
Pure le censure del IM attengono dunque a valutazione correttamente sostenuta dal riferimento al grave precedente penale, giustamente evocato ai sensi degli artt. 133 e 62-bis c.p., in un contesto che dimostra considerata la gravità DE comportamenti in concreto posti in essere e che largamente giustifica la subvalutazione degli argomenti addotti dal ricorrente.
20. L'ultimo motivo del ricorso Lo PR attiene al mancato riconoscimento del danno di particolare tenuità in relazione alla parte avuta nel fatto estorsivo addebitatogli ed è inammissibile perché la doglianza non risulta oggetto del gravame di merito e perché è comunque manifestamente infondata.
La consistenza del danno va parametrata difatti all'intero pregiudizio economico subito dalla persona offesa (S.U., n. 35535 del 12/07/2007) e non è frazionabile secondo le quote di distribuzione del profitto tra i concorrenti nel reato. In tema di estorsione, inoltre, allorché al soggetto passivo sia imposta l'assunzione (coatta) di una obbligazione da adempiere periodicamente, lo schema negoziale, ancorché illecito, adottato impone di collegare sia l'ingiusto profitto sia l'altrui danno all'assunzione di detta obbligazione (Sez. 6, n. 10463 del 05/02/2001, AC) e di valutarne l'entità in relazione al complesso delle dazioni verificatesi, secondo lo schema del reato a consumazione prolungata, ovverosia del reato unitario nella sua ideazione e attuazione che sfocia in un evento che continua a prodursi nel tempo, aumentando logicamente a mano a mano la propria entità» (tra molte, in tema di delitti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali periodiche, Sez. 2, n. 4856 del 27/02/1984, SI;
nonché, con specifico riferimento all'ipotesi in esame, di estorsione realizzata mediante l'imposizione di un pizzo periodico, sez. 6, n. 45293 del 19.11.2007,
Mule, non massimata sul punto).
IV. Conclusioni
Traendo le fila, la sentenza impugnata:
va annullata senza rinvio nei confronti di ON TA e di ON LL perché - per quanto detto al punto 12 - il fatto non sussiste;
va annullata senza rinvio nei confronti di SI RN limitatamente alla condanna per il
56 reato di partecipazione all'associazione mafiosa contestato al capo A-bis, da ritenere assorbito - per 1 quanto detto al punto 3. sub 3.2. - nel reato di direzione dell'associazione mafiosa contestato al capo
A), e la pena inflitta al RN va di conseguenza rideterminata previa detrazione dell'aumento
$ inflitto a titolo di continuazione per il reato al capo A); va annullata per quanto detto al punto 8. nei confronti di ON OT con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo perché proceda a nuovo esame attenendosi ai principî enunziati sub 8.2.2.
Il ricorso di SI RN deve essere per il resto rigettato.
E devono essere complessivamente rigettati i ricorsi proposti da AR RO,
AN SI, AR IM, TO Lo PR, EN VI, RO ME e
RO IA, che vanno per la soccombenza condannati al pagamento in solido delle spese processuali e alla rifusione in favore delle parti civili delle spese sostenute nel grado, che devono essere liquidate in 5.000,00 euro, oltre accessori come per legge, quanto a "S.O.S. - Associazione antiracket e antiusura di Palermo", e in 4.000,00 euro, oltre accessori come per legge, quanto a
Associazione Industriali della Provincia di Palermo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ES ON e di EL
ON perché il fatto non sussiste.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NE SI, limitatamente al reato contestato al capo A-bis, perché assorbito nel reato di cui al capo A;
e ridetermina la pena in dodici anni, sei mesi, cinque giorni di reclusione e in quattromilaseicentosedici euro e sessantasei centesimi di multa. Rigetta, nel resto, il ricorso del
NE.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OT ON e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.
Rigetta i ricorsi proposti da MI AR, NA AN, US AR, LO RE TO, RA EN, DO RO e AG
RO, che condanna al pagamento in solido delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate in euro cinquemila, oltre accessori come per legge, in favore della "S.O.S. Associazione antiracket e antiusura di Palermo" e in euro
-
quattromila, oltre accessori come per legge, in favore della Associazione Industriali della Provincia di Palermo.
Così deciso in Roma il 24 marzo 2009
Il Consigliere estensore Il Presidente
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 7 LUG. 2009
TE CANCELLIERES
Stefania Faiella
57 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2003 (O); del titolare del panificio Mazzah s.n.c., nel dicembre 2003 (R); del titolare della Petrol Sud
s.r.l., nel dicembre 2003 (S); del titolare del bar Criant'S s.r.l., nel dicembre 2003 (T); dell'imprenditore edile IM Stefano, nel dicembre 2003 (U); DE titolari della Alimentari TAP s.n.c., nel dicembre 2003 (V); del titolare della Serena Trasporti, esercente l'attività di trasporto merci, nel dicembre 2003
(Z); DE titolari del negozio di scarpe Larus s.r.l., nel 2001 (A1); del titolare di un negozio di ottica ON LI, nel dicembre 2003-gennaio 2004
(C1); 36 B