Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato gli atti probatori inutilizzabili sono solo quelli affetti da un vizio "patologico", cioè assunti "contra legem" ed il cui impiego è vietato non solo in dibattimento ma anche in qualunque altra fase del procedimento quali le indagini e l'udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari, le procedure negoziali di merito (in applicazione del principio la Corte ha escluso che le intercettazioni telefoniche disposte per la cattura del latitante che si sottraeva ad un ordine di carcerazione - autorizzate dal Gip, anzichè dal giudice dell'esecuzione o in via d'urgenza dal P.M. - configurino un'ipotesi di prova vietata o assunta con modalità tali da violare garanzie costituzionali).
Commentario • 1
- 1. Le nuove frontiere del concetto di “corrispondenza” nel processo penaleErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2005, n. 31304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31304 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 18/05/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 779
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 31361/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS DI, n. in Turbigo il 17.04.1974;
2) Di CO YA, n. in Cuggiono il 01.06.1976;
3) ON RC, n. in Cuggiono il 14.06.1976;
4) IM IZ, n. in Palermo il 01.01.1975;
5) FF TO, n. in Palermo il 01.09.1968;
6) AL MI, n. in Vercelli, il 23.02.1972;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 23 giugno 2004. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore di Di CO YA, avv. Alberto Talamone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Non comparsi i difensori degli altri ricorrenti;
OSSERVA
1. Il 10 aprile 2003 il G.I.P. del Tribunale di Milano, a seguito di giudizio abbreviato, condannava GO OS, MI MI, YA Di CO, IZ IM, NI FF e RC ON a pene ritenute di giustizia, ed alla connessa pena accessoria di legge, per imputazioni di cui agli artt. 74 D.P.R. n. 309/1990, OS, Di CO, ON, IM e AL anche per imputazioni di cui all'art. 73 della stesso D.P.R. n. 309/1990. Sui gravami degli imputati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23 giugno 2004, dato atto che tra tali imputati ed il P.M. erano intervenuti accordi in ordine all'accoglimento dei motivi di appello concernenti il trattamento sanzionatorio, con riduzione delle pene inflitte dal primo giudice e rinunzia agli altri motivi di gravame, ratificava gli accordi intervenuti tra le parti, conseguentemente riducendo le pene nei termini concordati, dichiarava gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e confermava nel resto.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati. GO OS denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce che "vanno interamente ribadite le doglianze già fatte valere in riferimento alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della condanna"; che i decreti autorizzativi erano stati emessi per il rintraccio di un latitante e "solo nell'ambito degli elementi raccolti grazie a questi sono stati autorizzati i successivi decreti 'fondanti' la presente vicenda processuale"; che il decreto originariamente emesso per il rintraccio del latitante "doveva essere emesso dal giudice della esecuzione e non dal G.I.P. di Milano, come invece accaduto". Soggiunge che la sentenza impugnata sarebbe "viziata per assoluta carenza di motivazione", in punto di responsabilità sul reato associativo. MI AL assume che "la sentenza impugnata sia carente di motivazione in riferimento al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.". YA Di CO denunzia "violazione dell'art. 606 sub B) e sub E) in relazione all'art. 129 c.p.p., art. 27 della Costituzione": con motivazione per relationem e "nella specie inesistente" i giudici del merito avrebbero escluso la sussistenza di ipotesi rilevanti ex art. 129 c.p.p.. IZ IM denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione, e ripropone, in sostanza, le stesse doglianze esplicitate da OS.
TO FF denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione ed assume che "la Corte d'Appello, nel recepire quanto concordato tra difesa e Procura Generale ex art. 599 n. 4 c.p.p. non ha ritenuto di vagliare la responsabilità dell'imputato in relazione al reato associativo...".
RC ON, infine, denunzia il vizio di motivazione, deducendo che egli "andava prosciolto ex art. 129 c.p.p.", tenuto conto della asserita inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche - disposte per il rintraccio di un latitante, e trattandosi, quindi, "non di un mezzo di ricerca di prove in senso tecnico, ma di una (ontologicamente diversa) mera attività di polizia giudiziaria, inoltre esperita ed autorizzata solo per altri scopi ed altra persona" - e della mancanza di concreti elementi inducenti alla sua ritenuta responsabilità.
3.1 ricorsi sono inammissibili.
Invero, l'accordo sulla rideterminazione della pena, nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 599.4 c.p.p., presuppone e comporta la contestuale rinuncia dell'imputato a far valere ogni altro eventuale motivo di appello, ad eccezione di quello sulla pena medesima, sulla determinazione della quale interviene la concorde indicazione delle parti;
ne consegue che, intervenuta la contestuale rinuncia a tutti gli altri eventuali motivi di gravame e concordata la nuova determinazione della pena, conformemente applicata dal giudice del gravame, per un verso il giudice dell'appello non ha alcun obbligo di motivare sui punti oggetto degli stessi, rinunciati, o su altri, che non siano quelli del thema decidendum, divenuto unicamente quello della rideterminazione della pena;
e, per altro verso, che è poi preclusa all'imputato, in sede di legittimità, la riproposizione di ogni questione relativa ai motivi oggetto delle rinuncia ed alla determinazione della pena, salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., e a nullità assolute relative al rito (cfr. Cass., Sez. 6^, n. 2963/1999). E nella specie, quanto al disposto dell'art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata ha dato atto della insussistenza di ipotesi sussumibili in tale disposto normativo, espressamente richiamando la motivazione della sentenza di primo grado e diffusamente esplicitando le circostanze tutte della vicenda che, in quella prima sede del giudizio, avevano indotto alla affermazione di responsabilità degli imputati: i quali, peraltro, a fronte di tale confermativamente richiamato apparato argomentativoi, si limitano ad affermazioni al postutto tautologiche e generiche.
Sulla questione concernente la dedotta inutilizzabilità degli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche ha motivato la sentenza impugnata (pagg. 48-49) ed anche in riferimento alle argomentazioni ivi esplicitate le argomentazioni gravatone dei ricorrenti si palesano prive della dovuta specificità. In ogni caso, ben è vero che è stato altra volta ritenuto da questa Suprema Corte che le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche disposte ai sensi dell'art. 295 c.p.p. per la ricerca del latitante che si sia volontariamente sottratto ad un ordine di carcerazione (e nella specie si assume che quelle intercettazioni erano finalizzate alla cattura di PI CC, "latitante in relazione a sentenze irrevocabili": pag. 48 della sentenza impugnata) vanno autorizzate dal giudice della esecuzione, o disposte dal pubblico ministero in caso di urgenza (Cass., Sez. 1^, n. 4312/2001); ma, a parte il richiamo della Corte territoriale al disposto dell'art. 26 c.p.p., deve, altresì, decisivamente considerarsi che, essendosi proceduto con rito abbreviato, il vizio denunciato non sostanzierebbe, comunque, un caso di inutilizzabilità cosiddetta 'patologica', inerente, cioè agli atti probatori assunti contro legem, il cui impiego è vietato in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in qualsiasi altra fase del procedimento, ivi comprese le indagini preliminari, l'udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito (Cass., Sez. Un., n. 16/2000). E nella categoria degli atti affetti da inutilizzabilità 'patologicà rientrano "tanto le prove oggettivamente vietate quanto le prove comunque formate o acquisite in violazione - o con modalità lesive - dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e, perciò, assoluti e irrinunciabili, a prescindere dall'esistenza di un espresso o tacito divieto al loro impiego nel procedimento contenuto nella legge processuale (C. Cost, n. 34/1973)": solo in tali casi il divieto di utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, opera in termini assoluti, per il fondamentale principio di legalità della prova, sottratto a ogni potere dispositivo, negoziale o abdicativo delle parti.
Infine - ed a tal punto anche ultroneamente -, evocandosi altri esiti di intercettazioni telefoniche eseguite in un diverso, e successivo, contesto, deve senz'altro escludersi che la dedotta inutilizzabilità potesse estendersi anche a tali atti, attesa la autonomia dei diversi contesti e titoli autorizzativi delle distinte acquisizioni probatorie;
e, ciò posto, non deducono e chiariscono i ricorrenti neppure la eventuale decisività degli esiti relativi alle intercettazioni telefoniche dei quali assumono la inutilizzabilità per le ragioni e nei termini sopra indicati.
4. Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost., sent. N. 7-13 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in millecinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di millecinquecento euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2005