Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2008, n. 31456
CASS
Sentenza 21 maggio 2008

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., sollevata in relazione agli artt. 1, 3, 24, 25, 101, 102, 111 Cost., nella parte in cui prevede che il giudizio abbreviato si svolga davanti al G.u.p. anche per i reati di competenza della Corte d'assise.

Il giudice deve ritenere intervenuto l'accertamento di responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che ne legittima ai sensi dell'art. 533, comma primo, cod. proc. pen. la condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

La "Blood Pattern Analysis" (B.P.A.) non può considerarsi una prova atipica, bensì una tecnica d'indagine riconducibile al "genus" della perizia, e pertanto non è necessario che la sua ammissione sia preceduta dall'audizione delle parti "ex" art. 189, ult. parte, cod. proc. pen.. (In motivazione, la Corte ha spiegato che la B.P.A. non si basa su leggi scientifiche nuove od autonome, bensì sull'applicazione di quelle, ampiamente collaudate da risalente esperienza, proprie d'altre scienze - matematica, geometria, fisica, biologia e chimica - che, in quanto universalmente riconosciute, non richiedono specifici vagli d'affidabilità).

In tema di perizia psichiatrica, è legittima, nei casi in cui il periziando rifiuti di collaborare, l'utilizzazione del contenuto di conversazioni intercettate e di filmati di trasmissioni televisive svoltesi con la partecipazione dello stesso, poiché detti materiali sono utili ai fini dell'indagine in quanto comunque appartenenti al vissuto del soggetto; la valutazione della loro pertinenza e rilevanza rientra nelle competenze professionali degli esperti e, in seconda istanza, del giudice.

È legittima , per la ri-trascrizione d'intercettazioni già trascritte nell'ambito del medesimo procedimento e non dichiarate nulle, la nomina del perito che ha eseguito la prima trascrizione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2008, n. 31456
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31456
Data del deposito : 21 maggio 2008

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