Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2009, n. 29770
CASS
Sentenza 24 marzo 2009

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Nel giudizio abbreviato è formalmente utilizzabile il verbale delle dichiarazioni rese "de relato" dal collaboratore di giustizia nel quale sia stata oscurata l'indicazione delle fonti delle informazioni riferite, ma in tal caso le dichiarazioni devono essere considerate alla stregua di indizi a ridotta idoneità inferenziale, ai quali può riconoscersi capacità dimostrativa soltanto nella misura in cui si inseriscano in un quadro probatorio univoco, che, complessivamente considerato, consenta di escludere anche la loro falsificazione.

In tema di associazione di tipo mafioso, le condotte di partecipazione e di direzione o di organizzazione, se consumate in tempi diversi ma in relazione al medesimo sodalizio criminoso, non integrano due distinti reati in continuazione tra loro, bensì un unico delitto iscrivibile nel paradigma del reato progressivo caratterizzato dall'offesa crescente al medesimo bene giuridico. (In motivazione la Corte ha chiarito che il rapporto tra le due autonome fattispecie di reato descritte nei primi due commi dell'art. 416 bis cod. pen. deve essere risolto nel senso sopra descritto in forza della clausola di consunzione individuata dalla formula «per ciò solo» contenuta nel secondo comma dell'articolo menzionato).

Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa di un reato la quale sia anche indagata per altro reato connesso o probatoriamente collegato al precedente e che venga sentita in qualità di testimone invece che con le garanzie riservate all'imputato di reato connesso ovvero, qualora ne sussistano i presupposti, nella veste di testimone assistito. (Fattispecie relativa alla ritenuta inutilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni rese in qualità di persona informata sui fatti dalla vittima di un'estorsione, già incriminata per favoreggiamento degli autori della medesima).

Nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis cod. pen., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato sesto comma dell'art. 416 bis, che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2009, n. 29770
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29770
Data del deposito : 24 marzo 2009

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